Eccoci arrivati al pagamento del sinistro, come avviene? quando mi pagano? e se dovessimo discutere sulla somma? a chi mi posso rivolgere?
Relativamente ai Sinistri, il pagamento dell’Indennizzo è eseguito dalla Compagnia di assicurazioni presso la propria sede dell’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la copertura assicurativa entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del terzo perito, sempreché siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull’indennizzabilità del Sinistro.
La Franchigia e lo Scoperto rimangono a carico del Contraente, fermo restando che la Compagnia di assicurazioni risarcirà al Committente, se ad esso dovuto, il Sinistro al lordo dei predetti Franchigia e Scoperto.
Tuttavia la Franchigia e lo Scoperto con i relativi minimo e massimo, sono opponibili al Committente ove questi abbia esercitato nel bando di gara la facoltà di prevederla in tale forma, determinandone anche l’entità.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla copertura assicurativa stipulata non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
È compito, in particolare, del Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato.
L’Indennizzo liquidato a termini della presente copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato
Per la gestione delle controversie?
La Compagnia di assicurazioni può assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Compagnia di assicurazioni le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del Massimale stabilito nella Scheda Tecnica per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra la Compagnia di assicurazioni ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Compagnia di assicurazioni non riconosce spese sostenute dall’Assicurato per avvocati o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
La nostra società si occupa di intermediazione assicurativa specializzata in questa tipologia di polizze assicurative, per una consulenza gratuita non esitare a contattarci,anche via Whatsapp, operiamo in tutta Italia, comprese le isole.