17 Febbraio 2025

Polizza Car cantiere: le estensioni di garanzia sono necessarie?

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Le polizze CAR offrono la possibilità di ampliare la copertura assicurativa tramite estensioni, specificamente elencate al termine delle condizioni generali.

Tali estensioni sono operative unicamente se espressamente indicate in polizza e previo pagamento del premio aggiuntivo corrispondente.

 

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Affrontiamo ora le estensioni più comuni e capiamo purché molte sono necessarie: 

1) Danni causati da errori di progettazione o da insufficiente progettazione

Ferme le altre delimitazioni di Polizza, sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da errori di progettazione o da insufficiente progettazione e manifestatisi durante il periodo di costruzione delle Opere.

Sono esclusi i danni alla parte dell’Opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l’eliminazione degli stessi alla parte dell’Opera già eseguita, anche se non danneggiata.

È inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o da insufficiente progettazione per la parte dell’Opera ancora da realizzare.

Tale estensione di garanzia viene prestata con uno Scoperto del 10% e Scoperto minimo pari a quello relativo alla partita 1.

Il limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per tutti i Sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza è pari al 30% della partita 1 con il massimo di 500.000,00 euro.

2) Forza Maggiore

Ferme le altre delimitazioni di Polizza, la Compagnia di assicurazioni risponde per danni materiali e diretti alle cose assicurate causate da eventi naturali di Forza Maggiore.

Relativamente a tempeste, alluvioni, inondazioni e allagamenti la Compagnia di assicurazioni  indennizza l’Assicurato per perdite e danni materiali e diretti causati o derivati da solo se sono state prese misure di sicurezza sufficienti in sede di progettazione e realizzazione dell’Opera.

A questo proposito, le misure di sicurezza sono sufficienti se sono stati presi in considerazione i valori per tempeste, alluvioni, inondazioni e allagamenti rilevabili dalle statistiche degli uffici competenti del servizio meteorologico riguardo all’ubicazione del rischio e a tutta la durata assicurativa e ciò fino ad un periodo

di ricorrenza di 20 anni. 

La Compagnia di assicurazioni non indennizza l’Assicurato per perdite e danni materiali e diretti derivanti dal fatto che l’Assicurato non ebbe eliminato a suo tempo gli ostacoli (es. sabbia, alberi) dal corso d’acqua per garantire un libero flusso, indipendentemente dalla portata d’acqua dello stesso.

Tale estensione di garanzia viene prestata con uno Scoperto del 10% e Scoperto minimo pari a quello relativo alla partita 1.

Il limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per tutti i Sinistri che si possono verificare durante il periodo di validità della polizza è pari al 30% della partita 1.

 

3) Sciopero, sommossa, tumulto popolare, furto e rapina, atti vandalici o dolosi

Ferme le altre delimitazioni di Polizza, la Compagnia di assicurazioni  risponde per danni materiali e diretti alle cose assicurate causate da in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, furto e rapina, atti vandalici o dolosi.

4) Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità

Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall’Assicurato in relazione ad un Sinistro indennizzabile a termini della sezione A e fino all’importo massimo del 10% del danno indennizzabile, al netto di Franchigia o

Scoperto e relativo minimo riportati in Polizza, con il massimo di 25.000,00 euro per ogni Sinistro e per tutti i Sinistri che possono verificarsi durante la validità della Polizza.

 

5) Assicurazione del macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere

Premesso che, agli effetti di questa Assicurazione ed in particolare ai fini della determinazione della Somma Assicurata e della liquidazione dei danni, per Ente si intende ogni macchinario, baraccamenti o attrezzature di cantiere descritti nell’apposito elenco debitamente compilato, si conviene quanto segue:

