Polizza Assicurativa Successione Sicura: condizioni Generali di polizza – seconda parte

uomini che leggono una polizza successione-sicura
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Capire bene il significato degli articoli della garanzia assicurativa che stai acquistando è indispensabile per conoscere i limiti dell’assicurazione e i doveri dell’assicurato. 

Ora analizziamo gli ultimi 13 articoli della seconda sezione delle condizioni generali di polizza dell’assicurazione Successione sicura.

SEZIONE SECONDA

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE SUCCESSIONE SICURA 

 

Art. 10 Oggetto dell’Assicurazione

La polizza assicurativa è prestata dalla Data di Decorrenza e fino alla scadenza per la copertura delle perdite economiche derivanti all’Assicurato per l’azione proposta da terzi lesi nei loro diritti di legittimari, che abbiano esperito con successo azione di riduzione nei confronti degli eredi e abbiano quindi acquisito nei confronti dell’Assicurato un diritto alla restituzione, in tutto o in parte, dell’Immobile di provenienza successoria. 

 

Art. 11 Somma assicurata 

La Somma assicurata è pari a quanto indicato nel Modulo di Polizza.

 

Art. 12 Limiti dell’Indennizzo 

La Compagnia di assicurazioni si obbliga a tenere indenne l’Assicurato/Beneficiario per le Perdite Economiche conseguenti ad un Sinistro, pari alla minor somma tra: 

  1. La Somma assicurata risultante dal Modulo di Polizza; 
  2. L’effettivo pregiudizio economico derivante all’Assicurato/Beneficiario per l’accoglimento dell’azione di restituzione ex Artt. 561 e/o 563 c.c. 

Le somme corrisposte a titolo di liquidazione di Sinistri ai sensi della presente Polizza andranno a ridurre la somma assicurata risultante dal Modulo di Polizza. 

La somma residua resterà a disposizione nel caso in cui dovessero verificarsi ulteriori sinistri coperti dalla presente Polizza. 

 

Art. 13 Inizio e termine dell’Assicurazione

L’Assicurazione copre la Perdita Patrimoniale derivante dalla richiesta di restituzione dell’Immobile di provenienza successoria conseguente all’accoglimento dell’azione di riduzione, la cui domanda sia stata trascritta successivamente alla sottoscrizione della presente Polizza assicurativa entro dieci anni dall’apertura della successione, ex art. 2652 punto 8) c.c. 

Per l’Assicurato che sia il soggetto mutuante, la copertura assicurativa a suo favore cesserà al momento dell’estinzione del mutuo garantito dall’Immobile di provenienza successoria.

 

Art. 14 Aumento Della Somma assicurata

Per tutta la durata della Polizza e purché non si sia verificato una degli eventi di cui al successivo art. 16, il Contraente e/o l’Assicurato/Beneficiario può richiedere alla Compagnia di assicurazioni l’aumento della somma Assicurata. 

La Compagnia di assicurazioni, a sua discrezione, potrà acconsentire a questa richiesta e ha facoltà di richiedere un premio aggiuntivo al fine di conseguire l’aumento della Somma Assicurata.

 

Art. 15 Trasferibilità della Polizza

Per tutta la durata della Polizza,è data facoltà al Contraente di trasferire la titolarità contrattuale all’ Assicurato. 

La Compagnia di assicurazioni si impegna a darne atto con emissione di un’appendice di variazione previo pagamento di diritti nella misura di EUR 150,00. 

 

Art. 16 Esclusioni 

La garanzia non è operante nell’ipotesi in cui alla Data di Decorrenza il Contraente e/o l’Assicurato siano a conoscenza di un’azione di riduzione nei confronti degli eredi intrapresa o preannunciata. 

Resta inteso che tale esclusione non troverà applicazione nei confronti dell’Assicurato che sia un Soggetto mutuante (una banca, istituto di credito o istituzione finanziaria). 

 

Art. 17 Denuncia e gestione del Sinistro

Il Contraente e/o l’Assicurato/Beneficiario devono comunicare per iscritto al Broker il verificarsi di ogni Sinistro o Circostanza entro 30 giorni dal momento nel quale ne sono venuti a conoscenza.

Detta comunicazione deve contenere:

  • la copia di quanto ricevuto in relazione al Sinistro o Circostanza; 
  • il nome e il domicilio del richiedente; 
  • eventuale quantificazione della somma richiesta. 

