Polizza Car cantiere: durata dell’assicurazione e regola proporzionale

calendario con giorno evidenziato per ricordare quanto dura il periodo assicurato della polizza car cantiere
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La polizza di assicurazione CAR cantiere decorre dalla data fissata in Polizza e comunque, non prima delle ore 24:00 del giorno di pagamento del Premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul Cantiere.

Non è possibile attivare la polizza se prima non è stato pagato il premio.

L’Assicurazione cessa alle ore 24:00 del giorno stabilito in Polizza; in caso di esistenza di Contratto d’appalto l’Assicurazione termina alle ore 24:00 del giorno stabilito nel Contratto d’appalto stesso per l’esecuzione delle Opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato in Polizza.

In ogni caso l’Assicurazione cessa alle ore 24:00 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

  1. rilascio del Certificato di Collaudo;
  2. consegna anche provvisoria delle Opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
  3. uso anche parziale o temporaneo delle Opere secondo destinazione.

Qualora soltanto parti delle Opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.

Qualora la costruzione delle Opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Compagnia, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire.

Il Premio di Polizza e di eventuali proroghe rimane comunque acquisito dalla Compagnia indipendentemente dal fatto che l’Assicurazione cessi prima della data prevista in Polizza a causa del verificarsi di una delle circostanze precedentemente indicate.

Assicurazione parziale – Regola proporzionale

Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti della Somma Assicurata e per la regolazione del Premio come previsto dall’art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, se al momento del Sinistro la Somma Assicurata copre solo parte dell’importo che doveva essere assicurato, la Compagnia indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

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