  1. La Compagnia di assicurazioni, in corrispettivo del Premio convenuto ed anticipato, indennizza, nei limiti e con le modalità che seguono, i danni materiali e diretti al macchinario, baraccamenti o attrezzature di cantiere verificatisi durante il periodo coperto dall’Assicurazione per la costruzione delle Opere e nei luoghi indicati in Polizza.
  2. Fermo quanto previsto all’art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società non è obbligata ad indennizzare:
    • a) i guasti meccanici o elettrici;
    • b) i danni derivati dalle operazioni di carico o scarico, trasporto o trasferimento, salvo quelli verificatisi in occasione della movimentazione nell’ambito dei luoghi indicati nella Polizza ai fini della costruzione delle Opere, nonché i danni verificatisi comunque al di fuori dei luoghi indicati in Polizza;
    • c) i danni a pneumatici, alle funi, ai cingoli, alle testate dei macchinari di perforazione, alla mazza battente o al blocco incudine dei battipali o delle perforatrici a percussione, alle benne, agli utensili, agli accessori o alle parti intercambiabili in genere, salvo il caso di un danno totale al singolo macchinario o alle singole attrezzature di cantiere;
    • d) i danni a natanti, aeromobili nonché ai macchinari o attrezzature di cantiere operanti nel sottosuolo;
    • e) i danni per i quali sia responsabile, per Legge o per contratto, il fornitore o il costruttore;
    • f ) i danni a macchinari o attrezzature di cantiere su natante conseguenti a sommersione o affondamento del natante stesso;
    • g) i danni da furto.
  3. La Somma Assicurata per ciascun Ente deve essere uguale al valore di rimpiazzo a nuovo al momento del Sinistro comprensivo di noli, costi di trasporto, dogana e montaggio di Ente uguale oppure equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sconti e prezzi di favore non hanno alcuna influenza nella determinazione della Somma Assicurata.
  4. La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per singolo Ente assicurato, secondo le norme seguenti:
    • a) nel caso di danni suscettibili di riparazione:
      • 1 – si stima l’importo totale dei costi di riparazione al momento del Sinistro, necessari per ripristinare l’Ente danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del Sinistro;
      • 2 – si stima il valore ricavabile, al momento del Sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

L’Indennizzo sarà pari all’importo stimato come sub a 1), diminuito dell’importo stimato come sub a 2), con l’applicazione di quanto disposto al seguente terzultimo comma e con la successiva deduzione delle Franchigie o Scoperti e relativi minimi convenuti in Polizza.

    • b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
  1. si stima il valore dell’Ente assicurato al momento del Sinistro tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
  2. si stima il valore ricavabile dai residui al momento del Sinistro.

L’Indennizzo sarà pari all’importo stimato come sub b 1), diminuito dell’importo stimato come sub b 2), con l’applicazione di quanto disposto al seguente terzultimo comma e con la successiva deduzione delle Franchigie e degli Scoperti e relativi minimi convenuti in Polizza.

Un Ente assicurato si considera non suscettibile di riparazione quando l’Indennizzo calcolato come sub a 1) meno sub a 2), eguagli o superi il valore che l’Ente aveva al momento del Sinistro stimato come sub b 1).

Se la Somma Assicurata, separatamente, per ciascun Ente colpito da Sinistro, copre solo parte dell’importo che doveva essere assicurato, la Società indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

Tale estensione di garanzia viene prestata con uno Scoperto del 10% e Scoperto minimo pari a 1.500,00 euro.

Salvo diversa esplicita pattuizione in Polizza, sono esclusi dall’Indennizzo i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo.

Restano in ogni caso esclusi dall’Indennizzo i costi per eventuali revisioni, manutenzioni o modifiche degli Enti colpiti da Sinistro o quelli per eventuali riparazioni provvisorie.

6) Rimozione, franamento e cedimento del terreno

A parziale deroga dell’art. 12 “Esclusioni specifiche della Sezione B” punto l), sono risarcibili, nell’ambito dei Massimali convenuti in Polizza alla Sezione B, i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento del terreno di basi d’appoggio o di sostegno in genere.

Tale estensione di garanzia viene prestata con uno Scoperto del 10% e Scoperto minimo pari a 5.000,00 euro.

Il limite massimo di Indennizzo per tutti i Sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza è pari a 150.000,00 euro.

 

7) Cavi e condutture sotterranee

A parziale deroga dell’art. 12 “Esclusioni specifiche della Sezione B” punto m), sono risarcibili, nell’ambito dei Massimali convenuti in Polizza alla Sezione B, i danni,

materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee, solo se, prima dell’inizio dei Lavori, l’Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l’esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.

Tale estensione di garanzia viene prestata con uno Scoperto del 10% e Scoperto minimo pari a 5.000,00 euro.

Il limite massimo di Indennizzo per tutti i Sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza è pari a 100.000,00 euro.

8) Vibrazione

Sono risarcibili, nell’ambito dei Massimali convenuti in Polizza alla Sezione B, i danni causati a terzi dovuti a vibrazione.

Tale estensione di garanzia viene prestata con uno Scoperto del 15% e Scoperto minimo pari a 5.000,00 euro.

