Legislazione sull’intermediazione assicurativa

Nuova normativa aggiornata sull’intermediazione assicurativa

In ottemperanza all’attuazione della nuova normativa de ai regolamenti  attuativi, e quindi il Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa ed il Regolamento n. 41 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ed il Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020, pubblichiamo di seguito il Codice delle Assicurazione private, Il Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018, il Regolamento n. 41 del 2 agosto 2018, il Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020, il Nostro Allegato 3, 4 e 4 ter comprensivi dell’elenco delle compagnie di assicurazioni Direzioni e/o Agenzie con rapporti di collaborazione formalizzati ed intermediari con i quali intratteniamo rapporti di collaborazione orizzontali ai sensi dell’art. 22 DL 179/2012 

REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018
IVS IVsAPIC

Reg. Uff. I

Prot. N° 0188834/18 del 02/08/2018

REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge

n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell’IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il Regolamento n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice del consumo, e in particolare gli articoli 67-bis e seguenti;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dell’amministrazione digitale;

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico;

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

VISTA la legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione con modificazioni del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché le disposizioni regolamentari attuative adottate dall’IVASS;

VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, c.d. “cresci Italia” e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;

VISTO il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modifiche nella legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e in particolare l’articolo 22;

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, c.d. “legge concorrenza”, recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela del consumatore anche in applicazione dei principi del diritto dell’Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (Regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 9 del 14 novembre 2007, concernente la disciplina dell’uso di denominazione assicurativa ai sensi dell’articolo 308, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008, concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all’articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la procedura di presentazione dei reclami all’ISVAP di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e la procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari di assicurazione;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2743 del 27 ottobre 2009 e successive modificazioni e integrazioni, recante istruzioni applicative per la predisposizione del rapporto annuale sul

controllo delle reti distributive di cui all’articolo 40 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione di cui agli articoli 183 e 191, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al Titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’IVASS;

VISTO il Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014, concernente la disciplina dei requisiti professionali degli intermediari assicurativi e riassicurativi in attuazione dell’articolo 22, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;

VISTO il Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015, concernente la definizione delle misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di assicurazioni, intermediari e clientela;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alla normativa nazionale e dell’Unione europea;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di revisione periodica della normativa, di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, nonché di semplificazione e riordino della disciplina di settore;

adotta il seguente REGOLAMENTO INDICE

PARTE I – Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative) Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Ambito di applicazione)

PARTE II – Accesso all’attività di intermediazione

Titolo I – Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica

Capo I – Disciplina del Registro Sezione I – Disposizioni generali
Art. 4 (Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi) Art. 5 (Persone fisiche)

Art. 6 (Società)

Art. 7 (Aggiornamento dei dati e pubblico accesso)

Art. 8 (Soggetti tenuti all’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata) Art. 9 (Adempimenti per la gestione del Registro)

Sezione II – Iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A o B del Registro
Art. 10 (Requisiti per l’iscrizione)

Art. 11 (Contratto di assicurazione della responsabilità civile) Art. 12 (Domanda di iscrizione)

Sezione III – Iscrizione delle società nelle sezioni A o B del Registro
Art. 13 (Requisiti per l’iscrizione)

Art. 14 (Requisiti aggiuntivi per l’iscrizione delle società che intendono esercitare l’attività di distribuzione riassicurativa)

Art. 15 (Contratto di assicurazione della responsabilità civile) Art. 16 (Domanda di iscrizione)

Sezione IV – Iscrizione nella sezione C del Registro
Art. 17 (Requisiti per l’iscrizione) Art. 18 (Modalità per l’iscrizione)

Sezione V – Iscrizione nella sezione D del Registro
Art. 19 (Requisiti per l’iscrizione)

Art. 20 (Requisiti del responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa) Art. 21 (Domanda di iscrizione)

Sezione VI – Iscrizione nella sezione E del Registro

Art. 22 (Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche) Art. 23 (Requisiti per l’iscrizione delle società)

Art. 24 (Copertura assicurativa della responsabilità civile) Art. 25 (Modalità per l’iscrizione)

Sezione VII – Iscrizione nella sezione F del Registro

Art. 26 (Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche) Art. 27 (Requisiti per l’iscrizione delle società)

Art. 28 (Modalità per l’iscrizione)

Sezione VIII – Procedimenti di iscrizione, cancellazione, reiscrizione e disciplina del passaggio ad altra sezione del Registro

Art. 29 (Iscrizione nel Registro)

Art. 30 (Cancellazione dal Registro)

Art. 31 (Reiscrizione delle persone fisiche nel Registro) Art. 32 (Reiscrizione delle società nel Registro)

Art. 33 (Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E)

Art. 34 (Passaggio ad altra sezione del Registro)

Art. 35 (Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e decadenza dai benefici)

Capo II – Attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi degli intermediari iscritti nel Registro

Art. 36 (Estensione dell’esercizio dell’attività in altri Stati membri) Art. 37 (Collaborazione tra Autorità)

Titolo II – Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri

Art. 38 (Elenco annesso al Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi)

Art. 39 (Disposizioni applicabili agli intermediari iscritti nell’Elenco annesso) Art. 40 (Misure nei confronti degli intermediari)

PARTE III – Esercizio dell’attività di distribuzione Titolo I – Svolgimento dell’attività
Capo I – Disposizioni generali

Art. 41 (Modalità di esercizio dell’attività da parte dell’impresa)

Art. 42 (Modalità di esercizio dell’attività da parte degli intermediari) Art. 43 (Obblighi di comunicazione)

Art. 44 (Adempimenti annuali) Art. 45 (Verifiche periodiche)

Art. 46 (Politiche di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione)

Capo II – Distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari iscritti nella sezione D del Registro

Art. 47 (Condizioni per la distribuzione)

Capo III – Esercizio dell’attività per il tramite di addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario

Art. 48 (Requisiti per lo svolgimento dell’attività)

Capo IV – Disposizioni particolari

Art. 49 (Collocamento di forme pensionistiche complementari) Art. 50 (Reti di vendita multilevel marketing)

Art. 51 (Norme particolari in materia di scioglimento dell’incarico di distribuzione conferito a soggetti iscritti nella sezione A)

Titolo II – Regole di presentazione e comportamento Capo I – Ambito di applicazione

Art. 52 (Ambito di applicazione)

Capo II – Regole di comportamento

Art. 53 (Limiti all’esercizio dell’attività di intermediazione) Art. 54 (Regole generali di comportamento)

Art. 55 (Conflitti di interesse)

Art. 56 (Informativa precontrattuale)

Art. 57 (Informativa sulle remunerazioni)

Art. 58 (Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente) Art. 59 (Vendita con consulenza)

Art. 60 (Documentazione da consegnare ai contraenti) Art. 61 (Modalità dell’informativa)

Art. 62 (Utilizzo della firma elettronica avanzata, della firma elettronica qualificata e della firma digitale)

Art. 63 (Obblighi di separazione patrimoniale) Art. 64 (Fideiussione bancaria)

Art. 65 (Adempimento delle obbligazioni pecuniarie) Art. 66 (Contratti in forma collettiva)

Art. 67 (Conservazione della documentazione)

Art. 68 (Documentazione agli atti delle imprese e degli intermediari)

Capo III – Promozione e collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza

Art. 69 (Ambito di applicazione)

Art. 70 (Attività esercitata in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi) Art. 71 (Divieto di discriminazione)

Art. 72 (Collocamento di contratti non richiesti)

Art. 73 (Informazioni precontrattuali in caso di promozione e collocamento a distanza) Art. 74 (Regole di comportamento in caso di promozione e collocamento a distanza) Art. 75 (Trasmissione della documentazione)

Art. 76 (Utilizzo di call center)

Art. 77 (Sito internet delle imprese di assicurazione) Art. 78 (Registrazione dei domìni)

Art. 79 (Sito internet e profili di social network degli intermediari) Art. 80 (Servizi di comparazione)

Art. 81 (Procedure per il collocamento tramite internet) Art. 82 (Comunicazioni commerciali non richieste)

Art. 83 (Comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza)

PARTE IV – Formazione e aggiornamento professionale Titolo I – Requisiti professionali – formazione e aggiornamento
Art. 84 (Prova di idoneità)

Art. 85 (Commissione esaminatrice)

Art. 86 (Soggetti tenuti all’obbligo di formazione e aggiornamento) Art. 87 (Soggetti che impartiscono la formazione e l’aggiornamento) Art. 88 (Formazione professionale)

Art. 89 (Aggiornamento professionale)

Art. 90 (Modalità di accertamento delle competenze acquisite – Test di verifica)

Titolo II – Modalità di formazione e aggiornamento professionale equivalenti all’aula

Art. 91 (Formazione a distanza)

Art. 92 (Videoconferenza e webinar) Art. 93 (E-learning)

Art. 94 (Funzionalità della piattaforma di e-learning)

Titolo III – Disciplina dei prodotti formativi

Art. 95 (Contenuti minimi dell’obbligo formativo e di aggiornamento)

Titolo IV – Soggetti formatori

Art. 96 (Soggetti formatori)

PARTE V – Disposizioni transitorie e finali

Titolo I – Abrogazioni

Art. 97 (Abrogazioni)

Titolo II – Disposizioni transitorie

Art. 98 (Gestione del Registro)

Art. 99 (Intermediari iscritti contemporaneamente nella sezione A e nella sezione E del Registro)

Art. 100 (Iscrizione nel Registro delle persone fisiche in forza della precedente iscrizione nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione e nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione)

Art. 101 (Termini per gli iscritti nella sezione D del Registro)

Art. 102 (Termini per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc)-septies del Codice)

Art. 103 (Termini per l’impresa che opera in qualità di distributore)

Art. 104 (Termini per l’adozione da parte delle imprese delle politiche di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione)

Art. 105 (Termini per la comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 109, comma 4-

sexies del Codice)

Art. 106 (Formazione e aggiornamento professionale)

Titolo III – Disposizioni finali

Art. 107 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

Elenco degli Allegati

Allegato 1: Informazioni da trasmettere all’IVASS da parte delle imprese di assicurazione per l’iscrizione/cancellazione/reiscrizione dei produttori diretti.

Allegato 2: Informazioni da trasmettere all’IVASS da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione ai sensi dell’articolo 43 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.

Allegato 3: Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti.

Allegato 4: Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto.

Allegato 5: Materie della prova di idoneità per l’iscrizione nelle sezioni A e B del RUI.

Allegato 6: Materie dei corsi di formazione e aggiornamento professionale.

PARTE I
Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)

  1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 3, 5, 9, 109, 109-bis, 110, 111, 112, 114-bis, 116-quinquies, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, 120-quater, 121 e 191 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi dell’articolo 22, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 2 (Definizioni)

Ove non diversamente specificato, ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. In aggiunta, si intende per:

“aderente”: Il soggetto che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura di un contratto assicurativo collettivo, manifestando un’espressa volontà e sostenendo in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l’onere economico del premio;

“addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario per il quale operano”: gli intermediari, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all’articolo

109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero degli intermediari inseriti nell’Elenco annesso, che svolgono l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa al di fuori dei locali dove l’intermediario opera;

“addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario opera”: gli sportellisti bancari e postali, i dipendenti, i collaboratori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero degli intermediari inseriti nell’Elenco annesso abilitati ad operare nel territorio della Repubblica in stabilimento, che svolgono l’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa nei locali di tali intermediari;

“agenti”: gli intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;

“assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”: l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

“banche”: le banche autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385;

“call center”: un insieme di risorse umane e di infrastrutture specializzate che consente contatti e comunicazioni multicanale con i contraenti;

“Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

“collaborazione orizzontale”: collaborazione tra intermediari operativi iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o nell’Elenco annesso al Registro di cui all’articolo 116-quinquies del medesimo decreto, ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;

“contraente”: chi stipula o intende stipulare un contratto di assicurazione, anche a distanza;

“contratto di assicurazione della responsabilità civile”: la copertura assicurativa prevista dall’articolo 110, comma 3, e dall’articolo 112, comma 3, del Codice;

“contratti standardizzati”: i contratti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengono rimesse alla libera scelta del contraente, non modificabili da parte del soggetto incaricato della distribuzione;

“contributo di vigilanza”: il contributo di cui all’articolo 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

“corso”: insieme omogeneo, coordinato e sequenziale di uno o più moduli formativi idonei al raggiungimento di un obiettivo di apprendimento;

“dipendenti dell’impresa”: il personale dell’impresa di assicurazione o riassicurazione direttamente coinvolto nell’attività di distribuzione;

“distributore”: qualsiasi intermediario assicurativo o riassicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio e impresa di assicurazione o riassicurazione;

“distribuzione assicurativa e riassicurativa”: l’attività consistente nel proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione dei relativi contratti o nella conclusione di tali contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati, ivi inclusa la fornitura, tramite un sito internet o altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente è in grado di concludere direttamente o indirettamente lo stesso;

“documento informatico”: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;

“e-learning”: apprendimento realizzato tramite l’utilizzo delle tecnologie multimediali e di internet;

“firma digitale”: particolare tipo di firma elettronica avanzata disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;

“firma elettronica”, “firma elettronica avanzata“ e “firma elettronica qualificata”: firme definite dall’articolo 3, comma 1, punti 10, 11 e 12 del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

“Fondo di garanzia”: il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

“formazione in aula”: la formazione conseguita attraverso la partecipazione a corsi che prevedono la compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo;

“impresa che opera in qualità di distributore”: l’impresa di assicurazione o di riassicurazione quando svolge direttamente l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa ai sensi dell’articolo 109, comma 1-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per il tramite dei propri dipendenti e/o attraverso l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza;

“imprese preponenti”: le imprese di assicurazione o di riassicurazione che conferiscono incarichi finalizzati all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e/o riassicurativa ad intermediari iscritti nelle sezioni A, D e F del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ovvero a intermediari inseriti nell’Elenco annesso;

“intermediari finanziari”: gli intermediari finanziari iscritti nell’Albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni;

aa) “intermediario”: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario riassicurativo e intermediario assicurativo a titolo accessorio;

bb) “istituti di pagamento”: le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, h-sexies) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni;

cc) “LCMS (Learning Content Management System)”: sistemi per la gestione diretta dei contenuti formativi;

dd) “LMS (learning management system)”: piattaforma applicativa (o insieme di programmi) che permette l’erogazione dei corsi in modalità e-learning e, in particolare, gestisce gli utenti, la distribuzione dei corsi on-line, il tracciamento delle attività on-line e l’analisi delle statistiche;

ee) “locali dell’intermediario”: le sedi o le dipendenze in cui opera l’intermediario, iscritto nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro, intese come i locali accessibili al pubblico o adibiti al ricevimento del pubblico, anche nel caso in cui l’accesso sia sottoposto a forme di controllo;

ff) “mediatori o broker”: gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di

riassicurazione;

gg) “modulo formativo”: unità didattica di base finalizzata alla trattazione di uno o più argomenti didattici omogenei;

hh) “periti assicurativi”: i soggetti iscritti nel ruolo di cui all’articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l’attività professionale di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti;

ii) “polizza”: documento probatorio del contratto di assicurazione, ai sensi dell’articolo 1888 del Codice civile;

jj) “posta elettronica”: servizio internet tramite il quale ogni utente abilitato può inviare e ricevere dei messaggi utilizzando un computer o altro dispositivo elettronico connesso in rete attraverso un proprio account di posta registrato presso un provider del servizio;

kk) “posta elettronica certificata”: sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi ”;

ll) “Poste Italiane spa – Divisione servizi di bancoposta”: la società Poste Italiane – Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;

mm) “produttori diretti”: gli intermediari che, anche in via sussidiaria rispetto all’attività svolta a titolo principale, esercitano l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa medesima;

nn) “pubblicità”: qualsiasi messaggio, diffuso con ogni mezzo di comunicazione e con qualunque modalità, avente la finalità di promuovere i prodotti assicurativi;

oo) “Registro” o “RUI”: il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

pp) “responsabili della distribuzione dell’impresa”: le persone fisiche che, nell’ambito dell’impresa per la quale operano, hanno funzioni direttive e/o poteri decisionali con correlate responsabilità ed esercitano funzioni di direzione e/o di coordinamento ovvero di controllo dell’attività distributiva dell’impresa che opera in qualità di distributore;

qq) responsabili dell’attività di distribuzione dell’intermediario”: le persone fisiche che, nell’ambito della società di intermediazione per la quale operano, hanno funzioni direttive e/o poteri decisionali con correlate responsabilità ed esercitano funzioni di direzione e/o di coordinamento ovvero di controllo dell’attività di distribuzione assicurativa e/o riassicurativa svolta dalla società;

rr) “rete distributiva diretta”: i dipendenti di imprese direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione, inclusi gli addetti dei call center, gli intermediari iscritti nella sezione A, D o F del RUI, inclusi i relativi addetti all’attività di distribuzione iscritti nella

sezione E del RUI o operanti all’interno dei locali e i relativi addetti dei call center, nonché gli intermediari iscritti nella sezione C del RUI;

ss) “reti di vendita multilevel marketing”: le reti distributive operanti con tecniche di vendita quali il multilevel marketing, il network marketing o affini in cui, tra l’altro, il venditore procaccia clienti che possono diventare a loro volta venditori e percepisce una remunerazione sia sul contratto direttamente venduto che sui contratti venduti dagli altri componenti la rete che egli stesso ha arruolato;

tt) “società di intermediazione mobiliare” o Sim”: le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

uu) “strumenti di pagamento elettronici”: dispositivi elettronici e/o insieme di procedure elettroniche concordate tra l’utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento di cui l’utilizzatore si avvale per impartire un ordine di pagamento;

vv) “tecniche di comunicazione a distanza”: qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi;

ww) “videoconferenza”: modalità di apprendimento a distanza attraverso la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti;

xx) “webinar (o web-based seminar)”: modalità di apprendimento a distanza attraverso la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti e la condivisione di materiale formativo.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

Il presente Regolamento disciplina le condizioni di accesso all’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera q), e l’esercizio della stessa.

Costituisce altresì attività di distribuzione assicurativa l’attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q), svolta a titolo oneroso nel contesto di un’attività commerciale, professionale o di una diversa attività principale e anche se tale attività riguardi contratti di assicurazione abbinati alla vendita di beni o alla prestazione di servizi forniti a titolo di attività principale.

Costituisce, inoltre, attività di distribuzione assicurativa la stipulazione di contratti o convenzioni assicurative in forma collettiva per conto di singoli assicurati, qualora questi ultimi sostengano, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l’onere economico connesso al pagamento dei premi e il soggetto che stipula il contratto o la convenzione percepisca un compenso.

Il presente Regolamento non si applica:

alle attività di cui all’articolo 107, comma 3, del Codice;

alla distribuzione assicurativa esercitata da intermediari assicurativi a titolo accessorio, laddove siano soddisfatte congiuntamente le condizioni fissate

dall’articolo 107, comma 4, del Codice e fermi, in ogni caso, gli obblighi imposti dall’articolo 107, comma 5, del Codice.

PARTE II – Accesso all’attività di intermediazione

Titolo I – Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica

Capo I – Disciplina del Registro
Sezione I – Disposizioni generali Art. 4
(Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi)

E’ istituito presso l’IVASS il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica.

Il Registro è suddiviso in sei sezioni nelle quali sono iscritti, ai sensi dell’articolo 109 del Codice, gli intermediari come di seguito indicato:

sezione A: gli agenti;

sezione B: i mediatori;

sezione C: i produttori diretti;

sezione D: le banche, gli intermediari finanziari, gli istituti di pagamento, le Sim e Poste Italiane spa – Divisione servizi di bancoposta;

sezione E: gli addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario, iscritto nella sezione A, B, D o F, per il quale operano, gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che operano su incarico di altro intermediario ai sensi dell’articolo 109-bis, comma 5, del Codice, nonché gli addetti degli intermediari iscritti nella sezione E che operano al di fuori dei locali di questi ultimi. Non è richiesta l’iscrizione nella sezione E dei dipendenti e/o collaboratori che operano esclusivamente all’interno dei locali degli intermediari iscritti nella sezione E;

sezione F: gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che, ai sensi dell’articolo 109-bis, comma 1, del Codice, operano su incarico di una o più imprese di assicurazione.

Nelle sezioni A, B, D ed F del Registro sono indicati gli intermediari temporaneamente non operanti, mediante evidenza:

nelle sezioni A e F, degli iscritti che non hanno in corso incarichi di distribuzione o che non hanno assolto, o per i quali non è stato assolto, l’adempimento dell’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di cui all’articolo 11;

nella sezione B, degli iscritti che non hanno assolto, o per i quali non è stato assolto, l’adempimento dell’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di cui all’articolo 11;

nella sezione D, degli iscritti che non hanno in corso incarichi di distribuzione assicurativa.

Art. 5 (Persone fisiche)

Per gli intermediari persone fisiche, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:

cognome e nome;

luogo e data di nascita;

numero e data di iscrizione;

relativamente agli intermediari iscritti nella sezione A, denominazione sociale dell’impresa o delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, per la quale o per le quali svolgono l’attività;

relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni C o F, la denominazione sociale dell’impresa o delle imprese di assicurazione per le quali svolgono l’attività.

Per gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F, il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, riporta:

la tipologia dell’attività di distribuzione esercitata, ovvero se assicurativa o, per i soli iscritti nella sezioni A e B, riassicurativa;

la qualifica di esercizio dell’attività di distribuzione, ovvero:

se operano individualmente;

se operano in qualità di responsabili dell’attività di distribuzione di società iscritte, rispettivamente, nella sezione A, B o F e, per le società iscritte nella sezione B, di rappresentanti legali, amministratori delegati o direttori generali di società iscritte nella medesima sezione;

le sedi operative;

gli eventuali Stati membri in cui operano in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, con l’indicazione del regime di attività, nonché, in caso di stabilimento, della sede;

l’eventuale operatività in altri Stati membri estesa ai relativi addetti iscritti nella sezione E, ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del Codice;

nel caso di temporanea inoperatività, la data di inizio e l’eventuale termine del periodo di inattività.

Per gli intermediari iscritti nella sezione E, il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, riporta:

cognome e nome/ragione o denominazione sociale e numero di iscrizione dell’intermediario o degli intermediari, iscritti nella sezione A, B, D o F, che si avvalgono della loro attività;

la qualifica di esercizio dell’attività di distribuzione, ovvero:

se sono dipendenti degli intermediari di cui alla lettera a);

se operano individualmente;

se operano in qualità di dipendenti o collaboratori di persone fisiche iscritte nella sezione E;

se operano in qualità di responsabili dell’attività di distribuzione di società iscritte nella sezione E;

se operano in qualità di addetti all’attività di distribuzione di una società iscritta nella sezione E;

se operano ai sensi dell’articolo 109-bis, comma 5, del Codice in qualità di intermediari a titolo accessorio.

Art. 6 (Società)

Per le società, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:

ragione o denominazione sociale;

sede legale ed eventuali sedi secondarie;

numero e data di iscrizione;

per le società iscritte nelle sezioni A, B, D o F:

gli eventuali Stati membri in cui operano in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, con l’indicazione del regime di attività, nonché, in caso di stabilimento, della sede;

l’eventuale operatività in altri Stati membri estesa ai relativi addetti iscritti nella sezione E ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del Codice;

nel caso di temporanea inoperatività, la data di inizio e l’eventuale termine del periodo di inattività;

per le società iscritte nella sezione A, denominazione sociale dell’impresa o delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, per la quale o per le quali svolgono l’attività;

per le società iscritte nelle sezioni D e F, denominazione sociale dell’impresa o delle imprese di assicurazione, per la quale o per le quali svolgono l’attività.

Per le società iscritte nelle sezioni A, B o F, il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1 riporta:

la tipologia dell’attività di distribuzione esercitata, ovvero se assicurativa, e, per i soli iscritti nella sezioni A e B, riassicurativa, o assicurativa e riassicurativa;

cognome, nome e numero di iscrizione nelle sezioni A, B o F del o dei responsabili dell’attività di distribuzione e, per le società iscritte nella sezione B, cognome, nome e numero di iscrizione nella medesima sezione del o dei rappresentanti legali e, ove nominati, del o degli amministratori delegati e direttori generali.

Per le società iscritte nella sezione D il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, riporta il cognome e nome del o dei responsabili dell’attività di distribuzione assicurativa.

Per le società iscritte nella sezione E, il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1 riporta:

cognome e nome/ragione o denominazione sociale e numero di iscrizione dell’intermediario o degli intermediari, iscritti nelle sezioni A, B, D o F, che si avvalgono della loro attività;

cognome, nome e numero di iscrizione nella sezione E del o dei responsabili dell’attività di distribuzione;

cognome, nome e numero di iscrizione nella sezione E degli addetti all’attività di distribuzione.

Art. 7
(Aggiornamento dei dati e pubblico accesso)

L’IVASS assicura l’aggiornamento dei dati contenuti nel Registro sulla base delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 43 dalle imprese e dagli intermediari, nonché delle risultanze dei controlli e delle verifiche effettuate a norma del presente Regolamento.

L’IVASS assicura il pubblico accesso al Registro e ne garantisce la consultazione nel proprio sito internet.

Art. 8

(Soggetti tenuti all’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata)

Sono tenuti a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata:

le imprese italiane;

i soggetti che richiedono l’iscrizione nelle sezioni A, B, D e F del Registro;

gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro;

gli intermediari iscritti nelle sezioni C ed E del Registro che richiedono il passaggio alle sezioni A, B o F;

gli intermediari iscritti nell’Elenco annesso al Registro che richiedono l’iscrizione nella sezione E dei relativi collaboratori o la cancellazione degli stessi dalla medesima sezione.

Ai fini di cui al comma 1, l’indirizzo di posta elettronica certificata è indicato negli atti, nella corrispondenza e, ove esistente, nel proprio sito internet.

Art. 9
(Adempimenti per la gestione del Registro)

I richiedenti si dotano della firma elettronica ai fini della presentazione all’IVASS:

delle domande di iscrizione e reiscrizione nelle diverse sezioni del Registro, di cui agli articoli 12, 16, 18, 21, 25, 28, 31 e 32;

delle domande di cancellazione di cui all’articolo 30;

delle domande di avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E di cui all’articolo 33;

delle domande di passaggio ad altra sezione del Registro di cui all’articolo 34;

delle domande di estensione dell’esercizio dell’attività in altri Stati membri di cui all’articolo 36;

delle comunicazioni di cui all’articolo 43.

In particolare, per la sottoscrizione delle domande e delle comunicazioni di cui al comma 1, si dotano della firma elettronica:

le persone fisiche iscritte nelle sezioni A, B e F del Registro e i rappresentanti legali delle persone giuridiche iscritte nelle sezioni A, B, D ed F del Registro;

le persone fisiche iscritte nelle sezioni C o E del Registro che, avendone titolo, chiedono il passaggio nelle sezioni A, B o F del Registro.

Le domande e le comunicazioni di cui al comma 1, nonché tutte le altre comunicazioni previste dal presente Regolamento per la gestione del Registro, a pena di irricevibilità, sono redatte su modello elettronico disponibile sul sito dell’IVASS, inviato a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it

Sezione II – Iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A o B del Registro Art. 10
(Requisiti per l’iscrizione)

Per ottenere l’iscrizione nelle sezioni A o B del Registro, le persone fisiche devono:

essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del Codice;

non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;

avere superato la prova di idoneità di cui all’articolo 84;

fermo restando quanto previsto dal comma 3, avere assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 11 e/o essere incluse nella copertura stipulata, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 15, dalle società per le quali svolgeranno l’attività;

esclusivamente per l’iscrizione nella sezione B, avere aderito al Fondo di garanzia;

non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.

Ai fini di cui al comma 1, lettera f), le persone fisiche comunicano nella domanda di iscrizione i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali stretti legami non impediscono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS.

Le persone fisiche, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di cui alla lettera d) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione A o B come inoperative, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3.

Art. 11
(Contratto di assicurazione della responsabilità civile)

Il contratto di assicurazione della responsabilità civile è stipulato dagli intermediari di cui alle sezioni A e B con un’impresa autorizzata all’esercizio del ramo 13 responsabilità civile generale di cui all’articolo 2, comma 3, del Codice o con un’impresa estera ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica. E’ consentita anche la stipulazione in coassicurazione.

Il contratto deve avere le seguenti caratteristiche minimali:

garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività di distribuzione conseguenti a negligenze ed errori professionali dell’intermediario ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le società iscritte nella sezione E e le persone fisiche, anche se non iscritte nella medesima sezione. Non sono consentite clausole che limitino o escludano tale copertura;

coprire l’integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento dell’attività di distribuzione, ancorché denunciati nei tre anni successivi alla cessazione dell’efficacia della copertura;

l’inserimento di franchigie o scoperti non può essere opposto dall’impresa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l’integrale ristoro del danno subito; l’impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato;

garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri.

Qualora l’intermediario svolga attività relativa a forme pensionistiche complementari, la copertura assicurativa si estende anche a tale attività.

I massimali di copertura del contratto sono di importo almeno pari a:

per ciascun sinistro, euro 1.250.000;

all’anno globalmente per tutti i sinistri, euro 1.850.000;

Nel caso di contratti che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti a ciascun intermediario che richiede l’iscrizione nelle sezioni A o B.

Il contratto ha decorrenza dalla data di iscrizione nel Registro e scadenza il 31 dicembre. I contratti con durata annuale hanno scadenza al 31 dicembre dell’anno di iscrizione e sono rinnovati annualmente.

Art. 12 (Domanda di iscrizione)

La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del Registro è presentata con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.

Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, il richiedente attesta di avere provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al pagamento dell’imposta di bollo.

Sezione III – Iscrizione delle società nelle sezioni A o B del Registro Art. 13
(Requisiti per l’iscrizione)

Per ottenere l’iscrizione nelle sezioni A o B del Registro le società devono:

essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 112, comma 1, del Codice;

non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;

avere affidato la responsabilità dell’attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella medesima sezione del Registro alla quale la società chiede l’iscrizione. Nel caso in cui la responsabilità dell’attività di distribuzione sia affidata a più persone, l’obbligo di iscrizione nella medesima sezione del Registro è riferito ad ognuna di esse. Le società attribuiscono la responsabilità dell’attività di distribuzione ad un numero adeguato di soggetti scelti tra persone aventi le caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera qq), tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell’attività svolta;

fermo restando quanto previsto dal comma 3, essere in possesso della copertura assicurativa di cui all’articolo 15;

non essere partecipate in misura superiore al dieci per cento del proprio capitale in maniera tale da impedire l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice;

non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.

Ai fini di cui al comma 1, lettere e) e f), le società comunicano nella domanda di iscrizione, rispettivamente, i nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al dieci per cento del proprio capitale e il relativo importo, nonché i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS.

Ai fini dell’iscrizione delle società nella sezione B, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 1, è necessario che:

il rappresentante legale e, ove nominati, l’amministratore delegato e il direttore generale siano iscritti nella sezione B;

le stesse società abbiano aderito al Fondo di garanzia.

Le società, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), c), e), e f), e dal comma 3, che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di cui alla lettera d) del comma 1, vengono iscritte nella sezione A o B del Registro come inoperative, secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 3.

Art. 14
(Requisiti aggiuntivi per l’iscrizione delle società che intendono esercitare l’attività di distribuzione riassicurativa)

Ai fini dell’iscrizione nelle sezioni A o B, in aggiunta ai requisiti previsti dall’articolo 13, le società che intendono esercitare l’attività di distribuzione riassicurativa devono disporre di un capitale sociale, interamente versato, non inferiore a centoventimila euro. Qualora intendano esercitare contemporaneamente l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa le società devono inoltre:

avere affidato la responsabilità delle due attività a persone fisiche distinte, iscritte nella sezione corrispondente a quella in cui la società chiede l’iscrizione, in qualità, rispettivamente, di intermediario assicurativo e di intermediario riassicurativo;

avere un’organizzazione adeguata allo svolgimento delle due attività, in termini di risorse umane e dotazioni operative.

Art. 15
(Contratto di assicurazione della responsabilità civile)

Il contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato dalle società di cui alle sezioni A o B deve avere le caratteristiche previste dall’articolo 11 e garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi dalla società nell’esercizio dell’attività di distribuzione, dai responsabili dell’attività di distribuzione nonché dai danni conseguenti a negligenze ed errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori e persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le società iscritte nella sezione E e le persone fisiche, anche se non iscritte nella medesima sezione. Per le società da iscrivere nella sezione B, la copertura assicurativa deve estendersi anche ai rappresentanti legali, nonché agli eventuali amministratori delegati e direttori generali.

Alle società che esercitano contemporaneamente l’attività assicurativa e riassicurativa, si applicano i massimali minimi previsti dall’articolo 11, comma 4, fermo restando che il massimale globale annuo per tutti i sinistri deve essere distinto per attività.

Art. 16 (Domanda di iscrizione)

La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del Registro è presentata con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.

Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, il richiedente attesta che la società ha provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al pagamento dell’imposta di bollo.

Sezione IV – Iscrizione nella sezione C del Registro Art. 17
(Requisiti per l’iscrizione)

Per ottenere l’iscrizione nella sezione C del Registro, i produttori diretti devono:

essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del Codice;

non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;

avere conseguito una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati ed all’attività svolta, secondo quanto stabilito dalla Parte IV;

Ai fini di cui al comma 1, nella domanda di iscrizione al Registro l’impresa attesta di avere accertato, per ciascuno dei produttori diretti, che non sussistono le condizioni impeditive all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di stretti legami.

Nella domanda di iscrizione al Registro dei produttori diretti, l’impresa attesta altresì di aver provveduto ad impartire una formazione conforme a quanto stabilito dall’articolo 88 e di avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b) e dal comma

  1. In relazione a tali requisiti è considerato idoneo l’accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all’IVASS della domanda di iscrizione.

Art. 18 (Modalità per l’iscrizione)

La domanda di iscrizione dei produttori diretti nella sezione C del Registro è presentata dall’impresa che se ne avvale con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.

Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, l’impresa richiedente attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere nella sezione C hanno provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.

Alla domanda di cui al comma 1 le imprese accludono il tracciato record compilato secondo le specifiche tecniche riportate nell’allegato 1 disponibile sul sito dell’Istituto.

Sezione V – Iscrizione nella sezione D del Registro Art. 19
(Requisiti per l’iscrizione)

Nella sezione D del Registro possono essere iscritti:

le banche, purché siano autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del Testo unico bancario e siano iscritte nel relativo albo;

le Sim, purché siano autorizzate ai sensi dell’articolo 19 del Testo unico dell’intermediazione finanziaria e siano iscritte nel relativo albo;

gli intermediari finanziari, purché siano iscritti nell’ Albo unico di cui all’articolo 106 del Testo unico bancario;

gli istituti di pagamento, purché siano iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 114-septies del Testo unico bancario;

Poste italiane spa – Divisione servizi di bancoposta.

Per ottenere l’iscrizione nella sezione D, i soggetti di cui al comma 1 devono:

avere affidato, tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell’attività svolta, la responsabilità dell’attività di distribuzione assicurativa ad una o più persone fisiche aventi le caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera qq);

non essere partecipati in misura superiore al dieci per cento del proprio capitale in maniera tale da impedire l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice;

non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.

Ai fini di cui al comma 2, lettere b) e c), i soggetti di cui al comma 1 comunicano nella domanda di iscrizione, rispettivamente, i nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al dieci per cento del proprio capitale e il relativo importo, nonché i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.

Art. 20
(Requisiti del responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa)

Il responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa dei soggetti di cui all’articolo 19 deve:

essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del Codice;

essere scelto tra persone in possesso di una comprovata professionalità e competenza in materia assicurativa, bancaria e finanziaria. Ai fini di tale valutazione rilevano la conoscenza teorica, acquisita attraverso gli studi e la formazione, e pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso, posseduta nei seguenti ambiti:

mercati assicurativi e finanziari;

regolamentazione nel settore assicurativo e finanziario;

assetti organizzativi e di governo societario, ivi inclusi quelli relativi alle regole di comportamento e gestione dei conflitti di interesse;

gestione dei rischi connessi all’esercizio dell’attività di distribuzione;

attività e prodotti assicurativi e finanziari.

I criteri adottati per le valutazioni di cui al comma 1 sono definiti nelle politiche aziendali, tenendo in considerazione i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche della società o del gruppo cui la stessa appartiene, in termini, tra l’altro, di dimensioni e complessità, anche operativa, tipologia di attività svolta e i rischi ad essa connessi.

La verifica dei requisiti di cui al comma 1 è accertata dall’organo amministrativo. Delle valutazioni effettuate è fornita adeguata evidenza nella delibera di assegnazione

dell’incarico di responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa e la relativa documentazione è conservata ai sensi dell’articolo 67.

L’intermediario di cui all’articolo 19 assicura il possesso nel continuo dei requisiti di cui al comma 1 in capo al responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa e, ove ne riscontri l’insussistenza, comunica all’IVASS, entro il termine di cui all’articolo 43, comma 3, lettera c), il nominativo del nuovo responsabile in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 21 (Domanda di iscrizione)

La domanda di iscrizione nella sezione D del Registro dei soggetti di cui all’articolo 19 è presentata all’IVASS con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.

Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, il richiedente comunica il nominativo del responsabile dell’attività di distribuzione di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a) e attesta che la società da iscrivere ha provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al pagamento dell’imposta di bollo.

Sezione VI – Iscrizione nella sezione E del Registro Art. 22
(Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche)

Gli addetti all’attività di distribuzione che operano al di fuori dei locali dell’intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D, F, ovvero nell‘Elenco annesso, inclusi i dipendenti e i collaboratori di tali addetti, che operano al di fuori dei locali di questi ultimi, ai fini dell’iscrizione nella sezione E del Registro devono:

essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice;

non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;

essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui alla Parte IV.

Ai fini di cui al comma 1, nella domanda di iscrizione nel Registro l’intermediario attesta di avere accertato, per ciascuno dei soggetti di cui richiede l’iscrizione, che non sussistono le condizioni impeditive all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di stretti legami.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 48 con riguardo al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, non è richiesta l’iscrizione nel Registro degli addetti all’attività di distribuzione che operano esclusivamente all’interno dei locali dell’intermediario iscritto nella sezione E.

Nella domanda di iscrizione nel Registro, l’intermediario che si avvale dei soggetti di cui al comma 1 attesta il conseguimento da parte degli stessi della formazione ovvero dell’aggiornamento professionale e di avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b) e dal comma 2. Per tali requisiti è considerato idoneo l’accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all’IVASS della domanda di iscrizione.

Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F e nell’Elenco annesso al Registro che si avvalgono della collaborazione di persone fisiche iscritte nella sezione E del Registro che operano al di fuori dei propri locali:

ai fini dell’esercizio dei poteri di vigilanza dell’IVASS, acquisiscono i dati relativi all’indirizzo completo di residenza o, se diverso, di domicilio nonché, ove posseduto, all’indirizzo di posta elettronica certificata;

comunicano tempestivamente i dati di cui alla lettera a) su richiesta dell’IVASS.

Le persone fisiche iscritte nella sezione E comunicano agli intermediari per cui è svolta l’attività i dati aggiornati di cui al comma 5, lettera a).

Art. 23
(Requisiti per l’iscrizione delle società)

Le società addette all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario, iscritto nelle sezioni A, B, D o F, per il quale operano, ai fini dell’iscrizione nella sezione E del Registro, devono:

essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 112, comma 1, del Codice;

non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;

non operare, direttamente o indirettamente, attraverso altra società;

aver affidato la responsabilità dell’attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione E. Nel caso in cui la responsabilità dell’attività di distribuzione sia affidata a più persone, l’obbligo di iscrizione nella sezione E è riferito ad ognuna di esse. Le società attribuiscono la responsabilità dell’attività di distribuzione ad un numero adeguato di soggetti scelti tra persone aventi le caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera qq), tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell’attività svolta;

preporre all’attività di distribuzione al di fuori dei locali della società esclusivamente addetti iscritti nella sezione E.

Ai fini di cui al comma 1, nella domanda di iscrizione nel Registro l’intermediario attesta di avere accertato, per ciascuno dei soggetti di cui richiede l’iscrizione, che non sussistono le condizioni impeditive all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di partecipazioni o stretti legami.

Il possesso dei requisiti da parte delle società di cui ai commi 1 e 2 è accertato dall’intermediario che se ne avvale, il quale provvede a fornirne attestazione nella domanda di iscrizione. È considerata valida l’attestazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), e comma 2, effettuata sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all’IVASS della domanda di iscrizione.

Art. 24
(Copertura assicurativa della responsabilità civile)

I soggetti di cui agli articoli 22 e 23 sono inclusi, ai sensi degli articoli 11 e 15, nella copertura assicurativa stipulata dall’intermediario per il quale operano iscritto nelle sezioni A, B o F, che provvede ad attestare tale inclusione nella domanda di iscrizione.

La copertura di cui al comma 1 si estende altresì all’attività dei collaboratori e dipendenti degli iscritti nella sezione E che operano esclusivamente all’interno dei locali di questi ultimi.

Art. 25 (Modalità per l’iscrizione)

Ai fini dell’iscrizione delle persone fisiche e delle società nella sezione E, ciascun intermediario che se ne avvale, iscritto nelle sezioni A, B, D o F, presenta all’IVASS apposita domanda con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.

Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, il richiedente attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere nella sezione E hanno provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.

Sezione VII – Iscrizione nella sezione F del Registro Art. 26
(Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche)

Per ottenere l’iscrizione nella sezione F del Registro, le persone fisiche, che operano in qualità di intermediari assicurativi a titolo accessorio su incarico di una o più imprese di assicurazione, devono:

essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice;

non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;

fermo restando quanto previsto dal comma 3, avere assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 11 e/o essere inclusi nella copertura stipulata, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 15, dalle società per le quali svolgeranno l’attività;

essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui alla parte IV;

non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.

Ai fini di cui al comma 1, lettera e), le persone fisiche comunicano nella domanda di iscrizione i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali stretti legami non impediscono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS.

Le persone fisiche, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), d) ed e) che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di cui alla lettera c) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione F del Registro come inoperative secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3.

Art. 27
(Requisiti per l’iscrizione delle società)

Per ottenere l’iscrizione nella sezione F del Registro, le società, che operano come intermediari assicurativi a titolo accessorio su incarico di una o più imprese di assicurazione, devono:

essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 112, comma 1, del Codice;

non essere enti pubblici o società controllate da enti pubblici;

aver affidato la responsabilità dell’attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione F. Nel caso in cui la responsabilità dell’attività di distribuzione sia affidata a più persone, l’obbligo di iscrizione nella sezione F è riferito ad ognuna di esse. Le società attribuiscono la responsabilità dell’attività di distribuzione ad un numero adeguato di soggetti scelti tra persone aventi le caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera qq), tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell’attività svolta;

fermo restando quanto previsto dal comma 3, avere assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 15;

non essere partecipate in misura superiore al dieci per cento del proprio capitale in maniera tale da impedire l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice;

non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.

Ai fini di cui al comma 1, lettere e) e f), le società comunicano nella domanda di iscrizione, rispettivamente, i nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al dieci per cento del proprio capitale e il relativo importo, nonché i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS.

Le società, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), c), e) e f) che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di cui alla lettera d) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione F del Registro come inoperative secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3.

Art. 28 (Modalità per l’iscrizione)

Ai fini dell’iscrizione delle persone fisiche e delle società nella sezione F, ciascun intermediario a titolo accessorio presenta all’IVASS apposita domanda con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.

Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, il richiedente attesta di avere provveduto, o che la società ha provveduto, al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.

Sezione VIII – Procedimenti di iscrizione, cancellazione, reiscrizione e disciplina del passaggio ad altra sezione del Registro

Art. 29 (Iscrizione nel Registro)

L’IVASS procede all’iscrizione nel Registro sulla base dell’istruttoria con esito positivo delle relative domande e comunica agli istanti, per mezzo di un messaggio di posta elettronica certificata, l’intervenuta iscrizione con l’indicazione della data di accoglimento dell’istanza. In caso di esito negativo dell’istruttoria, l’IVASS comunica agli istanti il preavviso di rigetto della domanda, con l’indicazione dei motivi e la fissazione di un termine per l’eventuale integrazione, decorso inutilmente il quale provvede al rigetto definitivo. Qualora l’istruttoria sia relativa a soggetti da iscrivere nelle sezioni C od E, le imprese o gli intermediari istanti provvedono tempestivamente a dare notizia agli interessati del rigetto della domanda.

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 33, le istruttorie relative alle domande di iscrizione al Registro si concludono nei termini previsti dal Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014.

Ferme restando le verifiche periodiche previste dall’articolo 45 sulla permanenza dei requisiti necessari per l’iscrizione, l’IVASS, su richiesta degli intermediari interessati o delle imprese che si avvalgono dei produttori diretti, rilascia un’attestazione sull’iscrizione nel Registro.

Art. 30 (Cancellazione dal Registro)

Salvo che non sia in corso un procedimento sanzionatorio o siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all’avvio dello stesso, l’IVASS procede alla cancellazione degli intermediari dal Registro:

a seguito dell’emanazione di un provvedimento sanzionatorio di cui all’articolo 324, comma 1, lettera d) del Codice;

in caso di rinuncia all’iscrizione, a seguito di presentazione di apposita domanda;

in caso di mancato esercizio dell’attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni, a seguito dell’accertamento del relativo presupposto;

in caso di perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 108, comma 4, 110, comma 1, 111, commi 1 e 3 o 112 del Codice;

relativamente agli intermediari di cui alla sezione D, in caso di perdita delle autorizzazioni all’esercizio delle rispettive attività o di iscrizione agli albi di appartenenza;

limitatamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F, in caso di perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli articoli 11 e 15, a seguito dell’accertamento del relativo presupposto;

in caso di mancato versamento del contributo di vigilanza, previa diffida dell’IVASS e decorso inutilmente il termine assegnato per provvedere;

limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione B, in caso di mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia, previa diffida dell’IVASS e decorso inutilmente il termine assegnato per provvedere.

Per i soggetti iscritti nella sezione E, in caso di comunicazione di interruzione del rapporto ai sensi dell’articolo 43, comma 7, salvo che il soggetto svolga l’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa per altri intermediari, l’IVASS procede alla cancellazione d’ufficio.

La domanda di cancellazione dal Registro è presentata con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.

L’IVASS procede alla cancellazione dal Registro con provvedimento da comunicare ai destinatari. In caso di cancellazione degli intermediari iscritti nelle sezioni C od E, la comunicazione è effettuata alle imprese o agli intermediari che se ne avvalgono, i quali provvedono tempestivamente a darne notizia ai soggetti interessati.

Le istruttorie relative alle domande di cancellazione dal Registro si concludono nei termini previsti dal Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014.

Art. 31
(Reiscrizione delle persone fisiche nel Registro)

Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le persone fisiche iscritte nel Registro e successivamente cancellate, possono essere nuovamente iscritte a condizione che:

siano in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione. A tal fine rimane valido il requisito di professionalità in base al quale è stata effettuata la prima iscrizione al Registro purché:

ove si tratti di intermediari iscritti nella sezione C, E o F del RUI, la domanda di reiscrizione sia presentata entro cinque anni dalla cancellazione;

ove la reiscrizione riguardi una sezione per la quale è richiesto il superamento della prova di idoneità non prevista per l’iscrizione nella sezione originaria, sia stata sostenuta e superata la prova di idoneità;

ove la reiscrizione sia richiesta in una sezione in cui è prevista una formazione specifica sui contratti che verranno distribuiti, sia stata conseguita tale specifica formazione;

nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata nello stesso anno ovvero nell’anno immediatamente successivo a quello in cui è avvenuta la cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento professionale pari a 30 ore, ovvero a 15 ore nel caso di intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E; restano valide le ore eventualmente effettuate prima della cancellazione;

nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata oltre l’anno immediatamente successivo a quello in cui è avvenuta la cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 30 ore, ovvero a 15 ore nel caso di intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E;

nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo cinque anni dalla cancellazione:

per gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, abbiano effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 60 ore;

per gli intermediari iscritti nella sezione C, E o F, abbiano effettuato la formazione professionale;

venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalità stabilite da uno degli articoli 12, 18, 25 e 28;

in caso di cancellazione dovuta a condanna irrevocabile o fallimento, mancato pagamento del contributo di vigilanza o del contributo al Fondo di garanzia, ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 114 del Codice.

I soggetti cancellati a seguito dell’emanazione di un provvedimento sanzionatorio di cui all’articolo 324, comma 1, lettera d), del Codice possono essere reiscritti nel Registro purché siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione, siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione e venga presentata apposita domanda, secondo quanto stabilito dal comma 1, lettera e).

Ai fini di cui al comma 2, per ottenere la reiscrizione nelle sezioni A e B è altresì necessario il superamento della prova di idoneità di cui all’articolo 84 in data successiva a quella in cui è stato irrogato il provvedimento di cui al medesimo comma.

L’IVASS procede alla reiscrizione nelle diverse sezioni del Registro secondo le modalità stabilite dall’articolo 29, commi 1 e 2.

Art. 32
(Reiscrizione delle società nel Registro)

Le società cancellate dal Registro possono esservi nuovamente iscritte, purché:

siano in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione;

venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalità stabilite da uno degli articoli 16, 21, 25 28;

in caso di cancellazione dovuta al mancato pagamento del contributo di vigilanza o del contributo al Fondo di garanzia, ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 114 del Codice.

I soggetti cancellati dalla sezione D del Registro possono essere reiscritti esclusivamente in tale sezione.

La reiscrizione delle società nelle diverse sezioni del Registro è effettuata dall’IVASS secondo le modalità stabilite dall’articolo 29, commi 1 e 2.

Art. 33
(Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E)

Ai fini dell’avvio di un rapporto di collaborazione con persone fisiche e società già iscritte nella sezione E, l’intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D o F ovvero nell’Elenco annesso che intende avvalersene presenta all’IVASS apposita domanda con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.

La domanda di cui al comma 1 è presentata all’IVASS in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo.

L’IVASS, entro 45 giorni dalla ricezione della domanda, procede, sulla base dell’istruttoria con esito positivo, all’iscrizione nel Registro della persona fisica o della società in qualità di addetto dell’intermediario che ha presentato la domanda. Si applica l’articolo 29, comma 1.

Qualora le persone fisiche e le società di cui al comma 1 per le quali è stata chiesta l’iscrizione quali addetti di altro intermediario cessino di esercitare l’attività di distribuzione per il precedente intermediario, quest’ultimo presenta all’IVASS una comunicazione di interruzione del rapporto con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3. Si applica l’articolo 43, comma 7.

Art. 34
(Passaggio ad altra sezione del Registro)

Le persone fisiche iscritte nel Registro possono passare ad altra sezione a condizione che ricorrano i presupposti di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), e la domanda sia presentata all’IVASS in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, con le

modalità di cui all’articolo 9, comma 3. In caso di passaggio ad altra sezione del Registro di intermediari provenienti dalle sezioni C o E, l’intermediario richiedente allega alla domanda la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione effettuata dall’impresa o dall’intermediario per il quale è stata svolta l’attività, ovvero, in mancanza, la dichiarazione di cessazione del rapporto di collaborazione, ai sensi dell’articolo 43, comma 7.

Il passaggio ad altra sezione del Registro delle società è consentito a condizione che le società richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione e la domanda sia presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3. In caso di passaggio ad altra sezione del Registro di società provenienti dalla sezione E, l’intermediario richiedente allega alla domanda la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione effettuata dall’intermediario per il quale è svolta l’attività, ovvero, in mancanza, la dichiarazione di cessazione del rapporto di collaborazione, ai sensi dell’articolo 43, comma 7.

Il presente articolo non si applica ai soggetti iscritti nella sezione D.

Il passaggio ad altra sezione del Registro è effettuato dall’IVASS secondo le modalità stabilite dall’articolo 29, commi 1 e 2.

Art. 35
(Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e decadenza dai benefici)

L’IVASS effettua, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai fini dell’ammissione alla prova di idoneità e dell’iscrizione e reiscrizione nel Registro. A tal fine, sono consultate direttamente le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati, indicati nelle dichiarazioni sostitutive o che siano comunque a conoscenza dei fatti dichiarati, con l’acquisizione, se necessario, di documentazione probatoria.

L’assenza di veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, oltre alle conseguenze penali richiamate dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comporta, ai sensi dell’articolo 75 del medesimo decreto, la decadenza, rispettivamente, dall’idoneità conseguita o dall’iscrizione o reiscrizione nel Registro.

Capo II – Attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi degli intermediari iscritti nel Registro

Art. 36
(Estensione dell’esercizio dell’attività in altri Stati membri)

Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F possono operare in altri Stati membri in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, previo espletamento delle procedure di notifica previste dagli articoli 116-bis e 116-ter del Codice e nel rispetto di quanto disposto dagli articoli medesimi.

Nel caso in cui gli intermediari di cui al comma 1 intendano avvalersi per l’operatività in altri Stati membri di propri addetti iscritti nella sezione E, gli stessi richiedono l’estensione

dell’operatività anche per questi ultimi, in conformità a quanto disposto dall’articolo 116, comma 2, del Codice.

Ai fini di cui ai commi 1 e 2, è presentata all’IVASS apposita comunicazione con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.

Art. 37 (Collaborazione tra Autorità)

Nell’ambito della ripartizione di competenze e della cooperazione tra Autorità previste dal Titolo IX, Capo II, Sezioni I, II, III e IV del Codice, l’IVASS collabora con le Autorità degli altri Stati membri allo scopo di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza sugli intermediari, anche mediante lo scambio di informazioni, sulla base di quanto previsto dal Protocollo di Lussemburgo. A tal fine, l’IVASS informa le Autorità di vigilanza degli Stati membri di prestazione di qualsiasi variazione dei dati concernenti gli intermediari, comunicati all’atto della notifica di cui all’articolo 36, comma 1. Su richiesta delle medesime Autorità, l’IVASS comunica ogni altra informazione relativa all’esercizio dell’attività di intermediazione nel territorio dei rispettivi Stati membri.

L’IVASS comunica altresì alle Autorità di vigilanza interessate i nominativi degli intermediari che, successivamente alla notifica di cui all’articolo 36, comma 1, siano stati cancellati dal Registro.

Titolo II – Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri

Art. 38
(Elenco annesso al Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio e riassicurativi)

Qualora un intermediario con residenza o sede legale in un altro Stato membro intenda svolgere l’attività di intermediazione nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, l’Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine ne dà notifica all’IVASS in coerenza con quanto previsto dagli articoli 116-quater e 116- quinquies del Codice.

Gli intermediari di cui al comma 1 sono inseriti in un apposito Elenco annesso al Registro, che riporta almeno le seguenti informazioni:

cognome e nome o ragione sociale;

nazionalità;

indirizzo di residenza o sede legale oppure numero di registrazione nello Stato membro d’origine;

regime di attività svolta;

in caso di attività in regime di stabilimento, sede secondaria nel territorio della Repubblica e nominativo del responsabile;

Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine;

data di inizio dell’attività nel territorio della Repubblica;

data dell’eventuale provvedimento, adottato dall’IVASS, di sospensione o di divieto di svolgimento dell’attività sul territorio della Repubblica nei confronti dell’intermediario ai sensi degli articoli 116-septies, 116-opties o 116-decies del Codice;

indirizzo del sito internet dove è possibile consultare il Registro dello Stato membro d’origine in cui sono contenuti i dati relativi all’intermediario.

Sulla base delle comunicazioni pervenute dalle Autorità di vigilanza competenti degli altri Stati membri, l’IVASS provvede all’aggiornamento dei dati contenuti nell’Elenco di cui al comma 2, eliminando dall’Elenco i nominativi degli intermediari per i quali sia pervenuta comunicazione di cancellazione dal Registro dello Stato membro d’origine.

L’IVASS assicura il pubblico accesso all’Elenco annesso al Registro, garantendone la consultazione sul proprio sito internet.

Gli intermediari di cui al comma 1 operano in conformità a quanto previsto dagli articoli 116-quater e 116-quinquies del Codice.

Art. 39
(Disposizioni applicabili agli intermediari iscritti nell’Elenco annesso)

Ai fini della presentazione delle domande di cui agli articoli 25, 31, 32 e 33, gli intermediari richiedenti iscritti nell’elenco annesso al Registro verificano il possesso dei requisiti di cui agli articoli 22 e 23.

In caso di interruzione del rapporto di collaborazione con soggetti iscritti nella sezione E del Registro, si applica la disposizione dell’articolo 43, comma 7.

Art. 40
(Misure nei confronti degli intermediari)

In coerenza con le disposizioni di cui al Titolo IX, Capo II, Sezione IV del Codice, qualora l’IVASS venga a conoscenza dell’esercizio sul proprio territorio dell’attività d’intermediazione assicurativa, anche a titolo accessorio, o riassicurativa da parte di intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri, per i quali non sia stata ricevuta alcuna notifica ai sensi dell’articolo 38, ne informa l’Autorità di vigilanza competente dello Stato membro d’origine e adotta misure idonee ad impedire l’ulteriore svolgimento dell’attività sul proprio territorio.

Nei confronti degli intermediari inseriti nell’Elenco annesso al Registro, l’IVASS può adottare le misure di cui agli articoli 116-septies, 116-opties e 116-decies del Codice, nei casi e con le modalità ivi previste.

Delle misure di sospensione o di divieto di esercizio dell’attività adottate nei confronti degli intermediari inseriti nell’Elenco annesso, l’IVASS dà pubblicità sul proprio sito internet e nel Bollettino.

PARTE III – Esercizio dell’attività di distribuzione Titolo I – Svolgimento dell’attività
Capo I – Disposizioni generali

Art. 41
(Modalità di esercizio dell’attività da parte dell’impresa)

Ai fini di cui all’articolo 109, comma 1-bis del Codice, l’impresa che opera in qualità di distributore individua almeno un responsabile della distribuzione assicurativa o riassicurativa avente le caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera pp) e ne comunica il nominativo all’IVASS nel termine di trenta giorni dalla data del conferimento dell’incarico con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.

Il responsabile di cui al comma 1 deve:

essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del Codice;

essere scelto tra persone in possesso di una comprovata professionalità e competenza in materia assicurativa e finanziaria. Ai fini di tale valutazione rilevano la conoscenza teorica, acquisita attraverso gli studi e la formazione, e la conoscenza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso, posseduta nei seguenti ambiti:

mercati assicurativi e finanziari;

regolamentazione nel settore assicurativo e finanziario;

assetti organizzativi e di governo societario, ivi inclusi quelli relativi alle regole di comportamento e gestione dei conflitti di interesse;

gestione dei rischi connessi all’esercizio dell’attività di distribuzione;

attività e prodotti assicurativi e finanziari.

I criteri che l’impresa adotta per le valutazioni di cui al comma 2 sono definiti nelle politiche aziendali di cui all’articolo 30 del Codice e relative disposizioni di attuazione, tenendo in considerazione i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche dell’impresa medesima o del gruppo cui la stessa appartiene, in termini, tra l’altro, di dimensioni e complessità, anche operativa, tipologia di attività svolta e i rischi ad essa connessi.

Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è accertato dall’organo amministrativo dell’impresa. Delle valutazioni effettuate è fornita adeguata evidenza nella delibera di assegnazione dell’incarico di responsabile della distribuzione.

L’impresa assicura il possesso nel continuo dei requisiti di cui al comma 2 in capo al responsabile della distribuzione e, ove ne riscontri l’insussistenza, lo comunica all’IVASS entro il termine di cui all’articolo 43, comma 3, lettera c).

L’impresa può avvalersi per l’esercizio dell’attività di distribuzione esclusivamente di dipendenti per i quali abbia preventivamente accertato:

il possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice;

il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisito mediante la partecipazione a corsi di formazione conformi alla disciplina di cui alla Parte IV.

L’impresa di cui al comma 6:

accerta periodicamente la permanenza del possesso dei requisiti previsti dalla lettera a) del medesimo comma e si astiene dall’utilizzare i soggetti per i quali ne abbia riscontrato l’insussistenza fino al perdurare della stessa;

assicura che i soggetti di cui si avvale siano in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale previsti dalla Parte IV.

Le imprese conservano, ai sensi dell’articolo 67, la documentazione comprovante l’accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 42
(Modalità di esercizio dell’attività da parte degli intermediari)

Gli intermediari svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi ad essi demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l’attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli intermediari, sulla base e nei limiti dell’incarico di distribuzione loro conferito o dell’accordo di distribuzione dagli stessi sottoscritto.

È fatto divieto agli intermediari di cui al comma 1 di svolgere attività di distribuzione in relazione a contratti di imprese di assicurazione e riassicurazione non autorizzate o abilitate ad operare nel territorio della Repubblica.

Possono instaurare rapporti di collaborazione orizzontale:

gli intermediari iscritti nella sezione A del Registro, a condizione che abbiano assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di cui all’articolo 11 e abbiano in corso uno o più incarichi di distribuzione;

gli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, a condizione che abbiano assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di cui all’articolo 11;

gli intermediari iscritti nella sezione D del Registro, a condizione che abbiano in corso uno o più incarichi di distribuzione;

gli intermediari iscritti nell’Elenco annesso al Registro.

La collaborazione orizzontale è formalizzata in un accordo scritto tra gli intermediari. Al cliente è fornita una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l’attività è svolta in collaborazione tra più intermediari, di cui è indicata: l’identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell’ambito della forma di collaborazione adottata.

Gli intermediari assicurativi che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di loro rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attività, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni.

Non configurano rapporti di collaborazione orizzontale quelli instaurati tra iscritti nelle sezioni A e B del Registro, quando gli stessi siano stati ratificati dall’impresa con autorizzazione all’incasso dei premi ai sensi dell’articolo 118 del Codice.

Art. 43
(Obblighi di comunicazione)

Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F del Registro comunicano all’IVASS, entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento e per mezzo di posta elettronica certificata, la perdita di taluno dei requisiti previsti per l’iscrizione. Nel caso in cui le informazioni riguardino intermediari iscritti nelle sezioni C o E, gli obblighi di comunicazione sono a carico, rispettivamente, delle imprese o degli intermediari che se ne avvalgono, ivi inclusi quelli inseriti nell’Elenco annesso al Registro.

Gli intermediari temporaneamente non operanti iscritti nelle sezioni A, B o F, in caso di ripresa dell’attività, trasmettono all’IVASS, entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di inoperatività, una comunicazione con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3. La ripresa dell’attività è subordinata:

al possesso della copertura assicurativa di cui agli articoli 11 o 15, che deve avere decorrenza dalla data di avvio dell’operatività;

alla presenza, limitatamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A, D o F del Registro, di uno o più incarichi di distribuzione;

per gli intermediari persone fisiche, al conseguimento dell’aggiornamento professionale di cui all’articolo 89.

Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F comunicano all’IVASS tempestivamente e, comunque, non oltre trenta giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento o dal momento in cui ne hanno notizia, con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3:

le eventuali variazioni degli elementi informativi resi in sede di iscrizione;

relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F, l’inizio dell’eventuale periodo di inoperatività;

le informazioni riguardanti le nomine e le cessazioni relative alle cariche di responsabile dell’attività di distribuzione delle società iscritte nelle sezioni A, B, D, E e F del Registro, nonché, per le società iscritte nella sezione B, delle cariche di rappresentante legale e, ove nominati, di amministratore delegato e direttore generale.

Le imprese che hanno conferito incarichi di distribuzione ad intermediari iscritti nelle sezioni A, D o F oppure ad intermediari inseriti nell’Elenco annesso al Registro, comunicano gli elementi informativi relativi:

al conferimento degli incarichi, entro dieci giorni lavorativi dalla data del relativo atto;

a qualunque variazione delle informazioni di cui alla precedente lettera a), inclusa la cessazione dall’incarico, entro dieci giorni lavorativi dalla data dell’intervenuta variazione o cessazione.

Le informazioni indicate nel comma 4 sono trasmesse all’IVASS dalle imprese mediante l’invio di un tracciato record redatto secondo le specifiche tecniche indicate nell’allegato 2 disponibile sul sito dell’Autorità.

Le imprese che per la distribuzione di contratti assicurativi fanno ricorso a reti di vendita multilevel marketing di cui all’articolo 50 comunicano all’IVASS, entro dieci giorni lavorativi, i nominativi degli intermediari che utilizzano tali tecniche di vendita.

Le imprese e gli intermediari iscritti nel Registro ovvero nell’Elenco annesso al Registro che si avvalgono, rispettivamente, di soggetti iscritti nelle sezioni C o E, in caso di interruzione del rapporto sono tenuti a darne comunicazione all’IVASS entro trenta giorni lavorativi dalla data dell’interruzione con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3. In mancanza di tale comunicazione, i soggetti iscritti nelle sezioni C o E possono trasmettere all’IVASS, in forma cartacea ovvero con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3, una dichiarazione di interruzione del rapporto di collaborazione conforme al modello elettronico pdf disponibile sul sito dell’Istituto.

Alla comunicazione di cui al comma 7 le imprese accludono il tracciato record compilato secondo le specifiche tecniche riportate nell’allegato 1 disponibile sul sito dell’Istituto.

Art. 44 (Adempimenti annuali)

Ai fini dell’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa, ogni anno:

gli iscritti nelle sezioni A, B o F sono tenuti al rinnovo del contratto di assicurazione della responsabilità civile, salvo i casi di contratti pluriennali, e al pagamento del contributo di vigilanza;

gli iscritti nella sezione B sono tenuti, inoltre, al pagamento del contributo al Fondo di garanzia;

gli iscritti nelle sezioni C o D sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza.

Il contributo di vigilanza è dovuto anche in caso di inoperatività. Il pagamento del contributo di vigilanza è effettuato secondo quanto stabilito annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 336 del Codice.

Il pagamento del contributo al Fondo di garanzia è effettuato nella misura determinata annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 115 del Codice.

Entro il 5 febbraio di ogni anno gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro attestano il rinnovo del contratto di assicurazione della responsabilità civile ovvero, in caso di contratto pluriennale, la conferma dell’efficacia della relativa copertura, mediante comunicazione presentata con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.

Decorsi 90 giorni dal termine di cui al comma 4, gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro che non abbiano effettuato la comunicazione sono indicati nel Registro come inoperativi.

Art. 45 (Verifiche periodiche)

L’IVASS può verificare in capo ai soggetti che svolgono attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa:

la permanenza del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per l’esercizio dell’attività;

limitatamente ai soggetti iscritti nel Registro, anche l’assenza delle cause di incompatibilità, previste per l’iscrizione nella sezione di appartenenza.

L’IVASS provvede alla cancellazione dal Registro, ai sensi dell’articolo 30, degli intermediari per i quali le verifiche circa il possesso dei requisiti di onorabilità e delle cause di incompatibilità di cui al comma 1 abbiano avuto esito negativo.

L’IVASS verifica annualmente l’osservanza dell’obbligo del possesso della copertura assicurativa della responsabilità civile, anche mediante controlli presso le imprese che hanno fornito la copertura, nonché l’osservanza degli obblighi di pagamento del contributo al Fondo di garanzia e del contributo di vigilanza, provvedendo, secondo quanto previsto dall’articolo 30, alla cancellazione dal Registro degli intermediari inadempienti.

Art. 46
(Politiche di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione)

Le imprese si dotano di politiche approvate dall’organo amministrativo, sulla base delle quali adottano procedure interne finalizzate a garantire:

il rispetto dei requisiti professionali e organizzativi, inclusi quelli di onorabilità, previsti per l’esercizio dell’attività di distribuzione svolta direttamente e per il tramite

di reti distributive;

la corretta assunzione e gestione dei rischi nell’ambito dell’attività distributiva, l’osservanza delle regole di comportamento, anche nel caso di vendita a distanza, e la trasparenza delle operazioni, nell’ottica di un’appropriata protezione del consumatore.

Le politiche e le procedure di cui al comma 1 identificano, altresì, le modalità idonee a individuare, prevenire e gestire eventuali conflitti di interesse tra intermediari e imprese connessi al conferimento di incarichi diversi da quelli di cui all’articolo 53, comma1.

La funzione preposta dalle imprese ai sensi dell’articolo 114-bis del Codice assicura la corretta attuazione delle politiche e procedure, ne monitora la complessiva adeguatezza rispetto alle finalità di cui al presente articolo e provvede, almeno una volta l’anno, al riesame delle stesse sulla base degli esiti del monitoraggio nonché dell’evoluzione dell’operatività aziendale e delle condizioni di mercato, oltre che della normativa di riferimento, sottoponendo eventuali proposte di modifica all’organo amministrativo.

Annualmente l’impresa redige una relazione, validata con osservazioni dal responsabile della funzione di compliance, da sottoporre all’approvazione dell’organo amministrativo e da inoltrare all’IVASS, che illustri:

le azioni di monitoraggio svolte ai fini della verifica della corretta attuazione delle politiche e procedure adottate e le relative risultanze;

le eventuali criticità rilevate e le misure adottate o ritenute necessarie;

le soluzioni proposte per le modifiche delle politiche e delle procedure.

L’IVASS definisce con apposito provvedimento gli specifici contenuti, nonché le modalità e i tempi di invio della relazione di cui al comma precedente.

Capo II – Distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari iscritti nella sezione D del Registro

Art. 47
(Condizioni per la distribuzione)

La distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari iscritti nella sezione D del Registro può essere effettuata a condizione che l’incarico di distribuzione limiti l’operatività dei suddetti intermediari, dei relativi addetti, iscritti nella sezione E o esercenti l’attività all’interno dei locali dove gli iscritti nella sezione D operano, al collocamento di contratti assicurativi standardizzati.

Qualora le imprese predispongano procedure di emissione delle polizze direttamente presso i locali degli intermediari iscritti nella sezione D, deve essere comunque garantita l’impossibilità di modificare le condizioni contrattuali stabilite dalle imprese stesse nonché, in caso di emissione delle polizze attraverso collegamenti informatici, la protezione da interferenze interne alla struttura dell’intermediario.

Ai sensi dell’articolo 119, comma 2, del Codice la distribuzione di contratti assicurativi non standardizzati da parte degli intermediari iscritti nella sezione D può essere effettuata esclusivamente all’interno dei locali di tali intermediari e a condizione che le persone fisiche che distribuiscono i contratti all’interno di tali locali:

siano iscritte nella sezione A del Registro e siano titolari di un mandato conferito

dalla medesima impresa mandante dell’iscritto nella sezione D;

siano iscritte nella sezione B del Registro e siano titolari di una lettera di libera collaborazione con la medesima impresa mandante dell’iscritto nella sezione D;

siano in possesso di una valida copertura di responsabilità civile professionale.

Capo III – Esercizio dell’attività per il tramite di addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario

Art. 48
(Requisiti per lo svolgimento dell’attività)

Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro possono avvalersi, per lo svolgimento dell’attività di distribuzione all’interno dei propri locali, di addetti per i quali abbiano preventivamente accertato:

il possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice;

il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisito mediante la partecipazione a corsi di formazione, conformi alla disciplina di cui alla Parte IV.

Gli intermediari di cui al comma 1:

accertano periodicamente la permanenza del possesso dei requisiti previsti dalla lettera a) del medesimo comma e si astengono dall’utilizzare i soggetti per i quali ne abbiano riscontrato l’insussistenza fino al perdurare della stessa;

assicurano che i soggetti di cui si avvalgono siano in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale previsti dalla Parte IV.

Gli intermediari di cui al comma 1 conservano, ai sensi dell’articolo 67, la documentazione comprovante l’accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.

Capo IV – Disposizioni particolari Art. 49
(Collocamento di forme pensionistiche complementari)

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 50, comma 2, lettera a), il collocamento di forme pensionistiche complementari è consentito alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi iscritti nel Registro, nonché agli addetti operanti all’interno dei locali di questi ultimi, nel rispetto delle disposizioni impartite dalle Autorità di vigilanza competenti in materia di forme pensionistiche complementari. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera cc-septies del Codice, il collocamento di forme pensionistiche complementari non è consentito agli intermediari assicurativi a titolo accessorio.

Art. 50
(Reti di vendita multilevel marketing)

Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 agosto 2005, n. 173 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il

ricorso da parte delle imprese di assicurazione alla distribuzione di contratti assicurativi a mezzo di intermediari operanti con reti di vendita multilevel marketing è ammesso a condizione che ogni componente della rete sia iscritto nel Registro. Il ricorso a tale tecnica di vendita non è consentito alle imprese con sede legale nel territorio di altri Stati membri, autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi ed è comunque precluso agli iscritti nella sezione B del Registro.

In ogni caso, l’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa per il tramite delle reti di vendita di cui al comma 1 può essere effettuato purché:

l’attività non abbia ad oggetto il collocamento di forme pensionistiche complementari e i contratti di cui all’articolo 41 del Codice;

la prospettazione dei contratti avvenga esclusivamente mediante proposte di assicurazione preventivamente numerate, di contenuto immodificabile, che non prevedano clausole di copertura provvisoria, in relazione all’operatività di garanzie immediatamente impegnative per l’impresa;

i componenti la rete si astengano dal prospettare al potenziale contraente esemplificazioni di prestazioni a scadenza o preventivi, se non tramite appositi elaborati predisposti dall’impresa, con divieto di fornire informazioni che pregiudichino la libera e consapevole adozione di scelte contrattuali da parte dei contraenti;

in caso di attribuzione ai componenti della rete del potere di incassare premi assicurativi, questi ultimi ricevano esclusivamente i mezzi di pagamento previsti dall’articolo 54, comma 5 che abbiano quale diretta intestataria o beneficiaria l’impresa e non ricevano denaro contante. Di tale circostanza deve essere fornita menzione, con caratteri idonei per dimensioni e struttura grafica, nella proposta e nella documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.

Le imprese che fanno ricorso alle reti di vendita multilevel marketing:

conferiscono ai soggetti che, in forma individuale o societaria, coordinano la rete, un mandato agenziale, opportunamente integrato per tener conto delle peculiarità operative di tale tecnica di vendita; tali soggetti si dotano di uffici periferici, adeguatamente dislocati nelle aree geografiche in cui è concentrata l’attività assuntiva ed effettuano i necessari controlli sull’attività di distribuzione svolta dai componenti della rete;

definiscono tipologie di contratti da immettere in distribuzione attraverso la medesima rete, le relative procedure assuntive, la tempistica di rendicontazione della produzione conseguita, nonché l’effettuazione, con cadenza almeno trimestrale, di controlli anche di natura ispettiva;

sviluppano infrastrutture atte a fornire immediato riscontro alle richieste di chiarimenti sui contratti offerti, e provvedono anche a svolgere, con adeguate tecniche campionarie, indagini presso i contraenti, al fine di verificare le effettive informazioni precontrattuali fornite dai singoli componenti la rete. Gli esiti di tali controlli devono essere periodicamente illustrati per iscritto ad un responsabile dell’impresa;

si dotano di procedure atte a controllare l’utilizzo delle proposte affidate in dotazione alla rete e a rilevare le modalità di gestione e di recupero della modulistica giacente presso i componenti della rete stessa;

garantiscono agli assicurati la necessaria assistenza post-vendita, affidando la gestione dei contratti stipulati all’intermediario che coordina la rete ovvero agli eventuali uffici periferici diretti dell’impresa e in ogni caso a strutture che risultino facilmente accessibili da parte degli assicurati e dotate di personale adeguato in

termini di numerosità e preparazione professionale; nel caso in cui l’assistenza venga prestata da uffici direzionali dell’impresa, istituiscono un apposito numero verde. All’atto dell’accettazione della proposta o della trasmissione della polizza definitiva, deve essere fornita all’assicurato, per iscritto, l’indicazione della struttura che si occupa dell’assistenza post-vendita o dell’eventuale numero verde.

Art. 51
(Norme particolari in materia di scioglimento dell’incarico di distribuzione conferito a soggetti iscritti nella sezione A)

Nel caso in cui l’incarico di distribuzione conferito a soggetti iscritti nella sezione A del Registro si sciolga per il verificarsi di una circostanza eccezionale e non prevedibile da parte dell’impresa preponente, l’impresa, in attesa del conferimento dell’incarico ad altro intermediario iscritto nella sezione A, può assumere temporaneamente, attraverso la preposizione di un proprio dipendente quale institore, la gestione diretta dell’attività a condizione che:

entro sessanta giorni dalla data in cui è stato sciolto l’incarico di distribuzione o l’impresa ne abbia avuto notizia, conferisca un incarico ad altro soggetto iscritto nella sezione A e ne dia comunicazione all’IVASS entro i successivi dieci giorni;

l’impresa, per continuare ad avvalersi dei soggetti iscritti nella sezione E che svolgevano l’attività per l’intermediario con il quale il rapporto si è sciolto, nonché degli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali del medesimo intermediario, assuma, con atto sottoscritto dal legale rappresentante, la responsabilità per l’operato di tali soggetti fino all’iscrizione nella sezione E del Registro da parte dell’intermediario al quale è stato conferito l’incarico ai sensi della lettera a), dei soggetti di cui quest’ultimo intenda avvalersi per lo svolgimento dell’attività di distribuzione al di fuori dei propri locali.

Nel corso della gestione diretta, i soggetti iscritti nella sezione E, dei quali l’impresa continui ad avvalersi ai sensi del comma 1, lettera b), rimangono iscritti nel Registro.

L’IVASS si riserva di verificare la sussistenza delle circostanze eccezionali e non prevedibili di cui al comma 1.

L’impresa preponente comunica all’IVASS, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è stato sciolto l’incarico di distribuzione o l’impresa ne abbia avuto notizia, l’assunzione in gestione diretta dell’attività dell’intermediario, indicando le circostanze di cui al comma 1, attestate dalla relativa documentazione di supporto, nonché il nominativo del dipendente preposto in qualità di institore. L’impresa dà notizia dell’avvio e della cessazione della gestione diretta attraverso la pubblicazione di una apposita comunicazione sul proprio sito internet.

L’intermediario a cui è stato conferito l’incarico di distribuzione ai sensi del comma 1, lettera a), provvede a richiedere l’iscrizione nel Registro dei soggetti di cui intenda avvalersi per lo svolgimento dell’attività di distribuzione al di fuori dei propri locali. L’IVASS provvede alla cancellazione d’ufficio dal Registro dei soggetti di cui al comma 2 per i quali il nuovo intermediario non abbia richiesto l’iscrizione.

Nel caso in cui l’impresa non abbia comunicato all’IVASS nei termini di cui al comma 1, lettera a), l’avvenuta sostituzione dell’intermediario con il quale il rapporto si è sciolto, l’IVASS provvede alla cancellazione d’ufficio dal Registro dei soggetti iscritti nella sezione E dei quali il medesimo intermediario si avvaleva.

Nei casi previsti dal comma 5 e dal comma 6, la cancellazione dei soggetti iscritti nella sezione E del Registro non ha luogo se tali soggetti sono stati iscritti nel Registro anche da altri intermediari.

Titolo II – Regole di presentazione e comportamento Capo I – Ambito di applicazione
Art. 52
(Ambito di applicazione)

Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa svolta:

dagli iscritti nel Registro;

dagli addetti a tale attività all’interno dei locali dell’intermediario per il quale operano, con esclusione degli articoli 53, 63, 64 e 67;

dalle imprese di assicurazione o riassicurazione e relativi dipendenti, laddove esercitino direttamente l’attività di distribuzione.

Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì agli intermediari assicurativi a titolo accessorio di cui all’articolo 3, comma 4, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 107, comma 5, del Codice.

Capo II – Regole di comportamento Art. 53
(Limiti all’esercizio dell’attività di intermediazione)

L’attività di intermediario non è compatibile con la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o suo collaboratore ai sensi dell’articolo 2403-bis del codice civile, titolare delle funzioni fondamentali, presso le imprese di assicurazione preponenti.

Con riferimento ai responsabili di altre funzioni aziendali, le imprese adottano e formalizzano adeguate politiche atte a prevenire e gestire eventuali conflitti di interesse tra l’intermediario e l’impresa connessi al conferimento di incarichi di intermediazione.

Art. 54
(Regole generali di comportamento)

Nello svolgimento dell’attività di distribuzione e, in particolare, nell’offerta dei contratti di assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale, i distributori devono:

comportarsi con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti e degli assicurati e in modo da non recare pregiudizio agli stessi;

osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando, nel caso di intermediari, le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali eventualmente operano;

acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati.

I distributori forniscono ai contraenti informazioni sull’attività svolta e sui prodotti distribuiti, ivi incluse le comunicazioni pubblicitarie, corrette, chiare, non fuorvianti, imparziali e complete, secondo quanto disposto dall’articolo 119-bis del Codice. Le comunicazioni pubblicitarie predisposte dagli intermediari sono sempre chiaramente identificabili come tali e sono soggette alla preventiva autorizzazione delle imprese preponenti.

Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i distributori aggiornano periodicamente le proprie cognizioni e capacità professionali in conformità a quanto disposto dalla Parte IV.

I distributori sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite dai contraenti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano o a cui sottopongono il rischio ai fini della quotazione o dell’assunzione, nonché nei casi di cui all’articolo 189 del Codice ed in ogni altro caso in cui le vigenti disposizioni normative ne impongano o consentano la rivelazione. E’ comunque vietato l’utilizzo delle suddette informazioni per finalità diverse da quelle strettamente inerenti allo svolgimento dell’attività di distribuzione, salvo espresso consenso prestato dall’interessato a seguito di apposita informativa fornita ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati.

I distributori possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi:

assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;

ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, mezzi di pagamento elettronico, anche on-line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

I distributori, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 15, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni, e dai relativi decreti di attuazione, prevedono, senza oneri a carico dei contraenti, l’uso di strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on-line, per corrispondere i premi assicurativi.

Ai distributori è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita, di cui all’articolo 2, comma 1, del Codice. Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all’articolo 2, comma 3, del Codice, il divieto riguarda i premi di importo superiore a euro 750 annui per ciascun contratto. Il divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.

Art. 55 (Conflitti di interesse)

Nell’offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione, i distributori osservano le disposizioni in materia di conflitti di interesse di cui all’articolo 119-bis, commi 6 e 7, del Codice.

I distributori comunque si astengono dall’assumere, direttamente o indirettamente, anche tramite rapporti di gruppo o rapporti di affari, propri o di società del gruppo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva. L’obbligo di astensione non opera in relazione ai prodotti assicurativi dei rami danni connessi a

operazioni di leasing, salvo in ogni caso l’applicazione dell’articolo 119-bis, commi 6 e 7, del Codice.

In ogni caso i distributori, in funzione dell’attività svolta e della tipologia dei contratti offerti:

propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o altre operazioni nell’interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;

operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi;

si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;

si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri;

evitano di adottare pratiche e disposizioni in materia di compensi che siano contrarie al dovere di agire nel miglior interesse dei contraenti, in conformità a quanto disposto dall’articolo 119-bis, commi 4 e 5 del Codice.

Art. 56 (Informativa precontrattuale)

Gli intermediari mettono a disposizione del pubblico nei propri locali, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, informazioni redatte con caratteri tipografici di particolare evidenza e conformi al modello di cui all’Allegato 3, che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli stessi sono tenuti a norma del Codice e del presente Regolamento.

Nel caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza, i soggetti di cui al comma 1 consegnano o trasmettono al contraente un documento conforme all’Allegato 3.

Prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione, i distributori consegnano o trasmettono al contraente:

copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all’Allegato 4, da cui risultino i dati essenziali del distributore e della sua attività e le informazioni in materia di conflitti di interesse di cui all’articolo 119-bis, comma 7 e all’articolo 120-ter del Codice;

la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.

In caso di collaborazione orizzontale, gli obblighi di informativa previsti dal presente articolo sono a carico dell’intermediario che entra in contatto con il contraente.

In caso di rinnovo o di stipula di successivi contratti con lo stesso distributore, i documenti di cui al comma 2 e al comma 3, lettera a), sono consegnati o trasmessi solo qualora vi siano variazioni di rilievo delle informazioni in essi contenute.

La documentazione di cui al comma 3 può essere fornita tramite sito internet, purché ricorrano le condizioni di cui all’articolo 120-quater, comma 5, del Codice.

I distributori, al fine di dimostrare l’adempimento degli obblighi informativi di cui al presente articolo, conservano un’apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente ovvero la prova di aver correttamente inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo la

documentazione o, nei casi di cui al comma 6, la comunicazione di cui all’articolo 120-

quater, comma 5, lettera c), del Codice.

Sono esclusi dall’applicazione del presente articolo i distributori che operano nei grandi rischi qualora nei confronti dell’assicurato ricorrano le condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r), del Codice.

Art. 57
(Informativa sulle remunerazioni)

Ai sensi dell’articolo 120-bis del Codice, le informazioni concernenti il compenso percepito con riferimento al contratto distribuito sono comunicate al contraente:

dall’intermediario che distribuisce il contratto;

dall’impresa di assicurazione, con riferimento ai dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto.

Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l’informazione è relativa al compenso percepito rispettivamente dall’intermediario proponente ovvero da quello per il quale l’intermediario iscritto nella sezione E del Registro opera.

Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite al contraente prima della conclusione del contratto nell’ambito dell’informativa resa ai sensi dell’articolo 56, comma 3, lettera a), e ogni qual volta il contraente effettui pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti programmati già previsti nel contratto concluso.

Resta fermo quanto previsto in materia di trasparenza delle provvigioni dall’articolo 131 del Codice e relative disposizioni di attuazione e dall’articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 58
(Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente)

I distributori sono tenuti a proporre contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato. A tal fine i distributori, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente le informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze.

In particolare, ai fini di cui al comma 1, i distributori chiedono notizie sulle caratteristiche personali e sulle esigenze assicurative o previdenziali del contraente o dell’assicurato, che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all’età, allo stato di salute, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto.

Le imprese, per ciascun prodotto distribuito, impartiscono agli intermediari e ai dipendenti di cui si avvalgono per la distribuzione dei prodotti assicurativi, istruzioni idonee a guidare i medesimi nella fase precontrattuale di acquisizione dal contraente delle informazioni utili e pertinenti in relazione alla tipologia di contratto offerto.

Sulla base delle informazioni raccolte, i distributori, tenuto conto della tipologia di contraente e della natura e complessità del prodotto offerto, forniscono al contraente medesimo, in forma chiara e comprensibile, informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata.

Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni di cui al comma 2 deve risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla proposta o alla polizza, sottoscritta dal contraente e dal distributore, dalla quale risulta la specifica avvertenza che tale rifiuto pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le richieste ed esigenze del contraente.

I distributori che ricevono proposte assicurative e previdenziali non coerenti con le richieste ed esigenze del contraente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dal distributore.

7 In caso di collaborazione orizzontale, gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti dall’intermediario che entra in contatto con il contraente.

Dell’attività svolta sulla base del presente articolo i distributori conservano traccia documentale ai sensi dell’articolo 67.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai distributori di prodotti assicurativi che operano nei grandi rischi qualora nei confronti dell’assicurato ricorrano le condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r), del Codice.

Art. 59
(Vendita con consulenza)

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 58, se viene offerta una consulenza prima della conclusione di un contratto, il distributore fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata, ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, contenente i motivi per cui il contratto offerto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del contraente medesimo.

Se la consulenza è basata su una analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo 119- ter, comma 4, del Codice, l’intermediario assicurativo fonda tale consulenza sull’analisi di un numero sufficiente di contratti e di fornitori disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo più adeguato a soddisfare le esigenze del contrente.

La documentazione dalla quale risulti la raccomandazione personalizzata di cui al presente articolo, debitamente sottoscritta dal contraente, è conservata con le modalità di cui all’articolo 67.

Art. 60
(Documentazione da consegnare ai contraenti)

  1. I distributori rilasciano al contraente, oltre alla documentazione di cui all’articolo 56, copia del contratto e di ogni altro atto o documento da quest’ultimo sottoscritto.

Art. 61 (Modalità dell’informativa)

Gli obblighi di comunicazione e di consegna previsti dal presente Regolamento sono adempiuti con le modalità di cui all’articolo 120-quater del Codice, in base alla scelta effettuata dal contraente di cui il distributore conserva traccia. Il distributore informa il contraente della possibilità di modificare in ogni momento la scelta effettuata. La modifica vale per le comunicazioni successive.

Qualora il contraente abbia scelto di comunicare tramite posta elettronica, il distributore conserva traccia anche dell’indicazione relativa all’indirizzo dallo stesso fornito e dei relativi aggiornamenti.

La comunicazione con cui è inviata la documentazione in formato elettronico fa riferimento alla scelta effettuata dal contraente e contiene l’informazione che la modalità di comunicazione prescelta può essere modificata in ogni momento.

Nel caso in cui il contraente abbia scelto di ricevere le comunicazioni e l’informativa su supporto durevole non cartaceo o tramite internet, il distributore assolve comunque agli obblighi di cui agli articoli 58 e 59 anche avvalendosi di modalità informatiche.

Il contraente può riferire la scelta sulle modalità di comunicazione anche con riguardo a tutti gli eventuali successivi contratti stipulati con il medesimo distributore, fermo restando, in relazione a ciascun contratto, l’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 58 e 59.

In ogni caso, la scelta di cui all’articolo 120-quater del Codice non autorizza l’invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali.

Art. 62
(Utilizzo della firma elettronica avanzata, della firma elettronica qualificata e della firma digitale)

I distributori favoriscono l’utilizzo da parte dei contraenti della tecnologia di firma elettronica avanzata, di firma elettronica qualificata e di firma digitale per la sottoscrizione della documentazione relativa al contratto di assicurazione.

La polizza può essere formata come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

I distributori che adottano soluzioni di firma elettronica avanzata con acquisizione di dati biometrici connessi alla firma apposta dal contraente rispettano le disposizioni legislative e regolamentari in materia, ivi incluse quelle relative alla protezione dei dati personali.

Art. 63
(Obblighi di separazione patrimoniale)

Ai sensi dell’articolo 117 del Codice, i premi versati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell’intermediario medesimo.

Ai fini di cui al comma 1 e per gli effetti di cui all’articolo 117, commi 2 e 3, del Codice, i premi pagati agli intermediari sono versati in un conto corrente bancario o postale separato, intestato all’impresa o all’intermediario stesso espressamente in tale qualità. Il versamento avviene con immediatezza e comunque non oltre i dieci giorni successivi a

quello in cui i premi sono stati ricevuti. Il versamento può essere effettuato al netto delle provvigioni spettanti agli intermediari nel caso in cui tale modalità sia consentita dalle imprese preponenti. Gli intermediari che operano per più imprese adottano procedure idonee a garantire, anche in sede di procedimenti esecutivi, l’attribuzione delle somme alle singole imprese preponenti e ai rispettivi assicurati. Agli intermediari non sono consentiti versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese nei conti correnti diversi dal conto corrente separato.

Gli intermediari rimettono all’impresa le somme percepite a titolo di premi secondo le indicazioni ed istruzioni dalla stessa impartite ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera b).

Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano agli iscritti nella sezione B esclusivamente nel caso in cui gli stessi si trovino in una delle condizioni previste dall’articolo 65, comma 1.

Art. 64 (Fideiussione bancaria)

Le disposizioni dell’articolo 63 non si applicano agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F che possono documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al quattro per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750. A tal fine, i premi sono considerati al netto degli oneri fiscali.

La fideiussione bancaria stipulata dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F deve prevedere l’operatività della garanzia a prima richiesta e deve assicurare il mantenimento costante delle caratteristiche di cui al comma 1.

Ai fini del rilascio della fideiussione è preso a riferimento l’ammontare dei premi incassati al 31 dicembre dell’anno precedente a quello della stipulazione.

In caso di più incarichi di distribuzione o accordi di libera collaborazione, per determinare l’importo della fideiussione bancaria, il quattro per cento dei premi incassati previsto dal comma 1 è calcolato sul monte premi netto, complessivamente incassato dall’intermediario, indipendentemente dalla quota afferente ai singoli accordi, risultante al 31 dicembre dell’anno precedente.

Art. 65
(Adempimento delle obbligazioni pecuniarie)

L’articolo 118, comma 1, del Codice trova applicazione nei confronti degli intermediari di cui alla sezione B del Registro, purché:

gli stessi siano autorizzati da un’impresa di assicurazione all’incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati o agli altri aventi diritto, in forza di un’espressa previsione contenuta nell’accordo stipulato con l’impresa medesima;

ove l’accordo di cui alla precedente lettera a) sia stato stipulato con un intermediario iscritto nella sezione A, tale accordo sia stato ratificato dall’impresa preponente di quest’ultimo intermediario;

nel caso di polizza assunta in coassicurazione, le attività indicate alla lettera a) siano previste nell’accordo sottoscritto con l’impresa delegataria. In tale circostanza, le disposizioni dell’articolo 118, comma 1, del Codice hanno effetto nei confronti di ciascuna delle imprese coassicuratrici.

Nelle dichiarazioni di cui agli articoli 56 e 73, comma 3, gli intermediari iscritti nella sezione B forniscono al contraente specifica informativa riguardo alla sussistenza o meno dell’autorizzazione a svolgere le attività indicate dal comma 1 ed ai conseguenti effetti.

L’informativa di cui al comma 2 deve essere fornita anche dagli intermediari iscritti nella sezione E del Registro che collaborano con soggetti iscritti nella sezione B, fermo restando che in tal caso l’autorizzazione all’incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati o agli altri aventi diritto sussiste solo se espressamente riferita anche ad essi nell’accordo sottoscritto con l’impresa.

Art. 66
(Contratti in forma collettiva)

Nei contratti in forma collettiva in cui gli aderenti sostengono in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l’onere del pagamento dei premi, le disposizioni degli articoli 55, 56, comma 3, lettera b), 57, 58, 60 e 61 si applicano nei confronti degli aderenti, oltre che del contraente. Gli obblighi di cui al presente comma sono adempiuti dal distributore, anche attraverso la collaborazione del contraente, fermo il dovere di vigilanza sull’operato di quest’ultimo di cui è responsabile. La consegna agli aderenti della documentazione precontrattuale e contrattuale è effettuata con le modalità scelte dal contraente ai sensi dell’articolo 120-quater del Codice.

Con riferimento ai contratti in forma collettiva che prevedono un’assicurazione accessoria ad un prodotto o servizio e l’importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura, indipendentemente dalle modalità di rateazione, non sia superiore a 100 euro, il distributore consegna anche all’aderente, con le modalità di cui al comma 1, la documentazione di cui all’articolo 185, commi 1 e 2, del Codice e relative disposizioni di attuazione.

Nei contratti in forma collettiva, gli assicurati che non sostengono, neppure in parte, l’onere del pagamento del premio, ricevono l’informativa contrattuale con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3, lettere b) e c), del Regolamento IVASS in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi.

Art. 67 (Conservazione della documentazione)

I distributori, per almeno cinque anni, salvo diverso termine di legge, conservano la documentazione concernente:

i conferimenti degli incarichi, gli accordi aventi ad oggetto lo svolgimento dell’attività di distribuzione ed eventuali procure;

i contratti conclusi per il loro tramite e la documentazione ad essi relativa, inclusa quella di cui agli articoli 58 e 59, nonché la prova delle attività svolte per il tramite del contraente ai sensi dell’articolo 66;

le proposte di assicurazione e gli altri documenti sottoscritti dai contraenti;

la formazione professionale e l’aggiornamento professionale di cui alla Parte IV, inclusa l’eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione degli obblighi di aggiornamento professionale previste dall’articolo 89, comma 6;

l’evidenza dei soggetti che svolgono attività di distribuzione nell’ambito della loro organizzazione ed ai quali si estende la copertura assicurativa di cui agli articoli 11 e 15;

limitatamente alle imprese, la documentazione di cui all’articolo 114-bis, comma 2, del Codice;

l’iscrizione nella sezione E dei soggetti di cui si avvalgono e l’aggiornamento professionale effettuato dagli stessi, la documentazione relativa agli accertamenti svolti ai sensi dell’articolo 48 con riguardo agli addetti operanti all’interno dei locali, nonché l’eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione previste dall’articolo 89, comma 6.

Per gli intermediari iscritti nella sezione C, la documentazione di cui al comma 1, lettere da

a) a d), è conservata dalle imprese per conto delle quali tali soggetti operano.

In caso di cessazione dell’incarico di distribuzione, l’obbligo di conservare la documentazione di cui al comma 1, lettere b) e c), viene meno con la riconsegna all’impresa della documentazione stessa.

Le imprese conservano, negli stessi termini di cui al comma 1, la documentazione relativa alla formazione e all’aggiornamento professionale eventualmente impartiti agli intermediari e ai propri dipendenti direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione, inclusa l’eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione dall’obbligo di aggiornamento professionale previste dall’articolo 89, comma 6.

La documentazione di cui ai commi 1 e 3 può essere archiviata e conservata anche mediante supporti magnetici, microfilmature, supporti ottici o digitali, o in altra forma tecnica equivalente, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni.

Le procedure e le modalità di archiviazione e conservazione adottate devono essere idonee a garantire l’ordinata tenuta e gestione della documentazione di cui al comma 1.

Art. 68
(Documentazione agli atti delle imprese e degli intermediari)

  1. I distributori, al fine di ridurre gli oneri a carico dei contraenti e degli aderenti, adottano modalità di gestione della documentazione idonee ad evitare che venga richiesta, in fase di assunzione di nuovi contratti o gestione dei sinistri, documentazione non necessaria o di cui già dispongano, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo contraente, e che risulti ancora in corso di validità.

Capo III – Promozione e collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza

Art. 69
(Ambito di applicazione)

Le disposizioni del presente Capo si applicano alla promozione e al collocamento, effettuate interamente tramite tecniche di comunicazione a distanza, aventi ad oggetto:

contratti di assicurazione sulla vita rivolti a contraenti aventi il domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale, nel territorio della Repubblica;

contratti di assicurazione contro i danni per la copertura di rischi ubicati nel territorio della Repubblica.

Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla promozione e al collocamento tramite internet di contratti di assicurazione a condizione che:

il sito internet contenga l’esplicita avvertenza che il relativo contenuto è rivolto solo a contraenti con domicilio abituale o, se persone giuridiche, con sede legale in Stati diversi dall’Italia, per quanto riguarda i contratti di assicurazione sulla vita, e alla copertura di rischi ubicati al di fuori dell’Italia, per quanto riguarda i contratti di assicurazione contro i danni;

il sito internet disponga di procedure tecniche tali da rifiutare proposte o adesioni provenienti da contraenti con domicilio abituale o, se persone giuridiche, con sede legale in Italia, per quanto riguarda i contratti di assicurazione sulla vita, ovvero proposte o adesioni relative alla copertura di rischi ubicati in Italia, per quanto riguarda i contratti di assicurazione contro i danni.

Art. 70
(Attività esercitata in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi)

  1. L’esercizio dell’attività di cui all’articolo 69, comma 1, è consentito alle imprese italiane, alle imprese di assicurazione comunitarie abilitate ad operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, agli intermediari iscritti nel Registro e agli intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato membro che siano stati inseriti nell’Elenco annesso al Registro di cui all’articolo 38.

Art. 71
(Divieto di discriminazione)

Nella promozione e nel collocamento di contratti di assicurazione a distanza non è consentito l’utilizzo di procedure che impediscano a determinate categorie di contraenti di contattare il distributore o, nel caso di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di concludere il contratto a distanza.

In particolare non è consentito, ai sensi del comma 1, l’utilizzo di filtri basati sul prefisso telefonico del chiamante e di meccanismi o comportamenti idonei a bloccare od ostacolare l’elaborazione di preventivi o la prosecuzione della vendita su internet per effetto dell’inserimento di particolari valori o informazioni, quali il luogo di residenza o altri fattori di discriminazione territoriale.

Art. 72
(Collocamento di contratti non richiesti)

Non è consentito ai distributori di collocare contratti di assicurazione, anche in forma collettiva, mediante tecniche di comunicazione a distanza, senza il preventivo consenso espresso del contraente o dell’aderente. L’assenza di risposta o il mancato dissenso non possono essere considerati espressione del consenso del contraente.

In caso di coperture assicurative proposte in abbinamento a beni o servizi di diversa natura, non sono consentite modalità di presentazione del prodotto che prevedano l’accettazione automatica di quanto non richiesto e, in ogni caso, meccanismi di opt-out.

Art. 73
(Informazioni precontrattuali in caso di promozione e collocamento a distanza)

Al primo contatto e, in ogni caso, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione a distanza, i distributori forniscono al contraente le informazioni di cui all’articolo 121, comma 1, del Codice, ivi incluse quelle sul diritto di recesso ai sensi dell’articolo 67-duodecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e comunicano altresì allo stesso:

il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall’articolo 120-quater del Codice e di poter modificare la modalità di comunicazione prescelta;

la circostanza che richiederanno al contraente la ritrasmissione della polizza da questo sottoscritta, anche attraverso un qualsiasi mezzo telematico o informatico, qualora i distributori intendano conservarne traccia documentale. La polizza può essere formata come documento informatico nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

Le informazioni sono rese in modo chiaro e comprensibile in conformità a quanto previsto dall’articolo 121, comma 3, del Codice.

I distributori predispongono gli strumenti per consentire al contraente di effettuare la scelta di cui al comma 1, lettera a), e adottano procedure per mantenere evidenza della scelta effettuata dal contraente e della trasmissione o ricezione della documentazione.

Nei termini di cui al comma 1 e secondo le modalità prescelte dal contraente:

i distributori trasmettono la documentazione di cui all’articolo 56, comma 3;

gli intermediari iscritti nel Registro trasmettono altresì un documento conforme all’Allegato 3.

Nel caso di collocamento a distanza mediante telefonia vocale, i distributori assolvono agli obblighi di informativa precontrattuale e di trasmissione della relativa documentazione nei termini di cui all’articolo 121, comma 2, del Codice.

I distributori conservano, ai sensi dell’articolo 67, la documentazione atta a comprovare l’adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dai commi precedenti.

Art. 74
(Regole di comportamento in caso di promozione e collocamento a distanza)

Nello svolgimento dell’attività di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione, i distributori osservano le disposizioni di cui agli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67 e, limitatamente agli intermediari iscritti nel Registro, le disposizioni di cui agli articoli 63 e 64.

I distributori adottano procedure tali da garantire:

la conclusione del contratto solo se sono stati adempiuti gli obblighi di cui agli articoli 58 e 59;

l’acquisizione da parte del contraente su supporto durevole delle informazioni richieste e di quelle fornite;

la conservazione delle informazioni concernenti l’adempimento degli obblighi di cui alla lettera a).

Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro, inoltre:

effettuano preventivamente una comunicazione scritta alle imprese preponenti o a

quelle per le quali operano, concernente l’applicazione delle tecniche di vendita a distanza, dalla quale risultino le modalità e l’oggetto delle stesse, nonché l’impegno a garantire l’osservanza delle disposizioni del presente Capo e ad effettuare analoga comunicazione per ogni successiva modifica procedurale;

osservano le indicazioni e le istruzioni impartite dalle imprese preponenti o da quelle per le quali operano con riferimento all’utilizzo professionale di siti internet, profili di social network ed eventuali applicazioni, e verificano la conformità alle medesime indicazioni e istruzioni di quelli utilizzati dai propri addetti iscritti nella sezione E;

assumono nei confronti delle imprese preponenti o di quelle per le quali operano ogni responsabilità, anche derivante dall’eventuale intervento di propri addetti, connessa allo svolgimento dell’incarico tramite tecniche a distanza.

Art. 75
(Trasmissione della documentazione)

I distributori trasmettono al contraente:

entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, la polizza, salvo che la stessa sia stata formata come documento informatico nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia;

in corso di contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente.

Nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso a ricevere la documentazione su supporto durevole, anche tramite posta elettronica, nei termini di cui all’articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008. La trasmissione della carta verde avviene su supporto cartaceo.

Art. 76 (Utilizzo di call center)

Le imprese di assicurazione e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro possono avvalersi di call center per la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione a distanza a condizione che:

l’impresa si avvalga di addetti del call center che siano suoi dipendenti oppure di soggetti per i quali abbia assunto la piena responsabilità del relativo operato. In tale ultimo caso, l’impresa individua un proprio dipendente quale incaricato del coordinamento e del controllo dell’attività svolta dal call center;

l’intermediario assuma la piena responsabilità dell’operato degli addetti e individui, per ogni sede del call center, un collaboratore iscritto nella sezione E del Registro, incaricato del coordinamento e del controllo della relativa attività.

Le imprese e gli intermediari di cui al comma 1 assicurano che gli addetti del call center:

siano in possesso di adeguate competenze professionali e di una appropriata conoscenza delle caratteristiche dei contratti e dei servizi offerti, secondo quanto disposto dalla Parte IV;

forniscano al primo contatto il proprio codice identificativo o le proprie generalità, la denominazione dell’impresa di assicurazione e, in caso di call center dell’intermediario, anche il nominativo di quest’ultimo;

forniscano risposte uniformi tra loro e conformi alle condizioni contrattuali.

Le imprese e gli intermediari di cui al comma 1 garantiscono, inoltre, che il contraente:

possa, a richiesta, essere messo in contatto con l’incaricato del coordinamento e del controllo del call center;

riceva le informazioni in lingua italiana e in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile.

Art. 77
(Sito internet delle imprese di assicurazione)

  1. Nel caso di promozione e di collocamento di contratti di assicurazione tramite internet, le informazioni contenute nel sito dell’impresa di cui al Titolo XIII del Codice e relative disposizioni di attuazione sono integrate con l’indicazione che l’impresa opera attraverso il sito in qualità di distributore di prodotti assicurativi.

Art. 78 (Registrazione dei domìni)

I distributori che svolgono attività di promozione e collocamento di prodotti assicurativi tramite siti internet sono titolari del relativo dominio.

In conformità a quanto disposto dall’articolo 109, comma 2-bis, del Codice, nel caso in cui l’attività di cui al comma 1 è svolta da un intermediario, il titolare del dominio è la persona fisica che opera a titolo individuale ovvero la società di intermediazione.

E‘ fatta salva la facoltà dell’impresa di mettere a disposizione degli intermediari di cui si avvale, spazi del sito internet di cui sia titolare, per lo svolgimento dell’attività di cui al comma 1.

Art. 79
(Sito internet e profili di social network degli intermediari)

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 74, in caso di promozione e collocamento tramite internet, il sito, i profili di social network dell’intermediario e le eventuali applicazioni utilizzati per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, contengono nella home page, ovvero in una apposita pagina direttamente accessibile dalla home page, in maniera chiara e visibile, le seguenti informazioni:

i dati identificativi dell’intermediario, il numero di iscrizione nel Registro e l’indirizzo del sito internet dove consultare gli estremi della relativa iscrizione;

la sede legale e le eventuali sedi operative;

il recapito telefonico, il numero di telefax, l’indirizzo di posta elettronica e, laddove previsto, l’indirizzo di posta elettronica certificata;

di essere soggetto alla vigilanza dell’IVASS;

i recapiti per la presentazione dei reclami e la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.

Per gli intermediari iscritti nell’Elenco annesso al Registro di cui all’articolo 38, il sito, i profili di social network e le eventuali applicazioni di cui al comma 1 contengono le seguenti informazioni:

i dati identificativi dell’intermediario, il numero di iscrizione nel Registro dello Stato membro di origine e la dichiarazione del possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività in Italia;

la sede legale e l’eventuale sede secondaria, il recapito telefonico, il numero di telefax, l’indirizzo di posta elettronica e, in caso di operatività in regime di stabilimento, l’indirizzo di posta elettronica certificata;

l’Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine;

i recapiti per le richieste di informazioni e per la presentazione di reclami e la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi della normativa vigente.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi di sola promozione dell’attività di distribuzione.

Art. 80
(Servizi di comparazione)

Gli intermediari che, tramite siti internet o altri mezzi, forniscono informazioni su uno o più contratti assicurativi, anche confrontati o ordinati, secondo le modalità di cui all’articolo 106, comma 1, del Codice:

indicano il dato relativo alla quota di mercato comparata e l’elenco delle imprese di assicurazione con le quali hanno sottoscritto accordi finalizzati alla comparazione delle polizze; qualora il servizio di cui al comma 1 sia fornito attraverso siti internet, tali informazioni sono rese nell’home page o in altra pagina del sito direttamente accessibile dall’home page;

garantiscono che il numero delle imprese pubblicizzate ai fini del confronto corrisponda a quello delle imprese effettivamente comparate;

in caso di mancata quotazione di una o più delle imprese comparate, esplicitano i motivi dell’impedimento e comunicano all’utente le relative quotazioni, anche in un momento successivo;

forniscono comparazioni basate non soltanto sul prezzo, ma anche sulle caratteristiche principali delle polizze, in base a uno standard uniforme, tale da agevolare il confronto tra le diverse offerte;

si dotano di processi di rilevazione delle esigenze assicurative del contraente e di quotazione delle garanzie tali da produrre una gamma di prodotti tutti rispondenti alle esigenze dallo stesso manifestate;

adottano modalità operative idonee ad evitare forme di abbinamento forzato delle coperture accessorie a contratti assicurativi della responsabilità civile auto e meccanismi di attribuzione automatica di garanzie non richieste e per le quali non sia stata manifestata espressamente la volontà di adesione (opt-out) ;

garantiscono la trasparenza delle remunerazioni riconosciute da ciascuna delle imprese all’intermediario per il servizio di comparazione, nonché dei compensi riconosciuti dalle imprese, per ciascuna polizza, in caso di conclusione del contratto in conformità a quanto previsto dall’articolo 120-bis del Codice;

nel diffondere comunicazioni pubblicitarie si conformano a quanto disposto dall’articolo 54, comma 2;

garantiscono la riservatezza delle informazioni acquisite in ragione dell’attività svolta in linea con quanto previsto dall’articolo 54, comma 4.

Art. 81
(Procedure per il collocamento tramite internet)

I distributori che collocano contratti assicurativi tramite internet rendono disponibili sul proprio sito le informazioni relative a:

le diverse fasi da seguire per la conclusione del contratto;

i mezzi tecnici e le modalità per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima della conclusione del contratto.

Immediatamente prima che il contraente concluda la fase che determina il perfezionamento del contratto, il distributore lo avvisa delle conseguenze che tale operazione comporta.

Art. 82
(Comunicazioni commerciali non richieste)

I distributori che promuovono contratti assicurativi effettuando comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza per l’invio di materiale pubblicitario, per la vendita a distanza, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali, richiedono il previo consenso del contraente all’utilizzo della tecnica di comunicazione. I distributori predispongono gli strumenti per l’acquisizione del consenso del contraente e adottano procedure tali da consentire l’evidenza della prestazione del consenso.

Il consenso di cui al comma 1 è prestato in maniera esplicita, in relazione alle diverse tipologie di comunicazione, senza oneri per il contraente ed è revocabile in ogni momento.

Salvo opposizione del contraente, i distributori possono utilizzare le tecniche di comunicazione a distanza di cui al comma 1 senza acquisire il previo consenso del contraente medesimo nel caso in cui questo abbia già fornito i propri recapiti in occasione della commercializzazione di un contratto di assicurazione relativo allo stesso ramo assicurativo o ad altri rami, purché il prodotto sia distribuito dalla medesima impresa. I distributori in occasione di ciascuna comunicazione effettuata ai sensi del presente comma informano il contraente della possibilità di opporsi, in ogni momento e senza oneri, alla ricezione di ulteriori comunicazioni, indicando le relative modalità.

Art. 83
(Comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza)

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 82, i distributori che promuovono contratti assicurativi effettuando comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza informano in occasione di ciascuna comunicazione il contraente:

se la comunicazione commerciale è finalizzata al collocamento di contratti assicurativi;

della provenienza dei dati personali del contraente e del loro utilizzo;

che ha diritto di revocare il consenso all’utilizzo della comunicazione commerciale reso ai sensi dell’articolo 82, comma 1, e di opporsi alle comunicazioni ai sensi dell’articolo 82, comma 3, in ogni momento e senza oneri;

sulle modalità per l’esercizio dei diritti di cui alla lettera c).

I distributori assicurano che le comunicazioni commerciali di cui al comma 1 effettuate da soggetti terzi per loro conto:

siano accompagnate dalle informazioni di cui al comma 1;

indichino il nominativo del distributore che commercializza il contratto di assicurazione;

in caso di comunicazione effettuata mediante siti internet, prevedano un link ipertestuale al sito internet o al profilo di social network del distributore ovvero l’indicazione del relativo indirizzo.

PARTE IV
Formazione e aggiornamento professionale

Titolo I
Requisiti professionali – formazione e aggiornamento

Art. 84 (Prova di idoneità)

La prova di idoneità per l’iscrizione nelle sezioni A e B del Registro è indetta dall’IVASS, di norma una volta l’anno, con provvedimento pubblicato, anche in forma di comunicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e per esteso nel Bollettino Ufficiale e nel sito internet dell’Istituto.

Il provvedimento che indice la prova fissa una o più sessioni d’esame e stabilisce le sedi nonché le modalità di svolgimento e di presentazione della domanda di ammissione alla prova.

Per la partecipazione alla prova di idoneità è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, del titolo di studio, non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente.

La prova di idoneità è diretta ad accertare il possesso di conoscenze e competenze adeguate all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e/o riassicurativa e consiste in un esame scritto, articolato in quesiti a risposta multipla, suddiviso in tre moduli:

Modulo assicurativo, per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa (l’esame verte sulle materie di cui all’allegato 5 – Sezione 1);

Modulo riassicurativo, per l’esercizio dell’attività di intermediazione riassicurativa (l’esame verte sulle materie di cui all’allegato 5 – Sezione 2);

Modulo assicurativo e riassicurativo, per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa (l’esame verte sulle materie di cui all’allegato 5 – Sezioni 1 e 2).

Per l’ammissione al Modulo riassicurativo di cui alla lettera b) del comma 4 è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, dei requisiti di professionalità necessari per l’iscrizione nelle sezioni A o B del Registro in qualità di intermediario assicurativo.

Sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a sessanta centesimi.

Art. 85 (Commissione esaminatrice)

La commissione esaminatrice della prova di idoneità è nominata, per una o più sessioni e/o per una o più sedi, con provvedimento dell’IVASS ed è composta da:

almeno un direttore dell’IVASS con funzioni di presidente;

almeno un esperto o specialista dell’IVASS;

almeno due docenti universitari in materie tecniche, giuridiche, economiche e finanziarie rilevanti per l’esercizio dell’attività, uno dei quali scelto dall’IVASS tra una rosa sufficientemente ampia di nomi indicati congiuntamente dalle principali associazioni di categoria.

Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o più dipendenti dell’IVASS.

Il presidente della commissione esaminatrice, ove necessario in ragione delle esigenze di celerità connesse all’elevato numero dei candidati, alla pluralità di sessioni o di sedi, può, prima dello svolgimento della prova di idoneità, suddividere la commissione in due o più sottocommissioni. Il presidente della commissione ripartisce tra le sottocommissioni i compiti previsti per l’espletamento della prova di idoneità.

I componenti della commissione esaminatrice non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 51 del codice di procedura civile, né devono aver tenuto corsi di formazione ai quali abbiano partecipato candidati ammessi alla prova.

La commissione e le sottocommissioni si riuniscono su convocazione del presidente, anche mediante teleconferenza o altri sistemi di telecomunicazione, e decidono a maggioranza con la partecipazione di tutti i componenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

I compensi da corrispondere ai membri esterni della commissione sono determinati dall’IVASS nel provvedimento di nomina.

Art. 86
(Soggetti tenuti all’obbligo di formazione e aggiornamento)

Sono tenuti all’obbligo di formazione professionale di cui alla presente Parte IV:

gli addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario per il quale operano, ai fini dell’iscrizione nella sezione E del Registro;

i produttori diretti delle imprese di assicurazione, ai fini dell’iscrizione nella sezione C del Registro;

gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, ai fini dell’iscrizione nelle sezioni E o F del Registro;

gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario opera, nonché gli addetti dei call center dell’intermediario, prima di intraprendere l’attività;

i dipendenti delle imprese direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa, nonché gli addetti dei call center delle imprese, prima di intraprendere l’attività.

Sono tenuti all’obbligo di aggiornamento professionale di cui alla presente Parte IV:

le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del Registro;

i soggetti di cui al comma 1.

Art. 87

(Soggetti che impartiscono la formazione e l’aggiornamento)

Le imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del Registro impartiscono direttamente ovvero organizzano, avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti di cui all’articolo 96 commi 1 e 2, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale previsti per i soggetti di cui al comma 3.

Per le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del Registro i corsi di aggiornamento sono tenuti direttamente dalle imprese, ovvero organizzati dalle imprese o dagli intermediari stessi avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti di cui all’articolo 96, comma 2.

I corsi sono tenuti o organizzati a cura dell’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del Registro o delle relative imprese preponenti:

per le persone fisiche da iscrivere o iscritte nella sezione E del Registro, inclusi anche gli intermediari a titolo accessorio;

per gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D o E del Registro opera, ivi inclusi gli addetti dei call center.

I corsi sono tenuti od organizzati a cura delle imprese preponenti:

per i produttori diretti da iscrivere o iscritti nella sezione C del Registro;

per gli intermediari a titolo accessorio da iscrivere o iscritti nella sezione F del Registro, per i relativi addetti operanti all’interno dei locali e i collaboratori iscritti nella sezione E;

per i dipendenti di imprese direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa e per gli addetti dei call center.

Nel caso in cui il medesimo soggetto collabori con diversi intermediari di riferimento, questi possono attuare idonee forme di coordinamento per ripartire tra loro le relative attività di formazione e di aggiornamento professionale, purché sia garantito il rispetto degli standard minimi previsti dalla presente Parte IV e la formazione sulle caratteristiche tecniche e sugli elementi giuridici dei contratti rispecchi le peculiarità dei diversi prodotti distribuiti.

Nel caso di collaborazione orizzontale ciascun intermediario cura esclusivamente gli obblighi di formazione e aggiornamento professionale della propria rete di collaboratori. E’ preclusa la possibilità di organizzare la formazione e l’aggiornamento professionale per i dipendenti e/o collaboratori dell’intermediario con il quale è stato intrapreso il rapporto di collaborazione orizzontale. Ciascun intermediario può affidare la docenza per i corsi della propria rete all’intermediario con cui ha instaurato il rapporto di collaborazione, purché in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’articolo 96, comma 3, oppure alle relative imprese preponenti.

Art. 88 (Formazione professionale)

La formazione professionale è:

pertinente e adeguata rispetto all’attività da svolgere e in particolare ai contratti oggetto di distribuzione;

mirata al conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità e competenze tecnico-operative e di efficace e corretta comunicazione con la clientela.

La formazione professionale consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione o dell’inizio dell’attività, a corsi di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all’articolo 91 della presente Parte IV.

I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l’effettività dell’apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di formazione.

La formazione professionale acquisita ai sensi e per gli effetti del presente articolo rimane valida ai fini della reiscrizione nelle sezioni C, E o F del Registro o della ripresa dell’attività, se l’inattività non si protrae per oltre cinque anni.

Art. 89 (Aggiornamento professionale)

L’aggiornamento professionale è finalizzato all’approfondimento e all’accrescimento delle conoscenze, competenze e capacità professionali, avuto riguardo anche alla tipologia dell’attività svolta e dei prodotti intermediati, all’evoluzione della normativa di riferimento ed alle prospettive di sviluppo futuro dell’attività.

L’aggiornamento professionale è svolto annualmente, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione nel Registro o a quello di inizio dell’attività di distribuzione. In ogni caso, l’aggiornamento professionale è effettuato in occasione dell’evoluzione della normativa di riferimento e, con riguardo alla rete distributiva diretta, in occasione dell’immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire.

I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l’effettività dell’apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di aggiornamento.

L’aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 30 ore annuali, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all’articolo 91.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti nella sezione E del Registro e per i relativi addetti all’attività di distribuzione operanti all’interno dei locali, l’aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 15 ore annuali. Nel caso di variazione dell’attività svolta, da accessoria a principale o viceversa, i contenuti dell’aggiornamento e la durata dei corsi sono determinati in base all’attività svolta in misura prevalente nel corso dell’anno.

Gli obblighi di aggiornamento professionale sono sospesi per:

gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro, temporaneamente non operanti a titolo individuale ovvero tramite società iscritte nelle medesime sezioni, che abbiano provveduto a dare comunicazione dell’inizio del periodo di inoperatività nelle forme stabilite dall’articolo 43;

i soggetti di cui all’articolo 86, comma 2, per i quali ricorra una delle seguenti cause di impedimento:

gravidanza dall’inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino ad un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonché per l’adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;

grave malattia o infortunio, limitatamente alla durata dell’impedimento;

gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro, gli addetti dei call center e i dipendenti delle imprese, che non svolgono temporaneamente attività di distribuzione in quanto assenti continuativamente per oltre 6 mesi per cause diverse da quelle di cui alla lettera b) o destinati ad altro incarico.

Prima della ripresa dell’attività, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale, i soggetti di cui al comma 6 effettuano un aggiornamento professionale non inferiore a 30 ore, ovvero a 15 ore per gli intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E e per i relativi addetti all’attività di distribuzione operanti all’interno dei locali. Se l’attività riprende nello stesso anno, ovvero nell’anno successivo alla sospensione, restano valide le ore eventualmente effettuate prima della sospensione. I nuovi obblighi di aggiornamento professionale decorrono a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di ripresa dell’attività.

Art. 90
(Modalità di accertamento delle competenze acquisite – Test di verifica)

I corsi di formazione e di aggiornamento professionale si concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo del quale è sempre rilasciato al partecipante un attestato, sottoscritto dal responsabile della struttura che ha effettuato la formazione o l’aggiornamento professionale, da cui risultino i soggetti di cui all’articolo 87 che hanno impartito o organizzato il corso, nonché l’ente formatore di cui gli stessi si sono eventualmente avvalsi e i nominativi dei docenti, incluso per entrambi il possesso dei requisiti di cui all’articolo 96, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l’esito positivo dello stesso. L’attestato può essere rilasciato anche in formato digitale ai sensi dell’articolo 67, comma 4.

Sono ammessi a sostenere il test di verifica soltanto coloro che dimostrino di aver frequentato interamente il numero di ore previste per il corso.

Il test di verifica è svolto a cura del medesimo soggetto che ha effettuato i corsi di formazione o di aggiornamento professionale, previo accertamento dell’esatta identità dei partecipanti.

Il test di verifica è articolato in un questionario a scelta multipla e risposta singola. Il questionario:

è composto da domande che, per numero e complessità, rispondono a criteri di adeguatezza, pertinenza e proporzionalità ai contenuti e alla durata del corso di formazione o di aggiornamento;

è predisposto a cura del soggetto che effettua il corso, evitando duplicazioni e utilizzi ripetuti del medesimo insieme di domande;

può essere elaborato attraverso supporti tecnologici con estrazione casuale delle relative domande e risposte da un database sufficientemente ampio, creando sequenze differenti per ogni singolo partecipante.

Il test di verifica dei corsi di formazione professionale di cui all’articolo 88 è effettuato esclusivamente in aula. Nell’esecuzione del test non è consentito l’ausilio di alcun supporto cartaceo e/o elettronico, né l’utilizzo di telefoni cellulari.

Il test si intende superato dai candidati che abbiano risposto correttamente al sessanta per cento (60%) dei quesiti proposti.

I soggetti di cui all’articolo 87 che effettuano la formazione o l’aggiornamento redigono, anche in formato digitale ai sensi dell’articolo 67, comma 4, la documentazione necessaria a dimostrare il corretto svolgimento dei corsi e dei test e in particolare:

il programma del corso;

i nominativi dei docenti, incluso il possesso dei requisiti di cui all’articolo 96;

il verbale delle procedure di esame con evidenza dei risultati del test;

il questionario somministrato.

Qualora per la formazione o l’aggiornamento ci si avvalga degli enti formatori di cui all’articolo 96, commi 1 e 2, i soggetti di cui all’articolo 87 acquisiscono da detti enti la documentazione di cui al comma 7.

Titolo II
Modalità di formazione e aggiornamento professionale equivalenti all’aula

Art. 91 (Formazione a distanza)

Ai fini della presente Parte IV, si considerano equivalenti all’aula i corsi di formazione e aggiornamento svolti esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

videoconferenza;

webinar;

e-learning.

I soggetti che effettuano i corsi di cui al comma 1 garantiscono l’identificazione dei partecipanti, l’effettiva interattività dell’attività didattica e la tracciabilità dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione. Gli stessi soggetti, anche ai fini del rilascio dell’attestato di cui all’articolo 90, comma 1, rendono disponibili per ciascun partecipante report contenenti almeno i dati concernenti:

i corsi (titolo, area tematica, modulo, durata);

lo svolgimento dei corsi (data e ora di iscrizione, inizio e fine di fruizione del corso, ultimo collegamento, numero di connessioni, durata complessiva della fruizione, stato di avanzamento nel corso, rilevazione del materiale visionato, data e ora di accesso al materiale visionato).

Art. 92 (Videoconferenza e webinar)

I corsi effettuati tramite videoconferenza prevedono la compresenza temporale e l’interazione video-audio in tempo reale tra docenti e discenti collegati via cavo, etere o internet, nonché tra discenti anche in modalità asincrona.

I corsi effettuati tramite webinar prevedono, mediante l’utilizzo di internet, la compresenza temporale e l’interazione audio-video in tempo reale, anche attraverso web-cam e

microfono, di docenti e discenti e si caratterizzano per la possibilità di visionare slides e di disporre di uno spazio di lavoro virtuale, in cui tutti i partecipanti possono condividere testi, immagini, tabelle ed altre informazioni.

La struttura che effettua il corso prevede e attua adeguati controlli sull’effettiva presenza e continua partecipazione alla videoconferenza e/o al webinar.

Art. 93 (E-learning)

I corsi effettuati con modalità di e-learning si avvalgono di piattaforme caratterizzate dai seguenti elementi essenziali:

tracciabilità dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione, come previsto dall’articolo 91, comma 2, secondo lo standard SCORM ovvero attraverso standard con le medesime caratteristiche;

fruizione dei materiali didattici attraverso il web e sviluppo di attività formative basate su tecnologia LMS (Learning Management System) e in associazione a moduli LCMS (Learning Content Management System);

monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del percorso formativo, sia attraverso momenti di valutazione e autovalutazione;

multimedialità, intesa come effettiva integrazione tra diversi media per favorire una migliore comprensione dei contenuti;

interazione con docenti/tutor e con gli altri discenti al fine di favorire, tramite le nuove tecnologie, la creazione di contesti collettivi di apprendimento;

introduzione di misure atte ad impedire collegamenti simultanei dello stesso utente da postazioni diverse (o dalla medesima postazione).

Art. 94
(Funzionalità della piattaforma di e-learning)

Le funzionalità della piattaforma di e-learning prevedono:

l’inserimento di credenziali di accesso per ciascun utente;

un adeguato tempo minimo necessario per la fruizione del corso, in relazione alle caratteristiche ed ai contenuti dello stesso, l’inibizione dell’accelerazione della fruizione del corso;

la possibilità da parte dell’utente di sospendere la fruizione del corso e poter riprendere successivamente dal punto in cui si era interrotto;

la previsione di verifiche random per testare la fruizione e l’apprendimento del discente. Tali verifiche saranno determinanti per la prosecuzione del modulo formativo;

la possibilità di chiedere e ricevere approfondimenti dal docente mediante tecniche a distanza (forum, chat telematiche, instant messaging, e-mail, telefono, etc.);

la somministrazione di test interattivi di apprendimento per ogni modulo formativo, dal cui esito dipende l’accesso al modulo formativo successivo.

Titolo III
Disciplina dei prodotti formativi

Art. 95
(Contenuti minimi dell’obbligo formativo e di aggiornamento)

La formazione e I’aggiornamento professionale:

sono finalizzati al conseguimento delle conoscenze, competenze e capacità necessarie a fornire consulenza professionale, a valutare la coerenza dei prodotti in relazione alle richieste e alle esigenze assicurative e previdenziali del contraente in un’ottica di protezione dello stesso, nonché ad assistere il contraente medesimo nella gestione del rapporto, sia in fase precontrattuale che contrattuale;

prevedono una progettazione per aree e moduli didattici che assicurano un elevato livello di professionalità, commisurato alla complessità dell’attività svolta e dei prodotti offerti.

La formazione e l’aggiornamento professionale hanno per oggetto nozioni giuridiche, tecniche, fiscali ed economiche concernenti l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa. In particolare:

i corsi di formazione professionale prevedono una conoscenza generale di tutte le aree tematiche di cui all’allegato 6 e l’approfondimento di specifici argomenti, anche in relazione all’attività da svolgere;

i corsi di aggiornamento professionale prevedono, per ciascun anno, moduli di approfondimento scelti tra le aree tematiche di cui all’allegato 6 e tengono conto dell’evoluzione della normativa di riferimento nonché delle specificità connesse al ruolo ricoperto, all’attività e funzioni svolte nonché alla sezione del Registro di appartenenza, alla dimensione e complessità dell’attività di distribuzione esercitata e alla diversa tipologia dei prodotti distribuiti.

Le conoscenze e competenze dei soggetti che forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi o vendono tali prodotti sono adeguate alle caratteristiche dei prodotti offerti e modulate in ragione della complessità e della continua innovazione nella progettazione dei prodotti medesimi, oltre che finalizzate a garantire che vengano fornite al contraente le informazioni necessarie e che vengano effettuate valutazioni adeguate in relazione ai rischi che caratterizzano tali prodotti.

Nel caso di promozione e collocamento di prodotti assicurativi tramite tecniche di comunicazione a distanza, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale prevedono un adeguato livello di conoscenza delle tecnologie utilizzate.

Per gli iscritti nelle sezioni A, D o F, e per i loro rispettivi collaboratori, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale prevedono specifiche cognizioni di informatica tali da assicurare un adeguato livello di conoscenza delle applicazioni e delle procedure predisposte dall’impresa preponente.

Per gli intermediari incaricati della gestione dei sinistri, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale prevedono specifiche cognizioni tali da assicurare un adeguato livello di conoscenza delle procedure di gestione adottate dall’impresa che conferisce l’incarico.

Ai fini dell’esercizio dell’attività di distribuzione riassicurativa o di collocamento di forme pensionistiche complementari, i corsi di formazione e di aggiornamento prevedono nozioni specifiche relative, rispettivamente, alla disciplina del contratto e dell’impresa di riassicurazione e alle norme sulla previdenza complementare.

Il programma dei corsi e il relativo materiale didattico sono posti a disposizione dei partecipanti.

Titolo IV Soggetti formatori

Art. 96 (Soggetti formatori)

Qualora non vi provvedano direttamente, i soggetti di cui all’articolo 87 possono organizzare la formazione avvalendosi:

delle associazioni di categoria delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari, con un numero di iscritti significativo e costituite da almeno due anni;

di enti appartenenti ad una Università riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

degli enti in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37, UNI ISO 29990:11 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello europeo internazionale.

Qualora non vi provvedano direttamente, i soggetti di cui all’articolo 87 possono organizzare l’aggiornamento avvalendosi dei soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonché da enti che, pur se non muniti delle certificazioni di cui al comma 1, lettera c), svolgano l’attività formativa quale attività prevalente e dispongano di adeguata organizzazione e procedure operative.

I docenti incaricati dalle imprese, dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro o dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono scelti tra:

docenti universitari che esercitano la didattica nelle materie giuridiche, economico- finanziarie, tecniche, attuariali e fiscali, attinenti le aree tematiche di cui all’allegato 6;

soggetti che abbiano maturato una comprovata esperienza almeno quinquennale nelle materie di cui alla lettera a) del presente comma attraverso l’esercizio della docenza formativa e/o di attività professionali;

dipendenti, anche in quiescenza, di imprese di assicurazione e riassicurazione o di intermediari iscritti nella sezione D del Registro, intermediari iscritti nelle sezioni A e B del Registro, purché in possesso di una comprovata esperienza professionale maturata in almeno un quinquennio di svolgimento dell’attività e di adeguata capacità didattica.

Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del Registro, che intendono impartire direttamente la formazione o l’aggiornamento professionale alla propria rete di collaboratori, possono avvalersi, in tutto o in parte, di docenti in possesso dei requisiti di professionalità previsti dal comma 3, ovvero provvedere direttamente in qualità di docenti se in possesso dei medesimi requisiti.

Costituisce fattore impeditivo all’attività di docenza la mancanza di uno dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 110 del Codice nonché l’irrogazione della sanzione della radiazione dal registro o di ogni altra analoga misura espulsiva da albi, ruoli, ordini, collegi o altri elenchi professionali.

PARTE V – Disposizioni transitorie e finali Titolo I

Abrogazioni Art. 97 (Abrogazioni)

Fermo quanto previsto dal successivo comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:

il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006;

il Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, ad eccezione dell’articolo 13;

il Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014;

il Regolamento IVASS n. 8 del 24 febbraio 2015.

In relazione a violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi, al fine dell’individuazione delle singole fattispecie violative e delle relative sanzioni, le disposizioni contenute negli abrogati Regolamenti di cui al comma 1.

Titolo II Disposizioni transitorie

Art. 98 (Gestione del Registro)

Fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all’articolo 108-bis del Codice restano attribuite all’IVASS le funzioni di registrazione degli intermediari assegnate all’Organismo di cui al medesimo articolo.

Le modalità di registrazione diretta da parte degli intermediari saranno disciplinate in un successivo provvedimento.

Art. 99
(Intermediari iscritti contemporaneamente nella sezione A e nella sezione E del Registro)

L’IVASS procede d’ufficio alla cancellazione degli intermediari che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, siano contemporaneamente iscritti nella sezione A ed E del Registro.

In particolare procede alla cancellazione:

della iscrizione nella sezione A, se in tale sezione l’intermediario non è operativo;

della iscrizione nella sezione E, se l’intermediario risulta operativo nella sezione A.

A tal fine, l’IVASS adotta il procedimento di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 100
(Iscrizione nel Registro delle persone fisiche in forza della precedente iscrizione nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione e nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione)

Le persone fisiche che, alla data del 1° gennaio 2007, erano iscritte nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione o nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione e

alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non hanno effettuato il trasferimento nel Registro, mantengono il titolo per l’iscrizione a condizione che:

siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1 del Codice;

nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione, abbiano partecipato a corsi di formazione professionale di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all’articolo 91.

Le persone fisiche di cui al comma 1 presentano istanza di iscrizione secondo le modalità previste dall’articolo 9, comma 3.

Art. 101
(Termini per gli iscritti nella sezione D del Registro)

Gli intermediari che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono iscritti nella sezione D del Registro, entro il 23 febbraio 2019 comunicano all’IVASS, secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 3, i dati identificativi della persona fisica o delle persone fisiche individuate quali responsabili dell’attività di distribuzione.

Nella comunicazione gli iscritti nella sezione D attestano di aver accertato che i soggetti di cui al comma 1 sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 2.

Art. 102
(Termini per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc-septies del Codice)

Gli intermediari che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono iscritti nel Registro ed esercitano attività corrispondente a quella definita dall’articolo 1, comma 1, lettera cc-septies del Codice, su incarico diretto di una o più imprese di assicurazione, sono tenuti entro il 23 febbraio 2019 a comunicare all’IVASS che l’attività è svolta a titolo accessorio ai fini di cui all’articolo 109-bis del Codice.

Per gli intermediari di cui al comma 1 che dichiarano di operare su incarico di una o più imprese di assicurazione, l’IVASS provvede d’ufficio al trasferimento in via transitoria nella sezione A del Registro ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68 con evidenza della qualifica di intermediario assicurativo a titolo accessorio.

Entro il termine di cui al comma 1, gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro e Elenco annesso, che si avvalgono di collaboratori iscritti nella sezione E operanti a titolo accessorio, ne danno comunicazione secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 3. L’IVASS provvede ad indicare nel Registro la qualifica di intermediario assicurativo a titolo accessorio.

Gli intermediari che esercitano attività corrispondente a quella definita dall’articolo 1, comma 1, lettera cc)-septies del Codice per la quale è previsto l’obbligo di iscrizione nella sezione F del Registro, presentano entro il 23 febbraio 2019 istanza di iscrizione secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 3, e, a tal fine, si dotano della firma elettronica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera u).

In attesa dell’iscrizione, i soggetti che presentano l’istanza nel termine previsto possono continuare ad esercitare l’attività precedentemente svolta.

Entro il 23 febbraio 2019, i soggetti iscritti in via transitoria nella sezione A del Registro ai sensi del comma 2, accertano il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 48, comma 1,

lettere a) e b), in capo agli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei propri locali. Nel caso in cui ne riscontrino l’insussistenza, si astengono dall’utilizzarli per l’esercizio dell’attività di distribuzione.

L’IVASS, in caso di rigetto dell’iscrizione, ne dà comunicazione scritta agli interessati, con le modalità di cui all’articolo 29.

Art. 103
(Termini per l’impresa che opera in qualità di distributore)

Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, operano in qualità di distributori, entro il 23 febbraio 2019 comunicano all’IVASS, secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 3, i dati identificativi della persona fisica o, se previste, delle persone fisiche individuate quali responsabili della distribuzione.

Nella comunicazione le imprese attestano di aver accertato che i soggetti di cui al comma 1 sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 41, comma 2.

Entro il termine di cui al comma 1 le imprese che operano in qualità di distributori accertano il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 41, comma 7, lettera a), in capo ai dipendenti direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione.

Art. 104
(Termini per l’adozione da parte delle imprese delle politiche di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione)

Le imprese si adeguano alle disposizioni dell’articolo 46 a decorrere dall’esercizio 2019.

Per l’esercizio 2018 il controllo delle reti distributive viene effettuato ai sensi dell’articolo 40 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 e il rapporto viene redatto e trasmesso secondo le disposizioni ivi contenute.

La prima relazione annuale viene redatta ai sensi dell’articolo 46, comma 4, con riferimento all’esercizio 2019, secondo le modalità e nei termini previsti dal provvedimento richiamato dall’articolo 46, comma 5.

Fino all’adozione del provvedimento di cui all’articolo 46, comma 5, continua ad applicarsi il provvedimento ISVAP n. 2743 del 27 ottobre 2009.

Art. 105
(Termini per la comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice)

Gli iscritti nelle sezioni A, B e D del Registro comunicano i dati di cui all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice, secondo le modalità che saranno indicate in un successivo provvedimento.

Secondo le modalità contenute nel provvedimento di cui al comma 1, le imprese di assicurazione che si avvalgono di produttori diretti iscritti nella sezione C del Registro attestano di avere accertato, per ciascuno dei produttori, che non sussistono le condizioni impeditive all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di stretti legami.

I soggetti di cui al comma 1 che si avvalgono di intermediari iscritti nella sezione E del

Registro attestano nella medesima comunicazione di aver accertato, per ciascuno dei medesimi intermediari, che non sussistono le condizioni impeditive all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di partecipazioni o stretti legami.

Agli intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti in via transitoria nella sezione A del Registro ai sensi dell’articolo 102, comma 2, si applica quanto previsto dai commi 1 e 3.

Art. 106
(Formazione e aggiornamento professionale)

Le imprese garantiscono che i propri dipendenti direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione alla data del 23 febbraio 2019 siano in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali e che assolvano agli obblighi di aggiornamento professionale di cui all’articolo 89 a decorrere dall’anno 2019.

La formazione professionale conseguita dagli addetti dei call center delle imprese in conformità ai criteri fissati dal Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e dal Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014 rimane valida a condizione che l’attività sia iniziata entro il 23 febbraio 2019.

Le ore di aggiornamento professionale effettuate entro il 23 febbraio 2019 in conformità ai criteri fissati dal Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e dal Regolamento IVASS

n. 6 del 2 dicembre 2014 sono valide ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti dal presente Regolamento, fermo restando il monte ore complessivo di cui all’articolo 89 per l’anno 2019.

La formazione professionale conseguita alla data del 23 febbraio 2019 in conformità ai criteri fissati dal Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e dal Regolamento IVASS

n. 6 del 2 dicembre 2014 è valida:

ai fini della prima iscrizione e dell’inizio dell’attività da parte degli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario, se la domanda di iscrizione è presentata ovvero l’attività è iniziata entro e non oltre dodici mesi dalla data del conseguimento;

ai fini della reiscrizione e della ripresa dell’attività degli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario, se la domanda di reiscrizione è presentata ovvero l’attività è ripresa entro e non oltre cinque anni dalla data in cui è intervenuta l’inattività.

Titolo III Disposizioni finali

Art. 107
(Pubblicazione ed entrata in vigore)

Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell’IVASS ed entra in vigore il 1° ottobre 2018.

Le imprese e gli intermediari si adeguano alle disposizioni di cui alla Parte IV entro il 23 febbraio 2019.

firma 1

Per il Direttorio Integrato Il Presidente

REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018

REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE
ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN
MATERIA DI DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 –
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente
la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge
n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha
approvato lo Statuto dell’IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni
Private e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni,
recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
VISTO il Regolamento n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento
generale sulla protezione dei dati);
VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni e integrazioni,
recante il Codice del consumo, e in particolare gli articoli 67-bis e seguenti;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni,
recante il Codice dell’amministrazione digitale;
VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e
integrazioni, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni,
recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni,
relativo a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno,
con particolare riferimento al commercio elettronico;

2

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni,
recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;
VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni e integrazioni, recante
disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
VISTA la legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione con modificazioni del decreto legge 4
luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di
entrate e di contrasto all’evasione fiscale;
VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione della Direttiva 2005/60/CE
concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e le successive disposizioni modificative ed
integrative, nonché le disposizioni regolamentari attuative adottate dall’IVASS;
VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, c.d.
“cresci Italia” e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;
VISTO il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita
del Paese, convertito con modifiche nella legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e in particolare
l’articolo 22;
VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, c.d. “legge
concorrenza”, recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei
mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela del consumatore
anche in applicazione dei principi del diritto dell’Unione europea in materia di libera
circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di
concorrenza;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e successive modificazioni e
integrazioni, concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e
riassicurativa di cui al Titolo IX (Intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui
all’articolo 183 (Regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 9 del 14 novembre 2007, concernente la disciplina dell’uso di
denominazione assicurativa ai sensi dell’articolo 308, comma 3, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008, concernente la disciplina della
trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli
a motore e natanti, di cui all’articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, e successive modificazioni e
integrazioni, concernente la procedura di presentazione dei reclami all’ISVAP di cui all’articolo
7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e la procedura di gestione dei reclami da
parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari di assicurazione;
VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2743 del 27 ottobre 2009 e successive modificazioni e
integrazioni, recante istruzioni applicative per la predisposizione del rapporto annuale sul

3

controllo delle reti distributive di cui all’articolo 40 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre
2006;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e successive modificazioni e
integrazioni, recante disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di
contratti di assicurazione di cui agli articoli 183 e 191, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 e successive modificazioni e
integrazioni, concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei
prodotti assicurativi, di cui al Titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull’attuazione delle disposizioni di cui
all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l’adozione di
atti regolamentari e generali dell’IVASS;
VISTO il Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014, concernente la disciplina dei requisiti
professionali degli intermediari assicurativi e riassicurativi in attuazione dell’articolo 22, comma
9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;
VISTO il Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015, concernente la definizione delle misure di
semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di
assicurazioni, intermediari e clientela;
CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alla normativa nazionale e dell’Unione
europea;
CONSIDERATA, altresì, la necessità di revisione periodica della normativa, di cui all’articolo 23
della legge 28 dicembre 2005, n. 262, nonché di semplificazione e riordino della disciplina di
settore;

adotta il seguente
REGOLAMENTO
INDICE

PARTE I – Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)

PARTE II – Accesso all’attività di intermediazione

Titolo I – Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale nel
territorio della Repubblica
Capo I – Disciplina del Registro
Sezione I – Disposizioni generali
Art. 4 (Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi)
Art. 5 (Persone fisiche)

4

Art. 6 (Società)
Art. 7 (Aggiornamento dei dati e pubblico accesso)
Art. 8 (Soggetti tenuti all’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata)
Art. 9 (Adempimenti per la gestione del Registro)
Sezione II – Iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A o B del Registro
Art. 10 (Requisiti per l’iscrizione)
Art. 11 (Contratto di assicurazione della responsabilità civile)
Art. 12 (Domanda di iscrizione)
Sezione III – Iscrizione delle società nelle sezioni A o B del Registro
Art. 13 (Requisiti per l’iscrizione)
Art. 14 (Requisiti aggiuntivi per l’iscrizione delle società che intendono esercitare l’attività di
distribuzione riassicurativa)
Art. 15 (Contratto di assicurazione della responsabilità civile)
Art. 16 (Domanda di iscrizione)
Sezione IV – Iscrizione nella sezione C del Registro
Art. 17 (Requisiti per l’iscrizione)
Art. 18 (Modalità per l’iscrizione)
Sezione V – Iscrizione nella sezione D del Registro
Art. 19 (Requisiti per l’iscrizione)
Art. 20 (Requisiti del responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa)
Art. 21 (Domanda di iscrizione)
Sezione VI – Iscrizione nella sezione E del Registro
Art. 22 (Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche)
Art. 23 (Requisiti per l’iscrizione delle società)
Art. 24 (Copertura assicurativa della responsabilità civile)
Art. 25 (Modalità per l’iscrizione)
Sezione VII – Iscrizione nella sezione F del Registro
Art. 26 (Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche)
Art. 27 (Requisiti per l’iscrizione delle società)
Art. 28 (Modalità per l’iscrizione)
Sezione VIII – Procedimenti di iscrizione, cancellazione, reiscrizione e disciplina del
passaggio ad altra sezione del Registro
Art. 29 (Iscrizione nel Registro)
Art. 30 (Cancellazione dal Registro)
Art. 31 (Reiscrizione delle persone fisiche nel Registro)
Art. 32 (Reiscrizione delle società nel Registro)
Art. 33 (Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto
nella sezione E)
Art. 34 (Passaggio ad altra sezione del Registro)
Art. 35 (Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e decadenza dai benefici)
Capo II – Attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi degli
intermediari iscritti nel Registro

5

Art. 36 (Estensione dell’esercizio dell’attività in altri Stati membri)
Art. 37 (Collaborazione tra Autorità)
Titolo II – Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale in altri
Stati membri
Art. 38 (Elenco annesso al Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio,
e riassicurativi)
Art. 39 (Disposizioni applicabili agli intermediari iscritti nell’Elenco annesso)
Art. 40 (Misure nei confronti degli intermediari)

PARTE III – Esercizio dell’attività di distribuzione

Titolo I – Svolgimento dell’attività
Capo I – Disposizioni generali
Art. 41 (Modalità di esercizio dell’attività da parte dell’impresa)
Art. 42 (Modalità di esercizio dell’attività da parte degli intermediari)
Art. 43 (Obblighi di comunicazione)
Art. 44 (Adempimenti annuali)
Art. 45 (Verifiche periodiche)
Art. 46 (Politiche di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione)
Capo II – Distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari iscritti nella
sezione D del Registro
Art. 47 (Condizioni per la distribuzione)
Capo III – Esercizio dell’attività per il tramite di addetti operanti all’interno dei locali
dell’intermediario
Art. 48 (Requisiti per lo svolgimento dell’attività)
Capo IV – Disposizioni particolari
Art. 49 (Collocamento di forme pensionistiche complementari)
Art. 50 (Reti di vendita multilevel marketing)
Art. 51 (Norme particolari in materia di scioglimento dell’incarico di distribuzione conferito a
soggetti iscritti nella sezione A)
Titolo II – Regole di presentazione e comportamento
Capo I – Ambito di applicazione
Art. 52 (Ambito di applicazione)
Capo II – Regole di comportamento
Art. 53 (Limiti all’esercizio dell’attività di intermediazione)
Art. 54 (Regole generali di comportamento)
Art. 55 (Conflitti di interesse)
Art. 56 (Informativa precontrattuale)

6
Art. 57 (Informativa sulle remunerazioni)
Art. 58 (Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente)
Art. 59 (Vendita con consulenza)
Art. 60 (Documentazione da consegnare ai contraenti)
Art. 61 (Modalità dell’informativa)
Art. 62 (Utilizzo della firma elettronica avanzata, della firma elettronica qualificata e della firma
digitale)
Art. 63 (Obblighi di separazione patrimoniale)
Art. 64 (Fideiussione bancaria)
Art. 65 (Adempimento delle obbligazioni pecuniarie)
Art. 66 (Contratti in forma collettiva)
Art. 67 (Conservazione della documentazione)
Art. 68 (Documentazione agli atti delle imprese e degli intermediari)
Capo III – Promozione e collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di
comunicazione a distanza
Art. 69 (Ambito di applicazione)
Art. 70 (Attività esercitata in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi)
Art. 71 (Divieto di discriminazione)
Art. 72 (Collocamento di contratti non richiesti)
Art. 73 (Informazioni precontrattuali in caso di promozione e collocamento a distanza)
Art. 74 (Regole di comportamento in caso di promozione e collocamento a distanza)
Art. 75 (Trasmissione della documentazione)
Art. 76 (Utilizzo di call center)
Art. 77 (Sito internet delle imprese di assicurazione)
Art. 78 (Registrazione dei domìni)
Art. 79 (Sito internet e profili di social network degli intermediari)
Art. 80 (Servizi di comparazione)
Art. 81 (Procedure per il collocamento tramite internet)
Art. 82 (Comunicazioni commerciali non richieste)
Art. 83 (Comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza)
PARTE IV – Formazione e aggiornamento professionale
Titolo I – Requisiti professionali – formazione e aggiornamento
Art. 84 (Prova di idoneità)
Art. 85 (Commissione esaminatrice)
Art. 86 (Soggetti tenuti all’obbligo di formazione e aggiornamento)
Art. 87 (Soggetti che impartiscono la formazione e l’aggiornamento)
Art. 88 (Formazione professionale)
Art. 89 (Aggiornamento professionale)
Art. 90 (Modalità di accertamento delle competenze acquisite – Test di verifica)
Titolo II – Modalità di formazione e aggiornamento professionale equivalenti all’aula
Art. 91 (Formazione a distanza)
Art. 92 (Videoconferenza e webinar)
Art. 93 (E-learning)
Art. 94 (Funzionalità della piattaforma di e-learning)
Titolo III – Disciplina dei prodotti formativi

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Art. 95 (Contenuti minimi dell’obbligo formativo e di aggiornamento)
Titolo IV – Soggetti formatori
Art. 96 (Soggetti formatori)

PARTE V – Disposizioni transitorie e finali

Titolo I – Abrogazioni
Art. 97 (Abrogazioni)
Titolo II – Disposizioni transitorie
Art. 98 (Gestione del Registro)
Art. 99 (Intermediari iscritti contemporaneamente nella sezione A e nella sezione E del
Registro)
Art. 100 (Iscrizione nel Registro delle persone fisiche in forza della precedente iscrizione
nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione e nell’Albo dei mediatori di
assicurazione e riassicurazione)
Art. 101 (Termini per gli iscritti nella sezione D del Registro)
Art. 102 (Termini per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio di cui all’articolo 1, comma

1, lettera cc)-septies del Codice)

Art. 103 (Termini per l’impresa che opera in qualità di distributore)
Art. 104 (Termini per l’adozione da parte delle imprese delle politiche di organizzazione,
gestione e controllo della distribuzione)
Art. 105 (Termini per la comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 109, comma 4-
sexies del Codice)
Art. 106 (Formazione e aggiornamento professionale)
Titolo III – Disposizioni finali
Art. 107 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

Elenco degli Allegati

  • Allegato 1: Informazioni da trasmettere all’IVASS da parte delle imprese di
    assicurazione per l’iscrizione/cancellazione/reiscrizione dei produttori diretti.
  • Allegato 2: Informazioni da trasmettere all’IVASS da parte delle imprese di
    assicurazione e riassicurazione ai sensi dell’articolo 43 del Regolamento IVASS n. 40
    del 2 agosto 2018.
  • Allegato 3: Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli
    intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti.
  • Allegato 4: Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della
    proposta o, qualora non prevista, del contratto.
  • Allegato 5: Materie della prova di idoneità per l’iscrizione nelle sezioni A e B del RUI.
  • Allegato 6: Materie dei corsi di formazione e aggiornamento professionale.

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PARTE I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1
(Fonti normative)

  1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 3, 5, 9, 109, 109-bis, 110, 111,
    112, 114-bis, 116-quinquies, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, 120-quater, 121 e 191 del
    decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni,
    nonché ai sensi dell’articolo 22, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
    modifiche nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.
    Art. 2
    (Definizioni)
  2. Ove non diversamente specificato, ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni
    dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e
    integrazioni. In aggiunta, si intende per:
    a) “aderente”: Il soggetto che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura
    di un contratto assicurativo collettivo, manifestando un’espressa volontà e
    sostenendo in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l’onere economico del
    premio;
    b) “addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario per il quale
    operano”: gli intermediari, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri
    incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro degli
    intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all’articolo
    109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero degli intermediari
    inseriti nell’Elenco annesso, che svolgono l’attività di distribuzione assicurativa e
    riassicurativa al di fuori dei locali dove l’intermediario opera;
    c) “addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario opera”:
    gli sportellisti bancari e postali, i dipendenti, i collaboratori e gli altri incaricati
    degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro degli intermediari
    assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all’articolo 109 del
    decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero degli intermediari inseriti
    nell’Elenco annesso abilitati ad operare nel territorio della Repubblica in
    stabilimento, che svolgono l’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa nei
    locali di tali intermediari;
    d) “agenti”: gli intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese
    di assicurazione o di riassicurazione;
    e) “assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
    dei veicoli a motore e dei natanti”: l’assicurazione obbligatoria della responsabilità
    civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10,
    diversi dalla responsabilità del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui all’articolo 2,
    comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
    f) “banche”: le banche autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo
    1°settembre 1993, n. 385;

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g) “call center”: un insieme di risorse umane e di infrastrutture specializzate che
consente contatti e comunicazioni multicanale con i contraenti;
h) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni
e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
i) “collaborazione orizzontale”: collaborazione tra intermediari operativi iscritti nelle
sezioni A, B, D del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo
accessorio, e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 o nell’Elenco annesso al Registro di cui all’articolo 116-quinquies del
medesimo decreto, ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;
j) “contraente”: chi stipula o intende stipulare un contratto di assicurazione, anche a
distanza;
k) “contratto di assicurazione della responsabilità civile”: la copertura assicurativa
prevista dall’articolo 110, comma 3, e dall’articolo 112, comma 3, del Codice;
l) “contratti standardizzati”: i contratti assicurativi ai quali accedono garanzie o
clausole predeterminate che vengono rimesse alla libera scelta del contraente, non
modificabili da parte del soggetto incaricato della distribuzione;
m) “contributo di vigilanza”: il contributo di cui all’articolo 336 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209;
n) “corso”: insieme omogeneo, coordinato e sequenziale di uno o più moduli formativi
idonei al raggiungimento di un obiettivo di apprendimento;
o) “dipendenti dell’impresa”: il personale dell’impresa di assicurazione o
riassicurazione direttamente coinvolto nell’attività di distribuzione;
p) “distributore”: qualsiasi intermediario assicurativo o riassicurativo, intermediario
assicurativo a titolo accessorio e impresa di assicurazione o riassicurazione;
q) “distribuzione assicurativa e riassicurativa”: l’attività consistente nel proporre
prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o
compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione dei relativi contratti o nella
conclusione di tali contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o
all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati, ivi inclusa la
fornitura, tramite un sito internet o altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno
o più contratti di assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri
eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di
ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente è in grado di concludere
direttamente o indirettamente lo stesso;
r) “documento informatico”: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti, disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e
successive modificazioni e integrazioni;
s) “e-learning”: apprendimento realizzato tramite l’utilizzo delle tecnologie multimediali
e di internet;

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t) “firma digitale”: particolare tipo di firma elettronica avanzata disciplinata dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;
u) “firma elettronica”, “firma elettronica avanzata“ e “firma elettronica qualificata”: firme
definite dall’articolo 3, comma 1, punti 10, 11 e 12 del Regolamento (UE) n.
910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
v) “Fondo di garanzia”: il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di
riassicurazione di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209;
w) “formazione in aula”: la formazione conseguita attraverso la partecipazione a corsi
che prevedono la compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo;
x) “impresa che opera in qualità di distributore”: l’impresa di assicurazione o di
riassicurazione quando svolge direttamente l’attività di distribuzione assicurativa e
riassicurativa ai sensi dell’articolo 109, comma 1-bis del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, per il tramite dei propri dipendenti e/o attraverso l’utilizzo di
tecniche di comunicazione a distanza;
y) “imprese preponenti”: le imprese di assicurazione o di riassicurazione che
conferiscono incarichi finalizzati all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa
e/o riassicurativa ad intermediari iscritti nelle sezioni A, D e F del Registro degli
intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all’articolo
109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ovvero a intermediari inseriti
nell’Elenco annesso;
z) “intermediari finanziari”: gli intermediari finanziari iscritti nell’Albo degli intermediari
finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e
successive modificazioni e integrazioni;
aa) “intermediario”: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario riassicurativo e
intermediario assicurativo a titolo accessorio;
bb) “istituti di pagamento”: le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta
elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento, ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, h-sexies) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni e integrazioni;
cc) “LCMS (Learning Content Management System)”: sistemi per la gestione diretta dei
contenuti formativi;
dd) “LMS (learning management system)”: piattaforma applicativa (o insieme di
programmi) che permette l’erogazione dei corsi in modalità e-learning e, in
particolare, gestisce gli utenti, la distribuzione dei corsi on-line, il tracciamento delle
attività on-line e l’analisi delle statistiche;
ee) “locali dell’intermediario”: le sedi o le dipendenze in cui opera l’intermediario,
iscritto nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro, intese come i locali accessibili al
pubblico o adibiti al ricevimento del pubblico, anche nel caso in cui l’accesso sia
sottoposto a forme di controllo;
ff) “mediatori o broker”: gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che
non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di

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riassicurazione;
gg) “modulo formativo”: unità didattica di base finalizzata alla trattazione di uno o più
argomenti didattici omogenei;
hh) “periti assicurativi”: i soggetti iscritti nel ruolo di cui all’articolo 157 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l’attività professionale di
accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e
dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti;
ii) “polizza”: documento probatorio del contratto di assicurazione, ai sensi dell’articolo
1888 del Codice civile;
jj) “posta elettronica”: servizio internet tramite il quale ogni utente abilitato può inviare
e ricevere dei messaggi utilizzando un computer o altro dispositivo elettronico
connesso in rete attraverso un proprio account di posta registrato presso un
provider del servizio;
kk) “posta elettronica certificata”: sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio
e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute
opponibili ai terzi ”;
ll) “Poste Italiane spa – Divisione servizi di bancoposta”: la società Poste Italiane –
Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
mm) “produttori diretti”: gli intermediari che, anche in via sussidiaria rispetto
all’attività svolta a titolo principale, esercitano l’intermediazione assicurativa nei
rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità
di un’impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato
esclusivamente per l’impresa medesima;
nn) “pubblicità”: qualsiasi messaggio, diffuso con ogni mezzo di comunicazione e con
qualunque modalità, avente la finalità di promuovere i prodotti assicurativi;
oo) “Registro” o “RUI”: il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo
accessorio, e riassicurativi, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209;
pp) “responsabili della distribuzione dell’impresa”: le persone fisiche che, nell’ambito
dell’impresa per la quale operano, hanno funzioni direttive e/o poteri decisionali
con correlate responsabilità ed esercitano funzioni di direzione e/o di
coordinamento ovvero di controllo dell’attività distributiva dell’impresa che opera in
qualità di distributore;
qq) responsabili dell’attività di distribuzione dell’intermediario”: le persone fisiche che,
nell’ambito della società di intermediazione per la quale operano, hanno funzioni
direttive e/o poteri decisionali con correlate responsabilità ed esercitano funzioni di
direzione e/o di coordinamento ovvero di controllo dell’attività di distribuzione
assicurativa e/o riassicurativa svolta dalla società;
rr) “rete distributiva diretta”: i dipendenti di imprese direttamente coinvolti nell’attività di
distribuzione, inclusi gli addetti dei call center, gli intermediari iscritti nella sezione
A, D o F del RUI, inclusi i relativi addetti all’attività di distribuzione iscritti nella

12

sezione E del RUI o operanti all’interno dei locali e i relativi addetti dei call center,
nonché gli intermediari iscritti nella sezione C del RUI;
ss) “reti di vendita multilevel marketing”: le reti distributive operanti con tecniche di
vendita quali il multilevel marketing, il network marketing o affini in cui, tra l’altro, il
venditore procaccia clienti che possono diventare a loro volta venditori e
percepisce una remunerazione sia sul contratto direttamente venduto che sui
contratti venduti dagli altri componenti la rete che egli stesso ha arruolato;
tt) “società di intermediazione mobiliare” o Sim”: le società di intermediazione
mobiliare autorizzate ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58;
uu) “strumenti di pagamento elettronici”: dispositivi elettronici e/o insieme di procedure
elettroniche concordate tra l’utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento di cui
l’utilizzatore si avvale per impartire un ordine di pagamento;
vv) “tecniche di comunicazione a distanza”: qualunque tecnica di contatto con la
clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del
contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti
assicurativi e riassicurativi;
ww) “videoconferenza”: modalità di apprendimento a distanza attraverso la
contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti;
xx) “webinar (o web-based seminar)”: modalità di apprendimento a distanza attraverso
la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti e la
condivisione di materiale formativo.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

  1. Il presente Regolamento disciplina le condizioni di accesso all’attività di distribuzione
    assicurativa e riassicurativa come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera q), e l’esercizio
    della stessa.
  2. Costituisce altresì attività di distribuzione assicurativa l’attività di cui all’articolo 2, comma
    1, lettera q), svolta a titolo oneroso nel contesto di un’attività commerciale, professionale o
    di una diversa attività principale e anche se tale attività riguardi contratti di assicurazione
    abbinati alla vendita di beni o alla prestazione di servizi forniti a titolo di attività
    principale.
  3. Costituisce, inoltre, attività di distribuzione assicurativa la stipulazione di contratti o
    convenzioni assicurative in forma collettiva per conto di singoli assicurati, qualora questi
    ultimi sostengano, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l’onere economico
    connesso al pagamento dei premi e il soggetto che stipula il contratto o la convenzione
    percepisca un compenso.
  4. Il presente Regolamento non si applica:
    a) alle attività di cui all’articolo 107, comma 3, del Codice;
    b) alla distribuzione assicurativa esercitata da intermediari assicurativi a titolo
    accessorio, laddove siano soddisfatte congiuntamente le condizioni fissate

13

dall’articolo 107, comma 4, del Codice e fermi, in ogni caso, gli obblighi imposti
dall’articolo 107, comma 5, del Codice.
PARTE II – Accesso all’attività di intermediazione

Titolo I – Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale nel

territorio della Repubblica
Capo I – Disciplina del Registro
Sezione I – Disposizioni generali

Art. 4

(Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi)

  1. E’ istituito presso l’IVASS il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo
    accessorio, e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della
    Repubblica.
  2. Il Registro è suddiviso in sei sezioni nelle quali sono iscritti, ai sensi dell’articolo 109
    del Codice, gli intermediari come di seguito indicato:
    a) sezione A: gli agenti;
    b) sezione B: i mediatori;
    c) sezione C: i produttori diretti;
    d) sezione D: le banche, gli intermediari finanziari, gli istituti di pagamento, le Sim e
    Poste Italiane spa – Divisione servizi di bancoposta;
    e) sezione E: gli addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario,
    iscritto nella sezione A, B, D o F, per il quale operano, gli intermediari assicurativi a
    titolo accessorio che operano su incarico di altro intermediario ai sensi dell’articolo
    109-bis, comma 5, del Codice, nonché gli addetti degli intermediari iscritti nella
    sezione E che operano al di fuori dei locali di questi ultimi. Non è richiesta
    l’iscrizione nella sezione E dei dipendenti e/o collaboratori che operano
    esclusivamente all’interno dei locali degli intermediari iscritti nella sezione E;
    f) sezione F: gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che, ai sensi dell’articolo
    109-bis, comma 1, del Codice, operano su incarico di una o più imprese di
    assicurazione.
  3. Nelle sezioni A, B, D ed F del Registro sono indicati gli intermediari temporaneamente non
    operanti, mediante evidenza:
    a) nelle sezioni A e F, degli iscritti che non hanno in corso incarichi di distribuzione o
    che non hanno assolto, o per i quali non è stato assolto, l’adempimento
    dell’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità
    civile di cui all’articolo 11;
    b) nella sezione B, degli iscritti che non hanno assolto, o per i quali non è stato
    assolto, l’adempimento dell’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione
    della responsabilità civile di cui all’articolo 11;
    c) nella sezione D, degli iscritti che non hanno in corso incarichi di distribuzione
    assicurativa.

Art. 5
(Persone fisiche)

14

  1. Per gli intermediari persone fisiche, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:
    a) cognome e nome;
    b) luogo e data di nascita;
    c) numero e data di iscrizione;
    d) relativamente agli intermediari iscritti nella sezione A, denominazione sociale
    dell’impresa o delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, per la quale o per
    le quali svolgono l’attività;
    e) relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni C o F, la denominazione sociale
    dell’impresa o delle imprese di assicurazione per le quali svolgono l’attività.
  2. Per gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F, il Registro, in aggiunta a quanto previsto
    dal comma 1, riporta:
    a) la tipologia dell’attività di distribuzione esercitata, ovvero se assicurativa o, per i
    soli iscritti nella sezioni A e B, riassicurativa;
    b) la qualifica di esercizio dell’attività di distribuzione, ovvero:
    (i) se operano individualmente;
    (ii) se operano in qualità di responsabili dell’attività di distribuzione di società
    iscritte, rispettivamente, nella sezione A, B o F e, per le società iscritte nella
    sezione B, di rappresentanti legali, amministratori delegati o direttori generali
    di società iscritte nella medesima sezione;

c) le sedi operative;
d) gli eventuali Stati membri in cui operano in regime di stabilimento o di libera
prestazione di servizi, con l’indicazione del regime di attività, nonché, in caso di
stabilimento, della sede;
e) l’eventuale operatività in altri Stati membri estesa ai relativi addetti iscritti nella
sezione E, ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del Codice;
f) nel caso di temporanea inoperatività, la data di inizio e l’eventuale termine del
periodo di inattività.

  1. Per gli intermediari iscritti nella sezione E, il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal
    comma 1, riporta:
    a) cognome e nome/ragione o denominazione sociale e numero di iscrizione
    dell’intermediario o degli intermediari, iscritti nella sezione A, B, D o F, che si
    avvalgono della loro attività;
    b) la qualifica di esercizio dell’attività di distribuzione, ovvero:
    (i) se sono dipendenti degli intermediari di cui alla lettera a);
    (ii) se operano individualmente;
    (iii) se operano in qualità di dipendenti o collaboratori di persone fisiche iscritte
    nella sezione E;
    (iv) se operano in qualità di responsabili dell’attività di distribuzione di società
    iscritte nella sezione E;
    (v) se operano in qualità di addetti all’attività di distribuzione di una società
    iscritta nella sezione E;
    (vi) se operano ai sensi dell’articolo 109-bis, comma 5, del Codice in qualità di
    intermediari a titolo accessorio.
    Art. 6
    (Società)
  2. Per le società, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:

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a) ragione o denominazione sociale;
b) sede legale ed eventuali sedi secondarie;
c) numero e data di iscrizione;
d) per le società iscritte nelle sezioni A, B, D o F:
(i) gli eventuali Stati membri in cui operano in regime di stabilimento o di
libera prestazione di servizi, con l’indicazione del regime di attività, nonché, in
caso di stabilimento, della sede;
(ii) l’eventuale operatività in altri Stati membri estesa ai relativi addetti iscritti nella
sezione E ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del Codice;
(iii) nel caso di temporanea inoperatività, la data di inizio e l’eventuale termine
del periodo di inattività;
e) per le società iscritte nella sezione A, denominazione sociale dell’impresa o delle
imprese di assicurazione o di riassicurazione, per la quale o per le quali
svolgono l’attività;
f) per le società iscritte nelle sezioni D e F, denominazione sociale dell’impresa o
delle imprese di assicurazione, per la quale o per le quali svolgono l’attività.

  1. Per le società iscritte nelle sezioni A, B o F, il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal
    comma 1 riporta:
    a) la tipologia dell’attività di distribuzione esercitata, ovvero se assicurativa, e, per i
    soli iscritti nella sezioni A e B, riassicurativa, o assicurativa e riassicurativa;
    b) cognome, nome e numero di iscrizione nelle sezioni A, B o F del o dei
    responsabili dell’attività di distribuzione e, per le società iscritte nella sezione B,
    cognome, nome e numero di iscrizione nella medesima sezione del o dei
    rappresentanti legali e, ove nominati, del o degli amministratori delegati e direttori
    generali.
  2. Per le società iscritte nella sezione D il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma
    1, riporta il cognome e nome del o dei responsabili dell’attività di distribuzione assicurativa.
  3. Per le società iscritte nella sezione E, il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal
    comma 1 riporta:
    a) cognome e nome/ragione o denominazione sociale e numero di iscrizione
    dell’intermediario o degli intermediari, iscritti nelle sezioni A, B, D o F, che si
    avvalgono della loro attività;
    b) cognome, nome e numero di iscrizione nella sezione E del o dei responsabili
    dell’attività di distribuzione;
    c) cognome, nome e numero di iscrizione nella sezione E degli addetti all’attività di
    distribuzione.

Art. 7

(Aggiornamento dei dati e pubblico accesso)

  1. L’IVASS assicura l’aggiornamento dei dati contenuti nel Registro sulla base delle
    comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 43 dalle imprese e dagli intermediari, nonché
    delle risultanze dei controlli e delle verifiche effettuate a norma del presente Regolamento.
  2. L’IVASS assicura il pubblico accesso al Registro e ne garantisce la consultazione nel
    proprio sito internet.

Art. 8

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(Soggetti tenuti all’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata)

  1. Sono tenuti a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata:
    a) le imprese italiane;
    b) i soggetti che richiedono l’iscrizione nelle sezioni A, B, D e F del Registro;
    c) gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro;
    d) gli intermediari iscritti nelle sezioni C ed E del Registro che richiedono il passaggio
    alle sezioni A, B o F;
    e) gli intermediari iscritti nell’Elenco annesso al Registro che richiedono l’iscrizione
    nella sezione E dei relativi collaboratori o la cancellazione degli stessi dalla
    medesima sezione.
  2. Ai fini di cui al comma 1, l’indirizzo di posta elettronica certificata è indicato negli atti, nella
    corrispondenza e, ove esistente, nel proprio sito internet.

Art. 9

(Adempimenti per la gestione del Registro)

  1. I richiedenti si dotano della firma elettronica ai fini della presentazione all’IVASS:
    a) delle domande di iscrizione e reiscrizione nelle diverse sezioni del Registro, di cui
    agli articoli 12, 16, 18, 21, 25, 28, 31 e 32;
    b) delle domande di cancellazione di cui all’articolo 30;
    c) delle domande di avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un
    intermediario già iscritto nella sezione E di cui all’articolo 33;
    d) delle domande di passaggio ad altra sezione del Registro di cui all’articolo 34;
    e) delle domande di estensione dell’esercizio dell’attività in altri Stati membri di cui
    all’articolo 36;
    f) delle comunicazioni di cui all’articolo 43.
  2. In particolare, per la sottoscrizione delle domande e delle comunicazioni di cui al comma 1,
    si dotano della firma elettronica:
    a) le persone fisiche iscritte nelle sezioni A, B e F del Registro e i rappresentanti legali
    delle persone giuridiche iscritte nelle sezioni A, B, D ed F del Registro;
    b) le persone fisiche iscritte nelle sezioni C o E del Registro che, avendone titolo,
    chiedono il passaggio nelle sezioni A, B o F del Registro.
  3. Le domande e le comunicazioni di cui al comma 1, nonché tutte le altre comunicazioni
    previste dal presente Regolamento per la gestione del Registro, a pena di irricevibilità,
    sono redatte su modello elettronico disponibile sul sito dell’IVASS, inviato a mezzo di posta
    elettronica certificata all’indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it
    Sezione II – Iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A o B del Registro

Art. 10
(Requisiti per l’iscrizione)

  1. Per ottenere l’iscrizione nelle sezioni A o B del Registro, le persone fisiche devono:
    a) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del Codice;

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b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a
tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
c) avere superato la prova di idoneità di cui all’articolo 84;
d) fermo restando quanto previsto dal comma 3, avere assolto l’obbligo di stipulazione
del contratto di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto
stabilito dall’articolo 11 e/o essere incluse nella copertura stipulata, in conformità a
quanto stabilito dall’articolo 15, dalle società per le quali svolgeranno l’attività;
e) esclusivamente per l’iscrizione nella sezione B, avere aderito al Fondo di garanzia;
f) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio
dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109,
comma 4-sexies del Codice.

  1. Ai fini di cui al comma 1, lettera f), le persone fisiche comunicano nella domanda di
    iscrizione i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e
    attestano che tali stretti legami non impediscono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte
    dell’IVASS.
  2. Le persone fisiche, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), c), e) ed
    f), che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura
    assicurativa di cui alla lettera d) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione A o
    B come inoperative, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3.

Art. 11

(Contratto di assicurazione della responsabilità civile)

  1. Il contratto di assicurazione della responsabilità civile è stipulato dagli intermediari di cui
    alle sezioni A e B con un’impresa autorizzata all’esercizio del ramo 13 responsabilità civile
    generale di cui all’articolo 2, comma 3, del Codice o con un’impresa estera ammessa ad
    esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio
    della Repubblica. E’ consentita anche la stipulazione in coassicurazione.
  2. Il contratto deve avere le seguenti caratteristiche minimali:
    a) garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell’esercizio
    dell’attività di distribuzione conseguenti a negligenze ed errori professionali
    dell’intermediario ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi
    dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di
    legge, incluse le società iscritte nella sezione E e le persone fisiche, anche se non
    iscritte nella medesima sezione. Non sono consentite clausole che limitino o
    escludano tale copertura;
    b) coprire l’integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento
    dell’attività di distribuzione, ancorché denunciati nei tre anni successivi alla
    cessazione dell’efficacia della copertura;
    c) l’inserimento di franchigie o scoperti non può essere opposto dall’impresa ai terzi
    danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l’integrale ristoro
    del danno subito; l’impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato;
    d) garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri.
  3. Qualora l’intermediario svolga attività relativa a forme pensionistiche complementari, la
    copertura assicurativa si estende anche a tale attività.
  4. I massimali di copertura del contratto sono di importo almeno pari a:
    a) per ciascun sinistro, euro 1.250.000;

18

b) all’anno globalmente per tutti i sinistri, euro 1.850.000;
Nel caso di contratti che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti
a ciascun intermediario che richiede l’iscrizione nelle sezioni A o B.

  1. Il contratto ha decorrenza dalla data di iscrizione nel Registro e scadenza il 31 dicembre. I
    contratti con durata annuale hanno scadenza al 31 dicembre dell’anno di iscrizione e sono
    rinnovati annualmente.

Art. 12
(Domanda di iscrizione)

  1. La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del Registro è presentata con le modalità di
    cui all’articolo 9, comma 3.
  2. Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, il richiedente attesta di avere provveduto
    al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al
    pagamento dell’imposta di bollo.
    Sezione III – Iscrizione delle società nelle sezioni A o B del Registro

Art. 13
(Requisiti per l’iscrizione)

  1. Per ottenere l’iscrizione nelle sezioni A o B del Registro le società devono:
    a) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 112, comma 1, del Codice;
    b) non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;
    c) avere affidato la responsabilità dell’attività di distribuzione ad almeno una persona
    fisica iscritta nella medesima sezione del Registro alla quale la società chiede
    l’iscrizione. Nel caso in cui la responsabilità dell’attività di distribuzione sia affidata
    a più persone, l’obbligo di iscrizione nella medesima sezione del Registro è riferito
    ad ognuna di esse. Le società attribuiscono la responsabilità dell’attività di
    distribuzione ad un numero adeguato di soggetti scelti tra persone aventi le
    caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera qq), tenendo conto delle
    dimensioni e della complessità dell’attività svolta;
    d) fermo restando quanto previsto dal comma 3, essere in possesso della copertura
    assicurativa di cui all’articolo 15;
    e) non essere partecipate in misura superiore al dieci per cento del proprio capitale in
    maniera tale da impedire l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS
    secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice;
    f) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano
    l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto
    dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.
  2. Ai fini di cui al comma 1, lettere e) e f), le società comunicano nella domanda di iscrizione,
    rispettivamente, i nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi persone fisiche o giuridiche,
    che detengono una partecipazione superiore al dieci per cento del proprio capitale e il
    relativo importo, nonché i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti
    legami e attestano che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l’esercizio dei
    poteri di vigilanza da parte dell’IVASS.

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  1. Ai fini dell’iscrizione delle società nella sezione B, in aggiunta ai requisiti di cui al comma
    1, è necessario che:
    a) il rappresentante legale e, ove nominati, l’amministratore delegato e il direttore
    generale siano iscritti nella sezione B;
    b) le stesse società abbiano aderito al Fondo di garanzia.
  2. Le società, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), c), e), e f), e dal
    comma 3, che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della
    copertura assicurativa di cui alla lettera d) del comma 1, vengono iscritte nella sezione A o B
    del Registro come inoperative, secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 3.

Art. 14

(Requisiti aggiuntivi per l’iscrizione delle società che intendono esercitare l’attività di

distribuzione riassicurativa)

  1. Ai fini dell’iscrizione nelle sezioni A o B, in aggiunta ai requisiti previsti dall’articolo 13, le
    società che intendono esercitare l’attività di distribuzione riassicurativa devono disporre
    di un capitale sociale, interamente versato, non inferiore a centoventimila euro. Qualora
    intendano esercitare contemporaneamente l’attività di distribuzione assicurativa e
    riassicurativa le società devono inoltre:
    a) avere affidato la responsabilità delle due attività a persone fisiche distinte,
    iscritte nella sezione corrispondente a quella in cui la società chiede l’iscrizione, in
    qualità, rispettivamente, di intermediario assicurativo e di intermediario
    riassicurativo;
    b) avere un’organizzazione adeguata allo svolgimento delle due attività, in termini di
    risorse umane e dotazioni operative.
    Art. 15

(Contratto di assicurazione della responsabilità civile)

  1. Il contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato dalle società di cui alle
    sezioni A o B deve avere le caratteristiche previste dall’articolo 11 e garantire la
    responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi dalla società nell’esercizio dell’attività
    di distribuzione, dai responsabili dell’attività di distribuzione nonché dai danni conseguenti a
    negligenze ed errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori e persone
    del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le società iscritte nella sezione E
    e le persone fisiche, anche se non iscritte nella medesima sezione. Per le società da
    iscrivere nella sezione B, la copertura assicurativa deve estendersi anche ai rappresentanti
    legali, nonché agli eventuali amministratori delegati e direttori generali.
  2. Alle società che esercitano contemporaneamente l’attività assicurativa e riassicurativa, si
    applicano i massimali minimi previsti dall’articolo 11, comma 4, fermo restando che il
    massimale globale annuo per tutti i sinistri deve essere distinto per attività.

Art. 16
(Domanda di iscrizione)

  1. La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del Registro è presentata con le modalità di cui
    all’articolo 9, comma 3.

20

  1. Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, il richiedente attesta che la società ha
    provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa
    vigente e al pagamento dell’imposta di bollo.

Sezione IV – Iscrizione nella sezione C del Registro

Art. 17
(Requisiti per l’iscrizione)

  1. Per ottenere l’iscrizione nella sezione C del Registro, i produttori diretti devono:
    a) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del Codice;
    b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a
    tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
    c) avere conseguito una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati
    ed all’attività svolta, secondo quanto stabilito dalla Parte IV;
  2. Ai fini di cui al comma 1, nella domanda di iscrizione al Registro l’impresa attesta di avere
    accertato, per ciascuno dei produttori diretti, che non sussistono le condizioni impeditive
    all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo 109, comma 4-sexies
    del Codice con riferimento alla sussistenza di stretti legami.
  3. Nella domanda di iscrizione al Registro dei produttori diretti, l’impresa attesta altresì di aver
    provveduto ad impartire una formazione conforme a quanto stabilito dall’articolo 88 e di
    avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b) e dal comma
  4. In relazione a tali requisiti è considerato idoneo l’accertamento effettuato sulla base di
    documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di
    trasmissione all’IVASS della domanda di iscrizione.
    Art. 18
    (Modalità per l’iscrizione)
  5. La domanda di iscrizione dei produttori diretti nella sezione C del Registro è presentata
    dall’impresa che se ne avvale con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
  6. Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina
    sull’imposta di bollo, l’impresa richiedente attesta di avere accertato che i soggetti da
    iscrivere nella sezione C hanno provveduto al versamento della tassa di concessione
    governativa prevista dalla normativa vigente.
  7. Alla domanda di cui al comma 1 le imprese accludono il tracciato record compilato secondo
    le specifiche tecniche riportate nell’allegato 1 disponibile sul sito dell’Istituto.
    Sezione V – Iscrizione nella sezione D del Registro

Art. 19
(Requisiti per l’iscrizione)

  1. Nella sezione D del Registro possono essere iscritti:
    a) le banche, purché siano autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del Testo unico
    bancario e siano iscritte nel relativo albo;

21

b) le Sim, purché siano autorizzate ai sensi dell’articolo 19 del Testo unico
dell’intermediazione finanziaria e siano iscritte nel relativo albo;
c) gli intermediari finanziari, purché siano iscritti nell’ Albo unico di cui all’articolo 106
del Testo unico bancario;
d) gli istituti di pagamento, purché siano iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo
114-septies del Testo unico bancario;
e) Poste italiane spa – Divisione servizi di bancoposta.

  1. Per ottenere l’iscrizione nella sezione D, i soggetti di cui al comma 1 devono:
    a) avere affidato, tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell’attività
    svolta, la responsabilità dell’attività di distribuzione assicurativa ad una o più
    persone fisiche aventi le caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera qq);
    b) non essere partecipati in misura superiore al dieci per cento del proprio capitale in
    maniera tale da impedire l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS
    secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice;
    c) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano
    l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto
    dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.
  2. Ai fini di cui al comma 2, lettere b) e c), i soggetti di cui al comma 1 comunicano nella
    domanda di iscrizione, rispettivamente, i nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi
    persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al dieci per cento
    del proprio capitale e il relativo importo, nonché i nominativi delle persone fisiche o
    giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali partecipazioni o stretti legami
    non impediscono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto
    previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.
    Art. 20

(Requisiti del responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa)

  1. Il responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa dei soggetti di cui all’articolo 19
    deve:
    a) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del Codice;
    b) essere scelto tra persone in possesso di una comprovata professionalità e
    competenza in materia assicurativa, bancaria e finanziaria. Ai fini di tale valutazione
    rilevano la conoscenza teorica, acquisita attraverso gli studi e la formazione, e
    pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso,
    posseduta nei seguenti ambiti:
    (i) mercati assicurativi e finanziari;
    (ii) regolamentazione nel settore assicurativo e finanziario;
    (iii) assetti organizzativi e di governo societario, ivi inclusi quelli relativi alle regole
    di comportamento e gestione dei conflitti di interesse;
    (iv) gestione dei rischi connessi all’esercizio dell’attività di distribuzione;
    (v) attività e prodotti assicurativi e finanziari.
  2. I criteri adottati per le valutazioni di cui al comma 1 sono definiti nelle politiche aziendali,
    tenendo in considerazione i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche della
    società o del gruppo cui la stessa appartiene, in termini, tra l’altro, di dimensioni e
    complessità, anche operativa, tipologia di attività svolta e i rischi ad essa connessi.
  3. La verifica dei requisiti di cui al comma 1 è accertata dall’organo amministrativo. Delle
    valutazioni effettuate è fornita adeguata evidenza nella delibera di assegnazione

22

dell’incarico di responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa e la relativa
documentazione è conservata ai sensi dell’articolo 67.

  1. L’intermediario di cui all’articolo 19 assicura il possesso nel continuo dei requisiti di cui al
    comma 1 in capo al responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa e, ove ne riscontri
    l’insussistenza, comunica all’IVASS, entro il termine di cui all’articolo 43, comma 3, lettera
    c), il nominativo del nuovo responsabile in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 21
(Domanda di iscrizione)

  1. La domanda di iscrizione nella sezione D del Registro dei soggetti di cui all’articolo 19 è
    presentata all’IVASS con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
  2. Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, il richiedente comunica il nominativo del
    responsabile dell’attività di distribuzione di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a) e attesta
    che la società da iscrivere ha provveduto al versamento della tassa di concessione
    governativa prevista dalla normativa vigente e al pagamento dell’imposta di bollo.
    Sezione VI – Iscrizione nella sezione E del Registro

Art. 22

(Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche)

  1. Gli addetti all’attività di distribuzione che operano al di fuori dei locali dell’intermediario
    iscritto nelle sezioni A, B, D, F, ovvero nell‘Elenco annesso, inclusi i dipendenti e i
    collaboratori di tali addetti, che operano al di fuori dei locali di questi ultimi, ai fini
    dell’iscrizione nella sezione E del Registro devono:
    a) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice;
    b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a
    tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
    c) essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta
    ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di
    formazione di cui alla Parte IV.
  2. Ai fini di cui al comma 1, nella domanda di iscrizione nel Registro l’intermediario attesta di
    avere accertato, per ciascuno dei soggetti di cui richiede l’iscrizione, che non sussistono le
    condizioni impeditive all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo
    109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di stretti legami.
  3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 48 con riguardo al possesso dei requisiti di
    onorabilità e professionalità, non è richiesta l’iscrizione nel Registro degli addetti all’attività di
    distribuzione che operano esclusivamente all’interno dei locali dell’intermediario iscritto nella
    sezione E.
  4. Nella domanda di iscrizione nel Registro, l’intermediario che si avvale dei soggetti di cui al
    comma 1 attesta il conseguimento da parte degli stessi della formazione ovvero
    dell’aggiornamento professionale e di avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal
    comma 1, lettere a) e b) e dal comma 2. Per tali requisiti è considerato idoneo
    l’accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta
    giorni precedenti la data di trasmissione all’IVASS della domanda di iscrizione.

23

  1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F e nell’Elenco annesso al Registro che si
    avvalgono della collaborazione di persone fisiche iscritte nella sezione E del Registro che
    operano al di fuori dei propri locali:
    a) ai fini dell’esercizio dei poteri di vigilanza dell’IVASS, acquisiscono i dati relativi
    all’indirizzo completo di residenza o, se diverso, di domicilio nonché, ove posseduto,
    all’indirizzo di posta elettronica certificata;
    b) comunicano tempestivamente i dati di cui alla lettera a) su richiesta dell’IVASS.
  2. Le persone fisiche iscritte nella sezione E comunicano agli intermediari per cui è svolta
    l’attività i dati aggiornati di cui al comma 5, lettera a).
    Art. 23

(Requisiti per l’iscrizione delle società)

  1. Le società addette all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario, iscritto
    nelle sezioni A, B, D o F, per il quale operano, ai fini dell’iscrizione nella sezione E del
    Registro, devono:
    a) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 112, comma 1, del Codice;
    b) non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;
    c) non operare, direttamente o indirettamente, attraverso altra società;
    d) aver affidato la responsabilità dell’attività di distribuzione ad almeno una
    persona fisica iscritta nella sezione E. Nel caso in cui la responsabilità dell’attività
    di distribuzione sia affidata a più persone, l’obbligo di iscrizione nella sezione E è
    riferito ad ognuna di esse. Le società attribuiscono la responsabilità dell’attività di
    distribuzione ad un numero adeguato di soggetti scelti tra persone aventi le
    caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera qq), tenendo conto delle
    dimensioni e della complessità dell’attività svolta;
    e) preporre all’attività di distribuzione al di fuori dei locali della società esclusivamente
    addetti iscritti nella sezione E.
  2. Ai fini di cui al comma 1, nella domanda di iscrizione nel Registro l’intermediario attesta di
    avere accertato, per ciascuno dei soggetti di cui richiede l’iscrizione, che non sussistono le
    condizioni impeditive all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui
    all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di
    partecipazioni o stretti legami.
  3. Il possesso dei requisiti da parte delle società di cui ai commi 1 e 2 è accertato
    dall’intermediario che se ne avvale, il quale provvede a fornirne attestazione nella
    domanda di iscrizione. È considerata valida l’attestazione del possesso dei requisiti di
    cui al comma 1, lettere a) e b), e comma 2, effettuata sulla base di documentazione
    con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all’IVASS della
    domanda di iscrizione.

Art. 24

(Copertura assicurativa della responsabilità civile)

  1. I soggetti di cui agli articoli 22 e 23 sono inclusi, ai sensi degli articoli 11 e 15, nella
    copertura assicurativa stipulata dall’intermediario per il quale operano iscritto nelle sezioni
    A, B o F, che provvede ad attestare tale inclusione nella domanda di iscrizione.

24

  1. La copertura di cui al comma 1 si estende altresì all’attività dei collaboratori e dipendenti
    degli iscritti nella sezione E che operano esclusivamente all’interno dei locali di questi
    ultimi.

Art. 25
(Modalità per l’iscrizione)

  1. Ai fini dell’iscrizione delle persone fisiche e delle società nella sezione E, ciascun
    intermediario che se ne avvale, iscritto nelle sezioni A, B, D o F, presenta all’IVASS
    apposita domanda con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
  2. Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina
    sull’imposta di bollo, il richiedente attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere
    nella sezione E hanno provveduto al versamento della tassa di concessione governativa
    prevista dalla normativa vigente.

Sezione VII – Iscrizione nella sezione F del Registro

Art. 26

(Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche)

  1. Per ottenere l’iscrizione nella sezione F del Registro, le persone fisiche, che operano in
    qualità di intermediari assicurativi a titolo accessorio su incarico di una o più imprese di
    assicurazione, devono:
    a) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice;
    b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a
    tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
    c) fermo restando quanto previsto dal comma 3, avere assolto l’obbligo di stipulazione
    del contratto di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto
    stabilito dall’articolo 11 e/o essere inclusi nella copertura stipulata, in conformità a
    quanto stabilito dall’articolo 15, dalle società per le quali svolgeranno l’attività;
    d) essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta
    ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di
    formazione di cui alla parte IV;
    e) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio
    dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109,
    comma 4-sexies del Codice.
  2. Ai fini di cui al comma 1, lettera e), le persone fisiche comunicano nella domanda di
    iscrizione i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e
    attestano che tali stretti legami non impediscono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte
    dell’IVASS.
  3. Le persone fisiche, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), d) ed e)
    che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura
    assicurativa di cui alla lettera c) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione F
    del Registro come inoperative secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3.

Art. 27

(Requisiti per l’iscrizione delle società)

25

  1. Per ottenere l’iscrizione nella sezione F del Registro, le società, che operano come
    intermediari assicurativi a titolo accessorio su incarico di una o più imprese di
    assicurazione, devono:
    a) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 112, comma 1, del Codice;
    b) non essere enti pubblici o società controllate da enti pubblici;
    c) aver affidato la responsabilità dell’attività di distribuzione ad almeno una persona
    fisica iscritta nella sezione F. Nel caso in cui la responsabilità dell’attività di
    distribuzione sia affidata a più persone, l’obbligo di iscrizione nella sezione F è
    riferito ad ognuna di esse. Le società attribuiscono la responsabilità dell’attività di
    distribuzione ad un numero adeguato di soggetti scelti tra persone aventi le
    caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera qq), tenendo conto delle
    dimensioni e della complessità dell’attività svolta;
    d) fermo restando quanto previsto dal comma 3, avere assolto l’obbligo di stipulazione
    del contratto di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto
    stabilito dall’articolo 15;
    e) non essere partecipate in misura superiore al dieci per cento del proprio capitale in
    maniera tale da impedire l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS
    secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice;
    f) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano
    l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto
    dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.
  2. Ai fini di cui al comma 1, lettere e) e f), le società comunicano nella domanda di iscrizione,
    rispettivamente, i nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi persone fisiche o
    giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al dieci per cento del proprio
    capitale e il relativo importo, nonché i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui
    hanno stretti legami e attestano che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono
    l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS.
  3. Le società, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), c), e) e f) che nella
    domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di
    cui alla lettera d) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione F del Registro
    come inoperative secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3.

Art. 28
(Modalità per l’iscrizione)

  1. Ai fini dell’iscrizione delle persone fisiche e delle società nella sezione F, ciascun
    intermediario a titolo accessorio presenta all’IVASS apposita domanda con le modalità di
    cui all’articolo 9, comma 3.
  2. Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina
    sull’imposta di bollo, il richiedente attesta di avere provveduto, o che la società ha
    provveduto, al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa
    vigente.
    Sezione VIII – Procedimenti di iscrizione, cancellazione, reiscrizione e disciplina del

passaggio ad altra sezione del Registro

Art. 29
(Iscrizione nel Registro)

26

  1. L’IVASS procede all’iscrizione nel Registro sulla base dell’istruttoria con esito positivo
    delle relative domande e comunica agli istanti, per mezzo di un messaggio di posta
    elettronica certificata, l’intervenuta iscrizione con l’indicazione della data di accoglimento
    dell’istanza. In caso di esito negativo dell’istruttoria, l’IVASS comunica agli istanti il
    preavviso di rigetto della domanda, con l’indicazione dei motivi e la fissazione di un
    termine per l’eventuale integrazione, decorso inutilmente il quale provvede al rigetto
    definitivo. Qualora l’istruttoria sia relativa a soggetti da iscrivere nelle sezioni C od E, le
    imprese o gli intermediari istanti provvedono tempestivamente a dare notizia agli
    interessati del rigetto della domanda.
  2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 33, le istruttorie relative alle domande di iscrizione
    al Registro si concludono nei termini previsti dal Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre
    2014.
  3. Ferme restando le verifiche periodiche previste dall’articolo 45 sulla permanenza dei
    requisiti necessari per l’iscrizione, l’IVASS, su richiesta degli intermediari interessati o
    delle imprese che si avvalgono dei produttori diretti, rilascia un’attestazione sull’iscrizione
    nel Registro.

Art. 30

(Cancellazione dal Registro)

  1. Salvo che non sia in corso un procedimento sanzionatorio o siano in corso accertamenti
    istruttori propedeutici all’avvio dello stesso, l’IVASS procede alla cancellazione degli
    intermediari dal Registro:
    a) a seguito dell’emanazione di un provvedimento sanzionatorio di cui all’articolo 324,
    comma 1, lettera d) del Codice;
    b) in caso di rinuncia all’iscrizione, a seguito di presentazione di apposita domanda;
    c) in caso di mancato esercizio dell’attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni,
    a seguito dell’accertamento del relativo presupposto;
    d) in caso di perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 108, comma 4, 110,
    comma 1, 111, commi 1 e 3 o 112 del Codice;
    e) relativamente agli intermediari di cui alla sezione D, in caso di perdita delle
    autorizzazioni all’esercizio delle rispettive attività o di iscrizione agli albi di
    appartenenza;
    f) limitatamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F, in caso di perdita di
    efficacia delle garanzie assicurative di cui agli articoli 11 e 15, a seguito
    dell’accertamento del relativo presupposto;
    g) in caso di mancato versamento del contributo di vigilanza, previa diffida dell’IVASS
    e decorso inutilmente il termine assegnato per provvedere;
    h) limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione B, in caso di mancato
    versamento del contributo al Fondo di garanzia, previa diffida dell’IVASS e decorso
    inutilmente il termine assegnato per provvedere.
  2. Per i soggetti iscritti nella sezione E, in caso di comunicazione di interruzione del rapporto
    ai sensi dell’articolo 43, comma 7, salvo che il soggetto svolga l’attività di distribuzione
    assicurativa o riassicurativa per altri intermediari, l’IVASS procede alla cancellazione
    d’ufficio.
  3. La domanda di cancellazione dal Registro è presentata con le modalità di cui all’articolo 9,
    comma 3.

27

  1. L’IVASS procede alla cancellazione dal Registro con provvedimento da comunicare ai
    destinatari. In caso di cancellazione degli intermediari iscritti nelle sezioni C od E, la
    comunicazione è effettuata alle imprese o agli intermediari che se ne avvalgono, i quali
    provvedono tempestivamente a darne notizia ai soggetti interessati.
  2. Le istruttorie relative alle domande di cancellazione dal Registro si concludono nei termini
    previsti dal Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014.

Art. 31

(Reiscrizione delle persone fisiche nel Registro)

  1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le persone fisiche iscritte nel Registro e
    successivamente cancellate, possono essere nuovamente iscritte a condizione che:
    a) siano in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione.
    A tal fine rimane valido il requisito di professionalità in base al quale è stata
    effettuata la prima iscrizione al Registro purché:
    (i) ove si tratti di intermediari iscritti nella sezione C, E o F del RUI, la domanda di
    reiscrizione sia presentata entro cinque anni dalla cancellazione;
    (ii) ove la reiscrizione riguardi una sezione per la quale è richiesto il superamento
    della prova di idoneità non prevista per l’iscrizione nella sezione originaria, sia
    stata sostenuta e superata la prova di idoneità;
    (iii) ove la reiscrizione sia richiesta in una sezione in cui è prevista una formazione
    specifica sui contratti che verranno distribuiti, sia stata conseguita tale specifica
    formazione;
    b) nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata nello stesso anno ovvero
    nell’anno immediatamente successivo a quello in cui è avvenuta la cancellazione,
    abbiano effettuato un aggiornamento professionale pari a 30 ore, ovvero a 15 ore
    nel caso di intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E; restano valide le
    ore eventualmente effettuate prima della cancellazione;
    c) nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata oltre l’anno
    immediatamente successivo a quello in cui è avvenuta la cancellazione, abbiano
    effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 30 ore, ovvero a 15 ore
    nel caso di intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E;
    d) nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo cinque anni dalla
    cancellazione:
    (i) per gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, abbiano effettuato un
    aggiornamento professionale non inferiore a 60 ore;
    (ii) per gli intermediari iscritti nella sezione C, E o F, abbiano effettuato la
    formazione professionale;
    e) venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalità stabilite da uno
    degli articoli 12, 18, 25 e 28;
    f) in caso di cancellazione dovuta a condanna irrevocabile o fallimento, mancato
    pagamento del contributo di vigilanza o del contributo al Fondo di garanzia,
    ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 114 del Codice.
  2. I soggetti cancellati a seguito dell’emanazione di un provvedimento sanzionatorio di cui
    all’articolo 324, comma 1, lettera d), del Codice possono essere reiscritti nel Registro
    purché siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione, siano in possesso di tutti i
    requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione e venga presentata apposita
    domanda, secondo quanto stabilito dal comma 1, lettera e).

