18 Febbraio 2025

Polizza CAR: cosa non è assicurato e cos’è escluso?

cantiere, complesso condominiale in costruzione
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Stai per intraprendere un progetto di costruzione?

Hai familiarità con la polizza CAR (Contractor’s All Risks)?

Forse pensi di essere coperto da ogni evenienza, ma sei sicuro di conoscere i limiti della tua polizza? Come diceva Pascal, “Che una cosa sia incomprensibile non implica che non esista.”

La polizza CAR è uno strumento fondamentale per proteggere il tuo investimento, ma è fondamentale sapere cosa non include. Questo articolo demistifica le 30 esclusioni più comuni nelle polizze CAR, suddivise in tre aree chiave:

  • Danni alle cose,
  • Copertura per riparazioni a seguito di sinistro indennizzabile e
  • Responsabilità Civile Verso Terzi.

Conoscere queste esclusioni ti aiuterà ad evitare sorprese spiacevoli e a prendere decisioni informate per proteggere al meglio il tuo progetto. Non lasciare che la tua tranquillità sia minata da clausole nascoste: scopri subito cosa non è assicurato nella tua polizza CAR!

 

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30 esclusioni che non sono assicurate nella Polizza CAR

Qui devi fare attenzione, adesso ti elenco tutto quello che non viene assicurato nella polizza CAR cantiere, solo sapendolo non avrai brutte sorprese!

Che una cosa sia incomprensibile non implica che non esista.”

Pascal

Vediamo quali sono le esclusioni suddivise in 3 aree specifiche: Danni alle cose, Copertura per a seguito di sinistro indennizzabile e Responsabilità Civile Verso Terzi.

Riguardo ai Danni alle cose sono espressamente esclusi:

  1. I costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d’arte, ferma restando la risarcibilità dei danni materiali e diretti causati da tali eventi ed altre parti di cose assicurate;
  2. I danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
  3. Le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili;
  4. Gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
  5. I danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
  6. Le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto;
  7. I danni causati da dolo o colpa grave dell’Assicurato;
  8. I danni causati da errori di progettazione e di calcolo, salvo il caso in cui sia stata acquistata la specifica estensione di copertura;
  9. Le opere e gli impianti preesistenti, salvo il caso in cui sia stata acquistata la specifica estensione di copertura;
  10. I costi di demolizione e di sgombero, salvo il caso in cui sia stata acquistata la specifica estensione di copertura;
  11. I maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità, salvo il caso in cui sia stata acquistata la specifica estensione;
  12. I danni verificatisi durante il periodo di manutenzione, salvo il caso in cui sia stata acquistata la specifica estensione;
  13. Il macchinario, i baraccamenti e le attrezzature di cantiere, salvo il caso in cui sia stata acquistata la specifica estensione.

Per quanto riguarda la copertura riparazioni, aggiunte, miglioramenti a seguito di sinistro indennizzabile sono inoltre esclusi:

  1. I costi inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti.

Invece per la parte di polizza assicurativa riferita alla Responsabilità Civile Verso Terzi sono espressamente esclusi tutti i danni subiti da:

  1. il coniuge, i genitori e i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
  2. quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
  3. le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisca l’assicurazione;
  4. Danni al macchinario, baraccamenti e attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l’appaltatore, il committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed agli impianti preesistenti, salvo il caso in cui non si abbia acquistato l’estensione assicurativa specifica;
  5. Danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini dell’esecuzione delle opere sul luogo di costruzione delle opere stesse, purché in detto luogo l’uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della Legge 24.12.1969, n. 990;
  6. Danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
  7. Danni derivanti da polvere e da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
  8. Le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur aderendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
  9. Danni da furto, salvo il caso in cui non si abbia acquistato l’estensione assicurativa specifica.
  10. Danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizio dovuti ad interruzioni di forniture e servizi, nonché le perdite dei prodotti;
  11. Danni a cose dovuti a vibrazione, rimozione, franamento e a cedimento di terreno, basi di appoggio e di sostegni in genere, salvo il caso in cui sia stata acquistata la specifica estensione di copertura;
  12. Atti da guerra anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d’assedio, usurpazione di potere, requisizione nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, sommossa, tumulto popolare, sciopero, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
  13. Esplosioni o emanazioni di calore e radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  14. Danni a software e dati informatici da qualsiasi causa occasionati;
  15. Tutti i danni, ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici, causati o risultanti da: malware di qualsiasi tipo;
  16. Cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.

