Come scegliere la migliore polizza RC professionale per i centri elaborazione dati: consigli e fattori da considerare

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A cosa serve la polizza RC Professionale per Centri Elaborazione dati?

La scelta della migliore polizza RC professionale per centri elaborazione dati è importante per garantire la protezione contro eventuali responsabilità legali che possono derivare dall’utilizzo dei dati.

La prima cosa da considerare è che tipo di attività svolge il centro elaborazione dati. Se ad esempio si tratta di un’attività di elaborazione dati per conto terzi, sarà necessaria una polizza RC professionale che copra anche la responsabilità civile verso terzi. 

Se invece l’attività consiste principalmente nell’archiviazione e conservazione dei dati, sarà sufficiente una polizza RC professionale standard.

Una volta individuato il tipo di copertura necessaria, è importante verificare che la polizza scelta preveda la copertura dei danni causati da eventuali violazioni della privacy o da errori nell’elaborazione dei dati.

Inoltre, è importante verificare che la polizza preveda la copertura per eventuali sanzioni amministrative derivanti da violazioni delle norme sulla protezione dei dati personali.

È consigliabile scegliere una polizza con massimali adeguati e che preveda la possibilità di estendere la copertura a eventuali attività connesse all’elaborazione dei dati, come ad esempio la consulenza in materia di privacy.

Inoltre, è importante verificare che l’assicurazione scelta abbia una buona reputazione e che offra un servizio clienti efficiente in caso di necessità.

In definitiva, la scelta della migliore polizza RC professionale per centri elaborazione dati dipende dalle esigenze specifiche dell’attività svolta e dalle eventuali attività connesse. 

 

A chi posso rivolgermi per acquistare la polizza RC professionale per Centri Elaborazione Dati?

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Leggi le testimonianze dei nostri clienti, sono numerose e tutte positive, in questo modo puoi capire come lavoriamo e la serietà del nostro servizio.

 

Che cosa è assicurato con la Polizza di RC professionale per Centri Elaborazione dati?  

Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio dell’Attività della società di edp/ced, che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza. 

SI RITENGONO SEMPRE IN COPERTURA LE SEGUENTI GARANZIE: 

  1. codice privacy, decreto legislativo n.81 9/4/08, smarrimento documenti, costi e spese (art. 1917 del Codice Civile). 
  2. L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia copre le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. 

Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori.  Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite). 

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 

  1. Acquisto della retroattività La retroattività di due anni può essere estesa a discrezione dell’assicurato in fase di stipula del contratto. 
  2. Maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento qualora l’Assicurato cessi definitivamente la propria attività per libera volontà, pensionamento, morte e non per altra ragione imposta (es.: sospensione o cancellazione dall’albo professionale per motivi disciplinari) è possibile richiedere una copertura postuma relativa a fatti verificatisi durante il periodo di assicurazione e comunque non precedenti al periodo di retroattività. 
  3. In caso di morte dell’Assicurato, la copertura deve essere richiesta dagli eredi.

 

Quali sono le possibili estensioni di questa polizza?

  1. CONTINUOUS COVER (applicabile solo ai rinnovi come da condizioni di polizza) 
  2. ESTENSIONE MEMBRO DI ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO 
  3. RC CONDUZIONE DELLO STUDIO VISTO LEGGERO – SENZA 730 – 
  4. COMPENSAZIONE CREDITI VISTO LEGGERO – CON 730 – ELABORAZIONI MODELLI 730 

Che cosa non è assicurato?  Fai attenzione a questi 12 articoli

  1. Danni derivanti da dolo e frode dell’Assicurato.  
  2. Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il sottolimite di indennizzo o massimale pattuito.  
  3. Attività diversa da quella/e indicata/e nel questionario/modulo di proposta.  Danni derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo.  
  4. per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato.  
  5. Danni causati da guerra, terrorismo ed eventi naturali.  
  6. Danni causati da insolvenza o fallimento da parte dell’Assicurato;  
  7. Danni corporali o danni materiali derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale.  
  8. Danni causati da ingiuria e diffamazione commessi dall’Assicurato e dalle persone che al momento del fatto erano staff e/o collaboratori dell’Assicurato.  
  9. Danni derivanti da muffa tossica o amianto.  
  10. Danni consequenziali.  
  11. Spese di giustizia penale. 
  12. In nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si espongono a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni Per l’elenco completo delle esclusioni si rinvia alle condizioni di polizza. 

 

Quali sono limiti di copertura? 

  1. Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite). 
  2. Franchigie e scoperti restano a carico dell’Assicurato. 
  3. Gli assicuratori hanno diritto a recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di per effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti. 
  4. Gli Assicuratori non rispondono per richieste di risarcimento derivanti da:
    • circostanze già note all’Assicurato prima della decorrenza di polizza;
    • fatti commessi prima della data di retroattività; 
    • attività svolta senza le autorizzazioni e requisiti richiesti dalle competenti Autorità o dalle leggi vigenti; 
    • inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall’Assicurato contrattualmente; 
    • avanzate da qualsiasi soggetto non considerato terzo o che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’Assicurato salvo il caso in cui tali –
    • Richieste siano originate da terzi. 

Hai altre domande?

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