Cos’è il visto di conformità e perché è importante per i professionisti?
La polizza assicurativa di responsabilità civile professionale è uno strumento che garantisce la tutela dei professionisti contro eventuali danni che possano derivare dall’esercizio della loro attività lavorativa.
Questo tipo di assicurazione è particolarmente importante in alcune categorie professionali, come ad esempio gli avvocati, i commercialisti, gli ingegneri e gli architetti, ma può essere stipulata da qualsiasi professionista che desideri proteggersi da eventuali rischi legati alla propria attività.
Uno dei documenti che spesso viene richiesto ai professionisti, soprattutto in ambito pubblico, è il visto di conformità.
Che cos’è il visto di conformità?
Si tratta di un’attestazione rilasciata da un organismo di controllo che certifica la regolarità e la conformità degli atti, dei documenti e delle opere presentate. Il visto di conformità può essere richiesto in vari contesti, ad esempio per la presentazione di progetti, di pratiche edilizie, di documenti contabili e fiscali, e così via.
La presenza del visto di conformità può essere un requisito fondamentale per poter partecipare a gare d’appalto o per ottenere finanziamenti o contributi pubblici. Inoltre, il mancato rilascio del visto di conformità può comportare l’annullamento o la revoca dei provvedimenti adottati, nonché l’irrogazione di sanzioni amministrative e penali.
Proprio per questo motivo, molti professionisti si chiedono se la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale possa coprire anche eventuali danni causati dal mancato rilascio del visto di conformità. La risposta dipende dal tipo di polizza stipulata e dalle specifiche clausole contrattuali.
In linea di massima, le polizze assicurative di responsabilità civile professionale coprono i danni causati da negligenze, errori od omissioni commessi nell’esercizio dell’attività professionale.
In particolare, la polizza copre i danni causati a terzi, ossia a persone o a beni di proprietà di terzi, e può includere anche i danni causati dal personale dipendente o collaboratore.
Tuttavia, la copertura della polizza non è sempre estesa a tutti i tipi di danni. Ad esempio, la polizza potrebbe non coprire i danni causati da atti dolosi o illeciti, né quelli derivanti da violazioni di norme o regolamenti.
Inoltre, la polizza potrebbe prevedere delle franchigie o dei massimali di copertura, ossia dei limiti massimi entro cui l’assicurazione si impegna a risarcire i danni.
Come faccio ad acquistare velocemente questa polizza assicurativa?
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Leggi le testimonianze dei nostri clienti, sono numerose e tutte positive, in questo modo puoi capire come lavoriamo e la serietà del nostro servizio.
Che cosa è assicurato?
- Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio dell’attività di assistenza fiscale – visto di conformità che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza.
SI RITENGONO SEMPRE IN COPERTURA LE SEGUENTI GARANZIE:
- Decreto legislativo n.81 9/4/08, articolo 1 c.574 della legge di stabilità 147/2013, codice privacy, smarrimento documenti, costi e spese (art. 1917 del Codice Civile).
- Per l’elenco completo delle garanzie si rinvia alle condizioni di polizza.
- L’assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE” e sono operanti per le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il periodo di assicurazione in corso riferiti a fatti commessi durante il periodo di retroattività e da lui denunciati agli Assicuratori durante il periodo di assicurazione o entro 5 anni dalla fine del periodo di assicurazione in corso.
- Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
Che cosa non è assicurato?
- Danni derivanti da dolo e frode dell’Assicurato.
- Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il sottolimite di indennizzo o massimale pattuito.
- Attività diversa da quella/e indicata/e nel questionario/modulo di proposta.
- Danni derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo. per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato.
- Danni causati da guerra, terrorismo ed eventi naturali.
- Danni causati da insolvenza o fallimento da parte dell’Assicurato;
- Danni corporali o danni materiali derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale.
- Danni causati da ingiuria e diffamazione commessi dall’Assicurato e dalle persone che al momento del fatto erano staff e/o collaboratori dell’Assicurato.
- Danni derivanti da muffa tossica o amianto.
- Danni consequenziali.
- Spese di giustizia penale.
- In nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si espongono a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni
Ci sono limiti di copertura?
- Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
- Franchigie e scoperti restano a carico dell’Assicurato.
- Gli assicuratori hanno diritto a recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di per effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti.
- Gli Assicuratori non rispondono per richieste di risarcimento derivanti da: Circostanze già note all’Assicurato prima della decorrenza di polizza; fatti commessi prima della data di retroattività; attività svolta senza le autorizzazioni e requisiti richiesti dalle competenti Autorità o dalle leggi vigenti; inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall’Assicurato contrattualmente; avanzate da qualsiasi soggetto non considerato terzo o che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’Assicurato salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da terzi.
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