A cosa serve la polizza RC professionale per Certificazione Energetica?
La polizza RC professionale per la Certificazione Energetica è una copertura assicurativa che protegge i professionisti che eseguono queste certificazioni da eventuali responsabilità civili derivanti dall’esercizio della loro attività.
La Certificazione Energetica è un documento obbligatorio per la vendita o la locazione di un immobile in Italia. Si tratta di una valutazione dell’efficienza energetica dell’edificio, che fornisce informazioni sui consumi e sugli interventi necessari per migliorare la performance energetica.
La certificazione deve essere effettuata da un professionista abilitato, come un ingegnere o un architetto.
La polizza RC professionale per la Certificazione Energetica offre protezione contro eventuali danni causati a terzi a causa di errori o omissioni commessi durante l’esecuzione della certificazione.
Ad esempio, se un professionista commette un errore nella valutazione dell’efficienza energetica di un edificio, che causa danni ai futuri inquilini o proprietari dell’immobile, la polizza coprirà le eventuali richieste di risarcimento danni.
Inoltre, a livello generale, la polizza RC professionale per la Certificazione Energetica copre anche le spese legali sostenute per difendersi da eventuali azioni legali. Questo è particolarmente importante per i professionisti, poiché le azioni legali possono essere costose e time-consuming.
Per soddisfare le esigenze delle aziende che operano nel settore della certificazione energetica, le compagnie assicurative offrono polizze personalizzate, rispondenti alle esigenze specifiche dell’attività svolta, sia per quanto riguarda l’estensione della copertura, sia per quanto riguarda i massimali di indennizzo.
In generale, è importante per i professionisti che eseguono certificazioni energetiche assicurarsi di avere una polizza RC professionale adeguata per proteggere la loro attività da eventuali responsabilità civili.
A chi posso rivolgermi per acquistare la polizza RC professionale per Certificazione Energetica?
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Che cosa è assicurato nella polizza RC professionale per Certificazione?
- Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza.
SI RITENGONO SEMPRE IN COPERTURA LE SEGUENTI GARANZIE:
- interruzione e sospensione di attività di terzi, codice privacy, smarrimento documenti, costi e spese (art. 1917 del Codice Civile).
- L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia copre le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta.
- Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori. Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite)
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento
- Qualora l’Assicurato cessi definitivamente la propria attività per libera volontà, pensionamento, morte e non per altra ragione imposta (es.: sospensione o cancellazione dall’albo professionale per motivi disciplinari) è possibile richiedere una copertura postuma relativa a fatti verificatisi durante il periodo di assicurazione e comunque non precedenti al periodo di retroattività. In caso di morte dell’Assicurato, la copertura deve essere richiesta dagli eredi.
Unica Estensione possibile:
CONTINUOUS COVER (applicabile solo ai rinnovi come da condizioni di polizza)
Che cosa non è assicurato?
- Danni derivanti da dolo e frode dell’Assicurato.
- Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il sottolimite di indennizzo o massimale pattuito.
- Attività diversa da quella/e indicata/e nel questionario/modulo di proposta. Danni derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo.
- per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato.
- Danni causati da guerra, terrorismo ed eventi naturali.
- Danni causati da insolvenza o fallimento da parte dell’Assicurato;
- Danni corporali o danni materiali derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale.
- Danni causati da ingiuria e diffamazione commessi dall’Assicurato e dalle persone che al momento del fatto erano staff e/o collaboratori dell’Assicurato.
- Danni derivanti da muffa tossica o amianto.
- Danni consequenziali.
- Spese di giustizia penale.
- In nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si espongano a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni
Ci sono limiti di copertura?
- Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
- Franchigie e scoperti restano a carico dell’Assicurato.
- Gli assicuratori hanno diritto a recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di per effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti.
- Gli Assicuratori non rispondono per richieste di risarcimento derivanti da: circostanze già note all’Assicurato prima della decorrenza di polizza; fatti commessi prima della data di retroattività; attività svolta senza le autorizzazioni e requisiti richiesti dalle competenti Autorità o dalle leggi vigenti; inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall’Assicurato contrattualmente; avanzate da qualsiasi soggetto non considerato terzo o che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’Assicurato salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da terzi.
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