Polizza Assicurativa EAR: 6 Estensioni di garanzia sempre operanti

palazzo in costruzione
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Analisi Condizioni generali

Sezione I – Danni alle cose

Opere e/o Impianti Preesistenti

Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell’importo assicurato e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.):

  1. i danni materiali e diretti alle Opere e/o Impianti Preesistenti alla decorrenza della Polizza, presenti nel Luogo di Esecuzione delle Opere, anche di proprietà di terzi, causati dalla costruzione delle Opere assicurate con la presente Polizza e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell’Assicurazione.

    Non si considerano Opere e/o Impianti Preesistenti tutti i macchinari, baraccamenti od attrezzature di Cantiere impiegati per l’esecuzione dei lavori. Il pagamento dell’Indennizzo è effettuato con la detrazione per singolo Sinistro di uno Scoperto e relativo minimo pari a quello per eventi naturali e di Forza Maggiore riportato in Polizza.

  2. Costi di demolizione e sgombero

    Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell’importo assicurato alla partita 3 e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.), i costi di demolizione o di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate alle partite 1 e 2 e danneggiate a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

    Le spese di smaltimento degli eventuali residui rientranti nella categoria “Rifiuti pericolosi” come previsto dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. e quelli radioattivi disciplinati dal D.Lgs. n. 230 del 17 marzo 1995 e s.m.i., sono indennizzabili nell’ambito dell’importo sopra definito sino alla concorrenza massima pari al 10% dell’importo stesso.

  3. Manutenzione estesa

    Nel Periodo di Manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate in partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla sezione II, dovuti a causa risalente al Periodo di Costruzione, oppure a fatto dell’Assicurato nell’esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di Polizza, nonché le Franchigie o Scoperti e relativi minimi convenuti per il Periodo di Costruzione e riportati in Polizza.

    Durante il suddetto periodo la Compagnia di assicurazioni non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo

Sezione II – Responsabilità civile verso terzi

  1. Pluralità di assicurati – Responsabilità civile incrociata

    Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in Polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata Assicurazione, fermo restando che la somma a carico della Compagnia di assicurazioni non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei Massimali stabiliti in Polizza nonché quanto disposto all’art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

    Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi in deroga all’art. 8, lettera c) delle Condizioni Generali di Assicurazione relativamente a ciascun Assicurato, gli altri Assicurati e i loro dipendenti, ferme restando comunque le esclusioni come previsto dall’art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

    In ogni caso la Compagnia non risarcirà l’Assicurato, per quanto riguarda la presente clausola, nei seguenti casi:

    • perdite o danni a cose assicurate o assicurabili sotto la sezione I della Polizza, anche se a causa di una Franchigia o limite non si faccia luogo ad alcun Risarcimento/Indennizzo;
    • lesioni mortali e non mortali o malattie di impiegati e lavoratori che sono assicurati o avrebbero potuto esserlo con un’Assicurazione R.C.O.
  2. Rimozione, franamento o cedimento di terreno

    Sono risarcibili, nell’ambito dei Massimali convenuti in Polizza alla sezione II, i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere.

    Per tale estensione di garanzia vale il limite massimo di Risarcimento di 150.000,00 euro, per ogni Sinistro e per l’intero Periodo di Costruzione.

    Il pagamento del Risarcimento è effettuato con la detrazione per singolo Sinistro di uno Scoperto pari al 10% e relativo minimo pari alla Franchigia per danni a cose di terzi riportato in Polizza.

  3. Cavi o condutture sotterranee

    Sono risarcibili, nell’ambito dei Massimali convenuti in Polizza alla sezione II, i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee, solo se, prima dell’inizio dei lavori, l’Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l’esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.

    Per tale estensione di garanzia vale il limite massimo di Risarcimento di 100.000,00 euro, per ogni Sinistro e per l’intero Periodo di Costruzione.

    Il pagamento del Risarcimento è effettuato con la detrazione per singolo Sinistro di uno Scoperto pari al 10% e relativo minimo pari alla Franchigia per danni a cose di terzi riportato in Polizza

 

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