L’Assicurato/Beneficiario deve inoltre trasmettere nel più breve tempo possibile ma comunque entro 30 giorni dalla loro ricezione le nuove notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro ricevuti e/o in suo possesso. 

L’Assicurato/Beneficiario deve infine, a richiesta della Compagnia di assicurazioni, trasmettere ogni altra informazione e prestare la propria collaborazione per la gestione del Sinistro. 

Ogni denuncia dovrà essere inviata esclusivamente al Broker. 

Qualsiasi denuncia inoltrata al Broker si intende come inoltrata alla Compagnia di assicurazioni. 

Salvo il caso in cui il Soggetto mutuante sia esso stesso Contraente, all’Assicurato/Beneficiario che sia un Soggetto mutuante non sarà comunque opponibile alcuna eccezione per omessa denuncia del Contraente, ancorché risultino trascrizioni presso i pubblici registri immobiliari, e il menzionato Contraente abbia ricevuto notifica di domanda giudiziale o atto stragiudiziale di opposizione alla donazione e non abbia provveduto alla comunicazione entro il prescritto termine di 30 giorni.

L’Assicurato/Beneficiario, che non sia un soggetto mutuante, è obbligato ad optare per la soddisfazione del legittimario leso con una somma di denaro ai sensi dell’art. 563, comma 3, c.c. 

Al riguardo, al verificarsi del sinistro, la Compagnia di assicurazioni può decidere in via transattiva di interrompere la richiesta di restituzione del bene immobile donato, ex articolo 563 del codice civile, e di procedere, nell’interesse del Beneficiario, al pagamento dell’indennizzo a favore del legittimario che ne ha diritto, così come previsto dal terzo comma del citato articolo 563 del codice civile; ciò senza attendere il provvedimento giudiziale che dispone la restituzione dei Beni di provenienza successoria.

In alternativa la Compagnia di assicurazioni può decidere di attendere l’emanazione del provvedimento giudiziale che dispone legittimamente la restituzione dei Beni di provenienza successoria. In tal caso la Compagnia di assicurazioni, entro i successivi 30 giorni, metterà a disposizione del legittimario avente diritto e nell’interesse di qualunque beneficiario, la somma necessaria per evitare l’obbligo della restituzione del bene così come consentito dal terzo comma dell’articolo 563 c.c., fermo restando il limite della somma assicurata come definita all’articolo 11 delle Condizioni di Assicurazione.

 

Art. 18 Spese legali 

La Compagnia di assicurazioni provvederà a rimborsare all’Assicurato le spese legali ragionevolmente sostenute per resistere in giudizio alla Richiesta dei Terzi Legittimari lesi, entro il limite del 10% della Somma Assicurata, con un massimo di Euro 30.000. Tali spese dovranno essere preventivamente approvate per iscritto dagli Assicuratori. 

La somma sopra indicata verrà riconosciuta in aggiunta alla Somma Assicurata indicata nel Modulo di Polizza. 

 

Art. 19 Diritto di rivalsa 

L’Assicuratore, dopo aver pagato l’indennizzo, si riserva il diritto di rivalersi nei confronti del Donatario o suoi eredi e di altri soggetti terzi eventualmente responsabili. 

È fatta salva la surroga nelle ragioni creditorie del Soggetto Mutuante per l’ipotesi di cui al punto 2 dell’Art. 10.

 

Art. 20 Validità territoriale 

La presente polizza vale per Sinistri relativi a beni immobili identificati nel Modulo di proposta e ubicati in Italia. 

 

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  1. CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DISGIUNTA 

ATTENZIONE contiene informazioni importanti SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE 

La responsabilità di un assicuratore nell’ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri assicuratori che partecipano al presente contratto. 

Un assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. 

Un assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro assicuratore. 

Un assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto. 

La parte di responsabilità nell’ambito del presente contratto sottoscritta da un assicuratore è indicata nel presente contratto.

 

  1. Clausola Sanzioni, Limitazioni ed Esclusioni 

Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri)assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l’(ri)assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell’Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d’America. 

La nostra società di intermediazione assicurativa, grazie ad un accordo con un Broker Internazionale, fornisce la polizza di assicurazione: Successione sicura quando la banca che deve farti il mutuo.

 

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