Polizza assicurativa Donazione immobile: liquidazione del danno

assicuratore firma la liquidazione del danno della polizza Donazione immobile
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In caso di sinistro, cosa succede? come viene liquidato il danno?

Sinistri

Liquidazione dell’Indennizzo Ai fini del pagamento dell’Indennizzo l’Assicurato comunicherà alla Compagnia, entro 7 Giorni Lavorativi, qualsiasi Richiesta dell’Erede a norma dell’art. 563 c.c. allo stesso avanzata da un Legittimario in relazione all’Immobile, sia nell’ambito di una procedura giudiziale (ad esempio con atto di citazione) sia in altro modo (ad esempio per corrispondenza); nel rendere tale comunicazione alla Compagnia, l’Assicurato dovrà allegare copia della Richiesta dell’Erede, ogni altro documento correlato, e fornire ogni altra informazione utile alla valutazione della richiesta. 

Entro 30 Giorni Lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione (ovvero dal ricevimento della prima di tali comunicazioni, nel caso in cui la Compagnia riceva più di una comunicazione) e della documentazione correlata, la Compagnia effettuerà le opportune indagini al fine di stabilire se il pagamento ex art. 563 c.c., in relazione alla Richiesta dell’Erede, sia o meno coperto dalla Polizza, e all’esito, ne informerà l’Assicurato di conseguenza. 

Nel caso in cui la Compagnia notifichi all’Assicurato l’intenzione di procedere al pagamento dell’Indennizzo senza attendere il provvedimento giudiziale che dispone la restituzione dell’Immobile al Legittimario, la Compagnia verserà l’Indennizzo entro i 15 Giorni Lavorativi successivi. Nel caso in cui sia emanato un provvedimento giudiziale di primo grado che disponga la restituzione dell’Immobile al Legittimario, la Compagnia verserà l’Indennizzo entro 15 Giorni Lavorativi dal momento in cui viene a conoscenza di tale decisione. 

 

Pagamento dell’indennizzo

Ai fini del pagamento dell’Indennizzo e fatti salvi gli altri requisiti di comunicazione di cui all’Articolo 7 della Polizza, l’Assicurato comunicherà alla Compagnia, entro 7 Giorni Lavorativi, qualsiasi Richiesta dell’Erede a norma dell’art. 563 c.c. allo stesso avanzata da un Legittimario in relazione all’Immobile, sia nell’ambito di una procedura giudiziale (ad esempio con atto di citazione) sia in altro modo (ad esempio per corrispondenza); nel rendere tale comunicazione alla Compagnia, l’Assicurato dovrà allegare copia della Richiesta dell’Erede, ogni altro documento correlato, e fornire ogni altra informazione utile alla valutazione della richiesta. 

Entro 30 Giorni Lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione (ovvero dal ricevimento della prima di tali comunicazioni, nel caso in cui la Compagnia riceva più di una comunicazione) e della documentazione correlata, la Compagnia effettuerà le opportune indagini al fine di stabilire se il pagamento ex art. 563 c.c., in relazione alla Richiesta dell’Erede, sia o meno coperto dalla Polizza, comunicando, all’esito, all’Assicurato se: 

(i) la Compagnia ha stabilito che il pagamento non risulta coperto dalla Polizza, specificando in tal caso, altresì, i motivi per cui il pagamento non risulta coperto dalla Polizza; oppure 

(ii) la Compagnia ha stabilito che il pagamento risulta coperto dalla Polizza e intende procedere al pagamento dell’Indennizzo senza attendere il provvedimento giudiziale che dispone la restituzione dell’Immobile al Legittimario; oppure 

(iii) la Compagnia ha stabilito che il pagamento risulta coperto dalla Polizza, e tuttavia intende sospendere il pagamento dell’Indennizzo sino all’emanazione del provvedimento giudiziale che dispone la restituzione dell’Immobile al Legittimario. 

Nel caso in cui la Compagnia notifichi all’Assicurato l’intenzione di procedere al pagamento dell’Indennizzo senza attendere il provvedimento giudiziale che dispone la restituzione dell’Immobile al Legittimario, la Compagnia verserà l’Indennizzo entro i 15 Giorni Lavorativi successivi. 

Nel caso in cui sia emanato un provvedimento giudiziale di primo grado che disponga la restituzione dell’Immobile al Legittimario, la Compagnia verserà l’Indennizzo entro 15 Giorni Lavorativi dal momento in cui viene a conoscenza di tale decisione. 

All’atto del pagamento dell’Indennizzo previsto ai sensi di Polizza, tutte le responsabilità e gli obblighi nascenti ai sensi di Polizza si intenderanno estinti; la Polizza dovrà essere a quel punto consegnata alla Compagnia per essere annullata, a meno che la Polizza non resti in vigore secondo quanto stabilito all’Articolo 5 che segue

 

Importo dell’indennizzo

L’importo dell’Indennizzo spettante ai sensi di Polizza sarà pari al minore tra: 

(a) il Massimale come eventualmente modificato ai sensi della Polizza; e 

(b) uno dei seguenti importi: 

(i) l’importo stabilito dal giudice competente quale equivalente della restituzione dell’Immobile ai fini dell’art. 563, terzo comma, c.c. in caso di emanazione di un provvedimento giudiziale che imponga la restituzione dell’Immobile al Legittimario e che indichi tale importo come dovuto al Legittimario ai fini dell’art. 563, terzo comma, c.c.; oppure, in mancanza 

(ii) l’importo stabilito dal giudice competente quale valore dell’Immobile nell’ambito dell’azione legale instaurata dal Legittimario nei confronti del donatario dell’Immobile a titolo di azione di riduzione, ove tale valore sia stabilito dal giudice competente nell’ambito di tale azione legale; oppure, in mancanza, 

(iii) l’importo richiesto dal Legittimario nei confronti dell’Assicurato. Le spese legali ragionevolmente sostenute dall’Assicurato per resistere alla Richiesta dell’Erede saranno anch’esse oggetto di indennizzo ai sensi di Polizza, in conformità all’Articolo 3 che precede. 

Durata della copertura

La Polizza copre il rischio inerente all’obbligo di restituzione dell’Immobile al Legittimario, previsto dall’art. 563, terzo comma, c.c., entro i limiti di capienza del Massimale e nel rispetto delle previsioni di cui all’Articolo 4 che precede e all’Articolo 11 che segue, in relazione a Richieste dell’Erede avanzate nei confronti dell’Assicurato successivamente alla Data di Polizza, sino a prescrizione ovvero sino a rinuncia al diritto di proporre una Richiesta dell’Erede, o alla decadenza da tale diritto, o all’annullamento di una Richiesta dell’Erede, ai sensi delle disposizioni di legge applicabili, ovvero, per quanto riguarda gli Assicurati che fossero creditori ipotecari, sino all’estinzione del finanziamento da essi concesso.

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