Polizza responsabilità civile professionale per Tecnologi alimentari perché è importante?

tecnologo alimentare al lavoro
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Stai cercando la polizza RC professionale per Tecnologi alimentari?

La polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per tecnologi alimentari è una forma di copertura che protegge i professionisti che lavorano in questo settore da eventuali danni causati a terzi durante l’esercizio della loro attività.

La responsabilità civile professionale è una forma di tutela che copre le conseguenze economiche derivanti da eventuali errori, negligenze o violazioni delle norme che possono causare danni a terzi.

Nel settore alimentare, i tecnologi sono esposti a una serie di rischi professionali, come ad esempio la contaminazione dei prodotti, la violazione delle norme igienico-sanitarie o la diffusione di allergeni, che possono portare a conseguenze gravi per la salute del consumatore.
Per questo motivo, è importante che i tecnologi alimentari abbiano una polizza di responsabilità civile professionale che li tuteli da questi rischi.

Dove posso acquistare la polizza RC professionale per Tecnologi alimentari?

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Questa forma di copertura assicurativa copre le eventuali spese legali e i risarcimenti dovuti a terzi in caso di reclamo o di azione legale.
La polizza di responsabilità civile professionale per tecnologi alimentari può essere acquistata da singoli professionisti o da aziende che operano nel settore alimentare. In entrambi i casi, è importante che la polizza copra tutte le attività svolte dal tecnologo, compresi i consigli e le raccomandazioni forniti ai clienti.

Inoltre, è importante che la polizza includa anche la copertura per eventuali danni causati a terzi durante la conduzione di prove o di test sul prodotto alimentare, o durante la partecipazione a fiere o a congressi del settore.

Per scegliere la polizza più adatta alle proprie esigenze, è importante considerare alcuni fattori come la portata della copertura, le condizioni di assicurazione e il prezzo della polizza.

È inoltre possibile personalizzare la polizza in base alle specifiche esigenze del tecnologo o dell’azienda, ad esempio includendo coperture per eventuali danni causati da prodotti difettosi o da eventuali problemi tecnici.

Che cosa è assicurato dettagliatamente?

  1. Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di Tecnologo alimentare che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza.

    SI RITENGONO SEMPRE IN COPERTURA LE SEGUENTI GARANZIE:

  2. interruzione e sospensione di attività di terzi, codice privacy, smarrimento documenti, costi e spese (art. 1917 del Codice Civile).
  3. Per l’elenco completo delle garanzie si rinvia alle condizioni di polizza.
    L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia copre le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori. ✓
  4. Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite)

Che cosa non è assicurato?

  1. Danni derivanti da dolo e frode dell’Assicurato.
  2. Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il sottolimite di indennizzo o massimale pattuito.
  3. Attività diversa da quella/e indicata/e nel questionario/modulo di proposta.
  4. Danni derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo. per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato.
  5. Danni causati da guerra, terrorismo ed eventi naturali.
  6. Danni causati da insolvenza o fallimento da parte dell’Assicurato;
  7. Danni corporali o danni materiali derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale.
  8. Danni causati da ingiuria e diffamazione commessi dall’Assicurato e dalle persone che al momento del fatto erano staff e/o collaboratori dell’Assicurato.
  9. Danni derivanti da muffa tossica o amianto.
  10. Danni consequenziali.
  11. Spese di giustizia penale.
  12. In nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si espongono a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni.

Ci sono limiti di copertura?

  1. Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
  2. Franchigie e scoperti restano a carico dell’Assicurato.
  3. Gli assicuratori hanno diritto a recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di per effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti.
  4. Gli Assicuratori non rispondono per richieste di risarcimento derivanti da: Circostanze già note all’Assicurato prima della decorrenza di polizza; fatti commessi prima della data di retroattività;
  5. Attività svolta senza le autorizzazioni e requisiti richiesti dalle competenti Autorità o dalle leggi vigenti; inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall’Assicurato contrattualmente;
  6. Avanzate da qualsiasi soggetto non considerato terzo o che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’Assicurato salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da terzi.

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