Definizione della polizza responsabilità civile professionale per verificatori
Esempi di casi giudiziari che dimostrano l’importanza della copertura assicurativa
Come scegliere la polizza più adatta alle proprie esigenze
La polizza responsabilità civile professionale per verificatori è un tipo di assicurazione che copre gli errori e le omissioni commesse dai verificatori durante il loro lavoro.
Questa polizza è particolarmente importante per coloro che lavorano nel settore delle costruzioni, dove il loro lavoro è fondamentale per garantire la sicurezza degli edifici.
La polizza responsabilità civile professionale per verificatori può coprire un’ampia gamma di incidenti, tra cui danni fisici, danni materiali e perdite finanziarie causati dall’errore o dall’omissione del verificatore.
La polizza può anche coprire le spese legali sostenute dal verificatore in caso di controversie legali relative al loro lavoro.
Il verificatore svolge un ruolo importante nella costruzione degli edifici. Essi hanno la responsabilità di garantire che tutti i lavori siano eseguiti secondo gli standard di sicurezza e le normative in vigore. Ciò include la valutazione dei materiali utilizzati, il controllo della qualità dei lavori eseguiti e la garanzia che tutte le attività siano conformi ai regolamenti locali e nazionali.
Tuttavia, nonostante la loro esperienza e la loro formazione, i verificatori possono commettere errori o omissioni nel loro lavoro.
Potrebbero non riconoscere un difetto nel materiale utilizzato per la costruzione, o potrebbero non riuscire a individuare un errore nella progettazione. In tali situazioni, la polizza responsabilità civile professionale per verificatori è fondamentale per proteggerli da eventuali conseguenze negative.
L’importanza della polizza responsabilità civile professionale per verificatori è evidente in molti casi giudiziari in cui i verificatori sono stati coinvolti.
In un caso giudiziario in Canada, un verificatore ha dovuto affrontare una causa per oltre 1 milione di dollari a causa di un errore commesso durante la valutazione di un edificio.
In un altro caso negli Stati Uniti, un verificatore ha dovuto affrontare una causa per 9,8 milioni di dollari a causa di un errore nella valutazione della stabilità strutturale di un edificio.
La polizza responsabilità civile professionale per verificatori può anche fornire ai clienti una maggiore fiducia nella loro professionalità e competenza. Sapere che un verificatore ha una polizza di assicurazione può far sentire i clienti più sicuri nell’assunzione di quel verificatore per il loro progetto.
La polizza responsabilità civile professionale per verificatori è disponibile in diverse forme e può essere personalizzata per soddisfare le esigenze specifiche del verificatore.
Alcune delle opzioni disponibili includono la copertura per danni fisici, la copertura per danni materiali e la copertura per perdite finanziarie.
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Che cosa è assicurato?
- Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione, che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza.
SI RITENGONO SEMPRE IN COPERTURA LE SEGUENTI GARANZIE:
- Estensione Codice Privacy, Estensione Decreto Legislativo N.81 9/4/08, Costi e spese (art. 1917 del Codice Civile). Per l’elenco completo delle garanzie si rinvia alle condizioni di polizza.
- L’assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE” e sono in copertura le richieste di risarcimento pervenute all’assicurato e comunicate agli assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità della polizza, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell’incarico e che non siano state ancora presentate all’assicurato alla data di decorrenza della polizza.
- L’Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e denunciate agli Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del modulo/scheda di copertura di collaudo provvisorio e del modulo/scheda di copertura di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza della polizza, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori ed omissioni posti in essere dall’Assicurato durante il periodo compreso tra la data di accettazione dell’incarico e la data di scadenza della polizza.
- Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
Che cosa non è assicurato?
- Danni derivanti da dolo e frode dell’Assicurato.
- Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il sottolimite di indennizzo o massimale pattuito.
- Attività diversa da quella/e indicata/e nel questionario/modulo di proposta.
- Danni derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato.
- Danni causati da guerra, terrorismo ed eventi naturali.
- Danni causati da insolvenza o fallimento da parte dell’Assicurato;
- Danni corporali o danni materiali derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale.
- Danni causati da ingiuria e diffamazione commessi dall’Assicurato e dalle persone che al momento del fatto erano staff e/o collaboratori dell’Assicurato.
- Danni derivanti da muffa tossica o amianto.
- Danni consequenziali. In nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si espongono a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni.
Ci sono limiti di copertura?
- Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
- Franchigie e scoperti restano a carico dell’Assicurato.
- Gli assicuratori hanno diritto a recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di per effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti.
- L’assicurazione non opera per opere la cui progettazione o per la cui verifica del progetto vengano affidate con procedura giudizialmente viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da eccesso di potere.
- L’assicurazione non opera per opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l’assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.
- L’assicurazione non opera per le richieste di risarcimento derivanti da contratti nei quali l’assicurato agisce come appaltatore edile in connessione o non con la sua professione.
- L’assicurazione non opera per le richieste di risarcimento derivanti da attività di mediazione finanziaria per erogazione mutui o assimilabili.
- L’assicurazione non opera per le richieste di risarcimento derivanti da beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, prodotti, installati o assistiti da parte dell’assicurato o da relative società o da parte di sub-appaltatori dell’Assicurato.
- Gli Assicuratori non rispondono per richieste di risarcimento derivanti da: circostanze già note all’Assicurato prima della decorrenza di polizza; fatti commessi prima della data di retroattività; attività svolta senza le autorizzazioni e requisiti richiesti dalle competenti Autorità o dalle leggi vigenti; inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall’Assicurato contrattualmente; avanzate da qualsiasi soggetto non considerato terzo o che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’Assicurato salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da terzi.
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