Che cos’è la polizza RC professionale per i Chimici?
La Responsabilità Civile Professionale (RCP) è una polizza assicurativa che protegge i professionisti da eventuali danni causati a terzi durante l’esercizio della loro attività.
Per i chimici, questa polizza è particolarmente importante poiché la loro attività comporta l’utilizzo di sostanze chimiche potenzialmente pericolose e la manipolazione di attrezzature complesse.
La RCP per i chimici copre i danni causati a terzi in conseguenza di errori, omissioni o negligenze commesse durante l’esercizio della loro attività professionale. Ad esempio, se un chimico commette un errore nella preparazione di una sostanza chimica che causa danni a un terzo, la sua polizza RCP coprirà i danni causati.
La RCP per i chimici può anche coprire i costi legali sostenuti per difendersi da eventuali cause legali intentate contro di loro.
Ad esempio, se un terzo intenta una causa contro un chimico per danni causati da un errore commesso durante la manipolazione di una sostanza chimica, la polizza RCP coprirà i costi legali sostenuti dal chimico per difendersi.
Inoltre, la RCP per i chimici può coprire anche i danni causati a terzi a causa di un evento imprevisto, come un incendio o un’esplosione, che ha luogo nel laboratorio del chimico.
Per ottenere una polizza RCP per i chimici, è necessario fornire all’assicuratore informazioni dettagliate sulla propria attività professionale e sulla propria esperienza. L’assicuratore valuterà poi il rischio associato alla propria attività e stabilirà il premio da pagare per la polizza.
La RCP può essere un importante strumento per gestire i rischi associati all’esercizio della professione di chimico e per garantire la tranquillità mentale dei professionisti.
In conclusione, la polizza RC professionale per Chimici è un’assicurazione importante per proteggere i professionisti e la loro attività dai danni causati a terzi durante l’esercizio della loro attività professionale.
Copre anche i costi legali e i danni causati da eventi imprevisti.
È importante fornire informazioni dettagliate all’assicuratore per ottenere una polizza adeguata e adatta alle proprie esigenze.
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Che cosa è assicurato?
Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di CHIMICI TECNICI LAUREATI O DIPLOMATI LIBERI PROFESSIONISTI, che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza.
SI RITENGONO SEMPRE IN COPERTURA LE SEGUENTI GARANZIE:
Estensione ad interruzione o sospensione di attività, codice privacy, decreto legislativo n. 81 del 9/4/08, smarrimento documenti, costi e spese (art. 1917 del Codice Civile).
L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia copre le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta.
Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori. Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
Che cosa non è assicurato?
- Danni derivanti da dolo e frode dell’Assicurato.
- Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il sottolimite di indennizzo o massimale pattuito.
- Attività diversa da quella/e indicata/e nel questionario/modulo di proposta.
- Danni derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo. per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato.
- Danni causati da guerra, terrorismo ed eventi naturali.
- Danni causati da insolvenza o fallimento da parte dell’Assicurato;
- Danni corporali o danni materiali derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale.
- Danni causati da ingiuria e diffamazione commessi dall’Assicurato e dalle persone che al momento del fatto erano staff e/o collaboratori dell’Assicurato.
- Danni derivanti da muffa tossica o amianto.
- Danni consequenziali.
- Spese di giustizia penale.
- In nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si espongono a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni
Ci sono limiti di copertura?
- Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
- Franchigie e scoperti restano a carico dell’Assicurato.
- Gli assicuratori hanno diritto a recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti.
- Gli Assicuratori non rispondono per richieste di risarcimento derivanti da: circostanze già note all’Assicurato prima della decorrenza di polizza; fatti commessi prima della data di retroattività; attività svolta senza le autorizzazioni e requisiti richiesti dalle competenti Autorità o dalle leggi vigenti; inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall’Assicurato contrattualmente; avanzate da qualsiasi soggetto non considerato terzo o che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’Assicurato salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da terzi.
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