Attenzione, nella polizza Decennale Postuma Indennitaria, non sono assicurati:
- le franchigie, gli scoperti e i danni che eccedono i massimali pattuiti.
- Danni cagionati da assestamento.
- I danni derivanti da modifiche o innovazioni, anche esterne all’immobile, realizzate dopo l’inizio della copertura assicurativa.
- Le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell’immobile assicurato, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, le perdite di valore dell’immobile.
Anche per questa tipologia di polizza ci sono limiti di copertura, suddivisi in limiti riferiti alla prima parte della polizza decennale postuma, cioè i DANNI ALLE COSE, per la seconda parte della polizza: LA RESPONSABILITÀ CIVILE, e limiti di copertura che riguardano tutte e due le sezioni della polizza assicurativa.
Limiti per danni alle cose
Non sono indennizzabili:
- vizi palesi o vizi occulti dell’immobile comunque noti al contraente ovvero all’assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione e, comunque, prima della stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione;
- danni cagionati da assestamento;
- danni di natura estetica, ivi compresi i viraggi di colore;
- danni derivanti da modifiche dell’immobile intervenute dopo il collaudo;
- danni indiretti o consequenziali;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; danni conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione;
- danni da deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici o da ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazioni;
- danni causati da difetti, anche gravi, alle parti dell’immobile non destinate per propria natura a lunga durata, salvo siano conseguenti a danni indennizzabili dalla garanzia base obbligatoria e fermo quanto stabilito nelle estensioni di garanzie specifiche richiamate;
- danni all’involucro, salvo quanto stabilito richiamando l’estensione di garanzia specifica;
- spese di demolizione e sgombero, salvo che sia attivata l’apposita partita;
- danni di difettosa impermeabilizzazione, salvo quanto stabilito richiamando l’estensione di garanzia specifica;
- danni a pavimentazioni, rivestimenti ed intonaci, salvo quanto stabilito richiamando l’estensione di garanzia specifica;
- le spese di ricerca e riparazione del danno in eccedenza ad un sottolimite stabilito;
- le spese ed i costi, il montaggio e lo smontaggio di eventuali impalcature o ponteggi o similari, ovvero per l’uso di attrezzature quali gru o piattaforme, atte agli stessi scopi, in eccedenza ad un sottolimite stabilito;
- danni causati da incendio, esplosione, scoppio, a meno che non derivino da eventi assicurati; fulmine, caduta di aerei;
- danni da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvione, inondazione, e altri simili eventi naturali;
- danni da inquinamento di qualsiasi natura, da qualunque causa originato.
Limiti per la parte che riguarda la polizza di responsabilità civile verso terzi
Non sono considerati terzi:
- il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell’assicurato, le persone iscritte nello stato di famiglia dell’assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; 3 di 5modello P.0037.DPA – ed. 0 1.2019 Ultimo aggiornamento: gennaio 2019
- quando l’assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità
- illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti previsti dal comma che precede;
- in caso di condominio, l’amministratore;
- in caso di quota di proprietà locata, il conduttore nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.
L’assicurazione non comprende:
- i danni da polvere di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati;
- i danni cagionati da vizi dell’immobile derivanti da modifiche o innovazioni realizzate dopo l’inizio della presente copertura assicurativa;
- i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista alla sezione danni diretti;
- i danni conseguenti a sinistro indennizzabile in base alle estensioni di garanzia anche se espressamente richiamate nella scheda tecnica e rese operative;
- i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d’acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
Esclusioni valide per entrambe le sezioni
La compagnia di assicurazioni non è obbligata a risarcire i danni verificatisi in occasione di:
- le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell’immobile assicurato, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, le perdite di valore dell’immobile;
- le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
- i danni cagionati o agevolati da dolo dell’assicurato, del contraente, dell’utente dell’immobile o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere;
- i difetti di rendimento dei beni assicurati;
- i danni dovuti a sollecitazioni meccaniche, chimiche o termiche, di qualsiasi altro genere che non rientrino nelle specifiche previste per i materiali utilizzati;
- i danni derivanti da modifiche o innovazioni, anche esterne all’immobile, realizzate dopo l’inizio della presente copertura assicurativa;
- i danni causati da vizi del suolo riconducibili a modifiche esterne, all’Immobile assicurato, successive alla costruzione dello stesso;
La compagnia non è inoltre obbligata per:
- i danni connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall’impiego dell’amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi;
- i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il contraente o l’assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi.