Delimitazione dell’assicurazione
Proseguendo nell’analisi delle Condizioni di assicurazione di una polizza decennale postuma indennitaria assume una parte fondamentale l’articolo dedicato alle Delimitazione dell’Assicurazione perché sono importanti per capire bene cosa la Compagnia di assicurazioni non è obbligata a risarcire o meglio non risarcirà in caso di sinistro, nello specifico non garantisce:
- a) vizi palesi o vizi occulti dell’Immobile comunque noti al Contraente ovvero all’Assicurato prima della decorrenza della presente Assicurazione e, comunque, prima della stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione;
- b) danni cagionati da assestamento;
- c) danni di natura estetica, ivi compresi i viraggi di colore;
- d) danni derivanti da modifiche dell’Immobile intervenute dopo il Collaudo;
- e) danni indiretti o consequenziali;
- f) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; danni conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione;
- g) danni da deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici o da ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazioni;
- h) danni causati da difetti, anche gravi, alle Parti dell’Immobile non destinate per propria natura a lunga durata, salvo siano conseguenti a danni indennizzabili dalla garanzia base come previsto dall’art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione e fermo quanto stabilito nelle estensioni di garanzie specifiche richiamate; (per la maggior parte delle compagnie di assicurazioni è possibile comprendere all’interno del contratto delle estensioni specificate meglio nelle condizioni generali di polizza, da richiedere contemporaneamente alla stipula della polizza assicurativa principale, pagando il premio stabilito dalla Compagnia di assicurazioni);
- i) danni all’Involucro, salvo quanto stabilito richiamando l’estensione di garanzia specifica, che nella maggior parte delle compagnie di assicurazioni è possibile richiedere contemporaneamente alla stipula della polizza assicurativa principale pagando il premio stabilito dalla Compagnia di assicurazioni;
- j) spese di demolizione e sgombero, salvo la stipula di estensione specifica;
- k) danni di difettosa Impermeabilizzazione, salvo quanto stabilito richiamando l’estensione di garanzia specifica;
- l) danni a pavimentazioni, rivestimenti ed intonaci, salvo quanto stabilito richiamando l’estensione di garanzia specifica;
- m) le spese di ricerca e riparazione del danno in eccedenza ad un sottolimite pari al 10% del Limite di Indennizzo relativo alla partita interessata dal danno. In nessun caso la Compagnia corrisponderà, per singolo Sinistro e per periodo assicurativo, somma superiore a 5.000,00 euro; Come già evidenziato in altri articoli queste sono indicazioni comuni a diverse compagnie di assicurazioni italiane.
- n) le spese ed i costi, il montaggio e lo smontaggio di eventuali impalcature o ponteggi o similari, ovvero per l’uso di attrezzature quali gru o piattaforme, atte agli stessi scopi, in eccedenza ad un sottolimite pari al 10% del Limite di Indennizzo relativo alla partita
- 1B – Involucro o alla partita 3 – Impermeabilizzazione delle coperture o alla partita 5 – Intonaci e rivestimenti esterni. In nessun caso la Compagnia corrisponderà, per singolo Sinistro e per periodo assicurativo, somma superiore a 5.000,00 euro;
- o) danni causati da incendio, esplosione, scoppio, a meno che non derivino da eventi assicurati; fulmine, caduta di aerei;
- p) danni da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvione, inondazione, e altri simili eventi naturali;
- q) danni da inquinamento di qualsiasi natura, da qualunque causa originato
Questi sono le delimitazioni più comuni per numerose compagnie di assicurazioni italiane per questa specifica tipologia di rischio: Polizza Postuma Decennale Indennitaria, ma se alcuni termini o frasi non ti sono chiare, puoi chiamarci, i nostri consulenti sono a tua disposizione per ogni chiarimento. Ricorda che noi operiamo su tutto il territorio italiano, isole comprese.