28

  1. Ai fini di cui al comma 2, per ottenere la reiscrizione nelle sezioni A e B è altresì
    necessario il superamento della prova di idoneità di cui all’articolo 84 in data successiva a
    quella in cui è stato irrogato il provvedimento di cui al medesimo comma.
  2. L’IVASS procede alla reiscrizione nelle diverse sezioni del Registro secondo le modalità
    stabilite dall’articolo 29, commi 1 e 2.
    Art. 32

(Reiscrizione delle società nel Registro)

  1. Le società cancellate dal Registro possono esservi nuovamente iscritte, purché:
    a) siano in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione;
    b) venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalità stabilite da uno
    degli articoli 16, 21, 25 28;
    c) in caso di cancellazione dovuta al mancato pagamento del contributo di vigilanza o del
    contributo al Fondo di garanzia, ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 114 del
    Codice.
    I soggetti cancellati dalla sezione D del Registro possono essere reiscritti esclusivamente
    in tale sezione.
  2. La reiscrizione delle società nelle diverse sezioni del Registro è effettuata dall’IVASS
    secondo le modalità stabilite dall’articolo 29, commi 1 e 2.
    Art. 33

(Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella

sezione E)

  1. Ai fini dell’avvio di un rapporto di collaborazione con persone fisiche e società già iscritte
    nella sezione E, l’intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D o F ovvero nell’Elenco
    annesso che intende avvalersene presenta all’IVASS apposita domanda con le modalità di
    cui all’articolo 9, comma 3.
  2. La domanda di cui al comma 1 è presentata all’IVASS in regola con la vigente disciplina
    sull’imposta di bollo.
  3. L’IVASS, entro 45 giorni dalla ricezione della domanda, procede, sulla base dell’istruttoria
    con esito positivo, all’iscrizione nel Registro della persona fisica o della società in qualità di
    addetto dell’intermediario che ha presentato la domanda. Si applica l’articolo 29, comma
    1.
  4. Qualora le persone fisiche e le società di cui al comma 1 per le quali è stata chiesta
    l’iscrizione quali addetti di altro intermediario cessino di esercitare l’attività di distribuzione
    per il precedente intermediario, quest’ultimo presenta all’IVASS una comunicazione di
    interruzione del rapporto con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3. Si applica l’articolo
    43, comma 7.

Art. 34

(Passaggio ad altra sezione del Registro)

  1. Le persone fisiche iscritte nel Registro possono passare ad altra sezione a condizione che
    ricorrano i presupposti di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), e la domanda sia
    presentata all’IVASS in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, con le

29

modalità di cui all’articolo 9, comma 3. In caso di passaggio ad altra sezione del Registro
di intermediari provenienti dalle sezioni C o E, l’intermediario richiedente allega alla
domanda la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione effettuata
dall’impresa o dall’intermediario per il quale è stata svolta l’attività, ovvero, in mancanza, la
dichiarazione di cessazione del rapporto di collaborazione, ai sensi dell’articolo 43, comma
7.

  1. Il passaggio ad altra sezione del Registro delle società è consentito a condizione che le
    società richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione
    di destinazione e la domanda sia presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina
    sull’imposta di bollo, con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3. In caso di passaggio ad
    altra sezione del Registro di società provenienti dalla sezione E, l’intermediario richiedente
    allega alla domanda la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione
    effettuata dall’intermediario per il quale è svolta l’attività, ovvero, in mancanza, la
    dichiarazione di cessazione del rapporto di collaborazione, ai sensi dell’articolo 43, comma
    7.
  2. Il presente articolo non si applica ai soggetti iscritti nella sezione D.
  3. Il passaggio ad altra sezione del Registro è effettuato dall’IVASS secondo le modalità
    stabilite dall’articolo 29, commi 1 e 2.
    Art. 35

(Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e decadenza dai benefici)

  1. L’IVASS effettua, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28
    dicembre 2000, n. 445, controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai fini
    dell’ammissione alla prova di idoneità e dell’iscrizione e reiscrizione nel Registro. A tal
    fine, sono consultate direttamente le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati, indicati
    nelle dichiarazioni sostitutive o che siano comunque a conoscenza dei fatti dichiarati, con
    l’acquisizione, se necessario, di documentazione probatoria.
  2. L’assenza di veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, oltre
    alle conseguenze penali richiamate dall’articolo 76 del decreto del Presidente della
    Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comporta, ai sensi dell’articolo 75 del medesimo
    decreto, la decadenza, rispettivamente, dall’idoneità conseguita o dall’iscrizione o
    reiscrizione nel Registro.

Capo II – Attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi degli

intermediari iscritti nel Registro

Art. 36

(Estensione dell’esercizio dell’attività in altri Stati membri)

  1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F possono operare in altri Stati membri in
    regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, previo espletamento delle
    procedure di notifica previste dagli articoli 116-bis e 116-ter del Codice e nel rispetto di
    quanto disposto dagli articoli medesimi.
  2. Nel caso in cui gli intermediari di cui al comma 1 intendano avvalersi per l’operatività in
    altri Stati membri di propri addetti iscritti nella sezione E, gli stessi richiedono l’estensione

30

dell’operatività anche per questi ultimi, in conformità a quanto disposto dall’articolo 116,
comma 2, del Codice.

  1. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, è presentata all’IVASS apposita comunicazione con le
    modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
    Art. 37

(Collaborazione tra Autorità)

  1. Nell’ambito della ripartizione di competenze e della cooperazione tra Autorità previste dal
    Titolo IX, Capo II, Sezioni I, II, III e IV del Codice, l’IVASS collabora con le Autorità degli
    altri Stati membri allo scopo di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza
    sugli intermediari, anche mediante lo scambio di informazioni, sulla base di quanto
    previsto dal Protocollo di Lussemburgo. A tal fine, l’IVASS informa le Autorità di vigilanza
    degli Stati membri di prestazione di qualsiasi variazione dei dati concernenti gli
    intermediari, comunicati all’atto della notifica di cui all’articolo 36, comma 1. Su richiesta
    delle medesime Autorità, l’IVASS comunica ogni altra informazione relativa all’esercizio
    dell’attività di intermediazione nel territorio dei rispettivi Stati membri.
  2. L’IVASS comunica altresì alle Autorità di vigilanza interessate i nominativi degli
    intermediari che, successivamente alla notifica di cui all’articolo 36, comma 1, siano stati
    cancellati dal Registro.

Titolo II – Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale in altri

Stati membri
Art. 38

(Elenco annesso al Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio e

riassicurativi)

  1. Qualora un intermediario con residenza o sede legale in un altro Stato membro intenda
    svolgere l’attività di intermediazione nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento
    o di libera prestazione di servizi, l’Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine ne dà
    notifica all’IVASS in coerenza con quanto previsto dagli articoli 116-quater e 116-
    quinquies del Codice.
  2. Gli intermediari di cui al comma 1 sono inseriti in un apposito Elenco annesso al Registro,
    che riporta almeno le seguenti informazioni:
    a) cognome e nome o ragione sociale;
    b) nazionalità;
    c) indirizzo di residenza o sede legale oppure numero di registrazione nello Stato
    membro d’origine;
    d) regime di attività svolta;
    e) in caso di attività in regime di stabilimento, sede secondaria nel territorio della
    Repubblica e nominativo del responsabile;
    f) Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine;
    g) data di inizio dell’attività nel territorio della Repubblica;
    h) data dell’eventuale provvedimento, adottato dall’IVASS, di sospensione o di divieto
    di svolgimento dell’attività sul territorio della Repubblica nei confronti
    dell’intermediario ai sensi degli articoli 116-septies, 116-opties o 116-decies del
    Codice;

31

i) indirizzo del sito internet dove è possibile consultare il Registro dello Stato membro
d’origine in cui sono contenuti i dati relativi all’intermediario.

  1. Sulla base delle comunicazioni pervenute dalle Autorità di vigilanza competenti degli altri
    Stati membri, l’IVASS provvede all’aggiornamento dei dati contenuti nell’Elenco di cui al
    comma 2, eliminando dall’Elenco i nominativi degli intermediari per i quali sia pervenuta
    comunicazione di cancellazione dal Registro dello Stato membro d’origine.
  2. L’IVASS assicura il pubblico accesso all’Elenco annesso al Registro, garantendone la
    consultazione sul proprio sito internet.
  3. Gli intermediari di cui al comma 1 operano in conformità a quanto previsto dagli articoli
    116-quater e 116-quinquies del Codice.
    Art. 39

(Disposizioni applicabili agli intermediari iscritti nell’Elenco annesso)

  1. Ai fini della presentazione delle domande di cui agli articoli 25, 31, 32 e 33, gli intermediari
    richiedenti iscritti nell’elenco annesso al Registro verificano il possesso dei requisiti di cui
    agli articoli 22 e 23.
  2. In caso di interruzione del rapporto di collaborazione con soggetti iscritti nella sezione E
    del Registro, si applica la disposizione dell’articolo 43, comma 7.

Art. 40

(Misure nei confronti degli intermediari)

  1. In coerenza con le disposizioni di cui al Titolo IX, Capo II, Sezione IV del Codice, qualora
    l’IVASS venga a conoscenza dell’esercizio sul proprio territorio dell’attività
    d’intermediazione assicurativa, anche a titolo accessorio, o riassicurativa da parte di
    intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri, per i quali non sia stata
    ricevuta alcuna notifica ai sensi dell’articolo 38, ne informa l’Autorità di vigilanza
    competente dello Stato membro d’origine e adotta misure idonee ad impedire l’ulteriore
    svolgimento dell’attività sul proprio territorio.
  2. Nei confronti degli intermediari inseriti nell’Elenco annesso al Registro, l’IVASS può
    adottare le misure di cui agli articoli 116-septies, 116-opties e 116-decies del Codice, nei
    casi e con le modalità ivi previste.
  3. Delle misure di sospensione o di divieto di esercizio dell’attività adottate nei confronti degli
    intermediari inseriti nell’Elenco annesso, l’IVASS dà pubblicità sul proprio sito internet e
    nel Bollettino.

PARTE III – Esercizio dell’attività di distribuzione
Titolo I – Svolgimento dell’attività
Capo I – Disposizioni generali

Art. 41

(Modalità di esercizio dell’attività da parte dell’impresa)

32

  1. Ai fini di cui all’articolo 109, comma 1-bis del Codice, l’impresa che opera in qualità di
    distributore individua almeno un responsabile della distribuzione assicurativa o
    riassicurativa avente le caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera pp) e ne
    comunica il nominativo all’IVASS nel termine di trenta giorni dalla data del conferimento
    dell’incarico con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
  2. Il responsabile di cui al comma 1 deve:
    a) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del Codice;
    b) essere scelto tra persone in possesso di una comprovata professionalità e
    competenza in materia assicurativa e finanziaria. Ai fini di tale valutazione rilevano
    la conoscenza teorica, acquisita attraverso gli studi e la formazione, e la
    conoscenza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o
    in corso, posseduta nei seguenti ambiti:
    (i) mercati assicurativi e finanziari;
    (ii) regolamentazione nel settore assicurativo e finanziario;
    (iii) assetti organizzativi e di governo societario, ivi inclusi quelli relativi alle regole
    di comportamento e gestione dei conflitti di interesse;
    (iv) gestione dei rischi connessi all’esercizio dell’attività di distribuzione;
    (v) attività e prodotti assicurativi e finanziari.
  3. I criteri che l’impresa adotta per le valutazioni di cui al comma 2 sono definiti nelle politiche
    aziendali di cui all’articolo 30 del Codice e relative disposizioni di attuazione, tenendo in
    considerazione i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche dell’impresa
    medesima o del gruppo cui la stessa appartiene, in termini, tra l’altro, di dimensioni e
    complessità, anche operativa, tipologia di attività svolta e i rischi ad essa connessi.
  4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è accertato dall’organo amministrativo
    dell’impresa. Delle valutazioni effettuate è fornita adeguata evidenza nella delibera di
    assegnazione dell’incarico di responsabile della distribuzione.
  5. L’impresa assicura il possesso nel continuo dei requisiti di cui al comma 2 in capo al
    responsabile della distribuzione e, ove ne riscontri l’insussistenza, lo comunica all’IVASS
    entro il termine di cui all’articolo 43, comma 3, lettera c).
  6. L’impresa può avvalersi per l’esercizio dell’attività di distribuzione esclusivamente di
    dipendenti per i quali abbia preventivamente accertato:
    a) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice;
    b) il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai
    contratti intermediati, acquisito mediante la partecipazione a corsi di formazione
    conformi alla disciplina di cui alla Parte IV.
  7. L’impresa di cui al comma 6:
    a) accerta periodicamente la permanenza del possesso dei requisiti previsti dalla
    lettera a) del medesimo comma e si astiene dall’utilizzare i soggetti per i quali ne
    abbia riscontrato l’insussistenza fino al perdurare della stessa;
    b) assicura che i soggetti di cui si avvale siano in regola con gli obblighi di
    aggiornamento professionale previsti dalla Parte IV.
  8. Le imprese conservano, ai sensi dell’articolo 67, la documentazione comprovante
    l’accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.

33
Art. 42

(Modalità di esercizio dell’attività da parte degli intermediari)

  1. Gli intermediari svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi ad essi demandati ai sensi
    delle disposizioni disciplinanti l’attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e
    degli intermediari, sulla base e nei limiti dell’incarico di distribuzione loro conferito o
    dell’accordo di distribuzione dagli stessi sottoscritto.
  2. È fatto divieto agli intermediari di cui al comma 1 di svolgere attività di distribuzione in
    relazione a contratti di imprese di assicurazione e riassicurazione non autorizzate o
    abilitate ad operare nel territorio della Repubblica.
  3. Possono instaurare rapporti di collaborazione orizzontale:
    a) gli intermediari iscritti nella sezione A del Registro, a condizione che abbiano
    assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità
    civile di cui all’articolo 11 e abbiano in corso uno o più incarichi di distribuzione;
    b) gli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, a condizione che abbiano
    assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità
    civile di cui all’articolo 11;
    c) gli intermediari iscritti nella sezione D del Registro, a condizione che abbiano in
    corso uno o più incarichi di distribuzione;
    d) gli intermediari iscritti nell’Elenco annesso al Registro.
  4. La collaborazione orizzontale è formalizzata in un accordo scritto tra gli intermediari. Al
    cliente è fornita una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l’attività è
    svolta in collaborazione tra più intermediari, di cui è indicata: l’identità, la sezione di
    appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell’ambito della forma di collaborazione
    adottata.
  5. Gli intermediari assicurativi che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di
    loro rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello
    svolgimento di tale attività, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni.
  6. Non configurano rapporti di collaborazione orizzontale quelli instaurati tra iscritti nelle
    sezioni A e B del Registro, quando gli stessi siano stati ratificati dall’impresa con
    autorizzazione all’incasso dei premi ai sensi dell’articolo 118 del Codice.

Art. 43

(Obblighi di comunicazione)

  1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F del Registro comunicano all’IVASS, entro
    cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento e per mezzo di posta elettronica certificata,
    la perdita di taluno dei requisiti previsti per l’iscrizione. Nel caso in cui le informazioni
    riguardino intermediari iscritti nelle sezioni C o E, gli obblighi di comunicazione sono a
    carico, rispettivamente, delle imprese o degli intermediari che se ne avvalgono, ivi inclusi
    quelli inseriti nell’Elenco annesso al Registro.
  2. Gli intermediari temporaneamente non operanti iscritti nelle sezioni A, B o F, in caso di
    ripresa dell’attività, trasmettono all’IVASS, entro cinque giorni lavorativi dal termine del
    periodo di inoperatività, una comunicazione con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
    La ripresa dell’attività è subordinata:

34

a) al possesso della copertura assicurativa di cui agli articoli 11 o 15, che deve avere
decorrenza dalla data di avvio dell’operatività;
b) alla presenza, limitatamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A, D o F del Registro, di
uno o più incarichi di distribuzione;
c) per gli intermediari persone fisiche, al conseguimento dell’aggiornamento professionale
di cui all’articolo 89.

  1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F comunicano all’IVASS tempestivamente e,
    comunque, non oltre trenta giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento o dal momento in cui
    ne hanno notizia, con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3:
    a) le eventuali variazioni degli elementi informativi resi in sede di iscrizione;
    b) relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F, l’inizio dell’eventuale
    periodo di inoperatività;
    c) le informazioni riguardanti le nomine e le cessazioni relative alle cariche di
    responsabile dell’attività di distribuzione delle società iscritte nelle sezioni A, B, D, E
    e F del Registro, nonché, per le società iscritte nella sezione B, delle cariche di
    rappresentante legale e, ove nominati, di amministratore delegato e direttore
    generale.
  2. Le imprese che hanno conferito incarichi di distribuzione ad intermediari iscritti nelle sezioni
    A, D o F oppure ad intermediari inseriti nell’Elenco annesso al Registro, comunicano gli
    elementi informativi relativi:
    a) al conferimento degli incarichi, entro dieci giorni lavorativi dalla data del relativo
    atto;
    b) a qualunque variazione delle informazioni di cui alla precedente lettera a), inclusa la
    cessazione dall’incarico, entro dieci giorni lavorativi dalla data dell’intervenuta
    variazione o cessazione.
  3. Le informazioni indicate nel comma 4 sono trasmesse all’IVASS dalle imprese mediante
    l’invio di un tracciato record redatto secondo le specifiche tecniche indicate nell’allegato 2
    disponibile sul sito dell’Autorità.
  4. Le imprese che per la distribuzione di contratti assicurativi fanno ricorso a reti di vendita
    multilevel marketing di cui all’articolo 50 comunicano all’IVASS, entro dieci giorni
    lavorativi, i nominativi degli intermediari che utilizzano tali tecniche di vendita.
  5. Le imprese e gli intermediari iscritti nel Registro ovvero nell’Elenco annesso al Registro
    che si avvalgono, rispettivamente, di soggetti iscritti nelle sezioni C o E, in caso di
    interruzione del rapporto sono tenuti a darne comunicazione all’IVASS entro trenta giorni
    lavorativi dalla data dell’interruzione con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3. In
    mancanza di tale comunicazione, i soggetti iscritti nelle sezioni C o E possono trasmettere
    all’IVASS, in forma cartacea ovvero con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3, una
    dichiarazione di interruzione del rapporto di collaborazione conforme al modello elettronico
    pdf disponibile sul sito dell’Istituto.
  6. Alla comunicazione di cui al comma 7 le imprese accludono il tracciato record compilato
    secondo le specifiche tecniche riportate nell’allegato 1 disponibile sul sito dell’Istituto.

Art. 44
(Adempimenti annuali)

  1. Ai fini dell’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa, ogni anno:

35

a) gli iscritti nelle sezioni A, B o F sono tenuti al rinnovo del contratto di assicurazione
della responsabilità civile, salvo i casi di contratti pluriennali, e al pagamento del
contributo di vigilanza;
b) gli iscritti nella sezione B sono tenuti, inoltre, al pagamento del contributo al Fondo
di garanzia;
c) gli iscritti nelle sezioni C o D sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza.

  1. Il contributo di vigilanza è dovuto anche in caso di inoperatività. Il pagamento del contributo
    di vigilanza è effettuato secondo quanto stabilito annualmente con decreto del Ministro
    dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 336 del Codice.
  2. Il pagamento del contributo al Fondo di garanzia è effettuato nella misura determinata
    annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 115
    del Codice.
  3. Entro il 5 febbraio di ogni anno gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro
    attestano il rinnovo del contratto di assicurazione della responsabilità civile ovvero, in caso
    di contratto pluriennale, la conferma dell’efficacia della relativa copertura, mediante
    comunicazione presentata con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
  4. Decorsi 90 giorni dal termine di cui al comma 4, gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o
    F del Registro che non abbiano effettuato la comunicazione sono indicati nel Registro
    come inoperativi.

Art. 45
(Verifiche periodiche)

  1. L’IVASS può verificare in capo ai soggetti che svolgono attività di distribuzione
    assicurativa e riassicurativa:
    a) la permanenza del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per
    l’esercizio dell’attività;
    b) limitatamente ai soggetti iscritti nel Registro, anche l’assenza delle cause di
    incompatibilità, previste per l’iscrizione nella sezione di appartenenza.
  2. L’IVASS provvede alla cancellazione dal Registro, ai sensi dell’articolo 30, degli
    intermediari per i quali le verifiche circa il possesso dei requisiti di onorabilità e delle cause
    di incompatibilità di cui al comma 1 abbiano avuto esito negativo.
  3. L’IVASS verifica annualmente l’osservanza dell’obbligo del possesso della copertura
    assicurativa della responsabilità civile, anche mediante controlli presso le imprese che
    hanno fornito la copertura, nonché l’osservanza degli obblighi di pagamento del contributo
    al Fondo di garanzia e del contributo di vigilanza, provvedendo, secondo quanto previsto
    dall’articolo 30, alla cancellazione dal Registro degli intermediari inadempienti.

Art. 46

(Politiche di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione)

  1. Le imprese si dotano di politiche approvate dall’organo amministrativo, sulla base delle
    quali adottano procedure interne finalizzate a garantire:
    a) il rispetto dei requisiti professionali e organizzativi, inclusi quelli di onorabilità,
    previsti per l’esercizio dell’attività di distribuzione svolta direttamente e per il tramite

36

di reti distributive;
b) la corretta assunzione e gestione dei rischi nell’ambito dell’attività distributiva,
l’osservanza delle regole di comportamento, anche nel caso di vendita a distanza, e
la trasparenza delle operazioni, nell’ottica di un’appropriata protezione del
consumatore.

  1. Le politiche e le procedure di cui al comma 1 identificano, altresì, le modalità idonee a
    individuare, prevenire e gestire eventuali conflitti di interesse tra intermediari e imprese
    connessi al conferimento di incarichi diversi da quelli di cui all’articolo 53, comma1.
  2. La funzione preposta dalle imprese ai sensi dell’articolo 114-bis del Codice assicura la
    corretta attuazione delle politiche e procedure, ne monitora la complessiva adeguatezza
    rispetto alle finalità di cui al presente articolo e provvede, almeno una volta l’anno, al
    riesame delle stesse sulla base degli esiti del monitoraggio nonché dell’evoluzione
    dell’operatività aziendale e delle condizioni di mercato, oltre che della normativa di
    riferimento, sottoponendo eventuali proposte di modifica all’organo amministrativo.
  3. Annualmente l’impresa redige una relazione, validata con osservazioni dal responsabile
    della funzione di compliance, da sottoporre all’approvazione dell’organo amministrativo e
    da inoltrare all’IVASS, che illustri:
    a) le azioni di monitoraggio svolte ai fini della verifica della corretta attuazione delle
    politiche e procedure adottate e le relative risultanze;
    b) le eventuali criticità rilevate e le misure adottate o ritenute necessarie;
    c) le soluzioni proposte per le modifiche delle politiche e delle procedure.
  4. L’IVASS definisce con apposito provvedimento gli specifici contenuti, nonché le modalità e
    i tempi di invio della relazione di cui al comma precedente.
    Capo II – Distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari iscritti nella

sezione D del Registro
Art. 47

(Condizioni per la distribuzione)

  1. La distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari iscritti nella sezione D
    del Registro può essere effettuata a condizione che l’incarico di distribuzione limiti
    l’operatività dei suddetti intermediari, dei relativi addetti, iscritti nella sezione E o esercenti
    l’attività all’interno dei locali dove gli iscritti nella sezione D operano, al collocamento di
    contratti assicurativi standardizzati.
  2. Qualora le imprese predispongano procedure di emissione delle polizze direttamente
    presso i locali degli intermediari iscritti nella sezione D, deve essere comunque garantita
    l’impossibilità di modificare le condizioni contrattuali stabilite dalle imprese stesse nonché,
    in caso di emissione delle polizze attraverso collegamenti informatici, la protezione da
    interferenze interne alla struttura dell’intermediario.
  3. Ai sensi dell’articolo 119, comma 2, del Codice la distribuzione di contratti assicurativi
    non standardizzati da parte degli intermediari iscritti nella sezione D può essere effettuata
    esclusivamente all’interno dei locali di tali intermediari e a condizione che le persone
    fisiche che distribuiscono i contratti all’interno di tali locali:
    a) siano iscritte nella sezione A del Registro e siano titolari di un mandato conferito

37

dalla medesima impresa mandante dell’iscritto nella sezione D;
b) siano iscritte nella sezione B del Registro e siano titolari di una lettera di libera
collaborazione con la medesima impresa mandante dell’iscritto nella sezione D;
c) siano in possesso di una valida copertura di responsabilità civile professionale.

Capo III – Esercizio dell’attività per il tramite di addetti operanti all’interno dei locali

dell’intermediario
Art. 48

(Requisiti per lo svolgimento dell’attività)

  1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro possono avvalersi, per lo
    svolgimento dell’attività di distribuzione all’interno dei propri locali, di addetti per i quali
    abbiano preventivamente accertato:
    a) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice;
    b) il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai
    contratti intermediati, acquisito mediante la partecipazione a corsi di formazione,
    conformi alla disciplina di cui alla Parte IV.
  2. Gli intermediari di cui al comma 1:
    a) accertano periodicamente la permanenza del possesso dei requisiti previsti dalla
    lettera a) del medesimo comma e si astengono dall’utilizzare i soggetti per i quali ne
    abbiano riscontrato l’insussistenza fino al perdurare della stessa;
    b) assicurano che i soggetti di cui si avvalgono siano in regola con gli obblighi di
    aggiornamento professionale previsti dalla Parte IV.
  3. Gli intermediari di cui al comma 1 conservano, ai sensi dell’articolo 67, la documentazione
    comprovante l’accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti di cui al
    presente articolo.

Capo IV – Disposizioni particolari

Art. 49

(Collocamento di forme pensionistiche complementari)

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 50, comma 2, lettera a), il collocamento di
    forme pensionistiche complementari è consentito alle imprese di assicurazione e agli
    intermediari assicurativi iscritti nel Registro, nonché agli addetti operanti all’interno dei
    locali di questi ultimi, nel rispetto delle disposizioni impartite dalle Autorità di vigilanza
    competenti in materia di forme pensionistiche complementari. Ai sensi di quanto disposto
    dall’articolo 1, comma 1, lettera cc-septies del Codice, il collocamento di forme
    pensionistiche complementari non è consentito agli intermediari assicurativi a titolo
    accessorio.

Art. 50

(Reti di vendita multilevel marketing)

  1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 agosto 2005, n. 173 e successive
    modificazioni ed integrazioni nonché dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il

38

ricorso da parte delle imprese di assicurazione alla distribuzione di contratti assicurativi a
mezzo di intermediari operanti con reti di vendita multilevel marketing è ammesso a
condizione che ogni componente della rete sia iscritto nel Registro. Il ricorso a tale tecnica
di vendita non è consentito alle imprese con sede legale nel territorio di altri Stati membri,
autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di
servizi ed è comunque precluso agli iscritti nella sezione B del Registro.

  1. In ogni caso, l’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa per il tramite delle reti di
    vendita di cui al comma 1 può essere effettuato purché:
    a) l’attività non abbia ad oggetto il collocamento di forme pensionistiche
    complementari e i contratti di cui all’articolo 41 del Codice;
    b) la prospettazione dei contratti avvenga esclusivamente mediante proposte di
    assicurazione preventivamente numerate, di contenuto immodificabile, che non
    prevedano clausole di copertura provvisoria, in relazione all’operatività di garanzie
    immediatamente impegnative per l’impresa;
    c) i componenti la rete si astengano dal prospettare al potenziale contraente
    esemplificazioni di prestazioni a scadenza o preventivi, se non tramite appositi
    elaborati predisposti dall’impresa, con divieto di fornire informazioni che
    pregiudichino la libera e consapevole adozione di scelte contrattuali da parte dei
    contraenti;
    d) in caso di attribuzione ai componenti della rete del potere di incassare premi
    assicurativi, questi ultimi ricevano esclusivamente i mezzi di pagamento previsti
    dall’articolo 54, comma 5 che abbiano quale diretta intestataria o beneficiaria
    l’impresa e non ricevano denaro contante. Di tale circostanza deve essere fornita
    menzione, con caratteri idonei per dimensioni e struttura grafica, nella proposta e
    nella documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti
    disposizioni.
  2. Le imprese che fanno ricorso alle reti di vendita multilevel marketing:
    a) conferiscono ai soggetti che, in forma individuale o societaria, coordinano la rete, un
    mandato agenziale, opportunamente integrato per tener conto delle peculiarità
    operative di tale tecnica di vendita; tali soggetti si dotano di uffici periferici,
    adeguatamente dislocati nelle aree geografiche in cui è concentrata l’attività
    assuntiva ed effettuano i necessari controlli sull’attività di distribuzione svolta dai
    componenti della rete;
    b) definiscono tipologie di contratti da immettere in distribuzione attraverso la
    medesima rete, le relative procedure assuntive, la tempistica di rendicontazione
    della produzione conseguita, nonché l’effettuazione, con cadenza almeno
    trimestrale, di controlli anche di natura ispettiva;
    c) sviluppano infrastrutture atte a fornire immediato riscontro alle richieste di
    chiarimenti sui contratti offerti, e provvedono anche a svolgere, con adeguate
    tecniche campionarie, indagini presso i contraenti, al fine di verificare le effettive
    informazioni precontrattuali fornite dai singoli componenti la rete. Gli esiti di tali
    controlli devono essere periodicamente illustrati per iscritto ad un responsabile
    dell’impresa;
    d) si dotano di procedure atte a controllare l’utilizzo delle proposte affidate in dotazione
    alla rete e a rilevare le modalità di gestione e di recupero della modulistica giacente
    presso i componenti della rete stessa;
    e) garantiscono agli assicurati la necessaria assistenza post-vendita, affidando la
    gestione dei contratti stipulati all’intermediario che coordina la rete ovvero agli
    eventuali uffici periferici diretti dell’impresa e in ogni caso a strutture che risultino
    facilmente accessibili da parte degli assicurati e dotate di personale adeguato in

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termini di numerosità e preparazione professionale; nel caso in cui l’assistenza
venga prestata da uffici direzionali dell’impresa, istituiscono un apposito numero
verde. All’atto dell’accettazione della proposta o della trasmissione della polizza
definitiva, deve essere fornita all’assicurato, per iscritto, l’indicazione della struttura
che si occupa dell’assistenza post-vendita o dell’eventuale numero verde.

Art. 51

(Norme particolari in materia di scioglimento dell’incarico di distribuzione conferito a

soggetti iscritti nella sezione A)

  1. Nel caso in cui l’incarico di distribuzione conferito a soggetti iscritti nella sezione A del
    Registro si sciolga per il verificarsi di una circostanza eccezionale e non prevedibile da parte
    dell’impresa preponente, l’impresa, in attesa del conferimento dell’incarico ad altro
    intermediario iscritto nella sezione A, può assumere temporaneamente, attraverso la
    preposizione di un proprio dipendente quale institore, la gestione diretta dell’attività a
    condizione che:
    a) entro sessanta giorni dalla data in cui è stato sciolto l’incarico di distribuzione o
    l’impresa ne abbia avuto notizia, conferisca un incarico ad altro soggetto iscritto
    nella sezione A e ne dia comunicazione all’IVASS entro i successivi dieci giorni;
    b) l’impresa, per continuare ad avvalersi dei soggetti iscritti nella sezione E che
    svolgevano l’attività per l’intermediario con il quale il rapporto si è sciolto, nonché
    degli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali del medesimo
    intermediario, assuma, con atto sottoscritto dal legale rappresentante, la
    responsabilità per l’operato di tali soggetti fino all’iscrizione nella sezione E del
    Registro da parte dell’intermediario al quale è stato conferito l’incarico ai sensi della
    lettera a), dei soggetti di cui quest’ultimo intenda avvalersi per lo svolgimento
    dell’attività di distribuzione al di fuori dei propri locali.
  2. Nel corso della gestione diretta, i soggetti iscritti nella sezione E, dei quali l’impresa
    continui ad avvalersi ai sensi del comma 1, lettera b), rimangono iscritti nel Registro.
  3. L’IVASS si riserva di verificare la sussistenza delle circostanze eccezionali e non
    prevedibili di cui al comma 1.
  4. L’impresa preponente comunica all’IVASS, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è
    stato sciolto l’incarico di distribuzione o l’impresa ne abbia avuto notizia, l’assunzione in
    gestione diretta dell’attività dell’intermediario, indicando le circostanze di cui al comma 1,
    attestate dalla relativa documentazione di supporto, nonché il nominativo del dipendente
    preposto in qualità di institore. L’impresa dà notizia dell’avvio e della cessazione della
    gestione diretta attraverso la pubblicazione di una apposita comunicazione sul proprio sito
    internet.
  5. L’intermediario a cui è stato conferito l’incarico di distribuzione ai sensi del comma 1,
    lettera a), provvede a richiedere l’iscrizione nel Registro dei soggetti di cui intenda avvalersi
    per lo svolgimento dell’attività di distribuzione al di fuori dei propri locali. L’IVASS provvede
    alla cancellazione d’ufficio dal Registro dei soggetti di cui al comma 2 per i quali il nuovo
    intermediario non abbia richiesto l’iscrizione.
  6. Nel caso in cui l’impresa non abbia comunicato all’IVASS nei termini di cui al comma 1,
    lettera a), l’avvenuta sostituzione dell’intermediario con il quale il rapporto si è sciolto,
    l’IVASS provvede alla cancellazione d’ufficio dal Registro dei soggetti iscritti nella sezione
    E dei quali il medesimo intermediario si avvaleva.

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  1. Nei casi previsti dal comma 5 e dal comma 6, la cancellazione dei soggetti iscritti nella
    sezione E del Registro non ha luogo se tali soggetti sono stati iscritti nel Registro anche da
    altri intermediari.

Titolo II – Regole di presentazione e comportamento

Capo I – Ambito di applicazione

Art. 52
(Ambito di applicazione)

  1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano all’esercizio dell’attività di distribuzione
    assicurativa e riassicurativa svolta:
    a) dagli iscritti nel Registro;
    b) dagli addetti a tale attività all’interno dei locali dell’intermediario per il quale
    operano, con esclusione degli articoli 53, 63, 64 e 67;
    c) dalle imprese di assicurazione o riassicurazione e relativi dipendenti, laddove
    esercitino direttamente l’attività di distribuzione.
  2. Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì agli intermediari assicurativi a titolo
    accessorio di cui all’articolo 3, comma 4, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 107,
    comma 5, del Codice.

Capo II – Regole di comportamento

Art. 53

(Limiti all’esercizio dell’attività di intermediazione)

  1. L’attività di intermediario non è compatibile con la carica di amministratore, direttore
    generale, sindaco o suo collaboratore ai sensi dell’articolo 2403-bis del codice civile,
    titolare delle funzioni fondamentali, presso le imprese di assicurazione preponenti.
  2. Con riferimento ai responsabili di altre funzioni aziendali, le imprese adottano e
    formalizzano adeguate politiche atte a prevenire e gestire eventuali conflitti di interesse tra
    l’intermediario e l’impresa connessi al conferimento di incarichi di intermediazione.

Art. 54

(Regole generali di comportamento)

  1. Nello svolgimento dell’attività di distribuzione e, in particolare, nell’offerta dei contratti di
    assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale, i distributori devono:
    a) comportarsi con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel
    miglior interesse dei contraenti e degli assicurati e in modo da non recare
    pregiudizio agli stessi;
    b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando, nel caso di
    intermediari, le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali
    eventualmente operano;
    c) acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e
    previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre
    adeguatamente informati.

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  1. I distributori forniscono ai contraenti informazioni sull’attività svolta e sui prodotti distribuiti,
    ivi incluse le comunicazioni pubblicitarie, corrette, chiare, non fuorvianti, imparziali e
    complete, secondo quanto disposto dall’articolo 119-bis del Codice. Le comunicazioni
    pubblicitarie predisposte dagli intermediari sono sempre chiaramente identificabili come
    tali e sono soggette alla preventiva autorizzazione delle imprese preponenti.
  2. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i distributori aggiornano periodicamente le proprie cognizioni e
    capacità professionali in conformità a quanto disposto dalla Parte IV.
  3. I distributori sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite dai
    contraenti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei
    confronti del soggetto per conto del quale operano o a cui sottopongono il rischio ai fini
    della quotazione o dell’assunzione, nonché nei casi di cui all’articolo 189 del Codice ed in
    ogni altro caso in cui le vigenti disposizioni normative ne impongano o consentano la
    rivelazione. E’ comunque vietato l’utilizzo delle suddette informazioni per finalità diverse
    da quelle strettamente inerenti allo svolgimento dell’attività di distribuzione, salvo espresso
    consenso prestato dall’interessato a seguito di apposita informativa fornita ai sensi della
    normativa vigente in materia di protezione dei dati.
  4. I distributori possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi:
    a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati
    o girati all’impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i
    contratti, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
    b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, mezzi di pagamento
    elettronico, anche on-line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati
    alla precedente lettera a).
  5. I distributori, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 15, comma 4, del decreto legge
    18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
    e successive modificazioni e integrazioni, e dai relativi decreti di attuazione, prevedono,
    senza oneri a carico dei contraenti, l’uso di strumenti di pagamento elettronici, anche nella
    forma on-line, per corrispondere i premi assicurativi.
  6. Ai distributori è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi
    relativi a contratti di assicurazione sulla vita, di cui all’articolo 2, comma 1, del Codice. Per
    i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all’articolo 2, comma 3, del Codice, il
    divieto riguarda i premi di importo superiore a euro 750 annui per ciascun contratto. Il
    divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative
    garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la
    responsabilità civile auto.

Art. 55
(Conflitti di interesse)

  1. Nell’offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione, i distributori osservano le
    disposizioni in materia di conflitti di interesse di cui all’articolo 119-bis, commi 6 e 7, del
    Codice.
  2. I distributori comunque si astengono dall’assumere, direttamente o indirettamente, anche
    tramite rapporti di gruppo o rapporti di affari, propri o di società del gruppo, la
    contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e
    quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva. L’obbligo di
    astensione non opera in relazione ai prodotti assicurativi dei rami danni connessi a

42

operazioni di leasing, salvo in ogni caso l’applicazione dell’articolo 119-bis, commi 6 e 7,
del Codice.

  1. In ogni caso i distributori, in funzione dell’attività svolta e della tipologia dei contratti
    offerti:
    a) propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o altre operazioni
    nell’interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al
    momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;
    b) operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior
    risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi;
    c) si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con
    frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;
    d) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a
    danno di altri;
    e) evitano di adottare pratiche e disposizioni in materia di compensi che siano
    contrarie al dovere di agire nel miglior interesse dei contraenti, in conformità a
    quanto disposto dall’articolo 119-bis, commi 4 e 5 del Codice.

Art. 56

(Informativa precontrattuale)

  1. Gli intermediari mettono a disposizione del pubblico nei propri locali, anche avvalendosi di
    apparecchiature tecnologiche, informazioni redatte con caratteri tipografici di particolare
    evidenza e conformi al modello di cui all’Allegato 3, che riepiloga i principali obblighi di
    comportamento cui gli stessi sono tenuti a norma del Codice e del presente Regolamento.
  2. Nel caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di
    comunicazione a distanza, i soggetti di cui al comma 1 consegnano o trasmettono al
    contraente un documento conforme all’Allegato 3.
  3. Prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un
    contratto di assicurazione, i distributori consegnano o trasmettono al contraente:
    a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all’Allegato 4, da cui risultino i
    dati essenziali del distributore e della sua attività e le informazioni in materia di
    conflitti di interesse di cui all’articolo 119-bis, comma 7 e all’articolo 120-ter del
    Codice;
    b) la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle
    vigenti disposizioni.
  4. In caso di collaborazione orizzontale, gli obblighi di informativa previsti dal presente
    articolo sono a carico dell’intermediario che entra in contatto con il contraente.
  5. In caso di rinnovo o di stipula di successivi contratti con lo stesso distributore, i documenti
    di cui al comma 2 e al comma 3, lettera a), sono consegnati o trasmessi solo qualora vi
    siano variazioni di rilievo delle informazioni in essi contenute.
  6. La documentazione di cui al comma 3 può essere fornita tramite sito internet, purché
    ricorrano le condizioni di cui all’articolo 120-quater, comma 5, del Codice.
  7. I distributori, al fine di dimostrare l’adempimento degli obblighi informativi di cui al presente
    articolo, conservano un’apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente ovvero la prova
    di aver correttamente inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo la

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documentazione o, nei casi di cui al comma 6, la comunicazione di cui all’articolo 120-
quater, comma 5, lettera c), del Codice.

  1. Sono esclusi dall’applicazione del presente articolo i distributori che operano nei grandi
    rischi qualora nei confronti dell’assicurato ricorrano le condizioni di cui all’articolo 1, comma
    1, lettera r), del Codice.

Art. 57

(Informativa sulle remunerazioni)

  1. Ai sensi dell’articolo 120-bis del Codice, le informazioni concernenti il compenso percepito
    con riferimento al contratto distribuito sono comunicate al contraente:
    a) dall’intermediario che distribuisce il contratto;
    b) dall’impresa di assicurazione, con riferimento ai dipendenti direttamente coinvolti
    nella distribuzione del contratto.
    Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro,
    l’informazione è relativa al compenso percepito rispettivamente dall’intermediario
    proponente ovvero da quello per il quale l’intermediario iscritto nella sezione E del Registro
    opera.
  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite al contraente prima della conclusione del
    contratto nell’ambito dell’informativa resa ai sensi dell’articolo 56, comma 3, lettera a), e
    ogni qual volta il contraente effettui pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti
    programmati già previsti nel contratto concluso.
  3. Resta fermo quanto previsto in materia di trasparenza delle provvigioni dall’articolo 131 del
    Codice e relative disposizioni di attuazione e dall’articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio
    2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive
    modifiche e integrazioni.

Art. 58

(Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente)

  1. I distributori sono tenuti a proporre contratti coerenti con le richieste ed esigenze di
    copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato. A tal fine i
    distributori, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di
    assicurazione, acquisiscono dal contraente le informazioni utili a valutare le sue richieste ed
    esigenze.
  2. In particolare, ai fini di cui al comma 1, i distributori chiedono notizie sulle caratteristiche
    personali e sulle esigenze assicurative o previdenziali del contraente o dell’assicurato, che
    includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all’età, allo stato di salute, all’attività lavorativa,
    al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle sue aspettative in
    relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo
    conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle
    caratteristiche e della complessità del contratto offerto.
  3. Le imprese, per ciascun prodotto distribuito, impartiscono agli intermediari e ai dipendenti di
    cui si avvalgono per la distribuzione dei prodotti assicurativi, istruzioni idonee a guidare i
    medesimi nella fase precontrattuale di acquisizione dal contraente delle informazioni utili e
    pertinenti in relazione alla tipologia di contratto offerto.

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  1. Sulla base delle informazioni raccolte, i distributori, tenuto conto della tipologia di contraente
    e della natura e complessità del prodotto offerto, forniscono al contraente medesimo, in
    forma chiara e comprensibile, informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le
    caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a
    consentirgli di prendere una decisione informata.
  2. Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni di cui al comma 2 deve risultare da apposita
    dichiarazione, da allegare alla proposta o alla polizza, sottoscritta dal contraente e dal
    distributore, dalla quale risulta la specifica avvertenza che tale rifiuto pregiudica la capacità
    di individuare il contratto coerente con le richieste ed esigenze del contraente.
  3. I distributori che ricevono proposte assicurative e previdenziali non coerenti con le richieste
    ed esigenze del contraente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi e
    dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dal distributore.
    7 In caso di collaborazione orizzontale, gli adempimenti previsti dal presente articolo sono
    svolti dall’intermediario che entra in contatto con il contraente.
  4. Dell’attività svolta sulla base del presente articolo i distributori conservano traccia
    documentale ai sensi dell’articolo 67.
  5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai distributori di prodotti assicurativi
    che operano nei grandi rischi qualora nei confronti dell’assicurato ricorrano le condizioni di
    cui all’articolo 1, comma 1, lettera r), del Codice.
    Art. 59
    (Vendita con consulenza)
  6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 58, se viene offerta una consulenza prima della
    conclusione di un contratto, il distributore fornisce al contraente una raccomandazione
    personalizzata, ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, contenente i motivi per
    cui il contratto offerto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del
    contraente medesimo.
  7. Se la consulenza è basata su una analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo 119-
    ter, comma 4, del Codice, l’intermediario assicurativo fonda tale consulenza sull’analisi di un
    numero sufficiente di contratti e di fornitori disponibili sul mercato, che gli consenta di
    formulare una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al
    contratto assicurativo più adeguato a soddisfare le esigenze del contrente.
  8. La documentazione dalla quale risulti la raccomandazione personalizzata di cui al presente
    articolo, debitamente sottoscritta dal contraente, è conservata con le modalità di cui
    all’articolo 67.

Art. 60

(Documentazione da consegnare ai contraenti)

  1. I distributori rilasciano al contraente, oltre alla documentazione di cui all’articolo 56, copia
    del contratto e di ogni altro atto o documento da quest’ultimo sottoscritto.

Art. 61
(Modalità dell’informativa)

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  1. Gli obblighi di comunicazione e di consegna previsti dal presente Regolamento sono
    adempiuti con le modalità di cui all’articolo 120-quater del Codice, in base alla scelta
    effettuata dal contraente di cui il distributore conserva traccia. Il distributore informa il
    contraente della possibilità di modificare in ogni momento la scelta effettuata. La modifica
    vale per le comunicazioni successive.
  2. Qualora il contraente abbia scelto di comunicare tramite posta elettronica, il distributore
    conserva traccia anche dell’indicazione relativa all’indirizzo dallo stesso fornito e dei relativi
    aggiornamenti.
  3. La comunicazione con cui è inviata la documentazione in formato elettronico fa riferimento
    alla scelta effettuata dal contraente e contiene l’informazione che la modalità di
    comunicazione prescelta può essere modificata in ogni momento.
  4. Nel caso in cui il contraente abbia scelto di ricevere le comunicazioni e l’informativa su
    supporto durevole non cartaceo o tramite internet, il distributore assolve comunque agli
    obblighi di cui agli articoli 58 e 59 anche avvalendosi di modalità informatiche.
  5. Il contraente può riferire la scelta sulle modalità di comunicazione anche con riguardo a tutti
    gli eventuali successivi contratti stipulati con il medesimo distributore, fermo restando, in
    relazione a ciascun contratto, l’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 58 e 59.
  6. In ogni caso, la scelta di cui all’articolo 120-quater del Codice non autorizza l’invio di
    materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali.

Art. 62

(Utilizzo della firma elettronica avanzata, della firma elettronica qualificata

e della firma digitale)

  1. I distributori favoriscono l’utilizzo da parte dei contraenti della tecnologia di firma elettronica
    avanzata, di firma elettronica qualificata e di firma digitale per la sottoscrizione della
    documentazione relativa al contratto di assicurazione.
  2. La polizza può essere formata come documento informatico sottoscritto con firma
    elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel rispetto delle
    disposizioni normative vigenti in materia.
  3. I distributori che adottano soluzioni di firma elettronica avanzata con acquisizione di dati
    biometrici connessi alla firma apposta dal contraente rispettano le disposizioni legislative e
    regolamentari in materia, ivi incluse quelle relative alla protezione dei dati personali.

Art. 63

(Obblighi di separazione patrimoniale)

  1. Ai sensi dell’articolo 117 del Codice, i premi versati all’intermediario e le somme
    destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite
    dell’intermediario stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello
    dell’intermediario medesimo.
  2. Ai fini di cui al comma 1 e per gli effetti di cui all’articolo 117, commi 2 e 3, del Codice, i
    premi pagati agli intermediari sono versati in un conto corrente bancario o postale
    separato, intestato all’impresa o all’intermediario stesso espressamente in tale qualità. Il
    versamento avviene con immediatezza e comunque non oltre i dieci giorni successivi a

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quello in cui i premi sono stati ricevuti. Il versamento può essere effettuato al netto delle
provvigioni spettanti agli intermediari nel caso in cui tale modalità sia consentita dalle
imprese preponenti. Gli intermediari che operano per più imprese adottano procedure
idonee a garantire, anche in sede di procedimenti esecutivi, l’attribuzione delle somme
alle singole imprese preponenti e ai rispettivi assicurati. Agli intermediari non sono
consentiti versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad
altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese nei conti correnti diversi dal conto
corrente separato.

  1. Gli intermediari rimettono all’impresa le somme percepite a titolo di premi secondo le
    indicazioni ed istruzioni dalla stessa impartite ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera b).
  2. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano agli iscritti nella sezione B esclusivamente
    nel caso in cui gli stessi si trovino in una delle condizioni previste dall’articolo 65, comma
    1.

Art. 64
(Fideiussione bancaria)

  1. Le disposizioni dell’articolo 63 non si applicano agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B,
    D o F che possono documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una
    capacità finanziaria pari al quattro per cento dei premi incassati, con un minimo di euro
    18.750. A tal fine, i premi sono considerati al netto degli oneri fiscali.
  2. La fideiussione bancaria stipulata dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F deve
    prevedere l’operatività della garanzia a prima richiesta e deve assicurare il mantenimento
    costante delle caratteristiche di cui al comma 1.
  3. Ai fini del rilascio della fideiussione è preso a riferimento l’ammontare dei premi incassati
    al 31 dicembre dell’anno precedente a quello della stipulazione.
  4. In caso di più incarichi di distribuzione o accordi di libera collaborazione, per determinare
    l’importo della fideiussione bancaria, il quattro per cento dei premi incassati previsto dal
    comma 1 è calcolato sul monte premi netto, complessivamente incassato
    dall’intermediario, indipendentemente dalla quota afferente ai singoli accordi, risultante al
    31 dicembre dell’anno precedente.

Art. 65

(Adempimento delle obbligazioni pecuniarie)

  1. L’articolo 118, comma 1, del Codice trova applicazione nei confronti degli intermediari di
    cui alla sezione B del Registro, purché:
    a) gli stessi siano autorizzati da un’impresa di assicurazione all’incasso dei premi e/o
    al pagamento delle somme dovute agli assicurati o agli altri aventi diritto, in forza di
    un’espressa previsione contenuta nell’accordo stipulato con l’impresa medesima;
    b) ove l’accordo di cui alla precedente lettera a) sia stato stipulato con un
    intermediario iscritto nella sezione A, tale accordo sia stato ratificato dall’impresa
    preponente di quest’ultimo intermediario;
    c) nel caso di polizza assunta in coassicurazione, le attività indicate alla lettera a)
    siano previste nell’accordo sottoscritto con l’impresa delegataria. In tale
    circostanza, le disposizioni dell’articolo 118, comma 1, del Codice hanno effetto
    nei confronti di ciascuna delle imprese coassicuratrici.

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  1. Nelle dichiarazioni di cui agli articoli 56 e 73, comma 3, gli intermediari iscritti nella
    sezione B forniscono al contraente specifica informativa riguardo alla sussistenza o meno
    dell’autorizzazione a svolgere le attività indicate dal comma 1 ed ai conseguenti effetti.
  2. L’informativa di cui al comma 2 deve essere fornita anche dagli intermediari iscritti nella
    sezione E del Registro che collaborano con soggetti iscritti nella sezione B, fermo restando
    che in tal caso l’autorizzazione all’incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute
    agli assicurati o agli altri aventi diritto sussiste solo se espressamente riferita anche ad essi
    nell’accordo sottoscritto con l’impresa.
    Art. 66

(Contratti in forma collettiva)

  1. Nei contratti in forma collettiva in cui gli aderenti sostengono in tutto o in parte,
    direttamente o indirettamente, l’onere del pagamento dei premi, le disposizioni degli articoli
    55, 56, comma 3, lettera b), 57, 58, 60 e 61 si applicano nei confronti degli aderenti, oltre
    che del contraente. Gli obblighi di cui al presente comma sono adempiuti dal distributore,
    anche attraverso la collaborazione del contraente, fermo il dovere di vigilanza sull’operato
    di quest’ultimo di cui è responsabile. La consegna agli aderenti della documentazione
    precontrattuale e contrattuale è effettuata con le modalità scelte dal contraente ai sensi
    dell’articolo 120-quater del Codice.
  2. Con riferimento ai contratti in forma collettiva che prevedono un’assicurazione accessoria
    ad un prodotto o servizio e l’importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura,
    indipendentemente dalle modalità di rateazione, non sia superiore a 100 euro, il
    distributore consegna anche all’aderente, con le modalità di cui al comma 1, la
    documentazione di cui all’articolo 185, commi 1 e 2, del Codice e relative disposizioni di
    attuazione.
  3. Nei contratti in forma collettiva, gli assicurati che non sostengono, neppure in parte, l’onere
    del pagamento del premio, ricevono l’informativa contrattuale con le modalità di cui
    all’articolo 9, comma 3, lettere b) e c), del Regolamento IVASS in materia di informativa,
    pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi.
    Art. 67

(Conservazione della documentazione)

  1. I distributori, per almeno cinque anni, salvo diverso termine di legge, conservano la
    documentazione concernente:
    a) i conferimenti degli incarichi, gli accordi aventi ad oggetto lo svolgimento
    dell’attività di distribuzione ed eventuali procure;
    b) i contratti conclusi per il loro tramite e la documentazione ad essi relativa, inclusa
    quella di cui agli articoli 58 e 59, nonché la prova delle attività svolte per il tramite
    del contraente ai sensi dell’articolo 66;
    c) le proposte di assicurazione e gli altri documenti sottoscritti dai contraenti;
    d) la formazione professionale e l’aggiornamento professionale di cui alla Parte IV,
    inclusa l’eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di
    sospensione degli obblighi di aggiornamento professionale previste dall’articolo
    89, comma 6;
    e) l’evidenza dei soggetti che svolgono attività di distribuzione nell’ambito della loro
    organizzazione ed ai quali si estende la copertura assicurativa di cui agli articoli
    11 e 15;

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f) limitatamente alle imprese, la documentazione di cui all’articolo 114-bis, comma
2, del Codice;
g) l’iscrizione nella sezione E dei soggetti di cui si avvalgono e l’aggiornamento
professionale effettuato dagli stessi, la documentazione relativa agli accertamenti
svolti ai sensi dell’articolo 48 con riguardo agli addetti operanti all’interno dei
locali, nonché l’eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause
di sospensione previste dall’articolo 89, comma 6.
Per gli intermediari iscritti nella sezione C, la documentazione di cui al comma 1, lettere da
a) a d), è conservata dalle imprese per conto delle quali tali soggetti operano.

  1. In caso di cessazione dell’incarico di distribuzione, l’obbligo di conservare la
    documentazione di cui al comma 1, lettere b) e c), viene meno con la riconsegna all’impresa
    della documentazione stessa.
  2. Le imprese conservano, negli stessi termini di cui al comma 1, la documentazione relativa
    alla formazione e all’aggiornamento professionale eventualmente impartiti agli intermediari
    e ai propri dipendenti direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione, inclusa l’eventuale
    documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione dall’obbligo di
    aggiornamento professionale previste dall’articolo 89, comma 6.
  3. La documentazione di cui ai commi 1 e 3 può essere archiviata e conservata anche
    mediante supporti magnetici, microfilmature, supporti ottici o digitali, o in altra forma
    tecnica equivalente, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo
    2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni.
  4. Le procedure e le modalità di archiviazione e conservazione adottate devono essere
    idonee a garantire l’ordinata tenuta e gestione della documentazione di cui al comma 1.

Art. 68

(Documentazione agli atti delle imprese e degli intermediari)

  1. I distributori, al fine di ridurre gli oneri a carico dei contraenti e degli aderenti, adottano
    modalità di gestione della documentazione idonee ad evitare che venga richiesta, in fase di
    assunzione di nuovi contratti o gestione dei sinistri, documentazione non necessaria o di cui
    già dispongano, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo
    contraente, e che risulti ancora in corso di validità.
    Capo III – Promozione e collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di

comunicazione a distanza
Art. 69
(Ambito di applicazione)

  1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alla promozione e al collocamento,
    effettuate interamente tramite tecniche di comunicazione a distanza, aventi ad oggetto:
    a) contratti di assicurazione sulla vita rivolti a contraenti aventi il domicilio abituale o,
    se persone giuridiche, la sede legale, nel territorio della Repubblica;
    b) contratti di assicurazione contro i danni per la copertura di rischi ubicati nel territorio
    della Repubblica.

49

  1. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla promozione e al collocamento
    tramite internet di contratti di assicurazione a condizione che:
    a) il sito internet contenga l’esplicita avvertenza che il relativo contenuto è rivolto solo
    a contraenti con domicilio abituale o, se persone giuridiche, con sede legale in Stati
    diversi dall’Italia, per quanto riguarda i contratti di assicurazione sulla vita, e alla
    copertura di rischi ubicati al di fuori dell’Italia, per quanto riguarda i contratti di
    assicurazione contro i danni;
    b) il sito internet disponga di procedure tecniche tali da rifiutare proposte o adesioni
    provenienti da contraenti con domicilio abituale o, se persone giuridiche, con sede
    legale in Italia, per quanto riguarda i contratti di assicurazione sulla vita, ovvero
    proposte o adesioni relative alla copertura di rischi ubicati in Italia, per quanto
    riguarda i contratti di assicurazione contro i danni.
    Art. 70

(Attività esercitata in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi)

  1. L’esercizio dell’attività di cui all’articolo 69, comma 1, è consentito alle imprese italiane, alle
    imprese di assicurazione comunitarie abilitate ad operare nel territorio della Repubblica in
    regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, agli intermediari iscritti nel Registro
    e agli intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato membro che siano stati
    inseriti nell’Elenco annesso al Registro di cui all’articolo 38.

Art. 71

(Divieto di discriminazione)

  1. Nella promozione e nel collocamento di contratti di assicurazione a distanza non è
    consentito l’utilizzo di procedure che impediscano a determinate categorie di contraenti di
    contattare il distributore o, nel caso di contratti di assicurazione obbligatoria della
    responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di
    concludere il contratto a distanza.
  2. In particolare non è consentito, ai sensi del comma 1, l’utilizzo di filtri basati sul prefisso
    telefonico del chiamante e di meccanismi o comportamenti idonei a bloccare od ostacolare
    l’elaborazione di preventivi o la prosecuzione della vendita su internet per effetto
    dell’inserimento di particolari valori o informazioni, quali il luogo di residenza o altri fattori di
    discriminazione territoriale.

Art. 72

(Collocamento di contratti non richiesti)

  1. Non è consentito ai distributori di collocare contratti di assicurazione, anche in forma
    collettiva, mediante tecniche di comunicazione a distanza, senza il preventivo consenso
    espresso del contraente o dell’aderente. L’assenza di risposta o il mancato dissenso non
    possono essere considerati espressione del consenso del contraente.
  2. In caso di coperture assicurative proposte in abbinamento a beni o servizi di diversa natura,
    non sono consentite modalità di presentazione del prodotto che prevedano l’accettazione
    automatica di quanto non richiesto e, in ogni caso, meccanismi di opt-out.

Art. 73

(Informazioni precontrattuali in caso di promozione e collocamento a distanza)

50

  1. Al primo contatto e, in ogni caso, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non
    prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione a distanza, i distributori
    forniscono al contraente le informazioni di cui all’articolo 121, comma 1, del Codice, ivi
    incluse quelle sul diritto di recesso ai sensi dell’articolo 67-duodecies del decreto
    legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e comunicano altresì allo stesso:
    a) il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e
    contrattuale secondo quanto previsto dall’articolo 120-quater del Codice e di poter
    modificare la modalità di comunicazione prescelta;
    b) la circostanza che richiederanno al contraente la ritrasmissione della polizza da
    questo sottoscritta, anche attraverso un qualsiasi mezzo telematico o informatico,
    qualora i distributori intendano conservarne traccia documentale. La polizza può
    essere formata come documento informatico nel rispetto delle disposizioni
    normative vigenti in materia.
    Le informazioni sono rese in modo chiaro e comprensibile in conformità a quanto previsto
    dall’articolo 121, comma 3, del Codice.
  2. I distributori predispongono gli strumenti per consentire al contraente di effettuare la scelta
    di cui al comma 1, lettera a), e adottano procedure per mantenere evidenza della scelta
    effettuata dal contraente e della trasmissione o ricezione della documentazione.
  3. Nei termini di cui al comma 1 e secondo le modalità prescelte dal contraente:
    a) i distributori trasmettono la documentazione di cui all’articolo 56, comma 3;
    b) gli intermediari iscritti nel Registro trasmettono altresì un documento conforme
    all’Allegato 3.
  4. Nel caso di collocamento a distanza mediante telefonia vocale, i distributori assolvono agli
    obblighi di informativa precontrattuale e di trasmissione della relativa documentazione nei
    termini di cui all’articolo 121, comma 2, del Codice.
  5. I distributori conservano, ai sensi dell’articolo 67, la documentazione atta a comprovare
    l’adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dai commi precedenti.

Art. 74

(Regole di comportamento in caso di promozione e collocamento a distanza)

  1. Nello svolgimento dell’attività di promozione e collocamento a distanza di contratti di
    assicurazione, i distributori osservano le disposizioni di cui agli articoli 54, 55, 56, 57, 58,
    59, 60, 61, 62, 67 e, limitatamente agli intermediari iscritti nel Registro, le disposizioni di
    cui agli articoli 63 e 64.
  2. I distributori adottano procedure tali da garantire:
    a) la conclusione del contratto solo se sono stati adempiuti gli obblighi di cui agli
    articoli 58 e 59;
    b) l’acquisizione da parte del contraente su supporto durevole delle informazioni
    richieste e di quelle fornite;
    c) la conservazione delle informazioni concernenti l’adempimento degli obblighi di cui
    alla lettera a).
  3. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro, inoltre:
    a) effettuano preventivamente una comunicazione scritta alle imprese preponenti o a

51

quelle per le quali operano, concernente l’applicazione delle tecniche di vendita a
distanza, dalla quale risultino le modalità e l’oggetto delle stesse, nonché l’impegno
a garantire l’osservanza delle disposizioni del presente Capo e ad effettuare
analoga comunicazione per ogni successiva modifica procedurale;
b) osservano le indicazioni e le istruzioni impartite dalle imprese preponenti o da
quelle per le quali operano con riferimento all’utilizzo professionale di siti internet,
profili di social network ed eventuali applicazioni, e verificano la conformità alle
medesime indicazioni e istruzioni di quelli utilizzati dai propri addetti iscritti nella
sezione E;
c) assumono nei confronti delle imprese preponenti o di quelle per le quali operano
ogni responsabilità, anche derivante dall’eventuale intervento di propri addetti,
connessa allo svolgimento dell’incarico tramite tecniche a distanza.

Art. 75

(Trasmissione della documentazione)

  1. I distributori trasmettono al contraente:
    a) entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, la polizza, salvo che la stessa
    sia stata formata come documento informatico nel rispetto delle disposizioni
    normative vigenti in materia;
    b) in corso di contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente.
  2. Nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
    derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di
    assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia
    manifestato il consenso a ricevere la documentazione su supporto durevole, anche tramite
    posta elettronica, nei termini di cui all’articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 13 del 6
    febbraio 2008. La trasmissione della carta verde avviene su supporto cartaceo.

Art. 76
(Utilizzo di call center)

  1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro
    possono avvalersi di call center per la promozione e il collocamento di contratti di
    assicurazione a distanza a condizione che:
    a) l’impresa si avvalga di addetti del call center che siano suoi dipendenti oppure di
    soggetti per i quali abbia assunto la piena responsabilità del relativo operato. In tale
    ultimo caso, l’impresa individua un proprio dipendente quale incaricato del
    coordinamento e del controllo dell’attività svolta dal call center;
    b) l’intermediario assuma la piena responsabilità dell’operato degli addetti e individui,
    per ogni sede del call center, un collaboratore iscritto nella sezione E del Registro,
    incaricato del coordinamento e del controllo della relativa attività.
  2. Le imprese e gli intermediari di cui al comma 1 assicurano che gli addetti del call center:
    a) siano in possesso di adeguate competenze professionali e di una appropriata
    conoscenza delle caratteristiche dei contratti e dei servizi offerti, secondo quanto
    disposto dalla Parte IV;
    b) forniscano al primo contatto il proprio codice identificativo o le proprie generalità, la
    denominazione dell’impresa di assicurazione e, in caso di call center
    dell’intermediario, anche il nominativo di quest’ultimo;
    c) forniscano risposte uniformi tra loro e conformi alle condizioni contrattuali.

52

  1. Le imprese e gli intermediari di cui al comma 1 garantiscono, inoltre, che il contraente:
    a) possa, a richiesta, essere messo in contatto con l’incaricato del coordinamento e
    del controllo del call center;
    b) riceva le informazioni in lingua italiana e in modo corretto, esauriente e facilmente
    comprensibile.

Art. 77

(Sito internet delle imprese di assicurazione)

  1. Nel caso di promozione e di collocamento di contratti di assicurazione tramite internet, le
    informazioni contenute nel sito dell’impresa di cui al Titolo XIII del Codice e relative
    disposizioni di attuazione sono integrate con l’indicazione che l’impresa opera attraverso il
    sito in qualità di distributore di prodotti assicurativi.
    Art. 78
    (Registrazione dei domìni)
  2. I distributori che svolgono attività di promozione e collocamento di prodotti assicurativi
    tramite siti internet sono titolari del relativo dominio.
  3. In conformità a quanto disposto dall’articolo 109, comma 2-bis, del Codice, nel caso in cui
    l’attività di cui al comma 1 è svolta da un intermediario, il titolare del dominio è la persona
    fisica che opera a titolo individuale ovvero la società di intermediazione.
  4. E‘ fatta salva la facoltà dell’impresa di mettere a disposizione degli intermediari di cui si
    avvale, spazi del sito internet di cui sia titolare, per lo svolgimento dell’attività di cui al
    comma 1.

Art. 79

(Sito internet e profili di social network degli intermediari)

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 74, in caso di promozione e collocamento
    tramite internet, il sito, i profili di social network dell’intermediario e le eventuali applicazioni
    utilizzati per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, contengono nella home
    page, ovvero in una apposita pagina direttamente accessibile dalla home page, in maniera
    chiara e visibile, le seguenti informazioni:
    a) i dati identificativi dell’intermediario, il numero di iscrizione nel Registro e l’indirizzo
    del sito internet dove consultare gli estremi della relativa iscrizione;
    b) la sede legale e le eventuali sedi operative;
    c) il recapito telefonico, il numero di telefax, l’indirizzo di posta elettronica e, laddove
    previsto, l’indirizzo di posta elettronica certificata;
    d) di essere soggetto alla vigilanza dell’IVASS;
    e) i recapiti per la presentazione dei reclami e la facoltà per il contraente di avvalersi di
    altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla
    normativa vigente.
  2. Per gli intermediari iscritti nell’Elenco annesso al Registro di cui all’articolo 38, il sito, i
    profili di social network e le eventuali applicazioni di cui al comma 1 contengono le
    seguenti informazioni:

53

a) i dati identificativi dell’intermediario, il numero di iscrizione nel Registro dello Stato
membro di origine e la dichiarazione del possesso dell’abilitazione all’esercizio
dell’attività in Italia;
b) la sede legale e l’eventuale sede secondaria, il recapito telefonico, il numero di
telefax, l’indirizzo di posta elettronica e, in caso di operatività in regime di
stabilimento, l’indirizzo di posta elettronica certificata;
c) l’Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine;
d) i recapiti per le richieste di informazioni e per la presentazione di reclami e la
facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie ai sensi della normativa vigente.

  1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi di sola promozione
    dell’attività di distribuzione.

Art. 80
(Servizi di comparazione)

  1. Gli intermediari che, tramite siti internet o altri mezzi, forniscono informazioni su uno o più
    contratti assicurativi, anche confrontati o ordinati, secondo le modalità di cui all’articolo
    106, comma 1, del Codice:
    a) indicano il dato relativo alla quota di mercato comparata e l’elenco delle imprese di
    assicurazione con le quali hanno sottoscritto accordi finalizzati alla comparazione
    delle polizze; qualora il servizio di cui al comma 1 sia fornito attraverso siti internet,
    tali informazioni sono rese nell’home page o in altra pagina del sito direttamente
    accessibile dall’home page;
    b) garantiscono che il numero delle imprese pubblicizzate ai fini del confronto
    corrisponda a quello delle imprese effettivamente comparate;
    c) in caso di mancata quotazione di una o più delle imprese comparate, esplicitano i
    motivi dell’impedimento e comunicano all’utente le relative quotazioni, anche in un
    momento successivo;
    d) forniscono comparazioni basate non soltanto sul prezzo, ma anche sulle
    caratteristiche principali delle polizze, in base a uno standard uniforme, tale da
    agevolare il confronto tra le diverse offerte;
    e) si dotano di processi di rilevazione delle esigenze assicurative del contraente e di
    quotazione delle garanzie tali da produrre una gamma di prodotti tutti rispondenti
    alle esigenze dallo stesso manifestate;
    f) adottano modalità operative idonee ad evitare forme di abbinamento forzato delle
    coperture accessorie a contratti assicurativi della responsabilità civile auto e
    meccanismi di attribuzione automatica di garanzie non richieste e per le quali non
    sia stata manifestata espressamente la volontà di adesione (opt-out) ;
    g) garantiscono la trasparenza delle remunerazioni riconosciute da ciascuna delle
    imprese all’intermediario per il servizio di comparazione, nonché dei compensi
    riconosciuti dalle imprese, per ciascuna polizza, in caso di conclusione del contratto
    in conformità a quanto previsto dall’articolo 120-bis del Codice;
    h) nel diffondere comunicazioni pubblicitarie si conformano a quanto disposto
    dall’articolo 54, comma 2;
    i) garantiscono la riservatezza delle informazioni acquisite in ragione dell’attività
    svolta in linea con quanto previsto dall’articolo 54, comma 4.

Art. 81

(Procedure per il collocamento tramite internet)

54

  1. I distributori che collocano contratti assicurativi tramite internet rendono disponibili sul
    proprio sito le informazioni relative a:
    a) le diverse fasi da seguire per la conclusione del contratto;
    b) i mezzi tecnici e le modalità per individuare e correggere gli errori di inserimento dei
    dati prima della conclusione del contratto.
  2. Immediatamente prima che il contraente concluda la fase che determina il
    perfezionamento del contratto, il distributore lo avvisa delle conseguenze che tale
    operazione comporta.

Art. 82

(Comunicazioni commerciali non richieste)

  1. I distributori che promuovono contratti assicurativi effettuando comunicazioni commerciali
    mediante tecniche di comunicazione a distanza per l’invio di materiale pubblicitario, per la
    vendita a distanza, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni
    commerciali, richiedono il previo consenso del contraente all’utilizzo della tecnica di
    comunicazione. I distributori predispongono gli strumenti per l’acquisizione del consenso
    del contraente e adottano procedure tali da consentire l’evidenza della prestazione del
    consenso.
  2. Il consenso di cui al comma 1 è prestato in maniera esplicita, in relazione alle diverse
    tipologie di comunicazione, senza oneri per il contraente ed è revocabile in ogni momento.
  3. Salvo opposizione del contraente, i distributori possono utilizzare le tecniche di
    comunicazione a distanza di cui al comma 1 senza acquisire il previo consenso del
    contraente medesimo nel caso in cui questo abbia già fornito i propri recapiti in occasione
    della commercializzazione di un contratto di assicurazione relativo allo stesso ramo
    assicurativo o ad altri rami, purché il prodotto sia distribuito dalla medesima impresa. I
    distributori in occasione di ciascuna comunicazione effettuata ai sensi del presente
    comma informano il contraente della possibilità di opporsi, in ogni momento e senza oneri,
    alla ricezione di ulteriori comunicazioni, indicando le relative modalità.

Art. 83

(Comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza)

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 82, i distributori che promuovono contratti
    assicurativi effettuando comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a
    distanza informano in occasione di ciascuna comunicazione il contraente:
    a) se la comunicazione commerciale è finalizzata al collocamento di contratti
    assicurativi;
    b) della provenienza dei dati personali del contraente e del loro utilizzo;
    c) che ha diritto di revocare il consenso all’utilizzo della comunicazione commerciale
    reso ai sensi dell’articolo 82, comma 1, e di opporsi alle comunicazioni ai sensi
    dell’articolo 82, comma 3, in ogni momento e senza oneri;
    d) sulle modalità per l’esercizio dei diritti di cui alla lettera c).
  2. I distributori assicurano che le comunicazioni commerciali di cui al comma 1 effettuate da
    soggetti terzi per loro conto:
    a) siano accompagnate dalle informazioni di cui al comma 1;

55

b) indichino il nominativo del distributore che commercializza il contratto di
assicurazione;
c) in caso di comunicazione effettuata mediante siti internet, prevedano un link
ipertestuale al sito internet o al profilo di social network del distributore ovvero
l’indicazione del relativo indirizzo.

PARTE IV

Formazione e aggiornamento professionale

Titolo I

Requisiti professionali – formazione e aggiornamento

Art. 84
(Prova di idoneità)

  1. La prova di idoneità per l’iscrizione nelle sezioni A e B del Registro è indetta dall’IVASS, di
    norma una volta l’anno, con provvedimento pubblicato, anche in forma di comunicato,
    nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e per esteso nel Bollettino Ufficiale e nel
    sito internet dell’Istituto.
  2. Il provvedimento che indice la prova fissa una o più sessioni d’esame e stabilisce le sedi
    nonché le modalità di svolgimento e di presentazione della domanda di ammissione alla
    prova.
  3. Per la partecipazione alla prova di idoneità è richiesto il possesso, alla data di scadenza
    del termine per la presentazione della domanda di ammissione, del titolo di studio, non
    inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di
    durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o
    di un titolo di studio estero equipollente.
  4. La prova di idoneità è diretta ad accertare il possesso di conoscenze e competenze
    adeguate all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e/o riassicurativa e consiste
    in un esame scritto, articolato in quesiti a risposta multipla, suddiviso in tre moduli:
    a) Modulo assicurativo, per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa
    (l’esame verte sulle materie di cui all’allegato 5 – Sezione 1);
    b) Modulo riassicurativo, per l’esercizio dell’attività di intermediazione riassicurativa
    (l’esame verte sulle materie di cui all’allegato 5 – Sezione 2);
    c) Modulo assicurativo e riassicurativo, per l’esercizio dell’attività di intermediazione
    assicurativa e/o riassicurativa (l’esame verte sulle materie di cui all’allegato 5 –
    Sezioni 1 e 2).
  5. Per l’ammissione al Modulo riassicurativo di cui alla lettera b) del comma 4 è richiesto il
    possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
    ammissione, dei requisiti di professionalità necessari per l’iscrizione nelle sezioni A o B del
    Registro in qualità di intermediario assicurativo.
  6. Sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a
    sessanta centesimi.

Art. 85

(Commissione esaminatrice)

56

  1. La commissione esaminatrice della prova di idoneità è nominata, per una o più sessioni
    e/o per una o più sedi, con provvedimento dell’IVASS ed è composta da:
    a) almeno un direttore dell’IVASS con funzioni di presidente;
    b) almeno un esperto o specialista dell’IVASS;
    c) almeno due docenti universitari in materie tecniche, giuridiche, economiche e
    finanziarie rilevanti per l’esercizio dell’attività, uno dei quali scelto dall’IVASS tra
    una rosa sufficientemente ampia di nomi indicati congiuntamente dalle principali
    associazioni di categoria.
  2. Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o più dipendenti dell’IVASS.
  3. Il presidente della commissione esaminatrice, ove necessario in ragione delle esigenze di
    celerità connesse all’elevato numero dei candidati, alla pluralità di sessioni o di sedi, può,
    prima dello svolgimento della prova di idoneità, suddividere la commissione in due o più
    sottocommissioni. Il presidente della commissione ripartisce tra le sottocommissioni i
    compiti previsti per l’espletamento della prova di idoneità.
  4. I componenti della commissione esaminatrice non devono trovarsi in alcuna delle
    situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 51 del codice di procedura civile, né
    devono aver tenuto corsi di formazione ai quali abbiano partecipato candidati ammessi
    alla prova.
  5. La commissione e le sottocommissioni si riuniscono su convocazione del presidente,
    anche mediante teleconferenza o altri sistemi di telecomunicazione, e decidono a
    maggioranza con la partecipazione di tutti i componenti. A parità di voti prevale quello del
    presidente.
  6. I compensi da corrispondere ai membri esterni della commissione sono determinati
    dall’IVASS nel provvedimento di nomina.
    Art. 86

(Soggetti tenuti all’obbligo di formazione e aggiornamento)

  1. Sono tenuti all’obbligo di formazione professionale di cui alla presente Parte IV:
    a) gli addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario per il
    quale operano, ai fini dell’iscrizione nella sezione E del Registro;
    b) i produttori diretti delle imprese di assicurazione, ai fini dell’iscrizione nella sezione
    C del Registro;
    c) gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, ai fini dell’iscrizione nelle sezioni E o
    F del Registro;
    d) gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario opera,
    nonché gli addetti dei call center dell’intermediario, prima di intraprendere l’attività;
    e) i dipendenti delle imprese direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione
    assicurativa o riassicurativa, nonché gli addetti dei call center delle imprese, prima
    di intraprendere l’attività.
  2. Sono tenuti all’obbligo di aggiornamento professionale di cui alla presente Parte IV:
    a) le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del Registro;
    b) i soggetti di cui al comma 1.

Art. 87

57

(Soggetti che impartiscono la formazione e l’aggiornamento)

  1. Le imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del Registro impartiscono
    direttamente ovvero organizzano, avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti di cui
    all’articolo 96 commi 1 e 2, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale previsti
    per i soggetti di cui al comma 3.
  2. Per le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del Registro i corsi di aggiornamento
    sono tenuti direttamente dalle imprese, ovvero organizzati dalle imprese o dagli
    intermediari stessi avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti di cui all’articolo 96,
    comma 2.
  3. I corsi sono tenuti o organizzati a cura dell’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del
    Registro o delle relative imprese preponenti:
    a) per le persone fisiche da iscrivere o iscritte nella sezione E del Registro, inclusi
    anche gli intermediari a titolo accessorio;
    b) per gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario
    iscritto nelle sezioni A, B, D o E del Registro opera, ivi inclusi gli addetti dei call
    center.
  4. I corsi sono tenuti od organizzati a cura delle imprese preponenti:
    a) per i produttori diretti da iscrivere o iscritti nella sezione C del Registro;
    b) per gli intermediari a titolo accessorio da iscrivere o iscritti nella sezione F del
    Registro, per i relativi addetti operanti all’interno dei locali e i collaboratori iscritti
    nella sezione E;
    c) per i dipendenti di imprese direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione
    assicurativa e riassicurativa e per gli addetti dei call center.
  5. Nel caso in cui il medesimo soggetto collabori con diversi intermediari di riferimento, questi
    possono attuare idonee forme di coordinamento per ripartire tra loro le relative attività di
    formazione e di aggiornamento professionale, purché sia garantito il rispetto degli
    standard minimi previsti dalla presente Parte IV e la formazione sulle caratteristiche
    tecniche e sugli elementi giuridici dei contratti rispecchi le peculiarità dei diversi prodotti
    distribuiti.
  6. Nel caso di collaborazione orizzontale ciascun intermediario cura esclusivamente gli
    obblighi di formazione e aggiornamento professionale della propria rete di collaboratori. E’
    preclusa la possibilità di organizzare la formazione e l’aggiornamento professionale per i
    dipendenti e/o collaboratori dell’intermediario con il quale è stato intrapreso il rapporto di
    collaborazione orizzontale. Ciascun intermediario può affidare la docenza per i corsi della
    propria rete all’intermediario con cui ha instaurato il rapporto di collaborazione, purché in
    possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’articolo 96, comma 3, oppure alle
    relative imprese preponenti.

Art. 88

(Formazione professionale)

  1. La formazione professionale è:
    a) pertinente e adeguata rispetto all’attività da svolgere e in particolare ai contratti
    oggetto di distribuzione;

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b) mirata al conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate, di
capacità e competenze tecnico-operative e di efficace e corretta comunicazione
con la clientela.

  1. La formazione professionale consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla
    data di presentazione della domanda di iscrizione o dell’inizio dell’attività, a corsi di durata
    non inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all’articolo 91 della
    presente Parte IV.
  2. I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono
    un numero di partecipanti adeguato a garantire l’effettività dell’apprendimento, tenuto
    conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto
    di formazione.
  3. La formazione professionale acquisita ai sensi e per gli effetti del presente articolo rimane
    valida ai fini della reiscrizione nelle sezioni C, E o F del Registro o della ripresa dell’attività,
    se l’inattività non si protrae per oltre cinque anni.
    Art. 89

(Aggiornamento professionale)

  1. L’aggiornamento professionale è finalizzato all’approfondimento e all’accrescimento delle
    conoscenze, competenze e capacità professionali, avuto riguardo anche alla tipologia
    dell’attività svolta e dei prodotti intermediati, all’evoluzione della normativa di riferimento ed
    alle prospettive di sviluppo futuro dell’attività.
  2. L’aggiornamento professionale è svolto annualmente, a partire dal 1° gennaio dell’anno
    successivo a quello di iscrizione nel Registro o a quello di inizio dell’attività di distribuzione.
    In ogni caso, l’aggiornamento professionale è effettuato in occasione dell’evoluzione della
    normativa di riferimento e, con riguardo alla rete distributiva diretta, in occasione
    dell’immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire.
  3. I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono
    un numero di partecipanti adeguato a garantire l’effettività dell’apprendimento, tenuto conto
    della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di
    aggiornamento.
  4. L’aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore
    a 30 ore annuali, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all’articolo 91.
  5. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, per gli intermediari assicurativi a titolo
    accessorio iscritti nella sezione E del Registro e per i relativi addetti all’attività di
    distribuzione operanti all’interno dei locali, l’aggiornamento professionale consiste nella
    partecipazione a corsi di durata non inferiore a 15 ore annuali. Nel caso di variazione
    dell’attività svolta, da accessoria a principale o viceversa, i contenuti dell’aggiornamento e
    la durata dei corsi sono determinati in base all’attività svolta in misura prevalente nel corso
    dell’anno.
  6. Gli obblighi di aggiornamento professionale sono sospesi per:
    a) gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro, temporaneamente non
    operanti a titolo individuale ovvero tramite società iscritte nelle medesime sezioni,
    che abbiano provveduto a dare comunicazione dell’inizio del periodo di
    inoperatività nelle forme stabilite dall’articolo 43;

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b) i soggetti di cui all’articolo 86, comma 2, per i quali ricorra una delle seguenti cause
di impedimento:
(i) gravidanza dall’inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto,
sino ad un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per
comprovate ragioni di salute, nonché per l’adempimento dei doveri collegati
alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
(ii) grave malattia o infortunio, limitatamente alla durata dell’impedimento;
c) gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali degli intermediari iscritti
nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro, gli addetti dei call center e i dipendenti
delle imprese, che non svolgono temporaneamente attività di distribuzione in
quanto assenti continuativamente per oltre 6 mesi per cause diverse da quelle di
cui alla lettera b) o destinati ad altro incarico.

  1. Prima della ripresa dell’attività, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di aggiornamento
    professionale, i soggetti di cui al comma 6 effettuano un aggiornamento professionale non
    inferiore a 30 ore, ovvero a 15 ore per gli intermediari a titolo accessorio iscritti nella
    sezione E e per i relativi addetti all’attività di distribuzione operanti all’interno dei locali. Se
    l’attività riprende nello stesso anno, ovvero nell’anno successivo alla sospensione, restano
    valide le ore eventualmente effettuate prima della sospensione. I nuovi obblighi di
    aggiornamento professionale decorrono a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a
    quello di ripresa dell’attività.

Art. 90

(Modalità di accertamento delle competenze acquisite – Test di verifica)

  1. I corsi di formazione e di aggiornamento professionale si concludono con lo svolgimento di
    un test di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo del quale è sempre rilasciato
    al partecipante un attestato, sottoscritto dal responsabile della struttura che ha effettuato la
    formazione o l’aggiornamento professionale, da cui risultino i soggetti di cui all’articolo 87
    che hanno impartito o organizzato il corso, nonché l’ente formatore di cui gli stessi si sono
    eventualmente avvalsi e i nominativi dei docenti, incluso per entrambi il possesso dei
    requisiti di cui all’articolo 96, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti
    trattati e l’esito positivo dello stesso. L’attestato può essere rilasciato anche in formato
    digitale ai sensi dell’articolo 67, comma 4.
  2. Sono ammessi a sostenere il test di verifica soltanto coloro che dimostrino di aver
    frequentato interamente il numero di ore previste per il corso.
  3. Il test di verifica è svolto a cura del medesimo soggetto che ha effettuato i corsi di
    formazione o di aggiornamento professionale, previo accertamento dell’esatta identità dei
    partecipanti.
  4. Il test di verifica è articolato in un questionario a scelta multipla e risposta singola. Il
    questionario:
    a) è composto da domande che, per numero e complessità, rispondono a criteri di
    adeguatezza, pertinenza e proporzionalità ai contenuti e alla durata del corso di
    formazione o di aggiornamento;
    b) è predisposto a cura del soggetto che effettua il corso, evitando duplicazioni e
    utilizzi ripetuti del medesimo insieme di domande;
    c) può essere elaborato attraverso supporti tecnologici con estrazione casuale delle
    relative domande e risposte da un database sufficientemente ampio, creando
    sequenze differenti per ogni singolo partecipante.

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  1. Il test di verifica dei corsi di formazione professionale di cui all’articolo 88 è effettuato
    esclusivamente in aula. Nell’esecuzione del test non è consentito l’ausilio di alcun supporto
    cartaceo e/o elettronico, né l’utilizzo di telefoni cellulari.
  2. Il test si intende superato dai candidati che abbiano risposto correttamente al sessanta per
    cento (60%) dei quesiti proposti.
  3. I soggetti di cui all’articolo 87 che effettuano la formazione o l’aggiornamento redigono,
    anche in formato digitale ai sensi dell’articolo 67, comma 4, la documentazione necessaria
    a dimostrare il corretto svolgimento dei corsi e dei test e in particolare:
    a) il programma del corso;
    b) i nominativi dei docenti, incluso il possesso dei requisiti di cui all’articolo 96;
    c) il verbale delle procedure di esame con evidenza dei risultati del test;
    d) il questionario somministrato.
  4. Qualora per la formazione o l’aggiornamento ci si avvalga degli enti formatori di cui
    all’articolo 96, commi 1 e 2, i soggetti di cui all’articolo 87 acquisiscono da detti enti la
    documentazione di cui al comma 7.

Titolo II

Modalità di formazione e aggiornamento professionale equivalenti all’aula

Art. 91
(Formazione a distanza)

  1. Ai fini della presente Parte IV, si considerano equivalenti all’aula i corsi di formazione e
    aggiornamento svolti esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
    a) videoconferenza;
    b) webinar;
    c) e-learning.
  2. I soggetti che effettuano i corsi di cui al comma 1 garantiscono l’identificazione dei
    partecipanti, l’effettiva interattività dell’attività didattica e la tracciabilità dei tempi di
    erogazione e di fruizione della formazione. Gli stessi soggetti, anche ai fini del rilascio
    dell’attestato di cui all’articolo 90, comma 1, rendono disponibili per ciascun partecipante
    report contenenti almeno i dati concernenti:
    a) i corsi (titolo, area tematica, modulo, durata);
    b) lo svolgimento dei corsi (data e ora di iscrizione, inizio e fine di fruizione del corso,
    ultimo collegamento, numero di connessioni, durata complessiva della fruizione,
    stato di avanzamento nel corso, rilevazione del materiale visionato, data e ora di
    accesso al materiale visionato).
    Art. 92

(Videoconferenza e webinar)

  1. I corsi effettuati tramite videoconferenza prevedono la compresenza temporale e
    l’interazione video-audio in tempo reale tra docenti e discenti collegati via cavo, etere o
    internet, nonché tra discenti anche in modalità asincrona.
  2. I corsi effettuati tramite webinar prevedono, mediante l’utilizzo di internet, la compresenza
    temporale e l’interazione audio-video in tempo reale, anche attraverso web-cam e

61

microfono, di docenti e discenti e si caratterizzano per la possibilità di visionare slides e di
disporre di uno spazio di lavoro virtuale, in cui tutti i partecipanti possono condividere testi,
immagini, tabelle ed altre informazioni.

  1. La struttura che effettua il corso prevede e attua adeguati controlli sull’effettiva presenza e
    continua partecipazione alla videoconferenza e/o al webinar.

Art. 93
(E-learning)

  1. I corsi effettuati con modalità di e-learning si avvalgono di piattaforme caratterizzate dai
    seguenti elementi essenziali:
    a) tracciabilità dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione, come previsto
    dall’articolo 91, comma 2, secondo lo standard SCORM ovvero attraverso standard
    con le medesime caratteristiche;
    b) fruizione dei materiali didattici attraverso il web e sviluppo di attività formative
    basate su tecnologia LMS (Learning Management System) e in associazione a
    moduli LCMS (Learning Content Management System);
    c) monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento
    del percorso formativo, sia attraverso momenti di valutazione e autovalutazione;
    d) multimedialità, intesa come effettiva integrazione tra diversi media per favorire una
    migliore comprensione dei contenuti;
    e) interazione con docenti/tutor e con gli altri discenti al fine di favorire, tramite le
    nuove tecnologie, la creazione di contesti collettivi di apprendimento;
    f) introduzione di misure atte ad impedire collegamenti simultanei dello stesso utente
    da postazioni diverse (o dalla medesima postazione).

Art. 94

(Funzionalità della piattaforma di e-learning)

  1. Le funzionalità della piattaforma di e-learning prevedono:
    a) l’inserimento di credenziali di accesso per ciascun utente;
    b) un adeguato tempo minimo necessario per la fruizione del corso, in relazione alle
    caratteristiche ed ai contenuti dello stesso, l’inibizione dell’accelerazione della
    fruizione del corso;
    c) la possibilità da parte dell’utente di sospendere la fruizione del corso e poter
    riprendere successivamente dal punto in cui si era interrotto;
    d) la previsione di verifiche random per testare la fruizione e l’apprendimento del
    discente. Tali verifiche saranno determinanti per la prosecuzione del modulo
    formativo;
    e) la possibilità di chiedere e ricevere approfondimenti dal docente mediante tecniche
    a distanza (forum, chat telematiche, instant messaging, e-mail, telefono, etc.);
    f) la somministrazione di test interattivi di apprendimento per ogni modulo formativo,
    dal cui esito dipende l’accesso al modulo formativo successivo.

Titolo III

Disciplina dei prodotti formativi

Art. 95

(Contenuti minimi dell’obbligo formativo e di aggiornamento)

62

  1. La formazione e I’aggiornamento professionale:
    a) sono finalizzati al conseguimento delle conoscenze, competenze e capacità
    necessarie a fornire consulenza professionale, a valutare la coerenza dei prodotti in
    relazione alle richieste e alle esigenze assicurative e previdenziali del contraente in
    un’ottica di protezione dello stesso, nonché ad assistere il contraente medesimo
    nella gestione del rapporto, sia in fase precontrattuale che contrattuale;
    b) prevedono una progettazione per aree e moduli didattici che assicurano un elevato
    livello di professionalità, commisurato alla complessità dell’attività svolta e dei
    prodotti offerti.
  2. La formazione e l’aggiornamento professionale hanno per oggetto nozioni giuridiche,
    tecniche, fiscali ed economiche concernenti l’attività di distribuzione assicurativa e
    riassicurativa. In particolare:
    a) i corsi di formazione professionale prevedono una conoscenza generale di tutte le
    aree tematiche di cui all’allegato 6 e l’approfondimento di specifici argomenti,
    anche in relazione all’attività da svolgere;
    b) i corsi di aggiornamento professionale prevedono, per ciascun anno, moduli di
    approfondimento scelti tra le aree tematiche di cui all’allegato 6 e tengono conto
    dell’evoluzione della normativa di riferimento nonché delle specificità connesse al
    ruolo ricoperto, all’attività e funzioni svolte nonché alla sezione del Registro di
    appartenenza, alla dimensione e complessità dell’attività di distribuzione esercitata
    e alla diversa tipologia dei prodotti distribuiti.
  3. Le conoscenze e competenze dei soggetti che forniscono consulenza sui prodotti di
    investimento assicurativi o vendono tali prodotti sono adeguate alle caratteristiche dei
    prodotti offerti e modulate in ragione della complessità e della continua innovazione nella
    progettazione dei prodotti medesimi, oltre che finalizzate a garantire che vengano fornite al
    contraente le informazioni necessarie e che vengano effettuate valutazioni adeguate in
    relazione ai rischi che caratterizzano tali prodotti.
  4. Nel caso di promozione e collocamento di prodotti assicurativi tramite tecniche di
    comunicazione a distanza, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale
    prevedono un adeguato livello di conoscenza delle tecnologie utilizzate.
  5. Per gli iscritti nelle sezioni A, D o F, e per i loro rispettivi collaboratori, i corsi di formazione
    e di aggiornamento professionale prevedono specifiche cognizioni di informatica tali da
    assicurare un adeguato livello di conoscenza delle applicazioni e delle procedure
    predisposte dall’impresa preponente.
  6. Per gli intermediari incaricati della gestione dei sinistri, i corsi di formazione e di
    aggiornamento professionale prevedono specifiche cognizioni tali da assicurare un
    adeguato livello di conoscenza delle procedure di gestione adottate dall’impresa che
    conferisce l’incarico.
  7. Ai fini dell’esercizio dell’attività di distribuzione riassicurativa o di collocamento di forme
    pensionistiche complementari, i corsi di formazione e di aggiornamento prevedono nozioni
    specifiche relative, rispettivamente, alla disciplina del contratto e dell’impresa di
    riassicurazione e alle norme sulla previdenza complementare.
  8. Il programma dei corsi e il relativo materiale didattico sono posti a disposizione dei
    partecipanti.

63
Titolo IV
Soggetti formatori
Art. 96
(Soggetti formatori)

  1. Qualora non vi provvedano direttamente, i soggetti di cui all’articolo 87 possono
    organizzare la formazione avvalendosi:
    a) delle associazioni di categoria delle imprese di assicurazione e degli intermediari
    assicurativi, creditizi e finanziari, con un numero di iscritti significativo e costituite
    da almeno due anni;
    b) di enti appartenenti ad una Università riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione,
    dell’Università e della Ricerca;
    c) degli enti in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 settore
    EA37, UNI ISO 29990:11 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello
    europeo internazionale.
  2. Qualora non vi provvedano direttamente, i soggetti di cui all’articolo 87 possono
    organizzare l’aggiornamento avvalendosi dei soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c),
    nonché da enti che, pur se non muniti delle certificazioni di cui al comma 1, lettera c),
    svolgano l’attività formativa quale attività prevalente e dispongano di adeguata
    organizzazione e procedure operative.
  3. I docenti incaricati dalle imprese, dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro
    o dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono scelti tra:

a) docenti universitari che esercitano la didattica nelle materie giuridiche, economico-
finanziarie, tecniche, attuariali e fiscali, attinenti le aree tematiche di cui all’allegato

6;
b) soggetti che abbiano maturato una comprovata esperienza almeno quinquennale
nelle materie di cui alla lettera a) del presente comma attraverso l’esercizio della
docenza formativa e/o di attività professionali;
c) dipendenti, anche in quiescenza, di imprese di assicurazione e riassicurazione o di
intermediari iscritti nella sezione D del Registro, intermediari iscritti nelle sezioni A
e B del Registro, purché in possesso di una comprovata esperienza professionale
maturata in almeno un quinquennio di svolgimento dell’attività e di adeguata
capacità didattica.

  1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del Registro, che intendono impartire
    direttamente la formazione o l’aggiornamento professionale alla propria rete di
    collaboratori, possono avvalersi, in tutto o in parte, di docenti in possesso dei requisiti di
    professionalità previsti dal comma 3, ovvero provvedere direttamente in qualità di docenti
    se in possesso dei medesimi requisiti.
  2. Costituisce fattore impeditivo all’attività di docenza la mancanza di uno dei requisiti di
    onorabilità previsti dall’articolo 110 del Codice nonché l’irrogazione della sanzione della
    radiazione dal registro o di ogni altra analoga misura espulsiva da albi, ruoli, ordini, collegi
    o altri elenchi professionali.

PARTE V – Disposizioni transitorie e finali

Titolo I

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Abrogazioni
Art. 97
(Abrogazioni)

  1. Fermo quanto previsto dal successivo comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente
    Regolamento sono abrogati:
    a) il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006;
    b) il Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, ad eccezione dell’articolo 13;
    c) il Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014;
    d) il Regolamento IVASS n. 8 del 24 febbraio 2015.
  2. In relazione a violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento
    continuano ad applicarsi, al fine dell’individuazione delle singole fattispecie violative e delle
    relative sanzioni, le disposizioni contenute negli abrogati Regolamenti di cui al comma 1.

Titolo II
Disposizioni transitorie
Art. 98
(Gestione del Registro)

  1. Fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all’articolo 108-bis del Codice
    restano attribuite all’IVASS le funzioni di registrazione degli intermediari assegnate
    all’Organismo di cui al medesimo articolo.
  2. Le modalità di registrazione diretta da parte degli intermediari saranno disciplinate in un
    successivo provvedimento.

Art. 99

(Intermediari iscritti contemporaneamente nella sezione A e nella sezione E del

Registro)

  1. L’IVASS procede d’ufficio alla cancellazione degli intermediari che, alla data di entrata in
    vigore del presente Regolamento, siano contemporaneamente iscritti nella sezione A ed E
    del Registro.
  2. In particolare procede alla cancellazione:
    a) della iscrizione nella sezione A, se in tale sezione l’intermediario non è operativo;
    b) della iscrizione nella sezione E, se l’intermediario risulta operativo nella sezione A.
  3. A tal fine, l’IVASS adotta il procedimento di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto
    1990, n. 241.

Art. 100

(Iscrizione nel Registro delle persone fisiche in forza della precedente iscrizione nell’Albo
nazionale degli agenti di assicurazione e nell’Albo dei mediatori di assicurazione e

riassicurazione)

  1. Le persone fisiche che, alla data del 1° gennaio 2007, erano iscritte nell’Albo nazionale
    degli agenti di assicurazione o nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione e

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alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non hanno effettuato il
trasferimento nel Registro, mantengono il titolo per l’iscrizione a condizione che:
a) siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1 del Codice;
b) nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione,
abbiano partecipato a corsi di formazione professionale di durata non inferiore a 60
ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all’articolo 91.

  1. Le persone fisiche di cui al comma 1 presentano istanza di iscrizione secondo le modalità
    previste dall’articolo 9, comma 3.

Art. 101

(Termini per gli iscritti nella sezione D del Registro)

  1. Gli intermediari che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono iscritti
    nella sezione D del Registro, entro il 23 febbraio 2019 comunicano all’IVASS, secondo le
    modalità di cui all’articolo 9, comma 3, i dati identificativi della persona fisica o delle
    persone fisiche individuate quali responsabili dell’attività di distribuzione.
  2. Nella comunicazione gli iscritti nella sezione D attestano di aver accertato che i soggetti di
    cui al comma 1 sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 2.

Art. 102

(Termini per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio di cui all’articolo 1, comma 1,

lettera cc-septies del Codice)

  1. Gli intermediari che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono iscritti
    nel Registro ed esercitano attività corrispondente a quella definita dall’articolo 1, comma 1,
    lettera cc-septies del Codice, su incarico diretto di una o più imprese di assicurazione,
    sono tenuti entro il 23 febbraio 2019 a comunicare all’IVASS che l’attività è svolta a titolo
    accessorio ai fini di cui all’articolo 109-bis del Codice.
  2. Per gli intermediari di cui al comma 1 che dichiarano di operare su incarico di una o più
    imprese di assicurazione, l’IVASS provvede d’ufficio al trasferimento in via transitoria nella
    sezione A del Registro ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio
    2018, n. 68 con evidenza della qualifica di intermediario assicurativo a titolo accessorio.
  3. Entro il termine di cui al comma 1, gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro
    e Elenco annesso, che si avvalgono di collaboratori iscritti nella sezione E operanti a titolo
    accessorio, ne danno comunicazione secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
    L’IVASS provvede ad indicare nel Registro la qualifica di intermediario assicurativo a titolo
    accessorio.
  4. Gli intermediari che esercitano attività corrispondente a quella definita dall’articolo 1,
    comma 1, lettera cc)-septies del Codice per la quale è previsto l’obbligo di iscrizione nella
    sezione F del Registro, presentano entro il 23 febbraio 2019 istanza di iscrizione secondo
    le modalità di cui all’articolo 9, comma 3, e, a tal fine, si dotano della firma elettronica di cui
    all’articolo 2, comma 1, lettera u).
  5. In attesa dell’iscrizione, i soggetti che presentano l’istanza nel termine previsto possono
    continuare ad esercitare l’attività precedentemente svolta.
  6. Entro il 23 febbraio 2019, i soggetti iscritti in via transitoria nella sezione A del Registro ai
    sensi del comma 2, accertano il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 48, comma 1,

66

lettere a) e b), in capo agli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei propri locali. Nel
caso in cui ne riscontrino l’insussistenza, si astengono dall’utilizzarli per l’esercizio
dell’attività di distribuzione.

  1. L’IVASS, in caso di rigetto dell’iscrizione, ne dà comunicazione scritta agli interessati, con
    le modalità di cui all’articolo 29.

Art. 103

(Termini per l’impresa che opera in qualità di distributore)

  1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, operano in qualità
    di distributori, entro il 23 febbraio 2019 comunicano all’IVASS, secondo le modalità di cui
    all’articolo 9, comma 3, i dati identificativi della persona fisica o, se previste, delle persone
    fisiche individuate quali responsabili della distribuzione.
  2. Nella comunicazione le imprese attestano di aver accertato che i soggetti di cui al comma
    1 sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 41, comma 2.
  3. Entro il termine di cui al comma 1 le imprese che operano in qualità di distributori
    accertano il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 41, comma 7, lettera a), in
    capo ai dipendenti direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione.

Art. 104

(Termini per l’adozione da parte delle imprese delle politiche di organizzazione, gestione

e controllo della distribuzione)

  1. Le imprese si adeguano alle disposizioni dell’articolo 46 a decorrere dall’esercizio 2019.
  2. Per l’esercizio 2018 il controllo delle reti distributive viene effettuato ai sensi dell’articolo 40
    del Regolamento ISVAP n. 5/2006 e il rapporto viene redatto e trasmesso secondo le
    disposizioni ivi contenute.
  3. La prima relazione annuale viene redatta ai sensi dell’articolo 46, comma 4, con riferimento
    all’esercizio 2019, secondo le modalità e nei termini previsti dal provvedimento richiamato
    dall’articolo 46, comma 5.
  4. Fino all’adozione del provvedimento di cui all’articolo 46, comma 5, continua ad applicarsi il
    provvedimento ISVAP n. 2743 del 27 ottobre 2009.
    Art. 105

(Termini per la comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 109, comma 4-sexies

del Codice)

  1. Gli iscritti nelle sezioni A, B e D del Registro comunicano i dati di cui all’articolo 109,
    comma 4-sexies del Codice, secondo le modalità che saranno indicate in un successivo
    provvedimento.
  2. Secondo le modalità contenute nel provvedimento di cui al comma 1, le imprese di
    assicurazione che si avvalgono di produttori diretti iscritti nella sezione C del Registro
    attestano di avere accertato, per ciascuno dei produttori, che non sussistono le condizioni
    impeditive all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo 109,
    comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di stretti legami.
  3. I soggetti di cui al comma 1 che si avvalgono di intermediari iscritti nella sezione E del

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Registro attestano nella medesima comunicazione di aver accertato, per ciascuno dei
medesimi intermediari, che non sussistono le condizioni impeditive all’esercizio dei poteri
di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice con
riferimento alla sussistenza di partecipazioni o stretti legami.

  1. Agli intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti in via transitoria nella sezione A del
    Registro ai sensi dell’articolo 102, comma 2, si applica quanto previsto dai commi 1 e 3.

Art. 106

(Formazione e aggiornamento professionale)

  1. Le imprese garantiscono che i propri dipendenti direttamente coinvolti nell’attività di
    distribuzione alla data del 23 febbraio 2019 siano in possesso di adeguate conoscenze e
    competenze professionali e che assolvano agli obblighi di aggiornamento professionale di
    cui all’articolo 89 a decorrere dall’anno 2019.
  2. La formazione professionale conseguita dagli addetti dei call center delle imprese in
    conformità ai criteri fissati dal Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e dal
    Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014 rimane valida a condizione che l’attività sia
    iniziata entro il 23 febbraio 2019.
  3. Le ore di aggiornamento professionale effettuate entro il 23 febbraio 2019 in conformità ai
    criteri fissati dal Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e dal Regolamento IVASS
    n. 6 del 2 dicembre 2014 sono valide ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti dal
    presente Regolamento, fermo restando il monte ore complessivo di cui all’articolo 89 per
    l’anno 2019.
  4. La formazione professionale conseguita alla data del 23 febbraio 2019 in conformità ai
    criteri fissati dal Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e dal Regolamento IVASS
    n. 6 del 2 dicembre 2014 è valida:
    a) ai fini della prima iscrizione e dell’inizio dell’attività da parte degli addetti operanti
    all’interno dei locali dell’intermediario, se la domanda di iscrizione è presentata
    ovvero l’attività è iniziata entro e non oltre dodici mesi dalla data del
    conseguimento;
    b) ai fini della reiscrizione e della ripresa dell’attività degli addetti operanti all’interno
    dei locali dell’intermediario, se la domanda di reiscrizione è presentata ovvero
    l’attività è ripresa entro e non oltre cinque anni dalla data in cui è intervenuta
    l’inattività.

Titolo III
Disposizioni finali
Art. 107

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

  1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel
    Bollettino e sul sito internet dell’IVASS ed entra in vigore il 1° ottobre 2018.
  2. Le imprese e gli intermediari si adeguano alle disposizioni di cui alla Parte IV entro il 23
    febbraio 2019.

68

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente
firmato digitalmente Salvatore Rossi

REGOLAMENTO IVASS N. 41 DEL 2 AGOSTO 2018

REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA,
PUBBLICITÀ E REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE
ASSICURAZIONI PRIVATE.

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto
2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 303 del 31 dicembre 2012,
che ha approvato lo Statuto dell’IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’IVASS ed il relativo organigramma, approvati
dal Consiglio dell’Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n.
68 del 10 giugno 2013, recanti il piano di riassetto organizzativo dell’IVASS, emanato ai
sensi dell’articolo 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a),
dello Statuto dell’IVASS;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e
integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni e
integrazioni, recante il Codice del consumo, e in particolare gli articoli 67-bis e seguenti;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni,
recante il Codice dell’amministrazione digitale;
VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

2

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e
integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con la legge 17 dicembre 2012, n.
221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, ed in particolare l’articolo 22,
comma 8, il quale prevede che, “al fine di favorire una più efficace gestione dei rapporti
contrattuali assicurativi anche in via telematica, l’IVASS, sentite l’ANIA e le principali
associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, disciplini con proprio regolamento
le modalità attraverso cui le imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio dei rami danni
e vita, nell’ambito dei requisiti organizzativi di cui all’articolo 30 del Codice delle
assicurazioni, prevedono nei propri siti internet apposite aree riservate a ciascun contraente”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26
novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti
d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;
VISTO il Regolamento delegato (UE) della Commissione dell’8 marzo 2017, che integra il
regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai
documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e
assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto
riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le
informazioni chiave e le condizioni per adempiere l’obbligo di fornire tali documenti;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione del 21 settembre 2017,
che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di
assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 della Commissione, che stabilisce un
formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo;
VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”,
recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, a
promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela del consumatore anche in
applicazione dei principi del diritto dell’Unione europea in materia di libera circolazione,
concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di
concorrenza;
VISTA la Circolare ISVAP n. 551/D dell’1 marzo 2005, avente ad oggetto le disposizioni in
materia di trasparenza dei contratti di assicurazione sulla vita;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, concernente la disciplina degli
obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al titolo XIII del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private, e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, recante disposizioni in materia di
promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione;

3

VISTO il Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015, concernente la definizione delle misure
di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di
assicurazioni, intermediari e clientela;
VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull’attuazione delle disposizioni di
cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per
l’adozione di atti regolamentari e generali dell’Istituto,
CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alla normativa nazionale e dell’Unione
Europea;
CONSIDERATA, altresì, la necessità di revisione periodica della normativa, di cui all’articolo
23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, nonché di semplificazione e riordino della disciplina
di settore,

adotta il seguente
REGOLAMENTO

INDICE
TITOLO I – Disposizioni generali
Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)
TITOLO II – Disposizioni in materia di informativa
CAPO I – Obblighi di carattere generale
Art. 4 (Criteri di redazione e comunicazione delle informazioni)
Art. 5 (Riesame e revisione)
Art. 6 (Trasferimento di agenzia e operazioni societarie straordinarie)
Art. 7 (Riscontro a richieste di informazioni)
Art. 8 (Archiviazione e conservazione dei documenti)
Art. 9 (Contratti in forma collettiva)
CAPO II – Obblighi relativi ai prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti
d’investimento assicurativi
Art. 10 (Documentazione e pubblicazione nel sito internet)
Art. 11 (Proposta di assicurazione e altri documenti relativi all’emissione del contratto)
Art. 12 (Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai

prodotti d’investimento assicurativi – DIP Vita)

4

Art. 13 (Rubriche del DIP Vita e loro contenuto informativo)
Art. 14 (Impiego di icone)
Art. 15 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita

diversi dai prodotti d’investimento assicurativi – DIP aggiuntivo Vita)

Art. 16 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi

multirischi – DIP aggiuntivo Multirischi)

Art. 17 (Comunicazioni in caso di esercizio di opzioni contrattuali)
Art. 18 (Comunicazioni in corso di contratto)
Art. 19 (Trasformazione di contratto)
CAPO III – Obblighi relativi ai prodotti d’investimento assicurativi
Art. 20 (Documentazione e pubblicazione nel sito internet)
Art. 21 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento

assicurativi – DIP aggiuntivo IBIP)

Art. 22 (Lettera di conferma d’investimento dei premi per i contratti unit linked)
Art. 23 (Comunicazioni in caso di esercizio di opzioni contrattuali)
Art. 24 (Pubblicazione periodica)
Art. 25 (Estratto conto annuale)
Art. 26 (Comunicazione in caso di perdite)
CAPO IV – Obblighi relativi ai prodotti assicurativi danni
Art. 27 (Documentazione e pubblicazione nel sito internet)
Art. 28 (Polizza)
Art. 29 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi

danni – DIP aggiuntivo Danni e DIP aggiuntivo R.C. auto)
TITOLO III – Disposizioni in materia di prodotti assicurativi
CAPO I – Pubblicità dei prodotti assicurativi
Art. 30 (Caratteristiche generali della pubblicità dei prodotti assicurativi da parte

dell’impresa)

Art. 31 (Elementi della pubblicità)
Art. 32 (Pubblicità dei rendimenti dei prodotti d’investimento assicurativi)
CAPO II – Realizzazione dei prodotti assicurativi
Art. 33 (Semplificazione dei contratti)
Art. 34 (Realizzazione di prodotti assicurativi da parte di più soggetti)
Art. 35 (Conflitti di interesse nella realizzazione ed esecuzione dei contratti di

assicurazione)

Art. 36 (Finanza etica e sostenibile)
CAPO III – Disposizioni particolari relative ad alcuni contratti
Art. 37 (Contratti unit linked)
Art. 38 (Contratti Infortuni e Malattia)
Art. 39 (Contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento)
Art. 40 (Variazione del tasso di interesse garantito)

5

CAPO IV – Gestione telematica dei rapporti assicurativi
Art. 41 (Sito internet)
Art. 42 (Aree riservate)
Art. 43 (Accesso alle aree riservate)
Art. 44 (Attivazione dell’area riservata)
Art. 45 (Rischi particolari)
Art. 46 (Gestione digitale delle informazioni contrattuali)
TITOLO IV – Disposizioni transitorie e finali
Art. 47 (Disposizioni transitorie)
Art. 48 (Abrogazioni)
Art. 49 (Pubblicazione ed entrata in vigore)
Elenco degli allegati

  1. Modello di Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi
    dai prodotti d’investimento assicurativi – DIP Vita
  2. Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi
    vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi – DIP aggiuntivo Vita
  3. Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi
    multirischi – DIP aggiuntivo Multirischi
  4. Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti
    d’investimento assicurativi – DIP aggiuntivo IBIP
  5. Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi
    danni – DIP aggiuntivo Danni
  6. Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi
    R.C.auto – DIP aggiuntivo R.C.auto
  7. Modello di informativa in caso di trasformazione

6
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Fonti normative)

  1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 9, comma 2, 120-
    quater, comma 7, 182, comma 7, 183, commi 2 e 3, 185, commi 4 e 5, 185-ter, commi 3 e
    4, 191, comma 1, lettere a), b), o) e q), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2
(Definizioni)

  1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni contenute nel decreto legislativo 7
    settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni. In aggiunta si intende
    per:
    a) “aderente”: il soggetto che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura di
    un contratto assicurativo collettivo, manifestando un’espressa volontà e sostenendo
    in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l’onere economico del premio;
    b) “contratto index linked”: il contratto di assicurazione sulla vita in cui sono presenti
    prestazioni direttamente collegate a un indice azionario o ad altro valore di
    riferimento;
    c) “contratto unit linked”: il contratto di assicurazione sulla vita in cui sono in cui sono
    presenti prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo
    interno detenuto dall’impresa di assicurazione oppure al valore delle quote di OICR;
    d) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e
    integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
    e) “distributore”: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo
    accessorio e impresa di assicurazione o riassicurazione;
    f) “fondo interno”: il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi
    detenuti dall’impresa ed espresso in quote;
    g) “forme pensionistiche complementari”: le forme pensionistiche di cui all’articolo 1,
    comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive
    modificazioni e integrazioni;
    h) “gestione separata”: un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri
    attivi detenuti dall’impresa di assicurazione, in funzione del cui rendimento si
    rivalutano le prestazioni dei contratti a esso collegati;
    i) “impresa” o “impresa di assicurazione”: la società autorizzata secondo quanto
    previsto nelle direttive comunitarie sull’assicurazione diretta;
    l) “intermediario”: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un’impresa di
    assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un
    intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso
    l’attività di distribuzione assicurativa;

7

m) “DIP Danni”: l’IPID, ossia il documento informativo per i prodotti assicurativi danni,
come disciplinato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1469 dell’11 agosto
2017 che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al
prodotto assicurativo;
n) “KID”: il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d’investimento
assicurativi, come disciplinato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/653 dell’8 marzo
2017, che integra il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014, relativo
ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al
dettaglio e assicurativi preassemblati;
o) “OICR”: gli Organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera k), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive
modificazioni ed integrazioni;
p) “polizza”: documento probatorio del contratto di assicurazione, ai sensi dell’articolo
1888 del Codice civile;
q) “posta elettronica”: servizio internet tramite il quale ogni utente abilitato può inviare e
ricevere dei messaggi utilizzando un computer o altro dispositivo elettronico
connesso in rete attraverso un proprio account di posta registrato presso un provider
del servizio;
r) ”posta elettronica certificata”: sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e
l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute
opponibili ai terzi;
s) “prodotti assicurativi danni”: i prodotti emessi da imprese di assicurazione
nell’esercizio delle attività rientranti nei rami danni definiti dall’articolo 2, comma 3, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni
Private;
t) “prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi”: i prodotti
emessi da imprese di assicurazione nell’esercizio delle attività rientranti nei rami vita
definiti dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante il Codice delle Assicurazioni Private, qualora le prestazioni siano dovute
soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o infermità;
u) “prodotto d’investimento assicurativo”: un prodotto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1,
numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione, secondo quanto
previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera ss-bis), del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private, non include:
1) i prodotti assicurativi non vita elencati all’allegato I della direttiva 2009/138/CE
(Rami dell’assicurazione non vita);
2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano
dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o
infermità;
3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come
aventi lo scopo precipuo di offrire all’investitore un reddito durante la pensione e
che consentono all’investitore di godere di determinati vantaggi;
4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che
rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva
2009/138/CE;
5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo
finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non
può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;

8

v) “pubblicità”: ogni messaggio, diffuso con qualsiasi mezzo di comunicazione e con
qualunque modalità, avente la finalità di promuovere i prodotti assicurativi;
z) “reti di vendita multilevel marketing”: le reti distributive operanti con tecniche di
vendita quali il multilevel marketing, il network marketing o affini in cui, tra l’altro, il
venditore procaccia clienti che possono diventare a loro volta venditori e percepisce
una remunerazione sia sul contratto direttamente venduto che sui contratti venduti
dagli altri componenti la rete che egli stesso ha arruolato;
aa) “set informativo”: l’insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati
unitariamente al contraente, prima della sottoscrizione del contratto, e pubblicati nel
sito internet dell’impresa.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

  1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione che pubblicizzano e
    commercializzano i prodotti assicurativi nel territorio della Repubblica.
  2. Le disposizioni previste per le imprese di assicurazione si applicano anche agli
    intermediari che realizzano prodotti assicurativi ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento
    delegato (UE) 2017/2358.
  3. In deroga al comma 1, non si applicano alle imprese di assicurazione comunitarie operanti
    in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, ad
    eccezione dei contratti relativi all’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per
    la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, gli articoli 42, 43, 44, 45 e 46.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA

CAPO I

Obblighi di carattere generale

Art. 4

(Criteri di redazione e comunicazione delle informazioni)

  1. La documentazione precontrattuale e contrattuale:
    a) è scritta in un linguaggio e uno stile chiaro e sintetico, così da facilitare la
    comprensione delle informazioni in essa contenute;
    b) è presentata e strutturata in modo tale da essere chiara e di facile lettura ed ha
    caratteri di dimensione leggibile. Se prodotta a colori, non deve essere meno
    comprensibile nel caso in cui sia stampata o fotocopiata in bianco e nero;
    c) utilizza termini quali “garanzia”, “garantito” e “garantisce”, o termini ad essi similari,
    solo con riferimento a contratti per i quali l’impresa presta direttamente la specifica
    garanzia, evitando l’uso di tali termini nell’ipotesi di impegni assunti da terzi a
    corrispondere importi;

9

d) utilizza il termine “capitale protetto” solo con riferimento a contratti per i quali è
prevista l’adozione di particolari tecniche di gestione che mirano a minimizzare la
possibilità di perdita del capitale investito; in tali casi va evidenziato che la protezione
non costituisce garanzia di assoluta conservazione del capitale o di rendimento
minimo;
e) assicura la coerenza delle informazioni contenute in ogni sua parte;
f) non utilizza espressioni o formulazioni di natura pubblicitaria o promozionale.

  1. I documenti precontrattuali di cui agli articoli 12, 15, 16, 21 e 29:
    a) non contengono meri rinvii alle condizioni di polizza;
    b) limitano i riferimenti normativi ai casi strettamente necessari;
    c) non contengono formulazioni che fanno riferimento, anche indiretto, a una
    approvazione del loro contenuto da parte dell’IVASS.
  2. Gli obblighi di comunicazione e di consegna previsti dal presente regolamento sono
    adempiuti con le modalità di cui all’articolo 120-quater del Codice, secondo quanto
    indicato dal contraente, anche contestualmente, per ciascuna tipologia di comunicazione
    e di consegna. Il contraente può effettuare la scelta sulle modalità di comunicazione
    anche con riguardo a tutti gli eventuali successivi contratti stipulati con la medesima
    impresa.
  3. Per i contratti in forma collettiva, l’informativa può essere trasmessa anche attraverso la
    collaborazione del contraente e fermo il dovere di vigilanza dell’impresa sull’operato di
    quest’ultimo.
  4. L’impresa documenta la scelta di cui all’articolo 120-quater del Codice nonché le eventuali
    modifiche intervenute in corso di contratto. In particolare, l’impresa documenta
    l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica fornito dal contraente ed eventuali
    aggiornamenti.
  5. La comunicazione con cui è inviata la documentazione fa riferimento alla scelta del
    contraente e alla possibilità di modificare in ogni momento la scelta relativa alle modalità
    dell’informativa, ricevendo la documentazione su altro supporto. La scelta del contraente
    relativa alla modalità dell’informativa si applica solo alle future comunicazioni per le quali è
    stata effettuata la scelta.
  6. In ogni caso, la scelta di cui all’articolo 120-quater del Codice non autorizza l’invio di
    materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali.

Art. 5
(Riesame e revisione)

  1. L’impresa riesamina le informazioni contenute nel set informativo ogniqualvolta
    intervengano cambiamenti che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle
    informazioni che vi figurano e, comunque, con cadenza di almeno dodici mesi dalla data
    della pubblicazione iniziale dei documenti.

10

  1. Il riesame di cui al comma 1 serve a verificare se le informazioni che figurano nei
    documenti sono ancora accurate, corrette, chiare, non fuorvianti e conformi ai requisiti
    previsti dal presente regolamento e dalle altre disposizioni applicabili.
  2. Se il riesame evidenzia necessità di modifiche, l’impresa rivede il contenuto dei
    documenti. La versione rivista è resa disponile nel sito internet dell’impresa indicando la
    data dell’ultima versione aggiornata. L’impresa assicura l’eliminazione dal sito delle
    versioni precedenti.
  3. L’impresa comunica al contraente e all’aderente le eventuali variazioni delle informazioni
    contenute nelle condizioni di assicurazione per effetto di modifiche alla normativa
    successive alla conclusione del contratto. Per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti
    d’investimento assicurativi e per i prodotti d’investimento assicurativi, l’informativa può
    essere fornita in occasione della prima comunicazione da trasmettere in adempimento
    agli obblighi di informativa previsti dalla normativa vigente.

Art. 6

(Trasferimento di agenzia e operazioni societarie straordinarie)

  1. Nei casi di chiusura d’agenzia o assegnazione di portafoglio a un nuovo intermediario,
    l’impresa fornisce al contraente apposita informativa. La comunicazione, da rendere entro
    il termine di dieci giorni dalla data di efficacia della chiusura o assegnazione, indica i
    riferimenti della nuova sede (indirizzo e recapito telefonico), nonché le generalità del
    nuovo intermediario.
  2. Nei casi di modifiche statutarie attinenti al cambio di denominazione sociale o al
    trasferimento di sede sociale, l’impresa, entro il termine di dieci giorni dalla data di
    efficacia della modifica, comunica al contraente e ai beneficiari irrevocabili la variazione
    intervenuta.
  3. Nei casi di trasferimento di portafoglio, di fusione o di scissione, l’impresa che acquisisce
    il contratto trasmette al contraente e agli aventi diritto specifica informativa. L’informativa,
    da rendere entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento o dell’avviso
    dell’IVASS, fornisce notizie in merito alla nuova denominazione sociale e alla sede
    dell’impresa che acquisisce il contratto, al distributore cui viene assegnato il contratto e,
    qualora previsto, al diritto di recesso dei contraenti. L’efficacia del recesso è condizionata
    al perfezionamento dell’operazione societaria straordinaria.
  4. Per i contratti in forma collettiva le informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rese
    dall’impresa al contraente e all’aderente.
  5. Le informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono, altresì, rese disponibili per un periodo di
    almeno sei mesi nella home page del sito internet dell’impresa che acquisisce il contratto.
    Per le operazioni societarie di cui al comma 3, anche l’impresa cedente, incorporata o
    scissa rende disponibile per almeno sei mesi nella home page del proprio sito internet la
    notizia dell’operazione con l’inserimento di un link che rimanda alla home page del sito
    internet dell’impresa che ha acquisito il contratto.

11
Art. 7

(Riscontro a richieste di informazioni)

  1. L’impresa fornisce riscontro a ogni richiesta d’informazione presentata dal contraente,
    dall’aderente o dagli altri aventi diritto, in merito alla richiesta di ricevere le condizioni
    contrattuali, all’esistenza o all’evoluzione del rapporto assicurativo e alle modalità di
    determinazione della prestazione assicurativa entro venti giorni dalla ricezione della
    richiesta.
  2. Il riscontro alle richieste concernenti la verifica degli importi delle prestazioni liquidate
    contiene le indicazioni necessarie per consentire all’interessato l’accertamento della
    conformità dei calcoli alle condizioni di assicurazione e, per quanto concerne i contratti
    dei rami Vita, è corredato dai calcoli relativi allo sviluppo delle prestazioni.

Art. 8

(Archiviazione e conservazione dei documenti)

  1. L’impresa adotta procedure interne di archiviazione e conservazione dei documenti e
    dell’adempimento degli obblighi di consegna e di informativa di cui al presente
    regolamento, in coerenza con le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  2. Le procedure e le modalità di archiviazione e conservazione adottate devono essere
    idonee a garantire l’ordinata tenuta e gestione della documentazione di cui al comma 1.
  3. Le imprese, al fine di ridurre gli oneri a carico dei contraenti, adottano modalità di gestione
    della documentazione idonee a evitare che venga richiesta, in fase di assunzione di nuovi
    contratti o gestione dei sinistri, documentazione non necessaria o di cui già dispongano,
    avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo contraente, e che
    risulti ancora in corso di validità.
  4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche riguardo ai rapporti relativi ai contratti
    assicurativi collettivi.

Art. 9

(Contratti in forma collettiva)

  1. L’impresa d’assicurazione che stipula contratti in forma collettiva predispone il set
    informativo secondo le disposizioni relative a ciascun tipo di prodotto previsto dal presente
    regolamento.
  2. Il set informativo è consegnato al contraente e, nei limiti e con le modalità di cui alla
    regolamentazione sulla distribuzione assicurativa, all’aderente.
  3. Il modulo di adesione da consegnare all’aderente contiene:

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a) l’informazione relativa al diritto di ricevere il set informativo, nei limiti e con le modalità
di cui alla regolamentazione sulla distribuzione assicurativa;
b) l’informazione relativa al diritto di richiedere all’impresa le condizioni contrattuali, nel
caso in cui la consegna delle stesse non sia prevista dalla regolamentazione sulla
distribuzione assicurativa;
c) l’informazione relativa al diritto di richiedere all’impresa le credenziali per l’accesso
alle aree riservate di cui al Titolo III, Capo IV.

  1. Gli assicurati hanno diritto di richiedere all’impresa le condizioni contrattuali nel caso in cui
    non sia prevista la relativa consegna ai sensi della regolamentazione sulla distribuzione
    assicurativa.

CAPO II

Obblighi relativi ai prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento

assicurativi

Art. 10

(Documentazione e pubblicazione nel sito internet)

  1. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 185 del Codice, l’impresa di assicurazione
    redige:
    a) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai
    prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita);
    b) il documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita
    diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita);
    c) nei casi di cui all’articolo 16, in deroga alla lettera b), il documento informativo
    precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo
    Multirischi).
  2. Oltre ai documenti di cui al comma 1, sono altresì predisposti:
    a) le condizioni di assicurazione, comprensive del glossario;
    b) un modulo di proposta o, ove non previsto, il modulo di polizza.
  3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 costituiscono il set informativo e:
    a) sono individualmente numerati in ogni pagina, con indicazione del numero totale delle
    pagine di ciascun documento (esemplificamene: 1 di 6, 2 di 6,…) e, in prima pagina,
    della data dell’ultimo aggiornamento dei dati in essi contenuti;
    b) sono contestualmente consegnati al contraente, nell’ultima versione disponibile ai
    sensi dell’articolo 5;
  4. Nel caso di contratti in cui sono abbinate più garanzie relative a prodotti assicurativi vita
    diversi dai prodotti d’investimento assicurativi di cui al presente Capo, è redatto un unico
    DIP Vita e un unico DIP aggiuntivo Vita anche se le garanzie oggetto di abbinamento
    sono prestate da imprese differenti, oppure se il prodotto è realizzato da più soggetti.

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  1. Non appena disposta la commercializzazione di un nuovo prodotto, l’impresa pubblica nel
    proprio sito internet i documenti di cui ai commi 1 e 2 relativi al prodotto. Fatto salvo
    quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, la pubblicazione è mantenuta per tutta la durata
    della commercializzazione.

Art. 11

(Proposta di assicurazione e altri documenti relativi all’emissione del contratto)

  1. In caso di utilizzo del modulo di proposta, il modulo è predisposto in modo che sia
    garantita l’identità tra la copia compilata e trattenuta dal proponente e quella consegnata
    al destinatario della proposta.
  2. L’impresa richiama nella proposta di assicurazione, con caratteri grafici di particolare
    evidenza, le seguenti avvertenze:
    a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le
    informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il
    diritto alla prestazione;
    b) nel caso di prestazioni per il caso di morte o altre coperture che comunque richiedono
    di acquisire informazioni sullo stato di salute dell’assicurato:
    1) prima della sottoscrizione del questionario sanitario, il soggetto di cui alla lettera a)
    verifica l’esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
    2) l’assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare
    l’effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.
  3. La proposta contiene, inoltre:
    a) un’apposita dichiarazione, con caratteri di stampa idonei per dimensione e struttura
    grafica, da far sottoscrivere al contraente, a conferma del ricevimento del set
    informativo;
    b) un apposito spazio nel quale sono indicati la periodicità ed i mezzi di pagamento del
    premio;
    c) l’informativa relativa all’eventuale utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing e
    ai mezzi di pagamento utilizzabili dal contraente per la corresponsione dei premi ai
    componenti della rete.
  4. Il documento di cui al comma 1 è redatto in modo da favorire l’acquisizione in sede di
    stipula dei nuovi contratti della designazione del beneficiario in forma nominativa, salva
    espressa diversa volontà del contraente. A tal fine, la proposta:
    a) contiene lo spazio per l’indicazione dei dati anagrafici del beneficiario, incluso il
    codice fiscale e/o la partita IVA italiani o esteri, e dei relativi recapiti anche di posta
    elettronica;
    b) contiene le avvertenze, realizzate con caratteristiche grafiche di particolare evidenza,
    che, in caso di mancata compilazione dello spazio di cui alla lettera a), l’impresa potrà
    incontrare, al decesso dell’assicurato, maggiori difficoltà nell’identificazione e nella
    ricerca dei beneficiario e che la modifica o revoca di quest’ultimo deve essere
    comunicata all’impresa;
    c) contiene lo spazio per indicare, nel caso in cui il contraente manifesti esigenze
    specifiche di riservatezza, i dati necessari per l’identificazione di un referente terzo,

14

diverso dal beneficiario, a cui l’impresa potrà far riferimento in caso di decesso
dell’assicurato;
d) contiene l’opzione per escludere l’invio di comunicazioni al beneficiario, se indicato in
forma nominativa, prima dell’evento.

  1. I commi 2, 3 e 4 si applicano anche alla redazione del modulo di adesione dei contratti in
    forma collettiva.
  2. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle procedure di emissione
    dei contratti che non prevedono la proposta di assicurazione.

Articolo 12

(Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai

prodotti d’investimento assicurativi – DIP Vita)

  1. Il Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti
    d’investimento assicurativi (DIP Vita) contiene le principali informazioni per consentire al
    contraente di valutare il prodotto e di compararlo con gli altri prodotti aventi caratteristiche
    analoghe. L’impresa predispone il DIP Vita rispondente ai requisiti previsti nel presente
    articolo e negli articoli 13 e 14, secondo il formato standardizzato di cui all’allegato 1.
  2. Sulla prima pagina in alto, immediatamente dopo l’intestazione «Documento informativo
    precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi
    (DIP Vita)», sono riportati:
    a) il nome dell’impresa/imprese e relativa forma societaria, nome dell’eventuale
    intermediario che realizza il prodotto;
    b) il nome commerciale del prodotto;
    c) la data di realizzazione del documento o, in caso di successiva revisione, la data di
    aggiornamento indicando che il DIP Vita pubblicato è l’ultimo disponibile.
  3. Il logo dell’impresa è inserito a destra del titolo.
  4. Immediatamente sotto il nome dell’impresa è inserita la dichiarazione che le informazioni
    precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
  5. Nella versione stampata, il documento occupa due pagine di formato A4. Se occorre più
    spazio, la versione stampata può, in via eccezionale e per motivate circostanze, occupare
    un massimo di tre pagine di formato A4.
  6. Le informazioni riportate nel documento sono presentate in sezioni distinte secondo la
    struttura, la disposizione, la suddivisione in rubriche e la sequenza indicate nel formato
    standardizzato di cui all’allegato 1, in un carattere di stampa con occhio medio almeno
    pari a 1,2 mm. Le sezioni hanno lunghezza variabile in funzione del numero di
    informazioni da inserire in ciascuna di esse.
  7. Nel documento presentato su supporto durevole non cartaceo è possibile modificare le
    dimensioni dei diversi elementi presentati, a condizione che siano mantenute la

15

disposizione, la suddivisione in rubriche e la sequenza previste dal formato
standardizzato, così come il risalto e la dimensione relativi ai diversi elementi.

  1. Se le dimensioni del supporto durevole non cartaceo non permettono la disposizione su
    due colonne, è ammessa la presentazione su una sola colonna, purché le sezioni siano
    riportate nella sequenza seguente:
    a) «Che tipo di assicurazione è?»;
    b) «Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?»;
    c) «Che cosa NON è assicurato?»;
    d) «Ci sono limiti di copertura?»;
    e) «Dove vale la copertura?»;
    f) «Che obblighi ho?»;
    g) «Quando e come devo pagare?»;
    h) «Quando comincia la copertura e quando finisce?»;
    i) «Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?»;
    l) «Sono previsti riscatti o riduzioni?».
    Articolo 13

(Rubriche del DIP Vita e loro contenuto informativo)

  1. Il Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti
    d’investimento assicurativi (DIP Vita) è suddiviso in sezioni contraddistinte dalle seguenti
    rubriche e relativo contenuto:
    a) le informazioni sul tipo di assicurazione sono inserite nella rubrica «Che tipo di
    assicurazione è?» in testa al documento;
    b) le informazioni sui principali rischi assicurati e sulla somma assicurata sono inserite
    nella rubrica «Che cosa è assicurato?»;
    c) la sintesi delle garanzie escluse sono inserite nella rubrica «Che cosa NON è
    assicurato?». Ogni voce di questa rubrica è preceduta da una croce di colore rosso;
    d) le informazioni sulle principali limitazioni sono inserite nella rubrica «Ci sono limiti di
    copertura?». Ogni voce di questa rubrica è preceduta da un punto esclamativo di
    colore arancione;
    e) le informazioni sull’ambito geografico eventualmente applicabile sono inserite nella
    rubrica “Dove vale la copertura?”. Ogni voce di questa rubrica è preceduta da un
    segno di spunta di colore blu;
    f) le informazioni sugli obblighi all’inizio del contratto, nel corso della durata del contratto
    e in caso di presentazione di richiesta della liquidazione della prestazione sono
    inserite nella rubrica «Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?»;
    g) le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi sono inserite nella
    rubrica «Quando e come devo pagare?»;
    h) le informazioni sulla data di inizio e di fine del periodo di copertura sono inserite nella
    rubrica «Quando comincia la copertura e quando finisce?»;
    i) le informazioni sulle modalità di revoca della proposta, di recesso o di risoluzione del
    contratto sono inserite nella rubrica «Come posso revocare la proposta, recedere dal
    contratto o risolvere il contratto?»;
    l) le informazioni sulla possibilità di riscattare o ridurre il contratto sono inserite nella
    rubrica «Sono previsti riscatti o riduzioni?».

16

  1. È consentito l’uso di sottorubriche, ove necessario.
    Articolo 14
    (Impiego di icone)
  2. Ciascuna sezione del Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita
    diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita) è contraddistinta da un’icona,
    posta al suo inizio, che ne rappresenta visivamente il contenuto secondo le modalità
    seguenti:
    a) in testa alle informazioni su principali rischi assicurati figura l’icona di un ombrello, di
    colore bianco su fondo verde o verde su fondo bianco;
    b) in testa alle informazioni sulle garanzie escluse figura l’icona di una croce racchiusa
    in un triangolo, di colore bianco su fondo rosso o rosso su fondo bianco;
    c) in testa alle informazioni sulle principali limitazioni figura l’icona di un punto
    esclamativo racchiuso in un triangolo, di colore bianco su fondo arancione o
    arancione su fondo bianco;
    d) in testa alle informazioni sull’ambito geografico della copertura assicurativa figura
    l’icona di un mappamondo, di colore bianco su fondo azzurro o azzurro su fondo
    bianco;
    e) in testa alle informazioni sugli obblighi all’inizio del contratto, nel corso della durata
    del contratto e in caso di presentazione di richiesta della liquidazione della
    prestazione, figura l’icona di una stretta di mano, di colore bianco su fondo verde o
    verde su fondo bianco;
    f) in testa alle informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi figura
    l’icona di monete, di colore bianco su fondo giallo o giallo su fondo bianco;
    g) in testa alle informazioni sulla data di inizio e fine del contratto figura l’icona di una
    clessidra, di colore bianco su fondo azzurro o azzurro su fondo bianco;
    h) in testa alle informazioni sulle modalità di scioglimento del contratto figura l’icona di
    un palmo aperto racchiuso in uno scudo, di colore bianco su fondo nero o nero su
    fondo bianco;
    i) in testa alle informazioni sulla possibilità di riscattare o ridurre il contratto figura l’icona
    di una moneta di dollaro con una freccia azzurra in basso rivolta a sinistra.
  3. Tutte le icone sono raffigurate secondo il formato standardizzato di presentazione
    riportato nell’allegato 1.
  4. È ammessa la presentazione in bianco e nero delle icone di cui al comma 1 quando il DIP
    Vita è stampato o fotocopiato in bianco e nero.
    Art. 15

(Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti vita diversi dai

prodotti d’investimento assicurativi –
DIP aggiuntivo Vita)

17

  1. Il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti vita diversi dai prodotti
    d’investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita) fornisce le informazioni integrative e
    complementari rispetto alle informazioni contenute nel DIP Vita, diverse da quelle
    pubblicitarie, necessarie affinché il contraente possa acquisire piena conoscenza del
    prodotto. Le informazioni contenute nel DIP aggiuntivo Vita sono coerenti con quelle
    riportate nel DIP Vita e le integrano senza apportarvi modifiche.
  2. Il DIP aggiuntivo Vita è redatto secondo il formato standardizzato di cui all’allegato 2.
  3. Sulla prima pagina in alto, immediatamente dopo l’intestazione «Documento informativo
    precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento
    assicurativi (DIP aggiuntivo Vita)», sono riportati:
    a) il nome dell’impresa/imprese e relativa forma societaria, nome dell’eventuale
    intermediario che realizza il prodotto;
    b) il nome commerciale del prodotto;
    c) la data di realizzazione del documento o, in caso di successiva revisione, la data di
    aggiornamento, indicando che il DIP aggiuntivo Vita è l’ultimo disponibile.
  4. Il logo dell’impresa è inserito a destra del titolo.
  5. Immediatamente sotto il nome dell’impresa sono riportate le seguenti informazioni:
    a) il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a
    quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi
    vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale
    contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi
    contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa;
    b) le informazioni sull’impresa riportate nell’allegato 2;
    c) le informazioni relative alla solvibilità e alla situazione patrimoniale dell’impresa,
    secondo le indicazioni di cui all’allegato 2;
    d) la legge applicata al contratto.
  6. Dopo l’informazione di cui al comma 5, lettera a), è inserita l’avvertenza che il contraente
    deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del
    contratto.
  7. Le sezioni del DIP aggiuntivo Vita sono riportate nella sequenza seguente:
    a) «Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?»;
    b) «Che cosa NON è assicurato?»;
    c) «Ci sono limiti di copertura?»;
    d) «Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?»;
    e) «Quando e come devo pagare?»;
    f) «Quando comincia la copertura e quando finisce?»
    g) «Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?»;
    h) «A chi è rivolto questo prodotto?»;
    i) «Quali costi devo sostenere?»;
    l) «Sono previsti riscatti o riduzioni?»;
    m) «Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?»;
    n) «Regime fiscale».

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  1. Il DIP aggiuntivo Vita, dopo le sezioni di cui al comma 7, riporta, ove applicabili, le
    seguenti avvertenze:
    a) l’avvertenza relativa all’obbligo dell’impresa di restituire la parte di premio pagata e
    non goduta in caso di estinzione anticipata o trasferimento del mutuo o del
    finanziamento;
    b) l’avvertenza relativa all’obbligo dell’impresa di trasmettere l’estratto conto annuale;
    c) l’avvertenza relativa alla compilazione del questionario sanitario;
    d) l’avvertenza che l’impresa prevede nel proprio sito internet un’area riservata con la
    possibilità per il contraente di richiedere le credenziali di accesso;
    e) l’avvertenza che l’impresa non prevede nel proprio sito internet un’area riservata e
    che il contraente non avrà la possibilità né di consultare, né di gestire
    telematicamente il proprio rapporto assicurativo.
  2. Il DIP aggiuntivo Vita è suddiviso nelle sezioni contraddistinte dalle rubriche, e relativo
    contenuto di cui all’articolo 13, e contiene anche le seguenti ulteriori sezioni
    contraddistinte dalle rubriche, e relativo contenuto:
    a) le informazioni sul cliente target individuato dall’impresa o dall’intermediario
    assicurativo che realizza il prodotto assicurativo sono inserite nella rubrica «A chi è
    rivolto questo prodotto?»;
    b) le informazioni relative ai costi a carico del contraente e, ove esistenti, a carico
    dell’aderente sono inserite nella rubrica «Quali costi devo sostenere?»;
    c) le informazioni sulla presentazione dei reclami e sulla risoluzione stragiudiziale delle
    controversie sono inserite nella rubrica «Come posso presentare i reclami e risolvere
    le controversie?»;
    d) le informazioni sul trattamento fiscale applicabile al contratto sono inserite nella
    rubrica «Regime fiscale».
  3. In mancanza di informazioni integrative e complementari sul prodotto, le imprese
    inseriscono in ciascuna delle rubriche interessate la frase: “Non vi sono informazioni
    ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita”.
  4. Ciascuna sezione del DIP aggiuntivo Vita è contraddistinta da un’icona secondo le
    modalità di cui all’articolo 14 e secondo le seguenti ulteriori modalità:
    a) in testa alle informazioni sul cliente target figura l’icona di un uomo nero su fondo
    bianco;
    b) in testa alle informazioni sui costi figura l’icona di un dollaro su fondo rosso e nero.
  5. Al DIP aggiuntivo Vita si applicano le disposizioni relative al DIP Vita di cui all’articolo 12,
    commi 6 e 7, tenuto conto delle informazioni di cui al comma 5 e delle ulteriori sezioni di
    cui al comma 9 del presente articolo.
    Art. 16

(Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi

multirischi – DIP aggiuntivo Multirischi)

19

  1. Fermo restando l’obbligo di redazione del DIP Vita e del DIP Danni, nel caso di contratti in
    cui a prodotti assicurativi vita di cui al presente Capo sono abbinate garanzie relative ai
    rami danni di cui al Capo IV del presente Titolo, è redatto un unico documento informativo
    precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo Multirischi), anche laddove le garanzie oggetto
    di abbinamento sono prestate da imprese differenti.
  2. Il DIP aggiuntivo Multirischi è redatto secondo il formato standardizzato di cui all’allegato
    3.
  3. Il DIP aggiuntivo Multirischi riporta le rubriche con il relativo contenuto e utilizza la grafica
    e le regole di presentazione e redazione del DIP aggiuntivo Vita e del DIP aggiuntivo
    Danni, per agevolare il contraente a porre in collegamento le informazioni contenute nei
    documenti e ad acquisire informazioni di dettaglio sul prodotto nel suo complesso.
  4. In mancanza di informazioni integrative e complementari sul prodotto, le imprese
    inseriscono in ciascuna delle rubriche interessate la frase: “Non vi sono informazioni
    ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e/o nel DIP Danni”.

Art. 17

(Comunicazioni in caso di esercizio di opzioni contrattuali)

  1. Il DIP aggiuntivo Vita e il DIP aggiuntivo Multirischi contengono la descrizione di tutte le
    opzioni esercitabili, con evidenza delle modalità di esercizio e dei relativi costi massimi.
  2. Se il prodotto assicurativo prevede la possibilità di esercizio di opzioni alla data di
    scadenza del contratto o ad altra data prevista nel contratto, almeno trenta giorni prima di
    tale data, l’impresa comunica al contraente le modalità di esercizio dell’opzione, nonché le
    informazioni relative ai costi effettivi, alle condizioni, alle garanzie e al diverso regime
    fiscale applicati a seguito dell’esercizio dell’opzione, ulteriori rispetto a quelle indicate nel
    DIP ai sensi del comma 1.

Art. 18

(Comunicazioni in corso di contratto)

  1. L’impresa comunica al contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno
    solare, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa.
  2. In presenza di contratti che prevedono prestazioni a scadenza, l’impresa comunica al
    contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, il termine di scadenza
    e la documentazione da trasmettere per la liquidazione della prestazione.
  3. Nella comunicazione al contraente di cui al comma 2 è inserita un’avvertenza sui termini
    di prescrizione previsti dalla normativa vigente e sulle conseguenze in caso di omessa
    richiesta della liquidazione della prestazione entro detti termini, anche avuto riguardo a
    quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
    successive modificazioni e integrazioni. Fatto salvo l’esercizio dell’opzione di cui

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all’articolo 11, comma 4, lettera d), la comunicazione è inviata anche al beneficiario se
indicato in forma nominativa.

  1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche ai contratti relativi ai prodotti
    d’investimento assicurativi.

Art. 19

(Trasformazione di contratto)

  1. In ogni operazione comunque denominata che comporta la sostituzione delle garanzie e
    delle condizioni di un contratto esistente, attuata anche mediante la predisposizione di
    appendici contrattuali, ovvero nel caso in cui le circostanze o le modalità dell’operazione
    inducono a ritenere configurabile l’ipotesi della trasformazione del contratto, l’impresa
    fornisce al contraente i necessari elementi di valutazione in modo da consentirgli di
    confrontare le caratteristiche delle garanzie e delle condizioni preesistenti con le nuove
    garanzie e condizioni, evidenziando, in particolare, le garanzie e gli eventuali benefici,
    anche fiscali, a cui rinuncia a seguito dell’operazione.
  2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, sette giorni prima dell’eventuale trasformazione del
    contratto, l’impresa consegna al contraente:
    a) l’informativa standardizzata di cui all’allegato 7;
    b) il set informativo riferibile alle nuove garanzie e condizioni.
  3. La disciplina di cui ai commi 1 e 2 si applica anche nel caso in cui la trasformazione è
    realizzata previo riscatto del precedente contratto. In tali casi l’informativa di cui al comma
    2 è consegnata al contraente almeno sette giorni prima del riscatto o della sottoscrizione
    del nuovo contratto.
  4. La disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 si applica anche ai contratti relativi ai prodotti
    d’investimento assicurativi.

CAPO III

Obblighi relativi ai prodotti d’investimento assicurativi

Art. 20

(Documentazione e pubblicazione nel sito internet)

  1. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 185 del Codice, l’impresa di assicurazione
    redige:
    a) il documento informativo per i prodotti di investimento, in conformità a quanto stabilito
    dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di
    attuazione (KID);
    b) il documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d’investimento
    assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP).

21

  1. Oltre ai documenti di cui al comma 1, sono altresì predisposti:
    a) le condizioni di assicurazione, comprensive del glossario;
    b) un modulo di proposta o, ove non previsto, il modulo di polizza.
  2. I documenti di cui ai commi 1 e 2 costituiscono il set informativo e:
    a) sono individualmente numerati in ogni pagina, con indicazione del numero totale delle
    pagine di ciascun documento (esemplificativamente: 1 di 6, 2 di 6,…) e, in prima
    pagina, della data dell’ultimo aggiornamento dei dati in essi contenuti;
    b) sono contestualmente consegnati al contraente nell’ultima versione disponibile ai
    sensi dell’articolo 5.
  3. È redatto un unico DIP aggiuntivo IBIP per tutte le prestazioni, anche se garantite da
    imprese differenti ovvero se il prodotto è realizzato da più soggetti.
  4. Non appena disposta la commercializzazione di un nuovo prodotto, l’impresa pubblica nel
    proprio sito internet i documenti di cui ai commi 1 e 2 relativi al prodotto. Fatto salvo
    quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, la pubblicazione è mantenuta per tutta la durata
    della commercializzazione.
  5. Il modulo di proposta è redatto secondo le disposizioni di cui all’articolo 11.

Art. 21

(Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento

assicurativi – DIP aggiuntivo IBIP)

  1. Il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento
    assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP) fornisce le informazioni integrative e complementari,
    diverse da quelle pubblicitarie, rispetto alle informazioni contenute nel KID, necessarie
    affinché il contraente possa acquisire piena conoscenza del contratto assicurativo. Le
    informazioni contenute nel DIP aggiuntivo IBIP sono coerenti con quelle riportate nel KID
    e le integrano senza apportarvi modifiche.
  2. Il DIP aggiuntivo IBIP è redatto secondo il formato standardizzato di cui all’allegato 4.
  3. Sulla prima pagina in alto, immediatamente dopo l’intestazione «Documento informativo
    precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)»,
    sono riportati:
    a) il nome dell’impresa/imprese e relativa forma societaria, nome dell’eventuale
    intermediario che realizza il prodotto;
    b) il nome commerciale del prodotto;
    c) la tipologia di contratto e il relativo ramo assicurativo, in alternativa tra le seguenti
    formulazioni:
    1) contratto con partecipazione agli utili (Ramo I);
    2) contratto rivalutabile (Ramo I);
    3) contratto Unit linked (Ramo III);
    4) contratto Index linked (Ramo III);

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5) operazione di capitalizzazione (Ramo V);
6) contratto multiramo (Ramo I e Ramo III);
d) la data di realizzazione del documento o, in caso di successiva revisione, la data di
aggiornamento indicando che il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l’ultimo disponibile.

  1. Il logo dell’impresa è inserito a destra del titolo.
  2. Immediatamente sotto il nome dell’impresa sono riportate le seguenti informazioni:
    a) il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a
    quelle presenti nel documento contenente le informazione chiave per i prodotti di
    investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel
    dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione
    patrimoniale dell’impresa;
    b) le informazioni sull’impresa riportate nell’allegato 4;
    c) le informazioni relative alla solvibilità e alla situazione patrimoniale dell’impresa,
    secondo le indicazioni di cui all’allegato 4;
    d) la legge applicata al contratto.
  3. Dopo l’informazione di cui al comma 5, lettera a), è inserita l’avvertenza che il contraente
    deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del
    contratto.
  4. Le sezioni del DIP aggiuntivo IBIP sono riportate nella sequenza seguente:
    a) «Quali sono le prestazioni?»;
    b) «Che cosa NON è assicurato?»;
    c) «Ci sono limiti di copertura?»;
    d) «Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?»;
    e) «Quando e come devo pagare?»;
    f) «Quando comincia la copertura e quando finisce?»;
    g) «Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?»;
    h) «A chi è rivolto questo prodotto?»;
    i) «Quali costi devo sostenere?»;
    l) «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?»;
    m) «Sono previsti riscatti o riduzioni?»;
    n) «Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?»;
    o) «Regime fiscale».
  5. Il DIP aggiuntivo IBIP, dopo le sezioni di cui al comma 7, riporta, ove applicabili, le
    seguenti avvertenze:
    a) l’avvertenza relativa all’obbligo dell’impresa di trasmettere l’estratto conto annuale;
    b) l’avvertenza relativa alla compilazione del questionario sanitario;
    c) l’avvertenza che l’impresa prevede nel proprio sito internet un’area riservata con la
    possibilità per il contraente di richiedere le credenziali di accesso;
    d) l’avvertenza che l’impresa non prevede nel proprio sito internet un’area riservata e
    che il contraente non avrà la possibilità né di consultare, né di gestire
    telematicamente il proprio rapporto assicurativo.

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  1. Il DIP aggiuntivo IBIP è suddiviso in sezioni contraddistinte dalle rubriche e relativo
    contenuto:
    a) le informazioni sul cliente target individuato dall’impresa sono inserite nella rubrica «A
    chi è rivolto questo prodotto?»;
    b) le informazioni sulle prestazioni previste dal contratto, incluse le opzioni, sono inserite
    nella rubrica «Quali sono le prestazioni?»;
    c) la sintesi delle garanzie escluse sono inserite nella rubrica «Che cosa NON è
    assicurato?»;
    d) le informazioni sulle limitazioni sono inserite nella rubrica «Ci sono limiti di
    copertura?»;
    e) le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi sono inserite nella
    rubrica «Quando e come devo pagare?»;
    f) le informazioni relative ai costi a carico del contraente sono inserite nella rubrica
    «Quali costi devo sostenere?»;
    g) le informazioni relative all’eventuale garanzia di conservazione del capitale, al
    riconoscimento del tasso minimo garantito, alle modalità di rivalutazione delle
    prestazioni e alle modalità di accantonamento del fondo utili sono inserite nella
    rubrica «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?»;
    h) le informazioni sugli obblighi all’inizio del contratto, nel corso della durata del contratto
    e in caso di presentazione della richiesta di liquidazione della prestazione sono
    inserite nella rubrica «Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?»;
    i) le informazioni sulla data di inizio e fine del periodo di copertura sono inserite nella
    rubrica «Quando comincia la copertura e quando finisce?»;
    l) le informazioni sulle modalità di revoca della proposta, di recesso o di risoluzione del
    contratto sono inserite nella rubrica «Come posso revocare la proposta, recedere dal
    contratto o risolvere il contratto?»;
    m) le informazioni sulla possibilità di riscattare o ridurre il contratto sono inserite nella
    rubrica «Sono previsti riscatti o riduzioni?»;
    n) le informazioni sulla presentazione dei reclami e sulla risoluzione stragiudiziale delle
    controversie sono inserite nella rubrica «Come posso presentare i reclami e risolvere
    le controversie?»;
    o) le informazioni sul trattamento fiscale applicabile al contratto sono inserite nella
    rubrica «Regime fiscale».
  2. Ciascuna sezione del DIP aggiuntivo IBIP è contraddistinta dalle seguenti icone:
    a) in testa alle informazioni sul cliente target figura l’icona di un uomo nero su fondo
    bianco;
    b) in testa alle informazioni sulle prestazioni assicurate figura l’icona di un ombrello, di
    colore bianco su fondo verde o verde su fondo bianco;
    c) in testa alle informazioni sui rischi esclusi figura l’icona di una croce racchiusa in un
    triangolo, di colore bianco su fondo rosso o rosso su fondo bianco;
    d) in testa alle informazioni sulle principali esclusioni figura l’icona di un punto
    esclamativo racchiuso in un triangolo, di colore bianco su fondo arancione o
    arancione su fondo bianco;
    e) in testa alle informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi figura
    l’icona di due monete di euro di colore giallo;
    f) in testa alle informazioni sui costi figura l’icona di un dollaro su fondo rosso e nero;

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g) in testa alle informazioni relative all’eventuale garanzia di conservazione del capitale,
al riconoscimento del tasso minimo garantito, alle modalità di rivalutazione delle
prestazioni e alle modalità di accantonamento del fondo utili figura l’icona di quattro
carte da gioco sovrapposte di colore bianco su fondo rosso;
h) in testa alle informazioni sugli obblighi all’inizio del contratto, nel corso della durata
del contratto e in caso di presentazione di richiesta della liquidazione della
prestazione, figura l’icona di una stretta di mano, di colore bianco su fondo verde o
verde su fondo bianco;
i) in testa alle informazioni sulla data di inizio e fine del contratto figura l’icona di una
clessidra, di colore bianco su fondo azzurro o azzurro su fondo bianco;
l) in testa alle informazioni sulle modalità di scioglimento del contratto figura l’icona di
un palmo aperto racchiuso in uno scudo, di colore bianco su fondo nero o nero su
fondo bianco;
m) in testa alle informazioni sulla possibilità di riscattare o ridurre il contratto figura l’icona
di una moneta di dollaro con una freccia azzurra in basso rivolta a sinistra.

  1. Al DIP aggiuntivo IBIP si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 6 e 7,
    tenuto conto delle informazioni di cui al comma 5 e delle sezioni di cui al comma 7 del
    presente articolo.

Art. 22

(Lettera di conferma d’investimento dei premi per i contratti unit linked)

  1. L’impresa comunica al contraente, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione
    delle quote, l’ammontare del premio di perfezionamento lordo versato e di quello investito,
    la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario,
    nonché la data di valorizzazione. Per i contratti che convertono i premi in quote in base
    alla data di ricevimento della proposta e/o di incasso del premio sono indicate anche le
    relative date.
  2. Relativamente ai premi successivi, l’impresa comunica al contraente, entro dieci giorni
    lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, l’ammontare del premio lordo versato e
    di quello investito, il numero delle quote attribuite con il nuovo versamento, il loro valore
    unitario, nonché la data di valorizzazione. In caso di contratti a premi ricorrenti secondo
    un piano predefinito di versamenti, l’impresa può trasmettere una lettera di conferma
    cumulativa per i premi pagati in un semestre.
    Art. 23

(Comunicazioni in caso di esercizio di opzioni contrattuali)

  1. Il DIP aggiuntivo IBIP contiene la descrizione di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza
    delle modalità di esercizio e dei relativi costi massimi.
  2. Se il prodotto d’investimento assicurativo prevede la possibilità di esercizio di opzioni alla
    data di scadenza del contratto o ad altra data prevista nel contratto, almeno trenta giorni
    prima di tale data, l’impresa comunica al contraente le modalità di esercizio dell’opzione

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nonché le informazioni relative ai costi effettivi, alle condizioni, alle garanzie e al diverso
regime fiscale applicati a seguito dell’esercizio dell’opzione, ulteriori rispetto a quelle
indicate nel DIP ai sensi del comma 1.

  1. Per le opzioni di cui al comma 1 che non prevedono una data di scadenza o di esercizio e
    che determinano una variazione del capitale garantito, almeno tre giorni prima
    dell’esercizio dell’opzione, l’impresa comunica al contraente le modalità di esercizio
    dell’opzione, nonché le informazioni relative ai relativi costi effettivi e alle condizioni, alle
    garanzie e al diverso regime fiscale applicati a seguito dell’esercizio dell’opzione, ulteriori
    rispetto a quelle indicate nel DIP ai sensi del comma 1.
    Art. 24
    (Pubblicazione periodica)
  2. Relativamente ai prodotti d’investimento assicurativi, l’impresa pubblica nel proprio sito
    internet con link in home page le informazioni relative alle prestazioni assicurative.
  3. Per le prestazioni rivalutabili collegate ai risultati di una gestione separata o ad altre
    modalità e meccanismi di partecipazione agli utili, l’impresa pubblica:
    a) il rendiconto riepilogativo della gestione separata;
    b) il prospetto annuale della composizione della gestione separata;
    c) il prospetto semestrale della composizione della gestione separata.
  4. I documenti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono pubblicati entro sessanta giorni dalla
    chiusura del periodo di osservazione. Il documento di cui al comma 2, lettera c), è
    pubblicato entro trenta giorni dalla chiusura del primo semestre di ogni periodo di
    osservazione.
  5. Il prospetto annuale della composizione della gestione separata e il prospetto semestrale
    della composizione della gestione separata restano disponibili nel sito internet
    dell’impresa per almeno sei mesi. Il rendiconto riepilogativo della gestione separata resta
    disponibile nel sito internet dell’impresa almeno fino alla pubblicazione del rendiconto
    relativo al successivo periodo di osservazione.
  6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai prodotti d’investimento
    assicurativi che prevedono prestazioni relative a operazioni di capitalizzazione.
  7. Per le prestazioni di contratti unit linked, l’impresa pubblica, o rende disponibile tramite
    link ad altro sito, il prospetto e il rendiconto periodico del fondo interno o dell’OICR cui
    sono direttamente collegate le prestazioni principali dei prodotti entro sessanta giorni dalla
    chiusura del periodo di osservazione.
  8. Per le prestazioni di contratti unit linked, l’impresa pubblica giornalmente nel proprio sito
    internet il valore della quota del fondo interno o della quota o azione dell’OICR, che
    rappresenta la base per la determinazione delle prestazioni dei contratti unit linked, con la
    relativa data di valorizzazione. La pubblicazione deve avvenire non oltre il terzo giorno
    lavorativo successivo alla data di valorizzazione della quota.

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  1. Per le prestazioni di contratti index linked, l’impresa pubblica giornalmente nel proprio sito
    internet i valori di riscatto espressi in funzione di un capitale assicurato nozionale di cento
    euro. I valori sono aggiornati secondo cadenze coerenti con la valorizzazione prevista in
    contratto e comunque almeno settimanalmente.
  2. I valori di cui ai commi 7 e 8 pubblicati nel sito internet rappresentano l’univoca base di
    riferimento per la quantificazione delle prestazioni e del valore di riscatto, e per l’eventuale
    riacquisto dello strumento finanziario da parte dell’emittente o di altri soggetti.
  3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, il contraente ha diritto di richiedere in ogni
    momento all’impresa in forma scritta il valore della quota del fondo interno o della quota o
    azione dell’OICR e i valori di riscatto espressi in funzione di un capitale assicurato
    nozionale di euro cento. L’impresa fornisce riscontro al contraente entro venti giorni dalla
    richiesta.

Art. 25
(Estratto conto annuale)

  1. Per le prestazioni di contratti a prestazioni rivalutabili o contratti con partecipazioni agli
    utili, l’impresa trasmette al contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno
    solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista nelle condizioni di contratto per la
    rivalutazione delle prestazioni assicurate, un estratto conto annuale della posizione
    assicurativa contenente almeno le seguenti informazioni:
    a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento
    dell’estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di
    riferimento dell’estratto conto precedente;
    b) dettaglio dei premi versati nell’anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in
    arretrato ed un’avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
    c) valore dei riscatti parziali rimborsati nell’anno di riferimento;
    d) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’estratto conto;
    e) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell’estratto conto.
  2. Per i prodotti d’investimento assicurativi che prevedono prestazioni rivalutabili collegate ai
    risultati di una gestione separata, l’estratto conto di cui al comma 1 riporta il tasso annuo
    di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, l’aliquota di retrocessione del
    rendimento riconosciuta, il tasso annuo di rendimento retrocesso, con evidenza di
    eventuali rendimenti minimi trattenuti dall’impresa, e il tasso annuo di rivalutazione delle
    prestazioni.
  3. Per i prodotti d’investimento assicurativi che prevedono forme di partecipazione agli utili
    diverse da quelle di cui comma 2, l’estratto conto riporta gli utili attribuiti al contratto
    nell’anno di riferimento.
  4. L’impresa consegna l’informativa prevista dai commi 1, 2 e 3, entro i medesimi termini,
    anche nel caso di prodotti d’investimento assicurativi a premio unico e in riduzione.

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  1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche ai prodotti d’investimento
    assicurativi che prevedono prestazioni relative a operazioni di capitalizzazione.
  2. Per le prestazioni dei contratti unit linked, l’impresa consegna al contraente, entro il 31
    maggio di ogni anno, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente,
    almeno, le seguenti informazioni:
    a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell’anno
    precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell’anno
    precedente;
    b) dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote
    assegnate nell’anno di riferimento;
    c) numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di
    operazioni di switch;
    d) numero delle quote eventualmente trattenute nell’anno di riferimento per il premio
    relativo alle prestazioni legate esclusivamente al verificarsi di eventi quali il decesso,
    incapacità dovuta a lesione, malattia o infermità, e per la prestazione di una garanzia
    in termini di capitale o di rendimento;
    e) numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell’anno
    di riferimento;
    f) importo dei costi e delle spese, incluso il costo della distribuzione, non legati al
    verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico dell’assicurato nell’anno di
    riferimento oppure, per i contratti direttamente collegati a OICR, il numero delle quote
    trattenute per commissioni di gestione nell’anno di riferimento, con indicazione della
    parte connessa al costo della distribuzione;
    g) numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine
    dell’anno di riferimento;
    h) per i contratti con garanzie finanziarie, il valore della prestazione garantita.
  3. Per le prestazioni dei contratti index linked, l’impresa consegna al contraente, entro
    sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data
    prevista per l’indicizzazione delle prestazioni assicurate, un estratto conto annuale della
    posizione assicurativa contenente almeno le seguenti informazioni:
    a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento
    dell’estratto conto precedente;
    b) dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nell’anno di riferimento;
    c) dettaglio degli importi pagati agli aventi diritto nell’anno di riferimento (pagamenti
    periodici, riscatti parziali);
    d) per i contratti con garanzie finanziarie, il valore della prestazione garantita.
  4. Unitamente all’informativa di cui ai commi 6 e 7, l’impresa consegna anche
    l’aggiornamento dei dati periodici previsti dalla normativa vigente.

Art. 26

(Comunicazione in caso di perdite)

  1. Qualora in corso di contratto l’impresa accerti, per i contratti unit linked, che il controvalore
    delle quote complessivamente detenute dal contraente si sia ridotto di oltre il 30% rispetto

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all’ammontare del premio, o di una sua parte, che finanzia tale prestazione, tenuto conto
di eventuali riscatti, ne dà comunicazione al contraente entro dieci giorni lavorativi dalla
data in cui l’evento si è verificato. Analoga informazione con le medesime modalità è
fornita in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

  1. Qualora in corso di contratto l’impresa accerti, per i contratti index linked, una riduzione
    del valore degli indici o dei valori di riferimento che determini una riduzione del valore di
    riscatto di oltre il 30% rispetto all’ammontare del premio, o di una sua parte, che finanzia
    tale prestazione, ne dà comunicazione al contraente entro dieci giorni lavorativi dalla data
    in cui l’evento si è verificato. Analoga informazione con le medesime modalità è fornita in
    occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.
  2. Le comunicazioni di cui al comma 1 e 2 vengono trasmesse ad IVASS con modalità e
    tempistiche indicate con specifiche istruzioni operative.
    CAPO IV

Obblighi relativi ai prodotti assicurativi danni

Art. 27

(Documentazione e pubblicazione nel sito internet)

  1. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 185 del Codice, l’impresa di assicurazione
    redige:
    a) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni),
    in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 della
    Commissione dell’11 agosto 2017;
    b) il documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
    (DIP aggiuntivo Danni).
  2. Oltre ai documenti di cui al comma 1, sono altresì predisposti:
    a) le condizioni di assicurazione, comprensive del glossario;
    b) un modulo di proposta, ove non previsto.
  3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 costituiscono il set informativo e:
    a) ad eccezione del documento di cui al comma 1, lettera a), sono individualmente
    numerati in ogni pagina, con indicazione del numero totale delle pagine di ciascun
    documento (esemplificativamente: 1 di 6, 2 di 6,…) e, in prima pagina, della data
    dell’ultimo aggiornamento dei dati in essi contenuti;
    b) sono contestualmente consegnati al cliente, nell’ultima versione disponibile ai sensi
    dell’articolo 5.
  4. In deroga ai commi 1 e 2, per i contratti che coprono i grandi rischi sono consegnate al
    cliente solo le condizioni di assicurazione.

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  1. Nel caso di contratti in cui sono abbinate più garanzie relative a prodotti assicurativi danni,
    è redatto un unico DIP Danni e un unico DIP aggiuntivo Danni, anche se le garanzie sono
    prestate da imprese differenti, ovvero se il prodotto è realizzato da più soggetti.
  2. Non appena disposta la commercializzazione di un nuovo prodotto, l’impresa pubblica nel
    proprio sito internet i documenti di cui ai commi 1 e 2 relativi al prodotto. Fatto salvo
    quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, la pubblicazione è mantenuta per tutta la durata
    della commercializzazione.
  3. Con riferimento ai contratti di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e
    dei natanti, la pubblicazione avviene nel rispetto delle disposizioni impartite dal
    Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008. Sul sito internet viene altresì pubblicato
    l’elenco dei centri di liquidazione sinistri e dei relativi recapiti, con indicazione dell’area di
    competenza nonché dei giorni e degli orari di apertura.
  4. Per i contratti malattia, la cui copertura viene prestata nella forma dell’assistenza diretta,
    l’impresa pubblica nel proprio sito internet l’elenco aggiornato dei centri e dei medici
    convenzionati.

Art. 28
(Polizza)

  1. L’impresa richiama nella polizza, con caratteri grafici di particolare evidenza, le seguenti
    avvertenze:
    a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le
    informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il
    diritto alla prestazione;
    b) nel caso di prestazioni per il caso di morte o altre coperture che comunque richiedono
    di acquisire informazioni sullo stato di salute dell’assicurato:
    1) prima della sottoscrizione del questionario sanitario, il soggetto di cui alla lettera a)
    verifica l’esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
    2) l’assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare
    l’effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.
  2. La polizza contiene, inoltre:
    a) un’apposita dichiarazione, con caratteri di stampa idonei per dimensione e struttura
    grafica, da far sottoscrivere al contraente, a conferma del ricevimento del set
    informativo;
    b) un apposito spazio nel quale sono indicati la periodicità ed i mezzi di pagamento del
    premio;
    c) l’informativa relativa all’eventuale utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing e
    ai mezzi di pagamento utilizzabili dal contraente per la corresponsione dei premi ai
    componenti della rete.
  3. Nella polizza dei contratti individuali di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a
    motore e dei natanti, l’impresa indica l’ammontare dell’importo percepito
    dall’intermediario.

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  1. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al modulo di adesione dei
    contratti in forma collettiva.

Art. 29

(Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni –

DIP aggiuntivo Danni e DIP aggiuntivo R.C. auto)

  1. Il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
    fornisce le informazioni integrative e complementari, diverse da quelle pubblicitarie,
    rispetto alle informazioni contenute nel DIP Danni, necessarie affinché il contraente possa
    acquisire piena conoscenza del prodotto. Le informazioni contenute nel DIP aggiuntivo
    sono coerenti con quelle riportate nel DIP Danni e le integrano senza apportarvi
    modifiche.
  2. Il DIP aggiuntivo dei prodotti assicurativi dei rami danni diversi dalla responsabilità civile
    per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (DIP aggiuntivo Danni) è redatto
    secondo il formato standardizzato di cui all’allegato 5. Il DIP aggiuntivo dei prodotti
    assicurativi di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
    (DIP aggiuntivo R.C. auto) è redatto secondo il formato standardizzato di cui all’allegato 6.
  3. Sulla prima pagina in alto, immediatamente dopo l’intestazione «Documento informativo
    precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) o
    Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP
    aggiuntivo R.C. auto)», sono riportati:
    a) il nome dell’impresa/imprese e relativa forma societaria, nome dell’eventuale
    intermediario che realizza il prodotto;
    b) il nome commerciale del prodotto;
    c) la data di realizzazione del documento o, in caso di successiva revisione, la data di
    aggiornamento indicando che il DIP aggiuntivo pubblicato è l’ultimo disponibile.
  4. Il logo dell’impresa è inserito a destra del titolo.
  5. Immediatamente sotto il nome dell’impresa sono riportate le seguenti informazioni:
    a) il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a
    quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi
    danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le
    caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale
    dell’impresa;
    b) le informazioni sull’impresa riportate nell’allegato 5 o 6;
    c) le informazioni relative alla solvibilità e alla situazione patrimoniale dell’impresa,
    secondo le indicazioni di cui all’allegato 5 o 6;
    d) la legge applicabile al contratto.
  6. Dopo l’informazione di cui al comma 5, lettera a), è inserita l’avvertenza che il contraente
    deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione
    contratto.

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  1. Le sezioni del DIP aggiuntivo Danni e del DIP aggiuntivo R.C. auto sono riportate nella
    sequenza seguente:
    a) «Che cosa è assicurato?»;
    b) «Che cosa NON è assicurato?»;
    c) «Ci sono limiti di copertura?»;
    d) «Che obblighi ho»? Quali obblighi ha l’impresa?;
    e) «Quando e come devo pagare?»;
    f) «Quando comincia la copertura e quando finisce?»;
    g) «Come posso disdire la polizza?»;
    h) «A chi è rivolto questo prodotto?»;
    i) «Quali costi devo sostenere?»;
    l) «Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?».
  2. Il DIP aggiuntivo Danni e il DIP aggiuntivo R.C. auto, dopo le sezioni di cui al comma 7,
    riportano, ove applicabili, le seguenti avvertenze:
    a) l’avvertenza relativa all’obbligo dell’impresa di restituire la parte di premio pagata e
    non goduta in caso di estinzione anticipata o trasferimento del mutuo o del
    finanziamento;
    b) l’avvertenza relativa alla compilazione del questionario sanitario;
    c) l’avvertenza che l’impresa prevede nel proprio sito internet un’area riservata con la
    possibilità per il contraente di richiedere le credenziali di accesso;
    d) l’avvertenza che l’impresa non prevede nel proprio sito internet un’area riservata e
    che il contraente non avrà la possibilità né di consultare, né di gestire
    telematicamente il proprio rapporto assicurativo.
  3. Il DIP aggiuntivo Danni e il DIP aggiuntivo R.C. auto sono suddivisi nelle sezioni
    contraddistinte dalle rubriche e relativo contenuto di cui al Regolamento di esecuzione
    (UE) 2017/1469 della Commissione dell’11 agosto 2017 e nelle ulteriori sezioni e relativo
    contenuto di cui all’articolo 15, comma 9, di cui al presente regolamento. La rubrica
    «Come posso disdire la polizza?» reca le informazioni relative al diritto di recesso dal
    contratto o alla risoluzione dello stesso e, nel DIP aggiuntivo R.C. auto, relative
    all’assenza del tacito rinnovo anche per i rischi accessori.
  4. In mancanza di informazioni integrative e complementari sul prodotto, le imprese
    inseriscono in ciascuna delle rubriche interessate la frase: “Non vi sono informazioni
    ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni”.
  5. Ciascuna sezione del DIP aggiuntivo Danni e del DIP aggiuntivo R.C. auto è
    contraddistinta da un’icona secondo le disposizioni di cui al Regolamento di esecuzione
    (UE) 2017/1469 della Commissione dell’11 agosto 2017 e di cui all’articolo 15, comma 11,
    lettere a), b) e c), del presente regolamento.
  6. Il DIP aggiuntivo R.C. auto è redatto distintamente per le autovetture, per i ciclomotori e
    motocicli, per i natanti, e riporta esclusivamente le informazioni a essi relative. Per i veicoli
    a motore diversi da quelli indicati, l’impresa redige un unico DIP aggiuntivo R.C. auto,
    oppure DIP aggiuntivi R.C. auto distinti per specifiche categorie di veicoli.

32
TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODOTTI ASSICURATIVI

CAPO I

Pubblicità dei prodotti assicurativi

Art. 30

(Caratteristiche generali della pubblicità dei prodotti assicurativi da parte dell’impresa)

  1. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 182 del Codice, la pubblicità dei prodotti
    assicurativi è effettuata:
    a) nel rispetto dei principi di chiarezza e correttezza;
    b) in conformità al contenuto del set informativo cui i prodotti si riferiscono.
  2. Il messaggio pubblicitario è strutturato in modo da non indurre in errore circa le
    caratteristiche, la natura, le garanzie e i rischi del prodotto offerto e utilizza forme
    espressive e caratteri chiari, ben visibili e leggibili.
  3. La pubblicità è immediatamente riconoscibile come tale e ben distinguibile rispetto a ogni
    altra forma di comunicazione.

Art. 31
(Elementi della pubblicità)

  1. Il messaggio pubblicitario indica con chiarezza ed evidenza la denominazione dell’impresa
    di assicurazione e le caratteristiche del relativo prodotto.
  2. Il messaggio pubblicitario riporta, con caratteri che consentono un’immediata e agevole
    lettura, la seguente avvertenza: “Prima della sottoscrizione leggere il set informativo”.
  3. Il messaggio pubblicitario indica il sito internet dell’impresa nel quale è pubblicato il set
    informativo.
  4. Nella pubblicità effettuata tramite mezzi di comunicazione audiovisivi, le informazioni di
    cui ai commi 2 e 3 sono riprodotte lentamente, in modo da consentirne un agevole
    ascolto.
  5. Le espressioni “garantisce”, “garantito” o termini similari che inducono a ritenere
    sussistente il diritto a una prestazione certa per l’assicurato o per il portatore di un
    interesse alla prestazione assicurativa possono essere utilizzate solo se la garanzia è
    rilasciata dall’impresa di assicurazione.
  6. La qualifica di contratto “etico” e “sostenibile” può essere utilizzata solo per i contratti
    sottoposti alla disciplina di cui all’articolo 36.

33
Art. 32

(Pubblicità dei rendimenti dei prodotti d’investimento assicurativi)

  1. Il messaggio pubblicitario non reca informazioni imprecise o tali da indurre in errore circa
    le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti finanziari offerti e del relativo
    investimento.
  2. Il messaggio pubblicitario che riporta eventualmente i rendimenti conseguiti dai prodotti
    d’investimento assicurativi:
    a) specifica il periodo di riferimento utilizzato per il calcolo del rendimento pubblicizzato
    e il periodo di detenzione del prodotto consigliato;
    b) rappresenta il rendimento al netto degli oneri che gravano a qualsiasi titolo sul
    meccanismo di partecipazione agli utili, in termini di quote di rendimento non
    riconosciute sulle posizioni contrattuali o di commissioni o altre spese prelevate,
    tenuto conto degli eventuali livelli di rendimento minimo trattenuto;
    c) rappresenta in modo chiaro il profilo di rischio connesso al rendimento.
  3. Nei casi in cui il rendimento riconosciuto dipenda da specifiche variabili contrattuali, quali,
    ad esempio, l’importo del premio pagato, il cumulo dei premi versati, le riserve
    matematiche accantonate sulla polizza, il messaggio pubblicitario è riferito al rendimento
    medio del portafoglio di contratti cui il prodotto si riferisce, da determinarsi sulla base della
    legge di capitalizzazione prevista dalla clausola di rivalutazione delle condizioni di
    assicurazione. Laddove l’impresa intenda pubblicizzare il rendimento massimo
    riconosciuto, il messaggio è integrato dall’informazione del tasso di rendimento minimo
    attribuito.
  4. Qualora il messaggio pubblicitario sia eventualmente riferito ai rendimenti riconosciuti da
    una gestione separata, è pubblicizzato il rendimento medio del portafoglio di prodotti cui la
    gestione separata si riferisce, da determinarsi sulla base della legge di capitalizzazione
    prevista dalla clausola di rivalutazione delle condizioni di polizza. Laddove l’impresa
    intenda pubblicizzare il rendimento massimo riconosciuto in passato, il messaggio è
    integrato dall’informazione del tasso di rendimento minimo attribuito per quella gestione
    separata.
  5. Il rendimento eventualmente indicato per un periodo pluriennale è quello medio annuo del
    periodo preso a riferimento. L’impresa indica la modalità di calcolo della media. In
    alternativa, può essere indicato il rendimento riferito a ciascuno degli anni considerati
    senza annualizzare i rendimenti relativi alle eventuali frazioni di anno.
  6. Il messaggio pubblicitario, ove faccia anche riferimento ai rendimenti passati, riporta la
    seguente avvertenza: “Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri”.
    Se il messaggio pubblicitario è effettuato tramite mezzi di comunicazione audiovisivi, tale
    avvertenza è riprodotta lentamente, in modo da consentire un agevole ascolto; se il
    messaggio pubblicitario è effettuato attraverso un documento scritto, l’avvertenza dovrà
    essere riportata negli stessi termini grafici del messaggio che riporta i rendimenti passati.

34

  1. Il messaggio pubblicitario che riporta i risultati di statistiche, studi o elaborazioni di dati, o
    che, comunque, vi faccia riferimento, indica le fonti.
    CAPO II

Realizzazione dei prodotti assicurativi

Art. 33

(Semplificazione dei contratti)

  1. L’impresa redige i contratti assicurativi utilizzando un linguaggio semplice e chiaro, in
    linea con le espressioni usate nei documenti precontrattuali, in modo da consentire
    all’assicurato un esercizio più agevole dei diritti che derivano dal contratto stesso.
  2. La struttura dei contratti rispecchia, in linea generale, la struttura dei documenti informativi
    precontrattuali.

Art. 34

(Realizzazione di prodotti assicurativi da parte di più soggetti)

  1. Quando il prodotto assicurativo è realizzato da più imprese o da una o più imprese e uno o
    più intermediari che realizzano prodotti assicurativi ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1, 2 e
    3, del Regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione del 21 settembre 2017, i
    soggetti che realizzano il prodotto:
    a) predispongono un unico set informativo per ciascuna tipologia di prodotto
    commercializzato;
    b) firmano un accordo scritto che specifica la loro collaborazione nel rispettare i requisiti
    previsti dal presente regolamento;
    c) pubblicano il set informativo di cui alla lettera a) nei siti internet di tutti i soggetti che
    realizzano il prodotto.

Art. 35

(Conflitti di interesse nella realizzazione ed esecuzione dei contratti di assicurazione)

  1. L’impresa elabora, attua e mantiene efficaci presìdi organizzativi e amministrativi in
    materia di conflitti di interesse.
  2. Nella produzione ed esecuzione dei contratti di assicurazione, l’impresa evita di effettuare
    operazioni in cui ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche
    derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo che
    incidano negativamente sugli interessi dei contraenti.
  3. Qualora i presìdi adottati ai sensi del comma 1 non siano sufficienti a evitare, con
    ragionevole certezza, il rischio di nuocere agli interessi del contraente, l’impresa:

35

a) fornisce informazioni sul conflitto di interesse mediante informativa pubblicata nel
proprio sito internet tramite link nella home page del sito, sulla natura e le fonti del
conflitto, affinché il contraente possa assumere una decisione informata;
b) in ogni caso, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi del contraente.

  1. L’impresa, in ogni caso, in funzione dell’attività svolta e della tipologia dei prodotti:
    a) disegna prodotti e suggerisce modifiche contrattuali o altre operazioni nell’interesse
    del contraente alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla
    dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;
    b) opera al fine di contenere i costi a carico del contraente e ottenere il miglior risultato
    possibile in relazione alle richieste e le esigenze assicurative;
    c) si astiene dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza
    non necessaria alla realizzazione delle richieste ed esigenze assicurative;
    d) si astiene da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di
    altri;
    e) non adotta pratiche e disposizioni in materia di compensi alla rete di cui si avvale che
    sono contrarie al dovere di agire nel miglior interesse del contraente, in conformità a
    quanto disposto dall’articolo 119-bis, commi 4 e 5, del Codice.
  2. L’impresa individua i casi in cui le condizioni contrattuali convenute con soggetti terzi
    confliggono con gli interessi del contraente e assicura che il patrimonio delle gestioni
    separate, dei fondi interni e gli attivi rappresentativi dei contratti collegati a valori di
    riferimento ovvero i singoli contratti non siano gravati da oneri altrimenti evitabili o esclusi
    dalla percezione di utilità a essi spettanti. In particolare, l’impresa assicura che il
    contraente benefici comunque, direttamente o indirettamente, di eventuali introiti derivanti
    dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’impresa in virtù di accordi
    con soggetti terzi.
  3. L’impresa è responsabile del rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi
    anche quando affida specifiche scelte di investimento ad altri intermediari abilitati a
    prestare servizi di gestione dei patrimoni.
    Art. 36

(Finanza etica e sostenibile)

  1. L’impresa di assicurazione, relativamente ai prodotti assicurativi qualificati come “etici” o
    “sostenibili”, fornisce mediante link nella home page del proprio sito internet le seguenti
    informazioni:
    a) gli obiettivi e le caratteristiche in relazione ai quali il prodotto assicurativo è qualificato
    come “etico” o “sostenibile”;
    b) i criteri generali di selezione degli strumenti finanziari in virtù degli obiettivi e delle
    caratteristiche di cui alla lettera a);
    c) le politiche e gli obiettivi eventualmente perseguiti nell’esercizio dei diritti di voto
    connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio;
    d) l’eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi
    generati dai contratti offerti e la relativa misura;

36

e) le eventuali procedure adottate per assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui
alla lettera a), compresa la presenza di organi specializzati istituiti all’interno
dell’impresa e le relative funzioni;
f) l’adesione a codici di autoregolamentazione, promossi da soggetti specializzati.

  1. Con l’invio dell’estratto conto annuale di cui all’articolo 25, l’impresa che offre prodotti di
    cui al comma 1, con riferimento ai dodici mesi precedenti, fornisce:
    a) l’illustrazione dell’attività di gestione in relazione ai criteri generali di selezione degli
    strumenti finanziari individuati ai sensi del comma 1, lettera b);
    b) le informazioni in merito all’eventuale esercizio dei diritti di voto connessi agli
    strumenti finanziari detenuti in portafoglio;
    c) le informazioni circa l’eventuale destinazione a iniziative di carattere sociale o
    ambientale di proventi generati dai prodotti offerti e la relativa misura.

CAPO III

Disposizioni particolari relative ad alcuni contratti

Art. 37
(Contratti unit linked)

  1. L’impresa di assicurazione, qualora per il calcolo del valore rimborsabile in caso di
    recesso intenda tenere conto dell’andamento del valore delle quote attribuite, rimborsa il
    controvalore delle quote, sia in caso di incremento che di decremento delle stesse,
    maggiorato di tutti i costi applicati sul premio e al netto delle spese sostenute per
    l’emissione del contratto e del premio per il rischio corso.
  2. All’impresa di assicurazione non è consentito prelevare costi di qualsiasi tipo mediante
    riduzione del numero delle quote attribuite al singolo contratto, fatta eccezione per le
    commissioni di gestione applicate in caso di contratti direttamente collegati a quote di
    OICR. In tale ultimo caso, dette commissioni possono essere previste solo in presenza di
    un’attività specifica di gestione predefinita nelle condizioni di assicurazione.

Art. 38

(Contratti Infortuni e Malattia)

  1. Nei contratti Infortuni e Malattia l’impresa di assicurazione indica quale luogo di
    svolgimento dell’eventuale arbitrato la città sede dell’Istituto di medicina legale più vicina
    all’assicurato, fatte salve eventuali norme contrattuali più favorevoli all’assicurato. Tale
    disposizione si applica anche nei casi in cui l’assicurato non sia il contraente della polizza.
  2. Nei contratti Infortuni e Malattia in cui è stabilito un limite massimo di età assicurabile,
    l’impresa non può prevedere la cessazione automatica della copertura assicurativa ove
    l’assicurato compia tale età durante la vigenza del contratto. Con riguardo ai contratti in
    corso, che contengono clausole relative alla cessazione automatica della copertura

37

assicurativa, l’impresa considera il rischio in copertura nel caso in cui l’assicurato abbia
continuato a pagare regolarmente il premio anche oltre il limite di età assicurabile e il
premio non sia stato restituito dall’impresa.

  1. Nel caso di premorienza dell’assicurato rispetto al termine per l’accertamento dei postumi
    permanenti dell’invalidità derivante dalla malattia o dall’infortunio o all’accertamento
    medico-legale dell’impresa, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità,
    l’impresa prevede che gli eredi dell’assicurato possano dimostrare la sussistenza del
    diritto all’indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la
    stabilizzazione dei postumi.
  2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23-ter, comma 10, del Regolamento ISVAP n.
    22 del 2008, nei contratti Malattia l’impresa non prevede la facoltà di recesso in caso di
    sinistro.

Art. 39

(Contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento)

  1. Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato
    corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, l’impresa, in
    tutti i casi di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, anche
    parziale, restituisce al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo
    residuo rispetto alla scadenza originaria.
  2. La parte di premio di cui al comma 1 è calcolata:
    a) per il premio puro, in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza
    della copertura nonché del capitale assicurato residuo;
    b) per i caricamenti, in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza
    della copertura.
  3. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del
    rimborso.
  4. L’impresa può trattenere dall’importo di cui al comma 1 le spese amministrative
    effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del premio, a
    condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di
    adesione alla copertura assicurativa.
  5. Le spese di cui al comma 4 e le commissioni percepite dal distributore non devono essere
    tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui o dei finanziamenti ovvero un onere
    ingiustificato in caso di rimborso.
  6. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, l’impresa, su richiesta del
    debitore/assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a
    favore del nuovo beneficiario designato.

38

  1. Nella polizza dei contratti individuali connessi a mutui e ad altri finanziamenti ovvero nel
    modulo di adesione dei medesimi contratti stipulati in forma collettiva, l’impresa indica
    l’ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal contraente ovvero dal
    debitore/assicurato con l’evidenza dell’importo percepito dall’intermediario.

Art. 40

(Variazione del tasso di interesse garantito)

  1. La modifica del tasso di interesse garantito relativamente ai prodotti di investimento
    assicurativi è disciplinata sulla base di meccanismi predefiniti nelle condizioni di contratto
    e nel rispetto dell’articolo 33 del Codice.
  2. L’impresa comunica al contraente, con un preavviso di sessanta giorni, la variazione del
    tasso, precisando che la variazione si applica esclusivamente ai premi con scadenza
    successiva alla data di variazione prevista nella comunicazione.

CAPO IV

Gestione telematica dei rapporti assicurativi

Art. 41
(Sito internet)

  1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008, il sito
    dell’impresa è redatto almeno in lingua italiana e contiene nella home page, ovvero in
    un’apposita pagina direttamente accessibile dalla home page, in maniera chiara e visibile,
    la documentazione prevista dal presente regolamento e le seguenti informazioni:
    a) la denominazione sociale, la sede legale e l’eventuale sede secondaria dell’impresa;
    b) per le imprese comunitarie che operano in regime di stabilimento, oltre le informazioni
    di cui alla lettera a), anche l’indicazione della sede in Italia;
    c) il recapito telefonico o qualsiasi altro strumento idoneo a fornire tempestiva e gratuita
    assistenza ai contraenti, l’indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica
    certificata;
    d) gli estremi del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa;
    e) il numero di iscrizione all’albo delle imprese di assicurazione o nell’elenco annesso
    tenuto dall’IVASS ai sensi del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, e
    l’indirizzo internet dove è possibile verificare gli estremi dell’autorizzazione;
    f) la soggezione alla vigilanza dell’IVASS o dell’Autorità dello Stato membro di origine,
    indicando il sito internet dell’Autorità;
    g) i recapiti per la presentazione di reclami e l’indicazione della facoltà per il contraente
    di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
    previsti dalla normativa vigente;
    h) per le imprese comunitarie operanti in regime di libera prestazione di servizi per
    l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
    veicoli a motore e dei natanti, l’indicazione del rappresentante per la gestione dei
    sinistri di cui all’articolo 25 del Codice;

39

i) i set informativi relativi ai prodotti commercializzati, secondo quanto previsto dal
presente regolamento;
l) l’informativa relativa al conflitto di interessi e alla finanza etica o sostenibile secondo
quanto previsto dal presente regolamento.

  1. L’impresa consente l’acquisizione su supporto durevole delle informazioni pubblicate sul
    sito ai sensi del presente regolamento.
    Art. 42
    (Aree riservate)
  2. L’impresa predispone sistemi informatici per la gestione telematica dei rapporti
    assicurativi dei contraenti e degli aderenti mediante accesso ad aree riservate.
  3. I sistemi informatici consentono di gestire i rapporti contrattuali, permettendo di effettuare
    almeno le seguenti operazioni:
    a) il pagamento del premio assicurativo successivo al primo;
    b) la richiesta di liquidazione del sinistro;
    c) la richiesta di modifica dei propri dati personali;
    d) la richiesta di riscatto;
    e) la richiesta di sospensione della garanzia, se prevista dal contratto, e la relativa
    riattivazione.
  4. I sistemi informatici consentono di ricevere i dati relativi ai rapporti assicurativi in essere,
    permettendo di consultare almeno le seguenti informazioni:
    a) le coperture assicurative in essere;
    b) le condizioni contrattuali sottoscritte;
    c) lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze;
    d) per le polizze vita e per i prodotti d’investimento assicurativi, anche il valore di riscatto
    della polizza;
    e) per i contratti unit linked e i contratti index linked, anche il valore della posizione sulla
    base della valorizzazione corrente delle quote o del valore di riferimento;
    f) per i contratti di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore, anche
    l’attestazione sullo stato del rischio;
    g) il/i nominativo/i e i relativi dati anagrafici, il codice fiscale e/o la partita IVA italiani o
    esteri, i recapiti, anche di posta elettronica, dei soggetti di cui all’articolo 11, comma
    4, lettere a) e c), del presente regolamento, e nel rispetto del Regolamento (UE)
    2016/679 del 27 aprile 2016;
    h) l’eventuale sospensione della garanzia e relativa riattivazione.
  5. Su richiesta del contraente secondo le modalità di cui all’articolo 4, l’impresa può
    adempiere agli obblighi di informativa in corso di contratto mediante pubblicazione
    nell’area riservata. Le comunicazioni e i documenti pubblicati nell’area sono acquisibili su
    supporto durevole.
  6. L’informativa di cui al comma 3 comprende l’indicazione dei massimali, del valore del
    bene oggetto di copertura, la data e l’importo dei premi in scadenza, oltre ad ogni altro

40

elemento utile a fornire al contraente o all’aderente un’informativa completa e
personalizzata con riguardo alla sua specifica posizione assicurativa.

  1. L’impresa aggiorna le informazioni contenute nelle aree riservate con una tempistica
    coerente con le caratteristiche della copertura assicurativa a cui si riferiscono e indica
    chiaramente la data di aggiornamento.
  2. L’impresa garantisce la correttezza, la chiarezza e la trasparenza delle informazioni
    contenute nelle aree riservate mediante l’uso di un linguaggio semplice e facilmente
    comprensibile.
  3. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 3, comma 3, le imprese di assicurazione
    comunitarie operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi che
    predispongono sistemi informatici per la consultazione e la gestione telematica dei
    rapporti assicurativi dei contraenti, si conformano alle disposizioni di cui al presente Capo.
  4. Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in regime di stabilimento o di libera
    prestazione di servizi inseriscono nei DIP aggiuntivi di cui al presente regolamento
    l’informativa relativa alla predisposizione o alla mancata predisposizione di sistemi
    informatici che consentono le attività di cui al presente articolo.

Art. 43

(Accesso alle aree riservate)

  1. L’impresa consente l’accesso nelle aree riservate mediante link da home page del proprio
    sito internet.
  2. In aggiunta alla modalità di cui il comma 1, l’impresa può consentire l’accesso nelle aree
    riservate mediante apposita applicazione mobile utilizzabile sui principali sistemi operativi
    di pc, tablet e smartphone ovvero da altra modalità di accesso da remoto.
  3. Nella predisposizione delle modalità di accesso di cui ai commi 1 e 2, l’impresa adotta
    idonei presidi di sicurezza e garantisce la tutela della riservatezza e la protezione dei dati
    e delle informazioni nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016. Il
    livello di sicurezza è proporzionato alle operazioni e funzioni messe a disposizione del
    contraente, anche ulteriori rispetto a quelle informative minime di cui all’articolo 42.
  4. L’impresa garantisce la gratuità e la natura continuativa del servizio e la fruibilità della
    connessione da qualsiasi postazione e indica nel sito e nelle applicazioni mobili di cui al
    comma 2 le modalità di contatto idonee a fornire tempestiva e gratuita assistenza agli
    utenti nel caso di difficoltà di accesso o consultazione dell’area.
  5. L’impresa inserisce nelle aree riservate messaggi pubblicitari o promozionali a condizione
    che il contraente abbia reso preventivo ed espresso consenso all’inserimento e ne
    garantisce la riconoscibilità mediante una veste grafica che non interferisca con i
    contenuti dell’area riservata.

41
Art. 44

(Attivazione dell’area riservata)

  1. Il contraente e l’aderente hanno diritto di richiedere in ogni momento all’impresa le
    credenziali di accesso all’area riservata nei limiti previsti dal presente regolamento.
  2. L’impresa rende nota la possibilità di richiedere le credenziali di accesso all’area riservata,
    specificandone le modalità, mediante la pubblicazione di un’apposita informativa nella
    home page del proprio sito internet.

Art. 45
(Rischi particolari)

  1. L’impresa può non attivare le aree riservate per le coperture relative a:
    a) rischi relativi a flotte di veicoli a motore o di natanti;
    b) grandi rischi;
    c) rischi agricoli stipulati ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e ai
    relativi contratti integrativi;
    d) rischi connessi a eventi specifici circoscritti in un limitato arco temporale;
    e) rischi accessori a un prodotto o servizio in cui l’importo dei premi complessivamente
    dovuti per la copertura, indipendentemente dalle modalità di rateazione, non sia
    superiore a cento euro;
    f) rischi assicurati con contratti collettivi stipulati “per conto di chi spetta” ai sensi
    dell’articolo 1891 c.c.
  2. Le esclusioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti di assicurazione, individuali e
    collettivi, connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento.

