Dobbiamo ricordare che la polizza Decennale Postuma Indennitaria è formata da due sezioni, quella comunemente identificata come:
- Sezione A: Danni all’immobile;
- Sezione B: Responsabilità Civile verso terzi, poi si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla Scheda tecnica di Polizza;
La polizza assicurativa è prestata per le singole partite, per somme e Massimali indicati nella Scheda tecnica di Polizza, fatti salvi i Limiti di Indennizzo, gli Scoperti e le Franchigie eventualmente ivi previsti e nelle Condizioni Generali di Assicurazione;
La polizza assicurativa è operante esclusivamente per le partite per le quali è stata indicata la Somma assicurata o, precisato il Massimale e corrisposto il relativo Premio;
Qual è l’Oggetto dell’Assicurazione? e cosa si intende per oggetto di assicurazione?
Per Oggetto di assicurazione si intende la descrizione del rischio assunto dalla polizza assicurativa, ed è la possibilità che si verifichi un evento futuro e incerto.
La Compagnia di assicurazioni si obbliga, nei confronti del Contraente ed in
favore dell’Assicurato, in corrispettivo del Premio convenuto ed anticipato, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente Polizza, ad indennizzare all’Assicurato, per la quota di proprietà, i danni materiali e diretti all’Immobile assicurato, accaduti durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione sulla base delle seguenti garanzie espressamente richiamate nella Scheda tecnica.
Garanzia base
L’obbligo della Compagnia di assicurazioni consiste esclusivamente:
- a) relativamente alla partita 1A – Immobile, nell’Indennizzo dei danni materiali e diretti causati all’Immobile assicurato da uno dei seguenti eventi:
– rovina totale o parziale;
– Gravi difetti costruttivi;
purché detti eventi siano derivanti, come previsto dal- l’art. 1669 del Codice Civile, da un accidentale vizio del suolo o da un accidentale difetto di costruzione ed abbiano colpito Parti dell’Immobile destinate per propria natura a lunga durata;
- b) se espressamente richiamata nella Scheda tecnica, la copertura assicurativa viene estesa, relativamente alla partita 2 – Spese di demolizione e sgombero, al rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile
i residui delle cose assicurate, a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della garanzia base come prevede il punto a), nonché al rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del Massimale assicurato.
Le spese di smaltimento degli eventuali residui rientranti nella categoria “Rifiuti pericolosi” di cui al D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni e quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/1964 e successive modifiche ed integrazioni, sono indennizzabili nell’ambito dell’importo sopra definito sino alla concorrenza massima pari al 10% dell’importo stesso.
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