Tutela per gli acconti versati al costruttore, praticamente TUTTI fermi senza garanzie

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Tutti coloro che versano un acconto per farsi costruire una casa devono essere tutelati dalla possibilità che il costruttore questa casa non la edifichi: può fallire, può incorrere in qualsiasi altro guaio finanziario e non terminare la costruzione.

La tutela è stabilita dalla normativa Legge 210/2004, e soprattutto dal suo aggiornamento entrato in vigore il 16 Marzo 2019, Dlgs. N. 14/2019, Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

Ci sono delle novità, fondamentalmente la tutela dovrebbe crescere grazie alle procedure obbligatorie che seguono tutto il percorso di costruzione dell’immobile fino al Rogito.

Ma il costruttore è costretto a seguire la normativa?

Cosa succede se non si comporta secondo il disposto Dlgs 14/19?

Nulla! L’unica “sanzione” è l’eventuale nullità del contratto, questa azione prevedrebbe la restituzione delle somme incassate dal Costruttore (viene da ridere solo a pensarci).

Una delle novità è che l’acconto deve essere versato tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata.

A garanzia di gravi difetti di costruzione e di danni materiali dell’immobile costruito, prima del Rogito, deve essere rilasciata all’acquirente una Polizza assicurava decennale postuma.

Poi la garanzia fideiussoria garantirà anche eventuali richieste di un’eventuale procedura di revocatoria fallimentare.

La fideiussione potrà essere rilasciata esclusivamente da Banche o Assicurazioni ABILITATE ad operare sul territorio italiano e non c’è più spazio per la fantasia dell’imprenditore italiano che fino ad ora rilasciava garanzie emesse da finanziarie, confidi o Mutue non iscritte all’IVASS.

La fideiussione deve rispettare uno schema preciso che ad oggi, due mesi dopo l’entrata in vigore della norma, ancora non esiste, lo schema deve essere decretato dal Ministero della Giustizia e dello Sviluppo economico.

Quini una società che ha l’esigenza di emettere la garanzia secondo la nuova normativa oggi NON può stipulare una garanzia in armonia con la legge perché le compagnie e le Banche NON hanno il testo obbligatario da poter adottare, NON sanno cosa scrivere.

Il Costruttore che deve vendere gli appartamenti oggi si trova in grande difficoltà, che possibilità gli rimane?

Può rivolgersi a un consulente assicurativo di Italiafideiussioni, chiami per qualsiasi esigenza, rispondiamo immediatamente: noi abbiamo la soluzione!! 


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