Art. 46

(Gestione digitale delle informazioni contrattuali)

  1. L’impresa garantisce una gestione digitale dei dati anagrafici presenti nei contratti
    sottoscritti e delle informazioni relative alle coperture attive, anche al fine del rispetto delle
    disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo del prodotto previste dal Codice.
  2. In particolare l’impresa gestisce i dati di cui all’articolo 11, comma 4, lettere a) e c), in
    modo da agevolare l’individuazione del beneficiario o del referente terzo in caso di
    decesso dell’assicurato.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 47
(Disposizioni transitorie)

42

  1. Ai contratti sottoscritti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente
    regolamento:
    a) non si applicano gli articoli 4, comma 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, comma 1,
    20, 21, 22, comma 1, 27, 28, 29, 33, 36, comma 1, 38 e 46;
    b) continuano ad applicarsi gli articoli 4, commi 6, 7 e 8,30, commi 7 e 8, e 34, comma
    2, del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010.
  2. Il comma 1 si applica ai contratti in forma collettiva per le adesioni sottoscritte
    antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
  3. Per i contratti destinati ad attuare forme pensionistiche individuali stipulati dal 1°
    settembre 2005 al 31 dicembre 2006 e non adeguati alle norme dettate dal decreto
    legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 e delle relative disposizioni di attuazione, al fine di
    garantire l’effettivo esercizio del diritto alla trasferibilità della posizione previdenziale e del
    diritto di riscatto, garantiti dalla legge, l’impresa, nei casi in cui abbia sostenuto in un’unica
    soluzione i costi di acquisizione del contratto, si attiene alle seguenti disposizioni. Qualora
    la tariffa preveda il recupero dei costi precontati direttamente con il versamento della
    prima annualità di premio, l’impresa è tenuta a incrementare gli importi del capitale
    maturato sulla posizione previdenziale, al momento dell’esercizio del diritto al
    trasferimento e al riscatto, della quota parte dei costi non maturati espressa in funzione
    degli anni e frazioni di anno mancanti al termine della fase di accumulo rispetto agli anni
    complessivamente previsti, al netto di eventuali restituzioni a tale titolo già operate.
    Analogo criterio deve essere applicato nei casi in cui il recupero avvenga sulle prime
    annualità mediante l’imputazione di costi di ammontare superiore al prelievo effettuato in
    misura costante sui premi complessivi.
  4. Per i contratti stipulati prima del 1° settembre 2013 l’informativa di cui all’articolo 42
    relativa alle condizioni contrattuali può essere fornita anche mediante una
    rappresentazione sintetica di tali condizioni. Il contraente può in ogni caso richiedere la
    pubblicazione integrale delle condizioni contrattuali sottoscritte.
  5. Per i contratti stipulati prima del 1° settembre 2013 l’informativa relativa alle aree riservate
    di cui all’articolo 42 è resa in occasione della prima comunicazione da inviare in
    adempimento degli obblighi di informativa previsti dalle disposizioni vigenti o da
    disposizioni contrattuali.
  6. In luogo delle disposizioni di cui all’articolo 24, relativamente ai contratti index linked
    emessi in epoca antecedente all’entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 32 dell’11
    giugno 2009, l’impresa pubblica giornalmente almeno su un quotidiano a diffusione
    nazionale e nel proprio sito internet:
    a) il valore dell’indice e/o del valore di riferimento (strumento finanziario strutturato,…)
    che rappresenta la base per la determinazione delle prestazioni dei contratti index
    linked, con la relativa data di valorizzazione;
    b) la denominazione e il rating aggiornato dell’emittente ovvero la denominazione e il
    rating aggiornato del garante dello strumento finanziario, con l’indicazione
    dell’agenzia di rating che lo ha attribuito.

43

  1. Per i contratti index linked emessi in epoca antecedente all’entrata in vigore del
    Regolamento ISVAP n. 32 dell’11 giugno 2009, l’impresa indica il valore degli indici di
    riferimento alle date di valorizzazione periodiche contrattualmente previste al fine della
    determinazione delle prestazioni nonché, per i contratti le cui prestazioni sono
    direttamente collegate al valore degli attivi destinati a copertura, il relativo valore alla data
    di riferimento dell’estratto conto. Relativamente ai contratti index linked emessi
    successivamente all’entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 32 dell’11 giugno 2009,
    l’impresa indica il valore di riscatto espresso in funzione di un capitale assicurato
    nozionale di euro cento alla data di riferimento dell’estratto conto.
  2. I documenti precontrattuali disciplinati dal Regolamento ISVAP n. 35 del 2010, consegnati
    contestualmente al preventivo personalizzato di cui all’articolo 5 del Regolamento ISVAP
    n. 23 del 9 maggio 2008 prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, restano
    validi anche se il relativo contratto di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a
    motore e dei natanti è sottoscritto dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 48
(Abrogazioni)

  1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 47 e 49, commi 2 e 3, a partire dal 1° gennaio
    2019, sono abrogati:
    a) il Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010;
    b) la Circolare ISVAP n. 551 dell’1 marzo 2005, ad eccezione degli articoli 22, 30, 34, 35
    e 36;
    c) l’articolo 13 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010.

Art. 49

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

  1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel
    Bollettino e nel sito internet dell’IVASS, ed entra in vigore il 1° gennaio 2019.
  2. Le imprese e gli intermediari di cui all’articolo 3 si adeguano alle disposizioni di cui al
    Titolo III, Capo IV, entro il 1° maggio 2020.
  3. Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui all’articolo 19 entro il 1° maggio 2019.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente Salvatore Rossi

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

(DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209)

redazione a cura del Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza
aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 68 del 21.5.2018

applicabile dall’1.10.2018

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INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I Definizioni e classificazioni generali
art. 1 Definizioni
art. 2 Classificazione per ramo
Capo II Vigilanza sull’attività assicurativa e riassicurativa
art. 3 Finalità della vigilanza
art. 3-bis Principi generali della vigilanza
art. 4 Ministro dello sviluppo economico
art. 5 Autorità di vigilanza
art. 6 Destinatari della vigilanza
art. 7 Reclami
art. 8 Rapporti con il diritto dell’Unione europea e integrazione del SEVIF
art. 9 Regolamenti e altri provvedimenti
art. 9-bis Trasparenza e responsabilità dell’attività di vigilanza
Capo III Segreto d’ufficio e collaborazione con altre autorità e altri soggetti
art. 10 Segreto d’ufficio
art. 10-bis Utilizzo delle informazioni riservate
art. 10-ter Scambio di informazioni con altre Autorità dell’Unione europea
Capo III-bis Sistemi interni di segnalazione delle violazioni e procedura di segnalazione
art. 10-quater Sistemi interni di segnalazione delle violazioni
art. 10-quinquies Procedura di segnalazione di violazioni
TITOLO II – ACCESSO ALL’ATTIVITÀ ASSICURATIVA
Capo I Disposizioni generali
art. 11 Attività assicurativa
art. 12 Operazioni vietate
Capo II Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica
art. 13 Autorizzazione
art. 14 Requisiti e procedura
art. 14-bis Programma di attività
art. 15 Estensione ad altri rami
art. 16 Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro
art. 17 Procedura per l’accesso in regime di stabilimento
art. 18 Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro
art. 19 Procedura per l’accesso in regime di prestazione di servizi
art. 20 Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza sociale
art. 21 Attività svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri
art. 22 Attività in uno Stato terzo
Capo III Imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro
art. 23 Attività in regime di stabilimento
art. 24 Attività in regime di prestazione di servizi
art. 25 Rappresentante per la gestione dei sinistri

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art. 26 Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia
art. 27 Rispetto delle norme di interesse generale
Capo IV Imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo
art. 28 Attività in regime di stabilimento
art. 29 Divieto di operare in regime di prestazione di servizi
TITOLO III – ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ ASSICURATIVA
Capo I Disposizioni generali
Sezione I Responsabilità del consiglio di amministrazione
Art. 29-bis Responsabilità del consiglio di amministrazione
Sezione II Sistema di governo societario
art. 30 Sistema di governo societario dell’impresa
art. 30-bis Sistema di gestione dei rischi
art. 30-ter Valutazione interna del rischio e della solvibilità
art. 30-quater Sistema di controllo interno
art. 30-quinquies Funzione di revisione interna
art. 30-sexies Funzione attuariale
art. 30-septies Esternalizzazione
art. 30-octies Requisiti organizzativi dell’impresa che esercita il ramo assistenza
art. 30-novies Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle tariffe
art. 30-decies Requisiti di governo e controllo del prodotto applicabili alle imprese di assicurazione
e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti

art. 31 (abrogato)
art. 32 Determinazione delle tariffe nei rami vita
art. 33 Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita
art. 34 (abrogato)
art. 35 Determinazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e natanti
art. 35-bis Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle riserve tecniche
art. 35-ter Strumenti del sistema di gestione dei rischi nei rami della responsabilità civile veicoli a motore e
natanti
Capo I-bis Principi generali per la valutazione degli attivi e delle passività per fini di vigilanza

sulla solvibilità

Art. 35-quater Valutazione degli attivi e delle passività
Capo II Calcolo delle riserve tecniche
art. 36 (abrogato)
art. 36-bis Disposizioni generali in materia di riserve tecniche
art. 36-ter Calcolo delle riserve tecniche
art. 36-quater Estrapolazione delle pertinente struttura per scadenza dei tassi d’interesse privi di rischio
art. 36-quinquies Aggiustamento di congruità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio
art. 36-sexies Calcolo dell’aggiustamento di congruità
art. 36-septies Aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse

privi di rischio
art. 36-octies Informazioni tecniche
art. 36-novies Altri elementi da prendere in considerazione nel calcolo delle riserve tecniche
art. 36-decies Valutazione delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali incluse nei contratti di

assicurazione e di riassicurazione

art. 36-undecies Importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo
art. 36-duodecies Qualità dei dati
art. 36-terdecies Adeguatezza delle riserve tecniche

4

art. 37 (abrogato)
art. 37-bis Riserve tecniche del lavoro indiretto
Capo II-bis Principi generali in materia di investimenti
art. 37-ter Principio della persona prudente
Capo III Attivi a copertura delle riserve tecniche
art. 38 Copertura delle riserve tecniche
art. 39 (abrogato)
art. 40 (abrogato)
art. 41 Contratti direttamente collegati ad indici o a quote di organismi di investimento collettivo del

risparmio

art. 42 Registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche
art. 42-bis Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto
art. 42-ter (abrogato)
art. 43 Riserve tecniche relative all’attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi
Capo IV Fondi propri
art. 44 (abrogato)
art. 44-bis (abrogato)
Sezione I Determinazione dei fondi propri
art. 44-ter Fondi propri
art. 44-quater Fondi propri di base
art. 44-quinquies Fondi propri accessori
art. 44-sexies Fondi propri relativi a contratti particolari con partecipazione agli utili
Sezione II Classificazione ed ammissibilità dei fondi propri
art. 44-septies Caratteristiche e aspetti utilizzati per classificare i fondi propri in livelli
art. 44-octies Classificazione in livelli
art. 44-novies Classificazione di specifici elementi dei fondi propri
art. 44-decies Ammissibilità e limiti applicabili ai livelli 1, 2 e 3
art. 45 (abrogato)
Capo IV-bis Requisiti patrimoniali di solvibilità
Sezione I Disposizioni generali sul calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità
art. 45-bis Requisito Patrimoniale di Solvibilità
art. 45-ter Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità
art. 45-quater Frequenza del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità
Sezione II Formula standard
art. 45-quinquies Struttura della formula standard
art. 45-sexies Struttura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base
art. 45-septies Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base
art. 45-octies Calcolo del sottomodulo del rischio azionario: meccanismo di aggiustamento simmetrico
art. 45-novies Sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata
art. 45-decies Requisito patrimoniale per il rischio operativo
art. 45-undecies Aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte
differite
art. 45-duodecies Semplificazioni della formula standard
art. 45-terdecies Scostamenti significativi dalle ipotesi sottese al calcolo della formula standard
art. 46 (abrogato)

5

Sezione III Modelli interni completi o parziali
art. 46-bis Autorizzazione all’utilizzo dei modelli interni completi o parziali: disposizioni generali
art. 46-ter Autorizzazione all’utilizzo dei modelli interni parziali: disposizioni specifiche
art. 46-quater Politica per la modifica dei modelli interni completi e parziali
art. 46-quinques Responsabilità del consiglio di amministrazione relativa ai modelli interni
art. 46-sexies Ritorno alla formula standard
art. 46-septies Non conformità del modello interno
art. 46-octies Scostamenti significativi dalle ipotesi sottese alla formula standard
art. 46-novies Prova dell’utilizzo
art. 46-decies Standard di qualità statistica
art. 46-undecies Standard di calibrazione
art. 46-duodecies Attribuzione di utili e di perdite
art. 46-terdecies Standard di convalida
art. 46-quaterdecies Standard di documentazione
art. 46-quinquiesdecies Modelli e dati esterni
art. 47 (abrogato)
Sezione IV Requisito patrimoniale minimo
art. 47-bis Requisito Patrimoniale Minimo: disposizioni generali
art. 47-ter Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo
Capo IV-ter Informativa e processo di controllo prudenziale
art. 47-quater Requisiti dell’informativa all’IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio
art. 47-quinques Processo di controllo prudenziale
art. 47-sexies Maggiorazione del capitale
art. 47-septies Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: contenuto
art. 47-octies Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: principi applicabili
art. 47-novies Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: aggiornamenti e informazioni facoltative aggiuntive
art. 47-decies Approvazione della relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria
art. 47-undecies Informativa all’AEAP
Capo V Imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo
art. 48 Disposizioni applicabili alle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo
art. 48-bis Bilancio, registri e scritture contabili
art. 49 Riserve tecniche
art. 50 Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo
art. 51 Agevolazioni per l’impresa operante in più Stati membri

TITOLO IV – IMPRESE LOCALI E PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI
Capo I Disposizioni generali
art. 51-bis Disposizioni relative a imprese locali e a particolari mutue assicuratrici
Capo II Imprese di assicurazione locali
art. 51-ter Nozione di impresa di assicurazione locale
art. 51-quater Regime applicabile alle imprese di assicurazione locali
Capo III Particolari mutue assicuratrici
art. 52 Particolari mutue assicuratrici
art. 53 Attività esercitabili
art. 54 (abrogato)
art. 55 Autorizzazione

6

art. 56 Regime applicabile alle particolari mutue assicuratrici

TITOLO V – ACCESSO ALL’ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE
Capo I Disposizioni generali
art. 57 Attività di riassicurazione
art. 57-bis Società veicolo
Capo II Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica
art. 58 Autorizzazione
art. 59 Requisiti e procedura
art. 59-bis Estensione ad altri rami
art. 59-ter Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro
art. 59-quater Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro
art. 59-quinquies Attività in uno Stato terzo
Capo III Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato

terzo

art. 60 Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in un altro Stato membro
art. 60-bis Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo
art. 61 Attività in regime di prestazione di servizi

TITOLO VI – ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE
Capo I Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica
art. 62 Esercizio dell’attività di riassicurazione
art. 63 Responsabilità del consiglio di amministrazione e sistema di governo societario
art. 63-bis Valutazione delle attività e passività
art. 64 Riserve tecniche
art. 64-bis Principi in materia di investimenti
art. 65 Attivi a copertura delle riserve tecniche
art. 65-bis Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche
art. 66 (abrogato)
art. 66-bis Fondi propri
art. 66-ter (abrogato)
art. 66-quater Requisiti Patrimoniali di Solvibilità
art. 66-quinquies (abrogato)
art. 66-sexies Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo
art. 66-sexies.1 Informativa e processo di controllo prudenziale
art. 66-septies Riassicurazione finite
Capo II Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo
art. 67 Attività in regime di stabilimento

TITOLO VII – ASSETTI PROPRIETARI

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Capo I Partecipazioni nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione
art. 68 Autorizzazioni
art. 69 Obblighi di comunicazione
art. 70 Comunicazione degli accordi di voto
art. 71 Richiesta di informazioni
art. 72 Nozione di controllo
art. 73 Partecipazioni indirette
art. 74 Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione art. 75

Protocolli di autonomia

Capo II Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza
art. 76 Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che

svolgono funzioni fondamentali
art. 77 Requisiti dei partecipanti
art. 78 Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione
Capo III Partecipazioni delle imprese di assicurazione e di riassicurazione
art. 79 Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione
art. 80 (abrogato)
art. 81 Vigilanza prudenziale
Capo IV (abrogato)
art. 82 (abrogato)
art. 83 (abrogato)
art. 84 (abrogato)
art. 85 (abrogato)
art. 86 (abrogato)
art. 87 (abrogato)
art. 87-bis (abrogato)

TITOLO VIII – BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI
Capo I Disposizioni generali sul bilancio
art. 88 Disposizioni applicabili
art. 89 Disposizioni particolari
art. 90 Schemi
Capo II Bilancio di esercizio
art. 91 Principi di redazione
art. 92 Esercizio sociale e termine per l’approvazione
art. 93 Deposito e pubblicazione
art. 94 Relazione sulla gestione
Capo III Bilancio consolidato
art. 95 Imprese obbligate
art. 96 Direzione unitaria
art. 97 Esonero dall’obbligo di redazione

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art. 98 Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza art. 99 Data
di riferimento
art. 100 Relazione sulla gestione
Capo IV Libri e registri obbligatori
art. 101 Libri e registri obbligatori
Capo V Revisione legale dei conti
art. 102 Revisione legale del bilancio
art. 103 (abrogato)
art. 104 Accertamenti sulla gestione contabile
art. 105 (abrogato)

TITOLO IX – ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA
Capo I Disposizioni generali
art. 106 Attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa
art. 107 Ambito di applicazione
art. 107-bis Soggetti abilitati all’esercizio della distribuzione assicurativa o riassicurativa
Capo II Disposizioni generali in materia di distribuzione
art. 108 Attività di distribuzione
art. 108-bis Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e

riassicurativi

art. 109 Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi
art. 109-bis Regime applicabile agli intermediari assicurativi a titolo accessorio
art. 110 Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche
art. 111 Requisiti particolari per l’iscrizione dei produttori diretti, dei collaboratori degli intermediari

e dei dipendenti delle imprese
art. 112 Requisiti per l’iscrizione delle società
art. 113 Cancellazione
art. 114 Reiscrizione
art. 114-bis Requisiti organizzativi dell’impresa di assicurazione o riassicurazione, finalizzati al
rispetto dei requisiti professionali e organizzativi di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111, 112

art. 115 Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione
Sezione I Intermediari con sede legale o residenza nel territorio della Repubblica
art. 116 Attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi
art. 116-bis Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro
art. 116-ter Attività in regine di stabilimento in un altro Stato membro
Sezione II Intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato membro
art. 116-quater Attività in regime di libera prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica
art. 116-quinquies Attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica
Sezione llI Ripartizione di competenze: accordi tra Autorità ai fini dell’esercizio della

Vigilanza

art. 116-sexies Accordi per la ripartizione di competenze tra Stato membro d’origine e Stato membro

ospitante

9

Sezione IV Violazioni in caso di esercizio dell’attività in regime di libera prestazione di

servizi o di stabilimento

art. 116-septies Violazione degli obblighi nell’esercizio della libera prestazione dei servizi
art. 116-octies Violazione degli obblighi nell’esercizio della libertà di stabilimento
art. 116-novies Violazione degli obblighi nell’esercizio di libera prestazione di servizi o stabilimento

da parte di intermediari italiani

art. 116-decies Poteri legati alle disposizioni nazionali di interesse generale
art. 116-undecies Pubblicazione delle norme di interesse generale
Capo III Regole di comportamento
art. 117 Separazione patrimoniale
art. 118 Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi
art. 119 Doveri e responsabilità verso gli assicurati
art. 119-bis Regole di comportamento e conflitti di interesse
art. 119-ter Consulenza e norme per le vendite senza consulenza
art. 120 Informazione precontrattuale
art. 120-bis Trasparenza sulle remunerazioni
art. 120-ter Trasparenza sui conflitti di interesse
art. 120-quater Modalità dell’informazione
art. 120-quinquies Vendita abbinata
art. 121 Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza
Capo III-bis Requisiti di governo e controllo del prodotto applicabili ai distributori di prodotti

assicurativi non realizzati in proprio

art. 121-bis Acquisizione dal produttore delle necessarie informazioni sui prodotti assicurativi
art. 121-ter Disposizioni particolari in materia di governo e controllo del prodotto
Capo lll-ter Requisiti supplementari per la distribuzione dei prodotti di investimento

assicurativi

art. 121-quater Vigilanza sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi
art. 121-quinquies Conflitti di interesse
art. 121-sexies Informativa al contraente e incentivi
art. 121-septies Valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza del prodotto assicurativo e

comunicazione ai clienti
Art. 121-octies Protocollo di intesa
TITOLO X – ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI
Capo I Obbligo di assicurazione
art. 122 Veicoli a motore
art. 123 Natanti
art. 124 Gare e competizioni sportive
art. 125 Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri
art. 126 Ufficio centrale italiano
art. 127 Certificato di assicurazione e contrassegno
art. 128 Massimali di garanzia
art. 129 Soggetti esclusi dall’assicurazione
Capo II Esercizio dell’assicurazione
art. 130 Imprese autorizzate
art. 131 Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto
art. 132 Obbligo a contrarre
art. 132-bis Obblighi informativi degli intermediari
art. 132-ter Sconti obbligatori

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art. 133 Formule tariffarie
art. 134 Attestazione sullo stato del rischio
art. 135 Banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati
art. 136 Funzioni del Ministero dello sviluppo economico
Capo III Risarcimento del danno
art. 137 Danno patrimoniale
art. 138 Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità
art. 139 Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità
art. 140 Pluralità di danneggiati e supero del massimale
art. 141 Risarcimento del terzo trasportato
art. 142 Diritto di surroga dell’assicuratore sociale
art. 142-bis Informazioni sulla copertura assicurativa
art. 142-ter Utenti della strada non motorizzati
Capo IV Procedure liquidative
art. 143 Denuncia di sinistro
art. 144 Azione diretta del danneggiato
art. 145 Proponibilità dell’azione di risarcimento
art. 145-bis Valore probatorio delle cosiddette scatole nere e degli altri dispositivi elettronici
art. 146 Diritto di accesso agli atti
art. 147 Stato di bisogno del danneggiato
art. 148 Procedura di risarcimento
art. 149 Procedura di risarcimento diretto
art.149-bis Trasparenza della procedura di risarcimento
art. 150 Disciplina del sistema di risarcimento diretto
art. 150 bis Certificato di chiusa inchiesta
Capo V Risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all’estero
art. 151 Procedura
art. 152 Mandatario per la liquidazione dei sinistri
art. 153 Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica
art. 154 Centro di informazione italiano
art. 155 Accesso al Centro di informazione italiano
Capo VI Disciplina dell’attività peritale
art. 156 Attività peritale
art. 157 Ruolo dei periti assicurativi
art. 158 Requisiti per l’iscrizione
art. 159 Cancellazione dal ruolo
art. 160 Reiscrizione
TITOLO XI – DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI ASSICURATIVE
Capo I Coassicurazione comunitaria
art. 161 Coassicurazione comunitaria
art. 162 Determinazione dell’oggetto della delega
art. 162-bis Riserve tecniche
art. 162-ter Dati statistici
Capo II Assicurazione di tutela legale

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art. 163 Requisiti particolari
art. 164 Modalità per la gestione dei sinistri

TITOLO XII – NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
Capo I Disposizioni generali
art. 165 Raccordo con le disposizioni del codice civile
art. 166 Criteri di redazione
art. 167 Nullità dei contratti conclusi con imprese non autorizzate
art. 168 Effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione
art. 169 Effetti della liquidazione coatta di imprese di assicurazione
Capo II Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei

veicoli a motore e dei natanti
art. 170 Divieto di abbinamento
art. 170-bis Durata del contratto
art. 171 Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante
art. 172 Diritto di recesso
Capo III Assicurazione di tutela legale e assicurazione di assistenza
art. 173 Assicurazione di tutela legale
art. 174 Diritti dell’assicurato nell’assicurazione di tutela legale
art. 175 Assicurazione di assistenza
Capo IV Assicurazione sulla vita
art. 176 Revocabilità della proposta
art. 177 Diritto di recesso
art. 178 Inversione dell’onere della prova nei giudizi risarcitori
Capo V Capitalizzazione
art. 179 Nozione
Capo VI Legge applicabile
art. 180 Contratti di assicurazione contro i danni
art. 181 Contratti di assicurazioni sulla vita

TITOLO XIII – TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE DELL’ASSICURATO
Capo I Disposizioni generali
art. 182 Pubblicità dei prodotti assicurativi
art. 183 Regole di comportamento
art. 184 Misure cautelari ed interdittive
Capo II Obblighi di informazione

12

art. 185 Documentazione informativa
art. 185-bis Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
art. 185-ter Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita
art. 186 Interpello sul documento informativo precontrattuale aggiuntivo
art. 187 Integrazione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo
TITOLO XIV – VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI
Capo I Disposizioni generali
art. 187-bis Modalità di esercizio dei poteri di vigilanza
Capo II bis Controversie
art. 187 -ter Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
art. 188 Poteri di intervento
art. 189 Poteri di indagine
art. 190 Obblighi di informativa
art. 190-bis Informazioni statistiche
art. 191 Potere regolamentare
Capo II Vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di

assicurazione e di riassicurazione
art. 192 Imprese di assicurazione italiane
art. 193 Imprese di assicurazione di altri Stati membri
art. 194 Imprese di assicurazione di Stati terzi
art. 195 Imprese di riassicurazione italiane
art. 195-bis Imprese di riassicurazione di altri Stati membri
art. 195-ter Imprese di riassicurazione di Stati terzi
art. 196 Modificazioni statutarie
art. 197 Vigilanza sull’attuazione del programma di attività
Capo III Vigilanza sulle operazioni straordinarie delle imprese di assicurazione e di

riassicurazione

art. 198 Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane
art. 199 Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri
art. 200 Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi
art. 201 Fusione e scissione di imprese di assicurazione
art. 202 Trasferimento del portafoglio, fusione e scissione di imprese di riassicurazione
Capo IV Cooperazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri e comunicazioni

alla Commissione europea e all’AEAP

Sezione I Cooperazione per la vigilanza sulle imprese di assicurazione e riassicurazione e
sugli intermediari di assicurazione, anche a titolo accessorio, o di riassicurazione

art. 203 Autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività assicurativa
art. 203-bis Cooperazione per l’esercizio della vigilanza sulle società veicolo
art. 204 Autorizzazione relativa all’assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di

riassicurazione

art. 205 Poteri di indagine in collaborazione con le autorità di altri Stati membri
art. 205-bis Vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate dalle imprese aventi sede nel territorio

della Repubblica

art. 205-ter Cooperazione per la vigilanza sulle imprese di assicurazione e riassicurazione e sugli
intermediari di assicurazione, anche a titolo accessorio, o di riassicurazione

13

Sezione II Cooperazione per l’esercizio della vigilanza sul gruppo
art. 206 (abrogato)
art. 206-bis Collegio delle autorità di vigilanza
art. 206-ter Accordi di coordinamento
art. 207 (abrogato)
art. 207-bis Collaborazione e scambio informativo tra le autorità di vigilanza
art. 207-ter Consultazione tra le autorità di vigilanza
art. 207-quater Collaborazione con le autorità responsabili per gli enti creditizi e le imprese di investimento
art. 207-quinques Segreto professionale e riservatezza
art. 207-sexies Autorità di vigilanza sul gruppo
art. 207-septies Funzioni dell’IVASS in qualità di Autorità di Vigilanza sul gruppo
art. 207-octies Cooperazione per l’autorizzazione del modello interno di gruppo
Sezione III Comunicazioni alla Commissione europea e all’AEAP
art. 208 Comunicazioni alla Commissione europea e all’AEAP e alle autorità di vigilanza di altri

Stati membri relativamente ad imprese di Stati membri e di Stati terzi

art. 208-bis Comunicazioni relative alla inosservanza delle disposizioni di legge da parte di un’impresa

di assicurazione

art. 208-ter Cooperazione per l’applicazione delle disposizioni sulla coassicurazione comunitaria
art. 209 Comunicazioni alla Commissione europea sulle assicurazioni obbligatorie

TITOLO XV – VIGILANZA SUL GRUPPO
Capo I Vigilanza sul gruppo
art. 210 Vigilanza sul gruppo
art. 210-bis Altre disposizioni applicabili
art. 210-ter Albo delle società capogruppo
art. 210-quater Esclusione dall’aera di vigilanza sul gruppo
art. 211 (abrogato)
Capo II Poteri dell’IVASS
art. 212 (abrogato)
art. 212-bis Poteri dell’IVASS
art. 213 Vigilanza informativa
art. 214 Vigilanza ispettiva
art. 214-bis Potere di indirizzo
art. 214-ter Valutazione regime di equivalenza di Stati terzi
Capo III Strumenti di vigilanza sul gruppo
art. 215 (abrogato)
art. 215-bis Sistema di governo societario di gruppo
art. 215-ter Valutazione interna del rischio e della solvibilità del gruppo
art. 215-quater Vigilanza sulla concentrazione di rischi
art. 215-quinquies Operazioni infragruppo
art. 216 Comunicazione delle operazioni infragruppo
art. 216-bis Poteri dell’IVASS sulle operazioni infragruppo
art. 216-ter Vigilanza sulla solvibilità di gruppo
art. 216-quater Frequenza del calcolo
art. 216-quinquies Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato
art. 216-sexies Calcolo della situazione di solvibilità di gruppo
art. 216-septies Maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato
art. 216-octies Informativa all’IVASS ai fini della verifica degli adempimenti sulla vigilanza sul gruppo

14
art. 216-novies Informativa sulla solvibilità di gruppo, la condizione finanziaria e la struttura del gruppo
art. 216-decies Processo di controllo prudenziale degli strumenti di vigilanza sul gruppo
Capo IV Gestione centralizzata del rischio
art. 217 (abrogato)
art. 217-bis Gestione centralizzata del rischio: condizioni per la vigilanza sulla solvibilità sul gruppo
art. 217-ter Gestione centralizzata del rischio: procedura di autorizzazione
art. 217-quater Gestione centralizzata del rischio: determinazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità
art. 217-quinquies Gestione centralizzata del rischio: inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del

Requisito Patrimoniale Minimo

art. 217-sexies Gestione centralizzata del rischio: fini delle deroghe per l’impresa controllata
art. 217-septies Gestione centralizzata del rischio: imprese di assicurazione o riassicurazione controllate da una
società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista

art. 218 (abrogato)
art. 219 (abrogato)
art. 220 (abrogato)

Capo IV-bis Sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro
art. 220-bis Vigilanza sul sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro
art. 220-ter Disciplina applicabile al sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro

Capo IV-ter Sottogruppo nazionale con società controllante di Stato terzo
art. 220-quater Vigilanza sul sottogruppo nazionale con società controllante di Stato terzo
art. 220-quinquies Verifica dell’equivalenza del regime di vigilanza sul gruppo
art. 220-sexies Verifica dell’equivalenza: livelli
art. 220-septies Sussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo
art. 220-octies Insussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo
Capo IV-quater Misure correttive
art. 220-novies Misure correttive sul gruppo
TITOLO XVI – MISURE DI SALVAGUARDIA RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE
Capo I Misure di salvaguardia
art. 220-decies Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie
art. 221 Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a copertura
art. 222 Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale di Solvibilità
art. 222-bis Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale Minimo
art. 222-ter Limitazione alla distribuzione di elementi dei fondi propri
art. 223 (abrogato)
art. 223-bis Misure di intervento in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie dell’impresa di

assicurazione o di riassicurazione

art. 223-ter Piano di risanamento e piano di finanziamento
art. 224 Procedura di apposizione del vincolo sulle attività patrimoniali
art. 225 Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell’autorizzazione
art. 226 Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi
art. 226-bis Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie di gruppo
art. 227 Misure in caso di verifica della situazione di solvibilità di gruppo
art. 228 (abrogato)

15

Capo II Misure di risanamento
art. 229 Commissario per il compimento di singoli atti
art. 230 Commissario per la gestione provvisoria
art. 231 Amministrazione straordinaria
art. 232 Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario
art. 233 Organi della procedura di amministrazione straordinaria
art. 234 Poteri e funzionamento degli organi straordinari
art. 235 Adempimenti iniziali
art. 236 Adempimenti finali
art. 237 Adempimenti in materia di pubblicità
art. 238 Esclusività delle procedure di risanamento
art. 239 Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere
Capo III Decadenza e revoca dell’autorizzazione
art. 240 Decadenza dall’autorizzazione rilasciata all’impresa di assicurazione
art. 241 Liquidazione ordinaria dell’impresa di assicurazione
art. 242 Revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di assicurazione
art. 243 Revoca dell’autorizzazione rilasciata ad un’impresa di assicurazione di uno Stato terzo
art. 244 Decadenza e revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di riassicurazione
Capo IV Liquidazione coatta amministrativa
art. 245 Liquidazione coatta amministrativa
art. 246 Organi della procedura
art. 247 Adempimenti in materia di pubblicità
art. 248 Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza
art. 249 Effetti nei confronti dell’impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici preesistenti
art. 250 Poteri e funzionamento degli organi liquidatori
art. 251 Adempimenti iniziali
art. 252 Accertamento del passivo
art. 253 Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri
art. 254 Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi
art. 255 Appello
art. 256 Insinuazioni tardive
art. 257 Liquidazione dell’attivo
art. 258 Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione o da contratti di riassicurazione
art. 259 Ulteriori disposizioni per il trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione
art. 260 Ripartizione dell’attivo
art. 261 Adempimenti finali
art. 262 Concordato
art. 263 Esecuzione del concordato e chiusura della procedura
art. 264 Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere
art. 265 Liquidazione coatta di imprese non autorizzate
Capo V Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato
art. 266 Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato
Capo VI Effetti delle misure di risanamento e di liquidazione dell’impresa di assicurazione

adottate da altri Stati membri

art. 267 Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili navi e aeromobili, strumenti finanziari
art. 268 Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica
art. 269 Diritti del venditore, in caso di riserva di proprietà sul bene situato nel territorio della Repubblica
art. 270 Diritto alla compensazione nei rapporti con l’impresa di assicurazione
art. 271 Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani

16

art. 272 Condizione di proponibilità delle azioni relative agli atti pregiudizievoli
art. 273 Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell’impresa di assicurazione
art. 274 Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori
Capo VII Disposizioni sul risanamento e sulla liquidazione nel gruppo assicurativo
art. 275 Amministrazione straordinaria dell’ultima società controllante italiana
art. 276 Liquidazione coatta amministrativa dell’ultima società controllante italiana
art. 277 Amministrazione straordinaria delle società del gruppo assicurativo
art. 278 Liquidazione coatta amministrativa delle società del gruppo assicurativo
art. 279 Procedure proprie delle singole società del gruppo assicurativo
art. 280 Disposizioni comuni agli organi delle procedure
art. 281 Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale
art. 282 Gruppi e società non iscritte all’albo

TITOLO XVII – SISTEMI DI INDENNIZZO
Capo I Disposizioni generali sul sistema di indennizzo dei danni derivanti dalla circolazione

dei veicoli a motore e dei natanti
art. 283 Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica
art. 284 Sinistri verificatisi in altro Stato membro
art. 285 Fondo di garanzia per le vittime della strada
Capo II Liquidazione dei danni a cura dell’impresa designata
art. 286 Liquidazione dei danni a cura dell’impresa designata
art. 287 Esercizio dell’azione di risarcimento
art. 288 Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada
art. 289 Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui giudizi pendenti
art. 290 Prescrizione dell’azione
art. 291 Pluralità di danneggiati e supero del massimale
art. 292 Diritto di regresso e di surroga dell’impresa designata
Capo III Liquidazione dei danni a cura del commissario dell’impresa in liquidazione coatta
art. 293 Liquidazione dei danni a cura del commissario dell’impresa in liquidazione coatta
art. 294 Esercizio dell’azione di risarcimento
art. 295 Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada
Capo IV Liquidazione dei danni a cura dell’Organismo di indennizzo italiano
art. 296 Organismo di indennizzo italiano
art. 297 Ambito di intervento dell’Organismo di indennizzo italiano
art. 298 Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati
art. 299 Rimborsi tra organismi di indennizzo
art. 300 Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati
art. 301 Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada
Capo V Sistema di indennizzo dei danni derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria
art. 302 Ambito di intervento
art. 303 Fondo di garanzia per le vittime della caccia
art. 304 Diritto di regresso e di surroga

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TITOLO XVIII – SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI
Capo I Abusivismo e impedimento all’esercizio delle funzioni di vigilanza
art. 305 Attività abusivamente esercitata
art. 306 Impedimenti all’esercizio delle funzioni di vigilanza
art. 307 Collaborazione con la Guardia di finanza
art. 308 Abuso di denominazione assicurativa
art. 308-bis Inottemperanza alle richieste dell’IVASS o ritardo dell’esercizio delle funzioni di

vigilanza

Capo II Sanzioni amministrative pecuniarie ed altre misure per violazioni non riguardanti la

distribuzione assicurativa

art. 309 (abrogato)
art. 310 Sanzioni amministrative pecuniarie
art. 310-bis Rifiuto ed elusione dell’obbligo a contrarre
art. 310-ter Scatole nere e altri dispositivi elettronici
art. 310-quater Obblighi di comunicazione alle banche dati
art. 310-quinquies Inosservanza dei provvedimenti cautelari e interdittivi
art. 311 Assetti proprietari
art. 311-bis Principio della rilevanza della violazione
art. 311-ter Ordine di porre termine alle violazioni
art. 311-quater Accertamento unitario per violazioni della stessa indole
311-quinquies Criteri per la determinazione delle sanzioni
311-sexies Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali o al personale
311-septies Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative alle imprese e sponenti aziendali

o al personale
art. 312 (abrogato)
Capo III (abrogato)
art. 313 (abrogato)
art. 314 (abrogato)
art. 315 (abrogato)
art. 316 (abrogato)
art. 317 (abrogato)
Capo IV (abrogato)
art. 318 (abrogato)
art. 319 (abrogato)
art. 320 (abrogato)
Capo V Doveri nei confronti dell’autorità di vigilanza
art. 321 Doveri degli organi di controllo
art. 322 Doveri del revisore legale e della società di revisione legale
art. 323 (abrogato)
Capo VI Sanzioni amministrative pecuniarie ed altre misure per violazioni riguardanti

la distribuzione assicurativa

art. 324 Sanzioni relative alla violazione degli obblighi di distribuzione dei prodotti assicurativi inclusi

i prodotti di investimento assicurativo distribuiti da intermediari

art. 324-bis Sanzioni relative alla violazione degli obblighi di distribuzione dei prodotti assicurativi e di

investimento assicurativo distribuiti da imprese
324-ter Principio della rilevanza della violazione
324-quater Ordine di porre termine alle violazioni

18

324-quinquies Accertamento unitario delle violazioni della stessa indole
324-sexies Criteri per la determinazione delle sanzioni
324-septies Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali o al personale delle imprese e delle

società di intermediazione assicurativa o riassicurativa

324-octies Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti degli intermediari
e degli esponenti aziendali o del personale della società di intermediazione assicurativa
o riassicurativa

324-novies Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti delle imprese e degli
esponenti aziendali e del personale

Capo VII Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative
art. 325 Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie
art. 325-bis Nozione di fatturato
art. 325-ter Pubblicazione delle sanzioni
art. 325-quater Comunicazione all’AEAP delle sanzioni applicate per le violazioni relative alla

distribuzione assicurativa

art. 326 (abrogato)
art. 327 (abrogato)
art. 328 Norme sul pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie

Capo VIII Disposizioni in materia disciplinare per i periti assicurativi
art. 329 Sanzioni disciplinari applicabili ai periti assicurativi
art. 330 Competenza ad adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei periti assicurativi
art. 331 Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei periti
art. 331-bis Disposizioni di attuazione

TITOLO XIX – DISPOSIZIONI TRIBUTARIE TRANSITORIE E FINALI
Capo I Disposizioni tributarie
art. 332 Fondo di integrazione a copertura del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione
art. 333 Imposte e tasse sulle iscrizioni e sulle annotazioni di vincolo delle attività patrimoniali
art. 334 Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti
Capo II Contributi di vigilanza e di gestione
art. 335 Imprese di assicurazione e di riassicurazione
art. 336 Intermediari di assicurazione e di riassicurazione
art. 337 Periti assicurativi
Capo III Disposizioni transitorie
art. 338 Imprese di assicurazione e di riassicurazione già autorizzate
art. 339 (abrogato)
art. 340 Margine di solvibilità disponibile nei rami vita
art. 341 Imprese in liquidazione coatta
art. 342 Partecipazioni già autorizzate
art. 343 Intermediari già iscritti od operanti
art. 344 Periti di assicurazione già iscritti
Capo III-bis Disposizioni transitorie relative all’entrata in vigore del regime solvibilità II
Sezione I Regime di applicazione immediata

19

art. 344-bis Regime di applicazione immediata
Sezione II Misure transitorie
art. 344-ter Misure transitorie inerenti particolari tipi di imprese di assicurazione o di riassicurazione
art. 344-quater Misure transitorie inerenti l’informativa e il processo di controllo prudenziale
art. 344-quinquies Misure transitorie in materia di fondi propri e investimenti
art. 344-sexies Misure transitorie in materia di Requisito Patrimoniale di Solvibilità
art. 344-septies Misure transitorie in materia di misure di salvaguardia
art. 344-octies Disposizioni transitorie in materia di vigilanza sul gruppo
art. 344-novies Misura transitoria sui tassi d’interesse privi di rischio
art. 344-decies Misura transitoria sulle riserve tecniche
art. 344-undecies Piano di transizione sulle misure transitorie relative ai tassi d’interesse privi di rischio e sulle

riserve tecniche

art. 344-duodecies Comunicazione di informazioni all’AEAP
art. 344-terdecies Disposizioni transitorie riguardanti il rispetto del Requisito Patrimoniale Minimo
art. 344-quaterdecies Obblighi di informativa sulle maggiorazioni di capitale
Capo IV Disposizioni finali
art. 345 Istituzioni e enti esclusi
art. 346 Attività di assistenza prestata da enti e società non assicurative
art. 347 Potestà legislativa delle Regioni
art. 348 Esercizio congiunto dei rami vita e danni
art. 349 Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica
art. 350 Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il ruolo dei periti assicurativi
art. 351 Modifiche ad altre norme in materia assicurativa
art. 352 Coordinamento formale con altre norme di legge
art. 353 Integrazioni alle disposizioni relative all’imposta sui premi delle assicurazioni private
Capo V Abrogazioni
art. 354 Norme espressamente abrogate
art. 355 Entrata in vigore

[20]
DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005 n. 209
Codice delle assicurazioni private1
.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con riferimento ai principi di unità, continuità e completezza
dell’ordinamento giuridico;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall’articolo 1 della legge 29
luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto
normativo e semplificazione – legge di semplificazione per il 2001;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in materia di qualità della
regolazione, riassetto normativo e codificazione – legge di semplificazione per il 2001, ed in
particolare l’articolo 4, recante delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di
assicurazioni private, così come modificato dall’articolo 2, comma 7, della legge 27 luglio 2004,
n. 186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione di
dati personali;
Visto il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, recante regolamento per la esecuzione del regio
decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l’esercizio delle assicurazioni private;
Visto il testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

1 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, e modificato dal Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito in Legge 2 aprile 2007, n. 40, dal Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198, dal Decreto legislativo 29
febbraio 2008, n. 56, dal Decreto Legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito in Legge 2 agosto 2008, n. 129, dal Decreto
Legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito in Legge 27 febbraio 2009, n. 14, dal Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78
convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102, dal Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in Legge 26 febbraio
2010, n. 25, dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 21, dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dal Decreto
legislativo 30 luglio 2012, n. 130, dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53, dal Decreto legislativo 12 maggio 2015,
n.74 e dal Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

[21]

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1977, n. 39, recante modifica della disciplina dell’assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 1978, n. 738, recante agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale
delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa;
Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 48, recante istituzione e funzionamento dell’albo nazionale
degli agenti di assicurazione;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante istituzione e funzionamento dell’albo dei
mediatori di assicurazione;
Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l’esercizio delle assicurazioni
private sulla vita;
Vista la legge 11 novembre 1986, n. 772, recante disciplina della coassicurazione comunitaria;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 242, recante disciplina dell’assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile per danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei veicoli
a motore e dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto
1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in
imprese o enti assicurativi;
Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante attuazione della direttiva
84/641/CEE, della direttiva 87/343/CEE e della direttiva 87/344/CEE in materia di assicurazioni
di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria, a norma degli articoli 25, 26 e 27
della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, di attuazione della direttiva 88/357/CEE,
concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e alla fissazione delle
disposizioni volte ad agevolare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che
modifica la direttiva 73/239/CEE;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante istituzione e funzionamento del ruolo nazionale
dei periti assicurativi per l’accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti
soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal
furto e dall’incendio degli stessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993, recante minimi di garanzia per l’assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante regolamento
recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di
interesse collettivo di competenza del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato;

[22]

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
febbraio 1995, n. 35, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa dello sviluppo
economico nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali
nella prima decade del mese di novembre 1994;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di recepimento della direttiva 92/96/CEE in
materia di assicurazione diretta sulla vita e che modifica la direttiva 72/267/CEE e la direttiva
90/619/CEE;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di recepimento della direttiva 92/49/CEE del
18 giugno 1992 del Consiglio, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e che
modifica la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva 91/674/CEE in
materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme
concernenti l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma
degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in
materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;
Visto il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2000, n. 137;
Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei
mercati;
Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione della direttiva 98/78/CE relativa
alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo
assicurativo;
Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l’iniziativa privata e lo
sviluppo della concorrenza;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93, di attuazione della direttiva 2001/17/CE in
materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190, di attuazione della direttiva 2000/26/CE in
materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli,
che modifica anche la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE;
Visto il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307, di attuazione della direttiva 2002/12/CE e
della direttiva 2002/13/CE concernenti il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione,
rispettivamente, sulla vita e nei rami diversi dall’assicurazione sulla vita;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, di esercizio delle opzioni previste dall’articolo
5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della direttiva 2002/87/CE del
16 dicembre 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla vigilanza supplementare

[23]

sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti
ad un conglomerato finanziario, nonché all’istituto della consultazione preliminare in tema di
assicurazioni;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, istitutivo dell’IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, succeduto
all’IVASS in tutti i poteri, funzioni e competenze2
.

Vista la direttiva 2002/92/CE del 9 dicembre 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
sull’intermediazione assicurativa;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio
2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata in data 25 novembre 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell’Adunanza del 14 febbraio 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 1° giugno
2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 settembre 2005;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per le politiche comunitarie,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell’economia e delle finanze
e con il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I

DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI GENERALI

Art. 1
(Definizioni)

  1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per:
    2 Visto inserito dall’articolo 3, comma 1, Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53.

[24]

a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate all’articolo 2, comma 3;
b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni indicate all’articolo 2, comma 1;
c) attività assicurativa: l’assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un’impresa di
assicurazione;
d) attività riassicurativa: l’assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un’impresa di
assicurazione o retrocessi da un’impresa di riassicurazione, anche di uno Stato terzo 3
;
e) attività in regime di libertà di prestazione di servizi o rischio assunto in regime di libertà di
prestazione di servizi: l’attività che un’impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio
di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se
persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro o il rischio che un’impresa assume da uno
stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicato il
rischio;
f) attività in regime di stabilimento o rischio assunto in regime di stabilimento: l’attività che
un’impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo
obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede nello
stesso Stato o il rischio che un’impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio dello
Stato membro in cui è ubicato il rischio;
g) autorità di vigilanza: l’autorità nazionale incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli
intermediari e gli altri operatori del settore assicurativo;
g-bis) SEVIF: il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) AEAP o EIOPA4

: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e

professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
2) ABE o EBA5

: Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;

3) AESFEM o ESMA6

: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con

regolamento (UE) n. 1095/2010;
4) Comitato congiunto: il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto
dall’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del
regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) CERS: Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito con regolamento (UE) n.
1092/2010;
6) Autorità di vigilanza degli Stati membri: le autorità competenti o di vigilanza degli Stati
membri specificate negli atti dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE)
n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/20107
;
g-ter) autorità di vigilanza sul gruppo: l’autorità di vigilanza di gruppo determinata ai sensi
dell’art. 207-sexies8
;

h) carta verde: certificato internazionale di assicurazione emesso da un ufficio nazionale
secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti
stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l’Europa
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;
3
Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e successivamente
modificata dall’articolo 1, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
4
Lettera modificata dall’articolo 1, comma 1, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
5
Lettera modificata dall’articolo 1, comma 1, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
6
Lettera modificata dall’articolo 1, comma 1, lettera d), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
7
Lettera aggiunta dall’articolo 5, comma 1, Decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 130.
8
Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera e), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[25]

i) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
l-bis) collegio delle autorità di vigilanza: una struttura permanente ma flessibile per la
cooperazione, il coordinamento e l’agevolazione del processo decisionale nell’ambito della
vigilanza del gruppo9
;

l-bis.1) compenso: qualsiasi commissione, onorario, spesa, o altro pagamento, inclusi altri
benefici economici di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio o incentivo finanziario o non
finanziario, offerti o forniti in relazione ad attività di distribuzione assicurativa10;
l-ter) concentrazione dei rischi: tutte le esposizioni al rischio che comportano perdite potenziali
sufficientemente ampie da mettere a repentaglio la solvibilità o la posizione finanziaria
dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione11;
m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.;
m-bis) controparte centrale autorizzata: una controparte centrale che ha ottenuto
un’autorizzazione conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o che è stata
riconosciuta in base all’articolo 25 dello stesso Regolamento12;
m-ter) consulenza: l’attività consistente nel fornire raccomandazioni personalizzate ad un
cliente, su richiesta dello stesso o su iniziativa del distributore, in relazione ad uno o più contratti
di assicurazione13;
n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un’impresa di assicurazione ad assicurati,
contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l’impresa di
assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all’articolo 2,
commi 1 e 3, nell’ambito di attività di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in
riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi diritto allorquando alcuni elementi del
debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi
detenuti da un’impresa di assicurazione, prima dell’avvio delle procedure di liquidazione
dell’impresa stessa, in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione dei medesimi
contratti ed operazioni, in virtù della legge applicabile a tali contratti e operazioni;
n. 1) distributore di prodotti assicurativi: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario
assicurativo a titolo accessorio o impresa di assicurazione14;
n-bis) distribuzione di probabilità prevista: funzione matematica che assegna ad un elenco
esaustivo di eventi futuri mutualmente esclusivi una probabilità di realizzazione15;
n-ter) “ECAI” o “agenzia esterna di valutazione del merito di credito”: un’agenzia di rating
creditizio registrata o certificata in conformità del regolamento (CE) n. 1060/2009 del
Parlamento europeo o del Consiglio o una banca centrale che emette rating creditizi esenti
dall’applicazione di tale regolamento16;
n-quater) effetti di diversificazione: la riduzione dell’esposizione al rischio dell’impresa di
assicurazione o di riassicurazione o del gruppo dovuta alla diversificazione della loro attività,

9
Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera f), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
10 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera d), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
11 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera f), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
12 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera g), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
13 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
14 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera c), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
15 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera h), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
16 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera h), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[26]

derivante dal fatto che il risultato sfavorevole di un rischio può essere compensato dal risultato
più favorevole di un altro, quando tali rischi non siano pienamente correlati17;
n-quinquies) esternalizzazione: l’accordo concluso tra un’impresa di assicurazione o di
riassicurazione e un fornitore di servizi, anche se non autorizzato all’esercizio dell’attività
assicurativa o riassicurativa, in base al quale il fornitore di servizi esegue una procedura, un
servizio o un’attività, direttamente o tramite sub esternalizzazione, che sarebbero altrimenti
realizzati dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione stessa18;
o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il compito di
rimborsare, entro i limiti dell’obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da
un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell’obbligo di
assicurazione;
p) fondo di garanzia delle vittime della caccia: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto
dall’articolo 303;
q) fondo di garanzia delle vittime della strada: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto
dall’articolo 285;
q-bis) funzione: in un sistema di governo societario, la capacità interna all’impresa di
assicurazione o di riassicurazione di svolgere compiti concreti; un sistema di governo societario
comprende la funzione di gestione del rischio, la funzione di verifica della conformità, la
revisione interna e la funzione attuariale19;
r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei rami di cui all’articolo 2, comma
3, qui di seguito indicati:
1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e
fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali)
salvo quanto previsto al numero 3);
2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l’assicurato eserciti professionalmente un’attività
industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attività;
3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri
danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto
riguarda i natanti soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 123, 13 (r.c.
generale) e 16 (perdite pecuniarie), purché l’assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri
seguenti: 1) il totale dell’attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai
seimilionieduecentomila euro; 2) l’importo del volume d’affari risulti superiore ai
dodicimilionieottocentomila euro; 3) il numero dei dipendenti occupati in media durante
l’esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unità. Qualora l’assicurato sia un’impresa
facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si
riferiscono al bilancio consolidato del gruppo;
r-bis) gruppo: un gruppo
1) composto da una società partecipante o controllante, dalle sue società controllate o da altre
entità in cui la società partecipante o controllante o le sue società controllate detengono una
partecipazione, nonché da società legate da direzione unitaria ai sensi dell’articolo 96; ovvero
2) basato sull’instaurazione, contrattuale o di altro tipo, di rapporti finanziari solidi e sostenibili
tra tali imprese che può includere anche mutue assicuratrici o altre società di tipo mutualistico, a
condizione che:
17 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera h), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
18 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera h), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
19 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera l), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[27]

2.1) una delle imprese eserciti effettivamente, tramite un coordinamento centralizzato,
un’influenza dominante sulle decisioni, incluse le decisioni finanziarie, di tutte le imprese
che fanno parte del gruppo; e
2.2) la costituzione e lo scioglimento di tali relazioni ai fini del titolo XV siano soggetti
all’approvazione preventiva dell’autorità di vigilanza del gruppo; laddove l’impresa che
esegue il coordinamento centralizzato è considerata l’impresa controllante o partecipante
e le altre imprese sono considerate le imprese controllate o partecipate20;
s) impresa: la società di assicurazione o di riassicurazione autorizzata;
t) impresa di assicurazione: la società autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive
comunitarie sull’assicurazione diretta;
u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di assicurazione italiana: la
società avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione
avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni o delle
operazioni di cui all’articolo 2;
u-bis) impresa di assicurazione captive: un’impresa di assicurazione controllata da un’impresa
finanziaria, diversa da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di
imprese di assicurazione o di riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE oppure
controllata da un’impresa non finanziaria, il cui scopo è fornire copertura assicurativa
esclusivamente per i rischi dell’impresa o delle imprese che la controllano o di una o più
imprese del gruppo di cui fa parte l’impresa di assicurazione captive21;
v) impresa di assicurazione comunitaria: la società avente sede legale e amministrazione –
centrale in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato aderente allo
Spazio economico europeo, autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie
sull’assicurazione diretta;
z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la società di assicurazione avente sede legale e
amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all’Unione europea o non aderente allo
Spazio economico europeo, autorizzata per l’esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di
cui all’articolo 2;
aa) impresa di partecipazione assicurativa: una società controllante il cui unico o principale
oggetto consiste nell’assunzione di partecipazioni di controllo, nonché nella gestione e
valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o
principalmente imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o
di riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di esse sia un’impresa di
assicurazione o un’impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica
e che non sia una impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
lettera bb-bis22;
bb) impresa di partecipazione assicurativa mista: una società controllante diversa da un’impresa
di assicurazione, da un’impresa di assicurazione extracomunitaria, da un’impresa di
riassicurazione, da un’impresa di riassicurazione extracomunitaria, da un’impresa di
partecipazione assicurativa o da una impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, lettera bb-bis, sempreché almeno una delle sue imprese controllate sia
20 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera m), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
21 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera n), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
22 Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 1, lettera b), Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e da ultimo modificata
dall’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53. Si v. il Regolamento ISVAP n. 18 del
12 marzo 2008, in particolare articolo 4.

[28]

un’impresa di assicurazione o un’impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio
della Repubblica23;
bb-bis) impresa di partecipazione finanziaria mista: un’impresa di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.14224;
cc) impresa di riassicurazione: la società autorizzata all’esercizio della sola riassicurazione,
diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la
cui attività principale consiste nell’accettare rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da
una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di
riassicurazione;
cc-bis) impresa di riassicurazione captive: un’impresa di riassicurazione controllata da
un’impresa finanziaria diversa da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un
gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE
oppure controllata da un’impresa non finanziaria il cui scopo è di fornire copertura riassicurativa
esclusivamente per i rischi dell’impresa o delle imprese che la controllano o di una o più
imprese del gruppo di cui fa parte l’impresa di riassicurazione captive25;
cc-ter) impresa di riassicurazione extracomunitaria: la società avente sede legale e
amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all’Unione europea o non aderente allo
Spazio economico europeo, autorizzata per l’esercizio dell’attività riassicurativa26;
cc-quater) impresa finanziaria: un’impresa costituita da uno dei seguenti soggetti:
1) un ente creditizio, un ente finanziario o una società strumentale di cui all’articolo 4, n. 18), del
regolamento (UE) 575/201327;
2) un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione o un’impresa di partecipazione
assicurativa ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere t), aa) e cc);
3) un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4, n. 2), del regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013;

4) un’impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera bb-
bis)28;

cc-quinquies) intermediario assicurativo: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da
un’impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un
intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l’attività di
distribuzione assicurativa29;
cc-sexies) intermediario riassicurativo: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da
un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un dipendente di essa, che avvii o svolga
a titolo oneroso l’attività di distribuzione riassicurativa30;
cc-septies) intermediario assicurativo a titolo accessorio: qualsiasi persona fisica o giuridica,
diversa da uno dei soggetti di cui alla lettera d), comma 2, dell’articolo 109, che avvii o svolga a

23 Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 1, lettera c), Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e da ultimo modificata
dall’articolo 3, comma 2, lettere c) e d), Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53.
24 Lettera inserita dall’articolo 3, comma 2, lettera e), Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53.
25 Lettera inserita dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 1, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e
successivamente sostituita dall’articolo 1, comma 1, lettera o), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
26 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera d), Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
27 Numero sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera p), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
28 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera d), Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e successivamente
modificata dall’articolo 3, comma 2, lettere f), g) e h), Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53.
29 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera b), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
30 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera b), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

[29]

titolo oneroso l’attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio, nel rispetto delle seguenti
condizioni31:
1) l’attività professionale principale di tale persona fisica o giuridica è diversa dalla distribuzione
assicurativa;
2) la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto determinati prodotti assicurativi,
complementari rispetto ad un bene o servizio;
3) i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, a meno
che tale copertura non integri il bene o il servizio che l’intermediario fornisce nell’ambito della
sua attività professionale principale;
dd) ISVAP o IVASS: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo a
cui è succeduto l’IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell’art. 13 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
13532;
ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
ff) localizzazione: la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all’interno del territorio di un
determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono
esigibili;
gg) (abrogata)33;
hh) (abrogata)34;
ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte
III, titolo I, del testo unico dell’intermediazione finanziaria, nonché i mercati di Stati appartenenti
all’OCSE che sono istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle
competenti autorità nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati
regolamentati di cui al testo unico dell’intermediazione finanziaria;
ii-bis) misura del rischio: la funzione matematica che assegna un importo monetario ad una
data distribuzione di probabilità prevista e cresce monotonicamente con il livello di esposizione
al rischio sottostante a tale distribuzione35;
ll) natante: qualsiasi unità che è destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che è
azionata da propulsione meccanica;
ll-bis) operazione infragruppo: un’operazione in cui un’impresa di assicurazione o di
riassicurazione si affida, direttamente od indirettamente, ad un’altra impresa nell’ambito dello
stesso gruppo o ad una persona fisica o giuridica strettamente legata alle imprese nell’ambito di
tale gruppo per ottemperare ad un obbligo, contrattuale o meno, e a fini o meno di
pagamento36;
mm) organismo di indennizzo italiano: l’organismo istituito presso la CONSAP e previsto
dall’articolo 296;

31 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera b), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
32 Lettera sostituita dall’articolo 3, comma 2, lettera i), Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53.
33 Lettera abrogata dall’articolo 1, comma 1, lettera q), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La lettera gg) recitava:
“margine di solvibilità disponibile: il patrimonio dell’impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli
elementi immateriali”
34 Lettera abrogata dall’articolo 1, comma 1, lettera r), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La lettera hh) recitava:
“margine di solvibilità richiesto: ammontare minimo del patrimonio netto del quale l’impresa dispone costantemente,
secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull’assicurazione diretta”.
35 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera s), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
36 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera t), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[30]

mm-bis) partecipazione: la detenzione, diretta o tramite un rapporto di controllo, del 20 per
cento o più dei diritti di voto o del capitale di una società, anche per il tramite di società
controllate, fiduciarie o per interposta persona o comunque di una percentuale che consente
l’esercizio di una influenza notevole sulla gestione di tale società37;
mm-ter) partecipazione qualificata: la detenzione, diretta o indiretta, di almeno il 10 per cento
dei diritti di voto o del capitale di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o comunque la
partecipazione che consente l’esercizio di un’influenza notevole sulla gestione di tale impresa38;
nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi o comunque i diritti previsti dall’articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;
oo) (abrogata)39
pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i contratti stipulati da imprese di assicurazione
italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi;
qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da
stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato, se l’impresa cedente è essa
stessa impresa italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato. Si
considerano facenti parte del portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso in cui
l’impresa cedente sia un’impresa avente la sede legale in altro Stato40;
rr) principi contabili internazionali: i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni
adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19
luglio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;
ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione nell’esercizio delle
attività rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti all’articolo 2;
ss-bis) prodotto di investimento assicurativo: un prodotto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1,
numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/201441. Tale definizione non include:
1) i prodotti assicurativi non vita elencati all’allegato I della direttiva 2009/138/CE (Rami
dell’assicurazione non vita);
2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto
in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità;
3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo
scopo precipuo di offrire all’investitore un reddito durante la pensione e che consentono
all’investitore di godere di determinati vantaggi;
4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano
nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE;
5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario
del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il
prodotto pensionistico;

37 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera u), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
38 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera u), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
39 Lettera abrogata dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 21. La lettera oo)
recitava: “partecipazioni rilevanti: le partecipazioni che comportano il controllo della società e le partecipazioni
individuate dall’ISVAP, in conformità ai principi stabiliti nel regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive, con
riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire
sulla società”.
40 Il periodo “I contratti stipulati da imprese italiane attraverso uno stabilimento costituito in altro Stato si considerano
facenti parte del portafoglio estero” è stato soppresso dalla lettera e) del comma 1 dell’articolo 1, Decreto legislativo 29
febbraio 2008, n. 56.
41 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera h), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

[31]

tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo un insieme omogeneo di rischi od
operazioni che descrive l’attività che l’impresa può esercitare al rilascio dell’autorizzazione;
uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in riassicurazione;
vv) sede secondaria o succursale: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità
giuridica, di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto
o in parte, l’attività assicurativa o riassicurativa; con riferimento all’intermediazione, per
succursale si intende una agenzia o una succursale situata in uno Stato membro diverso dallo
Stato membro di origine, inclusa l’organizzazione di un semplice ufficio gestito da personale
dipendente dell’intermediario ovvero da una persona indipendente, ma incaricata ad agire in
modo permanente per conto dell’intermediario stesso42;
vv-bis) riassicurazione finite: una riassicurazione in base alla quale la potenziale perdita
massima esplicita, espressa in termini di rischio economico massimo trasferito, risultante da un
significativo trasferimento sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di timing, eccede, per
un importo limitato ma significativo, il premio per l’intera durata del contratto, unitamente ad
almeno una delle seguenti caratteristiche:
1) considerazione esplicita e materiale del valore del denaro in rapporto al tempo;
2) disposizioni contrattuali intese a limitare il risultato economico del contratto tra le parti nel
tempo, al fine di raggiungere il trasferimento del rischio previsto43;
vv-bis.1) rischio di credito: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole della situazione
finanziaria derivante da oscillazioni del merito di credito di emittenti di titoli, controparti e debitori
nei confronti dei quali l’impresa di assicurazione o di riassicurazione è esposta in forma di
rischio di inadempimento della controparte, di rischio di spread o di concentrazione del rischio di
mercato44;
vv-bis.2) rischio di liquidità: il rischio che l’impresa di assicurazione o di riassicurazione non sia
in grado di liquidare investimenti ed altre attività per regolare i propri impegni finanziari al
momento della relativa scadenza45;
vv-bis.3) rischio di mercato: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole della situazione
finanziaria derivante, direttamente o indirettamente, da oscillazioni del livello e della volatilità dei
pezzi di mercato delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari46;
vv-bis.4) rischio di sottoscrizione: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle
passività assicurative dovuto ad ipotesi inadeguate in materia di fissazione di prezzi e di
costituzione delle riserve tecniche47;
vv-bis.5) rischio operativo: il rischio di perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di
procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi esogeni48;

42 Le parole: “Con riferimento all’intermediazione, per succursale si intende una agenzia o una succursale situata in uno
Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, inclusa l’organizzazione di un semplice ufficio gestito da personale
dipendente dell’intermediario ovvero da una persona indipendente, ma incaricata ad agire in modo permanente per
conto dell’intermediario stesso”, sono inserite dall’articolo 1, comma 1, lettera i), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n.
68.
43 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera f), Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
44 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera v), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
45 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera v), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
46 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera v), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
47 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera v), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
48 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera v), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[32]

vv-bis.6) sistemi di garanzia: sistemi per lo svolgimento, in Italia o all’estero, delle funzioni di
salvaguardia della stabilità finanziaria delle imprese, in particolare per la gestione e la
risoluzione di situazioni di crisi;
vv-bis.7) società controllante: una società che esercita il controllo ai sensi dell’articolo 72, anche
per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona;
vv-.bis.8) società controllata: una società sulla quale è esercitato il controllo ai sensi dell’articolo
72, anche per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona;
vv-bis.9) società partecipante: la società che detiene una partecipazione;
vv-bis.10) società partecipata: la società in cui è detenuta una partecipazione;
vv-ter) società veicolo: qualsiasi impresa, con o senza personalità giuridica, diversa da
un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, che assume i rischi ceduti da imprese di
assicurazione o riassicurazione e che finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi
mediante l’emissione di titoli o altri strumenti finanziari per i quali i diritti di rimborso dei detentori
sono subordinati agli obblighi di riassicurazione della società veicolo49;
vv-quater) supporto durevole: qualsiasi strumento che50:
1) permetta al contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che
siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui
sono destinate le informazioni stesse; e
2) consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate;
zz) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un’impresa di assicurazione o di
riassicurazione;
aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo; uno Stato aderente all’accordo di
estensione della normativa dell’Unione europea in materia, fra l’altro, di circolazione delle merci,
dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all’Associazione europea di libero scambio
firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;
bbb) Stato membro: uno Stato membro dell’Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio
economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell’Unione europea;
ccc) Stato membro dell’obbligazione: lo Stato di cui alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il
domicilio, ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato di cui alla lettera bbb) sede
della stessa cui si riferisce il contratto;
ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato di cui alla lettera bbb) dell’obbligazione o in
cui è ubicato il rischio, quando l’obbligazione o il rischio è assunto da uno stabilimento situato in
un altro Stato di cui alla lettera bbb);
eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui è situato lo stabilimento
dal quale l’impresa opera;
fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si trovano i beni, quando l’assicurazione riguardi beni
immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, sempre che entrambi siano
coperti dallo stesso contratto di assicurazione;

49 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera f), Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
50 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera l), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

[33]

2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di immatricolazione, quando l’assicurazione riguardi veicoli di
ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti di un veicolo con targa definitiva o targa
temporanea51;
3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l’assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia
durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una
vacanza;
4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l’assicurato ha il domicilio, ovvero, se l’assicurato è una
persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi
non esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;
4-bis) lo Stato di cui alla lettera bbb) di destinazione nel caso in cui un veicolo viene spedito da
uno Stato membro in un altro, a decorrere dall’accettazione della consegna da parte
dell’acquirente e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non è stato formalmente
immatricolato nello Stato membro di destinazione52;
4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si è verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo di
targa o rechi una targa che non corrisponde più allo stesso veicolo53;
ggg) Stato membro d’origine: lo Stato membro dell’Unione europea o lo Stato aderente allo
Spazio economico europeo in cui è situata la sede legale dell’impresa di assicurazione che
assume l’obbligazione o il rischio o dell’impresa di riassicurazione54; con riferimento
all’intermediazione, se l’intermediario è una persona fisica, per Stato membro di origine, si
intende lo Stato dì residenza dell’intermediario; se è una persona giuridica, si intende lo Stato
membro in cui è situata la sede legale, o se assente, la sede principale, da intendersi come il
luogo a partire dal quale è gestita l’attività principale55;
ggg-bis) Stato membro ospitante: lo Stato membro diverso dallo Stato membro di origine in cui
un’impresa di assicurazione o di riassicurazione ha una sede secondaria o presta servizi56; con
riferimento all’intermediazione si intende lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine,
in cui l’intermediario ha una presenza permanente o una stabile organizzazione o in cui presta
servizi57;
hhh) Stato terzo: uno Stato che non è membro dell’Unione europea o non è aderente allo
Spazio economico europeo;
iii) stretti legami: il rapporto fra due o più persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:
1) un legame di controllo ai sensi dell’articolo 72;
2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società controllate, società
fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto,
ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque
la possibilità di esercitare un’influenza notevole ancorché non dominante;
3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo
soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtù di un contratto o di una
clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza

51 Numero modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198.
52 Numero inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera b), Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198.
53 Numero inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera b), Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198.
54 Lettera modificata dall’articolo 1, comma 1, lettera g), Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
55 Le parole: “Con riferimento all’intermediazione si intende lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, in
cui l’intermediario ha una presenza permanente o una stabile organizzazione o in cui presta servizi”, sono state inserite
dall’articolo 1, comma 1, lettera e), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
56 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera z), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
57 Le parole: “Con riferimento all’intermediazione si intende lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, in
cui l’intermediario ha una presenza permanente o una stabile organizzazione o in cui presta servizi”, sono state inserite
dall’articolo 1, comma 1, lettera f), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

[34]

dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di
riassicurazione;
4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa
influire in misura rilevante sulla gestione dell’impresa. L’IVASS, con regolamento, può
ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami58, al fine di evitare situazioni di ostacolo
all’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
iii.1) vendita a distanza: qualunque modalità di vendita che, senza la presenza fisica e
simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a
distanza di contratti assicurativi e riassicurativi59;
iii-bis) tecniche di mitigazione del rischio: le tecniche che consentono all’impresa di
assicurazione o di riassicurazione di trasferire una parte o la totalità dei rischi ad un terzo60;
lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
mmm) testo unico dell’intermediazione finanziaria: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e successive modificazioni;
nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni;
ooo) Ufficio centrale italiano: l’ente costituito dalle imprese di assicurazione autorizzate ad
esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli che è stato abilitato all’esercizio delle funzioni
di Ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo svolgimento degli altri
compiti previsti dall’ordinamento comunitario e italiano;
ppp) Ufficio nazionale di assicurazione: l’organizzazione professionale che è costituita,
conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei
trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l’Europa
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno
ottenuto in uno Stato l’autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli;
qqq) unità da diporto: il natante definito all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da
una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche se
non agganciati ad una motrice.

Art. 2
(Classificazione per ramo)

  1. Nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente:
    I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;
    II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità;
    III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al
    valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a
    indici o ad altri valori di riferimento;

58 Al momento la materia è regolata dal Provvedimento ISVAP n. 1617 G. del 21 luglio 2000.
59 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera g), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
60 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera aa), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[35]

IV. l’assicurazione malattia e l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano
garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave
dovuta a malattia o a infortunio o a longevità;
V. le operazioni di capitalizzazione;
VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di
morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa.

  1. L’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni di cui ai rami I, II o
    III del comma 1, ovvero quella di cui al ramo V del comma 1 se è stata autorizzata ad esercitare
    anche un altro ramo vita con assunzione di un rischio demografico, con i relativi contratti può
    garantire in via complementare i rischi di danni alla persona, comprese l’incapacità al lavoro
    professionale, la morte in seguito ad infortunio, l’invalidità a seguito di infortunio o di malattia.
    L’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di cui al ramo VI del
    comma 1, in via complementare ai relativi contratti, può garantire prestazioni di invalidità e di
    premorienza secondo quanto previsto nella normativa sulle forme pensionistiche
    complementari.
  2. Nei rami danni la classificazione dei rischi è la seguente:
  3. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); prestazioni forfettarie;
    indennità temporanee; forme miste; persone trasportate;
  4. Malattia: prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste;
  5. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da: veicoli terrestri
    automotori; veicoli terrestri non automotori;
  6. Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli ferroviari;
  7. Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei;
  8. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno subito da: veicoli fluviali; veicoli
    lacustri; veicoli marittimi;
  9. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene): ogni danno subito dalle merci
    trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto;
  10. Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami
    3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio; esplosione; tempesta; elementi naturali diversi dalla
    tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno;
  11. Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e
    7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da
    quelli compresi al n. 8;
  12. Responsabilità civile autoveicoli terrestri: ogni responsabilità risultante dall’uso di autoveicoli
    terrestri (compresa la responsabilità del vettore);
  13. Responsabilità civile aeromobili: ogni responsabilità risultante dall’uso di veicoli aerei
    (compresa la responsabilità del vettore);
  14. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni responsabilità risultante dall’uso
    di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore);
  15. Responsabilità civile generale: ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri
    10, 11 e 12;
  16. Credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; credito all’esportazione; vendita a rate;
    credito ipotecario; credito agricolo;
  17. Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta;
  18. Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all’occupazione; insufficienza di entrate
    (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali; spese commerciali
    impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali indirette

[36]

diverse da quelle menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre
perdite pecuniarie;

  1. Tutela legale: tutela legale;
  2. Assistenza: assistenza alle persone in situazione di difficoltà.
  3. Nei rami danni l’autorizzazione rilasciata cumulativamente per più rami è così denominata:
    a) per i rami di cui ai numeri 1 e 2, «Infortuni e malattia»;
    b) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 3, 7 e 10, «Assicurazioni auto»;
    c) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 4, 6, 7 e 12, «Assicurazioni marittime e
    trasporti»;
    d) per i rami di cui al numero 1, rischio persone trasportate, 5, 7 e 11, «Assicurazioni
    aeronautiche»;
    e) per i rami di cui ai numeri 8 e 9, «Incendio ed altri danni ai beni»;
    f) per i rami di cui ai numeri 10, 11, 12 e 13, «Responsabilità civile»;
    g) per i rami di cui ai numeri 14 e 15, «Credito e cauzione»;
    h) per tutti i rami, «Tutti i rami danni».
  4. Nei rami danni l’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione per un rischio principale,
    appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, può garantire i rischi compresi in un altro
    ramo, senza necessità di un’ulteriore autorizzazione quando i medesimi rischi:
    a) sono connessi con il rischio principale;
    b) riguardano l’oggetto coperto contro il rischio principale;
    c) sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale. I rischi compresi nei rami
    14, 15 e 17 di cui al comma 3 non possono essere considerati accessori di altri rami; tuttavia,
    fermo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), i rischi compresi nel ramo 17
    possono essere considerati come rischi accessori del ramo 18 quando il rischio principale
    riguardi solo l’assistenza da fornire alle persone in difficoltà durante trasferimenti o assenze dal
    domicilio o dal luogo di residenza o quando riguardino controversie relative all’utilizzazione di
    navi o comunque connesse a tale utilizzazione.
  5. L’IVASS adotta, con regolamento61, le istruzioni applicative sulla classificazione dei rischi
    all’interno dei rami nel rispetto del principio di equivalenza dell’autorizzazione nel territorio
    comunitario.

Capo II

VIGILANZA SULL’ATTIVITÀ ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA

Art. 3
(Finalità della vigilanza)

  1. Scopo principale della vigilanza è l’adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto
    alle prestazioni assicurative. A tal fine l’IVASS persegue la sana e prudente gestione delle
    imprese di assicurazione e riassicurazione, nonché, unitamente alla CONSOB, ciascuna
    secondo le rispettive competenze, la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela.
    61 Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009.

[37]

Altro obiettivo della vigilanza, ma subordinato al precedente, è la stabilità del sistema e dei
mercati finanziari62
.

Art. 3-bis

(Principi generali della vigilanza)

  1. La vigilanza è basata su un metodo prospettico fondato sul rischio ed include la verifica
    continua del corretto esercizio dell’attività di assicurazione o di riassicurazione e
    dell’osservanza delle disposizioni di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione o di
    riassicurazione.
  2. La vigilanza sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione comprende un’opportuna
    combinazione di attività cartolari e ispezioni in loco.
  3. I requisiti stabiliti nel presente codice sono applicati in modo proporzionato alla natura, alla
    portata e alla complessità dei rischi inerenti all’attività di un’impresa di assicurazione o di
    riassicurazione.
  4. L’IVASS, nell’esercizio delle sue funzioni, tiene conto della convergenza degli strumenti di
    vigilanza e delle pratiche di vigilanza dell’Unione europea.
  5. Ai fini del comma 4 l’IVASS partecipa alle attività dell’AEAP e si conforma ai suoi
    orientamenti e raccomandazioni, fornendo adeguata motivazione ove ritenga di non
    conformarsi63
    .

Art. 4

(Ministro dello sviluppo economico)

  1. Il Ministro dello sviluppo economico adotta i provvedimenti previsti nel presente codice
    nell’ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Art. 5
(Autorità di vigilanza)

  1. L’IVASS svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante l’esercizio dei poteri
    di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni
    del presente codice.

62 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 2, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La precedente versione
recitava: “La vigilanza ha per scopo la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e la
trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore
assicurativo, avendo riguardo alla stabilità, all’efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema
assicurativo, alla tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all’informazione ed alla
protezione dei consumatori”.
63 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 3, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[38]

1-bis. L’IVASS, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del SEVIF e partecipa alle
attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di
vigilanza in ambito europeo64
.

1-ter. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, l’IVASS, nell’espletamento delle sue
funzioni, prende in considerazione il potenziale impatto delle sue decisioni sulla stabilità dei
sistemi finanziari dell’Unione europea, soprattutto in situazioni di emergenza, tenendo conto
delle informazioni disponibili al momento, anche avvalendosi degli opportuni scambi di
informazioni con l’AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorità di vigilanza degli altri Stati
membri. In periodi di turbolenze eccezionali sui mercati finanziari, l’IVASS tiene conto dei
potenziali effetti prociclici derivanti dai suoi interventi65
.

  1. L’IVASS adotta ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle imprese o
    per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati ed allo stesso fine
    rende nota ogni utile raccomandazione o interpretazione.
  2. L’IVASS effettua le attività necessarie per promuovere un appropriato grado di protezione del
    consumatore e per sviluppare la conoscenza del mercato assicurativo, comprese le indagini
    statistiche ed economiche e la raccolta di elementi per l’elaborazione delle linee di politica
    assicurativa.
  3. (abrogato)
    66
  4. L’ordinamento dell’IVASS è disciplinato dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive
    modificazioni e dall’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con
    modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135 nel rispetto dei principi di autonomia
    organizzativa, finanziaria e contabile necessari ai fini dell’esercizio imparziale ed efficace delle
    funzioni di vigilanza sul settore assicurativo67
    .

5-bis. L’IVASS, nell’ambito della propria autonomia, garantisce comunque il rispetto dei principi
di contenimento dei costi di cui al Capo I del Titolo I del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12268
.

Art. 6
(Destinatari della vigilanza)

  1. L’IVASS esercita le funzioni di vigilanza nei confronti:
    a) delle imprese, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio della
    Repubblica attività di assicurazione o di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma,
    ovvero operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di
    64 Comma aggiunto dall’articolo 5, comma 2, lettera a), Decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 130.
    65 Comma aggiunto dall’articolo 5, comma 2, lettera a), Decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 130 e successivamente
    sostituito dall’articolo 1, comma 4, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    66 Comma abrogato dall’articolo 5, comma 2, lettera b), Decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 130. Il comma 4 recitava:
    “L’ISVAP promuove forme di collaborazione con le autorità degli altri Stati membri al fine di rendere organica, efficace
    ed omogenea la vigilanza sull’attività assicurativa e riassicurativa in conformità alle procedure stabilite dall’ordinamento
    comunitario”
    67 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 4, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    68 Comma inserito dall’articolo 1, comma 4, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[39]

prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività
lavorativa;
b) dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali sono incluse imprese di
assicurazione e di riassicurazione in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile;
c) dei soggetti, enti e organizzazioni che in qualunque forma svolgono funzioni parzialmente
comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione limitatamente ai
profili assicurativi e riassicurativi, fermi restando i poteri nei confronti delle imprese di
assicurazione o di riassicurazione per le attività esternalizzate69;
d) degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione e di ogni altro operatore del mercato
assicurativo70
.

Art. 7
(Reclami)71

  1. Le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza
    degli interessi dei consumatori hanno facoltà di proporre reclamo all’IVASS, per l’accertamento
    dell’osservanza delle disposizioni previste nel presente codice, nei confronti delle imprese di
    assicurazione e di riassicurazione e degli intermediari secondo la procedura prevista con
    regolamento72
    .

Art. 8

(Rapporti con il diritto dell’Unione europea e integrazione del SEVIF)
73

  1. Il Ministero dello sviluppo economico e l’IVASS esercitano i poteri attribuiti in armonia con le
    disposizioni dell’Unione europea, si conformano ai regolamenti e alle decisioni dell’Unione
    europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal
    presente codice74
    .

Art. 9

(Regolamenti e altri provvedimenti)

  1. I regolamenti ministeriali sono adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
    agosto 1988, n. 400.
  2. I regolamenti adottati dall’IVASS ai sensi del presente codice sono emanati nel rispetto della
    procedura prevista dall’articolo 191, commi 4 e 575
    .

69 Lettera modificata dall’articolo 1, comma 5, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
70 Lettera modificata dall’articolo 1, comma 5, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
71 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 6, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La precedente versione
recitava: “Le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei
consumatori hanno facoltà di proporre reclamo all’ISVAP, per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni previste
nel presente codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti
assicurativi secondo la procedura prevista con regolamento adottato dall’Istituto nel rispetto dei principi del giusto
procedimento”.
72 Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008.
73 Rubrica sostituita dall’articolo 5, comma 3, lettera a), Decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 130.
74 Comma modificato dall’articolo 5, comma 3, lettera b), Decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 130.
75 Comma modificato dall’articolo 1, comma 7, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[40]

  1. L’IVASS stabilisce, con regolamento76, i termini e le procedure per l’adozione degli atti e dei
    provvedimenti di competenza. L’IVASS disciplina, in particolare, i procedimenti relativi
    all’accertamento delle violazioni ed all’irrogazione delle sanzioni nel rispetto dei principi della
    facoltà di denuncia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della
    verbalizzazione nonché della distinzione tra le funzioni istruttorie e quelle decisorie77. Si
    applicano, in quanto compatibili, i principi sull’individuazione e sulle funzioni del responsabile
    del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull’accesso agli atti amministrativi
    previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. L’IVASS determina i casi di necessità ed urgenza o i
    motivi di riservatezza per cui è consentito derogare ai principi sanciti nel presente comma.
  2. Le disposizioni del presente codice che prevedono un’autorizzazione dell’IVASS possono
    essere applicate dall’Istituto anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate
    categorie di atti o di soggetti. Le autorizzazioni rilasciate dall’IVASS in via generale sono rese
    pubbliche secondo le modalità previste per i regolamenti.
  3. I regolamenti ministeriali, i regolamenti, le raccomandazioni di carattere generale adottati
    dall’IVASS sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I medesimi atti, nonché ogni altro
    provvedimento rilevante relativo ai soggetti sottoposti a vigilanza, sono pubblicati dall’IVASS nel
    suo bollettino entro il mese successivo a quello della loro adozione e sono altresì resi
    prontamente disponibili sul suo sito Internet.
  4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale
    emanati ai sensi del presente codice sono pubblicati, a cura del Ministero dello sviluppo
    economico, in un’unica raccolta, anche in forma elettronica, se nel corso dell’anno precedente
    ne siano stati emanati di nuovi o siano intervenute modifiche di quelli già emanati.

Art. 9-bis

(Trasparenza e responsabilità dell’attività di vigilanza)78

  1. L’IVASS svolge la propria attività in modo trasparente e responsabile. Nel perseguimento di
    tali principi, fatto salvo il rispetto della riservatezza, pubblica sul sito internet ed aggiorna
    periodicamente le seguenti informazioni:
    a) il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, delle raccomandazioni e
    degli orientamenti generali in materia assicurativa e riassicurativa, ed ogni altro provvedimento
    rilevante di carattere generale relativo ai soggetti sottoposti a vigilanza;
    b) i criteri generali e i metodi di vigilanza, inclusi gli strumenti utilizzati nell’ambito del processo
    di controllo prudenziale di cui all’articolo 47-quinquies;
    c) i dati statistici aggregati sugli aspetti principali relativi all’applicazione della regolamentazione
    prudenziale;
    d) le modalità di esercizio delle opzioni previste dalla direttiva n. 2009/138/CE;
    e) gli obiettivi della vigilanza e le principali funzioni e attività svolte dall’IVASS.

76 Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006 e Regolamento IVASS n. 19 del 15 marzo 2016.
77 Regolamento ISVAP n. 1 del 15 marzo 2006.
78 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 8, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[41]

  1. Le informazioni di cui al comma 1 sono pubblicate in modo tale da consentire un raffronto dei
    metodi di vigilanza adottati dalle autorità di vigilanza degli Stati membri, anche mediante
    l’utilizzo di un formato comune definito a livello comunitario.

Capo III

SEGRETO D’UFFICIO E COLLABORAZIONE CON ALTRE AUTORITÀ E ALTRI SOGGETTI79

Art. 10
(Segreto d’ufficio)80

  1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell’IVASS in ragione della sua attività di
    vigilanza sono coperti dal segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
    Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente.
  2. I dipendenti dell’IVASS, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno
    l’obbligo di riferire esclusivamente al presidente dell’IVASS tutte le irregolarità constatate, anche
    se costituenti reato perseguibile d’ufficio.
  3. I dipendenti dell’IVASS, i consulenti, i revisori e gli esperti dei quali l’Istituto si avvale sono
    vincolati dal segreto d’ufficio, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o la conclusione
    dell’incarico. Tutte le notizie, informazioni, dati ricevuti da questi soggetti nell’esercizio delle loro
    funzioni non possono essere divulgati ad alcuna persona o autorità se non in forma sommaria o
    aggregata in modo che non si possano individuare le singole imprese di assicurazione o di
    riassicurazione81
    .
  4. La disposizione di cui al comma 3 non osta a che l’IVASS collabori, anche mediante scambio
    di informazioni, con la Banca d’Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa
    (CONSOB), l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione di vigilanza sui
    fondi pensione (COVIP), e ciascuna delle suddette istituzioni collabora con l’IVASS al fine di
    agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni. Non può essere reciprocamente opposto il segreto
    di ufficio82
    .
  5. Il segreto di ufficio non può essere altresì opposto nei confronti del Ministro dello sviluppo
    economico e nei confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le
    informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.
  6. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni
    ulteriore collaborazione richiesta dall’IVASS, in conformità alle leggi disciplinanti i rispettivi
    ordinamenti.
  7. L’IVASS, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell’Unione
    europea, collabora, anche mediante scambio di informazioni, con l’AEAP e le altre autorità di
    vigilanza europee, con il Comitato congiunto, con il CERS, con le istituzioni dell’Unione europea
    e le autorità di vigilanza dei singoli Stati membri, al fine di agevolare l’esercizio delle rispettive
    79 Capo inserito dall’articolo 1, comma 201, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    80 Rubrica modificata dall’articolo 1, comma 9, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    81 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 9, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    82 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 9, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[42]

funzioni. L’IVASS adempie nei confronti di tali soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti
dalle disposizioni dell’Unione europea. Le informazioni ricevute dall’IVASS provenienti da
Autorità di vigilanza di altri Stati membri possono essere trasmesse ad altre autorità italiane o a
terzi solo con il consenso dell’autorità che le ha fornite e unicamente per i fini per cui il
consenso è stato accordato83
.

7-bis. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell’Unione europea, l’IVASS può
concludere con l’AEAP e con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri accordi che possono
prevedere anche la delega di compiti; può, inoltre, ricorrere all’AEAP per la risoluzione delle
controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere84
.

  1. Nell’ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocità e di equivalenti obblighi di
    riservatezza, l’IVASS può scambiare informazioni con le autorità competenti degli Stati terzi
    rispetto all’Unione europea.
  2. L’IVASS può scambiare informazioni con le autorità amministrative o giudiziarie o gli altri
    organi che intervengono nell’ambito di procedimenti di liquidazione o concorsuali, in Italia o
    all’estero, relativi ai soggetti vigilati. Nei rapporti con le autorità di Stati terzi lo scambio di
    informazioni avviene con le modalità di cui al comma 785
    .

Art. 10-bis

(Utilizzo delle informazioni riservate)86

  1. L’IVASS può utilizzare le informazioni coperte dal segreto d’ufficio, ai sensi dell’articolo 10,
    esclusivamente nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e per le seguenti finalità:
    a) verifica della sussistenza delle condizioni di accesso e di esercizio all’attività assicurativa e
    riassicurativa, con particolare riguardo all’osservanza delle disposizioni relative alle riserve
    tecniche, al Requisito Patrimoniale di Solvibilità, al Requisito Patrimoniale Minimo e al sistema
    di governo societario;
    b) irrogazione delle sanzioni;
    c) difesa nell’ambito dei procedimenti giurisdizionali e dei ricorsi amministrativi avverso
    provvedimenti dell’IVASS.

Articolo 10-ter

(Scambio di informazioni con altre Autorità dell’Unione europea)87

  1. L’IVASS, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell’Unione europea
    collabora anche mediante scambio di informazioni con:

83 Comma modificato dall’articolo 5, comma 4, lettera a), Decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 130 e, successivamente,
dall’articolo 1, comma 9, lettera d), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
84 Comma aggiunto dall’articolo 5, comma 4, lettera b), Decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 130.
85 Comma modificato dall’articolo 1, comma 9, lettera e), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
86 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 10, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
87 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 10, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[43]

a) le banche centrali del sistema europeo di banche centrali (SEBC), compresa la Banca
centrale europea (BCE) e altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità
monetarie, quando queste informazioni siano attinenti all’esercizio dei rispettivi compiti statutari,
ivi incluse la gestione della politica monetaria e la relativa concessione di liquidità, la
sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento titoli e la tutela della
stabilità del sistema finanziario;
b) all’occorrenza, altre autorità pubbliche nazionali incaricate della vigilanza sui sistemi di
pagamento.

  1. Nelle situazioni di emergenza, ivi incluse quelle di cui all’articolo 18 del regolamento (UE)
    1094/2010, l’IVASS comunica immediatamente informazioni alle banche centrali del SEBC,
    inclusa la BCE, quando le informazioni siano attinenti all’esercizio dei rispettivi compiti statutari,
    ivi incluse la gestione della politica monetaria e la relativa concessione di liquidità, la
    sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento titoli e la tutela della
    stabilità del sistema finanziario, e al CERS, quando le informazioni siano attinenti all’esercizio
    dei suoi compiti.
  2. Le informazioni ricevute dall’IVASS ai sensi dei commi 1 e 2 sono soggette alle disposizioni
    relative al segreto d’ufficio stabilite dal presente Capo.
    Capo III-bis88

SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI E PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Art. 10-quater

(Sistemi interni di segnalazione delle violazioni)

  1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione, gli intermediari assicurativi e riassicurativi,
    inclusi gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, adottano procedure specifiche per la
    segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire
    violazione delle norne disciplinanti l’attività svolta, di cui al presente codice.
  2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a garantire:
    a) la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione,
    ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall’autorità
    amministrativa o giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;
    b) la protezione adeguata dei dipendenti dei soggetti di cui al comma 1 e, ove possibile, di altre
    persone che riferiscono di violazioni commesse all’interno degli stessi almeno contro ritorsioni,
    discriminazioni e altri tipi di trattamento iniquo;
    c) un canale specifico, indipendente ed autonomo per la segnalazione.
  3. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo
    ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, la presentazione di una segnalazione nell’ambito
    della procedura di cui al comma 1 non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto
    di lavoro.
  4. La disposizione di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
    non trova applicazione avuto riguardo all’età del segnalante, che può essere rivelata solo con il
    88 Capo inserito dall’articolo 1, comma 2, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

[44]

suo consenso quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato. Le imprese
di assicurazione o di riassicurazione, gli intermediari assicurativi e riassicurativi, inclusi gli
intermediari assicurativi a titolo accessorio osservano le disposizioni di attuazione del presente
articolo emanate dall’IVASS.

Art. 10-quinquies

(Procedura di segnalazione di violazioni)

  1. L’IVASS:
    a) riceve segnalazioni da parte dei dipendenti dei soggetti di cui all’articolo 10-quater, comma 1,
    riguardanti violazioni delle norme del presente codice, nonché di disposizioni dell’Unione
    europea direttamente applicabili;
    b) stabilisce condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni;
    c) si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente
    nell’esercizio delle funzioni di vigilanza.
  2. Gli atti relativi alle segnalazioni di cui al comma 1 sono sottratti all’accesso previsto dagli
    articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

TITOLO II

ACCESSO ALL’ATTIVITÀ ASSICURATIVA.

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 11
(Attività assicurativa)

  1. L’esercizio dell’attività assicurativa nei rami vita e nei rami danni, come classificati all’articolo
    2, è riservato alle imprese di assicurazione.
  2. L’impresa di assicurazione limita l’oggetto sociale all’esercizio dei soli rami vita oppure dei
    soli rami danni e della relativa riassicurazione.
  3. In deroga al comma 2, è consentito l’esercizio congiunto dei rami vita e dei soli rami danni
    infortuni e malattia di cui all’articolo 2, comma 3. L’impresa è tenuta ad una gestione separata
    per ciascuna delle due attività secondo le disposizioni stabilite dall’IVASS con regolamento89
    .
  4. L’impresa di assicurazione può inoltre svolgere le operazioni connesse o strumentali
    all’esercizio dell’attività assicurativa o riassicurativa. Sono inoltre consentite le attività relative
    alla costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria e di previdenza integrative,
    nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

89 Regolamento ISVAP n. 17 dell’11 marzo 2008.

[45]
Art. 12
(Operazioni vietate)

  1. Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni che hanno per
    oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative e quelle che
    riguardano il prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona. In caso di violazione del divieto
    il contratto è nullo e si applica l’articolo 167, comma 2.
  2. È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che hanno per oggetto
    esclusivo l’esercizio all’estero dell’attività assicurativa.

Capo II

IMPRESE AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA

Art. 13
(Autorizzazione)

  1. L’IVASS alle condizioni previste dall’articolo 14 autorizza, con provvedimento da pubblicare
    nel bollettino, l’impresa che intende esercitare l’attività nei rami vita oppure nei rami danni
    ovvero, congiuntamente, nei rami vita e nei rami infortuni e malattia di cui all’articolo 2, comma
    3.
  2. L’autorizzazione può essere rilasciata per uno o più rami vita o danni e copre tutte le attività
    rientranti nei rami cui si riferisce, a meno che l’impresa non chieda che sia limitata ad una parte
    soltanto di esse.
  3. L’autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati membri,
    nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di
    prestazione di servizi, nonché per quello degli Stati terzi, nel rispetto della legislazione di tali
    Stati.

Art. 14
(Requisiti e procedura)

  1. L’IVASS rilascia l’autorizzazione di cui all’articolo 13 quando ricorrono le seguenti condizioni:
    a) sia adottata la forma di società per azioni, di società cooperativa o di società di mutua
    assicurazione le cui quote di partecipazione siano rappresentate da azioni, costituite ai sensi,
    rispettivamente, degli articoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile, nonché nella forma di società
    europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della società europea e
    la forma di società cooperativa europea (SCE) ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/200390;
    b) la direzione generale e amministrativa dell’impresa richiedente sia stabilita nel territorio della
    Repubblica;

90 Comma modificato dall’articolo 1, comma 11, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[46]

c) l’impresa detenga i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto
del Requisito Patrimoniale Minimo, di cui all’articolo 47-ter, comma 1, lettera d), pari ad un
importo non inferiore a:

1) 2.500.000 euro per le imprese di assicurazione danni, comprese le imprese di
assicurazione captive, salva l’ipotesi in cui sia coperta la totalità o parte dei rischi
compresi in uno dei rami da 10 a 15 elencati all’articolo 2, comma 3, nel qual caso
l’importo è elevato a 3.700.000 euro;
2) 3.700.000 euro per le imprese di assicurazione vita, comprese le imprese di
assicurazione captive;
3) 6.200.000 euro, ovvero la somma degli importi di cui ai numeri 1) e 2), per le
imprese che esercitano congiuntamente i rami vita e danni di cui all’articolo 13,
comma 1
91;

c-bis) l’impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri ammissibili necessari per
coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, di cui all’articolo 45-bis92;
c-ter) l’impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri di base ammissibili
necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale Minimo di cui all’articolo 47-bis93;
d) venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma di attività
conforme alle indicazioni fornite all’articolo 14-bis, commi 1 e 294;
e) i titolari di partecipazioni qualificate siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti
dall’articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo
6895;
e-bis) l’impresa dimostri che sarà in grado di conformarsi al sistema di governo societario di cui
al Titolo III, Capo I96;
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché coloro che
svolgono funzioni fondamentali all’interno dell’impresa siano in possesso dei requisiti di
professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati dall’articolo 76;
g) non sussistano, tra l’impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti
legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
h) siano indicati il nome e l’indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare
in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nei rami 10 e 12
dell’articolo 2, comma 3, esclusa la responsabilità del vettore.
1-bis. L’impresa di assicurazione che intende ottenere l’autorizzazione ad esercitare
congiuntamente i rami vita e i rami infortuni e malattia di cui all’articolo 2, comma 3, è tenuta a
dimostrare, altresì, che:
a) possiede i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del
Requisito Patrimoniale Minimo per le imprese di assicurazione vita e il minimo assoluto del
Requisito Patrimoniale Minimo per le imprese di assicurazione danni secondo quanto stabilito
dal comma 1, lettera c) del presente articolo;
b) si impegna a coprire in prospettiva i Requisiti Patrimoniali Minimi Nozionali di cui all’articolo
348, comma 2-ter97
.

91 Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 11, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
92 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 11, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
93 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 11, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
94 Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 11, lettera d), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
95 Lettera modificata dall’articolo 4, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21 e,
successivamente, dall’articolo 1, comma 11, lettera e), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
96 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 11, lettera f), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
97 Comma inserito dall’articolo 1, comma 11, lettera g), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[47]

  1. L’IVASS nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1
    non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura
    e all’andamento dei mercati interessati. Il provvedimento che nega l’autorizzazione è
    specificatamente e adeguatamente motivato ed è comunicato all’impresa interessata entro
    novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti
    richiesti.
  2. Non si può dare corso al procedimento per l’iscrizione nel registro delle imprese se non consti
    l’autorizzazione di cui all’articolo 13.
  3. L’IVASS, verificata l’iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in un’apposita sezione
    dell’albo le imprese di assicurazione autorizzate in Italia e ne dà pronta comunicazione
    all’impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione all’albo.
  4. L’IVASS determina, con regolamento98, la procedura di autorizzazione, inclusi
    l’aggiornamento degli importi previsti per il rilascio dell’autorizzazione e le forme di pubblicità
    dell’albo99
    .
    5-bis. L’IVASS comunica all’AEAP ogni autorizzazione rilasciata ai fini della pubblicazione
    nell’elenco dalla stessa tenuto, con l’indicazione:
    a) dei rami e dei rischi per i quali l’impresa è autorizzata;
    b) dell’eventuale abilitazione ad operare negli altri Stati membri in stabilimento o in libera
    prestazione di servizi100
    .

Art. 14-bis
(Programma di attività)101

  1. Il programma di attività di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), contiene informazioni
    supportate da idonea documentazione riguardanti:
    a) la natura dei rischi o delle obbligazioni che l’impresa si propone di garantire;
    b) se l’impresa intende assumere rischi in riassicurazione, il tipo di accordi che intende
    concludere con le imprese cedenti;
    c) i principi direttivi in materia di riassicurazione e di retrocessione;
    d) gli elementi dei fondi propri di base che costituiscono il minimo assoluto del Requisito
    Patrimoniale Minimo;
    e) le previsioni circa le spese d’impianto dei servizi amministrativi e dell’organizzazione
    della rete di produzione, i mezzi finanziari destinati a farvi fronte e, se i rischi da coprire
    sono classificati nel ramo 18 dell’articolo 2, comma 3, i mezzi di cui l’impresa di
    assicurazione dispone per fornire l’assistenza promessa.
  2. Il programma contiene, oltre a quanto previsto al comma 1, per i primi tre esercizi sociali:
    a) le previsioni di bilancio;
    98 Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, in particolare Titolo II, Capo I.
    99 Comma modificato dall’articolo 1, comma 11, lettera i), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    100 Comma inserito dall’articolo 1, comma 11, lettera l), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    101 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 12, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[48]

b) le previsioni del futuro Requisito Patrimoniale di Solvibilità, di cui al Titolo III, Capo IV-
bis, Sezione I, sulla base delle previsioni di bilancio di cui alla lettera a), nonché il metodo

di calcolo utilizzato per elaborare tali previsioni;
c) le previsioni del futuro Requisito Patrimoniale Minimo, di cui al Titolo III, Capo IV-bis,
Sezione IV, sulla base delle probabili previsioni di bilancio di cui alla lettera a), nonché il
metodo di calcolo utilizzato per elaborare tali previsioni;
d) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura delle riserve tecniche e
del Requisito Patrimoniale Minimo, di cui al Titolo III, Capo III e Capo IV-bis, Sezione IV
e del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I;
e) per quanto riguarda l’assicurazione danni, in aggiunta:
1) le previsioni relative alle spese di gestione diverse dalle spese di impianto, in
particolare le spese generali correnti e le provvigioni;
2) le previsioni relative ai premi o ai contributi e ai sinistri;
f) per quanto riguarda l’assicurazione vita, anche un piano che esponga dettagliatamente
le previsioni delle entrate e delle spese sia per le operazioni dirette e per le operazioni di
riassicurazione attiva che per le operazioni di riassicurazione passiva.

Art. 15
(Estensione ad altri rami)102

  1. L’impresa già autorizzata all’esercizio di uno o più rami vita o danni che intende estendere
    l’attività ad altri rami indicati nell’articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente
    autorizzata dall’IVASS. Si applica l’articolo 14, comma 2.
  2. Per ottenere l’estensione dell’autorizzazione, l’impresa dà prova di disporre di fondi propri di
    base ammissibili per un importo minimo pari a quello previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera
    c), per l’esercizio dei nuovi rami, di possedere attivi a copertura delle riserve tecniche e di
    essere in regola con le disposizioni relative al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all’
    articolo 45-bis ed al Requisito Patrimoniale Minimo di cui all’articolo 47-bis. Qualora per
    l’esercizio dei nuovi rami sia prescritto un minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo di
    cui all’articolo 47-ter più elevato di quello posseduto, l’impresa deve altresì dimostrare di
    disporre di tale minimo assoluto.
    2-bis. Per ottenere l’estensione dell’autorizzazione, l’impresa deve altresì presentare un nuovo
    programma di attività conforme all’articolo 14-bis.
    2-ter. Fatto salvo il comma 2, l’impresa che esercita i rami vita e che intende estendere l’attività
    ai rami 1 e 2, ovvero l’impresa che esercita i rami danni 1 e 2 indicati nell’articolo 2, commi 1 o
    3, e che intende estendere l’attività ai rischi dell’assicurazione vita, per ottenere l’estensione
    dell’autorizzazione dà prova di disporre di attivi a copertura delle riserve tecniche e dei fondi
    propri di base ammissibili necessari per coprire l’importo cumulato del minimo assoluto del
    Requisito Patrimoniale Minimo previsto dall’articolo 47- ter, comma 1, lettera d), numero 3), e si
    impegna a coprire in prospettiva i Requisiti Patrimoniali Minimi Nozionali di cui all’articolo 348,
    comma 2-ter.

102 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 13, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[49]

  1. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l’impresa, dopo aver
    ottenuto un’autorizzazione limitata ai sensi dell’articolo 13, comma 2, intenda estendere
    l’esercizio ad altre attività o rischi rientranti nei rami per i quali è stata autorizzata in via limitata.
  2. L’IVASS determina, con regolamento, la procedura per l’estensione dell’autorizzazione ad
    altri rami.
  3. L’impresa non può estendere l’attività prima dell’adozione del provvedimento che aggiorna
    l’albo, del quale è data pronta comunicazione all’impresa medesima.
  4. Il provvedimento di estensione è comunicato all’AEAP in conformità all’articolo 14, comma 5-
    bis.

Art. 16

(Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro)

  1. L’impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato membro, ne dà
    preventiva comunicazione all’IVASS.
  2. L’impresa trasmette, insieme alla comunicazione, un programma di attività recante, in
    particolare, l’indicazione dei rischi e delle obbligazioni che essa intende assumere e la struttura
    organizzativa della sede secondaria.
  3. L’impresa trasmette inoltre la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante
    generale, che deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri
    di rappresentare l’impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità dello Stato membro di
    stabilimento, nonché di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività
    esercitate nel territorio di tale Stato. Il rappresentante generale deve avere domicilio all’indirizzo
    della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica,
    questa deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che sia
    munita di mandato comprendente i predetti poteri.
  4. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della
    sede secondaria deve essere in possesso, per tutta la durata dell’incarico, dei requisiti di
    onorabilità e professionalità secondo quanto previsto nell’articolo 76. La perdita dei requisiti
    comporta la decadenza dalla carica ai sensi dell’articolo 76, comma 2, e l’obbligo per l’impresa
    di provvedere alla sostituzione del rappresentante o, se diversa, della persona preposta alla
    gestione effettiva della sede secondaria.

Art. 17

(Procedura per l’accesso in regime di stabilimento)

  1. L’IVASS, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui all’articolo 16,
    ove non rilevi l’esistenza degli impedimenti previsti al comma 2, trasmette la comunicazione
    all’autorità di vigilanza dello Stato membro nel quale l’impresa intende stabilirsi, unitamente ad
    una certificazione attestante che l’impresa, per l’insieme delle sue attività, copre il Requisito

[50]

Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo calcolati in conformità agli articoli
45-bis e 47-ter103
.

  1. L’IVASS respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare dell’adeguatezza del sistema
    di governo societario o della stabilità della situazione finanziaria dell’impresa, anche tenuto
    conto del programma di attività presentato, ovvero quando il rappresentante generale non
    possieda i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui all’articolo 76104
    .
  2. L’IVASS informa prontamente l’impresa dell’avvenuta comunicazione ai sensi del comma 1
    ovvero del diniego motivato ai sensi del comma 2.
  3. L’impresa non può insediare la sede secondaria e dare inizio all’attività prima di aver ricevuto
    una comunicazione da parte dell’autorità di vigilanza dello Stato membro nel quale intende
    stabilirsi o, nel caso di silenzio, prima che siano trascorsi sessanta giorni dal momento in cui
    tale autorità ha ricevuto dall”IVASS la comunicazione di cui all’articolo 16. L’IVASS trasmette
    prontamente all’impresa ogni altra comunicazione, che sia ricevuta dall’autorità di vigilanza dello
    Stato membro ospitante e che pervenga entro il medesimo termine, relativamente alle
    disposizioni di interesse generale alle quali la sede secondaria deve attenersi105
    .
  4. L’impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione effettuata ai sensi
    dell’articolo 16, deve informarne l’IVASS e l’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante
    almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L’IVASS, entro sessanta giorni
    dalla data di ricevimento delle informazioni, ne valuta la rilevanza in relazione alla permanenza
    delle condizioni che hanno giustificato l’invio della comunicazione di cui al comma 3 e, se del
    caso, provvede ad informare l’autorità competente dello Stato membro interessato. L’IVASS
    trasmette prontamente all’impresa ogni eventuale comunicazione che pervenga dall’autorità di
    vigilanza dello Stato membro ospitante entro il medesimo termine106
    .

Art. 18

(Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro)

  1. L’impresa, qualora intenda effettuare per la prima volta attività in regime di libertà di
    prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all’IVASS.
  2. Insieme alla comunicazione l’impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli
    stabilimenti dai quali l’impresa si propone di svolgere l’attività, gli Stati membri nei quali intende
    operare, la natura dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere e le altre informazioni
    indicate dall’IVASS.

Art. 19

(Procedura per l’accesso in regime di prestazione di servizi)

  1. L’IVASS, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all’articolo
    18, trasmette all’autorità di vigilanza dello Stato membro, nel quale l’impresa si propone di
    103 Comma modificato dall’articolo 1, comma 14, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    104 Comma modificato dall’articolo 1, comma 14, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    105 Comma modificato dall’articolo 1, comma 14, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    106 Comma modificato dall’articolo 1, comma 14, lettera d), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[51]

operare in regime di libertà di prestazione di servizi, le necessarie informazioni stabilite
dall’IVASS con regolamento e contestualmente ne dà notizia all’impresa interessata107
.

  1. L’IVASS respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare dell’adeguatezza del sistema
    di governo societario o della stabilità della situazione finanziaria dell’impresa, anche tenuto
    conto del programma di attività presentato. In tale caso l’IVASS adotta provvedimento motivato,
    che trasmette all’impresa interessata entro il termine indicato al comma 1108
    .
  2. L’impresa può dare inizio all’attività dal momento in cui riceve dall’IVASS l’avviso
    dell’avvenuta trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
  3. L’impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione effettuata, applica la
    procedura prevista dall’articolo 17, comma 5.

Art. 20

(Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza sociale)

  1. L’impresa, qualora intenda assumere rischi del ramo malattia ubicati in altri Stati membri, nei
    quali tali assicurazioni sostituiscono parzialmente o integralmente la copertura sanitaria fornita
    da un regime legale di previdenza sociale e sono obbligatoriamente gestite secondo una
    tecnica analoga a quella dell’assicurazione sulla vita secondo quanto previsto dalle disposizioni
    dell’ordinamento comunitario, deve richiedere all’IVASS le tabelle di frequenza della malattia e
    gli altri dati statistici pertinenti pubblicati e trasmessi dalle autorità di vigilanza degli Stati
    interessati. L’IVASS effettua prontamente la relativa comunicazione all’impresa richiedente.

Art. 21

(Attività svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri)

  1. L’impresa, qualora intenda operare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio
    della Repubblica attraverso una sede secondaria situata in un altro Stato membro, ne dà
    preventiva comunicazione all’IVASS.
  2. L’impresa può iniziare l’attività a decorrere dal momento in cui l’IVASS comunica di aver
    ricevuto la comunicazione prevista dal comma 1. L’impresa informa preventivamente l’IVASS di
    ogni modifica della comunicazione effettuata.
  3. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 è soggetto alle disposizioni applicabili alle imprese
    con sede legale in Italia, nonché agli articoli 23, comma 1-bis, e 26109
    .

Art. 22
(Attività in uno Stato terzo)

  1. L’impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne dà preventiva
    comunicazione all’IVASS.
    107 Comma modificato dall’articolo 1, comma 15, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    108 Comma modificato dall’articolo 1, comma 15, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    109 Comma modificato dall’articolo 1, comma 16, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[52]

  1. L’IVASS vieta all’impresa di procedere all’insediamento della sede secondaria, qualora rilevi
    che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla
    base del programma di attività presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria.
  2. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all’impresa che intende effettuare
    operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo.

CAPO III

IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO

Art. 23

(Attività in regime di stabilimento)

  1. L’accesso all’attività dei rami vita o dei rami danni in regime di stabilimento nel territorio della
    Repubblica, da parte di un’impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è
    subordinato alla comunicazione all’IVASS, da parte dell’autorità di vigilanza di tale Stato, delle
    informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell’ordinamento comunitario. Se
    l’impresa si propone di assumere rischi concernenti l’assicurazione obbligatoria della
    responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la
    comunicazione include la dichiarazione che l’impresa è divenuta membro dell’Ufficio centrale
    italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
    1-bis. È considerato esercizio dell’attività assicurativa in regime di stabilimento ai sensi del
    comma 1, anche in assenza di succursali, agenzie o sedi secondarie, qualsiasi presenza
    permanente nel territorio della Repubblica, inclusa l’organizzazione di un semplice ufficio gestito
    da personale dipendente dell’impresa ovvero da una persona indipendente ma incaricata di
    agire in modo permanente per conto dell’impresa stessa110
    .
  2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un mandato
    comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l’impresa in giudizio e davanti a
    tutte le autorità della Repubblica, nonché quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri
    atti relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve
    avere domicilio all’indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad
    una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a
    sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia
    e che sia munita di un mandato comprendente i medesimi poteri.
  3. Nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l’IVASS indica
    all’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine la normativa, giustificata da motivi
    d’interesse generale, che l’impresa deve osservare nell’esercizio dell’attività.
  4. L’impresa di cui al comma 1 può insediare la sede secondaria e dare inizio all’attività nel
    territorio della Repubblica dal momento in cui riceve dall’autorità di vigilanza dello Stato di

110 Comma inserito dall’articolo 1, comma 17, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[53]

origine la comunicazione dell’IVASS ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di
cui al comma 3111
.

  1. L’impresa di cui al comma 1, qualora intenda modificare la comunicazione effettuata, ne
    informa l’IVASS almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L’IVASS valuta
    la rilevanza delle informazioni ricevute in relazione alla permanenza dei presupposti che hanno
    giustificato la comunicazione di cui al comma 4 e, se del caso, informa l’autorità competente
    dello Stato membro interessato112
    .

Art. 24

(Attività in regime di prestazione di servizi)

  1. L’accesso all’attività dei rami vita o dei rami danni, in regime di libertà di prestazione di servizi
    nel territorio della Repubblica, da parte di una impresa avente la sede legale in un altro Stato
    membro, è subordinato alla comunicazione all’IVASS, da parte dell’autorità di vigilanza di tale
    Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell’ordinamento
    comunitario. Se l’impresa si propone di assumere rischi concernenti l’assicurazione obbligatoria
    della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la
    comunicazione include l’indicazione del nominativo e l’indirizzo del rappresentante per la
    gestione dei sinistri e una dichiarazione che l’impresa è divenuta membro dell’Ufficio centrale
    italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
  2. L’impresa di cui al comma 1 può iniziare l’attività dal momento in cui l’IVASS attesta di aver
    ricevuto la comunicazione dell’autorità di vigilanza dello Stato di origine di cui al comma 1113
    .
  3. L’impresa di cui al comma 1 comunica all’IVASS, attraverso l’autorità di vigilanza dello Stato
    membro d’origine, ogni modifica che intende apportare alla comunicazione per l’accesso nel
    territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi114
    .
  4. (abrogato)
    115

Art. 25

(Rappresentante per la gestione dei sinistri)

  1. L’impresa di assicurazione comunitaria, qualora intenda operare nel territorio della
    Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi per l’assicurazione obbligatoria della
    responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nomina un
    rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi risarcimenti.

111 Comma modificato dall’articolo 1, comma 17, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
112 Comma modificato dall’articolo 1, comma 17, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
113 Comma modificato dall’articolo 1, comma 18, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
114 Comma modificato dall’articolo 1, comma 18, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
115 Comma soppresso dall’articolo 1, comma 18, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 4
recitava: “Ai fini dell’esercizio dell’attività, in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica,
l’impresa non può avvalersi di sedi secondarie, di agenzie o di qualsiasi altra presenza permanente nel territorio italiano,
neppure se tale presenza consista in un semplice ufficio gestito da personale dipendente, o tramite una persona
indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell’impresa stessa”.

[54]

Al rappresentante possono essere indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi
aventi diritto116
.

  1. Il rappresentante deve risiedere nel territorio della Repubblica117
    .
  2. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente espressamente i poteri di
    rappresentare l’impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità competenti per quanto riguarda le
    richieste di risarcimento dei danni, nonché di attestare l’esistenza e la validità dei contratti
    stipulati dall’impresa in regime di libertà di prestazione di servizi.
  3. Le funzioni del rappresentante per la gestione dei sinistri possono essere esercitate anche
    dal rappresentante fiscale.
  4. Le generalità e l’indirizzo del rappresentante sono indicati nel contratto di assicurazione, nel
    contrassegno e nel certificato.

Art. 26

(Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia)

  1. L’IVASS pubblica, in appendice all’albo delle imprese di assicurazione comunitarie, l’elenco
    delle imprese ammesse ad accedere all’esercizio dei rami vita e dei rami danni nel territorio
    della Repubblica in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi118
    .

Art. 27

(Rispetto delle norme di interesse generale)

  1. L’impresa di assicurazione comunitaria non può stipulare contratti, nonché fare ricorso a
    forme di pubblicità che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale, ivi
    comprese quelle poste a protezione degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
    assicurative119
    .

Capo IV

IMPRESE AVENTI SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO

Art. 28

(Attività in regime di stabilimento)

  1. L’impresa di assicurazione di un Paese terzo, qualora intenda esercitare nel territorio della
    Repubblica i rami vita o i rami danni, è preventivamente autorizzata dall’IVASS con
    provvedimento pubblicato nel Bollettino120
    .

116 Comma modificato dall’articolo 1, comma 19, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
117 Comma modificato dall’articolo 1, comma 2, Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198.
118 Comma modificato dall’articolo 1, comma 20, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
119 Comma modificato dall’articolo 1, comma 21, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
120 Comma modificato dall’articolo 1, comma 22, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[55]

  1. L’autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale, salva l’applicazione delle
    disposizioni sulle condizioni per l’accesso all’attività all’estero in regime di libertà di prestazione
    di servizi.
  2. L’impresa, qualora nello Stato di origine eserciti congiuntamente i rami vita e i rami danni,
    può essere autorizzata ad esercitare esclusivamente i rami danni o i rami vita, salvo che
    richieda l’autorizzazione all’esercizio dei rami vita e dei rami infortuni e malattia.
  3. L’impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della Repubblica una sede
    secondaria e nominare un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e che sia
    fornito dei poteri previsti dall’articolo 23, comma 2, nonché del potere di compiere le operazioni
    necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma 5.
    Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione
    contenuta nell’articolo 23, comma 2, ultimo periodo. Il rappresentante generale o, se diversa, la
    persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per la
    durata dell’incarico, dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall’articolo 76.
  4. L’IVASS determina, con regolamento121, gli altri requisiti per il rilascio dell’autorizzazione
    iniziale, ivi compreso l’obbligo di presentare un programma di attività, nonché il possesso nel
    territorio della Repubblica di investimenti per un ammontare almeno uguale alla metà degli
    importi di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c) e con il deposito a titolo di cauzione, presso la
    Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d’Italia, di una somma, in numerario o in titoli, pari
    ad almeno un quarto dell’importo minimo. Si applica l’articolo 14, commi 2, 3 e 4122
    .
  5. Con il regolamento di cui al comma 5 sono inoltre disciplinati i procedimenti e le condizioni di
    estensione dell’attività ad altri rami, di esercizio congiunto dei rami vita e dei rami infortuni e
    malattia e di diniego dell’autorizzazione. Si applica l’articolo 15123
    .
  6. L’autorizzazione non può essere altresì rilasciata quando non sia rispettato dallo Stato di
    origine il principio di parità di trattamento o di reciprocità nei confronti delle imprese aventi la
    sede legale nel territorio della Repubblica che intendano costituire o abbiano già costituito in
    tale Stato una sede secondaria.

Art. 29

(Divieto di operare in regime di prestazione di servizi)

  1. È vietato all’impresa di un Paese terzo l’esercizio, nel territorio della Repubblica, dell’attività
    nei rami vita o nei rami danni in regime di libertà di prestazione di servizi124
    .
  2. Il comma 1 si applica anche nei confronti delle sedi secondarie situate in Stati terzi
    appartenenti ad imprese aventi sede legale in un altro Stato membro.
  3. È fatto divieto ai soggetti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel
    territorio della Repubblica di concludere contratti con imprese che svolgono l’attività in
    121 Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, in particolare Titolo III.
    122 Comma modificato dall’articolo 1, comma 22, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    123 Comma modificato dall’articolo 1, comma 22, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    124 Comma modificato dall’articolo 1, comma 23, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[56]

violazione di quanto previsto ai commi 1 e 2. È altresì vietata qualsiasi forma di intermediazione
per la stipulazione di tali contratti.

  1. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l’articolo 167, comma 2.

TITOLO III

ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ ASSICURATIVA

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Sezione I

RESPONSABILITÀ DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE125

Art. 29-bis

(Responsabilità del consiglio di amministrazione)126

  1. Il consiglio di amministrazione dell’impresa ha la responsabilità ultima dell’osservanza delle
    norme legislative, regolamentari e delle norme europee direttamente applicabili.

Sezione II

SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO127

Art. 30

(Sistema di governo societario dell’impresa)128

  1. L’impresa si dota di un efficace sistema di governo societario che consenta una gestione
    sana e prudente dell’attività. Il sistema di governo societario è proporzionato alla natura, alla
    portata e alla complessità delle attività dell’impresa.
  2. Il sistema di governo societario129 di cui al comma 1 comprende almeno:
    a) l’istituzione di un’adeguata e trasparente struttura organizzativa, con una chiara ripartizione e
    un’appropriata separazione delle responsabilità delle funzioni e degli organi dell’impresa;
    b) l’organizzazione di un efficace sistema di trasmissione delle informazioni;
    125 Sezione inserita dall’articolo 1, comma 24, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    126 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 24, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    127 Sezione inserita dall’articolo 1, comma 202, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    128 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 25, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La precedente versione
    recitava: “ Art. 30
    (Requisiti organizzativi dell’impresa)
  3. L’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio dei rami vita o dei rami danni opera con un’idonea organizzazione
    amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo interno.
  4. Il sistema di controllo interno prevede procedure atte a far sì che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano
    correttamente integrati nell’organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la
    coerenza dei sistemi posti in essere al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi.
  5. L’impresa che esercita l’attività assicurativa nel ramo assistenza soddisfa i requisiti di professionalità del personale e
    rispetta le caratteristiche tecniche delle attrezzature determinate dall’ISVAP con regolamento.
    129 Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018.

[57]

c) il possesso da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
e di coloro che svolgono funzioni fondamentali dei requisiti di cui all’articolo 76;
d) la predisposizione di meccanismi idonei a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al
presente Capo;
e) l’istituzione della funzione di revisione interna, della funzione di verifica della conformità, della
funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale. Tali funzioni sono fondamentali e di
conseguenza sono considerate funzioni essenziali o importanti.

  1. Il sistema di governo societario è sottoposto ad una revisione interna periodica almeno
    annuale.
  2. L’impresa adotta misure ragionevoli idonee a garantire la continuità e la regolarità dell’attività
    esercitata, inclusa l’elaborazione di piani di emergenza. A tal fine, l’impresa utilizza adeguati e
    proporzionati sistemi, risorse e procedure interne.
  3. L’impresa adotta politiche scritte con riferimento quanto meno al sistema di gestione dei
    rischi, al sistema di controllo interno, alla revisione interna e, ove rilevante, all’esternalizzazione,
    nonché una politica per l’adeguatezza nel continuo delle informazioni fornite al supervisore ai
    sensi dell’articolo 47-quater e per le informazioni contenute nella relazione sulla solvibilità e
    sulla condizione finanziaria di cui agli articoli 47-septies, 47-octies e 47-novies e garantisce che
    ad esse sia data attuazione.
  4. Le politiche di cui al comma 5 sono approvate preventivamente dal consiglio di
    amministrazione. Il consiglio di amministrazione riesamina le politiche almeno una volta l’anno
    in concomitanza con la revisione di cui al comma 3 e, in ogni caso, apporta le modifiche
    necessarie in caso di variazioni significative del sistema di governo societario.
  5. L’IVASS detta con regolamento130 disposizioni di dettaglio in materia di sistema di governo
    societario di cui alla presente Sezione.

Art. 30-bis

(Sistema di gestione dei rischi)131

  1. L’impresa si dota di un efficace sistema di gestione dei rischi che comprende le strategie, i
    processi e le procedure di segnalazione necessari per individuare, misurare, monitorare, gestire
    e segnalare, su base continuativa, i rischi a livello individuale ed aggregato, ai quali l’impresa è
    o potrebbe essere esposta, nonché le interdipendenze tra i rischi.
  2. Il sistema di gestione dei rischi è efficace e correttamente integrato nella struttura
    organizzativa e nei processi decisionali dell’impresa, tenendo in adeguata considerazione il
    ruolo dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell’impresa o
    altre funzioni fondamentali.
  3. Il sistema di gestione dei rischi considera i rischi da includere nel calcolo del Requisito
    Patrimoniale di Solvibilità di cui all’articolo 45-ter, comma 5, nonché i rischi che sono
    130 Regolamento IVASS n. 32 del 9 novembre 2016, Regolamento IVASS n.34 del 7 febbraio 2017 e Regolamento n. 38
    del 3 luglio 2018.
    131 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 26, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[58]

integralmente o parzialmente esclusi da tale calcolo. Per le finalità di cui al comma 1, il sistema
considera almeno le seguenti aree:
a) sottoscrizione e costituzione di riserve tecniche;
b) gestione integrata delle attività e delle passività (asset-liability management);
c) investimenti, in particolare strumenti finanziari derivati e impegni simili;
d) gestione dei rischi di liquidità e di concentrazione;
e) gestione dei rischi operativi;
f) riassicurazione e altre tecniche di mitigazione del rischio.

  1. La politica scritta sul sistema di gestione dei rischi di cui all’articolo 30, comma 5, comprende
    le politiche sulle aree di cui alle lettere da a) ad f) del comma 3. .
  2. L’impresa che applica l’aggiustamento di congruità di cui all’articolo 36-quinquies o
    l’aggiustamento per la volatilità di cui all’articolo 36-septies, predispone un piano di liquidità con
    la proiezione dei flussi di cassa in entrata e in uscita in rapporto agli attivi e passivi soggetti a
    tali aggiustamenti.
  3. Per quanto riguarda la gestione integrata delle attività e passività l’impresa valuta
    regolarmente:
    a) la sensitività delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese
    all’estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di
    cui all’articolo 36-quater;
    b) in caso di applicazione dell’aggiustamento di congruità di cui all’articolo 36-quinquies:
    1) la sensitività delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese al calcolo
    dell’aggiustamento di congruità, ivi compreso il calcolo dello spread fondamentale di cui
    all’articolo 36-sexies, comma 1, lettera b) e i possibili effetti di una vendita forzata di attivi a
    carico dei fondi propri ammissibili;
    2) la sensitività delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle modifiche della
    composizione del portafoglio di attivi dedicato;
    3) l’impatto di un azzeramento dell’aggiustamento di congruità;
    c) in caso di applicazione dell’aggiustamento per la volatilità di cui all’articolo 36-septies:
    1) la sensitività delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese al calcolo
    dell’aggiustamento per la volatilità e i possibili effetti a carico dei fondi propri ammissibili di una
    vendita forzata di attivi;
    2) l’impatto di un azzeramento dell’aggiustamento per la volatilità.
  4. L’impresa presenta le valutazioni di cui al comma 6, lettere a), b) e c), ogni anno all’IVASS
    nel quadro delle informazioni trasmesse a norma dell’articolo 47-quater. Qualora l’azzeramento
    dell’aggiustamento di congruità o dell’aggiustamento per la volatilità si risolva nel mancato
    rispetto del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, l’impresa presenta anche un elenco di misure
    da applicare in tale situazione per ripristinare il livello di fondi propri ammissibili a copertura del
    Requisito Patrimoniale di Solvibilità o per ridurre il profilo di rischio e rimettersi in tal modo in
    regola con il Requisito Patrimoniale di Solvibilità.

[59]

  1. Ove venga applicato l’aggiustamento per la volatilità di cui all’articolo 36-septies, la politica
    scritta sulla gestione dei rischi, comprende una politica relativa ai criteri di applicazione di detto
    aggiustamento.
  2. Con riferimento al rischio di investimento, l’impresa osserva le disposizioni degli articoli 35-
    bis, 37-ter, 38 e 41.
  3. L’impresa istituisce una funzione di gestione dei rischi strutturata in modo da facilitare
    l’attuazione del sistema di gestione dei rischi.
  4. L’impresa quando utilizza rating creditizi esterni può rivolgersi esclusivamente ad un’ECAI di
    cui all’articolo 1, comma 1, lettera n-ter). L’impresa, tuttavia, non si affida esclusivamente o
    meccanicamente ai rating del credito per la valutazione del merito di credito di un’entità o di uno
    strumento finanziario.
  5. Onde evitare un’eccessiva dipendenza dalle agenzie di rating del credito, l’impresa, quando
    utilizza rating creditizi esterni ai fini del calcolo delle riserve tecniche e del Requisito
    Patrimoniale di Solvibilità, verifica l’idoneità dei rating esterni nel quadro della propria gestione
    del rischio, utilizzando ove possibile e praticabile analisi supplementari per evitare ogni
    dipendenza automatica dai rating esterni.
  6. L’IVASS può fornire con il regolamento di cui all’articolo 30, comma 7 indicazioni sulle
    procedure da seguire in sede di valutazione dei rating creditizi esterni di cui al comma 12.
  7. Nel caso in cui l’impresa utilizzi un modello interno completo o parziale, approvato
    conformemente agli articoli 46-bis e 46-ter, la funzione di gestione dei rischi assolve ai seguenti
    ulteriori compiti:
    a) costruire e applicare il modello interno;
    b) testare e validare il modello interno;
    c) documentare il modello interno e le eventuali modifiche successivamente apportate;
    d) analizzare il funzionamento del modello interno e produrre relazioni sintetiche sull’analisi
    effettuata;
    e) informare il consiglio di amministrazione sui risultati del funzionamento del modello interno,
    formulando proposte in merito alle aree suscettibili di miglioramento ed aggiornando tale organo
    sulle misure adottate al fine di porre rimedio alle carenze riscontrate in precedenza.

Art. 30-ter

(Valutazione interna del rischio e della solvibilità)132

  1. Nell’ambito del sistema di gestione dei rischi di cui all’art. 30-bis l’impresa effettua la
    valutazione interna del rischio e della solvibilità. La valutazione interna del rischio e della
    solvibilità è parte integrante della strategia operativa dell’impresa e di tale valutazione l’impresa
    tiene conto in modo sistematico nell’ambito delle proprie decisioni strategiche.
  2. La valutazione di cui al comma 1 riguarda almeno:
    132 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 26, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[60]

a) il fabbisogno di solvibilità globale dell’impresa, tenuto conto del profilo di rischio specifico, dei
limiti di tolleranza del rischio approvati e della strategia operativa dell’impresa;
b) l’osservanza su base continuativa dei requisiti patrimoniali previsti dal Titolo III, Capo IV-bis,
e dei requisiti in materia di riserve tecniche previsti dal Titolo III, Capo II;
c) la misura in cui il profilo di rischio dell’impresa si discosta dalle ipotesi sottostanti al Requisito
Patrimoniale di Solvibilità di cui all’articolo 45-ter, commi 3 e 4, calcolato con la formula
standard conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione II o con un modello interno
completo o parziale conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III.

  1. Ai fini del comma 2, lettera a), l’impresa adotta processi proporzionati alla natura, alla portata
    e alla complessità dei rischi inerenti alla propria attività, idonei a consentire la corretta
    individuazione e la valutazione dei rischi a cui è o potrebbe essere esposta nel breve e nel
    lungo termine. L’impresa giustifica i metodi utilizzati ai fini di tale valutazione.
  2. L’impresa che applica l’aggiustamento di congruità di cui all’articolo 36-quinquies,
    l’aggiustamento per la volatilità di cui all’articolo 36-septies, o le misure transitorie di cui agli
    articoli 344-novies e 344-decies, valuta la conformità con i requisiti di capitale di cui al comma
    2, lettera b, sia tenendo che non tenendo conto degli aggiustamenti e delle misure transitorie di
    cui sopra.
  3. Nel caso di cui al comma 2, lettera c), se è utilizzato un modello interno, la valutazione è
    eseguita insieme alla ricalibrazione che trasforma la quantificazione interna del rischio nella
    misura del rischio e calibrazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.
  4. L’impresa esegue la valutazione interna del rischio e della solvibilità almeno una volta
    all’anno e, in ogni caso, immediatamente dopo il verificarsi di qualsiasi variazione significativa
    del suo profilo di rischio.
    7.L’impresa comunica all’IVASS i risultati di ciascuna valutazione interna del rischio e della
    solvibilità nell’ambito dell’informativa da fornire ai sensi dell’articolo 47-quater.
  5. La valutazione interna del rischio e della solvibilità non è finalizzata al calcolo del requisito
    patrimoniale. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è soggetto ad adeguamento solo sulla base
    di quanto disposto dagli articoli 47-sexies, 207-octies, 216-sexies, comma 1, lettera b), 216-
    septies, 217-quater.

Art. 30-quater
(Sistema di controllo interno)133

  1. L’impresa si dota di un efficace sistema di controllo interno.
  2. Il sistema di controllo interno comprende almeno la predisposizione di idonee procedure
    amministrative e contabili, l’organizzazione di un adeguato sistema di trasmissione delle
    informazioni per ogni livello dell’impresa, nonché l’istituzione della funzione di verifica della
    conformità dell’attività dell’impresa alla normativa vigente, alle direttive e alle procedure
    aziendali.

133 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 26, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[61]

  1. La funzione di verifica della conformità svolge l’attività di consulenza al consiglio di
    amministrazione sull’osservanza delle norme legislative, regolamentari e delle norme europee
    direttamente applicabili, effettua la valutazione del possibile impatto sulle attività dell’impresa
    derivanti da modifiche del quadro normativo e degli orientamenti giurisprudenziali e identifica e
    valuta il rischio di non conformità.

Art. 30-quinquies
(Funzione di revisione interna)134

  1. L’impresa istituisce una efficace funzione di revisione interna e ne garantisce l’autonomia di
    giudizio e l’indipendenza rispetto alle funzioni operative.
  2. La funzione di revisione interna include la valutazione dell’adeguatezza e l’efficacia del
    sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo societario
    dell’impresa di cui al presente Capo.
  3. La funzione di revisione interna comunica al consiglio di amministrazione le risultanze e le
    raccomandazioni in relazione all’attività svolta, indicando gli interventi correttivi da adottare in
    caso di rilevazione di disfunzioni e criticità. Il consiglio di amministrazione definisce i
    provvedimenti da porre in essere in relazione a ciascuna raccomandazione ricevuta e individua
    le misure dirette ad eliminare le carenze riscontrate dalla funzione di revisione interna,
    garantendone l’attuazione.

Art. 30-sexies
(Funzione attuariale)135

  1. L’impresa istituisce una efficace funzione attuariale. La funzione attuariale:
    a) coordina il calcolo delle riserve tecniche;
    b) garantisce l’adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati, nonché delle
    ipotesi su cui si basa il calcolo delle riserve tecniche;
    c) valuta la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;
    d) confronta le migliori stime con i dati desunti dall’esperienza;
    e) informa il consiglio di amministrazione sull’affidabilità e sull’adeguatezza del calcolo delle
    riserve tecniche;
    f) supervisiona il calcolo delle riserve tecniche nei casi di cui all’articolo 36-duodecies;
    g) formula un parere sulla politica di sottoscrizione globale;
    h) formula un parere sull’adeguatezza degli accordi di riassicurazione;
    i) contribuisce ad applicare in modo efficace il sistema di gestione dei rischi di cui all’articolo 30-
    bis, in particolare con riferimento alla modellizzazione dei rischi sottesa al calcolo dei requisiti
    patrimoniali di cui al Titolo III, Capo IV-bis e alla valutazione interna del rischio e della solvibilità
    di cui all’articolo 30-ter.
  2. La funzione attuariale è esercitata da un attuario iscritto nell’albo professionale di cui alla
    legge 9 febbraio 1942, n. 194, ovvero da soggetti che dispongono di:

134 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 26, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
135 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 26, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[62]

a) conoscenze di matematica attuariale e finanziaria, adeguate alla natura, alla portata e alla
complessità dei rischi inerenti all’attività dell’impresa;
b) comprovata esperienza professionale nelle materie rilevanti ai fini dell’espletamento
dell’incarico.

Art. 30-septies
(Esternalizzazione)136

  1. L’impresa che esternalizza funzioni o attività relative all’attività assicurativa o riassicurativa
    conserva la piena responsabilità dell’osservanza degli obblighi ad essa imposti da norme
    legislative, regolamentari e dalle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili.
  2. L’impresa che esternalizza funzioni o attività essenziali o importanti garantisce che le relative
    modalità siano tali da non determinare anche uno solo dei seguenti effetti:
    a) arrecare un grave pregiudizio alla qualità del sistema di governo societario dell’impresa;
    b) determinare un indebito incremento del rischio operativo;
    c) compromettere la capacità dell’IVASS di verificare l’osservanza degli obblighi gravanti
    sull’impresa;
    d) compromettere la capacità dell’impresa di fornire un servizio continuo e soddisfacente ai
    contraenti, agli assicurati e agli aventi diritto ad una prestazione assicurativa.
  3. L’impresa informa tempestivamente l’IVASS prima dell’esternalizzazione di funzioni o attività
    essenziali o importanti nonché di significativi sviluppi successivi in relazione
    all’esternalizzazione di tali funzioni o compiti.
  4. L’IVASS con regolamento137 stabilisce i termini e le condizioni per l’esternalizzazione delle
    funzioni o delle attività, di cui ai commi 2 e 3.
  5. L’impresa che esternalizza una funzione o un’attività di assicurazione o di riassicurazione
    adotta le misure necessarie ad assicurare che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
    a) il fornitore del servizio cooperi con l’IVASS in relazione alla funzione o all’attività
    esternalizzata;
    b) l’impresa, i revisori e l’IVASS abbiano accesso effettivo ai dati relativi alle funzioni o attività
    esternalizzate;
    c) l’IVASS abbia un accesso effettivo ai locali commerciali del fornitore del servizio e sia in
    grado di esercitare tali diritti di accesso.

Art. 30-octies

(Requisiti organizzativi dell’impresa che esercita il ramo assistenza)138

  1. L’impresa che esercita l’attività assicurativa nel ramo assistenza soddisfa i requisiti di
    professionalità del personale e rispetta le caratteristiche tecniche delle attrezzature determinate
    dall’IVASS con regolamento.

136 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 26, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
137 Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018, in particolare Parte II, Titolo III, Capo VIII.
138 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 26, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[63]
Art. 30-novies

(Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle tariffe)139

  1. In applicazione dell’ articolo 30-bis, comma 3, lettera a), l’impresa, per ciascuna nuova tariffa,
    opera valutazioni dei rischi assicurabili, delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi, della
    redditività attesa e dell’equilibrio tariffario atteso. Dette valutazioni formano oggetto di una
    relazione tecnica da conservare presso l’impresa.
  2. Ai fini del comma 1, l’impresa applica il principio di cui all’articolo 30-ter, comma 3.
  3. La relazione tecnica, di cui al comma 1, è trasmessa, su richiesta, alla società di revisione,
    all’organo di controllo e all’IVASS.
  4. L’IVASS, nel rispetto delle disposizioni della presente Sezione, può disciplinare con
    regolamento i contenuti della relazione di cui al comma 1, anche in relazione a talune tipologie
    tariffarie e stabilire altri obblighi di trasmissione del documento.
    Art. 30-decies

(Requisiti di governo e controllo del prodotto applicabili alle imprese di
assicurazione e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti)140

  1. Fermi restando gli obblighi di cui al Titolo IX e agli articoli 185, 185-bis e 185-ter, le imprese
    di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti,
    elaborano e attuano un processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo e per ogni
    modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente, prima che sia commercializzato o
    distribuito ai clienti, in conformità alle disposizioni del presente articolo e alle disposizioni
    dell’Unione europea direttamente applicabili.
  2. Il processo di approvazione di cui al comma 1 è proporzionato e adeguato alla natura dei
    prodotti assicurativi ed è sottoposto a regolare revisione.
  3. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono all’IVASS, su richiesta, la documentazione relativa al
    processo di approvazione del prodotto.
  4. Il processo di approvazione di cui al comma 1 individua per ciascun prodotto un mercato di
    riferimento e le categorie di clienti ai quali il prodotto non può essere distribuito, garantisce che
    tutti i rischi specificamente attinenti a tale mercato di riferimento siano stati analizzati e che la
    strategia di distribuzione prevista sia coerente con il mercato di riferimento stesso, e adotta ogni
    ragionevole misura per assicurare che il prodotto assicurativo sia distribuito al mercato di
    riferimento individuato.
  5. l soggetti di cui al comma 1 comprendono e riesaminano regolarmente i prodotti assicurativi
    che commercializzano o distribuiscono, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere
    significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento individuato. Il riesame è
    finalizzato a valutare se il prodotto continui ad essere coerente con le esigenze del mercato di
    riferimento e se la prevista strategia distributiva continui a essere adeguata.
  6. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono ai distributori di prodotti assicurativi tutte le
    informazioni rilevanti sul prodotto assicurativo e sul processo di approvazione del prodotto,
    compreso il relativo mercato di riferimento individuato.
    139 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 26, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    140 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 3, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

[64]

  1. L’IVASS, sentita la Consob, adotta le disposizioni attuative del presente articolo in modo da
    garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d’investimento
    assicurativo a prescindere dal canale distributivo e la coerenza e l’efficacia complessiva del
    sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi, ai sensi ed in coerenza con quanto
    disposto all’artico 5, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 25 ottobre 2017, n. 163.

Art. 31
(abrogato)
141

Art. 32

(Determinazione delle tariffe nei rami vita)

  1. I premi relativi alle assicurazioni ed alle operazioni indicate nell’articolo 2, comma 1, sono
    calcolati, per ciascuna nuova tariffa, sulla base di adeguate ipotesi attuariali che consentano
    all’impresa, mediante il ricorso ai premi ed ai relativi proventi, di far fronte ai costi e alle
    obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati e, in particolare, di costituire per i singoli
    contratti le riserve tecniche necessarie. A tal fine può essere presa in considerazione la
    situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, ma non possono essere impiegate in modo
    sistematico e permanente risorse che non derivano dai premi pagati e dai relativi rendimenti, in
    modo da non ledere la solvibilità sul lungo termine142
    .
  2. Le ipotesi attuariali sono determinate nel rispetto dei principi di cui all’articolo 33143, nonché
    delle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dall’IVASS con regolamento144
    .
  3. (abrogato)
    145

141 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 27, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 31 disponeva:
“Art. 31
(Attuario incaricato dall’impresa che esercita i rami vita)

  1. L’impresa che esercita i rami vita incarica un attuario per lo svolgimento in via continuativa delle funzioni previste nel
    presente codice e nelle disposizioni di attuazione ed in particolare quelle di cui agli articoli 32, comma 3, 36, comma 2, e
    93, comma 5.
  2. L’attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti con regolamento
    adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’ISVAP.
  3. L’impresa deve garantire le condizioni affinché l’attuario incaricato sia messo in grado di espletare le funzioni in piena
    autonomia, avendo libero accesso alle informazioni aziendali ritenute necessarie. Gli organi preposti al controllo interno
    si avvalgono della collaborazione dell’attuario incaricato al fine di consentire la corretta rilevazione dei dati, in particolare
    di quelli relativi ai costi dell’impresa ed al loro prevedibile andamento, che sono utilizzati per le valutazioni di
    competenza dell’attuario medesimo.
  4. L’attuario deve dare immediata comunicazione all’impresa e all’ISVAP della perdita dei requisiti o della sussistenza o
    della sopravvenienza di cause di incompatibilità che ne determinano la decadenza dall’incarico.
  5. In caso di gravi inadempienze alle norme del presente codice o alle disposizioni di attuazione, nonché alle regole
    applicative dei principi attuariali riconosciute dall’Istituto, l’incarico conferito all’attuario è revocato dall’impresa,
    direttamente o su richiesta dell’ISVAP. L’ISVAP informa della revoca l’ordine degli attuari.
  6. In caso di cessazione dell’incarico dell’attuario per qualsiasi causa, l’impresa provvede entro quarantacinque giorni ad
    incaricare un nuovo attuario ed a comunicare all’ISVAP le ragioni della sostituzione, fornendo all’ISVAP e al nuovo
    attuario, nei medesimi termini, una relazione dettagliata che l’attuario uscente ha l’obbligo di predisporre, nella quale
    siano riassunti i rilievi e le osservazioni formulate negli ultimi ventiquattro mesi. Qualora, in casi eccezionali, l’attuario si
    trovi nell’impossibilità di predisporre la relazione, vi provvede l’impresa”.
    142 Comma modificato dall’articolo 1, comma 28, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    143 Comma modificato dall’articolo 1, comma 28, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    144 Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008, in particolare Titolo II.

[65]

  1. Nel caso di utilizzazione sistematica e permanente di risorse estranee ai premi ed ai relativi
    proventi, l’IVASS può vietare l’ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi che hanno
    provocato la situazione di squilibrio.
  2. È consentito l’impiego di formule tariffarie a premio naturale a condizione che sia data una
    adeguata informativa precontrattuale ed in corso di contratto, fermo restando il divieto di
    revisione delle basi tecniche. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica
    l’articolo 167, comma 2.
  3. L’impresa comunica all’IVASS gli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per il
    calcolo dei premi e delle riserve tecniche di ciascuna tariffa.

Art. 33

(Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita)

  1. (abrogato)
    146
  2. (abrogato)
    147
  3. L’impresa, definisce il tasso di interesse garantito nei contratti relativi ai rami vita, in
    coerenza con le proprie politiche di investimento e del sistema di gestione dei rischi di cui gli
    articoli 30, comma 5 e 30-bis, commi 3, lettera a) e 9 attenendosi a criteri prudenziali. Il tasso
    tiene conto della moneta in cui è espresso il contratto e degli attivi corrispondenti148
    .
  4. (abrogato)
    149
  5. (abrogato)
    150

145 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 28, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 3
dell’articolo 32 recitava: “La valutazione delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi spetta all’attuario e forma
oggetto di una relazione tecnica da conservare presso l’impresa. Il bilancio dell’impresa che esercita i rami vita è
trasmesso all’ISVAP insieme ad una relazione tecnica nella quale l’attuario incaricato descrive analiticamente i
procedimenti seguiti e le valutazioni operate, con riferimento alle basi tecniche adottate, per il calcolo delle riserve
tecniche, con specifica evidenza delle eventuali valutazioni implicite e delle relative motivazioni, attesta la correttezza
dei procedimenti seguiti, riferisce sui controlli operati in ordine alle procedure impiegate per il calcolo delle riserve e per
la corretta rilevazione del portafoglio ed esprime un giudizio sulla sufficienza di tutte le riserve tecniche, ivi comprese le
eventuali riserve aggiuntive, appostate in bilancio”.
146 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 29, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 1
dell’articolo 33 recitava: “L’ISVAP determina, con regolamento, per tutti i contratti da stipulare che prevedono una
garanzia di tasso di interesse un tasso di interesse massimo, che non può superare il sessanta per cento del tasso
medio dei prestiti obbligazionari dello Stato”.
147 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 29, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 2
dell’articolo 33 recitava: “L’ISVAP può altresì determinare nel regolamento più tassi massimi di interesse, diversificati
secondo la moneta in cui è espresso il contratto, purché ciascuno di essi non superi il sessanta per cento del tasso
medio dei prestiti obbligazionari dello Stato nella cui moneta è espresso il contratto. In tale caso l’ISVAP consulta
preventivamente l’autorità di vigilanza dello Stato membro interessato”.
148 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 29, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La precedente
versione recitava: “L’impresa, nel definire il tasso di interesse, entro i limiti previsti dai commi 1 e 2, si attiene sempre a
criteri prudenziali”.
149 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 29, lettera d), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 4
dell’articolo 33 recitava: “L’ISVAP, in deroga ai tassi massimi di cui ai commi 1 e 2, può stabilire nel regolamento, per
specifiche categorie di contratti, valori diversi del tasso massimo di interesse. Può inoltre stabilire limiti particolari per i
contratti a premio unico o di rendita vitalizia immediata senza facoltà di riscatto, per i quali gli impegni trovino copertura
nei corrispondenti cespiti dell’attivo”.
150 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 29, lettera e), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 5
dell’articolo 33 recitava: “Qualora L’ISVAP si avvalga della facoltà di cui al comma 4, l’impresa può scegliere il tasso di

[66]

5-bis. L’IVASS, ai fini di cui all’articolo 5, ed in particolare nel casi di cui al comma 1-ter del
suddetto articolo, può determinare limiti alle basi tecniche di costruzioni tariffarie e ai tassi di
interesse garantibili da contratti relativi ai rami vita, che siano applicabili per periodi di tempo
definiti151
.

  1. (abrogato)
    152

Art. 34
(abrogato)
153

Art. 35

(Determinazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e natanti)

  1. Nella formazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e natanti l’impresa calcola
    distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche,
    sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili,
    l’impresa può fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato154
    .
  2. Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non possono essere ricondotti ad alcuna delle
    tariffe stabilite dall’impresa, questa può avvalersi, ai fini della conoscenza degli elementi
    statistici necessari per la determinazione del premio puro, delle informazioni in possesso di uno
    o più organismi costituiti tra le imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria autoveicoli, i quali
    sono tenuti a fornire gli elementi richiesti.
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per i rischi che presentano, per qualsiasi
    causa soggettiva od oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità rispetto a quelli
    stabiliti dall’impresa.

interesse prudenziale da adottare, tenendo conto della moneta in cui è espresso il contratto e degli attivi corrispondenti.
In nessun caso il tasso di interesse utilizzato può essere più elevato del rendimento degli attivi a copertura, calcolato
tenendo conto dei principi contabili in vigore, previa opportuna deduzione”.
151 Comma inserito dall’articolo 1, comma 29, lettera f), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
152 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 29, lettera g), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 6
dell’articolo 33 recitava: “I tassi massimi determinati nel regolamento di cui al comma 1 sono comunicati dall’ISVAP alla
commissione europea e, ove ne facciano richiesta, alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri“.
153 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 30, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 34 disponeva:
“Art. 34
(Attuario incaricato dall’impresa che esercita i rami responsabilità civile veicoli e natanti)

  1. L’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli
    a motore e dei natanti incarica un attuario per la verifica preventiva delle tariffe e delle riserve tecniche relative ai rami
    10 e 12 di cui all’articolo 2, comma 3, anche al fine di agevolare l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’ISVAP.
  2. L’attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti con regolamento
    adottato dal Ministro dello sviluppo economico , su proposta dell’ISVAP.
  3. L’attuario incaricato è preposto alla verifica delle basi tecniche, delle metodologie statistiche, delle ipotesi tecniche e
    finanziarie utilizzate ed alla valutazione della coerenza dei premi di tariffa con i parametri di riferimento adottati.
    L’attuario incaricato verifica inoltre la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall’impresa per il calcolo delle
    riserve tecniche.
  4. Le funzioni dell’attuario incaricato sono determinate dal Ministro delle attività produttive con il regolamento di cui al
    comma 2, fermo restando quanto previsto dall’articolo 37, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31,
    commi 3, 4, 5 e 6”.
    154 Comma modificato dall’articolo 1, comma 31, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[67]

  1. Gli elementi statistici utilizzati dall’impresa per la determinazione del premio puro per i rischi
    di cui ai commi 2 e 3 devono essere comunicati tempestivamente agli organismi indicati nel
    comma 2.

Art. 35-bis

(Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle riserve tecniche)155

  1. In applicazione dell’ articolo 30-bis, comma 3, lettera a), l’impresa annualmente redige una
    relazione sulle riserve tecniche costituite alla chiusura dell’esercizio, in cui viene data evidenza
    anche delle valutazioni, dei procedimenti e dei controlli operati nonché delle ipotesi di calcolo
    utilizzate.
  2. Ai fini del comma 1, l’impresa applica il principio di cui all’articolo 30-ter, comma 3.
  3. La relazione di cui al comma 1, è trasmessa almeno alla società di revisione e all’organo di
    controllo e, su richiesta, all’IVASS.
  4. La relazione di cui al comma 1 è conservata presso l’impresa per almeno cinque anni dalla
    data di redazione.
  5. L’IVASS, nel rispetto delle disposizioni della presente Sezione, può disciplinare con
    regolamento i contenuti della relazione di cui al comma 1, anche in relazione a singole linee di
    attività e gli obblighi di trasmissione del documento.
    Art. 35-ter

(Strumenti del sistema di gestione dei rischi nei rami della responsabilità civile veicoli a motore

e natanti)156

  1. L’impresa nello svolgimento delle attività individuate alla presente Sezione fa specifico
    riferimento ai rischi dei rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti, in particolare avuto
    riguardo ai rischi di tariffazione e di riservazione.
  2. L’IVASS può disciplinare con regolamento gli strumenti di sistema di gestione dei rischi di cui
    al comma 1 da adottarsi da parte delle imprese che esercitano le attività dei rami responsabilità
    civile veicoli a motore e natanti nel territorio della Repubblica.

Capo I-bis

PRINCIPI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ATTIVI E DELLE PASSIVITÀ PER FINI DI VIGILANZA

SULLA SOLVIBILITÀ157
Art. 35-quater

(Valutazione degli attivi e delle passività)158

  1. L’impresa, secondo le disposizioni stabilite dall’IVASS con regolamento159, valuta i propri
    attivi e passività nel rispetto delle seguenti modalità:
    155 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 32, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    156 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 32, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    157 Capo inserito dall’articolo 1, comma 33, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    158 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 33, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[68]

a) gli attivi all’importo al quale potrebbero essere scambiati tra parti consapevoli e consenzienti
in un’operazione svolta alle normali condizioni di mercato;
b) le passività, all’importo al quale potrebbero essere trasferite, o regolate, tra parti consapevoli
e consenzienti in un’operazione svolta alle normali condizioni di mercato.

  1. Ai fini della valutazione delle passività di cui al comma 1, lettera b), l’impresa non effettua
    alcun aggiustamento per tenere conto del proprio merito di credito.

Capo II

CALCOLO DELLE RISERVE TECNICHE160

Art. 36
(abrogato)
161
Art. 36-bis

(Disposizioni generali in materia di riserve tecniche)162

  1. L’impresa costituisce riserve tecniche sufficienti a far fronte ad ogni impegno assicurativo e
    riassicurativo derivante dai contratti di assicurazione o riassicurazione nei confronti dei

159 Regolamento IVASS n. 34 del 7 febbraio 2017.
160 Rubrica sostituita dall’articolo 1, comma 203, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
161 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 34, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 36 disponeva:
“Art. 36
(Riserve tecniche dei rami vita)

  1. L’impresa che esercita i rami vita ha l’obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche, ivi
    comprese le riserve matematiche, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e le spese future. Le riserve sono
    costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto dei principi attuariali e delle regole applicative individuate
    dall’ISVAP con regolamento.
  2. La valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta all’attuario incaricato, che esercita la funzione di controllo
    in via permanente, per consentire all’impresa di effettuare, con tempestività, gli interventi necessari. A tal fine l’attuario
    incaricato ha l’obbligo di informare prontamente l’organo con funzioni di amministrazione e l’organo che svolge funzioni
    di controllo dell’impresa qualora rilevi l’esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di
    formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per la redazione della
    relazione tecnica di cui all’articolo 32, comma 3. L’impresa, se non è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non
    condivide il rilievo stesso, ne dà pronta comunicazione all’ISVAP.
  3. L’impresa che esercita i rami vita costituisce alla fine di ogni esercizio un’apposita riserva tecnica pari all’ammontare
    complessivo delle somme che risultino necessarie per far fronte al pagamento dei capitali e delle rendite maturati, dei
    riscatti e dei sinistri da pagare.
  4. La riserva per la partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari
    dei contratti a titolo di partecipazione agli utili tecnici e di ristorni, purché tali importi non siano stati attribuiti agli
    assicurati o non siano già stati considerati nelle riserve matematiche.
  5. Per la costituzione delle riserve tecniche delle assicurazioni complementari, previste nell’articolo 2, comma 2, sono
    osservate le disposizioni relative alle riserve tecniche dei rami danni.
  6. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro competenza e sono determinate conformemente
    agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche.
  7. L’impresa che esercita i rami vita presenta all’ISVAP il confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse,
    impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell’esperienza diretta.
    Articolo inserito dall’articolo 1, comma 35, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[69]

contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative,
secondo le disposizioni stabilite dall’IVASS con regolamento163
.

  1. L’impresa detiene riserve tecniche per un valore corrispondente all’importo attuale che
    l’impresa medesima dovrebbe pagare se dovesse trasferire immediatamente i propri impegni
    assicurativi e riassicurativi ad un’altra impresa di assicurazione o di riassicurazione.
  2. Per il calcolo delle riserve tecniche l’impresa utilizza in modo coerente con le valutazioni di
    mercato le informazioni fornite dai mercati finanziari e i dati generalmente disponibili sui rischi di
    sottoscrizione.
  3. L’impresa calcola le riserve tecniche in modo prudente, affidabile ed obiettivo.
  4. L’impresa calcola le riserve tecniche ai sensi degli articoli da 36-ter a 36-undecies,
    dell’articolo 36-duodecies, commi 1 e 2, e delle misure di attuazione adottate dalla
    Commissione europea nel rispetto dei principi di cui ai commi 2, 3, e 4 e tenuto conto dei
    principi di cui all’articolo 35-quater, commi 1 e 2.

Art. 36-ter

(Calcolo delle riserve tecniche)164

  1. L’impresa detiene riserve tecniche per un valore corrispondente alla somma della migliore
    stima e del margine di rischio di cui ai commi da 2 a 6.
  2. La migliore stima corrisponde al valore attuale atteso dei flussi di cassa futuri. Tale valore
    corrisponde alla media dei flussi di cassa futuri ponderata con la probabilità, tenendo conto del
    valore temporale del denaro, sulla base della pertinente struttura per scadenza dei tassi di
    interesse privi di rischio.
  3. L’impresa calcola la migliore stima sulla base di informazioni aggiornate e attendibili nonché
    su ipotesi realistiche, utilizzando metodi attuariali e statistici che siano adeguati, applicabili e
    pertinenti.
  4. Nel calcolo della migliore stima l’impresa utilizza la proiezione dei flussi di cassa che tiene
    conto dei flussi di cassa in entrata e in uscita necessari per regolare gli impegni assicurativi e
    riassicurativi per la loro intera durata.
  5. L’impresa calcola la migliore stima al lordo, senza la deduzione degli importi, da calcolare
    separatamente, recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo, ai sensi
    dell’articolo 36-undecies.
  6. L’impresa calcola il margine di rischio in modo tale da garantire che il valore delle riserve
    tecniche equivalga all’importo di cui l’impresa medesima dovrebbe disporre per assumere e
    onorare gli impegni assicurativi e riassicurativi.
  7. L’impresa valuta separatamente la migliore stima e il margine di rischio.
    163 Regolamento IVASS n. 18 del 15 marzo 2016.
    164 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 35, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[70]

  1. Quando i flussi di cassa futuri connessi con gli impegni assicurativi o riassicurativi possono
    essere riprodotti in modo attendibile, facendo ricorso a strumenti finanziari per i quali sia
    osservabile un valore di mercato attendibile, l’impresa determina il valore delle riserve tecniche
    associato a tali futuri flussi di cassa sulla base del valore di mercato di tali strumenti finanziari.
    In tal caso l’impresa non è tenuta a calcolare separatamente la migliore stima e il margine di
    rischio.
  2. Nei casi di cui al comma 7, l’impresa calcola il margine di rischio determinando il costo per la
    costituzione di fondi propri ammissibili per un importo pari al Requisito Patrimoniale di Solvibilità
    necessario per far fronte agli impegni assicurativi e riassicurativi per la loro intera durata.
  3. Nella determinazione del costo della costituzione di fondi propri ammissibili per l’importo di
    cui al comma 9, ogni impresa utilizza lo stesso tasso del costo del capitale. Tale tasso è
    sottoposto a revisione periodica.
  4. Il tasso del costo del capitale utilizzato è pari alla maggiorazione rispetto al pertinente tasso
    d’interesse privo di rischio in cui un’impresa incorrerebbe detenendo un importo di fondi propri
    ammissibili, determinato ai sensi del Capo II bis, del presente Titolo e delle relative misure di
    attuazione adottate dalla Commissione europea, pari al Requisito Patrimoniale di Solvibilità
    necessario per far fronte agli impegni assicurativi o riassicurativi per la loro intera durata.

Art. 36-quater

(Estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi d’interesse privi di rischio)165

  1. La pertinente struttura per scadenza dei tassi d’interesse privi di rischio di cui all’articolo 36-
    ter, comma 2 fa riferimento ed è coerente con le informazioni derivanti da strumenti finanziari
    pertinenti.
  2. Ai fini della determinazione della struttura per scadenza, di cui al comma 1, rileva anche la
    scadenza degli strumenti finanziari pertinenti.
  3. Per le scadenze per cui i mercati degli strumenti finanziari pertinenti o di titoli obbligazionari
    sono idonei per spessore, liquidità e trasparenza degli scambi, la struttura di cui al comma 1 è
    determinata tenendo conto degli strumenti finanziari pertinenti stessi.
  4. Per le scadenze per cui i mercati degli strumenti finanziari pertinenti o di titoli obbligazionari
    non sono idonei ai sensi del comma 3, la struttura dei tassi di cui al comma 1 è determinata per
    estrapolazione.
  5. La parte estrapolata della pertinente struttura per scadenza dei tassi d’interesse privi di
    rischio è basata su tassi a termine (tassi forward), convergenti gradualmente verso un tasso a
    termine finale atteso (“tasso forward finale” – Ultimate Forward Rate), definiti a partire da uno o
    un insieme di tassi forward relativi alle scadenze più lunghe per le quali gli strumenti finanziari
    pertinenti o i titoli obbligazionari possono essere osservati in mercati idonei ai sensi del comma
    3.

165 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 35, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[71]
Art 36-quinquies

(Aggiustamento di congruità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di

rischio)166

  1. L’impresa può applicare un aggiustamento di congruità (“matching adjustment”) alla
    pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio ai fini del calcolo della
    migliore stima di un portafoglio di impegni di assicurazione o riassicurazione vita, e di contratti
    di rendita derivanti da contratti di assicurazione o riassicurazione danni, nel rispetto delle
    disposizioni di cui all’articolo 36-octies.
  2. L’applicazione dell’aggiustamento di congruità di cui al comma 1 è soggetta all’autorizzazione
    dell’IVASS, che la rilascia laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:
    a) l’impresa dispone di un portafoglio di attivi, formato da titoli obbligazionari e altri attivi con
    caratteristiche simili in termini di flusso di cassa dedicato alla copertura della migliore stima del
    portafoglio degli impegni di assicurazione o riassicurazione e lo detiene per tutta la durata degli
    impegni, a meno che non si verifichi una rilevante variazione dei flussi di cassa e sia necessario
    mantenere la replicazione dei flussi di cassa attesi in entrata e in uscita;
    b) il portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione cui si applica l’aggiustamento
    di congruità e il relativo portafoglio di attivi dedicato sono identificati, organizzati e gestiti
    separatamente dalle altre attività dell’impresa. Il portafoglio di attivi dedicato non può essere
    usato a copertura di perdite derivanti da altre attività dell’impresa;
    c) i flussi di cassa attesi del portafoglio di attivi dedicato rispecchiano i singoli flussi di cassa
    attesi del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione nella medesima valuta;
    gli eventuali disallineamenti non comportano rischi rilevanti in relazione a quelli intrinseci
    dell’attività assicurativa o riassicurativa cui si applica l’aggiustamento di congruità;
    d) i contratti sottostanti al portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione non
    comportano versamenti di premi futuri;
    e) gli unici rischi di sottoscrizione legati al portafoglio degli impegni di assicurazione o di
    riassicurazione sono quelli di longevità, di spesa, di revisione e di mortalità;
    f) laddove il rischio di sottoscrizione legato al portafoglio degli impegni di assicurazione o di
    riassicurazione comprende il rischio di mortalità, la migliore stima del portafoglio degli impegni
    di assicurazione o di riassicurazione non aumenta più del 5 per cento, sotto una ipotesi di stress
    del rischio di mortalità calibrato secondo le disposizioni di cui all’articolo 45-ter commi da 2 a 6;
    g) i contratti sottostanti al portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione non
    comprendono opzioni per il contraente o comunque includono solo un’opzione di riscatto in cui il
    valore di riscatto non è superiore a quello degli attivi, valutati in conformità all’articolo 35-quater
    destinati alla copertura degli impegni di assicurazione o di riassicurazione in essere al momento
    dell’esercizio dell’opzione di riscatto;
    h) i flussi di cassa del portafoglio di attivi dedicato sono fissi e non possono essere modificati
    né dagli emittenti degli attivi stessi né da terzi;
    i) ai fini del presente comma gli impegni di assicurazione o di riassicurazione derivanti da un
    contratto di assicurazione o di riassicurazione non sono suddivisi in diverse parti in sede di
    composizione del portafoglio degli impegni di assicurazione o riassicurazione.
  3. Nonostante quanto disposto al comma 2, lettera h), l’impresa può fare ricorso ad attivi
    caratterizzati da flussi di cassa fissi, o comunque soggetti solo all’inflazione, a condizione che
    166 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 35, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[72]

essi replichino flussi di cassa del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione
anch’essi dipendenti dall’inflazione.

  1. L’eventuale facoltà di emittenti o terze parti di modificare i flussi di cassa di un attivo in
    maniera tale da offrire all’investitore una compensazione sufficiente a permettergli di ottenere i
    medesimi flussi di cassa reinvestendo in attivi caratterizzati da un merito di credito equivalente
    o superiore non inficia l’ammissibilità dell’attivo stesso al portafoglio dedicato in virtù di quanto
    disposto al comma 2, lettera h).
  2. L’impresa che applica l’aggiustamento di congruità a un portafoglio degli impegni di
    assicurazione o di riassicurazione non può più optare per la non applicazione
    dell’aggiustamento di congruità stesso.
  3. Laddove un’impresa che applica l’aggiustamento di congruità non sia più in grado di
    rispettare le condizioni fissate ai commi da 2 a 4, essa ne informa immediatamente l’IVASS e
    adotta le misure necessarie per ripristinare la conformità a dette condizioni.
  4. Qualora l’impresa non sia in grado di ripristinare la conformità, di cui al comma 6, entro due
    mesi dalla data del mancato rispetto, essa non applica più l’aggiustamento di congruità a tutti i
    suoi impegni di assicurazione o di riassicurazione per un periodo di ulteriori 24 mesi.
  5. L’aggiustamento di congruità non si applica agli impegni di assicurazione o di riassicurazione
    la cui struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore
    stima degli impegni stessi comprende un aggiustamento per la volatilità ai sensi dell’articolo 36-
    septies oppure una misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio ai sensi dell’articolo
    344-novies.

Art. 36-sexies

(Calcolo dell’aggiustamento di congruità)167

  1. L’aggiustamento di congruità di cui all’articolo 36-quinquies si calcola per le singole valute in
    base ai seguenti principi:
    a) l’aggiustamento di congruità deve essere pari alla differenza tra:
    1) il tasso effettivo annuo calcolato come tasso di attualizzazione unico che, applicato ai flussi di
    cassa del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione, dà come risultato un
    valore equivalente a quello del portafoglio degli attivi dedicato, valutato ai sensi dell’articolo 35-
    quater;
    2) il tasso effettivo annuo calcolato come tasso di attualizzazione unico che, applicato ai flussi di
    cassa del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione, dà come risultato un
    valore equivalente a quello della migliore stima del portafoglio degli impegni di assicurazione o
    di riassicurazione, tenuto conto del valore temporale del denaro mediante utilizzo della struttura
    per scadenza di base dei tassi di interesse privi di rischio;
    b) l’aggiustamento di congruità non deve includere lo spread “fondamentale” che riflette i rischi
    mantenuti dall’impresa;
    167 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 35, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[73]

c) nonostante la lettera a), lo spread “fondamentale” deve essere incrementato, laddove
necessario, per evitare che l’aggiustamento di congruità per gli attivi con merito di credito
inferiore alla categoria “investimento” (investment grade) superi gli aggiustamenti di congruità
per gli attivi della stessa classe e della medesima durata caratterizzati da un merito di credito di
categoria “investimento”;
d) il ricorso a valutazioni esterne del merito di credito per il calcolo dell’aggiustamento di
congruità deve essere conforme alle relative specifiche misure di attuazione adottate dalla
Commissione europea.

  1. Ai fini del comma 1, lettera b), lo spread “fondamentale” è:
    a) pari alla somma di:
    1) spread di credito corrispondente alla probabilità di inadempimento relativa agli attivi;
    2) spread di credito corrispondente alla perdita prevista in caso di declassamento degli attivi;
    b) per le esposizioni verso gli Stati membri e verso le banche centrali, pari ad almeno il 30 per
    cento della media a lungo termine dello spread sul tasso di interesse privo di rischio degli attivi
    di uguale durata relativa (duration), merito di credito e classe osservati sui mercati finanziari;
    c) per gli attivi diversi dalle esposizioni di cui alla lettera b), pari ad almeno il 35 per cento della
    media a lungo termine dello spread sul tasso di interesse privo di rischio degli attivi di uguale
    durata relativa (duration), merito di credito e classe osservati sui mercati finanziari.
  2. La probabilità di inadempimento di cui al comma 2, lettera a),numero 1), si basa su statistiche
    di inadempimento a lungo termine pertinenti per il singolo attivo in rapporto alla durata relativa
    (duration), al merito di credito e alla classe di quest’ultimo.
  3. Laddove non sia possibile desumere uno spread di credito dalle statistiche di
    inadempimento, di cui al comma 3, lo spread “fondamentale” è pari alla percentuale della media
    a lungo termine dello spread sul tasso di interesse privo di rischio di cui al comma 2, lettere b) e
    c).

Art. 36-septies

(Aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi

di rischio)168

  1. L’impresa può applicare un aggiustamento per la volatilità (volatility adjustment) alla
    pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio ai fini del calcolo della
    migliore stima di cui all’articolo 36-ter, commi da 2 a 5 nel rispetto delle disposizioni di cui
    all’articolo 36-octies.
  2. Per ognuna delle valute interessate, l’aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura
    per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, di cui al comma 1, si basa sullo spread tra il
    tasso di interesse ottenibile dagli attivi inclusi in un portafoglio di riferimento per la valuta in
    questione e i tassi della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio
    per la medesima valuta.
    168 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 35, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[74]

  1. Il portafoglio di riferimento per una valuta è rappresentativo degli attivi denominati nella valuta
    in questione che l’impresa pone a copertura della migliore stima degli impegni di assicurazione
    e di riassicurazione denominati nella medesima valuta.
  2. L’aggiustamento per la volatilità dei tassi di interesse privi di rischio è pari al 65 per cento
    dello spread valutario (currency spread) corretto per il rischio.
  3. Lo spread valutario corretto per il rischio, di cui al comma 4, è calcolato come differenza tra lo
    spread di cui al comma 2 e la quota dello stesso attribuibile a una valutazione realistica delle
    perdite attese, del rischio di credito non previsto o di altri rischi connessi agli attivi.
  4. L’aggiustamento per la volatilità si applica ai soli tassi di interesse privi di rischio o della
    struttura per scadenza non ottenuti mediante estrapolazione, di cui all’articolo 36-quater,
    comma 3.
  5. L’estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio si
    basa sui tassi di interesse privi di rischio di cui al comma 6.
  6. Per ciascun paese interessato, l’aggiustamento per la volatilità dei tassi di interesse privi di
    rischio di cui ai commi da 4 a 7, da applicare alla valuta del paese prima dell’applicazione del
    fattore del 65 per cento, è aumentato della differenza tra lo spread nazionale (country spread)
    corretto per il rischio e il doppio dello spread valutario corretto per il rischio.
  7. L’aumento di cui al comma 8 è applicato quando la differenza descritta al medesimo comma
    sia positiva e lo spread nazionale corretto per il rischio superi i 100 punti base.
  8. L’impresa applica l’aggiustamento per la volatilità maggiorata al calcolo della migliore stima
    degli impegni di assicurazione e di riassicurazione legati a contratti commercializzati nel
    mercato nazionale in questione.
  9. Lo spread nazionale corretto per il rischio è calcolato come quello valutario corretto per il
    rischio in relazione alla valuta del paese, ma sulla base di un portafoglio di riferimento che sia
    rappresentativo degli attivi in cui ha investito l’impresa ai fini della copertura della migliore stima
    degli impegni di assicurazione e di riassicurazione legati a contratti commercializzati nel
    mercato nazionale in questione e denominati nella sua valuta.
  10. L’impresa non applica l’aggiustamento per la volatilità in relazione agli impegni di
    assicurazione la cui struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo
    della migliore stima degli impegni stessi comprende un aggiustamento di congruità ai sensi
    dell’articolo 36-quinquies.
  11. In deroga all’articolo 45-ter, il requisito patrimoniale di solvibilità non comprende il rischio di
    perdita di fondi propri di base derivante da modifiche dell’aggiustamento per la volatilità.

Art. 36-octies
(Informazioni tecniche)169

  1. Le informazioni tecniche prodotte dall’EIOPA in conformità alle disposizioni comunitarie
    costituite da:
    169 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 35, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[75]

a) una pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della
migliore stima di cui all’articolo 36-ter, comma 2, senza aggiustamenti di congruità o
aggiustamenti per la volatilità;
b) per ciascuna durata interessata, il merito di credito e la classe di attivo di uno spread
“fondamentale” per il calcolo dell’aggiustamento di congruità di cui all’articolo 36-sexies, comma
1, lettera b);
c) l’aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse
privi di rischio di cui all’articolo 36-septies, comma 1, per ciascun mercato assicurativo
nazionale interessato;
laddove adottate dalla Commissione europea, in conformità alle disposizioni comunitarie, sono
utilizzate dall’impresa in sede di calcolo della migliore stima ai sensi dell’articolo 36-ter,
dell’aggiustamento di congruità ai sensi dell’articolo 36-sexies e dell’aggiustamento per la
volatilità ai sensi dell’articolo 36-septies.

  1. Per quanto concerne le valute e i mercati nazionali per i quali la rettifica di cui al comma 1,
    lettera c), non è stabilita dagli atti di esecuzione della Commissione europea in conformità alle
    disposizioni dell’Unione europea, l’impresa, ai fini del calcolo della migliore stima, non applica
    alcun aggiustamento per la volatilità alla struttura per scadenza dei pertinenti tassi di interesse
    privi di rischio.

Art. 36-novies

(Altri elementi da prendere in considerazione nel calcolo delle riserve tecniche)170

  1. Nel calcolo delle riserve tecniche l’impresa, oltre a quanto disposto dall’articolo 36-ter,
    segmenta gli impegni assicurativi e riassicurativi in gruppi di rischi omogenei ed almeno per
    linee di attività, tenendo conto:
    a) di tutte le spese che sosterrà per far fronte agli impegni assicurativi e riassicurativi;
    b) dell’inflazione, inclusa quella relativa alle spese e ai sinistri;
    c) di ogni pagamento ai contraenti, agli assicurati, ai beneficiari e agli aventi diritto a prestazioni
    assicurative, incluse le future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale previsti
    dall’impresa a prescindere dalla sussistenza di garanzie contrattuali, salvo che tali pagamenti
    non siano ricompresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 44-sexies.

Art. 36-decies

(Valutazione delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali incluse nei contratti di

assicurazione e di riassicurazione)171

  1. L’impresa nel calcolo delle riserve tecniche tiene conto del valore delle garanzie finanziarie e
    di tutte le opzioni contrattuali previste nei contratti di assicurazione e riassicurazione.
  2. Le ipotesi dell’impresa sulla probabilità dell’esercizio da parte dei contraenti delle opzioni
    contrattuali, ivi incluse le ipotesi di riduzione e di estinzione anticipata, compresi i riscatti, dei
    contratti di assicurazione e riassicurazione, sono realistiche e basate su informazioni attuali ed
    attendibili.
  3. Le ipotesi di cui al comma 2 tengono conto esplicitamente o implicitamente dell’impatto delle
    future variazioni delle condizioni finanziarie e non finanziarie sull’esercizio delle opzioni
    contrattuali di cui al medesimo comma 2.
    170 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 35, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    171 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 35, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[76]
Art. 36-undecies

(Importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo)172

  1. L’impresa calcola l’ammontare degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e
    società veicolo in conformità degli articoli da 36-bis a 36-decies.
  2. Nel calcolo di cui al comma 1, l’impresa tiene conto del periodo temporale intercorrente tra i
    recuperi dei crediti e i pagamenti diretti.
  3. L’impresa, per tenere conto delle perdite attese a causa dell’inadempimento della
    controparte, rettifica il risultato del calcolo di cui al comma 1 sulla base della valutazione della
    probabilità di inadempimento di controparte e della perdita media per inadempimento (loss
    given default).

Art. 36-duodecies
(Qualità dei dati)173

  1. L’impresa si dota di procedure e processi interni per garantire l’appropriatezza, la
    completezza e l’accuratezza dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche.
  2. Nel caso in cui l’impresa, al ricorrere di specifiche circostanze, non disponga di sufficienti dati
    di adeguata qualità per l’applicazione di un metodo attuariale attendibile ad un gruppo o ad un
    sottogruppo dei propri impegni assicurativi e riassicurativi o agli importi recuperabili da contratti
    di riassicurazione e dalle società veicolo, può utilizzare per il calcolo della migliore stima
    adeguate approssimazioni, inclusi metodi caso per caso.
  3. L’impresa si dota di processi e procedure idonei a garantire che le migliori stime e le ipotesi
    sottese al calcolo delle migliori stime siano periodicamente confrontate con i dati tratti
    dall’esperienza.
  4. Qualora dal confronto di cui al comma 3 emerga uno scostamento sistematico tra i dati tratti
    dall’esperienza ed il calcolo delle migliori stime, l’impresa effettua gli appropriati aggiustamenti
    ai metodi attuariali utilizzati o alle ipotesi elaborate o ad entrambi.

Art. 36-terdecies

(Adeguatezza delle riserve tecniche)174

  1. L’IVASS può richiedere all’impresa di dimostrare l’adeguatezza del livello delle proprie riserve
    tecniche, l’applicabilità e la pertinenza dei metodi utilizzati nonché l’adeguatezza dei sottostanti
    dati statistici utilizzati.
  2. L’IVASS, nel caso di cui il calcolo delle riserve tecniche dell’impresa non sia conforme alle
    previsioni degli articoli da 36-bis a 36-duodecies, può richiedere all’impresa di incrementare

172 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 35, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
173 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 35, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
174 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 35, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[77]

l’importo delle riserve tecniche fino all’ammontare calcolato nel rispetto di quanto previsto da tali
articoli.

Art. 37
(abrogato)
175

175 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 36, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 37 disponeva:
“Art. 37
(Riserve tecniche dei rami danni)

  1. L’impresa che esercita i rami danni ha l’obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche che
    siano sempre sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di
    assicurazione. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto delle disposizioni e dei
    metodi di valutazione stabiliti dall’ISVAP con regolamento.
  2. Nei confronti dell’impresa che esercita l’attività nei rami relativi all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
    dei veicoli e dei natanti la valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta all’attuario incaricato, che esercita la
    funzione di controllo in via permanente, per consentire all’impresa di effettuare, con tempestività, gli interventi necessari.
    A tale fine l’attuario incaricato ha l’obbligo di informare prontamente l’organo con funzioni di amministrazione e l’organo
    che svolge funzioni di controllo dell’impresa qualora rilevi l’esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel
    momento, di formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per la
    redazione dell’apposita relazione tecnica. L’impresa, se non è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non
    condivide il rilievo stesso, ne dà pronta comunicazione all’ISVAP.
  3. L’impresa che esercita i rami danni costituisce alla fine di ogni esercizio la riserva premi, la riserva sinistri, la riserva
    per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla chiusura dell’esercizio, le riserve di perequazione, la riserva di
    senescenza e le riserve per partecipazione agli utili e ai ristorni.
  4. La riserva premi comprende sia la riserva per frazioni di premi sia la riserva per rischi in corso. L’impresa che esercita
    le assicurazioni delle cauzioni, della grandine e delle altre calamità naturali e quelle dei danni derivanti dall’energia
    nucleare integra per tali assicurazioni, in relazione alla natura particolare dei rischi, la riserva per frazioni di premi.
  5. La riserva sinistri comprende l’ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in
    base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell’esercizio stesso o in
    quelli precedenti, e non ancora pagati, nonché alle relative spese di liquidazione. La riserva sinistri è valutata in misura
    pari al costo ultimo, per tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base di dati storici e prospettici affidabili e
    comunque delle caratteristiche specifiche dell’impresa.
  6. La riserva per i sinistri avvenuti, ma non ancora denunciati alla data di chiusura dell’esercizio, è valutata tenendo
    conto della natura dei rischi a cui si riferisce ai fini dei relativi metodi di valutazione.
  7. Le riserve di perequazione comprendono tutte le somme accantonate, conformemente alle disposizioni di legge, allo
    scopo di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari. L’impresa
    autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa nel ramo credito costituisce una riserva di perequazione, destinata a
    coprire l’eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio. L’impresa
    autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa nei rami danni, salvo che nel ramo credito e cauzioni, costituisce una
    riserva di perequazione per rischi di calamità naturali, diretta a compensare nel tempo l’andamento della sinistralità. Le
    condizioni e le modalità per la costituzione della riserva di perequazione per rischi di calamità naturale e per i danni
    derivanti dall’energia nucleare sono fissate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
    dell’economia e delle finanze, sentito l’ISVAP.
  8. Per i contratti di assicurazione contro le malattie, che hanno durata poliennale o che, pur avendo durata annuale,
    prevedono l’obbligo di rinnovo alla scadenza, l’impresa costituisce una riserva di senescenza destinata a compensare
    l’aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell’età degli assicurati, qualora i premi siano determinati, per l’intera durata
    della garanzia, con riferimento all’età degli assicurati al momento della stipulazione del contratto. Per tali contratti
    l’impresa può esercitare il diritto di recesso, a seguito di sinistro, solo entro i primi due anni dalla stipulazione del
    contratto. Per i contratti di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza l’impresa costituisce una apposita
    riserva secondo appropriati criteri attuariali che tengono conto dell’andamento del rischio per l’intera durata della
    garanzia.
  9. La riserva per partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei
    contratti a titolo di partecipazione agli utili tecnici e ai ristorni, purché tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati.
  10. L’impresa autorizzata all’esercizio congiunto dell’attività, nei rami vita e nei rami infortuni e malattia, si conforma alle
    specifiche disposizioni applicabili.

[78]
Art. 37-bis

(Riserve tecniche del lavoro indiretto)176

  1. L’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione costituisce
    per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni,
    in relazione agli impegni assunti, in coerenza con le disposizioni del presente Titolo e con le
    disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili177
    .
  2. (abrogato)
    178

Capo II-bis

PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI INVESTIMENTI179

Art. 37-ter

(Principio della persona prudente)180

  1. L’impresa investe tutti gli attivi, inclusi quelli che coprono il Requisito Patrimoniale Minimo e il
    Requisito Patrimoniale di Solvibilità, conformemente al principio della persona prudente, come
    specificato nei commi da 2 a 6, nonché dal regolamento181 dell’IVASS adottato in conformità
    con le disposizioni dell’Unione europea.
  2. L’impresa investe tutti gli attivi:
    a) in attività e strumenti dei quali possa identificare, misurare, monitorare, gestire, controllare e
    segnalare adeguatamente i rischi, e ne tiene opportunamente conto nella valutazione del
    fabbisogno di solvibilità globale ai sensi dell’articolo 30-ter, comma 2, lettera a);
    b) in modo tale da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel
    suo complesso;
    c) localizzando le attività secondo criteri tali da assicurare la loro disponibilità.
  3. L’impresa, in ogni caso, investe gli attivi assicurando che:
  4. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro competenza e sono determinate conformemente
    agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche. La riserva premi relativa agli
    importi di riassicurazione è calcolata in base ai metodi di cui al comma 4, coerentemente alla scelta operata
    dall’impresa per il calcolo della riserva premi lorda”.
    176 Articolo inserito dall’articolo 2, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
    177 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 37, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione
    precedente del comma 1 recitava: “ L’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione
    costituisce per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione
    agli impegni assunti, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall’ISVAP con regolamento. Si applica l’articolo 64, comma
    2”.
    178 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 37, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 2
    disponeva: “Fino all’emanazione dei regolamenti di cui all’articolo 42-bis, comma 1, e 65, comma 3, le imprese
    costituiscono per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in
    relazione agli impegni assunti. L’iscrizione in bilancio delle riserve tecniche del lavoro indiretto è effettuata, in linea di
    principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti. Le imprese valutano la congruità delle riserve del
    lavoro indiretto affinché risultino sufficienti in relazione agli impegni assunti ed apportano in bilancio le eventuali
    rettifiche anche tenuto conto delle esperienze passate”.
    179 Capo inserito dall’articolo 1, comma 38, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    180 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 38, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    181 Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016.

[79]

a) gli investimenti in strumenti finanziari derivati contribuiscano ad una riduzione dei rischi o
agevolino un’efficace gestione del portafoglio;
b) gli investimenti in attività non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato siano
mantenuti in ogni caso a livelli prudenziali;
c) gli investimenti siano adeguatamente diversificati in modo da evitare un’eccessiva
dipendenza da una particolare attività, un particolare emittente o gruppo di imprese o una
particolare area geografica, nonché l’accumulazione eccessiva di rischi nel portafoglio nel suo
insieme;
d) gli investimenti in attività di uno stesso emittente o di emittenti appartenenti allo stesso
gruppo, non determinino un’eccessiva concentrazione di rischi.

  1. L’impresa può localizzare gli attivi anche al di fuori del territorio della Repubblica o degli Stati
    membri, nel rispetto del principio di cui al comma 2, lettera c).
  2. L’IVASS, qualora l’impresa vanti crediti verso i riassicuratori o i retrocessionari aventi sede in
    uno Stato terzo il cui regime di solvibilità non sia ritenuto equivalente conformemente
    all’ordinamento comunitario, può richiedere all’impresa cedente di localizzare all’interno del
    territorio della Repubblica attivi di importo corrispondente ai suddetti crediti.
  3. L’IVASS, qualora non abbia esercitato il potere di cui al comma 5, può chiedere alle imprese
    di assicurazione o di riassicurazione aventi sede in uno Stato terzo, il cui regime di solvibilità
    non sia ritenuto equivalente conformemente all’ordinamento comunitario, di costituire nel
    territorio della Repubblica garanzie reali a fronte dei propri impegni nei confronti di un’impresa
    italiana.

Capo III

ATTIVI A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE182

Art. 38

(Copertura delle riserve tecniche183)

  1. Le riserve tecniche sono coperte con attivi di proprietà dell’impresa184
    .

1-bis. L’impresa investe gli attivi a copertura delle riserve tecniche in modo adeguato alla natura
dei rischi e delle obbligazioni assunte e alla durata delle passività e nel migliore interesse dei
contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative,
tenendo conto degli obiettivi strategici resi noti dall’impresa185
.

182 Rubrica sostituita dall’articolo 1, comma 204, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
183 Rubrica sostituita dall’articolo 1, comma 39, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
184 Comma modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e
successivamente sostituito dall’articolo 1, comma 39, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
La versione precedente recitava: “Le riserve tecniche del lavoro diretto dei rami vita e dei rami danni, nonché le riserve
di perequazione di cui all’articolo 37, comma 7, sono coperte con attivi di proprietà dell’impresa. Nella scelta degli attivi
l’impresa tiene conto del tipo di rischi e delle obbligazioni assunte e dell’esigenza che sia garantita la sicurezza, la
redditività e la liquidità degli investimenti, provvedendo ad un’adeguata diversificazione e dispersione degli attivi
medesimi”.
185 Comma inserito dall’articolo 1, comma 39, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[80]

1-ter. In caso di conflitto di interessi, l’impresa o il soggetto che gestisce il portafoglio di attività
dell’impresa garantisce che l’investimento sia realizzato nel migliore interesse dei contraenti,
degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative186
.

  1. Gli attivi di cui al comma 1-bis possono includere anche i finanziamenti concessi nei
    confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall’articolo
    2, paragrafo 1, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea187
    .
    In tal caso l’IVASS stabilisce condizioni e limiti operativi tenendo conto dei seguenti criteri:
    a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario
    iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
    successive modificazioni;
    b) la banca o l’intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un interesse economico
    nell’operazione, pari ad almeno il 5 per cento del finanziamento concesso, trasferibile anche a
    un’altra banca o intermediario finanziario, fino alla scadenza dell’operazione;
    c) il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell’impresa sia adeguato e consenta di
    comprendere a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi;
    d) l’impresa sia dotata di un adeguato livello di patrimonializzazione; l’esercizio autonomo
    dell’attività di individuazione dei prenditori da parte dell’assicuratore, in deroga ai criteri di cui
    alle lettere a) e b), è sottoposto ad autorizzazione dell’IVASS188
    .

2-bis. Le imprese di assicurazione osservano le disposizioni dell’articolo 114, comma 2-bis, del
Testo unico bancario o delle relative norme di attuazione emanate dalla Banca d’Italia e
dall’IVASS189
.

  1. (abrogato)
    190
  2. (abrogato)
    191
  3. In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento in una società controllata, che
    per conto dell’impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, l’IVASS,
    nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, tiene
    conto degli attivi detenuti dalla società controllata.
  4. (abrogato)
    192

186 Comma inserito dall’articolo 1, comma 39, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
187 Periodo integrato dalla lettera a) del comma 4 dell’articolo 22, Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 coordinato con la
legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116 e successivamente sostituito dall’articolo 1, comma 39, lettera c), Decreto
legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
188 Periodo aggiunto dalla lettera b) del comma 4 dell’articolo 22, Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 coordinato con la
legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116.
189 Comma inserito dall’articolo 1, comma 4, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
190 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 39, lettera e), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 3
disponeva: “L’ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o più attivi non sono state osservate le regole di cui al comma 2,
comunica all’impresa l’inammissibilità ad essere destinati, in tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche”.
191 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 39, lettera f), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 4
disponeva: “Fatti salvi i principi di cui al comma 1, in circostanze eccezionali e su motivata richiesta dell’impresa,
l’ISVAP può autorizzare, in via temporanea, l’investimento in categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche diverse
da quelle previste in via generale”.
192 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 39, lettera g), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 6
disponeva: “Per i contratti compresi nel portafoglio italiano, l’impresa può localizzare gli attivi posti a copertura delle
riserve tecniche in uno o più Stati membri. Su richiesta dell’impresa, l’ISVAP può autorizzare la localizzazione di parte
degli attivi in uno Stato terzo. In deroga alle disposizioni del presente comma, la localizzazione dei crediti verso i
riassicuratori posti a copertura delle riserve tecniche è libera, salvo quanto disposto dall’articolo 47”.

[81]
Art. 39
(abrogato)
193
Art. 40
(abrogato)
194
Art. 41

(Contratti direttamente collegati ad indici o a quote di organismi di investimento collettivo del

risparmio)

  1. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate al valore delle
    quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio oppure al valore di attivi contenuti
    in un fondo interno detenuto dall’impresa di assicurazione, le riserve tecniche relative a tali
    contratti sono rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote
    dell’organismo di investimento collettivo del risparmio oppure da quelle del fondo interno, se è
    suddiviso in quote definite, oppure dagli attivi contenuti nel fondo stesso.
  2. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate ad un indice
    azionario o ad un altro valore di riferimento diverso da quelli di cui al comma 1, le riserve
    tecniche relative a tali contratti sono rappresentate con la massima approssimazione possibile
    dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da
    attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano il più possibile a quelli su cui si
    basa il valore di riferimento particolare.
  3. Agli attivi detenuti a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui ai commi 1 e 2
    si applicano l’articolo 37-ter, commi 1, 2, 4, 5 e 6, e l’articolo 38195
    .

193 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 40, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 39 disponeva:
“Art. 39
(Valutazione delle attività patrimoniali)

  1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono valutati al netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e
    delle eventuali poste rettificative.
  2. La valutazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche è effettuata in modo prudente, tenendo conto del
    rischio di mancato realizzo.
  3. L’ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative ai criteri di valutazione delle attività patrimoniali”.
    194 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 41, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 39 disponeva:
    “Art. 40
    (Regole sulla congruenza)
  4. Quando la garanzia assicurativa è espressa in una determinata valuta, l’obbligazione dell’impresa si considera
    esigibile in tale valuta.
  5. Quando la garanzia assicurativa non è espressa in una determinata valuta, l’obbligazione dell’impresa di
    assicurazione si considera esigibile nella valuta del paese di ubicazione del rischio. Nelle assicurazioni dei rami danni
    l’impresa può altresì eseguire la prestazione nella stessa valuta in cui è stato pagato il premio se, sin dalla stipulazione
    del contratto, risulti obiettivamente prevedibile che la prestazione debba essere corrisposta in tale valuta.
  6. L’impresa provvede alla copertura delle riserve tecniche nel rispetto del principio della congruenza. L’ISVAP
    individua, con regolamento, i casi di deroga, determinando altresì le tipologie, le modalità e i limiti di impiego di attivi
    espressi in altra valuta o di strumenti finanziari derivati che siano idonei a soddisfare le medesime esigenze”.
    195 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 42, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione
    precedente recitava: “L’articolo 38, comma 1, secondo periodo, e le disposizioni sulle quote massime di cui al comma 2
    del medesimo articolo non sono applicabili agli attivi detenuti per far fronte ad obbligazioni che sono direttamente
    collegate alle prestazioni di cui ai commi 1 e 2. Le disposizioni relative alle regole di congruenza non si applicano alle
    obbligazioni derivanti dai contratti di cui al presente articolo”.

[82]

  1. Agli attivi detenuti a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui ai commi 1 e 2
    che comprendano una garanzia di risultato dell’investimento o qualsiasi altra prestazione
    garantita, si applicano gli articoli 37-ter e 38196
    .
  2. L’IVASS, con regolamento197, può limitare i tipi di attivi o i valori di riferimento cui possono
    essere collegate le prestazioni, nel caso in cui il rischio di investimento sia sopportato
    dall’assicurato che sia una persona fisica. Per i contratti di assicurazione le cui prestazioni sono
    direttamente collegate al valore delle quote di un organismo di investimento collettivo del
    risparmio, le disposizioni stabilite dall’IVASS sono coerenti con quanto previsto dal decreto
    legislativo 16 aprile 2012, n. 47198
    .
    Art. 42

(Registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche199)

  1. L’impresa tiene un registro da cui risultano gli attivi a copertura delle riserve tecniche. In
    qualsiasi momento l’importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei
    movimenti, almeno pari all’ammontare delle riserve tecniche200
    .

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono iscritti nel
registro per un importo netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste
rettificative e sono valutati in conformità alle disposizioni dell’articolo 35-quater201
.

1-ter. Gli attivi utilizzati dall’impresa per coprire le riserve tecniche relative alle accettazioni in
riassicurazione devono essere gestiti ed organizzati separatamente dalle attività di
assicurazione diretta senza possibilità di trasferimenti202
.

  1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche ed iscritti nel registro sono riservati in modo
    esclusivo all’adempimento delle obbligazioni assunte dall’impresa con i contratti ai quali le
    riserve stesse si riferiscono. Gli attivi di cui al presente comma costituiscono patrimonio
    separato rispetto alle altre attività detenute dall’impresa e non iscritte nel registro203
    .
  2. L’impresa comunica all’IVASS la situazione degli attivi risultante dal registro204. L’IVASS
    determina, con regolamento205, le disposizioni per la formazione e la tenuta del registro, con
    196 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 42, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione
    precedente recitava: “Qualora le prestazioni previste dai contratti di cui ai commi 1 e 2 comprendano una garanzia di
    risultato dell’investimento o qualsiasi altra prestazione garantita, alle corrispondenti riserve tecniche aggiuntive si
    applica l’articolo 38”.
    197 Regolamento ISVAP n. 32 dell’11 giugno 2009.
    198 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 42, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione
    precedente recitava: “L’ISVAP stabilisce, con regolamento, disposizioni più dettagliate per l’individuazione delle
    categorie di attivi, che possono essere destinati a copertura delle riserve tecniche, e dei relativi limiti”.
    199 Rubrica sostituita dall’articolo 1, comma 43, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    200 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 43, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione
    precedente recitava: “L’impresa deve tenere un registro da cui risultano le attività a copertura delle riserve tecniche dei
    rami vita e dei rami danni. In qualsiasi momento l’importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle
    annotazioni dei movimenti, almeno pari all’ammontare delle riserve tecniche”.
    201 Comma inserito dall’articolo 1, comma 43, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    202 Comma inserito dall’articolo 1, comma 43, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    203 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 43, lettera d), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione
    precedente recitava: “Le attività poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel registro sono riservate in modo
    esclusivo all’adempimento delle obbligazioni assunte dall’impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono.
    Le attività di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attività detenute dall’impresa e
    non iscritte nel registro”.
    204 Periodo modificato dall’articolo 1, comma 43, lettera e), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    205 Regolamenti ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008 e n. 36 del 31 gennaio 2011 abrogato dal Regolamento IVASS n. 24
    del 6 giugno 2016.

