Nuova Normativa = Nuovo Testo
Fare il costruttore edile in Italia è diventato sempre più difficile, il costo dei materiali che aumenta improvvisamente e ingiustificatamente, le tasse, gli artigiani bravi che sono introvabili, la manodopera sparita, le leggi, i decreti che cambiano ogni anno.
Sì, può sembrare difficile, ma in Italia abbiamo una tradizione nelle costruzioni edili molto prestigiosa ed è la storia del nostro paese unico al mondo.
Il 5 novembre è entrato in vigore il nuovo testo della polizza assicurativa Decennale Postuma Indennitaria per i costruttori di nuovi stabili, (Decreto 154 del Ministero dello Sviluppo Economico)
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Postuma decennale: nuovo testo
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il Ministero della Giustizia e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno avuto il compito di creare il nuovo testo, che è la base del nuovo testo della nuova polizza Decennale Postuma Indennitaria 2022.
La Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2022 ha pubblicato il nuovo testo della Polizza decennale postuma da utilizzare quando, all’atto del trasferimento della proprietà immobiliare, di nuova costruzione, il costruttore ha l’obbligo di consegnare la polizza assicurativa Decennale Postuma Indennitaria, stipulata appositamente per l’immobile, così come previsto dal Decreto Legislativo n. 122 del 2005, anticipata dalla Legge 210 del 2 agosto 2004. sulle garanzie che il costruttore deve rilasciare all’acquirente che rilascia gli acconti.
Ma se io ho già una polizza Postuma decennale, stipulata prima del 5 novembre 2022, posso richiedere l’aggiornamento alle nuove clausole?
Sì è possibile farne richiesta, e se concessa si dovrà pagare il relativo premio assicurativo.
Tra le novità c’è il diritto dell’acquirente di un immobile di agire in giudizio contro il costruttore, ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile, per il risarcimento del residuo danno che risulti non coperto dall’indennizzo a causa del limite della somma assicurata per ciascuna partita, del limite massimo della somma assicurata alla partita, nonché per effetto delle altre condizioni e limitazioni apposte nel contratto assicurativo tipo.
Qual è l’oggetto della Postuma decennale nel nuovo testo?
La polizza indennitaria decennale postuma risarcisce i danni materiali e diretti all’Immobile assicurato rientranti nelle fattispecie previste dalle garanzie sotto indicate purché manifestatisi successivamente alla stipula del contratto di compravendita o di assegnazione ed entro il periodo di efficacia dell’assicurazione. (10 anni dal collaudo).
La Compagnia di assicurazioni si obbliga all’indennizzo dei danni materiali e diretti causati all’Immobile assicurato da uno dei seguenti eventi:
- crollo o rovina totale o parziale
- gravi difetti costruttivi, purché detti eventi siano derivanti da vizio del suolo o da difetto di costruzione e abbiano colpito Parti dell’Immobile destinate per propria natura a lunga durata.
- “Spese di demolizione e sgombero”
- Garanzia “Involucro”
- “Impermeabilizzazioni delle coperture”
- “Pavimentazioni e rivestimenti interni”
- “Intonaci e rivestimenti esterni”
Cosa NON copre la POLIZZA DECENNALE POSTUMA INDENNITARIA?
La Compagnia di assicurazioni NON è obbligata per:
- danni conseguenti a vizi palesi o vizi occulti dell’Immobile comunque noti al Contraente o ai Beneficiari prima della decorrenza della presente assicurazione e comunque prima della stipula del contratto di compravendita o di assegnazione.
- Per i danni conseguenti a vizi occulti noti solo al Contraente, la Compagnia di assicurazioni si impegna a indennizzare comunque i Beneficiari riservandosi di esperire azione di rivalsa nei confronti del Contraente e dei suoi aventi causa;
- danni cagionati da normale assestamento;
- danni di natura estetica, viraggi di colore, condensa e muffe;
- danni riconducibili agli artt.1667 e 1668 del Codice Civile, salvo che non abbiano causato la rovina totale o parziale, ovvero l’evidente pericolo di rovina o i gravi difetti di cui all’articolo 1669 stesso codice;
- danni indiretti, danni consequenziali, difetti di rendimento e/o prestazione dei beni assicurati;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; danni conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione;
- danni da deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali del tempo;
- spese di demolizione e sgombero, salvo quanto previsto all’art. 1; — 10 — 21-10-2022 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale – n. 247
- spese di ricerca del danno e di riparazione conseguente alla ricerca in eccedenza ad un sottolimite pari al 10 per cento dell’indennizzo dovuto;
- spese per riprogettazione, modifiche, prove, miglioramenti, anche se sostenute con riferimento ad un sinistro indennizzabile;
- le spese e i costi per il montaggio e lo smontaggio di eventuali impalcature o ponteggi o similari oppure per l’uso di attrezzature quali gru o piattaforme, atte agli stessi scopi, in eccedenza ad un sottolimite pari al 10 % per cento dell’indennizzo dovuto;
- danni causati da incendio, da esplosione, da scoppio, a meno che questi non derivino da eventi risarcibili ai sensi dell’art. 1, primo comma, da fulmine, da caduta di aerei;
- danni verificatisi in occasione di terremoto;
- danni da forza maggiore;
- danni da azioni di terzi;
- danni da inquinamento di qualsiasi natura, da qualunque causa originato;
- danni a macchine, motori, meccanismi, apparecchiature, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo caldaie, ascensori, condizionatori; danni a componenti elettronici e domotici; danni a impianti ed apparecchiature soggetti a manutenzione periodica o rimovibili; danni a parti di impianti rimovibili senza demolizioni di parti murarie. L’esclusione non opera qualora i danni derivino da eventi risarcibili.
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