La Responsabilità Civile Professionale per architetti: come tutelare la tua attività e la tua professione

architetti al tavolino durante una riunione visti dall'alto
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Sei un Architetto ed hai bisogno della polizza di Responsabilità Civile professionale?

Cosa garantisce?

La polizza di Responsabilità Civile Professionale per architetti è una forma di assicurazione che copre i costi legati a eventuali reclami o cause legali a cui può essere soggetto un architetto a causa del proprio lavoro.

La Responsabilità Civile Professionale è una forma di assicurazione obbligatoria per gli architetti, in quanto essi sono responsabili della progettazione e della realizzazione di edifici e strutture che devono soddisfare determinati standard di sicurezza e qualità.
In caso di difetti o problemi nell’edificio progettato o realizzato, l’architetto può essere chiamato a rispondere legalmente per i danni causati.

La polizza di Responsabilità Civile Professionale per architetti copre i costi legati a eventuali cause legali, come ad esempio le spese legali e i danni economici.
Inoltre, essa può anche coprire i costi legati a eventuali indagini o perizie effettuate per determinare le responsabilità in caso di incidenti o danni all’edificio.

In generale, è importante per gli architetti assicurarsi che la loro polizza di Responsabilità Civile Professionale sia adeguata e che copra tutti i rischi cui sono esposti nell’esercizio della loro professione.
Inoltre, è importante essere consapevoli delle limitazioni e delle eccezioni della polizza e di eventuali franchigie.

In generale, la Responsabilità Civile Professionale per architetti è fondamentale per proteggere la loro professione e la loro attività, aiutando ad evitare o a gestire eventuali problemi legali o economici derivanti dall’esercizio della loro attività.

A chi posso rivolgermi per acquistare la polizza RC professionale per Agenti in attività finanziaria?

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Leggi le testimonianze dei nostri clienti, sono numerose e tutte positive, in questo modo puoi capire come lavoriamo e la serietà del nostro servizio.

Che cosa è assicurato?

  1. Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di Architetto, che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza.

    SI RITENGONO SEMPRE IN COPERTURA LE SEGUENTI GARANZIE:

  2. Estensione ad interruzione o sospensione di attività, codice privacy, penalità fiscali, smarrimento documenti, costi e spese (art. 1917 del Codice Civile).
  3. L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia copre le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta.
  4. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori. Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).

    OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

    Acquisto della retroattività

  5. La retroattività di due anni può essere estesa a discrezione dell’assicurato in fase di stipula del contratto.
  6. Maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento Qualora l’Assicurato cessi definitivamente la propria attività per libera volontà, pensionamento, morte e non per altra ragione imposta (es.: sospensione o cancellazione dall’albo professionale per motivi disciplinari) è possibile richiedere una copertura postuma relativa a fatti verificatisi durante il periodo di assicurazione e comunque non precedenti al periodo di retroattività.
  7. In caso di morte dell’Assicurato, la copertura deve essere richiesta dagli eredi

Estensioni possibili:

  1. ATTIVITA’ DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
  2. ATTIVITA’ DI CONCILIAZIONE/MEDIAZIONE AMMINISTRATORE DI STABILI E CONDOMINI
  3. ATTIVITA’ DI PERITO DEL TRIBUNALE RC CONDUZIONE DELLO STUDIO DECRETO LEGISLATIVO N.81 9/4/08
  4. CONTINUOUS COVER (applicabile solo ai rinnovi come da condizioni di polizza)

Che cosa non è assicurato?

  1. Danni derivanti da dolo e frode dell’Assicurato.
  2. Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il sottolimite di indennizzo o massimale pattuito.
  3. Attività diversa da quella/e indicata/e nel questionario/modulo di proposta.
  4. Danni derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo.
  5. Per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato.
  6. Danni causati da guerra, terrorismo ed eventi naturali.
  7. Danni causati da insolvenza o fallimento da parte dell’Assicurato.
  8. Danni corporali o danni materiali derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale.
  9. Danni causati da ingiuria e diffamazione commessi dall’Assicurato e dalle persone che al momento del fatto erano staff e/o collaboratori dell’Assicurato.
  10. Danni derivanti da muffa tossica o amianto.
  11. Danni consequenziali.
  12. Spese di giustizia penale.
  13. In nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si espongono a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni

Ci sono limiti di copertura?

  1. Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
  2. Franchigie e scoperti restano a carico dell’Assicurato.
  3. Gli assicuratori hanno diritto a recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti.
  4. L’assicurazione non è operante per le richieste di risarcimento derivanti da contratti nei quali l’Assicurato agisce come appaltatore edile in connessione o non con la sua professione.
  5. L’assicurazione non è operante per le richieste di risarcimento derivanti da opere di alto rischio, quali: ferrovie, funivie, gallerie, dighe, opere subacquee fatte salve le operatività concordate.
  6. Gli Assicuratori non rispondono per richieste di risarcimento derivanti da: circostanze già note all’Assicurato prima della decorrenza di polizza;
    fatti commessi prima della data di retroattività;
    attività svolta senza le autorizzazioni e requisiti richiesti dalle competenti Autorità o dalle leggi vigenti;
    inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall’Assicurato contrattualmente; avanzate da qualsiasi soggetto non considerato terzo o che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’Assicurato salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da terzi.

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