[83]

particolare riguardo all’annotazione delle operazioni effettuate, nonché i termini, le modalità e gli
schemi per le comunicazioni periodiche.

Art. 42-bis

(Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto)206

  1. (abrogato)
    207
  2. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni
    sono investiti nel rispetto del principio della persona prudente di cui all’articolo 37-ter e tengono
    conto del tipo di affari assunti dall’impresa ed in particolare, della natura, dell’ammontare e della
    cadenza dei pagamenti nei confronti dell’impresa cedente208
    .
  3. (abrogato)
    209
    .

Art. 42-ter
(abrogato)
210
Art. 43

(Riserve tecniche relative all’attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi)

  1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi, l’impresa costituisce le
    riserve tecniche previste dalle leggi di tali Stati e dispone di attivi sufficienti alla relativa
    copertura secondo quanto disposto dall’articolo 38211
    .

206 Articolo inserito dal comma 2 dell’articolo 3, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
207 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 44, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 1
disponeva: “Agli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni, nonché delle
riserve di perequazione di cui all’articolo 37, comma 7, si applicano gli articoli 38, 39, 40 e 65-bis. L’ISVAP stabilisce con
regolamento le categorie di attivi, compresi gli strumenti finanziari derivati, ammessi a copertura delle riserve tecniche
del lavoro indiretto, nonché le tipologie, le modalità, i limiti di impiego e le relative quote massime”.
208 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 44, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione
precedente recitava: “Fino all’emanazione del regolamento di cui al comma 1, gli attivi a copertura delle riserve tecniche
del lavoro indiretto tengono conto del tipo di affari assunti dall’impresa ed in particolare, della natura, dell’ammontare e
della cadenza dei pagamenti dei sinistri attesi, in modo tale che sia possibile realizzare condizioni di sufficienza,
liquidità, sicurezza, qualità, redditività e correlazione degli investimenti”
209 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 44, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 3
disponeva: “L’impresa è tenuta ad una adeguata e diversificata dispersione degli attivi, in modo tale che essa possa
rispondere al cambiamento delle condizioni economiche ed in particolare all’andamento dei mercati finanziari e
immobiliari o all’impatto dei sinistri catastrofali”.
210 Articolo inserito dal comma 2 dell’articolo 3, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e successivamente abrogato
dall’articolo 1, comma 45, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 42-ter recitava:
“Art. 42-ter
(Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto per le imprese di assicurazione in presenza di determinate
condizioni)

  1. Qualora ricorra una delle condizioni di cui all’articolo 46, comma 3-bis, lettere a), b) e c), agli attivi a copertura delle
    riserve tecniche del lavoro indiretto dell’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione
    si applica l’articolo 65.
  2. Gli attivi utilizzati dall’impresa di assicurazione per coprire le riserve tecniche relative alle accettazioni in
    riassicurazione devono essere gestiti ed organizzati separatamente dalle attività di assicurazione diretta senza
    possibilità di trasferimenti.
  3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall’articolo 65, comma 3, e comunque non oltre il 1° luglio
    2008, alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni stabilite dall’articolo 42-bis, commi 2 e 3”.
    211 Comma integrato dall’articolo 1, comma 46, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[84]

  1. (abrogato)
    212

Capo IV
FONDI PROPRI213
Art. 44
(abrogato)
214
Art. 44-bis
(abrogato)
215

212 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 46, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 2
recitava: “L’ISVAP verifica che nel bilancio dell’impresa risultino iscritte attività sufficienti alla copertura delle riserve di
cui al comma 1”.
213 Rubrica sostituita dall’articolo 1, comma 205, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il Capo, nella sua
formulazione precedente, era così rubricato: “Margine di solvibilità”.
214 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 47, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 44 recitava:
“Art. 44
(Margine di solvibilità)

  1. L’impresa dispone costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per la complessiva attività esercitata nel
    territorio della Repubblica ed all’estero. L’ISVAP disciplina, con regolamento, le regole tecniche per la determinazione e
    il calcolo del margine di solvibilità richiesto, secondo i rami esercitati, nel rispetto delle disposizioni del presente capo e
    di quelle previste dalla normativa in materia di vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato
    finanziario.
  2. Il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto dell’impresa al netto degli elementi
    immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende:
    a) il capitale sociale versato o, se si tratta di società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;
    b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci
    dell’attivo, né classificate come riserve di perequazione ;
    c) gli utili dell’esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare;
    d) le perdite dell’esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo.
  3. Possono inoltre essere compresi nel margine di solvibilità disponibile:
    a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di
    solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, di cui il venticinque per cento al massimo
    comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata. Per essere
    computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile i prestiti subordinati devono soddisfare le
    condizioni stabilite all’articolo 45, commi 1 e 2. Le azioni preferenziali cumulative possono essere computate soltanto
    qualora esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione ordinaria o coatta dell’impresa, abbiano un
    grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsate solo previo pagamento di tutti gli altri debiti
    in essere alla data della liquidazione;
    b) i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da
    quelle menzionate alla lettera a), sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilità disponibile o, se
    inferiore, del margine di solvibilità richiesto, limite da assumere per il totale di detti titoli, strumenti, azioni preferenziali
    cumulative e prestiti subordinati di cui alla lettera a) del presente comma. Per essere computati tra gli elementi
    costitutivi del margine di solvibilità disponibile i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le
    azioni preferenziali cumulative, devono soddisfare le condizioni stabilite all’articolo 45, comma 8.
  4. Su motivata richiesta dell’impresa, accompagnata da idonea documentazione, l’ISVAP può autorizzare a
    comprendere nel margine di solvibilità disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, gli ulteriori
    elementi patrimoniali individuati nelle disposizioni di attuazione , nonché a dedurre dal margine di solvibilità richiesto,
    quali importi di riassicurazione, gli importi recuperabili dalle società veicolo .
  5. L’ISVAP, con regolamento, individua inoltre gli attivi dei quali non si tiene conto, nell’ambito della determinazione del
    patrimonio dell’impresa, agli effetti del margine di solvibilità”.
    215 Articolo inserito dal comma 2 dell’articolo 4, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e successivamente abrogato
    dall’articolo 1, comma 48, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 44-bis recitava:
    “Art. 44-bis
    (Margine di solvibilità delle imprese di assicurazione vita esercenti anche attività riassicurative)

[85]
Sezione I

DETERMINAZIONE DEI FONDI PROPRI216

Art. 44-ter
(Fondi propri)217

  1. I fondi propri sono costituiti dalla somma dei fondi propri di base di cui all’articolo 44-quater e
    dei fondi propri accessori di cui all’articolo 44-quinquies, secondo le disposizioni stabilite
    dall’IVASS con regolamento218, che disciplina anche la procedura di autorizzazione di cui
    all’articolo 44-quinquies.
  2. Nell’individuare i fondi propri, l’impresa rispetta le disposizioni dell’Unione europea
    direttamente applicabili in materia di trattamento delle partecipazioni detenute in enti finanziari e
    creditizi, nonché gli adeguamenti che dovrebbero essere effettuati per riflettere la mancanza di
    trasferibilità degli elementi dei fondi propri che possono essere utilizzati solo per coprire perdite
    derivanti da un particolare segmento di passività o da rischi particolari (fondi separati, o ring
    fenced funds).
  3. Per le finalità del presente articolo, si intendono per partecipazioni detenute in enti finanziari
    e creditizi: 1) le partecipazioni e 2) gli altri tipi di strumenti finanziari rilevanti secondo la
    normativa settoriale applicabile che l’impresa detiene in enti creditizi, finanziari ed imprese di
    investimento.

Art. 44-quater
(Fondi propri di base)219

  1. I fondi propri di base sono costituiti dai seguenti elementi patrimoniali:
    a) l’eccedenza delle attività rispetto alle passività, valutata ai sensi dei Capi I-bis e II del
    presente Titolo e delle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea,
    diminuita dell’importo delle azioni proprie detenute dall’impresa;
    b) le passività subordinate.

Art. 44-quinquies
(Fondi propri accessori)220

  1. I fondi propri accessori sono costituiti da elementi patrimoniali diversi dai fondi propri di base
    di cui all’articolo 44-quater che possono essere richiamati per assorbire le perdite.
  2. L’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio dei rami vita che esercita congiuntamente l’attività di
    riassicurazione, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, per il calcolo e la costituzione del margine di solvibilità
    applica gli articoli 66-bis, 66-ter, 66-quater e 66-quinquies nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:
    a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 per cento dei premi totali;
    b) i premi di riassicurazione raccolti superano cinquanta milioni di euro;
    c) le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 per cento delle riserve tecniche totali”.
    216 Sezione inserita dall’articolo 1, comma 49, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    217 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 49, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    218 Regolamenti IVASS n. 13 del 22 dicembre 2015 e Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016.
    219 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 49, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    220 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 49, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[86]

  1. I fondi propri accessori possono comprendere i seguenti elementi se non sono elementi dei
    fondi propri di base:
    a) il capitale sociale o fondo iniziale non versato che non è stato richiamato;
    b) le lettere di credito e le garanzie;
    c) qualsiasi altro impegno giuridicamente vincolante di cui dispone l’impresa.
  2. Nella società mutua assicuratrice, costituita ai sensi dell’articolo 2546 del codice civile, i fondi
    propri accessori possono comprendere qualsiasi credito futuro che tale mutua può vantare nei
    confronti dei suoi soci tramite il richiamo di contributi supplementari entro i dodici mesi
    successivi.
  3. Quando un elemento dei fondi propri accessori è stato versato o richiamato è trattato come
    un’attività e cessa di far parte dei fondi propri accessori.
  4. Gli importi degli elementi dei fondi propri accessori da prendere in considerazione per la
    determinazione dei fondi propri sono soggetti all’autorizzazione dell’IVASS.
  5. L’importo assegnato a ciascun elemento dei fondi propri accessori riflette la capacità di
    assorbimento delle perdite di tale elemento ed è determinato sulla base di ipotesi prudenti e
    realistiche. Qualora un elemento dei fondi propri accessori abbia un valore nominale fisso,
    l’importo di tale elemento è pari al suo valore nominale, purché tale valore nominale rifletta in
    modo adeguato la sua capacità di assorbimento delle perdite.
  6. Per ciascun elemento dei fondi propri accessori, ai fini del comma 5, l’IVASS autorizza:
    a) l’utilizzo di un determinato importo monetario; oppure
    b) l’adozione di un metodo di calcolo per quantificare detto importo; l’autorizzazione del metodo
    di calcolo è limitata ad un periodo di tempo determinato.
  7. L’IVASS rilascia l’autorizzazione di cui al comma 5 per ciascun elemento dei fondi propri
    accessori tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:
    a) dello status delle controparti interessate, in relazione alla loro capacità e disponibilità a
    pagare;
    b) della recuperabilità dei fondi, tenuto conto della forma giuridica dell’elemento considerato
    nonché di qualsiasi condizione ostativa al buon fine del pagamento o del richiamo;
    c) di qualsiasi informazione sull’esito dei richiami dei fondi propri accessori effettuati in passato
    dall’impresa, qualora tali informazioni possano essere utilizzate in modo attendibile per valutare
    l’esito previsto di richiami futuri.

Art. 44-sexies

(Fondi propri relativi a contratti particolari con partecipazione agli utili)221

  1. L’IVASS individua con regolamento le caratteristiche dei contratti con partecipazione agli utili,
    in presenza delle quali le relative riserve di utili costituiscono importi di cui l’impresa dispone per
    l’eventuale messa a disposizione ai contraenti e ai beneficiari.
    221 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 49, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[87]

  1. Tali importi sono considerati fondi propri se soddisfano i criteri di cui all’articolo 44-octies,
    comma 2.

Sezione II

CLASSIFICAZIONE ED AMMISSIBILITÀ DEI FONDI PROPRI222

Art. 44-septies

(Caratteristiche e aspetti utilizzati per classificare i fondi propri in livelli)223

  1. Gli elementi dei fondi propri sono classificati in tre livelli. La classificazione dipende
    dall’inclusione di tali elementi nei fondi propri di base o nei fondi propri accessori e dalla misura
    in cui tali elementi presentano le seguenti caratteristiche:
    a) disponibilità permanente: l’elemento è disponibile, o può essere richiamato su richiesta, per
    assorbire interamente le perdite nella prospettiva di continuità aziendale, nonché in caso di
    liquidazione;
    b) subordinazione: in caso di liquidazione dell’impresa, l’importo totale dell’elemento è
    disponibile per assorbire le perdite e il rimborso dell’elemento al possessore avviene solo dopo
    che sono state onorate tutte le altre obbligazioni, comprese quelle di assicurazione e di
    riassicurazione nei confronti dei contraenti e dei beneficiari dei contratti di assicurazione e di
    riassicurazione.
  2. Per valutare il possesso da parte dei fondi propri delle caratteristiche di cui al comma 1,
    lettere a) e b), viene presa in considerazione la durata dell’elemento, in particolare se abbia una
    scadenza. Nel caso in cui l’elemento abbia una scadenza, la durata è valutata prendendo in
    considerazione la durata relativa (duration) dell’elemento rispetto alla durata relativa (duration)
    degli impegni di assicurazione e di riassicurazione dell’impresa.
  3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, per la classificazione degli elementi dei fondi
    propri, l’impresa valuta la presenza delle seguenti caratteristiche:
    a) l’assenza di obblighi o incentivi a rimborsare l’importo nominale dell’elemento;
    b) l’assenza di costi fissi obbligatori di servizio;
    c) l’assenza di gravami.

Art. 44-octies
(Classificazione in livelli)224

  1. L’impresa classifica gli elementi dei fondi propri sulla base dei criteri di cui ai commi 2, 3, 4 e
    5.
  2. Gli elementi dei fondi propri di base sono classificati nel livello 1 quando possiedono
    sostanzialmente le caratteristiche di cui all’articolo 44-septies, comma 1, lettere a) e b), tenendo
    conto degli aspetti di cui all’articolo 44-septies commi, 2 e 3.

222 Sezione inserita dall’articolo 1, comma 49, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
223 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 49, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
224 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 49, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[88]

  1. Gli elementi dei fondi propri di base sono classificati nel livello 2 quando possiedono
    sostanzialmente le caratteristiche di cui all’articolo 44-septies, comma 1, lettera b), tenendo
    conto degli aspetti di cui all’articolo 44-septies commi, 2 e 3.
  2. Gli elementi dei fondi propri accessori sono classificati nel livello 2 quando possiedono
    sostanzialmente le caratteristiche di cui all’articolo 44-septies, comma 1, lettere a) e b), tenendo
    conto degli aspetti di cui all’articolo 44-septies commi, 2 e 3.
  3. Tutti gli elementi dei fondi propri di base e accessori che non hanno le caratteristiche di cui ai
    commi 1, 2 o 3 sono classificati nel livello 3.
  4. Ai fini di cui al comma 1, l’impresa fa riferimento, ove applicabile, all’elenco degli elementi dei
    fondi propri adottato dalla Commissione europea.
  5. L’impresa valuta e classifica gli elementi non inclusi nell’elenco di cui al comma 6
    conformemente al comma 1. La classificazione effettuata dall’impresa è soggetta
    all’autorizzazione dell’IVASS.

Art. 44-novies

(Classificazione di specifici elementi dei fondi propri)225

  1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 44-octies e dall’elenco degli elementi dei fondi propri
    adottato dalla Commissione Europea, si applicano le seguenti classificazioni:
    a) le riserve relative a contratti con partecipazioni agli utili che rientrano nell’ambito di
    applicazione dell’articolo 44-sexies, comma 2, sono classificate nel livello 1;
    b) le lettere di credito e le garanzie detenute da fiduciari indipendenti in fiduciarie a beneficio dei
    creditori di assicurazione e fornite da enti creditizi autorizzati conformemente alla normativa
    europea applicabile, sono classificate nel livello 2;
    c) qualsiasi credito futuro che la società mutua assicuratrice, costituita ai sensi dell’articolo 2546
    del codice civile, può vantare nei confronti dei propri soci tramite il richiamo di contributi
    supplementari dovuti entro i dodici mesi successivi, è classificato nel livello 2.
  2. Nel rispetto dell’articolo 44-octies, comma 4, qualsiasi credito futuro che la società mutua
    assicuratrice di cui all’articolo 2546 del codice civile può vantare nei confronti dei propri soci
    tramite il richiamo di contributi supplementari, entro i dodici mesi successivi, che non rientra nel
    comma 1, lettera c), è classificato nel livello 2 quando possiede le caratteristiche di cui
    all’articolo 44-septies, comma 1, lettere a) e b), tenendo conto degli aspetti di cui all’articolo 44-
    septies, commi 2 e 3.

Art. 44-decies

(Ammissibilità e limiti applicabili ai livelli 1, 2 e 3)226

  1. Ai fini del rispetto della copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, gli elementi dei
    fondi propri ammissibili sono individuati nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dalle

225 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 49, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
226 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 49, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[89]

disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili e tali da assicurare che siano
soddisfatte almeno le seguenti condizioni:
a) la proporzione degli elementi di livello 1 nei fondi propri ammissibili è superiore ad un terzo
dell’importo totale dei fondi propri ammissibili;
b) l’importo ammissibile degli elementi di livello 3 è inferiore ad un terzo dell’importo totale dei
fondi propri ammissibili.

  1. Ai fini del rispetto della copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, gli elementi dei fondi
    propri di base ammissibili sono individuati nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dalle
    disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili e tali da assicurare, come minimo, che
    l’importo degli elementi di livello 1 dei fondi propri di base ammissibili sia superiore alla metà
    dell’importo totale dei fondi propri di base ammissibili.
  2. L’importo dei fondi propri ammissibile ai fini del rispetto della copertura del Requisito
    Patrimoniale di Solvibilità di cui all’articolo 45-bis è pari alla somma dell’importo degli elementi di
    livello 1, dell’importo ammissibile degli elementi di livello 2 e dell’importo ammissibile degli
    elementi di livello 3.
  3. L’importo dei fondi propri di base ammissibile ai fini del rispetto della copertura del Requisito
    Patrimoniale Minimo di cui all’articolo 47-bis è pari alla somma dell’importo degli elementi di
    livello 1 e dell’importo ammissibile degli elementi dei fondi propri di base classificati nel livello 2.
  4. L’IVASS, con regolamento227, detta disposizioni per l’applicazione delle disposizioni della
    presente Sezione.

Art. 45
(abrogato)
228

227 Regolamento n. 25 del 26 luglio 2016.
228 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 50, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 45 disponeva:
“Art. 45
(Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari)

  1. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, limitatamente alle somme
    effettivamente versate, purché sussistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione ordinaria o coatta
    dell’impresa, i prestiti abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo
    previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione.
  2. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, fermo quanto disposto al comma 1,
    qualora i documenti che ne regolano l’emissione:
    a) prevedano espressamente che eventuali modifiche siano valide solo previa autorizzazione dell’ISVAP;
    b) non prevedano clausole in forza delle quali il prestito debba, in casi diversi dalla liquidazione dell’impresa, essere
    rimborsato prima della scadenza convenuta;
    c) per i prestiti a scadenza fissa, prevedano che la durata minima non sia inferiore a cinque anni;
    d) per i prestiti per i quali non è stabilita una scadenza, prevedano per il rimborso un preavviso di almeno cinque anni;
    e) prevedano che il rimborso anticipato dei prestiti avvenga solo su iniziativa dell’impresa emittente e previa
    autorizzazione dell’ISVAP.
  3. Per i prestiti a scadenza fissa, l’impresa è tenuta a sottoporre all’approvazione dell’IVASS, al più tardi un anno prima
    della data di scadenza del prestito, un piano che indichi le modalità ed i mezzi tramite i quali, alla scadenza medesima,
    l’impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, tenuto anche conto delle prevedibili esigenze del margine di
    solvibilità richiesto alla chiusura dell’esercizio nel corso del quale si intende procedere all’estinzione del prestito.
    L’obbligo di presentazione del piano non ricorre se l’impresa ha ridotto gradualmente, nel corso degli ultimi cinque anni
    precedenti la data di scadenza, l’importo del prestito computato ai fini del margine di solvibilità disponibile, provvedendo
    contestualmente alla sua sostituzione con elementi idonei.

[90]
Capo IV-bis

REQUISITI PATRIMONIALI DI SOLVIBILITÀ229

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI SUL CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ230

Art. 45-bis

(Requisito Patrimoniale di Solvibilità)231

  1. L’impresa dispone di fondi propri ammissibili sufficienti a coprire il Requisito Patrimoniale di
    Solvibilità.
  2. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non precludono la possibilità di rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti
    a scadenza fissa ad iniziativa dell’impresa e previa autorizzazione dell’ISVAP.
  3. Il rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti per i quali non è stabilita una scadenza può essere effettuato
    soltanto ad iniziativa dell’impresa e previa autorizzazione dell’ISVAP.
  4. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 deve essere presentata richiesta motivata all’ISVAP almeno sei mesi prima della data
    stabilita per il rimborso, accompagnata da idonea documentazione attestante, tramite indicazione delle modalità e dei
    mezzi con i quali l’impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, l’assenza di pregiudizio al margine di solvibilità
    disponibile anche tenuto conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell’esercizio
    nel corso del quale si intende procedere al rimborso anticipato. L’autorizzazione dell’ISVAP può essere rilasciata anche
    per un importo inferiore a quello richiesto.
  5. Per i prestiti, per i quali non è stabilita una scadenza, l’esercizio del preavviso, da comunicare immediatamente
    all’ISVAP, o la richiesta di rimborso anticipato comportano la riduzione della percentuale di utilizzo del prestito
    subordinato dal cinquanta per cento al venticinque per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del
    margine di solvibilità richiesto. In caso di esercizio del preavviso si applicano le disposizioni contenute nel comma 3.
  6. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari anche con scadenza determinata, purché non inferiore a
    dieci anni, comprese le azioni preferenziali cumulative di cui all’articolo 44, comma 3, lettera b), possono essere inclusi
    nel margine di solvibilità disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate, se soddisfano le seguenti
    condizioni:
    a) è previsto nei documenti che ne regolano l’emissione che esso può essere modificato solo previa autorizzazione
    dell’ISVAP;
    b) è esclusa nei documenti che ne regolano l’emissione la rimborsabilità su iniziativa del portatore o senza la preventiva
    autorizzazione dell’ISVAP. L’autorizzazione dell’ISVAP può essere rilasciata anche per un importo inferiore a quello
    richiesto. Ai fini del rimborso e della relativa autorizzazione deve essere presentata richiesta motivata all’ISVAP almeno
    sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, accompagnata da idonea documentazione attestante, tramite
    indicazione delle modalità e dei mezzi con i quali l’impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, l’assenza di
    pregiudizio al margine di solvibilità disponibile anche tenuto conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità
    richiesto alla chiusura dell’esercizio nel corso del quale si intende procedere al rimborso;
    c) è prevista nei documenti che ne regolano l’emissione la possibilità di differire il pagamento degli interessi quando
    l’impresa non dispone del margine di solvibilità richiesto. Gli interessi maturati e non corrisposti sono esclusi dal
    margine di solvibilità disponibile;
    d) è stabilito nei documenti che ne regolano l’emissione che i crediti del prestatore nei confronti dell’impresa sono
    interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati, ivi compresi gli assicurati;
    e) è prevista nei documenti che ne regolano l’emissione la capacità del debito e degli interessi, maturati e non
    corrisposti, di assorbire in via definitiva o temporanea le perdite, in modo tale che sia consentito all’impresa di
    proseguire regolarmente l’attività. Le perdite, risultanti dal bilancio dell’impresa, devono aver determinato una riduzione
    del margine di solvibilità richiesto, senza che si sia contestualmente provveduto alla sua ricostituzione nella misura
    necessaria. La nota integrativa deve illustrare in modo adeguato l’esistenza e l’operatività della clausola di assorbimento
    delle perdite.
  7. L’ISVAP individua, con regolamento, le condizioni che garantiscono pienamente la stabilità dell’impresa di
    assicurazione in presenza delle quali i titoli a durata indeterminata, gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni
    preferenziali cumulative, ed i prestiti subordinati possono essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile.
  8. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel presente articolo le azioni preferenziali cumulative, i prestiti
    subordinati, i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari sono ammissibili ai fini della situazione di
    solvibilità corretta di un’impresa di assicurazione e di solvibilità della relativa controllante di cui agli articoli 217 e 218”.
    229 Capo inserito dall’articolo 1, comma 51, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    230 Sezione inserita dall’articolo 1, comma 51, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    231 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 51, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[91]

  1. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è calcolato utilizzando la formula standard di cui alla
    Sezione II del presente Capo ed alle relative disposizioni di attuazione adottate dalla
    Commissione europea o un modello interno come previsto dalla Sezione III, del presente Capo
    e dalle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea, secondo le
    indicazioni fornite da IVASS con regolamento232
    .
    Art. 45-ter

(Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità)233

  1. L’impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità conformemente ai commi da 2 a 6.
  2. L’impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità in base al presupposto di continuità
    aziendale.
  3. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è calibrato in modo da garantire che siano presi in
    considerazione tutti i rischi quantificabili cui è esposta l’impresa. Tale requisito copre l’attività
    esistente nonché le nuove attività che l’impresa prevede di effettuare nel corso dei dodici mesi
    successivi. Con riguardo all’attività esistente, tale Requisito copre esclusivamente le perdite
    inattese.
  4. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità corrisponde al valore a rischio dei fondi propri di base
    dell’impresa soggetto ad un livello di confidenza del novantanove virgola cinque percento
    (99,5%) su un periodo di un anno.
  5. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità copre almeno i seguenti rischi:
    a) il rischio di sottoscrizione per l’assicurazione danni;
    b) il rischio di sottoscrizione per l’assicurazione vita;
    c) il rischio di sottoscrizione per l’assicurazione malattia;
    d) il rischio di mercato;
    e) il rischio di credito;
    f) il rischio operativo. Tale rischio include i rischi legali ma non i rischi derivanti da decisioni
    strategiche e i rischi reputazionali.
  6. Nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità l’impresa tiene conto dell’effetto delle
    tecniche di mitigazione del rischio, purché il Requisito Patrimoniale di Solvibilità rifletta
    adeguatamente il rischio di credito e gli altri rischi derivanti dall’uso di tali tecniche.

Art. 45-quater

(Frequenza del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità)234

  1. L’impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità almeno una volta all’anno e comunica
    il risultato di tale calcolo all’IVASS.

232 Regolamenti IVASS nn. 11 e 12 del 22 dicembre 2015 e Regolamento IVASS n. 31 del 9 novembre 2016.
233 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 51, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
234 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 51, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[92]

  1. L’impresa detiene fondi propri ammissibili in misura tale da coprire il Requisito Patrimoniale
    di Solvibilità da ultimo comunicato, ai sensi del comma 1.
  2. L’impresa verifica nel continuo l’importo dei fondi propri ammissibili e il Requisito Patrimoniale
    di Solvibilità.
  3. Se il profilo di rischio dell’impresa si discosta in modo significativo dalle ipotesi sottese al
    Requisito Patrimoniale di Solvibilità, da ultimo comunicato ai sensi del comma 1, l’impresa
    ricalcola immediatamente il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e ne dà pronta comunicazione
    all’IVASS.
  4. L’IVASS, se vi sono elementi tali da far ritenere che il profilo di rischio dell’impresa è
    cambiato in modo significativo dalla data in cui è stata effettuata la comunicazione di cui al
    comma 1, può chiedere all’impresa il ricalcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.

Sezione II
FORMULA STANDARD235
Art. 45-quinquies
(Struttura della formula standard)236

  1. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato in base alla formula standard è pari alla
    somma algebrica dei seguenti elementi:
    a) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base di cui all’articolo 45-sexies;
    b) il Requisito Patrimoniale per il rischio operativo di cui all’articolo 45-decies;
    c) l’aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle
    imposte differite di cui all’articolo 45-undecies.
  2. L’IVASS, con regolamento237, detta disposizioni applicative in merito alla formula standard in
    coerenza con le disposizioni dell’Unione europea.

Art. 45-sexies

(Struttura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base)238

  1. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base comprende moduli di rischio individuali,
    aggregati conformemente alla formula definita nel regolamento dell’IVASS di cui all’articolo 45-
    quinquies, comma 2. Tale requisito è composto almeno dai seguenti moduli di rischio:
    a) il rischio di sottoscrizione per l’assicurazione danni;
    b) il rischio di sottoscrizione per l’assicurazione vita;
    c) il rischio di sottoscrizione per l’assicurazione malattia;
    d) il rischio di mercato;
    235 Sezione inserita dall’articolo 1, comma 51, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    236 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 51, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    237 Regolamenti IVASS nn. 14, 15, 16 del 22 dicembre 2015, Regolamenti IVASS nn. 26, 27 e 28 del 26 luglio 2016,
    Regolamento IVASS n. 31 del 9 novembre 2016 e Regolamento IVASS n. 35 del 7 febbraio 2017.
    238 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 51, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[93]
e) il rischio di inadempimento della controparte.

  1. Ai fini del comma 1, lettere a), b) e c), le operazioni di assicurazione o di riassicurazione sono
    imputate al modulo del rischio di sottoscrizione che meglio riflette la natura tecnica dei rischi
    sottostanti.
  2. I coefficienti di correlazione per l’aggregazione dei moduli di rischio di cui al comma 1 e la
    calibrazione dei requisiti patrimoniali per ciascun modulo di rischio determinano un Requisito
    Patrimoniale di Solvibilità complessivo conforme ai principi di cui all’articolo 45-ter.
  3. Ogni modulo di rischio di cui al comma 1 è calibrato utilizzando una misura di rischio del tipo
    valore a rischio con un livello di confidenza del novantanove virgola cinque percento (99,5%) su
    un periodo di un anno. Gli effetti di diversificazione sono presi in considerazione nella struttura
    di ogni modulo di rischio, qualora appropriato.
  4. L’impresa utilizza la stessa struttura e le stesse specifiche per i moduli di rischio, sia per il
    Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base che per qualsiasi calcolo semplificato di cui
    all’articolo 45-duodecies.
  5. Per i rischi catastrofali possono essere utilizzate, qualora appropriato, specifiche geografiche
    per il calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione per l’assicurazione vita, per l’assicurazione
    danni e per l’assicurazione malattia.
  6. Nel calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione per l’assicurazione vita, per l’assicurazione
    danni e per l’assicurazione malattia, l’impresa può sostituire, previa autorizzazione dell’IVASS,
    nell’ambito della formula standard, un sottoinsieme di parametri con parametri specifici
    dell’impresa. Tali parametri sono calibrati sulla base dei dati interni dell’impresa o di dati che
    sono direttamente rilevanti per le operazioni di tale impresa tramite l’uso di metodi
    standardizzati. Ai fini dell’autorizzazione, l’IVASS verifica la completezza, l’accuratezza e
    l’adeguatezza dei dati utilizzati.

Art. 45-septies

(Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base)239

  1. L’impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base conformemente ai commi da
    2 a 11.
  2. Il modulo del rischio di sottoscrizione per l’assicurazione danni riflette il rischio derivante dagli
    impegni della assicurazione danni, tenuto conto di tutti i rischi coperti e delle procedure
    utilizzate nell’esercizio dell’attività. Tale modulo tiene conto altresì dell’incertezza dei risultati
    dell’impresa in rapporto agli impegni di assicurazione e di riassicurazione esistenti nonché delle
    attività future che l’impresa prevede di effettuare nel corso dei dodici mesi successivi.
  3. L’impresa calcola il modulo di cui al comma 2, conformemente alla formula definita nel
    regolamento dell’IVASS di cui all’articolo 45-quinquies, comma 2, come combinazione dei
    requisiti patrimoniali almeno per i seguenti sottomoduli:

239 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 51, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[94]

a) rischio di tariffazione e di riservazione per l’assicurazione danni: il rischio di perdita o
variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da oscillazioni
riguardanti il momento di accadimento, la frequenza e la gravità degli eventi assicurati, nonché
il momento di accadimento e l’importo delle liquidazioni di sinistri;
b) rischio catastrofale per l’assicurazione danni: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole
del valore delle passività assicurative, derivante da un’incertezza significativa delle ipotesi in
materia di tariffazione e di calcolo delle riserve in rapporto ad eventi estremi o eccezionali.

  1. Il modulo del rischio di sottoscrizione per l’attività di assicurazione vita riflette il rischio
    derivante dalle obbligazioni dell’assicurazione vita, tenuto conto di tutti i rischi coperti e delle
    procedure utilizzate nell’esercizio dell’attività.
  2. L’impresa calcola il modulo del rischio di cui al comma 4 conformemente alla formula definita
    nel regolamento dell’IVASS di cui all’articolo 45-quinquies, come combinazione dei requisiti
    patrimoniali almeno per i seguenti sottomoduli:
    a) rischio di mortalità: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività
    assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità dei tassi di
    mortalità, laddove un incremento del tasso di mortalità dà luogo ad un incremento del valore
    delle passività assicurative;
    b) rischio di longevità: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività
    assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità dei tassi di
    mortalità, laddove un calo del tasso di mortalità dà luogo ad un incremento del valore delle
    passività assicurative;
    c) rischio di invalidità – morbilità: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle
    passività assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità dei
    tassi di invalidità, malattia e morbilità;
    d) rischio di spesa per l’assicurazione vita: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del
    valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della
    volatilità delle spese sostenute in relazione ai contratti di assicurazione o di riassicurazione;
    e) rischio di revisione: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività
    assicurative, derivante da oscillazioni del livello, della tendenza o della volatilità dei tassi di
    revisione delle rendite, dovute a variazioni del quadro giuridico o dello stato di salute della
    persona assicurata;
    f) rischio di estinzione anticipata: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle
    passività assicurative, derivante da variazioni del livello o della volatilità dei tassi di riduzione,
    estinzione anticipata, incluse le ipotesi di riscatto, recesso, nonché di rinnovo delle polizze;
    g) rischio catastrofale per l’assicurazione vita: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del
    valore delle passività assicurative, derivante dall’incertezza significativa delle ipotesi in materia
    di fissazione dei prezzi e di costituzione delle riserve in rapporto ad eventi estremi o irregolari.
  3. Il modulo del rischio di sottoscrizione per l’assicurazione malattia riflette il rischio derivante
    dalla sottoscrizione di impegni dell’assicurazione malattia, sia quando gli impegni sono definiti
    sulla base di costruzioni tecniche simili a quelle usate per le assicurazioni vita sia quando sono
    definiti sulla base di costruzioni tecniche delle assicurazioni danni, tenuto conto sia dei rischi
    coperti che dei processi utilizzati nell’esercizio dell’attività.
  4. Il modulo di cui al comma 6 è calcolato in modo tale da coprire almeno i seguenti rischi:

[95]

a) il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative,
derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità delle spese incorse in
relazione ai contratti di assicurazione o di riassicurazione;
b) il rischio di perdita o variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante
da oscillazioni riguardanti il momento di accadimento, la frequenza e la gravità degli eventi
assicurati nonché il momento di accadimento e l’importo delle liquidazioni di sinistri al momento
della costituzione delle riserve;
c) il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative,
derivante dall’incertezza significativa delle ipotesi relative alla fissazione dei prezzi e alla
costituzione delle riserve in rapporto al verificarsi di importanti epidemie nonché all’insolita
accumulazione di rischi che si verifica in tali circostanze estreme.

  1. Il modulo del rischio di mercato riflette il rischio derivante dal livello o dalla volatilità dei prezzi
    di mercato degli strumenti finanziari tali da avere un impatto sul valore delle attività e delle
    passività dell’impresa. Tale modulo riflette adeguatamente il disallineamento strutturale tra
    attività e passività, in particolare rispetto alla loro durata relativa (duration).
  2. Il modulo di cui al comma 8 è calcolato, conformemente alla formula definita nel regolamento
    dell’IVASS di cui all’articolo 45-quinquies, come combinazione dei requisiti patrimoniali almeno
    per i seguenti sottomoduli:
    a) rischio di tasso di interesse: la sensitività del valore delle attività, delle passività e degli
    strumenti finanziari a variazioni della struttura per scadenza dei tassi d’interesse o della
    volatilità dei tassi di interesse;
    b) rischio azionario: la sensitività del valore delle attività, delle passività e degli strumenti
    finanziari a variazioni del livello o della volatilità dei prezzi di mercato degli strumenti di capitale;
    c) rischio immobiliare: la sensitività del valore delle attività, delle passività e degli strumenti
    finanziari a variazioni del livello o della volatilità dei prezzi di mercato dei beni immobili;
    d) rischio di spread: la sensitività del valore delle attività, delle passività e degli strumenti
    finanziari a variazioni del livello o della volatilità degli spread di credito rispetto alla struttura per
    scadenze dei tassi di interesse privi di rischio;
    e) rischio valutario: la sensitività del valore delle attività, delle passività e degli strumenti
    finanziari a variazioni del livello o della volatilità dei tassi di cambio delle valute;
    f) concentrazioni del rischio di mercato: i rischi aggiuntivi per l’impresa derivanti o dalla
    mancanza di diversificazione del portafoglio delle attività o da grandi esposizioni al rischio di
    inadempimento da parte di un unico emittente di titoli o di un gruppo di emittenti collegati.
  3. Il modulo del rischio di inadempimento della controparte riflette le possibili perdite dovute
    all’inadempimento imprevisto o al deterioramento del merito di credito delle controparti e dei
    debitori dell’impresa nei successivi dodici mesi. Tale modulo copre i contratti di mitigazione del
    rischio, quali gli accordi di riassicurazione, le cartolarizzazioni e i derivati, nonché i crediti nei
    confronti di intermediari e qualsiasi altra esposizione non coperta nel sottomodulo del rischio di
    spread. Il modulo tiene adeguatamente conto delle garanzie collaterali o di altro genere
    detenute dall’impresa o da terzi per suo conto e dei rischi ivi associati.
  4. Il modulo del rischio di inadempimento della controparte di cui al comma 10 tiene conto, per
    ciascuna controparte, dell’esposizione globale al rischio di controparte dell’impresa nei confronti
    di tale controparte, indipendentemente dalla forma giuridica degli impegni contrattuali esistenti.

[96]
Art. 45-octies

(Calcolo del sottomodulo del rischio azionario: meccanismo di aggiustamento simmetrico)240

  1. Il sottomodulo del rischio azionario (equity risk charge) calcolato dall’impresa secondo la
    formula standard comprende:
    a) il fabbisogno standard del rischio azionario, a copertura dei rischi derivanti dalle variazioni del
    livello dei prezzi azionari, calibrato in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 45-sexies,
    comma 4 ;
    b) un aggiustamento simmetrico, basato su una funzione del livello corrente di un indice
    azionario appropriato e di una media ponderata di tale indice. La media ponderata è calcolata
    su un periodo di tempo adeguato, identico per tutte le imprese, definito dalla Commissione
    Europea.
  2. L’aggiustamento simmetrico di cui al comma 1, lettera b) determina un sottomodulo del
    rischio azionario (equity risk charge), calcolato secondo la formula standard, che non è inferiore
    o superiore di più di dieci (10) punti percentuali rispetto al fabbisogno standard di cui al comma
    1, lettera a).

Art. 45-novies

(Sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata)241

  1. L’IVASS può autorizzare l’applicazione del sottomodulo del rischio azionario del Requisito
    Patrimoniale di Solvibilità di cui ai commi 3 e 4 da parte dell’impresa di assicurazione che
    esercita l’attività nei rami vita, che fornisca:
    a) attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali; o
    b) prestazioni pensionistiche erogate al raggiungimento o in previsione del raggiungimento del
    pensionamento, laddove i premi pagati per tali prestazioni abbiano dato luogo ad una
    deduzione fiscale per i contraenti, in conformità alla legislazione italiana.
  2. L’autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata dall’IVASS quando ricorrono
    congiuntamente le seguenti condizioni:
    1) tutte le poste dell’attivo e del passivo corrispondenti alle attività siano individuate, gestite e
    organizzate separatamente dalle altre attività dell’impresa e non siano trasferibili;
    2) le attività dell’impresa di cui al comma 1, lettere a) e b), alle quali si applica il metodo di cui al
    presente articolo, sono svolte solo nel territorio della Repubblica;
    3) la durata relativa (duration) media delle passività corrispondenti alle attività detenute
    dall’impresa superi i dodici anni.
  3. Il sottomodulo del rischio azionario del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui al comma 1
    è calibrato, utilizzando la misura del valore a rischio, su un periodo di tempo determinato che è
    in linea con il periodo tipico di detenzione degli investimenti azionari per tale impresa, con un
    livello di confidenza che offra ai contraenti e ai beneficiari un livello di tutela equivalente a quello
    previsto all’articolo 45-ter, se il metodo di cui al presente articolo è utilizzato solo in relazione
    alle attività e passività di cui al comma 2, numero 1).

240 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 51, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
241 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 51, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[97]

  1. L’impresa nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità tiene pienamente conto delle
    attività e passività di cui al comma 2, numero 1), al fine di valutare gli effetti di diversificazione,
    fatta salva la necessità di tutelare gli interessi dei contraenti e dei beneficiari in altri Stati
    membri.
  2. L’IVASS rilascia l’autorizzazione di cui al comma 1 qualora la solvibilità e la liquidità nonché
    le strategie, i processi e le procedure di segnalazione dell’impresa in relazione alla gestione
    integrata di attivo e passivo sono tali da assicurare, nel continuo, che l’impresa è in grado di
    detenere investimenti azionari per un periodo coerente con il periodo tipico di detenzione degli
    investimenti azionari per tale impresa.
  3. L’impresa, ai fini dell’autorizzazione di cui al comma 1, dimostra altresì all’IVASS che il
    rispetto della condizione di cui al comma 5 è verificato con il livello di confidenza necessario per
    offrire ai contraenti e ai beneficiari un livello di tutela equivalente a quello stabilito all’articolo 45-
    ter.
  4. L’impresa che applichi il sottomodulo del rischio azionario ai sensi del comma 1 non può
    tornare ad applicare il metodo di cui all’articolo 45-septies, salvo che ricorrano adeguate
    giustificazioni e previa autorizzazione dell’IVASS.
    Art. 45-decies

(Requisito patrimoniale per il rischio operativo)242

  1. Il requisito patrimoniale per il rischio operativo riflette i rischi operativi nella misura in cui non
    siano già coperti nei moduli di rischio di cui all’articolo 45-sexies. Tale requisito è calibrato
    conformemente all’articolo 45-ter, commi 3 e 4.
  2. Per i contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dagli
    assicurati, il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo tiene conto dell’importo
    delle spese annuali sostenute in relazione a tali obbligazioni di assicurazione.
  3. Per le operazioni assicurative e riassicurative diverse da quelle di cui al comma 2, il calcolo
    del requisito patrimoniale per il rischio operativo tiene conto del volume di tali operazioni in
    termini di premi acquisiti e di riserve tecniche detenute in relazione a tali impegni di
    assicurazione e di riassicurazione. In questo caso il requisito patrimoniale per il rischio
    operativo non supera il trenta percento (30%) del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base
    relativo a tali operazioni assicurative e riassicurative.
    Art. 45-undecies

(Aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle

imposte differite)243

  1. L’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle
    imposte differite di cui all’articolo 45-quinquies, comma 1, lettera c), riflette la compensazione
    potenziale di perdite inattese tramite una riduzione simultanea delle riserve tecniche o delle
    imposte differite o una combinazione delle due.

242 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 51, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
243 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 51, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[98]

  1. L’aggiustamento tiene conto dell’effetto di mitigazione del rischio esercitato dalle future
    partecipazioni agli utili a carattere discrezionale dei contratti di assicurazione nella misura in cui
    l’impresa può dimostrare che la riduzione di tali partecipazioni possa essere utilizzata per
    coprire perdite inattese al loro verificarsi. L’effetto di mitigazione del rischio esercitato dalle
    future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale non supera la somma delle riserve
    tecniche e delle imposte differite relative a tali partecipazioni.
  2. Ai fini del comma 2 il valore delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale in
    circostanze avverse è raffrontato al valore di tali partecipazioni in base alle ipotesi sottese al
    calcolo della migliore stima delle riserve tecniche.
    Art. 45-duodecies

(Semplificazioni della formula standard)244

  1. L’impresa può utilizzare un calcolo semplificato per uno specifico sottomodulo o modulo di
    rischio quando sia giustificato dalla natura, dalla portata e dalla complessità dei rischi cui è
    esposta e quando l’applicazione del calcolo standardizzato non risulti proporzionata. I calcoli
    semplificati sono calibrati conformemente all’articolo 45-ter, commi 3 e 4.

Art. 45-terdecies

(Scostamenti significativi dalle ipotesi sottese al calcolo della formula standard)245

  1. Qualora risulti inappropriato calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità conformemente
    alla formula standard perché il profilo di rischio dell’impresa si discosta significativamente dalle
    ipotesi sottese al calcolo della formula standard, l’IVASS può richiedere, con decisione
    motivata, all’impresa di sostituire un sottogruppo dei parametri utilizzati nel calcolo della formula
    standard con dei parametri specifici di tale impresa in sede di calcolo dei moduli del rischio di
    sottoscrizione per l’assicurazione vita, per l’assicurazione danni e per l’assicurazione malattia,
    ai sensi dell’articolo 45-sexies, comma 7. Tali parametri specifici sono calcolati in modo tale da
    assicurare che l’impresa ottemperi all’articolo 45-ter, commi 3 e 4.

Art. 46
(abrogato)
246

244 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 51, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
245 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 51, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
246 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 52, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 46 disponeva:
“Art. 46
(Quota di garanzia)

  1. Un terzo del margine di solvibilità richiesto rappresenta la quota di garanzia.
  2. La quota di garanzia dell’impresa che esercita i rami vita, fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale
    sociale o del fondo di garanzia, non può in nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro .
  3. La quota di garanzia dell’impresa che esercita i rami danni, fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale
    sociale o del fondo di garanzia, non può in nessun caso essere inferiore a due milioni di euro . Qualora l’impresa sia
    autorizzata all’esercizio dei rami 10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui all’articolo 2, comma 3, la quota di garanzia non può in
    nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro . Qualora l’autorizzazione comprenda più rami di assicurazione si ha
    riguardo al solo ramo per il cui esercizio è richiesto l’importo più elevato.
    3-bis. L’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio dei rami danni che esercita congiuntamente l’attività di
    riassicurazione dispone, rispetto a tutte le attività esercitate, della quota di garanzia conformemente all’articolo 66-
    sexies, nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:
    a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 per cento dei premi totali;

[99]
Sezione III

MODELLI INTERNI COMPLETI O PARZIALI247

Art. 46-bis

(Autorizzazione all’utilizzo dei modelli interni completi o parziali: disposizioni generali)248

  1. L’impresa può essere autorizzata dall’IVASS a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità
    utilizzando un modello interno completo o uno o più modelli parziali, in coerenza con le
    disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili.
  2. L’impresa può utilizzare modelli interni parziali, per il calcolo di uno o più dei seguenti
    elementi:
    a) uno o più moduli di rischio, o sottomoduli, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base di
    cui agli articoli 45-sexies e 45-septies;
    b) il requisito patrimoniale per il rischio operativo di cui all’articolo 45-decies;
    c) l’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle
    imposte differite di cui all’articolo 45-undecies.
  3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l’impresa può applicare modelli parziali a tutta
    l’attività o solo ad uno o più settori di attività rilevanti.
  4. L’impresa allega alla richiesta di autorizzazione tutti i documenti necessari a comprovare che
    il modello interno soddisfi i requisiti di cui agli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-
    duodecies, 46-terdecies, 46-quaterdecies.
  5. Se la richiesta di autorizzazione si riferisce ad un modello interno parziale, i requisiti di cui
    agli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-terdecies, 46-quaterdecies
    sono adeguati all’applicazione limitata del modello.
  6. L’IVASS rilascia l’autorizzazione di cui al comma 1 entro sei mesi dal ricevimento della
    richiesta completa della documentazione previo accertamento della adeguatezza dei sistemi di
    identificazione, misurazione, monitoraggio, gestione e segnalazione dei rischi dell’impresa ed in
    particolare della conformità del modello interno ai requisiti di cui ai commi 4 e 5.
  7. In caso di diniego dell’autorizzazione all’utilizzo del modello interno, l’IVASS provvede con
    decisione motivata.

b) i premi di riassicurazione raccolti superano cinquanta milioni di euro;
c) le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 per cento delle riserve tecniche totali .

  1. La quota di garanzia è coperta esclusivamente mediante gli elementi patrimoniali di cui all’articolo 44, comma 2, al
    netto degli elementi immateriali di cui al provvedimento previsto dal comma 5 del medesimo articolo.
  2. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono aumentati annualmente, con regolamento adottato dall’ISVAP, in base
    all’incremento dell’indice europeo dei prezzi al consumo, pubblicato da Eurostat, salvo che gli incrementi siano inferiori
    al cinque per cento.
    247 Sezione inserita dall’articolo 1, comma 53, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    248 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 53, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[100]

  1. A seguito del rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo di un modello interno, di cui al comma 1,
    l’IVASS può richiedere all’impresa, con decisione motivata, di fornire una stima del Requisito
    Patrimoniale di Solvibilità calcolato conformemente alla formula standard di cui alla Sezione II
    del presente Capo.

Art. 46-ter

(Autorizzazione all’utilizzo dei modelli interni parziali: disposizioni specifiche)249

  1. Ai fini dell’autorizzazione di cui all’articolo 46-bis il modello interno parziale può essere
    autorizzato solo se tale modello soddisfa i criteri di cui al medesimo articolo e le seguenti
    condizioni aggiuntive:
    a) l’ambito di applicazione limitato è adeguatamente motivato dall’impresa;
    b) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato utilizzando il modello parziale riflette in
    maniera più appropriata il profilo di rischio dell’impresa ed in particolare è conforme ai principi di
    cui alla Sezione I del presente Capo;
    c) la struttura è coerente con i principi di cui alla Sezione I del presente Capo, in modo tale che
    sia possibile la piena integrazione del modello interno parziale nella formula standard.
  2. Nell’ambito del procedimento di valutazione della richiesta di autorizzazione all’utilizzo di un
    modello interno parziale che si applica, con riguardo ad un modulo di rischio specifico, soltanto
    a taluni sottomoduli o a taluni settori di attività dell’impresa o a parti di entrambi, l’IVASS può
    richiedere all’impresa di presentare un piano di transizione realistico per l’estensione dell’ambito
    di applicazione del modello.
  3. Il piano di transizione di cui al comma 2 indica le modalità con cui l’impresa intende
    estendere l’ambito di applicazione del modello parziale di cui al comma 1 ad altri sottomoduli o
    settori di attività per garantire che il modello copra una parte predominante delle sue operazioni
    di assicurazione con riguardo a tale modulo di rischio specifico.
    Art. 46-quater

(Politica per la modifica dei modelli interni completi e parziali)250

  1. L’impresa può modificare il modello interno conformemente alla politica approvata dall’IVASS
    nell’ambito del procedimento di autorizzazione del modello interno completo o parziale ai sensi
    dell’articolo 46-bis.
  2. La politica di cui al comma 1 comprende la specificazione delle modifiche minori e delle
    modifiche rilevanti da apportare al modello interno.
  3. Le modifiche rilevanti al modello interno e le modifiche della politica di cui al comma 1, sono
    soggette all’autorizzazione dell’IVASS, come previsto dall’articolo 46-bis.
  4. Le modifiche minori al modello interno non sono soggette all’autorizzazione dell’IVASS nella
    misura in cui sono conformi alla politica di cui al comma 1.

249 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 53, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
250 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 53, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[101]
Art. 46-quinquies

(Responsabilità del consiglio di amministrazione relativa ai modelli interni)251

  1. Il consiglio di amministrazione dell’impresa approva la richiesta di autorizzazione all’utilizzo
    del modello interno da inviare all’IVASS ai sensi dell’articolo 46-bis, nonché la richiesta di
    autorizzazione di eventuali modifiche rilevanti da apportare successivamente a tale modello.
  2. Il consiglio di amministrazione pone in essere sistemi atti a garantire che il modello interno
    funzioni adeguatamente su base continuativa.
    Art. 46-sexies
    (Ritorno alla formula standard)252
  3. L’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione all’utilizzo di un modello interno completo o
    parziale ai sensi dell’articolo 46-bis non ritorna a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità
    o una parte di esso in base alla formula standard secondo quanto previsto dalla Sezione II del
    presente Capo, salvo che sussistano circostanze debitamente motivate e previa autorizzazione
    dell’IVASS.

Art. 46-septies

(Non conformità del modello interno)253

  1. L’impresa, autorizzata ad utilizzare un modello interno ai sensi dell’articolo 46-bis, che cessa
    di rispettare i requisiti di cui agli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-
    terdecies, 46-quaterdecies, presenta tempestivamente all’IVASS un piano che preveda il
    ripristino entro un periodo di tempo ragionevole della conformità o dimostra che l’effetto della
    non conformità è irrilevante.
  2. Qualora l’impresa non riesca ad attuare il piano di cui al comma 1, l’IVASS può imporre
    all’impresa di ritornare a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità conformemente alla
    formula standard di cui alla Sezione II del presente Capo.
    Art. 46-octies

(Scostamenti significativi dalle ipotesi sottese alla formula standard)254

  1. L’IVASS, qualora sia inappropriato calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità
    conformemente alla formula standard perché il profilo di rischio dell’impresa si discosta
    significativamente dalle ipotesi sottostanti al calcolo della formula standard, può chiedere
    all’impresa, con decisione motivata, di utilizzare un modello interno per calcolare il Requisito
    Patrimoniale di Solvibilità o i moduli di rischio rilevanti di quest’ultimo.

251 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 53, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
252 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 53, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
253 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 53, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
254 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 53, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[102]
Art. 46-novies
(Prova dell’utilizzo)255

  1. L’impresa dimostra che il modello interno completo o parziale è ampiamente utilizzato e
    svolge un ruolo importante nel sistema di governo societario di cui al Titolo III, Capo I, Sezione
    II, in particolare:
    a) nel sistema di gestione dei rischi di cui all’articolo 30-bis e nei processi decisionali;
    b) nei processi di valutazione e di allocazione del capitale economico e di solvibilità, compresa
    la valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui all’articolo 30-ter.
  2. L’impresa dimostra che la frequenza del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità
    tramite il modello interno è coerente con la frequenza con la quale utilizza tale modello interno
    per le altre finalità di cui al comma 1.
  3. Il consiglio di amministrazione garantisce la costante adeguatezza della struttura e del
    funzionamento del modello interno ed assicura che il modello interno continui a riflettere in
    maniera appropriata il profilo di rischio dell’impresa.

Art. 46-decies
(Standard di qualità statistica)256

  1. L’impresa assicura che il modello interno, ed in particolare il calcolo della distribuzione di
    probabilità prevista (probability distribution forecast) ad esso sottostante, sia conforme ai criteri
    di cui al presente articolo.
  2. L’impresa utilizza, ai fini del calcolo della distribuzione di probabilità prevista, metodi basati
    su tecniche attuariali e statistiche adeguate, applicabili e pertinenti, nonché coerenti con i
    metodi utilizzati per calcolare le riserve tecniche. I metodi per il calcolo della distribuzione di
    probabilità prevista sono basati su informazioni attuali e credibili e su ipotesi realistiche.
    L’impresa giustifica all’IVASS, laddove richiesto, le ipotesi sottese al modello interno.
  3. L’impresa utilizza per il modello interno dati accurati, completi e adeguati ed aggiorna almeno
    annualmente le serie di dati utilizzati nel calcolo della distribuzione di probabilità prevista.
  4. Indipendentemente dal metodo scelto per il calcolo della distribuzione di probabilità prevista,
    l’impresa assicura che la capacità del modello interno di classificare i rischi è sufficiente a
    garantire che tale modello sia ampiamente utilizzato e svolga un ruolo importante nel sistema di
    governo societario, in particolare nel sistema di gestione dei rischi e nei processi decisionali
    nonché nell’allocazione del capitale conformemente all’articolo 46-novies.
  5. Il modello interno copre tutti i rischi sostanziali ai quali l’impresa è esposta ed almeno i rischi
    di cui all’articolo 45-ter, comma 5.
  6. Ai fini degli effetti di diversificazione, l’impresa può tenere conto nel proprio modello interno
    delle interdipendenze all’interno e tra le categorie di rischio, purché l’IVASS giudichi adeguato il
    sistema utilizzato per misurare tali effetti di diversificazione.
    255 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 53, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    256 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 53, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[103]

  1. L’impresa può tenere pienamente conto dell’effetto delle tecniche di mitigazione del rischio
    nel proprio modello interno, nella misura in cui il rischio di credito e altri rischi derivanti dall’uso
    di tali tecniche di mitigazione del rischio siano adeguatamente riflessi nel proprio modello
    interno.
  2. L’impresa valuta accuratamente nel proprio modello interno i rischi particolari connessi alle
    garanzie finanziarie e alle opzioni contrattuali, laddove siano significativi. L’impresa valuta
    altresì i rischi connessi alle opzioni esistenti per i contraenti per le imprese di assicurazione e
    riassicurazione. A tal fine l’impresa tiene conto dell’impatto che le future variazioni delle
    condizioni finanziarie e non finanziarie possono avere sull’esercizio di tali opzioni.
  3. L’impresa può tenere conto, nel proprio modello interno, delle future azioni gestionali che
    prevede ragionevolmente di attuare in circostanze specifiche, prendendo in considerazione
    anche i tempi necessari per l’attuazione di tali azioni.
  4. L’impresa tiene conto nel proprio modello interno di tutti i pagamenti che prevede di
    effettuare a favore di contraenti, beneficiari, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni
    assicurative, indipendentemente dal fatto che questi pagamenti siano o meno contrattualmente
    garantiti.

Art. 46-undecies
(Standard di calibrazione)257

  1. L’impresa può utilizzare per il modello interno un periodo di tempo o una misura di rischio
    diversi da quelli di cui all’articolo 45-ter, commi 3 e 4 nella misura in cui le risultanze di tale
    modello interno possano essere utilizzate da tale impresa per calcolare il Requisito Patrimoniale
    di Solvibilità in modo da fornire ai contraenti, ai beneficiari, agli assicurati e agli altri aventi diritto
    a prestazioni assicurative un livello di tutela equivalente a quello derivante dall’utilizzo dei
    parametri di cui all’articolo 45-ter.
  2. L’impresa, laddove sia possibile, deriva il Requisito Patrimoniale di Solvibilità direttamente
    dalla distribuzione di probabilità prevista prodotta dal proprio modello interno, utilizzando la
    misura del valore a rischio di cui all’articolo 45-ter, comma 4.
  3. Nel caso in cui l’impresa non possa derivare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità
    direttamente dalla distribuzione di probabilità prevista prodotta dal proprio modello interno,
    l’IVASS può autorizzare l’uso di approssimazioni nel processo di calcolo del Requisito
    Patrimoniale di Solvibilità nella misura in cui tale impresa possa dimostrare che i contraenti e gli
    assicurati beneficiano di un livello di tutela equivalente a quello di cui all’articolo 45-ter.
  4. L’IVASS può imporre all’impresa di applicare il modello interno a portafogli di riferimento
    rilevanti, utilizzando ipotesi basate su dati esterni anziché interni, per verificare la calibrazione
    del modello interno e per controllare che le specifiche di tale modello siano in linea con la prassi
    di mercato generalmente accettata.

257 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 53, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[104]
Art. 46-duodecies
(Attribuzione di utili e di perdite)258

  1. L’impresa esamina, almeno una volta all’anno, le cause e le fonti degli utili e delle perdite per
    ciascuno dei principali settori di attività.
  2. L’impresa dimostra le modalità con cui la categorizzazione dei rischi adottata nel modello
    interno spieghi le cause e le fonti degli utili e delle perdite. La categorizzazione dei rischi e
    l’attribuzione degli utili e delle perdite riflettono il profilo di rischio dell’impresa.

Art. 46-terdecies
(Standard di convalida)259

  1. L’impresa adotta un ciclo regolare di convalida del proprio modello interno che include, con
    riferimento a tale modello, il monitoraggio del corretto funzionamento, il riesame della continua
    adeguatezza delle specifiche e il raffronto delle risultanze con i dati tratti dall’esperienza.
  2. L’impresa include nella procedura di convalida del modello interno un processo statistico
    efficace che consenta all’impresa medesima di dimostrare all’IVASS che i requisiti patrimoniali
    che risultano da tale modello sono appropriati.
  3. L’impresa utilizza metodi statistici che consentano di verificare l’appropriatezza della
    distribuzione di probabilità prevista sia rispetto all’esperienza passata sia rispetto a tutti i nuovi
    dati rilevanti e alle nuove informazioni relativi a tale distribuzione di probabilità.
  4. L’impresa include nella procedura di convalida del modello interno un’analisi della stabilità di
    tale modello ed in particolare la verifica della sensibilità delle risultanze a variazioni delle
    principali ipotesi sottostanti. Tale procedura di convalida include altresì la valutazione
    dell’accuratezza, della completezza e dell’adeguatezza dei dati utilizzati nel modello interno.

Art. 46-quaterdecies
(Standard di documentazione)260

  1. L’impresa documenta la struttura e i dettagli operativi del modello interno utilizzato.
  2. La documentazione di cui al comma 1:
    a) dimostra l’osservanza degli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-
    terdecies;
    b) fornisce un quadro dettagliato della teoria, delle ipotesi e delle basi matematica ed empirica
    che sottendono il modello interno;
    c) indica eventuali circostanze in cui il modello interno non funziona in modo efficace.
  3. L’impresa documenta ogni modifica rilevante apportata al proprio modello interno
    conformemente all’articolo 46-quater.
    258 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 53, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    259 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 53, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    260 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 53, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[105]
Art. 46-quinquiesdecies
(Modelli e dati esterni)261

  1. L’impresa che utilizza un modello o dati provenienti da terzi rispetta in ogni caso tutti i
    requisiti che si applicano ai modelli interni conformemente agli articoli 46-novies, 46-decies, 46-
    undecies, 46-duodecies, 46-terdecies, 46-quaterdecies ed alle relative disposizioni di
    attuazione.

Art. 47
(abrogato)
262

Sezione IV

REQUISITO PATRIMONIALE MINIMO263

Art. 47-bis

(Requisito Patrimoniale Minimo: disposizioni generali)264

  1. L’impresa detiene fondi propri di base ammissibili in misura tale da coprire il Requisito
    Patrimoniale Minimo.

Art. 47-ter

(Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo)265

  1. Il Requisito Patrimoniale Minimo è calcolato conformemente alle relative disposizioni di
    attuazione adottate dalla Commissione europea nel rispetto dei seguenti principi:
    a) è calcolato in modo chiaro e semplice, al fine di garantire la possibilità di una revisione;
    b) corrisponde ad un importo di fondi propri di base ammissibili al di sotto del quale i contraenti,
    i beneficiari, gli assicurati e gli altri aventi diritto a prestazioni assicurative sarebbero esposti ad
    un livello di rischio inaccettabile qualora all’impresa fosse consentito di continuare la propria
    attività;
    c) la funzione lineare di cui al comma 2, utilizzata per calcolare il Requisito Patrimoniale Minimo,
    è calibrata sul valore a rischio dei fondi propri di base dell’impresa con un livello di confidenza
    dell’ottantacinque per cento (85%) su un periodo di un anno;
    d) il livello minimo assoluto è pari a:
    261 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 53, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    262 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 54, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 47 disponeva:
    “Art. 47
    (Cessione dei rischi in riassicurazione)
  2. L’ISVAP può non tener conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e del calcolo del margine di solvibilità, della
    cessione dei rischi in riassicurazione ad imprese aventi la sede legale in Stati terzi che non abbiano istituito un proprio
    legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro.
  3. La decisione dell’ISVAP deve essere motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilità delle imprese
    riassicuratrici”.
    263 Sezione inserita dall’articolo 1, comma 55, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    264 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 55, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    265 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 55, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[106]

1) 2.500.000 euro per le imprese di assicurazione danni, comprese le imprese di assicurazione
captive, salvo il caso in cui sia coperta la totalità o parte dei rischi compresi in uno dei rami da
10 a 15 elencati all’articolo 2, comma 3, nel qual caso non può essere inferiore a 3.700.000
euro;
2) 3.700.000 euro per le imprese di assicurazione vita, comprese le imprese di assicurazione
captive;
3) 6.200.000 euro, ossia la somma degli importi di cui ai numeri 1) e 2) per le imprese che
esercitano congiuntamente i rami vita e danni.

  1. Fatto salvo il comma 3, il Requisito Patrimoniale Minimo è calcolato come funzione lineare di
    un insieme o sottoinsieme delle seguenti variabili: riserve tecniche, premi contabilizzati, capitale
    a rischio, imposte differite e costi amministrativi dell’impresa. Le variabili utilizzate sono
    calcolate al netto della riassicurazione.
  2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera d), il Requisito Patrimoniale Minimo non può
    scendere al di sotto del venticinque per cento (25%) né superare il quarantacinque per cento
    (45%) del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell’impresa, calcolato conformemente alle
    Sezioni II e III del presente Capo, ivi incluse le eventuali maggiorazioni del capitale imposte ai
    sensi dell’articolo 47-sexies.
  3. Fino al 31 dicembre 2017, l’IVASS ha la facoltà di esigere che l’impresa applichi le
    percentuali di cui al comma 3 solo al Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato
    conformemente alla Sezione II del presente Capo.
  4. L’impresa calcola il Requisito Patrimoniale Minimo almeno ogni tre mesi e comunica il
    risultato di tale calcolo all’IVASS.
  5. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 3 l’impresa non è tenuta a calcolare il proprio
    Requisito Patrimoniale di Solvibilità su base trimestrale.
  6. Se il Requisito Patrimoniale Minimo di cui al comma 5 coincide con uno dei limiti di cui al
    comma 3, l’impresa fornisce all’IVASS le informazioni necessarie a comprendere
    adeguatamente le ragioni per cui si è verificata tale coincidenza.

Capo IV-ter

INFORMATIVA E PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE266

Art. 47-quater

(Requisiti dell’informativa all’IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio)267

  1. L’impresa trasmette all’IVASS le informazioni necessarie, tenuto conto degli obiettivi di
    vigilanza di cui agli articoli 3 e 5, al fine di consentire all’IVASS di effettuare il processo di
    controllo prudenziale di cui all’articolo 47-quinquies. Le informazioni da trasmettere, secondo
    quanto stabilito dall’IVASS con regolamento268, includono almeno elementi per:
    266 Capo inserito dall’articolo 1, comma 55, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    267 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 55, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    268 Regolamento IVASS n.33 del 6 dicembre 2016

[107]

a) valutare il sistema di governo societario adottato dalle imprese, l’attività che esse esercitano,
i principi di valutazione applicati a fini di solvibilità, i rischi cui sono esposte e i sistemi di
gestione dei rischi, nonché la loro struttura patrimoniale, il loro fabbisogno di capitale e la loro
gestione del capitale;
b) adottare tutte le decisioni opportune derivanti dall’esercizio delle funzioni e dei poteri di
vigilanza.

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 190, commi 1-bis e 1-ter, l’IVASS determina, con
    regolamento269

, la natura, la portata e il formato delle informazioni di cui al comma 1 che
l’impresa è tenuta a presentare in periodi predefiniti, in caso di eventi predefiniti e in caso di
indagini in merito alla situazione dell’impresa.

  1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 47-ter, comma 5, quando le informazioni devono
    essere fornite a scadenze determinate inferiori all’anno, l’IVASS può limitare le informazioni se:
    a) fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto alla natura, alla
    portata e alla complessità dei rischi inerenti all’attività dell’impresa;
    b) le informazioni sono trasmesse almeno una volta l’anno.
  2. Il comma 3 non si applica se le informazioni periodiche di vigilanza riguardino imprese di
    assicurazione o di riassicurazione facenti parte di un gruppo come definito dall’articolo 210 a
    meno che l’impresa non riesca a dimostrare all’IVASS che una frequenza superiore all’anno è
    inopportuna data la natura, la portata e la complessità dei rischi inerenti all’attività del gruppo.
  3. Limitazioni alle informazioni periodiche di vigilanza sono concesse solo alle imprese che non
    rappresentano più del 20 per cento del mercato nazionale rispettivamente vita e danni. La quota
    di mercato danni si basa su premi lordi contabilizzati e la quota vita sulle riserve tecniche lorde.
  4. L’IVASS, in sede di concessione delle limitazioni di cui ai commi 3 e 5, tiene conto delle
    dimensioni delle imprese dando priorità alle imprese di dimensioni minori.
  5. L’IVASS può limitare o esonerare l’impresa dall’obbligo di presentazione periodica delle
    informazioni analitiche di vigilanza quando:
    a) fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto alla natura, alla
    portata e alla complessità dei rischi inerenti all’attività dell’impresa;
    b) fornire tali informazioni non è necessario ai fini di una vigilanza efficace dell’impresa;
    c) l’esonero non mina la stabilità dei sistemi finanziari interessati nell’Unione; e
    d) l’impresa è in grado di fornire informazioni su base ad hoc.
  6. L’IVASS non esonera dall’obbligo di fornire informazioni analitiche le imprese facenti parte di
    un gruppo ai sensi dell’articolo 210 a meno che l’impresa non dimostri all’IVASS che
    un’informativa di questo tipo è inopportuna data la natura, la portata e la complessità dei rischi
    inerenti all’attività del gruppo e tenuto conto dell’obiettivo della stabilità finanziaria.

269 Regolamento IVASS n.33 del 6 dicembre 2016.

[108]

  1. Esoneri all’obbligo di fornire informazioni analitiche sono concessi solo alle imprese che non
    rappresentino più del 20 per cento del mercato nazionale rispettivamente vita e danni, ove la
    quota di mercato danni si basa su premi lordi contabilizzati e la quota vita sulle riserve tecniche
    lorde.
  2. L’IVASS, in sede di concessione delle deroghe di cui ai commi 7, 8 e 9, tiene conto delle
    dimensioni delle imprese dando priorità alle imprese di dimensioni minori.
  3. Ai fini dell’esercizio del potere di limitazione o di esonero delle informazioni da trasmettere
    di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, l’IVASS valuta nell’ambito del processo di controllo
    prudenziale di cui all’articolo 47-quinquies se l’informativa è eccessivamente onerosa in
    rapporto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi insiti nell’attività dell’impresa,
    tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
    a) il volume dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi dell’impresa;
    b) la volatilità delle prestazioni e dei sinistri coperti dall’impresa;
    c) i rischi di mercato generati dagli investimenti dell’impresa;
    d) il livello delle concentrazioni di rischi;
    e) il numero totale dei rami assicurativi vita e danni per cui l’autorizzazione è concessa;
    f) i possibili effetti della gestione degli attivi dell’impresa sulla stabilità finanziaria;
    g) i sistemi e le strutture dell’impresa preposte alle informazioni di vigilanza e la politica scritta
    sull’informativa di cui all’articolo 30, comma 5;
    h) l’idoneità dei sistemi di governo societario dell’impresa;
    i) il livello dei fondi propri a fronte del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito
    Patrimoniale Minimo;
    l) il fatto che l’impresa sia o meno un’impresa captive.
    Art. 47-quinquies
    (Processo di controllo prudenziale)270
  4. L’IVASS riesamina e valuta le strategie, i processi e le procedure di reportistica adottati
    dall’impresa per rispettare le norme del presente codice e delle disposizioni dell’ordinamento
    dell’Unione europea direttamente applicabili. Il processo di controllo prudenziale include la
    verifica dei requisiti qualitativi relativi al sistema di governo societario, la valutazione dei rischi a
    cui le imprese sono o potrebbero essere esposte e la valutazione della capacità dell’ impresa di
    valutare tali rischi tenuto conto del contesto in cui la stessa svolge l’attività.
  5. L’IVASS esamina e valuta, in particolare, che le imprese rispettino le disposizioni relative:
    a) al sistema di governo societario, inclusa la valutazione interna del rischio e della solvibilità di
    cui al Titolo III, Capo I, Sezione II;
    b) alle riserve tecniche di cui al Titolo II, Capo II;
    c) ai requisiti patrimoniali di cui al Titolo III, Capo IV-bis;
    d) agli investimenti di cui agli articoli 37-ter, 38 e 41;
    e) alla qualità ed alla quantità dei fondi propri di cui al Titolo III, Capo IV;
    f) ai requisiti relativi ai modelli interni completi o parziali di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione
    III.

270 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 55, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[109]

  1. L’IVASS monitora con adeguati strumenti l’impresa al fine di rilevare qualsiasi deterioramento
    delle condizioni finanziarie e di verificare come l’impresa vi abbia posto rimedio.
  2. L’IVASS valuta:
    a) l’adeguatezza dei metodi e delle prassi applicati dall’impresa per identificare possibili eventi o
    cambiamenti futuri delle condizioni economiche che potrebbero avere effetti negativi sulla
    situazione finanziaria globale dell’ impresa.
    b) la capacità dell’ impresa di far fronte a tali eventi o cambiamenti futuri delle condizioni
    economiche.
  3. Nell’ambito del processo di controllo prudenziale l’IVASS, in aggiunta al calcolo del Requisito
    Patrimoniale di Solvibilità, ove appropriato può utilizzare gli strumenti quantitativi necessari a
    consentire la valutazione della capacità delle imprese di far fronte a possibili eventi o
    cambiamenti futuri delle condizioni economiche che potrebbero avere effetti negativi sulla loro
    situazione finanziaria globale. L’IVASS può imporre all’impresa di attuare verifiche o analisi
    corrispondenti.
  4. L’IVASS, in caso di deficienze o carenze individuate nel quadro del processo di controllo
    prudenziale, adotta le misure che ritiene più appropriate tra quelle previste nei Titoli XIV, XVI e
    XVIII.
  5. Il processo di controllo prudenziale si svolge periodicamente. L’IVASS stabilisce con
    regolamento la frequenza minima e l’ambito del processo di controllo prudenziale in funzione
    della natura, della portata e della complessità delle attività dell’impresa.

Art. 47-sexies
(Maggiorazione del capitale)271

  1. All’esito del processo di controllo prudenziale di cui all’articolo 47-quinquies l’IVASS, in
    circostanze eccezionali, può, con provvedimento motivato, imporre una maggiorazione del
    capitale dell’impresa qualora ricorrano le seguenti condizioni:
    a) a giudizio dell’IVASS, il profilo di rischio dell’impresa si discosta significativamente dalle
    ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato con la formula standard secondo
    quanto disposto dal Titolo II, Capo IV-bis, Sezione II e:
    1) l’utilizzo di un modello interno di cui all’articolo 46-octies è inadeguato o è risultato inefficace;
    oppure
    2) un modello interno completo o parziale di cui all’articolo 46-octies è in via di predisposizione;
    b) a giudizio dell’IVASS, il profilo di rischio dell’impresa si discosta significativamente dalle
    ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato con un modello interno o un
    modello interno parziale secondo quanto disposto dal Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III in
    quanto il modello non tiene conto in misura sufficiente di taluni rischi quantificabili e l’impresa
    non è riuscita ad adattare il modello al proprio profilo di rischio entro il termine stabilito
    dall’IVASS;
    271 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 55, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[110]

c) il sistema di governo societario dell’impresa differisce in modo significativo dalle disposizioni
di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II e tali difformità impediscono all’impresa di individuare,
misurare, monitorare, gestire e segnalare correttamente i rischi a cui è o potrebbe essere
esposta, ed altre misure adottabili dall’IVASS non sarebbero idonee, entro un congruo periodo
di tempo, a sanare in modo adeguato le carenze riscontrate.
d) l’impresa applica l’aggiustamento di congruità di cui all’articolo 36-quinquies, l’aggiustamento
per la volatilità di cui all’articolo 36-septies o le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e
344-decies e l’IVASS conclude che il profilo di rischio dell’impresa si discosta in modo
significativo dalle ipotesi sottese a dette correzioni, rettifiche e misure transitorie.

  1. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), la maggiorazione del capitale è calcolata in modo
    tale da garantire che l’impresa rispetti l’articolo 45-ter, commi 3 e 4.
  2. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), la maggiorazione del capitale è commisurata ai rischi
    sostanziali imputabili alle carenze che hanno indotto l’IVASS ad imporre tale maggiorazione.
  3. Nei casi di cui al comma 1, lettera d), la maggiorazione del capitale è commisurata ai rischi
    sostanziali legati agli scostamenti.
  4. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), l’IVASS verifica che l’impresa adotti ogni iniziativa
    necessaria a rimediare alle carenze che hanno determinato l’imposizione della maggiorazione
    del capitale.
  5. L’IVASS riesamina, almeno annualmente, l’imposizione della maggiorazione del capitale e
    revoca tale imposizione nel caso in cui l’impresa abbia sanato le carenze riscontrate.
  6. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità comprendente la maggiorazione del capitale imposta
    sostituisce il Requisito Patrimoniale di Solvibilità inadeguato.
  7. Fermo quanto disposto al comma 7, ai fini del calcolo del margine di rischio di cui all’articolo
    36-ter, commi 9, 10 e 11, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità non include la maggiorazione
    del capitale imposta nel caso di cui al comma 1, lettera c).
  8. L’IVASS con regolamento, detta disposizioni per l’applicazione delle maggiorazioni di capitale
    di cui al presente articolo.

Art. 47-septies

(Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: contenuto)272

  1. L’impresa, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 190, commi 1-bis e 1-ter, pubblica
    annualmente una relazione sulla propria solvibilità e condizione finanziaria e la trasmette
    all’IVASS congiuntamente alle informazioni di cui all’articolo 47-quater, comma 1.
  2. La relazione di cui al comma 1 include le informazioni, riportate integralmente o mediante il
    riferimento ad altre informazioni, equivalenti per natura e portata, pubblicate in attuazione di
    altre prescrizioni legislative o regolamentari, concernenti:
    a) la descrizione dell’attività e i risultati di gestione dell’impresa;
    272 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 55, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[111]

b) la descrizione del sistema di governo societario e la valutazione della adeguatezza di tale
sistema rispetto al profilo di rischio dell’impresa;
c) separatamente per ciascuna categoria di rischio, la descrizione dell’esposizione, della
concentrazione, della mitigazione e della sensitività;
d) separatamente per attività, riserve tecniche e altre passività, la descrizione delle basi e dei i
metodi utilizzati per la loro valutazione, congiuntamente alla spiegazione di eventuali differenze
rilevanti rispetto alle basi e ai metodi utilizzati per la loro valutazione nel bilancio;
e) la descrizione della gestione del capitale contenente almeno:
1) la struttura e l’importo dei fondi propri, nonché la loro qualità;
2) gli importi del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo;
3) l’esercizio della opzione di cui all’articolo 45-novies utilizzata ai fini del calcolo del Requisito
Patrimoniale di Solvibilità;
4) le informazioni che consentono un’adeguata comprensione delle principali differenze tra le
ipotesi sottese alla formula standard e quelle di ciascun modello interno utilizzato dall’impresa
per il calcolo del proprio Requisito Patrimoniale di Solvibilità;
5) l’importo corrispondente all’inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo o ogni grave
inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità rilevata durante il periodo oggetto della
relazione, anche se in seguito rimosso, congiuntamente all’illustrazione delle relative cause,
conseguenze e delle eventuali misure correttive adottate.

  1. Quando si applica l’aggiustamento di congruità di cui all’articolo 36-quinquies, la descrizione
    di cui al comma 2, lettera d), riguarda, oltre all’aggiustamento, anche il portafoglio degli impegni
    e gli attivi dedicati cui l’aggiustamento stesso si applica nonché la quantificazione dell’impatto
    dell’azzeramento dell’aggiustamento di congruità sulla situazione finanziaria dell’impresa. La
    descrizione di cui al comma 2, lettera d), indica anche se l’impresa utilizza l’aggiustamento per
    la volatilità di cui all’articolo 36-sexies e quantifica l’impatto dell’azzeramento dell’aggiustamento
    per la volatilità sulla situazione finanziaria dell’impresa.
  2. La descrizione di cui al comma 2, lettera e), numero 1) comprende un’analisi relativa ad ogni
    cambiamento significativo rispetto al precedente periodo oggetto della relazione e l’illustrazione
    di ogni variazione significativa rispetto al valore di tali elementi nel bilancio, nonché una breve
    descrizione della trasferibilità del capitale.
  3. Nella pubblicazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui al comma 2, lettera e),
    numero 2), sono indicati separatamente l’importo calcolato secondo quanto previsto dal Titolo
    III, Capo IV-bis, Sezione II e Sezione III, e l’eventuale importo maggiorato del capitale richiesto
    dall’IVASS ai sensi dell’articolo 47-sexies o l’impatto dei parametri specifici richiesti dall’IVASS
    all’impresa ai sensi dell’articolo 45-terdecies, congiuntamente ad una breve indicazione delle
    motivazioni fornite dall’IVASS.
  4. La pubblicazione di cui al comma 2, lettera e), numero 2), è accompagnata, ove applicabile,
    dall’indicazione che il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è in corso di valutazione da parte
    dell’IVASS.
  5. L’IVASS determina, con regolamento273, gli elementi della relazione di cui al comma 1 che
    sono corredati dalla relazione del revisore legale o della società di revisione legale.
    273 Regolamento IVASS n. 42 del 2 agosto 2018.

[112]
Art. 47-octies

(Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: principi applicabili)274

  1. L’IVASS può esonerare l’impresa dall’obbligo di rendere pubblica un’informazione se la
    pubblicazione:
    a) possa procurare un significativo vantaggio ingiustificato ad operatori concorrenti del mercato;
    b) sia coperta da segreto o se è in ogni caso riservata, in forza di obblighi dell’impresa nei
    confronti dei contraenti o di altri soggetti.
  2. Nel caso di cui al comma 1, l’impresa dichiara nella relazione sulla solvibilità e sulla
    condizione finanziaria l’esonero dall’obbligo di pubblicazione e le relative motivazioni.
  3. L’IVASS autorizza l’impresa ad utilizzare o a fare riferimento alle informazioni pubblicate in
    adempimento di altri obblighi di legge o regolamentari, se tali informazioni sono di natura e
    portata equivalenti a quelle richieste dall’articolo 47-septies.
  4. I commi 1 e 2 non si applicano alle informazioni di cui all’articolo 47-septies, comma 2, lettera
    e).
  5. L’IVASS con regolamento275 determina modalità, termini e contenuti della relazione di
    solvibilità e sulla condizione finanziaria.

Art. 47-novies

(Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: aggiornamenti e informazioni

facoltative aggiuntive)276

  1. Nel caso si verifichino circostanze rilevanti che abbiano un impatto significativo sulle
    informazioni pubblicate ai sensi degli articoli 47-septies e 47-octies, l’impresa pubblica
    appropriate informazioni sulla natura e sugli effetti di tali circostanze.
  2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate circostanze rilevanti almeno le seguenti:
    a) l’IVASS, constatata l’inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, ritiene che l’impresa
    non sia in grado di presentare un piano di finanziamento realistico a breve termine o,
    comunque, l’impresa non trasmette tale piano entro un mese dalla data in cui è stata rilevata
    l’inosservanza;
    b) l’IVASS rileva che l’impresa non ha trasmesso un piano di risanamento realistico entro due
    mesi dalla data in cui è stata riscontrata una grave inosservanza del Requisito Patrimoniale di
    Solvibilità.
  3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l’IVASS richiede all’impresa di pubblicare
    immediatamente l’importo corrispondente all’inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo,
    congiuntamente ad una illustrazione delle relative cause e dei relativi effetti per l’impresa,
    incluse le eventuali misure adottate per porvi rimedio. Quando, nonostante il piano di
    finanziamento a breve termine considerato inizialmente realistico, il problema dell’inosservanza
    274 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 55, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    275 Regolamento IVASS n. 33 del 6 dicembre 2016.
    276 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 55, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[113]

del Requisito Patrimoniale Minimo non è stato risolto a distanza di tre mesi dal rilevamento,
l’impresa ne dà comunicazione alla fine di tale periodo, insieme ad una spiegazione della sua
origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali altre misure adottate per porvi rimedio,
nonché le eventuali altre misure correttive previste.

  1. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l’IVASS richiede all’impresa di pubblicare
    immediatamente l’importo corrispondente all’inosservanza, congiuntamente ad una illustrazione
    delle cause e dei relativi effetti per l’impresa, incluse le eventuali misure adottate per porvi
    rimedio. Quando, nonostante il piano di risanamento considerato inizialmente realistico, il
    problema dell’inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità non è stato risolto a
    distanza di sei mesi dal rilevamento, l’impresa ne dà comunicazione alla fine di tale periodo,
    insieme ad una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali
    altre misure per porvi rimedio, nonché le eventuali altre misure correttive.
  2. L’impresa può pubblicare ogni informazione anche di natura esplicativa relativa alla propria
    solvibilità e condizione finanziaria che non sia già soggetta all’obbligo di pubblicazione ai sensi
    degli articoli 47-septies e 47-octies e dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

Articolo 47-decies

(Approvazione della relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria)
277

  1. La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria è soggetta all’approvazione
    del consiglio di amministrazione ed è pubblicata solo dopo tale approvazione.

Art. 47-undecies
(Informativa all’AEAP)278

  1. L’IVASS comunica annualmente all’AEAP le informazioni concernenti:
    a) la maggiorazione media del capitale per impresa e l’attribuzione delle maggiorazioni del
    capitale imposte dall’IVASS durante l’anno precedente, calcolate in misura percentuale del
    Requisito Patrimoniale di Solvibilità, per ciascuna delle seguenti categorie:
    1) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione;
    2) per le imprese di assicurazione che esercitano l’attività nei rami vita;
    3) per le imprese di assicurazione che esercitano l’attività nei rami danni;
    4) per le imprese di assicurazione che esercitano congiuntamente l’attività nei rami vita e danni;
    5) per le imprese che esercitano l’attività di riassicurazione;
    b) per ciascuna informazione di cui alla lettera a), la proporzione delle maggiorazioni del
    capitale imposte rispettivamente in applicazione dell’articolo 47-sexies, comma 1, lettere a), b) e
    c).
    c) il numero delle imprese che beneficiano della limitazione dell’obbligo di informativa periodica
    di vigilanza e il numero di quelle che sono esonerate dalla comunicazione su base analitica
    secondo il disposto dell’articolo 47-quater, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, unitamente al
    volume dei loro requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi
    rispettivamente calcolati in percentuale del totale dei requisiti patrimoniali, dei premi, delle
    277 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 55, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    278 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 55, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[114]

riserve tecniche e degli attivi di tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi
sede nel territorio della Repubblica;
d) il numero dei gruppi che beneficiano della limitazione dell’obbligo di informativa periodica di
vigilanza e il numero di quelli che sono esonerati dalla comunicazione su base analitica
secondo il disposto dell’articolo 216-octies, unitamente al volume dei loro requisiti patrimoniali,
dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi rispettivamente calcolati in percentuale del totale
dei requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi di tutti i gruppi di cui
all’articolo 210.

CAPO V

IMPRESE AVENTI SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO

Art. 48

(Disposizioni applicabili alle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo)
279

  1. La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall’impresa di assicurazione di
    uno Stato terzo, è soggetta alle disposizioni di vigilanza di cui al presente Capo.
  2. L’IVASS esercita i poteri di cui agli articoli 188, 189, 190, 190 bis, comma 1, e 191 anche nei
    confronti della sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall’impresa di
    assicurazione di un Paese terzo.
  3. L’IVASS determina con regolamento le disposizioni applicabili alle sedi secondarie di cui al
    comma 1, anche con riferimento ai requisiti organizzativi e alle condizioni di esercizio ivi inclusi
    quelli applicabili alle sedi secondarie autorizzate ad esercitare congiuntamente i rami vita ed i
    rami infortuni e malattia. Si applicano gli articoli 30-octies, 30-novies, 32, 33, 35, 35-bis e 35-ter.

Art. 48-bis

(Bilancio, registri e scritture contabili)280

  1. La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall’impresa di assicurazione di
    un Paese terzo, è soggetta alle disposizioni in materia di registri, bilancio e scritture contabili di
    cui al Titolo VIII.

279 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 56, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione precedente
recitava: “1. La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall’impresa che ha sede legale in uno Stato
terzo, opera con un’idonea organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo interno. Si
applica l’articolo 30, commi 2 e 3.

  1. Alla sede secondaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 31, 32, 33, 34 e 35”.
    280 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 57, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[115]
Art. 49
(Riserve tecniche)281

  1. L’impresa di assicurazione di un Paese terzo rispetta, per gli impegni di assicurazione e di
    riassicurazione compresi nel portafoglio della sede secondaria, le disposizioni relative alla
    disciplina delle riserve tecniche delle imprese con sede legale nella Repubblica, di cui al Capo
    II, del presente Titolo.
    1-bis. L’impresa di cui al comma 1 valuta le attività e le passività della sede secondaria
    conformemente all’articolo 35-quater, determina i fondi propri della sede secondaria
    conformemente alle disposizioni di cui alle Sezioni I, II, Capo IV, del presente Titolo e investe in
    attività conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 37-ter commi 1, 2, 3, 5 e 6, 38, 41 e
    42.
  2. L’IVASS può richiedere che gli attivi a copertura delle riserve tecniche siano localizzati nel
    territorio della Repubblica, ove ciò sia ritenuto necessario per la salvaguardia degli interessi
    degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

Art. 50

(Calcolo del Requisito Patrimoniale di solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo)282

  1. L’impresa di assicurazione di un Paese terzo dispone, per la sede secondaria, di un importo
    di fondi propri ammissibili, costituito dagli elementi di cui all’articolo 44-decies, comma 3.
    1-bis. L’impresa di cui al comma 1 calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e il Requisito
    Patrimoniale Minimo conformemente alle disposizioni di cui al Capo IV-bis, con riguardo alle
    operazioni realizzate dalla sede secondaria.
    281 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 58, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La precedente versione
    recitava: “1. L’impresa rispetta, per le assicurazioni e le operazioni comprese nel portafoglio della sede secondaria, le
    disposizioni relative alla disciplina delle riserve tecniche delle imprese con sede legale nella Repubblica.
  2. Per la localizzazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche si applicano le disposizioni di cui all’articolo
    38, comma 6. L’ISVAP può tuttavia richiedere che gli attivi siano localizzati nel territorio della Repubblica, ove ciò sia
    ritenuto necessario per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
  3. L’impresa che è autorizzata ad esercitare congiuntamente i rami vita ed i rami infortuni e malattia rispetta le
    disposizioni stabilite per le imprese con sede legale nel territorio della Repubblica”.
    282 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 59, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La precedente versione
    recitava:
    “Art. 50
    (Calcolo del margine di solvibilità e della quota di garanzia)
  4. L’impresa dispone, per la sede secondaria, di un margine di solvibilità costituito secondo le disposizioni del capo IV,
    in quanto applicabili, e calcolato avuto riguardo all’attività svolta dalla sede secondaria secondo quanto previsto con
    regolamento adottato dall’ISVAP.
  5. Il terzo del minimo del margine di solvibilità costituisce la quota di garanzia. La quota non può essere inferiore alla
    metà degli importi previsti dall’articolo 46 per i rami ai quali si riferisce l’autorizzazione.
  6. Le attività costitutive del margine di solvibilità sono localizzate, fino a concorrenza dell’ammontare della quota di
    garanzia, nel territorio della Repubblica, mentre per l’eccedenza possono essere localizzate nel territorio di altri Stati
    membri.
  7. La disposizione del comma 1 non si applica all’impresa autorizzata ad operare anche in altri Stati membri, che sia
    soggetta a vigilanza globale di solvibilità esercitata dalla autorità di controllo di uno di tali Stati ai sensi dell’articolo 51”.

[116]

  1. L’importo ammissibile dei fondi propri di base richiesti a copertura del Requisito Patrimoniale
    Minimo e il minimo assoluto di tale Requisito Patrimoniale Minimo sono costituiti in conformità
    all’articolo 44-decies, comma 4. L’importo ammissibile dei fondi propri di base non può essere
    inferiore alla metà del minimo assoluto previsto dall’articolo 47-ter, comma 1, lettera d).
    2-bis. I fondi propri di base ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo includono
    la cauzione depositata in conformità dell’articolo 28, comma 5.
  2. Le attività a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità sono localizzate, fino a
    concorrenza dell’ammontare del Requisito Patrimoniale Minimo, nel territorio della Repubblica,
    mentre per l’eccedenza possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri.
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 1-bis non si applicano all’impresa autorizzata ad operare anche
    in altri Stati membri, che sia soggetta a vigilanza globale di solvibilità esercitata dalla autorità di
    controllo di uno di tali Stati ai sensi dell’articolo 51.

Art. 51

(Agevolazioni per l’impresa operante in più Stati membri)283

  1. L’impresa di un Paese terzo, che al momento in cui presenta istanza di autorizzazione ad
    operare nel territorio della Repubblica è già autorizzata all’esercizio dei rami vita o dei rami
    danni in uno o più Stati membri o ha presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, può
    chiedere:
    283 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 60, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La precedente versione
    recitava:
    “Art. 51
    (Agevolazioni per l’impresa operante in più Stati membri)
  2. L’impresa, che al momento in cui fa istanza di autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica è già
    autorizzata all’esercizio dei rami vita o dei rami danni in uno o più Stati membri o ha presentato in tali Stati domanda di
    autorizzazione, può chiedere:
    a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nell’articolo 50, comma 1, il margine di solvibilità in funzione
    dell’attività globale esercitata dalle proprie sedi secondarie stabilite nel territorio degli Stati membri;
    b) di poter costituire la cauzione prevista dall’articolo 28, comma 5, soltanto in uno di tali Stati membri;
    c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri, nei quali ha insediato una sede secondaria, le attività
    costitutive della quota minima di garanzia. L’istanza va presentata all’ISVAP ed alle autorità di vigilanza degli altri Stati
    membri interessati.
  3. Le agevolazioni possono essere richieste anche dall’impresa che, dopo aver ottenuto l’autorizzazione ad operare nel
    territorio della Repubblica, insedia una sede secondaria anche nel territorio di un altro Stato membro.
  4. Nella domanda l’impresa deve indicare l’autorità alla quale chiede che venga demandato il controllo di solvibilità per il
    complesso delle attività effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli Stati membri. La domanda deve essere motivata.
    In caso di accoglimento l’impresa deve costituire la cauzione prevista dall’articolo 28, comma 5, nello Stato membro alla
    cui autorità è demandato il controllo della solvibilità per l’insieme delle attività esercitate nel territorio dell’Unione
    europea.
  5. Le agevolazioni possono essere concesse soltanto congiuntamente e con l’accordo di tutte le autorità degli Stati
    membri interessati. Esse hanno effetto dal momento in cui l’autorità prescelta per il controllo della solvibilità globale,
    avuta notizia dell’accordo di tutti gli Stati membri interessati, comunica alle altre autorità di essere disposta ad esercitare
    la vigilanza. Le agevolazioni vengono meno in tutti gli Stati membri interessati in caso di revoca anche da parte di una
    sola delle autorità di vigilanza.
  6. L’impresa alla quale sono state concesse le agevolazioni calcola il margine di solvibilità avendo riguardo all’attività
    complessiva svolta dall’insieme delle sedi secondarie stabilite negli Stati membri”.

[117]

a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nell’articolo 50, comma 1-bis, il Requisito
Patrimoniale di Solvibilità in funzione dell’attività globale esercitata dalle proprie sedi secondarie
stabilite nel territorio degli Stati membri;
b) di poter costituire la cauzione prevista dall’articolo 28, comma 5, soltanto in uno di tali Stati
membri;
c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri, nei quali ha insediato una sede
secondaria, le attività a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo.
1-bis. L’istanza di cui al comma 1 è presentata all’IVASS ed alle autorità di vigilanza degli altri
Stati membri interessati.

  1. Le agevolazioni possono essere richieste anche dall’impresa che, dopo aver ottenuto
    l’autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica, insedia una sede secondaria anche
    nel territorio di un altro Stato membro.
  2. Nella domanda l’impresa deve indicare l’autorità alla quale chiede che venga demandato il
    controllo di solvibilità per il complesso delle attività effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli
    Stati membri. La domanda deve essere motivata. In caso di accoglimento l’impresa deve
    costituire la cauzione prevista dall’articolo 28, comma 5, nello Stato membro alla cui autorità è
    demandato il controllo della solvibilità per l’insieme delle attività esercitate nel territorio
    dell’Unione europea.
  3. Le agevolazioni possono essere concesse soltanto congiuntamente e con l’accordo di tutte le
    autorità degli Stati membri interessati. Esse hanno effetto dal momento in cui l’autorità prescelta
    per il controllo della solvibilità globale, avuta notizia dell’accordo di tutti gli Stati membri
    interessati, comunica alle altre autorità di essere disposta ad esercitare la vigilanza. Le
    agevolazioni vengono meno in tutti gli Stati membri interessati nel caso in cui siano soppresse
    ad iniziativa di uno o più Stati membri interessati.
  4. L’impresa alla quale sono state concesse le agevolazioni calcola il Requisito Patrimoniale di
    Solvibilità avendo riguardo all’attività complessiva svolta dall’insieme delle sedi secondarie
    stabilite negli Stati membri.
  5. L’IVASS collabora con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri al fine di scambiare le
    informazioni necessarie per il controllo della solvibilità globale.

TITOLO IV

IMPRESE LOCALI E PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI284

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
285

284 Rubrica sostituita dall’articolo 1, comma 61, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il titolo, nella precedente
formulazione, era così rubricato: “Disposizioni relative a particolari mutue assicuratrici”.
285 Capo inserito dall’articolo 1, comma 61, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[118]
Art. 51-bis

(Disposizioni relative a imprese locali e a particolari mutue assicuratrici)286

  1. Sono soggette alle disposizioni del presente Titolo:
    a) le imprese di assicurazione locali che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 51-ter, ivi
    incluse le mutue assicuratrici costituite ai sensi dell’articolo 2546 del codice civile, che superano
    gli importi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 52 e che non superano gli importi di cui all’articolo
    51-ter;
    b) le particolari mutue assicuratrici ai sensi dell’articolo 52.
  2. Le imprese di cui al comma 1, lettera a), sono iscritte nella sezione dell’albo delle imprese di
    assicurazione, rubricata “Imprese locali di cui al Titolo IV, Capo II, del Codice delle
    Assicurazioni private”.
  3. Le imprese di cui al comma 1, lettera b), sono iscritte nella sezione dell’albo delle imprese di
    assicurazione, rubricata “Particolari mutue assicuratrici di cui al Titolo IV, Capo III, del Codice
    delle Assicurazioni private”.
  4. L’IVASS dà pronta comunicazione all’impresa interessata dell’iscrizione nell’albo, ai sensi dei
    commi 2 e 3. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione all’albo.

Capo II

IMPRESE DI ASSICURAZIONE LOCALI287

Art. 51-ter

(Nozione di impresa di assicurazione locale)288

  1. L’impresa di assicurazione italiana è qualificata impresa di assicurazione locale ai sensi del
    presente Capo se soddisfa congiuntamente le seguenti condizioni:
    a) l’incasso annuo dei premi lordi contabilizzati dall’impresa non supera euro 5.000.000;
    b) il totale delle riserve tecniche dell’impresa al lordo degli importi recuperabili dai contratti di
    riassicurazione e dalle società veicolo non supera euro 25.000.000;
    c) ove l’impresa faccia parte di un gruppo, il totale delle riserve tecniche del gruppo, al lordo
    degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non supera euro
    25.000.000;
    d) nelle attività dell’impresa non rientrano attività assicurative o riassicurative volte a coprire
    rischi assicurativi di responsabilità, credito e cauzione a meno che non costituiscano rischi
    accessori;
    e) nelle attività dell’impresa non rientrano operazioni riassicurative superiori ad euro 500.000
    del suo incasso annuo di premi lordi contabilizzati o ad euro 2.500.000 delle sue riserve
    tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo,
    ovvero superiori al 10 per cento del suo incasso annuo di premi lordi contabilizzati o delle sue
    riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società
    veicolo.

286 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 61, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
287 Capo inserito dall’articolo 1, comma 61, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
288 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 61, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[119]

  1. L’impresa che rispetta le condizioni di cui al comma 1 non è qualificata impresa di
    assicurazione locale quando:
    a) esercita l’attività assicurativa o riassicurativa in regime di libera prestazione di servizi o di
    stabilimento in altri Stati membri; o
    b) in esito alla sua richiesta è autorizzata all’esercizio dell’attività di assicurazione ai sensi
    dell’articolo 13 o a continuare l’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 13; o
    c) l’incasso annuo di premi lordi contabilizzati o l’ammontare delle riserve tecniche, al lordo
    degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, è prevedibile che
    superi, entro i cinque anni successivi, uno degli importi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del
    comma 1.

Art. 51-quater

(Regime applicabile alle imprese di assicurazione locali)289

  1. L’IVASS individua con regolamento290 le condizioni di accesso, di esercizio e le altre
    disposizioni del presente codice che si applicano alle imprese locali di cui all’articolo 51-ter. In
    ogni caso si applicano gli articoli 12 e 14, comma 3.
  2. Il regime di cui al comma 1 si applica altresì alle imprese autorizzate ai sensi dell’articolo 13
    che non hanno superato per i tre esercizi consecutivi precedenti e verosimilmente non
    supereranno per ulteriori cinque esercizi consecutivi successivi gli importi di cui all’articolo 51-
    ter. L’IVASS determina con regolamento la procedura per l’accertamento dei presupposti per
    l’applicazione del regime di cui al comma 1.
  3. Il regime di cui al comma 1 cessa di applicarsi, a decorrere dal quarto esercizio, qualora
    l’impresa abbia superato per tre esercizi consecutivi gli importi di cui alle lettere a), b), c), e)
    dell’articolo 51-ter. L’IVASS determina con regolamento291 la procedura di accertamento del
    mancato rispetto delle condizioni di cui all’articolo 51-ter e di conseguente presentazione
    dell’istanza di autorizzazione, ai sensi dell’articolo 13, da inviare entro trenta giorni
    dall’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

Capo III

PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI292

Art. 52
(Particolari mutue assicuratrici)
293

  1. La mutua assicuratrice, costituita ai sensi dell’articolo 2546 del codice civile, è qualificata
    particolare mutua assicuratrice ai sensi del presente Capo quando ricorrono le condizioni
    rispettivamente stabilite nei commi 2 e 3. Tale impresa può esercitare l’attività assicurativa nei
    rami vita o nei rami danni e limitatamente al territorio della Repubblica, senza che trovi

289 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 61, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
290 Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016
291 Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016
292 Capo inserito dall’articolo 1, comma 206, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
293 Rubrica sostituita dall’articolo 1, comma 62, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[120]

applicazione la disciplina sui requisiti per l’accesso di cui al capo II del titolo II. Le quote di
partecipazione devono essere rappresentate da azioni294
.

  1. La mutua assicuratrice, ai fini dell’esercizio dei rami vita, deve prevedere nello statuto la
    possibilità di esigere contributi supplementari, o di ridurre le prestazioni, e riscuotere contributi
    annui non superiori ad euro cinquecentomila295
    .
  2. La mutua assicuratrice, ai fini dell’esercizio dei rami danni, deve prevedere nello statuto la
    possibilità di esigere contributi supplementari e riscuotere contributi annui non superiori ad un
    milione di euro, provenienti per almeno la metà dai soci296
    .
  3. Se gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono superati durante tre esercizi consecutivi, a decorrere
    dal quarto esercizio l’impresa cessa di essere qualificata particolare mutua assicuratrice, non è
    più soggetta alle disposizioni del presente Capo ed è tenuta a richiedere l’autorizzazione ai
    sensi dell’articolo 51-quater o ai sensi dell’articolo 13, in caso di superamento degli importi di
    cui all’articolo 51-ter, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio
    nel quale gli importi sono stati superati297
    .

Art. 53
(Attività esercitabili)

  1. L’impresa di cui all’articolo 52, comma 2, può esercitare esclusivamente i rami I e II di cui
    all’articolo 2, comma 1.
  2. L’impresa di cui all’articolo 52, comma 3, non può esercitare i rami 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17
    e 18 di cui all’articolo 2, comma 3.
  3. Le particolari mutue assicuratrici limitano l’oggetto sociale all’esercizio dei soli rami vita o dei
    soli rami danni ed alle operazioni connesse o strumentali. Si applica l’articolo 12298
    .

Art. 54
(abrogato)
299

294 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 62, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La precedente
versione recitava: “1. La società di mutua assicurazione costituita ai sensi dell’articolo 2546 del codice civile può
esercitare l’attività assicurativa nei rami vita o nei rami danni e limitatamente al territorio della Repubblica, senza che
trovi applicazione la disciplina sui requisiti per l’accesso di cui al capo II del titolo II, quando ricorrono le condizioni
rispettivamente stabilite nei commi 2 e 3. Le quote di partecipazione devono essere rappresentate da azioni”.
295 Comma modificato dall’articolo 1, comma 62, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
296 Comma modificato dall’articolo 1, comma 62, lettera d), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
297 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 62, lettera e), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La precedente
versione recitava: “4. Se gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono superati durante tre esercizi consecutivi, a decorrere dal
quarto esercizio la mutua assicuratrice non è più soggetta alle disposizioni del presente titolo ed è tenuta a richiedere
l’autorizzazione di cui all’articolo 13 entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio nel quale
gli importi sono stati superati”.
298 Comma modificato dall’articolo 1, comma 63, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
299 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 64, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 54 disponeva:
“Art. 54
(Requisiti degli esponenti aziendali)

  1. Il Ministro delle attività produttive determina, con il regolamento di cui all’articolo 76, i requisiti di onorabilità e
    indipendenza degli esponenti aziendali e stabilisce requisiti di professionalità che tengano conto delle dimensioni e delle
    limitazioni all’attività esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all’articolo 52”.

[121]
Art. 55
(Autorizzazione)

  1. L’IVASS o, nel caso delle regioni a statuto speciale, l’organo regionale a ciò preposto, fermo
    quanto disposto all’articolo 347, commi 3 e 4, autorizzano le mutue assicuratrici di cui all’articolo
    52300
    .
  2. (abrogato)
    301
    .
  3. L’IVASS, con regolamento, determina, salve le competenze delle regioni a statuto speciale, il
    procedimento per il rilascio, l’estensione ed il diniego dell’autorizzazione. Si applica l’articolo 14,
    comma 3.

Art. 56

(Regime applicabile alle particolari mutue assicuratrici)
302

  1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l’IVASS, determina, con regolamento, la disciplina
    applicabile alle particolari mutue assicuratrici di cui all’articolo 52, tenuto conto delle dimensioni
    e delle limitazioni all’attività assicurativa, e specificamente:
    a) le disposizioni relative all’adeguatezza patrimoniale e organizzativa dell’impresa, gli obblighi
    di tenuta dei registri contabili nonché quelli di comunicazione all’autorità di vigilanza’;
    b) i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità degli esponenti aziendali;
    c) le disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII, XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili303
    .
  2. (abrogato)304
    .
  3. Alle particolari mutue assicuratrici di cui al presente Capo non si applicano gli articoli 2346,
    sesto comma, 2349, secondo comma, 2519, secondo comma, 2526, 2541, 2543, 2544,
    secondo comma, primo periodo, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, secondo comma,
    2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-
    septiesdecies, 2545-octiesdecies del codice civile305
    .

300 Comma modificato dall’articolo 1, comma 65, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
301 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 65, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 54
disponeva:
“Le società autorizzate sono iscritte in apposita sezione, rubricata altre mutue assicuratrici, dell’albo delle imprese di
assicurazione di cui all’articolo 14, comma 4”.
302 Rubrica sostituita dall’articolo 1, comma 66, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
303 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 66, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La precedente
versione recitava: “L’ISVAP determina, con regolamento, l’adeguatezza patrimoniale e organizzativa dell’impresa, gli
obblighi di tenuta dei registri contabili nonché quelli di comunicazione all’autorità di vigilanza, tenuto conto delle
dimensioni e delle limitazioni all’attività esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all’articolo 52”:
304 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 66, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 2
disponeva:
“Nell’esercizio dell’attività le mutue assicuratrici di cui all’articolo 52 sono soggette alle disposizioni di cui ai titoli VIII,
XIII, XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili”.
305 Comma modificato dall’articolo 1, comma 66, lettera d), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[122]
TITOLO V

ACCESSO ALL’ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 57
(Attività di riassicurazione)

  1. L’esercizio della sola attività riassicurativa è riservata alle imprese di riassicurazione306
    .
  2. L’impresa di riassicurazione limita l’oggetto sociale all’esercizio della riassicurazione ed alle
    operazioni connesse o strumentali. Rientrano in tali operazioni la funzione di impresa di
    partecipazione e le attività svolte nell’ambito del settore finanziario ai sensi dell’articolo 1,
    comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142307
    .
  3. È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che hanno per oggetto
    esclusivo l’esercizio all’estero dell’attività riassicurativa.
  4. L’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione rimane
    soggetta alla disciplina di cui al titolo II308
    .

Art. 57-bis
(Società veicolo) 309

  1. L’esercizio dell’attività nel territorio della Repubblica da parte di società veicolo aventi sede
    legale nel territorio della Repubblica è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’IVASS.
  2. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
    400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le condizioni per
    l’accesso e per l’esercizio dell’attività da parte delle società veicolo. In particolare, il
    regolamento stabilisce disposizioni con riguardo a:
    a) la portata dell’autorizzazione;
    b) le condizioni obbligatorie da includere nei contratti stipulati;
    c) i requisiti di onorabilità e di professionalità dei gestori della società veicolo;
    d) i requisiti di professionalità ed onorabilità degli azionisti o dei titolari di una partecipazione
    qualificata nella società veicolo310;
    e) le procedure amministrative e contabili, i meccanismi di controllo interno e di gestione dei
    rischi;
    f) i requisiti in materia di bilancio, scritture contabili e informazioni statistiche e prudenziali;
    g) i requisiti di solvibilità311
    .

306 Comma modificato dall’articolo 5, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e,
successivamente, dall’articolo 1, comma 67, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
307 Periodo inserito dall’articolo 5, comma 1, lettera b), Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56, modificato
dall’articolo 3, comma 3, Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53. Il comma è stato modificato, successivamente,
dall’articolo 1, comma 67, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
308 Comma modificato dalle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 5, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
309 Articolo inserito dall’articolo 5, comma 2, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
310 Lettera modificata dall’articolo 1, comma 68, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[123]
Capo II

IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA

Art. 58
(Autorizzazione)

  1. L’impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica e che intende esercitare
    esclusivamente l’attività di riassicurazione è autorizzata dall’IVASS, con provvedimento da
    pubblicare nel Bollettino, alle condizioni previste dall’articolo 59.
  2. L’autorizzazione è rilasciata per uno o più dei rami vita o per uno o più dei rami danni oppure,
    congiuntamente, per uno o più dei rami vita e danni.
  3. L’autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati membri,
    nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di
    prestazione di servizi di cui agli articoli 59-ter e 59-quater, nonché per quello degli Stati terzi di
    cui all’articolo 59-quinquies, nel rispetto della legislazione di tali Stati312
    .

Art. 59
(Requisiti e procedura)

  1. L’IVASS rilascia l’autorizzazione di cui all’articolo 58 quando ricorrono le seguenti condizioni:
    a) sia adottata la forma di società per azioni costituita ai sensi dell’articolo 2325 del codice civile
    o di società europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della
    Società europea;
    b) la direzione generale e amministrativa dell’impresa richiedente sia stabilita nel territorio della
    Repubblica;
    c) l’impresa detenga i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto
    del Requisito Patrimoniale Minimo di cui all’articolo 66-sexies, comma 1, lettera d), di
    ammontare non inferiore ad euro 3.600.000, ad eccezione che per le imprese captive, per le
    quali il Requisito Patrimoniale Minimo non può essere inferiore ad euro 1.200.000313;
    c-bis) l’impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri ammissibili necessari per
    coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale di Solvibilità previsto all’articolo 45-bis314;

311 Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 68, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione
precedente recitava: “i requisiti di solvibilità delle società veicolo”.
312 Comma modificato dall’articolo 6, comma 1, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e successivamente sostituito
dall’articolo 1, comma 69, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione precedente recitava: “L’autorizzazione
è valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle
condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, nonché per quello degli Stati terzi, nel rispetto
della legislazione di tali Stati”.
313 Lettera modificata dall’articolo 6, comma 2, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e successivamente sostituita
dall’articolo 1, comma 70, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione precedente recitava: “il
capitale interamente versato sia di ammontare non inferiore al minimo determinato in via generale, con regolamento
adottato dall’ISVAP, in misura compresa fra euro cinque milioni ed euro tre milioni sulla base dei rami esercitati, e sia
costituito esclusivamente da conferimenti in denaro”.
314 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 70, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[124]

c-ter) l’impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri di base ammissibili
necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale Minimo di cui all’articolo 47-bis315;
d) venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma di attività
conforme all’articolo 14-bis, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d) ed e); il programma descrive,
altresì, il tipo di accordi di riassicurazione che l’impresa intende concludere con le imprese
cedenti316;
e) i titolari di partecipazioni indicate dall’articolo 68 siano in possesso dei requisiti di onorabilità
stabiliti dall’articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista
dall’articolo 68317;
e-bis) l’impresa dimostri che sarà in grado di conformarsi al sistema di governo societario di cui
al Titolo III, Capo I, Sezione I e agli articoli 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 30-sexies
e 30-septies318;
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché i
responsabili delle funzioni fondamentali all’interno dell’impresa siano in possesso dei requisiti di
professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati dall’articolo 76319;
g) non sussistano tra l’impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti
legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

  1. L’IVASS nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1
    non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura
    e all’andamento dei mercati interessati. Il provvedimento è specificatamente e adeguatamente
    motivato ed è comunicato all’impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione della
    domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti.
  2. Non si può dare corso al procedimento per l’iscrizione nel registro delle imprese se non consti
    l’autorizzazione di cui all’articolo 58.
  3. L’IVASS, verificata l’iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in apposita sezione dell’albo
    le imprese di riassicurazione autorizzate in Italia e ne dà pronta comunicazione all’impresa
    interessata. L’impresa indica negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione all’albo320
    .
  4. L’IVASS determina, con regolamento321, la procedura di autorizzazione e le forme di
    pubblicità dell’albo.
    5-bis. L’IVASS comunica all’AEAP ogni autorizzazione rilasciata ai fini della pubblicazione
    nell’elenco dalla stessa tenuto, con l’indicazione:
    1) dei rami e dei rischi per i quali l’impresa è autorizzata;

315 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 70, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
316 Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 70, lettera d), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione
precedente recitava: “venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l’attività
iniziale e la struttura organizzativa e gestionale, accompagnato da una relazione tecnica sottoscritta da un attuario
iscritto all’albo professionale, contenente l’esposizione dei criteri in base ai quali il programma stesso è stato redatto e
sono state effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi”.
317 Lettera modificata dall’articolo 4, comma 1, lettera c), Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21.
318 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 70, lettera e), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
319 Lettera modificata dall’articolo 1, comma 70, lettera f), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione
precedente recitava: “i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano in possesso dei
requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati dall’articolo 76”.
320 Periodo modificato dall’articolo 1, comma 70, lettera g), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
321 Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010, in particolare Parte II, Titolo I, Capi I e II.

[125]

2) dell’eventuale abilitazione ad operare negli altri Stati membri in stabilimento o in libera
prestazione di servizi322
.

Art. 59-bis
(Estensione ad altri rami)

  1. L’impresa già autorizzata all’esercizio dell’attività riassicurativa in uno o più rami vita o danni
    che intende estendere l’attività ad altri rami indicati nell’articolo 2, commi 1 o 3, deve essere
    preventivamente autorizzata dall’IVASS. Si applica l’articolo 59, comma 2.
  2. Per ottenere l’estensione dell’autorizzazione l’impresa dà prova di essere in regola con le
    disposizioni relative alle riserve tecniche, al Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed al Requisito
    Patrimoniale Minimo323
    .

2-bis. Per ottenere l’estensione dell’autorizzazione, l’impresa deve altresì presentare un
programma di attività conforme all’articolo 59, comma 1, lettera d)324
.

  1. L’IVASS determina, con regolamento325, la procedura per l’estensione dell’autorizzazione ad
    altri rami e il contenuto del programma di attività.
  2. L’impresa non può estendere l’attività prima dell’adozione del provvedimento che aggiorna
    l’albo, del quale è data pronta comunicazione all’impresa medesima326
    .

4-bis. Il provvedimento di estensione è comunicato all’AEAP in conformità all’articolo 59,
comma 5-bis327
.

Art. 59-ter

(Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro)

  1. L’impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato
    membro, ne dà preventiva comunicazione all’IVASS. Nella comunicazione è indicato:
    a) l’indirizzo della sede secondaria;
    b) il nominativo e i poteri del rappresentante generale;
    c) gli Stati membri in cui intende operare;
    d) un programma che illustri il tipo di attività che intende esercitare.
  2. L’IVASS, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1,
    ove non ravvisi la sussistenza di elementi ostativi, comunica all’autorità di vigilanza competente
    dello Stato membro interessato l’intenzione dell’impresa di istituire una succursale in tale Stato,
    trasmettendo le informazioni previste dalle disposizioni dell’ordinamento comunitario.

322 Comma inserito dall’articolo 1, comma 70, lettera h), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
323 Comma modificato dall’articolo 1, comma 71, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
324 Comma inserito dall’articolo 1, comma 71, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
325 Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010, in particolare Parte II, Titolo I, Capo III.
326 Articolo inserito dall’articolo 6, comma 3, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
327 Comma inserito dall’articolo 1, comma 71, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[126]

  1. L’IVASS informa contestualmente l’impresa dell’avvenuta comunicazione ai sensi del comma
    2.
  2. L’impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione di cui al comma 1, ne
    informa preventivamente l’IVASS. L’IVASS valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in
    relazione alla permanenza dei presupposti che hanno giustificato la comunicazione di cui al
    comma 2 e informa l’autorità competente dello Stato membro interessato secondo le
    disposizioni previste dall’ordinamento comunitario328
    .

Art. 59-quater

(Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro)

  1. L’impresa di riassicurazione, qualora intenda effettuare per la prima volta attività in regime di
    libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne dà comunicazione all’IVASS.
    Insieme alla comunicazione l’impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli
    stabilimenti dai quali l’impresa si propone di svolgere l’attività, gli Stati membri nei quali intende
    operare, il tipo di attività che intende esercitare329
    .

Art. 59-quinquies
(Attività in uno Stato terzo)

  1. L’impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo,
    ne dà preventiva comunicazione all’IVASS.
  2. L’IVASS vieta all’impresa di procedere all’insediamento della sede secondaria, qualora rilevi
    che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla
    base del programma di attività presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria.
  3. All’impresa che intende effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi in
    uno Stato terzo si applica l’articolo 59-quater330
    .

Capo III

IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO O IN UNO STATO

TERZO

Art. 60

(Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in un altro Stato membro)

  1. L’accesso all’attività riassicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da
    parte di un’impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla
    comunicazione all’IVASS, da parte dell’autorità di vigilanza di tale Stato delle informazioni e
    degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell’ordinamento comunitario.
    328 Articolo inserito dal comma 3 dell’articolo 6, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
    329 Articolo inserito dal comma 3 dell’articolo 6, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
    330 Articolo inserito dal comma 3 dell’articolo 6, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.

[127]

  1. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un mandato
    comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l’impresa in giudizio e davanti a
    tutte le autorità della Repubblica, nonché quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri
    atti relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve
    avere domicilio all’indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad
    una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a
    sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia
    e che sia munita di un mandato comprendente i medesimi poteri.
  2. L’impresa può insediare la sede secondaria e dare inizio all’attività nel territorio della
    Repubblica dal momento in cui riceve notizia dall’autorità di vigilanza dello Stato di origine
    dell’avvenuta trasmissione all’IVASS della comunicazione di cui al comma 1.
  3. L’autorità competente dello Stato membro di origine informa l’IVASS, secondo le disposizioni
    previste dall’ordinamento comunitario, di ogni modifica del contenuto della comunicazione di cui
    al comma 1331
    .

Art. 60-bis

(Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo)

  1. L’impresa avente sede legale in uno Stato terzo, qualora intenda esercitare nel territorio della
    Repubblica l’attività riassicurativa in regime di stabilimento, è preventivamente autorizzata
    dall’IVASS con provvedimento pubblicato nel Bollettino.
  2. L’autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale, salva l’applicazione delle
    disposizioni sulle condizioni per l’accesso all’attività all’estero in regime di libertà di prestazione
    di servizi.
  3. L’impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della Repubblica una sede
    secondaria e nominare un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e che sia
    fornito dei poteri previsti dall’articolo 60, comma 2, nonché del potere di compiere le operazioni
    necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dall’articolo 28,
    comma 5. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva
    della sede secondaria deve essere in possesso, per la durata dell’incarico, dei requisiti di
    onorabilità e professionalità previsti dall’articolo 76332
    .
  4. L’IVASS determina, con regolamento333, nel rispetto di condizioni equivalenti a quelle di cui
    all’articolo 59, comma 1, i requisiti e la procedura per il rilascio dell’autorizzazione iniziale. Si
    applica l’articolo 59, commi 2 e 3.
  5. L’IVASS, verificata l’iscrizione nel registro delle imprese, iscrive l’impresa in apposita sezione
    dell’albo, dandone pronta informazione alla stessa. Le imprese indicano negli atti e nella
    corrispondenza l’iscrizione all’albo.

331 Articolo modificato dal comma 1 dell’articolo 7, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
332 Comma modificato dall’articolo 1, comma 72, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
333 Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010, in particolare Parte II, Titolo II.

[128]

  1. Con il regolamento di cui al comma 4334 sono disciplinati i procedimenti e le condizioni di
    estensione dell’attività ad altri rami e di diniego dell’autorizzazione. Si applica l’articolo 59-bis335
    .

Art. 61

(Attività in regime di prestazione di servizi)

  1. È consentito, senza necessità di autorizzazione, l’accesso e l’esercizio dell’attività di
    riassicurazione in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte
    delle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.
    1-bis. Ai fini dell’esercizio dell’attività riassicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi
    nel territorio della Repubblica si applica l’articolo 23, comma 1-bis336
    .

TITOLO VI

ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE

Capo I

IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA

Art. 62

(Esercizio dell’attività di riassicurazione)

  1. L’IVASS determina, con regolamento337, le disposizioni relative alle condizioni di esercizio
    dell’attività di riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 63-bis, 64,
    64-bis, 65, 65-bis, 66-bis, 66-quater, 66-sexies, 66-sexies.1, e 66-septies, avuto riguardo
    all’esigenza di sana e prudente gestione dell’impresa338
    .
  2. L’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione rimane
    soggetta alla disciplina di cui al titolo III339
    .

334 Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010, in particolare Parte II, Titolo II.
335 Articolo inserito dal comma 2 dell’articolo 7, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
336 Comma inserito dall’articolo 7, comma 3, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e successivamente modificato
dall’articolo 1, comma 73, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
337 Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010, in particolare Parte III.
338 Comma sostituito dall’articolo 8, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e, successivamente,
dall’articolo 1, comma 74, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione precedente del comma 1 recitava:
“L’ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative alla formazione e alla copertura delle riserve tecniche e al
margine di solvibilità per l’esercizio dell’attività di riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63,
64, 65, 66, 66-bis, 66- ter, 66-quater, 66-quinquies, 66-sexies e 66-septies, avuto riguardo all’esigenza di sana e
prudente gestione dell’impresa”.
339 Comma modificato dalle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 8, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.

[129]
Art. 63

(Responsabilità del consiglio di amministrazione e sistema di governo societario)
340

  1. L’impresa di riassicurazione si dota di un sistema di governo societario nel rispetto delle
    disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezioni I e II.
  2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché funzioni
    fondamentali all’interno dell’impresa possiedono i requisiti di professionalità, onorabilità ed
    indipendenza stabiliti dall’IVASS ai sensi dell’articolo 76.
    Art. 63-bis

(Valutazione delle attività e passività)

  1. L’impresa di riassicurazione valuta le proprie attività e passività nel rispetto dell’articolo 35-
    quater341
    .

Art. 64
(Riserve tecniche)342

  1. L’impresa di riassicurazione costituisce riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo
    delle retrocessioni, sufficienti in relazione agli impegni assunti per l’insieme delle sue attività nel
    rispetto delle disposizioni del Capo II, Titolo III.
  2. L’ammontare delle riserve tecniche è calcolato in conformità del Titolo III, Capo II.

340 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 75, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione precedente
recitava:
“Art. 63
(Requisiti organizzativi)

  1. L’impresa di riassicurazione opera con un’idonea organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato
    sistema di controllo interno.
  2. Il sistema di controllo interno deve prevedere procedure atte a far si che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano
    correttamente integrati nell’organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la
    coerenza dei sistemi posti in essere al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi”.
    341 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 76, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    342 Articolo sostituito dall’articolo 8, comma 2, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e, successivamente,
    dall’articolo 1, comma 77, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione precedente recitava:
    “Art. 64
    (Riserve tecniche)
  3. L’impresa di riassicurazione costituisce riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni,
    sufficienti in relazione agli impegni assunti per l’insieme delle sue attività.
  4. L’ammontare delle riserve tecniche è calcolato in conformità agli articoli 36 e 37 ed alle relative disposizioni di
    attuazione. A tale fine, l’iscrizione in bilancio delle riserve tecniche è effettuata, in linea di principio, sulla base di quanto
    comunicato dalle imprese cedenti.
  5. Le imprese autorizzate ad esercitare la riassicurazione nel ramo credito costituiscono una riserva di perequazione,
    destinata a coprire l’eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio,
    calcolata secondo il metodo n. 1 di cui al punto D dell’allegato alla direttiva 73/239/CEE.
  6. L’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività riassicurativa nei rami danni, salvo che nel ramo credito e cauzione,
    costituisce una riserva di perequazione per rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall’energia nucleare,
    diretta a compensare nel tempo l’andamento della sinistralità. Le condizioni e le modalità per la costituzione della
    riserva di perequazione per rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall’energia nucleare sono fissate con
    decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito l’ISVAP.”

[130]
Art. 64-bis

(Principi in materia di investimenti)343

  1. L’impresa di riassicurazione investe gli attivi nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo
    37-ter.

Art. 65

(Attivi a copertura delle riserve tecniche)344

  1. Le riserve tecniche di cui all’articolo 64 sono coperte con attivi di proprietà dell’impresa in
    conformità dell’articolo 38 e dell’articolo 41.
    1-bis. L’impresa di riassicurazione investe gli attivi a copertura delle riserve tecniche in modo
    adeguato alla natura degli impegni e alla durata delle passività derivanti dalla riassicurazione e
    dalla retrocessione.

343 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 78, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
344 Articolo sostituito dall’articolo 8, comma 3, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e, successivamente,
dall’articolo 1, comma 79, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione precedente recitava:
“Art. 65
(Attivi a copertura delle riserve tecniche)

  1. Le riserve tecniche e le riserve di perequazione di cui all’articolo 64 sono coperte con attivi di proprietà dell’impresa.
    Nella scelta degli attivi l’impresa:
    a) tiene conto del tipo di affari assunti e, in particolare, della natura, dell’ammontare e della cadenza dei pagamenti dei
    sinistri attesi, in modo da garantire condizioni di sufficienza, liquidità, sicurezza, qualità, redditività e correlazione degli
    investimenti;
    b) è tenuta ad una adeguata e diversificata dispersione degli attivi, in modo tale che essa possa rispondere al
    cambiamento delle condizioni economiche ed in particolare all’andamento dei mercati finanziari e immobiliari o
    all’impatto dei sinistri catastrofali. L’impresa valuta l’impatto che situazioni irregolari del mercato hanno sui suoi attivi e
    diversifica questi ultimi in modo tale da ridurre tale impatto;
    c) assicura che gli investimenti in attivi non ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato siano mantenuti in
    ogni caso a livelli prudenziali;
    d) utilizza gli investimenti in strumenti derivati nella misura in cui contribuiscono ad una riduzione dei rischi di
    investimento o agevolano una efficace gestione del portafoglio. Gli strumenti derivati sono valutati in modo prudente,
    tenendo conto degli attivi sottostanti che sono inclusi nella valutazione degli attivi dell’impresa. L’impresa deve evitare
    una eccessiva esposizione di rischio nei confronti di una sola controparte di altre operazioni derivate;
    e) è tenuta ad una adeguata diversificazione degli attivi in modo da evitare una eccessiva dipendenza da un particolare
    attivo, emittente o gruppo di imprese e l’accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme. Gli investimenti in attivi
    dello stesso emittente o di emittenti appartenenti allo stesso gruppo non devono esporre l’impresa ad una eccessiva
    concentrazione di rischi.
  2. In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento in una società controllata, che per conto dell’impresa
    di assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, l’ISVAP, nel verificare la corretta applicazione delle
    norme e dei principi di cui al presente articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla società controllata.
  3. L’ISVAP con regolamento stabilisce ulteriori disposizioni di dettaglio in relazione ai principi di cui ai commi 1 e 2 nel
    rispetto delle disposizioni dell’ordinamento comunitario. Con il medesimo regolamento l’ISVAP fissa le condizioni per
    l’impiego di crediti vantati dalle imprese di riassicurazione verso le società veicolo quali attivi a copertura delle riserve
    tecniche .
  4. L’ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o più attivi non sono state osservate le regole di cui al comma 1, comunica
    all’impresa l’inammissibilità ad essere destinati, in tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche.”

[131]
Art. 65-bis

(Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche)

  1. L’impresa di riassicurazione deve tenere un registro da cui risultano le attività a copertura
    delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In qualsiasi momento l’importo degli attivi
    iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all’ammontare
    delle riserve tecniche.
    1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli attivi a copertura delle riserve tecniche sono iscritti nel
    registro per un importo netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste
    rettificative e sono valutati in conformità alle disposizioni dell’articolo 35-quater345
    .

1-ter. Gli attivi utilizzati dall’impresa per coprire le riserve tecniche relative alle accettazioni in
retrocessione devono essere gestiti ed organizzati separatamente dalle attività di
riassicurazione senza possibilità di trasferimenti346
.

  1. Le attività poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel registro sono riservate in
    modo esclusivo all’adempimento delle obbligazioni assunte dall’impresa di riassicurazione con i
    contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Le attività di cui al presente comma
    costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attività detenute dall’impresa di
    riassicurazione e non iscritte nel registro.
  2. L’impresa di riassicurazione comunica all’IVASS la situazione delle attività risultante dal
    registro. L’IVASS determina, con regolamento347, le disposizioni per la formazione e la tenuta
    del registro, con particolare riguardo all’annotazione delle operazioni effettuate, nonché i
    termini, le modalità e gli schemi per le comunicazioni periodiche348
    .

Art. 66
(abrogato)
349
Art. 66-bis
(Fondi propri)

  1. All’impresa di riassicurazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44-ter, 44-quater,
    44-quinquies, 44-septies, 44-octies, 44-decies, nonché alle relative misure di attuazione
    adottate dalla Commissione europea per la classificazione e l’ammissibilità dei fondi propri350
    .

345 Comma inserito dall’articolo 1, comma 80, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
346 Comma inserito dall’articolo 1, comma 80, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
347 Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010, in particolare art. 134 abrogato dal Regolamento IVASS n. 24 del 6
giugno 2016.
348 Articolo inserito dal comma 4 dell’articolo 8, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
349 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 81, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 66 disponeva:
“Art. 66
(Retrocessione dei rischi)

  1. L’ISVAP può non tenere conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e della costituzione del margine di
    solvibilità per l’esercizio dell’attività di riassicurazione, della retrocessione dei rischi a riassicuratori aventi la sede legale
    nel territorio di uno Stato terzo che non hanno istituito un legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel
    territorio di un altro Stato membro.
  2. La decisione dell’ISVAP è motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilità delle imprese
    retrocessionarie”.

[132]
Art. 66-ter
(abrogato)
351

Art. 66-quater
(Requisiti Patrimoniali di Solvibilità)
352

  1. All’impresa di riassicurazione si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV-bis,
    Sezione I, Sezione II e Sezione III ed all’articolo 47-bis.

Art. 66-quinquies
(abrogato)
353

350 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 82, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione precedente
disponeva:
“Art. 66-bis
(Margine di solvibilità disponibile)

  1. L’impresa di riassicurazione dispone costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per la complessiva attività
    esercitata nel territorio della Repubblica ed all’estero.
  2. L’ISVAP disciplina, con regolamento , le regole tecniche per la determinazione del margine di solvibilità disponibile
    nel rispetto delle disposizioni dell’ordinamento comunitario relative alla riassicurazione e di quelle previste dalla
    normativa in materia di vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario.
  3. Il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto dell’impresa al netto degli elementi
    immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende gli elementi previsti dall’articolo 44, commi 2 e 3.
  4. Su motivata richiesta dell’impresa, accompagnata da idonea documentazione, l’ISVAP può autorizzare a
    comprendere nel margine di solvibilità disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, gli ulteriori
    elementi patrimoniali individuati nelle disposizioni di attuazione.
  5. L’ISVAP, con regolamento , individua gli attivi dei quali non si tiene conto, nell’ambito della determinazione del
    patrimonio dell’impresa agli effetti del margine di solvibilità, nel rispetto dei principi e delle opzioni previsti dalle
    modifiche alle disposizioni di attuazione della normativa comunitaria in materia di assicurazione diretta, introdotte dal
    decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142” .
    351 Articolo inserito dall’articolo 8, comma 6, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e successivamente abrogato
    dall’articolo 1, comma 83, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 66-ter disponeva:
    “Art. 66-ter
    (Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari)
  6. I prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari possono essere inclusi nel margine di
    solvibilità disponibile, alle condizioni previste dall’articolo 45.
  7. L’SVAP individua, con regolamento, le condizioni che garantiscono pienamente la stabilità dell’impresa di
    riassicurazione in presenza delle quali i titoli a durata indeterminata, gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni
    preferenziali cumulative, ed i prestiti subordinati possono essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile.
  8. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel presente articolo le azioni preferenziali cumulative, i prestiti
    subordinati, i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari sono ammissibili ai fini della situazione di
    solvibilità corretta di un’impresa di riassicurazione e di solvibilità della relativa controllante di cui agli articoli 217 e 218 “.
    352 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 84, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione precedente
    disponeva:
    “Art. 66-quater
    (Margine di solvibilità richiesto)
  9. L’ISVAP disciplina, con regolamento , le regole tecniche per il calcolo del margine di solvibilità richiesto, prevedendo
    che le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami vita determinano il margine di solvibilità richiesto secondo i
    criteri stabiliti per le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami danni, nel rispetto delle disposizioni
    dell’ordinamento comunitario relative alla riassicurazione e di quelle previste dalla normativa in materia di vigilanza
    supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario. Su motivata richiesta dell’impresa,
    accompagnata da idonea documentazione, l’ISVAP può autorizzare a dedurre dal margine di solvibilità richiesto, quali
    importi di retrocessione, gli importi recuperabili dalle società veicolo”.

[133]
Art. 66-sexies

(Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo)354

  1. Il Requisito Patrimoniale Minimo è calcolato conformemente alle relative disposizioni di
    attuazione adottate dalla Commissione europea nel rispetto dei seguenti principi:
    a) in modo chiaro e semplice, al fine di garantire la possibilità di una revisione;
    b) corrisponde ad un importo di fondi propri di base ammissibili al di sotto del quale i contraenti,
    i beneficiari, gli assicurati e gli aventi diritto a prestazioni assicurative sarebbero esposti ad un
    livello di rischio inaccettabile qualora all’impresa di riassicurazione fosse consentito di
    continuare la propria attività;
    c) la funzione lineare di cui al comma 2, utilizzata per calcolare il Requisito Patrimoniale Minimo,
    è calibrata sul valore a rischio dei fondi propri di base dell’impresa con un livello di confidenza
    dell’ottantacinque per cento (85%) su un periodo di un anno;
    d) il livello minimo assoluto è pari a 3.600.000 euro per le imprese di riassicurazione, ad
    eccezione delle imprese di riassicurazione captive, per le quali il Requisito Patrimoniale Minimo
    non può essere inferiore a 1.200.000 euro.
  2. Fatto salvo il comma 3, il Requisito Patrimoniale Minimo è calcolato come funzione lineare di
    un insieme o sottoinsieme delle seguenti variabili: riserve tecniche, premi contabilizzati, capitale
    a rischio, imposte differite e costi amministrativi dell’impresa. Le variabili utilizzate sono
    calcolate al netto della riassicurazione.
  3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera d), il Requisito Patrimoniale Minimo non può
    scendere al di sotto del venticinque per cento (25%) né superare il quarantacinque per cento
    (45%) del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell’impresa, calcolato conformemente al Titolo
    III, Capo IV-bis, Sezione II e Sezione III.
    353 Articolo inserito dall’articolo 8, comma 6, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e successivamente abrogato
    dall’articolo 1, comma 85, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 66-quinquies disponeva:
    “Art. 66-quinquies
    (Margine di solvibilità richiesto per le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami vita e danni)
  4. L’impresa di riassicurazione che esercita la riassicurazione nei rami vita e danni costituisce un margine di solvibilità
    disponibile per la somma dei margini di solvibilità richiesti in relazione ad entrambe le attività riassicurative.
  5. Nel caso in cui il margine di solvibilità disponibile non raggiunga il livello richiesto al comma 1, l’SVAP adotta le
    misure di cui al titolo XVI”.
    354 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 86, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione precedente
    disponeva:
    “Art. 66-sexies
    (Ammontare della quota di garanzia)
  6. Un terzo del margine di solvibilità richiesto rappresenta la quota di garanzia.
  7. La quota di garanzia dell’impresa di riassicurazione, fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale,
    non può essere inferiore a tre milioni di euro .
  8. La quota di garanzia è coperta esclusivamente mediante gli elementi patrimoniali di cui all’articolo 44, comma 2, al
    netto degli elementi immateriali di cui al regolamento previsto dall’articolo 66-bis, comma 5.
  9. L’importo di cui al comma 2, è aumentato annualmente in base all’incremento dell’indice europeo dei prezzi al
    consumo pubblicato da Eurostat, salvo che gli incrementi siano inferiori al 5 per cento. L’ISVAP comunica con
    provvedimento la misura dell’incremento.

[134]

  1. Fino al 31 dicembre 2017, l’IVASS ha la facoltà di esigere che l’impresa applichi le
    percentuali di cui al comma 3 solo al Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato
    conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione II.
  2. L’impresa calcola il Requisito Patrimoniale Minimo almeno ogni tre mesi e comunica il
    risultato di tale calcolo all’IVASS.
  3. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 3 le imprese non sono tenute a calcolare il proprio
    Requisito Patrimoniale di Solvibilità su base trimestrale.
  4. Se il Requisito Patrimoniale Minimo dell’impresa coincide con uno dei limiti di cui al comma
    3, tale impresa fornisce all’IVASS le informazioni necessarie a comprendere adeguatamente le
    ragioni per cui si è verificata tale coincidenza.
    Art. 66-sexies.1

(Informativa e processo di controllo prudenziale)355

  1. Le disposizioni del Titolo III, Capo IV-ter si applicano anche con riguardo all’impresa di
    riassicurazione.

Art. 66-septies
(Riassicurazione finite)356

  1. L’impresa che stipula contratti di riassicurazione finite o esercita attività di riassicurazione
    finite adotta adeguati processi e procedure di reportistica ed è in grado di identificare,
    quantificare, monitorare, gestire, controllare e segnalare in modo adeguato i rischi derivanti da
    detti contratti e attività357
    .
  2. L’IVASS, con regolamento358

, stabilisce specifiche disposizioni per l’esercizio dell’attività di
riassicurazione finite nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea e vigila sul rispetto delle
condizioni e disposizioni di cui al presente articolo359
.

355 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 87, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
356 Articolo inserito dal comma 6 dell’articolo 8, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
357 Comma inserito dall’articolo 1, comma 88, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
358 Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010, in particolare Parte III, Titolo VII.
359 Comma modificato dall’articolo 1, comma 88, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione
precedente recitava:
“1. L’ISVAP, con regolamento, stabilisce specifiche disposizioni per l’esercizio dell’attività di riassicurazione finite con
riguardo a:
a) le condizioni obbligatorie da includere nei contratti stipulati;
b) le procedure amministrative e contabili, i meccanismi di controllo interno e di gestione dei rischi;
c) i requisiti in materia di bilancio, scritture contabili e informazioni statistiche e prudenziali;
d) la costituzione di adeguate riserve tecniche;
e) gli attivi a copertura delle riserve tecniche, che tengano conto del tipo di operazioni effettuate dall’impresa di
riassicurazione e in particolare della natura, dell’importo dei previsti pagamenti dei sinistri, al fine di garantire la
sufficienza, la liquidità, la sicurezza, il rendimento e la congruenza degli investimenti;
f) regole concernenti il margine di solvibilità disponibile, il margine di solvibilità richiesto e la quota di garanzia che
l’impresa di riassicurazione mantiene in relazione alle operazioni di riassicurazione finite.”

[135]
Capo II

IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO360

Art. 67

(Attività in regime di stabilimento)361

  1. L’IVASS determina, con regolamento362

, le disposizioni applicabili alle sedi secondarie di
imprese di riassicurazione di uno Stato terzo, nel rispetto dei principi generali di cui al Capo I
del presente Titolo nonché le disposizioni alle stesse applicabili in materia di registri, bilancio e
scritture contabili di cui al Titolo VIII.

  1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese aventi la sede legale in uno
    Stato terzo e ivi autorizzate all’esercizio congiunto dell’assicurazione e della riassicurazione,
    che chiedono di esercitare nel territorio della Repubblica la sola riassicurazione.

TITOLO VII
ASSETTI PROPRIETARI363
CAPO I

PARTECIPAZIONI NELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE

Art. 68
(Autorizzazioni)

  1. L’IVASS autorizza preventivamente l’acquisizione, a qualsiasi titolo, in un’impresa di
    assicurazione o di riassicurazione di partecipazioni che comportano il controllo o l’acquisizione
    di una partecipazione qualificata, tenuto conto delle azioni o quote già possedute364
    .
  2. L’IVASS autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni nei casi in cui la quota
    dei diritti di voto o del capitale raggiunga o superi il 20 per cento, 30 per cento, o 50 per cento
    ed, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo dell’impresa di assicurazione o di
    riassicurazione365
    .

360 Rubrica sostituita dal comma 1 dell’articolo 9, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
361 Articolo sostituito dal comma 2 dell’articolo 9, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e, successivamente,
dall’articolo 1, comma 89, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione precedente recitava:
“Art. 67
(Attività in regime di stabilimento)

  1. L’ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative alla formazione e alla copertura delle riserve tecniche e
    al margine di solvibilità della sede secondaria, ai fini dell’esercizio dell’attività di riassicurazione nel territorio della
    Repubblica, nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 64, 65, 66, 66-bis, 66-ter, 66-quater, 66-quinquies,
    66-sexies e 66-septies, avuto riguardo all’esigenza di sana e prudente gestione dell’impresa.”
    362 Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010, in particolare Parte III.
    363 Rubrica sostituita dall’articolo 1, comma 207, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    364 Comma modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera d), del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21 e
    successivamente sostituito dall’articolo 1, comma 90, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione
    precedente recitava: “1. L’ISVAP autorizza preventivamente l’acquisizione, a qualsiasi titolo, in un’impresa di
    assicurazione o di riassicurazione di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un’influenza
    notevole sull’impresa stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento,
    tenuto conto delle azioni o quote già possedute”.
    365 Comma modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera e), del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21.

[136]

2-bis. Ai fini dell’applicazione dei Capi I e II del presente Titolo, si considera anche l’acquisizione
di partecipazioni da parte di più soggetti che intendono esercitare in modo concertato i relativi
diritti sulla base di accordi in qualsiasi forma conclusi, quando tali partecipazioni,
cumulativamente considerate, configurino una partecipazione ai sensi dei commi 1 e 2366
.

  1. L’autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per l’acquisizione del controllo di
    una società che detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma. Le autorizzazioni previste
    dal presente articolo si applicano anche all’acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo
    derivante da un contratto con l’impresa di assicurazione o di riassicurazione o da una clausola
    del suo statuto.
  2. L’IVASS individua, con regolamento, i soggetti tenuti a richiedere l’autorizzazione quando i
    diritti derivanti dalle partecipazioni indicate nei commi 1 e 2 spettano o sono attribuiti a un
    soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse367
    .
  3. L’IVASS rilascia l’autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione
    sana e prudente dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, valutando la qualità del
    potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione avuto riguardo anche
    ai possibili effetti dell’operazione sulla protezione degli assicurati dell’impresa interessata, sulla
    base dei seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei
    requisiti previsti ai sensi dell’articolo 77; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell’articolo 76
    da parte di coloro che, in esito all’acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione,
    direzione e controllo nell’impresa; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità
    dell’impresa di rispettare a seguito dell’acquisizione le disposizioni che ne regolano l’attività;
    l’idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l’esercizio efficace
    della vigilanza; l’assenza di fondato sospetto che l’acquisizione sia connessa ad operazioni di
    riciclaggio o di finanziamento del terrorismo368
    .

5-bis. L’IVASS opera in piena consultazione con le altre Autorità competenti, nei casi in cui il
potenziale acquirente sia una banca, un’impresa di investimento o una società di gestione ai
sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE autorizzato in Italia,
ovvero uno dei soggetti di cui all’articolo 204, comma 1, lettere b) o c), ad essi relativi. Si
applicano, in tali casi, le disposizioni di cui all’articolo 204, commi 1-bis e 1-ter369
.

  1. Se alle operazioni di cui ai commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati terzi che
    non assicurano condizioni di reciprocità, l’IVASS comunica la richiesta di autorizzazione al
    Ministro dello sviluppo economico, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri
    può vietare, entro un mese dalla comunicazione, il rilascio dell’autorizzazione.
  2. L’IVASS può sospendere o revocare l’autorizzazione, tenuto conto delle partecipazioni
    acquisite o rafforzate per effetto di accordi di cui all’articolo 70 o di altri eventi successivi
    all’autorizzazione.

366 Comma inserito dall’articolo 4, comma 1, lettera f), del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21.
367 Comma modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera g), del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21.
368 Comma modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera h), del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21.
369 Comma inserito dall’articolo 4, comma 1, lettera i), del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21 e successivamente
modificato dall’articolo 1, comma 90, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[137]

  1. I provvedimenti che concedono, rifiutano, revocano o sospendono l’autorizzazione sono
    adeguatamente motivati e sono prontamente comunicati al richiedente e all’impresa interessata
    e sono quindi pubblicati nel Bollettino.
  2. L’IVASS determina con regolamento le disposizioni di attuazione sulla base delle rilevanti
    disposizioni dell’ordinamento comunitario, e in particolare disciplina i criteri di calcolo dei diritti di
    voto rilevanti ai fini dell’applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i
    diritti di voto non sono computati ai fini dell’applicazione dei medesimi commi ed i criteri per
    l’individuazione dei casi di influenza notevole370
    .

Art. 69
(Obblighi di comunicazione)

  1. Chiunque intende divenire titolare di partecipazioni indicate dall’articolo 68 in un’impresa di
    assicurazione o di riassicurazione ne dà comunicazione all’IVASS. Negli altri casi le variazioni
    delle partecipazioni sono comunicate quando il titolare ha superato, in aumento o in
    diminuzione, la misura stabilita con regolamento adottato dall’IVASS371
    .
  2. Le società fiduciarie, che intendono assumere a proprio nome partecipazioni che
    appartengono a terzi, comunicano all’IVASS le generalità dei fiducianti.
  3. L’IVASS, al fine di verificare l’osservanza degli obblighi indicati nel presente articolo, può
    chiedere informazioni, ordinare l’esibizione di documenti e il compimento di accertamenti ai
    soggetti comunque interessati.
  4. L’IVASS, con regolamento, determina presupposti, modalità, termini e contenuto delle
    comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di
    voto spetta o è attribuito ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni
    372
    .

Art. 70

(Comunicazione degli accordi di voto)

  1. Ogni accordo in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o per effetto l’esercizio
    concertato del voto in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o in una società che la
    controlla è comunicato all’IVASS dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti dell’impresa
    cui l’accordo si riferisce. L’IVASS stabilisce in via generale i termini e le modalità della
    comunicazione373
    .
  2. Quando dall’accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e
    prudente gestione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, l’IVASS può sospendere il
    diritto di voto dei partecipanti all’accordo stesso e stabilire un termine entro il quale le
    partecipazioni oggetto dell’accordo devono essere alienate374
    .

370 Comma modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera l), del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21.
371 Comma modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera m), del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21 e,
successivamente, dall’articolo 1, comma 91, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
372 Comma modificato dall’articolo 1, comma 91, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
373 Comma modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera n), del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21.
374 Comma modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera o),del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21.

[138]

  1. Alle comunicazioni previste dal comma 1 si applicano i commi 3 e 4 dell’articolo 69.

Art. 71
(Richiesta di informazioni)

  1. L’IVASS può chiedere alle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alle società e gli
    enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle imprese medesime l’indicazione
    nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle
    comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.
  2. L’IVASS può altresì richiedere agli amministratori delle società e degli enti titolari di
    partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione l’indicazione dei soggetti
    controllanti.
  3. L’IVASS, per la verifica di ogni interrelazione finanziaria con le società controllanti, controllate
    e collegate alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, può chiedere informazioni,
    ordinare l’esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti alle medesime società.
  4. Per gli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 3, l’IVASS può chiedere informazioni ai soggetti,
    anche stranieri, titolari di partecipazioni in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione375
    .
  5. L’IVASS può inoltre chiedere alle società fiduciarie, alle società di intermediazione mobiliare
    ed a chiunque ne sia a conoscenza informazioni sulle operazioni di assunzione di partecipazioni
    in imprese di assicurazione e di riassicurazione.
  6. L’IVASS, in relazione alle richieste che interessano società con titoli negoziati in un mercato
    regolamentato, informa la CONSOB, della cui assistenza può avvalersi per le indagini che
    interessano le medesime società.

Art. 72
(Nozione di controllo)

  1. Ai fini del presente titolo, il controllo sussiste anche con riferimento a soggetti diversi dalle
    società, nei casi previsti dall’articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile ed in
    presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di
    esercitare l’attività di direzione e coordinamento.
  2. Il controllo si considera esistente nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria,
    allorché ricorra una delle seguenti situazioni:
    a) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la
    maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della
    maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e
    2364-bis del codice civile;
    375 Comma modificato dall’articolo 1, comma 92, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[139]

b) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei
componenti dell’organo che svolge funzioni di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;
c) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere assicurativo, riassicurativo, finanziario e
organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili o delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell’impresa con quella di altre imprese ai fini del
perseguimento di uno scopo comune;
3) l’attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;
4) l’attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati, in base alla titolarità delle partecipazioni,
di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei
dirigenti delle imprese;
d) l’assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi
o per altri concordanti elementi quali, esemplificativamente, legami importanti e durevoli di
riassicurazione.

Art. 73
(Partecipazioni indirette)

  1. Ai fini dell’applicazione dei capi I e III del presente titolo, si considerano anche le
    partecipazioni acquisite o comunque possedute:
    a) per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;
    b) a titolo di deposito, garanzia pignoratizia o usufrutto, qualora il depositario, il creditore
    pignoratizio o l’usufruttuario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti;
    c) che sono oggetto di contratto di riporto o di contratti derivati, dei quali si tiene conto tanto nei
    confronti del riportato che del riportatore ovvero nei confronti di entrambe le parti dei contratti
    medesimi, salvo la prova dell’esclusiva attribuzione ad una sola parte del potere di influenzare
    la gestione dell’impresa.

Art. 74

(Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione)

  1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire
    sull’impresa, inerenti a partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall’articolo 68 non
    siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che
    consentono di influire sull’impresa, non possono essere altresì esercitati per le partecipazioni
    per le quali siano state omesse le comunicazioni di cui agli articoli 69 e 70.
  2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o con
    il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, è impugnabile, secondo le
    previsioni del codice civile. L’impugnazione può essere proposta anche dall’IVASS entro sei
    mesi dalla data della deliberazione o, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle
    imprese, entro sei mesi dall’iscrizione ovvero, se questa è soggetta solo a deposito presso

[140]

l’ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data di questo. Le partecipazioni per le
quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione
della relativa assemblea.

  1. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall’articolo 68 non sono state ottenute
    o sono state revocate devono essere alienate entro i termini stabiliti dall’IVASS.
  2. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i
    quali le autorizzazioni previste dall’articolo 68 non siano state ottenute ovvero siano state
    sospese o revocate.

Art. 75
(Protocolli di autonomia)

  1. Al fine dell’applicazione del presente capo, l’IVASS può richiedere, in ogni momento, ai titolari
    di partecipazioni indicate dall’articolo 68 nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione, una
    responsabile dichiarazione, nel contenuto e nei termini prescritti dall’Istituto in via generale o in
    via particolare, attestante la natura e l’entità dei rapporti finanziari ed operativi, nonché le misure
    e gli impegni che i titolari delle partecipazioni intendono adottare per assicurare l’autonomia
    dell’impresa376
    .
  2. L’IVASS può sospendere il diritto di voto dei titolari di partecipazioni che hanno rifiutato la
    dichiarazione o hanno comunicato dati falsi o hanno disatteso gli impegni assunti, avuto
    riguardo al pregiudizio alla gestione sana e prudente dell’impresa di assicurazione o di
    riassicurazione.

CAPO II

REQUISITI DI ONORABILITÀ, PROFESSIONALITÀ E INDIPENDENZA

Art. 76

(Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti

che svolgono funzioni fondamentali377)

  1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e coloro che
    svolgono funzioni fondamentali presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono
    possedere i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza, graduati secondo i
    principi di proporzionalità e tenuto conto della rilevanza e complessità del ruolo ricoperto,
    stabiliti con regolamento378 adottato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l’IVASS379
    .

376 Comma modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera p) del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21 e,
successivamente, dall’articolo 1, comma 93, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
377 Rubrica integrata dall’articolo 1, comma 94, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
378 Regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico dell’11 novembre 2011, n. 220.
379 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 94, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione
precedente disponeva: “1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le
imprese di assicurazione e di riassicurazione devono possedere i requisiti di professionalità, di onorabilità e di
indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive, sentito l’ISVAP”.

[141]

1-bis. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione ha l’obbligo di dimostrare all’IVASS che i
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo nonché i soggetti
titolari di funzioni fondamentali sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1380
.

  1. Il difetto dei requisiti, iniziale o sopravvenuto, determina la decadenza dall’ufficio. Essa è
    dichiarata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di
    gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. La
    sostituzione é comunicata all’IVASS. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dall’IVASS
    che ordina la rimozione ai sensi dell’articolo 188, comma 3-bis, lettera e)381
    .
  2. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto
    dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, si applica il comma 2.
  3. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione
    temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate
    nel comma 2.

Art. 77
(Requisiti dei partecipanti)

  1. Il Ministro dello sviluppo economico, sentito l’IVASS, determina, con regolamento382, i
    requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni indicate dall’articolo 68383
    .
  2. (abrogato)384
  3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che
    consentono di influire sull’impresa di assicurazione o di riassicurazione, inerenti alle
    partecipazioni eccedenti le soglie di cui al comma 1385

. In caso di inosservanza, la deliberazione
o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal
comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L’impugnazione può essere
proposta anche dall’IVASS entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se questa è soggetta
a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall’iscrizione ovvero, se questa è
soggetta solo a deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data del
deposito. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono
computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

  1. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 1, dei soggetti privi dei requisiti di
    onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dall’IVASS.
    386

380 Comma inserito dall’articolo 1, comma 94, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
381 Comma modificato dall’articolo 1, comma 94, lettera d), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
382 Regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico dell’11 novembre 2011, n. 220.
383 Comma modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera q), del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21 e,
successivamente, dall’articolo 1, comma 95, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
384 Comma abrogato dall’articolo 4, comma 1, lettera r), del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21. La versione
precedente recitava: “2. Con il regolamento di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive stabilisce le soglie
partecipative per l’applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute
per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.”
385 Comma modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera s), del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.21.
386 Comma modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera t), del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21.

[142]
Art. 78

(Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione)

  1. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno riferimento al
    consiglio di amministrazione e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e
    ai suoi componenti.
  2. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno riferimento al collegio
    sindacale, ai sindaci e all’organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al
    consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione.

Capo III

PARTECIPAZIONI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE

Art. 79

(Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione)

  1. L’impresa di assicurazione e di riassicurazione, può assumere partecipazioni, anche di
    controllo, in altre società ancorché esercitino attività diverse da quelle consentite alle stesse
    imprese387
    .
  2. Quando le partecipazioni in una società controllata, assunte ai sensi del comma 1, hanno
    carattere di strumentalità o di connessione con l’attività assicurativa o riassicurativa, l’IVASS
    può chiedere che ciò risulti da un programma di attività388
    .
  3. L’IVASS disciplina con regolamento389 le condizioni ed i criteri per individuare le operazioni di
    assunzione di partecipazioni soggette a comunicazione preventiva ovvero sottoposte ad
    autorizzazione preventiva, nonché i presupposti per l’esercizio dei poteri di cui al comma 3-bis e
    all’articolo 81390
    .

3-bis. L’IVASS può condizionare o negare l’autorizzazione o l’acquisizione di partecipazioni
soggette a comunicazione preventiva qualora l’operazione sia in contrasto con la sana e
prudente gestione dell’impresa o derivi un pericolo per la stabilità della stessa391
.

3-ter. Ai fini delle comunicazioni di cui al comma 3, rileva ogni altra assunzione di
partecipazioni, quando la stessa, da sola o unitamente ad altra già posseduta, risulti consistente
in base al patrimonio netto o al totale degli investimenti dell’impresa di assicurazione o di
riassicurazione ovvero rispetto all’entità dei diritti di voto o alla rilevanza degli altri diritti che
consentono di influire sulla società partecipata392
.

387 Comma modificato dall’articolo 1, comma 96, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
388 Comma modificato dall’articolo 1, comma 96, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
389 Regolamento IVASS n. 10 del 22 dicembre 2015.
390 Comma modificato dall’articolo 1, comma 96, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
391 Comma inserito dall’articolo 1, comma 96, lettera d), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
392 Comma inserito dall’articolo 1, comma 96, lettera e), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[143]

  1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche per ogni altra assunzione che
    riguardi partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione estere. In deroga al
    presente capo, nel caso di assunzione di partecipazioni indicate dall’articolo 68 in altre imprese
    di assicurazione o di riassicurazione italiane, si applicano le disposizioni di cui al capo I393
    .

Art. 80
(abrogato)
394

Art. 81
(Vigilanza prudenziale)

  1. L’IVASS, al fine di verificare l’osservanza degli obblighi indicati nell’articolo 79, può chiedere
    informazioni ai soggetti comunque interessati395
    .
  2. Qualora dalla partecipazione derivi un pericolo alla stabilità dell’impresa, avuto riguardo alla
    natura ed all’andamento dell’attività svolta dalla società partecipata, alla dimensione
    dell’investimento dell’impresa, l’IVASS ordina che la stessa sia alienata ovvero opportunamente
    ridotta, anche al di sotto del controllo, assegnando a tal fine un termine compatibile con
    l’esigenza che l’operazione possa aver luogo senza pregiudizio per la stabilità dell’impresa di
    assicurazione o di riassicurazione396
    .
  3. Nel caso in cui l’impresa non ottemperi all’ordine, l’IVASS nomina un commissario con i
    compiti previsti dall’articolo 229 o, se ricorrono i presupposti di cui all’articolo 230, un
    commissario per la gestione provvisoria col compito di provvedervi ovvero propone al Ministro
    dello sviluppo economico l’adozione del provvedimento di amministrazione straordinaria oppure
    la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
  4. La mancata ottemperanza all’ordine di cui al comma 2 comporta, in ogni caso, la
    decurtazione di pari importo dai fondi propri a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità
    dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione397
    .

393 Comma modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera u) del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21 e,
successivamente, dall’articolo 1, comma 96, lettera f), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
394 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 97, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 80 recitava:
“Art. 80
(Obblighi di comunicazione)

  1. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione comunica tempestivamente all’ISVAP l’intenzione di assumere una
    partecipazione in altra società, qualora la partecipazione stessa, da sola od unitamente ad altra già posseduta, comporti
    il controllo della società partecipata.
  2. È altresì preventivamente comunicata l’intenzione di assumere ogni altra partecipazione, quando la stessa, da sola o
    unitamente ad altra già posseduta, risulti consistente in base al patrimonio netto o al totale degli investimenti
    dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione ovvero rispetto all’entità dei diritti di voto o alla rilevanza degli altri
    diritti che consentono di influire sulla società partecipata.
  3. L’ISVAP, tenuto conto dell’esigenza di verificare la concentrazione degli investimenti e la loro influenza sulla struttura
    patrimoniale dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, stabilisce con regolamento presupposti, modalità e
    termini delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta o
    è attribuito ad un soggetto diverso dal titolare della partecipazione”.
    395 Comma modificato dall’articolo 1, comma 98, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    396 Comma modificato dall’articolo 1, comma 98, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    397 Comma modificato dall’articolo 1, comma 98, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[144]
Capo IV398
(ABROGATO)
Art. 82
(abrogato)
399
Art. 83
(abrogato)
400
Art. 84
(abrogato)
401
Art. 85
(abrogato)
402

398 Capo abrogato dall’articolo 1, comma 208, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il capo era rubricato ”Gruppo
assicurativo”
399 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 208, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 82 disponeva:
“Art. 82
(Gruppo assicurativo)

  1. A fini di vigilanza, il gruppo assicurativo è alternativamente composto:
    a) dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e
    dalle società strumentali da questa controllate;
    b) dall’impresa italiana di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo e dalle imprese assicurative,
    riassicurative e dalle società strumentali da questa controllate;
    b-bis) dall’impresa italiana di partecipazione finanziaria mista capogruppo di cui all’art. 3, comma 2, del decreto
    legislativo 30 maggio 2005, n. 142, e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società strumentali controllate,
    sempreché vi sia almeno un’impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana controllata”.
    400 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 208, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 83 disponeva:
    “Art. 83
    (Impresa capogruppo)
  2. Capogruppo è l’impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana ovvero l’impresa di partecipazione assicurativa
    o l’impresa di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che controlla, direttamente o indirettamente, le
    società componenti il gruppo assicurativo e che non è, a sua volta, controllata da un’altra impresa di assicurazione o di
    riassicurazione italiana o da un’altra impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa o da un’altra impresa di
    partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo .
  3. L’ISVAP accerta che lo statuto della capogruppo non contrasti con la sana e prudente gestione del gruppo”.
    401 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 208, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 84 disponeva:
    “Art. 84
    (Impresa di partecipazione capogruppo)
  4. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso l’impresa di partecipazione
    assicurativa o riassicurativa capogruppo o presso l’impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano
    le disposizioni in materia di requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza previste per i soggetti che
    esercitano le medesime funzioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione salvo quanto previsto
    dall’articolo 87-bis .
  5. All’impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo o all’impresa di partecipazione finanziaria mista
    capogruppo si applicano gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 190, commi 3, 4 e 5 .
  6. Alle imprese di partecipazione capogruppo si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II del presente titolo, salvo
    quanto previsto dall’articolo 87-bis”.
    402 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 208, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 85 disponeva:
    “Art. 85
    (Albo delle imprese capogruppo)
  7. L’impresa capogruppo è iscritta in un apposito albo tenuto dall’ISVAP.

[145]
Art. 86
(abrogato)
403
Art. 87
(abrogato)
404
Art. 87-bis
(abrogato)
405

  1. La capogruppo comunica all’ISVAP l’esistenza del gruppo assicurativo e la sua composizione aggiornata.
  2. L’ISVAP può procedere d’ufficio all’accertamento dell’esistenza di un gruppo assicurativo e alla sua iscrizione
    nell’albo e può richiedere alla capogruppo la rideterminazione della composizione del gruppo assicurativo.
  3. Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione nell’albo dei gruppi
    assicurativi.
  4. L’ISVAP determina, con regolamento, gli adempimenti connessi alla tenuta e all’aggiornamento dell’albo”.
    403 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 208, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 86 disponeva:
    “Art. 86
    (Poteri di indagine)
  5. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza di cui al presente capo, l’ISVAP può effettuare
    ispezioni, direttamente o tramite soggetti incaricati, presso la capogruppo e presso le società, con sede legale nel
    territorio della Repubblica, appartenenti al gruppo assicurativo.
  6. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di società diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla
    verifica dell’esattezza dei dati e delle informazioni utili per l’esercizio della vigilanza sul gruppo assicurativo.
  7. Nei confronti delle società appartenenti al gruppo assicurativo e dei titolari di partecipazioni nelle medesime società,
    sono attribuiti all’ISVAP i poteri previsti dall’articolo 71”.
    404 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 208, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 87 disponeva:
    “Art. 87
    (Disposizioni di carattere generale o particolare)
  8. L’ISVAP, al fine di assicurare una stabile ed efficiente gestione del gruppo, può impartire alla capogruppo, con
    regolamento o con provvedimenti di carattere particolare, disposizioni concernenti il gruppo assicurativo
    complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto adeguate procedure di gestione del rischio, ivi
    comprese efficaci procedure amministrative e contabili, ed appropriati meccanismi di controllo interno.
  9. Le procedure di gestione del rischio includono:
    a) un governo societario del gruppo e delle sue componenti efficace e idoneo alla definizione ed alla revisione periodica
    delle strategie da parte degli organi con funzione di amministrazione, direzione e controllo delle imprese del gruppo, in
    particolare per quanto concerne i rischi assunti;
    b) procedure atte a far si che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell’organizzazione
    aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere nelle imprese
    di cui all’articolo 82 al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi a livello del gruppo assicurativo.
  10. I meccanismi di controllo interno includono procedure adeguate per quanto concerne la verifica e la quantificazione
    dei rischi assunti e la loro correlazione con il patrimonio netto delle singole imprese del gruppo. La capogruppo adotta i
    provvedimenti di attuazione delle disposizioni impartite dall’ISVAP e ne fa osservare l’applicazione nei confronti delle
    imprese del gruppo, informandone periodicamente l’ISVAP.
  11. Gli amministratori delle società controllate sono tenuti a fornire alla capogruppo la necessaria collaborazione per il
    rispetto delle norme sulla vigilanza assicurativa”.
    405 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 208, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 87-bis disponeva:
    “Articolo 87-bis
    (Disposizioni applicabili all’impresa di partecipazione finanziaria mista)
  12. L’IVASS può individuare le ipotesi in cui l’impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo è esentata
    dall’applicazione di una o più disposizioni adottate ai sensi del presente capo.
  13. Le disposizioni di cui agli articoli 83, comma 2, e 84, commi 1 e 3, si applicano all’impresa di partecipazione
    finanziaria mista, qualora il settore di maggiori dimensioni all’interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo,
    determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. I provvedimenti di approvazione di cui all’articolo
    196, decadenza di cui all’articolo 76 e autorizzazione di cui all’articolo 68 sono adottati dall’IIVASS d’intesa con Banca
    d’Italia.

[146]
TITOLO VIII

BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO

Art. 88
(Disposizioni applicabili)

  1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della
    Repubblica redigono il bilancio secondo la disciplina prevista nei capi I, II e III del presente
    titolo.
  2. (abrogato)
    406
  3. Le disposizioni relative ai rami vita si applicano anche alle imprese di assicurazione che
    esercitano solo l’attività nel ramo malattia esclusivamente o principalmente secondo i metodi
    dell’assicurazione dei rami vita.

Art. 89
(Disposizioni particolari)

  1. Per quanto non previsto dal presente titolo e dai provvedimenti di attuazione, si applicano le
    disposizioni del codice civile e quelle di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, al decreto
    legislativo 26 maggio 1997, n. 173407, ed al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
  2. È consentita la tenuta di una contabilità plurimonetaria. In deroga a quanto previsto
    dall’articolo 2423, ultimo comma, del codice civile, l’IVASS, con regolamento408, può prescrivere
    o consentire che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure prescrivere o
    consentire un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la CONSOB per le società
    quotate.

Art. 90
(Schemi)

  1. L’IVASS, nel rispetto delle disposizioni di cui al codice civile409, al decreto legislativo 9 aprile
    1991 n. 127, al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173410, ed al decreto legislativo 28
    febbraio 2005, n. 38, con regolamento411 determina:
  2. I provvedimenti previsti dal titolo XVI, Capo I, II, IV e VII, nei confronti dell’impresa di partecipazione finanziaria mista
    sono adottati o proposti dall’IVASS d’intesa con Banca d’Italia”.
    406 Comma modificato dall’articolo 10, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e successivamente abrogato
    dall’articolo 1, comma 88, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 2 disponeva: “Le disposizioni sul bilancio
    delle imprese di assicurazione e di riassicurazione si applicano anche alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale
    in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami vita o nei rami danni
    ovvero la riassicurazione”.
    407 Si veda anche Decreto Legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
    successive modificazioni e integrazioni, attuato da ultimo con Regolamento ISVAP n. 43 del 12 luglio 2012.
    408 Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008.
    409 Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 e Regolamento ISVAP n.
    19 del 14 marzo 2008, così come emendato dal Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, in attuazione del
    Decreto Legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con Legge 28 gennaio 2009, n. 2.

[147]

a) gli schemi di bilancio;
b) il piano dei conti che le imprese adottano nella loro gestione;
c) le modalità di calcolo, ai fini della redazione del bilancio di cui ai Capi II e III, delle riserve
tecniche;
d) le modalità di calcolo, ai fini della redazione del bilancio di cui ai Capi II e III, delle altre voci di
bilancio412
.

  1. L’IVASS, con regolamento413, può emanare istruzioni esplicative ed applicative, prescrivere
    informazioni integrative o più dettagliate, anche in materia di operazioni con parti correlate e di
    accordi non risultanti dallo stato patrimoniale di cui all’articolo 2427, primo comma, numeri 22-
    bis) e 22-ter), del codice civile e all’articolo 38, comma 1, lettere o-quinquies) e o-sexies), del
    decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. L’IVASS può altresì stabilire414

la documentazione
necessaria all’espletamento delle funzioni di vigilanza ai fini delle verifiche sul bilancio di
esercizio e sul bilancio consolidato415
.

  1. Le modalità di tenuta del sistema contabile devono consentire il raccordo con i conti di
    bilancio secondo quanto disposto dall’ IVASS con regolamento416
    .
  2. I poteri dell’IVASS sono esercitati nel rispetto dei principi contabili internazionali nei confronti
    dei soggetti che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformità ai principi
    contabili internazionali. Al fine di verificare l’esattezza dei dati del bilancio consolidato, l’IVASS
    può richiedere dati, notizie ed informazioni alle società ed agli enti controllati da imprese di
    assicurazione e di riassicurazione ovvero eseguire ispezioni presso i medesimi enti e società.
    Nel caso in cui la società o l’ente sia sottoposto alla vigilanza di un’altra autorità, l’IVASS ne
    richiede la collaborazione.

Capo II
BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 91
(Principi di redazione)

  1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 88, comma 1, che emettono
    strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato
    membro dell’Unione europea e che non redigono il bilancio consolidato, redigono il bilancio di
    esercizio in conformità ai principi contabili internazionali.
    410 Si veda anche Decreto Legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con Legge 28 gennaio 2009, n. 2, attuato
    con Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009
    411 Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 e Regolamento ISVAP n.
    19 del 14 marzo 2008.
    412 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 100, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione precedente
    recitava: “1. L’ISVAP, con regolamento, determina gli schemi di bilancio, il piano dei conti che le imprese adottano nella
    loro gestione, il prospetto delle attività a copertura delle riserve tecniche ed il prospetto dimostrativo del margine di
    solvibilità.”
    413 Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008.
    414 Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007.
    415 Comma modificato dall’articolo 4, Decreto legislativo 3 novembre 2008, n. 173
    416 Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008.

[148]

  1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 88, comma 1, che non
    utilizzano i principi contabili internazionali, redigono il bilancio in conformità al decreto legislativo
    26 maggio 1997, n. 173. Per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi dell’articolo 2447-
    bis, primo comma, lettera a), del codice civile, va allegato al bilancio di esercizio un separato
    rendiconto redatto secondo le disposizioni previste dall’articolo 89417
    .

Art. 92

(Esercizio sociale e termine per l’approvazione)

  1. L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Ove previsto dallo statuto, il termine di cui all’articolo 2364, secondo comma, del codice civile
    può essere prorogato dall’impresa di assicurazione sino al 30 giugno quando particolari
    esigenze lo richiedano ovvero quando sia autorizzata anche all’attività riassicurativa e la eserciti
    in misura rilevante ovvero nel caso di imprese tenute alla redazione del bilancio consolidato.
  3. Le imprese che esercitano la sola riassicurazione approvano il bilancio di esercizio entro il 30
    giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferisce il bilancio stesso. Ove previsto dallo
    statuto, il termine può essere prorogato dall’impresa di riassicurazione sino al 30 settembre
    quando particolari esigenze lo richiedano.
  4. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, che si avvalgono della facoltà prevista dai
    commi 2 e 3, ne danno evidenza nella nota integrativa e ne fanno oggetto di preventiva
    comunicazione all’IVASS, specificando le ragioni della proroga.

Art. 93
(Deposito e pubblicazione)

  1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 88, comma 1, sono tenute
    al deposito e alla pubblicazione del bilancio ai sensi dell’articolo 2435 del codice civile418
    .
  2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono soggette all’obbligo di revisione del
    bilancio e depositano la relazione della società di revisione419
    .
  3. (abrogato)
    420
  4. Le imprese di assicurazione che esercitano il ramo assistenza depositano, in allegato al
    bilancio, una relazione dalla quale risultino il personale e le attrezzature di cui l’impresa dispone
    per far fronte agli impegni assunti.
  5. (abrogato)
    421

417 Comma modificato dall’articolo 1, comma 101, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
418 Comma modificato dall’articolo 1, comma 102, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
419 Comma modificato dall’articolo 1, comma 102, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
420 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 102, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 3
disponeva: “Le imprese di assicurazione e di riassicurazione depositano, in allegato al bilancio, un prospetto contenente
l’indicazione delle attività che sono state assegnate, alla chiusura dell’esercizio, alla copertura delle riserve tecniche”.

[149]
Art. 94
(Relazione sulla gestione)

  1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi
    fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell’impresa e dell’andamento e del risultato
    della gestione nel suo complesso, nonchè una descrizione dei principali rischi e incertezze cui
    l’impresa è esposta. Dalla relazione risultano in ogni caso le informazioni che riguardano422:
    a) l’evoluzione del portafoglio assicurativo;
    b) l’andamento dei sinistri nei principali rami esercitati;
    c) le forme riassicurative maggiormente significative adottate nei principali rami esercitati;
    d) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;
    e) le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti;
    e-bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per
    principali categorie di operazioni coperte e l’esposizione dell’impresa ai rischi di prezzo, di
    credito, di liquidità e di variazione dei flussi423;
    f) notizie in merito al contenzioso, se significativo;
    g) il numero e il valore nominale delle azioni o quote proprie, delle azioni o quote dell’impresa
    controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso
    dell’esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, dei corrispettivi ed i motivi degli
    acquisti e delle alienazioni;
    h) i rapporti con le imprese del gruppo distinguendo fra imprese controllanti, controllate e
    consociate, nonché i rapporti con imprese collegate;
    i) l’evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio
    assicurativo, all’andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche alle forme riassicurative
    adottate;
    l) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
    1-bis. L’analisi di cui al comma 1 è coerente con l’entità e la complessità degli affari dell’impresa
    e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell’impresa e
    dell’andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del
    caso, quelli non finanziari pertinenti all’attività specifica dell’impresa, comprese le informazioni
    attinenti all’ambiente e al personale. L’analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi
    riportati nel bilancio dell’impresa e chiarimenti aggiuntivi su di essi424
    .
  2. Le disposizioni del comma 1, lettera g), si applicano anche alle azioni o quote detenute,
    acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

421 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 102, lettera d), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 5
disponeva: “Le imprese di assicurazione depositano altresì il prospetto dimostrativo della situazione del margine di
solvibilità, che viene sottoscritto anche dall’attuario incaricato per i rami vita”.
422 Alinea modificato dall’articolo 1, Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 32.
423 Lettera inserita dall’articolo 1, Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 32.
424 Comma inserito dall’articolo 1, Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 32. Vedi, anche, l’articolo 5 dello stesso
decreto.

[150]
Capo III
BILANCIO CONSOLIDATO

Art. 95
(Imprese obbligate)

  1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della
    Repubblica che controllano una o più società, redigono il bilancio consolidato conformemente ai
    principi contabili internazionali425
    .
  2. Allo stesso obbligo sono soggette le imprese di partecipazione assicurativa con sede legale
    in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione
    ovunque costituite.
    2-bis. Al medesimo obbligo sono soggette anche le imprese di partecipazione finanziaria mista
    con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di
    riassicurazione ovunque costituite, qualora il settore di maggiori dimensioni all’interno del
    conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30
    maggio 2005, n. 142426
    .
  3. Ai soli fini dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato sono considerate imprese
    controllate quelle indicate nell’articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.

Art. 96
(Direzione unitaria)

  1. L’obbligo di redazione del bilancio consolidato sussiste anche nel caso in cui due o più
    imprese di assicurazione o riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica
    ovvero imprese di partecipazione assicurativa o imprese di partecipazione finanziaria mista di
    cui all’articolo 95, commi 2 o 2-bis, tra le quali non esistano le relazioni di cui all’articolo 95,
    comma 3, operino secondo una direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola dei
    rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza
    dalle medesime persone. La direzione unitaria tra le imprese può concretizzarsi anche in legami
    importanti e durevoli di riassicurazione427
    .
  2. Sono in ogni caso assimilate alle imprese di cui al comma 1 quelle sottoposte alla direzione
    unitaria di uno dei seguenti soggetti controllanti:
    a) un’impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un’impresa di assicurazione o
    riassicurazione ovvero da una impresa di partecipazione assicurativa o da un’impresa di
    partecipazione finanziaria mista di cui all’articolo 95, commi 2 o 2-bis428;
    b) un’impresa o un ente costituito in un altro Stato, salvo che non ricorrano le condizioni di
    esonero previste all’articolo 97;
    c) una persona fisica.
    425 Comma modificato dall’articolo 1, comma 103, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    426 Comma inserito dal comma 8 dell’articolo 3, Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53.
    427 Comma sostituito dalla lettera a) del comma 9 dell’articolo 3, Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53.
    428 Lettera sostituita dalla lettera b) del comma 9 dell’articolo 3, Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53.

[151]

  1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 è tenuta alla redazione del bilancio consolidato l’impresa che,
    in base ai dati dell’ultimo bilancio d’esercizio approvato, presenta l’ammontare maggiore del
    totale dell’attivo.
  2. L’impresa soggetta all’obbligo di redazione del bilancio consolidato che operi anche secondo
    una direzione unitaria ai sensi dei commi 1 e 2 è tenuta alla redazione del bilancio consolidato
    esclusivamente in base al comma 3, quando ricorrono le seguenti condizioni:
    a) l’impresa non ha emesso titoli quotati in mercati regolamentati;
    b) la redazione del bilancio consolidato non è richiesta almeno sei mesi prima della fine
    dell’esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.
  3. In caso di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi del comma 4, le
    ragioni dell’esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio d’esercizio. La nota
    integrativa indica altresì la denominazione e la sede dell’impresa che redige il bilancio
    consolidato ai sensi del presente articolo. Copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di
    quella dell’organo di controllo sono depositati presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo
    ove è la sede dell’impresa esonerata.
  4. Restano salve le disposizioni relative alle società che hanno emesso titoli quotati in mercati
    regolamentati.

Art. 97

(Esonero dall’obbligo di redazione)

  1. L’obbligo di redazione del bilancio consolidato non sussiste nei confronti delle imprese di cui
    all’articolo 95, commi 1 e 2, a loro volta controllate direttamente o indirettamente da altra
    impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del presente titolo ovvero da
    un’impresa di assicurazione o riassicurazione costituita in un altro Stato membro.
  2. L’esonero è subordinato alle seguenti circostanze:
    a) che l’impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in mercati regolamentati;
    b) che la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote
    dell’impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, che la redazione del bilancio
    consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio da tanti soci che
    rappresentino almeno il cinque per cento del capitale;
    c) che l’impresa controllata e le imprese da questa controllate da includere nel consolidamento
    ai sensi del presente titolo siano incluse nel bilancio consolidato della controllante;
    d) che l’impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro, rediga e sottoponga a
    controllo il bilancio consolidato conformemente alle disposizioni dell’ordinamento comunitario.
  3. Le ragioni dell’esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio. La nota
    integrativa indica altresì la denominazione e la sede dell’impresa che redige il bilancio
    consolidato ai sensi del presente articolo. Una copia del bilancio della controllante, della
    relazione sulla gestione e di quella dell’organo di controllo, redatti in lingua italiana, è depositata
    presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell’impresa controllata.

[152]
Art. 98

(Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza)

  1. L’IVASS individua, con regolamento429, i soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del
    bilancio consolidato previsti dagli articoli 95 e 96, che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a
    redigere il bilancio consolidato.

Art. 99
(Data di riferimento)

  1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio di
    esercizio dell’impresa controllante obbligata alla redazione. Nel caso quest’ultima sia
    un’impresa di partecipazione assicurativa o un’impresa di partecipazione finanziaria mista di cui
    all’articolo 95, commi 2 o 2-bis, la data di riferimento coincide con la data di chiusura
    dell’esercizio delle imprese assicurative controllate430
    .

Art. 100
(Relazione sulla gestione)

  1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori
    contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell’insieme delle
    imprese incluse nel consolidamento e dell’andamento e del risultato della gestione nel suo
    insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonchè
    una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono
    esposte. Dalla relazione risultano431:
    a) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;
    b) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell’impresa controllante possedute da
    essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona,
    con l’indicazione della quota di capitale corrispondente;
    c) l’evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio
    assicurativo, all’andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche, se significative, delle forme
    riassicurative;
    d) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato;
    d-bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per
    principali categorie di operazioni coperte e l’esposizione delle imprese incluse nel
    consolidamento ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi 432
    .

1-bis. L’analisi di cui al comma 1 è coerente con l’entità e la complessità degli affari dell’insieme
delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla
comprensione della situazione dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento e
dell’andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del
caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le
429 Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, in particolare articolo 20.
430 Comma modificato dal comma 10 dell’articolo 3, Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53.
431 Alinea modificato dal Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 32.
432 Lettera aggiunta dal Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 32.

[153]

informazioni attinenti all’ambiente e al personale. L’analisi contiene, ove opportuno, riferimenti
agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi433
.

1-ter. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui all’articolo 94 possono essere
presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che
sono rilevanti per il complesso delle società incluse nel consolidamento434
.

Capo IV
LIBRI E REGISTRI OBBLIGATORI
Art. 101
(Libri e registri obbligatori)

  1. Le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, ferme restando le
    altre disposizioni stabilite dalla legge, devono tenere i libri e i registri secondo quanto previsto ai
    commi 2 e 3435
    .
  2. Le imprese autorizzate all’esercizio dei rami vita, oltre al registro delle attività a copertura
    delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare:
    a) i contratti emessi;
    b) i contratti stornati per risoluzione ai sensi dell’articolo 1924, secondo comma, del codice
    civile, ovvero per mancato perfezionamento ovvero per i quali è stato esercitato il diritto di
    recesso di cui all’articolo 177;
    c) i contratti scaduti;
    d) i contratti per i quali è stato esercitato il diritto di riscatto di cui all’articolo 1924, secondo
    comma, del codice civile;
    e) i contratti che sono stati oggetto di trasformazione;
    f) i sinistri denunciati;
    g) i sinistri pagati;
    h) i reclami ricevuti.
  3. Le imprese autorizzate all’esercizio dei rami danni, oltre al registro delle attività a copertura
    delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare:
    a) i contratti emessi;
    b) i sinistri denunciati;
    c) i sinistri pagati;
    d) i sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo;
    e) i sinistri ancora da pagare alla chiusura dell’esercizio;
    f) i sinistri già classificati alle lettere c) oppure d) per i quali sia stata riaperta la procedura di
    liquidazione;
    g) i reclami ricevuti.

433 Comma inserito dal Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 32.
434 Comma inserito dal Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 32 e successivamente modificato dall’articolo 1, comma
104, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
435 Comma modificato dall’articolo 1, comma 105, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[154]

  1. L’IVASS adotta, con regolamento436, le disposizioni per la tenuta dei registri assicurativi
    previsti dai commi 2 e 3 e determina le informazioni, i termini e le modalità per la loro
    conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell’articolo 2421, ultimo comma,
    del codice civile.
  2. L’IVASS individua, con regolamento437, i libri e i registri per l’attività delle imprese di
    riassicurazione, determinando le informazioni, i termini e le modalità per la loro conservazione e
    compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell’articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.

Capo V
REVISIONE LEGALE DEI CONTI438
Art. 102

(Revisione legale del bilancio)439

  1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio
    della Repubblica è corredato dalla relazione di un revisore legale o di una società di revisione
    legale iscritti nell’apposito registro440
    .
  2. La relazione del revisore legale o della società di revisione legale esprime anche un giudizio
    sulla sufficienza delle riserve tecniche dell’impresa, avuto riguardo alle disposizioni del presente
    codice e tenuto conto di corrette tecniche attuariali. A tal fine, l’IVASS individua con
    regolamento i criteri per la determinazione della sufficienza delle riserve tecniche e le corrette
    tecniche attuariali alla luce delle quali deve essere espresso il giudizio del revisore o della
    società di revisione legale, nonché le modalità e i termini di espressione del giudizio
    medesimo441
    .
  3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulla revisione legale dei conti di
    cui alla sezione VI del capo II del titolo III del testo unico dell’intermediazione finanziaria, ad
    eccezione degli articoli 155, comma 2, 156, comma 4, 157, comma 2, e 159, comma 1442
    .
  4. L’impugnazione della deliberazione assembleare che approva il bilancio delle imprese di
    assicurazione e di riassicurazione, per mancata conformità alle norme che ne disciplinano i
    criteri di redazione, può essere proposta dall’IVASS nel termine di sei mesi dall’iscrizione della
    relativa deliberazione nel registro delle imprese.

436 Regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008.
437 Regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008, in particolare Titolo IV.
438 Rubrica modificata dall’articolo 41, comma 1, del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
439 Rubrica modificata dall’articolo 41, comma 2, lettera a) del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
440 Comma modificato dall’articolo 41, comma 2, lettera b), del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e
successivamente sostituito dall’articolo 1, comma 106, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione
precedente recitava “1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della
Repubblica e delle sedi secondarie nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione e riassicurazione con
sede legale in uno Stato terzo è corredato dalla relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti
nell’apposito registro. Se l’incarico di revisione legale è conferito ad una società di revisione legale, almeno uno dei suoi
amministratori è un attuario iscritto nell’albo professionale di cui alle legge 9 febbraio 1942, n. 194. Se l’incarico di
revisione legale è conferito ad un revisore legale si applica l’articolo 103”
441 Comma modificato dall’articolo 41, comma 2, lettera c), del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e
successivamente sostituito dall’articolo 1, comma 106, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
442 Comma modificato dall’articolo 41, comma 2, lettera d) del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

[155]

  1. (abrogato)
    443
    .

Art. 103
(abrogato)
444
Art. 104

(Accertamenti sulla gestione contabile)

  1. L’IVASS può far svolgere al revisore legale o alla società di revisione legale una verifica,
    previo accertamento dell’esatta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, in ordine
    alla conformità alle scritture contabili delle situazioni periodiche concernenti lo stato
    patrimoniale e il conto economico dell’impresa. Nello svolgimento di tale verifica il revisore
    legale o la società di revisione legale utilizzano corrette tecniche attuariali. Le spese sono a
    carico dell’impresa445
    .

Art. 105
(abrogato)
446

443 Comma abrogato dall’articolo 41, comma 2, lettera e), del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il comma 5
recitava: “5. L’ISVAP, qualora venga a conoscenza del mancato conferimento dell’incarico alla società di revisione, ne
informa immediatamente la CONSOB, che adotta i provvedimenti di competenza”.
444 Articolo modificato dall’articolo 41, comma 3, del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successivamente
abrogato dall’articolo 1, comma 107, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’art. 103 disponeva:
“Art. 103
(Attuario nominato dal revisore legale o dalla società di revisione legale)

  1. Se l’incarico di revisione legale dei conti è conferito a un revisore legale o se tra gli amministratori della società di
    revisione legale non è presente un attuario iscritto nell’albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, la
    relazione di cui all’articolo 102, comma 1, è corredata dalla relazione di un attuario nominato dal revisore legale o dalla
    società di revisione legale.
  2. L’incarico dell’attuario ha durata pari a nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito, neppure per
    conto di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del
    precedente. Se, prima della scadenza del periodo, il revisore legale o la società di revisione legale revoca l’incarico
    all’attuario, ne dà immediata e motivata comunicazione all’ISVAP. La revoca dell’incarico ha effetto nel momento in cui
    diviene efficace il conferimento dell’incarico ad altro attuario.
  3. L’incarico non può essere conferito a un attuario che non rispetti le condizioni di indipendenza individuate dall’ISVAP
    con regolamento o che si trovi, nei confronti dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione o nei confronti dell’attuario
    che presso l’impresa di assicurazione esercita le funzioni di attuario incaricato per i rami vita o per l’assicurazione della
    responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in una delle situazioni di
    incompatibilità individuate dall’ISVAP con regolamento.
  4. L’attuario e il legale rappresentante dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione presso cui lo stesso svolge il
    proprio incarico, trasmettono all’ISVAP, entro quindici giorni dal conferimento dell’incarico, la documentazione
    comprovante il rispetto delle condizioni di indipendenza e l’assenza delle cause di incompatibilità di cui al comma 3,
    secondo le modalità fissate dall’ISVAP.
    445 Articolo modificato dall’articolo 41, comma 4 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e, successivamente,
    dall’articolo 1, comma 108, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    446 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 109, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 105 disponeva:
    “Art. 105
    (Revoca dell’incarico all’attuario revisore)
  5. Qualora l’ISVAP accerti l’inosservanza dei doveri relativi allo svolgimento dell’incarico dell’attuario di cui all’articolo
    102, comma 1, o dell’attuario nominato ai sensi dell’articolo 103, comma 1, ovvero acquisisca elementi utili ai fini della
    vigilanza sull’attività del revisore legale o della società di revisione legale, ne informa la CONSOB.
  6. Qualora l’ISVAP accerti la perdita dei requisiti di cui all’articolo 102, comma 1, la sussistenza o la sopravvenienza di
    una causa di incompatibilità prevista dall’articolo 103, comma 3, la perdita di una condizione di indipendenza prevista

[156]
TITOLO IX

ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA447

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 106

(Attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa)448

  1. L’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa consiste nel proporre prodotti
    assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti
    preparatori relativi alla conclusione di tali contratti o nella conclusione di tali contratti, ovvero
    nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti
    stipulati. Rientra nell’attività di distribuzione assicurativa la fornitura, tramite un sito internet o
    altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, anche
    confrontati o ordinati, sulla base di criteri eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed
    eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente è in grado di
    concludere direttamente o indirettamente lo stesso.

dall’articolo 103, comma 3, ovvero gravi irregolarità nello svolgimento dell’incarico da parte dell’attuario di cui all’articolo
103, comma 1, può disporre la revoca dell’incarico, sentito l’interessato .

  1. Il provvedimento di revoca è comunicato all’attuario, al revisore legale o alla società di revisione legale e all’impresa
    di assicurazione o di riassicurazione. In tal caso il revisore legale o la società di revisione legale provvede a conferire
    l’incarico ad altro attuario entro trenta giorni e comunque in tempo utile per l’effettuazione delle verifiche necessarie ai
    fini del rilascio del giudizio sul bilancio .
  2. In caso di inadempienza l’ISVAP provvede al conferimento dell’incarico ad altro attuario, determinando il relativo
    compenso secondo le tariffe dell’Ordine degli attuari.
  3. L’ISVAP informa la CONSOB dei provvedimenti assunti nei confronti dell’attuario di cui all’articolo 102, comma 1, e
    dà comunicazione all’Ordine degli attuari dei provvedimenti assunti nei confronti degli attuari di cui agli articoli 102,
    comma 1, e 103, comma 1.
  4. L’Ordine degli attuari comunica all’ISVAP gli eventuali provvedimenti adottati nei confronti degli attuari di cui agli
    articoli 102, comma 1, e 103, comma 1”.
    447 Rubrica sostituita dall’art. 1, comma 5, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n.68. La precedente rubrica recitava:
    “Attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa”.
    448 Articolo sostituito dall’art. 1, comma 6, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n.68. Il testo precedente recitava:
    “Art. 106 (Attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa)
  5. L’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e
    riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo,
    nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di
    sinistri, dei contratti stipulati.”.

[157]
Art. 107
(Ambito di applicazione)449

  1. Fermo restando quanto previsto dai Titoli Il, III e IV per le imprese di assicurazione e V e VI
    per le imprese di riassicurazione, le disposizioni del presente Titolo disciplinano le condizioni di
    accesso ed esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa nel territorio della
    Repubblica, ivi inclusa l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa a titolo oneroso
    svolta da persone fisiche o giuridiche con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica
    e in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio di altri Stati membri,
    nonché l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa connessa con rischi e impegni
    situati al di fuori dell’Unione europea, quando è svolta da intermediari registrati in Italia.
  2. Le disposizioni del presente titolo disciplinano altresì l’attività di distribuzione assicurativa,
    anche a titolo accessorio, e riassicurativa da parte di persone fisiche o giuridiche con residenza
    o sede legale nel territorio di altri Stati membri dell’Unione europea, svolta nel territorio della
    Repubblica.
  3. Non configurano attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa, ai fini di cui al comma 1,
    le seguenti attività:
    a) la fornitura di informazioni a titolo accessorio ad un cliente nel contesto di un’altra attività
    professionale, sempre che il fornitore non intraprenda ulteriori iniziative di assistenza nella
    conclusione o nell’esecuzione di un contratto di assicurazione o riassicurazione e l’obiettivo di
    tale attività non sia quello di assistere il cliente nella conclusione o nell’esecuzione di un
    contratto di assicurazione o riassicurazione;
    b) la gestione di sinistri per un’impresa di assicurazione o riassicurazione su base professionale
    o le attività di liquidazione sinistri e di consulenza in materia di sinistri;

449 Articolo sostituito dall’art. 1, comma 7, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n.68. Il testo precedente recitava:
”Art. 107
(Ambito di applicazione)

  1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano le condizioni di accesso e di esercizio dell’attività di intermediazione
    assicurativa e riassicurativa svolta a titolo oneroso nel territorio della Repubblica e in regime di stabilimento o di libera
    prestazione di servizi nel territorio di altri Stati membri da parte di persone fisiche o giuridiche con residenza o sede
    legale nel territorio della Repubblica, nonché i servizi di intermediazione assicurativa e riassicurativa connessi con rischi
    e impegni situati al di fuori dell’Unione europea, quando sono offerti da intermediari di assicurazione e riassicurazione
    registrati in Italia.
  2. Sono escluse dalla disciplina del presente titolo:
    a) le attività direttamente esercitate dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione e dai loro dipendenti;
    b) le attività di sola informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di un’altra attività professionale sempre che
    l’obiettivo di tale attività non sia quello di assistenza all’assicurato nella conclusione o nell’esecuzione di un contratto di
    assicurazione;
    c) le attività di intermediazione assicurativa quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
    1) il contratto di assicurazione richiede soltanto conoscenze sulla copertura fornita;
    2) salvo il caso di cui al numero 4), non si tratta di un contratto di assicurazione sulla vita o contro i rischi di
    responsabilità civile;
    3) l’intermediazione non è svolta professionalmente;
    4) l’assicurazione è accessoria ad un prodotto o servizio e ne copre i rischi di perdita o deterioramento oppure, nel caso
    di viaggi prenotati, garantisce la perdita o il danneggiamento del bagaglio ovvero copre i rischi del ramo vita e della
    responsabilità civile connessi al viaggio stesso;
    5) l’importo del premio annuale non eccede cinquecento euro e la durata complessiva del contratto di assicurazione,
    compresi eventuali rinnovi, non è superiore a cinque anni.
  3. Le persone giuridiche di cui all’articolo 109, comma 2, lettera d), sono sottoposte, limitatamente all’attività di
    intermediazione assicurativa, alla vigilanza dell’IVASS, che la esercita mediante i poteri previsti dall’articolo 5, comma 1,
    anche per quanto riguarda l’osservanza delle disposizioni sulle regole di comportamento di cui al capo III, informando e
    collaborando con le altre autorità interessate.”

[158]

c) la mera fornitura di dati e informazioni su potenziati assicurati a intermediari assicurativi o
riassicurativi, o a imprese di assicurazione o di riassicurazione, se il fornitore non intraprende
ulteriori iniziative di assistenza nella conclusione di un contratto di assicurazione o
riassicurazione;
d) la mera fornitura a potenziali assicurati di informazioni su prodotti assicurativi o riassicurativi,
su un intermediario assicurativo o riassicurativo, su un’impresa di assicurazione o
riassicurazione, se il fornitore non intraprende ulteriori iniziative di assistenza nella conclusione
del contratto.

