Coprire i rischi: la polizza di responsabilità civile professionale per i vaccinatori COVID-19 / CORONAVIRUS 2 (SARS COV-2).

Vaccinatore covid 19 mentre guarda la siringa con il vaccino
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Come funziona: la polizza di responsabilità civile professionale per i vaccinatori COVID-19

La polizza come strumento di gestione del rischio: come la polizza di responsabilità civile professionale protegge la reputazione dei vaccinatori COVID-19.

La pandemia del COVID-19 ha cambiato il modo in cui viviamo e lavoriamo, e ha imposto una nuova realtà ai professionisti sanitari in prima linea nella lotta contro il virus. In particolare, i vaccinatori COVID-19 sono diventati una figura cruciale nella campagna di vaccinazione globale.

L’alto rischio di effetti collaterali indesiderati o di errore umano in questo processo ha reso l’assicurazione della responsabilità civile professionale un tema di grande importanza per i vaccinatori e i loro datori di lavoro.

La polizza di responsabilità civile professionale per vaccinatori COVID-19 copre i vaccinatori in caso di danni o lesioni causate ai pazienti durante il processo di vaccinazione.

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Ciò può includere errori medici, mancanza di consenso informato, negligenza o omissione.

La polizza può essere acquistata da singoli vaccinatori, cliniche o altre organizzazioni sanitarie che operano nel settore della vaccinazione COVID-19.

Perché è importante avere una polizza di responsabilità civile professionale per i vaccinatori COVID-19?

In primo luogo, il processo di vaccinazione è complesso e richiede una formazione specializzata per i vaccinatori.
Se un vaccinatore commette un errore durante il processo di vaccinazione, questo potrebbe causare danni al paziente e richiedere cure mediche aggiuntive. La polizza di responsabilità civile professionale copre i costi medici e le spese legali che potrebbero derivare da questi incidenti.

In secondo luogo, i vaccinatori COVID-19 sono soggetti a un alto livello di esposizione al rischio a causa della natura della pandemia e della velocità con cui si stanno somministrando i vaccini.

I vaccinatori devono seguire rigorosi protocolli di sicurezza per prevenire la diffusione del virus durante il processo di vaccinazione.

Se un vaccinatore si ammala o diffonde il virus a causa di un errore o di una negligenza, potrebbe essere considerato responsabile per i danni causati ai pazienti.

Una polizza di responsabilità civile professionale copre i costi legali e le spese mediche in caso di malattia o contagio.

Infine, la polizza di responsabilità civile professionale è importante per proteggere la reputazione del vaccinatore e della sua organizzazione.

Se un paziente subisce un danno durante il processo di vaccinazione, ciò può danneggiare la reputazione del vaccinatore e dell’organizzazione che lo ha impiegato.

La polizza di responsabilità civile professionale può coprire anche i costi di gestione della reputazione, come la pubblicità e le spese di relazioni pubbliche.

Cosa copre specificatamente? Che cosa è assicurato?

  • Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi per morte, per lesioni personali e danneggiamenti a cose, conseguenti ad errori od omissioni, commessi nell’esercizio dell’attività professionale – sempre e solo in relazione alla mansione di “Vaccinatore COVID 19 / Coronavirus 2 (Sars Cov-2)”
    SI RITENGONO IN COPERTURA:
  • i danni e le perdite Patrimoniali cagionati a terzi per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell’attività professionale di Vaccinatore COVID 19 / Coronavirus 2 (Sars Cov-2), le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222.
  • L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia copre le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori.
  • Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).

Che cosa non è assicurato?

  1. Danni derivanti da dolo e frode dell’Assicurato. Attività diversa da quella/e indicata/e nel questionario/modulo di proposta.
  2. Danni derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo.
  3. Tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato.
  4. Danni causati da guerra, terrorismo ed eventi naturali.
  5. Danni causati da furto, incendio, esplosione, scoppio, radiazioni.
  6. Danni derivanti da violazione del civile rapporto con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori.
  7. Danni derivanti da ingiuria, diffamazione e violazione dell’obbligo del segreto professionale.
  8. Danni a cose che l’Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo.
  9. Danni derivanti da muffa tossica o amianto. Procedimenti penali.
  10. Danni che siano imputabili ad assenza, insufficienza o inidoneità del consenso informato.
  11. Danni derivanti o conseguenti alla somministrazione di farmaci e/o medicinali che causano un Danno o una Perdita patrimoniale o che siano comunque inefficaci o solo parzialmente efficaci.
  12. In nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si espongano a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni.

Ci sono limiti di copertura?

  1. Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
  2. Gli assicuratori hanno diritto a recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di per effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti.
  3. Gli Assicuratori non rispondono per richieste di risarcimento derivanti da: circostanze già note all’Assicurato prima della decorrenza di polizza; fatti commessi prima della data di retroattività; attività abusive o non consentite e attività svolte senza le autorizzazioni e requisiti richiesti dalle competenti Autorità o dalle leggi vigenti; avanzate da qualsiasi soggetto non considerato terzo o che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’Assicurato salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da terzi; rapporti contrattuali diversi da quello ordinario esistente tra Medico e paziente; proprietà, possesso, circolazione di veicoli a motore, nonché all’utilizzo di natanti a motore o di aeromobili, anche ove tali mezzi di trasporto siano funzionali all’attività professionale dell’Assicurato;
  4. Cyber liability.

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