Che cos’è la polizza RC Professionale per Geologi?
La scelta della migliore polizza RC professionale per geologi è fondamentale per garantire la protezione del proprio lavoro e del proprio patrimonio personale.
La Responsabilità Civile Professionale è una copertura assicurativa che protegge i professionisti da eventuali danni causati a terzi durante lo svolgimento della propria attività.
Nel caso dei geologi, questi danni possono essere causati da errori o omissioni nella valutazione delle proprietà del terreno, nella progettazione di opere ingegner
Per scegliere la migliore polizza RC professionale per geologi, è importante considerare alcuni fattori chiave:
- La copertura: assicurati che la polizza copra tutte le attività specifiche del tuo lavoro, come ad esempio la consulenza in materia di rischi naturali e ambientali.
- L’entità dei massimali di copertura: assicurati di avere un massimale adeguato alle tue esigenze, in modo da essere protetto in caso di danni importanti.
- La reputazione della compagnia assicurativa: scegli un’azienda con una buona reputazione e che abbia esperienza nel fornire coperture per i professionisti della geologia.
- La possibilità di personalizzare la polizza: alcune compagnie offrono la possibilità di personalizzare la polizza in base alle esigenze specifiche del cliente
- Il prezzo: confronta i prezzi delle diverse polizze e scegli quella che offre la migliore copertura al prezzo più conveniente.
In generale, una buona polizza RC professionale per geologi dovrebbe coprire le spese legali e i danni causati a terzi, comprese le spese per la difesa in caso di controversie legali.
Inoltre, dovrebbe anche coprire eventuali danni causati a terzi durante la consulenza tecnica e la progettazione di opere ingegneristiche.
Inoltre, è importante sottolineare che la scelta di una polizza RC professionale per geologi deve essere fatta con attenzione e deve essere adeguata alle esigenze specifiche dell’attività professionale.
In sintesi, la scelta della migliore polizza RC professionale per geologi richiede una valutazione attenta delle proprie esigenze e dei propri rischi, tenendo in considerazione la copertura offerta, i massimali di copertura, la reputazione della compagnia assicurativa e la possibilità di personalizzare.
Dove posso acquistare la polizza RC professionale per Geologi?
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Che cosa è assicurato?
- Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di Geologo, che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza. SI RITENGONO SEMPRE IN COPERTURA LE SEGUENTI GARANZIE: interruzione e sospensione di attività di terzi, codice privacy, smarrimento documenti, costi e spese (art. 1917 del Codice Civile).
- Per l’elenco completo delle garanzie si rinvia alle condizioni di polizza.
- L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia copre le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori.
- Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
Acquisto della retroattività
La retroattività di due anni può essere estesa a discrezione dell’assicurato in fase di stipula del contratto.
Maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento qualora l’Assicurato cessi definitivamente la propria attività per libera volontà, pensionamento, morte e non per altra ragione imposta (es.: sospensione o cancellazione dall’albo professionale per motivi disciplinari) è possibile richiedere una copertura postuma relativa a fatti verificatisi durante il periodo di assicurazione e comunque non precedenti al periodo di retroattività. In caso di morte dell’Assicurato, la copertura deve essere richiesta dagli eredi.
Quali sono e estensioni possibili?
- ESTENSIONE DECRETO LEGISLATIVO N.81 9/4/08
- ESTENSIONE AD ATTIVITA’ PUBBLICHE ESTENSIONE ALLA ATTIVITA’ DI CONCILIAZIONE/MEDIAZIONE
- ESTENSIONE PER L’ATTIVITA’ DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA CONTINUOUS
Che cosa non è assicurato?
- Danni derivanti da dolo e frode dell’Assicurato.
- Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il sottolimite di indennizzo o massimale pattuito.
- Attività diversa da quella/e indicata/e nel questionario/modulo di proposta.
- Danni derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo. per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato.
- Danni causati da guerra, terrorismo ed eventi naturali.
- Danni causati da insolvenza o fallimento da parte dell’Assicurato;
- Danni corporali o danni materiali derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale.
- Danni causati da ingiuria e diffamazione commessi dall’Assicurato e dalle persone che al momento del fatto erano staff e/o collaboratori dell’Assicurato.
- Danni derivanti da muffa tossica o amianto.
- Danni consequenziali.
- Spese di giustizia penale. In nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si espongono a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni
Ci sono limiti di copertura?
- Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
- Franchigie e scoperti restano a carico dell’Assicurato.
- Gli assicuratori hanno diritto a recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di per effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti.
- Gli Assicuratori non rispondono per richieste di risarcimento derivanti da: Circostanze già note all’Assicurato prima della decorrenza di polizza; fatti commessi prima della data di retroattività; attività svolta senza le autorizzazioni e requisiti richiesti dalle competenti Autorità o dalle leggi vigenti; inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall’Assicurato contrattualmente; avanzate da qualsiasi soggetto non considerato terzo o che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’Assicurato salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da terzi;
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