  1. E’ esclusa dalla disciplina del presente Titolo l’attività di distribuzione assicurativa esercitata
    da intermediari assicurativi a titolo accessorio, laddove siano soddisfatte congiuntamente le
    seguenti condizioni:
    a) l’assicurazione è accessoria ad un prodotto o servizio e ne copre:
    1) i rischi di perdita, deterioramento, danneggiamento del prodotto fornito o il mancato
    uso del servizio prestato dal fornitore; o
    2) la perdita o il danneggiamento del bagaglio e altri rischi connessi con un viaggio
    prenotato presso tale fornitore;

b) l’importo del premio versato per il contratto assicurativo, calcolato proporzionalmente su base
annua, non è superiore a 600 euro;
c) in deroga alla lettera b), qualora l’assicurazione sia complementare rispetto a un servizio di
cui alla lettera a) e la durata di tale servizio sia pari o inferiore a tre mesi, l’importo del premio
versato per persona non è superiore a 200 euro.

  1. Nell’esercizio dell’attività di distribuzione attraverso un intermediario assicurativo a titolo
    accessorio esentato, di cui al comma 4, l’impresa di assicurazione o intermediario assicurativo
    che se ne avvale garantisce che:
    a) prima della conclusione del contratto, il contraente riceva informazioni riguardanti
    rispettivamente gli elementi di cui all’articolo 120, comma 2, lettere a) e c), se agisce su incarico
    dell’impresa, o di cui all’articolo 120, comma 1, lettere a) e c), se agisce su incarico di altro
    intermediario;
    b) siano predisposti rapporti contrattuali adeguati e proporzionati al fine di assicurare la
    conformità con quanto previsto dagli articoli 119-bis e 120-quinquies e tenere conto delle
    richieste ed esigenze del contraente prima di proporre il contratto;
    c) prima della conclusione del contratto, sia fornita al contraente la documentazione informativa
    relativa al prodotto assicurativo di cui all’artico 185.
  2. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico dell’intermediazione finanziaria, le persone
    giuridiche di cui all’articolo 109, comma 2, lettera d), sono sottoposte, limitatamente all’attività di
    distribuzione assicurativa, alla vigilanza dell’IVASS, che la esercita mediante i poteri previsti
    dall’articolo 5, comma 1, anche per quanto riguarda l’osservanza delle disposizioni sulle regole
    di comportamento di cui al Capo III, informando e collaborando con le altre autorità interessate.
  3. L’IVASS monitora il mercato, ivi incluso il mercato dei prodotti assicurativi commercializzati,
    distribuiti o venduti a titolo accessorio, nel o dal territorio della Repubblica.

[159]
Art. 107-bis

(Soggetti abilitati all’esercizio della distribuzione assicurativa o riassicurativa)450

  1. L’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa può essere esercitata dai seguenti
    soggetti:
    a) imprese di assicurazione o riassicurazione, di cui all’articolo 1, comma 1, lettere t) e cc), e
    relativi dipendenti laddove esercitino direttamente tale attività;
    b) intermediari iscritti nelle sezioni da a) ad e) del registro di cui al comma 2 dell’articolo 109;
    c) intermediari assicurativi a titolo accessorio, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc-septies),
    iscritti alla sezione f) del registro di cui al comma 2 dell’articolo 109;
    d) intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi con residenza o sede
    legale in altro Stato membro e abilitati all’esercizio dell’attività di intermediazione in regime di
    libera prestazione dei servizi o di stabilimento nel territorio della Repubblica ai sensi degli
    articoli 116-quater e 116-quinquies.

Capo II
DISPOSIZIONI GENERALI IN
MATERIA DI DISTRIBUZIONE451
Art. 108
(Attività di distribuzione)452

1.. L’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa è riservata alle imprese di cui all’articolo
107-bis, comma 1, lettera a), ai relativi dipendenti, nonché agli intermediari assicurativi, anche a
titolo accessorio, e riassicurativi, iscritti nel registro di cui all’articolo 109. Il registro indica gli
Stati membri in cui l’intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo opera
in regime di libero stabilimento o di libera prestazione dei servizi
453
.

  1. Fatta salva l’ipotesi in cui l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa sia esercitata,
    ai sensi del comma 1, direttamente da imprese e relativi dipendenti, tale attività non può essere
    esercitata da chi non è iscritto nel registro, applicandosi in caso di violazione gli articoli 305,
    comma 2, e 308, comma 2
    454
    .
  2. È inoltre consentita l’attività agli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e
    riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro e che
    operano secondo quanto previsto dall’articolo 116455
    .

450 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 7, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
451 Rubrica sostituita dall’articolo 1, comma 8, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. La precedente versione
recitava: “Accesso all’attività di intermediazione”.
452 Rubrica sostituita dall’articolo 1, comma 9, lettera a), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. La precedente
versione recitava: “Accesso all’attività di intermediazione”.
453 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 9, lettera b), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. La precedente
versione recitava: “1. L’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa è riservata agli iscritti nel registro di cui
all’articolo 109”.
454 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 9, lettera c) Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. La precedente
versione recitava: “2. L’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa non può essere esercitata da chi non è
iscritto nel registro, applicandosi in caso di violazione gli articoli 305, comma 2, e 308, comma 2”.
455 Comma modificato dall’articolo. 1, comma 9, lettera d), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

[160]

  1. L’esercizio dell’attività di intermediario di assicurazione, anche a titolo accessorio, e
    riassicurazione è vietato agli enti pubblici, agli enti o società da essi controllati ed ai pubblici
    dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la
    metà dell’orario lavorativo a tempo pieno456
    .
    Art. 108-bis

(Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo

accessorio, e riassicurativi)457

  1. È istituito un Organismo per la registrazione degli intermediari di cui all’articolo 109, comma
    2, e per lo svolgimento degli adempimenti relativi agli elenchi di cui agli articoli 109, comma 1-
    bis, e alle sezioni I e II del Titolo IX, Capo Il. Con decreto del Presidente della Repubblica
    emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
    Ministro dello sviluppo economico, è disciplinata l’organizzazione dell’Organismo. L’Organismo
    promuove altresì la diffusione dei principi di correttezza e diligenza professionale presso gli
    intermediari di cui all’articolo 109, comma 2. In particolare, il regolamento disciplina, nel rispetto
    dei principi di semplificazione e proporzionalità:
    a) l’istituzione dell’Organismo avente personalità giuridica di diritto privato, dotato di autonomia
    statutaria, organizzativa e finanziaria, ordinato in forma di associazione, cui sono trasferite
    funzioni e competenze in materia di tenuta del registro degli intermediari assicurativi e
    riassicurativi;
    b) il procedimento di nomina dei componenti dell’Organismo nel rispetto dei principi di
    imparzialità e terzietà;
    c) il passaggio all’Organismo di funzioni e competenze attribuite in via transitoria all’IVASS;
    d) le modalità attraverso le quali l’Organismo riscuote e gestisce i contributi dovuti dagli
    intermediari iscritti nel registro di cui all’articolo 109 del Codice delle assicurazioni private di cui
    al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai sensi dell’articolo 336 del medesimo Codice;
    e) la vigilanza dell’IVASS sull’Organismo di cui alla lettera a).
  2. L’Organismo è sottoposto al controllo dell’IVASS che, con regolamento, disciplina le modalità
    di esercizio del controllo, inclusi i flussi informativi e i poteri ispettivi, secondo modalità
    improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell’azione di controllo, con la finalità di
    verificare l’adeguatezza delle procedure interne adottate e l’efficacia dell’attività svolta in
    relazione alle funzioni affidate.
  3. L’Organismo è finanziato mediante una quota del contributo di vigilanza sugli intermediari di
    assicurazione e riassicurazione di cui all’articolo 336 del Codice delle assicurazioni private di
    cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 versato all’IVASS e successivamente
    trasferito allo stesso Organismo, secondo la misura e le modalità individuate dal regolamento di
    cui al comma 1.

456 Comma modificato dall’articolo 1, comma 9, lettera e), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
457 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 10, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

[161]

  1. L’IVASS, con regolamento, stabilisce le modalità con cui l’Organismo esercita la propria
    attività e le forme di collaborazione con l’IVASS per l’attuazione delle disposizioni di cui al
    presente Capo, inclusi le procedure e i poteri nei confronti degli intermediari iscritti al registro,
    tenendo anche presente l’esigenza di evitare duplicazioni di costi e adempimenti per soggetti
    iscritti in altri albi o registri.

Art. 109

(Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi)
458

  1. L’IVASS disciplina, con regolamento459, la formazione e l’aggiornamento del registro unico
    elettronico nel quale sono iscritti gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e
    riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica460
    .

1-bis. L’impresa che opera in qualità di distributore, individua la persona fisica, nell’ambito della
dirigenza, responsabile della distribuzione assicurativa o riassicurativa e ne comunica il
nominativo all’IVASS. Tale soggetto possiede adeguati requisiti di professionalità ed onorabilità
individuati dall’IVASS con regolamento461 462
.

1-ter. Il registro è agevolmente accessibile e consente la registrazione integrale e diretta,
secondo quanto disposto dall’IVASS con regolamento di cui al comma 1463
.

  1. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte:
    a) gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome o per conto di una
    o più imprese di assicurazione o di riassicurazione464;
    b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di
    intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di
    assicurazione o di riassicurazione;
    c) i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all’attività svolta a titolo principale,
    esercitano l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e
    sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di
    orario o di risultato esclusivamente per l’impresa medesima;
    d) le banche autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari
    finanziari inseriti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 e 114-septies del testo unico
    bancario, le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell’articolo 19 del testo
    unico dell’intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane – Divisione servizi di bancoposta,
    autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001,
    n. 144465;

458 Rubrica sostituita dall’articolo 1, comma 11, lettera a), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. La precedente
versione recitava: “Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi”.
459Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in particolare, Parte II, Titolo I, Capo I.
460 Comma modificato dall’articolo 1, comma 11, lettera b), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
461 Comma inserito dall’articolo 1, comma 11, lettera c), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
462 Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in particolare articolo 41.
463 Comma inserito dall’articolo 1, comma 11, lettera c), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
464 Si veda il comma 1-ter dell’articolo 12, Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal comma 9-bis
dell’articolo 22, Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n.
221.
465 Lettera modificata dall’articolo 1, comma 11, lettera d), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

[162]

e) i soggetti addetti all’intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri
incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l’attività di
intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l’intermediario opera;
f) gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera
cc-septies466
.

Non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del
registro.
2-bis. Per i siti internet mediante i quali è possibile l’esercizio dell’attività di distribuzione
assicurativa, ai sensi dell’articolo 106, è necessaria l’iscrizione al registro del titolare del
dominio
467
.

  1. Nel registro sono altresì indicati gli intermediari persone fisiche, di cui al comma 2, lettere a) e
    b), abilitati ma temporaneamente non operanti, per i quali l’adempimento dell’obbligo di
    copertura assicurativa di cui all’articolo 110, comma 3, è sospeso sino all’avvio dell’attività, che
    forma oggetto di tempestiva comunicazione all’Organismo per la registrazione degli intermediari
    assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi468
    .
  2. L’intermediario di cui al comma 2, lettere a), b) e d), che si avvale di dipendenti, collaboratori,
    produttori o altri incaricati addetti all’intermediazione provvede, per conto dei medesimi,
    all’iscrizione nella sezione del registro di cui alla lettera e) del medesimo comma. L’intermediario
    di cui al comma 2, lettera a), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati
    addetti all’intermediazione è tenuto a dare all’impresa preponente contestuale notizia della
    richiesta di iscrizione dei soggetti che operano per suo conto fermo restando quanto previsto
    nel contratto di agenzia. L’impresa di assicurazione, che si avvale di produttori diretti, provvede
    ad effettuare la comunicazione all’ Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi,
    anche a titolo accessorio, e riassicurativi al fine dell’iscrizione nella sezione del registro di cui al
    comma 2, lettera c)469
    .

4-bis. Nella domanda di iscrizione al registro l’intermediario che si avvale di soggetti iscritti alla
sezione del registro di cui al comma 2, lettera e), per l’esercizio dell’attività di distribuzione, ai
sensi del comma 4, attesta di avere accertato in capo agli stessi il possesso dei requisiti previsti
dal presente Capo e dalle relative disposizioni di attuazione ai fini della registrazione, ivi incluso
quanto previsto dalla lettera c) del comma 4-sexies, e di una formazione conforme a quanto
stabilito dall’articolo 111 e dalle relative disposizioni di attuazione470
.
471

4-ter. Nella domanda di iscrizione al registro l’impresa che si avvale di soggetti iscritti alla
sezione di cui al comma 2, lettera c) per l’esercizio della distribuzione, secondo quanto previsto
ai sensi del comma 4, attesta di avere accertato in capo agli stessi il possesso dei requisiti
previsti dal presente Capo e dalle relative disposizioni di attuazione ai fini della registrazione, ivi
466 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 11, lettera d), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
467 Comma inserito dall’articolo 1, comma 11, lettera e), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
468 Comma modificato dall’articolo 1, comma 11, lettera f), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. La precedente
versione recitava: “3. Nel registro sono altresì indicati gli intermediari persone fisiche, di cui al comma 2, lettere a) e b),
abilitati ma temporaneamente non operanti, per i quali l’adempimento dell’obbligo di copertura assicurativa di cui
all’articolo 110, comma 3, è sospeso sino all’avvio dell’attività, che forma oggetto di tempestiva comunicazione all’IVASS
a pena di radiazione dal registro”.
469 Comma modificato dall’articolo 1, comma 11, lettera f), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
470 Comma inserito dall’articolo 1, comma 11, lettera g), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
471 Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.

[163]

incluso quanto previsto dalla lettera c) del comma 4-sexies, e di una formazione conforme a
quanto stabilito dall’articolo 111 e dalle relative disposizioni di attuazione472473
.

4-quater. L’IVASS fornisce tempestivamente all’AEAP, secondo le istruzioni da questa impartite,
le informazioni rilevanti ai fini dell’alimentazione del registro unico europeo degli intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui al paragrafo 4, dell’articolo 3 della
direttiva 2016/97 e può richiedere la modifica dei dati in esso riportati474
.

4-quinquies. Le domande presentate, ai fini dell’iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono
esaminate nel termine fissato dal regolamento IVASS di cui al comma 1 e comunque non oltre
90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. L’avvenuta iscrizione è comunicata ai soggetti
interessati nelle forme indicate dalle disposizioni di attuazione emanate dall’IVASS475476
.
4-sexies. Ai fini della registrazione degli intermediari, di cui al comma 2, sono trasmessi
all’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e
riassicurativi secondo le modalità individuate nelle relative disposizioni di attuazione di cui al
comma 1
477:
a) i nominativi degli azionisti o dei soci, persone fisiche o giuridiche, che detengono una
partecipazione superiore al 10 per certo nell’intermediario e l’importo di tale partecipazione;
b) i nominativi delle persone che hanno stretti legami con l’intermediario;
c) indicazioni da cui si evinca che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l’esercizio
dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS.
4-septies. Ogni modifica alle informazioni di cui al comma 4-sexies è tempestivamente
comunicata478
.

4-octies. L’iscrizione al registro di cui all’articolo 109, comma 2, non può essere consentita se le
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato terzo, cui sono soggette
una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l’intermediario ha stretti legami, ovvero
difficoltà inerenti l’applicazione di tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative,
siano di ostacolo all’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza479
.

  1. L’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e
    riassicurativi rilascia, a richiesta dell’impresa o dell’intermediario interessato, un’attestazione di
    avvenuta iscrizione nel registro, fermi restando gli adempimenti necessari alle procedure di
    verifica e di revisione delle iscrizioni effettuate480
    .

472 Comma inserito dall’articolo 1, comma 11, lettera g), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
473 Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.
474 Comma inserito dall’articolo 1, comma 11, lettera g), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
475 Comma inserito dall’articolo 1, comma 11, lettera g), Decreto legislativo21 maggio 2018, n. 68.
476 Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.
477 Comma inserito dall’articolo 1, comma 11, lettera g), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
478 Comma inserito dall’articolo 1, comma 11, lettera g), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
479 Comma inserito dall’articolo 1, comma 11, lettera g), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
480 Comma modificato dall’articolo 1, comma 11, lettera h), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. Le parole:
“L’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi” sostituiscono
la parola “IVASS”.

[164]

  1. L’IVASS, con regolamento481

, stabilisce gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese e
degli intermediari, nonché le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l’accesso pubblico al
registro.

Art. 109-bis

(Regime applicabile agli intermediari assicurativi a titolo accessorio)482

  1. L’intermediario assicurativo a titolo accessorio, di cui alla sezione del registro prevista
    all’articolo 109, comma 2, lettera f), agisce su incarico di una o più imprese di assicurazione.
    Laddove sia una persona fisica è tenuto ad osservare i requisiti di cui all’articolo 110, commi 1 e
  2. Nell’ipotesi in cui sia una persona giuridica rispetta i requisiti di cui all’articolo 112, commi 1, 2
    e 3.
  3. Ai fini dell’iscrizione nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera f),
    l’intermediario di cui al comma 1, persona fisica, deve inoltre possedere, tenuto conto della
    natura dei prodotti distribuiti, adeguate cognizioni e capacità professionali individuate ed
    accertate secondo le modalità definite con regolamento483 adottato dall’IVASS, con il quale
    sono altresì disciplinate le relative modalità di registrazione.
  4. L’intermediario assicurativo a titolo accessorio di cui al comma 1 si dota di presidi di
    separazione patrimoniale conformi all’articolo 117. L’adempimento delle obbligazioni pecuniarie
    effettuate mediante l’intermediario assicurativo a titolo accessorio è conforme a quanto previsto
    dall’articolo 118, comma 1.
  5. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 109, commi 3, 4, 4-quinquies, 4-sexies,
    4-septies, 4-octies, 5 e 6, nonché degli articoli 111, comma 5 e 113, comma 2, agli addetti
    all’attività di intermediazione nei locali dell’intermediario assicurativo a titolo accessorio di cui al
    comma 1. Tali intermediari sono inoltre ammessi ad operare in regime di stabilimento e di libera
    prestazione di servizi in altri Stati membri, conformemente a quanto previsto dall’articolo 116 e
    seguenti.
  6. Gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che agiscono su incarico di altro intermediario
    di cui alle sezioni del registro previste all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) o d), sono soggetti
    alle norme applicabili agli addetti all’attività di intermediazione iscritti alla sezione del registro di
    cui al comma 2, lettera e) del citato articolo 109.
  7. L’IVASS con regolamento484 disciplina le modalità applicative del presente articolo.

Art. 110

(Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche)

  1. Per ottenere l’iscrizione nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) o
    b), la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

481 Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.
482 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 12, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
483 Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in particolare Parte IV.
484 Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.

[165]

a) godere dei diritti civili;
b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena
di cui all’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto contro la pubblica
amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro
l’economia pubblica, l’industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini
la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per
altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna irrevocabile comportante
l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata
superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
c) non essere stata dichiarata fallita, né essere stato presidente, amministratore con delega di
poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di
fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi
precedenti all’adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l’impedimento ha durata
fino ai cinque anni successivi all’adozione dei provvedimenti stessi485;
d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall’articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
e) non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi.

  1. Ai fini dell’iscrizione nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) o b),
    la persona fisica deve inoltre possedere adeguate cognizioni e capacità professionali sulle
    materie individuate dall’IVASS con regolamento486

, che sono accertate, tramite una prova di
idoneità, consistente in un esame su tali aree tematiche. L’IVASS, con regolamento, detta
anche disposizioni di dettaglio in merito ai requisiti per l’iscrizione al registro, determinando
altresì le modalità di svolgimento della prova valutativa487488
.

  1. Salvo quanto previsto all’articolo 109, comma 3, e dall’articolo 112, comma 3, la persona
    fisica, ai fini dell’iscrizione nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) o
    b), deve altresì stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per l’attività
    svolta in forza dell’iscrizione al registro con massimale di almeno un milione e
    duecentocinquantamila euro per ciascun sinistro e di un milione e ottocentocinquantamila euro
    all’anno globalmente per tutti i sinistri, valida in tutto il territorio dell’Unione europea, per danni
    arrecati da negligenze ed errori professionali propri ovvero da negligenze, errori professionali
    ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a
    norma di legge489
    .

485 Le parole: “Salvo che sia intervenuta la riabilitazione” sono state soppresse dall’articolo 1, comma 13, lettera a),
Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
486 Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, Parte II, Titolo I, Capo I, Sezione II e Parte IV.
487 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 13, lettera b), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. La precedente
versione recitava: “2. Ai fini dell’iscrizione nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) o b), la
persona fisica deve inoltre possedere adeguate cognizioni e capacità professionali, che sono accertate dall’IVASS
tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti
nell’esercizio dell’attività. L’IVASS, con regolamento, determina le modalità di svolgimento della prova valutativa,
provvedendo alla relativa organizzazione e gestione”.
488 Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, Parte II, Titolo I, Capo I, Sezione II e Parte IV.
489 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 13, lettera c), Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 68. La precedente
versione recitava: “3. Salvo quanto previsto all’articolo 109, comma 3, ed all’articolo 112, comma 3, la persona fisica, ai
fini dell’iscrizione nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) o b), deve altresì stipulare una
polizza di assicurazione della responsabilità civile per l’attività svolta in forza dell’iscrizione al registro con massimale434
di almeno un milione di euro per ciascun sinistro e di un milione e mezzo di euro all’anno globalmente per tutti i sinistri,
valida in tutto il territorio dell’Unione europea, per danni arrecati da negligenze ed errori professionali propri ovvero da
negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve
rispondere a norma di legge. I limiti di copertura possono essere elevati dall’IVASS, con regolamento, tenendo conto
delle variazioni dell’indice europeo dei prezzi al consumo”.

[166]

3-bis. Gli importi di cui al comma 3 sono aggiornati mediante disposizioni dell’Unione europea
direttamente applicabili per tener conto delle variazioni nell’indice dei prezzi al consumo
pubblicato da Eurostat490
.

Art. 111

(Requisiti particolari per l’iscrizione dei produttori diretti, dei collaboratori degli intermediari e dei

dipendenti delle imprese)
491

  1. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 110, comma 1, è richiesto anche per i
    dipendenti dell’impresa, direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione, per i produttori diretti
    ed è accertato dall’impresa per conto della quale tali soggetti operano492
    .
  2. Le imprese che operano come distributori e le imprese per conto delle quali agiscono i
    produttori diretti provvedono ad impartire una formazione adeguata ai soggetti di cui al comma 1
    in rapporto ai prodotti intermediati ed all’attività complessivamente svolta493
    .
  3. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 110, comma 1, è richiesto anche per i
    soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), ed è
    accertato dall’intermediario per conto del quale essi operano.
  4. I soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), devono
    possedere cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività ed ai prodotti sui quali
    operano, accertate mediante attestato con esito positivo relativo alla frequenza a corsi di
    formazione professionale a cura delle imprese o dell’intermediario assicurativo per conto dei
    quali tali soggetti operano494
    .
  5. Le disposizioni previste nei commi 3 e 4 si applicano altresì ai soggetti direttamente coinvolti
    nell’attività di distribuzione, inclusa quella svolta nei locali dove l’intermediario di cui alle sezioni
    del registro previste all’articolo 109, comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) opera o attraverso forme
    di vendita a distanza495
    .

5-bis. L’IVASS disciplina con regolamento496 le modalità applicative del presente articolo497
.

490 Comma inserito dall’articolo 1, comma 13, lettera c), Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 68
491 Rubrica sostituita dall’articolo 1, comma 14, lettera a), Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 68. La precedente
versione recitava: “Requisiti particolari per l’iscrizione dei produttori diretti e dei collaboratori degli intermediari”.
492 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 14, lettera b), Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 68. La precedente
versione recitava: “2. Le imprese per conto delle quali agiscono i produttori diretti provvedono ad impartire una
formazione adeguata in rapporto ai prodotti intermediati ed all’attività complessivamente svolta”.
493 Comma modificato dall’articolo 1, comma 14, lettera c), Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 68 con l’inserimento
delle seguenti parole: “che operano come distributori e le imprese” e “ai soggetti di cui al comma 1”.
494 Comma modificato dall’articolo 1, comma 14, lettera d), Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
495 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 14, lettera e), Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 68. La precedente
versione recitava: ”5. Le disposizioni previste nei commi 3 e 4 si applicano altresì ai soggetti addetti all’attività di
intermediazione svolta nei locali dove l’intermediario opera”.
496 Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.
497 Comma inserito dall’articolo 1, comma 14, lettera e), Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

[167]
Art. 112

(Requisiti per l’iscrizione delle società)

  1. Per ottenere l’iscrizione nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a),
    b) ed e), la società deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
    a) avere la sede legale in Italia;
    b) non essere assoggettata a procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione
    straordinaria o liquidazione coatta amministrativa;
    c) non essere sottoposta ai divieti e decadenze previste dall’articolo 10, comma 4, della legge
    31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
  2. Ai fini dell’iscrizione nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed
    e), la società deve inoltre avere affidato la responsabilità dell’attività di distribuzione ad almeno
    una persona fisica iscritta nella sezione del registro al quale la medesima chiede l’iscrizione.
    Nelle società iscritte nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), il
    rappresentante legale e, ove nominati, l’amministratore delegato e il direttore generale devono
    essere iscritti nella medesima sezione del registro498
    .
  3. Ai fini dell’iscrizione, la società deve altresì avere stipulato la polizza di assicurazione della
    responsabilità civile professionale di cui all’articolo 110, comma 3, per l’attività di distribuzione
    svolta dalla società, dalle persone fisiche di cui al comma 2, nonché per i danni arrecati da
    negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del
    cui operato deve rispondere a norma di legge499
    .
  4. Qualora eserciti la distribuzione riassicurativa, la società deve inoltre disporre di un capitale
    sociale non inferiore all’importo stabilito con regolamento500 adottato dall’IVASS. È fatto obbligo
    alla società che esercita contemporaneamente la distribuzione assicurativa e riassicurativa di
    preporre alle due attività persone fisiche diverse iscritte alla medesima sezione e di dotarsi di
    una organizzazione adeguata501
    .
  5. E’ altresì necessario il possesso dei requisiti di cui all’articolo 111, commi 3 e 4, in capo alle
    persone fisiche addette all’attività di intermediazione della società di cui alla sezione e) del
    registro di cui all’articolo 109, comma 2. E’ in ogni caso preclusa l’iscrizione nella sezione del
    registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), per la società che operi, direttamente o
    indirettamente, attraverso altra società502
    .

5-bis. Ai fini dell’iscrizione nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera d), la
società fornisce indicazione dei dati identificativi della persona fisica responsabile, nell’ambito
della dirigenza, della distribuzione assicurativa503
.

498 Comma modificato dall’articolo 1, comma 15, lettera a), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
499 Comma modificato dall’articolo 1, comma 15, lettera a), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
500 Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in particolare, articolo 14.
501 Comma modificato dall’articolo 1, comma 15, lettera b), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
502 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 15, lettera c), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. La precedente
versione recitava: “Qualora la società richieda l’iscrizione alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2,
lettera e), è altresì necessaria l’iscrizione delle persone fisiche addette all’attività di intermediazione. È in ogni caso
preclusa l’iscrizione nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), per la società che operi,
direttamente o indirettamente, attraverso altra società”.
503 Comma inserito dall’articolo 1, comma 15, lettera d), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

[168]
Art. 113
(Cancellazione)

  1. L’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e
    riassicurativi provvede alla504:
    a) radiazione;
    b) rinunzia all’iscrizione;
    c) mancato esercizio dell’attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni;
    d) perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 110, comma 1, 111, commi 1 e 3, e 112;
    e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all’articolo 336, nonostante apposita
    diffida disposta dall’IVASS;
    f) limitatamente agli intermediari iscritti alle sezioni del registro di cui all’articolo 109, comma 2,
    lettere a), b) ed f), perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli articoli 110, comma
    3, e 112, comma 3505;
    g) limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma
    2, lettera b), mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall’articolo 115.
  2. L’istanza di cancellazione, nel caso di cui al comma 1, lettere b) e c), relativa ai produttori
    diretti dell’impresa o ai soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2,
    lettera e), è presentata dall’impresa o, rispettivamente, dall’intermediario iscritto alla sezione del
    registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d). Nel caso di interruzione del rapporto
    con il produttore diretto ovvero con il soggetto iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo
    109, comma 2, lettera e), l’impresa o, rispettivamente, l’intermediario sono tenuti a darne
    comunicazione all’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo
    accessorio, e riassicurativi. L’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109,
    comma 2, lettera a), comunica all’impresa preponente ogni variazione concernente i soggetti
    iscritti ai sensi dell’articolo 109, comma 2, lettera e)506
    .
  3. Non si procede alla cancellazione dal registro, anche se richiesta dall’intermediario o
    dall’impresa, fino a quando sia in corso un procedimento sanzionatorio ovvero siano in corso
    accertamenti istruttori propedeutici all’avvio del medesimo507
    .

Art. 114
(Reiscrizione)

  1. L’intermediario, che sia stato cancellato dal registro a seguito del provvedimento di
    radiazione, può richiedere di esservi iscritto nuovamente, purché siano decorsi almeno cinque
    anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 110, 111 e
  2. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, le persone
    fisiche possono essere nuovamente iscritte al registro soltanto se ne sia intervenuta la
    riabilitazione.
    504 Comma modificato dall’articolo 1, comma 16, lettera a), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. La precedente
    versione recitava: “1. L’IVASS dispone la cancellazione dell’intermediario dalla relativa sezione del registro in caso di”.
    505 Lettera modificata dall’articolo 1, comma 16, lettera b), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
    506 Comma modificato dall’articolo 1, comma 16, lettera c), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
    507 Comma modificato dall’articolo 1, comma 16, lettera d), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

[169]

  1. L’intermediario, che sia stato cancellato per mancato versamento del contributo di vigilanza,
    può essere iscritto nuovamente purché abbia provveduto al pagamento di quanto non
    corrisposto sino alla cancellazione.
  2. L’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), che
    sia stato cancellato dal registro per non aver provveduto al versamento del contributo al Fondo
    di garanzia, può esservi nuovamente iscritto purché provveda al pagamento delle somme
    dovute sino alla data di cancellazione, maggiorate degli interessi moratori.
  3. Se l’intermediario, intervenuta la cancellazione dal registro, chiede una nuova iscrizione, essa
    viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 110, 111 e 112,
    rimanendo valida, per le persone fisiche, l’idoneità già conseguita ai sensi dell’articolo 110,
    comma 2, o della formazione ricevuta ai sensi dell’articolo 111, commi 2 e 4.

Art. 114-bis

(Requisiti organizzativi dell’impresa di assicurazione o riassicurazione, finalizzati al rispetto dei
requisiti professionali e organizzativi di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111, 112)508

  1. Al fine di garantire il rispetto dei requisiti professionali e organizzativi di cui agli articoli 109,
    109-bis, 110, 111, 112 in capo ai soggetti identificati in tali disposizioni, le imprese si dotano di
    politiche e procedure interne soggette ad approvazione, attuazione, nonché a riesame almeno
    annuale, individuando altresì una funzione che ne assicuri l’adeguata attuazione.
  2. Le imprese definiscono, mantengono ed aggiornano procedure per l’adeguata conservazione
    della documentazione riguardante il rispetto degli articoli 109-bis, 110, 111, 112 e rendono
    disponibili all’IVASS, su richiesta, il nominativo del responsabile della funzione di cui al comma
    1.
  3. L’IVASS con regolamento509 può individuare disposizioni di dettaglio in merito ai presidi
    interni all’impresa richiesti per l’osservanza dei commi 1 e 2.
    Art. 115

(Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione)

  1. L’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b),
    deve aderire al Fondo di garanzia costituito presso la CONSAP per risarcire il danno
    patrimoniale causato agli assicurati e alle imprese di assicurazione o di riassicurazione
    derivante dall’esercizio dell’attività di mediatore assicurativo o riassicurativo che non sia stato
    risarcito dall’intermediario o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui,
    rispettivamente, all’articolo 110, comma 3, e all’articolo 112, comma 3.
  2. L’amministrazione del Fondo spetta ad un comitato nominato con decreto del Ministro dello
    sviluppo economico, che è composto da un dirigente del Ministero dello sviluppo economico,
    con funzioni di presidente, da un dirigente del Ministero dell’economia e delle finanze, da un
    funzionario dell’IVASS, da un funzionario della CONSAP, da due rappresentanti degli
    508 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 17, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
    509 Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in particolare articolo 41 e 46.

[170]

intermediari iscritti nella corrispondente sezione del registro, da un rappresentante delle
imprese di assicurazione e di riassicurazione.

  1. Le norme relative all’amministrazione, alla contribuzione ed ai limiti di intervento sono stabilite
    con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, sentito l’IVASS510. Il contributo è
    determinato annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico511, sentito l’IVASS
    ed il comitato di gestione, in misura non superiore allo zero virgola cinquanta per cento delle
    provvigioni annualmente acquisite, anche al fine di garantire comunque la copertura degli oneri
    di funzionamento del comitato di cui al comma 2.
  2. Il fondo costituisce patrimonio separato da quello del soggetto presso il quale è costituito e
    da eventuali altri fondi. Sul fondo non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti dei
    creditori del soggetto che li amministra nè dei creditori dei singoli intermediari, o nell’interesse
    degli stessi, diversi dagli assicurati o dalle imprese. Il fondo non può essere compreso nelle
    procedure concorsuali che riguardano il soggetto che li amministra o i singoli intermediari
    partecipanti.
  3. Il fondo è surrogato nei diritti degli assicurati e delle imprese di assicurazione e di
    riassicurazione fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.

Sezione l

Intermediari con sede legale o residenza nel territorio della Repubblica512

Art. 116

(Attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi)

510 Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico 30 gennaio 2009, n. 19.
511 Per l’anno 2018 il contributo è stato determinato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 luglio
2018.
512 L’articolo 116 è sostituito dalle Sezioni I, II, III e IV, dall’articolo 1, comma 18, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n.

  1. La versione precedente dell’articolo 116 recitava:
    “Art. 116
    (Attività in regime di stabilimento e di prestazione di servizi)
  2. L’iscrizione consente agli intermediari assicurativi e riassicurativi, indicati nelle sezioni del registro di cui all’articolo
    109, comma 2, lettere a), b) e d), con residenza o con sede legale nel territorio della Repubblica di operare negli altri
    Stati membri, in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi previa comunicazione all’IVASS. L’IVASS
    informa le autorità di vigilanza degli altri Stati membri relativamente alle istanze di estensione dell’attività sui rispettivi
    territori comunicate dagli intermediari iscritti nel registro italiano e rende nota, mediante annotazione integrativa
    dell’iscrizione al registro, l’indicazione degli altri Stati membri nei quali tali intermediari operano in regime di stabilimento
    o di libertà di prestazione di servizi.
  3. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro,
    possono esercitare l’attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, a
    decorrere dal trentesimo giorno successivo all’apposita comunicazione che l’IVASS riceva dall’autorità di vigilanza dello
    Stato membro di origine. L’IVASS disciplina, con regolamento, la pubblicità delle comunicazioni ricevute dalle autorità di
    vigilanza degli altri Stati membri relative all’attività svolta dagli intermediari di tali Stati nel territorio della Repubblica
    mediante annotazione nell’elenco annesso al registro di cui all’articolo 109, comma 2.
  4. L’IVASS rende note le disposizioni che disciplinano lo svolgimento delle attività di intermediazione che, nell’interesse
    generale, devono essere osservate sul territorio italiano.
  5. L’IVASS può adottare nei confronti dell’intermediario che non osservi le disposizioni di interesse generale un
    provvedimento che sospende, per un periodo non superiore a novanta giorni, o vieta, in caso di accertata violazione,
    l’ulteriore svolgimento dell’attività sul territorio italiano”.

[171]

  1. L’iscrizione consente agli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi,
    indicati nelle sezioni del registro di cui all1articolo 109, comma 2, lettere a), b), d) ed f), con
    residenza o con sede legale nel territorio della Repubblica di operare negli altri Stati membri, in
    regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi previo espletamento delle procedure di
    cui agli articoli 116-bis e 116-ter.
  2. Gli intermediari di cui al comma 1 laddove, per l’esercizio dell’attività di intermediazione in
    regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento in altro Stato membro, intendano
    avvalersi di soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e),
    indicano nell’ambito delle procedure di cui agli articoli 116-bis e 116-ter i dati identificativi relativi
    a tale intermediario, al fine di richiedere per detti soggetti l’estensione dell’operatività nello Stato
    membro nel quale intende operare l’intermediario che di tale collaborazione si avvale.
  3. L’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e
    riassicurativi rende nota, mediante annotazione integrativa dell’iscrizione al registro,
    l’indicazione degli altri Stati membri nei quali gli intermediari operano in regine di stabilimento o
    di libertà di prestazione di servizi, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 108, comma 1.

Art. 116-bis

(Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro)

  1. L’intermediario di cui all’articolo 116, comma 1, che intende effettuare per la prima volta
    attività in regime di libera prestazione di servizi in altro Stato membro, trasmette all’Organismo
    per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi le
    seguenti informazioni:
    a) il nome o ragione sociale dell’intermediario, l’indirizzo o la sede legale e i dati relativi
    all’iscrizione nel registro di cui all’articolo 109;
    b) lo Stato membro o gli Stati membri in cui intende operare;
    c) la categoria di intermediario alla quale appartiene e, eventualmente, il nome delle imprese di
    assicurazione o di riassicurazione che rappresenta, nonché i dati identificativi dei soggetti iscritti
    alla sezione e) del Registro della cui collaborazione intende avvalersi per l’esercizio dell’attività
    di intermediazione in altro Stato membro;
    d) ove applicabile, i rami assicurativi in cui intende operare.
  2. Entro trenta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al comma 1, l’Organismo per la
    registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi ne fornisce
    comunicazione all’autorità competente dello Stato membro ospitante. L’intermediario può
    iniziare ad esercitare l’attività nello Stato membro ospitante dal momento in cui l’Organismo per
    la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi lo
    informa dell’avvenuta ricezione da parte dell’autorità competente dello Stato membro ospitante
    delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 1. L’Organismo per la registrazione degli
    intermediari assicurativi anche a titolo accessorio, e riassicurativi dà notizia di tale operatività
    nel registro.
  3. L’intermediario è tenuto a rispettare le disposizioni di interesse generale applicabili nello
    Stato membro ospitante, accessibili attraverso il sito internet dell’Autorità competente e tramite il
    sito internet dell’AEAP, mediante appositi collegamenti ipertestuali, oggetto della comunicazione
    di cui al comma 2.

[172]

  1. L’intermediario comunica all’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi,
    anche a titolo accessorio, e riassicurativi le modifiche intervenute rispetto alle informazioni
    trasmesse ai sensi del comma 1, almeno 30 giorni prima della relativa attuazione. L’Organismo
    per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, nel
    termine di 30 giorni successivi alla data di ricezione delle variazioni delle informazioni di cui al
    comma 1, informa altresì l’autorità competente dello Stato membro ospitante.

Art. 116-ter

(Attività in regine di stabilimento in un altro Stato membro)

  1. L’intermediario di cui all’articolo 116 che intende effettuare per la prima volta attività in regime
    di stabilimento in un altro Stato membro, attraverso una succursale o una presenza
    permanente, ne fornisce comunicazione all’Organismo per la registrazione degli intermediari
    assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, trasmettendo le seguenti informazioni:
    a) il nome o ragione sociale dell’intermediario, l’indirizzo o la sede legale e i dati relativi
    all’iscrizione nel registro di cui all’articolo 109 dell’intermediario;
    b) lo Stato membro o gli Stati membri in cui intende operare;
    c) la categoria di intermediario alla quale appartiene ed eventualmente, il nome delle imprese di
    assicurazione o di riassicurazione che rappresenta, nonché i dati identificativi dei soggetti iscritti
    alla sezione e) del Registro della cui collaborazione intende avvalersi per l’esercizio dell’attività
    di intermediazione in altro Stato membro;
    d) ove applicabile, i rami assicurativi in cui intende operare;
    e) l’indirizzo nello Stato membro ospitante della sede dello stabilimento presso la quale è
    possibile ottenere documenti;
    f) il nominativo del soggetto responsabile della gestione della succursale o presenza
    permanente.
  2. Fatto salvo il caso in cui l’IVASS abbia motivo di dubitare dell’adeguatezza della struttura
    organizzativa o della situazione finanziaria dell’intermediario in relazione all’attività di
    distribuzione prospettata, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al
    comma 1, l’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo
    accessorio, e riassicurativi trasmette le informazioni di cui al comma 1 all’autorità competente
    dello Stato membro ospitante.
  3. L’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e
    riassicurativi comunica all’intermediario l’avvenuta ricezione delle informazioni da parte
    dell’autorità competente dello Stato membro ospitante, nonché l’accessibilità alle disposizioni di
    interesse generale applicabili nello Stato membro ospitante, che l’intermediario è tenuto a
    rispettare per l’esercizio dell’attività in tale Stato membro attraverso il sito internet dell’Autorità
    competente e, mediante appositi collegamenti ipertestuali, tramite il sito internet dell’AEAP.
  4. L’intermediario può altresì iniziare ad esercitare l’attività nello Stato ospitante, in assenza
    della comunicazione di cui al comma 3 nel termine di trenta giorni successivi alla ricezione delle
    informazioni di cui al comma 1.
  5. L’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e
    riassicurativi, entro trenta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al comma 1, comunica

[173]

all’intermediario con provvedimento motivato, il rifiuto di procedere alla comunicazione
all’autorità competente dello Stato membro ospitante.

  1. L’intermediario comunica all’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi,
    anche a titolo accessorio, e riassicurativi le modifiche intervenute rispetto alle informazioni
    trasmesse ai sensi del comma 1, almeno 30 giorni prima della relativa attuazione. L’Organismo
    per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, nel
    termine di 30 giorni successivi alla data di ricezione delle variazioni alle informazioni di cui al
    comma 1, informa altresì l’autorità competente dello Stato membro ospitante.

Sezione II

INTERMEDIARI CON RESIDENZA O SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO513

Art. 116-quater

(Attività in regime di libera prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica)

  1. L’accesso all’attività di intermediazione in regime di libera prestazione di servizi nel territorio
    della Repubblica da parte di intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi,
    che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro, è subordinato alla
    trasmissione all’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo
    accessorio, e riassicurativi, da parte dell’Autorità di tale Stato, delle informazioni di cui
    all’articolo 116-bis.
  2. L’intermediario di cui al comma 1 può iniziare ad esercitare l’attività sul territorio della
    Repubblica dal momento in cui riceve da parte dell’Autorità dello Stato di origine la
    comunicazione dell’avvenuta notifica all’Organismo per la registrazione degli intermediari
    assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi delle informazioni trasmesse ai sensi del
    comma 1.

Art. 116-quinquies

(Attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica)

  1. L’accesso all’attività di intermediazione in regime di stabilimento nel territorio della
    Repubblica da parte di intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi, che
    hanno residenza o sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla trasmissione
    all’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e
    riassicurativi, da parte dell’Autorità di tale Stato, delle informazioni di cui all’articolo 116-ter.
  2. Entro trenta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al comma 1, l’Organismo per la
    registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi comunica
    all’autorità competente dello Stato membro d’origine le disposizioni di interesse generale che
    l’intermediario è tenuto a rispettare per l’esercizio dell’attività sul territorio della Repubblica,
    applicabili ed accessibili attraverso il sito internet dell’Autorità competente e, mediante appositi
    collegamenti ipertestuali, tramite il sito internet dell’AEAP.
  3. L’intermediario può iniziare a svolgere l’attività di intermediazione in regime di stabilimento
    sul territorio della Repubblica dal momento in cui riceve da parte dell’Autorità dello Stato
    513 Sezione inserita dall’articolo 1, comma 18, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

[174]

membro d’origine la comunicazione dell’Organismo per la registrazione degli intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi o in caso di silenzio, dalla scadenza del
termine di cui al comma 2.

  1. L’IVASS verifica che l’attività di intermediazione esercitata in regime di stabilimento nel
    territorio della Repubblica sia conforme alle disposizioni di cui agli articoli 30-decies, ai Capi III.
    III-bis, III-ter del Titolo lX, ed agli articoli 185, 185-bis e 185-ter, nonché alle relative misure di
    attuazione. A tal file, l’IVASS può esaminare le modalità di insediamento e richiedere le
    modifiche necessarie per consentire all’autorità dello Stato membro d’origine di far rispettare gli
    obblighi previsti da tali disposizioni.
  2. L’IVASS disciplina, con regolamento514, la pubblicità delle comunicazioni ricevute dalle
    autorità di vigilanza degli altri Stati membri relative all’attività svolta in libera prestazione di
    servizi o in regime di stabilimento dagli intermediari di tali Stati nel territorio della Repubblica
    mediante annotazione nell’elenco annesso al registro di cui all’articolo 109, comma 2.

Sezione lII

RIPARTIZIONE DI COMPETENZE: ACCORDI TRA AUTORITÀ AI FINI DELL’ESERCIZIO DELLA

VIGILANZA515
Art. 116-sexies

(Accordi per la ripartizione di competenze tra Stato membro d’origine e Stato membro ospitante)

  1. Nell’ipotesi in cui l’attività principale di un intermediario assicurativo, anche a titolo
    accessorio, o riassicurativo sia esercitata in uno Stato membro diverso da quello di origine, le
    autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante possono
    concludere un accordo in forza del quale l’esercizio delle funzioni di vigilanza sia rimesso
    all’Autorità dello Stato membro ospitante con riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 6, 7,
    30-decies, 185, 185-bis, 185-ter, 187-ter e 205-ter, al Titolo IX, con esclusione delle disposizioni
    relative agli obblighi di registrazione, e al Titolo XVIII.
  2. Laddove ricorra l’ipotesi di accordo di cui al comma 1, l’IVASS, se agisce in qualità di autorità
    dello stato membro d’origine, informa tempestivamente l’intermediario interessato e l’AEAP.

Sezione IV

VIOLAZIONI IN CASO DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ IN REGIME DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI O DI

STABILIMENTO516
Art. 116-septies

(Violazione degli obblighi nell’esercizio della libera prestazione dei servizi)

  1. L’IVASS qualora, in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante, abbia
    motivo di ritenere che l’intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo
    operante nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi violi le
    disposizioni per l’esercizio di tale attività, ne informa l’Autorità dello Stato membro d’origine.
    514 Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.
    515 Sezione inserita dall’articolo 1, comma 18, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
    516 Sezione inserita dall’articolo 1, comma 18, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

[175]

  1. Nell’ipotesi in cui, nonostante le misure adottate dall’autorità dello Stato membro di origine o
    in caso di inadeguatezza o assenza di tali misure, l’intermediario continui ad operare nel
    territorio della Repubblica in modo dannoso rispetto agli interessi generali degli assicurati e altri
    aventi diritto a prestazioni assicurative e per il corretto funzionamento del mercato assicurativo
    e riassicurativo italiano, l’IVASS può, dopo aver informato l’Autorità dello stato membro di
    origine, adottare misure idonee a prevenire il compimento di ulteriori irregolarità, ivi inclusa la
    possibilità di vietare all’intermediario interessato la prosecuzione dell’esercizio dell’attività sul
    territorio della Repubblica.
  2. L’IVASS può rinviare la questione all’AEAP e chiederne l’assistenza conformemente
    all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
  3. Nel caso in cui si renda necessaria un’azione immediata finalizzata a tutelare i diritti degli
    assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative l’IVASS può adottare ogni misura
    non discriminatoria idonea a prevenire o porre fine alle irregolarità commesse sul territorio della
    Repubblica, ivi inclusa l’adozione di un provvedimento che vieti l’esercizio dell’attività di
    intermediazione assicurativa o riassicurativa in regime di libera prestazione dei servizi nel
    territorio della Repubblica.
  4. Le misure adottate dall’IVASS in conformità alle disposizioni del presente articolo, sono
    assunte con provvedimento motivato e oggetto di comunicazione all’intermediario interessato,
    nonché senza indugio all’autorità competente dello Stato membro d’origine, all’AEAP e alla
    Commissione europea.

Art. 116-octies

(Violazione degli obblighi nell’esercizio della libertà di stabilimento)

  1. L’IVASS qualora, in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante, accerta che
    un intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo, che eserciti l’attività in
    regime di stabilimento sul territorio della Repubblica, violi le disposizioni di cui agli articoli 30-
    decies, ai Capi III, Ill·bis, III-ter del Titolo IX ed agli articoli 185, 185-bis e 185-ter e relative
    disposizioni di attuazione517

, può adottare misure idonee.

  1. Laddove l’IVASS abbia motivo di ritenere che un intermediario assicurativo, anche a titolo
    accessorio, o riassicurativo di altro Stato membro, operante nel territorio della Repubblica,
    attraverso una stabile organizzazione, violi le disposizioni in materia di distribuzione
    assicurativa o riassicurativa di cui al presente codice rispetto alle quali ai sensi del comma 1
    l’IVASS, in qualità di Autorità dello Stato membro ospitante, non esercita la vigilanza, ne informa
    l’autorità competente dello Stato membro d’origine, ai fini dell’adozione di eventuali misure che
    pongano rimedi alle irregolarità commesse.
  2. Qualora, nonostante le misure adottate ai sensi del comma 2 o in ipotesi di mancata
    adozione delle misure necessarie o di inadeguatezza delle stesse, l’intermediario continui ad
    agire nel territorio della Repubblica in modo contrario all’interesse generale degli assicurati e
    altri aventi diritto a prestazioni assicurative o al corretto funzionamento del mercato assicurativo
    517 Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.

[176]

o riassicurativo italiano, l’IVASS può, dopo averne informato l’autorità competente dello Stato
membro di origine, adottare adeguate misure preventive di nuove irregolarità, ivi inclusa
l’adozione di un provvedimento motivato che vieti la continuazione dell’esercizio dell’attività sul
territorio della Repubblica, in regime di stabilimento da parte di intermediario di altro Stato
membro.

  1. L’IVASS può rinviare la questione all’AEAP e chiederne l’assistenza conformemente
    all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
  2. Nel caso in cui si renda strettamente necessaria un’azione immediata finalizzata a tutelare i
    diritti degli assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative e se i provvedimenti
    equivalenti adottati dallo Stato membro d’origine risultano inadeguati o in caso di mancata
    adozione di tali provvedimenti, fermo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, l’IVASS può adottare
    misure idonee non discriminatorie volte a prevenire o porre fine alle irregolarità commesse sul
    territorio italiano, ivi inclusa l’adozione nei confronti dell’intermediario, anche a titolo accessorio,
    di un provvedimento di divieto dell’esercizio dell’attività di intermediazione in regime di
    stabilimento nel territorio della Repubblica.
  3. Le misure adottate dall’IVASS in conformità al presente articolo, sono assunte con
    provvedimento motivato e comunicate all’intermediario interessato, nonché senza indugio
    all’autorità competente dello Stato membro d’origine, all’AEAP e alla Commissione europea.

Art. 116-novies

(Violazione degli obblighi nell’esercizio di libera prestazione di servizi o

stabilimento da parte di intermediari italiani)

  1. L’IVASS può adottare, nei confronti di intermediari con residenza o sede legale in Italia,
    anche su segnalazione dell’autorità competente dello stato membro ospitante, misure idonee a
    porre fine alle irregolarità commesse nell’esercizio dell’attività di libera prestazione di servizi o di
    stabilimento in altri Stati membri. Dell’adozione di tali misure l’IVASS informa l’autorità
    competente dello Stato membro ospitante.

Art. 116-decies

(Poteri legati alle disposizioni nazionali di interesse generale)

  1. L’IVASS, in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante, può adottare misure
    non discriminatorie idonee a sanzionare le irregolarità commesse nel territorio della Repubblica,
    in caso di mancata osservanza delle disposizioni di interesse generale di cui all’articolo 116-
    undecies, ivi inclusa l’adozione di misure che vietino all’intermediario assicurativo, anche a titolo
    accessorio, o riassicurativo di esercitare l’attività, in regime di stabilimento o libera prestazione
    dei servizi, nel territorio della Repubblica.
  2. L’IVASS, in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante, può adottare misure
    dirette a vietare l’esercizio da parte di un distributore di prodotti assicurativi con sede in altro
    Stato membro dell’attività sul territorio della Repubblica, in regime di libera prestazione di servizi
    o di stabilimento, qualora l’attività sia svolta completamente o prevalentemente nel territorio
    della Repubblica, al fine di sottrarsi all’applicazione delle disposizioni ivi vigenti per i distributori
    italiani e, laddove al contempo, tale attività pregiudichi l’efficace funzionamento dei mercati

[177]

assicurativi o riassicurativi italiani con riguardo alla tutela degli assicurati e altri aventi diritto a
prestazioni assicurative.

  1. Nell’ipotesi di cui al comma 2, l’IVASS, dopo aver informato l’autorità competente dello Stato
    membro d’origine, può adottare nei confronti del distributore di prodotti assicurativi misure
    idonee dirette alla tutela dei diritti degli assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
  2. L’IVASS può rinviare la questione all’AEAP e chiederne l’assistenza conformemente
    all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
    Art. 116-undecies

(Pubblicazione delle norme di interesse generale)

  1. L’IVASS rende note le disposizioni che disciplinano lo svolgimento delle attività di
    distribuzione che, nell’interesse generale, devono essere osservate sul territorio italiano, ivi
    inclusa l’eventuale informativa riguardante l’imposizione di disposizioni più stringenti nei
    confronti dei distributori nell’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa sul
    territorio della Repubblica.

Capo III
REGOLE DI COMPORTAMENTO

Art. 117
(Separazione patrimoniale)

  1. I premi pagati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti
    dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell’intermediario, sono versati in un
    conto separato, del quale può essere titolare anche l’intermediario espressamente in tale
    qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell’intermediario
    medesimo.
  2. Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori
    diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono ammesse le azioni da parte dei
    loro creditori ma nei limiti della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla
    singola impresa di assicurazione.
  3. Sul conto separato non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere
    pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti
    dell’intermediario.
    3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all’articolo 109,
    comma 2, lettere a), b) e d), che possano documentare in modo permanente con fideiussione
    bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati con un minimo di
    18.750 euro. Il limite minimo è aggiornato mediante disposizioni dell’Unione europea

[178]

direttamente applicabili per tener conto delle variazioni dell’indice europeo dei prezzi al
consumo pubblicato da Eurostat518
.

Art. 118

(Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi)

  1. Il pagamento del premio eseguito in buona fede all’intermediario o ai suoi collaboratori si
    considera effettuato direttamente all’impresa di assicurazione. Salvo prova contraria a carico
    dell’impresa o dell’intermediario, le somme dovute agli assicurati ed agli altri aventi diritto a
    prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall’avente diritto solo col
    rilascio di quietanza scritta.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell’intermediario iscritto nella
    sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), esclusivamente se tali attività
    sono espressamente previste dall’accordo sottoscritto con l’impresa. A tal fine l’intermediario è
    tenuto a darne specifica comunicazione al cliente nell’ambito dell’informazione precontrattuale
    di cui all’articolo 120.
  3. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell’intermediario iscritto alla
    sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), anche nel caso di polizza
    assunta in coassicurazione ed ha effetto nei confronti di ogni impresa coassicuratrice se le
    attività previste dal comma 1 sono incluse nell’accordo sottoscritto con l’impresa delegataria.
  4. (abrogato)
    519
    .

Art. 119

(Doveri e responsabilità verso gli assicurati)

  1. L’impresa di assicurazione per conto della quale agiscono i produttori diretti risponde in solido
    dei danni arrecati dall’operato dei medesimi, anche se tali danni siano conseguenti a
    responsabilità accertata in sede penale.
  2. L’impresa di assicurazione, o un intermediario iscritto alla sezione del registro di cui
    all’articolo 109, comma 2, lettera a) o b), risponde in solido dei danni arrecati dall’operato
    dell’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera d), cui
    abbia dato incarico, compresi quelli provocati dai soggetti iscritti alla sezione del registro di cui
    all’articolo 109, comma 2, lettera e), anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità
    accertata in sede penale. Possono essere distribuiti attraverso gli intermediari di cui all’articolo
    109, comma 2, lettera d), salvo iscrizione ad altra sezione del registro, esclusivamente i prodotti
    assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengano rimesse alla
    libera scelta dell’assicurato e non siano modificabili dal soggetto incaricato della distribuzione.
    518 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 19, lettera b), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. La precedente
    versione recitava: “3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all’articolo 109, comma 2,
    lettere a), b) e d), che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria
    pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000. Il limite minimo può essere elevato dall’IVASS,
    con regolamento, tenendo conto delle variazioni dell’indice europeo dei prezzi al consumo”.
    519 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 20, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. La precedente versione
    recitava: “4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3 l’omissione o la comunicazione non veritiera è punita con la sanzione
    amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 324 e con la sanzione disciplinare disposta ai sensi dell’articolo 329”.

[179]

  1. L’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) o
    d), è responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa svolta dai soggetti iscritti nella
    sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e).

Art. 119-bis

(Regole di comportamento e conflitti di interesse)520

  1. I distributori di prodotti assicurativi operano con equità, onesta, professionalità, correttezza e
    trasparenza nel miglior interesse dei contraenti.
  2. Le informazioni relative alla distribuzione assicurativa, comprese le comunicazioni
    pubblicitarie relative ai prodotti distribuiti, indirizzate dai distributori di prodotti assicurativi a
    contraenti o potenziali contraenti sono corrette, chiare e non fuorvianti, imparziali e complete.
    Le comunicazioni pubblicitarie sono sempre chiaramente identificabili come tali. Si applicano le
    disposizioni di cui all’articolo 182, commi 4, 5, 6 e 7.
  3. L’IVASS può richiedere, in via non sistematica, la trasmissione del materiale pubblicitario,
    nelle sue diverse forme, utilizzato dai distributori.
  4. I distributori di prodotti assicurativi non ricevono un compenso e non offrono un compenso ai
    loro dipendenti e non ne valutano le prestazioni in modo contrario al loro dovere di agire nel
    migliore interesse dei contraenti previsto dal comma 1.
  5. Il distributore non adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di. vendita o di altro
    tipo che potrebbero incentivare se stesso o i propri dipendenti a raccomandare ai contraenti un
    particolare prodotto assicurativo, nel caso in cui tale distributore possa offrire un prodotto
    assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze del contraente.
  6. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, i distributori di prodotti assicurativi:
    a) mantengono e applicano presidi organizzativi e amministrativi efficaci al fine di adottare tutte
    le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse di cui alla lettera b) incidano
    negativamente sugli interessi dei contraenti. I presidi organizzativi sono proporzionati alle
    attività svolte, ai prodotti assicurativi venduti e al tipo di distributore;
    b) adottano misure idonee ad identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra
    loro, inclusi i dirigenti e i dipendenti, o qualsiasi persona direttamente o indirettamente
    controllata, e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualsiasi attività di
    distribuzione assicurativa.
  7. Quando i presidi adottati ai sensi del comma 6, lettera a), non sono sufficienti per assicurare,
    con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente,
    l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione informa chiaramente il contraente
    stesso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte di tale
    conflitto di interesse, in occasione dell’informativa fornita ai sensi dell’articolo 120-ter.

520 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 21, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

[180]

  1. I distributori possono incassare i premi esclusivamente con mezzi di pagamento che
    assicurano la tracciabilità dell’operazione secondo soglie e per tipologia di contratti individuati
    dall’IVASS con regolamento521
    .
  2. L’IVASS disciplina con regolamento522 le modalità applicative del presente articolo.

Art. 119-ter

(Consulenza e norme per le vendite senza consulenza)523

  1. Prima della conclusione di un contratto di assicurazione, il distributore di prodotti assicurativi:
    a) acquisisce dal contraente ogni informazione utile a identificare le richieste ed esigenze del
    contraente medesimo, al fine di valutare l’adeguatezza del contratto offerto; e
    b) fornisce allo stesso informazioni oggettive sul prodotto assicurativo in una forma
    comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione informata.
  2. Qualsiasi contratto proposto deve essere coerente con le richieste e le esigenze assicurative
    del contraente.
  3. Se viene offerta una consulenza prima delIa conclusione del contratto, il distributore di
    prodotti assicurativi fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata contenente i
    motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le
    esigenze del contraente medesimo.
  4. Quando un intermediario assicurativo fornisce consulenze fondate su un’analisi imparziale e
    personale, lo stesso deve fondare tali consulenze sull’analisi di un numero sufficiente di contratti
    di assicurazione disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione
    personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo adeguato a
    soddisfare le esigenze del contraente.
  5. L’IVASS disciplina con regolamento524 le modalità applicative del presente articolo, tenendo
    conto delle differenti esigenze di protezione e tipologie degli assicurati, della diversa tipologia
    dei rischi, delle caratteristiche e complessità del contratto offerto e delle cognizioni e della
    capacità professionale degli addetti all’attività di distribuzione. L’IVASS disciplina altresì con
    regolamento525 le modalità di tenuta della documentazione concernente l’attività svolta.

Art. 120

(Informazione precontrattuale)526
521 Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in particolare articolo 54.
522 Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018, in particolare Parte III, Titolo II, Capo II.
523 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 21, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
524 Regolamento IVASS n 40 del 2 agosto 2018, in particolare Parte III, Titolo II, Capo II.
525 Regolamento IVASS n 40 del 2 agosto 2018, in particolare Parte III, Titolo II, Capo II.
526 Articolo abrogato e sostituito dall’articolo 1, comma 22, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. La versione
precedente recitava:
“Art. 120
(Informazione precontrattuale e regole di comportamento)

  1. Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all’articolo 109, comma 2, e quelli di cui all’articolo 116, prima della
    conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le
    informazioni stabilite dall’IVASS, con regolamento, nel rispetto di quanto disposto con il presente articolo.

[181]

  1. Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all’articolo 109, comma 2, prima della
    conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al
    contraente le seguenti informazioni:
    a) nome, cognome o denominazione sociale, indirizzo della sede dell’attività e lo status di
    intermediario assicurativo;
    b) se fornisce sui prodotti assicurativi offerti la consulenza di cui all’articolo 119-ter, comma 3;
    c) le procedure di cui all’articolo 7 e relative disposizioni di attuazione che consentono ai
    contraenti e agli altri interessati di presentare reclamo nei confronti degli intermediari
    assicurativi nonché le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all’articolo
    187-ter e relative disposizioni di attuazione;
    d) la sezione del registro in cui è iscritto e i mezzi esperibili per verificare che sia effettivamente
    registrato;
    e) se l’intermediario agisce su incarico del cliente o se agisce in nome e per conto di un’impresa
    di assicurazione.
  2. Le imprese di assicurazione prima della conclusione del contratto e in caso di successive
    modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le seguenti informazioni:
    a) denominazione sociale, indirizzo della sede legale e lo status di impresa di assicurazione;
    b) se fornisce sui prodotti assicurativi offerti la consulenza di cui all’articolo 119-ter, comma 2;
  3. In relazione al contratto proposto, gli intermediari assicurativi dichiarano al contraente:
    a) se forniscono consulenze fondate su una analisi imparziale, dovendo in tal caso le proprie valutazioni fondarsi su un
    numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato, al fine di consigliare il prodotto idoneo a soddisfare le
    richieste del contraente;
    b) se propongono determinati prodotti in virtù di un obbligo contrattuale con una o più imprese di assicurazione,
    dovendo in tal caso comunicare la denominazione di tali imprese;
    c) se propongono determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali con imprese di assicurazione, nel qual caso
    essi comunicano, su richiesta del cliente, la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali hanno o
    potrebbero avere rapporti d’affari, fermo restando l’obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali
    informazioni.
  4. In ogni caso, prima della conclusione del contratto, l’intermediario assicurativo di cui al comma 1, anche in base alle
    informazioni fornite al contraente, propone o consiglia un prodotto adeguato alle sue esigenze, previamente illustrando
    le caratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni alle quali è obbligata l’impresa di assicurazione.
  5. L’IVASS, tenendo conto delle differenti esigenze di protezione degli assicurati, della diversa tipologia dei rischi, delle
    cognizioni e della capacità professionale degli addetti all’attività di intermediazione, disciplina con regolamento:
    a) le regole di presentazione e di comportamento nei confronti del contraente, con riferimento agli obblighi di
    informazione relativi all’intermediario medesimo e ai suoi rapporti, anche di natura societaria, con l’impresa di
    assicurazione, alle caratteristiche del contratto proposto in relazione all’eventuale prestazione di un servizio di
    consulenza fondata su una analisi imparziale o all’esistenza di obblighi assunti per la promozione e l’intermediazione
    con una o più imprese di assicurazione;
    b) le modalità con le quali è fornita l’informazione al contraente, prevedendo i casi nei quali può essere effettuata su
    richiesta, fermo restando che le esigenze di protezione richiedono, di regola, l’uso della lingua italiana e la
    comunicazione su un supporto accessibile e durevole, al più tardi subito dopo la conclusione del contratto;
    c) le modalità di tenuta della documentazione concernente l’attività svolta;
    d) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari previste dall’articolo 5. Sono esclusi dagli obblighi informativi
    gli intermediari di assicurazione che operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi”.

[182]

c) le procedure di cui all’articolo 7 e relative disposizioni di attuazione che consentono ai
contraenti e agli altri interessati di presentare reclamo nei confronti delle imprese di
assicurazione nonché le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui
all’articolo 187-ter e relative disposizioni di attuazione.

  1. Il distributore consegna al contraente, prima della conclusione del contratto e in caso di
    successive modifiche di rilievo o di rinnovo, la documentazione di cui all’articolo 185.
  2. Agli intermediari a titolo accessorio si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere a),
    c) e d).
  3. Sono esclusi dagli obblighi informativi di cui al presente articolo e agli articoli 119-ter, 120-bis
    e 120-ter i distributori di prodotti assicurativi che operano nei grandi rischi e gli intermediari
    riassicurativi.
  4. L’IVASS, con regolamento527

, individua le modalità applicative del presente articolo.
Art. 120-bis

(Trasparenza sulle remunerazioni)528

  1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 131 in materia di trasparenza sui compensi in
    relazione alla distribuzione di contratti di r.c.auto, l’intermediario assicurativo e l’intermediario
    assicurativo a titolo accessorio comunicano al contraente, prima della conclusione del contratto,
    la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito, precisando se il compenso
    percepito consiste in:
    a) un onorario corrisposto direttamente dal cliente;
    b) una commissione inclusa nel premio assicurativo;
    c) altri tipi di compensi, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù
    dell’intermediazione effettuata;
    d) una combinazione dei compensi di cui alle lettere a), b) e c).
  2. Nel caso di cui al precedente comma 1, lettera a), l’intermediario assicurativo e l’intermediario
    assicurativo a titolo accessorio comunicano al contraente anche l’importo del compenso.
    Qualora ciò non sia possibile, forniscono al contraente informazioni relative al metodo per
    calcolare il compenso stesso.
  3. Se il contraente effettua dei pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti
    programmati previsti dal contratto di assicurazione dopo averlo stipulato, l’intermediario
    assicurativo e l’intermediario assicurativo a titolo accessorio comunicano al contraente le
    informazioni previste dai commi 1 e 2 per ciascuno di tali pagamenti.

527 Regolamento IVASS n.40 del 2 agosto 2018, in particolare Parte III, Titolo II, Capi I e II e Regolamento IVASS n. 41
del 2 agosto 2018.
528 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 22, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

[183]

  1. Prima della conclusione di un contratto di assicurazione, l’impresa di assicurazione informa il
    contraente in merito alla natura del compenso percepito dai propri dipendenti direttamente
    coinvolti nella distribuzione del contratto di assicurazione.
  2. Se il contraente effettua dei pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti
    programmati previsti dal contratto di assicurazione dopo averlo stipulato, l’impresa di
    assicurazione comunica al contraente anche le informazioni. di cui al comma 4 per ciascuno di
    tali pagamenti.
  3. L’IVASS, con regolamento529

, stabilisce le modalità di comunicazione delle suddette

informazioni, ai sensi dell’articolo 120-quater.

Art. 120-ter

(Trasparenza sui conflitti di interesse)530

  1. Prima della conclusione del contratto di assicurazione l’intermediario assicurativo comunica
    al contraente almeno le seguenti informazioni:
    a) se detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 per cento del capitale
    sociale o dei diritti di voto di una determinata impresa di assicurazione;
    b) se una determinata impresa di assicurazione, o l’impresa controllante di una determinata
    impresa di assicurazione, detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10
    per cento del capitale sociale o dei diritti di voto dell’intermediario assicurativo;
    c) se fornisce consulenze fondate su una analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo
    119-ter, comma 4;
    d) fermo quanto previsto dal decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7 convertito, con modificazioni,
    dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, se distribuisce determinati prodotti sulla base di un obbligo
    contrattuale che lo vincoli in modo esclusivo con una o più imprese di assicurazione; in tal caso
    l’intermediario comunica al contraente la denominazione di tali imprese;
    e) se distribuisce determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali con imprese di
    assicurazione di cui alla lettera d) e non fornisce una consulenza basata su una analisi
    imparziale e personale; in tal caso comunica la denominazione delle imprese di assicurazione
    con le quali ha o potrebbe avere rapporti d’affari;
    f) ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dal
    comma 5 dell’articolo 119-bis.

Art. 120-quater
(Modalità dell’informazione)531

  1. Tutte le informazioni di cui agli articoli 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter, 121-sexies, 185, 185-
    bis·e 185-ter sono comunicate ai contraenti:
    529 Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in particolare articolo 57.
    530 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 22, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
    531 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 22, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

[184]

a) su supporto cartaceo;
b) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile;
c) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;
d) a titolo gratuito.

  1. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a), le informazioni di cui al comma 1
    possono essere fornite al contraente con uno dei seguenti mezzi:
    a) un supporto durevole non cartaceo, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al comma
    4;
    b) un sito Internet laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 5.
  2. Se le informazioni di cui al comma 1 sono fornite per mezzo di un supporto durevole non
    cartaceo o tramite un sito Internet, al cliente viene gratuitamente fornita, su richiesta, una copia
    in formato cartaceo.
  3. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite tramite un supporto durevole non
    cartaceo laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:
    a) l’utilizzo di un supporto durevole è appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del
    prodotto assicurativo; e
    b) il contraente, potendo scegliere tra le informazioni in formato cartaceo e su supporto
    durevole, ha scelto quest’ultimo.
  4. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite tramite sito Internet se sono
    indirizzate direttamente al contraente o se sussistono i seguenti requisiti:
    a) la fornitura delle informazioni è appropriata rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto
    assicurativo;
    b) il contraente ha acconsentito alla fornitura delle informazioni tramite sito Internet;
    c) il contraente è stato informato mediante comunicazione telematica dell’indirizzo del sito
    Internet e del punto del sito Internet in cui possono essere reperite le informazioni;
    d) è garantito che le informazioni rimangano accessibili sul sito Internet per tutta la durata del
    contratto.
  5. Ai fini dei commi 4 e 5, la fornitura di informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo
    o per mezzo di un sito Internet è ritenuta appropriata rispetto alle modalità di distribuzione del
    prodotto assicurativo se il contraente ha regolarmente accesso ad Internet, ossia nel caso in cui
    fornisca un indirizzo di posta elettronica ai fini della distribuzione del prodotto.
  6. L’IVASS, con regolamento532

, disciplina la struttura del documento, da consegnare ai
contraenti, che deve essere presentato e strutturato in modo tale da essere chiaro e di facile
lettura e con caratteri di dimensione leggibile.

Art. 120-quinquies
(Vendita abbinata)533

532 Regolamento IVASS n 41 del 2 agosto 2018.
533 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 22, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

[185]

  1. Il distributore che propone un prodotto assicurativo insieme a un prodotto o servizio
    accessorio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo,
    informa il contraente dell’eventuale possibilità di acquistare separatamente le due componenti.
    Nel caso in cui il contraente abbia optato per l’acquisto separato, il distributore fornisce una
    descrizione adeguata delle diverse componenti dell’accordo o del pacchetto e i giustificativi
    separati dei costi e degli oneri di ciascuna componente.
  2. Nelle circostanze di cui al comma 1 e quando il rischio o la copertura assicurativa derivanti
    dall’accordo o dal pacchetto proposto a un contraente sono diversi dalle componenti
    considerate separatamente, il distributore di prodotti assicurativi fornisce una descrizione
    adeguata delle diverse componenti dell’accordo o del pacchetto e del modo in cui la loro
    interazione modifica i rischi o la copertura assicurativa.
  3. Se un prodotto assicurativo è accessorio rispetto a un bene o servizio diverso da una
    assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, il distributore di prodotti
    assicurativi offre al contraente la possibilità di acquistare il bene o servizio separatamente. Il
    presente comma non si applica se un prodotto assicurativo è accessorio rispetto a un servizio o
    attività di investimento quali definiti all’articolo 1, comma 5, del testo unico dell’intermediazione
    finanziaria, a un contratto di credito quale definito dall’articolo 120-quinquies, comma 1, lettera
    c), del testo unico bancario o a un conto di pagamento quale definito all’articolo 126-decies del
    testo unico bancario.
  4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, il distributore di prodotti assicurativi specifica al contraente i
    motivi per cui il prodotto assicurativo che è parte del pacchetto complessivo o dello stesso
    accordo è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.
  5. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, in relazione all’obiettivo di protezione degli assicurati, l’IVASS,
    con riferimento all’attività di distribuzione assicurativa, può applicare le misure cautelari ed
    interdittive previste dal presente codice, ivi incluso il potere di vietare la vendita di una
    assicurazione insieme a un servizio o prodotto accessorio diverso da una assicurazione, come
    parte di un pacchetto o dello stesso accordo, quando tale pratica sia dannosa per i
    consumatori. Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, i suddetti poteri sono
    esercitati da IVASS e CONSOB coerentemente con le rispettive competenze.
  6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla distribuzione di prodotti
    assicurativi che offrono copertura per diversi tipi di rischio.
  7. Sono fatte salve le previsioni del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6
    settembre 2005, n. 206, ove applicabili.

Art. 121

(Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza)
534

534 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 23, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. La precedente versione
recitava:
“Art. 121
(Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza)

[186]

  1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 185, 185-bis e 185-ter, in caso di vendita a distanza,
    il distributore rende note al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari:
    a) l’identità del distributore e il fine della chiamata;
    b) l’identità della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con il distributore
    assicurativo;
    c) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto offerto;
    d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente dovrà corrispondere;
    e) l’informativa relativa al compenso ricevuto il relazione al contratto distribuito, secondo quanto
    previsto dall’articolo 120-bis;
    f) le ulteriori informazioni di cui agli articolo 67-quater e seguenti del decreto legislativo 6
    settembre 2005, n. 206.
  2. In ogni caso l’informazione è fornita al contraente prima della conclusione del contratto di
    assicurazione. La stessa può essere fornita verbalmente solo su espressa richiesta del
    contraente qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio. In caso di collocamento
    di un contratto a distanza mediante telefonia vocale, se il contraente lo richiede espressamente,
    gli obblighi di trasmissione della documentazione sono adempiuti, subito dopo la conclusione
    del contratto a distanza e comunque non oltre i cinque giorni successivi; in mancanza della
    predetta richiesta gli obblighi di trasmissione della documentazione sono adempiuti prima della
    conclusione del contratto di assicurazione. Anche se il contraente ha scelto di ottenere
    precedentemente le informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo in conformità a
    quanto previsto dall’articolo 120-quater, comma 4, l’informazione è fornita al contraente dal
    distributore di prodotti assicurativi a norma dell’articolo 120-quater, commi 1 e 2, subito dopo la
    conclusione del contratto di assicurazione.
  3. L’IVASS, con regolamento535, disciplina la promozione e il collocamento di contratti di
    assicurazione a distanza, anche per via telefonica, e determina le informazioni sul distributore e
    sulle caratteristiche del contratto, che sono comunicate al contraente in modo chiaro e
    comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2, in conformità alle disposizioni
    dell’Unione europea direttamente applicabili e nel rispetto del Codice del Consumo di cui al
    decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Capo III-bis

(Requisiti di governo e controllo del prodotto applicabili ai distributori di prodotti

assicurativi non realizzati in proprio)
536

  1. In caso di vendita a distanza, l’intermediario rende note al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari:
    a) l’identità dell’intermediario e il fine della chiamata;
    b) l’identità della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con l’intermediario assicurativo;
    c) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto offerto;
    d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente dovrà corrispondere.
  2. In ogni caso l’informazione è fornita al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. Può essere
    fornita verbalmente solo a richiesta del contraente o qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio. In tali
    casi l’informazione è fornita su un supporto durevole subito dopo la conclusione del contratto.
  3. L’IVASS, con regolamento, determina le informazioni sull’intermediario e sulle caratteristiche del contratto, che sono
    comunicate al contraente in modo chiaro e comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2”.
    535 Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in particolare Parte III, Titolo II, Capo III.
    536 Capo inserito dall’articolo 1, comma 24, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

[187]
Art. 121-bis

(Acquisizione dal produttore delle necessarie informazioni sui prodotti assicurativi)

  1. Fermi restando gli obblighi di cui al Titolo IX e agli articoli 185, 185-bis e 185-ter, i distributori
    di prodotti assicurativi non realizzati in proprio adottano opportune disposizioni per ottenere dai
    soggetti di cui all’articolo 30-decies, comma 1, le informazioni di cui all’articolo 30-decies,
    comma 5, e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per
    ciascun prodotto assicurativo.
  2. Le previsioni del presente articolo si applicano in conformità con le disposizioni dell’Unione
    europea direttamente applicabili e con quanto stabilito dall’IVASS con regolamento.

Art. 121-ter

(Disposizioni particolari in materia di governo e controllo del prodotto)

  1. Le disposizioni in materia di governo e controllo del prodotto di cui agli articoli 30-decies e
    121-bis non si applicano ai prodotti assicurativi che consistono nell’assicurazione dei grandi
    rischi.
  2. Fatta salva l’applicazione alle imprese di assicurazione e agli intermediari che realizzano
    prodotti assicurativi da vendere ai clienti delle disposizioni di cui all’articolo 30-decies e relative
    disposizioni di attuazione, in caso di distribuzione di prodotti assicurativi attraverso i soggetti di
    cui all’articolo 107, comma 4, l’impresa di assicurazione o l’intermediario che se ne avvale:
    a) stabilisce le modalità di accertamento dell’appartenenza dell’assicurato al mercato di
    riferimento individuato;
    b) adotta procedure idonee a garantire l’acquisizione delle informazioni relative alle ipotesi in cui
    il prodotto non risponda più agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del mercato di
    riferimento, nonché alle altre circostanze relative al prodotto che aggravino il rischio di
    pregiudizio per il cliente.

Capo lll-ter

(Requisiti supplementari per la distribuzione dei prodotti di investimento

assicurativi)537
Art. 121-quater

(Vigilanza sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi)

  1. Fatta salva la competenza della CONSOB di cui al testo unico dell’intermediazione finanziaria
    e dalle relative disposizioni di attuazione, l’IVASS esercita i poteri di vigilanza in relazione alla
    distribuzione del prodotto di investimento assicurativo svolta da parte delle imprese di
    assicurazione o per il tramite degli intermediari iscritti nelle sezioni del Registro di cui all’articolo
    109, comma 2, lettere a) e b), e relativi collaboratori di cui alla lettera e), e intermediari di cui
    alla lettera c) del medesimo registro, secondo le disposizioni di cui al presente Capo.
  2. I regolamenti di attuazione del presente Capo sono adottati da IVASS, sentita la CONSOB, in
    modo da garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti di investimento
    537 Capo inserito dall’articolo 1, comma 24, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

[188]

assicurativo a prescindere dal canale distributivo e la coerenza e l’efficacia complessiva del
sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi.

  1. L’IVASS e la CONSOB si accordano sulle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza
    secondo le rispettive competenze, in modo da ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati.

Art. 121-quinquies
(Conflitti di interesse)

  1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che distribuiscono prodotti di
    investimento assicurativi rispettano le disposizioni di cui all’articolo 119-bis in materia di regole
    di comportamento e conflitti di interesse.
  2. In deroga all’articolo 120-quater, comma 1, le informazioni di cui all’articolo 119-bis, comma
    7, sono:
    a) fornite su un supporto durevole;
    b) sufficientemente dettagliate, in considerazione delle caratteristiche dei contraenti per
    consentire a questi ultimi di prendere una decisione informata sulle attività di distribuzione
    assicurativa nel cui contesto sorge il conflitto di interesse.
    Art. 121-sexies
    (Informativa al contraente e incentivi)
  3. Fatti salvi gli articoli 120, commi 1 e 2, e 120-bis, commi 1 e 2, gli intermediari assicurativi e
    le imprese di assicurazione forniscono ai contraenti, prima della conclusione di un contratto,
    informazioni appropriate in relazione alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e
    in relazione a tutti i costi e agli oneri connessi. Tali informazioni comprendono almeno i seguenti
    elementi:
    a) in caso di prestazione di consulenza, la comunicazione se l’intermediario assicurativo o
    l’impresa di assicurazione fornirà al contraente una valutazione periodica dell’adeguatezza dei
    prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo, come indicato
    dall’articolo 121-septies;
    b) per quanto riguarda le informazioni sui prodotti di investimento assicurativi e sulle strategie di
    investimento proposte, opportune indicazioni e avvertenze sui rischi associati ai prodotti di
    investimento assicurativi o a determinate strategie di investimento proposte;
    c) per quanto riguarda le informazioni su tutti i costi e gli oneri da comunicare al contraente, le
    informazioni relative alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi, ove effettuata, il
    costo del prodotto di investimento assicurativo consigliato o offerto al contraente e le modalità di
    pagamento da parte di quest’ultimo, inclusi i pagamenti eseguiti a favore di o tramite soggetti
    terzi.
  4. Le informazioni su tutti i costi e gli oneri, compresi quelli connessi alla distribuzione del
    prodotto di investimento assicurativo non causati dal verificarsi di un rischio di mercato
    sottostante, sono comunicate in forma aggregata per permettere al contraente di conoscere il
    costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento dell’investimento. Su richiesta del
    contraente, i costi e gli oneri sono comunicati in forma analitica. Se necessario, tali informazioni

[189]

sono fomite al contraente con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il
periodo dell’investimento.

  1. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite in una forma comprensibile in modo che i
    contraenti possano ragionevolmente comprendere la natura del prodotto di investimento
    assicurativo che viene loro proposto nonché i rischi ad esso connessi e, di conseguenza,
    possano assumere decisioni consapevoli in materia di investimenti. Le informazioni di cui ai
    commi 1 e 2 sono fornite con modalità uniformi, individuate dall’IVASS, sentita la CONSOB con
    il regolamento di cui all’articolo 121-quater, in modo che le medesime informazioni risultino
    chiare e comprensibili.
  2. Fatto salvo l’articolo 120-bis, commi 1 e 3, gli intermediari assicurativi o le imprese di
    assicurazione adempiono agli obblighi di cui agli articoli 119-bis, comma 1, e 121-quinquies,
    quando pagano o percepiscono un onorario o una commissione o forniscono o ricevono
    benefici non monetari in relazione alla distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo o
    di un servizio accessorio da un qualsiasi soggetto diverso dal contraente o da una persona che
    agisce per conto del contraente medesimo, solo se operano in conformità alle disposizioni
    dell’Unione europea direttamente applicabili e alle disposizioni stabilite dall’IVASS con il
    regolamento di cui all’articolo 121-quater.
  3. I regolamenti IVASS di cui all’articolo 121-quater, in materia di incentivi tra intermediari
    assicurativi e intermediari finanziari sono adottati conformemente alla disciplina prevista in
    materia dalla direttiva 2014/65/UE e in conformità alle disposizioni dell’Unione europea
    direttamente applicabili.

Art. 121-septies

(Valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza del prodotto assicurativo e comunicazione

ai clienti)

  1. L’IVASS stabilisce con il regolamento di cui all’articolo 121-quater i casi in cui l’impresa di
    assicurazione o l’intermediario assicurativo sono obbligati a fornire consulenza per la
    distribuzione del prodotto di investimento assicurativo.
  2. Fatto salvo l’articolo 119-ter, commi 1 e 2, l’intermediario assicurativo o l’impresa di
    assicurazione che forniscono consulenza su un prodotto di investimento assicurativo,
    acquisiscono anche le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del
    contraente in relazione al tipo di investimento, alla sua situazione finanziaria, tra cui la sua
    capacità di sostenere perdite, e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al
    rischio, al fine di consentire all’intermediario assicurativo o all’impresa di assicurazione di
    raccomandare al contraente i prodotti di investimento assicurativi che siano a lui adeguati con
    particolare riferimento alla sua tolleranza, al rischio e alla sua capacità di sostenere perdite. La
    consulenza resa nell’ambito della distribuzione assicurativa del prodotto di investimento
    assicurativo, quando è obbligatoria o quando è svolta su iniziativa del distributore, non deve
    gravare economicamente sui clienti.
  3. Se l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione fornisce consulenza in materia di
    investimenti e raccomanda un pacchetto di servizi o prodotti abbinati a norma dell’articolo 120-

[190]

quinquies, l’intero pacchetto raccomandato deve rispondere ai requisiti di adeguatezza previsti
dal comma 2 del presente articolo.

  1. Fatto salvo l’articolo 119-ter, commi 1, 2 e 3, l’intermediario assicurativo o l’impresa di
    assicurazione che svolge attività di distribuzione in relazione a vendite che non prevedono una
    consulenza, chiede al contraente di fornire informazioni in merito alle sue conoscenze ed
    esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o
    richiesto, al fine di consentire all’intermediario assicurativo o all’impresa di assicurazione di
    determinare se il servizio o il prodotto assicurativo in questione sia appropriato al contraente
    stesso.
  2. Se l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione distribuisce un pacchetto di servizi
    o prodotti abbinati a norma dell’articolo 120-quinquies, accerta che l’intero pacchetto sia
    appropriato nel suo insieme ai sensi del comma 4.
  3. L’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione informa il contraente se ritiene, sulla
    base delle informazioni ottenute a norma del comma 4, che il prodotto non sia appropriato al
    contraente stesso. L’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione informano altresì il
    cliente, ai sensi della valutazione di cui all’articolo 30-decies, della fascia di clientela alla quale il
    prodotto non può essere distribuito.
  4. Se il contraente non fornisce le informazioni di cui ai commi 2 e 4 o fornisce informazioni
    insufficienti circa le sue conoscenze ed esperienze, l’intermediario assicurativo o l’impresa di
    assicurazione lo informa che tale circostanza pregiudica la capacità dell’intermediario
    assicurativo o dell’impresa di assicurazione di valutare se il prodotto sia appropriato alle
    esigenze del contraente stesso.
  5. L’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione mantiene evidenza dei documenti in
    cui sono precisati i diritti e gli obblighi delle parti nonché delle altre condizioni alle quali
    l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione fornirà servizi al contraente. I diritti e gli
    obblighi delle parti del contratto possono essere incorporati attraverso riferimento ad altri
    documenti o testi normativi.
  6. L’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione fornisce ai contraenti, su un supporto
    durevole, adeguate relazioni sui servizi prestati, che includono comunicazioni periodiche,
    tenendo conto della tipologia e della complessità dei prodotti di investimento assicurativi e della
    natura del servizio prestato e comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi
    prestati per conto dei contraenti.
  7. Quando fornisce consulenza in merito al prodotto di investimento assicurativo,
    l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione fornisce al contraente, su un supporto
    durevole, prima della conclusione del contratto, una dichiarazione di adeguatezza in cui sia
    indicata la fornitura della consulenza e in che modo essa risponda alle preferenze, agli obiettivi
    e ad altre caratteristiche del contraente. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 120-quater,
    commi da 1 a 4.
  8. Se il contratto è concluso utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce
    la consegna preventiva della dichiarazione di adeguatezza, l’intermediario assicurativo o

[191]

l’impresa di assicurazione può fornire la dichiarazione di adeguatezza su un supporto durevole
subito dopo la sottoscrizione del contratto, a condizione che:
a) il contraente abbia accettato di ricevere la dichiarazione di adeguatezza subito dopo la
conclusione del contratto;
b) l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione abbia dato al contraente la possibilità
di ritardare la conclusione del contratto al fine di ricevere la dichiarazione di adeguatezza prima
della conclusione del contratto.

  1. Se l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione ha informato il contraente che
    effettuerà periodicamente la valutazione di adeguatezza, la relazione periodica contiene una
    dichiarazione aggiornata che spieghi in che modo il prodotto di investimento assicurativo
    corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del contraente stesso.
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in conformità alle disposizioni direttamente
    applicabili dell’Unione europea. L’IVASS disciplina con il regolamento di cui all’articolo 121-
    quater le modalità. applicative del presente articolo, inclusa la possibilità di fornire le relative
    informazioni in formato standardizzato.

Art. 121-octies
(Protocollo di intesa)

  1. L’IVASS e la CONSOB definiscono attraverso un protocollo di intesa forme di
    coordinamento operativo anche al fine di assicurare l’applicazione di una disciplina che
    favorisca maggiori garanzie a tutela del consumatore.
    TITOLO X

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI

Capo I
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE538

Art. 122
(Veicoli a motore)

  1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere
    posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano
    coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del
    codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal
    Ministro dello sviluppo economico539, su proposta dell’IVASS, individua la tipologia di veicoli
    esclusi dall’obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
  2. L’assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati,
    qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

538 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 86 del 1° aprile 2008 recante il Regolamento in materia di obbligo
di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al titolo X,
capo I, e al titolo XII, capo II, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private.
539 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 86 del 1° aprile 2008.

[192]

  1. L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del
    proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in
    caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’articolo 283, comma 1, lettera d), a
    partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. In
    deroga all’articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l’assicurato ha diritto
    al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta
    pagata e del contributo previsto dall’articolo 334.
  2. L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati
    membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di
    tali Stati, concernenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
    circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal
    contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

Art. 123
(Natanti)

  1. Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere
    poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano
    coperte dall’assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall’articolo 2054 del
    codice civile, compresa quella dell’acquirente con patto di riservato dominio e quella del
    locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento540, adottato dal
    Ministro dello sviluppo economico su proposta dell’IVASS, individua la tipologia dei natanti
    esclusi dall’obbligo di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico.
  2. Sono altresì soggetti all’obbligo assicurativo i natanti di stazza lorda non superiore a
    venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli
    fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone.
  3. L’obbligo assicurativo è esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente
    dall’unità alla quale vengono applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di
    volta in volta collocato il motore.
  4. Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in quanto compatibili, le
    norme previste per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
    circolazione dei veicoli a motore.

Art. 124
(Gare e competizioni sportive)

  1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove
    non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l’organizzatore non abbia
    provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile.
    540 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 86 del 1° aprile 2008.

[193]

  1. L’assicurazione copre la responsabilità dell’organizzatore e degli altri obbligati per i danni
    arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai
    veicoli da essi adoperati.

Art. 125

(Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri)

  1. Per i veicoli e i natanti soggetti all’obbligo di assicurazione ed immatricolati o registrati in Stati
    esteri nonché per i motori amovibili di cui all’articolo 123, comma 3, muniti di certificato di uso
    straniero o di altro documento equivalente emesso all’estero, che circolino temporaneamente
    nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto, per la durata della
    permanenza in Italia, l’obbligo di assicurazione.
  2. Per i natanti l’obbligo di assicurazione si considera assolto:
    a) con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto previsto con regolamento
    adottato dal Ministro dello sviluppo economico541, su proposta dell’IVASS, ovvero
    b) quando il conducente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione emesso
    dall’Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato dall’Ufficio centrale italiano.
  3. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l’obbligo
    di assicurazione:
    a) è assolto mediante contratto di assicurazione «frontiera», come disciplinato dal regolamento
    previsto all’articolo 126, comma 2, lettera a), concernente la responsabilità civile derivante dalla
    circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri, alle condizioni e
    fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi;
    b) si considera assolto quando l’Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento
    dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell’Unione
    europea sia stato rimosso l’obbligo negli Stati membri di controllare l’assicurazione di
    responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo;
    c) si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa
    dall’Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall’Ufficio centrale italiano.
  4. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato membro
    diverso dalla Repubblica italiana, l’obbligo di assicurazione si considera assolto quando l’Ufficio
    centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in
    Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di
    assicurazione e l’Unione europea abbia riconosciuto tali accordi.
  5. Nell’ipotesi di cui al comma 3, lettera c), l’Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione
    dei danni, garantendone il pagamento agli aventi diritto, nei limiti dei massimali minimi di legge
    o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si
    riferisce la carta verde. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di cui al comma 4,
    l’Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il
    pagamento agli aventi diritto nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli
    eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione.
    541 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 86 del 1° aprile 2008.

[194]

5-bis. L’Ufficio centrale italiano, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento
comunica agli aventi diritto un’offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali
non ritiene di fare offerta542
.

  1. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai veicoli a motore di proprietà di
    agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o di proprietà di Stati esteri o di
    organizzazioni internazionali.
  2. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4 non si applicano per
    l’assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi
    targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e individuati nel regolamento adottato,
    su proposta dell’IVASS, dal Ministro dello sviluppo economico543
    .

Art. 126
(Ufficio centrale italiano)

  1. L’Ufficio centrale italiano è abilitato all’esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di
    assicurazione e allo svolgimento degli altri compiti stabiliti dall’ordinamento comunitario e dal
    presente codice a seguito di riconoscimento del Ministro dello sviluppo economico544
    .
  2. L’Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui all’articolo 125, svolge le seguenti attività:
    a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l’assicurazione frontiera
    disciplinata nel regolamento545 adottato, su proposta dell’IVASS, dal Ministro dello sviluppo
    economico e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti;
    b) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma 3, lettere b) e c), ed al comma 4
    dell’articolo 125, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli
    a motore e natanti, la qualità di domiciliatario dell’assicurato, del responsabile civile e della loro
    impresa di assicurazione;
    c) è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), al comma 3 ed al
    comma 4 dell’articolo 125, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di
    risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti
    immatricolati o registrati all’estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti secondo
    quanto previsto agli articoli 145, comma 1, 146 e 147. Si applicano anche nei confronti
    dell’Ufficio centrale italiano le disposizioni che regolano l’azione diretta contro l’impresa di
    assicurazione del responsabile civile secondo quanto previsto dall’articolo 144.
  3. Ai fini della proposizione dell’azione diretta di risarcimento nei confronti dell’Ufficio centrale
    italiano i termini di cui all’articolo 163-bis, primo comma, e 318, secondo comma, del codice di
    procedura civile sono aumentati del doppio, risultando perciò stabiliti in centottanta giorni per il
    giudizio di fronte al tribunale e in novanta giorni per il giudizio di fronte al giudice di pace. I
    termini di cui all’articolo 163-bis, secondo comma, del codice di procedura civile non possono
    essere comunque inferiori a sessanta giorni.
    542 Comma inserito dall’articolo 1, comma 3, Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198.
    543 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 86 del 1° aprile 2008.
    544 Comma modificato dall’articolo 1, comma 212, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    545 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 86 del 1° aprile 2008.

[195]

  1. L’Ufficio centrale italiano è abilitato ad emettere le carte verdi richieste per la circolazione
    all’estero di veicoli a motore immatricolati in Italia, garantendo nei confronti dei corrispondenti
    uffici nazionali di assicurazione le obbligazioni che il rilascio di tali certificati comporta.
  2. Per i rimborsi effettuati agli uffici nazionali di assicurazione esteri, che in base agli accordi
    con esso stipulati abbiano dovuto intervenire per risarcire danni causati nel territorio del loro
    Stato da veicoli a motore immatricolati in Italia non coperti da assicurazione, l’Ufficio centrale
    italiano ha diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o del conducente del veicolo per le
    somme pagate e le relative spese.
  3. In caso di incidente cagionato nel territorio della Repubblica dalla circolazione di veicoli a
    motore o natanti immatricolati o registrati all’estero, l’Ufficio centrale italiano può richiedere ai
    competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente,
    alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno
    distintivo.

Art. 127

(Certificato di assicurazione e contrassegno)

  1. L’adempimento dell’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore è comprovato da apposito
    certificato rilasciato dall’impresa di assicurazione o dalla delegataria in caso di coassicurazione,
    da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
  2. L’impresa di assicurazione è obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di
    tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall’articolo 1901, secondo comma, del
    codice civile e dall’articolo 122, comma 3, primo periodo.
  3. All’atto del rilascio del certificato di assicurazione l’impresa di assicurazione consegna un
    contrassegno recante il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l’indicazione
    dell’anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato. Il
    contrassegno è esposto sul veicolo al quale si riferisce l’assicurazione entro cinque giorni dal
    pagamento del premio o della rata di premio.
  4. L’IVASS, con regolamento546, stabilisce le modalità per il rilascio, nonché le caratteristiche del
    certificato di assicurazione, del contrassegno e di eventuali documenti provvisoriamente
    equipollenti e le modalità per l’emissione di duplicati in caso di sottrazione, smarrimento o
    distruzione547
    .

Art. 128
(Massimali di garanzia)

546 Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008.
547 Si veda anche il decreto interministeriale 9 agosto 2013, n. 110, emanato dal Ministro dello sviluppo economico di
concerto con Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante norme per la progressiva dematerializzazione dei
contrassegni di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a
motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici, di cui all’articolo 31 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

[196]

  1. Per l’adempimento dell’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla
    circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto è stipulato per somme non inferiori ai
    seguenti importi:
    a) nel caso di danni alle persone un importo minimo di copertura pari ad euro 5.000.000 per
    sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
    b) nel caso di danni alle cose un importo minimo di copertura pari ad euro 1.000.000 per
    sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime 548;
    b-bis) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai
    sensi dell’articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
    e successive modificazioni, un importo minimo di copertura pari a euro 15.000.000 per sinistro
    per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a euro 1.000.000 per
    sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.
    549
  2. I contratti dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
    dei veicoli a motore e dei natanti devono essere adeguati agli importi minimi di copertura
    obbligatoria per i danni alle cose e per i danni alle persone di cui al comma 1 entro l’11 giugno
    2012.
  3. Ogni cinque anni dalla data dell’11 giugno 2012 di cui al comma 2 gli importi di cui al comma
    1 sono indicizzati automaticamente secondo la variazione percentuale indicata dall’indice
    europeo dei prezzi al consumo (IPCE), previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio,
    del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati. L’aumento effettuato
    è arrotondato ad un multiplo di euro 10.000.
  4. Con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare nella Gazzetta
    Ufficiale della Repubblica italiana, è stabilito l’adeguamento di cui al comma 3.
  5. Alla data dell’11 dicembre 2009 gli importi minimi di copertura devono essere pari ad almeno
    la metà degli ammontari di cui al comma 1550
    .
    Art. 129

(Soggetti esclusi dall’assicurazione)

  1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione
    obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
  2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1
    del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti
    dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
    a) i soggetti di cui all’articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all’articolo 91, comma 2,
    del codice della strada;
    548 Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 9 giugno 2017, i massimali minimi sono stati elevati a euro
    6.070.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, nel caso di danni alle persone di cui al comma 1,
    lett.a) e a euro 1.220.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, nel caso di danni alle cose di cui
    al comma 1, lett. b).
    549 Lettera aggiunta dall’articolo 1, comma 28, lettera a) della legge 4 agosto 2017, n.124. Gli importi dei massimali sono
    raddoppiati a decorrere dal 1 gennaio 2018 per effetto dell’articolo 1, comma 29, della legge 4 agosto 2017, n.124.
    550 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 4, del Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198.

[197]

b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti
legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché
gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano
con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro
mantenimento;
c) ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano
con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Capo II

ESERCIZIO DELL’ASSICURAZIONE

Art. 130
(Imprese autorizzate)

  1. L’assicurazione può essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata ad esercitare nel
    territorio della Repubblica, anche in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi,
    l’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei
    natanti.
  2. Le imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica e le imprese
    di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare
    l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
    motore e dei natanti, esclusa la responsabilità del vettore, designano in ogni Stato membro un
    mandatario incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri nei casi di cui all’articolo
    151.
  3. Nel caso in cui l’impresa di assicurazione, che opera in regime di libertà di prestazione di
    servizi, non abbia nominato il rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all’articolo 25, il
    mandatario nominato ai sensi del comma 2 ne assume la funzione.

Art. 131

(Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto)

  1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi,
    nonché un’adeguata informazione ai soggetti che devono adempiere all’obbligo di assicurazione
    dei veicoli e dei natanti, le imprese mettono a disposizione del pubblico, presso ogni punto di
    vendita e nei siti internet, la nota informativa e le condizioni di contratto praticate nel territorio
    della Repubblica.
  2. La pubblicità dei premi è attuata mediante preventivi personalizzati rilasciati presso ogni
    punto di vendita dell’impresa di assicurazione, nonché mediante siti internet che permettono di
    ricevere il medesimo preventivo per i veicoli e per i natanti individuati nel regolamento di
    attuazione.
    2-bis. Per l’offerta di contratti relativi all’assicurazione r.c. auto, l’intermediario rilascia preventiva
    informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall’impresa o, distintamente, dalle

[198]

imprese per conto di cui opera. L’informazione è affissa nei locali in cui l’intermediario opera e
risulta nella documentazione rilasciata al contraente551
.

2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio di tariffa, la provvigione
dell’intermediario, nonché lo sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del
contratto552
.

  1. L’IVASS determina, con regolamento553, gli obblighi a carico delle imprese e degli
    intermediari.

Art. 132
(Obbligo a contrarre)

  1. Le imprese di assicurazione stabiliscono preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe
    relative all’assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante dalla circolazione
    dei veicoli a motore e dei natanti.554
    1-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare le proposte che sono loro
    presentate secondo le condizioni e le tariffe di cui al comma 1, fatta salva la necessaria verifica
    della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio, nonché dell’identità del contraente e
    dell’intestatario del veicolo, se persona diversa.555
    1-ter. Qualora dalla verifica, effettuata anche mediante consultazione delle banche di dati di
    settore e dell’archivio informatico integrato istituito presso l’IVASS di cui all’articolo 21 del
    decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
    2012, n. 221, e successive modificazioni, risulti che le informazioni fornite dal contraente non
    siano corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte
    loro presentate. Le imprese di assicurazione, in caso di mancata accettazione della proposta,
    ricalcolano il premio e inviano un nuovo preventivo al potenziale contraente.
    556
  2. Le imprese di assicurazione possono richiedere che l’autorizzazione sia limitata, ai fini
    dell’assolvimento agli obblighi derivanti dal comma 1, ai rischi derivanti dalla circolazione di
    flotte di veicoli a motore o di natanti.

551 Comma inserito dall’articolo 8, Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con Legge 4 agosto 2006, n. 248.
552 Comma inserito dall’articolo 8, Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con Legge 4 agosto 2006, n. 248.
553 Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008.
554 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 2, della legge 4 agosto 2017, n.124. La versione precedente recitava: “1. Le
imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l’obbligo di
stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per
l’assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti
dall’attestato di rischio, nonché dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese
possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il
veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del periodo precedente,
le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Nel caso in cui l’assicurato
acconsenta all’istallazione di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati scatola nera o
equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministero dello sviluppo economico, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità
sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione significativa rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del
primo periodo, all’atto della stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive a condizione che
risultino rispettati i parametri stabiliti dal contratto.”
555 Comma inserito dall’articolo 1, comma 2, della legge 4 agosto 2017, n.124.
556 Comma inserito dall’articolo1, comma 2, della legge 4 agosto 2017, n.124.

[199]

  1. Al fine di facilitare le verifiche propedeutiche all’osservanza dell’obbligo a contrarre di cui al
    comma 1, le imprese di assicurazione hanno diritto di accedere in via telematica al pubblico
    registro automobilistico ed all’archivio nazionale dei veicoli previsto dal codice della strada
    secondo condizioni economiche e tecniche strettamente correlate ai costi del servizio erogato in
    ragione dell’esigenza di consultazioni anche sistematiche nell’ambito delle attività di
    prevenzione e contrasto delle frodi nell’assicurazione obbligatoria. Con decreto del Ministro
    dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
    adottate le disposizioni di attuazione.
    3-bis. In caso di segnalazione di violazione o elusione dell’obbligo a contrarre, incluso il rinnovo,
    i termini regolamentari di gestione dei reclami da parte dell’IVASS sono dimezzati. Decorso
    inutilmente il termine, l’IVASS provvede a irrogare le sanzioni di cui all’articolo 314557
    .

Art. 132-bis

(Obblighi informativi degli intermediari)558

  1. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i
    veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed
    esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari
    relativamente al contratto base previsto dall’articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
    179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive
    modificazioni.
  2. Al fine di cui al comma 1, gli intermediari forniscono l’indicazione dei premi offerti dalle
    imprese di assicurazione mediante collegamento telematico al preventivatore consultabile nei
    siti internet dell’IVASS e del Ministero dello sviluppo economico e senza obbligo di rilascio di
    supporti cartacei.
  3. L’IVASS adotta disposizioni attuative in modo da garantire l’accesso e la risposta per via
    telematica, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle
    imprese di assicurazione per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli. Con le
    stesse disposizioni sono definite le modalità attraverso le quali, ottenuti i preventivi sulla base
    delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all’articolo 136, comma 3-bis, è
    consentita la conclusione del contratto, a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato
    nel preventivo stesso, o presso un’agenzia della compagnia ovvero, per le imprese che lo
    prevedano, attraverso un collegamento diretto al sito internet di ciascuna compagnia di
    assicurazione.
  4. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto, ove prescritte, le
    informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore del cliente.

Art. 132-ter
(Sconti obbligatori)559

557 Comma inserito dall’articolo 1, comma 3, della legge 4 agosto 2017, n.124.
558 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 6, della legge 4 agosto 2017, n.124.
559 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 6, della legge 4 agosto 2017, n.124.

[200]

1.In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o
contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione
praticano uno sconto determinato dall’impresa nei limiti stabiliti dal comma 2:
a) nel caso in cui, su proposta dell’impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte
per l’assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a
spese dell’impresa di assicurazione;
b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell’impresa di assicurazione, o sono già
presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati
“scatola nera” o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali
minimi necessari a garantire l’utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della
determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell’impresa di assicurazione, o sono già
presenti, meccanismi elettronici che impediscono l’avvio del motore qualora sia riscontrato nel
guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli
a motore.

  1. L’IVASS, con proprio regolamento560, definisce criteri e modalità nell’ambito dei processi di
    costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, per la determinazione da parte delle imprese di
    assicurazione dello sconto di cui al comma 1. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei
    criteri stabiliti dall’IVASS, definiscono uno sconto significativo da applicare alla clientela a fronte
    della riduzione del rischio connesso al ricorrere di una o più delle condizioni di cui al comma 1
    ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del
    contraente, lo sconto praticato per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, in valore
    assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato.
  2. L’IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio possesso e di indagini statistiche, la lista
    delle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato. Tale lista è
    aggiornata con cadenza almeno biennale.
  3. Con il regolamento di cui al comma 2, l’IVASS, tenuto conto dei premi più elevati applicati
    nelle province individuate ai sensi del comma 3 e di quelli praticati nelle altre province a più
    bassa sinistrosità ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella
    medesima classe di merito, definisce altresì i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione
    da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo e significativo rispetto a quello
    praticato ai sensi del comma 2, da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al comma
    3, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli
    ultimi quattro anni sulla base dell’evidenza dell’attestato di rischio, e che abbiano installato o
    installino, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera b).
  4. In particolare, il regolamento di cui al comma 2:
    a) definisce i parametri oggettivi, tra cui la frequenza dei sinistri e il relativo costo medio, per il
    calcolo dello sconto aggiuntivo di cui al comma 4;
    b) prevede, nell’ambito delle modalità di cui al comma 4, che non possano sussistere
    differenziali di premio che non siano giustificati da specifiche evidenze sui differenziali di rischio.

560 Regolamento IVASS n. 37 del 27 marzo 2018.

[201]

  1. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte nell’ambito delle risorse umane e
    strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la
    finanza pubblica.
  2. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall’IVASS, a decorrere dalla
    data di entrata in vigore della presente disposizione, applicano lo sconto nei confronti dei
    soggetti che si trovino nelle condizioni previste dal comma 4, di importo significativo e
    aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, ed evidenziano in sede di preventivo
    e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato, in valore
    assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato. Lo sconto di cui al
    presente comma si applica ai nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere.
  3. Resta fermo, nei casi di cui ai commi 2 e 4, l’obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal
    contratto di assicurazione. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l’impresa di
    assicurazione pubblica nel proprio sito internet l’entità degli sconti effettuati in attuazione delle
    disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e
    chiara l’applicazione.
  4. L’IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione, anche in via ispettiva ovvero a seguito
    di circostanziata segnalazione da parte di terzi, accerta che le imprese assicurative tengano
    effettivamente conto, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7, nel
    processo di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, dei criteri definiti dal regolamento
    di cui al comma 2 e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla determinazione dello
    sconto di cui al comma 4.
  5. L’IVASS verifica, inoltre, che lo sconto aggiuntivo di cui al comma 4 garantisca la
    progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati sul territorio nazionale nei confronti di
    assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di
    merito.
  6. (abrogato)
    561
    .
  7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), i costi di installazione, disinstallazione,
    funzionamento, sostituzione e portabilità sono a carico dell’impresa. La titolarità delle dotazioni
    di cui alle citate lettere b) e c) spetta all’assicurato. La riduzione di premio praticata dall’impresa
    di assicurazione di cui al comma 1 si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo
    assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di
    assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l’obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal
    contratto di assicurazione.

Art. 133
(Formule tariffarie)

561 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 25, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. La precedente versione
recitava: “11. Il mancato rispetto da parte dell’impresa di assicurazione dei criteri e delle modalità per la determinazione
dello sconto di cui ai commi 2 e 4 e dell’obbligo di riduzione del premio nei casi previsti dalle disposizioni di cui ai commi
1 e 7 comporta l’applicazione alla medesima impresa, da parte dell’IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 10.000 a euro 80.000 e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere”.

[202]

  1. Per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e per altre categorie di veicoli a motore che
    possono essere individuate dall’IVASS, con regolamento, i contratti di assicurazione debbono
    essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la
    variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione o del
    rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo,
    oppure in base a clausole di franchigia che prevedano un contributo dell’assicurato al
    risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due tipologie. L’individuazione delle
    categorie di veicoli è effettuata tenendo conto delle esigenze di prevenzione. La predetta
    variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da indicare, in valore assoluto e in
    percentuale rispetto alla tariffa in vigore applicata dall’impresa, all’atto dell’offerta di preventivo
    della stipulazione o di rinnovo, si applica automaticamente, fatte salve le migliori condizioni,
    nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla
    polizza ed esplicitamente indicata nel contratto.562
    1-bis. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di differenziare la progressione e
    l’attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra
    l’assicurato e la medesima impresa, ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra
    diverse imprese di assicurazione. In particolare, le imprese di assicurazione devono garantire
    al soggetto che stipula il nuovo contratto, nell’ambito della classe di merito, le condizioni di
    premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio.563
  2. Le imprese di assicurazione hanno diritto di accesso telematico all’anagrafe nazionale delle
    persone abilitate alla guida prevista dal codice della strada presso il Ministero delle
    infrastrutture e dei trasporti a scopo di verifica e aggiornamento delle informazioni relative
    all’abilitazione alla guida secondo condizioni economiche e tecniche strettamente correlate ai
    costi del servizio erogato. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
    Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
    sono adottate le disposizioni di attuazione.

Art. 134

(Attestazione sullo stato del rischio)

  1. L’IVASS, con regolamento564, determina le indicazioni relative all’attestazione sullo stato del
    rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione
    obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l’impresa deve consegnare al contraente o, se persona
    diversa, al proprietario ovvero all’usufruttuario, all’acquirente con patto di riservato dominio o al
    locatario in caso di locazione finanziaria. Le indicazioni contenute nell’attestazione sullo stato
    del rischio devono comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato565
    .
    1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici
    giorni dalla richiesta, l’attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni del
    562 Il periodo: “Il mancato rispetto della disposizione ai cui al presente comma comporta l’applicazione, da parte
    dell’IVASS, di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 50.000 euro” è soppresso dall’articolo 1, comma 26,
    Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
    563 Comma inserito dall’articolo 1, comma 13, della legge 4 agosto 2017, n.124.
    564 Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2007, modificato ed integrato dal Provvedimento ISVAP n. 2590 dell’8
    febbraio 2008 e successivamente abrogato dal Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, fatto salvo quanto
    disposto dall’art. 13 comma 5.
    565 Periodo aggiunto dall’articolo 32, Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27.

[203]

contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore secondo le modalità stabilite
dall’IVASS con il regolamento di cui al comma 1566
.

1-ter. La consegna dell’attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, nonché
ai sensi del regolamento dell’IVASS di cui al comma 1, è effettuata per via telematica,
attraverso l’utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di cui
all’articolo 135567
.

  1. Il regolamento prevede568 l’obbligo, a carico delle imprese di assicurazione, di inserimento
    delle informazioni riportate sull’attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti
    pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli
    nell’assunzione dei contratti di assicurazione di cui all’articolo 122, comma 1. In ogni caso
    l’IVASS ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull’attestazione.
  2. La classe di merito indicata sull’attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il
    regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini
    relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In caso di cessazione del
    rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione
    per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un
    periodo di cinque anni569
    .
  3. L’attestazione sullo stato del rischio, all’atto della stipulazione di un contratto per il medesimo
    veicolo al quale si riferisce l’attestato, è acquisita direttamente dall’impresa assicuratrice in via
    telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all’articolo
    135570
    .
    4-bis. L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a
    un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di
    polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non
    può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante
    dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato571 e non può discriminare in
    funzione della durata del rapporto garantendo, nell’ambito della classe di merito, le condizioni di
    premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che
    stipula il nuovo contratto572
    .

4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono
applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l’effettiva responsabilità
del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la
liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede
giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via
provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro
566 Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 5, Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198.
567 Comma aggiunto dall’articolo 32, Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27.
568
Comma modificato dall’articolo 32, Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con Legge 24 marzo 2012, n.
27.
569 Comma modificato dal comma 1-bis dell’articolo 5, Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in Legge 2 aprile
2007, n. 40.
570 Comma sostituito dalla lettera d) del comma 2 dell’articolo 32, Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con
Legge 24 marzo 2012, n. 27.
571 Comma inserito dal comma 2 dell’articolo 5, Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in Legge 2 aprile 2007,
n. 40.
572Aggiunta apportata dall’articolo 1, comma 14, lettera a), della legge 4 agosto 2017, n.124.

[204]

quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe
a seguito di più sinistri573

. In ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito
e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui
all’articolo 132-ter, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati574
.
4-ter.1. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l’assicurato accetti l’installazione
di uno dei dispositivi di cui all’articolo 132-ter, le variazioni peggiorative apportate alla classe di
merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti
applicati.575
4-quater. È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare
tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito576
.

Art. 135

(Banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati)
577

  1. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti
    nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, sono
    istituite presso l’IVASS una banca dati dei sinistri ad essi relativi e due banche dati denominate
    “anagrafe testimoni” e “anagrafe danneggiati”578
    .
  2. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria
    della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a
    comunicare i dati riguardanti i sinistri gestiti, compresi i sinistri gestiti in qualità di impresa
    designata ai sensi dell’articolo 286, nonché i sinistri gestiti dall’Ufficio centrale italiano ai sensi
    dell’articolo 125, comma 5, e dell’articolo 296, secondo le modalità stabilite con regolamento
    adottato dall’IVASS. Al medesimo adempimento sono tenute le imprese aventi sede legale in
    uno Stato membro dell’Unione europea ammesse a operare in Italia in regime di libera
    prestazione dei servizi o in regime di stabilimento e abilitate all’esercizio dell’assicurazione
    obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel
    territorio della Repubblica.
    579
  3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, le modalità e le condizioni di accesso
    alle banche dati di cui al comma 1, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell’autorità
    giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli
    573 Comma inserito dal comma 2 dell’articolo 5, Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in Legge 2 aprile 2007,
    n. 40.
    574 Periodo aggiunto dall’articolo 1, comma 14, lettera b) della legge 4 agosto 2017, n.124.
    575 Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 14, lettera c) della legge 4 agosto 2017, n.124.
    576 Comma inserito dal comma 2 dell’articolo 5, Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in Legge 2 aprile 2007,
    n. 40.
    577 Rubrica modificata dall’articolo 32 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con Legge 24 marzo 2012, n.
    27.
    578 Comma modificato dall’articolo 32 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con Legge 24 marzo 2012, n.
    27.
    579 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 28, lettera b) della legge 4 agosto 2017, n.124. Il precedente testo recitava:
    “2. Le imprese sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo le modalità stabilite con
    regolamento adottato dall’IVASS. I dati relativi alle imprese di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica
    in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall’IVASS alle rispettive autorità di
    vigilanza degli Stati membri interessati.”

[205]

obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di
liquidazione dei sinistri, sono stabiliti dall’IVASS, con regolamento, sentiti il Ministero dello
sviluppo economico e il Ministero dell’interno, e, per i profili di tutela della riservatezza, il
Garante per la protezione dei dati personali.
580

3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di
accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto
formale del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione o, in mancanza, deve
essere richiesta dall’impresa di assicurazione con espresso avviso all’assicurato delle
conseguenze processuali della mancata risposta. In quest’ultimo caso, l’impresa di
assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che
riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L’impresa
di assicurazione deve procedere a sua volta all’individuazione e alla comunicazione di eventuali
ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in
verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni
avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta.
3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le
testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il
giudice dispone l’audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato
comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l’oggettiva impossibilità della loro tempestiva
identificazione.
3-quater. Nelle controversie civili promosse per l’accertamento della responsabilità e per la
quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale
fine, possono richiedere i dati all’IVASS, trasmette un’informativa alla procura della Repubblica,
per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni
presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri di cui al
comma 1. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che
sono chiamati a testimoniare.
581

Art. 136

(Funzioni del Ministero dello sviluppo economico)

  1. Al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni del Ministero dello sviluppo economico,
    l’IVASS è tenuto a comunicare al Ministero dati, informazioni e notizie relativi alle tariffe
    dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
    motore e dei natanti.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un
    comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
    dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con il compito di osservare l’andamento
    degli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione operanti nel territorio della
    580 Comma sostituito dall’articolo 32 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con Legge 24 marzo 2012, n.
    27.
    581 I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater sono stati inseriti dall’articolo 1, comma 15, della legge 4 agosto 2017, n.124.

[206]

Repubblica, valutando in particolare le differenze tariffarie applicate sul territorio della
Repubblica italiana e anche in quale misura si sia tenuto conto del comportamento degli
assicurati che nel corso dell’anno non abbiano denunciato incidenti. Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, è disciplinata la costituzione e il funzionamento del comitato di
esperti, fermo restando che ai predetti esperti non può essere attribuita alcuna indennità o
emolumento comunque denominato.

  1. Al fine della diffusione di un’adeguata informazione agli utenti e della realizzazione di un
    sistema di monitoraggio permanente sui premi relativi all’assicurazione obbligatoria della
    responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il Consiglio nazionale dei
    consumatori e degli utenti è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l’Istituto nazionale
    di statistica e a co-finanziare, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dello
    sviluppo economico, programmi di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei servizi
    assicurativi promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, a valere sulle
    disponibilità finanziarie assegnate al Consiglio stesso dalla legge istitutiva.
    3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema tariffario completo in tutte le sue
    estensioni organizzato dall’IVASS, sulla base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione, per
    realizzare un servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet, che consente al
    consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione
    relativamente al proprio profilo individuale582
    .

Capo III
RISARCIMENTO DEL DANNO

Art. 137
(Danno patrimoniale)

  1. Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare
    l’incidenza dell’inabilità temporanea o dell’invalidità permanente su un reddito di lavoro
    comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito
    di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che
    risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito
    netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell’imposta sul reddito
    delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall’apposita
    certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge.
  2. È in ogni caso ammessa la prova contraria, ma, quando dalla stessa risulti che il reddito sia
    superiore di oltre un quinto rispetto a quello risultante dagli atti indicati nel comma 1, il giudice
    ne fa segnalazione al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.
  3. In tutti gli altri casi il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può essere
    inferiore a tre volte l’ammontare annuo della pensione sociale.

582 Comma inserito dal comma 3 dell’articolo 5, Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in Legge 2 aprile 2007,
n. 40.

[207]
Art. 138

(Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità)583

  1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non
    patrimoniale effettivamente subìto e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e
    sui consumatori, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro centoventi
    giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del
    Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
    Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della
    giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della
    Repubblica:
    a) delle menomazioni all’integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;
    b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei
    coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso.
  2. La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non
    patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti
    princìpi e criteri:

583 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n.124. Il precedente articolo 138 recitava:
“Art. 138
(Danno biologico per lesioni di non lieve entità)

  1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
    della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con
    il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della
    Repubblica:
    a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti;
    b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione
    corrispondenti all’età del soggetto leso.
  2. La tabella unica nazionale è redatta secondo i seguenti principi e criteri:
    a) agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica
    della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e
    sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua
    capacità di produrre reddito;
    b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell’età e del grado di invalidità;
    c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l’incidenza della menomazione
    sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all’aumento
    percentuale assegnato ai postumi;
    d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell’età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità
    elaborate dall’ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all’interesse legale;
    e) il danno biologico temporaneo inferiore al cento per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di
    inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
  3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali personali,
    l’ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale può essere aumentato dal giudice sino al
    trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
  4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo
    economico, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
    ed impiegati accertata dall’ISTAT.”.

[208]

a) agli effetti della tabella, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente
all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica
un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del
danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre
reddito;
b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell’età e del
grado di invalidità;
c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l’incidenza
della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo
più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi;
d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell’età del soggetto, sulla base delle
tavole di mortalità elaborate dall’ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all’interesse legale;
e) al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all’integrità fisica, la quota
corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d)
è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di
aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;
f) il danno biologico temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in misura
corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

  1. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-
    relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l’ammontare del risarcimento del

danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può
essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive
del danneggiato, fino al 30 per cento.

  1. L’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è
    esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche.
  2. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del
    Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale
    dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT.
    584

Art. 139

(Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità)585

584 Il comma 18 dell’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n.124 precisa che la tabella unica nazionale predisposta con il
decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 138, comma 1, del CAP, come sostituito dal comma 17 dell’
articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n.124, si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di
entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
585 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 19, della legge 4 agosto 2017, n.124. Il precedente testo recitava:
“Art. 139
(Danno biologico per lesioni di lieve entità)

  1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei
    veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
    a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo
    crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in
    base all’applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta
    nel comma 6. L’importo così determinato si riduce con il crescere dell’età del soggetto in ragione dello zero virgola
    cinque per cento per ogni anno di età a partire dall’undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a
    settecentonovantatre euro e cinquantadue centesimi;

[209]

  1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti
    alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure
    seguenti:
    a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9
    per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto
    percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all’applicazione a ciascun punto
    percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6.
    L’importo così determinato si riduce con il crescere dell’età del soggetto in ragione dello 0,5 per
    cento per ogni anno di età a partire dall’undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari
    a 795,91 euro;
    b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di 39,37 euro per ogni giorno di
    inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione
    avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
  2. Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente
    all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico- legale, che esplica
    un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del
    danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre
    reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico
    strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente
    riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno
    biologico permanente.
  3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-
    relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una

b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di quarantasei euro e ventinove centesimi per ogni
giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura
corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

  1. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-
    fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività

quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni
sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento
clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente585
.

  1. L’ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non
    superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
  2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
    della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro
    dello sviluppo economico, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità
    psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità.
  3. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in
    misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
    accertata dall’ISTAT.
  4. Ai fini del calcolo dell’importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un
    coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente
    moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2,
    per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto
    percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità
    pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un
    coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente
    moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a
    2,3.”.
    Gli importi di cui al comma 1 sono stati aggiornati da ultimo con decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 17
    luglio 2017 a decorrere dal mese di aprile 2017 e sono rispettivamente pari a euro 83,79 (invalidità di cui alla lettera a))
    e a euro 46,88 (inabilità assoluta di cui alla lettera b)).

[210]

sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l’ammontare del risarcimento del danno, calcolato
secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con
equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per
cento. L’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è
esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.

  1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
    su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
    sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla
    predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni dell’integrità psico-fisica comprese
    tra 1 e 9 punti di invalidità.
  2. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello
    sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al
    consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT.
  3. Ai fini del calcolo dell’importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di
    invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1, per un punto percentuale di
    invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di
    invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di
    invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di
    invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di
    invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di
    invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di
    invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1 e per un punto percentuale
    di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.

Art. 140

(Pluralità di danneggiati e supero del massimale)

  1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal
    responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti
    dell’impresa di assicurazione sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme
    assicurate.
  2. L’impresa di assicurazione che, decorsi trenta giorni dall’incidente e ignorando l’esistenza di
    altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l’identificazione con la normale diligenza, ha
    pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre
    persone danneggiate nei limiti dell’eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma
    versata.
  3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito rimanesse
    insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento dall’impresa di
    assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1.
  4. Nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate sussiste
    litisconsorzio necessario, applicandosi l’articolo 102 del codice di procedura civile. L’impresa di
    assicurazione può effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto
    liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è
    irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.

[211]
Art. 141

(Risarcimento del terzo trasportato)

  1. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è
    risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro
    entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a
    prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel
    sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di
    assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale
    superiore a quello minimo.
  2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di
    assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di
    risarcimento prevista dall’articolo 148.
  3. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di
    assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei
    termini di cui all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire
    nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la
    responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
    capo IV.
  4. L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti
    dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste
    dall’articolo 150.

Art. 142

(Diritto di surroga dell’assicuratore sociale)

  1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l’ente gestore dell’assicurazione
    sociale ha diritto di ottenere direttamente dall’impresa di assicurazione il rimborso delle spese
    sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che
    disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al
    danneggiato, con l’osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3.
  2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l’impresa di assicurazione è tenuta a
    richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna
    prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il
    danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l’impresa di assicurazione è tenuta a
    darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla
    liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito
    dell’ente per le prestazioni erogate o da erogare.
  3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l’ente di
    assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l’impresa
    di assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L’ente di
    assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri
    sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l’azione di surrogazione.

[212]

  1. In ogni caso l’ente gestore dell’assicurazione sociale non può esercitare l’azione surrogatoria
    con pregiudizio del diritto dell’assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti
    risarciti.

Art. 142-bis

(Informazioni sulla copertura assicurativa)

  1. Il danneggiato ha diritto di ottenere dal Centro di informazione di cui all’articolo 154 le
    informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro, il numero
    di polizza e la data di scadenza della stessa586
    .

Art. 142-ter

(Utenti della strada non motorizzati)

  1. L’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti copre i danni alle persone e i
    danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada i quali, in
    conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto alla
    riparazione del danno, nei limiti in cui sussista la responsabilità civile dei conducenti587
    .

Capo IV
PROCEDURE LIQUIDATIVE

Art. 143
(Denuncia di sinistro)

  1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i
    conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a
    denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla
    medesima, il cui modello è approvato dall’IVASS588. In caso di mancata presentazione della
    denuncia di sinistro si applica l’articolo 1915 del codice civile per l’omesso avviso di sinistro.
  2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si
    presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia
    verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.

Art. 144

(Azione diretta del danneggiato)

  1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali
    vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti
    586 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 6, Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198.
    587 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 6, Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198.
    588 Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008.

[213]

dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è
stata stipulata l’assicurazione.

  1. Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato
    eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedano l’eventuale contributo
    dell’assicurato al risarcimento del danno. L’impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa
    verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre
    la propria prestazione.
  2. Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del
    danno.
  3. L’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione è
    soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile.

Art. 145

(Proponibilità dell’azione di risarcimento)

  1. Nel caso si applichi la procedura di cui all’articolo 148, l’azione per il risarcimento dei danni
    causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può
    essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno
    alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di
    assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di
    ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti
    previsti all’articolo 148.
  2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all’articolo 149 l’azione per il risarcimento dei
    danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione,
    può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di
    danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa
    di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di
    ricevimento, inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto,
    avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.

Art. 145-bis

(Valore probatorio delle cosiddette “scatole nere” e di altri dispositivi elettronici)589

  1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che
    presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell’articolo 132-ter, comma 1,
    lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di
    entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei
    procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state
    589 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 20, della legge 4 agosto 2017, n.124.

[214]

prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le
medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.

  1. L’interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo
    di cui all’articolo 132-ter, comma 1, lettera b), anche nei casi di sottoscrizione da parte
    dell’assicurato di un contratto di assicurazione con un’impresa assicuratrice diversa da quella
    che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito
    denominati “provider di telematica assicurativa”, i cui dati identificativi sono comunicati
    all’IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull’attività del
    veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico
    comune indicato nell’articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e
    sono successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione.
  2. Le modalità per assicurare l’interoperabilità dei meccanismi elettronici nonché delle
    apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati,
    in caso di sottoscrizione da parte dell’assicurato di un contratto di assicurazione con un’impresa
    diversa da quella che ha provveduto a installare tale meccanismo, o di portabilità tra diversi
    provider di telematica assicurativa, sono determinate dal regolamento previsto dall’articolo 32,
    comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
    24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. Gli operatori rispondono del funzionamento
    ai fini dell’interoperabilità.
  3. (abrogato)590
    .
  4. I dati sono trattati dall’impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in
    materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
    L’impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del citato
    codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Salvo consenso espresso dell’assicurato in
    relazione alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo, è fatto divieto
    all’impresa di assicurazione, nonché ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di cui al
    presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalità di
    determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la
    posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata
    rispetto alla medesima finalità.
  5. È fatto divieto all’assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non
    funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente
    da parte dell’assicurato, la riduzione del premio di cui all’articolo 132-ter non è applicata per la
    durata residua del contratto. L’assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto
    alla restituzione dell’importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali
    sanzioni penali.

Art. 146
(Diritto di accesso agli atti)

590 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 27, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. La versione precedente
recitava: “4. Il mancato adeguamento, da parte dell’impresa di assicurazione o del provider di telematica assicurativa,
alle condizioni stabilite dal regolamento previsto all’articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, comporta l’applicazione da
parte dell’IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo”.

[215]

  1. Fermo restando quanto previsto per l’accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di
    protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria
    della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono
    tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei
    procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
  2. L’esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad
    accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. È invece sospeso in
    pendenza di controversia giudiziaria tra l’impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti
    dalla legge all’autorità giudiziaria.
  3. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l’assicurato o il danneggiato non è messo in
    condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare
    reclamo all’IVASS anche al fine di veder garantito il proprio diritto.
  4. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, con
    regolamento adottato su proposta dell’IVASS, individua la tipologia degli atti soggetti e di quelli
    esclusi dall’accesso e determina gli obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti,
    nonché i termini e le altre condizioni per l’esercizio del diritto di cui al comma 1 591
    .

Art. 147

(Stato di bisogno del danneggiato)

  1. Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del
    sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una
    somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.
  2. Il giudice civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi
    elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva
    provvede all’assegnazione della somma ai sensi del comma 1, nei limiti dei quattro quinti della
    presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza. Se la causa civile è
    sospesa ai sensi dell’articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale, l’istanza è proposta
    al presidente del tribunale dinanzi al quale è pendente la causa.
  3. L’istanza può essere riproposta nel corso del giudizio.
  4. L’ordinanza è irrevocabile fino alla decisione del merito.

Art. 148
(Procedura di risarcimento)

  1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l’indicazione del
    codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose
    danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l’ispezione diretta ad
    accertare l’entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione,
    591 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 ottobre 2008, n. 191.

[216]

l’impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento,
ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.592 Il termine di
sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai
conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose
danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale
devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte
dell’assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse
si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non
siano state messe a disposizione per l’ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero
siano state riparate prima dell’ispezione stessa, l’impresa, ai fini dell’offerta risarcitoria,
effettuerà le proprie valutazioni sull’entità del danno solo previa presentazione di fattura che
attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell’assicurato al
risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione593
.

  1. L’obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno,
    ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri
    che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere
    presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La
    richiesta deve contenere l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la
    descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini
    dell’accertamento e della valutazione del danno da parte dell’impresa, dai dati relativi all’età,
    all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, da attestazione medica
    comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla
    dichiarazione ai sensi dell’articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia
    della vittima. L’impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all’adempimento del predetto
    obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione594
    .

2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l’impresa di assicurazione

provvede alla consultazione dell’archivio informatico integrato di cui all’articolo 21 del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.

221, e successive modificazioni, e, qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al
codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di anomalia
definiti dall’IVASS con apposito provvedimento, o qualora altri indicatori di frode siano segnalati
dai dispositivi elettronici di cui all’articolo 132-ter, comma 1, del presente codice o siano emersi
in sede di perizia da cui risulti documentata l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente,
l’impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare
offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori
approfondimenti in relazione al sinistro 595. La relativa comunicazione è trasmessa dall’impresa
592 Periodo modificato dall’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198.
593 Comma sostituto dalla lettera a) del comma 3 dell’articolo 32, Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con
Legge 24 marzo 2012, n. 27 e ulteriormente modificato, limitatamente al numero di giorni di disponibilità delle cose
danneggiate per l’ispezione, dall’art. 21, comma 7-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dall’art.1, legge 17 dicembre 2012, n. 221.
594 Comma modificato dall’articolo 1, comma 7, Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198.
595 Periodo sostituito dall’articolo 1, comma 21, della legge 4 agosto 2017, n.124. Il precedente testo disponeva “Ai fini di
prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l’impresa di assicurazione provvede alla consultazione della banca
dati sinistri di cui all’articolo 135 e qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti
coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, come definiti dall’articolo 4 del
provvedimento dell’IVASS n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010,
l’impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento,
motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.”.

[217]

al danneggiato e all’IVASS, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi
condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l’impresa
deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di
risarcimento. All’esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l’impresa può
non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti
querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l’assicurato nella
comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento
di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il
termine per la presentazione della querela, di cui all’articolo 124, primo comma, del codice
penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l’impresa comunica al
danneggiato le sue determinazioni conclusive. Nei predetti casi, l’azione in giudizio prevista
dall’articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive
dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della
procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini
previsti dall’articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.
596 597

  1. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal
    comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno
    alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell’impresa.
    Qualora ciò accada, i termini per l’offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali
    l’impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi.
    598
  2. L’impresa di assicurazione può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni
    acquisite relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla
    targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma è tenuta al rispetto dei termini
    stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che
    lesioni personali o il decesso.
  3. In caso di richiesta incompleta l’impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta
    giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi
    1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
  4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l’impresa provvede al pagamento
    entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
  5. Entro ugual termine l’impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia
    comunicato di non accettare l’offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella
    liquidazione definitiva del danno.
  6. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l’interessato abbia fatto pervenire alcuna
    risposta, l’impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi
    ed effetti di cui al comma 7.
    596 Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 3 dell’articolo 32, Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con
    Legge 24 marzo 2012, n. 27.
    597 Periodo sostituito dall’articolo 1, comma 22, della legge 4 agosto 2017, n.124. Il precedente testo recitava: “Restano
    salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell’azione di risarcimento nei termini previsti dall’articolo 145,
    nonché il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini previsti dall’articolo 146, salvo il caso di
    presentazione di querela o denuncia.”.
    598 Comma sostituito dalla lettera c) del comma 3 dell’articolo 32, Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con
    Legge 24 marzo 2012, n. 27.

[218]

  1. Agli effetti dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l’impresa di
    assicurazione non può opporre al danneggiato l’eventuale inadempimento da parte
    dell’assicurato dell’obbligo di avviso del sinistro di cui all’articolo 1913 del codice civile.
  2. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi
    1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il
    giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all’IVASS
    per gli accertamenti relativi all’osservanza delle disposizioni del presente capo.
  3. L’impresa, quando corrisponde compensi professionali per l’eventuale assistenza prestata
    da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione
    stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di
    liquidazione. L’impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti
    al professionista, ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l’importo corrisposto.
    11-bis. Resta ferma per l’assicurato la facoltà di ottenere l’integrale risarcimento per la
    riparazione a regola d’arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di
    propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122. A tal fine, l’impresa di
    autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e un’idonea garanzia sulle riparazioni
    effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura
    ordinaria.
    599

Art. 149

(Procedura di risarcimento diretto)

  1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile
    obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati
    devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il
    contratto relativo al veicolo utilizzato.
  2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose
    trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla
    persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto
    dall’articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati
    all’estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall’articolo
    141.
  3. L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a
    provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo
    responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
  4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l’impresa di assicurazione provvede
    al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto
    a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della
    sua impresa di assicurazione.

599 Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 9, della legge 4 agosto 2017, n.124.

[219]

  1. L’impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato
    che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta.
    La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno.
  2. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di
    mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148 o
    di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2,
    nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L’impresa di assicurazione del veicolo
    del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa,
    riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la
    successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto
    nell’ambito del sistema di risarcimento diretto.

Art. 149-bis

(Trasparenza delle procedure di risarcimento)600

  1. In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla
    circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso
    delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura
    emessa dall’impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122,
    che ha eseguito le riparazioni.

Art. 150

(Disciplina del sistema di risarcimento diretto)

  1. Con decreto del Presidente della Repubblica601, su proposta del Ministro dello sviluppo
    economico, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice
    sono stabiliti:
    a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei
    rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
    b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti
    necessari per il risarcimento del danno;
    c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell’impresa di assicurazione per il risarcimento
    del danno;
    d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;
    e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti
    agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.
  2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall’articolo 149 non si applicano alle imprese
    di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica
    ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento
    diretto.

600 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 24, della legge 4 agosto 2017, n.124.
601 D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006.

[220]

  1. L’IVASS vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per
    assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la
    stabilità delle imprese602
    .

Art. 150-bis
(Certificato di chiusa inchiesta)603

  1. È fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o
    incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa
    inchiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.
  2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all’articolo 642 del codice
    penale, limitatamente all’ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del
    danno derivante da furto o incendio dell’autoveicolo stesso é effettuato previo rilascio del
    certificato di chiusa inchiesta.

Capo V

RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA SINISTRI AVVENUTI ALL’ESTERO

Art. 151
(Procedura)

  1. Il presente capo stabilisce disposizioni specifiche relative agli aventi diritto al risarcimento per
    danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di
    residenza degli stessi, provocati dall’uso di veicoli che sono assicurati e stazionano
    abitualmente in uno Stato membro.
  2. Fatte salve la legislazione di Stati terzi in materia di responsabilità civile e le norme di diritto
    internazionale privato, le disposizioni del presente capo si applicano anche ai residenti in uno
    Stato membro aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri
    avvenuti in Stati terzi i cui uffici nazionali di assicurazione hanno aderito al sistema della carta
    verde, ogniqualvolta tali sinistri siano provocati dall’uso di veicoli che sono assicurati e
    stazionano abitualmente in uno Stato membro.
  3. Gli articoli 152, 296, 297, 298 e 299 si applicano soltanto nel caso di incidenti causati dalla
    circolazione di un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro
    diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento e stazionante
    abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al
    risarcimento.

602 Si v. l’articolo 29 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27.
603 Articolo inserito dal comma 1 dell’articolo 34 ter, Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con Legge 24
marzo 2012, n. 27.

[221]

  1. Gli articoli 300 e 301 si applicano anche agli incidenti provocati dai veicoli di Stati terzi
    ammessi alla circolazione nel territorio comunitario ed assicurati nel rispetto delle disposizioni di
    cui all’articolo 125.
  2. Nelle ipotesi di cui al presente articolo gli aventi diritto al risarcimento possono agire
    direttamente contro l’impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del
    responsabile.

Art. 152

(Mandatario per la liquidazione dei sinistri)

  1. L’impresa di assicurazione comunica tempestivamente ai centri di informazione di tutti gli
    Stati membri il nome e l’indirizzo del proprio mandatario per la liquidazione dei sinistri designato
    in ciascuno Stato membro.
  2. Il mandatario risiede o è stabilito nel territorio dello Stato membro per il quale è designato e si
    rivolge agli aventi diritto al risarcimento nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di
    residenza degli stessi.
  3. Il mandatario, che può operare per conto di una o più imprese di assicurazione, acquisisce
    tutte le informazioni necessarie ai fini della liquidazione dei sinistri e adotta tutte le misure
    necessarie per gestire la liquidazione stessa.
  4. La nomina del mandatario non esclude la facoltà per il danneggiato di rivolgere la richiesta di
    risarcimento direttamente al responsabile del sinistro ovvero anche all’impresa di assicurazione
    con la quale è assicurato il veicolo il cui uso ha provocato il sinistro.
  5. L’impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario, entro tre mesi
    dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica agli aventi diritto un’offerta di
    risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.

Art. 153

(Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica)

  1. I soggetti residenti nel territorio della Repubblica, che sono danneggiati da sinistri della
    circolazione stradale provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato
    membro e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della carta verde, hanno diritto di
    richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro anche all’impresa di
    assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo
    mandatario designato nel territorio della Repubblica.
  2. In caso di mancata designazione del mandatario da parte dell’impresa di assicurazione con la
    quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro e nei casi di inadempimento a quanto
    disposto dall’articolo 152, comma 5, il danneggiato può rivolgersi all’Organismo di indennizzo
    italiano secondo quanto previsto all’articolo 298.

[222]
Art. 154

(Centro di informazione italiano)604

  1. È istituito presso la CONSAP il Centro di informazione italiano per consentire agli aventi
    diritto di chiedere il risarcimento a seguito di un sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli a
    motore nei casi previsti dall’articolo 151. A tale fine la CONSAP può stipulare apposite
    convenzioni a titolo gratuito con enti pubblici o privati che già detengano e gestiscano le
    informazioni di cui al comma 2, per l’organizzazione e il funzionamento del Centro di
    informazione italiano605
    .
  2. Il Centro di informazione italiano è incaricato di tenere un registro da cui risulta:
    a) la targa di immatricolazione di ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio della
    Repubblica;
    b) i numeri e la data di scadenza delle polizze di assicurazione che coprono la responsabilità
    civile derivante dalla circolazione di detti veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all’articolo 2,
    comma 3, diversi dalla responsabilità del vettore;
    c) le imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di
    tali veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all’articolo 2, comma 3, diversi dalla responsabilità
    del vettore, e i mandatari per la liquidazione dei sinistri designati da tali imprese di
    assicurazione conformemente all’articolo 152.
  3. Il Centro di informazione italiano assiste gli aventi diritto al risarcimento nell’accesso alle
    informazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c).
  4. Le imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione
    dei veicoli, che stazionano abitualmente nel territorio della Repubblica, sono tenute a
    comunicare in via sistematica i dati relativi ai numeri di targa dei veicoli assicurati, ai numeri di
    polizza, alla data di cessazione della copertura assicurativa, ai nominativi dei mandatari per la
    liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato membro e, a richiesta, tempestivamente i dati
    relativi al nome ed indirizzo del proprietario o dell’usufruttuario o dell’acquirente con patto di
    riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.
  5. Le procedure, i tempi e le modalità di invio dei dati da parte delle imprese di assicurazione, le
    modalità del relativo trattamento dei dati e di gestione del Centro di informazione italiano, anche
    nei confronti degli interessati e degli aventi diritto alle informazioni, nonché le modalità di
    accesso alle informazioni per le imprese di assicurazione ed i mandatari per la liquidazione dei
    sinistri, sono definite con regolamento adottato dalla CONSAP, sentito il Garante per la
    protezione dei dati personali. Con lo stesso regolamento sono individuati i dati contenuti nella
    banca dati sinistri, di cui all’articolo 135, che sono oggetto di trattamento anche da parte del
    Centro di informazione italiano, con esclusione dei dati sensibili606
    .
  6. Per le esigenze di funzionamento del Centro di informazione italiano, la CONSAP è
    autorizzata, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, ad avvalersi dei dati
    trattati dall’IVASS per le finalità della banca dati sinistri. L’IVASS, con regolamento607, organizza
    604 Per effetto dell’art. 13, comma 36 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
    dal 1 gennaio 2013, data di subentro dell’IVASS nelle funzioni precedentemente attribuite all’ISVAP, la gestione del
    Centro di informazione italiano è trasferita alla Consap – Concessionaria servizi assicurativi pubblici s.p.a.
    605 Comma modificato dall’articolo 1, comma 111, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    606 Comma modificato dall’articolo 1, comma 111, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    607 Regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009.

[223]

la banca dati sinistri al fine di coordinare il trattamento dei dati con le esigenze del Centro di
informazione italiano608
.

  1. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali sono consentiti, con esclusione dei dati
    personali sensibili ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, nei limiti stabiliti
    dal presente capo. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate per un periodo di sette
    anni dalla data di cessazione dell’immatricolazione del veicolo o di scadenza del contratto di
    assicurazione.
  2. Il Centro di informazione coopera con i centri di informazione istituiti dagli altri Stati membri
    per l’attuazione delle disposizioni previste dall’ordinamento comunitario.

Art. 155

(Accesso al Centro di informazione italiano) 609

  1. I danneggiati, a seguito dei sinistri previsti all’articolo 151, hanno diritto di richiedere al Centro
    di informazione italiano entro sette anni dalla data del sinistro:
    a) nome ed indirizzo dell’impresa di assicurazione;
    b) numero della polizza di assicurazione e data di scadenza della stessa;
    c) nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri dell’impresa di assicurazione
    nello Stato membro di residenza degli aventi diritto al risarcimento, nei casi in cui:
    1) gli stessi risiedono nel territorio della Repubblica;
    2) il veicolo che ha causato il sinistro stazioni abitualmente nel territorio della Repubblica;
    3) il sinistro sia avvenuto nel territorio della Repubblica.
  2. Nel caso in cui gli aventi diritto al risarcimento richiedano al Centro di informazione italiano il
    nome e l’indirizzo del proprietario o dell’usufruttuario o dell’acquirente con patto di riservato
    dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria del veicolo che ha causato il sinistro, il
    Centro stesso, se gli aventi diritto hanno un interesse giuridicamente tutelato ad ottenere tali
    informazioni, si rivolge in particolare:
    a) all’impresa di assicurazione;
    b) all’ente di immatricolazione del veicolo.
  3. Fermi restando i poteri dell’autorità giudiziaria, le forze di polizia nonché gli organi di polizia
    stradale di cui all’articolo 12 del codice della strada e le pubbliche amministrazioni competenti in
    materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni
    obbligatorie hanno accesso gratuito ai dati del Centro di informazione italiano. Le imprese di
    assicurazione, l’Ufficio centrale italiano e l’Organismo di indennizzo italiano possono richiedere
    al Centro di informazione italiano i dati per i quali hanno interesse motivato.
  4. L’IVASS e la CONSAP hanno accesso gratuito ai dati relativi ai veicoli ed ai nomi dei
    proprietari dei veicoli contenuti nei pubblici registri e ai dati dell’archivio nazionale dei veicoli di
    cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, commi 5 e seguenti, del codice della strada610
    .

608 Comma modificato dall’articolo 1, comma 214, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
609 Si veda nota n. 215.
610 Comma modificato dall’articolo 1, comma 218, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[224]

  1. Il Centro di informazione italiano coopera con i centri di informazione istituiti dagli altri Stati
    membri per l’attuazione delle disposizioni previste dall’ordinamento comunitario.
    5-bis. A richiesta delle parti interessate, i dati forniti dal Centro di informazione italiano devono
    essere disponibili in formato elettronico611
    .

Capo VI

DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ PERITALE

Art. 156
(Attività peritale)

  1. L’attività professionale di perito assicurativo per l’accertamento e la stima dei danni alle cose
    derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti
    alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui
    all’articolo 157.
  2. Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l’accertamento e la stima dei
    danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei
    natanti.
  3. Nell’esecuzione dell’incarico i periti devono comportarsi con diligenza, correttezza e
    trasparenza.

Art. 157
(Ruolo dei periti assicurativi)

  1. La CONSAP612 cura l’istituzione e il funzionamento del ruolo e determina, con regolamento
    da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e sul suo sito internet, gli obblighi di comunicazione, la
    procedura di iscrizione e di cancellazione e le forme di pubblicità più idonee ad assicurare
    l’accesso pubblico al ruolo613
    .
  2. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l’attività in proprio e che sono in
    possesso dei requisiti di cui all’articolo 158.

Art. 158
(Requisiti per l’iscrizione)

  1. Per ottenere l’iscrizione nel ruolo la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti
    requisiti:
    611 Comma inserito dall’articolo 1, comma 8, Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198.
    612 Per effetto dell’art. 13, comma 35 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
    dal 1 gennaio 2013, data di subentro dell’IVASS nelle funzioni precedentemente attribuite all’ISVAP, è trasferita alla
    CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici s.p.a. la tenuta del ruolo dei periti assicurativi di cui agli artt. 157
    e segg. del Codice e ogni altra competenza in materia.
    613 Comma modificato dall’articolo 1, commi 111 e 215, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[225]

a) godere dei diritti civili;
b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena
di cui all’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro
l’economia pubblica, l’industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini
la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per
altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante
l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata
superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, nè essere stato
presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti
che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione
coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all’adozione dei relativi
provvedimenti, fermo restando che l’impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi
all’adozione dei provvedimenti stessi;
d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall’articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
e) aver conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore o di laurea triennale;
f) aver svolto tirocinio di durata biennale presso un perito abilitato;
g) aver superato una prova di idoneità secondo quanto previsto dal comma 3.

  1. Fermo il disposto dell’articolo 156, non possono esercitare l’attività di perito assicurativo né
    essere iscritti nel ruolo gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, i riparatori di veicoli
    e di natanti e i pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo
    parziale, quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno.
  2. Ai fini dell’iscrizione, il perito deve possedere adeguate cognizioni e capacità professionali,
    che sono accertate dalla CONSAP tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su
    materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell’esercizio dell’attività. La CONSAP
    determina, con regolamento614, i titoli di ammissione e le modalità di svolgimento della prova
    valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione615
    .

Art. 159
(Cancellazione dal ruolo)

  1. La cancellazione dal ruolo è disposta dalla CONSAP616, con provvedimento motivato, in caso
    di:
    a) rinuncia all’iscrizione;
    b) perdita di uno dei requisiti di cui all’articolo 158, comma 1, lettere a), b), c) e d);
    c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell’articolo 158, comma 2;
    d) radiazione;
    614 La materia finora è regolata dal Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, in particolare Titolo II, Capo II.
    615 Si veda l’art. 13, comma 35, Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto
    2012, n. 135 per il trasferimento alla CONSAP della tenuta del ruolo dei periti assicurativi. Comma modificato
    dall’articolo 1, comma 111, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    616 Comma modificato dall’articolo 1, comma 111, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[226]

e) mancato versamento del contributo di gestione di cui all’articolo 337, nonostante apposita
diffida disposta dalla CONSAP617
.

  1. Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta dal perito, fino a quando sia in
    corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici
    all’avvio del medesimo618
    .

Art. 160
(Reiscrizione)

  1. Il perito, che sia stato cancellato dal ruolo a seguito del provvedimento di radiazione, può
    richiedere di esservi iscritto nuovamente, purché siano decorsi almeno cinque anni dalla
    cancellazione e sussistano i requisiti di cui all’articolo 158, commi 1 e 2.
  2. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, il perito può
    essere nuovamente iscritto al ruolo soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione.
  3. Il perito, la cui iscrizione sia stata cancellata per mancato versamento del contributo di
    gestione, può essere iscritto nuovamente purché abbia provveduto al pagamento di quanto non
    corrisposto sino alla cancellazione619
    .
  4. Se il perito, intervenuta la cancellazione dal ruolo, chiede una nuova iscrizione, essa viene
    disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 158, commi 1 e 2,
    rimanendo valida l’idoneità già conseguita620
    .
    TITOLO XI

DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI ASSICURATIVE

Capo I

COASSICURAZIONE COMUNITARIA

Art. 161

(Coassicurazione comunitaria)

  1. Le assicurazioni contro i danni stipulate per la copertura di rischi situati nel territorio della
    Repubblica possono essere ripartite in coassicurazione comunitaria, per quote determinate, tra
    imprese che hanno la sede legale in altri Stati membri o in Stati aderenti allo Spazio economico
    europeo, a condizione che almeno una delle imprese sia stabilita in uno Stato membro diverso
    da quello del coassicuratore delegatario e i rischi da coprire siano quelli rientranti tra i grandi
    rischi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r).

Art. 162

(Determinazione dell’oggetto della delega)

617 Lettera modificata dall’articolo 1, comma 216, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
618 Si veda l’art. 13, comma 35, Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto
2012, n. 135 per il trasferimento alla CONSAP della tenuta del ruolo dei periti assicurativi.
619 Comma modificato dall’articolo 1, comma 216, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
620 Si veda l’art. 13, comma 35, Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto
2012, n. 135 per il trasferimento alla CONSAP della tenuta del ruolo dei periti assicurativi.

[227]

  1. Le assicurazioni sono stipulate con contratto unico, sottoscritto da tutti i coassicuratori, per
    una stessa durata e con premio globale.
  2. La delega è attribuita ad uno dei coassicuratori affinché curi la gestione del contratto per
    conto e nell’interesse di tutti.
  3. Il coassicuratore delegatario esercita tutte le attribuzioni previste con la delega e quelle
    spettanti secondo gli usi.
  4. Il coassicuratore delegatario determina le condizioni di assicurazione ed il tasso del premio
    da applicare al contratto.

Art. 162-bis
(Riserve tecniche)621

  1. L’impresa avente sede nel territorio della Repubblica, che partecipa a un contratto di
    coassicurazione comunitaria, determina le riserve tecniche in conformità alle disposizioni del
    Titolo III.
  2. In ogni caso, l’ammontare delle riserve tecniche di cui al comma 1 è almeno uguale a quello
    identificato e comunicato dal coassicuratore delegatario secondo le norme del suo Stato
    membro di origine.
  3. Se l’impresa di cui al comma 1 riveste la qualifica di delegataria, la stessa deve tener conto
    dei rischi per l’intero contratto.

Art. 162-ter
(Dati statistici)622

  1. L’impresa con sede legale nel territorio della Repubblica che opera in coassicurazione
    comunitaria mantiene dati statistici che mettano in evidenza l’entità delle operazioni di
    coassicurazione comunitaria alle quali partecipa e gli Stati membri interessati.

Capo II

ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE

Art. 163
(Requisiti particolari)

621 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 112, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
622 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 112, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[228]

  1. L’impresa che esercita l’assicurazione di tutela legale osserva nei rapporti con gli assicurati le
    disposizioni previste agli articoli 173 e 174 e rispetta i requisiti per la gestione dei sinistri di cui
    all’articolo 164.
  2. La disciplina di cui al presente capo non si applica alle assicurazioni di tutela legale che
    concernono controversie derivanti dall’utilizzazione di navi marittime o connesse comunque a
    tale utilizzazione ed all’attività esercitata dall’impresa di assicurazione della responsabilità civile
    per resistere all’azione dei danneggiati ai sensi dell’articolo 1917 del codice civile.

Art. 164

(Modalità per la gestione dei sinistri)

  1. L’impresa che esercita l’attività assicurativa nel ramo tutela legale adotta, per la gestione dei
    sinistri e per la relativa attività di consulenza, una delle modalità, di cui deve essere data
    preventiva comunicazione all’IVASS, previste dal comma 2.
  2. L’impresa può:
    a) svolgere direttamente l’attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza;
    b) affidarla ad un’impresa distinta;
    c) prevedere nel contratto il diritto per l’assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di
    sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l’intervento dell’impresa di assicurazione, a un
    avvocato o ad altro professionista abilitato dalla legge da lui scelto.
  3. Qualora l’impresa si avvalga della facoltà di cui al comma 2, lettera a), devono ricorrere
    congiuntamente le seguenti condizioni:
    a) se l’impresa è multiramo, il personale di cui si avvale non deve svolgere, per conto della
    stessa, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in un altro ramo esercitato dall’impresa;
    b) indipendentemente dal fatto che l’impresa sia multiramo o specializzata, il personale non
    deve svolgere, per conto di altra impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni contro i
    danni che abbia con la prima legami finanziari, commerciali o amministrativi, attività di gestione
    dei sinistri o di consulenza in altri rami esercitati dall’impresa con la quale intercorrono i predetti
    legami.
  4. L’impresa deve dichiarare nel contratto se intende avvalersi della facoltà di cui al comma 2,
    lettera b), indicando la denominazione sociale dell’impresa alla quale affida la gestione dei
    sinistri. Quando l’impresa ha legami con un’altra impresa che esercita le assicurazioni contro i
    danni, il personale incaricato della gestione dei sinistri o della relativa consulenza non può
    esercitare la stessa o analoga attività in altri rami esercitati da quest’ultima impresa. L’impresa
    cui sia affidata la gestione dei sinistri è soggetta alla vigilanza dell’IVASS.
  5. L’impresa può adottare una diversa modalità operativa previa comunicazione all’IVASS e con
    effetto solo per i contratti stipulati successivamente alla comunicazione medesima.

[229]
TITOLO XII

NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 165

(Raccordo con le disposizioni del codice civile)

  1. Fermo restando quanto diversamente disposto dal presente codice, i contratti di
    assicurazione, coassicurazione e riassicurazione rimangono disciplinati dalle norme del codice
    civile.

Art. 166
(Criteri di redazione)

  1. Il contratto e ogni altro documento consegnato dall’impresa al contraente va redatto in modo
    chiaro ed esauriente.
  2. Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico
    del contraente o dell’assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

Art. 167

(Nullità dei contratti conclusi con imprese non autorizzate)

  1. È nullo il contratto di assicurazione stipulato con un’impresa non autorizzata o con un’impresa
    alla quale sia fatto divieto di assumere nuovi affari.
  2. La nullità può essere fatta valere solo dal contraente o dall’assicurato. La pronuncia di nullità
    obbliga alla restituzione dei premi pagati. In ogni caso non sono ripetibili gli indennizzi e le
    somme eventualmente corrisposte o dovute dall’impresa agli assicurati ed agli altri aventi diritto
    a prestazioni assicurative.

Art. 168

(Effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione)

  1. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 1902, primo comma, del codice civile, il
    trasferimento di portafoglio, che sia autorizzato in conformità a quanto previsto dagli articoli 198
    e 200, non è causa di risoluzione dei contratti, ma i contraenti che hanno il domicilio o, se
    persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere entro il
    termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione, se il

[230]

trasferimento avviene a favore di un’impresa di assicurazione che ha la sede legale all’estero
oppure a favore di una sede secondaria all’estero di un’impresa che ha la sede legale nel
territorio della Repubblica.

  1. Nei casi previsti dal comma 1, se il trasferimento riguarda contratti per l’assicurazione
    obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
    natanti, i soggetti che hanno diritto ad un risarcimento possono agire direttamente, entro i limiti
    delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione, nei confronti dell’impresa italiana
    cedente sino alla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione rilasciato dall’IVASS.
  2. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 1902, primo comma, del codice civile, il
    trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri, che sia stato
    autorizzato dall’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell’impresa cedente ed
    effettuato con l’assenso dell’IVASS, non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i
    contraenti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della
    Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla
    pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 199, comma 6.
  3. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 1902, primo comma, del codice civile, le
    disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai trasferimenti di portafoglio
    conseguenti ad una fusione o ad una scissione.

Art. 169

(Effetti della liquidazione coatta di imprese di assicurazione)

  1. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 1902, secondo comma, del codice civile, i
    contratti di assicurazione in corso di esecuzione alla data di pubblicazione nella Gazzetta
    Ufficiale del provvedimento di liquidazione continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo
    giorno successivo.
  2. Gli assicurati hanno facoltà di recesso, dopo la pubblicazione del provvedimento di
    liquidazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno
    successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte della liquidazione.
  3. In deroga al comma 1, i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i
    danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in corso di esecuzione alla
    data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione, continuano, nei limiti delle somme
    minime per cui è obbligatoria l’assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del contratto o
    del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.

Capo II

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI

VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI623

623 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 86 del 1° aprile 2008 recante il Regolamento in materia di obbligo
di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al Titolo X,
Capo I, e al titolo XII, Capo II, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private.

[231]
Art. 170
(Divieto di abbinamento)

  1. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese non
    possono subordinare la conclusione di un contratto per l’assicurazione obbligatoria della
    responsabilità civile alla conclusione di ulteriori contratti assicurativi, bancari o finanziari.
  2. In deroga al comma 1, al fine di garantire il recupero della franchigia eventualmente prevista
    a carico del contraente, le imprese possono pattuire idonee forme di garanzia, se le stesse non
    determinano spese aggiuntive e se il premio risulta inferiore a quello che sarebbe stato
    altrimenti applicato in assenza di franchigia con recupero garantito.
  3. In deroga al comma 1, le imprese possono proporre polizze per l’assicurazione obbligatoria
    della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli in abbinamento ad altri contratti
    assicurativi, bancari o finanziari a condizione che tali proposte non costituiscano l’unica offerta
    dell’impresa e siano osservate le disposizioni previste dal testo unico bancario e dal testo unico
    dell’intermediazione finanziaria per l’offerta dei contratti dai medesimi disciplinati.
  4. I contratti conclusi ai sensi dei commi 2 e 3, compresi quelli bancari e finanziari, possono
    essere contestualmente risolti dal contraente nel caso previsto dall’articolo 172.

Art . 170-bis
(Durata del contratto)

  1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
    circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta
    dell’assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e
    non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma,
    del codice civile. L’impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza
    del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il
    quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il
    precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza624
    .

1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al
rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo
stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca
simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.625

Art. 171

624 Articolo introdotto dall’art. 22, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni,
dall’art. 1, legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Si vedano anche i commi 2 e 3 del medesimo art. 22, i quali così dispongono:
“2. Per le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste nei contratti stipulati precedentemente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, le previsioni di cui al comma 3 dell’articolo 170-bis del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), si applicano a fare data dal 1° gennaio 2013.

  1. Nelle ipotesi di contratti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto con clausola di tacito
    rinnovo, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle
    clausole di tacito rinnovo con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito nelle
    medesime clausole per l’esercizio della facoltà di disdetta del contratto”.
    625 Comma inserito dall’articolo 1, comma 25, della legge 4 agosto 2017, n.124.

[232]

(Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante)

  1. Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile
    dell’alienante, uno dei seguenti effetti:
    a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con
    diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto
    dell’imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all’articolo 334;
    b) la cessione del contratto di assicurazione all’acquirente;
    c) la sostituzione del contratto per l’assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro
    natante di sua proprietà, previo l’eventuale conguaglio del premio.
  2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l’alienante informa contestualmente l’impresa di
    assicurazione e l’acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.
  3. La garanzia è valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del nuovo certificato
    e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo le modalità
    previste dal regolamento626 adottato, su proposta dell’IVASS, dal Ministro dello sviluppo
    economico.

Art. 172
(Diritto di recesso)627

  1. In caso di variazioni tariffarie, escluse quelle connesse all’applicazione di regole evolutive
    nelle varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, il contraente può
    recedere dall’assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con
    avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede
    dell’impresa o all’intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza entro il giorno di
    scadenza del contratto. In tal caso non si applica a favore del contraente il termine di tolleranza
    previsto dall’articolo 1901, secondo comma, del codice civile.
  2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, la disdetta del contratto è inviata a mezzo telefax o
    raccomandata almeno quindici giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza.
  3. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili esclusivamente in senso più favorevole
    al contraente.

Capo III

ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE E ASSICURAZIONE DI ASSISTENZA

Art. 173
(Assicurazione di tutela legale)

626 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 86 del 1° aprile 2008.
627 Le norme sul diritto di recesso sono da ritenersi implicitamente abrogate dall’art. 170-bis introdotto nel Codice
dall’art. 22, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni, dall’art. 1, legge 17
dicembre 2012, n. 221.

[233]

  1. L’assicurazione di tutela legale è il contratto con il quale l’impresa di assicurazione, verso
    pagamento di un premio, si obbliga a prendere a carico le spese legali peritali o a fornire
    prestazioni di altra natura, occorrenti all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede
    giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di
    conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento
    avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall’impresa che presta la copertura
    assicurativa di tutela legale.
  2. Qualora l’assicurazione di tutela legale sia prestata cumulativamente con altre assicurazioni,
    con un unico contratto, il suo contenuto, le condizioni contrattuali ad essa applicabili ed il
    relativo premio debbono essere indicati in un’apposita distinta sezione del contratto.

Art. 174

(Diritti dell’assicurato nell’assicurazione di tutela legale)

  1. Il contratto di assicurazione di tutela legale deve espressamente prevedere in funzione di
    tutela dell’assicurato che il medesimo, qualora necessiti dell’assistenza di un professionista per
    la difesa o la rappresentanza dei propri interessi in un procedimento giudiziario o amministrativo
    oppure nel caso di conflitto di interessi con l’impresa stessa, abbia la facoltà di scelta del
    professionista, purché quest’ultimo sia abilitato secondo la normativa applicabile.
  2. In caso di disaccordo tra l’assicurato e l’impresa sulla gestione del sinistro, le parti possono
    adire l’autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro
    che provvede secondo equità. Tale seconda facoltà deve essere esplicitamente prevista nel
    contratto.
  3. Fermo restando il diritto dell’assicurato di avvalersi della facoltà di cui al comma 1, non è
    necessario che le condizioni di contratto prevedano espressamente la medesima facoltà
    quando sono cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:
    a) l’assicurazione di tutela legale è limitata a controversie derivanti dall’utilizzazione di veicoli
    stradali nel territorio della Repubblica;
    b) la medesima è collegata ad un contratto di assicurazione di assistenza da prestare in caso di
    incidente o guasto relativamente allo stesso veicolo;
    c) nè l’impresa di assicurazione della tutela legale nè l’impresa di assicurazione dell’assistenza
    esercitano il ramo della responsabilità civile.
  4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, qualora l’impresa assicuri per la tutela legale entrambe le parti
    della controversia, queste devono essere assistite e rappresentate da avvocati, o altri soggetti
    abilitati dalla legislazione vigente, indipendenti dall’impresa di assicurazione.
  5. Ogni qualvolta sorga un conflitto di interessi tra l’assicurato e l’impresa di assicurazione o
    esista disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, l’impresa richiama per iscritto l’attenzione
    dell’assicurato sulla possibilità di avvalersi dei diritti di cui al presente articolo ovvero sulla
    possibilità di avvalersi dell’arbitrato di cui al comma 2.

Art. 175

[234]

(Assicurazione di assistenza)

  1. L’assicurazione di assistenza è il contratto con il quale l’impresa di assicurazione, verso il
    pagamento di un premio, si impegna a fornire all’assicurato una prestazione di immediato aiuto
    entro i limiti convenuti nel contratto, nel caso in cui l’assicurato stesso si trovi in una situazione
    di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento fortuito.
  2. L’aiuto può essere in denaro o in natura. Le prestazioni in natura possono essere fornite
    anche utilizzando personale e attrezzature di terzi.

Capo IV
ASSICURAZIONE SULLA VITA
Art. 176
(Revocabilità della proposta)

  1. La proposta relativa ad un contratto individuale di assicurazione sulla vita di cui ai rami I, II, III
    e V dell’articolo 2, comma 1, è revocabile.
  2. Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite dall’impresa di
    assicurazione entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione della revoca.
  3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a
    sei mesi.

Art. 177
(Diritto di recesso)

  1. Il contraente può recedere da un contratto individuale di assicurazione sulla vita entro trenta
    giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso.
  2. L’impresa di assicurazione deve informare il contraente del diritto di recesso di cui al comma
  3. I termini e le modalità per l’esercizio dello stesso devono essere espressamente evidenziati
    nella proposta e nel contratto di assicurazione.
  4. L’impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al
    recesso, rimborsa al contraente il premio eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa
    al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. L’impresa di assicurazione ha diritto al
    rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’emissione del contratto, a condizione che
    siano individuate e quantificate nella proposta e nel contratto.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od
    inferiore a sei mesi.

[235]
Art. 178

(Inversione dell’onere della prova nei giudizi risarcitori)

  1. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al contraente di un contratto di assicurazione
    sulla vita di cui ai rami III e V dell’articolo 2, comma 1, spetta all’impresa l’onere della prova di
    aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Capo V
CAPITALIZZAZIONE
Art. 179
(Nozione)

  1. La capitalizzazione è il contratto mediante il quale l’impresa di assicurazione si impegna,
    senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme determinate al
    decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di premi, unici o periodici, che sono effettuati
    in denaro o mediante altre attività.
  2. Quando i contratti prevedono il periodico sorteggio ai fini dell’anticipato pagamento del
    capitale convenuto, nei successivi sorteggi deve essere estratto un numero uguale o crescente
    di contratti, non superiore, nell’anno, a cinque per ogni cento contratti emessi. I sorteggi devono
    essere effettuati ad intervalli non inferiori al semestre.
  3. I contratti di capitalizzazione non possono avere durata inferiore a cinque anni. Nel caso di
    contratti con premi periodici, i versamenti possono essere stabiliti sia in misura costante sia in
    misura variabile, purché quest’ultima modalità sia prevista contrattualmente.
  4. Il contraente può recedere dal contratto nei termini e con le modalità di cui all’articolo 177. Il
    riscatto è consentito a partire dal secondo anno ed a condizione che il contraente abbia
    corrisposto il premio per un’intera annualità.

Capo VI
LEGGE APPLICABILE
Art. 180

(Contratti di assicurazione contro i danni)

  1. I contratti di assicurazione contro i danni sono regolati dalla legge italiana, ferme le norme di
    diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica
    italiana.
  2. Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato,
    salvo i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative.
  3. Le disposizioni specifiche relative ad una assicurazione obbligatoria, previste dallo Stato che
    impone l’obbligo, prevalgono su quelle della legge applicabile al contratto; quando quest’ultimo

[236]

preveda una garanzia destinata ad operare in più Stati, prevalgono le disposizioni specifiche
dello Stato interessato.

  1. I contratti di assicurazione contro i danni relativi a rischi ubicati in un altro Stato membro sono
    regolati dalla legislazione del medesimo Stato.
  2. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni della
    Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali,
    resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975.

Art. 181

(Contratti di assicurazioni sulla vita)

  1. I contratti di assicurazione sulla vita sono regolati dalla legge italiana, ferme le norme di diritto
    internazionale privato, quando lo Stato membro dell’obbligazione è la Repubblica italiana.
  2. Le parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro
    Stato, salvo i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative.
  3. I contratti di assicurazione sulla vita nei quali lo Stato membro dell’obbligazione è diverso
    dalla Repubblica italiana sono regolati dalla legislazione dello Stato membro dell’obbligazione.
  4. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni della
    Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali,
    resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975.

TITOLO XIII

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE DELL’ASSICURATO

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 182

(Pubblicità dei prodotti assicurativi)

  1. La pubblicità utilizzata per i prodotti delle imprese di assicurazione è effettuata avendo
    riguardo alla correttezza dell’informazione ed alla conformità rispetto al contenuto della
    documentazione628 informativa e delle condizioni di contratto cui i prodotti stessi si riferiscono.
  2. I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicità sia autonomamente effettuata
    dagli intermediari.
  3. L’IVASS può richiedere, in via non sistematica, la trasmissione del materiale pubblicitario,
    nelle sue diverse forme, che è utilizzato dalle imprese e dagli intermediari.
    628 Comma modificato dall’articolo 1, comma 28, lettera a), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

[237]

  1. L’IVASS sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la
    diffusione della pubblicità in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni in materia
    di trasparenza e correttezza.
  2. L’IVASS vieta la diffusione della pubblicità in caso di accertata violazione delle disposizioni in
    materia di trasparenza e correttezza.
  3. L’IVASS vieta la commercializzazione dei prodotti in caso di mancata ottemperanza ai
    provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 secondo quanto previsto all’articolo 184, comma 2.
  4. L’IVASS, con regolamento629

, stabilisce i criteri di riconoscibilità della pubblicità e di chiarezza

e correttezza dell’informazione.

Art. 183
(Regole di comportamento)

  1. Nell’esecuzione dei contratti le imprese devono630:
    a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli
    assicurati;
    b) (abrogato)
    631;

c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse ove ciò sia
ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati
la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di
interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio;
d) realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a
salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.

  1. L’IVASS adotta, con regolamento632

, specifiche disposizioni relative alla determinazione delle
regole di comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l’attività si
svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli633
.

  1. L’IVASS tiene conto, nel regolamento
    634
    , delle differenti esigenze di protezione dei contraenti
    e degli assicurati, nonché della natura dei rischi e delle obbligazioni assunte dall’impresa,
    individua le categorie di soggetti che non necessitano in tutto o in parte della protezione
    riservata alla clientela non qualificata e determina modalità, limiti e condizioni di applicazione
    delle medesime disposizioni nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti di assicurazione dei rami
    danni, tenendo in considerazione le particolari caratteristiche delle varie tipologie di rischio.

629 Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.
630 Comma modificato dall’articolo 1, comma 29, lettera a), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
631 Lettera abrogata dall’articolo 1, comma 29, lettera b), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. La versione
precedente recitava: “b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o
previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati”.
632 Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, Regolamento IVASS n. 41 del agosto 2018, Regolamento ISVAP n. 40
del 3 maggio 2012 concernente la definizione dei contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita di cui all’art.
28, comma 1, Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27.
633 Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in particolare Parte III, Titolo II, Capo II.
634 Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in particolare Parte III, Titolo II, Capo II

[238]
Art. 184

(Misure cautelari ed interdittive)

  1. Avuto riguardo all’obiettivo di protezione degli assicurati, l’IVASS sospende in via cautelare,
    per un periodo non superiore a novanta giorni, la commercializzazione del prodotto in caso di
    fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente titolo o delle relative norme di
    attuazione, nonché delle disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo del prodotto di
    cui agli articoli 30-decies, 121-bis e 121-ter635
    .
  2. L’IVASS vieta la commercializzazione in caso di accertata violazione delle disposizioni
    indicate al comma 1 e dispone, a cura e spese dell’impresa o del distributore interessato, la
    diffusione al pubblico, mediante le forme più utili alla generale conoscibilità, dei provvedimenti
    adottati636
    .

Capo II
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
Art. 185
(Documentazione informativa)
637

  1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere
    ai clienti redigono i seguenti documenti:
    a) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni di cui all’articolo 185-
    bis, redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469
    dell’11 agosto 2017 (DIP);
    635 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 30, lettera a), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. La versione
    precedente recitava: “1. Avuto riguardo all’obiettivo di protezione degli assicurati, l’IVASS sospende in via cautelare, per
    un periodo non superiore a novanta giorni, la commercializzazione del prodotto in caso di fondato sospetto di violazione
    delle disposizioni del presente titolo o delle relative norme di attuazione.”.
    636 Comma modificato dall’articolo 1, comma 30, lettera b), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
    637 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 31, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. Il testo precedente recitava:
    “Art. 185
    (Nota informativa)
  2. Le imprese di assicurazione italiane e quelle estere operanti nel territorio della Repubblica, sia in regime di
    stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi, consegnano al contraente, prima della conclusione del
    contratto ed unitamente alle condizioni di assicurazione, una nota informativa predisposta nel rispetto delle disposizioni
    del presente articolo.
  3. La nota informativa contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie, che sono necessarie, a seconda delle
    caratteristiche dei prodotti e dell’impresa di assicurazione, affinché il contraente e l’assicurato possano pervenire a un
    fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell’impresa. La nota
    informativa contiene il riferimento alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa di cui
    all’articolo 47-septies.
  4. L’IVASS disciplina, con regolamento, il contenuto e lo schema della nota informativa in modo tale che siano previste,
    oltre alle indicazioni relative all’impresa, le informazioni sul contratto con particolare riguardo alle garanzie e alle
    obbligazioni assunte dall’impresa, alle nullità, alle decadenze, alle esclusioni e alle limitazioni della garanzia e alle
    rivalse, ai diritti e agli obblighi in corso di contratto e in caso di sinistro, alla legge applicabile ed ai termini di prescrizione
    dei diritti, alla procedura da seguire in caso di reclamo e all’organismo o all’autorità eventualmente competente.
  5. Nelle assicurazioni di cui ai rami I, II, III, IV e V dell’articolo 2, comma 1, l’IVASS determina, con regolamento536, le
    informazioni supplementari che sono necessarie alla piena comprensione delle caratteristiche essenziali del contratto
    con particolare riguardo ai costi ed ai rischi del contratto ed alle operazioni in conflitto di interesse. Al contraente di
    un’assicurazione sulla vita sono altresì comunicate, per tutto il periodo di durata del contratto, le informazioni indicate
    nel regolamento adottato dall’IVASS con particolare riguardo alle spese, alla composizione ed ai risultati della gestione
    delle attività nelle quali è investito il premio o il capitale assicurato. Restano ferme le competenze della Consob ai sensi
    dell’articolo 25-bis del decreto legislativo 28 febbraio 1998 n. 58”.

[239]

b) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita di cui all’articolo 185-
ter, diversi da quelli indicati alla lettera c) (DIP- Vita);
c) il documento informativo per i prodotti di investimento redatto in conformità a quanto stabilito
dal regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di attuazione (KID).

  1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi redigono
    altresì il documento informativo precontrattuale aggiuntivo.
  2. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico dell’intermediazione finanziaria e dalle relative
    disposizioni di attuazione in materia di informativa precontrattuale, il documento informativo
    precontrattuale aggiuntivo di cui al comma 2 contiene le informazioni, diverse da quelle
    pubblicitarie o promozionali, integrative e complementari rispetto a quelle contenute nei
    documenti di cui al comma 1 che, tenendo conto della complessità e delle caratteristiche del
    prodotto, del tipo del cliente e delle caratteristiche dell’impresa di assicurazione, sono
    necessarie affinché il cliente possa pervenire ad una decisione informata su diritti e obblighi
    contrattuali e, ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell’impresa. Il documento
    informativo precontrattuale aggiuntivo contiene il riferimento alla relazione sulla solvibilità e sulla
    condizione finanziaria dell’impresa di cui all’articolo 47-septies. Il documento informativo
    precontrattuale aggiuntivo indica la procedura da seguire in caso di reclamo, l’organismo o
    l’autorità eventualmente competente e la legge applicabile.
  3. L’IVASS, con regolamento638, disciplina il contenuto, lo schema e le istruzioni di compilazione
    del documento informativo precontrattuale aggiuntivo.
  4. L’IVASS determina con regolamento639 le informazioni che devono essere comunicate al
    contraente di un’assicurazione sulla vita per tutto il periodo di durata del contratto.

ART. 185-bis

(Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni)
640

  1. Il documento informativo standardizzato per i prodotti assicurativi danni di cui all’articolo 185,
    comma 1, lettera a), ha le seguenti caratteristiche:
    a) è un documento sintetico e autonomo;
    b) è presentato e strutturato in modo tale da essere chiaro e di facile lettura e ha caratteri di
    dimensione leggibile;
    c) non è meno comprensibile nel caso in cui, prodotto originariamente a colori sia stampato o
    fotocopiato in bianco e nero;
    d) è redatto in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;
    e) è preciso e non fuorviante;
    f) contiene il titolo «documento informativo relativo al prodotto assicurativo» nella parte in alto
    della prima pagina;
    g) contiene la dichiarazione in base alla quale le informazioni precontrattuali e contrattuali
    complete sono fornite in altri documenti.
  2. il documento informativo standardizzato di cui al comma 1 contiene:
    a) le informazioni sul tipo di assicurazione;

638 Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.
639 Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.
640 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 31, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

[240]

b) una sintesi della copertura assicurativa, compresi i principali rischi assicurati, la somma
assicurata e, ove del caso, l’ambito geografico e una sintesi dei rischi esclusi;
c) le modalità e la durata di pagamento dei premi;
d) le principali esclusioni per le quali non è possibile presentare una richiesta di risarcimento;
e) gli obblighi all’inizio del contratto;
f) gli obblighi nel corso della durata del contratto;
g) gli obblighi in caso di presentazione di una richiesta di risarcimento;
h) le condizioni del contratto, inclusa la data di inizio e di fine del periodo di copertura;
i) le modalità di risoluzione del contratto.

Art. 185-ter

(Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita)641

  1. Il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita di cui all’articolo 185,
    comma 1, lettera b), ha le seguenti caratteristiche:
    a) è un documento sintetico e autonomo;
    b) è presentato e strutturato in modo da contenere informazioni accurate, corrette, chiare, non
    fuorvianti e coerenti con la documentazione del prodotto assicurativo cui si riferisce;
    c) non è meno comprensibile nel caso in cui, prodotto originariamente a colori, sia stampato o
    fotocopiato in bianco e nero;
    d) è redatto in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;
    e) contiene il titolo «documento informativo relativo al prodotto assicurativo» nella parte in alto
    della prima pagina;
    f) contiene la dichiarazione in base alla quale le informazioni precontrattuali e contrattuali
    complete sono fornite in altri documenti.
  2. Il documento informativo standardizzato di cui al comma 1 contiene:
    a) le informazioni sul tipo di assicurazione;
    b) una sintesi della copertura assicurativa, compresi i rischi assicurati, la somma assicurata e gli
    eventuali rischi esclusi;
    c) le modalità e la durata di pagamento dei premi;
    d) i casi di esclusione della garanzia, ove presenti, per le quali non è possibile presentare una
    richiesta di risarcimento;
    e) gli obblighi all’inizio del contratto;
    f) gli obblighi nel corso della durata del contratto;
    g) la documentazione da presentare nel caso di sinistro;
    h) le condizioni del contratto, inclusa la data di inizio e di fine del periodo di copertura;
    i) le modalità di risoluzione del contratto.
  3. Il documento informativo di cui al comma 1 è redatto secondo il formato standardizzato come
    definito dall’IVASS con regolamento642
    .
  4. L’IVASS, con regolamento643 può stabilire le modalità specifiche di redazione del documento
    di cui al comma 1 nel caso di contratti di assicurazione con garanzie multirischio che, nel
    rispetto delle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili, garantiscano che il
    cliente possa pervenire ad una decisione informata.
    641 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 31, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
    642 Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.
    643 Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.

[241]
Art. 186

(Interpello sul documento informativo precontrattuale aggiuntivo)644

  1. Fatto salvo quanto previsto dal Testo Unico dell’intermediazione finanziaria e dalle relative
    disposizioni di attuazione in materia di informativa precontrattuale, l’impresa può trasmettere
    preventivamente all’IVASS il documento informativo precontrattuale aggiuntivo, unitamente alle
    condizioni di contratto, allo scopo di richiedere un accertamento sulla corretta applicazione degli
    obblighi di informazione previsti dalle disposizioni del presente capo, fermo restando che la
    valutazione dell’IVASS non può essere utilizzata, a fini promozionali, nei rapporti con gli
    assicurati.
  2. L’IVASS provvede a rendere nota all’impresa la sua valutazione entro sessanta giorni dal
    ricevimento della documentazione, esauriente e completa, relativa al contratto. Decorso tale
    termine senza che l’IVASS si sia pronunciato con un giudizio negativo o con un giudizio con
    rilievi ai sensi del comma 3, il documento informativo precontrattuale aggiuntivo si intende
    conforme agli obblighi di informazione. L’IVASS può disporre la revoca, previa notifica
    all’impresa interessata, qualora vengano meno i presupposti dell’accertamento ovvero se
    l’impresa abusa del provvedimento richiesto. L’IVASS indica all’impresa le eventuali integrazioni
    al documento informativo precontrattuale aggiuntivo.
  3. Nel periodo occorrente all’istruttoria e sino al provvedimento dell’IVASS l’impresa non
    procede alla commercializzazione del prodotto.
  4. L’IVASS stabilisce, con regolamento645

, le disposizioni per la comunicazione del documento
informativo precontrattuale aggiuntivo, le modalità da osservare, prima della pubblicazione del
documento stesso, per diffondere notizie o per svolgere indagini di mercato o per raccogliere
intenzioni di sottoscrizione del contratto e per lo svolgimento della commercializzazione.

Art. 187

644 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 32, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. Il testo precedente recitava;
“Art. 186
(Interpello sulla nota informativa)

  1. L’impresa può trasmettere preventivamente all’IVASS la nota informativa, unitamente alle condizioni di contratto, allo
    scopo di richiedere un accertamento sulla corretta applicazione degli obblighi di informazione previsti dalle disposizioni
    del presente capo, fermo restando che la valutazione dell’IVASS non può essere utilizzata, a fini promozionali, nei
    rapporti con gli assicurati.
  2. L’IVASS provvede a rendere nota all’impresa la sua valutazione entro sessanta giorni dal ricevimento della
    documentazione, esauriente e completa, relativa al contratto. Decorso tale termine senza che l’IVASS si sia pronunciato
    con un giudizio negativo o con un giudizio con rilievi ai sensi del comma 3, la nota informativa si intende conforme agli
    obblighi di informazione. L’IVASS può disporre la revoca, previa notifica all’impresa interessata, qualora vengano meno i
    presupposti dell’accertamento ovvero se l’impresa abusa del provvedimento richiesto. L’IVASS indica all’impresa le
    eventuali integrazioni alla nota informativa.
  3. Nel periodo occorrente all’istruttoria e sino al provvedimento dell’IVASS l’impresa non procede alla
    commercializzazione del prodotto.
  4. L’IVASS stabilisce, con regolamento, le disposizioni per la comunicazione della nota informativa, le modalità da
    osservare, prima della pubblicazione della nota informativa, per diffondere notizie o per svolgere indagini di mercato o
    per raccogliere intenzioni di sottoscrizione del contratto e per lo svolgimento della commercializzazione.”.
    645 Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.

[242]

(Integrazione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo)
646

  1. Fatto salvo quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e dalle relative disposizioni di
    attuazione in materia di informativa precontrattuale, l’IVASS, ferme restando le disposizioni del
    presente capo, può chiedere all’impresa di apportare modifiche al documento informativo
    precontrattuale aggiuntivo utilizzato, quando occorre fornire informazioni ulteriori e necessarie
    per la protezione degli assicurati.

TITOLO XIV

VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 187-bis

(Modalità di esercizio dei poteri di vigilanza)647

  1. I poteri di vigilanza sono esercitati in modo tempestivo e proporzionato.

Capo II-bis
CONTROVERSIE648
Art. 187-ter

(Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie)

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
    n. 58, i soggetti di cui all’articolo 6, commi 1, lettere a) e d) nonché gli intermediari assicurativi a
    titolo accessorio, aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la
    clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da tutti i contratti di
    assicurazione, senza alcuna esclusione.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia,
    su proposta dell’IVASS, sono determinati, nel rispetto dei principi delle procedure e dei requisiti
    di cui alla parte V, titolo 2-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i criteri di
    svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 1, i criteri di
    composizione dell’organo decidente, in modo che risulti assicurata l’imparzialità dello stesso e la
    rappresentatività dei soggetti interessati, nonché la natura delle controversie, relative alle
    prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione, trattate dai sistemi
    di cui al presente articolo. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l’economicità
    e l’effettività della tutela.

646 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 33, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. Il testo precedente recitava:
“Art. 187
(Integrazione della nota informativa)

  1. L’IVASS, ferme restando le disposizioni del presente capo, può chiedere all’impresa di apportare modifiche alla nota
    informativa utilizzata, quando occorre fornire informazioni ulteriori e necessarie per la protezione degli assicurati.”.
    647 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 114, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    648 Capo inserito dall’articolo 1, comma 34, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

[243]

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo
    2010, n. 28, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 non pregiudicano il ricorso ad ogni altro
    strumento di tutela previsto dall’ordinamento.
  2. Alla copertura delle relative spese di funzionamento, si provvede, senza nuovi o maggiori
    oneri per la finanza pubblica, con le risorse di cui agli articoli 335 e 336 del presente Codice.

Art. 188
(Poteri di intervento)

  1. L’IVASS, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e
    patrimoniale delle imprese e sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti del
    presente codice nonché delle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili, può649:
    a) convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle
    imprese di assicurazione e di riassicurazione, i legali rappresentanti della società di revisione e i
    soggetti responsabili delle funzioni fondamentali all’interno delle imprese di assicurazione e
    riassicurazione650;
    b) ordinare la convocazione dell’assemblea, degli organi amministrativi e di controllo, delle
    imprese di assicurazione e di riassicurazione, indicando gli argomenti da inserire all’ordine del
    giorno e sottoponendo al loro esame i provvedimenti necessari per rendere la gestione
    conforme a legge;
    c) procedere direttamente alla convocazione dell’assemblea, degli organi amministrativi e di
    controllo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, quando non abbiano ottemperato
    al provvedimento di cui alla lettera precedente;
    d) convocare i soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle
    imprese di assicurazione e di riassicurazione per accertamenti esclusivamente rivolti ai profili
    assicurativi o riassicurativi.
  2. L’IVASS, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti
    previsti nel presente codice, nonché delle disposizioni dell’Unione europea direttamente
    applicabili, da parte degli operatori del mercato assicurativo, può convocare i legali
    rappresentanti delle società che svolgono attività di intermediazione ed i soggetti iscritti al
    registro degli intermediari651
    .
  3. L’IVASS, al fine di conoscere i programmi e valutare gli impegni a garanzia dell’autonomia e
    dell’indipendenza della gestione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, può
    convocare chiunque detenga una partecipazione indicata dall’articolo 68 in un’impresa di
    assicurazione o di riassicurazione652
    .

3-bis. L’IVASS può, nell’esercizio delle funzioni indicate al comma 1, ove la situazione lo
richieda, anche a seguito del processo di controllo prudenziale di cui all’articolo 47-quinquies,
adottare misure preventive o correttive nei confronti delle singole imprese di assicurazione o
riassicurazione, ivi inclusi i provvedimenti specifici riguardanti anche:
649 Comma modificato dall’articolo 1, comma 115, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
650 Lettera modificata dall’articolo 1, comma 115, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
651 Comma modificato dall’articolo 1, comma 115, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
652 Comma modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera v) del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21.

[244]

a) la restrizione dell’attività, ivi incluso il potere di vietare l’ulteriore commercializzazione dei
prodotti assicurativi;
b) il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria;
c) la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio;
d) il rafforzamento dei sistemi di governo societario, ivi incluso il contenimento dei rischi;
e) l’ordine di rimuovere i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione, di
controllo e i titolari di funzioni fondamentali, in caso di inerzia della società653
.

3-ter. L’esercizio dei poteri di vigilanza di cui al comma 3-bis, lettera a), è attribuito alla
CONSOB, per i profili di propria competenza654
.

Art. 189
(Poteri di indagine)

  1. L’IVASS può chiedere informazioni, ordinare l’esibizione di documenti ed il compimento di
    accertamenti e verifiche ritenute necessarie, rivolgendo la richiesta ai destinatari della vigilanza
    di cui all’articolo 6 nonché ai soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione655
    .
  2. L’IVASS può effettuare ispezioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione e
    presso gli uffici degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei soggetti che
    svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese medesime
    limitatamente a tale ciclo, e dei soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione.
    Per le ispezioni nei confronti delle imprese che hanno ad oggetto i modelli interni di cui al Titolo
    III, Capo IV-bis, Sezione III, l’IVASS può, fino al 31 dicembre 2016, avvalersi di esperti esterni,
    inclusi revisori dei conti ed attuari, con onere a carico dell’impresa. L’IVASS disciplina con
    regolamento656 i criteri di scelta e le ipotesi di conflitto di interesse657
    .

Art. 190
(Obblighi di informativa)

  1. L’IVASS, nel rispetto degli articoli 3 e 5, può chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione,
    anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, nonché qualsiasi
    informazione in merito ai contratti che sono detenuti da intermediari o in merito ai contratti
    conclusi con terzi con i termini e le modalità da esso stabilite con regolamento658659
    .

1-bis. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono:
a) elementi qualitativi o quantitativi o un’appropriata combinazione di entrambi;
b) dati storici, attuali o futuri, o un’appropriata combinazione di tali dati; e
c) dati provenienti da fonti interne o esterne o un’appropriata combinazione di entrambi660
.

653 Comma inserito dall’articolo 1, comma 115, lettera d), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
654 Comma inserito dall’articolo 1, comma 115, lettera d), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
655 Comma modificato dall’articolo 1, comma 116, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
656 Regolamento IVASS n. 20 del 3 maggio 2016.
657 Comma modificato dall’articolo 1, comma 116, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
658 Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, Regolamento IVASS n. 21 del 10 maggio 2016.
659 Comma modificato dall’articolo 1, comma 117, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
660 Comma modificato dall’articolo 1, comma 117, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[245]
1-ter. Le informazioni, i dati, i documenti trasmessi all’IVASS:
a) riflettono la natura, la portata e la complessità dell’attività dell’impresa interessata, in
particolare i rischi inerenti all’attività in oggetto;
b) sono accessibili, completi da tutti i punti di vista sostanziali, confrontabili e coerenti nel
tempo; e
c) sono pertinenti, affidabili e comprensibili661
.

  1. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti del soggetto
    incaricato della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
    L’IVASS stabilisce, con regolamento, le modalità e i termini per la trasmissione, da parte del
    medesimo soggetto, delle informazioni previste dai commi 3 e 4662
    .

2-bis. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti di esperti
esterni, quali attuari. L’IVASS stabilisce, con regolamento, le modalità e i termini per la
trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4663
.

  1. L’organo che svolge la funzione di controllo in un’impresa di assicurazione o di
    riassicurazione informa senza indugio l’IVASS di tutti gli atti o i fatti, che possano costituire
    un’irregolarità nella gestione dell’impresa ovvero una violazione delle norme che disciplinano
    l’attività assicurativa o riassicurativa. A tali fini lo statuto dell’impresa, indipendentemente dal
    sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all’organo che svolge la funzione di
    controllo i relativi compiti e poteri. Il medesimo organo fornisce all’IVASS ogni altro dato o
    documento richiesto.
  2. I soggetti di cui al comma 2 comunicano senza indugio all’IVASS gli atti o i fatti, rilevati nello
    svolgimento dell’incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti
    l’attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità
    dell’impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di
    impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio, o che possano determinare l’inosservanza del
    Requisito Patrimoniale di Solvibilità o l’inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo664. I
    medesimi soggetti forniscono all’IVASS ogni altro dato o documento richiesto665
    .

4-bis. La comunicazione in buona fede alle autorità di vigilanza da parte dei soggetti di cui ai
commi 2 e 2-bis di fatti o decisioni di cui al comma 4 non costituisce violazione di eventuali
restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comporta per tali persone
responsabilità di alcun tipo666
.

  1. Le disposizioni di cui ai commi 3, primo periodo, 4 e 4-bis si applicano anche ai soggetti che
    esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le imprese di assicurazione o di
    riassicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell’articolo 72667
    .

661 Comma modificato dall’articolo 1, comma 117, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
662 Comma modificato dalla lettera a) del comma 6 dell’articolo 41, Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e,
successivamente, dall’articolo 1, comma 117, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Si v. Regolamenti
IVASS n. 16 del 4 marzo 2008; n. 21 del 28 marzo 2008; n. 22 del 4 aprile 2008.
663 Comma inserito dall’articolo 1, comma 117, lettera d), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
664 Art. 72 (obblighi dei revisori), par. 1, comma 1.
665 Comma modificato dall’articolo 1, comma 117, lettera e), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
666 Comma inserito dall’articolo 1, comma 117, lettera f), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
667 Comma modificato dall’articolo 1, comma 117, lettera g), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[246]

5-bis. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione comunicano tempestivamente all’IVASS:
a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti,
esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nel conferimento dell’incarico;
b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) la risoluzione consensuale del mandato;
d) la revoca dell’incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine
alle ragioni che l’hanno determinata668
.

5-ter. L’IVASS stabilisce modalità e termini per l’invio delle comunicazioni di cui al comma 5-bis.
Nel caso di mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, l’IVASS
adotta i provvedimenti cautelari, autoritativi e sanzionatori previsti dal codice669
.

Art. 190-bis
(Informazioni statistiche)670

  1. L’IVASS chiede ai soggetti vigilati di comunicare i dati e le informazioni per lo svolgimento di
    indagini statistiche, studi ed analisi relative al mercato assicurativo. L’IVASS stabilisce con
    regolamento671 la periodicità, le modalità, i contenuti ed i termini per la trasmissione, da parte
    dei medesimi soggetti, di tali dati e informazioni.
  2. L’impresa di assicurazione o l’impresa di riassicurazione comunica all’IVASS, in forma
    separata per le operazioni rispettivamente effettuate in regime di stabilimento e in regime di
    libera prestazione di servizi, l’importo dei premi, dei sinistri e delle commissioni, al lordo della
    riassicurazione o della retrocessione, per Stato membro e secondo le modalità seguenti:
    a) per l’assicurazione danni, per linee di attività in conformità ai principi dell’ordinamento
    comunitario;
    b) per l’assicurazione vita, per linee di attività in conformità ai principi dell’ordinamento
    comunitario.
  3. Per quanto riguarda le imprese autorizzate al ramo 10 di cui all’articolo 2, comma 3, l’impresa
    interessata comunica all’autorità di vigilanza anche la frequenza e il costo medio dei sinistri.
  4. L’IVASS presenta alle autorità di vigilanza dei singoli Stati membri interessati su loro
    richiesta, entro un termine ragionevole e in forma aggregata, le informazioni di cui ai commi 2 e
    3.

