L’assicurazione di responsabilità civile professionale per le società di servizi IT è un tipo di assicurazione che protegge le società di servizi IT dalle eventuali responsabilità legali che possono derivare dalle loro attività professionali. Ad esempio, se una società di servizi IT fornisce consulenza o servizi di progettazione software a un cliente e questi subisce un danno a causa di un errore o di una omissione della società, l’assicurazione di responsabilità civile professionale potrebbe coprire le spese legali e i risarcimenti che il cliente potrebbe richiedere.
Questo tipo di assicurazione è molto importante per le società di servizi IT, poiché l’errore o l’omissione di un solo dipendente potrebbe avere conseguenze finanziarie devastanti per l’azienda. L’assicurazione di responsabilità civile professionale fornisce una protezione finanziaria per l’azienda e può aiutare a proteggere la sua reputazione.
La polizza di responsabilità civile professionale per le società di servizi IT e servizi informatici è una soluzione assicurativa che offre una gamma di garanzie a copertura del patrimonio delle società di consulenza informatica e servizi IT derivanti dallo svolgimento delle loro attività professionali, di responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro.
Quanto costa l’Assicurazione civile professionale per Società IT?
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Cosa è assicurato?
Con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012, il 15 agosto 2012 entra in vigore l’obbligo di stipulare la Polizza di Responsabilità Civile professionale per tutti i Professionisti, quindi la Copertura assicurativa sempre operante assicura specificatamente:
Responsabilità Civile professionale, puoi tutelare il tuo patrimonio a fronte di richieste di risarcimento di terzi a seguito di:
- un errore professionale commesso durante lo svolgimento della propria attività;
- una qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale;
- un atto diffamatorio.
La copertura vale anche per errori professionali di dipendenti, collaboratori e stagisti, per i ritardi nella consegna dei servizi e per il mancato pagamento dei compensi professionali per l’interruzione dell’attività di terzi.
Invece sono previste delle Estensioni di garanzia:
esclusivamente in abbinamento alla sezione di copertura Responsabilità civile professionale, possono essere acquistate anche una o più delle seguenti garanzie di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, che ti consentono di ampliare la copertura assicurativa a fronte di un aumento del premio.
Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) – Opzionale: puoi tutelarti per danni involontariamente cagionati a terzi avvenuti durante lo svolgimento dell’attività professionale. L’assicurazione vale anche per il parcheggio di competenza dell’Assicurato.
Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) – Opzionale: puoi tutelarti per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro in occasione di lavoro o di servizio.
L’assicurazione è prestata entro i massimali e i limiti indicati in Polizza.
Che cosa non è assicurato?
Non è oggetto di copertura la Responsabilità Civile per fatti inerenti attività diverse da quelle indicate in polizza.
RC Professionale e RC verso terzi: non sono coperti i danni causati a tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla polizza, compresi:
- il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché i componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di “stato di famiglia”;
- il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’amministratore;
- le società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificati come controllanti, controllate o collegate;
- i dipendenti, i collaboratori e i praticanti dell’Assicurato:
- le società in cui l’Assicurato rivesta la funzione di legale rappresentante, consigliere d’amministrazione, socio a responsabilità illimitata, amministratore unico o dipendente.
Ci sono limiti di copertura?
- Sono previsti franchigie, scoperti e limiti di risarcimento come indicato in polizza.
- L’assicurazione RC professionale non comprende i danni derivanti da effettiva o presunta violazione di leggi poste a tutela della concorrenza; da un atto doloso, disonesto o fraudolento; da mancata effettuazione di una valutazione accurata preventiva dei costi relativi all’esecuzione di attività professionali.
- L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni derivanti da guerra e terrorismo, responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato, i danni derivanti da OGM o generazione di campi elettromagnetici.
- L’assicurazione R.C.O. non comprende i danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi, derivanti da OGM o generazione di campi elettromagnetici.
Dove vale la copertura?
- L’assicurazione della Responsabilità Civile professionale vale per i sinistri occorsi nel mondo intero, esclusi USA e Canada.
- L’assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi vale per i sinistri avvenuti nei territori dell’Unione Europea.
- L’assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro vale per i sinistri avvenuti nei territori dell’Unione Europea.
Che obblighi ha l’assicurato?
Hai il dovere di:
- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare alla Compagnia i mutamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.
In caso di sinistro, deve:
- informare la Compagnia dell’accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere alla valutazione;
- attenersi a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.
Se non lo fa, potrebbe venire meno il diritto al pagamento dell’indennizzo assicurativo.
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