Registrazione nella categoria 8 dell’Albo dei Gestori Ambientali: requisiti e calcolo della garanzia finanziaria (FIDEIUSSIONE)”

camion in discarica
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Chi deve registrarsi nella categoria 8?

Le aziende o enti che eseguono attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza la loro detenzione sono tenuti a registrarsi nella categoria 8 dell’Albo dei Gestori Ambientali.

Questi includono:

  • Commercianti: qualsiasi azienda che acquista e successivamente vende rifiuti, compresi quelli che non prendono materialmente possesso dei rifiuti
  • Intermediari: qualsiasi azienda che organizza il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi quelli che non acquisiscono la disponibilità materiale dei rifiuti

Durante la registrazione, queste aziende devono attestare la dotazione minima di personale necessaria e la loro capacità finanziaria. (La fideiussione assicurativa che deve durare 5 anni + 2 anni)

Come viene calcolata la garanzia finanziaria? (fideiussione)

Per le aziende registrate nella categoria 8, l’importo della garanzia finanziaria (polizza fidejussoria) viene calcolato in base alla quantità annuale di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi trattati nell’attività di commercio e intermediazione.
Gli importi delle polizze corrispondono alle classi di registrazione nella categoria 8 (calcolate in tonnellate di rifiuti trattati).

Quali sono le classi di iscrizione nella Categoria 8?

Classi di iscrizione
Le classi della Categoria 8 sono suddivise in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati:

CLASSI Tonnellate annue di rifiuti trattati
A quantità superiore o uguale a 200.000 tonnellate
B quantità superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate
C quantità superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate
D quantità superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate
E quantità superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate
F quantità inferiore a 3.000 tonnellate

Quali sono gli importi delle garanzie finanziarie?

Per registrarsi nella categoria 8, bisogna fornire una Fideiussione Assicurativa.

Noi riusciamo a fornirti questa fideiussione per l’iscrizione all’Albo dei Gestori ambientali in solo 2 gg da quando ci mandi i documenti necessari via email.

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Questa garanzia può essere una polizza assicurativa o una garanzia bancaria e deve essere inviata entro 90 giorni dalla richiesta di registrazione e 45 giorni dalla richiesta di rinnovo. Le imprese registrate nella categoria 8 devono fornire questa garanzia in base alla quantità di rifiuti pericolosi e non pericolosi che gestiscono ogni anno. La quantità di denaro richiesta per la garanzia dipende dalla classe di registrazione della categoria 8, che si basa sulla quantità di rifiuti gestiti.

Importi relativi alla Categoria 8
Fascia di garanzia A – Importi di garanzia finanziaria per l’attività di commercio e intermediazione di
rifiuti non pericolosi:

CLASSI Tonnellate annue di rifiuti trattati Importi
A superiore o uguale a 200.000 t/a 3.000.000,00 €
B superiore o uguale a 60.000 e inferiore a 200.000 t/a 1.500.000,00 €
C superiore o uguale a 15.000 e inferiore a 60.000 t/a 450.000,00 €
D superiore o uguale a 6.000 e inferiore a 15.000 t/a 250.000,00 €
E superiore a 3.000 e inferiore a 6.000 t/a 100.000,00 €
F inferiore a 3.000 t/a 50.000,00 €

Fascia di garanzia B – Importi di garanzia finanziaria per l’attività di commercio e intermediazione di
rifiuti sia pericolosi non pericolosi:

CLASSI Tonnellate annue di rifiuti trattati Importi
A superiore o uguale a 200.000 t/a 5.000.000,00 €
B superiore o uguale a 60.000 e inferiore a 200.000 t/a 1.500.000,00 €
C superiore o uguale a 15.000 e inferiore a 60.000 t/a 500.000,00 €
D superiore o uguale a 6.000 e inferiore a 15.000 t/a 300.000,00 €
E superiore a 3.000 e inferiore a 6.000 t/a 150.000,00 €
F inferiore a 3.000 t/a 80.000,00 €

Riduzione degli importi

È prevista una riduzione degli importi della garanzia finanziaria nei seguenti casi:

  • per le imprese con registrazione EMAS (regolamento CE n. 1221/2009): 50%
  • per le imprese con certificazione UNI-EN ISO 14001: 40%

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Che tipo di assicurazione è?

Cosa c’è scritto nelle condizioni di Fideiussione?

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA SOCIETA’ E IL MINISTERO

Articolo 1 (Delimitazione della garanzia)

1. La Società garantisce al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, fino a concorrenza dell’importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l’impresa e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al bilancio dello Stato per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di trasporto e smaltimento di rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, nonché all’eventuale risarcimento degli ulteriori danni all’ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in conseguenza delle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell’iscrizione dell’impresa stessa nell’Albo nazionale gestori ambientali a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od Organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell’attività di intermediazione e commercio dei rifiuti di cui in premessa.

Articolo 2 (Efficacia della garanzia)

1. La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell’Albo Nazionale gestori ambientali.

2. La competente sezione regionale dell’Albo comunicherà tempestivamente alla Società e al Ministero ogni provvedimento di sospensione dell’efficacia dell’iscrizione o di cancellazione dall’Albo.

Articolo 3 (Durata della garanzia)

1. La presente garanzia ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell’iscrizione dell’impresa nell’Albo nazionale gestori ambientali, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni nel corso del quale il Ministero può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all’articolo

2. 2. Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell’iscrizione all’Albo.

3. Decorso il termine di cui al comma 1 la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della Società, anche qualora la presente fideiussione non venga restituita alla Società stessa.

Articolo 4 (Facoltà di recesso)

1. La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione alla competente sezione regionale dell’Albo, al Ministero e all’impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e il Ministero può avvalersene per ulteriori due anni, ferma la validità di quanto disposto dal precedente articolo 3.

Articolo 5 (Pagamento del premio)

1. Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell’impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società e l’impresa non potranno essere opposti al Ministero.

Articolo 6 (Avviso di sinistro – Pagamento)

1. Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l’escussione della garanzia e l’impresa non abbia già adempiuto a quanto da essa dovuto, la competente sezione regionale dell’Albo – con richiesta motivata inviata anche all’impresa – inviterà la Società a versare all’entrata del bilancio dello Stato la somma dovuta ai sensi dell’articolo 1 ed in tal caso, fermo il limite massimo complessivo dell’importo garantito:

a) per quel che riguarda spese per operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, la Società provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre alcuna eccezione, dandone avviso all’impresa che nulla potrà eccepire al riguardo;

b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all’ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, la Società provvederà al pagamento secondo le procedure previste dal medesimo decreto legislativo.

2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 si applica quanto previsto all’articolo 10.
3. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute.
4. Dopo ogni pagamento effettuato dalla Società l’importo garantito si riduce automaticamente dell’importo corrispondente a quanto pagato dalla Società stessa.

Articolo 7 (Rinuncia alla preventiva escussione)

1. La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell’impresa, ai sensi dell’articolo 1944 del codice civile.

Articolo 8 (Surrogazione)

1. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Ministero in tutti i diritti, ragioni e azioni verso l’impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

2. Il Ministero faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Articolo 9 (Forma della comunicazione alla Società)

1. Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dalla premessa.

Articolo 10 (Foro competente)

1. In caso di controversia tra la Società e il Ministero, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art. 25 del codice di procedura civile.

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