Art. 191
(Potere regolamentare)

  1. Fatta salva la potestà regolamentare del Governo e del Ministero dello sviluppo economico,
    secondo le disposizioni previste dal presente Codice, l’IVASS, per l’esercizio delle funzioni di
    vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di
    668 Comma inserito dall’articolo 41, comma 6, lettera b) del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
    669 Comma inserito dall’articolo 41, comma 6, lettera b), del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
    670 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 118, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    671 Regolamento IVASS n. 36 del 28 febbraio 2017.

[247]

riassicurazione e sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti delle imprese e degli
intermediari di assicurazione e di riassicurazione, con particolare riferimento alla tutela degli
assicurati, può adottare regolamenti o altre disposizioni di carattere generale per l’attuazione
delle norme contenute nel presente codice e delle disposizioni direttamente applicabili
dell’Unione europea, nonché regolamenti per l’attuazione delle raccomandazioni, linee guida e
altre disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza europee, aventi ad oggetto le seguenti
materie:
a) le condizioni di accesso all’attività di assicurazione;
b) le condizioni di esercizio dell’attività di assicurazione e riassicurazione, incluso:
1) il sistema di governo societario, incluse le funzioni fondamentali, delle imprese di
assicurazione e riassicurazione;
2) l’adeguatezza patrimoniale, ivi compresa la formazione delle riserve tecniche, la copertura e
la valutazione delle attività, la composizione dei fondi propri ed il calcolo dei requisiti
patrimoniali di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, con particolare
riferimento alla disciplina della formula standard e del modello interno completo o parziale,
nonché l’eventuale possibilità di richiedere l’attività di verifica da parte della società di revisione
in conformità alla normativa dell’Unione europea;
3) l’informativa e il processo di controllo prudenziale, ivi incluso il contenuto della relazione sulla
solvibilità e sulla condizione finanziaria nonché l’eventuale sottoposizione dell’informativa a
verifica da parte della società di revisione672;
c) le condizioni di accesso e di esercizio all’attività di assicurazione delle imprese con sede in
uno Stato terzo;
d) le condizioni di accesso e di esercizio all’attività di assicurazione delle imprese locali;
e) le condizioni di accesso e di esercizio all’attività di riassicurazione, incluse le condizioni per
l’accesso e l’esercizio delle società veicolo di cui all’articolo 57-bis;
f) la classificazione dei rischi all’interno dei rami di cui all’articolo 2;
g) le procedure relative all’assunzione di partecipazioni e gli assetti proprietari, ivi inclusa la
disciplina degli stretti legami;
h) gli schemi di bilancio, il piano dei conti, le modalità di calcolo, le forme e le modalità di
raccordo fra il sistema contabile ed il piano dei conti, e gli altri modelli di vigilanza derivati dal
bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e di riassicurazione673;
i) l’individuazione dei soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato
che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato674;
l) la costituzione e l’amministrazione dei patrimoni dedicati ad uno specifico affare, nelle forme
previste dal codice civile, delle gestioni separate e dei fondi interni delle imprese che esercitano
le assicurazioni sulla vita, ivi compresi i limiti e i divieti relativi all’attività di investimento e i
principi e gli schemi da adottare per la valutazione dei beni in cui è investito il patrimonio675;
m) gli obblighi relativi all’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, ivi incluse le
procedure liquidative;

672 Regolamento IVASS n. 42 del 2 agosto 2018
673 Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 e Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, in materia di bilancio di
esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo
2008, in materia di margine di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
674 Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007.
675 Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, in materia di gestioni separate delle imprese che esercitano
l’assicurazione vita.

[248]

n) i contratti di assicurazione, con particolare riferimento all’assicurazione obbligatoria per i
veicoli a motore e i natanti e le particolari operazioni di assicurazione;
o) la correttezza della pubblicità, le regole di presentazione e di comportamento delle imprese di
assicurazione e dei distributori nell’ideazione e nell’offerta di prodotti assicurativi, tenuto conto
delle differenti esigenze di protezione degli assicurati676;
p) la procedura per la presentazione dei reclami per l’accertamento della violazione degli
obblighi comportamentali a carico delle imprese e degli intermediari;
q) gli obblighi informativi prima della conclusione e durante l’esecuzione del contratto, ivi
compresi quelli relativi alla promozione e al collocamento, mediante tecniche di comunicazione
a distanza, dei prodotti assicurativi;
r) le procedure relative alle operazioni straordinarie;
s) la vigilanza sul gruppo assicurativo ivi compresa la verifica delle operazioni infragruppo ed il
calcolo della solvibilità di gruppo;
t) le procedure per le misure di salvaguardia, di risanamento e di liquidazione delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione677 e delle società soggette alla vigilanza sul gruppo;
u) i sistemi di indennizzo per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti nonché
dell’attività venatoria;
v) i procedimenti relativi all’accertamento e alla irrogazione delle sanzioni amministrative.

  1. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano al principio di proporzionalità per il
    raggiungimento del fine con il minor sacrificio per i soggetti destinatari.
  2. I regolamenti devono risultare coerenti con le finalità della vigilanza di cui agli articoli 3 e 5 e
    devono tenere conto delle esigenze di competitività e di sviluppo dell’innovazione nello
    svolgimento delle attività dei soggetti vigilati.
  3. I regolamenti sono adottati nel rispetto di procedure di consultazione aperte e trasparenti che
    consentano la conoscibilità della normativa in preparazione e dei commenti ricevuti anche
    mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Istituto. All’avvio della consultazione l’IVASS rende
    noto lo schema del provvedimento ed i risultati dell’analisi relativa all’impatto della
    regolamentazione, che effettua nel rispetto dei principi enunciati all’articolo 12 della legge 29
    luglio 2003, n. 229, e delle disposizioni regolamentari dell’IVASS.
  4. L’IVASS può richiedere, in ogni fase del procedimento, il parere del Consiglio di Stato e si
    esprime pubblicamente sulle osservazioni ricevute, a seguito della procedura di consultazione,
    e sul parere eventualmente richiesto al Consiglio di Stato.
  5. I regolamenti adottati dall’IVASS sono fra loro coordinati e formano un’unica raccolta delle
    istruzioni di vigilanza.

Capo II

VIGILANZA SULLA GESTIONE TECNICA FINANZIARIA E PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

E DI RIASSICURAZIONE

676 Lettera modificata dall’articolo 1, comma 35, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
677 Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008. Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 relativamente alle
imprese di riassicurazione.

[249]
Art. 192

(Imprese di assicurazione italiane)

  1. Le imprese di assicurazione con sede legale in Italia sono soggette alla vigilanza dell’IVASS
    sia per l’attività esercitata nel territorio della Repubblica sia per quella svolta nel territorio degli
    altri Stati membri in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi.
  2. L’IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica
    della gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa, con particolare riferimento
    all’adeguatezza dei requisiti patrimoniali e delle riserve tecniche in rapporto all’insieme
    dell’attività svolta, alla disponibilità di attivi e di fondi propri ammissibili ai fini dell’integrale
    copertura delle riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali di solvibilità, alla valutazione dei
    rischi emergenti, nonché al governo societario e all’informativa all’IVASS ed ai terzi. Nei
    confronti delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo assistenza la vigilanza dell’IVASS si
    estende anche alle verifiche sul personale e sui mezzi tecnici di cui le imprese dispongono per
    fornire la prestazione678
    .
  3. L’IVASS, anche su segnalazione dell’autorità di vigilanza dello Stato membro della sede
    secondaria o dello Stato membro di prestazione di servizi, adotta le misure idonee a porre fine
    alle irregolarità commesse in altri Stati membri dalle imprese di assicurazione con sede legale in
    Italia o alle attività svolte in tali Stati che possano compromettere la stabilità finanziaria delle
    stesse. Delle misure adottate è data comunicazione all’autorità di vigilanza dello Stato membro
    di stabilimento o dello Stato membro di prestazione di servizi.
  4. L’IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale affinché le imprese di assicurazione che
    svolgono attività in regime di stabilimento o di prestazione di servizi in Stati terzi rispettino le
    condizioni di esercizio stabilite dal presente Codice e dalla normativa attuativa679
    .

Art. 193

(Imprese di assicurazione di altri Stati membri)

  1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla
    vigilanza prudenziale dell’autorità dello Stato membro d’origine anche per l’attività svolta, in
    regime di stabilimento od in regime di libertà di prestazione di servizi, nel territorio della
    Repubblica.
    1-bis. Qualora l’IVASS abbia motivo di ritenere che le attività dell’impresa di assicurazione di cui
    al comma 1 possa eventualmente compromettere la solidità finanziaria della stessa, ne informa
    l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa680
    .
  2. Fermo quanto disposto al comma 1, l’IVASS, qualora accerti che l’impresa di assicurazione
    non rispetta le disposizioni della legge italiana che è tenuta ad osservare, ne contesta la
    violazione e le ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione.

678 Comma modificato dall’articolo 1, comma 120, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
679 Comma modificato dall’articolo 1, comma 120, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
680 Comma inserito dall’articolo 1, comma 121, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[250]

  1. Qualora l’impresa non si conformi alle norme di legge e di attuazione, l’IVASS ne informa
    l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che vengano adottate le misure
    necessarie a far cessare le violazioni.
  2. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell’autorità dello Stato di origine,
    quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali, ovvero nei casi di
    urgenza per la tutela degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
    assicurative, l’IVASS può adottare nei confronti dell’impresa di assicurazione, dopo averne
    informato l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, le misure necessarie, compreso il
    divieto di stipulare nuovi contratti in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi
    con gli effetti di cui all’articolo 167. L’IVASS può rinviare la questione all’AEAP conformemente
    all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010681
    .
  3. Qualora l’impresa di assicurazione che ha commesso l’infrazione operi attraverso una sede
    secondaria o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili
    in base alle disposizioni della legge italiana sono adottate nei riguardi della sede secondaria o
    mediante confisca dei beni presenti in Italia.
  4. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all’esercizio dell’attività in regime di
    stabilimento o di libertà di prestazione di servizi sono notificate all’impresa interessata. Nelle
    comunicazioni con l’IVASS l’impresa di assicurazione fa uso della lingua italiana.
  5. Delle misure adottate l’IVASS ordina la menzione, a spese dell’impresa di assicurazione, su
    quotidiani o attraverso altri sistemi di pubblicità individuati nel provvedimento, per il periodo di
    tempo ritenuto necessario. Dei provvedimenti adottati l’IVASS informa l’autorità di vigilanza dello
    Stato membro di origine.
    7-bis. L’impresa di assicurazione è tenuta a presentare tutti i documenti ad essa richiesti ai fini
    dell’applicazione dei commi da 1 a 7682
    .

Art.194

(Imprese di assicurazione di Stati terzi)

  1. Le sedi secondarie delle imprese di assicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono
    soggette alla vigilanza dell’IVASS per l’attività svolta nel territorio della Repubblica.

Art.195

(Imprese di riassicurazione italiane)683

  1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale nel territorio della Repubblica sono
    soggette alla vigilanza dell’IVASS sia per l’attività esercitata in Italia, sia per quella svolta in
    regime di stabilimento o di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri o in quello
    di Stati terzi684
    .

681 Periodo aggiunto dall’articolo 1, comma 121, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
682 Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 121, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
683 Rubrica modificata dal comma 1 dell’articolo 11, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
684 Comma modificato dall’articolo 1, comma 122, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[251]

  1. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, l’IVASS esercita le funzioni di vigilanza
    prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della gestione tecnica, finanziaria e
    patrimoniale dell’impresa, con particolare riferimento all’adeguatezza dei requisiti patrimoniali e
    delle riserve tecniche in rapporto all’insieme dell’attività svolta, alla disponibilità di attivi e di fondi
    propri ammissibili ai fini dell’integrale copertura delle riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali
    di solvibilità e della valutazione dei rischi emergenti, nonché del governo societario e della
    informativa all’IVASS ed ai terzi685
    .
  2. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 192, commi 3 e
    4
    686
    .

Art. 195-bis

(Imprese di riassicurazione di altri Stati membri)

  1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette
    alla vigilanza prudenziale della autorità dello Stato membro di origine anche per l’attività svolta
    in regime di stabilimento o in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della
    Repubblica.
    1-bis. Qualora l’IVASS abbia motivo di ritenere che le attività dell’impresa di riassicurazione di
    cui al comma 1 possa eventualmente compromettere la solidità finanziaria della stessa, ne
    informa l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa687
    .
  2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, l’IVASS, qualora accerti che l’impresa di
    riassicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che è tenuta ad osservare, ne
    contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione.
  3. Qualora l’impresa non si conformi alle norme di legge e di attuazione, l’IVASS ne informa
    l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che vengano adottate le misure
    necessarie a far cessare le violazioni.
  4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell’autorità dello Stato di origine,
    quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali, l’IVASS può adottare
    nei confronti dell’impresa di riassicurazione, dopo averne informato l’autorità di vigilanza dello
    Stato membro di origine, le misure necessarie, compreso il divieto di stipulare nuovi contratti di
    riassicurazione in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi. L’IVASS può
    rinviare la questione all’AEAP conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n.
    1094/2010688
    .
  5. Qualora l’impresa di riassicurazione che ha commesso l’infrazione operi attraverso una sede
    secondaria o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili
    in base alle disposizioni della legge italiana sono adottate nei riguardi della sede secondaria o
    mediante confisca dei beni presenti in Italia.

685 Comma modificato dalla lettera a) del comma 2 dell’articolo 11, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e,
successivamente, dall’articolo 1, comma 122, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
686 Comma sostituito dalla lettera b) del comma 2 dell’articolo 11, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
687 Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 123, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
688 Periodo aggiunto dall’articolo 1, comma 123, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[252]

  1. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all’esercizio dell’attività in regime di
    stabilimento o di libertà di prestazione di servizi sono notificate all’impresa interessata. Nelle
    comunicazioni con l’IVASS l’impresa di riassicurazione fa uso della lingua italiana.
  2. Delle misure adottate l’IVASS ordina la menzione, a spese dell’impresa di riassicurazione su
    quotidiani o attraverso altri sistemi di pubblicità individuati nel provvedimento, per il periodo di
    tempo ritenuto necessario. Dei provvedimenti adottati l’IVASS informa l’autorità di vigilanza dello
    Stato membro di origine689
    .

Art. 195-ter

(Imprese di riassicurazione di Stati terzi)

  1. Le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono
    soggette alla vigilanza dell’IVASS per l’attività svolta nel territorio della Repubblica690
    .

Art. 196
(Modificazioni statutarie)

  1. L’IVASS approva, nel rispetto della procedura stabilita con regolamento691, le modificazioni
    degli statuti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione quando non contrastino con una
    sana e prudente gestione.
  2. Non si può dare corso all’iscrizione nel registro delle imprese se non consti l’approvazione
    prevista dal comma 1.

Art. 197

(Vigilanza sull’attuazione del programma di attività)

  1. Per i primi tre esercizi l’impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della
    Repubblica è tenuta a presentare all’IVASS una relazione semestrale relativa all’esecuzione del
    programma di attività.
  2. Qualora dalla relazione risulti un grave squilibrio nella situazione finanziaria dell’impresa,
    l’IVASS può adottare le misure necessarie per il rispetto del programma e per ristabilire
    l’equilibrio della gestione.
  3. L’impresa comunica all’IVASS ogni variazione apportata al programma di attività, nonché
    ogni variazione intervenuta nelle persone che ricoprono funzioni di amministrazione, di
    direzione e di controllo, nei responsabili delle funzioni fondamentali nonché nei soggetti che
    detengono una partecipazione indicata dall’articolo 68 nell’impresa di assicurazione692. Le

689 Articolo inserito dal comma 3 dell’articolo 11, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
690 Articolo inserito dal comma 3 dell’articolo 11, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
691 Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, in particolare Titolo II, Capo I. Regolamento ISVAP n. 33 del 10
marzo 2010, in particolare Parte III, Titolo V, Capo I.
692 Comma modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera z), del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21 e,
successivamente, dall’articolo 1, comma 124, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[253]

eventuali modifiche del programma di attività sono sottoposte all’approvazione dell’IVASS
secondo la procedura stabilita con regolamento693
.

  1. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle sedi
    secondarie, stabilite nel territorio della Repubblica, di imprese di assicurazione aventi la sede
    legale in Stati terzi, ed alle imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della
    Repubblica ed alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di Stati terzi694
    .

Capo III

VIGILANZA SULLE OPERAZIONI STRAORDINARIE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI

RIASSICURAZIONE

Art.198

(Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane)

  1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio dell’impresa di assicurazione con sede legale
    nel territorio della Repubblica è sottoposto, a cura della cedente, all’autorizzazione preventiva
    dell’IVASS, secondo la procedura stabilita con regolamento695, con provvedimento da
    pubblicare nel Bollettino.
  2. Se il portafoglio è trasferito ad un’impresa di assicurazione che ha sede legale nel territorio
    della Repubblica, l’IVASS verifica che l’impresa cessionaria disponga dell’autorizzazione
    necessaria all’esercizio delle attività trasferite e che disponga, tenuto conto del trasferimento,
    dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui
    all’articolo 45-bis. Quando il portafoglio comprende obbligazioni e rischi assunti al di fuori del
    territorio della Repubblica, l’IVASS verifica inoltre che l’impresa soddisfi le condizioni previste
    per l’accesso all’attività in regime di stabilimento o di prestazione di servizi nello Stato membro
    dell’impresa cedente. Se il trasferimento comprende il portafoglio di sedi secondarie situate in
    altri Stati membri, è necessario il parere favorevole delle autorità di vigilanza interessate. Se il
    trasferimento comprende contratti stipulati in altri Stati membri in libertà di prestazione di servizi,
    è altresì necessario il parere favorevole delle autorità di vigilanza degli Stati membri
    dell’obbligazione e di ubicazione del rischio696
    .
  3. Se il portafoglio è trasferito ad un’impresa di assicurazione che ha la sede legale in un altro
    Stato membro, compreso il caso in cui il portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria della
    medesima impresa stabilita in Italia, spetta all’autorità di vigilanza dello Stato membro
    dell’impresa cessionaria attestare all’IVASS che la medesima è autorizzata all’esercizio delle
    attività trasferite e dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari
    per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all’articolo 45-bis. L’ IVASS verifica, nel
    caso in cui il portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria situata in un altro Stato membro,

693 Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, in particolare Titolo II, Capo II. Regolamento ISVAP n. 33 del 10
marzo 2010, in particolare Parte III, Titolo V, Capo II.
694 Comma modificato dal comma 4 dell’articolo 11, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56. Regolamento ISVAP n.
33 del 10 marzo 2010.
695 Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, in particolare Titolo III, Capo I.
696 Comma modificato dal comma 1 dell’articolo 12, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e, successivamente,
dall’articolo 1, comma 125, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[254]

che l’impresa cessionaria rispetti le disposizioni per l’accesso in regime di libertà di prestazione
di servizi per l’attività esercitata nel territorio della Repubblica a seguito del trasferimento697
.

  1. Se le autorità di vigilanza di cui ai commi 2 e 3 non si pronunciano entro novanta giorni dal
    ricevimento della richiesta da parte dell’IVASS, si considera che esse abbiano dato parere
    favorevole.
  2. Il portafoglio può essere trasferito anche ad imprese di assicurazione che hanno la sede
    legale in uno Stato terzo a condizione che:
    a) l’impresa cessionaria sia autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, in regime di
    stabilimento, le attività ad essa trasferite;
    b) il trasferimento sia limitato ai contratti stipulati dall’impresa cedente nel territorio della
    Repubblica in regime di stabilimento;
    c) il portafoglio sia attribuito alla sede secondaria dell’impresa cessionaria costituita nel territorio
    della Repubblica;
    d) la sede secondaria disponga, tenuto conto del trasferimento, del Requisito Patrimoniale di
    Solvibilità richiesto
    698
    .

Può essere trasferito ad imprese di assicurazione che hanno la sede legale in Stati terzi anche
quella parte del portafoglio che sia costituito da contratti stipulati, in regime di stabilimento o di
libertà di prestazione di servizi, nello Stato terzo in cui è situata la sede legale dell’impresa
cessionaria.
Non può essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una sede secondaria dell’impresa
di assicurazione che sia situata in uno Stato terzo.

  1. Se il trasferimento è effettuato ad un’impresa di assicurazione con sede legale nel territorio
    della Repubblica o ad un’impresa di assicurazione con sede legale in altro Stato, ma a favore di
    una sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, esso comporta altresì l’applicazione,
    per i rapporti di lavoro in corso alla data del provvedimento di autorizzazione, delle disposizioni
    dell’articolo 2112 del codice civile.

Art. 199

(Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri)

  1. L’impresa di assicurazione di un altro Stato membro operante nel territorio della Repubblica
    comunica senza indugio all’IVASS di aver richiesto alla propria autorità di vigilanza
    l’autorizzazione al trasferimento del portafoglio dei contratti conclusi in Italia in regime di
    stabilimento o in libertà di prestazione di servizi.
  2. Se il portafoglio è trasferito ad un’impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della
    Repubblica, l’IVASS dà il suo assenso all’autorità di vigilanza dello Stato membro dell’impresa
    cedente, dopo aver verificato che l’impresa cessionaria è autorizzata all’esercizio delle attività
    trasferite e che dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari
    per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all’articolo 45-bis. La medesima
    697 Comma modificato dal comma 1 dell’articolo 12, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e, successivamente,
    dall’articolo 1, comma 125, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    698 Lettera modificata dal comma 1 dell’articolo 12, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e, successivamente,
    dall’articolo 1, comma 125, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[255]

procedura si applica se il portafoglio trasferito da un’impresa di assicurazione di altro Stato
membro all’impresa con sede legale nel territorio della Repubblica comprende obbligazioni
assunte al di fuori del territorio italiano699
.

  1. Se il portafoglio è trasferito ad una sede secondaria in Italia di un’impresa di assicurazione
    che ha sede legale in altro Stato membro, l’IVASS dà il suo assenso all’autorità di vigilanza
    dello Stato di origine dell’impresa cedente dopo aver verificato che:
    a) l’impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell’attività in regime di
    stabilimento nel territorio della Repubblica;
    b) l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell’impresa cedente ha accertato che
    l’impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento dei fondi propri ammissibili
    necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all’articolo 45-bis700
    .
  2. Se il portafoglio è trasferito ad un’impresa di assicurazione che ha sede legale in un altro
    Stato membro o ad una sua sede secondaria stabilita in altro Stato membro, l’IVASS dà il suo
    assenso all’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell’impresa cedente dopo aver
    verificato che:
    a) l’impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell’attività in libera
    prestazione di servizi nel territorio della Repubblica;
    b) l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell’impresa cedente ha accertato che la
    cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per
    coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all’articolo 45 -bis701
    .
  3. Se il portafoglio è trasferito ad una sede secondaria nel territorio della Repubblica di
    un’impresa che ha sede legale in uno Stato terzo, l’IVASS dà il suo assenso all’autorità di
    vigilanza dello Stato membro di origine dell’impresa cedente dopo aver verificato che:
    a) la sede secondaria è autorizzata all’esercizio delle attività trasferite;
    b) l’autorità dello Stato membro di origine dell’impresa cedente ha accertato che l’impresa
    cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per
    coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all’articolo 45-bis. Non può essere effettuato
    un trasferimento di portafoglio ad una sede secondaria dell’impresa cessionaria che sia situata
    in uno Stato terzo702
    .

Non può essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una sede secondaria dell’impresa
cessionaria che sia situata in uno Stato terzo.

  1. L’IVASS pubblica nel Bollettino un avviso sui pareri resi e sui provvedimenti emessi dalle
    autorità di vigilanza degli altri Stati membri relativi ai trasferimenti di portafoglio autorizzati.

699 Comma modificato dal comma 2 dell’articolo 12, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e, successivamente,
dall’articolo 1, comma 126, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
700 Lettera modificata dal comma 2 dell’articolo 12, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e, successivamente,
dall’articolo 1, comma 126, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
701 Lettera modificata dal comma 2 dell’articolo 12, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e, successivamente,
dall’articolo 1, comma 126, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
702 Lettera modificata dal comma 2 dell’articolo 12, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e, successivamente,
dall’articolo 1, comma 126, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[256]
Art. 200

(Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi)

  1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio della sede secondaria nel territorio della
    Repubblica di un’impresa di assicurazione di uno Stato terzo è sottoposto, a cura della cedente,
    all’autorizzazione preventiva dell’IVASS, secondo la procedura stabilita con regolamento703, con
    provvedimento da pubblicare nel Bollettino.
  2. Il trasferimento può essere effettuato a favore di:
    a) un’impresa avente la sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, a
    condizione che il portafoglio ceduto non sia trasferito ad una sede secondaria situata in uno
    Stato terzo;
    b) un’impresa avente la sede legale in uno Stato terzo, a condizione che il portafoglio ceduto sia
    trasferito ad una sede secondaria della stessa impresa che sia situata nel territorio della
    Repubblica.
  3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l’impresa cessionaria soddisfa le condizioni
    rispettivamente previste all’articolo 198, commi 2 e 3, a seconda che il trasferimento sia
    effettuato a favore di un’impresa con sede legale nel territorio della Repubblica o in quello di
    altri Stati membri.
  4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l’IVASS verifica che la sede secondaria dell’impresa
    cessionaria sia autorizzata all’esercizio delle attività trasferite e disponga, tenuto conto del
    trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di
    Solvibilità di cui all’articolo 45-bis. Se il controllo di solvibilità, relativo alle attività esercitate in
    stabilimento sul territorio della Repubblica, è demandato all’autorità di vigilanza di un altro Stato
    membro dove l’impresa è altresì stabilita, la verifica compete alla medesima autorità, che ne
    rilascia attestazione all’IVASS704
    .
  5. Ai trasferimenti di portafoglio disciplinati dal presente articolo si applica l’articolo 198, comma
    6, sussistendone le condizioni ivi previste.

Art. 201

(Fusione e scissione di imprese di assicurazione)

  1. L’IVASS autorizza, secondo la procedura stabilita con regolamento705, le fusioni e le
    scissioni, alle quali prenda parte almeno un’impresa di assicurazione con sede legale nel
    territorio della Repubblica, quando non contrastino con il criterio di sana e prudente gestione.
    Non si può dare corso all’iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di
    703 Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, in particolare Titolo III, Capo I.
    704 Comma modificato dal comma 3 dell’articolo 12, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e, successivamente,
    dall’articolo 1, comma 127, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    705 Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, in particolare Titolo III, Capo II.

[257]

scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto
se non consti l’autorizzazione dell’IVASS.

  1. Se la fusione è attuata per incorporazione, l’impresa di assicurazione incorporante che ha
    sede legale nel territorio della Repubblica deve dimostrare di disporre, tenuto conto della
    fusione, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità
    di cui all’articolo 45-bis. Se la fusione dà luogo alla costituzione di una nuova impresa con sede
    legale nel territorio della Repubblica, l’impresa deve disporre dell’autorizzazione all’esercizio
    dell’attività assicurativa e dimostrare di possedere, tenuto conto della fusione, i fondi propri
    ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all’articolo 45-
    bis706
    .
  2. La fusione è autorizzata dall’IVASS con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. I
    provvedimenti che concedono o rifiutano l’autorizzazione sono specificamente e
    adeguatamente motivati e sono comunicati alle imprese interessate. Qualora alla fusione
    partecipino imprese di assicurazione aventi la sede legale in altri Stati membri, l’autorizzazione
    non può essere data se non dopo che sia stato acquisito il parere favorevole delle autorità di
    vigilanza di tali Stati.
  3. Se la fusione dà luogo all’incorporazione di un’impresa di assicurazione con sede legale nel
    territorio della Repubblica in un’impresa con sede legale in altro Stato membro o alla
    costituzione di una nuova impresa con sede legale in un altro Stato membro, l’IVASS esprime
    parere favorevole dopo avere verificato che:
    a) l’impresa incorporante, o la nuova impresa di assicurazione, soddisfa le condizioni relative
    all’accesso all’attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;
    b) l’impresa incorporante o la nuova impresa di assicurazione dispongono dei fondi propri
    ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all’articolo 45-bis,
    tenuto conto della fusione707
    .

Il provvedimento dell’IVASS è pubblicato nel Bollettino.

  1. Ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una scissione, si applica
    l’articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.
  2. Per quanto applicabili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 valgono anche per le operazioni di
    scissione.

Art. 202

(Trasferimento del portafoglio, fusione e scissione di imprese di riassicurazione)

  1. Il trasferimento del portafoglio dell’impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio
    della Repubblica e la medesima operazione effettuata dalla sede secondaria di un’impresa con
    sede legale in uno Stato terzo sono sottoposti, a cura della cedente, all’autorizzazione
    706 Comma modificato dal comma 4 dell’articolo 12, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e, successivamente,
    dall’articolo 1, comma 128, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    707 Lettera modificata dal comma 4 dell’articolo 12, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e, successivamente,
    dall’articolo 1, comma 128, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[258]

preventiva dell’IVASS, secondo la procedura stabilita con regolamento708, con provvedimento
da pubblicare nel Bollettino. L’IVASS verifica che l’impresa cessionaria, qualora stabilita nel
territorio della Repubblica, soddisfi le condizioni di accesso e comunque disponga dei fondi
propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all’articolo
66-quater709
.

  1. La fusione e la scissione delle imprese di riassicurazione, alle quali prenda parte almeno
    un’impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, è autorizzata
    secondo le disposizioni di cui all’articolo 201, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi richiamata la
    corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione. Si applica l’articolo 198, comma 6,
    sussistendone le condizioni ivi previste.

Capo IV

COOPERAZIONE CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA DEGLI ALTRI STATI MEMBRI E COMUNICAZIONI ALLA

COMMISSIONE EUROPEA E ALL’AEAP 710

Sezione I

COOPERAZIONE CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA DEGLI ALTRI STATI MEMBRI PER LA VIGILANZA SULLE
IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE E SUGLI INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE, ANCHE A

TITOLO ACCESSORIO, O DI RIASSICURAZIONE711

Art. 203

(Autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività assicurativa).

  1. L’IVASS consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri in merito al
    rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività richiesta da qualsiasi impresa di
    assicurazione o di riassicurazione che si trovi in una delle seguenti condizioni712:
    a) sia controllata da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro
    Stato membro713;
    b) sia controllata da un’impresa che controlla un’altra impresa di assicurazione o di
    riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro714;
    c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un’impresa di
    assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro715
    .
  2. L’IVASS, altresì, consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri
    preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento in merito al rilascio
    dell’autorizzazione ad un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che si trovi in una delle
    seguenti situazioni716:
    708 Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, in particolare articolo 3, comma 2. Regolamento ISVAP n. 33 del 10
    marzo 2010, in particolare Parte III, Titolo VI.
    709 Comma modificato dal comma 5 dell’articolo 12, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e, successivamente,
    dall’articolo 1, comma 129, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    710 Rubrica modificata dall’articolo 1, comma 130, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    711 Sezione modificata dall’articolo 1, comma 36, Decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 68.
    712 Alinea modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
    713 Lettera modificata dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
    714 Lettera modificata dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 13, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
    715 Lettera modificata dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 13, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
    716 Alinea modificato dalla lettera e) del comma 1 dell’articolo 13, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.

[259]

a) sia controllata da una banca o da un’impresa di investimento autorizzata nell’Unione
europea;
b) sia controllata da un’impresa che controlla una banca o un’impresa di investimento
autorizzata nell’Unione europea;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla una banca o un’impresa
di investimento autorizzata nell’Unione europea.

  1. L’IVASS scambia reciprocamente e fornisce alle altre autorità competenti ai sensi delle
    rilevanti disposizioni dell’ordinamento dell’Unione europea sulla vigilanza supplementare delle
    imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario le informazioni utili a valutare l’idoneità
    degli azionisti e la reputazione e l’esperienza dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di
    amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione di un’altra impresa dello stesso gruppo,
    anche ai fini delle verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio dell’attività717
    .

Art. 203-bis

(Cooperazione per l’esercizio della vigilanza sulle società veicolo)

  1. L’IVASS coopera e scambia informazioni con le Autorità di vigilanza degli altri Stati membri al
    fine di verificare i contratti conclusi dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi
    sede nel territorio della Repubblica con società veicolo aventi sede in un altro Stato membro o
    per verificare i contratti conclusi con società veicolo aventi sede nel territorio della Repubblica
    da imprese di assicurazione o di riassicurazione di altri Stati membri718
    .

Art. 204

(Autorizzazione relativa all’assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di

riassicurazione)719

  1. L’IVASS, nei casi in cui é previsto il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 68, opera in
    piena consultazione con le Autorità competenti degli altri Stati membri allorché l’acquisizione o
    la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un acquirente che sia:
    a) una banca, un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione, un’impresa di
    investimento o una società di gestione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della
    direttiva 2009/65/CE autorizzati in un altro Stato membro;
    b) un’impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell’ordinamento
    dell’Unione europea sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un
    conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla lettera a);
    c) una persona, fisica o giuridica, che controlla una delle imprese di cui alla lettera a)720
    .

717 Comma modificato dall’articolo 1, comma 132, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
718 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 133, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
719 Rubrica già modificata dal comma 2 dell’articolo 13, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e modificata
dall’articolo 4, comma 1, lettera aa), del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21.
720 Comma modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera bb), del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21 e
successivamente sostituito dall’articolo 1, comma 134, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[260]

1-bis. L’IVASS scambia con le Autorità competenti tempestivamente tutte le informazioni
essenziali o pertinenti per la valutazione. A tale riguardo, comunica su richiesta tutte le
informazioni pertinenti e, di propria iniziativa, tutte le informazioni essenziali721
.

1-ter. L’IVASS nel provvedimento di autorizzazione indica eventuali pareri o riserve espressi
dall’Autorità competente a vigilare sul potenziale acquirente722
.

Art. 205

(Poteri di indagine in collaborazione con le autorità di altri Stati membri)

  1. L’IVASS può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni
    nei locali delle sedi secondarie delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, operanti in
    regime di stabilimento in un altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini
    dell’esercizio della vigilanza sull’impresa. Prima di procedere all’ispezione l’IVASS informa
    l’autorità di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria, la quale, ove lo richieda, ha
    diritto di parteciparvi723
    .

1-bis. Qualora l’IVASS abbia informato l’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante della
propria intenzione di procedere ad ispezioni nei locali della sede secondaria di cui al primo
comma e all’IVASS non sia di fatto consentito il diritto di effettuarle, può rinviare la questione
all’AEAP ai sensi dell’articolo 19 del regolamento UE n. 1094/2010724
.

  1. L’autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine di un’impresa di assicurazione o di
    riassicurazione che opera nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento può svolgere
    direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali della sede
    secondaria da questa costituita, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell’esercizio della
    vigilanza sull’impresa stessa. Prima di procedere all’ispezione l’autorità di vigilanza informa
    l’IVASS, il quale, ove lo richieda, ha diritto di partecipare all’ispezione stessa725
    .

2-bis. Qualora l’IVASS sia di fatto impossibilitato ad esercitare il diritto di partecipazione di cui al
comma 2, può rinviare la questione all’AEAP ai sensi dell’articolo 19 del regolamento UE n.
1094/2010726
.

Art. 205-bis

(Vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate dalle imprese aventi sede nel territorio della

Repubblica)727

  1. L’IVASS può effettuare, direttamente o attraverso persone appositamente incaricate,
    ispezioni nei locali del fornitore delle attività esternalizzate avente sede in altro Stato membro,
    721 Comma inserito dall’articolo 4, comma 1, lettera cc), del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21.
    722 Comma inserito dall’articolo 4, comma 1, lettera cc), del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21 e
    successivamente rinumerato dall’articolo 1, comma 134, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    723 Comma modificato dalla lettera a) del comma 4 dell’articolo 13, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
    724 Comma inserito dall’articolo 1, comma 135, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    725 Comma modificato dalla lettera b) del comma 4 dell’articolo 13, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e,
    successivamente, dall’articolo 1, comma 135, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    726 Comma inserito dall’articolo 1, comma 135, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    727 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 136, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[261]

dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell’esercizio dell’attività di vigilanza sulle funzioni e
le attività esternalizzate.

  1. Prima di procedere all’ispezione l’IVASS informa l’autorità competente dello Stato membro in
    cui ha sede il fornitore. Nel caso in cui non sia individuabile un’autorità competente, l’informativa
    è fornita all’autorità di vigilanza assicurativa dello stesso Stato membro.
  2. L’IVASS può delegare l’ispezione di cui al comma 1 all’autorità di vigilanza dello Stato
    membro in cui ha sede il fornitore.
  3. Qualora l’IVASS abbia informato l’autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il
    fornitore di servizi della propria intenzione di procedere a un’ispezione nei locali del fornitore ai
    sensi del comma 1 o dell’articolo 30-septies, comma 5, lettera c), e all’IVASS non sia di fatto
    consentito il diritto di effettuarle, l’IVASS può rinviare la questione all’AEAP ai sensi dell’articolo
    19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
  4. L’autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine di un’impresa di assicurazione o di
    riassicurazione, il cui fornitore di attività esternalizzate abbia sede nel territorio della
    Repubblica, può svolgere, direttamente o attraverso persone appositamente incaricate,
    ispezioni nei locali del fornitore, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell’esercizio
    dell’attività di vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate. Prima di procedere all’ispezione
    l’autorità di vigilanza informa l’IVASS. L’IVASS, ove lo richieda, ha diritto di parteciparvi.
  5. L’autorità di vigilanza può delegare l’ispezione di cui al comma 5 all’IVASS.

Art. 205-ter

(Cooperazione per la vigilanza sulle imprese di assicurazione e riassicurazione
e sugli intermediari di assicurazione, anche a titolo accessorio, o di riassicurazione)728

  1. L’IVASS collabora con i soggetti di cui all’articolo 10 e secondo le modalità e alle condizioni
    previste da tale disposizione, al fine di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni, anche con
    riguardo all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa.
  2. Ai fini della iscrizione al registro di cui all’articolo 109 e di quello unico europeo tenuto
    dall’AEAP, l’IVASS e le altre autorità competenti si scambiano, su base regolare, ogni
    informazione riguardante la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111 e
    112 in capo ai distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi.
  3. L’IVASS e le altre autorità competenti si scambiano altresì informazioni riguardo ai distributori
    di prodotti assicurativi e riassicurativi a cui è stata irrogata una misura sanzionatoria di cui al
    Titolo XVlll o un’altra misura di cui ai Titoli IX, XIII, XIV, rilevanti ai fini dell’eventuale adozione di
    un provvedimento diretto alla cancellazione dal registro di cui all’articolo 109, ai sensi
    dell’articolo 113, o dal registro europeo.

Art. 206
(abrogato)
729

728 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 37, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
729 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 137, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 206 disponeva:
“Art. 206
(Assistenza per l’esercizio della vigilanza supplementare)

[262]
Sezione II

COOPERAZIONE PER L’ESERCIZIO DELLA VIGILANZA SUL GRUPPO730

Art. 206-bis

(Collegio delle autorità di vigilanza)731

  1. Per agevolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza sul gruppo, le autorità di vigilanza sulle
    imprese del gruppo costituiscono il Collegio delle autorità di vigilanza, presieduto dall’autorità di
    vigilanza sul gruppo.
  2. Il Collegio delle autorità di vigilanza garantisce che le procedure di cooperazione, di scambio
    delle informazioni e di consultazione fra le autorità di vigilanza del Collegio siano effettivamente
    applicate in conformità al presente titolo al fine di promuovere la convergenza delle rispettive
    decisioni e attività.
  3. Se l’autorità di vigilanza sul gruppo non adempie ai compiti e non assolve ai poteri ad essa
    assegnati dalle disposizioni di cui al presente codice e dalle relative disposizioni di attuazione o
    se i membri del Collegio delle autorità di vigilanza non cooperano nella misura richiesta dai
    commi 1 e 2, ciascuna autorità di vigilanza interessata del gruppo può rinviare la questione
    all’AEAP conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
  4. Fanno parte del Collegio delle autorità di vigilanza l’autorità di vigilanza sul gruppo, le autorità
    di vigilanza degli Stati membri in cui hanno sede le imprese controllate e l’AEAP,
    conformemente all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1094/2010. Al solo fine di agevolare lo
  5. L’ISVAP può chiedere alle autorità competenti di un altro Stato membro di effettuare accertamenti ovvero concordare
    altre modalità per le verifiche necessarie all’esercizio della vigilanza supplementare, se intende acquisire informazioni
    riguardanti un’impresa avente sede legale in un altro Stato membro che sia un’impresa di assicurazione o di
    riassicurazione controllata o partecipata dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a vigilanza
    supplementare, ovvero informazioni che riguardano un’impresa che sia :
    a) un’impresa controllata dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a vigilanza supplementare avente
    sede nel territorio della Repubblica ;
    b) un’impresa controllante l’impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a vigilanza supplementare avente
    sede nel territorio della Repubblica ;
    c) un’impresa controllata da un’impresa controllante l’impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a vigilanza
    supplementare avente sede nel territorio della Repubblica o un’impresa comunque con quest’ultima soggetta a
    direzione unitaria ai sensi dell’articolo 96 .
  6. L’autorità di vigilanza competente di un altro Stato membro può chiedere all’ISVAP di procedere a verifiche ispettive
    presso imprese con sede legale nel territorio della Repubblica comprese nell’area della vigilanza supplementare di
    competenza dell’autorità richiedente. L’ISVAP procede direttamente ovvero può consentire che la verifica sia effettuata
    dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da una società di revisione iscritta all’albo di cui al testo unico
    dell’intermediazione finanziaria, o da un revisore contabile iscritto nel registro previsto dalla legge. Qualora l’autorità
    richiedente non proceda direttamente alla verifica, può prendervi parte. La verifica può riguardare le seguenti imprese:
    a) imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate da un’impresa di assicurazione avente sede
    legale in un altro Stato membro ;
    b) imprese controllate o imprese controllanti di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in un
    altro Stato membro ;
    c) imprese controllate da un’impresa controllante l’impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in
    un altro Stato membro .
  7. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla
    verifica dell’esattezza dei dati e delle informazioni utili per l’esercizio della vigilanza supplementare.
  8. L’ISVAP può concordare con le autorità competenti degli Stati terzi modalità per l’ispezione di succursali di imprese di
    assicurazione e di riassicurazione insediate nei rispettivi territori”.
    730 Sezione inserita dall’articolo 1, comma 138, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    731 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 139, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[263]

scambio di informazioni, partecipano al Collegio delle autorità di vigilanza le autorità di vigilanza
sulle imprese partecipate e sulle sedi secondarie di rilievo.

  1. Alcune attività possono essere svolte da un numero ridotto di autorità di vigilanza qualora ciò
    sia necessario per garantire l’efficienza dell’operato del Collegio.

Art. 206-ter
(Accordi di coordinamento)732

  1. L’istituzione e il funzionamento del Collegio delle autorità di vigilanza è disciplinato da accordi
    di coordinamento conclusi dall’autorità di vigilanza sul gruppo e dalle altre autorità di vigilanza
    interessate. In caso di opinioni divergenti sugli accordi di coordinamento, ciascuna autorità del
    Collegio può rinviare la questione all’AEAP conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE)
    n. 1094/2010.
  2. L’autorità di vigilanza sul gruppo adegua la sua decisione definitiva a quella dell’AEAP e
    trasmette la decisione alle altre autorità di vigilanza sulle società del gruppo interessate.
  3. Gli accordi di coordinamento di cui ai commi 1 e 2 disciplinano:
    a) i processi decisionali di vigilanza di gruppo, con particolare riferimento al modello interno di
    gruppo, alla maggiorazione di capitale a livello di gruppo e all’individuazione dell’autorità di
    vigilanza sul gruppo;
    b) le procedure di consultazione tra le autorità di vigilanza interessate previste dalle disposizioni
    dell’Unione europea.
  4. Fatti salvi i diritti e gli obblighi assegnati all’autorità di vigilanza sul gruppo e alle altre autorità
    di vigilanza sulle imprese del gruppo, gli accordi di coordinamento possono assegnare ulteriori
    compiti alle stesse o all’AEAP, purché tale assegnazione migliori l’efficienza della vigilanza sul
    gruppo e non pregiudichi le attività delle autorità di vigilanza che compongono il Collegio
    rispetto alle loro responsabilità individuali.
  5. Gli accordi di coordinamento possono altresì prevedere procedure per:
    a) la consultazione tra le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo prevista dalle disposizioni
    dell’Unione europea, con particolare riferimento alle disposizioni relative all’ambito di
    applicazione della vigilanza di gruppo e alle disposizioni sul governo societario, alle disposizioni
    relative al calcolo della solvibilità di gruppo, alle disposizioni relative alla vigilanza sulle
    operazioni infragruppo e sulla concentrazione dei rischi di cui al Titolo XV;
    b) la cooperazione con le altre autorità di vigilanza.

Art. 207
(abrogato)
733

732 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 139, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
733 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 140, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 207 disponeva:
“Art. 207
(Scambi di informazioni per l’esercizio della vigilanza supplementare)

  1. Se un’impresa controllata o partecipata da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 210,
    comma 1, ha sede legale in un altro Stato membro, l’ISVAP può chiedere all’autorità di vigilanza dello Stato di origine le
    informazioni necessarie relativamente al trasferimento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità.

[264]
Art. 207-bis

(Collaborazione e scambio informativo tra le autorità di vigilanza)734

  1. Le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo collaborano strettamente, in particolare nei
    casi in cui un’impresa di assicurazione o di riassicurazione si trovi in difficoltà finanziarie.
  2. Le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo si scambiano reciprocamente le informazioni
    necessarie a consentire e agevolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza nell’ambito delle
    proprie competenze, allo scopo di assicurare che dispongano della stessa quantità di
    informazioni pertinenti.
  3. Ai fini di cui al comma 2, le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo si comunicano
    senza indugio ogni informazione pertinente non appena ne entrino in possesso oppure, laddove
    sia richiesto, procedono a uno scambio di informazioni. Le informazioni di cui al presente
    comma comprendono anche le informazioni in merito alle azioni del gruppo e delle autorità di
    vigilanza, nonché le informazioni fornite dal gruppo.
  4. Se un’autorità di vigilanza non ha comunicato informazioni pertinenti oppure è stata respinta
    una richiesta di collaborazione, in particolare per lo scambio di informazioni pertinenti, oppure
    non è stato dato seguito a tale richiesta entro due settimane, le autorità di vigilanza possono
    rinviare la questione all’EIOPA che può agire conformemente ai poteri di cui all’articolo 19 del
    regolamento UE n. 1094/2010.
  5. Qualora la società al vertice del gruppo non abbia fornito entro un termine ragionevole
    all’autorità di vigilanza sul gruppo o ad altre autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo
    informazioni su una società italiana facente parte del gruppo, l’IVASS collabora con l’autorità
    richiedente per l’acquisizione di informazioni dalla società italiana.
  6. Le autorità responsabili della vigilanza sulle singole imprese di assicurazione e di
    riassicurazione appartenenti a un gruppo e l’autorità di vigilanza sul gruppo convocano senza
    indugio una riunione di tutte le autorità di vigilanza partecipanti alla vigilanza di gruppo almeno
    nei seguenti casi, allorché:
    a) vengono a conoscenza di una grave violazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o del
    Requisito Patrimoniale Minimo di una singola impresa di assicurazione o di riassicurazione;
    b) vengono a conoscenza di una grave violazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di
    gruppo calcolato in base a dati consolidati, o del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo
    aggregato in conformità di qualunque metodo di calcolo usato conformemente al Titolo XV,
    Capo I ter;
    c) si verificano o si sono verificate altre circostanze eccezionali.
  7. L’ISVAP fornisce alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri le informazioni alle medesime necessarie per
    verificare che gli elementi costitutivi del margine di solvibilità di imprese di assicurazione o di riassicurazione soggette
    alla vigilanza dell’ISVAP, controllate o partecipate da imprese di assicurazione soggette a vigilanza supplementare da
    parte di tali autorità, possano effettivamente essere resi disponibili per soddisfare la situazione di solvibilità corretta di
    tali imprese.”.
    734 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 141, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[265]
Art. 207-ter

(Consultazione tra autorità di vigilanza)735

  1. Fatti salvi gli articoli 206-bis e 206-ter, 207-septies e 212-bis, le autorità di vigilanza
    interessate, quando una decisione è rilevante per l’espletamento dei compiti di vigilanza di altre
    autorità di vigilanza, prima di adottare tale decisione si consultano nell’ambito del collegio delle
    autorità di vigilanza sui seguenti aspetti:
    a) le modifiche dell’assetto azionario, della struttura organizzativa o decisionale delle imprese di
    assicurazione e di riassicurazione di un gruppo che richiedono l’autorizzazione delle autorità di
    vigilanza;
    b) la decisione sull’estensione del periodo ammesso per il risanamento a norma dell’articolo
    222, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater;
    c) le principali sanzioni e misure eccezionali adottate dalle autorità di vigilanza interessate, ivi
    compresa l’imposizione di una maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità ai sensi
    dell’articolo 47-sexies e l’imposizione di limitazioni nell’uso di un modello interno per il calcolo
    del Requisito Patrimoniale di Solvibilità conformemente agli articoli da 46-bis a 46-
    quinquiesdecies. Nel caso di cui alle lettere b) e c), l’autorità di vigilanza sul gruppo è sempre
    consultata.
  2. In ogni caso le autorità di vigilanza interessate si consultano prima di adottare decisioni
    basate su informazioni ricevute da altre autorità di vigilanza.
  3. Fatti salvi gli articoli 206-bis, 206-ter, 207-septies e 212-bis, un’autorità di vigilanza sulle
    imprese del gruppo può decidere di non consultare le altre autorità di vigilanza in caso di
    urgenza o quando la consultazione rischi di compromettere l’efficacia della decisione, dandone
    tempestiva informativa alle altre autorità di vigilanza interessate.

Art. 207-quater

(Collaborazione con le autorità responsabili per gli enti creditizi e le imprese di investimento)736

  1. Quando un’impresa di assicurazione o di riassicurazione e un ente creditizio o un’impresa di
    investimento, o entrambi sono direttamente o indirettamente legati o hanno un’impresa
    partecipante comune, le autorità di vigilanza sulle società del gruppo e le autorità responsabili
    della vigilanza di tali altre società collaborano strettamente. Fatte salve le loro rispettive
    competenze, tali autorità si scambiano ogni informazione volta a semplificare le proprie funzioni.

Art. 207-quinquies
(Segreto professionale e riservatezza)737

  1. L’IVASS può procedere allo scambio di informazioni con le altre autorità di vigilanza
    interessate e con le altre autorità di vigilanza conformemente alle disposizioni di cui al presente
    Capo.

735 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 141, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
736 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 141, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
737 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 141, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[266]

  1. Le informazioni ricevute nell’ambito dell’esercizio della vigilanza sul gruppo, in particolare le
    informazioni scambiate tra l’IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate o con le altre
    autorità, sono sottoposte al segreto d’ufficio ai sensi degli articoli 10 e 10-bis.

Art. 207-sexies
(Autorità di vigilanza sul gruppo)738

  1. L’IVASS, nel caso in cui sia competente all’esercizio della vigilanza su tutte le imprese di
    assicurazione o di riassicurazione del gruppo, è designata autorità di vigilanza sul gruppo. In tal
    caso l’IVASS è responsabile del coordinamento e dell’esercizio della vigilanza sul gruppo.
  2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 3, l’IVASS esercita le funzioni di autorità di
    vigilanza sul gruppo secondo i seguenti criteri:
    a) se al vertice del gruppo vi è un’impresa di assicurazione o di riassicurazione e l’IVASS ha
    autorizzato tale impresa;
    b) se al vertice del gruppo non vi è un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, l’IVASS è
    considerata autorità di vigilanza sul gruppo sulla base dei seguenti criteri:
    1) nel caso in cui l’IVASS ha autorizzato l’impresa di assicurazione o di riassicurazione la cui
    società controllante sia una società di partecipazione assicurativa o una società di
    partecipazione finanziaria mista;
    2) nel caso in cui l’IVASS ha autorizzato l’impresa di assicurazione o di riassicurazione con
    sede nel territorio della Repubblica, qualora più imprese di assicurazione o di riassicurazione
    del gruppo con sede in diversi Stati membri abbiano come società controllante la stessa società
    di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista e tale società di
    partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista abbia sede nel territorio della
    Repubblica;
    3) nel caso in cui l’IVASS ha autorizzato l’impresa di assicurazione o di riassicurazione con il
    totale dello stato patrimoniale più elevato, qualora al vertice del gruppo vi siano più società di
    partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista con sede in diversi
    Stati membri, in ciascuno dei quali si trova un’impresa di assicurazione o di riassicurazione;
    4) nel caso in cui l’IVASS ha autorizzato l’impresa di assicurazione o di riassicurazione con il
    totale dello stato patrimoniale più elevato, qualora più imprese di assicurazione o di
    riassicurazione del gruppo con sede in diversi Stati membri abbiano come società controllante
    la stessa società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista e
    nessuna di tali imprese sia stata autorizzata nello Stato membro nel quale ha sede la società di
    partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista;
    5) nel caso in cui l’IVASS ha autorizzato l’impresa di assicurazione o di riassicurazione con il
    totale dello stato patrimoniale più elevato, qualora il gruppo non abbia una società controllante,
    o in qualsiasi altro caso diverso da quelli di cui ai numeri da 1) a 4).
  3. Qualora non ricorrano i criteri di cui ai commi 1 e 2, il ruolo di autorità di vigilanza sul gruppo
    è assunto dall’autorità di vigilanza risultata competente applicando i criteri previsti dall’articolo
    247 della direttiva 2009/138/CE.
  4. In casi particolari, l’IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate sulle imprese del gruppo,
    su richiesta di una di esse, possono con decisione congiunta derogare ai criteri fissati ai commi
    738 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 141, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[267]

2 e 3, qualora l’applicazione di tali criteri non sia opportuna, avuto riguardo alla struttura del
gruppo ed all’importanza relativa delle attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione
nei vari Stati membri, e designare un’altra autorità di vigilanza come autorità di vigilanza sul
gruppo. A tal fine, l’IVASS, o altra autorità di vigilanza interessata sulle imprese del gruppo, può
chiedere che sia avviata una discussione sulla possibilità che siano applicati i criteri di cui ai
commi 2 e 3. La discussione si tiene al massimo annualmente.

  1. L’IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate delle imprese sul gruppo, previa
    consultazione del gruppo medesimo, adottano la decisione congiunta di cui al comma 3 entro
    tre mesi dalla richiesta di discussione. L’IVASS trasmette al gruppo la decisione congiunta,
    pienamente motivata.
  2. Durante il periodo di tre mesi di cui al comma 4, ciascuna delle autorità di vigilanza
    interessate sulle imprese appartenenti al gruppo può rinviare la questione all’AEAP,
    conformemente all’articolo 19 del regolamento UE n. 1094/2010. In tal caso, l’IVASS e le
    autorità di vigilanza interessate posticipano la loro decisione congiunta in attesa di una
    decisione eventualmente adottata dall’AEAP, entro un mese dal rinvio, a norma dell’articolo 19,
    paragrafo 3, di tale regolamento, e adeguano la loro decisione congiunta a quella dell’AEAP.
    Tale decisione congiunta è riconosciuta come determinante e applicata dall’IVASS e dalle
    autorità di vigilanza interessate. Il periodo di tre mesi è considerato periodo di conciliazione ai
    sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, di tale regolamento.
  3. Il rinvio all’AEAP di cui al comma 6 non può essere effettuato dopo la scadenza del periodo
    di tre mesi o dopo il raggiungimento di una decisione congiunta. L’autorità di vigilanza sul
    gruppo designata trasmette al gruppo e al collegio delle autorità di vigilanza la decisione
    congiunta pienamente motivata.
  4. In mancanza di una decisione congiunta che deroghi ai criteri di cui al comma 2, l’IVASS
    esercita le funzioni di autorità di vigilanza sul gruppo qualora sia l’autorità di vigilanza
    individuata ai sensi del medesimo comma 2.

Art. 207-septies

(Funzioni dell’IVASS in qualità di Autorità di Vigilanza sul gruppo)739

  1. L’IVASS, in qualità di Autorità di vigilanza sul gruppo:
    a) trasmette all’AEAP le informazioni sul funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza e in
    merito a qualsiasi difficoltà incontrata che possa essere rilevante ai fini dell’esame che l’AEAP
    effettua, almeno ogni tre anni, sul funzionamento operativo dei collegi, al fine di valutarne i livelli
    di convergenza;
    b) trasmette alle autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo e all’AEAP le informazioni
    concernenti il gruppo con riferimento agli stretti legami e alla relazione sulla solvibilità di gruppo
    e alla condizione finanziaria, nonché quelle acquisite ai sensi dell’articolo 214-bis, in particolare
    per quanto concerne la forma giuridica e la struttura di governo societario e organizzativa del
    gruppo;
    c) coordina la raccolta e la diffusione delle informazioni rilevanti o essenziali, anche in situazioni
    di emergenza, e divulga le informazioni importanti per l’esercizio delle funzioni di vigilanza da
    parte delle autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo;
    739 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 141, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[268]

d) pianifica e coordina, in collaborazione con le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo, le
attività di vigilanza sul gruppo, anche in situazioni di emergenza, tramite riunioni regolari
organizzate almeno annualmente o con ogni altro mezzo idoneo, tenendo conto della natura,
della portata e della complessità dei rischi inerenti all’attività di tutte le imprese che
appartengono al gruppo;
e) svolge ulteriori compiti, adotta le misure e decisioni assegnate dalle disposizioni legislative,
regolamentari e dalle norme europee direttamente applicabili, in particolare espleta la
procedura di convalida del modello interno a livello di gruppo e la procedura di autorizzazione
ad applicare il regime di vigilanza sulla solvibilità di gruppo con gestione centralizzata dei rischi.

  1. L’IVASS può invitare le autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede una impresa
    controllante a richiedere alla società controllante ogni informazione pertinente per l’esercizio
    delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1.
  2. Nel caso di informazioni di cui all’articolo 213, commi 2, 3 e 4 , già trasmesse ad un’altra
    autorità di vigilanza, l’IVASS contatta, se possibile, tale autorità per evitare la duplicazione della
    trasmissione delle informazioni alle diverse autorità che partecipano alla vigilanza.

Art. 207-octies

(Cooperazione per l’autorizzazione del modello interno di gruppo)740

  1. Nel caso in cui un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, in qualità di ultima società
    controllante italiana ai sensi dell’articolo 210, comma 2, e le sue imprese partecipate o
    controllate o congiuntamente le imprese partecipate o controllate di una società di
    partecipazione assicurativa, in qualità di ultima società controllante italiana ai sensi dell’articolo
    210, comma 2, abbiano presentato la domanda per ottenere l’autorizzazione a calcolare il
    Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato e il Requisito Patrimoniale di
    Solvibilità delle imprese di assicurazione e riassicurazione appartenenti al gruppo sulla base di
    un modello interno, l’IVASS, in qualità di autorità di vigilanza sul gruppo, e le autorità di
    vigilanza interessate collaborano al fine di decidere se concedere o meno l’autorizzazione
    richiesta, prevedendo altresì eventuali termini e condizioni a cui subordinare la stessa.
  2. La richiesta di autorizzazione all’utilizzo del modello interno, di cui al comma 1, è presentata
    all’IVASS che informa gli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza e presenta loro
    immediatamente la domanda completa.
  3. L’IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate si adoperano per pervenire ad una
    decisione congiunta sulla domanda entro sei mesi dalla ricezione della domanda completa da
    parte dell’IVASS.
  4. Se nel termine di sei mesi di cui al comma 3, una qualunque delle autorità di vigilanza
    interessate rinvia la questione all’AEAP, conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n.
    1094/2010, l’IVASS differisce la sua decisione in attesa della decisione eventualmente adottata
    dall’AEAP, conformemente all’articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento e adegua la propria
    decisione a quella dell’AEAP.
  5. La decisione di cui al comma 4, adottata dall’AEAP entro un mese, è riconosciuta come
    determinante ed è applicata dalle autorità di vigilanza interessate. La questione non può essere
    740 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 141, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[269]

rinviata all’AEAP dopo la scadenza del termine di sei mesi o dopo che è stata adottata una
decisione congiunta. L’IVASS decide in via definitiva se, conformemente all’articolo 41,
paragrafi 2 e 3, e all’articolo 44, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010, la
decisione proposta dal gruppo di esperti è respinta. Tale decisione è riconosciuta come
determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate. Il periodo di sei mesi è
considerato la fase di conciliazione ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del predetto
regolamento.

  1. Se le autorità di vigilanza interessate sono pervenute alla decisione congiunta di cui al
    comma 3, l’IVASS trasmette al richiedente un documento contenente le motivazioni complete.
  2. In mancanza di una decisione congiunta delle autorità di vigilanza interessate entro il termine
    di sei mesi di cui al comma 3, l’IVASS decide autonomamente in merito alla domanda, tenendo
    in debita considerazione eventuali pareri e riserve delle autorità di vigilanza interessate espressi
    nel termine di sei mesi. L’IVASS trasmette un documento contenente la decisione pienamente
    motivata al richiedente e alle altre autorità di vigilanza interessate che la riconoscono come
    determinante e la applicano.
  3. Nell’ipotesi in cui una delle autorità di vigilanza interessate ritenga che il profilo di rischio di
    un’impresa di assicurazione o riassicurazione soggetta alla sua vigilanza si discosti
    significativamente dalle ipotesi sottese al modello interno approvato a livello di gruppo e fino a
    quando l’impresa non affronti adeguatamente le riserve dell’autorità di vigilanza, quest’ultima
    può, nei casi di cui all’articolo 47-sexies, proporre di:
    a) imporre una maggiorazione di capitale rispetto al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di tale
    impresa di assicurazione o di riassicurazione risultante dall’applicazione del predetto modello
    interno;
    b) in circostanze eccezionali in cui la maggiorazione di capitale di cui alla lettera a) risulti
    inappropriata, imporre all’impresa di calcolare il suo Requisito Patrimoniale di solvibilità sulla
    base della formula standard in conformità alle previsioni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezioni I
    e II.
  4. Secondo quanto previsto dall’articolo 47-sexies, comma 1, lettere a) e c), l’autorità di
    vigilanza può imporre una maggiorazione del capitale rispetto al Requisito Patrimoniale di
    Solvibilità di tale impresa di assicurazione o riassicurazione risultante dall’applicazione della
    formula standard. L’autorità di vigilanza comunica le ragioni delle eventuali decisioni, adottate ai
    sensi del presente comma e del comma 10, sia all’impresa di assicurazione o riassicurazione,
    sia agli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza.
  5. L’IVASS, quando non è Autorità di vigilanza sul gruppo ai sensi del comma 1, collabora con
    l’Autorità di vigilanza sul gruppo con sede in altro Stato membro al fine di procedere
    all’autorizzazione del modello interno di gruppo. In ogni caso l’IVASS può avvalersi del potere di
    imporre una maggiorazione di capitale quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 8 e 9.

Sezione III

COMUNICAZIONI ALLA COMMISSIONE EUROPEA E ALL’AEAP741

741 Sezione inserita dall’articolo 1, comma 142, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[270]
Art. 208

(Comunicazioni alla Commissione europea e all’AEAP e alle autorità di vigilanza di altri Stati

membri relativamente ad imprese di Stati membri e di Stati terzi)742

  1. L’IVASS comunica alla Commissione europea, all’AEAP e alle autorità di vigilanza degli altri
    Stati membri:
    a) ogni autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa o riassicurativa rilasciata ad
    un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di nuova costituzione che sia controllata,
    direttamente o indirettamente, da imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede
    legale in uno Stato terzo;
    b) ogni autorizzazione all’acquisizione, da parte di imprese di assicurazione o di riassicurazione
    aventi la sede legale in uno Stato terzo, di partecipazioni di controllo in imprese di assicurazione
    o di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica.
    1-bis. Se l’autorizzazione è stata rilasciata ad un’impresa di assicurazione o di riassicurazione
    che si trovi nella situazione di cui alla lettera a), la struttura dei rapporti di controllo è
    specificamente indicata nella comunicazione che l’IVASS invia alla Commissione europea,
    all’AEAP e alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri.
  2. L’IVASS informa la Commissione europea e l’AEAP delle difficoltà di carattere generale
    eventualmente incontrate dalle imprese e dagli intermediari, anche a titolo accessorio743
    , aventi
    la sede legale nel territorio della Repubblica nell’accesso e nell’esercizio dell’attività in regime di
    stabilimento in uno Stato terzo.

Art. 208-bis

742 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 143, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione precedente
disponeva:
“Art. 208
(Rapporti con la Commissione europea relativamente ad imprese di Stati terzi)

  1. L’ISVAP informa la Commissione europea:
    a) di ogni autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa o riassicurativa rilasciata ad un’impresa di assicurazione o
    di riassicurazione di nuova costituzione che sia controllata, direttamente o indirettamente, da imprese di assicurazione o
    di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo;
    b) di ogni autorizzazione all’acquisizione, da parte di imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale
    in uno Stato terzo, di partecipazioni di controllo in imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale nel
    territorio della Repubblica.
    Se l’autorizzazione è stata rilasciata ad un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che si trovi nella situazione di
    cui alla lettera a), la struttura dei rapporti di controllo è specificamente indicata nella comunicazione che l’ISVAP invia
    alla Commissione europea.
  2. L’ISVAP informa la Commissione europea delle difficoltà incontrate dalle imprese aventi la sede legale nel territorio
    della Repubblica nell’accesso e nell’esercizio dell’attività in regime di stabilimento in uno Stato terzo.
  3. Su decisione della Commissione europea, l’ISVAP sospende le procedure per il rilascio di autorizzazioni ad imprese
    che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, per un periodo massimo di tre mesi. Decorso tale periodo, le
    autorizzazioni sono negate qualora la decisione della Commissione sia prorogata dal Consiglio dell’Unione europea.
  4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso in cui imprese di assicurazione o di riassicurazione di Stati
    terzi, o società dalle medesime controllate ed autorizzate da uno Stato dell’Unione europea, costituiscano una impresa
    di assicurazione o di riassicurazione e nel caso in cui acquisiscano partecipazioni in imprese di assicurazione o di
    riassicurazione autorizzate secondo la legge di uno Stato membro.”.
    743 Comma modificato dall’articolo 1, comma 38, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

[271]

(Comunicazioni relative alla inosservanza delle disposizioni di legge da parte di un’impresa di

assicurazione)744

  1. L’IVASS comunica alla Commissione e all’AEAP il numero e il tipo di casi che hanno
    comportato un rifiuto ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 19, comma 2 e in cui siano state
    adottate le misure di cui al comma 4 dell’articolo 193.

Art. 208-ter

(Cooperazione per l’applicazione delle disposizioni sulla coassicurazione comunitaria)745

  1. L’IVASS collabora con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri e con la Commissione
    europea ai fini di esaminare eventuali difficoltà insorte in relazione ai contratti di
    coassicurazione comunitaria e per verificare che le disposizioni dell’Unione europea siano
    correttamente applicate.

Art. 209

(Comunicazioni alla Commissione europea sulle assicurazioni obbligatorie)

  1. L’IVASS comunica alla Commissione europea le assicurazioni di cui la legge italiana dispone
    l’obbligatorietà, indicando le disposizioni, legislative e di attuazione, vigenti per ciascuna di esse
    e specifica le informazioni che è necessario riportare nel documento che l’impresa di
    assicurazione consegna all’assicurato per l’attestazione dell’avvenuto assolvimento dell’obbligo.

TITOLO XV
VIGILANZA SUL GRUPPO746

CAPO I
VIGILANZA SUL GRUPPO747

Art. 210
(Vigilanza sul gruppo)
748

744 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 144, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
745 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 144, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
746 Rubrica modificata dall’articolo 1, comma 145, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
747 Rubrica modificata dall’articolo 1, comma 146, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
748 Articolo sostituito dal comma 1 dell’articolo 14, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e, successivamente,
dall’articolo 1, comma 147, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione precedente recitava:
“Art. 210
(Ambito di applicazione)

  1. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio
    della Repubblica e che siano controllanti o partecipanti in almeno un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, in
    un’impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui
    all’articolo 217.
  2. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio
    della Repubblica e che siano controllate da una impresa di partecipazione assicurativa, da un’impresa di partecipazione
    finanziaria mista o da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, si
    applicano le disposizioni di cui all’articolo 218.
  3. Per la vigilanza supplementare sulle sedi secondarie che sono istituite nel territorio della Repubblica da imprese di
    assicurazione o di riassicurazione che hanno sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo

[272]

  1. La vigilanza a livello di gruppo si applica, in base a quanto previsto dal presente Titolo e
    secondo le disposizioni stabilite da IVASS con regolamento749:
    a) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della
    Repubblica che siano controllanti o partecipanti in almeno un’impresa di assicurazione o di
    riassicurazione, o in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno
    Stato terzo;
    b) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della
    Repubblica che siano controllate da una società di partecipazione assicurativa o da una società
    di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato
    membro;
    c) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della
    Repubblica che siano controllate da una società di partecipazione assicurativa, una società di
    partecipazione finanziaria mista o da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi
    sede legale in uno Stato terzo;
    d) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della
    Repubblica che siano controllate da una società di partecipazione assicurativa mista;
    e) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della
    Repubblica che controllano una società strumentale;
    f) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della
    Repubblica soggette a direzione unitaria ai sensi dell’articolo 96.
  2. Fatto salvo quanto previsto dai Capi IV-bis e IV-ter, l’IVASS esercita la vigilanza sul gruppo a
    livello dell’ultima società controllante italiana, ovvero l’impresa di assicurazione o di
    riassicurazione, la società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista
    con sede nel territorio della Repubblica che, nell’ambito del gruppo, non è a sua volta
    controllata da una impresa di assicurazione o di riassicurazione, da una società di
    partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista con sede nel
    territorio della Repubblica750
    .
  3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 220-octies, comma 4, nel caso in cui non sussiste
    un’ultima società controllante italiana ai sensi del comma 2, l’IVASS determina le modalità
    applicative della vigilanza sul gruppo, inclusa l’individuazione della società responsabile degli
    adempimenti di cui al presente codice in luogo della ultima società controllante italiana.
  4. Fatto salvo quanto previsto dal presente Titolo, le disposizioni in materia di vigilanza sulle
    imprese di assicurazione o di riassicurazione del presente codice continuano ad applicarsi alle
    stesse.
  5. Ai fini del presente Titolo, le sedi secondarie nel territorio della Repubblica di imprese di
    assicurazione o riassicurazione con sede in uno Stato terzo sono considerate alla stregua di
    imprese di assicurazione o riassicurazione italiane.

218, salvo, per le imprese di assicurazione, che le medesime sedi siano già soggette alla vigilanza complessiva di
solvibilità esercitata dall’autorità di un altro Stato membro.”.
749 Regolamento IVASS n. 22 del 1 giugno 2016.
750 Comma modificato dal comma 11 dell’articolo 3, Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53.

[273]
Articolo 210-bis
(Altre disposizioni applicabili)
751

  1. L’IVASS può individuare, con provvedimenti di carattere generale o specifici, i casi in cui una
    o più disposizioni adottate ai sensi del presente Titolo, in particolare relative alla concentrazione
    dei rischi e alle operazioni infragruppo, non si applicano qualora l’ultima società controllante di
    cui all’articolo 210, comma 2, sia una impresa di assicurazione o riassicurazione, una società di
    partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista soggetta alla
    vigilanza a livello di conglomerato finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.
    142.
  2. L’IVASS può individuare, con provvedimenti di carattere generale o specifici, i casi in cui una
    o più disposizioni adottate ai sensi del presente Titolo non si applicano alla società di
    partecipazione finanziaria mista in quanto soggetta a disposizioni di vigilanza equivalenti, in
    particolare in termini di vigilanza basata sul rischio.
  3. L’IVASS, in qualità di autorità di vigilanza sul gruppo, informa l’ABE e l’AEAP, delle decisioni
    adottate a norma dei commi 1 e 2.
  4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 210-ter, comma 7,
    212-bis, comma 1, lettera c), si applicano alla società di partecipazione finanziaria mista,
    qualora il settore di maggiori dimensioni all’interno del conglomerato finanziario sia quello
    assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. I
    provvedimenti di cui agli articoli 79, comma 3-bis, e 81, commi 2 e 3, l’approvazione di cui
    all’articolo 196, l’autorizzazione di cui all’articolo 68 e la decadenza di cui all’articolo 76 sono
    adottati dall’IVASS d’intesa con Banca d’Italia.
  5. I provvedimenti previsti dal titolo XVI, Capo I, II, IV e VII, nonché le misure di cui all’articolo
    220-novies, nei confronti della società di partecipazione finanziaria mista sono adottati o
    proposti dall’IVASS d’intesa con Banca d’Italia.

Art. 210-ter
(Albo delle società capogruppo)752

  1. L’ultima società controllante italiana, di cui all’articolo 210, comma 2, è iscritta in un apposito
    albo delle società capogruppo italiane tenuto dall’IVASS.
  2. La società capogruppo comunica all’IVASS l’elenco delle imprese di assicurazione o
    riassicurazione e le società strumentali, le società di partecipazione assicurativa e le società di
    partecipazione finanziaria mista controllate intermedie.

751 Articolo inserito dal comma 12 dell’articolo 3, Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53 e successivamente modificato
dall’articolo 1, comma 148, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
752 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 149, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[274]

  1. La società capogruppo comunica all’IVASS l’elenco delle imprese di assicurazione o
    riassicurazione e delle società strumentali partecipate, degli enti creditizi, delle imprese
    d’investimento e degli enti finanziari partecipati o controllati e delle altre società controllate e
    partecipate.
  2. Le società di cui al comma 2 sono iscritte dall’IVASS nell’albo delle società capogruppo.
  3. L’IVASS può procedere d’ufficio all’accertamento dell’esistenza del rapporto di controllo di cui
    al comma 2 e procedere all’iscrizione all’albo della società capogruppo.
  4. La struttura del gruppo deve essere tale da assicurare la sana e prudente gestione del
    gruppo e non ostacolare l’esercizio dei poteri di vigilanza. Fatto salvo quanto previsto
    dall’articolo 79, nel caso in cui per effetto di una acquisizione la struttura del gruppo non
    soddisfa i requisiti di cui al presente comma, l’IVASS può esercitare i poteri di cui agli articoli 79,
    comma 3-bis, e 81.
  5. L’IVASS accerta che lo statuto della società capogruppo non contrasti con la sana e prudente
    gestione del gruppo.
  6. All’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, si applicano le
    disposizioni di cui al Titolo VII, Capo I e III.
  7. Le società di cui ai commi 1 e 2 indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione
    nell’albo.
  8. L’IVASS determina, con regolamento753, gli adempimenti connessi alla tenuta e
    all’aggiornamento dell’albo.

Art. 210-quater

(Esclusione dall’area di vigilanza sul gruppo)754

  1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 216-sexies, comma 1, lettera f), l’IVASS può
    escludere dall’area della vigilanza di gruppo di cui all’articolo 210 la società con sede legale in
    uno Stato terzo in cui sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie.
  2. L’IVASS può escludere una società del gruppo dall’area della vigilanza di gruppo quando
    presenta un interesse trascurabile rispetto alle finalità della vigilanza sul gruppo oppure quando
    è inopportuno o fuorviante considerare tale società rispetto a detti obiettivi.
  3. Le società dello stesso gruppo, che considerate individualmente potrebbero essere escluse
    ai sensi del comma 2, in quanto presentano un interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della
    vigilanza di gruppo, devono essere comunque incluse se, collettivamente considerate,
    presentano un interesse non trascurabile.
  4. Ai fini dell’esclusione di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione ai sensi del comma
    2, l’IVASS consulta le altre autorità di vigilanza interessate prima di adottare una decisione.

753 Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016.
754 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 149, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[275]

  1. Nel caso in cui un’impresa di assicurazione o riassicurazione sia stata esclusa dalla vigilanza
    sul gruppo ai sensi del comma 2, l’autorità di vigilanza dello Stato membro in cui tale impresa è
    situata può chiedere all’ultima società controllante di cui all’articolo 210, comma 2, di fornire
    informazioni che possano facilitare la vigilanza dell’impresa interessata.

Art. 211
(abrogato)
755
Art. 212
(abrogato)
756
Capo II
POTERI DELL’IVASS757

Art. 212-bis
(Poteri dell’IVASS)758

755 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 150, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 211 disponeva:
“Art. 211
(Area della vigilanza supplementare)

  1. Sono incluse nell’area della vigilanza supplementare sull’impresa di assicurazione o di riassicurazione:
    a) le imprese controllate o partecipate dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 210 ;
    b) le imprese controllanti o partecipanti nell’impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 210;
    c) le imprese controllate o partecipate da un’impresa controllante o partecipante in un’impresa di assicurazione o di
    riassicurazione di cui all’articolo 210 o le imprese che sono comunque con questa soggette a direzione unitaria ai sensi
    dell’articolo 96.
  2. Ai fini del presente titolo, si intende per impresa controllante la società che esercita il controllo ai sensi dell’articolo 72,
    commi 1 e 2, lettere a) e b), e per impresa partecipante si intende la società che detiene, direttamente o indirettamente,
    diritti nel capitale di un’altra società, i quali realizzano una situazione di legame durevole con la società partecipata o
    che consentono l’esercizio di un’influenza notevole in virtù di particolari vincoli contrattuali. È altresì impresa
    partecipante l’impresa legata ad un’altra impresa quando sono sottoposte ad una direzione unitaria ovvero quando gli
    organi di amministrazione, direzione e controllo sono composti in maggioranza dalle stesse persone. È in ogni caso
    considerata partecipazione il possesso di almeno il venti per cento del capitale o dei diritti di voto di un’impresa. Nei
    confronti delle imprese di cui all’articolo 210, comma 3, per l’individuazione dei rapporti di controllo e di partecipazione si
    fa riferimento allo stato patrimoniale della sede secondaria redatto secondo quanto previsto dal titolo VIII.
  3. L’ISVAP può, in casi eccezionali, escludere dall’area della vigilanza supplementare le imprese di cui al comma 1, che
    hanno sede legale in uno Stato terzo, qualora sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie
    con gli effetti previsti dal provvedimento di cui all’articolo 219.
  4. L’ISVAP può, con prudente apprezzamento, escludere dall’area della vigilanza supplementare un’impresa di cui al
    comma 1, quando l’impresa presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza supplementare oppure
    quando è inopportuno o fuorviante considerare la situazione finanziaria di tale impresa rispetto allo scopo della vigilanza
    supplementare.”.
    756 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 150, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 212 disponeva:
    “Art. 212
    (Procedure di controllo interno)
  5. Le imprese di cui all’articolo 210 instaurano adeguate procedure di controllo interno, individuando una funzione per la
    produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini dell’esercizio della vigilanza supplementare sull’impresa di
    assicurazione o di riassicurazione.
  6. Le imprese di cui all’articolo 211, comma 1, sono tenute a fornire alla capogruppo le informazioni da questa richieste
    ai fini dell’esercizio della vigilanza supplementare sull’impresa di assicurazione o di riassicurazione o sul gruppo
    assicurativo.”.
    757 Capo sostituito dall’articolo 1, comma 151, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    758 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 151, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[276]

  1. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, l’IVASS esercita le seguenti funzioni:
    a) effettua, secondo le modalità di cui all’articolo 47-quinquies il processo di revisione e
    valutazione prudenziale di cui all’articolo 216-decies e valuta la situazione finanziaria del
    gruppo;
    b) valuta l’osservanza da parte del gruppo delle disposizioni in materia di solvibilità, di
    concentrazione dei rischi e di operazioni infragruppo;
    c) valuta il sistema di governo societario del gruppo ed il possesso dei requisiti di cui all’articolo
    76 da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo
    nelle società controllanti di cui all’articolo 210, comma 2, e dei soggetti in esse responsabili
    delle funzioni fondamentali.

Art. 213
(Vigilanza informativa)759

  1. Le persone fisiche e giuridiche che rientrano nell’ambito della vigilanza sul gruppo, le loro
    società partecipate o controllate e le loro società partecipanti o controllanti scambiano
    informazioni pertinenti ai fini della vigilanza sul gruppo.
  2. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, trasmette all’IVASS con
    le modalità e i termini stabiliti con regolamento760, i dati e le informazioni utili all’esercizio della
    vigilanza sul gruppo.
  3. L’IVASS ha accesso alle informazioni pertinenti ai fini della vigilanza sul gruppo,
    indipendentemente dalla natura della società interessata. Si applicano le disposizioni di cui agli
    articoli 189, comma 1, 190, comma 1.
  4. L’IVASS può rivolgersi direttamente alle società del gruppo, anche avvalendosi della
    collaborazione dell’Autorità di vigilanza dello Stato in cui ha sede la società interessata, per
    ottenere le informazioni necessarie soltanto se dette informazioni sono state richieste all’ultima
    società controllante di cui all’articolo 210, comma 2, e la società non le ha trasmesse entro un
    termine ragionevole.

Art. 214
(Vigilanza ispettiva)761

759 Articolo modificato dalle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 15, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e,
successivamente, dall’articolo 1, comma 151, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione precedente
recitava:
“Art. 213
(Vigilanza informativa)

  1. Le imprese di cui all’articolo 210 trasmettono all’ISVAP, con le modalità ed i termini da esso stabiliti con regolamento,
    i dati e le informazioni utili all’esercizio della vigilanza supplementare sull’impresa di assicurazione o di riassicurazione o
    sul gruppo assicurativo.
  2. Quando le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 210 non forniscono all’ISVAP i dati e le
    informazioni richieste, l’Istituto può rivolgersi direttamente alle imprese incluse nell’area della vigilanza supplementare
    per acquisire con le modalità ed i termini stabiliti ai sensi del comma 1, tali dati e informazioni, ferma restando la
    cooperazione fra le autorità prevista dall’articolo 10”.
    760Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008, in particolare Capo IV, Sezione II; Regolamento IVASS n. 30 del 26
    ottobre 2016.
    761 Articolo modificato dal comma 3 dell’articolo 15, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e, successivamente,
    dall’articolo 1, comma 151, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione precedente recitava:

[277]

  1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni relative alla vigilanza sul gruppo di cui al
    presente Titolo l’IVASS può effettuare ispezioni direttamente o tramite soggetti incaricati, presso
    le società del gruppo.
  2. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di società diverse da quelle di assicurazione e
    riassicurazione sono limitati alla verifica dell’esattezza dei dati e delle informazioni utili per
    l’esercizio della vigilanza sul gruppo.
  3. Se, in casi specifici, l’IVASS intende verificare le informazioni relative ad una società
    appartenente ad un gruppo e avente sede in un altro Stato membro, chiede alle autorità di
    vigilanza dell’altro Stato membro di effettuare detta verifica. Le autorità che ricevono la richiesta
    vi danno seguito nell’ambito delle loro competenze, procedendo direttamente alla verifica o
    consentendo all’IVASS di effettuarla. L’IVASS, nel caso in cui non proceda direttamente alla
    verifica delle informazioni, può chiedere all’Autorità di vigilanza dell’altro Stato membro di
    prendere parte all’attività ispettiva. L’IVASS è informata delle misure adottate.
  4. Qualora nei casi di cui al comma 3 l’IVASS abbia richiesto ad un’altra autorità di vigilanza di
    effettuare una verifica e a tale richiesta non sia stato dato seguito entro due settimane o se non
    possa di fatto esercitare il diritto di partecipare all’attività ispettiva, l’IVASS può rinviare la
    questione all’AEAP e richiederne l’assistenza conformemente all’articolo 19 del regolamento
    (UE) n. 1094/2010.
  5. Nei confronti delle società controllate di cui all’articolo 210-ter, comma 2, e dei titolari di
    partecipazioni nelle medesime società, sono attribuiti all’IVASS i poteri previsti dall’articolo 71.

Art. 214-bis
(Potere di indirizzo)762

  1. L’IVASS, al fine di assicurare una sana e prudente gestione del gruppo ed evitare ostacoli
    all’esercizio dei poteri di vigilanza, può impartire all’ultima società controllante di cui all’articolo
    210, comma 2, con regolamento o con provvedimenti di carattere particolare, disposizioni
    concernenti le società di cui all’articolo 210-ter, comma 2, individualmente o complessivamente
    considerate, aventi ad oggetto il rispetto delle disposizioni relative al sistema di governo
    societario, all’adeguatezza patrimoniale, al contenimento del rischio nelle sue configurazioni,
    “Art. 214
    (Vigilanza ispettiva)
  2. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza supplementare sull’impresa di assicurazione o di
    riassicurazione di cui all’articolo 210, l’ISVAP può effettuare ispezioni, direttamente o tramite soggetti incaricati, presso
    le seguenti imprese, con sede legale nel territorio della Repubblica:
    a) le imprese controllate dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana;
    b) le imprese controllanti l’impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana;
    c) le imprese controllate da un’impresa controllante l’impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana o le imprese
    comunque con quest’ultima soggette a direzione unitaria ai sensi dell’articolo 96.
  3. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza supplementare sull’impresa di assicurazione o di
    riassicurazione di cui all’articolo 210 nei confronti delle imprese di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, ovvero delle
    imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate dall’impresa di assicurazione di cui all’articolo
    210, che hanno la sede legale in un altro Stato membro, si applica l’articolo 206.
  4. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla
    verifica dell’esattezza dei dati e delle informazioni utili per l’esercizio della vigilanza supplementare sull’impresa di
    assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 210.”
    762 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 151, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[278]

alle partecipazioni detenibili, all’informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al
presente comma.

  1. La società controllante adotta i provvedimenti di attuazione delle disposizioni impartite
    dall’IVASS e ne fa osservare l’applicazione nei confronti delle società di cui al comma 1,
    informandone periodicamente l’IVASS.
  2. Gli amministratori delle società di cui al comma 1 sono tenuti a fornire alla società
    controllante la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza assicurativa.

Art. 214-ter

(Valutazione regime di equivalenza di Stati terzi)763

  1. Le valutazioni di equivalenza di cui agli articoli 216-sexies, comma 1, lettera e), e 220-
    septies, comma 1, sono effettuate dall’IVASS in conformità e nei limiti previsti dalle disposizioni
    dell’Unione europea.

Art. 215
(abrogato)
764

Capo III

STRUMENTI DI VIGILANZA SUL GRUPPO765

Art. 215-bis

(Sistema di governo societario di gruppo)766
763 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 151, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
764 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 152, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 215 disponeva:
“Art. 215
(Operazioni infragruppo rilevanti)

  1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica, le sedi
    secondarie istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in
    uno Stato terzo, sono soggette alla vigilanza dell’ISVAP sulle operazioni infragruppo che sono realizzate tra le
    medesime entità e le imprese di cui all’articolo 211, comma 1, o che intercorrono con una persona fisica che controlla o
    detiene una partecipazione nell’impresa di assicurazione o di riassicurazione o in un’impresa inclusa nell’area della
    vigilanza supplementare.
  2. Le operazioni infragruppo soggette a vigilanza in particolare riguardano:
    a) i finanziamenti;
    b) le garanzie, gli impegni e le altre operazioni iscritte nei conti d’ordine;
    c) gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità;
    d) gli investimenti;
    e) le operazioni di riassicurazione e di retrocessione;
    f) gli accordi di ripartizione dei costi.
  3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione instaurano adeguati meccanismi di gestione del rischio e di controllo
    interno, ivi comprese idonee procedure contabili e di segnalazione, per consentire l’accertamento, la quantificazione, il
    monitoraggio e il controllo delle operazioni di cui ai commi 1 e 2. L’ISVAP verifica l’idoneità delle procedure e con
    regolamento dispone prescrizioni generali in merito.
  4. L’ISVAP esercita la vigilanza sulle operazioni di cui ai commi 1 e 2 al fine di accertare che tali operazioni non
    producano effetti negativi per la solvibilità di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o possano arrecare
    pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o agli interessi delle imprese
    di assicurazione cedenti.”.
    765 Rubrica sostituita dall’articolo 1, comma 153, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    766 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 153, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[279]

  1. Il gruppo si dota di un sistema di governo societario coerente con le disposizioni di cui al
    Titolo III, Capo I, Sezione II, e con le relative disposizioni di attuazione dettate dall’IVASS con
    regolamento767
    .
  2. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, è responsabile
    dell’attuazione delle disposizioni in materia di sistema di governo societario di gruppo. Resta
    impregiudicata la responsabilità del consiglio di amministrazione di ciascuna impresa di
    assicurazione o riassicurazione del gruppo relativamente al rispetto delle disposizioni di cui al
    Titolo III, Capo I, Sezione II.
  3. I meccanismi di controllo interno del gruppo includono almeno:
    a) meccanismi adeguati in materia di solvibilità di gruppo che consentano di individuare e
    misurare tutti i rischi sostanziali incorsi e determinare un livello di fondi propri ammissibili
    adeguato ai rischi;
    b) valide procedure di segnalazione e contabili che consentano di sorvegliare e di gestire le
    operazioni infragruppo e la concentrazione di rischi ;
    c) la costituzione di una funzione per la produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini
    dell’esercizio della vigilanza sul gruppo.
  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle società del gruppo in modo coerente.

Art. 215-ter

(Valutazione interna del rischio e della solvibilità del gruppo)768

  1. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, procede alla valutazione
    richiesta dall’articolo 30-ter a livello di gruppo.
  2. Qualora il calcolo della solvibilità a livello di gruppo sia effettuato conformemente al metodo
    del bilancio consolidato di cui agli articoli 216-ter, comma 2, e 216-quinquies, l’ultima società
    controllante italiana fornisce all’IVASS un’analisi adeguata della differenza tra la somma dei
    requisiti patrimoniali di solvibilità di tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione
    partecipate o controllate del gruppo e il requisito patrimoniale consolidato di solvibilità di gruppo.
  3. L’ultima società controllante italiana può, con il parere favorevole dell’IVASS, procedere a
    tutte le valutazioni di cui all’articolo 30-ter a livello del gruppo e a livello di ogni impresa di
    assicurazione o di riassicurazione controllata del gruppo allo stesso tempo, e può redigere un
    documento unico avente ad oggetto tutte le valutazioni.
  4. Ai fini dell’esercizio della facoltà di cui al comma 3, l’IVASS consulta i membri del collegio
    delle autorità di vigilanza e tiene in debito conto i pareri e le riserve da loro espressi.
  5. In caso di valutazione effettuata ai sensi del comma 3, l’ultima società controllante italiana
    presenta contestualmente il documento a tutte le autorità di vigilanza interessate.

767 Regolamento IVASS n. 32 del 9 novembre 2016.
768 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 153, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[280]
Articolo 215-quater

(Vigilanza sulla concentrazione di rischi)769

  1. Le concentrazioni dei rischi a livello di gruppo sono oggetto di vigilanza da parte dell’IVASS
    al fine di accertare che tali concentrazioni non producano effetti negativi sulla solvibilità del
    gruppo o possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a
    prestazioni assicurative o agli interessi delle imprese coinvolte.
  2. L’IVASS individua con regolamento770, avuto riguardo alla significatività delle concentrazioni
    in relazione ai requisiti del capitale di solvibilità, alle riserve tecniche o entrambi, le
    concentrazioni di rischi da assoggettare a comunicazione a intervalli regolari e almeno una volta
    all’anno, fissando, altresì, le modalità e i termini per le comunicazioni stesse. L’IVASS esamina
    le concentrazioni dei rischi con particolare riferimento al possibile rischio di contagio nel gruppo,
    al rischio di conflitto di interessi e al livello o al volume dei rischi.
  3. L’IVASS, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo,
    identifica inoltre, il tipo di concentrazione di rischi che l’ultima società controllante italiana di cui
    all’articolo 210, comma 2, di un determinato gruppo deve segnalare in ogni circostanza. Nel
    definire il tipo di concentrazione di rischi e la soglia di significatività rilevante, l’IVASS e le altre
    autorità di vigilanza interessate tengono conto delle società appartenenti a tale gruppo e della
    sua struttura di gestione dei rischi.
  4. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, instaura, nell’ambito del
    sistema di governo societario di gruppo, adeguati meccanismi di segnalazione e contabili, ai
    sensi dell’articolo 215-bis, comma 3, lettera b), per consentire l’accertamento, la
    quantificazione, il monitoraggio e il controllo sulle concentrazioni dei rischi, nonché la
    tempestiva comunicazione delle informazioni rilevanti alla società di cui al presente comma.
    L’IVASS verifica l’idoneità delle procedure e dispone prescrizioni generali in merito.
  5. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, segnala all’IVASS, ogni
    significativa concentrazione di rischi a livello del gruppo. Nel caso in cui l’ultima società
    controllante non è un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, l’IVASS designa, previa
    consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, la società di
    partecipazione assicurativa, la società di partecipazione finanziaria mista o l’impresa di
    assicurazione o di riassicurazione del gruppo incaricata di trasmettere le informazioni di cui al
    presente comma.

Art. 215-quinquies
(Operazioni infragruppo)771

  1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane sono soggette alla vigilanza
    dell’IVASS sulle operazioni infragruppo, anche realizzate con l’impresa di partecipazione
    assicurativa mista.
  2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione si dotano, nell’ambito del sistema di governo
    societario, di adeguati meccanismi di segnalazione e contabili, per consentire l’accertamento, la
    769 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 153, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    770 Regolamento IVASS n. 30 del 26 ottobre 2016.
    771 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 153, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[281]

quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni di cui al comma 1, secondo le
indicazioni eventualmente fornite dall’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210,
comma 2. L’IVASS verifica l’idoneità delle procedure e dispone prescrizioni generali in merito.

  1. L’IVASS esercita la vigilanza sulle operazioni di cui al comma 1 al fine di accertare che tali
    operazioni non producano effetti negativi sulla solvibilità del gruppo e per la solvibilità delle
    imprese di assicurazione o riassicurazione del gruppo, o possano arrecare pregiudizio agli
    interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o agli interessi delle
    imprese di assicurazione o riassicurazione coinvolte.
    Art. 216

(Comunicazione delle operazioni infragruppo)
772

  1. L’impresa di assicurazione o riassicurazione segnala all’IVASS, ad intervalli regolari e
    almeno una volta l’anno, ogni operazione infragruppo significativa effettuata ai sensi dell’articolo
    215-quinquies, comma 1.
  2. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione segnala all’IVASS con la massima
    tempestività le operazioni infragruppo molto significative 773
    .
  3. L’IVASS individua con regolamento774, avuto riguardo alla tipologia e alla significatività delle
    operazioni, le operazioni da assoggettare a comunicazione fissando, altresì, le modalità e i
    termini per le comunicazioni stesse.
  4. Le comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere effettuate in modo centralizzato
    dall’ultima impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante di cui all’articolo 210,
    comma 2. Nel caso in cui la società controllante non è un’impresa di assicurazione o di
    riassicurazione, l’IVASS designa, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza
    interessate e del gruppo, la società di partecipazione assicurativa, la società di partecipazione
    772 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 153, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione precedente
    recitava:
    “Art. 216
    (Comunicazione delle operazioni rilevanti).
  5. L’ISVAP, avuto riguardo alla tipologia e alla rilevanza economica delle operazioni, individua con regolamento , in
    conformità all’articolo 215, comma 4, le operazioni da assoggettare a comunicazione periodica successiva, con
    cadenza almeno annuale, e quelle da assoggettare ad un regime di comunicazione preventiva fissando, altresì, le
    modalità e i termini per le comunicazioni stesse.
  6. Se risulta che un’operazione soggetta a comunicazione preventiva determina gli effetti negativi di cui all’articolo 215,
    comma 4, o può arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative
    o per gli interessi delle imprese di assicurazione cedenti, l’ISVAP vieta all’impresa, con provvedimento motivato il
    compimento dell’operazione entro il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione.
  7. Se la documentazione prodotta in relazione alla comunicazione preventiva risulta incompleta o insufficiente, l’ISVAP
    richiede i necessari elementi integrativi. In tale ipotesi il termine è interrotto e decorre nuovamente dalla data di
    ricezione della documentazione integrativa. Il termine è invece sospeso se l’ISVAP formula rilievi o chiede ulteriori
    informazioni in relazione all’operazione e continua a decorrere dalla ricezione della documentazione prodotta.
  8. L’ISVAP, qualora accerti che le operazioni soggette a comunicazione periodica successiva o quelle per le quali è
    stata omessa la comunicazione preventiva producono o rischiano di produrre effetti negativi per la solvibilità
    dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione o pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a
    prestazioni assicurative ordina all’impresa di assicurazione o di riassicurazione di porre in atto le misure idonee a
    rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un termine congruo.
    773 Comma modificato dalla lettera a) del comma 2 dell’articolo 16, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e,
    successivamente, dall’articolo 1, comma 153, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    774 Regolamento IVASS n. 30 del 26 ottobre 2016.

[282]

finanziaria mista o l’impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo che può
trasmettere le informazioni in modo centralizzato775
.

  1. L’IVASS, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo,
    identifica inoltre il tipo di operazioni infragruppo che le imprese di assicurazione e di
    riassicurazione appartenenti ad un determinato gruppo devono segnalare in ogni circostanza.
    Nel definire il tipo di operazioni rilevanti, l’IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate
    tengono conto delle società appartenenti a tale gruppo e della sua struttura di gestione dei
    rischi.

Art. 216-bis

(Poteri dell’IVASS sulle operazioni infragruppo)776

  1. Se risulta che un’operazione infragruppo determina o rischia di determinare gli effetti negativi
    di cui all’articolo 215-quinquies, comma 3 o arreca o rischia di arrecare pregiudizio per gli
    interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o per gli interessi
    delle imprese di assicurazione e riassicurazione cedenti, l’IVASS può, secondo le disposizioni
    stabilite con regolamento777:
    a) vietare all’impresa il compimento dell’operazione o imporre condizioni per il suo compimento;
    b) ordinare all’impresa di porre in atto le misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o
    pregiudizievoli, assegnando a tal fine un termine congruo.

Art. 216-ter

(Vigilanza sulla solvibilità di gruppo)778

  1. Il calcolo della solvibilità di gruppo è effettuato secondo le disposizioni stabilite dall’IVASS
    con regolamento779
    .
  2. Il calcolo della solvibilità di gruppo è effettuato dall’ultima società controllante italiana di cui
    all’articolo 210, comma 2, a partire dal bilancio consolidato. La solvibilità di gruppo dell’impresa
    di assicurazione o di riassicurazione controllante è data dalla differenza tra:
    a) i fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, calcolato sulla
    base dei dati consolidati;
    b) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità a livello di gruppo calcolato sulla base dei dati
    consolidati.
  3. Il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità a livello di gruppo e dei fondi propri
    ammissibili per la sua copertura calcolato sulla base dei conti consolidati di cui alle lettere a) e
    b), comma 2, è effettuato secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV, Sezione I e II e di

775 Comma sostituito dalla lettera b) del comma 2 dell’articolo 16, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e,
successivamente, dall’articolo 1, comma 153, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
776 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 153, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
777 Regolamento IVASS n. 30 del 26 ottobre 2016.
778 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 153, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
779 Regolamenti IVASS nn. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 del 22 dicembre 2015, Regolamenti IVASS nn. 25, 26, 27 e 28 del
26 luglio 2016, Regolamento IVASS n. 31 del 9 novembre 2016 e Regolamento IVASS n. 35 del 7 febbraio 2017.

[283]

cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I, II e III, e le disposizioni attuative dettate dall’IVASS con
regolamento, ai sensi del comma 1.

  1. Se l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, è una società di
    partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, la solvibilità di
    gruppo è calcolata a livello di detta società. Ai fini del calcolo, la società controllante è
    considerata alla stregua di un’impresa di assicurazione o riassicurazione per quanto riguarda il
    Requisito Patrimoniale di Solvibilità e i fondi propri ammissibili a copertura del Requisito
    Patrimoniale di Solvibilità.
  2. L’IVASS, previa consultazione delle Autorità di vigilanza interessate e del gruppo, può
    autorizzare l’applicazione ad un determinato gruppo del metodo della deduzione ed
    aggregazione di cui all’articolo 216-sexies, comma 1, lettera b), o della combinazione dello
    stesso con il metodo dei conti consolidati, qualora l’applicazione esclusiva del metodo dei conti
    consolidati risulti inappropriata.

Art. 216-quater
(Frequenza del calcolo)780

  1. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, calcola e comunica
    all’IVASS la situazione di solvibilità di gruppo almeno una volta all’anno. Nel caso in cui la
    società controllante non è un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, l’IVASS designa,
    previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, la società di
    partecipazione assicurativa, la società di partecipazione finanziaria mista o l’impresa di
    assicurazione o di riassicurazione del gruppo incaricata di trasmettere le informazioni relative
    alla solvibilità di gruppo.
  2. L’ultima società controllante italiana monitora su base continuativa il Requisito Patrimoniale
    di Solvibilità di gruppo. Se il profilo di rischio del gruppo si discosta significativamente dalle
    ipotesi sottese all’ultimo Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo comunicato, il Requisito
    Patrimoniale di Solvibilità di gruppo è ricalcolato immediatamente e comunicato all’IVASS.
    Quando vi siano elementi che suggeriscano che il profilo di rischio del gruppo è cambiato
    significativamente dalla data in cui è stato comunicato l’ultimo Requisito Patrimoniale di
    Solvibilità di gruppo, l’IVASS può chiedere che il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo
    sia ricalcolato.

Art. 216-quinquies

(Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato)781

  1. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, assicura la costante
    disponibilità in seno al gruppo di fondi propri ammissibili che siano sempre almeno uguali al
    Requisito Patrimoniale di Solvibilità.
  2. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato è come minimo pari alla somma
    dei seguenti elementi:
    780 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 153, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    781 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 153, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[284]

a) il Requisito Patrimoniale Minimo, di cui all’articolo 47-ter, dell’impresa di assicurazione o di
riassicurazione controllante;
b) la quota proporzionale del Requisito Patrimoniale Minimo delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione controllate o partecipate.

  1. L’importo minimo di cui al comma 2 è coperto da fondi propri di base ammissibili ai sensi
    dell’articolo 44-decies, comma 4. Al fine di determinare se tali fondi propri di base ammissibili
    consentono di coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato minimo, si
    applicano i principi di cui all’articolo 216-sexies, comma 1, lettere a), c), d) e) ed f). Si applica
    l’articolo 222-bis, commi 1 e 2. In tal caso le comunicazioni sono effettuate dall’ultima società
    controllante di cui al comma 2.

Art. 216-sexies

(Calcolo della situazione di solvibilità di gruppo)782

  1. L’IVASS stabilisce con regolamento783 i criteri e le modalità del calcolo della solvibilità di
    gruppo ed in particolare:
    a) le disposizioni relative ai metodi di calcolo della solvibilità di gruppo, in particolare al metodo
    basato sul bilancio consolidato, alla frequenza del calcolo, all’inclusione della quota
    proporzionale, all’eliminazione del doppio computo di fondi propri ammissibili, all’eliminazione
    della creazione infragruppo di capitale, ai criteri di valutazione delle attività e delle passività, ai
    termini e le modalità delle comunicazioni da effettuare periodicamente;
    b) i presupposti e la procedura di autorizzazione per l’utilizzo del metodo della deduzione e
    dell’aggregazione;
    c) il trattamento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate con
    sede in un altro Stato membro, in particolare prevedendo che l’IVASS possa tener conto, in
    relazione all’impresa controllata o partecipata, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e dei
    fondi propri ammissibili a copertura di tale requisito previsti da detto Stato membro;
    d) il trattamento degli enti creditizi, delle imprese di investimento e enti finanziari partecipati o
    controllati;
    e) il trattamento delle società di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista
    intermedie e delle imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate aventi
    sede legale in uno Stato terzo, ai fini dell’inclusione nel calcolo della solvibilità di gruppo; in
    particolare l’IVASS può prevedere che, nel caso in cui l’impresa di assicurazione o di
    riassicurazione controllata o partecipata avente sede legale in uno Stato terzo sia soggetta ad
    un regime di autorizzazione e a requisiti di solvibilità almeno equivalenti, il calcolo, effettuato
    secondo il metodo della deduzione e della aggregazione, tenga conto, per quanto riguarda
    l’impresa in questione, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e dei fondi propri ammissibili a
    copertura di tale requisito previsti dallo Stato terzo;
    f) le modalità di vigilanza della solvibilità di gruppo nel caso di indisponibilità delle informazioni
    relativamente ad una società partecipata o controllata avente sede in uno Stato membro o in
    uno Stato terzo.

Art. 216-septies

782 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 153, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
783 Regolamento IVASS n. 17 del 19 gennaio 2016.

[285]

(Maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato)784

  1. L’IVASS, al fine di determinare se il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato
    riflette adeguatamente il profilo di rischio del gruppo, tiene in particolare considerazione i casi in
    cui le circostanze di cui all’articolo 47-sexies, comma 1, lettera a), b), c), potrebbero verificarsi a
    livello di gruppo, segnatamente qualora:
    a) un rischio specifico esistente a livello di gruppo non sia sufficientemente coperto dalla
    formula standard o dal modello interno utilizzati, in quanto difficile da quantificare;
    b) una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese di assicurazione o
    di riassicurazione partecipate o controllate sia imposta dall’IVASS o dalle autorità di vigilanza
    interessate, conformemente agli articoli 47-sexies e 207-octies, comma 7.
  2. Se il profilo di rischio del gruppo non è adeguatamente riflesso dal Requisito Patrimoniale di
    Solvibilità di gruppo consolidato, l’IVASS, anche a seguito del processo di controllo prudenziale
    degli strumenti di vigilanza sul gruppo, può imporre una maggiorazione del Requisito
    Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato. Si applica l’articolo 47-sexies.

Art. 216-octies

(Informativa all’IVASS ai fini della verifica degli adempimenti sulla vigilanza sul gruppo)785

  1. Al fine di consentire all’IVASS di effettuare il processo di controllo prudenziale a livello di
    gruppo, l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, trasmette
    periodicamente all’IVASS le informazioni necessarie, tenuto conto degli obiettivi di vigilanza di
    cui al presente Titolo, stabilite con regolamento786. Si applica l’articolo 190, commi 1-bis e 1-ter.
  2. L’IVASS può limitare le informazioni di vigilanza da presentare periodicamente con una
    frequenza inferiore a un anno a livello del gruppo se tutte le imprese di assicurazione e di
    riassicurazione all’interno del gruppo beneficiano della limitazione conformemente all’articolo
    47-quater, comma 3, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi
    inerenti all’attività del gruppo. L’IVASS può esonerare dalla presentazione di informazioni su
    base analitica a livello di gruppo se tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione
    all’interno del gruppo beneficiano dell’esenzione conformemente all’articolo 47-quater, comma
    7, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all’attività del
    gruppo e dell’obiettivo della stabilità finanziaria.

Articolo 216-novies

(Informativa sulla solvibilità di gruppo, la condizione finanziaria e la struttura del gruppo)787

  1. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, pubblica una relazione
    annuale sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria a livello di gruppo, secondo i principi di cui
    agli articoli 47-septies, 47-octies, 47-novies e 47-decies.

784 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 153, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
785 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 153, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
786 Regolamento IVASS n. 33 del 6 dicembre 2016.
787 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 153, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[286]

  1. La società controllante può, con il parere favorevole dell’IVASS, presentare un’unica
    relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria contenente i seguenti elementi:
    a) le informazioni a livello del gruppo che devono essere pubblicate conformemente al comma
    1;
    b) le informazioni relative a ciascuna delle imprese controllate del gruppo, informazioni che
    devono essere identificabili singolarmente e pubblicate conformemente agli articoli 47-septies,
    47-octies, 47-novies e 47-decies.
  2. Ai fini dell’esercizio della facoltà di cui al comma 2, l’IVASS consulta i membri del collegio
    delle autorità di vigilanza, e tiene in debito conto i pareri e le riserve da loro espressi.
  3. Se la relazione di cui al comma 2 non contiene le informazioni che l’autorità di vigilanza che
    ha autorizzato una società controllata del gruppo impone a società analoghe di fornire, e se
    questa omissione è sostanziale, l’IVASS può richiedere alla società controllata interessata di
    pubblicare le informazioni complementari necessarie.
  4. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, pubblica annualmente a
    livello di gruppo, le informazioni sulla struttura giuridica e sulla struttura organizzativa e
    gestionale, comprendenti una descrizione di tutte le società controllate, le società partecipate e
    le sedi secondarie di rilievo appartenenti al gruppo.

Art. 216-decies

(Processo di controllo prudenziale degli strumenti di vigilanza sul gruppo)788

  1. L’adempimento degli obblighi in materia di sistema di governo societario, di valutazione
    interna del rischio e della solvibilità del gruppo, di concentrazione dei rischi e di operazioni
    infragruppo, di calcolo della solvibilità di gruppo di cui al presente Capo, sono soggetti al
    processo di controllo prudenziale da parte dell’IVASS.

Capo IV

GESTIONE CENTRALIZZATA DEL RISCHIO789

Art. 217
(abrogato)
790

788 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 153, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
789 Rubrica sostituita dall’articolo 1, comma 155, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Precedentemente recitava
”Verifica solvibilità corretta”
790 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 154, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 217 disponeva:
“Art. 217
(Solvibilità corretta delle imprese di assicurazione)

  1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 210, comma 1, calcolano la situazione di solvibilità
    corretta secondo le disposizioni stabilite dall’ISVAP con regolamento .

[287]
Art. 217-bis

(Gestione centralizzata del rischio: condizioni per la vigilanza sulla solvibilità sul gruppo)791

  1. Le previsioni di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies si applicano all’impresa di
    assicurazione o di riassicurazione controllata da un’impresa di assicurazione o di
    riassicurazione se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:
    a) l’impresa di assicurazione o riassicurazione controllata è inclusa nell’area di vigilanza sul
    gruppo esercitata dall’autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede l’ultima impresa di
    assicurazione o riassicurazione controllante;
    b) le procedure di gestione dei rischi e i meccanismi di controllo interno dell’ultima impresa di
    assicurazione o riassicurazione controllante coprono l’impresa di assicurazione o
    riassicurazione controllata, e le autorità di vigilanza interessate sono soddisfatte in merito alla
    gestione prudente dell’impresa controllata da parte dell’impresa controllante;
    c) l’ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante, secondo quanto previsto
    dall’articolo 215-ter, commi 3 e 4, ha ricevuto parere favorevole in merito alla valutazione
    interna del rischio e della solvibilità del gruppo in modo centralizzato;
    d) l’ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante, secondo quanto previsto
    dall’articolo 216-novies, commi 2 e 3, ha ricevuto parere favorevole in merito alla solvibilità e
    alla condizione finanziaria di gruppo in modo centralizzato;
    e) l’ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante è autorizzata dall’autorità di
    vigilanza, conformemente alla procedura di cui all’articolo 217-ter, ad avvalersi della vigilanza
    sulla solvibilità di gruppo con gestione centralizzata dei rischi.

Art. 217-ter

(Gestione centralizzata del rischio: procedura di autorizzazione)792

  1. La richiesta di autorizzazione all’applicazione della vigilanza sulla solvibilità di gruppo con
    gestione centralizzata dei rischi è presentata all’autorità di vigilanza che ha autorizzato
    l’impresa di assicurazione o riassicurazione controllata. Tale autorità informa gli altri membri del
    collegio delle autorità di vigilanza e presenta loro immediatamente la domanda completa.
  2. Le autorità di vigilanza interessate collaborano nell’ambito del collegio sulla base di una piena
    cooperazione al fine di decidere se concedere o meno l’autorizzazione, stabilendo altresì a quali
  3. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta, fatta salva l’eliminazione della costituzione di capitale frutto di
    operazioni interne al gruppo, non si tiene conto delle imprese controllate ai sensi dell’articolo 2359, primo comma,
    numero 3), del codice civile.
  4. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 210, comma 1, trasmettono all’ISVAP, unitamente al
    bilancio d’esercizio, un prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta alla data di chiusura dell’esercizio al
    quale il bilancio si riferisce secondo il modello di cui all’articolo 219, comma 1, lettera b).
    791 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 155, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    792 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 155, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[288]

altri termini eventualmente subordinarla. Esse si adoperano al massimo per pervenire a una
decisione congiunta sulla domanda entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda
completa da parte di tutte le autorità di vigilanza nell’ambito del collegio delle autorità di
vigilanza.

  1. Se, nel termine di tre mesi di cui al comma 2, una qualunque delle autorità di vigilanza
    interessate rinvia la questione all’AEAP, conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n.
    1094/2010, l’autorità di vigilanza sul gruppo posticipa la propria decisione in attesa della
    decisione eventualmente adottata dall’AEAP a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del
    regolamento (UE) n. 1094/2010 e adegua la propria decisione a quella dell’AEAP.
  2. La decisione di cui al comma 3, adottata dall’AEAP entro un mese, è riconosciuta come
    determinante ed è applicata dalle autorità di vigilanza interessate. La questione non può essere
    rinviata all’AEAP dopo la scadenza del periodo di tre mesi o dopo che è stata raggiunta una
    decisione congiunta. L’autorità di vigilanza sul gruppo decide in via definitiva se,
    conformemente all’articolo 41, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 44, paragrafi 1 e 3, del regolamento
    (UE) n. 1094/2010, la decisione proposta dal gruppo di esperti è respinta. Tale decisione è
    riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate. Il periodo di
    tre mesi è considerato la fase di conciliazione ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del predetto
    regolamento.
  3. Se le autorità di vigilanza interessate sono pervenute alla decisione congiunta di cui al
    comma 2, l’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa controllata trasmette all’impresa
    richiedente la decisione. La decisione congiunta è riconosciuta come determinante e applicata
    dalle autorità di vigilanza interessate.
  4. In mancanza di una decisione congiunta delle autorità di vigilanza interessate entro il termine
    di tre mesi di cui al comma 2, l’autorità di vigilanza sul gruppo decide autonomamente in merito
    alla domanda, tenendo in debita considerazione:
    a) eventuali pareri e riserve delle autorità di vigilanza interessate;
    b) eventuali riserve delle altre autorità di vigilanza nell’ambito del collegio.
  5. La decisione di cui al comma 6 contiene la motivazione di ogni eventuale scostamento
    significativo dalle riserve espresse dalle altre autorità di vigilanza interessate. La decisione è
    trasmessa all’impresa richiedente e alle altre autorità di vigilanza interessate che la riconoscono
    come determinante e la applicano.

Art. 217-quater

(Gestione centralizzata del rischio: determinazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità)793

  1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 207-octies il Requisito Patrimoniale di Solvibilità
    dell’impresa di assicurazione o riassicurazione controllata di cui all’articolo articolo 217-bis è
    calcolato secondo quanto previsto dai commi 2, 4, 5 e 6 del presente articolo.
    Nell’ipotesi in cui il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell’impresa di assicurazione o
    riassicurazione controllata è calcolato sulla base di un modello interno approvato a livello di
    gruppo conformemente all’articolo 207-octies e l’autorità di vigilanza che ha autorizzato
    793 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 155, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[289]

l’impresa di assicurazione o riassicurazione controllata ritiene che il suo profilo di rischio si
discosti significativamente dal predetto modello interno e fino a quando l’impresa non risolve
adeguatamente le riserve dell’autorità di vigilanza, quest’ultima può, nei casi di cui all’articolo
47-sexies, proporre di:
a) fissare una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di tale impresa controllata
risultante dall’applicazione del predetto modello, o,
b) in circostanze eccezionali in cui la maggiorazione di cui alla lettera a) non sarebbe
appropriata, imporre all’impresa di calcolare il suo Requisito Patrimoniale di Solvibilità sulla
base della formula standard.

  1. L’autorità di vigilanza discute le proposte di cui al comma 2 nell’ambito del collegio delle
    autorità di vigilanza e ne comunica le ragioni sia all’impresa di assicurazione o riassicurazione
    controllata sia al collegio delle autorità di vigilanza.
  2. Nell’ipotesi in cui il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell’impresa di assicurazione o
    riassicurazione controllata è calcolato sulla base della formula standard e l’autorità di vigilanza
    che ha autorizzato l’impresa controllata ritiene che il suo profilo di rischio si discosti
    significativamente dalle ipotesi sottese alla formula, e fino a quando l’impresa non risolve
    adeguatamente le riserve dell’autorità di vigilanza, quest’ultima può proporre all’impresa:
    a) in circostanze eccezionali, di sostituire un sottoinsieme di parametri utilizzati nel calcolo della
    formula standard con parametri specifici a tale impresa nel calcolare i moduli del rischio di
    sottoscrizione per l’assicurazione vita, per l’assicurazione danni e per l’assicurazione malattia, a
    norma dell’articolo 45-terdecies, o,
    b) nei casi di cui all’articolo 47-sexies, di fissare una maggiorazione del Requisito Patrimoniale
    di Solvibilità dell’impresa controllata.
  3. L’autorità di vigilanza discute la proposta di cui al comma 4 nell’ambito del collegio delle
    autorità di vigilanza e ne comunica le ragioni sia all’impresa controllata sia al collegio delle
    autorità di vigilanza.
  4. Il collegio delle autorità di vigilanza si adopera al massimo per pervenire ad un accordo sulla
    proposta dell’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa di assicurazione o riassicurazione
    controllata o su eventuali altre misure. Tale accordo è riconosciuto come determinante e
    applicato dalle autorità di vigilanza interessate.
  5. In caso di disaccordo, entro il termine di un mese dalla proposta dell’autorità di vigilanza, una
    delle autorità interessate può rinviare la questione all’AEAP conformemente all’articolo 19 del
    regolamento (UE) n. 1094/2010, affinché decida entro un mese da tale rinvio. La questione non
    può essere rinviata all’AEAP oltre tale termine di un mese o in seguito al raggiungimento di un
    accordo nell’ambito del collegio ai sensi del comma 3.
  6. L’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa di assicurazione o riassicurazione
    controllata posticipa la sua decisione in attesa di una decisione eventualmente adottata
    dall’AEAP conformemente all’articolo 19 del suddetto regolamento e adegua la propria
    decisione a quella dell’AEAP. Tale decisione è riconosciuta come determinante e applicata dalle
    autorità di vigilanza interessate. La decisione è pienamente motivata ed è trasmessa all’impresa
    controllata e al collegio delle autorità di vigilanza.

[290]
Art. 217-quinquies

(Gestione centralizzata del rischio: inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del

Requisito Patrimoniale Minimo)794

  1. In caso di inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e fatto salvo l’articolo 222,
    l’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa di assicurazione o riassicurazione controllata
    trasmette senza indugio al collegio delle autorità di vigilanza il piano di risanamento presentato
    dall’impresa controllata per ristabilire, entro sei mesi dal rilevamento dell’inosservanza del
    Requisito Patrimoniale di Solvibilità, il livello di fondi propri ammissibili o ridurre il proprio profilo
    di rischio al fine di garantire il rispetto del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.
  2. Il collegio delle autorità di vigilanza si adopera al massimo per pervenire ad un accordo sulla
    proposta dell’autorità di vigilanza in merito all’approvazione del piano di risanamento entro
    quattro mesi dalla data in cui è stata rilevata l’inosservanza del Requisito Patrimoniale di
    Solvibilità. In mancanza di tale accordo, l’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa
    controllata decide se approvare il piano di risanamento, tenendo in debita considerazione i
    pareri e le riserve delle altre autorità di vigilanza nell’ambito del collegio delle autorità di
    vigilanza.
  3. Se l’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa controllata individua, a norma
    dell’articolo 220-bis, un deterioramento delle condizioni finanziarie, informa tempestivamente il
    collegio delle autorità di vigilanza in merito alle misure da adottare. Se non ricorre una
    situazione di emergenza, tali misure sono discusse dal collegio delle autorità di vigilanza. Il
    collegio delle autorità di vigilanza si adopera al massimo per pervenire ad un accordo sulle
    misure proposte da adottare entro un mese dalla notifica. In mancanza di tale accordo, l’autorità
    di vigilanza che ha autorizzato l’impresa controllata decide se approvare le misure proposte,
    tenendo in debito conto i pareri e le riserve delle altre autorità di vigilanza nell’ambito del
    collegio delle autorità di vigilanza.
  4. In caso d’inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo e fatto salvo l’articolo 222-bis,
    l’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa di assicurazione o riassicurazione controllata
    trasmette senza indugio al collegio delle autorità di vigilanza il piano di finanziamento a breve
    termine presentato dall’impresa controllata per ristabilire, entro tre mesi dalla data in cui è stata
    rilevata l’inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, il livello di fondi propri ammissibili a
    copertura del Requisito Patrimoniale Minimo o per ridurre il suo profilo di rischio al fine di
    garantire il rispetto del Requisito Patrimoniale Minimo. Il collegio delle autorità di vigilanza è
    altresì informato circa le eventuali misure adottate per garantire il rispetto del Requisito
    Patrimoniale Minimo a livello di impresa controllata.
  5. L’Autorità di vigilanza sull’impresa controllata e l’autorità di vigilanza sul gruppo possono
    rinviare la questione all’AEAP e richiederne l’assistenza conformemente all’articolo 19 del
    regolamento (UE) n. 1094/2010 in caso di disaccordo:
    a) sull’approvazione del piano di risanamento, anche in relazione ad un’eventuale estensione
    del periodo ammesso per il risanamento, entro il periodo di quattro mesi di cui al comma 2; o
    b) sull’approvazione delle misure proposte entro il periodo di un mese di cui al comma 3.
    794 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 155, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[291]

  1. Nelle ipotesi di cui al comma 5, l’AEAP assume la decisione entro un mese da tale rinvio.
  2. La questione non è rinviata all’AEAP:
    a) dopo la scadenza del periodo di quattro mesi o di un mese di cui ai commi 2 e 3;
    b) dopo il raggiungimento di un accordo nell’ambito del collegio ai sensi dei commi 2 o 3;
    c) nelle situazioni di emergenza di cui al comma 3.
  3. Il periodo di quattro mesi e di un mese di cui ai commi 2 e 3 sono considerati periodi di
    conciliazione ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010. L’autorità
    di vigilanza che ha autorizzato l’impresa di assicurazione e riassicurazione controllata posticipa
    la sua decisione in attesa di una decisione eventualmente adottata dall’AEAP conformemente
    all’articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento e adegua la propria decisione a quella
    dell’AEAP. Tale decisione è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di
    vigilanza interessate. La decisione è pienamente motivata ed è trasmessa all’impresa
    controllata e al collegio delle autorità di vigilanza.

Art. 217-sexies

(Gestione centralizzata del rischio: fine delle deroghe per l’impresa controllata)795

  1. Le disposizioni, di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies cessano di essere applicabili
    quando:
    a) la condizione di cui all’articolo 217-bis, comma 1, lettera a), non è più soddisfatta;
    b) la condizione di cui all’articolo 217-bis, comma 1, lettera b), non è più soddisfatta e l’ultima
    impresa di assicurazione o riassicurazione controllante non ne ripristina l’osservanza entro un
    termine adeguato;
    c) le condizioni di cui all’articolo 217-bis, comma 1, lettere c) e d), non sono più soddisfatte.
  2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), se l’autorità di vigilanza del gruppo decide, previa
    consultazione del collegio delle autorità di vigilanza, di non includere più l’impresa di
    assicurazione o riassicurazione controllata nella vigilanza sul gruppo, ne informa
    immediatamente l’autorità di vigilanza interessata e l’ultima impresa controllante.
  3. Ai fini dell’articolo 217-bis, comma 1, lettere b), c) e d), l’ultima impresa di assicurazione o
    riassicurazione controllante ha la responsabilità di assicurare che le condizioni siano soddisfatte
    su base continuativa. In caso di inosservanza, l’impresa controllante informa immediatamente
    l’autorità di vigilanza sul gruppo e l’autorità di vigilanza dell’impresa di assicurazione o
    riassicurazione controllata interessata. L’impresa controllante presenta un piano mirante a
    ripristinare l’osservanza entro un termine adeguato.
  4. Fatto salvo il comma 3, l’autorità di vigilanza sul gruppo verifica con cadenza almeno annuale
    che le condizioni di cui all’articolo 217-bis, comma 1, lettere b), c) e d), continuino ad essere
    soddisfatte. L’autorità di vigilanza sul gruppo procede a tale verifica, anche su richiesta
    dell’autorità di vigilanza interessata, quando quest’ultima abbia serie riserve in merito al rispetto
    continuativo di tali condizioni. Se la verifica evidenzia carenze nell’osservanza di tali condizioni,
    795 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 155, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[292]

l’autorità di vigilanza sul gruppo impone all’impresa controllante di presentare un piano mirante
a ripristinare l’osservanza entro un termine adeguato.

  1. Se l’autorità di vigilanza sul gruppo ritiene, previa consultazione del collegio delle autorità di
    vigilanza, che il piano di cui ai commi 3 e 4 è inadeguato o non è stato attuato entro i termini
    concordati, conclude che le condizioni di cui all’articolo 217-bis, comma 1, lettere b), c) e d), non
    sono più soddisfatte e ne informa immediatamente l’autorità di vigilanza interessata.
  2. Il regime di vigilanza sulla solvibilità di gruppo con gestione centralizzata del rischio, di cui
    agli articoli 217-quater e 217-quinquies, si applica nuovamente se l’impresa controllante
    presenta una nuova domanda e ottiene l’autorizzazione secondo la procedura di cui all’articolo
    217-ter.

Art. 217-septies

(Gestione centralizzata del rischio: imprese di assicurazione o riassicurazione controllate da
una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria

mista)796

  1. Gli articoli 217-bis, 217-ter, 217-quater, 217-quinquies, 217-sexies si applicano alle imprese
    di assicurazione e di riassicurazione controllate da una società di partecipazione assicurativa o
    una società di partecipazione finanziaria mista.
    Art. 218
    (abrogato)
    797
    Art. 219
    (abrogato)
    798

796 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 155, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
797 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 156, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 218 disponeva:
“Art. 218
(Verifica della solvibilità dell’impresa controllante)

  1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 210, comma 2, effettuano una verifica della
    solvibilità dell’impresa controllante secondo le disposizioni stabilite dall’ISVAP con regolamento .
  2. Se un’impresa di partecipazione assicurativa, un’impresa di partecipazione finanziaria mista o un’impresa di
    assicurazione o di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo è a sua volta controllata da una o più imprese di
    partecipazione assicurativa, di partecipazione finanziaria mista, o di assicurazione o di riassicurazione aventi sede
    legale in uno Stato terzo, la verifica della solvibilità della controllante può essere effettuata solo a livello dell’ultima
    impresa controllante che sia un’impresa di partecipazione assicurativa, un’impresa di partecipazione finanziaria mista o
    un’impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo .
  3. L’ISVAP può richiedere, in casi eccezionali, che la verifica di cui al comma 1 sia effettuata a tutti i livelli o a
    determinati livelli intermedi.
  4. Nella verifica di cui al comma 1, vanno incluse tutte le imprese controllate o partecipate dall’impresa di partecipazione
    assicurativa, dall’impresa di partecipazione finanziaria mista, dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione avente
    sede legale in uno Stato terzo.
  5. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 210, comma 2, trasmettono all’ISVAP, unitamente al
    bilancio di esercizio, un prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità della controllante secondo il modello di cui
    all’articolo 219, comma 1, lettera d)”.
    798 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 156, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 219 disponeva:
    “Art. 219
    (Calcolo della situazione di solvibilità corretta)
  6. L’ISVAP disciplina con regolamento:

[293]
Art. 220
(abrogato)
799
Capo IV-bis

SOTTOGRUPPO NAZIONALE CON SOCIETÀ CONTROLLANTE DI STATO MEMBRO800

Art. 220-bis

(Vigilanza sul sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro)801

  1. Se l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, è controllata da
    un’altra impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un’altra società di partecipazione
    assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in un altro Stato membro, l’IVASS
    applica al sottogruppo nazionale con a capo livello l’ultima società controllante italiana le
    disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice, secondo quanto previsto dal
    presente Capo e fatti salvi gli accordi eventualmente conclusi ai sensi del comma 4.
  2. La vigilanza sul sottogruppo di cui al comma 1 è in ogni caso esercitata dall’IVASS, previa
    consultazione dell’ultima società controllante dello Stato membro e dell’autorità di vigilanza a
    livello di gruppo. A tali soggetti l’IVASS riferisce le ragioni della decisione di esercitare la
    vigilanza sul sottogruppo e informa il Collegio delle Autorità di vigilanza ai sensi degli articoli
    207-bis e 207-septies, comma 1, lettera b).
    a) i metodi di calcolo della solvibilità corretta, i criteri di valutazione delle attività e delle passività, i termini e le modalità
    delle comunicazioni da effettuare periodicamente, i casi di esonero dall’obbligo di calcolo della solvibilità corretta per le
    imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate;
    b) il modello del prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta, i criteri applicativi del calcolo della
    solvibilità corretta, l’eliminazione del doppio o plurimo computo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità, il
    trattamento, il trasferimento ed i limiti di utilizzo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità, l’eliminazione della
    costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo;
    c) il trattamento delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie, delle imprese di partecipazione finanziaria
    mista intermedie, delle imprese di assicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo, delle
    imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo ai fini dell’inclusione nel calcolo
    della situazione di solvibilità corretta, determinando agli stessi fini gli effetti derivanti dall’indisponibilità delle informazioni
    relativamente ad imprese controllate o partecipate aventi sede legale in un altro Stato ;
    d) il modello del prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità della società che controlla l’impresa di
    assicurazione o di riassicurazione, i criteri e le modalità di verifica della solvibilità della medesima società, i principi
    generali, i metodi di calcolo, il trattamento dell’impresa controllante ai fini del margine di solvibilità teorico ed i casi di
    esonero dall’obbligo di verifica della solvibilità dell’impresa controllante;
    e) le modalità tecniche per il calcolo della situazione di solvibilità corretta, garantendo la permanenza della sostanziale
    equivalenza tra i metodi di calcolo”.
    799 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 156, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 220 disponeva:
    “Art. 220
    (Accordi per la concessione di esoneri)
  3. Se un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 210, comma 1, è controllata da un’altra impresa
    di assicurazione o da un’impresa di riassicurazione o da un’impresa di partecipazione assicurativa aventi sede legale in
    un altro Stato membro, l’ISVAP può esonerare l’impresa di cui all’articolo 210, comma 1, dall’obbligo di calcolare la
    situazione di solvibilità corretta, se l’Istituto ha concordato con le autorità di vigilanza competenti degli Stati membri
    interessati di attribuire l’esercizio della vigilanza supplementare all’autorità di vigilanza dell’altro Stato membro.
  4. Se un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 210, comma 2, e un’altra impresa di
    assicurazione o di riassicurazione con sede legale in un altro Stato membro sono controllate dalla stessa impresa di
    partecipazione assicurativa o dalla stessa impresa di partecipazione finanziaria mista o dalla stessa impresa di
    assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, l’ISVAP può esonerare l’impresa di
    assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 210, comma 2, dall’obbligo di effettuare la verifica della solvibilità
    della controllante, se l’Istituto ha concordato con le autorità degli altri Stati membri interessati di attribuire l’esercizio
    della vigilanza supplementare all’autorità di vigilanza dell’altro Stato membro”.
    800 Capo inserito dall’articolo 1, comma 157, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    801 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 157, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[294]

  1. L’IVASS può stabilire se e quali disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice
    non applicare al sottogruppo nazionale, anche in base agli accordi di coordinamento conclusi
    con le autorità degli altri Stati membri.
  2. Nel caso in cui sussista un sottogruppo nazionale in un altro Stato membro, l’IVASS può
    concludere accordi di coordinamento con l’autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha
    sede il sottogruppo al fine di stabilire le modalità di esercizio della vigilanza. L’IVASS può
    esercitare la vigilanza sul sottogruppo nazionale italiano di cui al comma 1 secondo quanto
    previsto dall’accordo di coordinamento concluso con l’autorità di vigilanza dello Stato membro
    includendo nell’area di vigilanza anche il sottogruppo dell’altro Stato. In tal caso, l’IVASS spiega
    le ragioni dell’accordo concluso all’ultima società controllante del gruppo con sede in un altro
    Stato membro di cui al comma 1 e all’autorità di vigilanza sul gruppo. L’IVASS informa il collegio
    delle autorità di vigilanza ai sensi degli articoli 207-bis e 207-septies, comma 1, lettera b).

Art. 220-ter

(Disciplina applicabile al sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro)802

  1. La scelta del metodo di calcolo della solvibilità di gruppo di cui all’articolo 216-sexies, comma
    1, lettera a) e b), effettuata dall’autorità di vigilanza sul gruppo a capo del quale vi è un’ultima
    società controllante con sede in un altro Stato membro, è riconosciuta come determinante e
    applicata dall’IVASS.
  2. L’autorizzazione a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo e il Requisito
    Patrimoniale di Solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo sulla
    base di un modello interno, rilasciata dall’autorità di vigilanza sul gruppo a capo del quale vi è
    una ultima società controllante con sede in un altro Stato membro, è riconosciuta come
    determinante e applicata dall’IVASS.
  3. Nel caso di cui al comma 2, se l’IVASS ritiene che il profilo di rischio della società controllante
    italiana di cui all’articolo 210, comma 3, si discosti significativamente dal modello interno
    approvato a livello comunitario, l’IVASS, può decidere, fino a quando tale società non risolve
    adeguatamente le riserve dell’Autorità, di imporre una maggiorazione del Requisito Patrimoniale
    di Solvibilità di gruppo risultante dall’applicazione del predetto modello, o, in circostanze
    eccezionali in cui la maggiorazione del Requisito Patrimoniale non sarebbe opportuna, di
    imporre alla società medesima di calcolare il suo Requisito Patrimoniale di solvibilità di gruppo
    sulla base della formula standard.
  4. L’IVASS indica le ragioni della decisione adottata, ai sensi del comma 3, sia alla società
    controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, che all’autorità di vigilanza sul gruppo.
    L’IVASS informa il Collegio delle autorità di vigilanza ai sensi degli articoli 207-bis e 207-septies,
    comma 1, lettera b).
  5. L’ultima società controllante italiana a capo del sottogruppo nazionale può presentare la
    richiesta di autorizzazione all’applicazione delle disposizioni sulla vigilanza di gruppo con
    gestione centralizzata dei rischi ai sensi dell’articolo 217-ter, in relazione alle proprie imprese di
    assicurazione o riassicurazione controllate, solo se l’IVASS ha deciso di non applicare al
    802 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 157, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[295]

sottogruppo nazionale tutte o parte delle disposizioni sulla vigilanza sulla solvibilità di gruppo di
cui al presente codice ai sensi dell’articolo 220-bis, comma 3.

  1. L’IVASS non applica o cessa di applicare gli strumenti di cui al Capo III del presente Titolo
    nel caso in cui l’ultima società controllante con sede in un altro Stato membro abbia ottenuto
    l’autorizzazione ad applicare le disposizioni sulla vigilanza di gruppo con gestione centralizzata
    del rischio per l’ultima impresa controllante a capo del sottogruppo nazionale.

Capo IV-ter

SOTTOGRUPPO NAZIONALE CON SOCIETÀ CONTROLLANTE DI STATO TERZO803

Art. 220-quater

(Vigilanza sul sottogruppo nazionale con società controllante di Stato terzo)804

  1. Se l’ultima società controllante di cui all’articolo 210, comma 2, è controllata da un’altra
    impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un’altra società di partecipazione assicurativa
    o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato terzo, l’IVASS applica al sottogruppo
    nazionale con a capo l’ultima società controllante italiana le disposizioni sulla vigilanza di
    gruppo di cui al presente codice, secondo quanto previsto dal presente Capo.
  2. L’IVASS può stabilire se e quali disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice
    non applicare al sottogruppo nazionale, valutando anche se le società appartenenti al
    sottogruppo nazionale siano soggette da parte dell’autorità di vigilanza dello Stato terzo a
    disposizioni di vigilanza sul gruppo equivalenti a quelle esercitate sulle imprese di assicurazione
    e di riassicurazione italiane.

Art. 220-quinquies

(Verifica dell’equivalenza del regime di vigilanza sul gruppo)805

  1. Nel caso di cui all’articolo 210, comma 1, lettera c), l’IVASS verifica che le imprese di
    assicurazione e di riassicurazione controllate italiane siano soggette da parte dell’autorità di
    vigilanza dello Stato terzo a disposizioni di vigilanza sul gruppo equivalenti a quelle esercitate
    sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane ai sensi del presente codice.
  2. L’IVASS, procede alla verifica dell’equivalenza del regime ai sensi del comma 1, anche su
    richiesta della società controllante o dell’impresa di assicurazione o riassicurazione italiana
    controllata di cui all’articolo 210, comma 1, lettera c).
  3. L’IVASS è assistita dall’AEAP conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento
    (UE) n. 1094/2010 e consulta le altre autorità di vigilanza interessate prima di adottare una
    decisione sull’equivalenza.
  4. L’IVASS può adottare, in relazione a un determinato Stato terzo, una decisione in
    contraddizione con altre precedentemente adottate nei confronti del medesimo Stato, laddove
    tale decisione sia necessaria per tenere conto di eventuali modifiche di rilievo al regime di

803 Capo inserito dall’articolo 1, comma 157, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
804 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 157, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
805 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 157, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[296]

vigilanza sulle imprese di assicurazione o riassicurazione previsto dal presente codice o dalla
legislazione dello Stato terzo.

  1. Qualora le autorità di vigilanza siano in disaccordo con le decisioni adottate ai sensi dei
    commi 3 e 4, possono rinviare la questione all’AEAP conformemente all’articolo 19 del
    regolamento (UE) n. 1094/2010 entro tre mesi dalla comunicazione della decisione da parte
    dell’autorità di vigilanza incaricata del gruppo. In tal caso l’AEAP può agire conformemente ai
    poteri che le conferisce tale articolo.
  2. Ai fini della applicazione degli articoli 220-septies e 220-octies, rilevano anche le valutazioni
    sull’equivalenza, ancorché temporanea, assunte dalla Commissione europea.

Art. 220-sexies
(Verifica dell’equivalenza: livelli)806

  1. Se la società controllante di cui all’articolo 210, comma 1, lettera c), è una società controllata
    da un’altra società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede
    in uno Stato terzo o da un’altra impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede in uno
    Stato terzo, l’IVASS effettua la verifica dell’equivalenza in merito alla sussistenza di un regime
    di vigilanza sul gruppo, di cui all’articolo 220-septies, a livello dell’ultima società controllante di
    Stato terzo.
  2. L’IVASS, nel caso in cui in base alla verifica di cui al comma 1 sia risultata insussistente
    l’equivalenza del regime di vigilanza sul gruppo, può effettuare una nuova verifica al livello
    inferiore della società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con
    sede in uno Stato terzo o dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede in uno
    Stato terzo, controllante ai sensi dell’articolo 210, comma 1, lettera c), che sia controllata ai
    sensi del comma 1. In tal caso l’IVASS indica le ragioni della propria decisione al gruppo.
  3. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 220-octies.

Art. 220-septies

(Sussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo)807

  1. Nel caso in cui sia stata accertata la sussistenza di un regime di vigilanza sul gruppo
    equivalente, l’IVASS, tenendo conto degli orientamenti e delle decisioni assunte a livello
    comunitario, può non applicare le disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice
    e basarsi sulla vigilanza esercitata dall’Autorità di vigilanza dello Stato terzo conformemente al
    presente Titolo, salvo che, nei casi di sussistenza di un regime di equivalenza temporanea,
    un’impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede in Italia abbia un totale di bilancio

806 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 157, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
807 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 157, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[297]

superiore a quello della società controllante con sede in uno Stato terzo. In tal caso la funzione
di autorità di vigilanza sul gruppo è esercitata dall’IVASS, ai sensi dell’articolo 212-bis.

Art. 220-octies

(Insussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo)808

  1. Nel caso in cui sia stata accertata l’insussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul
    gruppo ovvero non ricorrono le altre condizioni di cui all’articolo 220-septies, si applicano in
    quanto compatibili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate italiane di cui
    all’articolo 210, comma 1, lettera c), gli strumenti di vigilanza sul gruppo di cui al presente
    codice, escluso il regime di solvibilità delle imprese di assicurazione o riassicurazione con
    gestione centralizzata del rischio.
  2. I principi generali e i metodi stabiliti agli articoli di cui al presente Capo, si applicano a livello
    della società controllante di cui all’articolo 210, comma 1, lettera c).
  3. Ai soli fini del calcolo della solvibilità del gruppo, la società controllante di cui all’articolo 210,
    comma 1, lettera c), è considerata alla stregua di un’impresa di assicurazione o di
    riassicurazione soggetta alle condizioni fissate dagli articoli 44-ter,44-quater, 44-quinquies con
    riguardo ai fondi propri ammissibili per il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e all’articolo 216-
    quinquies con riguardo al possesso del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo
    consolidato.
  4. L’IVASS può disporre l’applicazione, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza
    interessate, di metodi ulteriori che assicurino una vigilanza adeguata sulle imprese di
    assicurazione e di riassicurazione italiane appartenenti al gruppo. Tali metodi sono approvati
    dall’autorità di vigilanza del gruppo, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza
    interessate. In particolare, nell’ipotesi in cui non vi sia l’ultima società controllante italiana di cui
    all’articolo 210, comma 2, l’IVASS può esigere, la costituzione di una società di partecipazione
    assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista con sede in Italia o in altro Stato
    membro al fine di applicare la disciplina della vigilanza sul gruppo di cui al presente titolo alle
    imprese del gruppo controllate da tale società di partecipazione assicurativa o di partecipazione
    finanziaria mista.
  5. L’IVASS comunica gli approcci di cui al comma 4, che consentono di conseguire gli obiettivi
    di vigilanza sul gruppo definiti nel presente titolo, alle altre autorità di vigilanza interessate e alla
    Commissione europea.

Capo IV-quater
MISURE CORRETTIVE809
Art. 220-novies
(Misure correttive sul gruppo)810

808 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 157, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
809 Capo inserito dall’articolo 1, comma 157, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
810 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 157, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[298]

  1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 227, se le imprese di assicurazione o di
    riassicurazione del gruppo non rispettano i requisiti di cui al presente Titolo o se i requisiti sono
    rispettati ma la solvibilità è comunque a rischio o se le operazioni infragruppo o le
    concentrazioni dei rischi minacciano la situazione finanziaria delle imprese di assicurazione o di
    riassicurazione, le misure necessarie, incluse quelle previste dall’articolo 188, per rimediare il
    più rapidamente possibile alla situazione sono adottate tempestivamente:
    a) dall’IVASS, in qualità di autorità di vigilanza sul gruppo, nei confronti delle società di
    partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione finanziaria mista controllante ai
    sensi dell’articolo 210, comma 2;
    b) dall’IVASS nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione del gruppo con sede
    legale nel territorio della Repubblica.
  2. Nelle ipotesi in cui le misure di cui al comma 1 devono essere adottate nei confronti di
    società di partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione finanziaria mista con
    sede legale in un altro Stato membro, l’IVASS informa le autorità di vigilanza di tale Stato delle
    conclusioni a cui è pervenuta, al fine di consentire alle stesse l’adozione delle misure
    necessarie e collabora con esse al fine di garantire un’azione efficace di vigilanza.
  3. Nel caso in cui l’impresa di assicurazione o di riassicurazione nei cui confronti devono essere
    prese le misure correttive abbia sede in un altro Stato membro, IVASS, in qualità di autorità di
    vigilanza sul gruppo ai sensi dell’articolo 207-sexies, informa l’autorità di vigilanza in cui ha
    sede l’impresa al fine di consentire alla stessa l’adozione delle misure necessarie e collabora
    con essa al fine di garantire un’azione efficace di vigilanza.

TITOLO XVI

MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE

Capo I
MISURE DI SALVAGUARDIA
Art. 220-decies

(Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie)811

  1. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione si dota di procedure per individuare il
    deterioramento delle proprie condizioni finanziarie e comunica immediatamente all’IVASS il
    deterioramento individuato.

Art. 221

(Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a copertura)

  1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 184, qualora l’impresa di assicurazione o di
    riassicurazione, che ha sede legale nel territorio della Repubblica, non osservi le disposizioni
    sulle riserve tecniche di cui agli articoli 36, 36-bis, 36-ter, 36-quater, 36-quinquies, 36-sexies,
    36-septies, 36-octies, 36-novies e 37 e sulle attività a copertura delle medesime di cui agli
    articoli 37-ter, 38, 41, 42, 42-bis, 43, l’IVASS ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi
    alle norme violate, assegnando un termine congruo per l’attuazione degli adempimenti richiesti,
    811 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 158, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[299]

ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto
a prestazioni assicurative812
.

  1. L’IVASS, nei casi di cui al comma 1, può vietare all’impresa di compiere atti di disposizione
    sui beni esistenti nel territorio della Repubblica e successivamente può consentirne, con
    specifiche autorizzazioni, una disponibilità limitata, comunque informando preventivamente le
    autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l’impresa opera. L’IVASS può inoltre
    chiedere alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l’impresa possiede beni, di
    adottare analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura.
  2. Se l’impresa non ottempera nel termine assegnato all’ordine di cui al comma 1, l’IVASS può:
    a) nominare un commissario con i compiti di cui all’articolo 229 per l’eliminazione delle
    violazioni;
    b) vietare l’assunzione di nuovi affari, per un periodo fino a sei mesi, allo scopo di
    salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o
    gli interessi delle imprese di assicurazione cedenti, con gli effetti di cui all’articolo 167813;
    c) disporre, avuto riguardo alla gravità della violazione, il vincolo sui singoli attivi iscritti nel
    registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità previste dall’articolo 224.
  3. Il divieto di assunzione di nuovi affari è comunicato alle autorità di vigilanza degli altri Stati
    membri nei quali l’impresa opera ed è pubblicato nel bollettino. Il provvedimento viene revocato
    prima del termine, se l’impresa ha eliminato o posto completo rimedio alla violazione contestata.
    La revoca è comunicata alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri ed il relativo
    provvedimento è pubblicato nel bollettino.
    Art. 222

(Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale di Solvibilità)
814

812 Comma modificato dall’articolo 18, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e,
successivamente, dall’articolo 1, comma 159, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
813 Lettera modificata dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 18, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
814 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 160, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione precedente
disponeva:
“Art. 222
(Violazione delle norme sul margine di solvibilità o sulla quota di garanzia)

  1. Qualora l’impresa di assicurazione o di riassicurazione, che ha sede legale nel territorio della Repubblica, non
    disponga del margine di solvibilità nella misura necessaria, l’ISVAP richiede, ai fini della successiva approvazione, la
    presentazione, entro un termine congruo, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli
    altri aventi diritto a prestazioni assicurative, di un piano di risanamento .
  2. Se il margine di solvibilità si riduce al di sotto della quota di garanzia o se la quota non è più costituita in conformità
    alle pertinenti disposizioni di legge o dei provvedimenti di attuazione, l’ISVAP richiede, ai fini della successiva
    approvazione, la presentazione, entro un termine congruo, di un piano di finanziamento a breve termine, nel quale sono
    indicate le misure che l’impresa si propone di adottare per ristabilire la propria situazione finanziaria.
  3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l’ISVAP può vietare all’impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel
    territorio della Repubblica e successivamente può consentirne, con specifiche autorizzazioni, una disponibilità limitata,
    comunque informando preventivamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l’impresa opera. L’ISVAP
    può inoltre chiedere alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l’impresa possiede beni, di adottare
    analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura.
  4. Nei casi di cui al comma 2, l’ISVAP può anche disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle
    riserve tecniche con le modalità previste dall’articolo 224.
  5. Nei confronti dell’impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare sia i rami danni sia i rami vita, che non disponga
    in una delle due gestioni del margine di solvibilità nella misura prescritta per ciascuna delle due gestioni, l’ISVAP può

[300]

  1. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione informa immediatamente l’IVASS non appena
    rilevano che il Requisito Patrimoniale di Solvibilità non è più rispettato o quando vi è il rischio
    che non sia rispettato nei successivi tre mesi.
  2. Entro due mesi dalla rilevazione dell’inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità
    ovvero, in mancanza di comunicazione dell’impresa, su richiesta dell’IVASS, l’impresa di
    assicurazione o di riassicurazione presenta all’IVASS, ai fini dell’approvazione, un piano di
    risanamento fondato su basi realistiche.
    2-bis. L’IVASS impone all’impresa di assicurazione o di riassicurazione di adottare i
    provvedimenti necessari per ristabilire, entro sei mesi dalla rilevazione dell’inosservanza del
    requisito patrimoniale di solvibilità, il livello di fondi propri ammissibili in misura tale da coprire il
    Requisito Patrimoniale di Solvibilità o per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire
    l’osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.
    2-ter. L’IVASS, qualora lo ritenga opportuno, può concedere una proroga di tre mesi.
    2-quater. In presenza di situazioni eccezionalmente avverse aventi ripercussioni, riconosciute
    dall’AEAP, su imprese di assicurazione e riassicurazione che rappresentano una quota
    significativa del mercato o delle aree di attività interessate, l’IVASS può estendere per le
    imprese colpite, se del caso anche in consultazione con il CERS, il periodo fissato al comma 2-
    ter per un periodo di tempo massimo di sette anni, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, ivi
    inclusa la durata media relativa delle riserve tecniche.
    2-quinquies. L’IVASS può chiedere all’AEAP di constatare l’esistenza di situazioni
    eccezionalmente avverse.
    2-sexies. L’IVASS può formulare una richiesta in tal senso se esiste la concreta possibilità che
    talune imprese di assicurazione o di riassicurazione che rappresentano una quota significativa
    del mercato o delle aree di attività interessate non siano in grado di soddisfare uno dei requisiti
    di cui al comma 2 bis. Si è in presenza di situazioni eccezionalmente avverse nel caso in cui la
    situazione finanziaria di talune di dette imprese sia gravemente o negativamente colpita da
    almeno una delle seguenti circostanze:
    a) un crollo dei mercati finanziari che sia imprevisto, brusco e drastico;
    b) un contesto caratterizzato in maniera persistente da tassi di interesse bassi;
    c) un evento catastrofico ad alto impatto.
    2-septies. L’IVASS collabora con l’AEAP nella valutazione sulla persistenza delle condizioni di
    cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies. La cessazione della situazione eccezionalmente avversa è
    dichiarata dall’AEAP, previa consultazione dell’IVASS.

autorizzare il trasferimento di elementi espliciti eccedenti il margine di solvibilità da una gestione all’altra per l’attuazione
dei piani di risanamento o di finanziamento a breve termine.

  1. Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento riguardino una società cooperativa e prevedano un
    aumento di capitale sociale, il limite individuale di sottoscrizione del capitale sociale è elevato sino al triplo. In tal caso,
    ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale, la
    società cooperativa è tenuta ad esibire il provvedimento adottato dall’ISVAP”.

[301]

2-octies. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata presenta ogni tre mesi
all’IVASS una relazione concernente le misure adottate e i progressi realizzati in relazione al
ripristino del livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità
o alla riduzione del suo profilo di rischio al fine di garantire la conformità al requisito stesso.
2-novies. L’estensione di cui al comma 2-quater è revocata se dalla suddetta relazione si evince
che non si sono registrati progressi significativi in relazione al ripristino del livello di fondi propri
ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o alla riduzione del profilo di
rischio al fine di garantire la conformità al requisito stesso tra la data di rilevamento
dell’inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità e la data di presentazione della
relazione sui progressi realizzati.

  1. L’IVASS, in casi eccezionali se ritiene che la situazione finanziaria dell’impresa rischi di
    subire ulteriori deterioramenti, può vietare all’impresa di compiere atti di disposizione sui beni
    esistenti nel territorio della Repubblica e successivamente può consentirne, con specifiche
    autorizzazioni, una disponibilità limitata, comunque informando preventivamente le autorità di
    vigilanza degli altri Stati membri nei quali l’impresa opera. L’IVASS può inoltre chiedere alle
    autorità di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l’impresa possiede beni, di adottare
    analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura.
  2. L’IVASS può anche disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle
    riserve tecniche con le modalità previste dall’articolo 224.
  3. Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento riguardino una società cooperativa
    e prevedano un aumento di capitale sociale, il limite individuale di sottoscrizione del capitale
    sociale è elevato sino al triplo. In tal caso, ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese della
    deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale, la società cooperativa è tenuta ad
    esibire il provvedimento adottato dall’IVASS.
    Art. 222-bis

(Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale Minimo)815

  1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione informano immediatamente l’autorità di
    vigilanza qualora rilevino che il Requisito Patrimoniale Minimo non è più rispettato o quando vi è
    il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi.
  2. Entro un mese dalla rilevazione dell’inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, ovvero,
    in mancanza di comunicazione dell’impresa, su richiesta dell’IVASS, l’impresa di assicurazione
    o di riassicurazione presenta all’IVASS, ai fini dell’approvazione, un piano di finanziamento a
    breve termine fondato su basi realistiche per riportare, entro tre mesi da tale rilevazione, i fondi
    propri di base ammissibili almeno al livello del Requisito Patrimoniale Minimo o per ridurre il
    profilo di rischio al fine di garantire l’osservanza del Requisito Patrimoniale Minimo.
  3. L’IVASS può vietare all’impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio
    della Repubblica e successivamente può consentirne, con specifiche autorizzazioni, una
    disponibilità limitata, comunque informando preventivamente le autorità di vigilanza degli altri
    Stati membri nei quali l’impresa opera. L’IVASS può inoltre chiedere alle autorità di vigilanza
    815 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 162, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[302]

degli altri Stati membri, nei quali l’impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento,
indicando i beni da assoggettare a tale misura.

  1. L’IVASS può anche disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle
    riserve tecniche con le modalità previste dall’articolo 224.
    Art. 222-ter

(Limitazioni alla distribuzione di elementi dei fondi propri)816

  1. Fatte salve le deroghe previste dalle disposizioni dell’Unione Europea direttamente
    applicabili, in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o del requisito minimo
    di solvibilità o se la distribuzione comporta detta inosservanza, l’impresa non opera distribuzioni
    in relazione ad elementi di fondi propri, incluse distribuzioni di utili, fino al momento in cui non
    sia ripristinato il rispetto del requisito e la distribuzione non determini la sua inosservanza.
  2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui l’inosservanza del requisito
    patrimoniale emerga solo dopo la delibera di distribuzione ma prima che alla stessa sia stata
    data esecuzione.

Art. 223
(abrogato)
817
Art. 223-bis

816 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 162, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
817 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 161, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 223 disponeva:
“Art. 223
(Misure di intervento a tutela della solvibilità prospettica dell’impresa di assicurazione)

  1. Al di fuori dei casi di cui all’articolo 222, qualora i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
    assicurative siano a rischio per effetto del deterioramento della posizione finanziaria dell’impresa di assicurazione o
    qualora i diritti delle imprese di assicurazione cedenti siano a rischio per effetto del deterioramento della posizione
    finanziaria dell’impresa di riassicurazione, l’ISVAP può imporre, al fine di garantire che l’impresa sia in grado di
    soddisfare i requisiti di solvibilità nel breve periodo, la costituzione di un margine di solvibilità più elevato, rispetto a
    quello risultante dall’ultimo bilancio approvato, tenuto conto del piano di risanamento finanziario predisposto
    dall’impresa e riferito ai tre esercizi successivi.
  2. L’ISVAP stabilisce, con regolamento , le norme di attuazione che riguardano, in particolare, i dati e le informazioni da
    indicare nel piano di risanamento finanziario, che deve includere, in ogni caso, uno stato patrimoniale ed un conto
    economico per ciascuno degli esercizi considerati, le previsioni relative alla raccolta premi, agli oneri per sinistri liquidati
    e riservati ed alle spese di gestione, la prevedibile situazione di tesoreria, una esposizione relativa ai mezzi finanziari
    destinati alla copertura del margine di solvibilità e delle riserve tecniche ed una esposizione della politica di
    riassicurazione o di retrocessione nel suo complesso e delle forme di copertura riassicurativa maggiormente
    significative.
  3. L’ISVAP, valutata la situazione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, può ridurre il valore di tutti gli
    elementi che rientrano nel margine di solvibilità disponibile e ciò anche nel caso in cui abbiano subito una significativa
    diminuzione del valore di mercato nel periodo successivo alla fine del precedente esercizio.
  4. In caso di rilevanti modifiche al contenuto o alla qualità dei contratti di riassicurazione o di retrocessione rispetto
    all’esercizio precedente ovvero nel caso in cui i contratti di riassicurazione o di retrocessione non prevedano alcun
    trasferimento del rischio o prevedano un trasferimento limitato, l’ISVAP può diminuire il coefficiente di riduzione stabilito
    ai fini del calcolo del margine di solvibilità richiesto.
  5. L’ISVAP non rilascia attestazioni di solvibilità dell’impresa di assicurazione, alla quale ha richiesto il piano di
    risanamento finanziario, fino a quando ritenga che i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
    assicurative siano a rischio.
    5-bis. L’ISVAP non rilascia attestazioni di solvibilità dell’impresa di riassicurazione, alla quale ha richiesto il piano di
    risanamento finanziario, fino a quando ritenga che gli impegni dell’impresa derivanti dai contratti di riassicurazione siano
    a rischio”.

[303]

(Misure di intervento in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie dell’impresa di

assicurazione o di riassicurazione)818

  1. Fatti salvi gli articoli 222 e 222-bis, se la solvibilità dell’impresa continua a deteriorarsi,
    l’IVASS può adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare gli interessi dei contraenti in
    caso di contratti di assicurazione o il rispetto degli obblighi derivanti da contratti di
    riassicurazione. Tali misure sono proporzionate e riflettono il livello e la durata del
    deterioramento della solvibilità dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Art. 223-ter

(Piano di risanamento e piano di finanziamento)819

  1. L’IVASS stabilisce, con regolamento, le norme di attuazione che riguardano, in particolare, i
    dati e le informazioni da indicare nel piano di risanamento di cui all’articolo 222 e nel piano di
    finanziamento di cui all’articolo 222-bis i quali devono includere, in ogni caso, almeno le
    seguenti indicazioni:
    a) le previsioni relative alle spese di gestione, in particolare le spese generali correnti e le
    provvigioni;
    b) le previsioni di entrata e di spesa, sia per le operazioni dirette e per le operazioni di
    riassicurazione attiva sia per le operazioni di riassicurazione passiva;
    c) le previsioni di bilancio;
    d) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura delle riserve tecniche, del
    requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo;
    e) la politica di riassicurazione nel suo complesso.
  2. L’IVASS, valutata la situazione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, può ridurre
    il valore di tutti gli elementi che rientrano nel Requisito Patrimoniale di Solvibilità e ciò anche nel
    caso in cui abbiano subito una significativa diminuzione del valore di mercato nel periodo
    successivo alla fine del precedente esercizio.
  3. L’IVASS non rilascia attestazioni di solvibilità dell’impresa di assicurazione o di
    riassicurazione, alla quale ha richiesto ai sensi del comma 1 il piano di risanamento finanziario
    di cui all’articolo 222, comma 2, o un piano di finanziamento di cui all’articolo 222-bis, comma 2,
    fino a quando ritenga che i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
    assicurative o gli impegni contrattuali dell’impresa di riassicurazione siano a rischio.

Art. 224

(Procedura di apposizione del vincolo sulle attività patrimoniali)

  1. Quando il vincolo riguardi beni immobili, l’IVASS ordina alla conservatoria dei registri
    immobiliari l’iscrizione di ipoteca, a favore dei crediti di assicurazione o di riassicurazione, sui
    beni immobili e sui diritti immobiliari di godimento dell’impresa di assicurazione e di
    riassicurazione che sono localizzati nel territorio della Repubblica.

818 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 162, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
819 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 162, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[304]

  1. L’IVASS può ordinare l’apposizione del vincolo su ogni altro attivo, diverso da quelli di cui al
    comma 1, nelle forme previste dalla legge per ciascun tipo di beni o di diritti. Le autorità ed i
    soggetti cui compete l’esecuzione del provvedimento sono tenuti al compimento degli atti e
    delle operazioni necessarie per rendere effettivo ed opponibile ai terzi il vincolo ordinato
    dall’IVASS.
  2. Dei provvedimenti adottati è data comunicazione alle autorità di vigilanza degli altri Stati
    membri nei quali l’impresa di assicurazione o di riassicurazione opera o possiede beni820
    .

Art. 225

(Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell’autorizzazione)

  1. In caso di revoca parziale dell’autorizzazione l’IVASS, per salvaguardare gli interessi degli
    assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, delle imprese di assicurazione
    cedenti e dei lavoratori dipendenti, può vietare all’impresa di assicurazione o di riassicurazione
    che ha sede nel territorio della Repubblica di compiere atti di disposizione sui propri beni,
    qualora tale provvedimento non sia già stato adottato ai sensi degli articoli 221, 222, 222-bis821
    .
  2. L’IVASS può altresì disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle
    riserve tecniche con le modalità previste dall’articolo 224.
  3. Dei provvedimenti adottati ai sensi del commi 1 e 2 è data comunicazione alle autorità di
    vigilanza degli altri Stati membri nei quali l’impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorità
    può essere richiesto di adottare misure analoghe, cooperando nell’adozione di ogni
    provvedimento idoneo a salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a
    prestazioni assicurative.

Art. 226

(Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi)822
820 Articolo modificato dal comma 4 dell’articolo 18, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
821 Comma modificato dal comma 5 dell’articolo 18, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e, successivamente,
dall’articolo 1, comma 163, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
822 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 164, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione precedente
recitava:
“Art. 226
(Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi)

  1. L’ISVAP vieta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, che hanno sede legale in altri Stati membri e che
    operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento e di prestazione di servizi, di compiere atti di
    disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica, quando ciò sia richiesto dalle autorità di vigilanza dei
    rispettivi Stati membri d’origine e siano indicati gli attivi che devono costituire oggetto di tale misura. A richiesta delle
    medesime autorità, l’ISVAP adotta altresì i provvedimenti di vincolo delle singole attività patrimoniali a copertura delle
    riserve tecniche con le modalità di cui all’articolo 224.
  2. L’ISVAP applica le disposizioni di cui al presente capo nei confronti delle imprese di assicurazione e di
    riassicurazione, che hanno sede legale in Stati terzi in caso di violazione posta in essere dalla sede secondaria stabilita
    nel territorio della Repubblica.
  3. Se la violazione riguarda le disposizioni sul margine di solvibilità ed è posta in essere da un’impresa di assicurazione
    o di riassicurazione extracomunitaria che sia stabilita, oltre che nel territorio della Repubblica, anche in altri Stati membri
    e che sia vigilata dall’ISVAP anche per le attività effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli altri Stati membri,
    l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 222 spetta all’ISVAP. Dei provvedimenti adottati è data comunicazione
    alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l’impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorità può
    essere richiesto di adottare misure analoghe, cooperando nell’adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare
    gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

[305]

  1. Se le autorità di vigilanza dei rispettivi Stati membri d’origine hanno adottato le misure
    corrispondenti a quelle previste dagli articoli 221, 222, 222-bis, 225, 240 e 242 l’IVASS vieta
    alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, che hanno sede legale in altri Stati membri e
    che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento e di prestazione di servizi,
    di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica, quando ciò sia
    richiesto dalle autorità di vigilanza dei rispettivi Stati membri d’origine e siano indicati gli attivi
    che devono costituire oggetto di tale misura. A richiesta delle medesime autorità, l’IVASS adotta
    altresì i provvedimenti di vincolo delle singole attività patrimoniali a copertura delle riserve
    tecniche con le modalità di cui all’articolo 224.
  2. L’IVASS applica le disposizioni di cui al presente capo nei confronti delle imprese di
    assicurazione e di riassicurazione, che hanno sede legale in Stati terzi in caso di violazione
    posta in essere dalla sede secondaria stabilita nel territorio della Repubblica.
  3. Se la violazione riguarda le disposizioni sul requisito patrimoniale di solvibilità ed è posta in
    essere da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un Paese terzo che sia stabilita,
    oltre che nel territorio della Repubblica, anche in altri Stati membri e che sia vigilata dall’IVASS
    anche per le attività effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli altri Stati membri, l’adozione
    dei provvedimenti di cui agli articoli 221, 222, 222-bis, 224 e 225 spetta all’IVASS, ad eccezione
    dei casi in cui il controllo di solvibilità venga demandato ad altra Autorità ai sensi dell’articolo 51,
    comma 3. Dei provvedimenti adottati è data comunicazione alle autorità di vigilanza degli altri
    Stati membri nei quali l’impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorità può essere richiesto
    di adottare misure analoghe, cooperando nell’adozione di ogni provvedimento idoneo a
    salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
  4. Nel caso di cui al comma 3, se lo stato di solvibilità per il complesso delle attività esercitate
    dalle sedi secondarie dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un Paese terzo è
    sottoposto al controllo esclusivo dell’autorità di vigilanza di un altro Stato membro, per
    l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 224 sui beni posseduti dall’impresa nel territorio
    della Repubblica la medesima autorità può avvalersi della cooperazione dell’IVASS823
    .

Art. 226-bis

(Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie di gruppo)824

  1. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, si dota di procedure per
    individuare il deterioramento delle condizioni del gruppo finanziarie e comunica
    immediatamente all’IVASS il deterioramento individuato.
  2. Nel caso di cui al comma 3, se lo stato di solvibilità per il complesso delle attività esercitate dalle sedi secondarie
    dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione extracomunitaria è sottoposto al controllo esclusivo dell’autorità di
    vigilanza di un altro Stato membro, per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 224 sui beni posseduti dall’impresa
    nel territorio della Repubblica la medesima autorità può avvalersi della cooperazione dell’ISVAP”.
    823 Articolo modificato dal comma 6 dell’articolo 18, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e, successivamente,
    dall’articolo 1, comma 164, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    824 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 165, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[306]
Art. 227

(Misure in caso di verifica della situazione di solvibilità di gruppo)
825

  1. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, informa immediatamente
    l’IVASS non appena rileva che il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo non è più
    rispettato o quando vi è il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi.
  2. Entro due mesi dalla rilevazione dell’inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di
    gruppo ovvero, in mancanza di comunicazione della società, su richiesta dell’IVASS, la società
    di cui al comma 1 presenta all’IVASS, ai fini dell’approvazione, un piano di risanamento fondato
    su basi realistiche.
  3. L’IVASS impone alla società di cui al comma 1 di adottare i provvedimenti necessari per
    ristabilire, entro sei mesi dalla rilevazione dell’inosservanza del requisito patrimoniale di
    solvibilità di gruppo, il livello di fondi propri ammissibili in misura tale da coprire il requisito
    patrimoniale di solvibilità di gruppo o per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire
    l’osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo.
  4. L’IVASS, qualora lo ritenga opportuno, può concedere una proroga di tre mesi.
  5. In presenza delle situazioni eccezionalmente avverse aventi ripercussioni, riconosciute
    dall’AEAP ai sensi dell’articolo 222, comma 2-quater, su imprese di assicurazione e
    riassicurazione che rappresentano una quota significativa del mercato o delle aree di attività
    interessate, l’IVASS può estendere per il gruppo coinvolto, se del caso anche in consultazione
    con il CERS, il periodo fissato al comma 4 per un periodo di tempo massimo di sette anni,
    tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, ivi inclusa la durata media relativa delle riserve tecniche.
    Si applica l’articolo 222, commi 2-octies e 2-novies.

825 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 166, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione precedente
recitava:
“Art. 227
(Misure in caso di situazione di solvibilità corretta negativa)

  1. Quando il calcolo della situazione di solvibilità corretta di cui all’articolo 217 evidenzia un risultato negativo, l’ISVAP
    richiede all’impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 210, comma 1, di presentare, entro un termine
    congruo, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
    assicurative, un piano di intervento che identifichi le cause della deficienza ed illustri le iniziative che l’impresa si
    impegna a realizzare, entro un termine di esecuzione prestabilito, per ripristinare la situazione di solvibilità corretta e per
    garantire la solvibilità futura .
  2. L’impresa tiene conto di eventuali piani di risanamento o di finanziamento a breve termine presentati da imprese di
    assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate .
  3. L’ISVAP, ai fini dell’approvazione, può indicare le misure integrative o correttive del piano atte a ripristinare la
    situazione di solvibilità corretta.
  4. L’ISVAP, se valuta gravemente deficitaria la situazione di solvibilità corretta, richiede all’impresa di cui all’articolo 210,
    comma 1, immediati interventi atti a eliminare o ridurre la deficienza della situazione di solvibilità corretta.
  5. Nei casi di cui ai commi 1 e 4, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 222, commi 3 e 4.
  6. Se risultano gravi violazioni delle disposizioni legislative e amministrative sulla vigilanza supplementare o se, all’esito
    dell’intervento richiesto dall’ISVAP, permane una situazione di solvibilità corretta gravemente deficitaria nei confronti
    dell’impresa di cui al comma 1, possono essere disposte le misure di risanamento di cui al capo II”.

[307]
Art. 228
(abrogato)
826

Capo II
MISURE DI RISANAMENTO
Art. 229

(Commissario per il compimento di singoli atti)

  1. L’IVASS, nel caso di grave inosservanza delle disposizioni di legge e dei relativi
    provvedimenti di attuazione, può disporre la nomina di un commissario per il compimento di
    singoli atti che siano necessari per rendere la gestione dell’impresa di assicurazione o di
    riassicurazione conforme a legge827
    .
  2. Il provvedimento, può essere disposto decorso inutilmente il termine contestualmente
    assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti828
    .
  3. Si applicano, in quanto compatibili, il comma 1 dell’articolo 232, i commi 2, 3 e 4 dell’articolo
    233, il comma 1 dell’articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 237.

Art. 230

(Commissario per la gestione provvisoria)

  1. L’IVASS può disporre, quando ricorrono i presupposti per l’amministrazione straordinaria di
    cui all’articolo 231 e concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o più commissari
    assumano i poteri di amministrazione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione. Le
    funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. I commissari,
    nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali829
    .
  2. La gestione provvisoria non può avere durata superiore a due mesi. L’IVASS può stabilire
    speciali cautele e limitazioni nella gestione dell’impresa. Si applicano, in quanto compatibili, il
    826 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 167, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 228 recitava:
    “Art. 228
    (Misure a seguito della verifica di solvibilità dell’impresa controllante)
  3. L’ISVAP, se in base alla verifica sulla solvibilità dell’impresa controllante di cui all’articolo 218, ritiene che la solvibilità
    di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 210, comma 2, è compromessa o rischia di esserlo,
    richiede all’impresa di assicurazione o di riassicurazione o all’impresa di partecipazione assicurativa o all’impresa di
    partecipazione finanziaria mista capogruppo di presentare un programma di intervento atto a garantire la solvibilità,
    anche futura, dell’impresa stessa .
  4. Quando le condizioni di solvibilità in capo all’impresa controllante non sono ripristinate, ovvero in caso di mancata
    presentazione o mancata esecuzione del programma di cui al comma 1, l’ISVAP, fatta salva l’applicazione delle
    disposizioni di cui al titolo VII, capo III, può:
    a) assoggettare a preventiva autorizzazione qualsiasi operazione di cui all’articolo 215, nonché le operazioni tra le
    imprese controllate dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 210, comma 2, e le imprese di cui
    all’articolo 211, comma 1, lettere b) e c), legate con l’impresa medesima da rapporti di controllo;
    b) imporre l’accantonamento degli utili che sarebbero distribuibili alla controllante in un’apposita riserva di patrimonio
    netto”.
    827 Comma modificato dal comma 1 dell’articolo 19, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
    828 Comma modificato dall’articolo 1, comma 168, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    829 Comma modificato dal comma 2 dell’articolo 19, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.

[308]

comma 1 dell’articolo 232, i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 233, i commi 3, 4 e 8 dell’articolo 234, i
commi 1 e 2 dell’articolo 235, il comma 1 dell’articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 237.

  1. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli organi di
    amministrazione e di controllo ai sensi dell’articolo 231, comma 1, i commissari assumono le
    attribuzioni dei commissari straordinari fino all’insediamento degli organi straordinari. In tal caso
    si applica l’articolo 231, comma 4.
  2. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in consegna l’azienda
    dai commissari con le modalità previste dall’articolo 235, comma 1.

Art. 231

(Amministrazione straordinaria)

  1. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’IVASS, può disporre con decreto lo
    scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo dell’impresa di
    assicurazione o di riassicurazione quando830:
    a) risultino gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni
    legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attività dell’impresa di assicurazione o di
    riassicurazione831;
    b) siano previste gravi perdite patrimoniali.
    Lo scioglimento può essere richiesto all’IVASS dagli organi amministrativi ovvero
    dall’assemblea straordinaria dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione con istanza
    motivata sulla base dei presupposti di cui alle lettere a) e b) del presente comma832
    .
  2. (abrogato)
    833
    .
  3. Le funzioni delle assemblee e degli organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono
    sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto
    dall’articolo 234, comma 7.
  4. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico e la proposta dell’IVASS sono comunicati dai
    commissari straordinari agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell’insediamento
    di cui all’articolo 235, comma 1.
  5. L’amministrazione straordinaria ha la durata di un anno dalla data di emanazione del decreto
    di cui al comma 1, salvo che il decreto preveda un termine più breve o che l’IVASS ne autorizzi
    la chiusura anticipata. La procedura può essere prorogata, su proposta dell’IVASS, dal Ministro
    dello sviluppo economico per un periodo non superiore a dodici mesi.

830 Alinea modificato dal comma 3 dell’articolo 19, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
831 Lettera modificata dal comma 3 dell’articolo 19, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
832 Capoverso modificato dal comma 3 dell’articolo 19, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
833 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 169, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 2 disponeva:
“La proposta è preceduta dalla contestazione degli addebiti da parte dell’ISVAP con assegnazione all’impresa di un
termine congruo per presentare le controdeduzioni ovvero per rimuovere gli addebiti medesimi”.

[309]
Art. 232

(Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario)

  1. I provvedimenti e le procedure di gestione provvisoria e di amministrazione straordinaria
    sono efficaci anche nei confronti delle succursali o di qualsiasi altra presenza delle imprese di
    assicurazione e di riassicurazione italiane nel territorio degli altri Stati membri834
    .
  2. L’IVASS informa prontamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri dell’avvenuta
    adozione di un provvedimento di gestione provvisoria o di amministrazione straordinaria e degli
    effetti che da tale provvedimento potrebbero derivare.
  3. Le misure di risanamento, adottate nei confronti di imprese che hanno sede legale in un altro
    Stato membro, producono, a seguito della comunicazione all’IVASS e senza necessità di
    ulteriori adempimenti, i loro effetti sulle succursali delle imprese operanti nel territorio della
    Repubblica anche nei confronti dei terzi, anche se la legge italiana non preveda tali misure di
    risanamento o ne subordini l’applicazione a condizioni diverse da quelle per le quali sono state
    adottate dall’autorità di vigilanza dell’altro Stato membro.
    Art. 233

(Organi della procedura di amministrazione straordinaria)

  1. L’IVASS nomina uno o più commissari straordinari per l’amministrazione dell’impresa di
    assicurazione o di riassicurazione ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque
    componenti, il cui presidente è designato nell’atto di nomina835
    .
  2. L’IVASS può revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato di sorveglianza
    nell’interesse del miglior svolgimento della procedura ed in ogni caso di perdita dei requisiti di
    cui al comma 4.
  3. Le indennità spettanti ai commissari, al presidente ed ai componenti del comitato di
    sorveglianza sono determinate dall’IVASS. La spesa è a carico dell’impresa sottoposta alla
    procedura.
  4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalità, onorabilità e
    indipendenza stabiliti in attuazione dell’articolo 76836
    .
    Art. 234

(Poteri e funzionamento degli organi straordinari)

  1. I commissari straordinari esercitano le funzioni ed assumono i poteri di amministrazione
    dell’impresa. Essi provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità e
    ad amministrare l’impresa nell’interesse degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
    assicurative. Le disposizioni del codice civile, statutarie o convenzionali, relative ai poteri di
    controllo spettanti ai titolari di partecipazioni non si applicano agli atti dei commissari. In caso di
    impugnazione delle decisioni dei commissari i soci non possono chiedere al tribunale la
    sospensione dell’esecuzione delle decisioni dei commissari soggette ad autorizzazione o
    834 Comma modificato dal comma 4 dell’articolo 19, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
    835 Comma modificato dal comma 5 dell’articolo 19, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
    836 Comma modificato dall’articolo 1, comma 170, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[310]

comunque attuative di provvedimenti dell’IVASS. I commissari, nell’esercizio delle loro funzioni,
sono pubblici ufficiali.

  1. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo e fornisce pareri ai commissari nei
    casi previsti dal presente capo o stabiliti dall’IVASS con regolamento.
  2. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con l’insediamento ai sensi dell’articolo 235,
    commi 1 e 2, e cessano con il passaggio delle consegne agli organi subentranti, fatti salvi gli
    adempimenti di cui all’articolo 236.
  3. L’IVASS, in via generale con regolamento o in via particolare con istruzioni specifiche
    impartite ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza, può stabilire speciali
    cautele e limitazioni nella gestione dell’impresa. I componenti degli organi straordinari sono
    personalmente responsabili per l’inosservanza delle prescrizioni dell’IVASS. Esse sono
    comunque inopponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza. I commissari straordinari
    acquisiscono preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e l’autorizzazione
    dell’IVASS per la realizzazione di piani di risanamento che prevedano cessioni di portafoglio, di
    azienda o rami di azienda o di partecipazioni in altre società.
  4. L’esercizio dell’azione sociale di responsabilità contro i componenti dei disciolti organi
    amministrativi e di controllo e contro il direttore generale, la società di revisione e l’attuario
    revisore spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa
    autorizzazione dell’IVASS. Gli organi succeduti all’amministrazione straordinaria proseguono le
    azioni di responsabilità, riferendone periodicamente all’IVASS.
  5. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell’IVASS, possono,
    nell’interesse della procedura, sostituire la società di revisione. Ai medesimi soggetti compete
    soltanto il corrispettivo per la durata residua dell’incarico e, comunque, per un periodo non
    superiore a tre mesi. Il nuovo incarico può avere durata massima fino al termine
    dell’amministrazione straordinaria837
    .
  6. I commissari, previa autorizzazione dell’IVASS, possono convocare le assemblee e gli altri
    organi indicati nell’articolo 231, comma 3, con ordine del giorno non modificabile da parte
    dell’organo convocato.
  7. Quando i commissari siano più d’uno, essi decidono a maggioranza dei componenti in carica
    ed i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di
    essi. È consentita la delega di poteri, anche per categorie di operazioni, a uno o più commissari.
  8. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica ed in caso di
    parità prevale il voto del presidente.

837 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 171, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione precedente
recitava: “6. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell’ISVAP, possono, nell’interesse
della procedura, sostituire la società di revisione e l’attuario da essa nominato, nonché l’attuario incaricato nei rami vita
e l’attuario incaricato nel ramo dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli e dei natanti. Ai medesimi soggetti compete soltanto il corrispettivo per la durata residua dell’incarico e,
comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. Il nuovo incarico può avere durata massima fino al termine
dell’amministrazione straordinaria.

[311]
Art. 235
(Adempimenti iniziali)

  1. I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna l’azienda dagli organi
    amministrativi disciolti con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una
    situazione dei conti. Alle operazioni assiste almeno un componente del comitato di
    sorveglianza.
  2. Qualora, per il mancato intervento degli organi amministrativi disciolti o per altre ragioni, non
    sia possibile l’esecuzione delle consegne, i commissari provvedono d’autorità ad insediarsi, con
    l’assistenza di un notaio e, ove occorra, con l’intervento della forza pubblica.
  3. Il commissario provvisorio di cui all’articolo 230 assume la gestione dell’impresa ed esegue le
    consegne ai commissari straordinari secondo le modalità indicate nei commi 1 e 2.
  4. Quando il bilancio relativo all’esercizio chiuso anteriormente all’inizio dell’amministrazione
    straordinaria non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito presso l’ufficio del
    registro delle imprese, in sostituzione del bilancio, di una relazione sulla situazione patrimoniale
    ed economica redatta sulla base delle informazioni disponibili. La relazione è accompagnata da
    un rapporto del comitato di sorveglianza. È comunque esclusa ogni distribuzione di utili.

Art. 236
(Adempimenti finali)

  1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, al termine delle loro funzioni, redigono
    separati rapporti sull’attività svolta e li trasmettono all’IVASS.
  2. La chiusura dell’esercizio in corso all’inizio dell’amministrazione straordinaria è protratta ad
    ogni effetto di legge fino al termine della procedura. I commissari redigono un progetto di
    bilancio che viene presentato all’IVASS, per l’approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura
    dell’amministrazione straordinaria e successivamente pubblicato nei modi di legge.
  3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perché siano ricostituiti
    gli organi sociali. Gli organi con funzioni di amministrazione prendono in consegna l’azienda dai
    commissari secondo le modalità previste dall’articolo 235, comma 1.

Art. 237

(Adempimenti in materia di pubblicità)

  1. Il decreto ministeriale di inizio e di chiusura della gestione straordinaria è pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale e successivamente riprodotto nel Bollettino. I provvedimenti di nomina,
    sostituzione o revoca degli organi della procedura sono pubblicati, a cura dell’IVASS, nel
    Bollettino.
  2. I provvedimenti di amministrazione straordinaria sono altresì pubblicati, a cura dell’IVASS,
    mediante estratto nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.
  3. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari straordinari depositano
    l’atto di nomina per l’iscrizione nel registro delle imprese.

[312]

  1. L’IVASS, qualora sia informato da un altro Stato membro dell’adozione di un provvedimento
    di risanamento nei confronti di un’impresa che ha una succursale nel territorio della Repubblica,
    può provvedere alla pubblicazione della decisione con le modalità che ritiene più opportune.
    Nella pubblicazione sono specificati l’autorità che ha emesso il provvedimento, l’autorità cui è
    possibile proporre ricorso nel caso il provvedimento sia soggetto ad impugnazione, la normativa
    applicabile e il nominativo dell’eventuale amministratore straordinario.

Art. 238

(Esclusività delle procedure di risanamento)

  1. All’impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica il titolo III della legge
    fallimentare.
  2. All’impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica l’articolo 2409 del codice
    civile. Se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei
    propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno
    all’impresa ovvero ad una o più società controllate, l’organo con funzioni di controllo o i soci che
    il codice civile abilita a presentare denuncia al tribunale possono denunciare i fatti all’IVASS.
    L’IVASS decide, con provvedimento motivato, nel rispetto dei principi del giusto procedimento.

Art. 239

(Imprese di assicurazione di Stati terzi e di imprese di riassicurazione estere)

  1. Se un’impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha insediato una sede
    secondaria nel territorio della Repubblica, le misure di risanamento sono disposte nei confronti
    della sede italiana.
  2. Nei confronti della sede secondaria i commissari esercitano le funzioni ed assumono i poteri
    di amministrazione spettanti agli organi di amministrazione dell’impresa di appartenenza. Allo
    stesso modo il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo.
  3. Nel caso in cui l’impresa di assicurazione abbia insediato succursali in altri Stati membri,
    l’IVASS coordina le proprie funzioni con quelle delle autorità di tali Stati. I commissari
    collaborano con gli organi designati in altri Stati ove fossero presenti succursali sottoposte ad
    analoghi procedimenti.
  4. Se un’impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno Stato membro od in uno Stato
    terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, le misure di risanamento
    sono disposte nei confronti della sede italiana. Si applica il comma 2.
  5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente Capo.

Capo III

DECADENZA E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE

[313]
Art. 240

(Decadenza dall’autorizzazione rilasciata all’impresa di assicurazione)

  1. L’impresa di assicurazione decade dall’autorizzazione quando:
    a) non dà inizio all’attività entro i primi dodici mesi;
    b) rinuncia espressamente all’autorizzazione;
    c) non esercita l’attività per un periodo superiore a sei mesi;
    d) trasferisce l’intero portafoglio ad altra impresa di assicurazione;
    e) si verifica una causa di scioglimento della società.
    Qualora l’impresa non abbia dato inizio all’attività entro i primi dodici mesi ovvero non abbia
    esercitato la stessa per un periodo superiore a sei mesi, in presenza di giustificati motivi e su
    richiesta dell’impresa interessata, l’IVASS può consentire un limitato periodo di proroga non
    superiore a sei mesi.
  2. Se l’inattività, la rinuncia o la cessazione dell’attività riguardano soltanto alcuni dei rami per i
    quali l’impresa di assicurazione è stata autorizzata, la decadenza concerne esclusivamente tali
    rami.
  3. L’IVASS accerta, con provvedimento pubblicato nel Bollettino, la decadenza
    dall’autorizzazione e, nel caso riguardi il complesso dei rami esercitati, dispone la cancellazione
    dall’albo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Il provvedimento è comunicato
    dall’IVASS alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri, per l’adozione da parte di tali
    Autorità di misure idonee a impedire all’impresa di assicurazione di esercitare l’attività sul loro
    territorio838
    .
    3-bis L’IVASS comunica all’AEAP ogni caso in cui un’impresa di assicurazione e riassicurazione
    decada dall’autorizzazione rilasciata ai fini della pubblicazione nell’elenco dalla stessa tenuto839
    .
  4. L’impresa di assicurazione limita l’attività alla gestione dei contratti in corso e non assume
    nuovi affari a far data dalla pubblicazione del provvedimento di decadenza. La medesima
    disposizione si applica nel caso di decadenza limitata ad uno o più rami di attività.
  5. Le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia con la pubblicazione del provvedimento di
    decadenza. Nei contratti che hanno durata superiore all’anno il contraente può recedere,
    mediante comunicazione scritta all’impresa, con effetto dalla scadenza della prima annualità
    successiva alla pubblicazione del provvedimento di decadenza.
  6. Se la decadenza dall’autorizzazione consegue al verificarsi delle situazioni di cui al comma 1,
    lettere b), c) ed e), l’IVASS, quando ricorrono le condizioni previste all’articolo 245, non adotta il
    provvedimento di decadenza e propone al Ministro dello sviluppo economico la revoca
    dell’autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa dell’impresa di assicurazione.
  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all’impresa di assicurazione che ha
    sede legale in uno Stato terzo e che è autorizzata ad operare nel territorio della Repubblica con
    una sede secondaria. Quando l’autorità di vigilanza dello Stato terzo ha adottato un
    838 Comma modificato dall’articolo 1, comma 172, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    839 Comma inserito dall’articolo 1, comma 172, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[314]

provvedimento di decadenza nei confronti dell’impresa di assicurazione, analogo provvedimento
è adottato nei confronti della sede secondaria.
Art. 241

(Liquidazione ordinaria dell’impresa di assicurazione)

  1. L’impresa di assicurazione informa tempestivamente l’IVASS del verificarsi di una causa di
    scioglimento della società. L’IVASS, verificata la sussistenza dei presupposti per la liquidazione
    ordinaria nei casi previsti all’articolo 240, comma 1, approva, con il provvedimento di decadenza
    dall’autorizzazione o con altro successivo, la nomina dei liquidatori prima dell’iscrizione nel
    registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società. Non si
    può dar corso all’iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo
    scioglimento della società se non consti l’accertamento di cui al presente comma.
  2. I liquidatori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti
    in attuazione dell’articolo 76. Qualora perdano i relativi requisiti, i liquidatori decadono dalla
    carica. Se l’assemblea non provvede alla loro sostituzione entro trenta giorni dalla conoscenza
    del sopravvenuto difetto dei requisiti, l’IVASS propone al Ministro dello sviluppo economico
    l’adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa840
    .
  3. La liquidazione si svolge secondo le norme stabilite dal codice civile, ferme restando le
    disposizioni in materia di riserve tecniche e di attività a copertura previste nel titolo III. I
    liquidatori trasmettono all’IVASS il bilancio annuale redatto secondo le disposizioni previste nel
    titolo VIII. L’impresa rimane soggetta alla vigilanza dell’IVASS sino alla cancellazione della
    società dal registro delle imprese.
  4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 245, se la procedura di liquidazione non si svolge
    con regolarità o con speditezza, l’IVASS, con provvedimento pubblicato sul Bollettino, può
    disporre la sostituzione dei liquidatori, nonché dei componenti degli organi di controllo. La
    sostituzione degli organi non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all’impresa di assicurazione che ha
    sede legale in uno Stato terzo e che è autorizzata ad operare in stabilimento nel territorio della
    Repubblica, fermo restando che l’efficacia dei provvedimenti adottati è limitata alla medesima
    sede secondaria.

Art. 242

(Revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di assicurazione)

  1. L’autorizzazione è revocata quando l’impresa di assicurazione:
    a) non si attiene, nell’esercizio dell’attività, ai limiti imposti nel provvedimento di autorizzazione o
    previsti nel programma di attività;
    b) non soddisfa più alle condizioni di accesso all’attività assicurativa;
    c) è gravemente inadempiente alle disposizioni del presente codice;
    d) non rispetta il Requisito Patrimoniale Minimo ed ha presentato, a giudizio dell’IVASS, un
    piano di finanziamento manifestamente inadeguato ovvero non ha rispettato il piano approvato
    entro tre mesi dalla rilevazione dell’inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo ovvero, nel
    840 Comma modificato dall’articolo 1, comma 173, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[315]

caso in cui sia soggetta a vigilanza di gruppo, non ha realizzato entro i termini stabiliti le misure
previste dall’articolo 227841;
e) viene assoggettata a liquidazione coatta ovvero è dichiarato lo stato di insolvenza
dall’autorità giudiziaria.

  1. L’autorizzazione all’esercizio del ramo della responsabilità civile per i danni causati dalla
    circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, fermo quanto previsto al comma 1, è altresì
    revocata nel caso di ripetuto o sistematico rifiuto od elusione all’obbligo a contrarre, di cui
    all’articolo 132, comma 1, o nel caso di ripetuta o sistematica violazione delle disposizioni sulle
    procedure di liquidazione dei sinistri di cui agli articoli 148 e 149.
  2. La revoca può riguardare tutti i rami esercitati dall’impresa di assicurazione o solo alcuni di
    essi. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 240, commi 4 e 5.
  3. La revoca dell’autorizzazione è disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
    su proposta dell’IVASS. Se la revoca riguarda tutti i rami esercitati, l’impresa è contestualmente
    posta in liquidazione coatta con il medesimo provvedimento e l’IVASS ne dispone la
    cancellazione dall’albo delle imprese di assicurazione. Il Ministro dello sviluppo economico, su
    proposta dell’IVASS, può tuttavia consentire che l’impresa si ponga in liquidazione ordinaria,
    entro un termine perentorio, quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi
    indicati al comma 1, lettere a) e b).
  4. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’IVASS, dispone inoltre la liquidazione
    coatta se l’impresa di assicurazione, nel caso di revoca limitata ad alcuni rami, non osserva le
    disposizioni di cui all’articolo 240, commi 4 e 5, ovvero quando la deliberazione di scioglimento
    e la nomina dei liquidatori non sono iscritte nel registro delle imprese nel termine assegnato ai
    sensi del comma 4.
  5. I decreti del Ministro dello sviluppo economico sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono
    riprodotti nel Bollettino e sono comunicati dall’IVASS alle autorità di vigilanza degli altri Stati
    membri per l’adozione da parte di tali Autorità di misure idonee a impedire all’impresa di
    assicurazione di esercitare l’attività sul loro territorio842
    .

6-bis. L’IVASS comunica all’AEAP ogni caso di revoca di autorizzazione ai fini della
pubblicazione nell’elenco dalla stessa tenuto843
.

Art. 243

(Revoca dell’autorizzazione rilasciata ad un’impresa di assicurazione di uno Stato terzo)

  1. La revoca dell’autorizzazione, rilasciata all’impresa di assicurazione che ha sede legale in
    uno Stato terzo per l’attività della sede secondaria nel territorio della Repubblica, è disposta, in
    conformità a quanto previsto dall’articolo 264, comma 1, nei casi e con le modalità e per gli
    effetti di cui all’articolo 242.
    841 Lettera modificata dall’articolo 1, comma 174, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    842 Comma modificato dall’articolo 1, comma 174, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    843 Comma inserito dall’articolo 1, comma 174, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[316]

  1. La revoca è altresì disposta quando l’autorità di vigilanza dello Stato terzo ha adottato nei
    confronti dell’impresa un provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio delle attività
    assicurative nei rami vita o nei rami danni ovvero quando le autorità dello Stato membro che
    controllano lo stato di solvibilità dell’impresa medesima per il complesso delle operazioni da
    essa effettuate nel territorio dell’Unione europea hanno adottato analogo provvedimento per
    deficienze nella costituzione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e Requisito Patrimoniale
    Minimo. Nei casi previsti dal presente comma la revoca è disposta per il complesso dei rami
    esercitati844
    .
  2. La revoca può altresì essere disposta quando le autorità di vigilanza dello Stato nel quale
    l’impresa ha sede legale hanno operato in violazione della condizione di parità e reciprocità di
    trattamento riservata alle imprese di assicurazione italiane ivi operanti, ovvero quando le
    medesime autorità hanno imposto restrizioni alla libera disponibilità dei beni posseduti in Italia
    dall’impresa o hanno ostacolato il trasferimento dei capitali necessari all’impresa di
    assicurazione per il normale esercizio dell’attività nel territorio della Repubblica.
  3. L’IVASS può tuttavia consentire che l’impresa ponga in liquidazione ordinaria, entro un
    termine perentorio, la sede secondaria nel territorio della Repubblica quando il provvedimento
    di revoca è adottato per i motivi indicati al comma precedente. Il Ministro dello sviluppo
    economico, su proposta dell’IVASS, dispone inoltre la liquidazione coatta della sede secondaria
    quando la nomina dei liquidatori non è iscritta nel registro delle imprese nel termine assegnato.

Art. 244

(Decadenza e revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di riassicurazione)

  1. La decadenza dall’autorizzazione rilasciata all’impresa di riassicurazione è disposta nei casi
    previsti dall’articolo 240, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 240, commi 2,
    3, 3-bis, 4, 5 e 6, e 241, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi i rinvii come riferiti alla corrispondente
    disciplina delle imprese di riassicurazione845
    .
  2. La revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di riassicurazione è disposta nei casi
    previsti dall’articolo 242, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 242, commi 3, 4,
    5, 6 e 7, intendendosi i rinvii come riferiti alla corrispondente disciplina delle imprese di
    riassicurazione846
    .
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all’impresa di riassicurazione che ha
    sede legale in uno Stato terzo e che è autorizzata ad operare in stabilimento nel territorio della
    Repubblica, fermo restando che l’efficacia dei provvedimenti adottati è limitata alla medesima
    sede secondaria. Quando l’autorità di vigilanza dell’impresa di riassicurazione ha disposto la
    decadenza o la revoca dell’autorizzazione all’esercizio delle attività riassicurative, analogo
    provvedimento è adottato nei confronti della sede secondaria847
    .

844 Comma modificato dall’articolo 1, comma 175, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
845 Comma modificato dall’articolo 1, comma 176, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
846 Comma modificato dall’articolo 1, comma 176, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
847 Comma modificato dal comma 1 dell’articolo 20, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.

[317]
Capo IV

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Art. 245

(Liquidazione coatta amministrativa)

  1. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’IVASS, può disporre, con decreto, la
    revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività in tutti i rami e la liquidazione coatta
    amministrativa, anche quando ne sia in corso l’amministrazione straordinaria ovvero la
    liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell’amministrazione o le
    violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie ovvero le perdite previste
    siano di eccezionale gravità.
  2. La liquidazione coatta può essere proposta dall’IVASS, con il medesimo procedimento
    indicato nel comma 1, anche a seguito di istanza motivata degli organi amministrativi,
    dell’assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori ricorrendo i
    presupposti di cui al comma 1.
  3. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico e la proposta dell’IVASS sono comunicati dai
    commissari liquidatori agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell’insediamento.
  4. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi amministrativi e di
    controllo, nonché di ogni altro organo dell’impresa che sia ancora in carica. Cessano altresì le
    funzioni dell’assemblea dei soci, fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 262, comma 1, e
    263, comma 2.
  5. La liquidazione si compie sotto la vigilanza dell’IVASS, che si avvale, qualora l’impresa operi
    attraverso succursali stabilite in altri Stati membri, anche delle autorità di vigilanza di tali Stati. I
    provvedimenti e la procedura di liquidazione coatta amministrativa di imprese italiane si
    applicano e producono i loro effetti negli altri Stati membri.
  6. L’IVASS, qualora sia necessario od opportuno ai fini della liquidazione, può autorizzare i
    commissari liquidatori a proseguire operazioni specificamente individuate.
  7. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non sono soggette a procedure concorsuali
    diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme del presente capo. Per quanto non
    espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare848
    .

Art. 246
(Organi della procedura)

  1. L’IVASS nomina uno o più commissari liquidatori ed un comitato di sorveglianza composto da
    tre a cinque componenti, il cui presidente è designato nell’atto di nomina. I liquidatori e il
    comitato di sorveglianza sono nominati per un periodo triennale, rinnovabile senza limiti di
    tempo tenuto conto dei risultati e dell’operato degli organi della procedura.
    848 Comma modificato dal comma 1 dell’articolo 21, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.

