Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante
Schema tipo 1.4.1 Garanzia fideiussoria per la rata di saldo costituita da più garanti (Lavori, Servizi e Forniture)
Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garanti
Art. 1 – Oggetto della garanzia
Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell’opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto ai sensi dell’art. 103, comma 6, del Codice.
Art. 2 – Efficacia e durata della garanzia
L’efficacia della garanzia:
- a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo;
- b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità, allorché si estingue ad ogni effetto. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera
- b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla stazione appaltante.
Art. 3 – Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di responsabilità.
La somma garantita dalla presente fideiussione è pari all’importo della rata di saldo erogata così come riportato nella Scheda Tecnica, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la data di erogazione, ovvero la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture, e l’assunzione del carattere di definitività dei medesimi (artt. 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice).
La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell’unico atto corrispondono, in ogni caso, all’importo complessivo garantito.
L’ammontare dell’importo complessivo o somma garantita in linea capitale della garanzia per la rata di saldo e della quota di responsabilità sono indicati nella Scheda Tecnica. La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 4 – Escussione della garanzia
Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, a titolo di restituzione della rata di saldo, oltre ai relativi interessi legali entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante – inviata per conoscenza anche al Contraente – recante l’indicazione del titolo per cui si richiede l’escussione e degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell’art. 1. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all’art. 2 ed essere formulata in conformità all’art. 6.
Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ..
Resta salva l’azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).
Ogni pagamento in base alla presente garanzia sarà effettuato dal Garante (se diverso) per il tramite del Mandatario/delegatario indicato nella Scheda Tecnica.
Art. 5 – Surrogazione – Rivalsa
Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6 – Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario
Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica.
Parimenti, ogni comunicazione o notifica alla Stazione appaltante, dipendenti dalla presente garanzia, devono essere fatte esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario.
Art. 7 – Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro
competente è quello determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ..
Art. 8 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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