Proteggere il proprio ruolo di Membro Organismo di Vigilanza ODV: la polizza RC Professionale.
Il ruolo dei membri dell’Organismo di Vigilanza (ODV) è cruciale per la tutela degli interessi degli azionisti e per la corretta gestione di una società.
Essi sono incaricati di controllare l’attività della società e di assicurarsi che sia conforme alle norme legali e ai principi di buona amministrazione.
Tuttavia, nonostante il loro impegno e la loro competenza, i membri dell’ODV possono essere soggetti a controversie e cause legali. Ecco perché è importante che abbiano una polizza di Responsabilità Civile Professionale.
La polizza di Responsabilità Civile Professionale per i membri dell’ODV copre i danni che possono derivare dalle loro azioni o inazioni in quanto membri del comitato. In altre parole, se un membro dell’ODV viene accusato di negligenza, inadempienza o violazione delle leggi o delle norme, la polizza coprirà le sue spese legali e i danni che potrebbero essere stati causati alla società o ai suoi azionisti.
La polizza di Responsabilità Civile Professionale per i membri dell’ODV è importante perché offre una protezione contro le possibili controversie legali che possono derivare dal loro ruolo di controllore.
In questo modo, i membri dell’ODV possono eseguire il loro compito con maggiore tranquillità, sapendo che hanno una copertura per eventuali controversie.
Inoltre, la polizza può anche offrire un’ulteriore garanzia per la società e per gli azionisti, che possono essere più propensi a investire in una società che ha adottato misure per proteggere i propri interessi.
Inoltre, la polizza di Responsabilità Civile Professionale per i membri dell’ODV può aiutare a mantenere un livello elevato di professionalità e integrità nell’esercizio del loro ruolo.
Infine, la polizza di Responsabilità Civile Professionale per i membri dell’ODV può anche essere utile nella selezione dei membri del comitato.
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Che tipo di assicurazione è?
La polizza assicura la responsabilità civile professionale per i danni a terzi involontariamente commessi nello svolgimento dell’Attività professionale assicurata in polizza con formula claims made.
Che cosa è assicurato?
Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza.
SI RITENGONO SEMPRE IN COPERTURA LE SEGUENTI GARANZIE: interruzione e sospensione di attività di terzi, codice privacy, smarrimento documenti, costi e spese (art. 1917 del Codice Civile).
- Per l’elenco completo delle garanzie si rinvia alle condizioni di polizza;
- L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia copre le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta;
- Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori;
- Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
Che cosa non è assicurato?
- Danni derivanti da dolo e frode dell’Assicurato;
- Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il sottolimite di indennizzo o massimale pattuito;
- Attività diversa da quella/e indicata/e nel questionario/modulo di proposta;
- Danni derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato;
- Danni causati da guerra, terrorismo ed eventi naturali;
- Danni causati da insolvenza o fallimento da parte dell’Assicurato;
- Danni corporali o danni materiali derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
- Danni causati da ingiuria e diffamazione commessi dall’Assicurato e dalle persone che al momento del fatto erano staff e/o collaboratori dell’Assicurato;
- Danni derivanti da muffa tossica o amianto;
- Danni consequenziali;
- Spese di giustizia penale;
- In nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si espongono a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni.
Ci sono limiti di copertura?
- Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite);
- Franchigie e scoperti restano a carico dell’Assicurato;
- Gli assicuratori hanno diritto a recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di per effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti;
- Gli Assicuratori non rispondono per richieste di risarcimento derivanti da: circostanze già note all’Assicurato prima della decorrenza di polizza; fatti commessi prima della data di retroattività; attività svolta senza le autorizzazioni e requisiti richiesti dalle competenti Autorità o dalle leggi vigenti; inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall’Assicurato contrattualmente; avanzate da qualsiasi soggetto non considerato terzo o che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’Assicurato salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da terzi.
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