[318]

  1. L’IVASS può revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato di sorveglianza.
  2. Le indennità spettanti ai commissari ed ai componenti del comitato di sorveglianza sono
    determinate dall’IVASS in base ai criteri da esso stabiliti. La spesa è a carico dell’impresa
    sottoposta alla procedura.
  3. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalità e di onorabilità ed
    indipendenza stabiliti in attuazione dell’articolo 76849
    .

Art. 247

(Adempimenti in materia di pubblicità)

  1. I provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa sono pubblicati a cura dell’IVASS nella
    Gazzetta Ufficiale e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e sono altresì
    riprodotti nel Bollettino.
  2. L’IVASS, qualora sia informato della liquidazione di un’impresa, che opera sul territorio della
    Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, dall’autorità di vigilanza
    dello Stato membro di origine, può disporre la pubblicazione della decisione secondo le
    modalità che ritiene più opportune. Nella pubblicazione è indicata l’autorità di vigilanza
    competente, la legislazione dello Stato membro che trova applicazione e il nominativo del
    liquidatore. La pubblicazione è redatta in lingua italiana. I provvedimenti e le procedure di
    liquidazione di imprese di altri Stati membri sono disciplinati e producono i loro effetti, senza
    ulteriori formalità, nell’ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato di origine.
  3. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina i commissari depositano in copia l’atto
    di nomina degli organi della liquidazione per l’iscrizione nel registro delle imprese.

Art. 248

(Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza)

  1. Se un’impresa, non sottoposta a liquidazione coatta, si trova in stato di insolvenza, il tribunale
    del luogo dove l’impresa ha la sede legale, su richiesta di uno o più creditori ovvero su istanza
    del pubblico ministero o d’ufficio, sentito l’IVASS e i rappresentanti legali dell’impresa, dichiara
    lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando l’impresa sia sottoposta ad
    amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l’insolvenza anche su ricorso dei commissari
    straordinari, sentiti i commissari stessi, l’IVASS e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le
    disposizioni dell’articolo 195, primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto e sesto comma,
    della legge fallimentare.
  2. Se un’impresa si trova in stato di insolvenza al momento dell’emanazione del provvedimento
    di liquidazione coatta amministrativa e l’insolvenza non è stata dichiarata ai sensi del comma 1,
    il tribunale del luogo in cui l’impresa ha la sede legale, su ricorso dei commissari liquidatori o su
    istanza del pubblico ministero o d’ufficio, sentiti l’IVASS, i cessati rappresentanti legali
    dell’impresa e i commissari se nominati, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio.
    849 Comma modificato dall’articolo 1, comma 177, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[319]

Si applicano le disposizioni dell’articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge
fallimentare.

  1. Nel caso dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione lo stato d’insolvenza si manifesta,
    oltre che nei modi indicati nell’articolo 5, secondo comma, della legge fallimentare, anche nella
    situazione di notevole, evidente e non transitoria insufficienza delle attività patrimoniali
    necessarie per far fronte agli impegni relativi ai crediti di assicurazione o di riassicurazione.
  2. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza produce gli effetti indicati nell’articolo 203
    della legge fallimentare.

Art. 249

(Effetti nei confronti dell’impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici preesistenti)

  1. Dalla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta nei confronti
    dell’impresa non può essere promossa o proseguita alcuna azione nè, per qualsiasi titolo, può
    essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le
    azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il
    tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede legale.
  2. Dalla data del provvedimento di liquidazione si producono gli effetti previsti dalle disposizioni
    del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV, e dall’articolo 66 della legge fallimentare.

Art. 250

(Poteri e funzionamento degli organi liquidatori)

  1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale dell’impresa, esercitano tutte le azioni
    ad essa spettanti e procedono alle operazioni di accertamento del passivo e di liquidazione
    dell’attivo. I commissari, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
  2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell’esercizio delle loro funzioni e fornisce
    pareri nei casi previsti dalla legge o dalle disposizioni previste nel regolamento850 adottato
    dall’IVASS. Il comitato di sorveglianza vigila sulla regolarità della liquidazione e, a tal fine,
    periodicamente verifica l’adeguatezza delle procedure amministrative attuate dai commissari e
    svolge accertamenti sugli atti della liquidazione con particolare riguardo ai rapporti di natura
    patrimoniale.
  3. L’IVASS, in via generale con regolamento851 o in via particolare con istruzioni specifiche, può
    emanare direttive per lo svolgimento della procedura e può stabilire che per talune categorie di
    operazioni o di atti sia necessaria la preliminare acquisizione del parere del comitato di
    sorveglianza e l’autorizzazione preventiva dello stesso IVASS. I componenti degli organi della
    liquidazione sono personalmente responsabili dell’inosservanza delle prescrizioni dell’IVASS.
    Esse sono comunque inopponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

850 Regolamento ISVAP n. 8 del 13 novembre 2007, in particolare Titolo II, Capo II.
851 Regolamento ISVAP n. 8 del 13 novembre 2007.

[320]

  1. I commissari presentano semestralmente all’IVASS una relazione tecnica sulla situazione
    contabile e patrimoniale dell’impresa e sull’andamento della liquidazione, accompagnata da un
    rapporto del comitato di sorveglianza. L’IVASS fornisce alle autorità degli altri Stati membri le
    informazioni che siano richieste sullo svolgimento della procedura di liquidazione dell’impresa
    rispetto alla quale è l’autorità competente. I commissari informano periodicamente i creditori,
    secondo le modalità stabilite dall’IVASS, con regolamento852, sull’andamento della liquidazione.
  2. L’esercizio dell’azione sociale di responsabilità e dell’azione dei creditori sociali contro i
    componenti dei cessati organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, dell’azione
    contro la società di revisione, nonché dell’azione del creditore sociale contro la società o l’ente
    che esercita l’attività di direzione e coordinamento, spetta ai commissari, sentito il comitato di
    sorveglianza, previa autorizzazione dell’IVASS853
    .
  3. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica l’articolo 234, commi 8 e 9.
  4. I commissari, previa autorizzazione dell’IVASS e con il parere favorevole del comitato di
    sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento delle operazioni dalla CONSAP,
    previa convenzione approvata dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero da terzi, ma sotto
    la propria responsabilità, con oneri a carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari,
    previa autorizzazione dell’IVASS, possono delegare a terzi il compimento di singoli atti854
    .

Art. 251
(Adempimenti iniziali)

  1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l’azienda dai precedenti organi di
    amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario processo verbale. I commissari
    acquisiscono una situazione dei conti e formano l’inventario. Alle operazioni assiste almeno un
    componente del comitato di sorveglianza e può essere presente un rappresentante dell’IVASS.
  2. Si applica l’articolo 235, commi 2 e 4.

Art. 252
(Accertamento del passivo)

  1. Entro sessanta giorni dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore, mediante
    consegna diretta, raccomandata con avviso di ricevimento o trasmissione per via telematica, le
    somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti dell’impresa. La
    comunicazione s’intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni.
  2. La comunicazione è effettuata all’ultimo indirizzo risultante agli atti dell’impresa. È onere del
    creditore interessato, in caso di variazione, informare senza indugio i commissari. Nei confronti
    dei creditori irreperibili, o per i quali non vi sia prova dell’avvenuta ricezione all’ultimo indirizzo
    risultante agli atti dell’impresa, la comunicazione è effettuata presso la cancelleria del tribunale

852 Regolamento ISVAP n. 8 del 13 novembre 2007, in particolare Titolo III.
853 Comma modificato dall’articolo 1, comma 178, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
854 Comma modificato dall’articolo 1, comma 211, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[321]

del luogo dove ha sede legale l’impresa mediante inserimento nel fascicolo relativo al deposito
dello stato passivo. In tal caso la comunicazione può essere redatta in un unico documento.

  1. L’informazione iniziale ai creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede
    legale in uno Stato membro diverso dalla Repubblica, comprese le pubbliche amministrazioni di
    tali Stati, avviene con le modalità indicate all’articolo 253.
  2. L’IVASS può stabilire ulteriori forme di pubblicità allo scopo di rendere nota la scadenza dei
    termini per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo da parte di coloro che
    non hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma 1.
  3. Entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, i creditori possono presentare o
    inviare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, i loro reclami ai commissari,
    allegando i documenti giustificativi. Negli stessi termini e modalità i creditori che hanno la
    residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, comprese le pubbliche
    amministrazioni, hanno diritto a presentare i loro reclami.
  4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione nella Gazzetta
    Ufficiale i creditori che non abbiano ricevuto la comunicazione prevista dai commi 1 e 3
    possono chiedere ai commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il
    riconoscimento dei propri crediti, presentando i documenti atti a provare l’esistenza, la specie e
    l’entità dei propri diritti. Con le stesse modalità e termini, salvo che l’ammissione non avvenga
    d’ufficio, i creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato
    membro, comprese le pubbliche amministrazioni, inviano ai commissari copia dei documenti
    giustificativi di cui sono in possesso e indicano la natura del credito, la data in cui è sorto e il
    relativo importo. I medesimi creditori segnalano, inoltre, se diversi dagli assicurati e dagli altri
    aventi diritto a prestazioni assicurative, gli eventuali privilegi e i beni che li garantiscono.
  5. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma precedente e non oltre i novanta giorni
    successivi, presentano all’IVASS l’elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a
    ciascuno, indicandone i diritti e l’ordine di prelazione, e l’elenco di coloro cui è stato negato il
    riconoscimento delle pretese. È accordato ai creditori, persone fisiche o giuridiche, che hanno
    residenza abituale, domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, incluse le pubbliche
    amministrazioni, lo stesso trattamento e lo stesso grado di privilegio dei creditori italiani.
  6. Nei medesimi termini previsti dal comma 7 i commissari depositano, dopo averne data
    comunicazione all’IVASS, nella cancelleria del tribunale del luogo ove l’impresa ha sede legale,
    a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori ammessi con l’indicazione delle
    somme riconosciute e di coloro ai quali è stato negato il riconoscimento delle pretese.
  7. Successivamente i commissari, con le stesse modalità di cui al comma 1, comunicano senza
    indugio a coloro ai quali è stato negato in tutto o in parte il riconoscimento delle pretese, la
    decisione presa nei loro riguardi. Dell’avvenuto deposito dello stato passivo è dato avviso
    tramite pubblicazione nel Bollettino.
  8. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 7 e 8, lo stato passivo diventa esecutivo.

Art. 253

[322]

(Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri)

  1. All’apertura della procedura di liquidazione i commissari informano per iscritto mediante
    raccomandata con avviso di ricevimento, senza indugio e individualmente, i creditori noti che
    hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro.
  2. L’avviso indica i termini da rispettare per ottenere il riconoscimento del credito e degli
    eventuali privilegi, gli effetti derivanti dal loro mancato rispetto, i soggetti legittimati a ricevere la
    richiesta di insinuazione dei crediti, ove tale adempimento sia dovuto, i termini e le modalità di
    presentazione dei reclami previsti dall’articolo 252, comma 5, e delle opposizioni previste
    dall’articolo 254, comma 1. L’avviso indica, inoltre, che i creditori privilegiati o assistiti da una
    garanzia reale devono insinuare il credito. Per i crediti di assicurazione la comunicazione indica,
    altresì, gli effetti della liquidazione sui contratti ed in particolare la data dalla quale i contratti
    cessano di produrre i loro effetti, nonché i diritti e gli obblighi dell’assicurato rispetto al contratto
    medesimo.
  3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in lingua italiana e recano
    un’intestazione in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea volta a chiarire la natura e lo scopo
    delle comunicazioni stesse.
  4. Per i soggetti di cui al comma 1 i termini indicati dagli articoli 252, comma 5, e 254, comma 1,
    sono raddoppiati. Il termine indicato nell’articolo 252, comma 6, decorre dalla pubblicazione
    nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea prevista dall’articolo 247, comma 1.
  5. L’IVASS determina, con regolamento855, il contenuto, la lingua e lo schema dei formulari da
    adottare per l’informazione dei creditori.

Art. 254

(Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi)

  1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, i creditori esclusi o ammessi con riserva,
    entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall’articolo 252, comma 9.
  2. L’opposizione è disciplinata dagli articoli 98 e 99 della legge fallimentare856
    .

Art. 255
(Appello)

  1. Contro la sentenza del tribunale che decide sulle cause di opposizione può essere proposto
    appello, anche dai commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione della

855 Regolamento IVASS n. 4 del 17 dicembre 2013 (V. anche Regolamento ISVAP n. 8 del 13 novembre 2007).
856 Comma modificato dall’articolo 1, comma 179, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[323]

stessa, osservandosi per il giudizio di appello le disposizioni previste dalla legge fallimentare e
dal codice di procedura civile.

Art. 256
(Insinuazioni tardive)

  1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a quando non siano esauriti tutti i riparti, i creditori
    e i titolari di diritti reali sui beni in possesso dell’impresa, che non abbiano ricevuto la
    comunicazione ai sensi dell’articolo 252, comma 1, e non risultino inclusi nello stato passivo,
    possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dagli articoli 98 e 99 della
    legge fallimentare857
    .
  2. Tali soggetti sopportano le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo
    stesso non sia ad essi imputabile. Si applica il disposto dell’articolo 260, comma 5.

Art. 257
(Liquidazione dell’attivo)

  1. I commissari hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l’attivo, salve le limitazioni stabilite
    dall’autorità che vigila sulla liquidazione. Per gli atti previsti dall’articolo 35 della legge
    fallimentare, in deroga a quanto disposto dall’articolo 206, secondo comma, della medesima, i
    commissari acquisiscono preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e provvedono
    nel rispetto delle direttive che sono stabilite dall’IVASS in via generale con regolamento858 o che
    sono prescritte in via particolare con istruzioni specifiche.
  2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione
    dell’IVASS, possono cedere le attività e le passività, l’azienda, rami d’azienda, nonché beni e
    rapporti giuridici individuabili in blocco. La cessione può avvenire in qualsiasi stadio della
    procedura, anche prima del deposito dello stato passivo. Il cessionario risponde comunque
    delle sole passività risultanti dall’atto di cessione.
  3. I commissari possono trasferire il portafoglio, nella sua totalità o per singoli rami e senza che
    il trasferimento sia causa di scioglimento dei contratti di assicurazione ceduti, ad altra impresa
    che disponga di adeguate risorse patrimoniali entro sessanta giorni dalla pubblicazione del
    provvedimento di liquidazione mediante convenzione approvata dall’IVASS e pubblicata nel
    Bollettino. I rischi sono assunti dall’impresa cessionaria alla scadenza del termine di sessanta
    giorni.
  4. Per tutto il periodo di tempo relativo ai premi pagati i contratti di assicurazione in corso non
    possono essere disdettati dall’impresa cessionaria a pena di nullità della disdetta.
  5. Anche ai fini dell’eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, i commissari possono
    contrarre mutui, effettuare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attività

857 Comma modificato dall’articolo 1, comma 180, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
858 Regolamento ISVAP n. 8 del 13 novembre 2007 – in particolare Titolo II, Capo I, Sezione II – e Regolamento IVASS
n. 4 del 17 dicembre 2013.

[324]

aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e previa
autorizzazione dell’IVASS .

Art. 258

(Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione o da contratti di riassicurazione)859

  1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni, che alla data del
    provvedimento di liquidazione coatta risultano iscritti nell’apposito registro, sono riservati in via
    prioritaria al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali essi si riferiscono.
  2. Dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione, o dalla notifica all’impresa di
    assicurazione o di riassicurazione se anteriore, la composizione degli attivi indicati nel registro
    ed il registro medesimo non possono essere modificati dai commissari, ad eccezione della
    correzione di meri errori materiali, senza l’autorizzazione dell’IVASS. I commissari includono nel
    registro, in deroga al vincolo di immodificabilità, i proventi finanziari maturati sugli attivi, nonché
    l’importo dei premi incassati nel periodo compreso fra l’apertura della liquidazione e il
    pagamento dei crediti di assicurazione e di riassicurazione o, nel caso di trasferimento del
    portafoglio, fino alla data del trasferimento stesso. Se il ricavato della liquidazione degli attivi è
    inferiore alla valutazione indicata nel registro, i commissari sono tenuti a darne giustificazione
    all’IVASS860
    .
  3. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita si soddisfano con priorità rispetto
    agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorché assistiti
    da privilegio o ipoteca:
    a) gli aventi diritto ai capitali o indennizzi per polizze scadute o sinistrate entro il sessantesimo
    giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione e gli aventi diritto
    a rendite maturate entro lo stesso termine;
    b) i titolari di crediti derivanti da operazioni di capitalizzazione;
    c) gli aventi diritto alle somme dovute per riscatti;
    d) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione dell’ammontare
    delle riserve matematiche;
    e) i titolari dei contratti che non prevedono la costituzione di riserve matematiche,
    proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al rischio non corso. Se gli attivi a
    copertura delle riserve tecniche dei rami vita risultano insufficienti per soddisfare i crediti indicati
    in precedenza, quelli di cui alle lettere a), b), c), e d) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera e).
  4. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni si soddisfano, con priorità rispetto
    agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorché assistiti
    da privilegio o ipoteca:
    a) gli aventi diritto a capitali o indennizzi per sinistri verificatisi entro il sessantesimo giorno
    successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione;
    b) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione alla frazione del
    premio corrispondente al rischio non ancora corso. Se gli attivi a copertura delle riserve
    859 Rubrica sostituita dal comma 2 dell’articolo 21, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
    860 Comma modificato dalla lettera a) del comma 3 dell’articolo 21, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.

[325]

tecniche dei rami danni risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati in precedenza,
quelli di cui alla lettera a) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera b).
4-bis. Gli impegni risultanti dalla partecipazione ad un contratto di coassicurazione comunitaria
sono soddisfatti alla stessa stregua degli impegni risultanti dagli altri contratti di assicurazione
senza distinzione di nazionalità per quanto riguarda gli aventi diritto alle prestazione
assicurative861
.

  1. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione obbligatoria
    della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti risultano
    insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati nel comma 4, si applicano le disposizioni previste
    dal capo I del titolo XVII.
  2. Al pagamento dei crediti di cui ai commi 3 e 4 va anteposto il pagamento delle spese di cui
    all’articolo 111, primo comma, numero 1, della legge fallimentare. Le medesime spese gravano
    proporzionalmente sulle attività di ogni specie ancorché assistite da privilegio o ipoteca.
    6-bis. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa di riassicurazione, gli impegni
    derivanti dai contratti conclusi da una succursale o in regime di libera prestazione di servizi
    sono adempiuti alla stregua degli impegni derivanti dagli altri contratti di riassicurazione 862
    .

Art. 259

(Ulteriori disposizioni per il trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione)863

  1. In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato si applica l’articolo 1930 del
    codice civile.
  2. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa del riassicuratore o del riassicurato
    si applica l’articolo 1931 del codice civile.

Art. 260
(Ripartizione dell’attivo)

  1. I commissari procedono, secondo l’ordine stabilito dall’articolo 111 della legge fallimentare,
    alla ripartizione dell’attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi spettanti agli organi della procedura
    di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano
    preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell’articolo
    111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare.
  2. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell’IVASS, possono
    distribuire acconti o eseguire riparti parziali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di
    talune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le
    passività.

861 Comma inserito dall’articolo 1, comma 181, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
862 Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 3 dell’articolo 21, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
863 Rubrica sostituita dal comma 4 dell’articolo 21, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.

[326]

  1. Nell’effettuare i riparti, i commissari, in presenza di pretese di creditori o di altri interessati per
    le quali non sia stata definita l’ammissione allo stato passivo, accantonano le somme
    corrispondenti ai riparti non effettuati a favore di ciascuno di detti soggetti, al fine della
    distribuzione agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, della loro
    liberazione a favore degli altri aventi diritto.
  2. Nei casi previsti dal comma 3, i commissari, con il parere favorevole del comitato di
    sorveglianza e previa autorizzazione dell’IVASS, possono acquisire idonee garanzie in
    sostituzione degli accantonamenti.
  3. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previste dall’articolo 252, commi
    5 e 6, fa concorrere solo agli eventuali riparti successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte
    dai commissari o, dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di opposizione.
  4. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva, ai sensi dell’articolo 256, concorrono solo ai
    riparti eseguiti dopo la presentazione del ricorso.
    Art. 261
    (Adempimenti finali)
  5. Liquidato l’attivo e prima dell’ultimo riparto ai creditori, i commissari sottopongono il bilancio
    finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati da una
    relazione propria e da quella del comitato di sorveglianza, all’IVASS, che ne autorizza il
    deposito presso la cancelleria del tribunale.
  6. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino. L’IVASS può
    stabilire forme integrative di pubblicità.
  7. Nel termine di venti giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino, gli interessati possono
    proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni dell’articolo
    254, commi 1 e 2.
  8. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni ovvero definite
    queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari liquidatori provvedono al riparto
    finale in conformità di quanto previsto dall’articolo 260.
  9. Le somme che non possono essere distribuite vengono depositate nei modi stabiliti
    dall’IVASS per il successivo versamento agli aventi diritto, fatta salva la facoltà prevista
    dall’articolo 260, comma 4.
  10. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali
    relative alla cancellazione della società e al deposito dei libri sociali.
  11. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello stato di
    insolvenza, non preclude l’effettuazione degli adempimenti finali previsti ai commi da 1 a 6 e la
    chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura è subordinata
    all’esecuzione di accantonamenti o all’acquisizione di garanzie ai sensi dell’articolo 260, commi
    3 e 4.

[327]

  1. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta, i commissari liquidatori
    mantengono la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi dei giudizi in
    corso. Ai commissari liquidatori, nello svolgimento delle attività connesse ai giudizi, si applicano
    i commi 2 e 3 dell’articolo 233, il comma 8 dell’articolo 234 ed i commi 1, 3 e 7 dell’articolo 250.
  2. Nei casi di cessione ai sensi dell’articolo 257, commi 2 e 3, i commissari sono estromessi, su
    propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto della cessione nei quali sia subentrato il
    cessionario.

Art. 262
(Concordato)

  1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del
    comitato di sorveglianza, ovvero l’impresa ai sensi dell’articolo 152, secondo comma, della
    legge fallimentare, con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al
    tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede legale. La proposta di concordato è autorizzata
    dall’IVASS.
  2. La proposta di concordato indica la percentuale offerta ai creditori chirografari, il tempo del
    pagamento e le eventuali garanzie.
  3. La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono depositati nella cancelleria
    del tribunale. L’IVASS può stabilire altre forme di pubblicità.
  4. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono proporre opposizione con ricorso
    depositato nella cancelleria, che viene comunicato ai commissari. In assenza di opposizioni il
    concordato diventa esecutivo.
  5. In caso di opposizione il tribunale decide con sentenza in camera di consiglio sulla proposta
    di concordato, tenendo conto del parere reso dall’IVASS. La sentenza è pubblicata mediante
    deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene data
    comunicazione ai commissari e agli opponenti con biglietto di cancelleria. Si applica l’articolo
    254.
  6. Durante la procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali distribuzioni
    dell’attivo ai sensi dell’articolo 260.
  7. Alla proposta di concordato e all’intervento nella procedura in qualità di assuntore del
    concordato medesimo è legittimata, previa autorizzazione del Ministro dello sviluppo
    economico, la CONSAP.

Art. 263

(Esecuzione del concordato e chiusura della procedura)

[328]

  1. I commissari, con l’assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono all’esecuzione del
    concordato secondo le direttive che sono stabilite dall’IVASS in via generale con regolamento864
    o che sono prescritte in via particolare con istruzioni specifiche.
  2. Eseguito il concordato, i commissari convocano l’assemblea dei soci perché sia deliberata la
    modifica dell’oggetto sociale in relazione alla revoca dell’autorizzazione all’attività assicurativa o
    riassicurativa. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell’oggetto sociale, i commissari
    procedono agli adempimenti per la cancellazione della società e il deposito dei libri sociali
    previsti dalle disposizioni del codice civile in materia di scioglimento e liquidazione delle società
    di capitali.
  3. Si applica l’articolo 215 della legge fallimentare.

Art. 264

(Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere)

  1. Se un’impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha insediato una
    succursale nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta è disposta nei confronti della
    sede italiana. Si applica l’articolo 240, comma 3.
  2. Se un’impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno Stato membro o in uno Stato
    terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta è
    disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l’articolo 240, comma 3865
    .
  3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.

Art. 265

(Liquidazione coatta di imprese non autorizzate)

  1. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’IVASS, dispone la liquidazione coatta
    dell’impresa che esercita l’attività di assicurazione o di riassicurazione senza essere stata
    autorizzata.
  2. Nel caso di assoluta mancanza di attività da liquidare l’IVASS procede alla nomina dei
    commissari, solo previa motivata richiesta da parte dei creditori o di altri soggetti interessati che
    venga presentata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
    provvedimento di liquidazione. In tal caso i commissari possono chiedere all’IVASS, dopo aver
    provveduto al deposito dello stato passivo, l’autorizzazione a chiudere la liquidazione senza
    ulteriori formalità.
  3. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 213, secondo e terzo comma, della legge
    fallimentare.

864 Regolamento ISVAP n. 8 del 13 novembre 2007 – in particolare Titolo IV – e Regolamento IVASS n. 4 del 17
dicembre 2013.
865 Comma modificato dal comma 5 dell’articolo 21, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e successivamente
modificato dall’articolo 1, comma 182, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[329]
Capo V

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PER ILLECITO AMMINISTRATIVO DIPENDENTE DA REATO

Art. 266

(Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato)

  1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001,
    n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di un’impresa di
    assicurazione o di riassicurazione ne dà comunicazione all’IVASS. Nel corso del procedimento,
    ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, viene sentito l’IVASS, che ha facoltà di presentare
    relazioni scritte.
  2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d’ufficio,
    l’acquisizione dall’IVASS di aggiornate informazioni sulla situazione dell’impresa, con particolare
    riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.
  3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di un’impresa di assicurazione o di
    riassicurazione le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del
    decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni
    medesime, è trasmessa per l’esecuzione dall’autorità giudiziaria all’IVASS. A tal fine l’IVASS
    può proporre o adottare gli atti previsti dai capi II, III e IV, avendo presenti le caratteristiche della
    sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela degli assicurati
    e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
  4. Le sanzioni interdittive indicate nell’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo
    8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle imprese di
    assicurazione o di riassicurazione. Alle medesime non si applica, altresì, l’articolo 15 del
    decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
  5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle sedi secondarie italiane di imprese
    di altri Stati membri o di Stati terzi.

Capo VI

EFFETTI DELLE MISURE DI RISANAMENTO E DI LIQUIDAZIONE DELL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE

ADOTTATE DA ALTRI STATI MEMBRI

Art. 267

(Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili navi e aeromobili, strumenti finanziari)

  1. In caso di adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione,
    da parte di un altro Stato membro nei confronti dell’impresa di assicurazione che ha sede legale
    in tale Stato, restano soggetti alla legge italiana:
    a) i rapporti di lavoro con l’impresa di assicurazione sorti in Italia;
    b) i contratti stipulati con l’impresa di assicurazione che danno diritto all’utilizzo o all’acquisto di
    un bene immobile situato nel territorio della Repubblica;

[330]

c) i diritti dell’impresa di assicurazione su un bene immobile, su una nave o su un aeromobile,
che richiedono un’iscrizione in un pubblico registro italiano.

  1. Agli atti a titolo oneroso, stipulati successivamente all’adozione di un provvedimento di
    risanamento o di una procedura di liquidazione, per effetto dei quali l’impresa di assicurazione
    disponga di un bene immobile, di una nave o di un aeromobile soggetti all’iscrizione in pubblico
    registro ovvero di strumenti finanziari la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongono
    l’iscrizione in un registro pubblico o l’immissione in un sistema di deposito accentrato, si applica
    la legge italiana se, rispettivamente, l’immobile è situato nel territorio della Repubblica, i pubblici
    registri della nave o dell’aeromobile ovvero il registro o il sistema di deposito accentrato degli
    strumenti finanziari sono disciplinati dalla legge italiana.

Art. 268

(Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica)

  1. L’adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte
    di un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale
    Stato, non pregiudica i diritti reali di terzi su beni, mobili o immobili, siano essi beni determinati o
    universalità di beni indeterminati, di proprietà dell’impresa di assicurazione che si trovano nel
    territorio della Repubblica.
  2. È assimilato ad un diritto reale il diritto, iscritto in pubblico registro e opponibile a terzi, che
    consenta di ottenere un diritto reale ai sensi del comma 1.
  3. La disposizione di cui al comma 1 non osta alle azioni di nullità, annullamento o di
    inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla legislazione dello
    Stato membro dell’impresa nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o
    di liquidazione.

Art. 269

(Diritti del venditore, in caso di riserva di proprietà sul bene situato nel territorio della

Repubblica)

  1. L’adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte
    di un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale
    Stato e che ha stipulato un contratto preliminare di acquisto ovvero un contratto di acquisto con
    patto di riservato dominio di un bene, non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva di
    proprietà, allorché il bene si trovi, al momento dell’adozione del provvedimento o dell’apertura
    della procedura, nel territorio della Repubblica.
  2. L’adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione da parte di
    un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale
    Stato e che ha stipulato un contratto di cui al comma 1, la cui consegna si sia verificata prima
    dell’adozione dei provvedimenti stessi, non costituisce causa di scioglimento del contratto e non
    impedisce che l’acquirente ne acquisti la proprietà dietro pagamento o adempimento delle
    obbligazioni pattuite, qualora tale bene si trovi in tale momento nel territorio della Repubblica.

[331]

  1. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non ostano alle azioni di nullità, di annullamento o
    di inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla legislazione
    dello Stato membro dell’impresa nei confronti della quale è stata adottata la misura di
    risanamento o di liquidazione.

Art. 270

(Diritto alla compensazione nei rapporti con l’impresa di assicurazione)

  1. L’adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte
    di un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale
    Stato, non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione nei rapporti con
    l’impresa di assicurazione secondo quanto previsto dall’articolo 56 della legge fallimentare.
  2. La disposizione di cui al comma 1 non osta alle azioni di annullamento, di nullità o di
    inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla legislazione dello
    Stato membro dell’impresa nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o
    di liquidazione.

Art. 271

(Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani)

  1. Fermo quanto disposto dall’articolo 268, in caso di adozione di un provvedimento di
    risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti
    di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, restano soggetti alla legge
    italiana i diritti e gli obblighi, nei confronti dell’impresa di assicurazione, relativi alle operazioni di
    compensazione e novazione, al riacquisto ed alle cessioni con patto di riacquisto, nonché ad
    ogni altra operazione effettuata in mercati regolamentati di strumenti finanziari autorizzati in
    Italia in conformità al testo unico dell’intermediazione finanziaria, compresa la possibilità di
    esperire le azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità dei pagamenti o delle transazioni,
    pregiudizievoli per la massa dei creditori.

Art. 272

(Condizione di proponibilità delle azioni relative agli atti pregiudizievoli)

  1. L’azione di annullamento, di nullità o di inopponibilità, fondata su disposizioni previste dalla
    legislazione dello Stato membro nel quale ha sede legale l’impresa di assicurazione nei
    confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione, è improponibile
    o improcedibile nei confronti di chi, avendo beneficiato dell’atto pregiudizievole per la massa dei
    creditori, prova che tale atto è soggetto alla legge di uno Stato membro diverso da quello dove
    ha sede legale l’impresa e che la legge applicabile alla fattispecie non consente di impugnare
    l’atto con alcun mezzo.

Art. 273

(Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell’impresa di assicurazione)

[332]

  1. Gli effetti di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, adottati da
    un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale
    Stato, su un giudizio pendente in Italia relativo alla rivendica di beni, nonché di diritti sugli stessi,
    dell’impresa di assicurazione sono regolati dalla legge italiana.

Art. 274

(Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori)

  1. I commissari o i liquidatori, nominati dall’autorità dello Stato membro nel quale ha sede legale
    l’impresa di assicurazione assoggettata ad un provvedimento di risanamento o ad una
    procedura di liquidazione, che intendano agire nel territorio della Repubblica, per l’esercizio
    delle relative funzioni, sono tenuti a documentare la nomina con la presentazione di una copia,
    conforme all’originale, rilasciata dall’autorità che ha emesso il provvedimento o mediante
    qualsiasi altra certificazione resa dalla competente autorità dello stesso Stato. Ai medesimi
    commissari o ai liquidatori può essere richiesta una traduzione nella lingua italiana della
    documentazione di cui al presente comma.
  2. Possono essere designati, in base alla legge dello Stato membro di origine dell’impresa di
    assicurazione, persone incaricate di assistere o, all’occorrenza, di rappresentare i commissari o
    i liquidatori nello svolgimento dei compiti derivanti dal provvedimento di risanamento o della
    procedura di liquidazione nel territorio della Repubblica con particolare riferimento ai rapporti
    con i creditori italiani.
  3. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, i commissari e i liquidatori esercitano nel
    territorio della Repubblica gli stessi poteri che hanno il diritto di esercitare nello Stato membro di
    origine dell’impresa di assicurazione, ma non possono svolgere compiti riservati alla forza
    pubblica o funzioni attribuite alla magistratura.
  4. I commissari e i liquidatori nominati dall’autorità dello Stato membro di origine dell’impresa di
    assicurazione sono tenuti, nell’esercizio delle loro funzioni nel territorio della Repubblica, al
    rispetto della legge italiana in particolare per quanto attiene alle modalità di realizzazione degli
    attivi e alla disciplina dei rapporti di lavoro subordinato con particolare riguardo all’informazione
    dei dipendenti. I commissari o i liquidatori nominati dall’autorità dello Stato membro di origine
    dell’impresa di assicurazione, nonché ogni altro soggetto autorizzato dalle medesime autorità,
    possono chiedere, fermi restando eventuali specifici obblighi di pubblicità previsti dalla legge
    italiana, che un provvedimento di risanamento o la decisione di apertura di una procedura di
    liquidazione sia annotata nei registri immobiliari, nel registro delle imprese o in altro pubblico
    registro italiano.

Capo VII

DISPOSIZIONI SUL RISANAMENTO E SULLA LIQUIDAZIONE NEL GRUPPO ASSICURATIVO866

866 Capo sostituito dall’articolo 1, comma 183, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[333]
Art. 275

(Amministrazione straordinaria dell’ ultima società controllante italiana)
867

  1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla ultima società controllante italiana di cui
    all’articolo 210, comma 2, si applicano le norme del capo II del presente titolo.
  2. L’amministrazione straordinaria della società di cui al comma 1, oltre che nei casi previsti
    dall’articolo 231, può essere disposta quando:
    a) risultino gravi inadempienze nell’esercizio dell’attività di direzione e di coordinamento per
    l’esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite dall’IVASS;
    b) una delle società del gruppo di cui all’articolo 210-ter, comma 2, sia stata sottoposta alla
    procedura del fallimento, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa,
    dell’amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali o
    dalla legislazione di altri Stati membri, nonché quando sia stato nominato l’amministratore
    giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi
    irregolarità nella gestione e possa essere alterato in modo grave l’equilibrio finanziario o
    gestionale del gruppo.
  3. L’amministrazione straordinaria della società di cui al comma 1 dura un anno dalla data di
    emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, salvo che sia prescritto un
    termine più breve dal provvedimento medesimo o che ne sia disposta la chiusura anticipata. In
    casi eccezionali la procedura può essere prorogata per un periodo non superiore ad un anno.
  4. I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell’IVASS,
    possono revocare o sostituire, anche in parte, gli amministratori delle società del gruppo di cui
    all’articolo 210-ter, comma 2, al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si
    rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica al massimo sino al termine
    dell’amministrazione straordinaria della società di cui al comma 1. Gli amministratori revocati
    hanno titolo esclusivamente ad un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari ad essi
    spettanti per la durata residua del mandato ma, comunque, per un periodo non superiore a sei
    mesi.
  5. I commissari straordinari possono richiedere, previa autorizzazione dell’IVASS sentiti i cessati
    amministratori della società, l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle società del
    gruppo, di cui all’articolo 210-ter, comma 2.
  6. I commissari straordinari possono richiedere alle società del gruppo di cui all’articolo 210-ter,
    comma 2, i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.

Art. 276

(Liquidazione coatta amministrativa dell’ ultima società controllante italiana)
868

867 Articolo modificato dall’articolo 1, comma 183, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
868 Articolo modificato dall’articolo 1, comma 183, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[334]

  1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, all’ultima società controllante italiana di cui
    all’articolo 210, comma 2, si applicano le norme del capo IV del presente titolo.
  2. La liquidazione coatta amministrativa della società di cui al comma 1, oltre che nei casi
    previsti dall’articolo 245, può essere disposta quando le inadempienze nell’esercizio dell’attività
    di direzione e di coordinamento per l’esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite dallIVASS
    siano di eccezionale gravità.
  3. I commissari liquidatori depositano annualmente nel registro delle imprese una relazione
    sulla situazione contabile e sull’andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo
    svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre società del gruppo controllate italiane, di
    cui all’articolo 210-ter, comma 2, sia sugli eventuali interventi a tutela degli assicurati e degli altri
    aventi diritto a prestazioni assicurative. La relazione è accompagnata da un rapporto del
    comitato di sorveglianza. L’IVASS può prescrivere speciali forme di pubblicità per rendere noto
    l’avvenuto deposito della relazione.
  4. Si applicano le disposizioni dell’articolo 275, commi 5 e 6.
  5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari
    l’esperimento dell’azione revocatoria prevista dall’articolo 67 della legge fallimentare nei
    confronti delle altre società del gruppo di cui all’articolo 210-ter, comma 2. L’azione può essere
    esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma dell’articolo 67 della legge
    fallimentare, che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di
    liquidazione coatta, e per gli atti indicati al numero 4) del primo comma e dal secondo comma
    del medesimo articolo 67, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori.

Art. 277

(Amministrazione straordinaria delle società del gruppo assicurativo)869

  1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando l’ultima società controllante italiana di cui
    all’articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione
    coatta amministrativa, alle società del gruppo di cui all’articolo 210-ter, comma 2, si applicano,
    ove ne ricorrono i presupposti, le norme del capo II del presente titolo. L’amministrazione
    straordinaria può essere richiesta all’IVASS anche dai commissari straordinari e dai commissari
    liquidatori della ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2.
  2. Quando presso società del gruppo di cui all’articolo 210-ter, comma 2, sia stato nominato
    l’amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al
    tribunale di gravi irregolarità nella gestione, la procedura si converte in amministrazione
    straordinaria. Il tribunale competente, anche d’ufficio, dichiara con sentenza in camera di
    consiglio che la società è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria e ordina la
    trasmissione degli atti all’IVASS. Gli organi della cessata procedura e quelli dell’amministrazione
    straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le
    forme di pubblicità stabilite dall’IVASS. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
  3. Quando le società del gruppo da sottoporre all’amministrazione straordinaria siano soggette
    a vigilanza, il relativo provvedimento è adottato sentita l’autorità che esercita la vigilanza, alla
    quale, in caso di urgenza, potrà essere fissato un termine per la formulazione del parere.
    869 Articolo modificato dall’articolo 1, comma 183, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[335]

  1. La durata dell’amministrazione straordinaria delle società del gruppo è indipendente da quella
    della procedura cui è sottoposta la ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210,
    comma 2.

Art. 278

(Liquidazione coatta amministrativa delle società del gruppo assicurativo)870

  1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando l’ultima società controllante italiana di cui
    all’articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione
    coatta amministrativa, alle società di cui all’articolo 210-ter, comma 2, del gruppo si applicano,
    qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del capo IV del
    presente titolo. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione resta ferma comunque la
    disciplina del capo IV. La liquidazione coatta può essere richiesta all’IVASS anche dai
    commissari straordinari e dai commissari liquidatori dell’ultima società controllante.
  2. Quando presso società del gruppo di cui all’articolo 210-ter, comma 2, siano in corso il
    fallimento, la liquidazione coatta o altre procedure concorsuali, queste si convertono nella
    liquidazione coatta disciplinata dal presente articolo. Fermo restando l’accertamento dello stato
    di insolvenza già operato, il tribunale competente, anche d’ufficio, dichiara con sentenza in
    camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di liquidazione prevista dal
    presente articolo e ordina la trasmissione degli atti all’IVASS. Gli organi della cessata procedura
    e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone
    notizia con le forme di pubblicità stabilite dall’IVASS. Restano salvi gli effetti degli atti
    legalmente compiuti.
  3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti dall’articolo 276, comma 5.

Art. 279

(Procedure proprie delle singole società del gruppo assicurativo)871

  1. Quando l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, non sia
    sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, le società
    del gruppo di cui all’articolo 210-ter, comma 2, sono soggette alle procedure previste dalle
    norme di legge a esse applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data comunicazione all’IVASS
    a cura dell’autorità amministrativa o giudiziaria che li ha emessi. Le autorità amministrative o
    giudiziarie che vigilano sulle procedure informano l’IVASS di ogni circostanza, emersa nello
    svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo assicurativo.
  2. In deroga al comma 1, la società del gruppo di cui all’articolo 210-ter, comma 2, non è
    soggetta alla procedura ad essa altrimenti applicabile e, se avviata, viene convertita in
    amministrazione straordinaria o liquidazione coatta, se essa svolge funzioni strumentali
    essenziali per conto dell’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2. Si
    applicano, in quanto compatibili, gli articoli 277 e 278.

870 Articolo modificato dall’articolo 1, comma 183, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
871 Articolo modificato dall’articolo 1, comma 183, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[336]
Art. 280

(Disposizioni comuni agli organi delle procedure)872

  1. Fermo quanto disposto dagli articoli 233 e 246, le medesime persone possono essere
    nominate negli organi dell’amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta
    amministrativa di società del gruppo di cui all’articolo 210-ter, comma 2, quando ciò sia ritenuto
    utile per agevolare lo svolgimento delle procedure.
  2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse in conflitto con quello della
    società, a cagione della qualità di commissario di altra società del gruppo, ne dà notizia agli altri
    commissari, ove esistano, nonché al comitato di sorveglianza e all’IVASS. In caso di omissione,
    a detta comunicazione sono tenuti i membri del comitato di sorveglianza che siano a
    conoscenza della situazione di conflitto. Il comitato di sorveglianza può prescrivere speciali
    cautele e formulare indicazioni in merito all’operazione, dell’inosservanza delle quali i
    commissari sono personalmente responsabili. Ferma la facoltà di revocare e sostituire i
    componenti gli organi delle procedure, l’IVASS può impartire direttive o disporre, ove del caso,
    la nomina di un commissario per compiere determinati atti.
  3. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza sono
    determinate dall’IVASS in base ai criteri dallo stesso stabiliti e sono a carico delle società. Le
    indennità sono determinate valutando in modo complessivo le prestazioni connesse alle cariche
    eventualmente ricoperte in altre procedure nel gruppo.
    Art. 281

(Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale)873

  1. Quando l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad
    amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l’azione revocatoria
    prevista dall’articolo 276, comma 5, nonché per tutte le controversie fra le società del gruppo è
    competente il tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale tale società controllante.
  2. Quando l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad
    amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per i ricorsi avverso i
    provvedimenti amministrativi concernenti o comunque connessi alle procedure di
    amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa di tale società controllante
    e delle società del gruppo, di cui all’articolo 210-ter, comma 2, è competente il tribunale
    amministrativo regionale del Lazio con sede a Roma.

Art. 282

(Gruppi e società non iscritte all’albo)874

872 Articolo modificato dall’articolo 1, comma 183, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
873 Articolo modificato dall’articolo 1, comma 183, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
874 Articolo modificato dall’articolo 1, comma 183, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[337]

  1. Le disposizioni degli articoli di cui al presente capo si applicano anche nei confronti delle
    società per le quali, pur non essendo intervenuta l’iscrizione, ricorrano le condizioni per
    l’inserimento nell’albo di cui all’articolo 210-ter.

TITOLO XVII
SISTEMI DI INDENNIZZO
Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SISTEMA DI INDENNIZZO DEI DANNI DERIVANTI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A

MOTORE E DEI NATANTI

Art. 283

(Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica)

  1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i
    danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione,
    nei casi in cui:
    a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
    b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
    c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della
    Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del
    sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
    d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario,
    dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;
    d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui
    all’articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all’articolo 1, comma 1, lettera fff),
    numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione875;
    d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più
    corrispondente allo stesso veicolo876
    .
  2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona.
    In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui
    ammontare sia superiore all’importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare. Nei
    casi di cui al comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona,
    nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il risarcimento è dovuto per i
    danni alla persona, nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), il
    risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati
    contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i
    danni alla persona sia per i danni a cose877
    .
  3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia
    previsti, per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro, nel regolamento di cui all’articolo 128
    relativamente alle autovetture ad uso privato. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica
    875 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 9, lettera a), Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198.
    876 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 9, lettera a), Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198.
    877 Comma modificato dall’articolo 1, comma 9, lettera b), Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198.

[338]

di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di
ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle
disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.

  1. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c), d), d-bis) e d-ter), il danno è risarcito nei limiti dei
    massimali indicati nel regolamento di cui all’articolo 128 per i veicoli o i natanti della categoria
    cui appartiene il mezzo che ha causato il danno878
    .
  2. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è surrogato, per l’importo pagato, nei diritti
    dell’assicurato, del danneggiato verso l’impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello
    stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all’articolo 258, comma 4,
    lettera a). L’impresa di assicurazione che ha provveduto alla liquidazione del danno, ai sensi
    dell’articolo 150, ha diritto di regresso nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della
    strada in caso di liquidazione coatta dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile.

Art. 284

(Sinistri verificatisi in altro Stato membro)

  1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è tenuto altresì a risarcire i sinistri causati sul
    territorio di un altro Stato membro da veicoli ivi immatricolati che siano assicurati presso
    un’impresa con sede legale in Italia operante in tale altro Stato in regime di stabilimento o di
    libertà di prestazione di servizi, che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta
    o vi venga posta successivamente. Si applica l’articolo 283, comma 5.
  2. Il Ministro dello sviluppo economico autorizza, con decreto da pubblicare nella Gazzetta
    Ufficiale, la CONSAP a sottoscrivere le convenzioni con i fondi di garanzia degli altri Stati
    membri concernenti il risarcimento dei sinistri di cui al comma 1.

Art. 285

(Fondo di garanzia per le vittime della strada)

  1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero
    dello sviluppo economico, dalla CONSAP con l’assistenza di un apposito comitato.
  2. Il Ministro dello sviluppo economico disciplina, con regolamento879, le condizioni e le modalità
    di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della
    strada, nonché la composizione del comitato di cui al comma 1.
  3. Le imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni
    causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare annualmente
    alla CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, un
    contributo commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento
    dell’obbligo di assicurazione880
    .

878 Comma modificato dall’articolo 1, comma 9, lettera c), Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198.
879 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 98 del 28 aprile 2008, in particolare Capo II.
880 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 5 dicembre 2011 (anno 2012); Decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico del 12 dicembre 2012 (anno 2013); Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 4 dicembre 2013
(anno 2014); Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2014 (anno 2015); Decreto del Ministro

[339]

  1. Il regolamento di cui al comma 2 determina le modalità di fissazione annuale della misura del
    contributo, nel limite massimo del quattro per cento del premio imponibile, tenuto conto dei
    risultati della liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto annualmente
    predisposto dal comitato di gestione del fondo881
    .

Capo II

LIQUIDAZIONE DEI DANNI A CURA DELL’IMPRESA DESIGNATA

Art. 286

(Liquidazione dei danni a cura dell’impresa designata)

  1. La liquidazione dei danni per i sinistri di cui all’articolo 283, comma 1, lettere a), b), c), d), d-
    bis) e d-ter), è effettuata a cura di un’impresa designata dall’IVASS882 secondo quanto previsto

nel regolamento883 adottato dal Ministro dello sviluppo economico. L’impresa provvede alla
liquidazione dei danni anche per i sinistri verificatisi oltre la scadenza del periodo assegnato e
fino alla data indicata nel provvedimento che designi altra impresa884
.

  1. Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese ed al netto delle somme
    recuperate ai sensi dell’articolo 292, sono rimborsate dalla CONSAP – Fondo di garanzia per le
    vittime della strada, secondo le convenzioni, stipulate fra le imprese e il Fondo di garanzia per
    le vittime della strada, soggette all’approvazione del Ministero dello sviluppo economico su
    proposta dell’IVASS885
    .
  2. Le imprese designate sono sottoposte, per l’attività oggetto delle convenzioni, alle direttive
    per il regolare svolgimento delle operazioni di liquidazione dei danni emanate in via generale o
    particolare dalla CONSAP.

Art. 287

(Esercizio dell’azione di risarcimento)

  1. Nelle ipotesi previste dall’articolo 283, comma 1, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter), l’azione per il
    risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo
    di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in
    cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all’impresa
    designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della
    strada. Nell’ipotesi prevista dall’articolo 283, comma 1, lettera c), l’azione per il risarcimento dei
    danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato
    ha richiesto il risarcimento del danno886
    .

dello Sviluppo Economico 23 novembre 2015 (anno 2016); Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 2
dicembre 2016 (anno 2017); decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 gennaio 2018 (anno 2018) .
881 Comma modificato dall’articolo 1, comma 209, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
882 Provvedimento ISVAP n. 2496 del 28 dicembre 2006 (triennio 2007-2009).
883 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 98 del 28 aprile 2008, in particolare Capo II.
884 Comma modificato dall’articolo 1, comma 10, Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198.
885 Comma modificato dall’articolo 1, comma 211, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
886 Comma modificato dall’articolo 1, comma 11, Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198 e, successivamente,
dall’articolo 1, comma 210, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[340]

  1. Il danneggiato che, nell’ipotesi prevista dall’articolo 283, comma 1, lettera a), abbia fatto
    richiesta all’impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP – Fondo di garanzia
    per le vittime della strada, non è tenuto a rinnovare la domanda qualora successivamente
    venga identificata l’impresa di assicurazione del responsabile887
    .
  2. L’azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti
    dell’impresa designata. La CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, può tuttavia
    intervenire nel processo, anche in grado di appello.
  3. Nei casi previsti dall’art. 283, comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter), deve essere convenuto in
    giudizio anche il responsabile del danno888
    .
  4. Nel giudizio promosso ai sensi dell’articolo 283, comma 1, lettera c), deve essere convenuto
    in giudizio anche il commissario liquidatore dell’impresa di assicurazione.

Art. 288

(Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada)

  1. Gli assicurati con imprese che esercitano i rami di responsabilità civile dei veicoli a motore e
    dei natanti e che siano poste in liquidazione coatta possono far valere, nei limiti delle somme
    indicate dall’articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP –
    Fondo di garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti dell’impresa designata per il
    territorio in cui è avvenuto il sinistro.

Art. 289

(Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui giudizi pendenti)

  1. Le sentenze ottenute dal danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione sono
    opponibili, se passate in giudicato prima che sia stato pubblicato il decreto di liquidazione
    coatta, all’impresa designata per il risarcimento dei danni entro i limiti fissati dall’articolo 283,
    comma 4.
  2. Se il decreto di liquidazione coatta interviene prima della formazione del giudicato, il
    processo prosegue, nei confronti del commissario liquidatore e dell’impresa designata, decorsi
    sei mesi dalla pubblicazione del decreto di liquidazione coatta. In ogni caso le pronunce sono
    opponibili, entro i limiti di risarcibilità fissati dall’articolo 283, comma 4, nei confronti dell’impresa
    designata.
  3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le ordinanze ottenute dal danneggiato
    che versi in stato di bisogno.

Art. 290
(Prescrizione dell’azione)

887 Comma modificato dall’articolo 1, comma 210, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
888 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 11, lettera b), Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198.

[341]

  1. L’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa designata, nei casi
    previsti dall’articolo 283, comma 1, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter), è soggetta al termine di
    prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile889
    .
  2. L’azione che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa designata, nel caso previsto
    dall’articolo 283, comma 1, lettera c), è proponibile fino a che non sia prescritta l’azione nei
    confronti dell’impresa posta in liquidazione coatta.

Art. 291

(Pluralità di danneggiati e supero del massimale)

  1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro ed il risarcimento dovuto dal
    responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti
    dell’impresa designata sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza del limite di
    risarcibilità rispettivamente indicato dai commi 3 o 4 dell’articolo 283.
  2. L’impresa designata che, decorsi trenta giorni dall’incidente e ignorando l’esistenza di altre
    persone danneggiate, pur avendone ricercata l’identificazione con la normale diligenza, ha
    pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre
    persone danneggiate nei limiti dell’eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma
    versata.
  3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito rimanesse
    insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento dall’impresa di
    assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1.
  4. Nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione designata e le persone danneggiate
    sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l’articolo 102 del codice di procedura civile.
    L’impresa di assicurazione designata può effettuare il deposito di una somma, nei limiti del
    massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento,
    se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.

Art. 292

(Diritto di regresso e di surroga dell’impresa designata)

  1. L’impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti
    dall’articolo 283, comma 1, lettere a) b), d), d-bis) e d-ter), ha azione di regresso nei confronti
    dei responsabili del sinistro per il recupero dell’indennizzo pagato nonché degli interessi e delle
    spese890
    .
  2. Nel caso previsto dall’articolo 283, comma 1, lettera c), l’impresa designata che, anche in via
    di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l’importo pagato, nei diritti dell’assicurato e

889 Comma modificato dall’articolo 1, comma 12, Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198.
890 Comma modificato dall’articolo 1, comma 13, Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198.

[342]

del danneggiato verso l’impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla
legge a favore dei medesimi.

Capo III

LIQUIDAZIONE DEI DANNI A CURA DEL COMMISSARIO DELL’IMPRESA IN

LIQUIDAZIONE COATTA

Art. 293

(Liquidazione dei danni a cura del commissario dell’impresa in liquidazione coatta)

  1. Il commissario dell’impresa in liquidazione può essere autorizzato, nel decreto che dispone la
    liquidazione coatta, a procedere, anche per conto del Fondo di garanzia per le vittime della
    strada ed in deroga all’articolo 286, comma 1, alla liquidazione dei danni causati dalla
    circolazione dei veicoli e dei natanti verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di
    liquidazione, nonché di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza dei contratti di
    assicurazione in corso o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.
  2. La CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, anticipa al commissario le
    somme occorrenti per le spese del procedimento di liquidazione dei danni nei limiti di quanto
    previsto nel regolamento di cui all’articolo 285, comma 2. In caso di insufficienza dell’attivo le
    somme erogate restano definitivamente a carico della CONSAP – Fondo di garanzia per le
    vittime della strada.
  3. Per l’assolvimento del compito di cui al comma 1 il commissario provvede a riassumere il
    personale già dipendente dall’impresa posta in liquidazione coatta. Il personale è retribuito con i
    minimi previsti nei contratti collettivi di categoria in relazione alle mansioni espletate.

Art. 294

(Esercizio dell’azione di risarcimento)

  1. Gli aventi diritto al risarcimento dei danni presentano al commissario la domanda di
    risarcimento, a mezzo raccomandata, anche se sia stata precedentemente inviata all’impresa
    posta in liquidazione coatta.
  2. Nessuna azione per il risarcimento può essere proposta nei confronti della procedura prima
    che siano decorsi sei mesi dalla richiesta. Le sentenze e gli altri provvedimenti che decidono sul
    risarcimento sono opponibili al Fondo di garanzia delle vittime della strada. La CONSAP –
    Fondo di garanzia delle vittime della strada, può intervenire nel processo, anche in grado di
    appello.
  3. Se il decreto di liquidazione coatta è pubblicato prima della formazione del giudicato, si
    applica l’articolo 289, comma 1.

Art. 295

(Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada)

[343]

  1. Gli assicurati con imprese che esercitano l’assicurazione della responsabilità civile per i danni
    causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che siano poste in liquidazione
    coatta possono far valere, nei limiti delle somme indicate nell’articolo 283, comma 4, i diritti
    derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della
    strada, agendo nei confronti del commissario.

Capo IV

LIQUIDAZIONE DEI DANNI A CURA DELL’ORGANISMO DI INDENNIZZO ITALIANO

Art. 296

(Organismo di indennizzo italiano)

  1. Alla CONSAP, quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada, è riconosciuta
    la funzione di Organismo di indennizzo italiano.
  2. L’Organismo di indennizzo italiano nello svolgimento delle sue funzioni può avvalersi
    dell’Ufficio centrale italiano secondo le modalità stabilite con apposita convenzione.

Art. 297

(Ambito di intervento dell’Organismo di indennizzo italiano)

  1. L’Organismo di indennizzo italiano è incaricato di risarcire gli aventi diritto che abbiano
    residenza nel territorio della Repubblica, per danni a cose o a persone derivanti da sinistri
    avvenuti in un altro Stato membro e provocati dall’uso di:
    a) un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in altro Stato membro e stazionante in
    un altro Stato membro;
    b) un veicolo di cui risulti impossibile l’identificazione;
    c) un veicolo di cui risulti impossibile, entro due mesi dal sinistro, identificare l’impresa di
    assicurazione.
  2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), l’Organismo di indennizzo italiano interviene anche
    qualora il sinistro sia avvenuto in uno Stato terzo il cui Ufficio nazionale per l’assicurazione
    abbia aderito al sistema della carta verde.

Art. 298

(Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati)

  1. Nei casi previsti dall’articolo 297, commi 1, lettera a), e 2, gli aventi diritto possono presentare
    all’Organismo di indennizzo italiano richiesta di risarcimento:
    a) qualora l’impresa di assicurazione o il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri nel
    territorio della Repubblica non abbiano fornito una risposta motivata sugli elementi dedotti nella
    richiesta di risarcimento entro tre mesi dalla data in cui gli aventi diritto hanno presentato la

[344]

propria richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione del veicolo, il cui uso ha provocato
il sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri;
b) nel caso in cui l’impresa di assicurazione non abbia designato un mandatario per la
liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica; in tale caso gli aventi diritto non possono
presentare all’Organismo di indennizzo italiano una richiesta di risarcimento, se hanno
presentato una analoga richiesta direttamente all’impresa di assicurazione del veicolo il cui uso
ha provocato il sinistro e hanno ricevuto una risposta motivata entro tre mesi dalla
presentazione della richiesta.

  1. L’Organismo di indennizzo italiano si astiene o cessa di intervenire a favore degli aventi diritto
    al risarcimento che hanno intrapreso o intraprendano un’azione legale direttamente contro
    l’impresa di assicurazione ovvero contro il responsabile del sinistro.
  2. L’intervento dell’Organismo di indennizzo italiano è sussidiario rispetto alla richiesta nei
    confronti della persona o delle persone che hanno causato il sinistro ovvero nei confronti
    dell’impresa di assicurazione o del suo mandatario. L’Organismo di indennizzo italiano non può
    subordinare il risarcimento alla dimostrazione che il responsabile del danno sia insolvente o
    rifiuti di pagare.
  3. Gli aventi diritto presentano all’Organismo di indennizzo italiano la propria richiesta di
    risarcimento nelle forme previste dal regolamento891, adottato dal Ministro dello sviluppo
    economico, che dà attuazione al presente titolo.
  4. L’Organismo di indennizzo italiano interviene entro due mesi dalla data in cui gli aventi diritto
    presentano ad esso la richiesta di risarcimento, ma pone fine al suo intervento in caso di
    successiva risposta motivata dell’impresa di assicurazione o del suo mandatario per la
    liquidazione dei sinistri alla richiesta degli aventi diritto al risarcimento, a condizione che tale
    risposta sia inviata entro il termine di due mesi dalla presentazione della richiesta all’organismo
    di indennizzo.
  5. L’Organismo di indennizzo italiano informa immediatamente di aver ricevuto una richiesta di
    risarcimento dagli aventi diritto e che interverrà entro due mesi a decorrere dalla presentazione
    di detta richiesta, i seguenti soggetti:
    a) l’impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro o il
    mandatario per la liquidazione dei sinistri;
    b) l’organismo di indennizzo dello Stato membro dello stabilimento dell’impresa di assicurazione
    che ha stipulato il contratto;
    c) la persona che ha causato il sinistro, se nota;
    d) l’ufficio nazionale per l’assicurazione dello Stato ove è avvenuto il sinistro, se il sinistro è
    stato causato da un veicolo stazionante in un altro Stato rispetto a quello in cui è accaduto il
    sinistro.
  6. L’organismo di indennizzo italiano cui è stata presentata la richiesta di risarcimento è tenuto a
    rispettare, per la determinazione della responsabilità e la quantificazione del danno, le norme di
    diritto positivo applicabili nello Stato ove è avvenuto il sinistro.

891 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 98 del 28 aprile 2008, in particolare articolo 24.

[345]
Art. 299

(Rimborsi tra organismi di indennizzo)

  1. L’Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi diritto secondo quanto
    stabilito dall’articolo 298, acquisisce un credito, nei confronti dell’Organismo di indennizzo dello
    Stato membro ove ha sede lo stabilimento dell’impresa di assicurazione che ha stipulato il
    contratto di assicurazione del veicolo che ha causato il sinistro, per quanto anticipato a titolo di
    risarcimento e per quanto sostenuto a titolo di spese dirette e indirette relative alla liquidazione
    del danno, nella misura e con le modalità stabilite dall’accordo fra gli organismi di indennizzo e
    fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia.
  2. Nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza degli aventi
    diritto al risarcimento o nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato terzo aderente al sistema della
    carta verde e causati dalla circolazione dei veicoli assicurati con imprese stabilite nel territorio
    della Repubblica, l’Organismo di indennizzo italiano è tenuto al rimborso della somma
    eventualmente pagata dall’organismo di indennizzo dello Stato di residenza degli aventi diritto al
    risarcimento per danni subiti da questi ultimi.
  3. L’Organismo di indennizzo italiano è surrogato nei diritti degli aventi diritto al risarcimento nei
    confronti dell’impresa di assicurazione o del responsabile del sinistro nella misura in cui
    l’organismo di indennizzo dello Stato membro di residenza degli aventi diritto ha risarcito questi
    ultimi per il danno subito. L’impresa è tenuta a rimborsare entro trenta giorni l’Organismo di
    indennizzo italiano di quanto da quest’ultimo corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto dal
    medesimo corrisposto a titolo di spese dirette ed indirette di cui al comma 1, a semplice
    richiesta corredata della prova dell’avvenuto pagamento. L’importo da rimborsare può costituire
    oggetto di contestazione da parte dell’impresa esclusivamente nel caso in cui l’organismo di
    indennizzo estero abbia omesso di informare l’impresa di assicurazione italiana di aver ricevuto
    una richiesta di risarcimento da parte degli aventi diritto.

Art. 300

(Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati)

  1. Nei casi previsti dall’articolo 297, comma 1, lettere b) e c), l’Organismo di indennizzo italiano,
    ricevuta la richiesta di risarcimento, ne informa immediatamente:
    a) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo che ha causato il sinistro staziona
    abitualmente, nel caso si tratti di un veicolo non assicurato, nonché il Fondo di garanzia dello
    Stato membro in cui è accaduto il sinistro se diverso da quello ove staziona abitualmente il
    veicolo;
    b) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui si è verificato il sinistro, nel caso in cui lo
    stesso sia stato causato da un veicolo non identificato ovvero da un veicolo non assicurato di
    uno Stato terzo.
  2. L’Organismo di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di risarcimento, è tenuto a rispettare,
    per la determinazione della responsabilità e la quantificazione del danno, le norme del diritto
    positivo vigenti nello Stato ove è avvenuto il sinistro.

[346]

  1. L’Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi diritto, secondo quanto
    previsto nel comma 1, ha diritto di richiedere il rimborso di quanto corrisposto a titolo di
    risarcimento e di quanto sostenuto a titolo di spese dirette e indirette nella misura e secondo le
    modalità stabilite dall’accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i
    fondi di garanzia:
    a) al Fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, nel caso in
    cui non possa essere identificata l’impresa di assicurazione;
    b) al Fondo di garanzia dello Stato membro ove si è verificato il sinistro, nel caso di veicolo non
    identificato;
    c) al Fondo di garanzia dello Stato membro ove si è verificato il sinistro, nel caso di veicoli non
    assicurati di uno Stato terzo.

Art. 301

(Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada)

  1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada rimborsa l’organismo di indennizzo dello Stato
    membro nel quale gli aventi diritto al risarcimento risiedono della somma con la quale il predetto
    organismo ha risarcito tali aventi diritto, nonché delle spese dirette e indirette di cui all’articolo
    300, comma 3, nei seguenti casi:
    a) sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli aventi diritto al
    risarcimento e causati da un veicolo stazionante abitualmente nel territorio della Repubblica per
    il quale non è possibile identificare l’impresa di assicurazione;
    b) sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica e causati da un veicolo non identificato o da un
    veicolo non assicurato di uno Stato terzo.
  2. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, dopo aver rimborsato l’organismo di
    indennizzo, ha diritto di esercitare l’azione di regresso prevista dall’articolo 292.

Capo V

SISTEMA DI INDENNIZZO DEI DANNI DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ VENATORIA

Art. 302
(Ambito di intervento)

  1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, costituito presso la CONSAP, risarcisce i
    danni causati nell’esercizio dell’attività venatoria per i quali vi è obbligo di assicurazione nei casi
    in cui:
    a) l’esercente l’attività venatoria non sia identificato;
    b) l’esercente l’attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall’assicurazione
    obbligatoria per la responsabilità civile;

[347]

c) l’esercente l’attività venatoria sia assicurato presso un’impresa operante nel territorio della
Repubblica in regime di stabilimento o di prestazione di servizi e che, al momento del sinistro, si
trovi in stato di liquidazione coatta o vi sia posta successivamente.

  1. Nel caso di cui alla lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona che
    abbiano comportato la morte od un’invalidità permanente superiore al venti per cento. Nel caso
    di cui alla lettera b), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle
    cose il cui ammontare sia superiore all’importo stabilito nel regolamento892 di attuazione del
    presente capo. Nel caso di cui alla lettera c), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona
    nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all’importo di euro cinquecento. La
    percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di
    reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono
    determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria
    contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
  2. In tutti i casi previsti dal comma 1, il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti
    nella legge che disciplina l’esercizio dell’attività venatoria.

Art. 303

(Fondo di garanzia per le vittime della caccia)

  1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero
    dello sviluppo economico, dalla CONSAP con l’assistenza di un apposito comitato.
  2. Il Ministro dello sviluppo economico disciplina, con regolamento893, le condizioni e le modalità
    di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della
    caccia, nonché la composizione del comitato di cui al comma 1.
  3. Le imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità venatoria sono
    tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le
    vittime della caccia, un contributo commisurato al premio incassato per ciascun contratto
    stipulato in adempimento dell’obbligo di assicurazione.
  4. Il regolamento di cui al comma 2 determina le modalità di fissazione annuale della misura del
    contributo, nel limite massimo del quindici per cento894 del premio imponibile, tenuto conto dei
    risultati della liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto annualmente
    predisposto dal comitato di gestione del fondo895
    .

Art. 304

(Diritto di regresso e di surroga)

892 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 98 del 28 aprile 2008, in particolare articolo 35.
893 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 98 del 28 aprile 2008, in particolare Capo III.
894 Comma modificato dall’articolo 1, comma 28, lettera c) della legge 4 agosto 2017, n.124.
895 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 5 dicembre 2011 (anno 2012); Decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico del 12 dicembre 2012 (anno 2013); Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 4 dicembre 2013
(anno 2014); Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2014 (anno 2015); Decreto del Ministro
dello Sviluppo Economico del 4 novembre 2015 (anno 2016); Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 2
dicembre 2016 (anno 2017); decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017 (anno 2018).

[348]

  1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia che, anche in via di transazione, ha risarcito il
    danno nei casi previsti all’articolo 302, comma 1, lettere a) e b), ha azione di regresso nei
    confronti del responsabile del danno per il recupero dell’indennizzo pagato, nonché degli
    interessi e delle spese.
  2. Nel caso previsto all’articolo 302, comma 1, lettera c), il Fondo di garanzia per le vittime della
    caccia che ha risarcito il danno è surrogato, per l’importo pagato, nei diritti dell’assicurato e del
    danneggiato verso l’impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento
    previsto per i crediti di assicurazione indicati all’articolo 258, comma 4, lettera a).

TITOLO XVIII

SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI

Capo I

ABUSIVISMO E IMPEDIMENTO ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA896

Art. 305

(Attività abusivamente esercitata)

  1. Chiunque svolge attività assicurativa o riassicurativa in difetto di autorizzazione è punito con
    la reclusione da due a quattro anni e con la multa da euro ventimila ad euro duecentomila.
  2. Chiunque esercita l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa in difetto di
    iscrizione al registro di cui all’articolo 109 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e
    con la multa da euro diecimila a euro centomila.
  3. Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività assicurativa o riassicurativa in
    violazione del comma 1 o di intermediazione assicurativa o riassicurativa in violazione del
    comma 2, l’IVASS richiede al tribunale l’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 2409
    del codice civile ovvero allo stesso fine denunzia i fatti al pubblico ministero.
  4. (abrogato)
    897
    .
  5. L’esercizio dell’attività di perito di assicurazione in difetto di iscrizione al ruolo previsto
    dall’articolo 156 è punito a norma dell’articolo 348 del codice penale.

Art. 306

(Impedimenti all’esercizio delle funzioni di vigilanza)
896 Rubrica sostituita dall’articolo 1, comma 39, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
897 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 40, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. Il precedente testo recitava:
“4.Fuori dai casi previsti al comma 1 ed all’articolo 2638 del codice civile, chiunque non ottempera nei termini alle
richieste dell’IVASS ovvero ritarda l’esercizio delle sue funzioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro diecimila ad euro centomila.”.

[349]

  1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di
    vigilanza con il rifiuto dell’accesso ai locali o con il diniego all’ordine di esibizione della
    documentazione concernente l’attività assicurativa o riassicurativa o di intermediazione
    assicurativa o riassicurativa, che viene opposto ai funzionari dell’IVASS incaricati di accertare i
    fatti che possono configurare una violazione dell’articolo 305, è punito con la reclusione fino a
    due anni e la multa da euro diecimila ad euro centomila.
  2. (abrogato)
    898
    .

Art. 307

(Collaborazione con la Guardia di finanza)

  1. Nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, l’IVASS può avvalersi della Guardia di finanza, che
    esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti
    ai fini dell’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
  2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell’assolvimento dei
    compiti previsti dal comma 1 sono comunicati all’IVASS.

Art. 308

(Abuso di denominazione assicurativa)

  1. L’uso, nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole
    assicurazione, riassicurazione, impresa o compagnia di assicurazione, impresa o compagnia di
    riassicurazione, mutua assicuratrice ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera,
    idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività assicurativa o
    riassicurativa è vietato ai soggetti diversi, rispettivamente, da quelli autorizzati all’esercizio
    dell’attività di assicurazione o di riassicurazione899
    .
  2. L’uso nella ragione o nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico,
    delle parole intermediario di assicurazione, intermediario di riassicurazione, produttore di
    assicurazione, intermediario di assicurazione a titolo accessorio, agente di assicurazione,
    broker, mediatore di assicurazione, mediatore di riassicurazione, produttore diretto di
    assicurazione, perito di assicurazione ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera,
    idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento di attività di intermediazione
    assicurativa, riassicurativa o di attività peritale è vietato a soggetti diversi da quelli iscritti nel
    registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 109 o nel ruolo
    dei periti di assicurazione di cui all’articolo 156900
    .

898 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 41, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. Il precedente testo recitava:”
Fuori dai casi previsti al comma 1 ed all’articolo 2638 del codice civile, chiunque non ottempera nei termini alle richieste
dell’IVASS ovvero ritarda l’esercizio delle sue funzioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila ad euro centomila.”.
899 Comma modificato dall’articolo 1, comma 42, lettera a), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
900 Comma modificato dall’articolo 1, comma 42, lettera b), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

[350]

  1. L’IVASS determina, con regolamento901, le ipotesi in cui, per l’esistenza di controlli
    amministrativi o in base ad elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1 e 2
    possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle imprese o dagli intermediari.
  2. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 è punito, se persona fisica, con la sanzione
    amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinque milioni e, se persona giuridica, con
    la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila al dieci per cento del fatturato. La
    misura della sanzione può essere aumentata secondo quanto previsto all’articolo 310, comma
    2
    902
    .
    4-bis. Chiunque contravviene al disposto del comma 2 è punito, se persona fisica, con la
    sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro settecentomila e, se persona
    giuridica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinque milioni
    oppure, se superiore, al cinque per cento del fatturato. La misura della sanzione può essere
    aumentata secondo quanto previsto all’articolo 310, comma 2903
    .

Art. 308-bis

(Inottemperanza alle richieste dell’IVASS o ritardo dell’esercizio delle funzioni di vigilanza)904

  1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 306 e dall’articolo 2638 del codice civile, chiunque non
    ottempera nei termini alle richieste dell’IVASS ovvero ritarda l’esercizio delle sue funzioni è
    punito, se persona fisica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro
    cinque milioni e, se persona giuridica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
    trentamila al dieci per cento del fatturato. La misura della sanzione può essere aumentata
    secondo quanto previsto all’articolo 310, comma 2.
    Capo II

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED ALTRE

MISURE PER VIOLAZIONI NON RIGUARDANTI LA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA905

Art. 309
(abrogato)
906

901 Regolamento ISVAP n. 9 del 14 novembre 2007.
902 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 42, lettera c), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. La precedente
versione recitava: “4. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1 o 2 è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro duemila a euro ventimila.”.
903 Comma inserito dall’articolo 1, comma 42, lettera c), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
904 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 43, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
905 Rubrica sostituita dall’articolo 1, comma 44, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. Il testo precedente recitava;
“Imprese di assicurazione e di riassicurazione”.
906 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 45, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. Il testo precedente recitava:
“Art. 309
(Attività oltre i limiti consentiti)

  1. Le imprese che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o in Stati terzi e che esercitano l’attività assicurativa
    oltre i limiti dell’autorizzazione in violazione degli articoli 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 28 e 29, sono punite con la
    sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila. Le imprese che hanno sede legale nel territorio
    della Repubblica o in Stati terzi e che esercitano l’attività riassicurativa oltre i limiti dell’autorizzazione in violazione degli
    articoli 57, 57-bis, 58, 59-bis, 59-ter, 59-quater, 59-quinquies e 60-bis, sono punite con la sanzione amministrativa
    pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.
    1-bis. Le imprese locali di cui al Titolo IV, Capo I che esercitano l’attività assicurativa oltre i limiti di cui all’articolo 51-ter,
    comma 1, in violazione dell’articolo 51-quater, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila
    ad euro centomila.

[351]
Art. 310

(Sanzioni amministrative pecuniarie)907

  1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila al dieci percento del
    fatturato per le seguenti violazioni:
    a) inosservanza degli articoli 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 28, 29, 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater,
    30-quinquies, 30-sexies, 30-septies, 30-octies, 30-novies, 32, 33, 35-bis, 35-ter, 35-quater, 36-
    bis, 36-ter, 36-quater, 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies, 36-novies, 36-decies, 36-
    undecies, 36-duodecies, 36-terdecies, 37-bis, 37-ter, 38, 41, 42, 42-bis, 43, 44-ter, 44-quater,
    44-quinquies, 44-sexies, 44-septies, 44-octies, 44-novies, 44-decies, 47-quater, comma 1, 47-
    septies, 47-octies, 47-novies, 47-decies, 48, 48-bis, 49, 51-quater, 53, 55, 56, 57, 57-bis, 58,
    59-bis, 59-ter, 59-quater, 59-quinquies, 60-bis, 62, 63, 64, 65, 65-bis, 66-sexies.1, 66-septies,
    67, 73, 75, comma 1, 76, comma 2, 77, commi 1, 3 e 4, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99,
    100, 101, 188, 189, comma 1, 190, commi 1, 1-bis, 1-ter e 5-bis, 190-bis, comma 1, 191, 196,
    comma 2, 197, 210, 210-ter, comma 8, 213, 214-bis, 215-bis, 216, commi 1 e 2, 216-ter, 216-
    sexies, 216-octies, 216-novies, 220-novies, comma 1, 348 e 349, comma 1, o delle relative
    norme di attuazione;
    b) inosservanza degli articoli 10-quater, 132-ter, 133, 182, commi 1 e 3, o delle relative norme
    di attuazione;
    c) inosservanza degli articoli 125, comma 5-bis, 127, comma 3, limitatamente all’obbligo di
    rilascio del certificato di assicurazione, 134 ad eccezione del comma 2, 146, 148, 149, 150,
    152, comma 5, e 183, o delle relative norme di attuazione.
  2. Se il vantaggio ottenuto dall’autore delle violazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), come
    conseguenza delle violazioni stesse è superiore al massimo edittale indicato nel presente
    articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell’ammontare del
    vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.
  3. Le particolari mutue assicuratrici di cui all’articolo 52 che esercitano l’attività assicurativa oltre i limiti ell’autorizzazione
    in violazione degli articoli 53 e 55 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro
    cinquantamila.
  4. Alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila sono soggetti gli intermediari che,
    in proprio oppure attraverso collaboratori o altri ausiliari, operano per conto o a beneficio delle imprese di cui ai commi
    1, 1-bis e 2”.
    907 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 46, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. La precedente versione
    recitava:
    “Art. 310
    (Condizioni di esercizio)
  5. L’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 30-sexies, 30-septies,
    30-octies, 30-novies, 32, 33, 35-bis, 35-ter, 35-quater, 36-bis, 36-ter, 36-quater, 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-
    octies, 36-novies, 36-decies, 36-undecies, 36-duodecies, 36-terdecies, 37-bis, 37-ter, 38, 41, 42, 42-bis, 43, 44-ter, 44-
    quater, 44-quinquies, 44-sexies, 44-septies, 44-octies, 44-novies, 44-decies, 47-quater, comma 1, 47-septies, 47-octies,
    47-novies, 47-decies, 48, 49, 56, 57-bis, 62, 63, 64, 65, 65-bis, 66-sexies.1, 66-septies, 67, 76, comma 2, 90, comma 1,
    lettere c) e d), 119, comma 2, ultimo periodo, 188, 189, comma 1, 190, commi 1, 1-bis, 1-ter, e 5-bis, 190-bis, comma 1,
    191, 196, comma 2, 197, 210, 210-ter, comma 8, 214-bis, 215-bis, 216-ter, e 216-sexies, 216-octies, 216-novies, 220-
    novies, comma 1, 348 e 349, comma 1, o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa
    pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
  6. L’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 48-bis, 67, comma 1, 88, 89, 90, comma 1, lettere a) e b), commi
    2, 3 e 4, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100 e 101 o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione
    amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.
  7. In caso di violazione degli obblighi di cui al Titolo XV, le sanzioni amministrative di cui al presente Titolo sono adottate
    nei confronti dell’ultima società controllante italiana come determinata dall’articolo 210, comma 2”.

[352]
Art. 310-bis

(Rifiuto ed elusione dell’obbligo a contrarre)908

  1. L’inosservanza dell’articolo 132, commi 1, 1-bis e 1-ter, è punita con la sanzione
    amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro quindicimila.
  2. La violazione di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
    un milione ad euro cinque milioni qualora attuata con riferimento a determinate zone territoriali o
    a singole categorie di assicurati.

Art. 310-ter

(Scatole nere e altri dispositivi elettronici)909

  1. Il mancato adeguamento, da parte dell’impresa di assicurazione o del provider di telematica
    assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto all’articolo 32, comma 1-bis, del
    decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
    n. 27, e successive modificazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di tremila
    euro per ogni giorno di ritardo.

Art. 310-quater

(Obblighi di comunicazione alle banche dati)910

  1. L’omissione, l’incompletezza, l’erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all’articolo
    134, comma 2, o all’articolo 135, comma 2, o all’articolo 154, commi 4 e 5, o alle relative norme
    di attuazione, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il
    termine di cui all’articolo 311-septies, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo
    alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un’unica sanzione amministrativa
    pecuniaria da diecimila euro a centomila euro.
    Art. 310-quinquies

(Inosservanza dei provvedimenti cautelari e interdittivi)911

  1. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi degli articoli 182 e 184
    è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro al dieci per cento del
    fatturato. La misura della sanzione può essere aumentata secondo quanto previsto all’articolo
    310, comma 2.

Art. 311
(Assetti proprietari)912

  1. L’omissione, l’incompletezza o l’erroneità delle comunicazioni prescritte dagli articoli 69, 70,
    comma 1, 71, 74, comma 1 e 79, compresa anche l’intenzione di assumere la partecipazione di
    controllo, o dalle relative norme di attuazione è punita, se commessa da una persona fisica, con
    la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro e, se
    commessa da una persona giuridica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila
    euro al dieci per cento del fatturato. La misura della sanzione può essere aumentata secondo
    quanto previsto all’articolo 310, comma 2.

908 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 47, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
909 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 47, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
910 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 47, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
911 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 47, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
912 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 48, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

[353]
Art. 311-bis

(Principio della rilevanza della violazione)913

  1. Le sanzioni previste dall’articolo 310, comma 1, 310-bis, comma 1, e dall’articolo 310-quater
    si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti
    dall’IVASS con regolamento914 tenendo conto dell’incidenza delle condotte sulla tutela degli
    assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative sulla complessiva organizzazione e
    sui profili di rischio aziendale nonché sull’esercizio delle funzioni di vigilanza.

Art. 311-ter

(Ordine di porre termine alle violazioni)915

  1. Per le violazioni previste dall’articolo 310, comma 1, lettera a), quando esse siano connotate
    da scarsa offensività o pericolosità, l’IVASS può, in alternativa all’applicazione delle sanzioni
    amministrative pecuniarie, applicare nei confronti dell’impresa una sanzione consistente
    nell’ordine di eliminare le infrazioni anche indicando le misure da adottare e il termine per
    l’adempimento.
  2. Per l’inosservanza dell’ordine entro il termine stabilito, l’IVASS applica le sanzioni
    amministrative pecuniarie previste dall’articolo 310, comma 1, secondo i criteri di cui all’articolo
    311-quinquies; l’importo delle sanzioni così determinato è aumentato sino a un terzo rispetto a
    quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall’articolo 310.

Art. 311-quater

(Accertamento unitario per violazioni della stessa indole)916

  1. Per l’inosservanza degli articoli 125, comma 5-bis, 127, comma 3, limitatamente al certificato
    di assicurazione, 134, ad eccezione del comma 2, 146, 148, 149, 150, 152, comma 5, e 183, o
    delle relative norme di attuazione, l’IVASS provvede all’accertamento unitario delle violazioni
    della stessa indole, come definite all’articolo 8-bis, della legge n. 689 del 1981, effettuato con
    riferimento ad un determinato arco temporale, e alla contestazione degli addebiti con un unico
    atto da notificare entro il termine di cui all’articolo 311-septies. Nel caso di verifiche a distanza
    l’arco temporale di riferimento e il termine entro il quale si considera concluso l’accertamento
    delle violazioni rilevate in sede di verifiche a distanza non possono eccedere i dodici mesi. Con
    regolamento917 dell’IVASS è stabilito il termine entro il quale si considera concluso
    l’accertamento delle violazioni rilevate in sede di verifiche ispettive.
  2. L’IVASS, qualora l’impresa in sede difensiva fornisca adeguata dimostrazione del fatto che le
    violazioni contestate ai sensi del comma 1 sono dipese dalla medesima disfunzione della
    propria organizzazione, comunica alla stessa il termine perentorio, non superiore a centottanta
    giorni, entro il quale effettuare gli interventi necessari per eliminare la disfunzione. L’IVASS,
    ricevuta la comunicazione relativa all’adozione delle misure correttive, verifica che siano state
    adottate le misure stesse e ne comunica gli esiti all’impresa.
    913 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 49, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
    914Regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018. Ai procedimenti sanzionatori relativi a violazioni commesse prima del
    1° ottobre 2018 si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti IVASS n. 1 e n. 2 dell’8 ottobre 2013.
    915Articolo inserito dall’articolo 1, comma 49, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
    916 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 49, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
    917Regolamento n. 39 del 2 agosto 2018. Ai procedimenti sanzionatori relativi a violazioni commesse prima del 1°
    ottobre 2018 si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti IVASS n. 1 e n. 2 dell’8 ottobre 2013.

[354]

  1. Nel caso in cui le misure correttive adottate ai sensi del comma 2 siano risultate idonee ad
    eliminare la disfunzione, la misura della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo
    310, comma 1, determinata secondo i criteri di cui all’articolo 311-quinquies, è ridotta da un
    terzo a due terzi, fatto salvo il minimo edittale. Eventuali rilievi formulati dall’IVASS sulle misure
    correttive adottate non precludono l’applicazione della riduzione, ma sono valutati in sede di
    determinazione della sanzione.
  2. L’impresa può presentare osservazioni in ordine agli eventuali rilievi dell’IVASS sulle misure
    correttive adottate nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
  3. La riduzione di cui al comma 3 non è applicata:
    a) nel caso in cui l’impresa non abbia adottato gli interventi correttivi;
    b) nel caso in cui gli interventi adottati siano risultati inidonei ad eliminare la disfunzione;
    c) nel caso in cui l’impresa ne abbia già usufruito per violazioni della stessa indole sulla base di
    provvedimento esecutivo emesso nei tre anni precedenti.

Art. 311-quinquies

(Criteri per la determinazione delle sanzioni)918

  1. Nella determinazione dell’ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata
    delle sanzioni accessorie previste per le violazioni non riguardanti la distribuzione assicurativa
    l’IVASS considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il
    destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
    a) la gravità e la durata della violazione;
    b) il grado di responsabilità;
    c) la capacità finanziaria del responsabile della violazione;
    d) l’entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in
    cui essa sia determinabile;
    e) i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia
    determinabile;
    f) i livello di cooperazione del responsabile della violazione con l’IVASS;
    g) le precedenti violazioni in materia assicurativa commesse dal medesimo soggetto;
    h) le misure adottate successivamente alla violazione al fine di evitare in futuro il suo ripetersi;
    i) nell’ipotesi di accertamento unitario di una pluralità di violazioni della stessa indole ai sensi
    dell’articolo 311-quater, anche il numero e la tipologia delle infrazioni e l’importo della
    prestazione assicurativa liquidata.

Art. 311-sexies

(Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali o al personale)919

  1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 325, comma 1 circa la responsabilità delle
    imprese nei confronti delle quali sono accertate le violazioni, per l’inosservanza delle norme
    richiamate nell’articolo 310, comma 1, lettera a), si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la
    sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro nei confronti dei
    918 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 49, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
    919 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 49, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

[355]

soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, nonché dei
dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento
nell’organizzazione dell’impresa anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato
quando l’inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell’organo di
appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni:
a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di
rischio aziendali;
b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza dell’impresa a
provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 188, comma 3-bis, lettere a), b) e c) e 214-
bis, comma 1;
c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell’articolo 76 o dell’articolo 79, comma 3, o
dell’articolo 191, comma 1, lettera g).

  1. Nel caso in cui la condotta dei soggetti di cui al comma 1 abbia contribuito a determinare
    l’inosservanza dell’ordine previsto nell’articolo 311-ter da parte dell’impresa, si applica nei
    confronti dei soggetti stessi la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque
    milioni di euro.
  2. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, tenuto conto dei criteri stabiliti
    dall’articolo 311-quinquies, l’IVASS può applicare la sanzione amministrativa accessoria
    dell’interdizione dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso
    imprese di assicurazione e di riassicurazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non
    superiore a tre anni.
  3. La misura della sanzione amministrativa pecuniaria può essere aumentata secondo quanto
    previsto all’articolo 310, comma 2.

Art. 311-septies

(Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative alle imprese e agli esponenti aziendali

o al personale)920

  1. L’IVASS, fermo restando quanto previsto dagli articoli 310-quater, 311-bis e 311-quater, nel
    termine di centoventi giorni, dall’accertamento dell’infrazione, ovvero nel termine di centottanta
    giorni per i soggetti residenti all’estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti
    dei possibili responsabili della violazione.
  2. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della contestazione di cui al comma 1, il
    destinatario può presentare all’IVASS deduzioni difensive e istanza di audizione, cui può
    partecipare anche con l’assistenza di un avvocato.
  3. L’IVASS, tenuto conto degli elementi istruttori acquisiti agli atti, applica le sanzioni o dispone
    l’archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
  4. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli
    atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni
    decisorie.
    920 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 49, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

[356]

  1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del
    processo amministrativo. I ricorsi sono notificati all’IVASS che provvede alla difesa in giudizio
    con propri legali. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento.

Art. 312
(abrogato)
921

Capo III
(abrogato)
922

921 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 50, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. Il testo precedente recitava:
“Art. 312
(Comunicazioni per la vigilanza di gruppo)

  1. L’omissione delle comunicazioni di cui all’articolo 213 o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione
    amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. L’incompletezza o l’erroneità della comunicazione
    sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.
  2. L’omissione delle comunicazioni di cui all’articolo 216, comma 2, o delle relative norme di attuazione è punita con la
    sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila. Se l’omissione riguarda un’operazione da cui
    può derivare pregiudizio per gli interessi degli assicurati si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
    cinquemila ad eurocinquantamila. L’incompletezza o l’erroneità della comunicazione preventiva sono punite con la
    sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila.
  3. L’omissione della comunicazione periodica di cui all’articolo 216, comma 1, o delle relative norme di attuazione è
    punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento ad euro quindicimila. L’incompletezza o
    l’erroneità delle comunicazioni periodiche successive sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
    cinquecento ad euro cinquemila”.
    922 Capo abrogato dall’articolo 1, comma 50, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. Il Capo era rubricato:
    “Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti” e conteneva i seguenti articoli:
    Art. 313
    (Trasparenza delle condizioni di premio e di contratto)
  4. L’inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 131 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille
    ad euro diecimila.
    Art. 314
    (Rifiuto ed elusione dell’obbligo a contrarre e divieto di abbinamento)
  5. Il rifiuto o l’elusione dell’obbligo a contrarre di cui all’articolo 132, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa
    pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro quindicimila790.
  6. La violazione o l’elusione dell’obbligo a contrarre di cui all’articolo 132, comma 1, che sia attuata con riferimento a
    determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da
    euro un milione ad euro cinquemilioni.
  7. La violazione del divieto di abbinamento di cui all’articolo 170 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
    euro mille ad euro tremila.
    Art. 315
    (Procedure liquidative)
  8. Nei casi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o dalle disposizioni di attuazione la formulazione dell’offerta o la
    corresponsione della somma che siano effettuate fino a centoventi giorni dalla scadenza del termine utile ovvero la
    mancata comunicazione del diniego dell’offerta nel medesimo termine è punita:
    a) in caso di ritardo fino a trenta giorni, con la sanzione da euro trecento ad euro novecento;
    b) in caso di ritardo fino a sessanta giorni, con la sanzione da euro novecento ad euro duemilasettecento;
    790 Comma modificato dall’articolo 1, comma 4, della legge 4 agosto 2017, n.124. Il precedente testo disponeva: “euro
    millecinquecento ad euro quattromilacinquecento”.
    c) in caso di ritardo fino a novanta giorni, con la sanzione da euro duemilasettecento ad euro cinquemilaquattrocento;
    d) in caso di ritardo fino a centoventi giorni, con la sanzione da euro cinquemilaquattrocento ad euro diecimilaottocento.
  9. Qualora, oltre i centoventi giorni dal termine utile, siano omesse la formulazione dell’offerta, la comunicazione dei
    motivi del diniego o il pagamento della somma, l’inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle
    disposizioni di attuazione è punita con la sanzione da euro diecimilaottocento ad euro trentamila in relazione a danni a
    cose e con la sanzione da euro ventimila ad euro sessantamila in relazione a danni a persone o per il caso morte.

[357]
Capo IV
(abrogato)
923

Capo V

DOVERI NEI CONFRONTI DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA

Art. 321

(Doveri degli organi di controllo)

  1. Qualora l’impresa formuli l’offerta in ritardo rispetto al termine utile e contestualmente provveda al pagamento della
    somma, l’inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione è punita con
    le sanzioni rispettivamente previste ai commi 1 e 2, diminuite del trenta per cento.
    Art. 316
    (Obblighi di comunicazione)
  2. L’omissione, l’incompletezza, l’erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all’articolo 135, comma 2, accertata
    semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all’articolo 326, comma 1, decorrente dal
    sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un’unica sanzione
    amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquantamila.
  3. L’omissione, l’incompletezza, l’erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all’articolo 154, commi 4 e 5,
    accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all’articolo 326, comma 1,
    decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un’unica
    sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro centomila.
    Art. 317
    (Altre violazioni)
  4. L’inosservanza degli articoli 133, 134, commi 2 e 3, 146 e 148, comma 11, o delle relative norme di attuazione, è
    punita, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro settemilacinquecento.
  5. L’inosservanza dell’obbligo di consegna del contrassegno o del certificato di assicurazione o dell’attestazione sullo
    stato del rischio è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento a euro
    quattromilacinquecento.
  6. L’inosservanza degli articoli 125, comma 5-bis, e 152, comma 5, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
    da euro 2.000 ad euro 6.000.
    923 Capo abrogato dall’articolo 1, comma 50, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. Il Capo era rubricato:
    “Trasparenza delle operazioni e protezione dell’assicurato” e conteneva i seguenti articoli:
    Art. 318
    (Pubblicità di prodotti assicurativi)
  7. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 182, commi 1 e 3, o delle relative norme di attuazione è punita con
    la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.
  8. La diffusione di annunci pubblicitari effettuata in violazione dei provvedimenti cautelari e interdittivi adottati ai sensi
    dell’articolo 182, commi 4 e 5, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro
    cinquantamila e si applica a chi effettua annunci pubblicitari in violazione dei provvedimenti interdittivi adottati ai sensi
    dell’articolo 182, commi 4 e 5.
    Art. 319
    (Regole di comportamento)
  9. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 183 o delle relative norme di attuazione quando la
    commercializzazione riguarda prodotti assicurativi di cui all’articolo 2, comma 1, ad eccezione del ramo VI, o all’articolo
    2, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.
  10. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi degli articoli 182, comma 6, e 184, comma 1, è
    punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.
    Art. 320
    (Nota informativa)
  11. Chiunque ometta la consegna della nota informativa di cui all’articolo 185 prima della conclusione del contratto è
    punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro venticinquemila

[358]

  1. Alle persone che compongono gli organi di controllo di un’impresa di assicurazione o di
    riassicurazione le quali omettono le comunicazioni previste dall’articolo 190, commi 1 e 3, si
    applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinque milioni di
    euro924
    .
  2. La medesima sanzione si applica alle persone che compongono i corrispondenti organi delle
    società, ivi incluse le società di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista,
    che controllano un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste
    controllate le quali omettono le comunicazioni previste dall’articolo 190, commi 1 e 3925
    .
  3. (abrogato)
    926
  4. (abrogato)927

Art. 322

(Doveri del revisore legale e della società di revisione legale)928

  1. Il revisore legale e i legali rappresentanti della società di revisione legale di un’impresa di
    assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall’articolo 190,
    commi 1, 2 e 4, sono segnalati dall’IVASS alla CONSOB ai fini dell’adozione dei provvedimenti
    di competenza929
    .
  2. La medesima segnalazione è disposta nei confronti del revisore legale e dei legali
    rappresentanti della società di revisione legale che sono incaricate dalle società che controllano
    un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali
    omettono le comunicazioni previste dall’articolo 190, commi 1, 2, 4 e 5930
    .
  3. La CONSOB informa l’IVASS dei provvedimenti adottati.
    Art. 323
    (abrogato)
    931

924 Comma modificato dall’articolo 1, comma 51, lettera a), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. La precedente
versione recitava: “1. Ai componenti degli organi di controllo di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che
omettono le comunicazioni previste dall’articolo 190, commi 1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro cinquemila ad euro cinquantamila.”.
925 Comma modificato dall’articolo 1, comma 51, lettera b), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. La precedente
versione recitava: “ 2. La medesima sanzione si applica ai componenti dei corrispondenti organi delle società che
controllano un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le
comunicazioni previste dall’articolo 190, commi 1 e 3.”.
926 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 51, lettera c), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. La precedente
versione recitava: “3. L’IVASS informa il Ministero dell’economia e delle finanze e la CONSOB dei provvedimenti
sanzionatori adottati nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale. Il Ministero dell’economia e delle
finanze e la CONSOB informano l’IVASS dei provvedimenti adottati”.
927 Comma abrogato dalla lettera b) del comma 8 dell’articolo 41, Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il comma 4
disponeva: “Il Ministero della giustizia informa l’ISVAP dei provvedimenti adottati”.
928 Rubrica modificata dal comma 9 dell’articolo 41, Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
929 Comma modificato dal comma 10 dell’articolo 41, Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e dall’articolo 1, comma
52, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. La precedente versione recitava: “1. Il revisore legale e i legali
rappresentanti della società di revisione legale di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le
comunicazioni previste dall’articolo 190, commi 1, 2 e 4, sono segnalati dall’IVASS alla CONSOB ai fini dell’adozione
dei provvedimenti di cui all’articolo 163 del testo unico dell’intermediazione finanziaria.”.
930 Comma modificato dall’articolo 41, comma 11, del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
931 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 30, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 323 disponeva:
“Art. 323

[359]
Capo VI

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED ALTRE MISURE PER VIOLAZIONI RIGUARDANTI LA

DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA932

Art. 324

(Sanzioni relative alla violazione degli obblighi di distribuzione dei prodotti
assicurativi inclusi i prodotti di investimento assicurativo distribuiti da intermediari)933

  1. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi, ivi inclusi quelli a titolo accessorio che nell’ambito
    della distribuzione di prodotti assicurativi e di investimento assicurativi violano gli articoli 10-
    quater, 30-decies, 107, comma 5, 109, commi 2, ultimo periodo, 3, 4, 4-bis, 4-sexies, 4-septies
    e 6, 109-bis, 110, commi 2 e 3, 111, commi 4 e 5, 112, commi 2, 3 e 5, 113, comma 2, 117,
    118, 119, comma 2, ultimo periodo, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, commi 1, 2, 3 e 6, 120-ter,
    120-quater, 120-quinquies, 121, 121-bis, 121-ter, 131, 170, 185, 185-bis, 185-ter, 191 o le
    relative norme di attuazione, sono puniti secondo i criteri di cui all’articolo 324-sexies con una
    delle seguenti sanzioni:
    a) richiamo;
    b) censura;
    c) sanzione amministrativa pecuniaria:
    1) per le società, da cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari
    al cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall’ultimo bilancio disponibile
    approvato dall’organo di amministrazione;
    2) per le persone fisiche, da mille euro a settecentomila euro;
    (Doveri dell’attuario revisore e dell’attuario incaricato)
  2. All’attuario incaricato dalla società di revisione di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che omette le
    comunicazioni previste dall’articolo 190, commi 1, 2 e 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
    cinquemila ad euro cinquantamila. All’attuario incaricato dal revisore legale o dalla società di revisione legale di
    un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che viola l’articolo 103, comma 3, si applica la sanzione amministrativa
    pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila. Si applicano, altresì, le sanzioni penali per il reato di corruzione
    del revisore.
  3. All’attuario incaricato da un’impresa di assicurazione che omette le comunicazioni previste dall’articolo 31 o
    dall’articolo 34 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro ventimila.
  4. L’Ordine degli attuari informa l’ISVAP dei provvedimenti adottati a seguito della comunicazione della sanzione
    irrogata ai sensi dei commi 1 e 2.
  5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 che presentino particolare gravità l’ISVAP può disporre la revoca dell’incarico”.
    932 Rubrica sostituita dall’articolo 1, comma 53, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. La precedente rubrica
    recitava: “Intermediari di assicurazione”.
    933 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 54, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. La precedente versione
    recitava:
    “Art. 324
    (Sanzioni amministrative pecuniarie relative agli intermediari)
  6. L’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 4 e 6, 117, comma 1, 119, comma 2, ultimo periodo,
    120, 121, 131, 170, 182, commi 2 e 3, 183, 185, comma 1 e 191, o delle relative norme di attuazione da parte degli
    intermediari iscritti al registro di cui all’articolo 109 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad
    euro diecimila, anche se commessa da propri dipendenti o altri ausiliari.
  7. Nei casi di particolare gravità o di ripetizione dell’illecito i limiti minimo e massimo della sanzione di cui al comma 1
    sono raddoppiati”.

[360]

d) radiazione o, in caso di società di intermediazione, cancellazione.

  1. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, è disposto per fatti di
    lieve manchevolezza. La censura è disposta per fatti di particolare gravità. La radiazione o la
    cancellazione della società di intermediazione è disposta per fatti di eccezionale gravità. La
    radiazione determina l’immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione e, nel caso di
    esercizio dell’attività in forma societaria, comporta altresì la cancellazione della società nei casi
    di particolare gravità o di sistematica reiterazione dell’illecito.
  2. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi dell’articolo 184 è
    punita con una delle sanzioni di cui al comma 1.
  3. Gli intermediari che, in proprio oppure attraverso collaboratori o altri ausiliari, operano per
    conto o a beneficio di imprese di assicurazione e riassicurazione che hanno sede legale nel
    territorio della Repubblica o in Stati terzi, di imprese locali di cui al Titolo IV, Capo I e di
    particolari mutue assicuratrici di cui all’articolo 52, le quali esercitano l’attività assicurativa o
    riassicurativa oltre i limiti dell’autorizzazione, sono puniti con una delle sanzioni di cui al comma
    1.
  4. Quando le violazioni degli articoli, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 120-
    quinquies, 121, riguardano un prodotto di investimento assicurativo, l’IVASS applica le sanzioni
    di cui al comma 1 nei soli confronti degli intermediari di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) e
    b), e relativi collaboratori di cui alla lettera e), e degli intermediari di cui alla lettera c). In tal
    caso, la misura massima della sanzione pecuniaria può essere determinata, in alternativa
    rispetto a quanto previsto al comma 1, lettera c), fino al doppio dell’ammontare dei profitti
    ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati. L’IVASS,
    oltre alle sanzioni di cui al comma 1, può adottare una dichiarazione pubblica indicante la
    persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione. Le medesime sanzioni di cui
    al presente comma si applicano nel caso di violazione degli articoli 121-quinquies, 121-sexies e
    121-septies.
  5. Quando la violazione degli articoli 30-decies e 121-bis riguarda un prodotto di investimento
    assicurativo, l’IVASS applica le sanzioni di cui al comma 1 nei confronti di tutti gli intermediari di
    cui al medesimo comma. La misura massima della sanzione pecuniaria può essere
    determinata, in alternativa rispetto a quanto previsto al comma 1, lettera c), fino al doppio
    dell’ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono
    essere determinati. L’IVASS, oltre alle sanzioni di cui al comma 1, può adottare una
    dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della
    violazione.
  6. Alle violazioni delle disposizioni richiamate all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE)
    n. 1286/2014 diverse da quelle del presente articolo commesse dai soggetti di cui al comma 5
    si applica l’articolo 193-quinquies del testo unico dell’intermediazione finanziaria. La nozione di
    fatturato è definita ai sensi dell’articolo 325-bis del presente codice.

[361]
Art. 324-bis

(Sanzioni relative alla violazione degli obblighi di distribuzione dei prodotti
assicurativi e di investimento assicurativo distribuiti da imprese)934

  1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione che nell’ambito della distribuzione di prodotti
    assicurativi o di investimento assicurativi, violano gli articoli 10-quater, 30-decies, 107, comma
    5, 109, commi 4, ultimo periodo, e 4-ter, 111, commi 1 e 2, 114-bis, 119, comma 2, ultimo
    periodo, 119-bis, 119-ter, 120, commi 2 e 3, 120-bis, commi 4 e 5, 120-quater, 120-quinquies,
    121, 121-bis, 121-ter, 131, 170, 185, 185-bis, 185-ter, 186, 187, 191 o le relative norme di
    attuazione, sono puniti secondo i criteri di cui all’articolo 324-sexies con la sanzione
    amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari
    al cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall’ultimo bilancio disponibile
    approvato dall’organo di amministrazione.
  2. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi dell’articolo 184 è
    punita con la sanzione di cui al comma 1.
  3. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione che si avvalgono di intermediari non iscritti
    alle Sezioni del registro di cui all’artico 109, comma 2, sono punite con la sanzione
    amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari
    al cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall’ultimo bilancio disponibile
    approvato dall’organo di amministrazione.
  4. Quando le violazioni degli articoli 30-decies, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, 120-quater, 120-
    quinquies, 121, 121-bis, riguardano un prodotto di investimento assicurativo, la misura massima
    della sanzione pecuniaria può essere determinata, in alternativa rispetto a quanto previsto al
    comma 1, fino al doppio dell’ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla
    violazione, se possono essere determinati. L’IVASS, oltre alle sanzioni di cui al comma 1, può
    adottare una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica o la persona fisica all’interno
    dell’organizzazione responsabile e la natura della violazione. Le medesime sanzioni di cui al
    presente comma si applicano nel caso di violazione degli articoli 121-quinquies, 121-sexies e
    121-septies.
  5. Alle violazioni delle disposizioni richiamate all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE)
    n. 1286/2014 diverse da quelle del presente articolo si applica l’articolo 193-quinquies del testo
    unico dell’intermediazione finanziaria. La nozione di fatturato è definita ai sensi dell’articolo 325-
    bis del presente codice.

Art. 324-ter

(Principio della rilevanza della violazione)935

  1. Le sanzioni previste dagli articoli 324 e 324-bis si applicano quando le infrazioni rivestono
    carattere rilevante, secondo i criteri definiti dall’IVASS con regolamento936 tenendo conto
    dell’incidenza delle condotte sulla tutela degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni
    assicurative e sull’esercizio delle funzioni di vigilanza.
    934 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 55, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
    935Articolo inserito dall’articolo 1, comma 55, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
    936Regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018. Ai procedimenti sanzionatori relativi a violazioni commesse prima del
    1° ottobre 2018 si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti IVASS n. 1 e n. 2 dell’8 ottobre 2013.

[362]

  1. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle violazioni degli articoli 324, comma 3, e
    324-bis, comma 2.

Art. 324-quater

(Ordine di porre termine alle violazioni)937

  1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 324-ter, per le violazioni previste dagli articoli 324
    e 324-bis, l’IVASS in relazione alla tipologia e modalità della violazione può, in alternativa
    all’applicazione delle sanzioni amministrative ivi previste, applicare nei confronti dell’impresa o
    dell’intermediario una sanzione consistente nell’ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando
    le misure da adottare e il termine per l’adempimento.
  2. Per l’inosservanza dell’ordine entro il termine stabilito, I’IVASS applica alle imprese le
    sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 324-bis, comma 1 secondo i criteri di cui
    all’articolo 324-sexies e l’importo delle sanzioni cosi determinato è aumentato sino a un terzo
    rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti
    dall’articolo 324-bis, comma 1. Nei confronti degli intermediari l’IVASS applica le sanzioni
    amministrative previste dall’articolo 324, comma 1, secondo i criteri di cui all’articolo 324-sexies
    e, nel caso di sanzione pecuniaria, l’aumento sino a un terzo rispetto a quello previsto per la
    violazione originaria.

Art. 324-quinquies

(Accertamento unitario delle violazioni della stessa indole)938

  1. Per l’inosservanza degli articoli, 119-bis, comma 1, 119-ter, 120, 120-bis, 120-quater, 121,
    131, 170, 185, 185-bis e 185-ter, o delle relative norme di attuazione, da parte delle imprese di
    assicurazione e riassicurazione, l’IVASS provvede all’accertamento unitario delle violazioni della
    stessa indole effettuato con riferimento ad un determinato arco temporale, alla contestazione
    degli addebiti con un unico atto da notificare entro il termine di cui all’articolo 311-septies. Nel
    caso di verifiche a distanza l’arco temporale di riferimento e il termine entro il quale si considera
    concluso l’accertamento delle violazioni rilevate non possono eccedere i dodici mesi. Con
    regolamento939 dell’IVASS è stabilito il termine entro il quale si considera concluso
    l’accertamento delle violazioni rilevate in sede di verifiche ispettive.
  2. L’IVASS, qualora l’impresa in sede difensiva fornisca adeguata dimostrazione del fatto che le
    violazioni contestate ai sensi del comma 1 sono dipese dalla medesima disfunzione della
    propria organizzazione, comunica alla stessa il termine perentorio, non superiore a centottanta
    giorni, entro il quale effettuare gli interventi necessari per eliminare la disfunzione. L’IVASS,
    ricevuta la comunicazione relativa all’adozione delle misure correttive, verifica che siano state
    adottate le misure stesse e ne comunica gli esiti all’impresa.
  3. Nel caso in cui le misure correttive adottate ai sensi del comma 2 siano risultate idonee ad
    eliminare la disfunzione, la misura della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo
    324-bis, comma 1 applicabile secondo i criteri di cui all’articolo 324-sexies, è ridotta da un terzo
    a due terzi, fatto salvo il minimo edittale. Eventuali rilievi formulati dall’IVASS sulle misure
    937 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 55, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
    938 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 55, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
    939Regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018. Ai procedimenti sanzionatori relativi a violazioni commesse prima del
    1° ottobre 2018 si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti IVASS n. 1 e n. 2 dell’8 ottobre 2013.

[363]

correttive adottate non precludono l’applicazione della riduzione, ma sono valutati in sede di
determinazione della sanzione.

  1. L’impresa può presentare osservazioni in ordine agli eventuali rilievi dell’IVASS sulle misure
    correttive adottate nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
  2. La riduzione di cui al comma 3 non è applicata:
    a) nel caso in cui l’impresa non abbia adottato gli interventi correttivi;
    b) nel caso in cui gli interventi adottati siano risultati inidonei ad eliminare la disfunzione;
    c) nel caso in cui. l’impresa ne abbia già usufruito per violazioni della stessa indole sulla base di
    provvedimento esecutivo emesso nei tre anni precedenti.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano anche nei confronti degli
    intermediari in caso di violazione degli articoli 109, 117, 119-bis, comma 1, 119-ter, 120, 120-
    bis, 120-ter, 120-quater, 121, 131, 170, 185, 185-bis e 185-ter, per l’ipotesi in cui I’IVASS,
    tenuto conto dei criteri indicati all’articolo 324-sexies, intenda applicare la sanzione pecuniaria di
    cui all’articolo 324, comma 1, lettera c).

Art. 324-sexies

(Criteri per la determinazione delle sanzioni)
940

  1. Nella determinazione del tipo e dell’ammontare delle sanzioni amministrative o della durata
    delle sanzioni accessorie previste per le violazioni in materia di distribuzione assicurativa,
    l’IVASS considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il
    destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
    a) la gravità e la durata della violazione;
    b) il grado di responsabilità;
    c) la capacità finanziaria del responsabile della violazione;
    d) l’entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in
    cui essa sia determinabile;
    e) i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia
    determinabile;
    f) il livello di cooperazione del responsabile della violazione con l’IVASS;
    g) le precedenti violazioni in materia assicurativa commesse dal medesimo soggetto;
    h) le misure adottate successivamente alla violazione al fine di evitare in futuro il suo ripetersi;
    i) nell’ipotesi di accertamento unitario di una pluralità di violazioni della stessa indole ai sensi
    dell’articolo 324-quinquies, anche il numero e la tipologia delle infrazioni e l’importo della
    prestazione assicurativa eventualmente liquidata.
    Art. 324-septies

(Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali o al personale delle imprese e delle società di

intermediazione assicurativa o riassicurativa)941

  1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 325, comma 1 circa la responsabilità delle
    imprese nei confronti delle quali sono accertate le violazioni, per l’inosservanza delle norme
    richiamate nell’articolo 324-bis, comma 1, si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la
    sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille a euro settecentomila nei confronti dei
    940 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 55, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
    941 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 55, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

[364]

soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, nonché dei
dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento
nell’organizzazione dell’impresa anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato,
quando l’inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell’organo di
appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sul bene giuridico tutelato.

  1. Nel caso in cui la condotta dei soggetti di cui al comma 1 abbia contribuito a determinare
    l’inosservanza dell’ordine previsto nell’articolo 324-quater da parte dell’impresa, si applica nei
    confronti dei soggetti stessi la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a
    settecentomila euro.
  2. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, tenuto conto dei criteri stabiliti
    dall’articolo 324-sexies, I’IVASS può applicare la sanzione amministrativa accessoria
    dell’interdizione dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso
    imprese di assicurazione e di riassicurazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non
    superiore a tre anni.
  3. La misura della sanzione amministrativa pecuniaria può essere aumentata secondo quanto
    previsto all’articolo 310, comma 2.
  4. Quando le ipotesi di cui ai commi 1 e 2 riguardano l’inosservanza delle norme richiamate
    all’articolo 324, comma 1, da parte di società di intermediazione assicurativa o riassicurativa, si
    applica la sanzione amministrativa dell’interdizione temporanea dall’esercizio di funzioni di
    gestione dei componenti dell’organo amministrazione considerati responsabili, per il periodo di
    cui al comma 3.

Art. 324-octies

(Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti degli intermediari e degli
esponenti aziendali o del personale della società di intermediazione assicurativa o

riassicurativa)942

  1. L’IVASS, fermo restando quanto previsto dagli articoli 324-ter e 324-quinquies, ai fini
    dell’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 324, nel termine di centoventi
    giorni dall’accertamento dell’infrazione, ovvero nel termine di centottanta giorni per i soggetti
    residenti all’estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei soggetti iscritti
    nel registro degli intermediari, i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell’intermediario di
    assicurazione o di riassicurazione, possibili responsabili della violazione e trasmette i relativi atti
    al Collegio di garanzia.
  2. I destinatari di cui al comma 1 possono presentare, nel termine di sessanta giorni dalla
    notifica della contestazione, deduzioni difensive e chiedere l’audizione dinnanzi al Collegio di
    garanzia, cui possono partecipare con l’assistenza di un avvocato.
  3. Il Collegio di garanzia è istituito presso l’lVASS ed è composto da un magistrato con qualifica
    non inferiore a consigliere della Corte di cassazione o equiparato, anche a riposo, con funzioni
    di presidente ovvero da un docente universitario di ruolo, e da due componenti esperti in
    materia assicurativa, di cui uno designato sentite le associazioni maggiormente rappresentative.
    Il mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile una sola volta. Il Collegio di garanzia può
    essere costituito in più sezioni, con corrispondente incremento del numero dei suoi componenti,
    qualora l’IVASS lo ritenga necessario per garantire condizioni di efficienza e tempestività nella
    942 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 55, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

[365]

definizione dei procedimenti sanzionatori. L’IVASS nomina il Collegio di garanzia, stabilisce le
norme sulla procedura dinnanzi al Collegio nel rispetto dei principi del giusto procedimento e
determina il regime delle incompatibilità ed il compenso dei componenti, che è posto a carico
dell’Istituto.

  1. A seguito dell’esercizio delle facoltà difensive di cui al comma 2 ovvero decorso inutilmente il
    relativo termine, il Collegio di garanzia acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti
    difensivi e dispone l’audizione, alla quale le parti possono partecipare anche con l’assistenza di
    avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la violazione, il Collegio di garanzia può
    proporre l’archiviazione della contestazione o chiedere all’IVASS di disporre l’integrazione delle
    risultanze istruttorie. Se, invece, ritiene provata la violazione, trasmette per competenza
    all’IVASS la proposta motivata di determinazione della sanzione.
  2. L’IVASS, ricevuta la proposta formulata dal Collegio di garanzia, decide la sanzione con
    provvedimento motivato, che viene successivamente comunicato alle parti del procedimento.
  3. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli
    atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni
    decisorie.
  4. Le controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti che applicano la sanzione sono
    devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L’IVASS provvede alla difesa in
    giudizio con propri legali. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento.
  5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche nel caso di violazioni commesse da
    esponenti aziendali o dal personale delle società di intermediazione assicurativa o
    riassicurativa.

Art. 324-novies

(Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti delle imprese e degli

esponenti aziendali e del personale)943

  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 324-ter e 324-quinquies, ai fini dell’irrogazione
    alle imprese delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 324-bis e all’articolo 324-septies,
    commi 1, 2, 3 e 4, si applica la disciplina di cui all’articolo 311-septies.

Capo VII

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE944

Art. 325

(Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie)

  1. 1. Ad eccezione delle sanzioni di cui al Capo V e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 311,
    le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate nei confronti delle imprese di assicurazione
    o di riassicurazione, delle imprese locali e delle particolari mutue assicuratrici di cui al Titolo IV,
    dell’ultima società controllante italiana come determinata dall’articolo 210, comma 2, per la
    violazione degli obblighi di cui al Titolo XV, delle società di partecipazione assicurativa e di

943 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 55, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
944 Rubrica sostituita dall’articolo 1, comma 56, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. La precedente rubrica
recitava; “Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento”.

[366]

partecipazione finanziaria mista, degli intermediari e degli altri soggetti destinatari degli obblighi
di cui al presente codice o delle relative norme di attuazione945, responsabili della violazione946
.

  1. (abrogato)947
  2. Le sanzioni per le violazioni commesse dai soggetti ai quali siano state affidate funzioni
    parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazioni e di riassicurazione
    sono applicate nei confronti delle imprese stesse948
    .
    Art. 325-bis
    (Nozione di fatturato)949
  3. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Codice,
    per fatturato si intende il fatturato totale annuo risultante dall’ultimo bilancio disponibile,
    approvato dall’organo competente, cosi come definito dalle disposizioni attuative dettate
    dall’IVASS950
    .

Art. 325-ter
(Pubblicazione delle sanzioni)951

  1. I provvedimenti di applicazione delle sanzioni, le sentenze dei giudici amministrativi che
    decidono i ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica
    sono pubblicati per estratto nel Bollettino e sul sito internet dell’IVASS. L’IVASS, tenuto conto
    della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al
    provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell’autore della violazione.
  2. L’IVASS può disporre la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio
    quando quella ordinaria:
    a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui
    pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;
    b) possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di
    una indagine penale in corso;
    c) possa causare un danno sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale danno sia
    determinabile.

945 Regolamento n. 39 del 2 agosto 2018. Ai procedimenti sanzionatori relativi a violazioni commesse prima del 1°
ottobre 2018 si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti IVASS n. 1 e n. 2 dell’8 ottobre 2013.
946 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 57, lettera a), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. Il testo precedente
recitava: “1. Ad eccezione delle sanzioni di cui al capo V, irrogate nei confronti delle persone fisiche responsabili della
violazione, le sanzioni pecuniarie sono applicate nei confronti delle imprese e degli intermediari responsabili della
violazione”.
947 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 57, lettera b), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. La precedente
versione recitava: “2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 dimostrino che la violazione è stata commessa da propri
dipendenti o collaboratori, con abuso dei doveri di ufficio e per trarne personale vantaggio, la sanzione è comminata al
dipendente o al collaboratore alla cui azione o omissione è imputabile l’infrazione. L’impresa e l’intermediario ne
rispondono come responsabili civili, salvo rivalsa”.
948 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 57, lettera c), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. La precedente
versione recitava: “3. Le imprese rispondono in solido con l’autore della violazione nel caso in cui l’inosservanza sia
stata posta in essere da soggetti ai quali siano state affidate funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle
imprese di assicurazione e di riassicurazione”.
949 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 58, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
950 Regolamento n. 39 del 2 agosto 2018. Ai procedimenti sanzionatori relativi a violazioni commesse prima del 1°
ottobre 2018 si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti IVASS n. 1 e n. 2 dell’8 ottobre 2013.
951 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 58, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

[367]

  1. Se le situazioni descritte al comma 2 hanno carattere temporaneo, la pubblicazione può
    essere rimandata ed effettuata quando dette esigenze sono venute meno.
  2. L’IVASS, fatto salvo quanto previsto al comma 1, può escludere la pubblicazione del
    provvedimento sanzionatorio nel caso in cui le opzioni stabilite dai commi 2 e 3 siano ritenute
    insufficienti ad assicurare:
    a) che la stabilità dei mercati finanziari sia messa a rischio;
    b) la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto all’irrogazione delle sanzioni
    previste.

Art. 325-quater

(Comunicazione all’AEAP delle sanzioni applicate
per le violazioni relative alla distribuzione assicurativa)952

  1. L’IVASS comunica all’AEAP le sanzioni applicate per le violazioni relative alla distribuzione
    assicurativa, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, incluse le informazioni sulle
    impugnazioni dei provvedimenti e sull’esito delle stesse.
  2. L’IVASS trasmette all’AEAP con cadenza annuale informazioni aggregate relative a tutte le
    sanzioni amministrative e alle altre misure applicate in conformità del presente Capo.

Art. 326
(abrogato)
953

952 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 58, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
953 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 59, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. La precedente versione
recitava;
“Art. 326
(Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)

  1. L’IVASS, ad eccezione dei casi di assoluta mancanza di pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni di
    vigilanza o per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, nel termine di centoventi
    giorni dall’accertamento dell’infrazione, ovvero nel termine di centottanta per i soggetti residenti all’estero, provvede alla
    contestazione degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione. Limitatamente alle violazioni di cui
    agli articoli 148 e 149 [e fermo quanto previsto ai commi 2 e 3], la procedura può essere sospesa dall’IVASS fino a
    novanta giorni qualora l’impresa dimostri che sono in corso accertamenti dovuti ad un fondato sospetto di frode. [Alla
    scadenza del periodo di sospensione senza che l’impresa abbia proposto querela o denuncia, riprende a decorrere il
    termine di cui ai commi 2 e 3.] La proposizione della querela o della denuncia sospende la procedura. La sentenza o il
    diverso provvedimento del giudice che decide il procedimento penale estingue la violazione.
    [2. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 328, comma 1, entro i successivi sessanta giorni le parti del procedimento
    possono provvedere al pagamento nella misura più favorevole fra la terza parte del massimo ed il doppio del minimo
    della pena edittale. Il pagamento estingue la violazione.
  2. Quando le parti non effettuino il pagamento in misura ridotta o nei casi in cui tale facoltà non è prevista, possono
    proporre, nel termine di cui al comma 2, reclamo avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l’audizione dinnanzi
    alla Commissione consultiva sui procedimenti sanzionatori.
  3. La Commissione consultiva, nominata dal Ministro delle attività produttive, è composta da un magistrato, anche in
    pensione, con qualifica non inferiore a consigliere della Corte di cassazione o qualifiche equivalenti ovvero da un
    docente universitario di ruolo, anche a riposo, che la presiede, e da un dirigente del Ministero delle attività produttive ed
    un dirigente dell’ISVAP. Il mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile per una sola volta. È stabilita con
    regolamento del Ministro delle attività produttive, nel rispetto dei principi del giusto procedimento, la procedura dinanzi
    alla Commissione consultiva e il regime di incompatibilità dei componenti. La Commissione consultiva opera presso
    l’ISVAP, che provvede alle spese per il suo funzionamento ed al compenso dei componenti.
  4. A seguito dell’esercizio della facoltà di reclamo di cui al comma 3, la Commissione consultiva acquisisce le risultanze
    istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone l’audizione, alla quale le parti possono partecipare anche con
    l’assistenza di avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la violazione, la Commissione consultiva può

[368]
Art. 327
(abrogato)
954
Art. 328

(Norme sul pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie)

[1. (abrogato)955

  1. (abrogato)
    956
    .

disporre l’archiviazione della contestazione o chiedere l’integrazione delle risultanze istruttorie. Se, invece, ritiene
provata la violazione, trasmette al Ministro delle attività produttive la proposta motivata di determinazione della sanzione
amministrativa pecuniaria, avuto riguardo anche all’eventuale attenuazione o eliminazione delle conseguenze dannose
ed all’adozione di misure idonee a prevenire la ripetizione della violazione.] Si applicano, inoltre, gli articoli 8, 8-bis e 11
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
[6. Il Ministero delle attività produttive, sulle risultanze della proposta della Commissione consultiva o ad istanza
dell’ISVAP in assenza di reclamo, decide la sanzione con decreto dirigenziale, che viene successivamente comunicato
dall’ISVAP alle parti del procedimento.]

  1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. I
    ricorsi sono notificati anche all’IVASS, che provvede alla difesa in giudizio con propri legali.
  2. I provvedimenti dell’IVASS, che infliggono le sanzioni pecuniarie, e le sentenze dei giudici amministrativi che
    decidono i ricorsi sono pubblicati nel Bollettino dell’IVASS. Il Ministero dello sviluppo economico, su richiesta dell’IVASS,
    tenuto conto della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al
    provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell’autore della violazione”.
    954 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 59, Decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 68. La precedente versione
    recitava:
    “Art. 327
    (Pluralità di violazioni e misure correttive)
  3. Qualora vengano accertate più violazioni della stessa disposizione del presente codice, o delle norme di attuazione,
    per le quali sia prevista l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, attraverso una pluralità di azioni od
    omissioni la cui reiterazione sia dipesa dalla medesima disfunzione dell’organizzazione dell’impresa o dell’intermediario,
    l’IVASS provvede alla contestazione degli addebiti secondo quanto previsto all’articolo 326, comma 1, primo periodo, e
    con lo stesso provvedimento fissa un termine perentorio, non superiore a centottanta giorni entro il quale la parte deve
    effettuare gli interventi necessari per eliminare la disfunzione riscontrata, nel caso ritenga di avvalersi di tale facoltà.
  4. La parte, che intenda effettuare gli interventi di cui al comma 1, deve darne comunicazione all’IVASS, entro sessanta
    giorni dal provvedimento di contestazione degli addebiti, indicandone modalità, caratteristiche ed effetti attesi. [La
    comunicazione preclude l’esercizio della facoltà di estinguere le violazioni con il pagamento in misura ridotta ai sensi
    dell’articolo 326, comma 2, nei casi in cui ciò sia consentito dall’articolo 328.]
  5. Se la parte comunica che non intende effettuare gli interventi richiesti, ovvero omette di pronunciarsi entro sessanta
    giorni dal provvedimento di contestazione degli addebiti, [inizia a decorrere il termine per il pagamento in misura ridotta
    ai sensi dell’articolo 326, comma 2, ove consentito, o per presentare il reclamo previsto dall’articolo 326, comma 3,]
    rimane[ndo] preclusa l’applicazione della sanzione sostitutiva alle violazioni accertate. La procedura prosegue secondo
    quanto previsto all’articolo 326 [, commi 5 e 6.]
  6. Nel caso in cui la parte si sia avvalsa della facoltà prevista dal comma 2, l’IVASS, entro trenta giorni dalla scadenza
    del termine assegnato per eliminare la disfunzione riscontrata, verifica che siano state adottate le misure correttive e ne
    comunica gli esiti alla parte del procedimento. L’adozione delle misure correttive secondo le modalità e le caratteristiche
    indicate nella comunicazione all’IVASS rende applicabile un’unica sanzione amministrativa pecuniaria, sostitutiva di
    quelle derivanti dalle violazioni della medesima disposizione, che sarà determinata in misura non inferiore ad euro
    cinquantamila e non superiore ad euro cinquecentomila. Eventuali rilievi formulati dall’IVASS non precludono
    l’applicazione della sanzione sostitutiva, ma sono valutati in sede di determinazione della sanzione stessa.
  7. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’esito delle verifiche effettuate dall’IVASS, la parte può presentare
    osservazioni in ordine agli eventuali rilievi dell’IVASS sulle misure correttive adottate. [In ogni caso l’ISVAP trasmette
    alla Commissione consultiva sui procedimenti sanzionatori una relazione sullo stato delle misure adottate ai fini della
    proposta di determinazione della sanzione sostitutiva.]”.
    955 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 60, lettera a), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. La precedente
    versione recitava: “[1. Alle sanzioni pecuniarie previste dagli articoli 305, comma 4, 308, comma 4, 309, 310, 311, 312 e
    319 non si applica la facoltà di estinguere la violazione con il pagamento in misura ridotta]”.
    956 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 60, lettera b), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. La precedente
    versione recitava: “[2. Nei casi in cui è consentita la facoltà di estinguere il procedimento con il pagamento in misura

[369]

  1. L’IVASS, con regolamento957, determina le modalità e i termini di pagamento delle sanzioni
    amministrative pecuniarie. Alla riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie si
    provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente
    della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602958
    .
  2. Sono versati alla CONSAP Spa – Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime
    della strada i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione
    dei seguenti articoli
    959:

a) 310, comma 1, lettera b), ad eccezione di quelli derivanti dalle sanzioni irrogate per violazioni
degli articoli 10-quater e 182;
b) 310, comma 1, lettera c), ad eccezione di quelli derivanti dalle sanzioni irrogate per
violazione dell’articolo 183;
c) 310-bis;
d) 310-ter;
e) 310-quater.
4-bis. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Titolo non si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 6, 10, 11, 14, commi 1, 2 e 5 per la parte relativa alla facoltà
di pagamento della sanzione in misura ridotta, 16 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689960
.

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DISCIPLINARE PER I PERITI ASSICURATIVI
961

Art. 329

(Sanzioni disciplinari applicabili ai periti assicurativi)
962

  1. I periti assicurativi che nell’esercizio della loro attività violino le norme del presente codice o
    le relative norme di attuazione, sono puniti, in base alla gravità della infrazione e tenuto conto
    dell’eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni963:
    a) richiamo;
    ridotta e la parte rinunci espressamente al reclamo prima della fissazione della seduta di trattazione dinnanzi alla
    Commissione consultiva, il procedimento si estingue con il contestuale pagamento di una sanzione pari all’importo
    dell’oblazione, maggiorato del dieci per cento.]
    957 Regolamento n. 39 del 2 agosto 2018. Ai procedimenti sanzionatori relativi a violazioni commesse prima del 1°
    ottobre 2018 si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti IVASS n. 1 e n. 2 dell’8 ottobre 2013.
    958 Comma sostituito dall’articolo 1, coma 60, lettera c), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. La precedente
    versione recitava: “3. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
    determina con regolamento le modalità, i termini di pagamento e le misure per la riscossione coattiva delle sanzioni
    pecuniarie previste dal presente codice”.
    959 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 60, lett.d), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. La precedente
    versione recitava: “4. I proventi derivanti dalle sanzioni inflitte in applicazione dell’articolo 145-bis e del capo III del
    presente titolo sono versati alla CONSAP Spa – Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada”.
    960 Comma inserito dall’articolo 1, comma 60, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
    961 Rubrica sostituita dall’articolo 1, comma 61, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. La precedente versione
    recitava: “Destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento”.
    962 Rubrica sostituita dall’articolo 1, comma 62, lettera a) Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. La precedente
    versione recitava; “Intermediari e periti assicurativi”.
    963 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 62, lettera b) Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. La precedente
    versione recitava; “1. Gli intermediari di assicurazione o riassicurazione, compresi i produttori diretti, i collaboratori e gli
    altri soggetti ausiliari dell’intermediario di assicurazione o di riassicurazione, ed i periti assicurativi che nell’esercizio
    della loro attività, anche nei casi puniti ai sensi dell’articolo 324, violino le norme del presente codice o le relative norme
    di attuazione, sono puniti, in base alla gravità dell’infrazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, con una delle
    seguenti sanzioni: a) richiamo; b) censura; c) radiazione”.

[370]

b) censura;
c) radiazione.

  1. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, è disposto per fatti di
    lieve manchevolezza. La censura è disposta per fatti di particolare gravità. La radiazione è
    disposta per fatti di eccezionale gravità e determina l’immediata risoluzione dei rapporti di
    intermediazione e, nel caso di esercizio dell’attività in forma societaria, comporta altresì la
    cancellazione della società nei casi di particolare gravità o di sistematica reiterazione
    dell’illecito964
    .
  2. I provvedimenti disciplinari sono notificati all’interessato mediante lettera raccomandata e
    sono comunicati alle imprese con le quali il medesimo ha incarichi in corso di esecuzione.

Art. 330

(Competenza ad adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei periti assicurativi)
965

  1. Le sanzioni disciplinari di cui all’articolo 329 sono applicate dalla CONSAP ai sensi
    dell’articolo 331, nei confronti delle persone fisiche iscritte nel ruolo dei periti di assicurazione
    responsabili della violazione.

Art. 331

(Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei periti)966
964 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 62, lettera c) Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. La precedente
versione recitava:“2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, è disposto per fatti di lieve
manchevolezza. La censura è disposta per fatti di particolare gravità. La radiazione è disposta per fatti di eccezionale
gravità e determina l’immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione.”.
965 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 63, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. La versione precedente
recitava:
“Art. 330
(Destinatari delle sanzioni disciplinari)

  1. Le sanzioni disciplinari sono applicate nei confronti delle persone fisiche iscritte nel registro degli intermediari,
    compresi i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell’intermediario di assicurazione o di riassicurazione, o nel ruolo dei
    periti di assicurazione responsabili della violazione.
  2. Nel caso di esercizio dell’attività in forma societaria la radiazione comporta altresì la cancellazione della società nei
    casi di particolare gravità o di sistematica reiterazione dell’illecito disciplinare.”.
    966 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 64, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. Il testo precedente recitava:
    “Art. 331
    (Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari)
  3. Ai fini dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all’articolo 330, l’IVASS, nel termine di centoventi giorni
    dall’accertamento dell’infrazione, ovvero nel termine di centottanta per i soggetti residenti all’estero, provvede alla
    contestazione degli addebiti nei confronti dei soggetti iscritti nel registro degli intermediari, compresi i collaboratori e gli
    altri soggetti ausiliari dell’intermediario di assicurazione o di riassicurazione, possibili responsabili della violazione e
    trasmette i relativi atti al Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari.
    1-bis. Ai fini dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all’articolo 330, la CONSAP, nel termine di centoventi giorni
    dall’accertamento dell’infrazione, ovvero nel termine di centottanta per i soggetti residenti all’estero, provvede alla
    contestazione degli addebiti nei confronti dei periti di assicurazione, possibili responsabili della violazione.
  4. I destinatari di cui ai commi 1 e 1 bis possono proporre, nel termine di sessanta giorni, reclamo avverso la
    contestazione degli addebiti e chiedere l’audizione dinnanzi al Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari.
  5. Il Collegio di garanzia è istituito presso l’IVASS ed è composto da un magistrato con qualifica non inferiore a
    consigliere della Corte di cassazione o equiparato, anche a riposo, con funzioni di presidente ovvero da un docente
    universitario di ruolo, e da due componenti esperti in materia assicurativa, questi ultimi designati sentite le associazioni

[371]

  1. Ai fini dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all’articolo 329, la CONSAP, nel termine
    di centoventi giorni dall’accertamento dell’infrazione, ovvero nel termine di centottanta per i
    soggetti residenti all’estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei periti di
    assicurazione, eventuali responsabili della violazione.
  2. I destinatari di cui al comma 1 possono presentare, nel termine di sessanta giorni, scritti
    difensivi avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l’audizione dinnanzi al Collegio di
    garanzia di cui all’articolo 324-oçties, cui può partecipare con l’assistenza di un avvocato.
  3. A seguito dell’esercizio delle facoltà difensive di cui al comma 2 ovvero decorso inutilmente il
    relativo termine, il Collegio di garanzia acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti
    difensivi e dispone l’audizione, alla quale le parti possono partecipare anche con l’assistenza di
    avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la violazione, il Collegio di garanzia può
    proporre l’archiviazione della contestazione o chiedere alla CONSAP di disporre l’integrazione
    delle risultanze istruttorie. Se, invece, ritiene provata la violazione, trasmette per competenza
    alla CONSAP la proposta motivata di determinazione della sanzione.
  4. La CONSAP, ricevuta la proposta formulata dal Collegio di garanzia, decide la sanzione con
    provvedimento motivato, che viene successivamente comunicato alle parti del procedimento.
  5. Le controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti che applicano la sanzione sono
    devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La CONSAP provvede alla
    difesa in giudizio con propri legali. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento.
  6. I provvedimenti che infliggono la sanzione disciplinare della radiazione, le sentenze dei
    giudici amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al
    Presidente della Repubblica sono pubblicati da CONSAP nel suo sito internet.

maggiormente rappresentative. Il mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile una sola volta. Il Collegio di
garanzia può essere costituito in più sezioni, con corrispondente incremento del numero dei suoi componenti, qualora
l’IVASS lo ritenga necessario per garantire condizioni di efficienza e tempestività nella definizione dei procedimenti
disciplinari805. L’IVASS nomina il Collegio di garanzia806, stabilisce le norme sulla procedura dinnanzi al Collegio nel
rispetto dei principi del giusto procedimento e determina il regime delle incompatibilità ed il compenso dei componenti,
che è posto a carico dell’Istituto.

  1. A seguito dell’esercizio della facoltà di reclamo di cui al comma 2 ovvero decorso inutilmente il relativo termine, il
    Collegio di garanzia acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone l’audizione, alla quale le
    parti possono partecipare anche con l’assistenza di avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la violazione, il
    Collegio di garanzia può disporre l’archiviazione della contestazione o chiedere l’integrazione delle risultanze istruttorie.
    Se, invece, ritiene provata la violazione, trasmette per competenza all’IVASS o alla CONSAP la proposta motivata di
    determinazione della sanzione disciplinare.
  2. L’IVASS o la CONSAP, ricevuta la proposta formulata dal Collegio di garanzia, decide la sanzione disciplinare con
    decreto, che viene successivamente comunicato alle parti del procedimento.
  3. Le controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti che applicano la sanzione disciplinare sono devolute alla
    giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L’IVASS o la CONSAP provvede alla difesa in giudizio con propri
    legali.
  4. I provvedimenti che infliggono la sanzione disciplinare della radiazione, le sentenze dei giudici amministrativi che
    decidono i ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati nel
    Bollettino dell’IVASS o da CONSAP nel suo sito internet”.

[372]
Art. 331-bis
(Disposizioni di attuazione)967

  1. L’IVASS emana disposizioni di attuazione968 del presente Titolo.

TITOLO XIX

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE TRANSITORIE E FINALI.

Capo I
DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Art. 332

(Fondo di integrazione a copertura del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione)

  1. Il fondo di integrazione, costituito ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell’articolo 27 del decreto
    legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 28 del decreto legislativo 17
    marzo 1995, n. 175, in data antecedente al 1° gennaio 2004, concorre alla formazione del
    reddito imponibile della società nell’esercizio e nella misura in cui sia attribuito ai soci anche
    mediante riduzione del capitale sociale.
  2. La voce riserve di rivalutazione prevista nello stato patrimoniale del bilancio delle imprese di
    assicurazione contiene, fra l’altro, il fondo di integrazione di cui al comma 1 già iscritto nel
    bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2003.
    Art. 333

(Imposte e tasse sulle iscrizioni e sulle annotazioni di vincolo delle attività patrimoniali)

  1. Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo, previste dall’articolo 224, comma 1, da
    eseguire sui beni immobili situati nel territorio della Repubblica sono soggette alle imposte
    ipotecarie in misura fissa.
  2. La relativa spesa è posta a carico dell’impresa.
    Art. 334

(Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti)

  1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione
    dei veicoli a motore e dei natanti si applica un contributo, sostitutivo delle azioni spettanti alle
    Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nei
    confronti dell’impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o dell’impresa designata,
    per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e
    dei natanti.

967 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 65, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
968 Regolamento n. 39 del 2 agosto 2018. Ai procedimenti sanzionatori relativi a violazioni commesse prima del 1°
ottobre 2018 si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti IVASS n. 1 e n. 2 dell’8 ottobre 2013.

[373]

  1. Il contributo969 si applica, con aliquota del diecivirgolacinque per cento, sui premi incassati e
    deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze. L’impresa di assicurazione ha
    diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l’importo del contributo.
  2. Per l’individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione e per le
    relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni.

Capo II

CONTRIBUTI DI VIGILANZA E DI GESTIONE970

Art. 335

(Imprese di assicurazione e di riassicurazione)

  1. Sono tenute a versare all’IVASS un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza
    sull’attività di assicurazione e di riassicurazione, nella misura prevista dal comma 2:
    a) le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla
    sezione I dell’albo di cui all’articolo 14, comma 4;
    b) le sedi secondarie delle imprese di assicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della
    Repubblica ed iscritte alla sezione II dell’albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 28, comma
    5, ultimo periodo;
    c) le imprese locali di cui all’articolo 51-bis, comma 1, lettera a), iscritte nella sezione dell’albo
    delle imprese di assicurazione rubricata “Imprese locali di cui al Titolo IV, Capo II, del Codice
    delle Assicurazioni private” e le particolari mutue assicuratrici di cui all’articolo 51-bis, comma 1,
    lettera b) ed iscritte nella sezione dell’albo rubricata “Particolari mutue assicuratrici di cui al
    Titolo IV, Capo III, del Codice delle Assicurazioni private”971;
    d) le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla
    sezione IV dell’albo di cui all’articolo 59, comma 4;
    e) le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio
    della Repubblica ed iscritte alla sezione V dell’albo di cui all’articolo 60, comma 3.
  2. Il contributo di vigilanza è commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei
    premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un’aliquota per
    oneri di gestione calcolata dall’IVASS mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai
    bilanci dell’esercizio precedente972
    .
  3. Il contributo di vigilanza dovuto dalle altre mutue di assicurazione è commisurato all’uno per
    mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte.
  4. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio con decreto973 del Ministro
    dell’economia e delle finanze adottato, sentito l’IVASS, in modo da assicurare la copertura

969 Per l’attribuzione del contributo si v. il comma 110 dell’art. 2, Legge 23 dicembre 2009, n. 191 e il comma 76 dell’art.
4, Legge 28 giugno 2012, n. 92.
970 Rubrica modificata dall’articolo 1, comma 217, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
971 Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 191, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
972 Provvedimento ISVAP n. 3025 del 30 novembre 2012 (per i premi del 2013); Provvedimento IVASS n. 11 del 31
ottobre 2013 (per i premi del 2014); Provvedimento IVASS n. 24 del 2 dicembre 2014 (per i premi del 2015);
Provvedimento IVASS n. 38 del 4 novembre 2015 (per i premi del 2016); Provvedimento IVASS n. 51 del 18 novembre
2016 (per i premi del 2017)
973 Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 settembre 2018.

[374]

finanziaria degli oneri di vigilanza sulle imprese. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella
Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell’IVASS.

  1. Il contributo, calcolato al netto dell’aliquota per oneri di gestione, è versato direttamente
    all’IVASS in due rate rispettivamente entro il 31 gennaio e entro il 31 luglio di ogni anno e viene
    iscritto in apposita voce del bilancio di previsione. L’eventuale residuo confluisce nell’avanzo di
    amministrazione e viene considerato nell’ambito del fabbisogno per l’esercizio successivo974
    .
  2. La riscossione coattiva avviene tramite ruolo e secondo le modalità di cui all’articolo 67,
    comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Art. 336

(Intermediari di assicurazione e di riassicurazione)

  1. Ciascun iscritto al registro di cui all’articolo 109 è tenuto al pagamento all’IVASS di un
    contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e
    riassicurazione nella misura massima di: euro cento per le persone fisiche iscritte al registro di
    cui all’articolo 109, comma 2, lettera a); euro cinquecento per le persone giuridiche iscritte al
    registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera a); euro cento per le persone fisiche iscritte al
    registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b); euro cinquecento per le persone giuridiche
    iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b); euro cinquanta per le persone
    fisiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera c); euro diecimila per le persone
    giuridiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera d), euro 100 per le persone
    fisiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera f); euro cinquecento per le
    persone giuridiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera f). Il contributo non
    è deducibile dal reddito dell’intermediario975
    .
  2. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro
    dell’economia e delle finanze976 adottato, sentito l’IVASS, in modo da assicurare la copertura
    finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro. Il decreto è pubblicato
    entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell’IVASS.
  3. Si applica l’articolo 335, commi 5 e 6. L’attestazione relativa al pagamento è comunicata
    all’IVASS nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2.
    3-bis. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di cui al comma 2, individua altresì il
    contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui all’articolo 110,
    comma 2, nella misura necessaria a garantire lo svolgimento di tale attività977
    .

974 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 191, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
975 Comma modificato dall’articolo 1, comma 66, Decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 68. La precedente versione
recitava:” 1. Gli iscritti al registro degli intermediari di assicurazione sono tenuti al pagamento all’IVASS di un contributo
annuale, denominato contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione nella misura massima
di: euro cento per le persone fisiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera a); euro cinquecento per le
persone giuridiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera a); euro cento per le persone fisiche iscritte
al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b); euro cinquecento per le persone giuridiche iscritte al registro di cui
all’articolo 109, comma 2, lettera b); euro cinquanta per le persone fisiche iscritte al registro di cui all’articolo 109,
comma 2, lettera c); euro diecimila per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera d).
Il contributo non è deducibile dal reddito dell’intermediario.”:
976 Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 8 agosto 2018.
977 Comma inserito dall’articolo 1, comma 67, Decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 68.

[375]
Art. 337
(Periti assicurativi)978

  1. Gli iscritti nel ruolo dei periti assicurativi979 sono tenuti al pagamento alla CONSAP di un
    contributo annuale, denominato contributo di gestione del ruolo dei periti assicurativi, nella
    misura massima di euro cento.
  2. Il contributo di gestione è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro
    dell’economia e delle finanze980 adottato, sentita la CONSAP, in modo da assicurare la
    copertura finanziaria degli oneri di gestione del ruolo dei periti assicurativi. Il decreto è
    pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet della CONSAP.
  3. Il contributo di cui al presente articolo viene versato direttamente alla CONSAP entro il 31
    luglio di ogni anno e viene iscritto in apposita voce del bilancio di previsione della stessa
    CONSAP. L’eventuale residuo confluisce nell’avanzo di amministrazione e viene considerato
    nell’ambito del fabbisogno per l’esercizio successivo.
  4. L’attestazione relativa al pagamento è comunicata alla CONSAP nelle forme e con i termini
    stabiliti con il decreto di cui al comma 2. In caso di mancato pagamento si applica la
    disposizione di cui all’articolo 335, comma 6.
    Capo III
    DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 338

(Imprese di assicurazione e di riassicurazione già autorizzate)

  1. Le imprese di assicurazione, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono
    autorizzate ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell’articolo 9
    del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti
    decreti hanno conservato l’autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono
    iscritte di diritto nella sezione I dell’albo previsto dall’articolo 14, comma 4.

978 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 192, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 337 disponeva:
“Art. 337
(Periti assicurativi)

  1. Gli iscritti nel ruolo dei periti assicurativi sono tenuti al pagamento all’ISVAP di un contributo annuale, denominato
    contributo di vigilanza sui periti assicurativi nella misura massima di euro cento.
  2. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
    adottato, sentito l’ISVAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sui periti iscritti al ruolo. Il
    decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell’ISVAP.
  3. I contributi di cui al presente articolo sono versati ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione
    dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze allo
    stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini della successiva attribuzione all’ISVAP.
  4. L’attestazione relativa al pagamento è comunicata all’IVASS nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al
    comma 2. In caso di mancato pagamento si applica la disposizione di cui all’articolo 335, comma 6”.
    979 Si veda l’art. 13, comma 35, Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
    2012, n. 135 per il trasferimento alla Consap della tenuta del ruolo dei periti assicurativi.
    980 Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 luglio 2018.

[376]

  1. Le sedi secondarie di imprese di assicurazione extracomunitarie, che alla data di entrata in
    vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi dell’articolo 81 del decreto legislativo 17
    marzo 1995, n. 174, o dell’articolo 93 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla
    data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l’autorizzazione rilasciata sulla
    base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione II dell’albo previsto dagli
    articoli 14, comma 4, e 28, comma 5, ultimo periodo.
  2. Le mutue di assicurazione non soggette ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17
    marzo 1995, n. 175, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai
    sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, sono iscritte di
    diritto nella sezione III dell’albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 55 comma 2.
  3. Le imprese di riassicurazione, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono
    autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n 449, o che
    alla data di entrata in vigore del predetto decreto hanno conservato l’autorizzazione rilasciata
    sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione IV dell’albo previsto
    dagli articoli 14, comma 4, e 59, comma 5.
  4. Le sedi secondarie di imprese di riassicurazione extracomunitarie, che alla data di entrata in
    vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della
    Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, o che alla data di entrata in vigore del predetto decreto
    hanno conservato l’autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di
    diritto nella sezione IV dell’albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 60, comma 3.
  5. Le imprese con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del
    presente codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell’articolo 69 del decreto
    legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell’articolo 80 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
    175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l’autorizzazione
    rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nell’elenco delle imprese in
    regime di stabilimento previsto dall’articolo 26.
  6. Le imprese con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del
    presente codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell’articolo 70 del decreto
    legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell’articolo 81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
    175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l’autorizzazione
    rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, e le sedi secondarie di imprese italiane stabilite in
    altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del codice operano nel territorio della
    Repubblica ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell’articolo
    60 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sono iscritte di diritto nell’elenco delle imprese
    in regime di prestazione di servizi previsto dall’articolo 26.
    Art. 339
    (abrogato)
    981

981 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 193, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 339 disponeva:
“Art. 339
(Calcolo e copertura delle riserve tecniche dei rami vita)

  1. Per i contratti stipulati anteriormente al 19 maggio 1995 le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio
    della Repubblica e le sedi secondarie di imprese di assicurazioni extracomunitarie continuano ad utilizzare i principi di
    calcolo previsti nelle disposizioni vigenti a tale data.

[377]
Art. 340

(Margine di solvibilità disponibile nei rami vita)

  1. Sino al 31 dicembre 2009, su motivata richiesta dell’impresa che esercita i rami vita, l’IVASS
    può autorizzare a comprendere nel margine di solvibilità disponibile, per periodi singolarmente
    non superiori a dodici mesi, una aliquota degli utili futuri dell’impresa, nei limiti ed alle condizioni
    previste dal regolamento di cui all’articolo 44, comma 4982
    .
  2. Ai fini della richiesta di cui al comma 1, l’impresa presenta una relazione, redatta e
    sottoscritta dall’attuario incaricato, che convalidi la plausibilità della realizzazione di detti utili nel
    futuro ed un piano che illustri come in seguito potranno essere rispettati i limiti, anche in
    relazione al venir meno della possibilità di utilizzo degli utili futuri, alla scadenza del periodo
    transitorio.

Art. 341

(Imprese in liquidazione coatta)

  1. Le disposizioni di cui all’articolo 252 si applicano alle imprese poste in liquidazione coatta in
    data successiva all’entrata in vigore del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 174, e del
    decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 175. Le liquidazioni coatte, intervenute in data
    anteriore all’entrata in vigore dei medesimi decreti, continuano ad essere disciplinate dalla
    legislazione vigente al momento della pubblicazione del relativo provvedimento nella Gazzetta
    Ufficiale. Gli articoli 246, commi 1, 2 e 3, 250, 252, comma 2, 261, 262 e 263 si applicano a
    tutte le procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente codice.
  2. Resta in vigore il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
    Ministro dello sviluppo economico, recante norme per agevolare, senza oneri a carico del
    bilancio dello Stato, l’esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l’assicurazione
    obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
    natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario
    liquidatore nell’ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del
    reddito e dell’occupazione di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 342

(Partecipazioni già autorizzate)

  1. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni qualificate o di controllo già
    consentite in applicazione dell’articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 20.
  2. Le imprese di cui al comma 1, già tenute a cedere all’Istituto nazionale delle assicurazioni una quota parte dei rischi
    assunti, provvedono, anche in deroga alle disposizioni vigenti, alla copertura delle riserve tecniche limitatamente
    all’importo che si ottiene deducendo dalle riserve tecniche calcolate ai sensi del comma 1 un ammontare corrispondente
    alle cessioni legali effettuate anteriormente alla cessazione dell’obbligo. Restano fermi gli effetti delle convenzioni
    stipulate tra le medesime imprese e la CONSAP per la disciplina dei rapporti sorti in relazione alle cessioni legali”.
    982 Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008.

[378]
Art. 343

(Intermediari già iscritti od operanti)

  1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice sono iscritti all’Albo degli
    agenti di assicurazione o all’Albo nazionale dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione
    sono iscritti di diritto nella corrispondente sezione del registro previsto dall’articolo 109, comma
    2, previa dimostrazione dell’assolvimento dell’obbligo di stipulazione della polizza di
    responsabilità civile, di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3, salvo quanto disposto
    all’articolo 109, comma 3, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
  2. I soggetti che sono stati cancellati dall’Albo degli agenti di assicurazione o dall’Albo dei
    mediatori di assicurazione e riassicurazione nel termine, rispettivamente, di cinque anni o di due
    anni dalla data di entrata in vigore del presente codice possono essere nuovamente iscritti a
    condizione che la richiesta sia effettuata entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente
    codice e che la cancellazione non sia stata disposta in forza di un provvedimento disciplinare
    definitivo. L’iscrizione, salvo quanto disposto all’articolo 109, comma 3, è subordinata
    all’assolvimento dell’obbligo di stipulazione della polizza di responsabilità civile di cui all’articolo
    110, comma 3.
  3. Le persone fisiche che, in vigenza della legge 7 febbraio 1979, n. 48, e della legge 28
    novembre 1984, n. 792, avrebbero maturato i requisiti per l’iscrizione di diritto rispettivamente
    all’albo degli agenti di assicurazione o dei mediatori di assicurazione o di riassicurazione hanno
    titolo per l’iscrizione nella corrispondente sezione del registro previsto dall’articolo 109, se il
    periodo richiesto è completato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
    codice. In pendenza del termine per l’iscrizione essi possono continuare ad esercitare l’attività
    precedentemente svolta.
  4. I soggetti di cui all’articolo 109, comma 2, lettere c), d) ed e), che alla data di entrata in vigore
    del presente codice esercitano l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa possono
    iscriversi, con le modalità stabilite all’articolo 109, comma 4, nella corrispondente sezione del
    registro entro i successivi dodici mesi. In pendenza del termine per l’iscrizione essi possono
    continuare ad esercitare l’attività precedentemente svolta.
  5. Il Fondo di cui all’articolo 115 succede nei rapporti attivi e passivi al Fondo di garanzia per
    l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera
    f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, e continua ad operare nei casi previsti dal decreto del
    Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato in data 30 aprile 1985, pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale n. 110 dell’11 maggio 1985.
  6. Le persone fisiche di cui al presente articolo e quelle iscritte nel registro degli intermediari di
    assicurazione e di riassicurazione non sono soggette agli obblighi previsti a carico degli agenti
    di commercio in materia di previdenza integrativa.

Art. 344

(Periti di assicurazione già iscritti)

  1. I periti di assicurazione che esercitano l’attività di accertamento e stima dei danni alle cose
    derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti e che alla

[379]

data di entrata in vigore del presente codice sono iscritti nel ruolo di cui all’articolo 2 della legge
17 febbraio 1992, n. 166, sono iscritti di diritto al ruolo previsto dall’articolo 156.

Capo III-bis

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL REGIME SOLVIBILITÀ II983

Sezione I

REGIME DI APPLICAZIONE IMMEDIATA984

Art. 344-bis

(Regime di applicazione immediata)985

  1. A decorrere dal 1° aprile 2015 l’IVASS decide sulle autorizzazioni relative a:
    a) fondi propri accessori ai sensi dell’articolo 44-quinquies, commi 5, 6, 7 e 8;
    b) classificazione degli elementi dei fondi propri di cui all’articolo 44-octies, commi 1, 6 e 7;
    c) parametri specifici dell’impresa ai sensi dell’articolo 45-sexies, comma 7;
    d) modello interno completo o parziale ai sensi degli articoli 46-bis e 46-ter;
    e) stabilimento sul territorio italiano di società veicolo di cui all’articolo 57-bis;
    f) fondi propri accessori di una società di partecipazione assicurativa intermedia conformemente
    all’articolo 216-sexies, comma 1, lettera e);
    g) applicazione del modello interno di gruppo di cui agli articoli 207-octies, 216-sexies, comma
    1, lettere a) e b);
    h) applicazione del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata di cui all’articolo 45-
    novies;
    i) applicazione dell’aggiustamento di congruità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi
    d’interesse privi di rischio conformemente agli articoli 36-quinquies e 36-sexies;
    l) applicazione della misura transitoria sui tassi d’interesse privi di rischio conformemente
    all’articolo 344-novies;
    m) applicazione nella misura transitoria sulle riserve tecniche conformemente all’articolo 344-
    undecies.
  2. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, a partire dal 1° aprile 2015, l’IVASS può:

a) disporre in merito all’applicazione delle disposizioni di vigilanza sul gruppo di cui ai Capi I, IV-
bis e IV-ter del Titolo XV;

b) essere qualificata autorità di vigilanza sul gruppo, ai sensi degli articoli 207-sexies;
c) procedere all’istituzione di un Collegio delle Autorità di vigilanza, ai sensi dell’articolo 206-bis.

  1. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, a partire dal 1° luglio 2015, l’IVASS può:
    a) dedurre eventuali partecipazioni di cui all’articolo 216-sexies, comma 1, lettera d);
    b) determinare la scelta del metodo di calcolo della solvibilità di gruppo, ai sensi dell’articolo
    216-sexies, comma 1, lettera a);
    c) effettuare la verifica in merito alla sussistenza di un regime di vigilanza equivalente, ai sensi
    degli articoli 216-sexies, comma 1, lettera e) e 220-septies;
    d) prevedere l’applicazione delle disposizioni sulla vigilanza sul gruppo con gestione
    centralizzata dei rischi di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies, conformemente all’articolo
    217-bis;
    e) effettuare gli accertamenti di cui agli articoli 220-octies e 220-sexies.

983 Capo inserito dall’articolo 1, comma 194, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
984 Sezione inserita dall’articolo 1, comma 194, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
985 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 194, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[380]

  1. A partire dal 1° luglio 2015, l’IVASS può prevedere l’applicazione di misure transitorie ai sensi
    della Sezione II del presente Capo.
  2. Le autorizzazioni e le decisioni assunte dall’IVASS ai sensi dei commi 1, e dei commi 2 e 3,
    sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2016.

Sezione II
MISURE TRANSITORIE986
Art. 344-ter

(Misure transitorie inerenti particolari tipi di imprese di assicurazione o di riassicurazione)987

  1. Fino alle date di cui al comma 2, lettere a) e b), i Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI,
    XVIII del presente Codice non si applicano alle imprese di assicurazione o riassicurazione che
    al 1° gennaio 2016 abbiano cessato di stipulare nuovi contratti di assicurazione o di
    riassicurazione e si limitino ad amministrare il portafoglio esistente nella prospettiva di cessare
    l’attività se:
    a) l’impresa ha dimostrato all’IVASS l’intenzione di cessare l’attività prima del 1° gennaio 2019;
    o
    b) l’impresa è sottoposta a provvedimenti di risanamento di cui al Titolo XVI, Capo II, ed è stato
    nominato un commissario.
  2. L’impresa di cui:
    a) al comma 1, lettera a), è soggetta ai Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII a
    decorrere dal 1° gennaio 2019 o da una data precedente qualora l’IVASS non sia soddisfatto
    dei progressi compiuti per la cessazione dell’attività;
    b) al comma 1, lettera b), è soggetta ai Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII a
    decorrere dal 1° gennaio 2021 o da una data precedente qualora l’IVASS non sia soddisfatto
    dei progressi compiuti per la cessazione dell’attività.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano se l’impresa di cui al comma 1 soddisfa le
    seguenti condizioni:
    a) l’impresa non appartiene a un gruppo oppure, in caso contrario, tutte le imprese del gruppo
    cessano di stipulare nuovi contratti di assicurazione o di riassicurazione;
    b) l’impresa presenta all’IVASS una relazione annuale che illustri i progressi compiuti verso la
    cessazione della sua attività;
    c) l’impresa ha comunicato all’IVASS di applicare le misure transitorie. I commi 1 e 2 non ostano
    a che un’impresa operi in conformità dei titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII.
  4. L’IVASS predispone un elenco delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al
    comma 1 e lo comunica a tutti gli altri Stati membri.
    986 Sezione inserita dall’articolo 1, comma 194, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    987 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 194, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[381]

  1. Ai fini e nei limiti dell’applicazione del comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
    ai Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII nella formulazione vigente anteriormente al 1°
    gennaio 2016.

Art. 344-quater

(Misure transitorie inerenti l’informativa e il processo di controllo prudenziale)988

  1. Fino al 31 dicembre 2019, il termine per la presentazione da parte dell’impresa
    dell’informativa annuale all’IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio di cui
    all’articolo 47-quater, diminuisce di due settimane per ogni esercizio finanziario, a cominciare da
    20 settimane dopo la chiusura di esercizio dell’impresa in relazione all’esercizio avente fine il 31
    dicembre 2016 fino al più tardi a 14 settimane dopo la chiusura di esercizio dell’impresa in
    relazione all’esercizio finanziario avente fine il 31 dicembre 2019.
  2. Fino al 31 dicembre 2019, il termine per la presentazione da parte dell’impresa della
    relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: di cui all’articolo 47-septies diminuisce
    di due settimane per ogni esercizio finanziario, a cominciare al più tardi da 20 settimane dopo la
    chiusura di esercizio dell’impresa in relazione all’esercizio avente fine il 31 dicembre 2016, fino
    al più tardi a 14 settimane dopo la chiusura dell’esercizio avente fine il 31 dicembre 2019.
  3. Fino al 31 dicembre 2019, il termine per la presentazione da parte dell’impresa
    dell’informativa trimestrale all’IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio di cui
    all’articolo 47-quater, su base trimestrale, diminuisce di una settimana per ogni esercizio
    finanziario, a cominciare al più tardi da otto settimane per ogni trimestre a partire dalla chiusura
    del primo trimestre 2016 fino al più tardi a cinque settimane dopo la chiusura del primo
    trimestre 2019.
  4. I termini previsti dai commi 1 e 3, aumentati di ulteriori sei settimane, si applicano all’ultima
    società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, con riferimento agli obblighi di
    informativa all’IVASS ai fini della verifica degli adempimenti sulla vigilanza sul gruppo di cui
    all’articolo 216-octies.
  5. I termini previsti dal comma 2, aumentati di ulteriori sei settimane, si applicano all’ultima
    società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, con riferimento alla relazione
    relativa alla solvibilità di gruppo e alla condizione finanziaria di cui all’articolo 216-novies.

Art. 344-quinquies

(Misure transitorie in materia di fondi propri e investimenti)989

  1. In deroga all’articolo 44-octies, commi 2, 3, 4 e 5, in materia di criteri per la classificazione in
    livelli, gli elementi dei fondi propri di base sono inseriti nei fondi propri di base di livello 1 per un
    periodo massimo di 10 anni a partire dal 1° gennaio 2016, se:
    a) sono stati emessi entro il 1° gennaio 2016 o alla data di entrata in vigore dell’atto delegato di
    cui all’articolo 97 della Direttiva 2009/138/CE, ove quest’ultima sia anteriore;
    988 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 194, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    989 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 194, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[382]

b) al 31 dicembre 2015 possono essere utilizzati per soddisfare il margine di solvibilità
disponibile fino al 50 per cento del margine di solvibilità secondo le disposizioni legislative e
regolamentari in materia di margine di solvibilità applicabili in tale data;
c) non sarebbero altrimenti classificati nel livello 1 o nel livello 2 conformemente all’articolo 44-
octies, commi 2, 3, 4 e 5.

  1. In deroga all’articolo 44-octies, commi 2, 3, 4 e 5 in materia di criteri per la classificazione in
    livelli, gli elementi dei fondi propri di base sono inseriti nei fondi propri di base di livello 2 per un
    periodo massimo di 10 anni a partire dal 1° gennaio 2016, se sono soddisfatte entrambe le
    seguenti condizioni:
    a) sono stati emessi entro il 1° gennaio 2016 o alla data di entrata in vigore dell’atto delegato di
    cui all’articolo 97 della Direttiva 2009/138/CE, ove quest’ultima sia anteriore;
    b) al 31 dicembre 2015 possono essere utilizzati per soddisfare il margine di solvibilità
    disponibile fino al 25 per cento del margine di solvibilità legislative e regolamentari in materia di
    margine di solvibilità applicabili in tale data.
  2. Per l’impresa che investe in titoli negoziabili e altri strumenti finanziari basati su prestiti
    “confezionati” emessi prima del 1° gennaio 2011, i requisiti che devono essere soddisfatti dalle
    imprese che “confezionano” i prestiti in titoli negoziabili e altri strumenti finanziari si applicano
    soltanto nell’eventualità in cui dopo il 31 dicembre 2014 siano state aggiunte o sostituite nuove
    esposizioni sottostanti.

Art. 344-sexies

(Misure transitorie in materia di Requisito Patrimoniale di Solvibilità)990

  1. In deroga agli articoli 45-bis, 45-ter, comma 3, e 45-sexies, il calcolo del Requisito
    Patrimoniale di Solvibilità è effettuato secondo le disposizioni seguenti:
    a) fino al 31 dicembre 2017 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo per
    le concentrazioni del rischio di mercato e del sottomodulo di rischio di spread secondo la
    formula standard per le esposizioni verso le amministrazioni o le banche centrali degli Stati
    membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di uno Stato membro sono gli stessi
    rispetto a quelli che sarebbero applicati alle esposizioni denominate e finanziate nella loro
    valuta nazionale;
    b) nel 2018 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo per le concentrazioni
    del rischio di mercato e del sottomodulo di rischio di spread secondo la formula standard sono
    ridotti dell’80 per cento in relazione alle esposizioni verso le amministrazioni o le banche centrali
    degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro;
    c) nel 2019 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo per le concentrazioni
    del rischio di mercato e del sottomodulo di rischio di spread secondo la formula standard sono
    ridotti del 50 per cento in relazione alle esposizioni verso le amministrazioni o le banche
    centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato
    membro;

990 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 194, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[383]

d) a decorrere dal 1° gennaio 2020 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del
sottomodulo per le concentrazioni del rischio di mercato e del sottomodulo di rischio di spread
secondo la formula standard non sono ridotti in relazione alle esposizioni verso le
amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta
nazionale di un altro Stato membro.

  1. In deroga agli articoli 45-bis, 45-ter, comma 3, e 45-sexies, in materia di calcolo del Requisito
    Patrimoniale di Solvibilità, i parametri standard da utilizzare per le azioni acquistate dall’impresa
    entro il 1° gennaio 2016, in sede di calcolo del sottomodulo del rischio azionario secondo la
    formula standard senza l’opzione prevista all’articolo 45-novies sono calcolati come media
    ponderata tra:
    a) il parametro standard da utilizzare in sede di calcolo del sottomodulo del rischio azionario
    conformemente all’articolo 45-novies; nonché
    b) il parametro standard da utilizzare in sede di calcolo del sottomodulo del rischio azionario
    secondo la formula standard senza l’opzione di cui all’articolo 45-novies.
  2. La ponderazione relativa al parametro di cui al comma 2, lettera b), aumenta almeno
    linearmente alla fine di ogni anno, partendo dallo 0 per cento nell’anno avente inizio il 1°
    gennaio 2016 fino al 100 per cento al 1° gennaio 2023.
    Art. 344-septies

(Misure transitorie in materia di misure di salvaguardia)991

  1. In deroga all’articolo 222, commi 2-bis e 2-ter, in materia di violazione del Requisito
    Patrimoniale di Solvibilità e fatto salvo il comma 2-quater della medesima disposizione se
    l’impresa rispetta il margine di solvibilità richiesto dalle disposizioni legislative e regolamentari in
    materia di margine di solvibilità applicabili al 31 dicembre 2015, ma, nel corso dell’anno 2016,
    non rispetta il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui al Titolo III, capo IV bis, l’IVASS impone
    all’impresa di adottare i provvedimenti necessari per raggiungere il livello di fondi propri
    ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o per ridurre il profilo di rischio
    dell’impresa al fine di garantire l’osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità entro il 31
    dicembre 2017.
  2. Nei casi di cui al comma 1 l’impresa presenta all’IVASS, ogni tre mesi, una relazione
    concernente le misure adottate e i progressi realizzati per raggiungere il livello di fondi propri
    ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o per ridurre il proprio profilo di
    rischio al fine di garantire l’osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità.
  3. L’estensione di cui al comma 1 è revocata dall’IVASS se dalla relazione sui progressi
    realizzati, di cui al comma 2, si evince che non vi sono stati progressi significativi nel ristabilire il
    livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o nel ridurre il
    profilo di rischio al fine di garantire l’osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità tra la data
    di rilevamento dell’inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e la data di
    presentazione della relazione sui progressi realizzati.

991 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 194, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[384]
Art. 344-octies

(Disposizioni transitorie in materia di vigilanza sul gruppo)992

  1. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, fino al 31 marzo 2022,
    può presentare all’IVASS la domanda per l’autorizzazione all’utilizzo di un modello interno di
    gruppo applicabile ad una parte del gruppo se l’impresa, cui si applica il modello interno di
    gruppo, ha sede nel territorio della Repubblica e se presenta un profilo di rischio sensibilmente
    diverso da quello del resto del gruppo.
  2. Il regolamento IVASS993 di cui all’articolo 216-ter, comma 1, stabilisce le disposizioni
    transitorie, applicabili a livello di gruppo in deroga al Titolo XV, Capo III, in coerenza con le
    disposizioni transitorie di cui agli articoli 344-quinquies in materia di fondi propri, 344-sexies in
    materia di Requisito Patrimoniale di Solvibilità, 344-novies in materia di tassi d’interesse privi di
    rischio, 344-decies in materia di riserve tecniche.
  3. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 227 in materia di verifica della situazione di
    solvibilità di gruppo, nel caso in cui l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210,
    comma 2, soddisfi il requisito di solvibilità corretta calcolato secondo le disposizioni legislative e
    regolamentari applicabili al 31 dicembre 2015 ma non soddisfi il requisito di solvibilità di gruppo
    di cui agli articoli 216-sexies e 216-septies (requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo),
    l’IVASS impone alla società controllante di adottare i provvedimenti necessari per raggiungere il
    livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo o
    per ridurre il profilo di rischio del gruppo al fine di garantire l’osservanza del requisito
    patrimoniale di solvibilità di gruppo entro il 31 dicembre 2017. Si applica l’articolo 344-septies,
    commi 2 e 3.
  4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, l’IVASS, in qualità di autorità di vigilanza sul gruppo, adotta le
    misure di cui all’articolo 344-septies, comma 1, nei confronti dell’impresa italiana al vertice del
    gruppo che non sia ultima società controllante italiana, ai sensi dell’articolo 210, comma 2. Si
    applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 344-septies.

Art. 344-novies

(Misura transitoria sui tassi d’interesse privi di rischio)994

  1. L’impresa di assicurazione o riassicurazione può applicare un adeguamento transitorio alla
    pertinente struttura per scadenza dei tassi d’interesse privi di rischio riguardo agli impegni di
    assicurazione e di riassicurazione ammissibili.
  2. L’applicazione dell’adeguamento transitorio di cui al comma 1 è soggetto all’autorizzazione
    dell’IVASS.
  3. Per ciascuna valuta l’adeguamento è calcolato come parte della differenza tra:
    a) il tasso d’interesse quale determinato dall’impresa conformemente alle disposizioni legislative
    e regolamentari in materia di riserve tecniche applicabili al 31 dicembre 2015;
    992 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 194, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    993 Regolamento IVASS n. 17 del 19 gennaio 2016.
    994 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 194, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[385]

b) il tasso effettivo annuo, calcolato come tasso di attualizzazione unico che, laddove applicato
ai flussi di cassa del portafoglio di impegni di assicurazione o riassicurazione ammissibili, ha
come risultato un valore equivalente a quello della migliore stima del portafoglio di impegni di
assicurazione o riassicurazione ammissibili, tenuto conto del valore temporale del denaro
mediante utilizzo della pertinente struttura per scadenza dei tassi d’interesse privi di rischio di
cui all’articolo 36-quater.

  1. La parte di cui alla lettera a) della differenza di cui al comma 3 diminuisce linearmente alla
    fine di ogni anno, partendo dal 100 per cento al 1° gennaio 2016 fino allo 0 per cento al 1°
    gennaio 2032.
  2. Se l’impresa applica l’aggiustamento per la volatilità di cui all’articolo 36-septies, la pertinente
    struttura per scadenza dei tassi d’interesse privi di rischio di cui alla lettera b) del comma 3
    corrisponde alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d’interesse privi di rischio rettificata
    di cui allo stesso articolo 36-septies.
  3. Gli impegni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili comprendono unicamente gli
    impegni di assicurazione o di riassicurazione che soddisfano i seguenti requisiti:
    a) sono originati da contratti conclusi precedentemente al 31 dicembre 2015, esclusi i rinnovi
    contrattuali in tale data o in una successiva;
    b) le relative riserve tecniche sono state stabilite in conformità alle disposizioni legislative e
    regolamentari in materia di riserve tecniche applicabili al 31 dicembre 2015;
    c) a detti impegni non si applica l’aggiustamento per la congruità di cui all’articolo 36-quinquies.
  4. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione che applica il comma 1:
    a) non include gli impegni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili nel calcolo
    dell’aggiustamento per la volatilità di cui all’articolo 36-septies;
    b) non applica l’articolo 344-decies;
    c) nell’ambito della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di cui all’articolo 47-
    septies, rende pubblico il fatto che applica la struttura per scadenza dei tassi d’interesse privi di
    rischio transitoria e quantifica l’impatto che la mancata applicazione di tale misura transitoria
    avrebbe sulla posizione finanziaria dell’impresa.

Art. 344-decies

(Misura transitoria sulle riserve tecniche)995

  1. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione può applicare una deduzione transitoria alle
    riserve tecniche. La deduzione può essere applicata a livello dei gruppi di rischi omogenei di cui
    all’articolo 36-novies, comma 1.
  2. L’applicazione della deduzione transitoria di cui al comma 1 è soggetta all’autorizzazione
    dell’IVASS.
    995 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 194, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[386]

  1. La deduzione transitoria corrisponde a una parte della differenza tra i due importi seguenti:
    a) le riserve tecniche, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione
    e società veicolo, calcolate secondo l’articolo 36-bis alla data del 1° gennaio 2016;
    b) le riserve tecniche, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione,
    calcolate secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia di riserve tecniche in
    vigore al 31 dicembre 2015.
  2. La deduzione transitoria massima diminuisce linearmente alla fine di ogni anno, partendo dal
    100 per cento a partire dal 1° gennaio 2016 fino allo 0 per cento al 1° gennaio 2032.
  3. Se l’impresa, al 1° gennaio 2016, applica l’aggiustamento per la volatilità di cui all’articolo 37-
    septies, l’importo di cui al comma 3 lettera a) è calcolato con l’aggiustamento per la volatilità al
    1° gennaio 2016.
  4. Gli importi delle riserve tecniche, compreso, se applicabile, l’importo dell’aggiustamento per
    la volatilità, utilizzati per calcolare la deduzione transitoria di cui al comma 3, possono essere
    ricalcolati ogni 24 mesi o con una frequenza maggiore in caso di rilevante variazione del profilo
    di rischio dell’impresa. Il ricalcolo è effettuato su autorizzazione o richiesta dell’IVASS.
  5. La deduzione di cui al comma 3 può essere limitata dall’IVASS qualora la sua applicazione
    possa comportare una riduzione dei requisiti sulle risorse finanziarie applicati all’impresa
    rispetto a quelli calcolati secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia di riserve
    tecniche applicabili al 31 dicembre 2015.
  6. L’impresa che applica il comma 1:
    a) non applica l’articolo 244-decies;
    b) se non può soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità senza applicare la deduzione
    transitoria, presenta una relazione annuale all’IVASS concernente le misure adottate e i
    progressi realizzati per ristabilire, alla fine del periodo di transizione di cui al comma 4, un livello
    di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o per ridurre il
    profilo di rischio dell’impresa al fine di ripristinare l’osservanza del Requisito Patrimoniale di
    Solvibilità;
    c) nell’ambito della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di cui all’articolo 47-
    septies, rende pubblico il fatto che applica la deduzione transitoria alle riserve tecniche e
    quantifica l’impatto che la mancata applicazione di tale deduzione avrebbe sulla posizione
    finanziaria dell’impresa.

Art. 344-undecies

(Piano di transizione sulle misure transitorie relative ai tassi d’interesse privi di rischio e sulle

riserve tecniche)996

  1. L’impresa che applica le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies e rileva
    che senza l’applicazione di tali misure non potrebbe rispettare il Requisito Patrimoniale di
    Solvibilità, ne informa immediatamente l’IVASS.
    996 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 194, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[387]

  1. Nei casi di cui al comma 1, l’IVASS impone all’impresa di adottare i provvedimenti necessari
    a garantire l’osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità alla fine del periodo di
    transizione.
  2. Entro due mesi dal rilevamento dell’inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità che
    deriverebbe dalla mancata applicazione di tali misure transitorie, l’impresa presenta all’IVASS
    un piano di transizione contenente le misure previste per raggiungere il livello di fondi propri
    ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o per ridurre il profilo di rischio al
    fine di garantire l’osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità alla fine del periodo di
    transizione.
  3. Durante il periodo di transizione l’impresa interessata può aggiornare il piano di transizione.
  4. L’impresa interessata presenta all’IVASS una relazione annuale concernente le misure
    adottate e i progressi realizzati per garantire l’osservanza del Requisito Patrimoniale di
    Solvibilità alla fine del periodo di transizione.
  5. L’IVASS revoca l’approvazione ad applicare le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies
    e 344-decies se dalla relazione sulle misure adottate e i progressi realizzati di cui al comma 5
    si evince che l’osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità alla fine del periodo di
    transizione non è realisticamente conseguibile.

Art. 344-duodecies

(Comunicazione di informazioni all’AEAP)997

  1. Fino al 1° gennaio 2021 l’IVASS fornisce all’AEAP informazioni sui seguenti aspetti, in
    coerenza con le disposizioni dell’Unione europea:
    a) disponibilità di garanzie a lungo termine nei prodotti assicurativi sul mercato italiano e
    comportamento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione in quanto investitori a lungo
    termine;
    b) il numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano l’aggiustamento di
    congruità, l’aggiustamento per la volatilità, l’estensione del periodo ammesso per il risanamento
    ai sensi dell’articolo 222, comma 2-ter, il sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata e
    le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies;
    c) l’impatto dell’aggiustamento di congruità, dell’aggiustamento per la volatilità, del meccanismo
    di aggiustamento simmetrico del fabbisogno standard del rischio azionario (equity risk charge),
    del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata relativa (duration) nonché delle misure
    transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies sulla posizione finanziaria delle imprese di
    assicurazione e di riassicurazione, a livello nazionale e in forma anonima per ciascuna impresa;
    d) gli effetti, sul comportamento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione in materia di
    investimenti, dell’aggiustamento di congruità, dell’aggiustamento per la volatilità, del
    meccanismo di aggiustamento simmetrico del fabbisogno standard del rischio azionario (equity
    risk charge), e del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata, nonché l’eventuale
    indebito alleggerimento dei requisiti patrimoniali;
    997 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 194, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[388]

e) gli effetti di eventuali estensioni del periodo ammesso per il risanamento ai sensi dell’articolo
222, comma 2-ter, sugli sforzi profusi dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione per
ripristinare il livello di fondi propri ammissibili destinati alla copertura del Requisito Patrimoniale
di Solvibilità oppure per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire la conformità al requisito
stesso;
f) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano le misure transitorie di cui
agli articoli 344-novies e 344-decies, l’effettivo rispetto dei piani di transizione di cui all’articolo
344-undecies e le prospettive di riduzione della dipendenza dalle misure transitorie stesse,
anche per quanto concerne quelle adottate o che si prevede che siano adottate dalle imprese e
dall’IVASS, tenendo conto del contesto normativo dello Stato Italiano.

Art. 344-terdecies

(Disposizioni transitorie riguardanti il rispetto del Requisito Patrimoniale Minimo)998

  1. In deroga all’articolo 222-bis, le imprese di assicurazione e di riassicurazione che, al 31
    dicembre 2015, rispettano il margine di solvibilità richiesto dalle disposizioni legislative e
    regolamentari in vigore a tale data ma non detengono fondi propri di base ammissibili sufficienti
    per coprire il Requisito Patrimoniale Minimo, si conformano alle disposizioni sul Requisito
    Patrimoniale Minimo di cui alla Sezione IV, Capo IV-bis, Titolo III, entro il 31 dicembre 2016.
  2. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione o riassicurazione è revocata, ai
    sensi dell’articolo 242, all’impresa di cui al comma 1 che non si è conformata alle disposizioni
    sul Requisito Patrimoniale Minimo di cui alla Sezione IV, Capo IV-bis, Titolo III, entro il 31
    dicembre 2016.

Art. 344-quaterdecies

(Obblighi di informativa sulle maggiorazioni di capitale)999

  1. Fermi restando gli obblighi di informativa previsti da altre disposizioni di legge o
    regolamentari, l’impresa, sebbene siano stati comunicati i Requisiti Patrimoniali di Solvibilità ai
    sensi dell’articolo 47-septies, comma 2, lettera e), punto 2), sino al 31 dicembre 2020, pubblica
    senza separata evidenza la maggiorazione di capitale o l’impatto dei parametri specifici cui
    l’impresa deve ricorrere ai sensi dell’articolo 45-terdecies.
    Capo IV
    DISPOSIZIONI FINALI
    Art. 345
    (Istituzioni e enti esclusi)
  2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente codice:

998 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 194, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
999 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 194, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[389]

a) le Amministrazioni pubbliche, gli enti di previdenza amministrati per legge dal Ministero
dell’economia e delle finanze, gli istituti, gli enti, le casse ed i fondi comunque denominati che
gestiscono, in favore dei lavoratori o di singole categorie professionali, forme di previdenza e di
assistenza comprese in un regime legale obbligatorio;
b) (abrogata)
1000;

c) la SACE Servizi assicurativi per il commercio estero S.p.a., di cui alla legge 24 maggio 1977,
n. 227, e successive modificazioni, limitatamente alle attività che beneficiano della garanzia
dello Stato e fatto salvo quanto previsto al comma 2;
d) il Fondo di solidarietà nazionale per la riassicurazione dei rischi agricoli istituito presso
l’ISMEA dall’articolo 127 delle legge 23 dicembre 2000, n. 388, e disciplinato dagli articoli 2 e 4
del decreto legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2002, n. 256;
e) gli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso qualora le prestazioni
siano erogate in natura o qualora l’importo della prestazione non superi il valore medio delle
spese funerarie determinato nella misura di cui all’articolo 15, comma 1, lettera d), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni;
f) le società di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, che
provvedano direttamente al pagamento a favore degli iscritti di capitali o rendite di qualsiasi
importo fatto salvo quanto previsto al comma 3;
g) le associazioni agrarie di mutua assicurazione, costituite ai sensi della legge 7 luglio 1907, n.
526, e del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, modificato dal regio decreto-legge 21
ottobre 1923, n. 2479, entrambi convertiti dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, a sua volta
modificata dall’articolo 9 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito dalla legge
12 febbraio 1935, n. 303.

  1. In deroga a quanto previsto al comma 1, la SACE S.p.a. è sottoposta alle disposizioni dei
    capi I, II e III del titolo VIII del presente codice per le attività che beneficiano della garanzia dello
    Stato. Restano integralmente soggette alle disposizioni del presente codice le attività della
    SACE S.p.a. che non beneficiano della garanzia dello Stato.
  2. Le società di mutuo soccorso di cui al comma 1, lettera f), se contraggono impegni al
    pagamento a favore degli iscritti di capitali o rendite complessivamente superiori a euro
    centomila per ciascun esercizio sono sottoposte alle disposizioni del titolo IV in quanto
    compatibili. Qualora le medesime società stipulino contratti di assicurazione per conto degli
    iscritti, ai soci sono comunque fornite le informazioni di cui al titolo IX, capo III, e XII in quanto
    compatibili.
  3. Le casse di assistenza sanitaria autogestite sono sottoposte alle disposizioni del titolo IV in
    quanto compatibili.
    1000 Lettera soppressa dall’articolo 1, comma 195, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La lettera b) disponeva:
    “b) la Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi riconosciuta con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, e
    successive modificazioni”.

[390]
Art. 346

(Attività di assistenza prestata da enti e società non assicurative)

  1. Non costituisce esercizio di attività assicurativa nel ramo assistenza:
    a) la prestazione di servizi di manutenzione o riparazione, di assistenza a clienti e la sola
    indicazione o messa a disposizione, in qualità di semplice intermediario, di un aiuto;
    b) l’attività di assistenza effettuata da un soggetto residente o avente sede nel territorio della
    Repubblica in caso di incidente o di guasto meccanico di un veicolo avvenuti nel medesimo
    territorio, a condizione che l’attività stessa risulti limitata alle seguenti prestazioni:
    1) soccorso sul posto, effettuato utilizzando in prevalenza personale e mezzi propri;
    2) trasporto del veicolo fino all’officina più vicina o più idonea ad effettuare la riparazione ed
    eventuale accompagnamento, di regola con lo stesso mezzo di soccorso, del conducente e dei
    passeggeri fino al luogo più vicino, dal quale sia possibile proseguire il viaggio con altri mezzi.
  2. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica anche nel caso in cui l’incidente od il
    guasto siano avvenuti all’estero ed il soggetto che effettua il soccorso od il trasporto del veicolo
    sia un organismo, analogo ad altro esistente in Italia, del quale chi riceve l’assistenza è
    membro, che fornisce la prestazione in base ad un accordo di reciprocità con l’organismo
    nazionale, su semplice presentazione della tessera di membro e senza pagamento di alcun
    compenso aggiuntivo.
  3. L’attività di assistenza descritta al comma 1, lettera b), se effettuata da un’impresa di
    assicurazione, costituisce prestazione assicurativa nel ramo assistenza e, fatto salvo quanto
    previsto all’articolo 2, comma 5, può essere fornita solo da imprese autorizzate al ramo 18.
  4. L’IVASS disciplina, con regolamento, le condizioni di accesso e di esercizio, anche in deroga
    alle disposizioni dei titoli II, III e VIII, relative all’impresa di assicurazione che esercita
    unicamente l’attività di assistenza, allorché l’attività comporti soltanto prestazioni in natura, sia
    limitata ad un ambito territoriale puramente locale e l’importo complessivo annuale dei ricavi
    non superi duecentomila euro.

Art. 347

(Potestà legislativa delle Regioni)

  1. Lo Stato esercita la legislazione nella materia assicurativa ai sensi dell’articolo 117, secondo
    comma, lettere e) ed l), della Costituzione.
  2. Le Regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei
    rispettivi statuti, poteri nelle materie regolate dal presente codice, provvedono a emanare norme
    di attuazione nel rispetto delle disposizioni di principio non derogabili contenute nel codice
    medesimo.
  3. Sono riservati alla competenza del Ministro dello sviluppo economico e all’IVASS, secondo le
    norme dettate dal presente codice, i provvedimenti nei confronti delle imprese di assicurazione
    e di riassicurazione ammesse al mutuo riconoscimento, delle imprese comunitarie che operano
    nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, delle sedi

[391]

secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione extracomunitarie, degli intermediari
di assicurazione e di riassicurazione1001
.

  1. Nei casi in cui la normativa regionale preveda l’adozione di provvedimenti nei confronti delle
    mutue di assicurazione di cui al titolo IV, con particolare riferimento al rilascio ed alla revoca
    dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, all’approvazione delle modificazioni statutarie e
    all’approvazione delle operazioni di trasferimento del portafoglio, di trasformazione e di fusione
    o scissione, l’IVASS esprime, ai fini di vigilanza, un parere vincolante. Le valutazioni di vigilanza
    sono riservate all’IVASS.
  2. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate le norme dettate dai
    commi 3 e 4.

Art. 348

(Esercizio congiunto dei rami vita e danni)1002

  1. In deroga all’obbligo di limitazione dell’oggetto sociale all’esercizio dei rami vita o dei rami
    danni, della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attività, di cui all’articolo
    11, comma 2, è consentito l’esercizio congiunto dei rami vita e danni alle imprese a ciò
    autorizzate alla data del 15 marzo 1979.
  2. L’impresa che, ai sensi del comma 1, esercita congiuntamente i rami vita e danni ha l’obbligo
    di tenere, per ciascuna delle due attività, una gestione distinta. L’IVASS stabilisce, con
    regolamento1003, i criteri e le modalità di rappresentazione della gestione separata, prevedendo
    l’obbligo di:

1001 Comma modificato dall’articolo 1, comma 196, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
1002 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 197, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione precedente
disponeva:
“Art. 348
(Esercizio congiunto dei rami vita e danni)

  1. In deroga all’obbligo di limitazione dell’oggetto sociale all’esercizio dei rami vita o dei rami danni, della relativa
    riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attività, di cui all’articolo 11, comma 2, è consentito l’esercizio
    congiunto dei rami vita e danni alle imprese a ciò autorizzate alla data del 15 marzo 1979.
  2. L’impresa che, ai sensi del comma 1, esercita congiuntamente i rami vita e danni ha l’obbligo di tenere, per ciascuna
    delle due attività, una gestione distinta. L’ISVAP stabilisce, con regolamento , i criteri e le modalità di rappresentazione
    della gestione separata, prevedendo l’obbligo di:
    a) indicare nello statuto quale parte del capitale, o del fondo di garanzia se mutua di assicurazione, e delle riserve
    patrimoniali è attribuita a ciascuna gestione;
    b) tenere le scritture contabili in modo che, per ciascuna gestione, siano evidenziati i relativi risultati e la disponibilità del
    margine di solvibilità richiesto;
    c) attribuire gli elementi costitutivi del margine di solvibilità, specifici di ciascuna attività, al margine di solvibilità della
    corrispondente gestione.
  3. L’impresa che ha adempiuto agli obblighi di cui al comma 2 può, previa autorizzazione dell’ISVAP, utilizzare per l’una
    o l’altra gestione gli elementi costitutivi del patrimonio netto inclusi nel margine di solvibilità disponibile.
  4. Le imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del presente
    codice operano in regime di stabilimento o di prestazione di servizi e che sono autorizzate nei rispettivi Stati ad
    esercitare, congiuntamente uno o più rami vita e danni, possono continuare ad esercitare i medesimi rami nel territorio
    della Repubblica sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese che successivamente alla data di cui al comma 1
    vengono autorizzate ad esercitare congiuntamente i rami vita e i rami infortuni e malattia, con obbligo di osservare le
    disposizioni di cui al comma 2, lettera b), con il bilancio in corso alla data del rilascio dell’autorizzazione”.
    1003 Regolamento ISVAP n. 17 dell’11 marzo 2008.

[392]

a) indicare nello statuto quale parte del capitale, o del fondo di garanzia se mutua di
assicurazione, e delle riserve patrimoniali è attribuita a ciascuna gestione;
b) tenere le scritture contabili in modo che, per ciascuna gestione, siano evidenziati i relativi
risultati. A tal fine tutte le entrate, in particolare i premi, le somme corrisposte dai riassicuratori, i
redditi finanziari, e tutte le spese, in particolare le prestazioni di assicurazione, gli incrementi
delle riserve tecniche, i premi di riassicurazione e le spese di gestione delle operazioni di
assicurazione, sono ripartite in base alla loro origine;
c) imputare ai conti gli elementi comuni alle due gestioni secondo un criterio di ripartizione
approvato dall’IVASS.
2-bis. Fatte salve le disposizioni in materia di requisiti patrimoniali di cui agli articoli 45-bis e 47-
bis, l’impresa che esercita congiuntamente i rami vita e danni, calcola:
a) un Requisito Patrimoniale Minimo nozionale vita rispetto all’attività di assicurazione o di
riassicurazione vita, calcolato come se l’impresa esercitasse soltanto tale attività, sulla base
delle scritture contabili separate di cui al comma 2, lettera b); e
b) un Requisito Patrimoniale Minimo nozionale danni rispetto all’attività di assicurazione o
riassicurazione danni, calcolato come se l’impresa esercitasse soltanto tale attività, sulla base
delle scritture contabili separate di cui al comma 2, lettera b).
2-ter. L’impresa che esercita congiuntamente i rami vita e danni, copre i requisiti seguenti con
un importo equivalente di elementi di fondi propri di base ammissibili:
a) il Requisito Patrimoniale Minimo nozionale vita rispetto all’attività della gestione vita;
b) il Requisito Patrimoniale Minimo nozionale danni rispetto all’attività della gestione danni.
2-quater. I requisiti minimi di cui al comma 2-ter che sono a carico della gestione vita e della
gestione danni non sono sostenuti dall’altra gestione.
2-quinquies. L’impresa in possesso dei requisiti minimi di cui ai commi 2-ter e 2-quater può,
previa comunicazione all’IVASS, utilizzare gli elementi espliciti dei fondi propri ammissibili
ancora disponibili per l’una o l’altra gestione per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di
cui all’articolo 45-bis.
2-sexies. L’IVASS, mediante l’analisi dei risultati delle attività di assicurazione delle gestioni vita
e danni, verifica che siano rispettati i requisiti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-
quinquies.
2-septies. L’impresa che esercita congiuntamente i rami vita e danni elabora, in base alle
scritture contabili, un documento da cui risultano in modo distinto gli elementi dei fondi propri di
base ammissibili portati a copertura di ciascun requisito patrimoniale minimo nozionale di cui al
comma 2 bis in conformità all’articolo 44-decies, comma 4.
2-octies. Se l’importo degli elementi dei fondi propri di base ammissibili corrispondenti ad una
delle due gestioni è insufficiente a coprire i requisiti minimi di cui al comma 2-ter, l’IVASS
applica alla gestione in cui si riscontra tale insufficienza le misure previste dal presente codice,
a prescindere dai risultati ottenuti nell’altra gestione.
2-novies. In tali casi, in deroga al comma 2-quater, l’IVASS può autorizzare il trasferimento di
elementi espliciti dei fondi propri di base ammissibili da una gestione all’altra.

  1. Le imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in
    vigore del presente codice operano in regime di stabilimento o di prestazione di servizi e che
    sono autorizzate nei rispettivi Stati ad esercitare, congiuntamente uno o più rami vita e danni,

[393]

possono continuare ad esercitare i medesimi rami nel territorio della Repubblica sia in regime di
stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi.

  1. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese che successivamente
    alla data di cui al comma 1 vengono autorizzate ad esercitare congiuntamente i rami vita e i
    rami infortuni e malattia, con obbligo di osservare le disposizioni di cui ai commi 2, lettera b), 2-
    bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies 2-octies, e 2-novies con il bilancio in corso
    alla data del rilascio dell’autorizzazione.

Art. 349

(Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica)

  1. Le imprese di assicurazione che hanno sede legale nella Confederazione elvetica e che
    intendono esercitare nel territorio della Repubblica i rami danni non sono soggette alle
    disposizioni di cui al capo IV del titolo II e a quelle di cui al capo V del titolo III che sono
    individuate dall’IVASS con regolamento1004
    .
  2. Le imprese di cui al comma 1 devono unire alla richiesta di autorizzazione una dichiarazione
    rilasciata dall’autorità competente che attesti che l’impresa dispone del Requisito Patrimoniale di
    Solvibilità calcolato secondo quanto previsto al capo IV del titolo III1005
    .
  3. Ai fini di cui al Titolo XV, le imprese di cui al comma 1 possono attribuire alla sede secondaria
    stabilita nel territorio della Repubblica le funzioni di direzione e coordinamento delle società del
    gruppo con sede legale in Italia. In tale caso la sede secondaria è considerata ultima società
    controllante italiana ai sensi dell’articolo 210, comma 2, ed è iscritta all’albo come impresa
    capogruppo ai sensi dell’articolo 210-ter, comma 11006
    .

Art. 350

(Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il ruolo dei periti assicurativi)

  1. I provvedimenti adottati dall’IVASS a norma del capo II del titolo IX in materia di diniego di
    iscrizione e di cancellazione dal registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione
    sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice
    amministrativo.
  2. I provvedimenti adottati dalla CONSAP a norma del capo VI del titolo X in materia di diniego
    di iscrizione e di cancellazione dal ruolo dei periti assicurativi sono impugnabili, entro sessanta
    giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo1007
    .

Art. 351

(Modifiche ad altre norme in materia assicurativa)

  1. L’articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è sostituito dal seguente:
    «Art. 4 (Funzioni dell’IVASS). – 1. L’IVASS, in conformità alla normativa dell’Unione europea in
    materia assicurativa e nell’ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo,
    1004 Regolamenti ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 – in particolare Titolo II, Capo II -; n. 16 del 4 marzo 2008 e n. 19 del
    14 marzo 2008 e n.22 del 22 aprile 2008.
    1005 Comma modificato dall’articolo 1, comma 198, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    1006 Comma modificato dall’articolo 1, comma 198, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    1007 Comma modificato dall’articolo 1, comma 199, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[394]

svolge le funzioni di vigilanza previste nel codice delle assicurazioni private. 2. L’IVASS svolge
attività consultiva e di segnalazione nei confronti del Parlamento e del Governo, nell’ambito
delle competenze per la regolazione e la vigilanza sul settore assicurativo. 3. L’IVASS, entro il
31 maggio di ogni anno, presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la trasmissione al
Parlamento, una relazione sull’attività svolta. 4. Il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario
dell’IVASS è soggetto al controllo della Corte dei conti.».

