Polizza Assicurativa Successione Sicura: condizioni Generali di polizza – prima parte

donne al tavolo leggono dei documenti
Condividi

Cerchiamo di capire ora i primi 9 articoli della prima sezione delle condizioni generali di polizza dell’assicurazione Successione sicura.

SEZIONE PRIMA 

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 

La Compagnia di assicurazioni presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dal Contraente che, con la firma della Polizza, si rende responsabile della loro esattezza, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile. 

 

Art. 2 – Pagamento del Premio 

La Compagnia di assicurazioni ha effetto, entra in vigore o inizia, dalle 24 del giorno del pagamento del premio

Il premio è da intendersi unico e anticipato e non ripetibile da parte del Contraente. 

Copia del pagamento deve essere inviata al Broker insieme al Questionario debitamente sottoscritto. 

 

Art. 3 – Altre Assicurazioni 

Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicazione dell’esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Tuttavia, in caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutte le Compagnie di assicurazioni con cui, eventualmente, avesse stipulato altre assicurazioni per lo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome delle altre Compagnie di assicurazioni, così come previsto dagli art. 1910 del Codice Civile.

 

Art. 4 – Aggravamento del rischio

Salvi gli Artt. 1892 e 1893 c.c. riguardanti la disciplina concernente Dichiarazioni inesatte e reticenze, la Compagnia di assicurazioni dichiara che non saranno azionabili, a tutela della stessa, i rimedi prestati ex Art. 1898 c.c. (Aggravamento del Rischio), nel caso in cui si verifichi un cambiamento delle Circostanze (richiesta di riduzione nei confronti degli eventuali eredi), in data successiva alla sottoscrizione della Polizza. 

 

Art. 5 – Modifiche dell’Assicurazione 

Le eventuali modifiche del contratto di assicurazione devono essere approvate per iscritto, mediante documento sottoscritto dalle parti. 

 

Art. 6 – Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione, sono a carico del Contraente. 

 

Art. 7 – Foro Competente 

La Polizza è regolata e sarà interpretata in base alle leggi della Repubblica italiana. 

Ogni controversia tra la Compagnia di assicurazioni e Assicurato e Contraente derivante da, relativa e/o connessa alla presente Assicurazione sarà sottoposta al tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni. 

In caso di esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione e in caso di successiva controversia giudiziaria è convenuto che il Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie tra la Compagnia di assicurazioni e Assicurato/Contraente in merito all’interpretazione, esecuzione e scioglimento della presente Assicurazione è esclusivamente quello dell’Autorità Giudiziaria dove ha la sua residenza il Contraente o, in sua mancanza, l’Assicurato. 

 

Art. 8 – Rinvio alle norme di legge 

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 

 

Art. 9 – Clausola Broker 

La gestione e l’esecuzione del presente contratto di assicurazione è dato in esclusiva a un solo Broker in Italia.

Il Contraente e la Compagnia di assicurazioni si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente Assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato; pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, si dà e si prende atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e dall’Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia di assicurazioni e viceversa, mentre ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia di assicurazioni, si intenderà come fatta dal Contraente e dall’Assicurato stesso. 

Nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii, ed all’art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi e l’Assicuratore riconosce che tale atto è liberatorio per il Contraente. 

 

La nostra società di intermediazione assicurativa, grazie ad un accordo con un Broker Internazionale può fornirti l’assicurazione Successione sicura quando la banca che deve farti il muto ti chiede la polizza.

Perché rivolgersi a Italiafideiussioni? 

Che esperienza abbiamo nel settore?

 

La maniera più semplice per capirlo è quella di leggere cosa dicono di noi i nostri clienti:

 

Leggi qui cosa pensano i nostri clienti abbiamo numerose recensioni positive 


Condividi

Contattaci

* ho letto l'informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei miei dati
Iscrizione alla Newsletter