I cittadini di alcuni Paesi sono esenti dall’obbligo di visto. Questa esenzione è valida solo per il visto d’ingresso per soggiorni di una durata massima di 90 giorni.
Inoltre, la motivazione per la richiesta di visto deve essere una tra le seguenti:
- turismo;
- missione;
- affari;
- invito;
- motivi religiosi;
- transito;
- trasporto;
- gara sportiva;
- studio.
Ecco l’elenco completo dei paesi i cui cittadini sono esenti dall’obbligo di visto:
Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Georgia, Giappone, Grenada, Guatemala, Honduras, RAS di Hong Kong, Isole Salomone, Israele, Kiribati, Malaysia, RAS di Macao, Macedonia del Nord, Isole Marshall, Mauritius, Messico, Micronesia, Moldova, Monaco, Montenegro, Nauru, Nicaragua, Nuova Zelanda, Palau, Panama, Paraguay, Perù, Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis, Regno Unito, Samoa, Santa Lucia, Serbia, Seychelles, Singapore, Stati Uniti, St. Vincent e Grenadine, Taiwan, Timor Est, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Ucraina, Uruguay, Vanuatu, Venezuela.
Nota bene:
Per quanto riguarda Taiwan l’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti comprensivi del numero di carta d’identità.
Per i cittadini di Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Serbia, Ucraina l’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.
I cittadini serbi titolari di passaporto rilasciati dalla Direzione di coordinamento serba (in serbo: Koordinaciona uprava) sono esclusi dal beneficio dell’esenzione dal visto.
I cittadini di San Marino e Santa Sede sono esenti dall’obbligo di visto in qualunque caso.
Per i cittadini del Regno Unito l’esenzione dall’obbligo di visto per soggiorni di durata massima di 90 giorni si applica anche in caso di attività lavorativa retribuita.
Attenzione:
Non aver bisogno del visto d’ingresso in Italia non garantisce in assoluto l’ingresso al cittadino straniero, poiché l’Autorità di frontiera lo può respingere se privo di mezzi di sostentamento e non in grado di fornire esaurienti indicazioni circa lo scopo e le modalità del proprio soggiorno in Italia, o per ragioni di sicurezza e ordine pubblico.
Molti di questi paesi, i cui cittadini possono entrare in Italia per un periodo fino a 90 gg senza visto, hanno comunque l’obbligo di dimostrare i mezzi finanziari che possano garantire i mezzi di sostentamento per tutto il periodo che rimangono in Italia, in ottemperanza della normativa della Direttiva del Ministero dell’Interno del 1 Marzo 2000: Direttiva dei mezzi di sussistenza per gli stranieri che entrano nel territorio italiano.