Assicurazione del Vettore Stradale: copertura obbligatoria per danni a terzi

corriere che consegna dei pacchi
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Cosa copre la Polizza Vettoriale?

L’assicurazione di Responsabilità Civile del Vettore Stradale è un tipo di assicurazione obbligatoria per i veicoli adibiti al trasporto di merci su strada. Questa assicurazione copre i danni causati a terzi dal veicolo durante il trasporto, come ad esempio incidenti stradali o danni ai beni trasportati.

Copre il rischio della responsabilità derivante da danni subiti dalle merci trasportate di proprietà di terzi e di cui debba rispondere il soggetto che le trasporta.

Il vettore è responsabile per questi danni anche se non sono stati causati da sua colpa, quindi l’assicurazione gli fornisce una copertura finanziaria per queste eventualità.

L’Assicurazione Vettore stradale è una copertura specifica per le attività di trasporto in generale, ed ha l’obiettivo quindi di coprire il rischio della responsabilità derivante da perdite o danni subiti dalle merci trasportate di proprietà di terzi e di cui debba rispondere il soggetto a cui sono state affidate.

In generale, questo tipo di assicurazione è fondamentale per i vettori stradali, poiché offre loro una copertura finanziaria per eventuali danni causati a terzi durante il trasporto di merci. In questo modo, i vettori possono continuare a operare con maggiore tranquillità, sapendo che saranno protetti contro eventuali problemi legati a danni causati da incidenti stradali o problemi con i beni trasportati.

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Che cosa è assicurato?

  1. L’assicurazione si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per risarcimenti da lui dovuti, ai sensi e nei limiti di legge, in qualità di vettore, a titolo di responsabilità contrattuale per perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto su strada.
  2. È compresa nell’assicurazione la responsabilità dell’Assicurato per perdita o avaria delle cose che lo stesso abbia affidato a terzi per l’esecuzione del trasporto,
  3. L’assicurazione è obbligata per i risarcimenti dovuti dall’Assicurato per i danni subìti dalle merci dal momento della loro presa in consegna per l’esecuzione del trasporto fino al momento della loro riconsegna al destinatario. Salvo che sia diversamente previsto da specifiche clausole, la garanzia rimane operante durante eventuali soste delle merci – anche se non caricate sul veicolo – verificatesi prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che le suddette soste siano strettamente dipendenti dall’ordinaria esecuzione del trasporto; la garanzia cessa comunque alla mezzanotte dell’8° giorno successivo a quello dell’arrivo delle merci a destinazione nel luogo indicato nel documento di trasporto.
  4. Incidente stradale: la garanzia è operante in caso di sottrazione del veicolo in seguito ad incidente stradale.

La copertura assicurativa può essere integrata con le seguenti garanzie che ne possono completare la copertura:

  1. Condizioni applicabili ai trasporti internazionali in regime CMR (cioè le condizioni regolate dalla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, generalmente abbreviata in CMR dal titolo originale francese Convention des Marchandises par Route).
  2. Assicurazione della responsabilità del vettore stradale per trasporti con cisterne
  3. Assicurazione della responsabilità per merci deperibili trasportate con autocarri frigoriferi
  4. Assicurazione della responsabilità per merci deperibili trasportate con autocarri isotermici e non dotati di impianto frigorifero
  5. Trasporti occasionali dì merci usate e/o masserizie
  6. Trasporto di animali vivi Danni causati a containers e casse mobili
  7. Sgombro, recupero e/o smaltimento.

Che cosa non è assicurato?

L’Assicurazione si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per risarcimenti da lui dovuti, ai sensi e nei limiti di legge, in qualità di vettore, a titolo di responsabilità contrattuale per perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto su strada.

E’ compresa nell’assicurazione la responsabilità dell’Assicurato per perdita o avaria delle cose che lo stesso abbia affidato a terzi per l’esecuzione del trasporto.

Nel caso di Consorzio contraente di polizza, L’Assicurazione rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei nominativi dei Soci aderenti al Consorzio stesso ed elencati in polizza Il massimale indicato nella Scheda di polizza rappresenta la massima esposizione per sinistro, anche nel caso in cui operino contestualmente diverse garanzie, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo.

Limiti di indennizzo e massimali Il limite dell’obbligazione dell’assicurazione è costituito dall’ammontare del risarcimento stabilito dalle disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità del vettore stradale per i trasporti nazionali fino alla concorrenza per ogni veicolo del massimale assicurato.

Per ogni sinistro che coinvolga merci durante le soste previste con più veicoli, l’obbligazione della Compagnia di assicurazione non potrà eccedere il massimale assicurato.

Nell’ipotesi di applicazione del comma IV° dell’art.1696 codice civile (calcolo del danno in caso di perdita o avaria) la compagnia di assicurazioni, per i casi di dolo o colpa grave e ferme le esclusioni di polizza, tiene indenne l’Assicurato sino a concorrenza dei massimali per veicolo e sinistro indicati nella Scheda di polizza, con applicazione di uno scoperto, a carico dell’Assicurato, in aggiunta a quelli eventualmente già previsti in polizza.

Delimitazione della garanzia Furto del veicolo Per la validità della copertura “Furto” sono previsti specifici obblighi di sorveglianza ed esistenza di impianto antifurto.

Ci sono limiti di copertura?

La Compagnia di assicurazioni non è obbligata per i danni e le perdite causati direttamente o indirettamente da:

  1. Guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, atti ostili compiuti da Potenza belligerante o contro la stessa;
  2. Cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativi a tale scopo;
  3. Contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
  4. Esplosioni di mine, bombe od altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico;
  5. Atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendono parte ad atti contro l’esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili ovvero compiuti per scopi socio-politici;
  6. Atti di terrorismo;
  7. Atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
  8. Movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d’aria e uragani.

Non sono dovuti risarcimenti in conseguenza di:

  1. Dolo del Contraente o dell’Assicurato;
  2. Appropriazione indebita, truffa, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, subvettore e rispettivi dipendenti o ausiliari;
    infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione del veicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili o pericolose;
  3. Vizi apparenti d’imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all’atto della presa in consegna delle merci;
  4. Bagnamento, se le merci siano state caricate su veicoli aperti senza adeguata protezione di teloni impermeabili o quando in sosta a terra in aree scoperte.

Non sono assicurati i danni in relazione al trasporto di:

  1. Carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti e materiali preziosi;
  2. Pellicce, pelli, prodotti farmaceutici e tabacchi;
  3. Autoveicoli, oggetti d’arte, animali vivi, masserizie;
  4. Merci deperibili da trasportarsi con autocarri isotermici o frigoriferi;
  5. Merci da trasportarsi con cisterne.

Dove vale la copertura?

  • La garanzia è prestata per i trasporti su strada con inizio e termine nell’ambito della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
  • La garanzia è operante anche durante eventuali tratte effettuate dal veicolo per ferrovia o per via d’acqua tra località del territorio nazionale.
  • L’assicurazione rimane altresì operante durante eventuali tratte comportanti trasbordo delle merci su mezzi di trasporto lagunari, lacustri o fluviali, sempreché il trasporto venga effettuato tra località del territorio nazionale.

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