Questi sono solo alcune delle esclusioni assicurative, delle cose che non vengono garantite dalle polizze CAR Cantiere, ma fate attenzione, ce ne possono essere molte altre, dipende molto dalla polizza CAR che andrete a sottoscrivere, le mie sono informazioni generali e non categoriche.

 

“Perché non dare un’occhiata alle testimonianze dei nostri clienti? Sarai sorpreso di vedere quanto siamo stati efficaci nel soddisfare le loro esigenze.”

Cosa non copre la polizza CAR Merloni?

La polizza CAR (Contractor’s All Risks) Merloni è uno strumento essenziale per la tutela delle aziende contro i rischi legati all’esecuzione di opere pubbliche . Obbligatoria per tutte le imprese che lavorano su committenza di enti pubblici, questa assicurazione offre una copertura fondamentale per proteggere le imprese edili, le aziende di impiantistica ei piccoli imprenditori agricoli.

Tuttavia, nonostante la sua ampia protezione, esistono alcune esclusioni e limitazioni che è importante conoscere per evitare sorprese in caso di sinistro.

I principali rischi non coperti dalla polizza CAR Merloni

  1. Difetti di progettazione
    Se i danni derivano da un errore progettuale, la polizza non coprirà i costi di riparazione o rifacimento delle opere difettose. Per questa tipologia di rischio, è necessario stipulare una polizza specifica di Responsabilità Civile Professionale per progettisti e direttori dei lavori.

  2. Vizi e difetti dell’opera dopo il collaudo
    La copertura riguarda solo i danni che si verificano durante l’esecuzione dei lavori . Una volta terminata l’opera e completato il collaudo, eventuali difetti strutturali, cedimenti o danni causati da errori di costruzione non sono più coperti dalla polizza CAR

  3. Danni da usura, corrosione o mancata manutenzione.
    I danni derivanti dal normale deterioramento, dalla corrosione dei materiali o dalla mancata manutenzione non rientrano tra i sinistri risarcibili. La polizza protegge solo contro eventi accidentali e imprevedibili, non contro fenomeni progressivi e prevedibili.

  4. Eventi catastrofali non espressamente inclusi
    Terremoti, alluvioni e altre calamità naturali non sempre rientrano nella copertura standard. Alcune polizze prevedono l’inclusione di questi eventi solo con estensioni specifiche , che devono essere richieste e sottoscritte separatamente.

  5. Furto e atti dolosi
    La sottrazione di materiali, macchinari o attrezzature di cantiere a seguito di furto o atti vandalici non è generalmente inclusa nella polizza base. Anche in questo caso, è possibile estendere la copertura con garanzie accessorie specifiche.

  6. Danni a beni di terzi non legati all’attività del cantiere
    La Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) copre solo i danni provocati a terzi durante l’esecuzione dei lavori . Se il danno non è direttamente collegato all’attività di cantiere, la polizia potrebbe non intervenire.

La polizza CAR Merloni è uno strumento indispensabile per le aziende che continuano su appalti pubblici, garantendo una solida protezione dai rischi legati all’esecuzione dei lavori. Tuttavia, è fondamentale conoscere cosa non è coperto per poter adottare misure preventive adeguate ed eventualmente integrare la protezione con altre polizze specifiche.

Prima di sottoscrivere una polizza CAR, è sempre consigliabile verificare con attenzione le condizioni contrattuali e valutare con un consulente assicurativo le eventuali necessità di coperture aggiuntive.

Per informazioni veloci scrivi tramite  WhatsApp:    +39 339.71.50.157

 

Attenzione telefonica dedicata:

Tel.  +39 02 667.124.17

Email : info@italiafideiussioni.it

Le recensioni positive dei clienti sono la prova tangibile della nostra eccellenza.

 

Abbiamo diverse soluzioni assicurative per le costruzioni e per gli appalti pubblici:

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