Fideiussione per licenza di investigazioni

investigatore che guarda in un binocolo
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Quali sono le  condizioni che regolano i rapporti tra società e beneficiario?

Riportiamo di seguito un elenco degli articoli di una fideiussione assicurativa generale per la tipologia specifica per la Licenza di Società di Investigazioni:

 

 Articolo 1 – Oggetto della garanzia 

La fideiussione è prestata a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all’esercizio dell’ufficio e della osservanza delle condizioni imposte dalla licenza di investigazione privata, ai sensi dell’art. 137 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) R.D. 18 giugno 1931, n. 773, secondo gli importi indicati nella tabella dell’allegato F2 del D. M. n. 269 del 01.12.2010. 

 

Articolo 2 – Durata della garanzia 

La presente garanzia ha una durata pari alle forme e modalità di cui all’art.137 T.U.L.P.S. 

Lo svincolo e la restituzione della cauzione, pertanto, non potranno essere ordinati dal Prefetto, se non quando, a partire dalla data della scadenza della Licenza e decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell’esercizio, il Concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza del servizio al quale l’Ufficio era autorizzato. 

La Fidejussione rimarrà valida oltre la scadenza riportata nel frontespizio di polizza fino ad esplicito svincolo da parte del Beneficiario senza tuttavia estendere la propria efficacia alle obbligazioni sorte oltre tale data. 

 

Articolo 3 – Pagamento del risarcimento 

Il pagamento degli importi dovuti in base alla presente garanzia verrà effettuato dalla Compagnia di assicurazioni entro il termine di 30 giorni dalla richiesta scritta del Beneficiario, restando inteso che la Compagnia di assicurazioni  non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Cod. Civ.. 

La Compagnia di assicurazioni, nel periodo di durata della garanzia, ossia in conseguenza del servizio al quale l’ufficio era autorizzato, rinuncia ad avvalersi del termine di decadenza previsto dal primo comma dell’art. 1957 C.C.. 

Il mancato pagamento del premio da parte del Contraente non potrà essere opposto in nessun caso al Beneficiario. 

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dalla Società. 

 

Articolo 4 – Surroga 

La Compagnia di assicurazioni subentra al Beneficiario, nei limiti delle somme pagate, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, suoi successori, coobbligati e aventi causa a qualsiasi titolo. 

 

Articolo 5 – Forma delle comunicazioni alla Società – Foro competente 

Tutte le comunicazioni o notificazioni alla Compagnia di assicurazioni, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte con lettera raccomandata a mezzo PEC o altri mezzi analoghi indirizzati esclusivamente alla sede della sua Direzione Generale, indicata nella scheda di polizza stessa. 

Il Foro competente è esclusivamente quello dell’Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione rientra il Beneficiario, per qualsiasi controversia dovesse sorgere nei confronti di esso. 

 

Quali sono le condizioni che regolano i rapporti tra società e contraente?

 

Articolo 6 – Durata – Calcolo del Premio 

La presente garanzia ha una durata pari al periodo indicato in scheda di polizza. 

Il premio è conseguentemente calcolato in base alla suddetta durata. Il premio per tale periodo è unico e indivisibile. In caso di minor durata della garanzia, il premio è comunque dovuto dal Contraente e rimane acquisito alla Compagnia di assicurazioni. 

 

Articolo 7 – Regresso – Surroga 

Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, entro 5 giorni dalla semplice richiesta, tutte le somme versate in forza della polizza, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione comprese quelle previste dall’art. 1952 C.C., e rinuncia inoltre ad ogni eccezione o contestazione relativa all’avvenuto pagamento da parte della Compagnia di assicurazioni.

L’impegno si estende anche agli interessi di mora calcolati in misura pari al saggio previsto dal D.lgs. 231/2002 e s.m.i. e tale tasso decorrerà trascorsi 5 giorni dalla richiesta di pagamento inoltrata al Contraente. 

Gli oneri di qualsiasi natura che la Compagnia di assicurazioni dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Compagnia di assicurazioni.

La Compagnia di assicurazioni è surrogata, nel limite delle somme pagate, al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, suoi successori, coobbligati e aventi causa a qualsiasi titolo. 

 

Articolo 8 – Rinuncia alle azioni cautelari 

Il Contraente rinuncia sin d’ora a proporre qualsiasi azione cautelare volta ad inibire l’azione di regresso da parte della Società ovvero ad evitare o posticipare il pagamento di quanto dovuto in forza delle Condizioni di polizza. 

 

Articolo 9 – Imposte e tasse 

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Compagnia di assicurazioni.

 

Articolo 10 – Forma delle comunicazioni alla Compagnia di assicurazioni  

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dalla scheda della polizza stessa, o a mezzo di PEC 

 

Articolo 11 – Foro competente 

In caso di controversia tra la Compagnia di assicurazioni  e il Contraente, il foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la Direzione della Compagnia di assicurazioni, ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

 

APPROVAZIONI SPECIFICHE 

Agli effetti degli artt. 1342 e 1242 del cod. civ., il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti art. delle Condizioni Generali di Assicurazione: Art. 3 (Pagamento del risarcimento – Rinuncia alla preventiva escussione); Art. 6 (Acquisizione del premio alla Società nel caso di validità della garanzia per un periodo inferiore); Art. 7 (Regresso – Surroga – Pagamento a semplice richiesta, con rinuncia ad opporre eccezioni comprese quelle previste dall’art. 1952 cod. civ. – Rivalsa delle spese di recupero); Art. 8 (Rinuncia alle azioni cautelari); Art. 11 (Foro competente). 


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