  1. Nell’articolo 14, primo comma, lettera d), della legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole: «del
    contributo determinato ai sensi dell’articolo 25» sono sostituite dalle seguenti: «del gettito
    complessivo derivante dai contributi di vigilanza».
  2. Nell’articolo 23, primo comma, primo capoverso, della legge 12 agosto 1982, n. 576, le
    parole:
    «all’articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni
    private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e
    successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 335, 336 e 337 del codice
    delle assicurazioni private».
  3. Nell’articolo 29, primo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole: «del contributo
    di vigilanza versato annualmente, dagli enti e dalle imprese di cui all’articolo 4, primo comma,
    della presente legge, ai sensi dell’articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi
    sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
    13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti:
    «complessivamente derivanti dai contributi di vigilanza di cui agli articoli 335, 336 e 337 del
    codice delle assicurazioni private». Nel secondo comma le parole: «del tesoro» sono sostituite
    dalle seguenti: «dell’economia e delle finanze».
  4. Dopo l’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, è inserito il seguente:
    «Art. 1-bis (Raccordo con il codice delle assicurazioni private). – 1. Le indicazioni formali relative
    alle voci, alle lettere, ai numeri romani ed arabi contenute nelle disposizioni di cui agli articoli 15,
    16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 41, 55 e 56 si intendono riferite alle
    corrispondenti classificazioni utilizzate nello schema del bilancio di esercizio adottato con il
    regolamento di cui all’articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private.».
  5. Nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «titoli quotati in borsa» sono
    sostituite dalle seguenti: «titoli quotati in mercati regolamentati» ovunque ricorrano.
  6. Nel comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «negli
    articoli 7 e 8 del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «nell’articolo 89, comma 1, del
    codice delle assicurazioni private».
  7. Nel comma 1 dell’articolo 24 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole:
    «all’articolo 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174» sono sostituite dalle
    seguenti: «all’articolo 41, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private».
  8. Il comma 5 dell’articolo 20 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, è sostituito dal
    seguente: «5. È eccezionalmente consentito il trasferimento di investimenti dalla classe D alla
    classe C dell’attivo, sulla base del valore corrente rilevato nel momento del trasferimento,
    qualora si determini un valore di attività superiore alle corrispondenti riserve tecniche, per

[395]

effetto della liberazione dal vincolo di copertura degli impegni tecnici di quote di attività, nei casi
previsti dall’IVASS con regolamento1008. La nota integrativa deve indicare le motivazioni del
trasferimento operato, nonché specificare l’importo e la tipologia dell’investimento.».

  1. Nel comma 2 dell’articolo 31 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «agli
    articoli 32, 33, 35, 36 e 37, commi 1 e 2, del presente decreto, nonché quelle previste agli
    articoli 23, comma 2, 24, 25, 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come modificati
    dall’articolo 80 del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 36 del codice
    delle assicurazioni private».
  2. Nel comma 3 dell’articolo 31 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «agli
    articoli 24 e 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, come modificati dall’articolo 79 del
    presente decreto, nonché quella prevista all’articolo 34 del presente decreto» sono sostituite
    dalle seguenti: «all’articolo 37 del codice delle assicurazioni private».
  3. Nel comma 1 dell’articolo 44 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «che
    rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175» sono
    sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 2, comma 3, del codice delle assicurazioni private» e
    le parole: «che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
    174,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 2, comma 1, del codice delle
    assicurazioni private».
  4. Nel comma 4 dell’articolo 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole:
    «all’articolo 6, comma 1, lettera c), del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
    all’articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private».
  5. Nel comma 2 dell’articolo 46 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole:
    «all’articolo 6, comma 1, lettera c), del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
    all’articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private».

Art. 352

(Coordinamento formale con altre norme di legge)

  1. Nel comma 3 dell’articolo 120 del codice per la protezione dei dati personali le parole:
    «dell’articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni» sono sostituite
    dalle seguenti: «dall’articolo 135 del codice delle assicurazioni private».
  2. Nell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, le parole:
    «del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 88,
    commi 1 e 2, e quelle di cui all’articolo 95, comma 2, del codice delle assicurazioni private».
    Nell’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole:
    «dei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175» sono sostituite dalle seguenti:
    «dell’articolo 1, comma 1, lettera t), del codice delle assicurazioni private».

1008 Regolamento ISVAP n. 20 del 4 aprile 2008, in particolare Titolo III.

[396]

  1. Nell’articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole:
    «lettera e) del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239» sono sostituite dalle seguenti:
    «dell’articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private».
  2. Nell’articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole:
    «le norme sulle assicurazioni e le relative disposizioni attuative» sono sostituite dalle seguenti:
    «il codice delle assicurazioni private».
  3. Nell’articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole:
    «e dell’articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20» sono sostituite dalle seguenti:
    «e dell’articolo 72, comma 2, del codice delle assicurazioni private».
  4. Nell’articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole:
    «e dell’articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20» sono sostituite dalle seguenti:
    «e dell’articolo 72, comma 2, del codice delle assicurazioni private».
  5. Nell’articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole:
    «dalla normativa in materia di assicurazioni private, incluse le disposizioni di cui alla legge 12
    agosto 1982, n. 576» sono sostituite dalle seguenti: «dal titolo VII, capo III, e dal titolo XVI, capi
    I, II, III e IV del codice delle assicurazioni private».
  6. Sono fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)
    dalla legge 23 agosto 2004, n. 243.
    8-bis. Nell’articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, dopo
    l’espressione “all’articolo 188”, le parole “, comma 1,” sono soppresse1009
    .

8-ter. Nell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, dopo la lettera
c), è aggiunta la seguente : “d) le misure previste dall’articolo 220-novies del CAP.”1010
.
8-quater. Nell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142,” le parole
“lettere da a-bis) a c)” sono sostituite con le parole “lettere da a-bis) a d)”1011
.

8-quinquies. Nell’articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le
parole: “di cui all’articolo 36” sono sostituite dalle seguenti ”di cui al regolamento previsto
dall’articolo 90, comma 1,”1012
.

8-sexies. Nell’articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole:
“all’articolo 37” sono sostituite dalle seguenti ”dal regolamento di cui all’articolo 90, comma
1.”.
1013

Art. 353

(Integrazioni alle disposizioni relative all’imposta sui premi delle assicurazioni private)

  1. Dopo l’articolo 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il seguente:
    1009 Comma inserito dall’articolo 1, comma 200, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    1010 Comma inserito dall’articolo 1, comma 200, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    1011 Comma inserito dall’articolo 1, comma 200, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    1012 Comma inserito dall’articolo 1, comma 200, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
    1013 Comma inserito dall’articolo 1, comma 200, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

[397]

«Art. 1-bis (Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore e dei
natanti).–

  1. Le assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione
    dei veicoli e dei natanti sono soggette all’imposta sui premi nella misura del dodicivirgolacinque
    per cento. Tale misura resta ferma anche nel caso in cui con lo stesso contratto siano
    assicurati, insieme al rischio della responsabilità civile, anche altri rischi inerenti al veicolo o al
    natante o ai danni causati dalla loro circolazione.
  2. Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di contratti di assicurazione
    di cui al precedente comma, rilasciate all’impresa assicuratrice dall’assicurato o dal danneggiato
    o loro aventi causa, anche se risultanti da atto formale o aventi effetto transattivo e anche se
    comprensive, oltre che dell’indennizzo, di spese e competenze legali e di altri diritti accessori
    previsti dalla polizza si applicano le disposizioni dell’articolo 16.
  3. Tutte le operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei risarcimenti corrisposti dal Fondo
    di garanzia delle vittime della strada, nonché quelli inerenti i rapporti fra CONSAP –
    Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia
    delle vittime della strada e le imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta
    indiretta sugli affari e dalle formalità della registrazione.».
  4. Nella tariffa in allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserita la voce:
    «assicurazioni assistenza» ed è prevista un’aliquota pari al dieci per cento.
  5. Dopo l’articolo 2 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il seguente:
    «Art. 2-bis (Sostituzione dell’impresa nella coassicurazione). – 1. Nel caso di subentro di un
    assicuratore in un rapporto di coassicurazione non è dovuta nuovamente l’imposta in relazione
    al premio ceduto all’assicuratore subentrante.».
  6. Dopo l’articolo 4 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il seguente:
    «Art. 4-bis (Imposta sui premi dovuta sui contratti conclusi da imprese che operano in libera
    prestazione di servizi). – 1. Le imprese che intendono operare nel territorio della Repubblica in
    libera prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale ai fini del pagamento
    dell’imposta prevista dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dovuta
    sui premi relativi ai contratti conclusi.
  7. Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello Stato e la nomina deve essere
    comunicata al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate di Roma e all’IVASS.
  8. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel territorio della Repubblica di un proprio
    stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante
    fiscale.
  9. Il rappresentante fiscale deve tenere un registro, in cui vengono elencati distintamente i
    contratti assunti dall’impresa in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi con
    l’indicazione per ciascuno di essi delle generalità del contraente, del numero del contratto, della
    data di decorrenza e di quella di scadenza, della natura del rischio assicurato, dell’ammontare
    del premio o delle rate di premio incassate, dell’aliquota di imposta e dell’ammontare di questa.
    Il registro deve essere tenuto in ordine cronologico con riguardo alla data di incasso del premio,
    o della rata di premio, e i contratti vanno inclusi nel registro entro il mese successivo alla
    predetta data. Il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto.
  10. Il rappresentante fiscale deve presentare entro il 31 maggio di ciascun anno, con le modalità
    stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, la denuncia dei premi ed

[398]

accessori incassati nell’anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per
aliquota applicabile. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni dell’articolo 91014
.

  1. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni previste dagli articoli 12, 24 e 28.
    6-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese assicuratrici aventi
    sede principale negli Stati dell’Unione europea ovvero negli Stati dello Spazio economico
    europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni. Le imprese assicuratrici che
    operano nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione dei servizi, ove non si
    avvalgano di un rappresentante fiscale, presentano entro il 31 maggio di ciascun anno, con le
    modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, la denuncia dei
    premi ed accessori incassati nell’anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per
    categoria e per aliquota applicabile. Si applicano al rappresentante fiscale eventualmente
    nominato le disposizioni dell’articolo 9»1015
    .
  2. Dopo l’articolo 6 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il seguente:
    «Art. 6-bis (Imposta sui premi dovuta sui contratti stipulati in coassicurazione comunitaria). – 1.
    L’impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se stabilita nel territorio della
    Repubblica, è tenuta al pagamento dell’imposta di cui alla presente legge sull’importo globale
    del premio e degli accessori applicato al contratto stipulato con le modalità ed alle condizioni
    previste per la coassicurazione comunitaria, salvo il diritto a recuperare dagli altri coassicuratori
    la quota a loro carico.
  3. L’impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se non è stabilita nel
    territorio della Repubblica, è tenuta a nominare un proprio rappresentante ai fini del pagamento
    dell’imposta di cui al comma 1.».

Capo V
ABROGAZIONI
Art. 354

(Norme espressamente abrogate)

  1. Fermo quanto disposto dall’articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n.
    59, nel testo sostituito dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2003, n. 229, sono o restano abrogati:
    il regio decreto 23 marzo 1922, n. 387;
    il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
    il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;
    la legge 24 dicembre 1969, n. 990;
    il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
    1977, n. 39;

1014 Comma sostituito dall’articolo 24 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 pubblicato nella Gazzetta ufficiale
n. 277 del 28 novembre 2014. La precedente versione recitava:

  1. Il rappresentante deve presentare ogni mese al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate di Roma la denuncia dei
    premi incassati nel mese precedente, distinguendo i premi stessi a seconda dell’aliquota d’imposta applicabile.
    Contestualmente alla denuncia il rappresentante corrisponde l’imposta dovuta.”
    1015 Comma inserito dal Decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con Legge 20 novembre 2009, n. 166,
    recante: “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di
    giustizia delle Comunità europee”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2009 – Supplemento
    Ordinario n. 215 e successivamente modificato dall’articolo 24 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,
    pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 277 del 28 novembre 2014.

[399]

il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 1978, n. 738;
la legge 7 febbraio 1979, n. 48;
gli articoli 5, commi 1, 2 e 3, 5-bis, 6, 6-bis, 7, 7-bis, 10, commi 5 e 6, e 25 della legge 12 agosto
1982, n. 576;
la legge 28 novembre 1984. n. 792;
la legge 22 ottobre 1986, n. 742;
la legge 11 novembre 1986, n. 772;
la legge 7 agosto 1990, n. 242;
la legge 9 gennaio 1991, n. 20;
il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393;
l’articolo 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
la legge 17 febbraio 1992, n. 166;
gli articoli 26, 30 e 33 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
153 del 2 luglio 1993;
il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;
l’articolo 12 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 febbraio 1995, n. 35;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ad eccezione degli articoli 2, 4, 5, 14, 15, 16,
commi da 1 a 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, commi 2, 3 e 4, 38, 40,
41, 42, 44, 45, 46, 47, 48,49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56;
l’articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;
l’articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343;
l’articolo 27, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2000, n. 137;
l’articolo 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239;
gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
l’articolo 81, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93;
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190;
il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307;
l’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

  1. I regolamenti emanati dall’IVASS ai sensi del presente codice si adeguano inoltre ai principi
    ed alle opzioni recati dalle previgenti disposizioni di attuazione della normativa comunitaria.
  2. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente codice. Il rinvio alle
    disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle
    corrispondenti disposizioni del presente codice e dei provvedimenti ivi previsti.

[400]

  1. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o
    sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore
    dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque
    non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell’articolo 355. In caso di violazione
    si applicano, con la procedura sanzionatoria prevista dall’articolo 326, gli articoli di cui ai capi II,
    III, IV e V del titolo XVIII in relazione alle materie rispettivamente disciplinate1016
    .
  2. Rimangono in vigore, in deroga al comma 4, e tengono luogo dei corrispondenti
    provvedimenti previsti nel presente codice i seguenti atti:
    a) i decreti del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato in data 26 maggio 1971,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 4 giugno 1971, e in data 12 ottobre 1972,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 26 ottobre 1972, adottati ai sensi dell’articolo 6
    della legge 24 dicembre 1969, n. 990;
    b) il D.M. 3 luglio 2003 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
    politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
    211 dell’11 settembre 2003, adottato ai sensi dell’articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57,
    come modificato dall’articolo 23, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
    5-bis. A decorrere dall’adozione del regolamento previsto dall’articolo 76, comma 1, sono o
    restano abrogati i seguenti atti:
    a) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 novembre 2011, n. 220, pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2012, n. 6;
    b) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 99, pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2008, n. 1301017
    .
  3. L’IVASS, allo scopo di attuare l’obiettivo di semplificazione di cui alla legge 23 luglio 2003, n.
    229, adotta, nell’ambito delle proprie competenze, le disposizioni previste dal presente codice
    con unico regolamento per ciascun titolo, abrogando integralmente ogni proprio previgente
    provvedimento a carattere generale.
  4. I contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del presente codice restano regolati dalle
    norme anteriori.

Art. 355
(Entrata in vigore)

  1. Il presente codice entra in vigore il 1° gennaio 2006.
  2. In sede di prima applicazione le disposizioni di attuazione sono emanate entro ventiquattro
    mesi dal termine di cui al comma 1.

1016 Comma modificato dall’articolo 9, comma 3, del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con Legge 26
febbraio 2010, n. 25. In precedenza il comma era stato modificato dal comma 8 dell’articolo 4 del Decreto Legge 3
giugno 2008, n. 97, convertito con Legge 2 agosto 2008, n. 129,dal comma 1 dell’articolo 16 del Decreto Legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito con Legge 27 febbraio 2009, n. 14, e dal comma 12 dell’articolo 23, del Decreto
Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con Legge 3 agosto 2009, n. 102.
1017 Comma inserito dall’articolo Comma inserito dall’articolo 1, comma 219, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

Dichiarazione di Coerenza

(ai sensi dell’art. 58 del Regolamento IVASS n. 40/2018
come modificato dal Provvedimento n. 97/2020)

POLIZZA NUMERO………………
L’intermediario dichiara:

  • che si è proceduto alla valutazione delle informazioni acquisite sulle esigenze e sulle richieste
    del contraente e dell’assicurato, come da apposita documentazione predisposta a tal fine
    dall’intermediario stesso;
  • che sono state illustrate al contraente, in forma chiara e comprensibile, le informazioni
    oggettive sul prodotto proposto;

ne consegue che lo stesso è risultato coerente con le richieste ed esigenze del
contraente, come da quadro informativo fornito.

xxxxxxxxxxx, //_

L’Intermediario
Fideiussioni Assicurative srls S.u.

DICHIARAZIONE CONTRAENTE

Il Contraente, sulla base delle informazioni oggettive sul prodotto offerto, illustrate in forma chiara e comprensibile
dall’intermediario, valutata la tipologia di contratto proposta, il premio, le franchigie, e gli scoperti che rimangono a carico
dell’Assicurato, la durata del contratto, i costi, la presenza delle garanzie ed in genere tutti gli elementi fondamentali che
costituiscono il contratto stesso, dichiara di voler accettare la proposta assicurativa e di voler stipulare il contratto in quanto adeguato
alle sue richieste ed esigenze assicurative e previdenziali.

SONO STATI ILLUSTRATI I SEGUENTI ELEMENTI?

Caratteristiche della polizza? ⬜ SI ⬜ NO Tariffe, costi della polizza? ⬜ SI ⬜ NO
Franchigie, scoperti? ⬜ SI ⬜ NO Eventuali esclusioni, rivalse? ⬜ SI ⬜ NO
Massimali, capitali, somme assicurate? ⬜ SI ⬜ NO Eventuali sottolimiti di garanzia? ⬜ SI ⬜ NO

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Periodi massimi di erogazione delle prestazioni? ⬜ SI ⬜ NO Durata del contratto, modalità di disdetta? ⬜ SI ⬜ NO

DATA

FIRMA CONTRAENTE

FIDEIUSSIONI ASSICURATIVE SRLS SOCIO UNICO I INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Art. 13

Regolamento Europeo n. 679/2016 (“GDPR”)

Modello informativa privacy

Gentile Cliente,
la Fideiussioni assicurative Srls socio unico ( di seguito anche Società) con sede legale in Roma Via Tallone 84, svolge storicamente l’attività di intermediario plurimandatario.
Propone pertanto ai propri clienti prodotti assicurativi di diverse compagnie, analizzando le esigenze dei clienti e cercando di proporre sempre una soluzione adeguata alle
esigenze, fornendo una consulenza precontrattuale. Nella sua attività di intermediario e consulente del cliente, riveste pertanto la qualità di “Titolare” del trattamento dei dati
personali dei propri clienti. Appunto per questo, ai sensi della normativa nazionale applicabile e del Regolamento Europeo n. 679/2016 (“GDPR”) la società intende fornirle
informazioni circa il trattamento dei dati personali da lei forniti prima della stipula di un contratto di assicurazioni, integrando anche l’informativa fornita dalle Compagnie
Assicurative Mandanti. In questo documento pertanto, desideriamo darle informazioni inerenti i suoi dati personali raccolti dalla nostra Agenzia.

  1. QUALI DATI RACCOGLIAMO
    Per conoscere le esigenze assicurative del cliente e fornire l’adeguata consulenza, raccogliamo i suoi dati personali (in seguito “dati personali” o anche “dati”) necessari ad offrire
    dei prodotti personalizzati:
     Dati personali identificativi e non particolari come ad esempio: nome, cognome, documento di identità, codice fiscale, indirizzo, email, numero telefonico. Questi dati
    vengono forniti dal cliente quando vengono richiesti servizi assicurativi.
     Dati inerenti i precedenti contratti assicurativi stipulati
     Dati personali inerenti il nucleo familiare e all’attività lavorativa.
     Dati particolari richiesti per la stipula di polizze vita e malattia o polizze fidejussorie e gestione sinistri.
  2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO – SU QUALE BASE GIURIDICA RACCOGLIAMO I DATI
    I dati forniti ci permettono di comprendere le sue necessità e ci aiutano ad individuare il prodotto e la compagnia adatta alle sue esigenze. Tali dati sono quindi utili e necessari a
    fornire un servizio sempre più pensato per il cliente e personalizzato e ci permetteranno in seguito di gestire le future necessità.
    Nello specifico i dati personali raccolti sono trattati per le seguenti finalità e basi giuridiche:
    A. Per l’esecuzione del contratto o l’adempimento di impegni precontrattuali, per la formulazione di proposte adeguate alle esigenze del cliente
    B. Finalità contrattuali, connesse e strumentali alla gestione del contratto, come eventuali necessità di adeguamenti, gestione sinistri e gestione rinnovi e scadenze
    C. Finalità connesse ad obblighi normativi, regolamentari, imposti da Autorità a ciò legittimate dalla legge, da Organi di Vigilanza e Controllo
    D. finalità funzionali, statutarie e strumentali alle attività di intermediazione assicurativa, quali: informazione e promozione su nuovi servizi e prodotti, convenzioni, opportunità
    offerte, informazione e promozione commerciale, indagini sulla qualità del servizio prestato, soddisfazione del cliente, sia direttamente o attraverso partners con modalità
    tradizionali (quali, ad esempio, posta cartacea e chiamate tramite operatori) e con modalità automatizzate (quali, ad esempio, chiamate senza intervento di operatori, posta
    elettronica, o altre forme di interazione a distanza che l’innovazione tecnologica renderà disponibili in futuro); per il raggiungimento dei fini istituzionali pertanto i dati
    potranno essere comunicati a società specializzate, anche collegate alla Fideiussioni assicurative Srls, che saranno incaricate alla gestione del dato o nominati Responsabili del
    trattamento.
    E. Perseguimento del legittimo interesse del titolare:
    a) Gestire i reclami ed i contenziosi, recuperare i crediti, prevenire frodi e attività illecite;
    b) Esercitare i diritti e tutelare gli interessi legittimi del Titolare o di terzi Titolari ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
    c) Inviare comunicazioni commerciali interessanti per le sue esigenze, con finalità di marketing orientato alla cura del cliente, per informarla su vantaggi, sconti, utili
    integrazioni possibili alle sue coperture assicurative, nuovi prodotti lanciati dalle compagnie rappresentate. Tali iniziative saranno comunicate con lettere ordinarie,
    chiamate telefoniche, email, messaggi SMS, MMS, notifiche e newsletter.
  3. CONSENSO FACOLTATIVO E OBBLIGATORIO – FACOLTA’ DI RIFIUTO
    Nell’ambito della nostra attività i dati personali saranno trattati sulla base di finalità precontrattuali o di obblighi contrattuali intercorrenti, in adempimento di obblighi di legge, e
    con il Suo consenso specifico se previsto. Il conferimento dei dati particolari e sensibili è strettamente strumentale all’erogazione del servizio. Pertanto è richiesto un esplicito
    consenso al trattamento e l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità di fornire i servizi richiesti.
  4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
    Per le finalità sopra descritte, i dati possono essere trattati attraverso strumenti manuali, informatici e/o altrimenti automatizzati secondo logiche strettamente connesse alle
    finalità di trattamento e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza anche nel caso di trattamento attraverso strumenti innovativi di comunicazione a distanza.
    I Dati sono trattati nel rispetto dei principi generali di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e sempre nel pieno rispetto del principio di proporzionalità del
    trattamento, in base al quale le varie modalità d’uso dei dati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
  5. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
    Per le attività svolte dalla Fideiussioni Assicurative Srls, i dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti terzi e più precisamente:
     Comunicazioni obbligatorie a organi di vigilanza o controllo: comunicazioni che la società è tenuta a fare in base a Leggi, regolamenti, disposizioni impartite da organi di
    vigilanza (ad esempio IVASS, INPS, UCI, ANIA, Forze dell’Ordine)
     Comunicazioni alle Compagnie di assicurazioni
     Messi a disposizione dei Collaboratori del Titolare, in qualità di Soggetti autorizzati al trattamento per le finalità di cui sopra, come ad esempio Società di servizi preposte alla
    lavorazione delle diverse tipologie di dati, legali, periti, società di servizi cui siano affidati la gestione, liquidazione e pagamento dei sinistri, soggetti appartenenti al settore
    assicurativo quali: assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, sub-agenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione.
     Trattati da terzi, persone fisiche o giuridiche, solo se funzionali all’espletamento delle prestazioni richiesteci, cioè a Consulenti del Titolare (in qualità di Responsabili esterni)
    per gli aspetti di loro competenza (di natura amministrativa, commerciale, contabile o giuridica) e secondo le modalità previste dalla legge; Per il raggiungimento degli scopi
    istituzionali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: archiviazione della documentazione o valutazione della conformità della stessa; controllo, revisione e certificazione
    delle attività della Società , vigilanza, rendicontazione, consulenza legale e fiscale.
     Potenzialmente accessibili da Responsabili esterni del Titolare per attività di manutenzione, controllo o verifica degli strumenti utilizzati per il trattamento e protezione.
  6. TRASFERIMENTO DEI DATI
    I dati personali non saranno oggetto di diffusione e, salvo quanto sopra, non saranno trasferiti verso nessun paese estero; tuttavia il Titolare si riserva la possibilità di utilizzare
    servizi in cloud e in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 del GDPR.
  7. PERIODO DI CONSERVAZIONE
    I dati obbligatori sono conservati per il tempo necessario alla gestione del contratto assicurativo e per i tempi previsti dalle normative di riferimento del settore assicurativo o per
    adempiere ad obblighi di legge. I dati facoltativi saranno conservati per i fini contrattuali per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto contrattuale.
  8. DIRITTI ESERCITABILI DALL’INTERESSATO – diritto all’oblio
    In tutti i casi di trattamento, Lei ha diritto di accedere, in ogni momento, ai Dati che La riguardano e di conoscere quali essi siano e come vengano utilizzati. Allo stesso modo può
    richiedere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei Dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco per quelli trattati
    in violazione di legge. Il diritto di opposizione al trattamento può essere esercitato per motivi legittimi (da evidenziare nella richiesta). Per le comunicazioni di cui sopra può inviare
    una mail al seguente indirizzo email info@italiafideiussioni.it allegando il documento di identità e codice fiscale. Nel corpo della mail vanno indicate le sue generalità, la richiesta
    ed in caso di richiesta di cancellazione i motivi per cui si chiede la cancellazione.
  9. DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO
    L’interessato ha anche il diritto di proporre reclamo dinnanzi al Garante della Privacy, secondo le modalità indicate sul sito web www.garanteprivacy.it

CONSENSO ESPLICITO

Il sottoscritto _____________________ Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016,

  1. Presta il suo consenso per il trattamento dei dati particolari e sensibili, richiesti per il servizio di consulenza assicurativa, preventivazione e gestione del contratto
    assicurativo, necessari all’espletamento del servizio e per i quali si richiede un espresso consenso. A titolo esemplificativo i dati relativi alla salute e visite mediche.
     Sì
     No Firma ________________
  2. Presta il suo consenso per il trattamento dei dati per comunicazioni commerciali interessanti per le sue esigenze, con finalità di marketing orientato alla cura del cliente,
    per informarla su vantaggi, sconti, utili integrazioni possibili alle sue coperture assicurative, nuovi prodotti lanciati dalle compagnie rappresentate. Tali iniziative saranno
    comunicate con lettere ordinarie, chiamate telefoniche, email, messaggi SMS, MMS, notifiche e newsletter.
     Sì
     No
  3.  

TIPOLOGIA POLIZZA E NR. ___________________________________________
Contraente_________________________________ firma per ricevuta _______________________________oppure allegare prova trasmissione

ALLEGATO 3

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della
prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP
distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di
metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo
su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della
pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette
le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.
PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI
Sezione I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente

  1. INTERMEDIARIO (PERSONA FISICA) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE
    Barrare
    con X Cognome e Nome Qualifica Nr. RUI Data Iscrizione RUI
      Augusto Battisti Responsabile dell’Attività di Intermediazione A000119133 04/05/2007
      Elisa Messeri

Addetto all’Intermediazione al DÌ FUORI dei locali
della FIDEIUSSIONI ASSICURATIVE SRLS
(dipendente/collaboratore)

E000565192 20/01/2017

  Giulia Maffii

Addetto all’Intermediazione al DÌ FUORI dei locali
della FIDEIUSSIONI ASSICURATIVE SRLS
(dipendente/collaboratore)

E00565191 20/01/2017 

  Cosmo Amabile

Addetto all’Intermediazione al DÌ FUORI dei locali
della FIDEIUSSIONI ASSICURATIVE SRLS
(dipendente/collaboratore)

E000485821 17/04/2014

  1. ATTIVITÀ SVOLTA PER CONTO DI:
     FIDEIUSSIONI ASSICURATIVE Srls, Socio Unico, iscrizione sez. A del RUI n.
    A000646940, data iscrizione 24.01.2020 L’intermediario agisce per conto di più Imprese;
     con riferimento al contratto distribuito, l’Impresa rappresentata è la Società Elba
    Assicurazioni Spa
     Il Legale rappresentante è Cosmo Amabile e il responsabile all’attività di intermediazione è il
    Sig. Augusto Battisti, Codice Fiscale: BTTGST47B12G359B, RUI A000119133 data
    iscrizione 04.05.2007
     sede legale in ROMA, Via Alberto Tallone 84, e sede operativa in Firenze, Via Pier Capponi 87, Part. I.V.A. e CF 15444291007
     Telefono. +39 055 4932199
     Sito internet: www.italiafideiussioni.it
     Mail: info@italiafideiussioni.it
     PEC: fideiussioniassicurative@pec.it
  2. I DATI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL’INTERMEDIARIO, SOPRA
    FORNITI, POSSONO ESSERE VERIFICATI CONSULTANDO IL REGISTRO UNICO

Pagina 2 di 2

DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI (RUI) SUL SITO IVASS: WWW.IVASS.IT –
AUTORITÀ COMPETENTE ALLA VIGILANZA:
IVASS – VIA DEL QUIRINALE 21 – 00187 ROMA.

Sezione II – Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo:
a. la società Fideiussioni assicurative Srls comunica di aver messo a disposizione nei propri locali (e
pubblicato sul suo sito internet, i seguenti elenchi):

  1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha
    rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico;
  2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell’allegato 4-ter del Regolamento
    IVASS n. 40/2018
    b. nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di
    comunicazione a distanza il contraente ha la possibilità di ricevere in qualsiasi momento l’elenco delle
    imprese di assicurazione e di altri intermediari assicurativi con cui collabora tramite l’indirizzo email:
    info@italiafideiussioni.it OPPURE può farne richiesta tramite telefono al n. +39 055 493219.
    Fideiussioni Assicurative Srls ha deciso di inviare SEMPRE detto elenco, preventivamente ad ogni contraente.

Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
a. L’Intermediario, sia quello che entra in contatto con i cliente sia quello per cui viene svolta l’attività, non
detiene partecipazioni dirette o indirette al capitale sociale o al diritto di voto superiori al 10 %, di una delle
Imprese di Assicurazioni indicate nella sezione II a)
b. che nessuna impresa di assicurazione è detentrice o meno di una partecipazione diretta o indiretta pari o
superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale
l’intermediario opera
Sezione IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
Si rende noto al contraente che:
a. (CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE) l’attività di distribuzione
è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da
negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei
collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge
b. il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per
iscritto alla Società di Intermediazione per il quale l’intermediario opera (indicato nella Parte 1, sez. 1 – 1.) ai recapiti:
Fideiussioni Assicurative srls  Via Pier Capponi 87, 50132 FIRENZE, Posta elettronica: info@italiafideiussioni.it –
PEC: fideiussioniassicurative@pec.it o all’impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio
al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all’impresa, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse
ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa
entro il termine di legge, di rivolgersi all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
c. la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti
dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi

TIPOLOGIA POLIZZA E NR. ___________________________________________
Contraente_________________________________ firma per ricevuta _______________________________oppure allegare prova trasmissione

ALLEGATO 4

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP
Gentile Cliente, ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente,
prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto di assicurazione, il
presente documento che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle
remunerazioni percepite
DATI INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE
Barrare
con X Cognome e Nome Qualifica Nr. RUI Data Iscrizione RUI
  Augusto Battisti Responsabile dell’Attività di Intermediazione A000119133 04/05/2007
  Elisa Messeri

Addetto all’Intermediazione al DÌ FUORI dei locali
della FIDEIUSSIONI ASSICURATIVE SRLS
(dipendente/collaboratore)

E000565192 20/01/2017

  Giulia Maffii

Addetto all’Intermediazione al DÌ FUORI dei locali
della FIDEIUSSIONI ASSICURATIVE SRLS
(dipendente/collaboratore)

E00565191 20/01/2017 

  Cosmo Amabile

Addetto all’Intermediazione al DÌ FUORI dei locali
della FIDEIUSSIONI ASSICURATIVE SRLS
(dipendente/collaboratore)

E000485821 17/04/2014

ATTIVITÀ SVOLTA PER CONTO DI:
 FIDEIUSSIONI ASSICURATIVE Srls, Socio Unico, iscrizione sez. A del RUI n. A000646940, data
iscrizione 24.01.2020 L’intermediario agisce per conto di più Imprese;
 con riferimento al contratto distribuito, l’Impresa rappresentata è la Società Elba Assicurazioni Spa
 Il Legale rappresentante è Cosmo Amabile e il responsabile all’attività di intermediazione è il Sig. Augusto
Battisti, Codice Fiscale: BTTGST47B12G359B, RUI A000119133 data iscrizione 04.05.2007
 sede legale in ROMA, Via Alberto Tallone 84, e sede operativa in Via Pier Capponi 87, 50132 FIRENZE – Part.
I.V.A. e CF 15444291007
 Telefono. +39 055 4932199
 Sito internet: www.italiafideiussioni.it
 Mail: info@italiafideiussioni.it
 PEC: fideiussioniassicurative@pec.it

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI
Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione
Indicare in alternativa se:
 Agente della compagnia ___________;
X In forza del rapporto di collaborazione in corso – ai sensi dell’art. 22, comma 10, del D.L. 18-
10-2012 n. 179, convertito nella L. 17-12-2012 n. 221 – con il seguente altro intermediario
emittente:………………………………………………………………………….(cognome e
nome agente), iscritto nel RUI – Sez. A – N° iscrizione………………………. [eventualmente
aggiungere: in qualità di responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa

Pagina 2 di 2

della……………………………………….(società agente), iscritta nel RUI – Sezione A – N°
iscrizione………………………….,]

Sezione II – Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
Con riguardo al contratto proposto FIDEIUSSIONI ASSICURATIVE SRLS dichiara che:
 distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano loro di offrire esclusivamente i
contratti di una o più imprese di assicurazione;
Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni
Il compenso relativo all’attività svolta da società FIDEIUSSIONI ASSICURATIVE SRLS per la distribuzione
del presente contratto è rappresentato da
a. [ ] commissione inclusa nel premio assicurativo;
b. [ ] nel caso di polizze r. c. auto, di seguito la misura delle provvigioni percepite
c. [X ] nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti in sezione E del Registro, l’informativa di
cui alle lettere a), b), è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella
distribuzione del prodotto assicurativo a cui aggiungiamo una consulenza pattuita con il contraente.

Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi
Con riferimento al pagamento dei premi la società FIDEIUSSIONI ASSICURATIVE SRLS dichiara che:

  1. [ X] i premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle
    imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio
    dell’intermediario stesso;
  • oppure
    2 [ ] l’intermediario ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei
    premi incassati, con un minimo di euro 19.510;
    Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:
  1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di
    assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità
  2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella
    forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
  3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e
    relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché
    per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto

ELENCO DELLE IMPRESE PER CONTO
DELLE QUALI L’INTERMEDIARIO
DISTRIBUISCE CONTRATTI ASSICURATIVI

Gentile Cliente,
La società FIDEIUSSIONI ASSICURATIVE Srls, Socio Unico, iscrizione sez. A del RUI n. A000646940, data
iscrizione 24.01.2020 – intermediario che agisce per conto di più Imprese;
 Il Legale rappresentante è Cosmo Amabile e il responsabile all’attività di intermediazione è il Sig. Augusto
Battisti, Codice Fiscale: BTTGST47B12G359B, RUI A000119133 data iscrizione 04.05.2007
 sede legale in ROMA, Via Alberto Tallone 84, e sede operativa in Via Pier Capponi 87, 50132 FIRENZE – Part. I.V.A.
e CF 15444291007
 Telefono. +39 055 4932199
 Sito internet: www.italiafideiussioni.it
 Mail: info@italiafideiussioni.it
 PEC: fideiussioniassicurative@pec.it
In un’ottica di trasparenza e di tutela nei Suoi confronti, all’interno del presente documento viene data evidenza dei seguenti
elenchi:

  1. Elenco delle Imprese con le quali la Fideiussioni assicurative Srls Socio Unico collabora:
  • ERGO Europäische Reiseversicherung AG
  1. elenco delle Imprese per le quali la FIDEIUSSIONI ASSICURATIVE SRLS SOCIO UNICO, in qualità di
    “Agente Proponente”, può
    distribuire contratti assicurativi in forza di accordi di “collaborazione orizzontale” ai sensi
    dell’art. 22, comma 10, del D.L. 18-10-2012 n. 179, convertito nella L. 17-12-2012 n. 221:
  • ANDROSCIANI CARLO
  • CASIGLIANI ASSICURAZIONI SAS DI ANDREA CASIGLIANI &C
  • ENNECONSULTING SRL
  • ALPHA BROKER SRL
  • AMB BROKER SRL
  • FILIPPO FABBRINI
  • NOVASS SRL
  • BIB SRL
  • K&CO SRL
  • WILLIS GENERAL AGENCY SRL
  • UIA Underwriting Insurance Agency S.r.l.
  • ASSIBRI SRL
  • SOFFIETTI SERVIZI ASSICURATIVI SRLS
  • CA.A.R. di Roberto Villa & C. S.a.s

ALLEGATO 4 – ter

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Gentile Cliente,
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (così come
modificato dal Provvedimento Ivass 97/2020) in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività,
il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature
tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della
pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di
comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della
proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
DATI DELL’INTERMEDIARIO
 FIDEIUSSIONI ASSICURATIVE Srls, Socio Unico, iscrizione sez. A del RUI n. A000646940, data iscrizione 24.01.2020
L’intermediario agisce per conto di più Imprese;
 con riferimento al contratto distribuito, l’Impresa rappresentata è la Società Elba Assicurazioni Spa
 Il Legale rappresentante è Cosmo Amabile e il responsabile all’attività di intermediazione è il Sig. Augusto Battisti, Codice Fiscale:
BTTGST47B12G359B, RUI A000119133 data iscrizione 04.05.2007
 sede legale in ROMA, Via Alberto Tallone 84, e sede operativa in Firenze,
Via Pier Capponi 87 – Part. I.V.A. e CF 15444291007
 Telefono. +39 055 4932199
 Sito internet: www.italiafideiussioni.it
 Mail: info@italiafideiussioni.it
 PEC: fideiussioniassicurative@pec.it
PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi
La FIDEIUSSIONI ASSICURATIVE SRLS ha l’obbligo di:
a. consegnare al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o,
qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante
apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
b. consegnare l’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o,
qualora non prevista, del contratto di assicurazione
c. consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o
documento sottoscritto dal contraente
d. proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o
dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
e. di informare il contraente se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In
mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
f. valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di
clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di
cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i
limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.
Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (IBIP’s)
La FIDEIUSSIONI ASSICURATIVE SRLS ha l’obbligo:
a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista del contratto, di consegna/trasmissione al contraente copia dell’Allegato 4-bis al
Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
b. di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
c. in caso di vendita con consulenza, di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In
mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita
dichiarazione
e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle
informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto,
obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione
f. di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice
L’Intermediario
FIDEIUSSIONI ASSICURATIVE SRLS

PROVVEDIMENTO IVASS N. 97 DEL 4 AGOSTO 2020

MODIFICATO DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 101 DEL 15 DICEMBRE 2020. LE MODIFICHE SONO RIPORTATE IN

CORSIVO.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008
CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DEI PREMI E DELLE
CONDIZIONI DI CONTRATTO NELL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I
VERICOLI A MOTORE E NATANTI, DI CUI ALL’ARTICOLO 131 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 24 DEL 19 MAGGIO 2008
CONCERNENTE LA PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI ALL’ISVAP DI
CUI ALL’ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 –
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E LA PROCEDURA DI GESTIONE DEI
RECLAMI DA PARTE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DEGLI INTERMEDIARI
DI ASSICURAZIONE.
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 38 DEL 3 LUGLIO 2018
RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DI CUI AL
TITOLO III (ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ ASSICURATIVA) E IN PARTICOLARE AL CAPO I
(DISPOSIZIONI GENERALI), ARTICOLI 29-BIS, 30, 30-BIS, 30-QUATER, 30-QUINQUES, 30-
SEXIES, 30-SEPTIES, NONCHÉ DI CUI AL TITOLO XV (VIGILANZA SUL GRUPPO), E IN
PARTICOLARE AL CAPO III (STRUMENTI DI VIGILANZA SUL GRUPPO), ARTICOLO 215-
BIS (SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DEL GRUPPO), DEL DECRETO LEGISLATIVO
7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO
DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74, CONSEGUENTE ALL’ATTUAZIONE
NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EMANATE DA EIOPA SUL SISTEMA DI GOVERNO
SOCIETARIO.
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018
RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E
RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI
DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 41 DEL 2 AGOSTO 2018
RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA, PUBBLICITÀ E
REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI
PRIVATE.

2

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni,
concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella
legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e
integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e
integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria;
VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e
la disciplina dei mercati finanziari;
VISTA la Direttiva (UE) 2014/65 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014
relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la Direttiva 2002/92/CE e la
Direttiva 2011/61/UE;
VISTA la Direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione, del 7 aprile 2016, che integra
la Direttiva (UE) 2014/65 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la
salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei contraenti, gli obblighi di governo dei
prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici
monetari o non monetari;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione del 21 settembre 2017
che integra la Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla
distribuzione di prodotti di investimento assicurativi;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che
integra la Direttiva (UE) 2014/65 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di
investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 concernente la disciplina della
trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell’assicurazione obbligatoria per i
veicoli a motore e natanti, di cui all’articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209 – Codice delle assicurazioni private;

3

VISTO il Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, e successive modificazioni e
integrazioni, concernente la procedura di presentazione dei reclami all’ISVAP di cui
all’articolo 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e la procedura di gestione dei
reclami da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari di assicurazione;
VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull’attuazione delle disposizioni
di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per
l’adozione di atti regolamentari e generali dell’IVASS;
VISTO il Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018, recante disposizioni in materia di
sistema di governo societario di cui al Titolo III (Esercizio dell’attività assicurativa) e in
particolare al Capo I (Disposizioni generali), articoli 29-bis, 30, 30-bis, 30-quater, 30-
quinques, 30-sexies, 30-septies, nonché di cui al Titolo XV (Vigilanza sul gruppo), e in
particolare al Capo III (Strumenti di vigilanza sul gruppo), articolo 215-bis (Sistema di
governo societario del gruppo), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice
delle assicurazioni private – modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74,
conseguente all’attuazione nazionale delle linee guida emanate da EIOPA sul sistema di
governo societario.
VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di
distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (disposizioni generali in materia
di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni
private;
VISTO il Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di
informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alla normativa nazionale e dell’Unione
europea;
SENTITA la Consob, Commissione nazionale per le società e la borsa,

adotta il seguente
PROVVEDIMENTO
INDICE

Art. 1 (Modifica al Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008)
Art. 2 (Modifiche al Regolamento ISVAP n. 24 del 18 maggio 2008)
Art. 3 (Modifiche al Regolamento n. 38 del 3 luglio 2018)
Art. 4 (Modifiche al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
Art. 5 (Modifiche al Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018)
Art. 6 (Disposizione transitorie)
Art. 7 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

4

Elenco degli allegati

  • Allegato 1: Allegato 3 “Informativa sul distributore” al Regolamento IVASS n. 40 del 2
    agosto 2018
  • Allegato 2: Allegato 4 “Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP”
    al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
  • Allegato 3: Allegato 4-bis “Informazioni sulla distribuzione del prodotto di investimento
    assicurativo” al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
  • Allegato 4: Allegato 4-ter “Elenco delle regole di comportamento del distributore” al
    Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
  • Allegato 5: Allegato 4 “Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per
    i prodotti d’investimento assicurativi – DIP aggiuntivo IBIP” al Regolamento IVASS n. 41
    del 2 agosto 2018
  • Allegato 6: Allegato 6 “Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per
    i prodotti assicurativi R.C.auto – DIP aggiuntivo R.C.auto” al Regolamento IVASS n. 41
    del 2 agosto 2018

5
Art. 1

(Modifica al Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008)

  1. All’articolo 5, comma 3, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
    “a-bis): per le imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro
    dello Spazio Economico Europeo abilitate in Italia in regime di stabilimento o di
    libera prestazione di servizi, l’adesione o meno al sistema di risarcimento diretto
    di cui all’articolo 149 e 150 del Codice e del Decreto del Presidente della
    Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, specificando che in caso di mancata
    adesione l’assicurato non potrà rivolgersi per il risarcimento del danno alla
    propria impresa di assicurazione ma dovrà necessariamente rivolgersi
    all’impresa di assicurazione del danneggiante”.

Art. 2

(Modifiche al Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008)

  1. All’articolo 2, comma 1, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:
    “o bis) “KID”: il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti
    d’investimento assicurativi, come disciplinato dal Regolamento Delegato (UE)
    2017/653 dell’8 marzo 2017, che integra il Regolamento (UE) n. 1286/2014
    del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave
    per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;”.
  2. All’articolo 4 (Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e
    riassicurativi), comma 2, lettera b), dopo la parola “disciplinanti” sono aggiunte le parole
    “la corretta redazione del KID e”.
  3. L’articolo 8 (Gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione) è modificato
    come segue:
    a) al comma 6, le parole “e 4” sono sostituite con le parole “, 4 e 5 bis”; dopo la
    parola “stabilimento” sono aggiunte le seguenti: “che ricevono un numero di
    reclami all’anno superiore a venti”.
    b) al comma 7, le parole “e 1 bis” sono sostituite con le parole “, 1 bis e 5 bis”; dopo
    le parole “prestazione di servizi” sono aggiunte “che ricevono un numero di
    reclami all’anno superiore a venti”.
  4. All’articolo 9 (Catalogazione dei reclami e informativa all’IVASS), dopo il comma 4 è
    aggiunto il seguente: “4 bis. La relazione di cui al comma 3 indica, in forma aggregata,
    il numero, l’oggetto e l’esito dei reclami ricevuti dagli intermediari iscritti nella sezione D
    del registro e trasmessi all’impresa preponente interessata secondo quanto previsto
    dall’articolo 10-sexies, comma 1, lettera a)”.
  5. All’articolo 10, comma 1, (Informazioni sulla procedura reclami), la parola “nota” è
    sostituita con “documentazione”.

6

  1. L’articolo 10-sexies (Gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari
    iscritti nella sezione D del registro) è modificato come segue:
    a. il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Gli intermediari iscritti nella sezione D
    del registro gestiscono i reclami di propria competenza, inclusi quelli relativi ai
    comportamenti dei dipendenti e collaboratori, secondo quanto stabilito dalla
    politica di gestione di cui all’articolo 10-bis nonché dalle disposizioni di cui
    all’articolo 10-quater, commi 2, 3, e 4. Gli intermediari trasmettono all’impresa
    preponente, nei tempi e con le modalità concordate con la medesima:
    a) le informazioni relative al numero dei reclami ricevuti, all’oggetto e all’esito
    del reclamo, inclusi quelli relativi agli intermediari con cui intercorrono
    rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del
    decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre
    2012, n. 221;
    b) i reclami eventualmente ricevuti relativi al comportamento dell’impresa,
    dandone contestuale notizia al reclamante”.

b. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Le imprese preponenti registrano
i reclami di cui al comma 1 nell’archivio di cui all’articolo 9, comma 1, e riportano
i relativi dati nei prospetti statistici secondo le disposizioni di cui all’articolo 9,
comma 2.”

  1. L’articolo 10-decies è modificato come segue:
    a. il comma 1 è sostituito dal seguente: “Gli intermediari riportano nell’Allegato 3 al
    Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, nei propri locali, anche avvalendosi
    di apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicano su un sito internet, ove
    utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso
    della pubblicazione nei propri locali:”;
    b. alla lettera c), dopo le parole “all’IVASS” sono aggiunte le seguenti “o alla Consob
    secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi consegnati prima della sottoscrizione
    del contratto”.

Art. 3

(Modifiche al Regolamento n. 38 del 3 luglio 2018)

  1. Al comma 2 dell’articolo 33, dopo le parole “al rispetto delle norme relative” sono
    aggiunte le seguenti parole “al processo di governo e controllo dei prodotti assicurativi,”.

Art. 4

(Modifiche al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

  1. L’articolo 2 (Definizioni), comma 1, è modificato come segue:
    a. dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: “i-bis) “Consulenza su base
    indipendente”: la consulenza prevista dall’articolo 24-bis, comma 2, del Testo
    Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”;

7

b. La lettera j) è sostituita dalla seguente: “contraente” o “cliente”: la persona fisica
o giuridica in favore della quale un distributore svolge attività di distribuzione
assicurativa;
c. dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: “n-bis) “DIP aggiuntivo IBIP”:
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento
assicurativi come disciplinato dal Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018
recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei
prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 –
Codice delle assicurazioni private;”;
d. la lettera q) è sostituita dalla seguente: “distribuzione assicurativa”: le attività
consistenti nel fornire consulenza in materia di contratti di assicurazione,
proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro
conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso
di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni
relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal
cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica
di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto
sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare
direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito
internet o altri mezzi;”
e. dopo la lettera q) è inserita la seguente: “q-bis) “distribuzione riassicurativa”: le
attività, anche quando sono svolte da un’impresa di riassicurazione senza il
coinvolgimento di un intermediario riassicurativo, consistenti nel fornire
consulenza in materia di contratti di riassicurazione, proporre contratti di
riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione,
concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla
loro gestione ed esecuzione”;”
f. dopo la lettera y), è inserita la seguente: “y-bis) “incentivo”: secondo quanto
previsto dall’articolo 2, par. 1, (2), del Regolamento Delegato (UE) 2359/2017,
qualsiasi onorario, commissione o vantaggio non monetario fornito da o a tale
intermediario o impresa in relazione alla distribuzione di un prodotto di
investimento assicurativo, a o da qualsiasi soggetto diverso dal cliente
interessato dalla transazione in questione o da un soggetto che agisca per conto
di tale cliente;”;
g. dopo la lettera bb) è aggiunta la seguente: “bb-bis) “KID”: il documento
contenente le informazioni chiave per i prodotti d’investimento assicurativi, come
disciplinato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/653 dell’8 marzo 2017, che
integra il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014, relativo ai
documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al
dettaglio e assicurativi preassemblati;”;
h. dopo la lettera oo) sono aggiunte le seguenti:
“oo-bis) “Regolamento (UE) 2017/565”: il Regolamento Delegato (UE) 2017/565
della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la Direttiva 2014/65/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti
organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di
investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;

8

oo-ter) “Regolamento (UE) 2017/2359”: il Regolamento Delegato (UE) 2017/2359
della Commissione del 21 settembre 2017 che integra la direttiva (UE)
2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli
obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla
distribuzione di prodotti di investimento assicurativi;
oo-quater) “Direttiva Delegata (UE) 2017/593”: Direttiva Delegata (UE) 2017/593
della Commissione del 7 aprile 2016 che integra la Direttiva 2014/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia
degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei
prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari,
commissioni o benefici monetari o non monetari;”;

i. dopo la lettera ss), è aggiunta la seguente: “ss-bis) “schema di incentivazione”:
secondo quanto previsto dall’articolo 2, par. 1, (3), del Regolamento Delegato
(UE) 2359/2017, un insieme di norme che disciplinano il pagamento degli
incentivi, incluse le condizioni secondo le quali gli incentivi vengono corrisposti;”.

  1. All’articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 1, lett. b) sono soppresse le parole “ed eventuali sedi secondarie”;
    b) al comma 2, lett. a) la parola “nella” è sostituti con la parola “nelle”.
  2. Il comma 4 dell’articolo 11 (Contratto di assicurazione della responsabilità civile) è
    sostituito dal seguente: “4. I massimali di copertura del contratto sono di importo almeno
    pari a quanto previsto dalla normativa europea.”
  3. All’articolo 17, comma 1 (Requisiti per l’iscrizione) dopo la lettera c) è aggiunta la
    seguente: “c-bis) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di
    istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale
    oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di
    studio estero equipollente.”.
  4. L’articolo 22, comma 1 (Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche) è modificato
    come segue:
    a) al comma 1 dopo le parole “ovvero nell’Elenco annesso” sono aggiunte le
    seguenti “abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento,”;
    b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: “c-bis) essere in possesso di un titolo
    di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a
    seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso
    annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente.”.
  5. Al comma 1 dell’articolo 23 (Requisiti per l’iscrizione delle società), dopo le parole: “Le
    società addette all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario, iscritto
    nelle sezioni A, B, D o F” sono aggiunte le seguenti “ovvero nell’Elenco annesso,
    abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento,”.
  6. Al comma 1 dell’articolo 24 dopo le parole “nelle sezioni A, B, o F” sono aggiunte le
    seguenti “ovvero nell’Elenco annesso, abilitato ad operare in Italia in regime di
    stabilimento,”.

9

  1. Al comma 1 dell’articolo 25 (Modalità d’iscrizione), dopo le parole: “iscritto nelle sezioni
    A, B, D o F” sono aggiunte le seguenti: “ovvero nell’Elenco annesso, abilitato ad operare
    in Italia in regime di stabilimento,”.
  2. Al comma 1 dell’articolo 26 (Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche) dopo la
    lettera c) è aggiunta la seguente: “c-bis) essere in possesso di un titolo di studio non
    inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di
    durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per
    legge o di un titolo di studio estero equipollente;”.
  3. All’articolo 37 (Collaborazione tra Autorità), le parole “dal Protocollo di Lussemburgo”
    sono sostituite con “dai vigenti accordi europei di collaborazione tra le Autorità
    competenti”.
  4. L’articolo 41 (Modalità di esercizio dell’attività da parte dell’impresa) è modificato come
    segue:
    a) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis) essere in possesso
    di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore
    rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale
    integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero
    equipollente.”;
    b) al comma 6, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis) essere in possesso
    di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore
    rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale
    integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero
    equipollente.”.
  5. L’articolo 42 è modificato come segue:
    a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
    “4. La collaborazione orizzontale è formalizzata in un accordo scritto tra gli
    intermediari. Gli intermediari che partecipano all’accordo assicurano:
    a) che le informazioni relative alla percezione di tutte le remunerazioni, per
    le quali è prevista la comunicazione prima della sottoscrizione del
    contratto, siano trasmesse al cliente;
    b) che le informazioni sui costi e gli oneri connessi all’attività di distribuzione
    di cui agli articoli 18 e 25 del Regolamento IVASS n. 41 del 2018 siano
    comunicate all’impresa di assicurazione;
    c) il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni regolamentari IVASS in
    materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi;
    d) il rispetto dell’obbligo di inserimento negli allegati 4 e 4-bis della corretta
    e completa informativa in relazione al fatto che l’attività è svolta in
    collaborazione tra più intermediari, di cui è indicata l’identità, la sezione
    di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell’ambito della forma di
    collaborazione adottata.”.

10

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: “4-bis. La sottoscrizione dell’accordo di
cui al comma 4 è comunicata dagli intermediari alle rispettive imprese di
assicurazione mandanti interessate.”.

  1. All’articolo 44, i commi 4 e 5 sono abrogati.
  2. L’articolo 46 è modificato come segue:
    a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
    “4. La funzione di verifica di conformità delle norme delle imprese redige annualmente
    una relazione da sottoporre all’approvazione dell’organo amministrativo e da
    inoltrare all’IVASS, che illustri:
    a) le azioni di monitoraggio svolte ai fini della verifica della corretta attuazione
    delle politiche e procedure adottate e le relative risultanze;
    b) le eventuali criticità rilevate e le misure adottate o ritenute necessarie;
    c) le soluzioni proposte per le modifiche delle politiche e delle procedure;
    d) gli elementi relativi alle verifiche e alle analisi effettuate in relazione agli
    adempimenti di cui all’articolo 30-decies del Codice e relative disposizioni di
    attuazione, funzionali al corretto controllo della distribuzione.
  3. Al comma 1 dell’articolo 48 (Requisiti per lo svolgimento dell’attività) dopo la lettera b) è
    aggiunta la seguente: “b-bis) il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di
    istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale
    oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di
    studio estero equipollente.”.
  4. L’articolo 52 è modificato come segue:
    “1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni di cui ai Capi II e III si
    applicano all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa di
    prodotti assicurativi diversi dai prodotti d’investimento assicurativi effettuata:
    a) dagli intermediari iscritti nel Registro;
    b) dagli addetti a tale attività operanti all’interno dei locali dell’intermediario per
    il quale operano, con esclusione degli articoli 53, 63, 64 e 67
    c) dalle imprese di assicurazione o riassicurazione e relativi dipendenti, laddove
    esercitino direttamente l’attività di distribuzione;
    d) agli intermediari assicurativi a titolo accessorio di cui all’articolo 3, comma 4,
    nei limiti di quanto previsto dall’articolo 107, comma 5, del Codice.
  5. Le disposizioni di cui ai Capi II-bis e III si applicano all’esercizio dell’attività di
    distribuzione assicurativa e riassicurativa di prodotti d’investimento assicurativi
    effettuata:
    a) dagli iscritti nel Registro nelle sezioni A e B e relativi collaboratori iscritti nella
    sezione E, inclusi gli addetti a tale attività all’interno dei locali
    dell’intermediario per il quale operano, e dagli iscritti nel Registro nella
    sezione C;
    b) dalle imprese di assicurazione o riassicurazione e relativi dipendenti, laddove
    esercitino direttamente l’attività di distribuzione.”.

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  1. La rubrica del Capo II del Titolo II, Parte III, è sostituita come segue: “Regole di
    comportamento per la distribuzione dei prodotti assicurativi diversi dai prodotti
    d’investimento assicurativi”.
  2. L’articolo 56 (Informativa precontrattuale) è sostituito come segue:

“Art. 56

(Informativa precontrattuale)

  1. I distributori consegnano o trasmettono al contraente prima della sottoscrizione di una
    proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione, le
    informazioni di cui all’Allegato 3. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto
    il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di
    successive modifiche di rilievo delle stesse.
  2. I distributori rendono disponibile per il pubblico nei propri locali, anche avvalendosi di
    apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicano su un sito internet ove utilizzato per
    la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione
    nei propri locali:
    a) l’elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le
    quali l’intermediario ha rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione
    orizzontale o di lettere di incarico;
    b) le informazioni di cui all’Allegato 3;
    c) l’elenco degli obblighi di comportamento di cui all’Allegato 4-ter.
  3. Le informazioni di cui al comma 2, sono aggiornate periodicamente e comunque
    almeno trimestralmente.
  4. Prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, della
    conclusione di ciascun contratto di assicurazione, i distributori consegnano o
    trasmettono al contraente:
    a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all’Allegato 4, che contiene
    notizie sul modello e sull’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle
    remunerazioni percepite;
    b) la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle
    vigenti disposizioni;
    c) nel caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di
    comunicazione a distanza, un documento conforme all’Allegato 4-ter.
  5. L’informativa precontrattuale:
    a) è scritta in un linguaggio e in uno stile chiaro e sintetico, così da facilitare la
    comprensione delle informazioni in essa contenute. È in ogni caso assicurata la
    completezza delle informazioni essenziali;
    b) è presentata e strutturata in modo tale da essere chiara e di facile lettura;
    c) ha un carattere di stampa con occhio medio pari almeno a 1,2 mm;
    d) se prodotta a colori, non deve essere meno comprensibile nel caso in cui sia
    stampata o fotocopiata in bianco e nero.

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  1. In caso di collaborazione orizzontale, gli obblighi di informativa previsti dal presente
    regolamento sono adempiuti dall’intermediario che entra in contatto con il contraente.
  2. La documentazione di cui ai commi 1 e 4 può essere fornita tramite un sito internet
    purché ricorrano le condizioni di cui all’articolo 120-quater, comma 5, del Codice. Il
    distributore è in ogni caso responsabile della veridicità, dell’aggiornamento e del
    contenuto della pubblicazione effettuata in una pagina web diversa dal proprio sito
    internet.
  3. I distributori, al fine di dimostrare l’adempimento degli obblighi informativi, conservano
    un’apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente ovvero la prova di aver
    correttamente inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo la
    documentazione o, nei casi di cui al comma 7, la comunicazione di cui all’articolo 120-
    quater, comma 5, lettera c), del Codice.
  4. Sono esclusi dall’applicazione del presente articolo i distributori che operano nei grandi
    rischi qualora nei confronti dell’assicurato ricorrano le condizioni di cui all’articolo 1,
    comma 1, lettera r), del Codice.”
  5. L’articolo 57 (Informativa sulle remunerazioni), è modificato come segue:
    a) il comma 1, ultimo periodo, è sostituito come segue: “Nel caso di collaborazioni
    orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l’informazione è
    complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella
    distribuzione del prodotto assicurativo.”;
    b) al comma 2 le parole “nell’ambito dell’informativa resa ai sensi dell’articolo 56,
    comma 3, lettera a,” sono soppresse.
  6. All’articolo 58 (Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente) sono apportate le
    seguenti modifiche:
    a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Qualora i distributori ritengano
    che il prodotto sia coerente con le richieste ed esigenze del contraente o
    dell’assicurato, prima della sottoscrizione del contratto, lo informano di tale
    circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione.”;
    b) sono abrogati i commi 5 e 6;
    c) al comma 7, le parole “dal presente articolo” sono sostituite con “dal presente
    regolamento”.
  7. All’articolo 59, comma 3, le parole “, debitamente sottoscritta dal contraente,” sono
    abrogate.
  8. Dopo l’articolo 59 è aggiunto il seguente:

“Articolo 59-bis
(Vendita abbinata)

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  1. I distributori che propongono prodotti assicurativi insieme a un prodotto o servizio
    diverso da un’assicurazione , come parte di un pacchetto o dello stesso accordo,
    forniscono al contraente, anche avvalendosi dei documenti precontrattuali di cui al
    Regolamento IVASS n. 41 del 2018, la descrizione adeguata delle diverse componenti
    dell’accordo o del pacchetto e l’evidenza separata dei costi e degli oneri di ciascun
    componente, nonché del modo in cui la sua composizione modifica i rischi o la copertura
    assicurativa.
  2. In caso di distribuzione con consulenza di un prodotto assicurativo come parte di un
    pacchetto o dello stesso accordo, i distributori assicurano che l’intero pacchetto o
    accordo sia adeguato alle esigenze del cliente. In caso di distribuzione di prodotti di
    investimento assicurativi in assenza di consulenza, i distributori valutano la coerenza
    con le richieste e le esigenze assicurative del cliente e l’appropriatezza del pacchetto di
    servizi o prodotti nel suo insieme.”
  3. All’articolo 60 (Documentazione da consegnare ai contraenti), le parole “da quest’ultimo
    sottoscritto” sono sostituite con “la cui redazione è prevista dal presente Regolamento.”
  4. All’articolo 61, comma 5, (Modalità dell’informativa) le parole “di cui agli articoli 58 e 59”
    sono sostituite da “di cui al presente Regolamento”.
  5. Al comma 1 dell’articolo 64 (Fideiussione bancaria), le parole “con un minimo di euro
    18.750” sono sostituite dalle seguenti “con il minimo previsto dalla normativa europea.”.
  6. All’articolo 66, comma 1, le parole da “56” a “61” sono sostituite con le seguenti “56,
    comma 4, per i prodotti assicurativi diversi dai prodotti d’investimento assicurativi, 57,
    58, 60, 61 e 68-ter, comma 1, per i prodotti d’investimento assicurativi,”.
  7. L’articolo 67 (Conservazione della documentazione) è modificato come segue:
    a. il capoverso del comma 1 è sostituito dal seguente “I distributori, conservano, per
    la durata del rapporto ovvero per altro termine maggiore previsto dalla legge e,
    in ogni caso, per almeno cinque anni dalla cessazione del rapporto, la
    documentazione concernente:”;
    b. alla lettera b) le parole “, inclusa quella di cui agli articoli 58 e 59” sono abrogate;
    c. dopo la lettera g) è inserita la seguente: “g-bis): la documentazione relativa agli
    adempimenti di cui all’articolo 30-decies del Codice e relative disposizioni di
    attuazione.”
  8. Dopo l’articolo 68 è inserito il seguente:

“Capo II-bis

Regole di comportamento per la distribuzione
dei prodotti d’investimento assicurativi

Sezione I – Regole generali

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Art. 68-bis

(Distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi)

  1. Alla distribuzione dei prodotti d’investimento assicurativi si applicano le disposizioni di
    cui al presente Capo, nonché gli articoli 53, 54, 55, 56, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8, 57,
    58, commi 3, 4-bis, 7 e 8, 59, 59-bis, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, e 68 del Capo II del
    Titolo II quando è effettuata:
    a) dagli iscritti nel Registro nelle sezioni A e B e relativi collaboratori iscritti nella
    sezione E;
    b) dagli iscritti nel Registro nella sezione C;
    c) dalle imprese di assicurazione o riassicurazione e relativi dipendenti, laddove
    esercitino direttamente l’attività di distribuzione.
  2. Alla distribuzione dei prodotti d’investimento assicurativi si applicano le disposizioni di
    cui al presente Capo, nonché gli articoli 54, 55, 56, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8, 57, 58,
    commi 3, 4 bis, 7 e 8, 59, 59-bis, 60, 61, 62, 65, 66 e 68 del Capo II del Titolo II quando
    è effettuata dagli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario di cui alla lettera
    a) del comma 1.

Sezione II – Informativa precontrattuale al contraente

Articolo 68-ter
(Informativa precontrattuale)

  1. Prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, della conclusione
    di ciascun contratto di assicurazione, gli intermediari assicurativi e le imprese di
    assicurazione di cui all’articolo 68-bis consegnano o trasmettono al cliente:
    a) copia di una dichiarazione, redatta in modo conforme al modello di cui all’Allegato
    4-bis, che contiene notizie sul modello di distribuzione adottato, sulle
    remunerazioni percepite, sull’attività di distribuzione prestata e sulla consulenza
    fornita al contraente;
    b) la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle
    vigenti disposizioni;
    c) nel caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di
    comunicazione a distanza, un documento conforme all’Allegato 4-ter.
  2. Ai fini di cui all’articolo 121-sexies, comma 1, lettere b) e c), del Codice, l’intermediario
    assicurativo e l’impresa di assicurazione che distribuiscono prodotti d’investimento
    assicurativi forniscono al contraente, prima della conclusione dei relativi contratti, una
    descrizione generale della loro natura, dei rischi sottesi, dei costi e degli oneri connessi,
    incluso, in caso di consulenza obbligatoria di cui all’articolo 68-duodecies, i costi relativi
    alla valutazione periodica dell’adeguatezza Tale descrizione spiega le caratteristiche
    specifiche del prodotto d’investimento assicurativo proposto, il funzionamento e i risultati
    della gestione e/o dello strumento finanziario che ne costituisce il sottostante in varie

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condizioni di mercato, sia positive che negative, e i rischi ad essi associati, in modo
sufficientemente dettagliato da consentire al contraente di adottare decisioni di
investimento informate.

  1. La descrizione dei rischi di cui al comma 2 include, laddove pertinente per il tipo
    specifico di prodotto d’investimento assicurativo offerto e per il livello di conoscenza del
    contraente, i seguenti elementi:
    a) i rischi connessi al tipo di prodotto d’investimento assicurativo, inclusi i rischi
    associati all’insolvenza dell’emittente dei sottostanti o a eventi connessi come il
    salvataggio con risorse interne (bail-in);
    b) la volatilità del prezzo dei sottostanti ed eventuali limiti del mercato disponibile
    per essi;
    c) informazioni sugli ostacoli o le limitazioni al diritto di riduzione e riscatto e al
    disinvestimento.
  2. L’intermediario assicurativo e l’impresa di assicurazione forniscono una descrizione
    accurata della natura dei sottostanti e/o della gestione separata dei prodotti
    d’investimento assicurativi, degli elementi che li compongono e del modo in cui
    l’interazione tra i componenti influisce sul rischio d’investimento.
  3. Se il prodotto d’investimento assicurativo contempla una garanzia o un meccanismo di
    protezione dei premi versati, l’intermediario assicurativo e l’impresa di assicurazione
    forniscono al contraente informazioni sull’ambito di applicazione e sulla natura di tale
    garanzia o meccanismo.
  4. Quando l’intermediario assicurativo e l’impresa di assicurazione forniscono al
    contraente informazioni in merito ad un prodotto d’investimento assicurativo
    comunicano l’esistenza del KID e del DIP aggiuntivo IBIP. Gli obblighi informativi di cui
    ai commi 2, 3, 4 e 5 possono essere adempiuti mediante la consegna del KID o del DIP
    aggiuntivo IBIP, se tali documenti contengono tutte le informazioni previste In caso di
    prodotti che prevedono più opzioni, l’intermediario fornisce le informazioni con
    riferimento alla specifica linea di investimento offerta.

Articolo 68-quater

(Requisiti delle informazioni fornite sul prodotto)

  1. L’intermediario di assicurazione e l’impresa di assicurazione fanno in modo che le
    informazioni fornite soddisfino le seguenti condizioni:
    a) sono accurate e danno sempre un’indicazione corretta dei rischi finanziari
    quando menzionano potenziali rendimenti di un prodotto d’investimento
    assicurativo;
    b) nell’indicazione dei rischi, utilizzano un carattere grafico di dimensioni almeno
    uguali alle dimensioni del carattere prevalentemente utilizzato per tutte le
    informazioni fornite, nonché una disposizione grafica che assicuri che tale
    indicazione sia messa in evidenza;

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c) sono sufficienti e presentate in modo da risultare comprensibili per il contraente
al quale sono dirette o dal quale saranno probabilmente ricevute;
d) non mascherano, minimizzano od oscurano elementi, dichiarazioni o avvertenze
importanti;
e) sono uniformemente presentate nella stessa lingua dei materiali informativi e di
marketing, in qualsiasi forma, forniti a ciascun contraente, tranne nel caso in cui
il contrente abbia accettato di ricevere informazioni in più di una lingua;
f) sono aggiornate e pertinenti al mezzo di comunicazione utilizzato.

  1. Se l’intermediario assicurativo e l’impresa di assicurazione raffrontano diversi prodotti
    d’investimento assicurativi, il raffronto:
    a) è significativo ed è presentato in modo corretto ed equilibrato;
    b) specifica le fonti delle informazioni utilizzate;
    c) indica i fatti e le ipotesi principali utilizzati anche mediante l’utilizzo di un esempio
    rappresentativo.
  2. Se l’intermediario assicurativo e l’impresa di assicurazione forniscono informazioni
    contenenti un’indicazione dei risultati passati di un prodotto d’investimento assicurativo
    o di uno strumento finanziario, di un indice finanziario o di un servizio di investimento,
    utilizzato come sottostante dei prodotti d’investimento assicurativi, rispettano le
    condizioni seguenti:
    a) tale indicazione non costituisce l’elemento più evidente della comunicazione;
    b) le informazioni forniscono dati appropriati sui risultati riguardanti i cinque anni
    precedenti o, laddove non disponibili, l’intero periodo durante il quale i prodotti
    d’investimento assicurativi sono stati distribuiti e l’indice finanziario utilizzato; in
    ogni caso tali dati sono basati su periodi completi di 12 mesi;
    c) il periodo di riferimento e la fonte delle informazioni sono indicati chiaramente;
    d) contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono al passato e che i risultati
    passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri;
    e) quando l’indicazione si basa su dati espressi in una valuta diversa da quella dello
    Stato membro nel quale il contraente è residente, le informazioni indicano
    chiaramente di che valuta si tratta e avvertono che il rendimento può crescere o
    diminuire a seguito di oscillazioni del cambio;
    f) quando l’indicazione è basata sui risultati lordi, è indicato l’effetto delle
    commissioni, degli onorari o degli altri oneri.
  3. Quando le informazioni includono o fanno riferimento a simulazioni di risultati passati,
    l’intermediario assicurativo e l’impresa di assicurazione fanno sì che le informazioni
    riguardino uno strumento finanziario o un indice finanziario, utilizzati come sottostante
    dei prodotti di investimento assicurativi, e che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
    a) le simulazioni dei risultati passati sono basate sui risultati passati reali di uno o
    più strumenti finanziari o indici finanziari identici o sostanzialmente uguali o
    sottostanti allo strumento finanziario in questione;
    b) per quanto riguarda i risultati passati reali di cui alla lettera a), sono soddisfatte
    le condizioni di cui al comma 3, lettere a), b) c), e) e f);

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c) le informazioni contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono a
simulazioni dei risultati passati e che i risultati passati non costituiscono un
indicatore affidabile dei risultati futuri.

  1. Quando le informazioni contengono informazioni su risultati futuri, esse soddisfano le
    seguenti condizioni:
    a) le informazioni non si basano su simulazioni di risultati passati né vi fanno
    riferimento;
    b) le informazioni si basano su ipotesi ragionevoli supportate da dati obiettivi;
    c) quando le informazioni si basano sui risultati lordi, è indicato l’effetto delle
    commissioni, degli onorari o degli altri oneri;
    d) le informazioni si basano su ipotesi di risultato in varie condizioni di mercato
    (ipotesi sia positive sia negative) e riflettono la natura e i rischi delle specifiche
    tipologie di strumenti oggetto dell’analisi;
    e) le informazioni contengono un avviso evidente che tali previsioni non
    costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
  2. Quando fanno riferimento ad un trattamento fiscale individuale del contraente, le
    informazioni indicano in modo evidente che il trattamento fiscale dipende dalla
    situazione individuale di ciascun contraente e può essere soggetto a variazioni in futuro.
  3. Le informazioni non utilizzano il nome di nessuna autorità competente in un modo che
    possa indicare o suggerire che essa avalla o approva i prodotti d’investimento
    assicurativi distribuiti.

Articolo 68-quinquies
(Comunicazioni pubblicitarie)

  1. Le informazioni contenute nelle comunicazioni pubblicitarie effettuate dagli l’intermediari
    assicurativi o dalle imprese di assicurazione sono coerenti con quelle fornite ai
    contraenti in sede precontrattuale e di sottoscrizione del contratto.
  2. Le comunicazioni pubblicitarie, se contengono un’offerta o un invito a proporre,
    specificano le modalità di risposta del contraente e rinviano al set informativo di cui al
    Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.

Sezione III – Disposizioni in materia di incentivi

Articolo 68-sexies

(Principi generali in materia di incentivi)

  1. Gli intermediari e le imprese di assicurazione non possono, in relazione all’attività di
    distribuzione di prodotti d’investimento assicurativi, pagare o percepire compensi o
    commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari a o da qualsiasi soggetto

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diverso dal contraente o da una persona che agisca per conto di questi, a meno che tali
incentivi o schemi di incentivazione:
a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità dell’attività di distribuzione assicurativa;
b) non pregiudichino l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e
professionale nel migliore interesse del contraente.

  1. L’esistenza, la natura e l’importo degli incentivi o schemi di incentivazione di cui al
    comma 1 o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale
    importo, devono essere comunicati chiaramente al contraente, in modo completo,
    accurato e comprensibile, prima della distribuzione di un prodotto d’investimento
    assicurativo. Gli intermediari e le imprese di assicurazione, laddove applicabile,
    informano i contraenti in merito ai meccanismi per trasferire ai contraenti medesimi i
    compensi, le commissioni o i benefici monetari o non monetari percepiti per l’attività di
    distribuzione. Le informazioni sono fornite in una forma comprensibile in modo che i
    contraenti o potenziali contraenti possano ragionevolmente comprendere la natura
    dell’attività di distribuzione e del tipo specifico di prodotto d’investimento assicurativo
    che sono loro proposti, nonché i rischi connessi e, di conseguenza, possano prendere
    le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa.
  2. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano agli incentivi o schemi di
    incentivazione che consentono lo svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa o
    sono necessari a tal fine e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il
    dovere dell’intermediario di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al
    meglio gli interessi dei contraenti.

Articolo 68-septies

(Condizioni di ammissibilità degli incentivi)

  1. Ai fini dell’articolo 68-sexies, comma 1, lettera a), onorari, commissioni o benefici non
    monetari sono considerati come concepiti per migliorare la qualità del servizio
    assicurativo prestato al cliente qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
    a) sono giustificati dalla prestazione di un servizio aggiuntivo o di livello superiore
    per il relativo cliente, proporzionale al livello di incentivi ricevuti, come:
    i) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di prodotti
    d’investimento assicurativi e accesso a una vasta gamma di prodotti
    d’investimento assicurativi adeguati, tra cui un numero appropriato di prodotti
    di imprese di assicurazione che non hanno legami stretti con l’intermediario;
    ii) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di prodotti
    d’investimento assicurativi in combinazione o con l’offerta al cliente, almeno
    su base annuale, di valutare il persistere dell’adeguatezza dei prodotti
    assicurativi in cui il cliente ha investito, o con un altro servizio continuativo in
    grado di costituire un valore per il cliente come la consulenza sull’asset
    allocation ottimale o l’assistenza nella gestione del contratto; oppure

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iii) l’accesso, a un prezzo competitivo, a una vasta gamma di prodotti
d’investimento assicurativi che possano soddisfare le esigenze dei clienti,
compreso un numero adeguato di prodotti di imprese di assicurazione che
non hanno legami stretti con l’intermediario, insieme o alla fornitura di
strumenti a valore aggiunto, come gli strumenti di informazioni oggettivi, che
assistono il cliente interessato nell’adozione delle decisioni di investimento o
consentono al cliente interessato di monitorare, modellare o regolare la
gamma di prodotti assicurativi in cui ha investito, o alla fornitura di relazioni
periodiche sulla performance e i costi e oneri collegati ai prodotti assicurativi;
b) non offrono vantaggi diretti all’impresa beneficiaria, ai suoi azionisti o dipendenti
senza beneficio tangibile per il cliente interessato;
c) sono giustificati dalla garanzia di un beneficio continuativo per il cliente
interessato in relazione a un incentivo continuativo.

  1. Ai fini del comma 1, lettera a), sono considerati stretti legami i rapporti di cui all’articolo
    1, comma 1, lettera iii), punti 1, 2 e 3, del Codice.
  2. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 8 del Regolamento (UE) 2017/2359, un
    compenso, commissione o beneficio non monetario è inammissibile qualora la
    prestazione dell’attività di distribuzione al contraente sia distorta o negativamente
    influenzata a causa del compenso, della commissione o del beneficio non monetario.
  3. Gli intermediari soddisfano le condizioni di cui ai commi 1 e 3 fintantoché continuano a
    pagare o ricevere il compenso, la commissione o il beneficio non monetario.
  4. Gli intermediari conservano evidenza del fatto che i compensi, le commissioni o i
    benefici non monetari pagati o ricevuti sono concepiti per migliorare la qualità dell’attività
    di distribuzione assicurativa:
    a) tenendo un elenco interno di tutti i compensi, commissioni e benefici non
    monetari ricevuti da terzi in relazione alla prestazione dell’attività di distribuzione
    assicurativa; e
    b) registrando il modo in cui i compensi, commissioni e benefici non monetari pagati
    o ricevuti dall’intermediario, o che quest’ultimo intende impiegare, migliorino la
    qualità dell’attività di distribuzione prestata ai contraenti, nonché le misure
    adottate al fine di non pregiudicare il dovere di agire in modo onesto, imparziale
    e professionale per servire al meglio gli interessi dei contraenti.
  5. In relazione a ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato a terzi, gli intermediari:
    a) prima di distribuire un prodotto d’investimento assicurativo, forniscono ai
    contraenti le informazioni di cui all’articolo 68-sexies, comma 2. I benefici non
    monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico. Gli altri
    benefici non monetari ricevuti o pagati sono quantificati e indicati separatamente;
    b) qualora non siano stati in grado di quantificare prima l’importo del pagamento o
    del beneficio da ricevere o pagare e abbiano invece comunicato ai contraenti il

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metodo di calcolo di tale importo, rendono noto successivamente l’esatto
ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato; e
c) nel caso di incentivi continuativi, comunicano singolarmente ai contraenti, almeno
una volta l’anno, l’importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati. I
benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico.

  1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 68-sexies, comma 2, nell’adempimento degli
    obblighi di cui al comma 5 e degli altri obblighi di comunicazione di cui all’articolo 121-
    sexies del Codice, gli intermediari possono avvalersi delle informazioni fornite dalle
    imprese nel KID e nel Regolamento IVASS n. 41 del 2018.

Articolo 68–octies

(Incentivi riguardanti l’attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su

base indipendente)

  1. Nello svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base
    indipendente, non sono accettati e trattenuti compensi, commissioni o altri benefici
    monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto
    di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di minore entità che possono migliorare
    la qualità della prestazione offerta ai clienti e che, per la loro portata e natura, non
    possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore
    interesse dei clienti. Gli intermediari che forniscono consulenza su base indipendente:
    a) restituiscono al contraente, non appena ragionevolmente possibile dopo la loro
    ricezione, ogni compenso, commissione o beneficio monetario pagato o fornito
    da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, in relazione alle attività e ai
    servizi prestati al contraente. Tutti i compensi, commissioni o benefici monetari
    ricevuti da terzi in relazione all’attività di distribuzione assicurativa mediante
    consulenza su base indipendente sono trasferiti integralmente al contraente;
    b) stabiliscono e attuano una politica per assicurare che compensi, commissioni o
    benefici monetari pagati o forniti da terzi, o da un soggetto che agisce per loro
    conto, siano assegnati e trasferiti a ogni singolo contraente;
    c) informano i contraenti sui compensi, commissioni o qualsiasi beneficio monetario
    a essi trasferiti mediante adeguate modalità.
  2. Gli intermediari di cui al comma 1 non accettano benefici non monetari, ad eccezione di
    quelli di minore entità che siano ammissibili secondo quanto previsto al comma 3.
  3. Sono ammissibili esclusivamente i seguenti benefici non monetari di minore entità:
    a) le informazioni o la documentazione relativa ad un prodotto d’investimento
    assicurativo di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico
    contraente;
    b) il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato dal produttore del prodotto
    d’investimento assicurativo per promuovere la commercializzazione di un
    prodotto, o quando il soggetto terzo è contrattualmente impegnato e pagato dal
    produttore per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia
    chiaramente documentato nel materiale e quest’ultimo sia messo a disposizione

21

di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello
stesso momento;
c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle
caratteristiche di un determinato prodotto d’investimento assicurativo, attività di
distribuzione assicurativa o consulenza su base indipendente;
d) ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande nel corso di
un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione
di cui alla lettera c).

  1. I benefici non monetari di minore entità ammissibili devono essere ragionevoli e
    proporzionati e tali da non incidere sul comportamento dell’intermediario in alcun modo
    che sia pregiudizievole per gli interessi del contraente.
  2. I benefici non monetari di minore entità ammissibili sono comunicati ai contraenti prima
    dello svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa e della consulenza su base
    indipendente. I benefici possono essere descritti in modo generico.

Sezione IV – Valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza

Articolo 68-novies
(Valutazione di adeguatezza)

  1. Gli intermediari e le imprese di assicurazione, quando forniscono consulenza sui
    prodotti di investimento assicurativi, raccomandano prodotti di investimento assicurativi
    che:
    a) siano coerenti con le richieste e le esigenze assicurative del contraente o
    potenziale contraente;
    b) siano adeguati al contraente o potenziale contraente ai sensi dell’articolo 121-
    septies, comma 2, del Codice.
  2. Ai fini del comma 1, gli intermediari e le imprese di assicurazione, prima di far
    sottoscrivere una proposta o un contratto di assicurazione, ottengono dal contraente o
    potenziale contraente le informazioni necessarie in merito alle richieste ed esigenze
    assicurative del contraente che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti in merito:
    a) all’età, allo stato di salute, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione
    assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in
    termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture
    assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della
    complessità del contratto offerto;
    b) alle conoscenze e esperienze necessarie nell’ambito di investimento rilevante per
    il tipo specifico di prodotto raccomandato;
    c) alla sua situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;
    d) agli obiettivi di investimento del contraente o potenziale contraente, inclusa la
    tolleranza di rischio.

22

  1. Gli intermediari e le imprese di assicurazione che effettuano periodicamente la
    valutazione di adeguatezza ai sensi dell’articolo 121-septies, comma 12, del Codice
    adottano appropriate politiche e procedure che siano dimostrabili, per mantenere
    informazioni adeguate e aggiornate sui contraenti.
  2. Fermi restando gli obblighi informativi in materia di realizzazione dei prodotti assicurativi,
    quando effettuano la distribuzione con consulenza, gli intermediari e le imprese di
    assicurazione dispongono di appropriate politiche e procedure, dimostrabili, per
    assicurare di essere in grado di:
    a) comprendere la natura e le caratteristiche, compresi i costi e i rischi, del prodotto
    d’investimento assicurativo che intendono distribuire;
    b) valutare, tenendo conto dei costi e della complessità, se altri prodotti
    d’investimento assicurativi distribuibili equivalenti possano essere adeguati per il
    contraente.

Articolo 68-decies

(Dichiarazione di rispondenza alle richieste ed alle esigenze e di adeguatezza)

  1. Qualora gli intermediari e le imprese di assicurazione ritengono che il prodotto di
    investimento assicurativo è coerente con le richieste ed esigenze del contraente o
    potenziale contraente, lo informano di tale circostanza, dandone evidenza in
    un’apposita dichiarazione.
  2. Ai fini di cui all’articolo 14 del Regolamento (UE) 2017/2359, gli intermediari e le imprese
    di assicurazione che prestano consulenza sui prodotti di investimento assicurativi
    forniscono ai contraenti, prima che l’operazione sia effettuata, una dichiarazione di
    adeguatezza che specifichi la consulenza prestata e indichi perché corrisponda alle
    preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del contraente.
  3. Qualora, ai fini dell’effettuazione dell’operazione, venga utilizzato un mezzo di
    comunicazione a distanza che non consente la previa consegna delle dichiarazioni
    previste dai commi 1 e 2, queste possono essere fornite al contraente, su supporto
    durevole, subito dopo la sottoscrizione del contratto, a condizione che:
    a) il contraente abbia accettato di ricevere la dichiarazione di adeguatezza subito
    dopo la conclusione del contratto;
    b) l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione abbia dato al contraente
    la possibilità di ritardare la conclusione del contratto al fine di ricevere la
    dichiarazione di adeguatezza prima della conclusione del contratto.

Articolo 68-undecies
(Valutazione di appropriatezza)

  1. Gli intermediari e le imprese di assicurazione che svolgono attività di distribuzione in
    relazione a vendite che non prevedono una consulenza accertano che il prodotto
    d’investimento assicurativo proposto o richiesto sia coerente con le richieste e le

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esigenze assicurative del contraente o potenziale contraente. A tal fine, gli intermediari
e le imprese di assicurazione ricevono dal contraente o potenziale contraente le
seguenti informazioni ove pertinenti: specifici riferimenti all’età, allo stato di salute,
all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione assicurativa e alle sue
aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata,
anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio,
delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto.

  1. Gli intermediari e le imprese di assicurazione, quando distribuiscono prodotti di
    investimento assicurativi senza fornire consulenza, richiedono al contraente o
    potenziale contraente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed
    esperienza riguardo al tipo specifico di prodotto proposto o chiesto, al fine di
    determinare se il prodotto in questione è appropriato per il contraente o potenziale
    contraente.
  2. Qualora gli intermediari e le imprese di assicurazione ritengano, ai sensi del comma 2,
    che il prodotto non sia appropriato per il contraente o potenziale contraente, lo avvertono
    di tale situazione, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione.
  3. Qualora il contraente o potenziale contraente scelga di non fornire le informazioni di cui
    al comma 2 o se tali informazioni non sono sufficienti, gli intermediari e le imprese di
    assicurazione lo avvertono che tali circostanze impediranno loro di determinare se il
    prodotto è per lui appropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione.
  4. Le avvertenze di cui ai commi 3 e 4 possono essere fornite utilizzando un formato
    standardizzato. Si applica l’articolo 68-decies, comma 3.

Articolo 68-duodecies
(Consulenza obbligatoria)

  1. Salvo che si tratti di prodotti d’investimento assicurativi non complessi di cui all’articolo
    16 del Regolamento (UE) 2017/2359, gli intermediari e le imprese di assicurazione sono
    obbligati a fornire consulenza per la vendita dei prodotti di investimento assicurativi.
  2. Nel caso di consulenza obbligatoria, se gli intermediari e le imprese di assicurazione
    ritengono che il prodotto d’investimento assicurativo non è coerente con le richieste e le
    esigenze assicurative del contraente, non è adeguato per il contraente o potenziale
    contraente, o non ottengono dal contraente le informazioni previste a tal fine, si
    astengono dalla distribuzione, anche in caso di iniziativa contrattuale proveniente dal
    contraente.
  3. Le imprese produttrici comunicano agli intermediari l’elenco dei prodotti rispetto ai quali
    sussiste l’obbligo di effettuare la consulenza.

24

  1. La prestazione della consulenza accompagnata da una valutazione periodica
    dell’adeguatezza non comporta l’applicazione dell’articolo 121-septies, comma 2,
    secondo periodo, del Codice.

Articolo 68-terdecies

(Informazioni da ottenere dal contraente)

  1. Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione non richiedono nuovamente
    le informazioni ottenute in conformità con gli articoli 68-novies e 68-undecies, qualora
    ancora valide e veritiere.
  2. La documentazione dalla quale risulti la valutazione di adeguatezza di cui all’articolo 68-
    novies, la dichiarazione di rispondenza ai bisogni ed alle esigenze e di adeguatezza di
    cui all’articolo 68-decies e la valutazione di appropriatezza di cui all’articolo 68-undecies
    è conservata con le modalità di cui all’articolo 67.”.
  3. All’articolo 69 (Ambito di applicazione), comma 1, dopo la parola “collocamento,” la
    parola “effettuate” è sostituita con “effettuati”; dopo le parole “tecniche di comunicazione
    a distanza” sono aggiunte le parole “dalle imprese di assicurazione o dagli intermediari
    di cui all’articolo 52, commi 1 e 2,”.
  4. L’articolo 72 (Collocamento di contratti non richiesti), comma 2, dopo la parola “opt-out”
    sono inserite le seguenti “che, se non azionati dal destinatario, possano far ritenere
    accettata l’offerta assicurativa”.
  5. L’articolo 73 (Informazioni precontrattuali in caso di promozione e collocamento a
    distanza) è modificato come segue:
    a) al comma 1, dopo l’ultima frase è aggiunta la seguente: “Si applica l’articolo 56,
    comma 1”.
    b) il comma 3 è così sostituito: “Nei termini di cui al comma 1 e secondo le modalità
    prescelte dal contraente, i distributori trasmettono la documentazione di cui
    all’articolo 56, comma 4, o 68 ter, comma 1.”
  6. L’articolo 74 è modificato come segue:
    a) al comma 1 le parole “di cui agli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67 e,
    limitatamente agli intermediari iscritti nel Registro, le disposizioni di cui agli
    articoli 63 e 64” sono sostituite da “di cui ai Capi II e II bis”;
    b) al comma 2 la lettera a) è sostituita con la seguente “la conclusione del contratto
    solo se sono stati adempiuti i relativi obblighi di cui al presente regolamento;”.
  7. L’articolo 83 è modificato come segue:
    a) al comma 1, dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:
    “d-bis) che saranno registrate le conversazioni o le comunicazioni telefoniche che
    danno luogo alla conclusione di contratti assicurativi. Tale comunicazione può

25

essere effettuata una sola volta prima del collocamento di un contratto
assicurativo;
d-ter) che, con riferimento ai prodotti IBIPs, saranno registrate anche le
conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche rese nell’ambito dello
svolgimento dell’attività di distribuzione che non hanno condotto all’effettiva
conclusione di contratti assicurativi”;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
“2-bis. I distributori adottano tutte le misure ragionevoli per registrare le
conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche effettuate, trasmesse o
ricevute attraverso apparecchiature elettroniche. Le registrazioni sono
conservate per il periodo di cui all’articolo 67, comma 1;
2-ter. I distributori si astengono dallo svolgere per telefono l’attività di
distribuzione assicurativa se essi non hanno preventivamente effettuato la
comunicazione di cui al comma 1.”

  1. All’articolo 86 (Soggetti tenuti all’obbligo di formazione e aggiornamento), comma 1,
    lettera d), dopo le parole “prima di intraprendere l’attività”, sono aggiunte le parole “, con
    eccezione della distribuzione dei prodotti d’investimento assicurativi distribuiti tramite gli
    intermediari iscritti nella sezione D del Registro”.
  2. Dopo l’articolo 89 (Aggiornamento professionale) è inserito il seguente:

“Articolo 89-bis

(Formazione e aggiornamento professionale di soggetti iscritti in altri Elenchi o Albi

professionali)

  1. Le ore di formazione e di aggiornamento professionale svolte ai fini dell’iscrizione e della
    permanenza negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi di
    cui all’articolo 128-undeciesdel decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nell’Albo
    unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24
    febbraio 1998, n. 58,nonché ai sensi del Titolo IX della Parte III del Libro III del
    Regolamento Intermediari CONSOB, se svolte in conformità con la disciplina della Parte
    IV e nelle materie indicate dall’Allegato 6 del presente regolamento, possono essere
    fatte valere anche ai fini del rispetto dei requisiti previsti dal Codice e dalla normativa di
    attuazione.
  2. Le ore di formazione e di aggiornamento professionale svolte ai sensi del Titolo IX della
    Parte III del Libro III del Regolamento Intermediari CONSOB, dai soggetti abilitati alla
    distribuzione assicurativa all’interno dei locali possono essere fatte valere anche ai fini
    del rispetto dei requisiti previsti dal Codice e dalla normativa di attuazione se svolte in
    conformità con la disciplina della Parte IV e nelle materie indicate dall’Allegato 6 del
    presente regolamento.
  3. Gli allegati al regolamento sono sostituiti come segue:
    a) l’Allegato 3 è sostituito dall’Allegato 1 al presente Provvedimento;
    b) l’Allegato 4 è sostituito dall’Allegato 2 al presente Provvedimento;
    c) è inserito l’Allegato 3 al presente Provvedimento “Allegato 4 bis”;

26

d) è inserito l’Allegato 4 al presente Provvedimento “Allegato 4 ter”.

Art. 5

(Modifiche al Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018)

  1. All’articolo 15 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti vita diversi
    dai prodotti di investimento assicurativi – DIP aggiuntivo Vita) sono apportate le seguenti
    modifiche:
    a) il comma 7, lettera h), è sostituito come segue: “«Sono previsti riscatti e
    riduzioni?»;”;
    b) il comma 7, lettera i), è sostituito come segue: “«A chi è rivolto questo
    prodotto?»;”;
    c) il comma 7, lettera l), è sostituito come segue: “«Quali costi devo sostenere?»;”.
  2. L’articolo 18 (Comunicazioni in corso di contratto) è modificato come segue:
    a) al comma 1 le parole “l’estratto conto annuale della” sono sostituite con “il
    Documento Unico di rendicontazione relativo alla”;
    b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: “4-bis. Al fine di rendere al contraente
    una rendicontazione unica e onnicomprensiva di tutti i costi e oneri, i distributori
    trasmettono all’impresa tutte le informazioni necessarie per fornire una
    rendicontazione completa anche di tutti i costi e oneri connessi all’attività di
    distribuzione, anche effettuata nell’ambito di una collaborazione orizzontale.”
  3. All’articolo 21 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti
    d’investimento assicurativi – DIP aggiuntivo IBIP) sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 5, lettera a), dopo le parole “contenenti le” la parola “informazione” è
    sostituita con la parola “informazioni”;
    b) il comma 7, lettera h), è sostituito come segue: “«Sono previsti riscatti e
    riduzioni?»;”;
    c) il comma 7, lettera i), è sostituito come segue: “«A chi è rivolto questo
    prodotto?»;”;
    d) il comma 7, lettera l), è sostituito come segue: “«Quali costi devo sostenere?»;”;
    e) il comma 7, lettera m), è sostituito come segue: “«Quali sono i rischi e qual è il
    potenziale rendimento?»;”
    f) al comma 8, lettera a), le parole “estratto conto” sono sostituite dalle parole
    “documento unico di rendicontazione”;
  4. All’articolo 25 (Estratto conto annuale) sono apportate le seguenti modifiche:
    a) La rubrica è sostituita con la seguente “(Documento unico di rendicontazione)”;
    b) al comma 1 le parole “estratto conto” sono sostituite con “Documento Unico di
    Rendicontazione”;
    c) al comma 2 le parole “estratto conto” sono sostituite con “Documento Unico di
    Rendicontazione”;
    d) al comma 3 le parole “estratto conto” sono sostituite con “Documento Unico di
    Rendicontazione”;

27

e) al comma 6 le parole “estratto conto” sono sostituite con “Documento Unico di
Rendicontazione”;
f) al comma 6, la lettera f) è abrogata;
g) al comma 7 le parole “un estratto conto” sono sostituite con “il Documento Unico
di Rendicontazione”;
h) dopo il comma 7, è inserito il seguente: “7-bis. Nel Documento Unico di
Rendicontazione l’impresa fornisce al contraente:
a) importo dei costi e degli oneri, con specifica e separata indicazione del
costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato
sottostante, a carico dell’assicurato nell’anno di riferimento, oppure per i
contratti unit direttamente collegati a OICR, il numero delle quote trattenute
per commissioni di gestione nell’anno di riferimento, con indicazione della
parte connessa al costo della distribuzione;
b) un’illustrazione che mostra l’effetto cumulativo dei costi sulla redditività del
prodotto e soddisfa i seguenti requisiti:
1) mostra l’effetto dei costi e degli oneri complessivi sulla redditività del
prodotto;
2) mostra eventuali impennate o oscillazioni previste dei costi;
3) è accompagnata da una sua descrizione.”;
i) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti: “8-bis. Al fine di rendere al contraente
una rendicontazione unica e onnicomprensiva di tutti i costi e oneri, i distributori
trasmettono all’impresa, dietro specifica istruzione da parte della stessa, tutte le
informazioni necessarie per fornire una rendicontazione completa anche di tutti i
costi e oneri connessi all’attività di distribuzione, anche effettuata nell’ambito di
una collaborazione orizzontale. Il documento unico di rendicontazione annuale
può sostituire l’informativa annuale di cui all’articolo 121-sexies, comma 2, del
Codice nel caso in cui le relative informazioni siano esaustive. 8-ter Le imprese
di assicurazione trasmettono ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del Testo Unico della Finanza, le
informazioni relative a tutti i costi e gli oneri connessi al prodotto di investimento
assicurativo in tempo utile per consentire l’adempimento degli obblighi di
rendicontazione previsti dall’articolo 135-terdecies del Regolamento Consob n.
20307 del 15 febbraio 2018.”

  1. All’articolo 29, comma 8, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
    “d-bis): la mancata adesione dell’impresa di assicurazione comunitaria al sistema di
    risarcimento diretto di cui all’articolo 149 e 150 del Codice e al Decreto del
    Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, specificando che l’assicurato
    non potrà rivolgersi per il risarcimento del danno alla propria impresa di
    assicurazione ma dovrà necessariamente rivolgersi all’impresa di assicurazione
    del danneggiante.”.
  2. All’articolo 36, comma 2, le parole “dell’estratto conto annuale” sono sostituite dalle
    seguenti “del documento unico di rendicontazione annuale”.
  3. Gli allegati al regolamento sono sostituiti come segue:
    a) l’Allegato 4 è sostituito dall’Allegato 5 al presente Provvedimento;

28

b) l’Allegato 6 è sostituito dall’Allegato 6 al presente Provvedimento.

Art. 6

(Disposizioni transitorie)

  1. Gli intermediari iscritti nel Registro alla data di entrata in vigore del presente
    Provvedimento continuano ad operare senza obbligo di conformarsi a quanto previsto
    dagli articoli 17, comma 1, lettera c-bis, 22, comma 1, lettera c-bis, 26, comma 1, lettera
    c-bis, del Regolamento IVASS n. 40 del 2018, come modificato dal presente
    Provvedimento.
    1.bis Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro applicano le disposizioni di
    cui all’articolo 4, comma 13 a partire dalla scadenza del 5 febbraio 2021.1
  2. Gli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario e i dipendenti delle imprese di
    assicurazione, che alla data di entrata in vigore del presente Provvedimento hanno in
    essere con il distributore un rapporto di collaborazione documentato continuano ad
    operare senza obbligo di conformarsi a quanto previsto dagli articoli 41, comma 6,
    lettera b-bis, e articolo 48, comma 1, lettera b-bis.
  3. Il soggetto, che antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente
    provvedimento è stato indicato all’IVASS come responsabile dell’attività di distribuzione
    delle imprese di assicurazione, continua ad operare senza obbligo di conformarsi a
    quanto previsto dall’articolo 41, comma 2, lettera b-bis.
  4. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche in caso di cancellazione e successiva
    reiscrizione nel Registro.
  5. Gli intermediari e le imprese si conformano alla disposizione di cui all’articolo 68-septies,
    comma 1, del Regolamento IVASS n. 40 del 2018, entro il 31 marzo 2022.
  6. I distributori si conformano agli obblighi di cui all’articolo 83, comma 1, lettera d-ter), del
    Regolamento IVASS n. 40 del 2018, entro il primo gennaio 2022.

Art. 7

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

  1. II presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
    italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul suo sito internet ed entra in vigore il 31 marzo
    2021.

1 Comma inserito dall’articolo 1 del Provvedimento IVASS n. 101 del 15 dicembre 2020.

29

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d’Italia

PROVVEDIMENTO IVASS N. 97 DEL 4 AGOSTO 2020

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008
CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DEI PREMI E DELLE
CONDIZIONI DI CONTRATTO NELL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I
VERICOLI A MOTORE E NATANTI, DI CUI ALL’ARTICOLO 131 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI
PRIVATE.
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 24 DEL 19 MAGGIO 2008
CONCERNENTE LA PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI ALL’ISVAP DI
CUI ALL’ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 –
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E LA PROCEDURA DI GESTIONE DEI
RECLAMI DA PARTE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DEGLI INTERMEDIARI
DI ASSICURAZIONE.
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 38 DEL 3 LUGLIO 2018
RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DI CUI
AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ ASSICURATIVA) E IN PARTICOLARE AL
CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI), ARTICOLI 29-BIS, 30, 30-BIS, 30-QUATER, 30-
QUINQUES, 30-SEXIES, 30-SEPTIES, NONCHÉ DI CUI AL TITOLO XV (VIGILANZA
SUL GRUPPO), E IN PARTICOLARE AL CAPO III (STRUMENTI DI VIGILANZA SUL
GRUPPO), ARTICOLO 215-BIS (SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DEL GRUPPO),
DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE
ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO
2015, N. 74, CONSEGUENTE ALL’ATTUAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA
EMANATE DA EIOPA SUL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO.
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018
RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E
RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI
DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 41 DEL 2 AGOSTO 2018
RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA, PUBBLICITÀ E
REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI
PRIVATE.

2
Relazione

  1. Il quadro normativo europeo e nazionale.
    A livello europeo la disciplina dell’attività di distribuzione dei prodotti di investimento
    assicurativi svolta dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari è recata da fonti
    direttamente applicabili. Più in particolare, il Regolamento Delegato (UE) 2017/2359 della
    Commissione del 21 settembre 2017 (di seguito Regolamento Delegato IBIPs”) che integra
    la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la
    distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi.
    A livello nazionale le disposizioni europee sono state recepite dal decreto legislativo n. 68
    del 21 maggio 2018 che ha introdotto modifiche sia al CAP che al TUF prevedendo ulteriori
    disposizioni regolamentari che devono essere emanate da IVASS e da Consob, nei rispettivi
    ambiti di competenza, previo reciproco coordinamento. Ciò al fine di garantire uniformità alla
    disciplina applicabile alla vendita di IBIPs a prescindere dal canale distributivo nonché
    coerenza ed efficacia del sistema di vigilanza.
  2. Schema di Provvedimento IVASS – Requisiti supplementari per la distribuzione dei
    prodotti di investimento assicurativi.
    L’intervento normativo completa la disciplina in materia di distribuzione dei prodotti IBIPs
    per i canali di competenza dell’IVASS. Le nuove disposizioni regolamentari contengono
    rinvii alle norme del Regolamento Delegato IBIPs, considerata l’immediata applicabilità e la
    non derogabilità delle stesse, e alle disposizioni del Regolamento Delegato (UE) 2017/565
    (di seguito “Regolamento delegato sui requisiti organizzativi delle imprese di investimento”)
  • che integra la direttiva 2014/65/UE (di seguito “direttiva Mifid II”) in materia di requisiti
    organizzativi e condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento – con
    riferimento alla consulenza indipendente.
    Il Provvedimento contiene, inoltre, integrazioni e modifiche dei regolamenti nn. 23/2008,
    24/2008, 38/2018, 40/2018 e 41/2018, con l’obiettivo di razionalizzare e semplificare gli
    obblighi a carico degli operatori e accrescere il livello di tutela dei contraenti.
  1. Struttura del Provvedimento
    Il Provvedimento, composto da 7 articoli e 6 Allegati, disciplina cinque aree, rispettivamente
    dedicate all’introduzione di modifiche ai Regolamenti:
    a. n. 23 del 9 maggio 2008, concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle
    condizioni di contratto nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti
    (articolo 1 del Provvedimento);

3

b. n. 24 del 18 maggio 2008, concernente la procedura di presentazione dei reclami
all’IVASS e la procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese di
assicurazione e degli intermediari di assicurazione (articolo 2 del Provvedimento);
c. n. 38 del 3 luglio 2018 (articolo 3 del Provvedimento), recante disposizioni in materia
di sistema di governo societario;
d. n. 40 del 2 agosto 2018 (articolo 4 del Provvedimento), recante disposizioni in
materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa;
e. n. 41 del 2 agosto 2018 (articolo 5 del Provvedimento), recante disposizioni in
materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi.
Di seguito una sintesi delle diverse disposizioni.
a. Modifiche al Regolamento n. 23 del 2008.
L’articolo 1 apporta una modifica all’articolo 5 del Regolamento n. 23 del 2018, che
disciplina il contenuto del preventivo gratuito personalizzato rilasciato dalle imprese presso

i punti vendita. Nello specifico, il comma 3 viene emendato inserendo la nuova lettera a-
bis), con cui è previsto l’obbligo per le imprese di assicurazione aventi sede legale in un

altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo, abilitate in Italia in regime di
stabilimento o di libera prestazione di servizi, di indicare nel preventivo la propria adesione
o meno al sistema di risarcimento diretto di cui all’articolo 149 e 150 del CAP (c.d. CARD),
specificando che in caso di mancata adesione l’assicurato non potrà rivolgersi per il
risarcimento del danno alla propria impresa di assicurazione ma dovrà necessariamente
rivolgersi all’impresa di assicurazione del danneggiante.
b. Modifiche al Regolamento n. 24 del 2008.
L’articolo 2 dispone le seguenti modifiche con riguardo alla gestione dei reclami:

  1. l’estensione dell’obbligo di pubblicare il rendiconto sull’attività di gestione dei reclami
    anche alle imprese comunitarie abilitate ad operare in regime di stabilimento ovvero di libera
    prestazione di servizi, al fine di consentire una piena disclosure del dato, al pari di quanto
    previsto per le imprese italiane (articolo 8 Reg. n. 24/2008);
  2. l’introduzione dell’obbligo di comunicare all’impresa preponente i reclami ricevuti da parte
    degli intermediari iscritti nella Sezione D del RUI (articolo 10-sexies, comma 1 Reg. n.
    24/2008) e la conseguente integrazione del contenuto della relazione di cui all’articolo 9,
    comma 3 Reg. n. 24/2018. La modifica risponde all’esigenza di consentire un monitoraggio
    più efficace dell’attività degli iscritti nella sezione D del RUI e principalmente di quelli
    afferenti al canale bancario.
    Al fine di coordinare compiutamente la disciplina della gestione dei reclami da parte delle
    imprese e degli intermediari assicurativi con il rinnovato framework regolamentare, viene
    integrato l’articolo 4, comma 2, lettera b), del Regolamento n. 24 – che indica l’area dei
    reclami esclusi dalla competenza dell’Istituto – con il riferimento alla “corretta redazione del
    KID”.
    Sono inoltre aggiornati i riferimenti alla nota informativa (articolo 10 Reg. n. 24/2008) e
    all’Allegato 4 (articolo 10-decies, comma 1 Reg. n. 24/2008), in quanto non più attuali.
    c. Modifiche al Regolamento n. 38 del 2018

4

L’articolo 3 integra il comma 2 dell’articolo 33, relativo agli obiettivi della funzione di verifica
della conformità, prevedendo che nell’identificazione e valutazione del rischio di non
conformità alle norme l’impresa ponga attenzione al rispetto anche delle norme relative al
processo di governo e controllo dei prodotti assicurativi.

d. Modifiche al Regolamento n. 40 del 2018.
L’articolo 4 apporta modifiche al Regolamento n. 40/2018 al fine di:
 razionalizzare e semplificare gli obblighi a carico degli operatori;
 irrobustire la tutela del consumatore;
 introdurre nuove disposizioni concernenti le regole di comportamento per la
distribuzione di IBIPs da parte degli intermediari iscritti nel RUI nelle sezioni A e B e
relativi collaboratori iscritti nella sezione E, dagli iscritti nella sezione C e dalle
imprese di assicurazione e relativi dipendenti.
Collaborazioni orizzontali (articolo 42, commi 4 e 4-bis)
In tema di collaborazioni tra intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro, sono stati
meglio definiti i contenuti dell’accordo intervenuto tra gli intermediari ai fini di un corretto
adempimento degli obblighi informativi inerenti i costi e gli oneri connessi all’attività di
distribuzione e delle disposizioni regolamentari in materia di governo e controllo dei prodotti
assicurativi (POG). A tale ultimo riguardo è stata anche prevista la comunicazione alle
imprese mandanti degli accordi stipulati dagli intermediari, comunicazione ritenuta
funzionale all’applicazione delle regole di POG e ai connessi flussi informativi che devono
intercorrere tra imprese e intermediari.
Informativa precontrattuale (Articolo 56)
Tenuto conto delle esigenze di semplificazione e razionalizzazione espresse dal mercato,
nonché dell’approccio all’informativa precontrattuale adottato dalla distribuzione bancaria –
in cui la gran parte delle informazioni precontrattuali sono fornite all’instaurarsi del rapporto
in sede di sottoscrizione del contratto quadro di consulenza – si propone una riformulazione
dell’articolo 56 del Regolamento 40/2018 e una rimodulazione della struttura della connessa
modulistica. Sono stati pertanto rivisti, attraverso la revisione, gli Allegati 3 e 4 ora
denominati rispettivamente, “Informativa sul distributore” e “Informazioni sul prodotto
assicurativo non-IBIP”, nonché inseriti gli Allegati 4-bis “Informazioni sul prodotto
d’investimento assicurativo” e 4-ter “Elenco delle regole di comportamento del distributore”.
Le modifiche mirano a:
a) semplificare il contenuto dell’informativa attraverso l’aggregazione di informazioni
omogenee:

  1. informazioni di natura “statica” (ora riportate nell’Allegato 3), che non cambiano per effetto
    della stipula di diversi contratti di assicurazione con lo stesso contraente;
  2. informazioni di natura “dinamica” (ora riportate nel nuovo Allegato 4 “Informazioni sul
    prodotto assicurativo non-IBIP” e nell’Allegato 4-bis recante “Informazioni sul prodotto
    d’investimento assicurativo”), si tratta di informazioni che variano per ogni singolo contratto

5

sottoscritto. Per effetto della riorganizzazione, la quantità di informazioni da rendere
ad ogni contratto si è significativamente ridotta.
b) razionalizzare le modalità di consegna della documentazione precontrattuale
mediante:

  1. l’introduzione dell’obbligo di consegna dell’Allegato 3 soltanto in occasione della
    sottoscrizione del primo contratto e/o proposta contrattuale. Restano fermi i previgenti
    obblighi di affissione nei locali dell’intermediario o di pubblicazione sul sito internet, ove
    utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della
    pubblicazione nei propri locali
  2. la conferma dell’obbligo di consegna dell’Allegato 4 – o 4 bis per i prodotti IBIPs – prima
    della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, della conclusione di
    ciascun contratto;
  3. la sostituzione dell’informativa precontrattuale con appositi elenchi resi noti al contraente
    tramite affissione nei locali o pubblicazione su sito internet (elenco recante la
    denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti
    d’affari, elenco degli obblighi di comportamento.
    Quanto all’informativa relativa alle remunerazioni, è stato precisato che nel caso di
    collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro,
    l’informazione è complessivamente relativa compensi percepiti dagli intermediari coinvolti
    nella distribuzione del prodotto assicurativo.
    Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente (Articolo 58)
    Al fine di rafforzare la tutela del cliente, il nuovo comma 4-bis dell’articolo 58 ha previsto la
    consegna di un’apposita dichiarazione in cui il distributore attesta che il prodotto assicurativo
    risponde alle esigenze e alle richieste del contraente. La semplificazione della dichiarazione,
    priva di sottoscrizioni e dell’indicazione dei motivi specifici, non fa venir meno la
    riconducibilità della stessa nella sfera di responsabilità del distributore che la rilascia.
    Sono stati conseguentemente eliminati i commi 5 e 6 dell’articolo 58 in base ai quali era
    consentita la vendita del prodotto assicurativo anche nel caso di non corrispondenza dello
    stesso alle richieste ed esigenze del cliente o nell’ipotesi in cui il distributore non fosse in
    grado di accertare la corrispondenza del prodotto alle esigenze e alle richieste del cliente a
    causa del rifiuto del contraente di fornire le informazioni richieste.
    Vendita abbinata (Articolo 59-bis)
    È stato inserito l’articolo 59-bis che individua le informazioni supplementari da fornire nel
    caso di vendita di prodotti assicurativi abbinata a un prodotto/servizio accessorio diverso da
    un’assicurazione.
    Le informazioni concernono la descrizione adeguata delle diverse componenti dell’accordo
    o del pacchetto e l’evidenza separata dei costi e degli oneri di ciascun componente, nonché
    del modo in cui la sua composizione modifica i rischi o la copertura assicurativa.
    Conservazione della documentazione (Articolo 67)
    L’articolo 67, che pone in capo ai distributori precisi obblighi di conservazione della
    documentazione, è modificato al fine di chiarire che i distributori conservano tale
    documentazione per tutta la durata del rapporto assicurativo ovvero fino ad un altro termine

6

maggiore previsto dalla legge e, in ogni caso, per almeno cinque anni dalla cessazione del
rapporto.
La disposizione viene, altresì, integrata prevedendo che i distributori conservino anche la
documentazione relativa al prodotto e al processo di approvazione del prodotto ricevuta
dalle imprese e dagli intermediari che realizzano prodotti assicurativi.
Formazione e aggiornamento professionale
La riforma delle disposizioni relative alla formazione e all’aggiornamento professionale è
tesa al raggiungimento di un duplice obiettivo:

  • favorire un innalzamento degli standard professionali degli intermediari assicurativi;
  • promuovere l’armonizzazione della disciplina dei requisiti professionali nel settore
    assicurativo e finanziario, avviando, nel contempo, un processo di razionalizzazione e
    semplificazione degli oneri formativi previsti per i soggetti operanti nei due settori.
    La crescente complessità dei prodotti e degli obblighi connessi alle relazioni con i clienti
    richiede, infatti, agli operatori del mercato assicurativo competenze e conoscenze sempre
    più elevate, in funzione di un’adeguata tutela del consumatore.
    Sono state quindi integrate le disposizioni di cui agli artt. 17, 22, 26, 41 e 48 del Regolamento
    IVASS n. 40/2018 prevedendo che gli addetti all’attività di intermediazione assicurativa
    operanti all’interno o all’esterno dei locali degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F
    del Registro e i dipendenti delle imprese di assicurazione, nonché i produttori diretti,
    debbano possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria
    superiore, analogamente a quanto già previsto per gli intermediari di primo livello.
    La modifica avvicina, inoltre, la disciplina del settore assicurativo a quella del settore
    finanziario che richiede al personale degli intermediari che fornisce informazioni o
    consulenza e agli iscritti nell’Albo unico dei consulenti finanziari, tra l’altro, il possesso di un
    titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore.
    Una specifica norma transitoria (art. 6) disciplina la graduale entrata in vigore della
    disposizione, facendo salvo il requisito di professionalità maturato da coloro che già
    svolgono l’attività alla data di entrata in vigore del regolamento.
    Viene altresì introdotta una disposizione (art. 89-bis) che consente il mutuo riconoscimento
    delle ore di formazione e di aggiornamento professionale, anche del personale addetto che
    lavora all’interno dei locali dell’intermediario
    Registrazioni telefoniche (art. 83)
    Gli obblighi di registrazione vengono integrate prevedendo che il distributore, in caso di
    vendita a distanza, dia informativa in relazione alla registrazione di conversazioni o
    comunicazioni telefoniche che danno luogo alla conclusione di contratti assicurativi. In caso
    di prodotti IBIPs, vengono registrate anche le comunicazioni che non danno luogo a
    conclusione del contratto analogamente a quanto previsto dalla normativa Consob. È,
    inoltre, previsto che i distributori adottino tutte le misure ragionevoli per registrare e
    conservare le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche effettuate,
    trasmesse o ricevute attraverso apparecchiature elettroniche.
    Regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti d’investimento assicurativi
    (Capo II-bis)

7

L’articolo 4 inserisce al Titolo II, dopo il Capo II “Regole di comportamento”, il Capo II-bis
“Regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti d’investimento assicurativi”, che
ospita le seguenti Sezioni:

  • Sezione I – Regole generali
  • Sezione II – Informativa precontrattuale al contraente
  • Sezione III – Disposizioni in materia di incentivi
  • Sezione IV – Valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza
    Sezione I – Regole generali
    L’articolo 68 bis individua le norme previste per la distribuzione dei prodotti non-IBIPs
    applicabili anche ai prodotti IBIPs quando sono distribuiti dai distributori soggetti alla
    vigilanza IVASS.
    Sezione II – Informativa precontrattuale al contraente
    L’articolo 68-ter (Informativa precontrattuale) introduce l’obbligo di consegnare ai
    contraenti dei prodotti IBIPs l’Allegato 4-bis.
    Sono fatti salvi gli obblighi di redazione e consegna della documentazione precontrattuale
    e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti e in particolare degli Allegati 4-bis e 4-ter,
    unitamente alla documentazione prevista dall’articolo 56.
    In linea con quanto previsto dall’articolo 48 del Regolamento UE 2017/565, i commi 2, 3, 4
    e 5 dell’articolo 68-ter dispongono obblighi d’informativa peculiari con riguardo alla natura,
    ai rischi, ai costi e agli oneri connessi all’acquisto degli IBIPs con particolare riguardo alle
    loro caratteristiche e funzionamento, agli specifici rischi legati all’insolvenza dell’emittente,
    alla volatilità del prezzo degli strumenti finanziari sottostanti; all’esercizio del diritto di
    riduzione e riscatto, all’esistenza di eventuali garanzie o meccanismi di protezione dei premi
    versati. In particolare viene previsto l’obbligo di fornire informativa sui costi relativi alla
    valutazione periodica dell’adeguatezza.
    La normativa è in linea con quanto previsto dall’articolo 48 del Regolamento UE 2017/565,
    al fine di uniformare le regole applicabili alla distribuzione dei prodotti d’investimento
    assicurativi a quelle degli altri prodotti assicurativi, consentendo un innalzamento del livello
    di disclosure in favore dei contraenti.
    Il comma 6 reca una norma di raccordo fra gli obblighi informativi del distributore e quelli del
    produttore, stabilendo che la consegna del KID e del DIP aggiuntivo sono sufficienti anche
    ad integrare l’osservanza dei primi, purché le informazioni fornite siano complete. Viene, in
    ogni caso previsto che, in caso di prodotti che prevedono più linee di investimento,
    l’intermediario fornisce le informazioni con riferimento alla specifica linea di investimento
    offerta.
    L’articolo 68-quater dispone obblighi supplementari con riguardo ai requisiti delle
    informazioni fornite sul prodotto (quelle riguardanti le modalità di un eventuale raffronto tra
    diversi prodotti d’investimento ovvero quelle relative all’indicazione dei risultati passati e/o
    futuri degli strumenti/indici utilizzati quali sottostanti).
    L’articolo 68-quinquies prevede l’obbligo di fornire informazioni pubblicitarie coerenti con
    quelle recate dalla documentazione contrattuale.
    Sezione III – Disposizioni in materia di incentivi
    L’articolo 68-sexies individua le condizioni generali in presenza delle quali, in relazione
    all’attività di distribuzione di prodotti d’investimento assicurativi, gli intermediari e le imprese

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di assicurazione possono pagare o percepire incentivi (compensi o commissioni oppure
benefici non monetari forniti o ricevuti a o da qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una
persona che agisca per conto del cliente). Nello specifico, gli incentivi devono:

  • avere lo scopo di accrescere la qualità dell’attività di distribuzione assicurativa;
  • non pregiudicare l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e
    professionale nel migliore interesse del cliente.
    L’esistenza, la natura e l’importo degli incentivi ovvero, qualora l’importo non possa essere
    accertato, il metodo di calcolo di tale importo, devono essere comunicati chiaramente al
    cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della distribuzione di un prodotto
    d’investimento assicurativo.
    L’articolo 68-septies stabilisce le condizioni di ammissibilità degli incentivi, prevedendo
    che il rispetto di condizioni di ammissibilità analoghe a quelle previste dall’articolo 11, par.
    2, della Direttiva Delegata (UE) 2017/593 ma che tengono conto delle peculiarità della
    distribuzione assicurativa tramite agenti e broker. Con la stessa ratio, il regolamento esclude
    dalla nozione di stretti legami, ai fini della percezione degli incentivi, il punto 4) dell’articolo
    1, comma 1, del Codice, in modo da escludere dalla nozione i rapporti contrattuali distributivi
    tra impresa e intermediario.
    Una specifica norma transitoria (art. 6) stabilisce che gli operatori sono tenuti a conformarsi
    integralmente a tale disposizione entro 31 marzo 2022.
    Viene precisato che un incentivo è inammissibile qualora la prestazione dei servizi al cliente
    sia distorta o negativamente influenzata a causa dello stesso.
    È prevista la registrazione da parte degli intermediari degli incentivi percepiti in relazione a
    ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato a terzi. Infine, sono individuati precisi
    obblighi di informativa degli intermediari a favore dei contraenti.
    L’articolo 68-octies disciplina la percepibilità di incentivi nel caso di fornitura da parte degli
    intermediari della consulenza su base indipendente (consulenza fondata sull’analisi di un
    numero sufficiente di prodotti, inclusi necessariamente quelli emessi da imprese di
    assicurazione con le quali il distributore non ha stretti legami, nella cui nozione rientra anche
    l’esistenza di un mandato agenziale).
    Più in particolare, quando l’intermediario presta consulenza su base indipendente non può
    percepire incentivi monetari e può accettare soltanto benefici di natura non monetaria di
    minore entità (ragionevoli e proporzionati e non devono incidere sul comportamento
    dell’intermediario senza risultare pregiudizievoli per gli interessi del cliente). Quando i
    benefici sono ammissibili, devono essere comunicati ai contraenti prima dello svolgimento
    dell’attività di distribuzione assicurativa e della consulenza su base indipendente.

Sezione IV – Valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza
Fermo restando l’obbligo di valutazione delle richieste ed esigenze assicurative del cliente
per tutti i prodotti assicurativi si disciplina la distribuzione di prodotti IBIPs con e senza
consulenza.
In particolare è prevista la vendita in regime di consulenza obbligatoria per i prodotti IBIPs
diversi da quelli non complessi ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2017/2359, ovvero
i prodotti IBIPs che garantiscono il recupero dei premi versati al netto dei costi legittimi (art.
68-duodecies), mentre è esclusa per i prodotti tradizionali al fine di sottolineare – anche a
livello regolamentare – una differenziazione delle caratteristiche assicurative

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Per le vendite con consulenza, l’articolo 68-novies specifica le informazioni da richiedere
e valutare per – oltre alle esigenze e richieste del cliente – se il prodotto è adeguato,
secondo procedure e politiche determinate dal distributore. L’esito della valutazione è
incluso nella dichiarazione di rispondenza alle richieste ed esigenze del cliente e di
adeguatezza (art. 68-decies).
Per le vendite senza consulenza, l’articolo 68-undecies prevede l’obbligo di valutare le
esigenze e richieste (ad esclusione della situazione finanziaria, che è propria delle sole
vendite con consulenza), nonché il grado di conoscenza ed esperienza del cliente rispetto
al prodotto venduto. Fermo restando l’obbligo di rilascio della dichiarazione di rispondenza
alle richieste ed esigenze del cliente, è prevista, in coerenza con la normativa europea, la
possibilità di vendere un prodotto ritenuto non appropriato o in relazione al quale non sono
state fornite informazioni sufficienti per valutarne l’appropriatezza, rilasciando apposita
relativa dichiarazione.

e. Modifiche al Regolamento IVASS n. 41.
L’articolo 5 del Provvedimento modifica alcune previsioni del Regolamento IVASS n. 41 del
2 agosto 2018.
In coerenza con il contenuto dell’articolo 121-sexies, comma 2, del CAP, è modificato
l’articolo 25 relativo all’estratto conto annuale dei contratti aventi ad oggetto i prodotti
d’investimento assicurativi: viene esteso a tutti i prodotti IBIPs quanto già previsto per i
contratti unit linked, per i quali l’impresa fornisce annualmente ai contraenti una
rendicontazione analitica dei costi e delle spese, inclusi i costi della distribuzione. È altresì
previsto che in sede di rendicontazione annuale sia riportata un’illustrazione che mostra
l’effetto cumulativo dei costi sulla redditività del prodotto e soddisfi precisi requisiti.
A tal fine, viene inoltre stabilito che i distributori trasmettono all’impresa, dietro specifica
istruzione da parte della stessa, tutte le informazioni necessarie per fornire un estratto conto
annuale (rinominato Documento unico di rendicontazione) completo anche di tutti i costi
e oneri connessi all’attività di distribuzione, anche laddove sia effettuata nell’ambito di una
collaborazione orizzontale. Tale obbligo viene inserito per ragioni di coerenza anche nel
testo dell’articolo 18, relativo alle comunicazioni in corso di contratto per i prodotti
assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi. Sono modificati, inoltre, gli
articoli 15 e 21 del predetto Regolamento al fine di allineare l’ordine delle sezioni riportate
nel Dip aggiuntivo Vita e nel Dip aggiuntivo IBIP con quanto previsto dall’Allegato 2 e
dall’Allegato 4 al Regolamento, riportanti, rispettivamente, la struttura del Dip aggiuntivo Vita
e del Dip aggiuntivo IBIP.
Parallelamente, l’art. 25 viene integrato prevedendo l’obbligo per le imprese di fornire agli
intermediari iscritti nella sezione D del RUI le informazioni necessarie all’adempimento degli
obblighi di rendicontazione MiFID2.
Vengono modificati, infine, due allegati:

  • il DIP aggiuntivo IBIP, le modifiche interessano la sezione “reclami”, che tiene ora
    più compiutamente conto del riparto di competenze IVASS/Consob.
  • il DIP aggiuntivo R.C. auto, in cui andrà ora indicato l’eventuale mancata adesione
    dell’impresa di assicurazione al sistema di risarcimento diretto di cui agli articoli 149
    e 150 del CAP (c.d. CARD), con la specificazione che in tal caso l’assicurato non

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potrà rivolgersi per il risarcimento del danno direttamente alla propria impresa di
assicurazione ma dovrà rivolgersi all’impresa di assicurazione del danneggiato.

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ANALISI PER LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

(c.d. AIR FINALE e VIR)

Sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 3/2013 in materia di procedimenti
per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’IVASS, in particolare degli articoli 5, 7 e
9, tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità che anima il processo
regolamentare dell’Istituto, è stata effettuata l’analisi e la verifica dell’impatto della
regolamentazione in argomento nell’ambito della quale sono state esaminate le diverse
opzioni normative al fine di formulare soluzioni che rendano efficace l’atto stesso o che ne
migliorino l’efficacia stessa.
Nel presente documento, si rappresentano i risultati conclusivi dell’analisi e della verifica di
impatto regolamentare, comprendente le ulteriori valutazioni riconducibili alla fase di
pubblica consultazione, con particolare riferimento alle proposte e commenti ricevuti.

  1. Scenario di riferimento
    Il decreto legislativo n. 68/2018, recante l’attuazione della IDD ha introdotto nel CAP
    disposizioni in materia di requisiti supplementari per la distribuzione dei prodotti di
    investimento assicurativi.
    Le nuove disposizioni del CAP prevedono una disciplina specifica per la distribuzione dei
    prodotti di investimento assicurativi in materia di informativa al contraente, incentivi E e
    valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza dei prodotti assicurativi, integrata da
    regolamenti di attuazione emanati dall’IVASS, sentita la Consob.
    La normativa primaria (CAP e legge di delegazione europea 2016/2017) ha auspicato
    un’azione di coordinamento tra IVASS e Consob nell’esercizio dei rispettivi poteri
    regolamentari finalizzata a garantire l’uniformità della disciplina applicabile ai prodotti di
    investimento assicurativo e la coerenza e l’efficacia complessiva del sistema di vigilanza.
    Sul Provvedimento è stato richiesto e ottenuto parere favorevole della Consob.
  2. Potenziali destinatari
    L’intervento normativo oggetto della presente valutazione d’impatto è destinato a soggetti
    diversi a seconda del regolamento emendato o integrato:
  • Regolamento ISVAP n. 23/2008: l’integrazione apportata al Regolamento n. 23 del
    2008 è destinata alle sole imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato
    membro dello Spazio Economico Europeo abilitate in Italia in regime di stabilimento o di
    libera prestazione di servizi, le quali dovranno riportare nel preventivo gratuito
    personalizzato rilasciato ai contraenti nei punti vendita la propria adesione o meno al
    sistema di risarcimento diretto di cui agli articolo 149 e 150 del CAP (c.d. CARD).
  • Regolamento ISVAP n. 24/2008: l’intervento normativo è destinato ai medesimi soggetti
    ricompresi nell’ambito di applicazione del vigente Regolamento n. 24 del 2008 ovvero le
    imprese di assicurazione autorizzate in Italia e le imprese di assicurazione comunitarie
    che operano in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, le imprese
    di riassicurazione, gli intermediari iscritti nel RUI e gli intermediari assicurativi iscritti
    nell’Elenco annesso al RUI.

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  • Regolamento IVASS n. 38 del 2018: l’integrazione apportata non modifica l’ambito di
    applicazione del Regolamento.
  • Regolamento IVASS n. 40 del 2018: per quanto concerne le disposizioni modificate
    applicabili ai prodotti non IBIP, i soggetti destinatari sono tutti i distributori assicurativi
    come già previsto dal medesimo Regolamento n. 40 del 2018. Per la distribuzione dei
    prodotti IBIP i destinatari delle nuove disposizioni sono le imprese di assicurazione e gli
    intermediari iscritti nelle sezioni a) e b) del RUI e relativi collaboratori di cui alla lettera e)
    e gli intermediari iscritti nella sezione c) del medesimo Registro.
  • Regolamento IVASS N. 41 del 2018: le modifiche e integrazioni apportate al
    Regolamento n. 41 del 2018 si applicano ai medesimi soggetti ricompresi nell’ambito di
    applicazione del vigente Regolamento n. 41 del 2018 ovvero le imprese di assicurazione
    che pubblicizzano e commercializzano prodotti assicurativi nel territorio della Repubblica
    e intermediari che realizzano prodotti assicurativi ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento
    Delegato (UE) 2017/2358.
  1. Obiettivi
    Il recepimento nell’ordinamento nazionale delle disposizioni europee ha reso necessario
    intervenire sul Regolamento IVASS n. 40/2018 introducendo disposizioni in materia di
    distribuzione di prodotti di investimento assicurativi.
    Le nuove disposizioni regolamentari completano il quadro normativo italiano ed europeo in
    materia di prodotti di investimento assicurativi, composto dalle norme del CAP e del
    Regolamento Delegato (UE) 2017/2359, che integra la Direttiva IDD con riferimento agli
    obblighi di informazione e alle norme di comportamento applicabili alla distribuzione di IBIPs
    e lo allineano, per quanto compatibile, alle disposizioni della disciplina MiFID II.
    Il Provvedimento intende, inoltre, apportare modifiche e integrazioni ai Regolamenti nn. 23
    e 24 del 2008, 38, 40 e 41 del 2018 (non strettamente connesse alla disciplina in materia di
    distribuzione di IBIPs, segnalate come necessarie e opportune dal mercato).
  2. Processo di analisi
    Al fine di verificare e rafforzare l’efficacia della normativa vigente rispetto agli obiettivi della
    stessa sono stati eseguiti approfondimenti su specifiche tematiche.
    Sono state oggetto di verifica di impatto regolamentare (VIR) le seguenti tematiche per
    adeguarle all’evoluzione delle condizioni di mercato e degli interessi di contraenti, assicurati
    e aventi diritto alla prestazione assicurativa ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Regolamento
    IVASS n. 3 del 2013:
    a) revisione dell’informativa precontrattuale;
    b) disciplina dei conflitti di interesse;
    c) valutazione delle richieste ed esigenze del contraente;
    d) innalzamento dei requisiti di professionalità;
    e) disciplina delle collaborazioni orizzontali
    f) rendicontazione.

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Sono state oggetto di analisi di impatto regolamentare (AIR), le seguenti tematiche:
a) condizioni di legittimità per la percezione di incentivi;
b) relazione sulle reti;
c) vendita abbinata.
Nell’ambito del processo di analisi sono state valutate le possibili opzioni percorribili nello
sviluppo della disciplina regolamentare.

  1. Valutazioni per l’intervento di modifica dei Regolamenti nn. 40/2018 e 41/2018.
    In considerazione delle tematiche oggetto di verifica d’impatto regolamentare (VIR) di
    seguito i presupposti alla base delle singole tematiche.
    5.a. Informativa precontrattuale
    La disciplina vigente persegue la finalità di fornire agli operatori degli schemi informativi,
    inclusivi di tutte le informazioni da rendere in sede precontrattuale allo scopo di favorire la
    trasparenza nei rapporti con i contraenti, promuovendo la standardizzazione dei moduli
    informativi e la semplificazione degli oneri amministrativi a carico dei soggetti vigilati.
    L’analisi degli effetti prodotti sul mercato dalla disciplina vigente ha evidenziato che
    l’obiettivo di semplificazione è stato raggiunto in modo parziale. Le modalità di
    implementazione delle disposizioni regolamentari sono risultate, infatti, onerose rispetto alle
    finalità perseguite. Si rende pertanto necessario modificare il testo regolamentare per
    conseguire il citato obiettivo di semplificazione.
    Tenuto inoltre anche conto del confronto con Consob sulle tematiche regolamentari in
    discorso, si propongono ulteriori modifiche al fine di rendere omogenee per tutti gli
    intermediari gli obblighi informativi applicabili ai prodotti IBIPs, inclusi quelli iscritti nella Sez.
    D del RUI, le cui modalità di distribuzione sono vigilate da Consob.
    Il complesso delle modifiche al testo è dettagliato di seguito al paragrafo 6.a.
    5.b. Conflitti di interesse
    L’articolo 55 del Regolamento n. 40 vieta ai distributori assicurativi di assumere,
    direttamente o indirettamente, “la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario
    delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma
    individuale o collettiva”. La norma intende tutelare il consumatore, evitando ex ante che si
    possano verificare casi di conflitto di interesse.
    Tenuto conto che il mercato ha richiesto di chiarire l’applicabilità del divieto in questione alla
    distribuzione dei prodotti assicurativi diversi dagli IBIPs è stata condotta una valutazione
    della necessità di rivedere le vigenti disposizioni. In particolare, si è valutato che la tutela
    del consumatore in situazioni in cui vi è un conflitto di interesse del distributore non sarebbe
    conseguibile con la medesima efficacia rimuovendo il divieto e sostituendolo con l’obbligo
    per il distributore di rendere nota l’esistenza del conflitto al cliente in fase precontrattuale.
    Si ritiene pertanto di non modificare la disciplina vigentedcva.
    5.c. Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente
    Il distributore, nella fase precontrattuale, è chiamato a verificare le esigenze e le richieste
    del cliente al fine di individuare il prodotto più coerente con le necessità da questo

14

manifestate e a fornire al medesimo tutte le informazioni, utili a consentire di prendere una
decisione informata.
Nei casi in cui il cliente non renda al distributore le informazioni richieste ovvero quando il
prodotto non sia coerente con le richieste ed esigenze del cliente, le vigenti disposizioni
consentono comunque al distributore di finalizzare la vendita, purché il cliente sottoscriva
un’apposita dichiarazione.
L’analisi condotta sugli effetti di tale disposizione ha evidenziato che la stessa non si è
dimostrata sufficiente a raggiungere l’obiettivo di tutela del contraente, in quanto sono stati
rilevati numerosi casi di vendita di contratti non coerenti con le esigenze della clientela.
Ciò ha determinato la necessità di adottare interventi correttivi della disposizione, meglio
dettagliati al successivo paragrafo 6.c.
5.d. Innalzamento dei requisiti di professionalità
Le vigenti disposizioni in merito ai requisiti di professionalità sono state analizzate
comparativamente alle disposizioni Consob vigenti per la distribuzione di prodotti finanziari.
Si è rilevato un disallineamento tra le due discipline, che rende opportuno un intervento
normativo correttivo volto a favorire l’omogeneità dei requisiti tra gli operatori assicurativi e
finanziari.
Le modifiche proposte sono di seguito dettagliate al paragrafo 6.d.
5.e. Collaborazioni orizzontali
L’attuale disciplina delle collaborazioni orizzontali prevede solo la sottoscrizione di un
accordo tra i due intermediari, senza indicare né il contenuto né l’obbligo di trasmissione
alle imprese mandanti.
Si è rilevato che tale disciplina risulta insufficiente a garantire sia il rispetto degli oneri
informativi sui costi distributivi, sia della normativa in materia di POG (in particolare i controlli
del produttore sulla rete di vendita).
Le modifiche proposte sono di seguito dettagliate al paragrafo 6.e.
5.f. Rendicontazione
La vigente disciplina prevede che l’informativa relativa ai costi e oneri connessi all’attività di
distribuzione debba essere resa dall’impresa di assicurazione al cliente:
 ex ante, con la documentazione relativa all’informativa precontrattuale (KID e DIP
aggiuntivo IBIP);
 ex post, all’interno dell’estratto conto annuale.
L’analisi condotta sugli effetti prodotti da tale disciplina ha evidenziato che per dare compiuta
attuazione all’articolo 121-sexies, comma 2, del CAP, si rende necessario modificare le
disposizioni in parola, in modo da evitare duplicazioni e sovrapposizioni delle informazioni
fornite ai clienti da parte dei produttori e dei distributori.
Le modifiche proposte sono dettagliate al paragrafo 6.f.

  1. Valutazione delle ipotesi di revisione
    Di seguito sono riportate le opzioni regolamentari considerate e le soluzioni adottate:

15

a. Informativa precontrattuale
Opzioni Principali aspetti positivi Principali criticità da

gestire

a) nessuna modifica agli
allegati 3 e 4.

  • nessun onere aggiuntivo
    per i soggetti vigilati.
  • permanenza di informative
    impostate in modo
    disomogeneo nel settore
    assicurativo e in quello
    finanziario;
  • costi informativi elevati.

b) modifiche minime
con esclusivo riguardo
agli IBIPS (es.
inserimento degli ulteriori
obblighi
comportamentali).

  • allineamento delle modalità
    di informativa in materia di
    IBIPs a quella bancaria.
  • allineamento parziale
    dell’informativa già
    predisposta ai nuovi
    modelli;
  • disomogeneità informativa
    tra prodotti assicurativi
    venduti dallo stesso
    operatore.

c) ristrutturazione completa
degli allegati sia come
contenuto che come
modalità e tempi di
consegna.

  • semplificazione
    dell’informativa;
  • progressiva riduzione dei
    costi;
  • allineamento delle modalità
    di informativa a quella
    bancaria allineamento.
  • necessità di allineamento di
    tutta l’informativa già
    predisposta ai nuovi
    modelli.

È stata preferita l’opzione c), in quanto ha il doppio vantaggio di semplificare e
razionalizzare gli obblighi informativi a carico dei distributori e, al contempo, di allineare
l’informativa alle prassi in vigore nel mondo bancario. Il Regolamento n. 40/2018, pertanto,
viene modificato al fine di recepire le modifiche previste dall’opzione scelta.
b. Conflitti di interessi
Opzioni regolamentari Principali aspetti positivi Principali criticità da

gestire

a) nessuna modifica
regolamentare.

  • il mantenimento del divieto
    consente una maggiore
    tutela del consumatore;
  • assenza di aspetti di
    discrezionalità nella
    valutazione della legittimità
    dell’azione
    dell’intermediario.
  • disallineamento con
    normativa in materia di
    distribuzione di IBIPs da
    parte di intermediari iscritti
    alla sezione D del Registro.

b) limitare il divieto al solo
caso di contestualità tra
l’attività di distribuzione

  • maggiore allineamento con
    la normativa in materia di
    distribuzione di IBIPs da
  • valutazione discrezionale
    da parte dell’intermediario
    circa l’esistenza dei

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e la costituzione di
beneficio/vincolo a
favore del distributore.

parte di intermediari iscritti
alla sezione D del Registro;

  • valutazione caso per caso
    dell’effettiva incidenza del
    conflitto d’interessi rispetto
    all’obbligo di agire
    nell’interesse del
    contraente sulla base di
    criteri predeterminati.

requisiti di legittimità della
costituzione del
beneficio/vincolo, maggiori
difficoltà di accertamento in
sede di vigilanza della
legittimità del
comportamento
dell’intermediario.

c) sostituire il divieto
con un obbligo di
disclosure da parte
dell’intermediario
nella situazione in cui
sussiste un
potenziale conflitto di
interessi.

  • completo allineamento con
    la normativa in materia di
    distribuzione di IBIPs da
    parte di intermediari iscritti
    alla sezione D del Registro.
  • valutazione caso per caso
    dell’effettiva incidenza del
    conflitto d’interessi rispetto
    all’obbligo di agire
    nell’interesse del
    contraente.
  • valutazione discrezionale
    da parte dell’intermediario
    dell’effettiva incidenza del
    conflitto d’interessi rispetto
    all’obbligo di agire
    nell’interesse del
    contraente;
  • maggiori difficoltà di
    accertamento in sede di
    vigilanza della legittimità
    del comportamento
    dell’intermediario.

È stata preferita l’opzione a), in quanto, considerata la peculiarità e la natura del prodotto
assicurativo, si ritiene che l’attuale disposizione costituisca un importante presidio per la
tutela degli assicurati, di livello superiore a quello conseguibile prevedendo obblighi di
disclosure dei conflitti di interesse a carico del distributore o una valutazione caso per caso.
L’attuale Regolamento n. 40/2018, pertanto, non necessita di modifiche.
c. Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente
Opzioni regolamentari Principali aspetti positivi Principali criticità da

gestire

a) nessuna modifica
regolamentare.

  • non si introducono
    cambiamenti alle prassi
    operative adottate dalle
    imprese;
  • nessun onere aggiuntivo
    per i distributori.
  • mantenimento della
    possibilità di vendita di
    prodotti non idonei al
    cliente;
  • disallineamento rispetto
    alle opzioni regolamentari
    adottate in materia di
    distribuzione di IBIPs da
    parte di intermediari iscritti
    alla sezione D del Registro.

b) sostituzione della
dichiarazione (negativa)
di non rispondenza ai
bisogni con la
dichiarazione (positiva)

  • maggiore tutela dei
    consumatori in quanto
    diventa impossibile
    vendere prodotti non idonei
    al cliente;
  • maggiori oneri per i
    soggetti vigilati.

17

di rispondenza del
prodotto assicurativo ai
bisogni e alle richieste
del cliente.

  • maggiore efficacia dei
    controlli da parte delle
    imprese mandanti e
    dell’IVASS;
  • maggiore
    responsabilizzazione
    dell’intermediario;
  • allineamento rispetto alle
    opzioni regolamentari
    adottate in materia di
    distribuzione di IBIPs da
    parte di intermediari iscritti
    alla sezione D del Registro.

È stata preferita l’opzione b) allo scopo di evitare casi di vendite inappropriate.
Il Regolamento n. 40/2018, pertanto, viene modificato al fine di recepire le modifiche previste
dall’opzione scelta.

d. Innalzamento dei requisiti di professionalità
Opzioni regolamentari Principali aspetti positivi Principali criticità
a) non modificare la
disciplina contenuta nel
regolamento IVASS n.
40/2018.

  • continuità della disciplina di
    settore;
  • nessun nuovo onere per gli
    operatori assicurativi.
  • ridimensionamento degli
    standard professionali
    previsti per la fornitura di
    informazioni e consulenza
    in materia di IBIPs da parte
    del personale delle banche
    che allo stato sono soggetti
    al rispetto dei più elevati
    requisiti stabiliti dal
    regolamento intermediari
    della CONSOB;
  • disomogeneità di requisiti
    tra i settori assicurativo e
    finanziario;
  • duplicazione degli oneri
    formativi previsti in capo
    agli operatori.

b) procedere ad un parziale
adeguamento della
disciplina assicurativa a
quella finanziaria
prevedendo che:

  • i dipendenti delle
    imprese e gli addetti
  • significativo innalzamento
    degli standard
    professionali previsti per la
    distribuzione di prodotti
    assicurativi;
  • maggiori oneri di istruzione
    per i futuri operatori;
  • penalizzazione dei canali
    tradizionali che, a
    differenza del canale
    bancario, non sono

18

all’attività di
intermediazione
(indipendentemente dal
tipo di prodotto
distribuito) debbano
possedere un titolo di
studio non inferiore al
diploma di scuola media
superiore;

  • le ore di formazione e di
    aggiornamento
    professionale svolte ai fini
    dell’acquisizione dei
    requisiti necessari per
    l’attività di informazione e
    consulenza in ambito
    finanziario possano
    essere fatte valere anche
    ai fini dell’attività di
    distribuzione assicurativa
    se svolte nelle materie di
    interesse comune
    (assicurativo, creditizio e
    finanziario)
  • omogeneità di requisiti tra i
    due settori assicurativo e
    finanziario;
  • aumento della qualità
    dell’informativa resa al
    cliente anche in
    conseguenza di una
    accresciuta
    consapevolezza del
    prodotto assicurativo;
  • semplificazione degli oneri
    formativi previsti in capo
    agli operatori in ambito
    finanziario e assicurativo
    attraverso la previsione
    dell’equivalenza delle
    relative formazioni ove
    pertinente.

preparati al rispetto di
requisiti così stringenti.

c) prevedere l’opzione b)
con riferimento alla sola
distribuzione di prodotti
IBIPs.

  • coerenza tra i settori
    assicurativo e finanziario,
    nella vendita di prodotti
    IBIPs.
  • forte disomogeneità di
    disciplina tra le diverse
    tipologie di prodotti
    assicurativi;
  • penalizzazione dei canali
    tradizionali che, a
    differenza del canale
    bancario, non sono
    preparati al rispetto di
    requisiti così stringenti.
    È stata scelta l’opzione b) in quanto rende omogenee le discipline sui requisiti di
    professionalità per la distribuzione di prodotti assicurativi e finanziari. L’opzione b) consente,
    inoltre, di evitare la duplicazione degli obblighi di formazione per gli operatori (con un
    contenimento dei costi a carico dei destinatari della norma). Onde evitare un effetto
    traumatico sul mercato, una specifica norma transitoria disciplina la graduale entrata in
    vigore della disposizione, facendo salvo il requisito di professionalità maturato da coloro che
    già svolgono l’attività alla data di entrata in vigore del regolamento.
    Il Regolamento n. 40/2018, pertanto, viene modificato al fine di recepire le modifiche previste
    dall’opzione scelta.
    d. Accordi di collaborazione orizzontale

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Opzione regolamentare Principali aspetti positivi Principali criticità
a) nessuna modifica in
materia di collaborazione
orizzontale prevista
dall’articolo 42, comma 4,
del Regolamento n. 40
del 2018

  • nessun onere aggiuntivo
    per gli intermediari
    assicurativi rispetto alla
    disciplina vigente.
  • Scarsa trasparenza degli
    accordi di collaborazione
    orizzontale nei confronti
    delle imprese di
    assicurazione;
  • problemi applicativi
    correlati al rispetto da parte
    degli intermediari che sono
    parte dell’accordo di
    collaborazione orizzontale
    degli obblighi in materia di:
    1) informativa
    precontrattuale sulla
    percezione delle
    remunerazioni nei
    confronti dei clienti;
    2) comunicazione delle
    informazioni sui costi e
    gli oneri connessi
    all’attività di
    distribuzione nei
    confronti dell’’impresa di
    assicurazione, secondo
    quanto previsto dagli
    articoli 18 e 25 del
    Regolamento n. 41,
    come modificato dal
    presente
    provvedimento;
    3) rispetto dei requisiti di
    governo e controllo dei
    prodotti assicurativi.
  • scarsa trasparenza in
    materia di accordi di
    collaborazione nei
    confronti dell’attività di
    vigilanza.

b) Modificare la disciplina in
materia di collaborazione
orizzontale prevista
dall’articolo 42, comma 4,
del Regolamento n. 40
del 2018:

  • innalzamento del livello di
    trasparenza delle
    collaborazioni orizzontali
    nei confronti delle imprese
    di assicurazione,
    facilitando l’adempimento
  • maggiori oneri per gli
    intermediari che realizzano
    accordi di collaborazione
    orizzontale.

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1) indicando le finalità che
devono essere
perseguite con l’accordo
scritto di collaborazione;
2) prevedendo che la
sottoscrizione
dell’accordo sia
comunicata dagli
intermediari alle
rispettive imprese di
assicurazione mandanti
interessate.

degli obblighi
regolamentari in capo a
quest’ultime correlati alle
condotte degli
intermediari (come in
materia di
rendicontazione e di
requisiti di governo e
controllo dei prodotti
assicurativi);

  • superamento dei problemi
    applicativi correlati al
    rispetto da parte degli
    intermediari che sono
    parte dell’accordo di
    collaborazione orizzontale
    degli obblighi in materia
    di:
    1) informativa
    precontrattuale sulla
    percezione delle
    remunerazioni nei
    confronti dei clienti;
    2) comunicazione delle
    informazioni sui costi e
    gli oneri connessi
    all’attività di
    distribuzione nei
    confronti dell’’impresa
    di assicurazione,
    secondo quanto
    previsto dagli articoli 18
    e 25 del Regolamento
    n. 41, come modificato
    dal presente
    provvedimento;
    3) requisiti di governo e
    controllo dei prodotti
    assicurativi.
  • Innalzamento della qualità
    della distribuzione
    assicurativa;
  • agevolazione dell’attività
    di vigilanza.

È stata preferita l’opzione b) in quanto favorisce l’innalzamento del livello di trasparenza
delle collaborazioni orizzontali nei confronti delle imprese di assicurazione, facilitando

21

l’adempimento degli obblighi regolamentari in capo a quest’ultime correlati alle condotte
degli intermediari (come in materia di rendicontazione ai sensi del Regolamento n. 41 del
2018 e di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi).
L’opzione b), inoltre, assicura che gli intermediari che realizzano accordi di collaborazione
orizzontale possano finalizzare tali accordi al rispetto di precise disposizioni regolamentari
in capo ed essi, agevolando anche l’azione di vigilanza sul loro pieno adempimento.
f. Rendicontazione
Opzione regolamentare Principali aspetti positivi Principali criticità
a) porre in capo
all’impresa di
assicurazione l’obbligo di
raccogliere
dall’intermediario le
informazioni necessarie
per fornire un estratto
conto annuale relativo a
tutti gli IBIPs completo
anche di tutti i costi e oneri
connessi all’attività di
distribuzione.

  • vantaggi di chiarezza e
    completezza
    dell’informativa per i
    contraenti, i quali possono
    far affidamento al solo
    estratto conto dell’impresa
    per avere contezza anche
    di tutti i costi e oneri
    connessi all’attività di
    distribuzione;
  • agevolazione dell’attività
    di vigilanza.
  • oneri aggiuntivi per le
    imprese di assicurazioni.

b) non prevedere
l’obbligo di raccolta delle
informazioni in capo
all’impresa.

  • mantenimento
    dell’autonomia
    organizzativa delle
    imprese di assicurazione
    nella raccolta delle
    informazioni relative ai
    costi di distribuzione.
  • incompletezza delle
    informazioni sui costi e
    oneri connessi all’attività di
    distribuzione fornite al
    contraente in sede di
    estratto conto annuale
    dell’impresa;
  • mancato vantaggio per il
    contraente di fare
    affidamento al solo
    estratto conto dell’impresa
    per tutti i costi e oneri
    connessi all’attività di
    distribuzione;
  • maggiori difficoltà per
    l’attività di vigilanza.
    È stata preferita l’opzione a), la quale permette al contraente di ricevere – per il tramite
    dell’estratto conto annuale dell’impresa – un’unica informativa periodica completa anche di
    tutti i costi e oneri connessi all’attività di distribuzione, i quali sono riportati all’interno di un
    documento unico di rendicontazione annuale, con evidenza specifica e separata rispetto a
    tutti gli altri costi e spese.
    Tale opzione favorisce la semplificazione dell’informativa concernente i costi e gli oneri dei
    prodotti di investimento assicurativi, facilitando l’applicazione delle numerose disposizioni

22

normative da parte degli operatori del mercato ed evitando la duplicazione delle informazioni
fornite ai clienti con riferimento agli IBIP dopo la conclusione del contratto.
Il documento unico di rendicontazione, redatto dall’impresa raccogliendo dagli intermediari
tutte le informazioni concernenti i costi e gli oneri connessi all’attività di distribuzione, è
utilizzabile anche al fine dell’adempimento degli obblighi informativi richiesti ai distributori
degli IBIP dall’articolo 121-sexies, comma 2, del CAP.
Il Regolamento n. 41/2018, pertanto, viene modificato al fine di recepire le modifiche previste
dall’opzione scelta.

  1. Analisi di impatto e relative scelte opzionali
    Con riferimento alle decisioni regolamentari principali elaborate e valutate, sono di seguito
    indicate le alternative regolamentari ritenute percorribili. Ne sono quindi illustrati i principali
    aspetti positivi e le criticità, analizzati in modo da motivare adeguatamente la scelta da
    ultimo individuata, operata tenendo conto del principio di proporzionalità, del contenimento
    di costi evitabili, della tutela del consumatore, dell’efficacia dell’azione di vigilanza e delle
    osservazioni formulate in occasione della pubblica consultazione.
    a. Disciplina degli incentivi
    Opzione regolamentare Principali aspetti positivi Principali criticità
    a) non integrare a livello
    regolamentare la
    disciplina in materia di
    incentivi già prevista
    dall’articolo 8 del
    Regolamento delegato
    (UE) 2017/2359.
  • nessun onere aggiuntivo
    per le imprese di
    assicurazione e gli
    intermediari assicurativi
    rispetto a quanto previsto
    dal Regolamento delegato
    (UE) 2017/2359
  • incoerenza con quanto
    previsto dall’articolo 121-
    sexies, comma 5, del CAP
  • disallineamento tra le
    regole sugli incentivi
    applicate dagli intermediari
    abilitati alla distribuzione
    assicurativa a svantaggio
    dei contraenti
  • maggiori difficoltà
    nell’attività di vigilanza

b) integrare la disciplina
del Regolamento delegato
(UE) 2017/2359
estendendo agli IBIP la
normativa MiFID II di primo
e secondo livello in
materia di incentivi.

  • coerenza con quanto
    previsto dall’articolo 121-
    sexies, comma 5, del CAP;
  • innalzamento del livello
    della qualità della
    distribuzione assicurativa;
  • totale allineamento alla
    disciplina MiFID II in
    materia di incentivi, a
    vantaggio dell’uniformità
    nella distribuzione di IBIP
    da parte di tutti gli
    intermediari abilitati alla
    distribuzione assicurativa;
  • mancata considerazione
    delle peculiarità della
    distribuzione assicurativa
  • nuovi oneri per le imprese
    di assicurazione e gli
    intermediari assicurativi

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  • agevolazione dell’attività
    di vigilanza;
  • maggiore tutela per i
    contraenti in termini di
    disclosure.

c) integrare la disciplina
del Regolamento
delegato (UE)
2017/2359
estendendo agli IBIP
la normativa MiFID II
di primo e secondo
livello tenendo conto
delle peculiarità
assicurative (no rinvio
diretto, evitare che gli
accordi distributivi
rientrino nella
definizione di stretto
legame), e con una
tempistica che assicuri
alle imprese e agli
intermediari di
disporre di un congruo
termine di
adeguamento.

  • coerenza con quanto
    previsto dall’articolo 121-
    sexies, comma 5, del CAP;
  • innalzamento del livello
    della qualità della
    distribuzione assicurativa;
  • considerazione delle
    peculiarità della
    distribuzione assicurativa
    (in particolare agenziale);
  • agevolazione dell’attività
    di vigilanza;
  • maggiore tutela per i
    contraenti in termini di
    disclosure.
  • ritardato allineamento
    totale nella disciplina
    relativa agli incentivi con
    riferimento agli IBIP
    distribuiti da tutti gli
    intermediari abilitati alla
    distribuzione assicurativa;
  • nuovi oneri per le imprese
    di assicurazione e gli
    intermediari assicurativi.

È stata preferita l’opzione c) in quanto favorisce l’allineamento alla disciplina MiFID II in
materia di incentivi, innalza il livello di tutela a favore dei contraenti e tenuto conto delle
peculiarità della distribuzione assicurativa, introduce un percorso più lungo di adeguamento
Nello specifico, fermo il principio introdotto dalla disciplina MIFID II secondo cui la legittimità
degli incentivi è subordinata al rispetto di condizioni analoghe a quelle richieste dall’articolo
11, par. 2, della direttiva MiFID II, le imprese e gli intermediari dovranno garantire il rispetto
della normativa a partire dal 31 marzo 2022. Inoltre è stato previsto che la nozione di stretti
legami non includa i rapporti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera iii), punto 4: in tal modo gli
accordi distributivi da soli non sono idonei a qualificare l’esistenza di uno stretto legame.
È altresì esteso l’obbligo di comunicazione dell’importo percepito dall’intermediario previsto
dalla direttiva MiFID II. Tale disposizione integra la disciplina prevista dal CAP in materia di
comunicazione dell’importo percepito dall’intermediario, limitata nel Codice alle sole
remunerazioni corrisposte dal cliente.
Il Regolamento n. 40/2018, pertanto, viene modificato al fine di recepire le modifiche previste
dall’opzione scelta.
b. Relazione sulle reti

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Opzioni Principali aspetti positivi Principali criticità da

gestire

a) non modificare la
relazione sulle reti
attribuendo maggiori
compiti alle funzioni di
controllo interno.

  • nessun ulteriore onere
    per i soggetti vigilati;
  • autonomia organizzativa
    delle imprese.
  • mancata integrazione
    con le verifiche in materia
    di POG;
  • disomogeneità delle
    relazioni delle imprese.

b) modificare la relazione
sulle reti attribuendo
maggiori compiti alle
funzioni di controllo
interno e integrandola
con i nuovi compiti in
materia di POG.

  • allineamento con la
    normativa POG;
  • coordinamento con la
    relazione della funzione
    compliance prevista dal
    Reg. IVASS n. 38/2018;
  • maggiore
    responsabilizzazione
    della funzione di
    compliance in linea con il
    Regolamento n. 38/2018.
  • ulteriore onere per i
    soggetti vigilati;
  • minore autonomia
    organizzativa delle
    imprese.

È stata preferita l’opzione b), in quanto consente di assicurare che i controlli sulla rete
distributiva siano effettuati anche al fine di verificare il rispetto da parte dei distributori dei
requisiti di governo dei prodotti assicurativi (POG).
Il Regolamento n. 40/2018, pertanto, viene modificato al fine di recepire le modifiche previste
dall’opzione scelta.
c. Vendita abbinata
Opzione regolamentare Principali aspetti positivi Principali criticità
a) non introdurre alcuna
disposizione in materia di
vendita abbinata ulteriore
a quella prevista dal
CAP.

  • nessun nuovo onere per i
    soggetti vigilati.
  • mancanza di elementi
    valutati necessari per
    addivenire ad una
    decisione informata in
    caso di vendita di
    pacchetti.

b) introdurre ulteriori oneri
informativi in caso di
vendita abbinata in modo
da comprendere le
diverse componenti,
anche in termini di costo.

  • omogeneizzazione
    rispetto all’informazione
    richiesta dalla disciplina
    MIFID II in caso di
    vendita abbinata;
  • maggiore elementi
    valutati per valutare
    l’opportunità e la
    convenienza
    dell’acquisto separato o
    del pacchetto.
  • maggiori oneri per i
    soggetti vigilati.

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È stata preferita l’opzione b), in quanto favorisce maggiore consapevolezza delle
caratteristiche del prodotto da parte della clientela.
Il Regolamento n. 40/2018, pertanto, viene modificato al fine di recepire le modifiche previste
dall’opzione scelta.

 

FAQ SU CHIARIMENTI APPLICATIVI CONCERNENTI LE MODIFICHE INTRODOTTE
DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 97/2020
1. Il Provvedimento IVASS n. 97/2020 e il CAP (art. 106 come modificato dal D. Lgs. 30
dicembre 2020, n. 187), coerentemente con quanto previsto nella IDD, hanno espunto
dalla definizione di distribuzione assicurativa il termine “assistenza”. Quale
consulenza rientra nell’intermediazione?
L’attività di consulenza del distributore assicurativo è connotata dal rilascio al cliente di
consigli specifici e personalizzati (c.d. “raccomandazione personalizzata”, art. 1, comma 1
lett. m-ter CAP). Diversamente, l’attività di assistenza che si accompagna alla conclusione
o all’esecuzione di un contratto di assicurazione o riassicurazione (come richiamata
dall’articolo 107, comma 3, lettera a), secondo periodo, del CAP e dall’art. 68-septies,
comma 1, lettera a), punto ii), del Regolamento IVASS n. 40/2018), non prevede il rilascio
di una raccomandazione personalizzata al cliente.
Rientrano quindi tra le attività di intermediazione quelle consistenti nel “proporre contratti di
assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali
contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed
esecuzione..” (art. 106 del CAP). L’attività di consulenza è eventuale (“su richiesta del
cliente o su iniziativa del distributore”) e consiste “nel fornire raccomandazioni
personalizzate ad un cliente, ….., in relazione ad uno o più contratti di assicurazione”
(articolo 1, comma 1, lettera m-ter) del CAP, come richiamato dall’articolo 106 del CAP).
L’articolo 119-ter del CAP individua, inoltre, le norme per le vendite senza consulenza e con
consulenza (cfr. FAQ n. 2).
2. Quali sono gli elementi distintivi dell’attività di consulenza (art. 119-ter, comma 3,
CAP) rispetto alla valutazione delle esigenze e delle richieste del contraente (art. 119-
ter commi 1 e 2, CAP)?
La valutazione di coerenza con le esigenze e le richieste del contraente ricorre per tutte le
tipologie contrattuali e qualunque sia la modalità di distribuzione, con o senza consulenza.
Il distributore si astiene dalla vendita del prodotto assicurativo che non corrisponde alle
richieste ed esigenze del contraente o nell’ipotesi in cui non sia in grado di accertare la
corrispondenza del prodotto alle sue esigenze e richieste, a causa del rifiuto del contraente
stesso di fornire le informazioni richieste.
La fase consulenziale è eventuale ed è connotata da una raccomandazione personalizzata
contenente i motivi per cui il distributore ritiene che lo specifico contratto raccomandato sia
più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del contraente.
3. E’ possibile distribuire un prodotto assicurativo non coerente con le esigenze e le
richieste del contraente se quest’ultimo rientra nel mercato di riferimento?
No, non è possibile distribuirlo. Il distributore si astiene dalla vendita del prodotto
assicurativo che non corrisponde alle richieste ed esigenze del contraente anche qualora il

2

contraente appartenga al mercato di riferimento, ossia rientri nella tipologia di clienti cui è
rivolto il prodotto.
4. Gli intermediari e le imprese che distribuiscono Piani individuali pensionistici (PIP)
e fondi pensione aperti sono obbligati a fornire consulenza ai sensi dell’art. 68-
duodecies, del Regolamento IVASS n. 40/2018?
No, in quanto ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. ss-bis), del CAP, PIP e fondi pensione aperti
non rientrano nella categoria dei prodotti d’investimento assicurativi.
5. Ai fini di cui all’art. 83 del Regolamento IVASS n. 40/2018, le conversazioni
telefoniche o comunicazioni elettroniche effettuate dai distributori che promuovono
la conclusione dei contratti mediante tecniche di comunicazione a distanza devono
essere registrate integralmente e in particolare è considerata conforme alla norma la
registrazione della sola parte finale della conversazione o comunicazione telefonica
in cui si riepilogano le condizioni essenziali del contratto?
L’introduzione dell’obbligo di registrare le conversazioni telefoniche e le comunicazioni
elettroniche è finalizzato a rafforzare la tutela dei contraenti quando il contratto è promosso
e collocato interamente tramite tecniche di comunicazione a distanza, ossia quando tutte le
fasi del processo di promozione e collocamento dei contratti sono svolte a distanza. In tali
casi, le registrazioni dovrebbero consentire di individuare qualsiasi comportamento
potenzialmente rilevante e agevolare anche un più efficace esercizio dell’azione di vigilanza.
Pertanto, l’obbligo di registrazione deve essere adempiuto con riguardo alla conversazione
telefonica nella sua integralità e non solo con riguardo a una parte della stessa, anche se
conclusiva.
In fase di prima applicazione l’Istituto terrà conto delle criticità connesse al presente contesto
emergenziale sanitario in cui gli intermediati sono chiamati ad operare e dell’impatto che
esso può avere sulle modalità operative concretamente poste in essere nella promozione e
collocamento dei prodotti a distanza con particolare riguardo agli oneri in materia di
registrazioni telefoniche.
6. Sono soggette agli obblighi di registrazione di cui all’art. 83 del Regolamento IVASS
n. 40/2018 le conversazioni e/o comunicazioni avviate dal cliente?
Si, gli obblighi di registrazione di cui all’art. 83 Regolamento IVASS n. 40/2018 trovano
applicazione anche se la conversazione e/o comunicazione è avviata su iniziativa del
cliente, se la promozione e il collocamento del contratto avvengono interamente a distanza.
7. Gli obblighi di registrazione di cui all’art. 83 Regolamento IVASS n. 40/2018 trovano
applicazione anche in presenza di procedure che consentono la storicizzazione dello
scambio informativo “principale / ufficiale” con il cliente, cioè quello attuato mediante
sistemi e processi aziendali standard, tracciati e storicizzati nelle procedure aziendali
(scambi email attuati dentro l’area riservata o mediante comunicazione con la
clientela governate da procedure aziendali non modificabili)?
Si, se la promozione e il collocamento sono effettuati interamente tramite tecniche di
comunicazione a distanza. In questo caso gli obblighi di registrazione delle conversazioni
telefoniche o delle comunicazioni elettroniche previsti dall’articolo 83 del Regolamento
IVASS n. 40/2018 si aggiungono a quelli previsti dall’articolo 67 del Regolamento IVASS n.
40/2018 e sono volti a innalzare il livello di tutela del contraente consentendo di verificare il
rispetto delle regole di comportamento e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in tutte
le fasi della promozione e del collocamento del prodotto.

3

8. È applicabile la disciplina in materia di promozione e collocamento a distanza di
contratti di assicurazione di cui agli artt. 69 e ss. del Regolamento IVASS n. 40/2018,
nel caso in cui l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza avvenga solo
occasionalmente e in assenza di un’apposita struttura organizzata a ciò deputata?
L’art. 69 del Regolamento IVASS n. 40/2018 prevede che le disposizioni in materia di
promozione e collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di
comunicazione a distanza si applicano quando tali attività siano effettuate interamente
tramite tecniche di comunicazione a distanza. Ne deriva che l’applicabilità di tale disciplina
è esclusa nei casi in cui l’intermediario si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza
soltanto per uno o più segmenti dell’attività distributiva (cfr. FAQ 1.4).
Risultano irrilevanti, ai fini della qualificazione del modello di distribuzione, le circostanze
relative all’occasionalità dell’utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza o
all’esistenza di una struttura organizzata deputata a tale attività. Il riferimento a un “sistema
organizzato” infatti non si ravvisa nella disciplina speciale che governa la distribuzione
assicurativa, in particolare né nella direttiva (UE) 2016/97 (“IDD”), né nel relativo decreto di
recepimento nazionale (d.lgs. 68/2018), né nella relativa regolamentazione attuativa vigente
emanata da IVASS (il richiamato Regolamento n. 40/2018).
Pertanto, la disciplina in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di
assicurazione di cui agli articoli 69 e ss. del Regolamento IVASS n. 40/2018 trova
applicazione nei soli casi in cui tutte le fasi del processo vengano svolte a distanza,
indipendentemente dalla circostanza che tali attività vengano poste in essere da un’apposita
struttura organizzata a ciò deputata.
9. Gli incentivi, percepiti dall’intermediario al raggiungimento di un obiettivo di
collocamento stabilito dall’impresa ed indeterminabili, sia nell’ an che nel quantum,
devono essere comunicati al cliente?
Si, gli intermediari sono tenuti a fornire l’informativa su tutti gli incentivi percepiti (fatta
eccezione per le fattispecie residuali di cui all’articolo 68-sexies comma 3, Regolamento
IVASS n. 40/2018). Qualora, prima della distribuzione di un prodotto di investimento
assicurativo, l’incentivo non sia determinabile (nell’ an e/o nel quantum), l’intermediario è
tenuto comunque a fornire una sintetica informativa al contraente che indichi l’esistenza
dell’incentivo e il relativo metodo di calcolo (ad esempio obiettivi e parametri che danno
luogo al riconoscimento dell’incentivo). Successivamente, quando l’incentivo è stato
effettivamente percepito, il distributore fornisce al contraente, alla prima occasione utile,
l’informativa sull’importo dello stesso (laddove l’incentivo non sia immediatamente
riconducibile a una singola polizza, l’intermediario potrà fornire un importo determinato sulla
base di criteri ragionevoli e oggettivi).
10. A quali intermediari si applica la disciplina in materia di incentivi di cui agli artt.
68-sexies e ss. del Regolamento IVASS n. 40/2018?
La disciplina sugli incentivi corrisposti in relazione alla distribuzione di prodotti di
investimento assicurativi di cui agli artt. 121-sexies del CAP e 68-sexies e ss. del
Regolamento IVASS n. 40/2018 si applica a tutti gli intermediari indicati all’articolo 68-bis,
commi 1, del medesimo Regolamento. Analoghe previsioni sono contenute nel
Regolamento intermediari della Consob (artt. 135-sexies e segg.) con riferimento ai soggetti
abilitati alla distribuzione assicurativa (“gli intermediari assicurativi iscritti nella sezione d)
del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo
n. 209 del 2005, i soggetti dell’Unione europea iscritti nell’elenco annesso di cui all’articolo
116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2005, quali le banche, le società

4

di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento, anche quando operano con i
collaboratori di cui alla sezione E del registro unico degli intermediari assicurativi di cui
all’articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005”).
11. Le provvigioni concordate tra imprese e intermediari nell’ambito degli incarichi di
distribuzione rientrano nella casistica prevista dall’art. 68-sexies, comma 3, del
Regolamento IVASS n. 40/2018 in quanto necessarie e strumentali allo svolgimento
dell’attività distributiva?
No. La disciplina degli incentivi di cui agli articoli 68-sexies e ss. si applica a tutte le forme
di remunerazione degli intermediari assicurativi. La fattispecie di cui all’art. 68-sexies,
comma 3, fa riferimento a una casistica eccezionale e meramente residuale, comprendente
solo le attività strettamente strumentali alla distribuzione e che non possono generare alcun
tipo di conflitto di interesse.
12. Con quali modalità le imprese possono riportare i dati relativi ai reclami trasmessi
dagli intermediari iscritti nella sezione D del RUI, nell’archivio gestito in forma
elettronica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, comma 1 e 10-sexies, comma
1-bis, del Regolamento ISVAP n. 24/2008, novellato dal Provvedimento IVASS n.
97/2020?
L’archivio gestito in forma elettronica ospita una specifica sezione dedicata ai reclami
trasmessi all’impresa assicuratrice dagli intermediari iscritti nella sezione D del RUI, in
considerazione del fatto che si tratta di informazioni di minor dettaglio. Resta in ogni caso
valido il principio secondo il quale l’impresa integrerà le informazioni contenute nel prospetto
con una analisi quali/quantitativa, allorquando le specifiche situazioni lo richiedano.
13. Gli intermediari iscritti nella sezione D del RUI sono tenuti a trasmettere
all’impresa assicuratrice anche i reclami relativi alla distribuzione di prodotti di
investimento assicurativi ai sensi dell’art. 10-sexies, commi 1, lett. a), e 1-bis, del
Regolamento ISVAP n. 24/2008, novellato dal Provvedimento n. 97/2020?
Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’art. 4 del Reg. ISVAP n. 24/2008, gli
intermediari iscritti nella sezione D del RUI sono tenuti a trasmettere alle imprese tutti i
reclami ricevuti, inclusi quelli riferiti a prodotti IBIPs. Conseguentemente, le imprese
registrano i relativi dati nell’archivio di cui all’articolo 9, comma 1, e riportano i relativi dati
nei prospetti statistici secondo le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2 del Regolamento
ISVAP n. 24/2008.
Ciò in quanto le imprese mandanti sono responsabili per l’attività svolta dalla loro rete
distributiva inclusa quella relativa alla vendita di prodotti IBIPs. Esse devono pertanto essere
a conoscenza delle eventuali anomalie e darne informativa all’IVASS.
14. Al fine di fornire le informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto
con il contraente in caso di: (i) persona fisica iscritta in sezione E, (ii) persona fisica
iscritta in sezione E che opera come collaboratore di una società iscritta in sezione
E, (iii) addetto operante all’interno dei locali (non iscritto in sezione E) per un
intermediario principale (ad esempio, iscritto alla sezione D), come deve essere
compilata la documentazione inerente all’informativa precontrattuale prevista dagli
artt. 56 e 68-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018?
I dati relativi all’intermediario che entra in contatto con il cliente e opera come (i) persona
fisica iscritta in sezione E, ovvero (ii) persona fisica iscritta in sezione E che opera come
collaboratore di una società iscritta in sezione E, sono indicati negli Allegati 3 (Informativa
sul distributore), 4, (Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIPs) e

5

4-bis (Informazioni sulla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo) del
Regolamento IVASS n. 40/2018.
Gli allegati fanno sempre riferimento agli intermediari iscritti nel Registro e non prevedono
l’indicazione del collaboratore che opera all’interno dei locali dell’intermediario.
15. Le sedi secondarie delle aziende di intermediazione devono essere indicate nel
RUI?
Il RUI indica soltanto la sede legale delle società di intermediazione. Il Provvedimento
IVASS n. 97/2020, ha eliminato l’indicazione nel RUI delle sedi secondarie degli
intermediari, i quali, conseguentemente, non sono più tenuti a comunicare queste ultime
all’IVASS, in sede di iscrizione e in caso di modifiche successive.
L’intervento regolamentare ha perseguito la duplice finalità di semplificare gli adempimenti
operativi cui soggiacciono gli intermediari iscritti nel RUI, nonché di uniformare la disciplina
italiana del RUI a quella in vigore nella maggior parte degli altri stati membri, i cui Registri
riportano la sola sede legale delle società di intermediazione assicurativa.
16. I collaboratori degli intermediari operanti in Italia in regime di libera prestazione
di servizi devono essere iscritti nel RUI?
L’iscrizione di tali collaboratori nel RUI non è prevista dalla normativa con decorrenza dal
31 marzo 2021, in quanto un intermediario che opera in regime di libera prestazione di
servizi in Italia non può avere una sede stabile sul territorio della Repubblica (i.e. una rete
di collaboratori), essendo questo un elemento caratterizzante del diverso regime di
operatività in stabilimento. Alla luce di quanto precede, in assenza di iniziative e di
comunicazioni da parte delle società interessate su come saranno gestite in futuro tali
collaborazioni (inclusa la possibilità di avviare un procedimento per l’apertura di una sede
secondaria in Italia e di nominare un relativo responsabile) l’Istituto avvierà un procedimento
di cancellazione di ufficio nei confronti dei collaboratori iscritti nella Sezione E del RUI degli
intermediari operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi.
17. Il Provvedimento IVASS n. 97/2020 ha modificato l’art. 42 del Regolamento IVASS
n. 40/2018 introducendo l’obbligo di comunicazione alle «imprese mandanti»
dell’accordo di collaborazione orizzontale sottoscritto da due intermediari di primo
livello. I broker sono tenuti a comunicare la sottoscrizione dell’accordo di
collaborazione orizzontale ai sensi dell’art. 42, comma 4-bis del Regolamento IVASS
n. 40/2018 alle imprese coinvolte, ancorché non sia configurabile un rapporto di
mandato con le stesse?
Al fine di garantire l’adempimento degli obblighi informativi inerenti i compensi percepiti da
tutti gli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo, così come previsto
negli allegati 4 e 4-bis del Regolamento IVASS n. 40/2018 e per consentire ai produttori di
svolgere adeguate verifiche sul rispetto da parte dei distributori degli obblighi inerenti la POG
del distributore, anche quando l’attività distributiva è effettuata in virtù di accordi di
collaborazione orizzontale tra intermediari, si è reso necessario introdurre modifiche all’art.
42 del Regolamento IVASS n. 40/2018, che innalzano il livello di trasparenza degli accordi
e prevedono che sia data comunicazione degli stessi alle imprese mandanti. Per il
conseguimento delle finalità proprie della norma in esame, si ritiene che l’obbligo di
comunicazione si applichi anche ai broker in relazione ad eventuali rapporti di
collaborazione instaurati con le imprese.

ALLEGATO 1

ALLEGATO 3

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non
prevista, del primo contratto di assicurazione (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi
in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di
pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In
occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche
di rilievo delle stesse.
PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
Sezione I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente
Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il RUI o
l’elenco annesso al RUI, in caso di operatività in regime di libera prestazione di servizi e/o di stabilimento, sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it)
Da fornire in caso di intermediario assicurativo e riassicurativo:
a. cognome e nome
b. numero e data di iscrizione nel RUI, con l’indicazione della relativa sezione e della veste in cui il soggetto opera in caso di operatività in forma societaria; in
caso di operatività in forma societaria, denominazione della società, numero e data di iscrizione nel RUI con l’indicazione della relativa sezione
c. indirizzo della sede legale
d. recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata
e. indicazione dell’indirizzo del sito internet attraverso cui è promossa o svolta l’attività, ove esistente
f. indicazione dell’IVASS, quale Istituto competente alla vigilanza sull’attività di distribuzione svolta
g. nel caso in cui l’intermediario che entra in contatto con il contraente sia iscritto nella sezione C: la denominazione sociale dell’impresa per la quale opera e
l’indicazione della circostanza che l’impresa assume la piena responsabilità del suo operato
Da fornire in caso di intermediario abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi:
a. cognome e nome o ragione sociale
b. Stato membro in cui l’intermediario è registrato
c. indirizzo internet al quale è possibile consultare il Registro dello Stato membro d’origine in cui è iscritto l’intermediario
d. indirizzo di residenza o sede legale o numero di registrazione nello Stato membro d’origine
e. Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine
f. in caso di attività in regime di stabilimento, sede secondaria nel territorio della Repubblica e nominativo del responsabile della sede secondaria;
g. data di inizio dell’attività di intermediazione nel territorio della Repubblica
h. recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet e di posta elettronica e, ove esistente, indirizzo di posta elettronica certificata

2

Sezione II – Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo:
a. comunicare di aver messo a disposizione nei locali del distributore oppure pubblicato sul suo sito internet, ove esistente i seguenti elenchi:
1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti d’affari, anche sulla base di una
collaborazione orizzontale o di lettere di incarico; in caso di collaboratore iscritto nella sezione E, indicare i rapporti dell’intermediario principale con il
quale collabora
2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell’allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018
b. nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza comunicare la possibilità per
il contraente di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco sub a.1.
Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
a. se detengono o meno una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione,
specificandone la denominazione sociale
b. se un’impresa di assicurazione o l’impresa controllante di un’impresa di assicurazione (specificarne la denominazione sociale) è detentrice o meno di una
partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l’intermediario opera
Sezione IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
a. solo per gli intermediari iscritti alle sezioni A, B ed E: l’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre
i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei
collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge
b. il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa
preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all’impresa, nonché la possibilità per il contraente,
qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di
legge, di rivolgersi all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
c. la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP
aggiuntivi
d. nel caso dei soli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di
assicurazione e di riassicurazione (riportare indirizzo e numero telefonico), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio
dell’attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente
lettera a)
PARTE II – INTERMEDIARI ASSICURATIVI A TITOLO ACCESSORIO
Sezione I – Informazioni generali sull’intermediario assicurativo a titolo accessorio che entra in contatto con il contraente
Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il Registro
sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it)
a. cognome e nome
b. numero e data di iscrizione nel Registro, con l’indicazione della relativa sezione e della veste in cui il soggetto opera in caso di operatività in forma societaria;
in caso di operatività in forma societaria, denominazione della società, numero e data di iscrizione nel RUI con l’indicazione della relativa sezione
c. indirizzo della sede legale
d. recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata
e. indicazione dell’indirizzo del sito internet attraverso cui è promossa o svolta l’attività, ove esistente
f. indicazione dell’IVASS quale Istituto competente alla vigilanza sull’attività svolta

3

Sezione II – Informazioni sull’attività svolta
a. comunicare di aver messo a disposizione nei locali dell’intermediario oppure pubblicato sul suo sito internet, ove esistente i seguenti elenchi:
1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti d’affari
2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell’allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018
b. nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza comunicare la possibilità per
il contraente di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco sub a.1.
Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
a. se detengono o meno una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione,
specificandone la denominazione sociale
b. se un’impresa di assicurazione o l’impresa controllante di un’impresa di assicurazione (specificarne la denominazione sociale) è detentrice o meno di una
partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l’intermediario opera
Sezione IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
a. l’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori
professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario
deve rispondere a norma di legge
b. la facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa
preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all’impresa, nonché la possibilità per il contraente,
qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di
legge, di rivolgersi all’IVASS secondo quando previsto nei DIP aggiuntivi
c. la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP
aggiuntivi
PARTE III – IMPRESA CHE OPERA IN QUALITA’ DI DISTRIBUTORE
Sezione I – Informazioni generali sull’impresa che opera in qualità di distributore
Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi dell’impresa possono essere verificati consultando il sito internet dell’IVASS
(www.ivass.it)
a. denominazione e status di impresa di assicurazione
b. numero di iscrizione nell’Albo delle imprese tenuto dall’IVASS
c. sede legale
d. recapito telefonico, indirizzi di posta elettronica e di posta elettronica certificata
e. indicazione del sito internet
Sezione II – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
a. la facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’impresa preponente indicando
le modalità e i recapiti anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del
reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP
aggiuntivi
b. la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP
aggiuntivi

 

ALLEGATO 2

ALLEGATO 4

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto
assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.
NOME E COGNOME DELL’INTERMEDIARIO E NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI OVVERO DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA DISTRIBUTRICE E
NUMERO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione
a. se agiscono su incarico del cliente ovvero in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione, specificando in quest’ultimo caso la denominazione
dell’impresa di cui distribuiscono il prodotto
b. se il contratto viene distribuito in collaborazione con altri intermediari ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito
nella legge 17 dicembre 2012, n. 221: l’identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell’ambito della forma di collaborazione adottata
c. gli intermediari iscritti nella sezione E indicano cognome e nome/ denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel Registro dell’intermediario,
anche a titolo accessorio, per il quale è svolta l’attività di distribuzione del contratto, e l’eventuale intermediario collaboratore orizzontale dell’intermediario
principale
Sezione II: Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
a. se forniscono consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata
b. indicazione delle attività prestate nell’ambito della consulenza, delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese
c. se forniscono consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 4, del Codice in quanto fondata sull’analisi di un
numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formula una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali
in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente
d. se distribuiscono in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione
e. se distribuiscono contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano loro di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione ;
f. ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’articolo 119-bis, comma 7, del Codice
Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni
a. la natura del compenso (onorario corrisposto direttamente dal cliente; commissione inclusa nel premio assicurativo; altro tipo di compenso, compresi i benefici
economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell’intermediazione effettuata; combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra)
b. nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente, l’importo del compenso o, se non è possibile, il metodo per calcolarlo
c. nel caso di polizze r. c. auto, la misura delle provvigioni percepite (il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23
del 9 maggio 2008 di attuazione dell’art. 131 del Codice)
d. nel caso di polizze connesse a mutui o altri finanziamenti, gli intermediari iscritti nella sezione D, ai sensi dell’articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, informano il richiedente il finanziamento della

2

provvigione percepita e dell’ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all’intermediario, in termini sia assoluti che percentuali
sull’ammontare complessivo
e. nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l’informativa di cui alle lettere a), b), c) e d), è complessivamente
relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo
Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi
a. i premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite
dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso OPPURE stipulazione da parte dall’intermediario di una
fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750
b. le modalità di pagamento dei premi ammesse:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario,
espressamente in tale qualità
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale
beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in
quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta
euro annui per ciascun contratto
c. gli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, se non sono autorizzati all’incasso ai sensi dell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa, comunicano
al contraente che il pagamento dei premi all’intermediario o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell’art. 118 del Codice
PARTE II – INTERMEDIARI ASSICURATIVI A TITOLO ACCESSORIO
Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione
a. nel caso in cui l’intermediario che entra in contatto con il contraente sia iscritto nella sezione F, indicazione della denominazione sociale dell’impresa per la
quale opera
b. nel caso in cui l’intermediario a titolo accessorio sia iscritto nella sezione E, indicazione di cognome e nome/ denominazione sociale, sede legale e numero di
iscrizione nel Registro dell’intermediario assicurativo e riassicurativo per il quale è svolta l’attività
Sezione II – Informazioni relative alle remunerazioni
a. la natura del compenso (onorario corrisposto direttamente dal cliente; commissione inclusa nel premio assicurativo; altro tipo di compenso, compresi i benefici
economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell’intermediazione effettuata; combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra);
b. nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente, l’importo del compenso o, se non è possibile, il metodo per calcolarlo
c. nel caso di polizze r. c. auto, la misura delle provvigioni percepite (il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23
del 9 maggio 2008 di attuazione dell’articolo 131 del Codice)
d. nel caso di collaborazioni con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l’informativa di cui alle lettere a), b), c) è complessivamente relativa ai compensi
percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo
Sezione III – Informazioni sul pagamento dei premi
a. i premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite
dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso OPPURE stipulazione da parte dall’intermediario di una
fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750
b. le modalità di pagamento dei premi ammesse:

3

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario,
espressamente in tale qualità
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale
beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in
quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro
annui per ciascun contratto.
PARTE III – IMPRESA CHE OPERA IN QUALITA’ DI DISTRIBUTORE
Sezione I: Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
a. se forniscono una consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata
b. indicazione delle attività prestate nell’ambito della consulenza, delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese
c. ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’articolo 119-bis, comma 7, del Codice
Sezione II – Informazioni relative alle remunerazioni
L’Impresa di assicurazione informa il contraente in merito alla natura del compenso percepito dai propri dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del
contratto di assicurazione o addetti al call center

ELENCO DELLE IMPRESE PER CONTO                                       

DELLE QUALI L’INTERMEDIARIO                                  

DISTRIBUISCE CONTRATTI ASSICURATIVI

Gentile Cliente,

La società FIDEIUSSIONI ASSICURATIVE Srls, Socio Unico,  iscrizione sez. A del RUI n. A000646940, data iscrizione 24.01.2020 – intermediario che agisce per conto di più Imprese;

  • Il Legale rappresentante è Cosmo Amabile e il responsabile all’attività di intermediazione è il Sig. Augusto Battisti, Codice Fiscale: BTTGST47B12G359B, RUI A000119133 data iscrizione 04.05.2007
  • sede legale in ROMA, Via Alberto Tallone 84, e sede operativa in Firenze,
    Via Pier Capponi 87 – Part. I.V.A. e CF 15444291007
  • +39 055 4932199
  • Sito internet: italiafideiussioni.it
  • Mail:    info@italiafideiussioni.it
  • PEC:  fideiussioniassicurative@pec.it

 

In un’ottica di trasparenza e di tutela nei Suoi confronti, all’interno del presente documento viene data evidenza dei seguenti elenchi:

  1. Elenco delle Imprese con le quali la Fideiussioni assicurative Srls Socio Unico collabora:

– ERGO  Europäische Reiseversicherung AG

 

  1. elenco delle Imprese per le quali la FIDEIUSSIONI ASSICURATIVE SRLS SOCIO UNICO, in qualità di “Agente Proponente”, può

distribuire contratti assicurativi in forza di accordi di “collaborazione orizzontale” ai sensi

dell’art. 22, comma 10, del D.L. 18-10-2012 n. 179, convertito nella L. 17-12-2012 n. 221:

 – Brokersubito srls

– ANDROSCIANI CARLO

– CASIGLIANI ASSICURAZIONI SAS DI ANDREA CASIGLIANI &C

– ENNECONSULTING SRL

– ALPHA BROKER SRL

– AMB BROKER SRL

– FILIPPO FABBRINI

– NOVASS SRL

– BIB SRL

– K&CO SRL

– WILLIS GENERAL AGENCY SRL

– UIA Underwriting Insurance Agency S.r.l.

– ASSIBRI SRL

– SOFFIETTI SERVIZI ASSICURATIVI SRLS

– CA.A.R. di Roberto Villa & C. S.a.s

 

 

ALLEGATO 3

ALLEGATO 4-bis

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D’INVESTIMENTO ASSICURATIVO

Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto
assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.
NOME E COGNOME DELL’INTERMEDIARIO E NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI OVVERO DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA DISTRIBUTRICE E
NUMERO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE
PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI
Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione
a. se agiscono su incarico del cliente ovvero in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione, specificando in quest’ultimo caso la denominazione
dell’impresa di cui distribuiscono il prodotto
b. se il contratto viene distribuito in collaborazione con altri intermediari ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito
nella legge 17 dicembre 2012, n. 221: l’identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell’ambito della forma di collaborazione adottata
c. gli intermediari iscritti nella sezione E indicano cognome e nome/ denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel Registro dell’intermediario
per il quale è svolta l’attività di distribuzione del contratto, e l’eventuale intermediario collaboratore orizzontale dell’intermediario principale.
Sezione II: Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
a. se forniscono consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3 del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata
b. indicazione delle attività prestate nell’ambito della consulenza, delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese
c. se forniscono consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 4, del Codice, in quanto fondata sull’analisi di un
numero sufficiente di prodotti assicurativi d’investimento disponibili sul mercato che gli consenta di formula una raccomandazione personalizzata secondo
criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente
d. se forniscono consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell’articolo 121-septies del Codice
e. se forniscono consulenza su base indipendente
f. se forniscono al contraente una valutazione periodica dell’adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo;
g. se distribuiscono in modo esclusivo i prodotti d’investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione,
h. se distribuiscono prodotti d’investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i prodotti d’investimento
assicurativi di una o più imprese di assicurazione
i. ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’articolo 119-bis, comma 7, del Codice
l. in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro
elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata
m. indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d’investimento assicurativi
proposti o a determinate strategie di investimento proposte; l’informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le
informazioni chiave per il prodotto d’investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014.

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Fatto salvo l’articolo 68-ter, comma 6, l’informativa di cui alle lettere l) e m), può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le
informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all’art. 185
del Codice.
Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni e agli incentivi
a. la natura del compenso (onorario corrisposto direttamente dal cliente; commissione inclusa nel premio assicurativo; altro tipo di compenso, compresi i
benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell’intermediazione effettuata; combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra)
b. l’importo del compenso corrisposto dal cliente e/o degli incentivi percepiti da un qualsiasi soggetto diverso dal contraente e da una persona che agisce per
suo conto o, se non è possibile, il metodo per calcolarli
c. l’importo percepito per la valutazione periodica dell’adeguatezza
d. gli importi relativi a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili nonché dall’articolo 121-sexies del
Codice e dalle disposizioni regolamentari di attuazione. L’informativa sui costi può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le
informazioni chiave per il prodotto d’investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui
all’articolo185del Codice
e. nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l’informativa di cui alle lettere a), b), c), è complessivamente
relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto di investimento assicurativo.
Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi
a. i premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite
dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso OPPURE stipulazione da parte dall’intermediario di
una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750
b. le modalità di pagamento dei premi ammesse:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario,
espressamente in tale qualità
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale
beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
c. gli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, se non sono autorizzati all’incasso ai sensi dell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa, comunicano
al contraente che il pagamento dei premi all’intermediario o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell’art. 118 del Codice
PARTE II – IMPRESA CHE OPERA IN QUALITA’ DI DISTRIBUTORE
Sezione I: Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
a. se fornisce consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata
b. indicazione delle attività prestate nell’ambito della consulenza, delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese
c. se fornisce consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell’articolo 121-septies del Codice
d. se fornisce una valutazione periodica dell’adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo
e. ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’articolo 119-bis, comma 7, del Codice
f. in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro
elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.
g. indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d’investimento assicurativi
proposti o a determinate strategie di investimento proposte;

3

Fatto salvo l’articolo 68-ter, comma 6, l’informativa di cui alle lettere f) e g), può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le
informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all’art. 185
del Codice.
Sezione II – Informazioni relative alle remunerazioni e agli incentivi
a. natura del compenso percepito dai propri dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del prodotto d’investimento assicurativo o addetti al call center,
b. informazioni sui costi, gli oneri e gli incentivi connessi alla distribuzione del prodotto d’investimento assicurativo, incluso il compenso corrisposto dal cliente
e/o gli incentivi erogati da un qualsiasi soggetto diverso dal contraente e da una persona che agisce per suo conto o, se non è possibile, il metodo per calcolarli,
secondo quanto previsto dalle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili, nonché dall’articolo 121-sexies del Codice e dalle disposizioni
regolamentari di attuazione,
c. l’importo percepito per la valutazione periodica dell’adeguatezza

 

ALLEGATO 4

ALLEGATO 4 – TER

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure
pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di
offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente
il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.
NOME E COGNOME DELL’INTERMEDIARIO E NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI OVVERO DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA DISTRIBUTRICE E NUMERO DI
ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE
Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi
a. obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non
prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di
pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
b. obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non
prevista, del contratto di assicurazione
c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento
sottoscritto dal contraente
d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato,
acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione.
In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per
i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5
del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed
ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata
Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi
a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia
dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
b. obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita
dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza
in un’apposita dichiarazione
e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o
più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire
comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione
f. obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice

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This company has proved to be very competent.Questa azienda si è rivelata molto competente.
Professionsti seri e affidabili, ottimo servizio e tempistiche velocissime.
molto cordiale veloce .grazie
Consiglio assolutamente, sono pratici, competenti, professionali, veloci e molto affidabili ! Hanno realizzato la documentazione che avevo richiesto in 24 ore. Fidatevi sono molto soddisfatta. Grazie Italia fideiussioni!
Avevo necessità di ottenere una fideiussione bancaria per visto turistico e una polizza sanitaria in tempi rapidi, e mi sono quindi preoccupato di fornire tutti i documenti richiesti ed il pagamento del servizio in tempi altrettanto rapidi. La loro risposta è stata all'altezza delle mie aspettative e speranze.Sono rimasto molto soddisfatto dalla velocità delle risposte ricevute, e dai tempi emissione dei documenti. Ringrazio quindi Debora per la serietà e la professionalità dimostrata.Non esiterò a ricontattarli in futuro per qualsiasi dubbio o esigenza in merito.
Volevo ringraziare Italia fideiussioni perché dopo aver perso tempo anche con importanti istituti di credito ho ricevuto la fidejussione necessaria per un visto per viaggio con pochi passaggi chiari e rapidi.
Azienda leader . Complimenti
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What our customers say about us

Italiafideiussioni
Eccellente
4.9
Basato su 1187 recensioni
Rapidi, efficaci e disponibili.
gentile e professionale
Consiglio vivamente. Massima serietà e celerità!
Buongiorno,Volevo ringraziare Bethiel per la sua disponibilità e professionalità. Mi sono trovata molto bene. Grazie mille. Consiglio!!!
Roberta in particolare è stata professionale, veloce e puntuale, decisamente da consigliare
Stata ottima veramente persone molto educati e pazienti ringrazio alla signora Deborah
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Avevo necessità di ottenere una fideiussione bancaria per visto turistico e una polizza sanitaria in tempi rapidi, e mi sono quindi preoccupato di fornire tutti i documenti richiesti ed il pagamento del servizio in tempi altrettanto rapidi. La loro risposta è stata all'altezza delle mie aspettative e speranze.Sono rimasto molto soddisfatto dalla velocità delle risposte ricevute, e dai tempi emissione dei documenti. Ringrazio quindi Debora per la serietà e la professionalità dimostrata.Non esiterò a ricontattarli in futuro per qualsiasi dubbio o esigenza in merito.
Volevo ringraziare Italia fideiussioni perché dopo aver perso tempo anche con importanti istituti di credito ho ricevuto la fidejussione necessaria per un visto per viaggio con pochi passaggi chiari e rapidi.
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