Le condizioni di una Polizza assicurativa CAR Cantiere, All Risk, sono sempre importanti da leggere e da capire, anche perché violare le condizioni rende inefficace la sua stipula, quindi ATTENZIONE!!.
Per quanto riguarda la sezione riferita alla Polizza di Responsabilità civile, l’Assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:
- a) che il Luogo di Esecuzione delle Opere sia interdetto al pubblico e che la relativa segnalazione sia in tutte le ore chiaramente visibile;
- b) che il Committente abbia designato il responsabile dei Lavori, nonché, nei casi previsti dal Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, il coordinatore per l’esecuzione dei Lavori in materia di sicurezza;
- c) che i Lavori che interessino manufatti in aderenza coinvolgendo strutture portanti o sottomurazioni vengano eseguiti dopo la presentazione alla Società dello stato documentato degli stessi antecedente l’inizio dei Lavori, copia del quale forma parte integrante della presente copertura assicurativa; per il calcolo dell’ammontare del Risarcimento si farà riferimento a tale stato documentato. L’onere della prova dello stato suddetto resta a carico del Contraente.
Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni su esposte, la garanzia non è operante.
Invece riguardo le Delimitazioni dell’Assicurazione non sono considerati terzi:
- a) il coniuge, i genitori e i figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) qualora il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che subiscono un danno in occasione di lavoro o di servizio e siano in rapporto anche occasionale di dipendenza o collaborazione con il Contraente;
- d) le Società le quali, rispetto al Committente o al Contraente che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., nonché gli amministratori delle medesime.