Il limite massimo di Indennizzo per tutti i Sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza è pari a 100.000,00 euro

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Le estensioni di garanzia sono clausole aggiuntive che ampliano la copertura di una polizza assicurativa standard, offrendo protezione per rischi specifici non inclusi nelle condizioni base. Nel contesto delle polizze CAR (Contractor’s All Risks) ed EAR (Erection All Risks), queste estensioni possono includere coperture per eventi come errori di progettazione, atti vandalici, eventi atmosferici e periodi di manutenzione. L’inclusione di tali estensioni consente alle imprese di personalizzare la polizza in base alle peculiarità del progetto e alle esigenze specifiche del cantiere.

Cosa comprende la polizia CAR?

La polizza CAR è un’assicurazione “All Risks” che copre i danni materiali e diretti alle opere in costruzione, proteggendo l’assicurato da eventi accidentali che possono verificarsi durante l’esecuzione dei lavori. Oltre alla copertura base, è possibile aggiungere garanzie accessorie per estendere la protezione a rischi specifici. Tra le principali coperture offerte dalla polizza CAR vi sono:

  • Danni alle opere in costruzione : protezione contro danni materiali e diretti alle opere durante la fase di costruzione.
  • Responsabilità civile verso Terzi (RCT) : copertura per danni involontariamente causati a terzi, inclusi morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in relazione ai lavori assicurativi.
  • Garanzia di manutenzione : copertura per danni che si manifestano durante il periodo di manutenzione, solitamente da 12 a 24 mesi.
  • Copertura per opere preesistenti : protezione per danni a strutture già esistenti nel cantiere.
  • Demolizione e sgombero : copertura dei costi per la demolizione e la rimozione dei detriti a seguito di un sinistro.
  • Eventi di forza maggiore : protezione contro danni causa da eventi naturali imprevedibili come terremoti, alluvioni e altre calamità naturali.
  • Atti vandalici e dolosi : copertura per danni derivanti da atti vandalici, sommosse o sabotaggi.
  • Errori di progettazione : copertura per danni causa da errori o insufficienze nella progettazione dell’opera.
  • Danni a cavi e condutture sotterranee : protezione per danni accidentali a infrastrutture sotterranee durante i lavori.

È fondamentale che le garanzie accessorie desiderate siano esplicitamente richieste e incluse nel contratto assicurativo, poiché la polizza base potrebbe non coprire tutti i rischi specifici del progetto.

Quando è possibile proporre la polizza di estensione di garanzia?

La polizza di estensione di garanzia può essere proposta in diverse fasi del progetto, a seconda delle esigenze specifiche dell’assicurato. È consigliabile considerare l’inclusione di estensioni di garanzia durante la stipula iniziale della polizza CAR o EAR, in modo da assicurare una copertura completa fin dall’inizio dei lavori. Tuttavia, in alcuni casi, è possibile aggiungere estensioni anche in corso d’opera, previa valutazione e accordo con la compagnia assicurativa. È importante valutare attentamente i rischi associati al progetto e discutere con il proprio consulente assicurativo le opzioni disponibili per personalizzare la copertura in base alle specifiche necessità.

Cosa copre la polizza EAR?

La polizza EAR è un’assicurazione “All Risks” specificatamente progettata per coprire i rischi associati al montaggio e all’installazione di impianti, macchinari e strutture in acciaio. Questa polizza offre protezione contro danni materiali e diretti che possono verificarsi durante le fasi di montaggio, collaudo e test delle apparecchiature. Le principali coperture includono:

  • Danni materiali durante il montaggio : protezione contro danni accidentali che possono occorrere durante l’installazione di macchinari e impianti.
  • Danni durante il collaudo ei test : copertura per danni che si verificano durante le fasi di prova e messa in servizio degli impianti.
  • Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) : copertura per danni involontariamente causati a terzi durante le operazioni di montaggio e collaudo.
  • Garanzia di fornitura : protezione contro danni derivanti da difetti o problemi legati alla fornitura dei componenti installati.
  • Eventi atmosferici e atti vandalici : copertura per danni causa da condizioni meteorologiche avverse o da atti vandalici durante il periodo di installazione.
  • Perdite pecuniarie dovute a ritardi : copertura per perdite finanziarie derivanti da ritardi nell’inizio delle attività del committente a causa di un sinistro coperto dalla polizza.

La polizza EAR è essenziale per le aziende coinvolte in progetti di installazione e montaggio, poiché offre una protezione completa contro una vasta gamma di rischi che possono compromettere la riuscita del progetto e la sicurezza finanziaria dell’impresa.

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