Scegliere la migliore polizza RC professionale per Amministrazioni condominiali

facciata esterna di un condominio
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Ti serve la polizza assicurativa di Responsabilità Civile Professionale per Amministratori di condominio?

L’amministrazione condominiale è un compito importante e delicato che richiede molta attenzione e responsabilità.
Tra le varie preoccupazioni degli amministratori condominiali, c’è quella di garantire la sicurezza dei propri condomini e delle loro proprietà. Un modo per farlo è attraverso la sottoscrizione di una polizza RC professionale.

La Responsabilità Civile (RC) è una forma di assicurazione che copre i danni causati da un’azione o omissione dell’amministratore condominiale a terzi.
In altre parole, se un amministratore condominiale commette un errore che causa danni a un condomino o a un visitatore, la polizza RC professionale coprirà i costi per riparare i danni.

La polizza RC professionale per amministratori condominiali è una scelta obbligatoria per legge, e rappresenta una protezione fondamentale per l’amministratore condominiale e per i condomini.
In caso di incidenti o danni, una polizza RC professionale può proteggere l’amministratore condominiale da eventuali azioni legali e garantire che i costi per riparare i danni siano coperti.

In generale, la polizza RC professionale per amministratori condominiali può aiutare a garantire la sicurezza e la tranquillità degli amministratori condominiali e dei condomini.
Offre una protezione importante contro i rischi e le incertezze legate al ruolo di amministratore condominiale e consente di gestire gli incidenti e i danni in modo rapido ed efficiente.

A chi posso rivolgermi per acquistare la polizza RC professionale per Agenti in attività finanziaria?

Scrivi online per ricevere un preventivo immediato, oppure chiama una delle nostre sedi più vicine.
Puoi contattarci anche tramite WhatsApp +39 339.71.50.157 manda un messaggio ti risponderemo in orario d’ufficio, entro 5 minuti.
Leggi le testimonianze dei nostri clienti, sono numerose e tutte positive, in questo modo puoi capire come lavoriamo e la serietà del nostro servizio.

Che cosa è assicurato?

  1. Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di Amministratore di Condominio, che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza.

    SI RITENGONO SEMPRE IN COPERTURA LE SEGUENTI GARANZIE:

  2. Codice privacy, decreto legislativo n. 81 del 9/4/08, smarrimento documenti, costi e spese (art. 1917 del Codice Civile).
  3. L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia copre le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta.
  4. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori. Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Acquisto della retroattività

  • La retroattività di due anni può essere estesa a discrezione dell’assicurato in fase di stipula del contratto.

Maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento

  • Qualora l’Assicurato cessi definitivamente la propria attività per libera volontà, pensionamento, morte e non per altra ragione imposta (es.: sospensione o cancellazione dall’albo professionale per motivi disciplinari) è possibile richiedere una copertura postuma relativa a fatti verificatisi durante il periodo di assicurazione e comunque non precedenti al periodo di retroattività.
  • In caso di morte dell’Assicurato, la copertura deve essere richiesta dagli eredi.

Estensioni assicurative possibili pagando un premio:

  1. ATTIVITÀ DI CONCILIAZIONE/MEDIAZIONE
  2. RC CONDUZIONE DELLO STUDIO
  3. CONTINUOUS COVER (applicabile solo ai rinnovi come da condizioni di polizza)
  4. ESTENSIONE (CON APPENDICE SEPARATA) LEGGE 11 DICEMBRE 2012, N. 220 ART. 9. – MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (G.U.N. 293 DEL 17 DICEMBRE 2012) (con appendice dedicata)

Che cosa non è assicurato?

Danni derivanti da dolo e frode dell’Assicurato.

  1. Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il sottolimite di indennizzo o massimale pattuito.
  2. Attività diversa da quella/e indicata/e nel questionario/modulo di proposta.
  3. Danni derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo.
  4. Per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato.
  5. Danni causati da guerra, terrorismo ed eventi naturali.
  6. Danni causati da insolvenza o fallimento da parte dell’Assicurato.
  7. Danni corporali o danni materiali derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale.
  8. Danni causati da ingiuria e diffamazione commessi dall’Assicurato e dalle persone che al momento del fatto erano staff e/o collaboratori dell’Assicurato.
  9. Danni derivanti da muffa tossica o amianto.
  10. Danni consequenziali.
  11. Spese di giustizia penale.
  12. In nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si espongono a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni.

Ci sono limiti di copertura?

  1. Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
  2. Franchigie e scoperti restano a carico dell’Assicurato.
  3. Gli assicuratori hanno diritto a recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti.
  4. L’assicurazione non è operante per le richieste di risarcimento derivanti da contratti nei quali l’Assicurato agisce come appaltatore edile in connessione o non con la sua professione.
  5. L’assicurazione non è operante per errore o omissione da parte dell’Assicurato nella stipula e/o gestione di contratti di assicurazione nonché nello svolgimento o mancato svolgimento di attività, in esse comprese quelle di consulenza o dei servizi relativi, finalizzate alla concessione di finanziamenti.
  6. L’assicurazione non è operante per le omissioni o il ritardato pagamento di oneri dovuti ad Enti Pubblici o per altri adempimenti periodici.
  7. Gli Assicuratori non rispondono per richieste di risarcimento derivanti da: circostanze già note all’Assicurato prima della decorrenza di polizza;
    fatti commessi prima della data di retroattività;
    attività svolta senza le autorizzazioni e requisiti richiesti dalle competenti Autorità o dalle leggi vigenti;
    inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall’Assicurato contrattualmente;
    avanzate da qualsiasi soggetto non considerato terzo o che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’Assicurato salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da terzi.

Hai dubbi? Cerchi delle risposte?

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