Coperture e fattori da considerare nella scelta della polizza di responsabilità civile professionale
La polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per revisori dei conti è una garanzia che offre protezione e sicurezza a questi professionisti, che sono impegnati in una delle attività più delicate e importanti del mondo economico e finanziario.
I revisori dei conti sono professionisti incaricati di eseguire controlli sulla situazione finanziaria e contabile di imprese, enti pubblici e privati, al fine di garantire la trasparenza e la corretta rappresentazione dei dati.
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Questo compito richiede grande competenza e conoscenza delle leggi e dei principi contabili, ma anche una notevole dose di attenzione e prudenza, per evitare eventuali errori o omissioni che possono avere ripercussioni negative sulla reputazione e la credibilità del revisore.
Per questo motivo, è importante che i revisori dei conti siano coperti da una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, che li tuteli in caso di eventuali errori o omissioni commessi durante lo svolgimento delle loro attività.
La polizza di responsabilità civile professionale per revisori dei conti include diverse coperture, che possono essere personalizzate in base alle esigenze del professionista. Ad esempio, è possibile optare per una copertura che includa anche i costi legali sostenuti per la difesa dei propri interessi in caso di controversie giudiziarie.
Inoltre, la polizza assicurativa può essere estesa anche ai collaboratori del revisore, che possono essere coinvolti nell’esecuzione dei controlli e dei servizi contabili. Questo significa che anche loro saranno tutelati da una copertura finanziaria, che li proteggerà in caso di eventuali responsabilità derivanti dal loro lavoro.
Per scegliere la polizza più adatta alle proprie esigenze, è importante considerare alcuni fattori fondamentali, come la copertura offerta, la qualità del servizio di assistenza e il prezzo della polizza. È consigliabile confrontare diverse opzioni, per individuare la soluzione più vantaggiosa e adeguata alle proprie esigenze.
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Inoltre, è importante verificare che la polizza scelta sia conforme alle leggi e ai regolamenti vigenti, in particolare alla normativa sui controlli contabili e fiscali.
Questo significa che la polizza deve coprire le responsabilità derivanti dalla mancata osservanza delle leggi e delle norme contabili e fiscali, nonché eventuali sanzioni o multe inflitte dalle autorità competenti.
Per i revisori dei conti, la polizza di responsabilità civile professionale rappresenta un elemento essenziale per la propria attività, poiché offre una protezione finanziaria e una sicurezza nell’esercizio del proprio lavoro.
Questa polizza offre una protezione finanziaria e una sicurezza nell’esercizio del proprio lavoro, e rappresenta un elemento fondamentale per la stabilità e la credibilità della professione di revisore dei conti
Che cosa è assicurato?
- Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di Revisore legale dei conti, che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza.
SI RITENGONO SEMPRE IN COPERTURA LE SEGUENTI GARANZIE:
- interruzione e sospensione di attività di terzi, codice privacy, decreto legislativo n.81 9/4/08, smarrimento documenti, costi e spese (art. 1917 del Codice Civile).
- Per l’elenco completo delle garanzie si rinvia alle condizioni di polizza.
- L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia copre le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori.
- Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
Che cosa non è assicurato?
- Danni derivanti da dolo e frode dell’Assicurato.
- Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il sottolimite di indennizzo o massimale pattuito.
- Attività diversa da quella/e indicata/e nel questionario/modulo di proposta.
- Danni derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato.
- Danni causati da guerra, terrorismo ed eventi naturali.
- Danni causati da insolvenza o fallimento da parte dell’Assicurato;
- Danni corporali o danni materiali derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale.
- Danni causati da ingiuria e diffamazione commessi dall’Assicurato e dalle persone che al momento del fatto erano staff e/o collaboratori dell’Assicurato.
- Danni derivanti da muffa tossica o amianto.
- Danni consequenziali.
- Spese di giustizia penale.
- In nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si espongono a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni
Ci sono limiti di copertura?
- Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
- Franchigie e scoperti restano a carico dell’Assicurato.
- Gli assicuratori hanno diritto a recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di per effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti.
- Gli Assicuratori non rispondono per richieste di risarcimento derivanti da: Circostanze già note all’Assicurato prima della decorrenza di polizza; fatti commessi prima della data di retroattività; attività svolta senza le autorizzazioni e requisiti richiesti dalle competenti Autorità o dalle leggi vigenti; inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall’Assicurato contrattualmente; avanzate da qualsiasi soggetto non considerato terzo o che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’Assicurato salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da terzi.
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