Ti serve la polizza assicurativa di Responsabilità civile professionale per Agenti Immobiliari?
La Responsabilità Civile professionale per gli agenti immobiliari è una polizza assicurativa che copre eventuali danni causati a terzi a causa dell’esercizio della loro attività professionale.
Questa polizza è obbligatoria per legge per gli agenti immobiliari e si propone di tutelare i clienti dalle conseguenze economiche di eventuali errori o omissioni commessi dall’agente immobiliare nello svolgimento delle sue mansioni.
La Responsabilità Civile professionale per gli agenti immobiliari copre i danni causati a terzi durante la gestione di una proprietà immobiliare, come ad esempio la mancata comunicazione di eventuali problemi strutturali o la mancata trasmissione di informazioni importanti riguardanti la proprietà.
Inoltre, copre anche i danni causati durante la negoziazione di contratti immobiliari, come ad esempio la mancata comunicazione di eventuali clausole contrattuali importanti.
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In caso di sinistro, la polizza assicurativa di Responsabilità Civile professionale per gli agenti immobiliari interviene per risarcire i danni causati a terzi.
Ad esempio, se un cliente ha subito danni economici a causa dell’omissione di informazioni importanti da parte dell’agente immobiliare, la polizza interviene per risarcire il cliente per i danni subiti.
La Responsabilità Civile professionale per gli agenti immobiliari è una polizza che garantisce una maggiore sicurezza per i clienti, in quanto li tutela dalle conseguenze economiche di eventuali errori o omissioni commessi dall’agente immobiliare. Inoltre, essa rappresenta una garanzia per gli agenti immobiliari stessi, in quanto li tutela dalle conseguenze economiche di eventuali azioni legali intentate contro di loro.
In conclusione, la Responsabilità Civile professionale per gli agenti immobiliari è una polizza assicurativa obbligatoria per legge che si propone di tutelare sia i clienti che gli agenti immobiliari stessi dalle conseguenze economiche di eventuali errori o omissioni commessi nell’esercizio della loro attività professionale.
È una polizza che garantisce maggiore sicurezza e tranquillità sia per i clienti che per gli agenti immobiliari, e rappresenta una garanzia per entrambe le parti coinvolte nelle transazioni immobiliari.
Che cosa è assicurato precisamente?
- Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di Agente Immobiliare, che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza. SI RITENGONO SEMPRE IN COPERTURA LE SEGUENTI GARANZIE: R.c. conduzione dello studio, codice privacy, decreto legislativo n. 81 del 9/4/08, smarrimento documenti, costi e spese (art. 1917 del Codice Civile).
- Per l’elenco completo delle garanzie si rinvia alle condizioni di polizza.
- L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia copre le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori.
- Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
- Le condizioni contrattuali prevedono che gli assicuratori assumano, fino a quando ne abbiano interesse, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando ove necessario, legali e/o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Le spese legali sopportate per assistere e difendere l’Assicurato sono a carico dell’Impresa fino al 25% del massimale concordato in polizza.
Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Aumento franchigia
- La franchigia può essere aumentata a discrezione dell’assicurato in fase di stipula del contratto.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
- Acquisto della retroattività La retroattività di due anni può essere estesa a discrezione dell’assicurato in fase di stipula del contratto.
- Maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento Qualora l’Assicurato cessi definitivamente la propria attività per libera volontà, pensionamento, morte e non per altra ragione imposta (es.: sospensione o cancellazione dall’albo professionale per motivi disciplinari) è possibile richiedere una copertura postuma relativa a fatti verificatisi durante il periodo di assicurazione e comunque non precedenti al periodo di retroattività. In caso di morte dell’Assicurato, la copertura deve essere richiesta dagli eredi.
Possibile Estensione pagando un premio aggiuntivo:
- RC CONDUZIONE DELLO STUDIO
Che cosa non è assicurato?
- Danni derivanti da dolo e frode dell’Assicurato.
- Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il sottolimite di indennizzo o massimale pattuito.
- Attività diversa da quella/e indicata/e nel questionario/modulo di proposta.
- Danni derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo.
- Per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato.
- Danni causati da guerra, terrorismo ed eventi naturali.
- Danni causati da insolvenza o fallimento da parte dell’Assicurato.
- Danni corporali o danni materiali derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale.
- Danni causati da ingiuria e diffamazione commessi dall’Assicurato e dalle persone che al momento del fatto erano staff e/o collaboratori dell’Assicurato.
- Danni derivanti da muffa tossica o amianto.
- Danni consequenziali.
- Spese di giustizia penale.
- In nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si espongono a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni
Ci sono limiti di copertura?
- Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
- Franchigie e scoperti restano a carico dell’Assicurato.
- Gli assicuratori hanno diritto a recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti.
- L’assicurazione non è operante per richieste di risarcimento derivanti da contratti nei quali l’ASSICURATO agisce come appaltatore edile in connessione o non con la sua professione.
- L’assicurazione non è operante per le richieste di risarcimento derivanti da attività di mediazione finanziaria connessa alla erogazione di mutui o assimilabili.
- Gli Assicuratori non rispondono per richieste di risarcimento derivanti da: circostanze già note all’Assicurato prima della decorrenza di polizza; fatti commessi prima della data di retroattività; attività svolta senza le autorizzazioni e requisiti richiesti dalle competenti Autorità o dalle leggi vigenti; inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall’Assicurato contrattualmente; avanzate da qualsiasi soggetto non considerato terzo o che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’Assicurato salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da terzi.
Che obblighi ha l’assicurato?
- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di compilare il questionario con dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
- Comunicare l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
- Comunicare l’eventuale cessazione del rischio.
- Pagare il premio di polizza.
- Denunciare l’eventuale sinistro nelle modalità e nei tempi indicati nelle condizioni di polizza.
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