Come funziona: la polizza di responsabilità civile professionale per i vaccinatori COVID-19
La polizza come strumento di gestione del rischio: come la polizza di responsabilità civile professionale protegge la reputazione dei vaccinatori COVID-19.
La pandemia del COVID-19 ha cambiato il modo in cui viviamo e lavoriamo, e ha imposto una nuova realtà ai professionisti sanitari in prima linea nella lotta contro il virus. In particolare, i vaccinatori COVID-19 sono diventati una figura cruciale nella campagna di vaccinazione globale.
L’alto rischio di effetti collaterali indesiderati o di errore umano in questo processo ha reso l’assicurazione della responsabilità civile professionale un tema di grande importanza per i vaccinatori e i loro datori di lavoro.
La polizza di responsabilità civile professionale per vaccinatori COVID-19 copre i vaccinatori in caso di danni o lesioni causate ai pazienti durante il processo di vaccinazione.
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Ciò può includere errori medici, mancanza di consenso informato, negligenza o omissione.
La polizza può essere acquistata da singoli vaccinatori, cliniche o altre organizzazioni sanitarie che operano nel settore della vaccinazione COVID-19.
Perché è importante avere una polizza di responsabilità civile professionale per i vaccinatori COVID-19?
In primo luogo, il processo di vaccinazione è complesso e richiede una formazione specializzata per i vaccinatori.
Se un vaccinatore commette un errore durante il processo di vaccinazione, questo potrebbe causare danni al paziente e richiedere cure mediche aggiuntive. La polizza di responsabilità civile professionale copre i costi medici e le spese legali che potrebbero derivare da questi incidenti.
In secondo luogo, i vaccinatori COVID-19 sono soggetti a un alto livello di esposizione al rischio a causa della natura della pandemia e della velocità con cui si stanno somministrando i vaccini.
I vaccinatori devono seguire rigorosi protocolli di sicurezza per prevenire la diffusione del virus durante il processo di vaccinazione.
Se un vaccinatore si ammala o diffonde il virus a causa di un errore o di una negligenza, potrebbe essere considerato responsabile per i danni causati ai pazienti.
Una polizza di responsabilità civile professionale copre i costi legali e le spese mediche in caso di malattia o contagio.
Infine, la polizza di responsabilità civile professionale è importante per proteggere la reputazione del vaccinatore e della sua organizzazione.
Se un paziente subisce un danno durante il processo di vaccinazione, ciò può danneggiare la reputazione del vaccinatore e dell’organizzazione che lo ha impiegato.
La polizza di responsabilità civile professionale può coprire anche i costi di gestione della reputazione, come la pubblicità e le spese di relazioni pubbliche.
Cosa copre specificatamente? Che cosa è assicurato?
- Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi per morte, per lesioni personali e danneggiamenti a cose, conseguenti ad errori od omissioni, commessi nell’esercizio dell’attività professionale – sempre e solo in relazione alla mansione di “Vaccinatore COVID 19 / Coronavirus 2 (Sars Cov-2)”
SI RITENGONO IN COPERTURA: - i danni e le perdite Patrimoniali cagionati a terzi per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell’attività professionale di Vaccinatore COVID 19 / Coronavirus 2 (Sars Cov-2), le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222.
- L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia copre le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori.
- Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
Che cosa non è assicurato?
- Danni derivanti da dolo e frode dell’Assicurato. Attività diversa da quella/e indicata/e nel questionario/modulo di proposta.
- Danni derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo.
- Tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato.
- Danni causati da guerra, terrorismo ed eventi naturali.
- Danni causati da furto, incendio, esplosione, scoppio, radiazioni.
- Danni derivanti da violazione del civile rapporto con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori.
- Danni derivanti da ingiuria, diffamazione e violazione dell’obbligo del segreto professionale.
- Danni a cose che l’Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo.
- Danni derivanti da muffa tossica o amianto. Procedimenti penali.
- Danni che siano imputabili ad assenza, insufficienza o inidoneità del consenso informato.
- Danni derivanti o conseguenti alla somministrazione di farmaci e/o medicinali che causano un Danno o una Perdita patrimoniale o che siano comunque inefficaci o solo parzialmente efficaci.
- In nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si espongano a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni.
Ci sono limiti di copertura?
- Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
- Gli assicuratori hanno diritto a recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di per effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti.
- Gli Assicuratori non rispondono per richieste di risarcimento derivanti da: circostanze già note all’Assicurato prima della decorrenza di polizza; fatti commessi prima della data di retroattività; attività abusive o non consentite e attività svolte senza le autorizzazioni e requisiti richiesti dalle competenti Autorità o dalle leggi vigenti; avanzate da qualsiasi soggetto non considerato terzo o che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’Assicurato salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da terzi; rapporti contrattuali diversi da quello ordinario esistente tra Medico e paziente; proprietà, possesso, circolazione di veicoli a motore, nonché all’utilizzo di natanti a motore o di aeromobili, anche ove tali mezzi di trasporto siano funzionali all’attività professionale dell’Assicurato;
- Cyber liability.
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