La polizza RC Professionale per i Geometri: una protezione essenziale per la professione.
La Responsabilità Civile Professionale (RCP) per i Geometri è una polizza assicurativa che garantisce la copertura dei danni causati a terzi in relazione all’esercizio della professione di Geometra. La RCP è obbligatoria per legge per tutti i professionisti iscritti all’albo dei Geometri e permette loro di tutelarsi da eventuali controversie legali che potrebbero insorgere a causa del loro lavoro.
La RC Professionale per i Geometri copre i danni causati a terzi in relazione alle attività professionali svolte, come per esempio la progettazione, la direzione lavori, la consulenza e la perizia. In caso di controversia legale, la polizza assicurativa coprirà le spese legali sostenute dal professionista per difendersi e risarcirà eventuali danni causati a terzi.
Perché è importante avere una polizza RC Professionale per i Geometri?
La RC Professionale per i Geometri è importante perché offre una copertura per eventuali danni causati a terzi durante l’esercizio della professione. I Geometri sono infatti soggetti a una serie di responsabilità legali in relazione alle attività che svolgono, come per esempio la progettazione e la direzione lavori. In caso di controversie legali, la polizza RCP offre una protezione finanziaria per le spese legali e per i danni causati a terzi.
La Polizza assicurativa RC Professionale per i Geometri è obbligatoria per legge per tutti i professionisti iscritti all’albo. Se un Geometra non ha una polizza RCP valida, potrebbe essere sanzionato dall’Ordine dei Geometri e rischiare di perdere la propria iscrizione.
Come scegliere una polizza RCP per i Geometri?
Scegliere una polizza RC Professionale per i Geometri richiede di valutare alcuni fattori importanti. In primo luogo, è importante verificare che la polizza sia adatta alle attività che si svolgono e che copra i rischi specifici della professione. In secondo luogo, è importante verificare che la polizza abbia un’adeguata copertura finanziaria per le spese legali e i danni causati a terzi.
Inoltre, è importante valutare i costi della polizza e confrontare le diverse opzioni disponibili per trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze. È anche possibile richiedere un preventivo gratuito per confrontare le diverse opzioni e scegliere la polizza RCP più adatta alle proprie esigenze.
Dove posso acquistare la polizza RC professionale per Geometra?
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Leggi le testimonianze dei nostri clienti, sono numerose e tutte positive, in questo modo puoi capire come lavoriamo e la serietà del nostro servizio.
Che cosa è assicurato?
- Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di Geometra, che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza. SI RITENGONO SEMPRE IN COPERTURA LE SEGUENTI GARANZIE: interruzione e sospensione di attività di terzi, codice privacy, smarrimento documenti, costi e spese (art. 1917 del Codice Civile).
- Per l’elenco completo delle garanzie si rinvia alle condizioni di polizza.
- L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia copre le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori.
- Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite)
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Acquisto della retroattività La retroattività di due anni può essere estesa a discrezione dell’assicurato in fase di stipula del contratto.
Maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento qualora l’Assicurato cessi definitivamente la propria attività per libera volontà, pensionamento, morte e non per altra ragione imposta (es.: sospensione o cancellazione dall’albo professionale per motivi disciplinari) è possibile richiedere una copertura postuma relativa a fatti verificatisi durante il periodo di assicurazione e comunque non precedenti al periodo di retroattività.
In caso di morte dell’Assicurato, la copertura deve essere richiesta dagli eredi.
Possibili Estensioni di garanzia:
- ESTENSIONE PER L’ATTIVITA’ DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA;
- ESTENSIONE RC CONDUZIONE DELLO STUDIO CONTINUOUS COVER (applicabile solo ai rinnovi come da condizioni di polizza).
Che cosa non è assicurato?
- Danni derivanti da dolo e frode dell’Assicurato.
- Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il sottolimite di indennizzo o massimale pattuito.
- Attività diversa da quella/e indicata/e nel questionario/modulo di proposta.
- Danni derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo. per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato.
- Danni causati da guerra, terrorismo ed eventi naturali.
- Danni causati da insolvenza o fallimento da parte dell’Assicurato;
- Danni corporali o danni materiali derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale.
- Danni causati da ingiuria e diffamazione commessi dall’Assicurato e dalle persone che al momento del fatto erano staff e/o collaboratori dell’Assicurato.
- Danni derivanti da muffa tossica o amianto.
- Danni consequenziali.
- Spese di giustizia penale.
- In nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si espongono a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni.
Ci sono limiti di copertura?
- Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
- Franchigie e scoperti restano a carico dell’Assicurato.
- Gli assicuratori hanno diritto a recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di per effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti.
- Gli Assicuratori non rispondono per richieste di risarcimento derivanti da: Circostanze già note all’Assicurato prima della decorrenza di polizza; fatti commessi prima della data di retroattività; attività svolta senza le autorizzazioni e requisiti richiesti dalle competenti Autorità o dalle leggi vigenti; inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall’Assicurato contrattualmente; avanzate da qualsiasi soggetto.
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