La copertura RC professionale per dentisti: perché è fondamentale per prevenire contenziosi giudiziari e garantire la tutela dei pazienti
La RC professionale per dentisti e la salvaguardia della reputazione professionale: come una copertura adeguata può prevenire danni economici e reputazionali
La responsabilità civile professionale (RC) rappresenta un elemento di estrema importanza per tutti quei professionisti del settore odontoiatrico, quali dentisti, odontotecnici e igienisti dentali, che esercitano la loro attività. Questo tipo di assicurazione è finalizzata a garantire la copertura dei danni o delle lesioni eventualmente causati ai pazienti, garantendo, allo stesso tempo, la tutela del patrimonio e della reputazione professionale.
In particolare, per i dentisti, la copertura RC professionale assume una rilevanza fondamentale, poiché il rischio di commettere errori involontari durante gli interventi è sempre in agguato.
Un trattamento mal eseguito o una negligenza da parte del professionista possono infatti arrecare danni ai denti e alla salute del paziente, generando un contenzioso giudiziario con conseguenti costi legali e risarcimenti.
Anche gli odontotecnici necessitano di un’assicurazione RC professionale in quanto essi sono responsabili della produzione di dispositivi medici, come protesi dentali, destinati ai pazienti. In caso di eventuali difetti o malfunzionamenti del dispositivo, gli odontotecnici possono essere chiamati a rispondere per i danni causati al paziente e la copertura assicurativa consente loro di far fronte alle spese legali e di risarcimento.
Gli igienisti dentali, infine, svolgono un ruolo chiave nella prevenzione delle malattie dentali e nella promozione di un’igiene orale adeguata.
Tuttavia, anche in questo caso, il rischio di danni involontari durante le pulizie dei denti è elevato, comportando la necessità di un’assicurazione RC professionale in grado di garantire la tutela finanziaria del professionista.
L’assicurazione RC professionale, inoltre, non solo garantisce la protezione economica, ma svolge un ruolo di estrema importanza anche per la salvaguardia della reputazione professionale.
Infatti, quando un paziente subisce danni a causa di un trattamento, può facilmente diffondere la notizia attraverso i canali social, generando un impatto negativo sulla figura del professionista e sulla sua attività. In questo contesto, l’assicurazione RC professionale consente di mitigare il rischio di danni reputazionali, coprendo le spese legali e di risarcimento e permettendo al professionista di riparare il danno subito dal paziente.
Non da ultimo, molte istituzioni sanitarie richiedono l’obbligo di avere un’assicurazione RC professionale per poter accedere alla professione. Questo perché l’assicurazione rappresenta una garanzia di sicurezza e affidabilità per i pazienti, oltre che una dimostrazione di professionalità e serietà per il professionista stesso.
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Che cosa è assicurato?
- Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di Dentista, Odontotecnico, Igienista dentale libero professionista, che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza.
SI RITENGONO SEMPRE IN COPERTURA LE SEGUENTI GARANZIE:
- azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222, infortuni di dipendenti nei casi di invalidità permanente non inferiore al 5% calcolato sulla base delle tabelle che figurano negli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 N° 1124, danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici, colpa grave.
Per l’elenco completo delle garanzie si rinvia alle condizioni di polizza. - L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia copre le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori.
- Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
Che cosa non è assicurato?
- Danni derivanti da dolo e frode dell’Assicurato.
- Attività diversa da quella/e indicata/e nel questionario/modulo di proposta. Danni derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo.
- Tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato.
- Danni causati da guerra, terrorismo ed eventi naturali.
- Danni causati da furto, incendio, esplosione, scoppio, radiazioni.
- Danni derivanti da violazione del civile rapporto con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori.
- Danni derivanti da ingiuria, diffamazione e violazione dell’obbligo del segreto professionale.
- Danni a cose che l’Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo.
- Danni derivanti da muffa tossica o amianto.
- Procedimenti penali.
- Danni che siano imputabili ad assenza, insufficienza o inidoneità del consenso informato.
- Chirurgia o medicina estetica. In nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si espongano a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni Per l’elenco completo delle esclusioni si rinvia alle condizioni di polizza. Ci sono limiti di copertura? ! Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite). ! Franchigie e scoperti restano a carico dell’Assicurato. ! Gli assicuratori hanno diritto a recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di per effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti. ! Gli Assicuratori non rispondono per richieste di risarcimento derivanti da: circostanze già note all’Assicurato prima della decorrenza di polizza; fatti commessi prima della data di retroattività; attività abusive o non consentite e attività svolte senza le autorizzazioni e requisiti richiesti dalle competenti Autorità o dalle leggi vigenti; avanzate da qualsiasi soggetto non considerato terzo o che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’Assicurato salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da terzi; rapporti contrattuali diversi da quello ordinario esistente tra Dentista, Odontotecnico, Igienista dentale e paziente; proprietà, possesso, circolazione di veicoli a motore, nonché all’utilizzo di natanti a motore o di aeromobili, anche ove tali mezzi di trasporto siano funzionali all’attività professionale dell’Assicurato; cyber liability; attività di implantologia (salvo se espressamente concessa in scheda di copertura).
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