Le diverse forme di copertura offerte dalla polizza di responsabilità civile patrimoniale per dipendenti amministrativi, tecnici e per enti pubblici

dipendente pubblico alla scrivania ripreso di spalle
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I vantaggi della polizza di responsabilità civile patrimoniale per Dipendenti Amministrativi, Tecnici e per ENTI Pubblici per gli enti pubblici e i dipendenti che ne usufruiscono

La polizza responsabilità civile patrimoniale per Dipendenti Amministrativi, Tecnici e per ENTI Pubblici è una forma di protezione assicurativa che garantisce la copertura dei danni patrimoniali causati a terzi durante lo svolgimento delle attività lavorative.

Si tratta di un’assicurazione obbligatoria per molti dipendenti pubblici e, in generale, per tutti coloro che svolgono mansioni che possono avere un impatto sulla sfera patrimoniale di terzi.

La polizza assicurativa copre i costi relativi alla riparazione del danno causato, evitando che il dipendente o l’ente debbano affrontare spese esorbitanti.

Le polizze di responsabilità civile patrimoniale per Dipendenti Amministrativi, Tecnici e per ENTI Pubblici possono essere personalizzate in base alle esigenze specifiche dell’ente o del dipendente.

Le polizze prevedono la copertura dei danni patrimoniali causati a terzi durante l’esercizio delle attività lavorative, ma possono anche prevedere la copertura di eventuali danni causati durante il tempo libero, qualora questi siano direttamente o indirettamente collegati all’attività lavorativa svolta.

La polizza di responsabilità civile patrimoniale per Dipendenti Amministrativi, Tecnici e per ENTI Pubblici può essere suddivisa in diverse categorie, a seconda delle esigenze dell’ente o del dipendente.

Una delle categorie più comuni è quella che copre i danni causati a terzi durante la guida di automezzi di proprietà dell’ente o del dipendente.

Questa forma di assicurazione è particolarmente importante per gli enti pubblici che operano nel settore dei trasporti, ma può essere estesa a tutti i dipendenti che utilizzano veicoli di proprietà dell’ente o che sono obbligati a utilizzare il proprio veicolo per svolgere le attività lavorative.

Un’altra forma di assicurazione è quella che copre i danni causati a terzi a causa di errori commessi nel corso delle attività lavorative.

Questa forma di polizza è particolarmente importante per i dipendenti pubblici che svolgono attività di tipo amministrativo o tecnico, in quanto gli errori commessi in queste attività possono avere conseguenze economiche molto gravi per i terzi coinvolti.

La polizza di responsabilità civile patrimoniale per Dipendenti Amministrativi, Tecnici e per ENTI Pubblici offre una serie di vantaggi per gli enti pubblici e i dipendenti che ne usufruiscono.

Che cosa è assicurato?

  1. L’attività coperta è quella di AMMINISTRATORE O DIPENDENTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, come dichiarato nel questionario, in conseguenza di atti, fatti, omissioni, ritardi commessi con colpa grave nell’esercizio delle proprie funzioni, compresa l’attività di gestione di valori e di beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza.SI RITENGONO SEMPRE IN COPERTURA LE SEGUENTI GARANZIE:
  2. Decreto legislativo 81 del 09/04/2008, Codice Privacy, costi e spese (art. 1917 del Codice Civile), smarrimento dei documenti, multe, ammende e penalità fiscali inflitte a terzi e/o all’Ente e/o alla Pubblica Amministrazione per atti illeciti dell’Assicurato, interruzione o sospensione di attività di Terzi.
  3. Per l’elenco completo delle garanzie si rinvia alle condizioni di polizza.
  4. L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia copre le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta.
  5. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori.
  6. Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).

Che cosa non è assicurato?

  1. Danni derivanti da dolo e frode dell’Assicurato.
  2. Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il sottolimite di indennizzo o massimale pattuito.
  3. Attività diversa da quella/e indicata/e nel questionario/modulo di proposta.
  4. Danni derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo.
  5. Per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato.
  6. Danni causati da guerra, terrorismo ed eventi naturali.
  7. Danni causati da insolvenza o fallimento da parte dell’Assicurato;
  8. Lesioni personali, morte, danneggiamento a cose.
  9. Danni causati da ingiuria e diffamazione commessi dall’Assicurato e dalle persone che al momento del fatto erano staff e/o collaboratori dell’Assicurato.
  10. Danni derivanti da muffa tossica o amianto.
  11. Danni consequenziali.
  12. Spese di giustizia penale.
  13. In nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si espongono a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni.

Ci sono limiti di copertura?

  1. Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
  2. Franchigie e scoperti restano a carico dell’Assicurato.
  3. Gli assicuratori hanno diritto a recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di per effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti.
  4. Gli Assicuratori non rispondono per richieste di risarcimento derivanti da: Circostanze già note all’Assicurato prima della decorrenza di polizza; fatti commessi prima della data di retroattività; attività svolta senza le autorizzazioni e requisiti richiesti dalle competenti Autorità o dalle leggi vigenti; inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall’Assicurato contrattualmente; avanzate da qualsiasi soggetto non considerato terzo o che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’Assicurato salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da terzi.

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